DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Agricoltura e pesca – Prodotti biologici – Norme di produzione biologica – Etichettatura – Termini riferiti alla produzione biologica – Logo di produzione biologica dell’Unione europea – Condizioni d’uso – Conformità del prodotto al regolamento 2018/848 – Importazione di prodotti provenienti da un paese terzo per essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici – Equivalenza delle norme di produzione di tale paese terzo con le norme del regolamento 2018/848 – Uso del logo di produzione biologica del paese terzo – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2018/848.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: Grande Sezione
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Ottobre 2024
Numero: C‑240/23
Data di udienza:
Presidente: Lenaerts
Estensore: Rossi
Premassima
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Agricoltura e pesca – Prodotti biologici – Norme di produzione biologica – Etichettatura – Termini riferiti alla produzione biologica – Logo di produzione biologica dell’Unione europea – Condizioni d’uso – Conformità del prodotto al regolamento 2018/848 – Importazione di prodotti provenienti da un paese terzo per essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici – Equivalenza delle norme di produzione di tale paese terzo con le norme del regolamento 2018/848 – Uso del logo di produzione biologica del paese terzo – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2018/848.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Grande Sezione, 4 ottobre 2024, Sentenza C‑240/23
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Agricoltura e pesca – Prodotti biologici – Norme di produzione biologica – Etichettatura – Termini riferiti alla produzione biologica – Logo di produzione biologica dell’Unione europea – Condizioni d’uso – Conformità del prodotto al regolamento 2018/848 – Importazione di prodotti provenienti da un paese terzo per essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici – Equivalenza delle norme di produzione di tale paese terzo con le norme del regolamento 2018/848 – Uso del logo di produzione biologica del paese terzo – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2018/848.
L’articolo 30, paragrafo 2, e l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che: né il logo di produzione biologica dell’Unione europea né, in linea di principio, termini che fanno riferimento alla produzione biologica possono essere utilizzati per un alimento trasformato importato da un paese terzo alle condizioni previste all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), e all’articolo 48, paragrafo 1, di tale regolamento per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico, se tale alimento, contenendo minerali e vitamine di origine non vegetale, non soddisfa i requisiti derivanti dal combinato disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), di detto regolamento. Infine, il logo di produzione biologica di tale paese terzo può tuttavia essere utilizzato nell’Unione per un alimento siffatto, anche qualora tale logo contenga termini riferiti alla produzione biologica ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento e del suo allegato IV.
Pres. Lenaerts, Rel. Rossi, Ric. Herbaria Kräuterparadies GmbH c. Freistaat Bayern
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Grande Sezione, 04/10/2024, Sentenza C‑240/23SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Grande Sezione, 4 ottobre 2024, Sentenza C‑240/23
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
4 ottobre 2024
« Rinvio pregiudiziale – Agricoltura e pesca – Prodotti biologici – Regolamento (UE) 2018/848 – Norme di produzione biologica – Articolo 16 – Etichettatura – Articolo 30 – Termini riferiti alla produzione biologica – Articolo 33 – Logo di produzione biologica dell’Unione europea – Condizioni d’uso – Conformità del prodotto al regolamento 2018/848 – Articoli 45 e 48 – Importazione di prodotti provenienti da un paese terzo per essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici – Equivalenza delle norme di produzione di tale paese terzo con le norme del regolamento 2018/848 – Uso del logo di produzione biologica del paese terzo »
Nella causa C‑240/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 9 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 17 aprile 2023, nel procedimento
Herbaria Kräuterparadies GmbH
contro
Freistaat Bayern,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, T. von Danwitz, Z. Csehi, presidenti di sezione, S. Rodin, L.S. Rossi (relatrice), I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, I. Ziemele e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: N. Mundhenke, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 marzo 2024,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Herbaria Kräuterparadies GmbH, da H. Schmidt, Rechtsanwalt;
– per il Freistaat Bayern, da C. Diroll, C. Novak e J. Vogel, in qualità di agenti;
– per il Parlamento europeo, da I. Anagnostopoulou e U. Rösslein, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell’Unione europea, da L. Hamtcheva e R. Meyer, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da A.C. Becker e A. Dawes, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 giugno 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 33, paragrafo 1, dell’articolo 45, paragrafo 1, e dell’articolo 48, paragrafo 1, nonché dell’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU 2018, L 150, pag. 1), e, dall’altro, dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Herbaria Kräuterparadies GmbH (in prosieguo: la «Herbaria») e il Freistaat Bayern (Land Baviera, Germania) in merito al divieto imposto alla Herbaria di utilizzare il logo di produzione biologica dell’Unione europea e termini riferiti alla produzione biologica per immettere in commercio nell’Unione una miscela di succhi di frutta e di estratti di erbe contenente, oltre a prodotti biologici, vitamine e gluconato di ferro non provenienti dall’agricoltura biologica.
Contesto normativo
Regolamento (CE) n. 834/2007
3 L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1), intitolato «Uso di termini riferiti alla produzione biologica», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell’allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali “bio” e “eco”, possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell’intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtù del medesimo.
Nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento».
4 L’articolo 33 del regolamento n. 834/2007, intitolato «Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti», al paragrafo 2 così disponeva:
«La Commissione [europea] può riconoscere, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e compila un elenco di detti paesi. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32 [linee guida per la produzione, la trasformazione, l’etichettatura e la commercializzazione degli alimenti biologici, stabilite dalla commissione del Codex Alimentarius nel quadro dell’attuazione del programma misto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)].
(…)».
Regolamento (CE) n. 889/2008
5 L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU 2008, L 250, pag. 1), intitolato «Utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:
«Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [n. 834/2007], solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione del vino:
(…)
f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati».
Regolamento (CE) n. 1235/2008
6 L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU 2008, L 334, pag. 25), al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:
«La Commissione redige un elenco di paesi terzi riconosciuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento [n. 834/2007]. L’elenco dei paesi riconosciuti figura nell’allegato III del presente regolamento. (…)».
Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012
7 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il documento giustificativo e il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d’America (GU 2012, L 41, pag. 5), ha inserito gli Stati Uniti d’America nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti che figura nell’allegato III del regolamento n. 1235/2008.
Regolamento 2018/848
8 I considerando 6, 9, 15, 17, 73, da 77 a 79, 93, 95, 96, 108 e 123 del regolamento 2018/848 così recitano:
«(6) Tenuto conto degli obiettivi della politica dell’Unione in materia di produzione biologica, il quadro giuridico definito per l’attuazione di tale politica dovrebbe essere volto a garantire condizioni di concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, a mantenere e giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici e a creare le condizioni propizie all’evoluzione della suddetta politica, in linea con gli sviluppi della produzione e del mercato.
(…)
(9) Tenuto conto dell’evoluzione dinamica del settore biologico, il regolamento [n. 834/2007] sottolineava la necessità di un futuro riesame delle norme dell’Unione sulla produzione biologica, alla luce dell’esperienza acquisita con la loro applicazione. I risultati di tale riesame effettuato dalla Commissione mostrano che il quadro giuridico dell’Unione che disciplina la produzione biologica dovrebbe essere migliorato per includere norme che corrispondano alle grandi aspettative dei consumatori e garantiscano una sufficiente chiarezza ai loro destinatari. È pertanto opportuno abrogare il regolamento [n. 834/2007] e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(…)
(15) I progetti di ricerca hanno dimostrato che la fiducia dei consumatori è fondamentale per il mercato degli alimenti biologici. A lungo termine, l’applicazione di norme inaffidabili può compromettere la fiducia del pubblico e comportare disfunzioni del mercato. Lo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell’Unione dovrebbe pertanto basarsi su norme di produzione rigorose e armonizzate a livello di Unione che soddisfino le aspettative degli operatori e dei consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti biologici e il rispetto dei principi e delle norme stabiliti nel presente regolamento.
(…)
(17) Il presente regolamento dovrebbe fornire la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e i suoi effetti positivi sull’ambiente, garantendo nel contempo l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici e una concorrenza leale, aiutando in tal modo gli agricoltori a ottenere un reddito equo, assicurando la fiducia dei consumatori, tutelandone gli interessi e promuovendo le filiere corte e la produzione locale. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso il rispetto di principi generali e specifici e di norme di produzione generali e dettagliate applicabili alla produzione biologica.
(…)
(73) L’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18)] e, in particolare, alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori. Nel presente regolamento dovrebbero inoltre essere stabilite disposizioni particolari relative all’etichettatura dei prodotti biologici e in conversione. Tali disposizioni dovrebbero tutelare sia gli interessi degli operatori, facendo sì che i loro prodotti siano correttamente identificati sul mercato e godano di condizioni di concorrenza leale, sia l’interesse dei consumatori a poter compiere scelte informate.
(…)
(77) Per dare chiarezza ai consumatori in tutto il mercato dell’Unione, l’uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea dovrebbe essere obbligatorio per tutti i prodotti alimentari biologici preimballati ottenuti nell’Unione. Dovrebbe essere altresì possibile utilizzare tale logo su base volontaria nel caso di prodotti biologici non preimballati ottenuti nell’Unione e nel caso di prodotti biologici importati da paesi terzi, nonché a fini informativi e didattici. È opportuno che sia definito il modello del logo di produzione biologica dell’Unione europea.
(78) Tuttavia, per non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell’intero prodotto, è opportuno limitare l’utilizzo di tale logo ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici. Non se ne dovrebbe pertanto consentire l’utilizzo nell’etichettatura di prodotti in conversione o di prodotti trasformati in cui meno del 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico.
(79) Per evitare qualsiasi confusione tra i consumatori circa il fatto che un prodotto abbia o meno origine nell’Unione, ogniqualvolta sia utilizzato il logo di produzione biologica dell’Unione europea i consumatori dovrebbero essere informati del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. In tale contesto, sull’etichetta dei prodotti di acquacoltura biologica si dovrebbe poter fare riferimento all’acquacoltura anziché all’agricoltura.
(…)
(93) L’esperienza acquisita nel quadro del regime applicabile all’importazione di prodotti biologici nell’Unione a norma del regolamento [n. 834/2007] ha indicato la necessità di rivedere tali disposizioni al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori, i quali desiderano che i prodotti biologici importati rispettino norme altrettanto rigorose di quelle dell’Unione, nonché al fine di garantire meglio l’accesso dei prodotti biologici dell’Unione al mercato internazionale. È inoltre necessario chiarire le norme applicabili alle esportazioni di prodotti biologici, in particolare istituendo un certificato di esportazione biologico.
(…)
(95) È opportuno che i prodotti biologici possano continuare ad accedere al mercato dell’Unione quando, pur non essendo conformi alle norme dell’Unione sulla produzione biologica, provengono da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo siano stati riconosciuti equivalenti a quelli dell’Unione. Tuttavia, il riconoscimento dell’equivalenza dei paesi terzi, previsto dal regolamento [n. 834/2007], dovrebbe essere concesso unicamente nel quadro di un accordo internazionale tra l’Unione e tali paesi terzi che preveda altresì un riconoscimento reciproco dell’equivalenza per l’Unione.
(96) I paesi terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza a norma del regolamento [n. 834/2007] dovrebbero continuare ad essere riconosciuti come tali a norma del presente regolamento per un periodo limitato, necessario per garantire un’agevole transizione verso il regime di riconoscimento fondato su un accordo internazionale, a condizione che continuino a garantire che la loro produzione biologica e le loro norme di controllo siano equivalenti alle norme pertinenti in vigore dell’Unione e che soddisfino tutti i requisiti relativi alla supervisione del loro riconoscimento da parte della Commissione. Tale supervisione dovrebbe basarsi, in particolare, sulle relazioni annuali trasmesse alla Commissione da tali paesi terzi riconosciuti.
(…)
(108) È necessario stabilire misure per garantire una transizione armoniosa verso il quadro giuridico che disciplina l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e in conversione quale modificato dal presente regolamento.
(…)
(123) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, che consistono in particolare nel garantire condizioni di concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di produzione biologica dell’Unione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessaria armonizzazione delle norme sulla produzione biologica, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 [TUE]. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».
9 Il regolamento 2018/848 è composto da nove capi, di cui il capo I, intitolato «Oggetto, ambito di applicazione e definizioni», contiene gli articoli da 1 a 3, il capo III, intitolato «Norme di produzione», contiene gli articoli da 9 a 29, il capo IV, intitolato «Etichettatura», contiene gli articoli da 30 a 33, e il capo VII, intitolato «Scambi con i paesi terzi», contiene gli articoli da 44 a 49.
10 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 così dispone:
«Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:
a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
c) mangimi.
(…)».
11 L’articolo 3 del suddetto regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(…)
64) “equivalenza”: il fatto di realizzare gli stessi obiettivi e principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità;
(…)».
12 L’articolo 16 del medesimo regolamento, intitolato «Norme di produzione per alimenti trasformati», è così formulato:
«1. Gli operatori che producono alimenti trasformati si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte IV, e agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
(…)
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le tecniche autorizzate nella trasformazione di alimenti.
(…)».
13 Ai sensi dell’articolo 30 del regolamento 2018/848, intitolato «Uso di termini riferiti alla produzione biologica»:
«1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporti termini riferiti alla produzione biologica quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi usati per la sua produzione sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, gli ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati prodotti conformemente al presente regolamento. In particolare, i termini elencati nell’allegato IV, i loro derivati e le loro abbreviazioni, quali “bio” ed “eco”, possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l’Unione e in qualsiasi lingua elencata in detto allegato per l’etichettatura e la pubblicità dei prodotti indicati all’articolo 2, paragrafo 1, conformi al presente regolamento.
2. Per i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzati in nessun paese dell’Unione, in nessuna delle lingue elencate nell’allegato IV, per l’etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di un prodotto che non sia conforme al presente regolamento.
(…)».
14 L’articolo 32 di tale regolamento, intitolato «Indicazioni obbligatorie», al paragrafo 2 prevede quanto segue:
«Quando viene usato il logo di produzione biologica dell’Unione europea, nello stesso campo visivo del logo compare, e prende a seconda dei casi una delle forme di seguito indicate, un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto:
a) “Agricoltura UE”, quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione;
b) “Agricoltura non UE”, quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;
c) “Agricoltura UE/non UE”, quando le materie prime agricole sono state coltivate in parte nell’Unione e in parte in un paese terzo.
(…)».
15 L’articolo 33 di detto regolamento, intitolato «Logo di produzione biologica dell’Unione europea», è così formulato:
«1. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento.
(…)
2. Tranne nei casi in cui è utilizzato conformemente al paragrafo 1, secondo comma, il logo di produzione biologica dell’Unione europea è un attestato ufficiale a norma degli articoli 86 e 91 del regolamento (UE) 2017/625 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui alimenti per animali, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU 2017, L 95, pag. 1)].
(…)
5. Nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento possono essere utilizzati loghi nazionali e loghi privati.
(…)».
16 L’articolo 45 del regolamento 2018/848, intitolato «Importazione di prodotti biologici e in conversione», al paragrafo 1 così dispone:
«Un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se sono soddisfatte le tre condizioni seguenti:
a) il prodotto è un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1;
b) si versa in uno dei casi seguenti:
i) il prodotto è conforme ai capi II, III e IV del presente regolamento e tutti gli operatori e i gruppi di operatori di cui all’articolo 36, compresi gli esportatori nel paese terzo in questione, sono stati sottoposti a controlli da parte delle autorità di controllo o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46 e tali autorità od organismi hanno fornito a tutti i detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori un certificato che attesta che sono in conformità con il presente regolamento;
ii) nei casi in cui proviene da un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 47, il prodotto rispetta le condizioni stabilite nel pertinente accordo commerciale; o
iii) nei casi in cui proviene da un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 48, il prodotto rispetta norme di produzione e di controllo equivalenti di detto paese terzo ed è importato con un certificato di ispezione attestante tale conformità rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di quel paese terzo;
c) gli operatori dei paesi terzi sono in grado di fornire in qualsiasi momento, agli importatori e alle autorità nazionali nell’Unione e in tali paesi terzi, informazioni che consentano di identificare gli operatori che sono loro fornitori e le autorità di controllo o gli organismi di controllo di tali fornitori, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto biologico o in conversione interessato. Tali informazioni sono messe a disposizione anche delle autorità di controllo o degli organismi di controllo degli importatori».
17 Ai sensi dell’articolo 47 di tale regolamento, intitolato «Equivalenza nell’ambito di un accordo commerciale»:
«I paesi terzi riconosciuti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono paesi terzi che l’Unione, nell’ambito di un accordo commerciale, ha riconosciuto come aventi un sistema di produzione che soddisfa obiettivi e principi uguali a quelli dell’Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità».
18 L’articolo 48 di detto regolamento, intitolato «Equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, prevede quanto segue:
«1. I paesi terzi riconosciuti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono i paesi terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento [n. 834/2007], compresi quelli riconosciuti nell’ambito della misura transitoria di cui all’articolo 58 del presente regolamento.
Tale riconoscimento termina il 31 dicembre 2025.
2. Sulla base delle relazioni annuali che i paesi terzi di cui al paragrafo 1 devono trasmettere alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno in merito all’attuazione e all’esecuzione delle misure di controllo da essi stabilite, e alla luce di qualsiasi altra informazione ricevuta, la Commissione assicura l’appropriata supervisione dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. A tal fine, la Commissione può richiedere l’assistenza degli Stati membri. La natura della supervisione è determinata sulla base di una valutazione della probabilità di non conformità, tenendo conto, in particolare, del volume delle esportazioni nell’Unione provenienti dal paese terzo interessato, dei risultati delle attività di monitoraggio e di vigilanza svolte dalle autorità competenti e dei risultati di precedenti controlli. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio [dell’Unione europea] in merito all’esito del suo riesame.
(…)».
19 L’allegato II del medesimo regolamento contiene una parte IV, relativa alle norme di produzione per alimenti trasformati. Il punto 2.2.2 di tale parte IV è così formulato:
«Nel settore della trasformazione degli alimenti, possono essere utilizzati i prodotti e le sostanze seguenti:
(…)
f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che:
i) il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia “direttamente previsto per legge”, cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell’Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell’Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti; (…)
(…)».
20 L’allegato IV del regolamento 2018/848, intitolato «Termini di cui all’articolo 30», è così formulato:
«BG: биологичен.
ES: ecológico, biológico, orgánico.
CS: ekologické, biologické.
DA: økologisk.
DE: ökologisch, biologisch.
ET: mahe, ökoloogiline.
EL: βιολογικό.
EN: organic.
FR: biologique.
GA: orgánach.
HR: ekološki.
IT: biologico.
LV: bioloģisks, ekoloģisks.
LT: ekologiškas.
LU: biologesch, ökologesch.
HU: ökológiai.
MT: organiku.
NL: biologisch.
PL: ekologiczne.
PT: biológico.
RO: ecologic.
SK: ekologické, biologické.
SL: ekološki.
FI: luonnonmukainen.
SV: ekologisk.».
Regolamento (UE) 2020/1693
21 Il considerando 7 del regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (GU 2020, L 381, pag. 1), enuncia quanto segue:
«La pandemia di COVID-19 e la relativa crisi di sanità pubblica rappresentano una sfida senza precedenti anche per i paesi terzi e per gli operatori con sede in paesi terzi. Di conseguenza, per i paesi terzi che sono stati riconosciuti equivalenti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento [n. 834/2007], è opportuno prorogare di un anno la data di scadenza del riconoscimento, al 31 dicembre 2026, in modo che tali paesi terzi dispongano di un periodo di tempo sufficiente per modificare il loro stato mediante la conclusione di un accordo commerciale con l’Unione o mediante la piena conformità dei loro operatori al regolamento [2018/848], senza inutili perturbazioni degli scambi per i prodotti biologici».
22 L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Il regolamento [2018/848] è così modificato:
(…)
2) all’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, la data “31 dicembre 2025” è sostituita dalla data “31 dicembre 2026”;
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
23 La Herbaria produce una bevanda, denominata «Blutquick», costituita da una miscela di succhi di frutta e di estratti di erbe provenienti da produzione biologica. La bevanda, commercializzata come integratore alimentare, è addizionata con vitamine di origine non vegetale e gluconato ferroso. Sull’imballaggio sono apposti il logo di produzione biologica dell’Unione europea, il logo biologico nazionale e un riferimento alla provenienza degli ingredienti da «coltivazioni biologiche controllate».
24 Con decisione del 18 gennaio 2012, la Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (Ente regionale per l’agricoltura del Land Baviera, Germania) ordinava, in particolare, alla Herbaria di rimuovere entro il 1º dicembre 2012 dall’etichettatura, dalla pubblicità e dai documenti commerciali del prodotto Blutquick il riferimento alla produzione biologica, tutelato ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 834/2007, per il motivo che, in forza delle disposizioni di tale regolamento e dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008, vitamine e sostanze minerali potevano essere aggiunte ai prodotti trasformati recanti la denominazione «biologico» solo se il loro impiego era previsto per legge. Secondo la Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (Ente regionale per l’agricoltura del Land Baviera), così non era nel caso del Blutquick.
25 La Herbaria impugnava tale decisione dinanzi al Bayerisches Verwaltungsgericht München (Tribunale amministrativo del Land Baviera, Monaco, Germania), il quale sottoponeva alla Corte una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione di tale articolo 27, paragrafo 1, lettera f).
26 Alla luce delle risposte a tali questioni, fornite dalla Corte nella sentenza del 5 novembre 2014, Herbaria Kräuterparadies (C‑137/13, EU:C:2014:2335), il Bayerisches Verwaltungsgericht München (Tribunale amministrativo del Land Baviera, Monaco) ha respinto il ricorso della Herbaria.
27 L’appello interposto avverso tale decisione è stato respinto con sentenza del 29 luglio 2021, la quale è stata impugnata per cassazione («Revision») dalla Herbaria dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), giudice del rinvio.
28 Tale giudice indica che, poiché la decisione del 18 gennaio 2012 della Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (Ente regionale per l’agricoltura del Land Baviera) è un atto amministrativo con effetti continuativi, la giurisprudenza nazionale vuole che esso giudice dirima la controversia di cui è investito basandosi sul diritto applicabile al momento della pronuncia. Di conseguenza, ratione temporis, il regolamento n. 834/2007 non sarebbe più applicabile alla controversia, essendo stato sostituito dal regolamento 2018/848.
29 Dinanzi al giudice del rinvio, la Herbaria non contesta più il fatto che l’aggiunta di vitamine e di minerali al Blutquick non è prevista per legge e che tale prodotto non è, pertanto, conforme all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 e all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), i), di quest’ultimo, che ha, in sostanza, sostituito l’articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008. Secondo il giudice del rinvio, è dunque pacifico tra le parti che l’articolo 33, paragrafo 1, l’articolo 33, paragrafo 5, e l’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 vietano, per il Blutquick, l’uso, rispettivamente, del logo di produzione biologica dell’Unione europea, del logo biologico nazionale e di termini riferiti alla produzione biologica.
30 Tuttavia, la Herbaria fa valere che, in applicazione di quest’ultimo regolamento, un prodotto alimentare comparabile al Blutquick, importato dagli Stati Uniti d’America, non è soggetto a un simile divieto.
31 Infatti, a seguito di un accordo concluso nel 2012 mediante scambio di lettere tra la Commissione e lo US Department of Agriculture (Ministero dell’Agricoltura, Stati Uniti d’America), gli Stati Uniti sarebbero stati iscritti nell’elenco dei paesi terzi le cui norme di produzione sono equivalenti a quelle previste dal regolamento n. 834/2007, conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, di quest’ultimo. Tale iscrizione consentirebbe, in forza, ormai, dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento 2018/848, che prodotti in concorrenza con quelli commercializzati dalla Herbaria, originari degli Stati Uniti, siano immessi sul mercato dell’Unione come biologici. Prodotti siffatti potrebbero recare il logo di produzione biologica dell’Unione europea e termini riferiti alla produzione biologica alla semplice condizione di rispettare le norme di produzione di tale paese terzo, vale a dire anche se non sono conformi alle norme di produzione del diritto dell’Unione. Ciò costituirebbe, secondo la Herbaria, una disparità di trattamento che viola l’articolo 20 della Carta.
32 Il Land Baviera ritiene che l’interpretazione del regolamento 2018/848 sostenuta dalla Herbaria sia errata e che, in realtà, un prodotto proveniente dagli Stati Uniti possa recare il logo di produzione biologica dell’Unione europea solo se soddisfa le norme di produzione previste da tale regolamento, di modo che non esisterebbe alcuna differenza di trattamento rispetto a un prodotto fabbricato nell’Unione.
33 Il giudice del rinvio nutre, anzitutto, dubbi se un prodotto importato dagli Stati Uniti possa recare il logo di produzione biologica dell’Unione europea senza essere conforme in ogni punto ai requisiti posti dal regolamento 2018/848.
34 Chiede poi, in caso di risposta affermativa, se una tale possibilità non costituisca una disparità di trattamento, ai sensi dell’articolo 20 della Carta, e se, eventualmente, siffatta disparità di trattamento possa essere giustificata alla luce del riconoscimento dell’equivalenza delle norme in materia di produzione e di controllo applicabili negli Stati Uniti per i prodotti in questione o dall’obiettivo di agevolare gli scambi commerciali che un riconoscimento di equivalenza persegue.
35 Infine, il giudice del rinvio ritiene che la questione si ponga parimenti riguardo all’uso di termini riferiti alla produzione biologica, di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento 2018/848.
36 In tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 debba essere interpretato nel senso che il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere utilizzato per un alimento trasformato importato alle condizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico, che tuttavia, contenendo – oltre a prodotti vegetali – sostanze minerali e vitamine di origine non vegetale, non soddisfa i requisiti posti dall’articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento in combinato disposto con l’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), dello stesso regolamento.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se dall’articolo 20 della Carta consegua che il logo di produzione biologica dell’Unione può essere utilizzato per un alimento trasformato qualora questo provenga dall’Unione e rispetti le norme di produzione e di controllo equivalenti di un paese terzo riconosciuto ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, ma non soddisfi i requisiti di cui al combinato disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), di tale regolamento.
3) Se dall’articolo 20 della Carta consegua che un simile alimento trasformato proveniente dall’Unione può, senza utilizzare il logo di produzione biologica dell’Unione, riportare nell’etichettatura termini riferiti alla produzione biologica ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento 2018/848».
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
37 In seguito alla pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale, la Herbaria, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 26 giugno 2024, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento.
38 A sostegno della sua domanda, la Herbaria ritiene che le conclusioni dell’avvocato generale contengano vari elementi di diritto e di fatto inesatti, che possono indurre la Corte in errore. Tali elementi, che l’avvocato generale avrebbe ritenuto determinanti ai fini della risposta alle questioni pregiudiziali, non sarebbero stati inoltre discussi in udienza tra le parti del procedimento principale o gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
39 Da un lato, l’avvocato generale avrebbe erroneamente affermato che esistono «indicazioni che accompagnano» il logo di produzione biologica dell’Unione europea menzionando la provenienza della materia prima e il luogo di fabbricazione del prodotto, di modo che, quando è utilizzato tale logo, il consumatore sarebbe sempre informato del fatto che il prodotto proviene dagli Stati Uniti. Dall’altro lato, l’avvocato generale avrebbe mal interpretato le linee guida del Codex Alimentarius, di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007.
40 In primo luogo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alla motivazione in base alla quale l’avvocato generale perviene ad esse (sentenza del 18 gennaio 2024, CROSS Zlín, C‑303/22, EU:C:2024:60, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
41 Occorre altresì ricordare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono la possibilità per le parti del procedimento principale e per gli interessati di replicare alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Di conseguenza, il disaccordo di una parte o di un interessato con le conclusioni dell’avvocato generale, a prescindere dalle questioni da esso considerate in tali conclusioni, non può di per sé costituire un motivo per riaprire la fase orale del procedimento (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, CROSS Zlín, C‑303/22, EU:C:2024:60, punto 37 e giurisprudenza citata).
42 La Herbaria non può quindi validamente giustificare la sua domanda di riapertura della fase orale del procedimento criticando la fondatezza di taluni passaggi delle conclusioni dell’avvocato generale.
43 In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o tra gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
44 Nel caso di specie, si deve tuttavia rilevare che gli interessati che hanno partecipato al presente procedimento hanno potuto esporre, durante le fasi scritta e orale di quest’ultimo, gli elementi di diritto che hanno ritenuto pertinenti per consentire alla Corte di interpretare le disposizioni di diritto dell’Unione oggetto delle questioni sollevate dal giudice del rinvio. A tal riguardo, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale e che nessuno degli elementi dedotti dalla Herbaria a sostegno della sua domanda di riapertura della fase orale del procedimento giustifichi tale riapertura, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura.
45 La Corte, sentito l’avvocato generale, considera pertanto che non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
46 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Il fatto che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto o no riferimento nell’enunciazione delle sue questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 21 settembre 2023, Juan, C‑164/22, EU:C:2023:684, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
47 Nella formulazione della sua prima questione, il giudice del rinvio menziona soltanto l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, che disciplina l’uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea. Nondimeno, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e, in particolare, dalla motivazione relativa alla terza questione risulta che, secondo tale giudice, la prima questione si pone parimenti per quanto riguarda l’articolo 30, paragrafo 2, di tale regolamento, che disciplina l’uso dei termini riferiti alla produzione biologica.
48 Pertanto, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre considerare che, con la sua prima questione, tale giudice chiede, in sostanza, se l’articolo 30, paragrafo 2, e l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 debbano essere interpretati nel senso che il logo di produzione biologica dell’Unione europea e termini riferiti alla produzione biologica possono essere utilizzati per un alimento trasformato importato da un paese terzo alle condizioni previste all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), e all’articolo 48, paragrafo 1, di tale regolamento per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico, mentre tale alimento, contenendo minerali e vitamine di origine non vegetale, non soddisfa i requisiti derivanti dal combinato disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), di detto regolamento.
Sull’uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea e di termini riferiti alla produzione biologica
49 Si deve subito rilevare che, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, il regolamento 2018/848 si applica ai prodotti contemplati da tale disposizione, in particolare qualora siano ottenuti o importati nell’Unione o siano destinati ad esserlo.
50 Orbene, secondo la formulazione dell’articolo 30, paragrafo 2, e dell’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento, l’uso di termini riferiti alla produzione biologica e quello del logo di produzione biologica dell’Unione europea sono autorizzati solo per prodotti conformi a detto regolamento.
51 La suddetta formulazione tende quindi ad indicare, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 67 a 72 delle sue conclusioni, che tali termini e tale logo possono essere utilizzati per prodotti biologici, siano essi ottenuti nell’Unione o importati da un paese terzo ai fini della loro immissione sul mercato dell’Unione come prodotti biologici, solo a condizione che i prodotti siano conformi alle prescrizioni stabilite nel regolamento, in particolare ai suoi capi II e III.
52 Ciò posto, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione richiede che si tenga conto non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del contesto in cui tali disposizioni si inseriscono e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenza del 29 luglio 2024, Belgian Association of Tax Lawyers e a., C‑623/22, EU:C:2024:639, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).
53 Per quanto riguarda, in primo luogo, tale contesto, occorre rilevare che, ai fini della loro immissione sul mercato dell’Unione come prodotti biologici, il regolamento 2018/848 introduce una distinzione tra i prodotti ottenuti nell’Unione e quelli importati da un paese terzo.
54 Infatti, da un lato, gli alimenti trasformati prodotti nell’Unione devono, in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, conformarsi alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte IV, e agli atti di esecuzione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento.
55 Dall’altro lato, l’articolo 45 del regolamento 2018/848 stabilisce le condizioni cumulative che un prodotto non fabbricato nell’Unione deve soddisfare per poter essere importato da un paese terzo e immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico.
56 Innanzitutto, in forza dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/848, occorre che il prodotto importato sia un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento.
57 Poi, in forza dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, occorre, in sostanza, che gli operatori dei paesi terzi siano in grado di fornire agli importatori e alle autorità nazionali nell’Unione e in tali paesi terzi tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità del prodotto in questione.
58 Infine, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, il prodotto importato da un paese terzo deve versare in uno dei casi previsti da tale disposizione.
59 Più esattamente, nel caso di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento 2018/848, tale prodotto è, in sostanza, conforme alle disposizioni dei capi II, III e IV di quest’ultimo e, quindi, in particolare, alle norme di produzione contenute nel capo III e alle norme di etichettatura previste al capo IV di detto strumento.
60 Nel caso, invece, di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento 2018/848, detto prodotto proviene da un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 47 di tale regolamento e rispetta le condizioni stabilite nel pertinente accordo commerciale.
61 Nel caso, infine, di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento 2018/848, il prodotto proviene da un paese terzo riconosciuto, ai fini dell’equivalenza, a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, di tale regolamento, rispetta le norme di produzione e di controllo di detto paese terzo ed è importato con un certificato di ispezione, rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di detto paese terzo, che attesti la conformità del prodotto.
62 Dalla formulazione stessa dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/848 risulta che i tre casi prospettati, rispettivamente, ai punti da i) a iii) di tale disposizione hanno carattere alternativo, di modo che è sufficiente che il prodotto importato da un paese terzo versi in uno qualsiasi di tali casi affinché, se soddisfa anche le altre due condizioni previste all’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento, rispettivamente alle lettere a) e c), possa essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico.
63 Orbene, di questi tre casi alternativi, solo quello di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento 2018/848 richiede che il prodotto importato sia conforme alle disposizioni dei capi II, III e IV di tale regolamento.
64 Di conseguenza, un prodotto rientrante nel caso di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento 2018/848, quand’anche non rispetti tutte le norme di produzione contenute nel capo III di tale regolamento, potrebbe essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico, nella misura in cui si tratta di un prodotto che proviene da un paese terzo riconosciuto dall’Unione ai fini dell’equivalenza di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007, al quale fa riferimento l’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, e che rispetta, in particolare, le norme di produzione in vigore in tale paese terzo che sono state considerate dall’Unione equivalenti a quelle enunciate in detto capo III.
65 Occorre rilevare al riguardo che la nozione di «equivalenza» è definita all’articolo 3, punto 64, del regolamento 2018/848 come il fatto di realizzare gli stessi obiettivi e principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità.
66 Di conseguenza, il riferimento, all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento 2018/848, al carattere equivalente delle norme di produzione del paese terzo interessato presuppone necessariamente che le norme vigenti in tale paese terzo perseguano gli stessi obiettivi e obbediscano agli stessi principi risultanti dalle disposizioni del capo II del regolamento 2018/848. Per quanto riguarda le norme di produzione enunciate al capo III di quest’ultimo, da tale definizione risulta che la normativa del paese terzo non deve essere identica a quella dell’Unione, bensì assicurare lo stesso «livello di garanzia della conformità» di quello richiesto da quest’ultima per i prodotti fabbricati nell’Unione.
67 Orbene, come ricordato al punto 50 della presente sentenza, sia l’articolo 30, paragrafo 2, sia l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 autorizzano l’uso, rispettivamente, di termini riferiti alla produzione biologica e del logo di produzione biologica dell’Unione europea solo per prodotti conformi a tale regolamento.
68 Per contro, nessuna disposizione del regolamento 2018/848 consente l’uso di detti termini o di detto logo per prodotti provenienti da paesi terzi riconosciuti ai fini dell’equivalenza che, sebbene possano essere importati nell’Unione in applicazione dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), ii) o iii), di tale regolamento, non siano tuttavia conformi alle norme di produzione stabilite da quest’ultimo.
69 L’interpretazione letterale dell’articolo 30, paragrafo 2, e dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, esposta al punto 50 della presente sentenza, è quindi specificamente corroborata dalla struttura dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Infatti, il legislatore dell’Unione ha inteso distinguere, all’interno dei prodotti importati come prodotti biologici, tra, da un lato, quelli conformi ai capi II, III e IV di detto regolamento e, dall’altro, quelli disciplinati da norme equivalenti nel loro paese di origine, riconosciute come tali vuoi in forza di un accordo commerciale, vuoi in forza di una misura unilaterale dell’Unione.
70 In secondo luogo, tale interpretazione è confermata dagli obiettivi del regolamento 2018/848, e in particolare dalle disposizioni di quest’ultimo relative all’etichettatura dei prodotti biologici, tra le quali figurano l’articolo 30, paragrafo 2, e l’articolo 33, paragrafo 1.
71 Infatti, come risulta dai considerando 6, 9 e 123 del regolamento 2018/848, il quadro giuridico istituito per l’attuazione della politica agricola comune, di cui tale regolamento fa parte a titolo degli strumenti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, mira a garantire condizioni di concorrenza leale nel mercato interno dei prodotti biologici nonché a mantenere e a giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici. A tal fine, il legislatore dell’Unione ha inteso prevedere norme che corrispondano alle grandi aspettative dei consumatori in materia e garantiscano una sufficiente chiarezza ai loro destinatari. È in tale contesto che esso ha sottolineato, al considerando 15 del regolamento 2018/848, che la fiducia dei consumatori è fondamentale per il mercato degli alimenti biologici e, al suo considerando 17, che tale regolamento mira in particolare ad assicurare tale fiducia nonché a tutelare gli interessi dei consumatori.
72 Inoltre, dal considerando 73 del regolamento 2018/848 risulta che l’obiettivo delle sue disposizioni relative all’etichettatura, comprese quelle relative all’uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea e di termini che fanno riferimento alla produzione biologica, consiste nel proteggere gli interessi sia degli operatori, che desiderano che i loro prodotti siano correttamente identificati sul mercato dei prodotti biologici e godano di condizioni di concorrenza leale, sia dei consumatori, che devono poter compiere scelte informate.
73 Per quanto riguarda, infine, specificamente il logo di produzione biologica dell’Unione europea, i considerando da 77 a 79 del regolamento 2018/848 sottolineano la volontà del legislatore dell’Unione che l’uso di tale logo sia disciplinato in modo tale da dissipare ogni ambiguità nella mente dei consumatori in tutto il mercato dell’Unione, da non indurli in errore circa il carattere biologico del prodotto in questione nel suo insieme e da evitare ogni possibilità di confusione circa la provenienza del prodotto dall’Unione o da un paese terzo.
74 Nel caso di specie, come emerge dai punti da 64 a 67 della presente sentenza, dalla scelta effettuata dal legislatore dell’Unione risulta che i prodotti importati da paesi terzi in base al regime di equivalenza previsto all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento 2018/848 possono essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici anche qualora non soddisfino tutte le prescrizioni stabilite da tale regolamento, in particolare ai suoi capi II e III. Per contro, i prodotti fabbricati nell’Unione devono soddisfare la totalità di tali prescrizioni per poter essere immessi sul mercato come prodotti biologici.
75 In tale contesto, consentire che termini riferiti alla produzione biologica e che il logo di produzione biologica dell’Unione europea siano utilizzati, nel mercato interno dei prodotti biologici, sia per i prodotti fabbricati nell’Unione o in paesi terzi nel rispetto delle norme di produzione stabilite dal regolamento 2018/848, sia per quelli fabbricati in paesi terzi secondo norme soltanto equivalenti a tali regole di produzione, nuocerebbe alla concorrenza leale nel mercato interno dei prodotti biologici e creerebbe ambiguità che potrebbero indurre in errore i consumatori.
76 Infatti, in una situazione del genere, questi ultimi potrebbero ritenere che un prodotto recante termini riferiti alla produzione biologica o il logo di produzione biologica dell’Unione europea sia conforme a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento 2018/848, in particolare ai suoi capi II e III, mentre rispetta soltanto norme di produzione del paese terzo da cui è importato equivalenti alle norme di produzione di tale regolamento.
77 Lo scopo di detto logo è invece, e in particolare, proprio quello di informare i consumatori, in modo chiaro e inequivocabile, che il prodotto su cui compare è pienamente conforme a tutti i requisiti stabiliti dal regolamento 2018/848, e non solo a norme equivalenti. Ciò è tanto più vero in quanto tale logo, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, di tale regolamento, costituisce un attestato ufficiale dell’Unione europea.
78 La circostanza, evidenziata in particolare dalla Commissione, che, in forza dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento 2018/848, quando viene usato per un prodotto il logo di produzione biologica dell’Unione europea, deve essere aggiunta l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, non può essere sufficiente ad evitare ogni ambiguità. Una tale indicazione non consente, infatti, al consumatore di sapere se un prodotto importato sia conforme alle norme di produzione del regolamento 2018/848 o se rispetti soltanto norme di produzione equivalenti a quelle di tale regolamento.
79 Di conseguenza, si deve concludere che un prodotto importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento 2018/848 non può utilizzare per la sua etichettatura né il logo di produzione biologica dell’Unione europea né, in linea di principio, termini riferiti alla produzione biologica.
Sull’uso del logo di produzione biologica del paese terzo
80 Fermo restando quanto sopra, nella misura in cui contiene, in particolare al suo capo VII, disposizioni che disciplinano gli scambi con i paesi terzi, il regolamento 2018/848 mira altresì a introdurre un certo numero di norme applicabili al commercio internazionale di prodotti biologici al fine, come giustamente sottolineato dal Consiglio all’udienza dibattimentale, di facilitare, da un lato, l’approvvigionamento, la disponibilità dell’offerta nonché la soddisfazione della domanda crescente di tali prodotti nell’Unione e, dall’altro, sulla base di intese bilaterali, l’esportazione di prodotti biologici originari dell’Unione verso paesi terzi.
81 È proprio in tale contesto che si inserisce l’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), di detto regolamento, il quale conferisce alla Commissione la competenza a riconoscere che le norme di un paese terzo sono equivalenti a quelle del regolamento 2018/848.
82 Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che taluni prodotti importati come prodotti biologici, in base al regime di equivalenza di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), di detto regolamento, recano il logo di produzione biologica del paese terzo da cui sono importati e che un tale logo può contenere termini riferiti alla produzione biologica, quali «biologico», «ecológico» o «organic», o derivati e diminutivi di tali termini, quali «bio» o «eco».
83 A tal riguardo, occorre constatare che l’apposizione, a tali prodotti importati, del logo di produzione biologica del paese terzo da cui sono importati non è in grado di nuocere alla concorrenza leale in seno al mercato interno dei prodotti biologici o di creare un’ambiguità che possa indurre in errore i consumatori. Infatti, l’uso di un logo di produzione biologica di un paese terzo diverso dal logo di produzione biologica dell’Unione europea non solo non colloca i prodotti di cui trattasi sul medesimo piano ai fini della concorrenza, ma non può neppure dare l’impressione che i prodotti importati così contrassegnati siano conformi a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento 2018/848.
84 Ne consegue che, nonostante la conclusione formulata al punto 79 della presente sentenza, al fine di garantire l’effetto utile, in particolare, dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), del regolamento 2018/848, nonché di preservare i poteri che tale regolamento conferisce alla Commissione, i prodotti importati in applicazione di tale disposizione, che hanno accesso al mercato dell’Unione «come prodotti biologici», devono poter utilizzare il logo di produzione biologica del paese terzo da cui provengono, anche qualora tale logo contenga termini identici a quelli riferiti alla produzione biologica ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento e del suo allegato IV.
85 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando quanto segue:
– L’articolo 30, paragrafo 2, e l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 devono essere interpretati nel senso che né il logo di produzione biologica dell’Unione europea né, in linea di principio, termini riferiti alla produzione biologica possono essere utilizzati per un alimento trasformato importato da un paese terzo alle condizioni previste all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), e all’articolo 48, paragrafo 1, di tale regolamento per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico, se tale alimento, contenendo minerali e vitamine di origine non vegetale, non soddisfa i requisiti derivanti dal combinato disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), di detto regolamento.
– Il logo di produzione biologica di tale paese terzo può tuttavia essere utilizzato nell’Unione per un alimento siffatto, anche qualora tale logo contenga termini riferiti alla produzione biologica ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento e del suo allegato IV.
Sulla seconda e sulla terza questione
86 In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.
Sulle spese
87 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’articolo 30, paragrafo 2, e l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio,
devono essere interpretati nel senso che:
né il logo di produzione biologica dell’Unione europea né, in linea di principio, termini che fanno riferimento alla produzione biologica possono essere utilizzati per un alimento trasformato importato da un paese terzo alle condizioni previste all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), iii), e all’articolo 48, paragrafo 1, di tale regolamento per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico, se tale alimento, contenendo minerali e vitamine di origine non vegetale, non soddisfa i requisiti derivanti dal combinato disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), di detto regolamento.
Il logo di produzione biologica di tale paese terzo può tuttavia essere utilizzato nell’Unione per un alimento siffatto, anche qualora tale logo contenga termini riferiti alla produzione biologica ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento e del suo allegato IV.
Firme