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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: C‑267/11 P | Data di udienza:

INQUINAMENTO ATMOSFERA – Impugnazione – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Assegnazione di quote per la Repubblica di Lettonia – Periodo compreso tra il 2008 e il 2012.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Ottobre 2013
Numero: C‑267/11 P
Data di udienza:
Presidente: Tizzano
Estensore: Borg Barthet


Premassima

INQUINAMENTO ATMOSFERA – Impugnazione – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Assegnazione di quote per la Repubblica di Lettonia – Periodo compreso tra il 2008 e il 2012.



Massima


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.1^, 03/10/2013, Sentenza C‑267/11 P

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.1^, 03/10/2013, Sentenza C‑267/11 P

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

3 ottobre 2013

«Impugnazione — Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Assegnazione di quote per la Repubblica di Lettonia — Periodo compreso tra il 2008 e il 2012»

Nella causa C‑267/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 maggio 2011,

Commissione europea, rappresentata da I. Rubene ed E. White, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Repubblica di Lettonia, rappresentata da I. Kalniņš, in qualità di agente,

ricorrente in primo grado,

sostenuta da:

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek e D. Hadroušek, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

Repubblica di Lituania,

Repubblica slovacca,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, M. Berger, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits e J.‑J. Kasel, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 gennaio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 marzo 2011, Lettonia/Commissione (T‑369/07, Racc. pag. II‑1039; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stata annullata la decisione C(2007) 3409 della Commissione, del 13 luglio 2007, riguardante la modifica del piano nazionale di assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Lettonia per il periodo compreso tra il 2008 e il 2012 (in prosieguo: la «decisione controversa»), conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 (GU L 338, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 2003/87).

Contesto normativo

2 La direttiva 2003/87 dà attuazione ad accordi internazionali relativi alla lotta contro il riscaldamento climatico, vale a dire la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata il 9 maggio 1992 a New York e approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993 (GU 1994, L 33, pag. 11), e il Protocollo di Kyoto allegato a detta Convenzione, adottato l’11 dicembre 1997 e approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002 (GU L 130, pag. 1).

3 L’articolo 9 della direttiva 2003/87 così recita:

«1. Per ciascun periodo di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale che determina le quote totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell’allegato III, e tiene nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico. Fatto salvo il Trattato [CE], la Commissione elabora entro il 31 dicembre 2003 gli orientamenti per l’attuazione dei criteri elencati nell’allegato III.

Per il periodo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri almeno diciotto mesi prima dell’inizio del periodo in questione.

(…)

3. Nei tre mesi successivi alla notificazione da parte di uno Stato membro di un piano nazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con l’articolo 10 o con i criteri elencati nell’allegato III. Lo Stato membro prende una decisione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2, solo previa accettazione da parte della Commissione delle modifiche che esso propone. La Commissione giustifica ogni decisione di rigetto».

4 Il successivo articolo 11, paragrafo 2, così dispone:

«Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo, nonché inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno dodici mesi prima dell’inizio del periodo in oggetto, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all’articolo 9 e nel rispetto dell’articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico».

Fatti

5 Con lettera del 16 agosto 2006, la Repubblica di Lettonia notificava alla Commissione, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, il proprio piano nazionale di assegnazione per il periodo intercorrente dal 2008 al 2012 (in prosieguo: il «PNA»). In base a quest’ultimo, la Repubblica di Lettonia si era proposta di assegnare alla propria industria nazionale, di cui all’allegato I alla direttiva 2003/87, una media annuale complessiva di 7,763883 milioni di tonnellate di biossido di carbonio equivalente (MteCO2).

6 Il 29 novembre 2006 la Commissione adottava una prima decisione di rigetto.

7 Con lettera del 29 dicembre 2006, la Repubblica di Lettonia notificava alla Commissione un PNA riveduto che prevedeva l’assegnazione di una media annua totale di 6,253146 MteCO2.

8 Con lettera del 30 marzo 2007, redatta in lingua inglese, la Commissione rilevava che le informazioni contenute nel PNA riveduto erano incomplete e chiedeva alla Repubblica di Lettonia di rispondere a talune questioni e di fornirle informazioni supplementari.

9 Con lettera del 25 aprile 2007, la Repubblica di Lettonia rispondeva a detta richiesta di informazioni.

10 Il 13 luglio 2007 la Commissione adottava la decisione controversa.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2007, la Repubblica di Lettonia ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

12 A sostegno del suo ricorso, la Repubblica di Lettonia ha dedotto quattro motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione delle competenze fissate dal Trattato in materia di politica energetica, in secondo luogo, alla violazione del «principio di non discriminazione», in terzo luogo, all’inadempimento degli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, in quarto luogo, alla mancata osservanza del termine di tre mesi previsto dall’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87.

13 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa per violazione dell’articolo 9, paragrafo 3, di detta direttiva, rilevando che non era necessario pronunciarsi sulla ricevibilità e sulla fondatezza degli altri motivi dedotti dalla Repubblica di Lettonia.

14 Il Tribunale ha infatti ritenuto opportuno valutare, in primo luogo, la fondatezza del quarto motivo, relativo alla mancata osservanza del termine di tre mesi previsto dall’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87.

15 In tale contesto, il Tribunale ha anzitutto esaminato, ai punti da 45 a 49 della sentenza impugnata, il potere di controllo della Commissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, di detta direttiva. Richiamandosi alla propria giurisprudenza, esso ha rilevato che tale potere di controllo doveva essere esercitato entro tre mesi dalla notifica di detto PNA da parte dello Stato membro (ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2007, EnBW E‑1195, punto 104, e sentenza del Tribunale del 7 novembre 2007, Germania/Commissione, T‑374/04, Racc. pag. II‑4431, punto 116).

16 Il Tribunale ha altresì osservato che, in assenza di una decisione di rigetto della Commissione, il PNA notificato acquista carattere definitivo e beneficia di una presunzione di legittimità che consente allo Stato membro di dargli attuazione. Esso ha aggiunto che dalla giurisprudenza non risulta che l’accettazione da parte della Commissione delle modifiche apportate al PNA debba formare oggetto di una decisione formale da parte sua. Al contrario, da un lato, una siffatta interpretazione contrasterebbe con il principio secondo cui la Commissione non dispone di un potere generale di autorizzazione del PNA e, dall’altro, non risulterebbe conforme alla ratio dell’articolo 9, paragrafo 3, terzo periodo, della direttiva 2003/87, il quale non riguarda una decisione di autorizzazione, bensì una decisione di rigetto.

17 Il Tribunale ha poi esaminato, ai punti da 50 a 57 della sentenza impugnata, la nozione di notifica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87. In primo luogo, il Tribunale ha rilevato che la decisione controversa non era intervenuta entro il termine di tre mesi dalla notifica del PNA riveduto, avvenuta il 29 dicembre 2006, ma soltanto il 13 luglio 2007. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto opportuno valutare se la nozione di notifica di un PNA, a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva, contemplasse tanto la notifica iniziale del PNA quanto quella del PNA riveduto, segnatamente, a seguito di una decisione di rigetto della Commissione.

18 Ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato quanto segue:

«54 (…) sotto il profilo teleologico, la procedura avviata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87 mira, fatta salva la possibilità di controllo preventivo da parte della Commissione, a garantire agli Stati membri la certezza del diritto e, in particolare, a consentire loro di essere rapidamente informati, entro termini molto brevi, sulle modalità con cui possono assegnare le quote di emissione e di gestire il sistema di scambio comunitario in base al loro PNA nel periodo di assegnazione interessato. Infatti, in considerazione della brevità di tale periodo, che è pari a tre o cinque anni (articolo 11 della direttiva 2003/87), sia la Commissione che gli Stati membri hanno un legittimo interesse a che qualsiasi controversia relativa al contenuto del PNA sia risolta rapidamente e a che tale PNA non sia esposto, per l’intero suo periodo di validità, al rischio di contestazioni da parte della Commissione (ordinanza EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione, [cit.,] punto 117).

55 Dette considerazioni si applicano a qualunque PNA, indipendentemente dalla questione se si tratti o meno della versione notificata inizialmente o di una versione riveduta e notificata successivamente. Inoltre, l’esigenza per la Commissione di effettuare, a seguito della notifica di un PNA riveduto, un controllo rapido ed efficace, è ancora più importante quando questo controllo sia stato già preceduto da una prima fase di esame del PNA iniziale che abbia eventualmente condotto ad una decisione di rigetto e, in seguito, a modifiche di detto PNA. Orbene, anche se la Commissione sostiene di essere autorizzata ad esaminare le modifiche proposte di un PNA o di un PNA riveduto, senza dover rispettare il termine di tre mesi di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, una simile tesi può contrastare con l’obiettivo di un controllo rapido ed efficace nonché con la certezza del diritto alla quale lo Stato membro notificante ha diritto per poter assegnare le quote di emissione agli impianti stabiliti nel suo territorio prima dell’inizio del periodo di scambio ai sensi dell’articolo 11 di detta direttiva».

19 Il Tribunale ha poi concluso, al punto 57 della sentenza impugnata, che «la nozione di notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87 include[va] la notifica sia iniziale sia successiva di varie versioni di un PNA, in modo che ciascuna di tali notifiche fa[ceva] decorrere un nuovo termine di tre mesi».

20 Ciò considerato, il Tribunale ha concluso, al punto 58 della sentenza impugnata, che, nella specie, la notifica del PNA riveduto, avvenuta il 29 dicembre 2006, ha fatto decorrere un nuovo termine di tre mesi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87 e, al punto 59 della sentenza impugnata, ha dichiarato quanto segue:

«Nella specie, in considerazione della scadenza del termine di tre mesi a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, avvenuta il 29 marzo 2007, la richiesta di informazioni della Commissione inviata alla Repubblica di Lettonia il 30 marzo 2007 era tardiva. Non è quindi necessario esaminare, da un lato, se una domanda di tal genere, anche ammesso che fosse stata formulata entro detto termine, avrebbe potuto interromperlo o sospenderlo e, dall’altro, se un simile effetto di interruzione o di sospensione potesse essersi prodotto nonostante il fatto che tale lettera fosse redatta in lingua inglese e non in lingua lettone».

21 Al successivo punto 61, il Tribunale ha dichiarato che, «tenuto conto delle particolarità della procedura di esame ex articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, al termine di tale procedura, in assenza di decisione da parte della Commissione entro il termine di tre mesi, il PNA [acquistava] carattere definitivo e [beneficiava] di una presunzione di legittimità», e ha infine concluso, al punto 62 di tale sentenza, che «la decisione [controversa] [doveva] essere annullata per violazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, senza bisogno di pronunciarsi sulla ricevibilità e sul merito degli altri motivi dedotti dalla Repubblica di Lettonia».

Conclusioni delle parti nel giudizio di impugnazione

22 La Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare la Repubblica di Lettonia alle spese.

23 La Repubblica di Lettonia chiede alla Corte di respingere l’impugnazione.

24 Con ordinanza del presidente della Corte del 29 settembre 2011, la Repubblica ceca è stata autorizzata a intervenire a sostegno della Repubblica di Lettonia.

Sull’impugnazione

25 A sostegno della sua impugnazione, la Commissione solleva un motivo unico, relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale in merito all’interpretazione data all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87.

Argomenti delle parti

26 Secondo la Commissione, il ragionamento del Tribunale si basa su un’erronea interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, fornita nella citata ordinanza EnBW Energie Baden Württemberg/Commissione. La Commissione ritiene che il Tribunale, in tale ordinanza, abbia confuso nella propria analisi il primo e il secondo periodo dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, con la conseguenza che il secondo periodo, in ultima analisi, risulterebbe privo di contenuto.

27 A parere della Commissione, il Tribunale ha ritenuto erroneamente che la presentazione delle modifiche previste in detto secondo periodo costituisse solo una parte della procedura iniziale di esame del PNA notificato, alla quale non si dovesse necessariamente porre termine per mezzo di decisione formale, particolarmente qualora lo Stato membro fornisse nel corso di tale procedura tutte le modifiche richieste. Il Tribunale ha parimenti rilevato che, quando lo Stato membro rinuncia a modificare il proprio PNA, la Commissione ha la possibilità di adottare una decisione di rifiuto prima della scadenza del termine di tre mesi.

28 Secondo la Commissione, l’approccio del Tribunale, consistente nell’esaminare le modifiche notificate come se si trattasse della notifica di un nuovo PNA e, di conseguenza, nell’applicare nuovamente il termine di tre mesi previsto dall’articolo 9, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva 2003/87, è errato. L’Istituzione ritiene, infatti, che tale approccio sia contrario al tenore del passo introduttivo dell’articolo 9, paragrafo 3, di detta direttiva, ai sensi del quale il dies a quo di decorrenza del termine è il giorno della notifica del PNA menzionato nel paragrafo 1 di tale articolo, vale a dire il giorno della prima notifica effettuata dallo Stato membro, e che tale passo non faccia riferimento all’esame delle modifiche previste all’articolo 9, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2003/87.

29 Inoltre, la Commissione precisa che il Tribunale, contrariamente a quanto dal medesimo affermato, non ha accolto un’interpretazione teleologica dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87. Al contrario, eliminando la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3, secondo periodo, di tale direttiva e richiedendo l’avvio di una nuova procedura ai sensi delle disposizioni del precedente primo periodo, nel caso in cui la Commissione rigetti il PNA o parte di esso, il Tribunale pregiudicherebbe la tutela del legittimo affidamento e potrebbe porre ostacoli all’attuazione del PNA.

30 Infine, la Commissione ritiene che la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87 e, in particolare, il secondo periodo del medesimo paragrafo 3 debbano essere interpretati nel senso che detta fase della procedura non riguarda la totalità del piano in quanto tale, ma solo le modifiche del PNA. A parere dell’Istituzione, se si dovesse seguire l’approccio del Tribunale, sarebbe necessario valutare di nuovo integralmente il PNA, con il rischio di giungere ad un risultato completamente diverso. Inoltre, se simili ripetute valutazioni si concludessero ogni volta con un rigetto della Commissione, tale processo potrebbe ricominciare ad infinitum.

31 La Commissione osserva che, se il legislatore le ha conferito il compito di accettare le modifiche del PNA (e non si è limitato a consentirle semplicemente di non opporvisi), è perché la direttiva 2003/87 cerca di creare un quadro sicuro e prevedibile che consenta agli operatori di programmare le loro riduzioni di emissioni in condizioni di massima sicurezza. Tale PNA creerebbe diritti tutelati ex lege e aspettative legittime, di modo che qualunque modifica di un piano siffatto non si deve basare su un comportamento omissivo, bensì su un atto regolamentare positivo e trasparente dell’Unione europea.

32 La Repubblica di Lettonia sottolinea anzitutto che, conformemente all’obiettivo dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, la procedura di coordinamento del PNA dovrebbe essere idonea a garantire efficacia e rapidità all’adozione di tale piano, il che è necessario per raggiungere l’obiettivo fissato all’articolo 1 della direttiva, vale a dire «promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica».

33 La Repubblica di Lettonia contesta l’interpretazione suggerita dalla Commissione e ritiene che questa sia contraria agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/87. Secondo la Repubblica di Lettonia, l’interpretazione proposta dalla Commissione implica che l’adozione delle modifiche del PNA sia subordinata esclusivamente al potere discrezionale della Commissione, il quale, inoltre, non dovrebbe essere soggetto a limiti di tempo. Se, conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, fosse sempre necessaria una decisione formale per accettare le modifiche del PNA, la procedura di accettazione dell’integralità del PNA risulterebbe più complicata e formale. Inoltre, in tal caso, gli Stati membri non potrebbero fare affidamento sul fatto che la Commissione formuli le proprie obiezioni entro un termine stabilito. Di conseguenza, non sarebbero garantiti i principi della certezza del diritto e di prevedibilità.

34 A parere della Repubblica di Lettonia, accogliere l’interpretazione della Commissione e considerare il secondo periodo di detto articolo 9, paragrafo 3, separatamente creerebbe una situazione in cui la Commissione disporrebbe di un potere più ampio nella procedura di approvazione delle modifiche di quello di cui gode nell’ambito della procedura di accettazione o di rigetto del PNA presentato inizialmente. L’interpretazione proposta dalla Commissione condurrebbe ad una situazione nella quale l’approvazione delle modifiche del PNA, contrariamente alla sua approvazione iniziale, non sarebbe soggetta ad un criterio temporale, mentre, allo stesso tempo, sarebbe ancora soggetta ad un criterio sostanziale. Una simile interpretazione non può essere considerata conforme all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, né agli obiettivi dei sistemi di scambio di emissioni in generale.

35 Lo Stato membro medesimo rileva che il legislatore dell’Unione ha conferito alla Commissione un potere discrezionale molto importante attribuendole il potere non solo di fare obiezioni al PNA presentato inizialmente, ma anche di esaminare se le sue obiezioni siano prese in considerazione. Inoltre, nel caso in cui la Commissione non ritenga accettabili le modifiche apportate, il legislatore le ha dato il diritto di adottare una decisione negativa. Secondo detto Stato membro, è ragionevole ritenere che, come nella procedura di esame del PNA iniziale, questo diritto è limitato a livello sia temporale sia sostanziale.

36 In tale contesto, la Repubblica di Lettonia ricorda che il principio di proporzionalità, che è uno dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede, segnatamente, che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi. In tal caso essa osserva che, sebbene sia pacifico che la Commissione disponga del diritto di valutare le modifiche, tale diritto non può essere considerato assoluto e illimitato. L’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, proposta ai punti da 6 a 9 dell’impugnazione della Commissione, condurrebbe ad un risultato sproporzionato per lo Stato membro e violerebbe le aspettative legittime e la certezza del diritto.

37 A parere della Repubblica di Lettonia, l’interpretazione sistematica del secondo periodo di detto articolo 9, paragrafo 3, alla luce del precedente primo periodo, che offre alla Commissione la possibilità di un’accettazione positiva e anche implicita, vale a dire senza adottare alcuna decisione formale, implica necessariamente che l’approvazione delle modifiche sia soggetta ad una procedura di accettazione tanto completa quanto quella applicabile al PNA presentato inizialmente. Questo risultato discenderebbe altresì implicitamente dall’articolo 9, paragrafo 3, terzo periodo, di detta direttiva, che impone un obbligo di motivazione non in caso di approvazione da parte della Commissione, ma nei casi in cui quest’ultima respinga le modifiche. La Commissione avrebbe altresì la possibilità di esprimere tacitamente la propria intenzione per un periodo di tre mesi.

38 Secondo la Repubblica di Lettonia, dall’interpretazione sistematica e teleologica risulta che il periodo di tre mesi previsto all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87 si applica non solo al PNA notificato, ma anche alle modifiche ad esso apportate.

39 Detto Stato membro ritiene necessaria una procedura di notifica del PNA rapida ed efficace, dato che, conformemente all’articolo 11 della direttiva 2003/87, l’adozione di misure successive può aver luogo solo successivamente all’approvazione del PNA o delle modifiche. Infatti, diversamente ragionando, se la Commissione disponesse, come essa sostiene, di un termine illimitato per esaminare le modifiche, sarebbe impossibile ottenere questo risultato efficace, rapido e «che non pregiudichi lo sviluppo economico». L’imprevedibilità del termine (e dell’entrata in vigore) osterebbe alla certezza del diritto e alla tutela del legittimo affidamento nei confronti tanto degli operatori e degli Stati membri quanto di qualsiasi altro soggetto del mercato interno dell’Unione europea.

40 La Repubblica di Lettonia aggiunge che il termine, fissato nell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, per l’esame del piano iniziale, deve essere considerato perentorio. Sebbene tale direttiva non richiami espressamente il termine di tre mesi con riguardo all’esame delle modifiche, questo termine risulterebbe privo di senso se la Commissione fosse inizialmente soggetta a un determinato termine, ma una simile restrizione non si applicasse all’esame delle modifiche. La procedura di coordinamento perderebbe così di trasparenza, di prevedibilità e di efficacia. Di conseguenza, anche se il termine di tre mesi non potesse essere direttamente applicato alle modifiche in tutti i casi, un termine più lungo non potrebbe essere considerato come «termine ragionevole».

41 Con il suo intervento, la Repubblica ceca condivide gli argomenti dedotti dalla Repubblica di Lettonia, che affermano la fondatezza dell’interpretazione accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata.

42 Tale Stato membro sostiene che dalle disposizioni degli articoli da 9 a 11 della direttiva 2003/87 discende che il periodo relativo agli scambi è preceduto nel tempo da varie fasi preparatorie, per le quali tale direttiva fissa un calendario preciso. A parere della Repubblica ceca, da un’analisi di tale calendario contenuto nella direttiva medesima risulta che, ai fini dell’«accettazione» del PNA comunicato da uno Stato membro, il legislatore dell’Unione ha delimitato uno spatium deliberandi vincolante di sei mesi.

43 Infatti, considerato che la Commissione, nell’ambito di questi sei mesi, dispone di un termine di tre mesi per un eventuale rigetto del PNA inizialmente trasmesso, è evidente, a parere di detto Stato membro, che, ai fini dell’approvazione delle modifiche proposte dallo Stato membro in seguito ad un rigetto da parte della Commissione, rimangono solo altri tre mesi in tale spatium.

44 Pertanto, è questo il motivo per cui, secondo la Repubblica ceca, laddove la Commissione fa valere, nella propria impugnazione, un «termine ragionevole», è indubbio che tale termine non possa eccedere i tre mesi, tenuto conto del calendario vincolante precedentemente indicato, e che dovrebbe anzi essere inferiore poiché, in seguito alla decisione di rigetto, anche lo Stato membro necessita di un certo periodo di tempo per preparare le necessarie modifiche, fermo restando che esso è vincolato dal principio di leale cooperazione.

Giudizio della Corte

45 La questione sollevata nell’ambito della presente impugnazione riguarda l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87. Tale disposizione contiene tre regole. In forza dell’articolo 9, paragrafo 3, primo periodo, nei tre mesi successivi alla notificazione da parte di uno Stato membro di un PNA, la Commissione può respingerlo, in toto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con i criteri elencati nell’allegato III o con le disposizioni dell’articolo 10 di detta direttiva. Ai sensi del successivo secondo periodo, lo Stato membro adotta una decisione in base all’articolo 11, paragrafi 1 o 2, della stessa direttiva, solo previa accettazione da parte della Commissione delle modifiche proposte.

46 In primo luogo, occorre sottolineare che, in base alla procedura dell’articolo 9 della direttiva 2003/87, un PNA notificato da uno Stato membro alla Commissione gode di una presunzione di legittimità, poiché esso, alla scadenza del termine di tre mesi previsto dal paragrafo 3 di tale articolo, è considerato definitivo in assenza di osservazioni da parte della Commissione, con la conseguenza che lo Stato membro interessato può adottarlo.

47 In secondo luogo, si deve ricordare, come giustamente sottolineato dal Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata, che il potere di controllo e di rigetto dei PNA da parte della Commissione, risultante dall’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, è fortemente circoscritto, ove tale potere è soggetto a limiti sia sostanziali sia temporali. Da un lato, esso è limitato all’esame da parte della Commissione della compatibilità del PNA con i criteri dell’allegato III alla direttiva 2003/87 e con il disposto dell’articolo 10 di tale direttiva e, dall’altro, deve essere effettuato entro tre mesi dalla notifica di detto PNA da parte dello Stato membro.

48 Per contro, si deve necessariamente rilevare che l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87 non prevede alcun limite riguardo alle modifiche che possono essere apportate a un PNA, a parte la necessità di una loro accettazione. In tal senso, le modifiche apportate a un PNA possono provenire da una richiesta della Commissione come anche dall’iniziativa dello stesso Stato membro.

49 In tale contesto, la Commissione si oppone all’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87 accolta nella sentenza impugnata e, segnatamente, alla tesi secondo cui, nel caso in cui la Commissione non si opponga, entro un termine di tre mesi, a un PNA che sia stato modificato su sua richiesta dopo che essa ne abbia respinto la prima versione, il PNA modificato è considerato definitivo e può essere adottato dallo Stato membro che lo ha notificato.

50 In particolare, la Commissione deduce che il secondo periodo di detto articolo 9, paragrafo 3, si applica non solo a un PNA, oggetto di modifiche su iniziativa del solo Stato membro successivamente alla sua accettazione da parte della Commissione, ma anche a qualsiasi ulteriore notifica di un PNA modificato successivamente alla decisione di rigetto di una prima versione, di modo che la sua adozione richiederebbe una previa decisione positiva di conformità da parte della Commissione.

51 Siffatta interpretazione non può essere accolta.

52 Infatti, anzitutto, la Commissione è vincolata dal termine di tre mesi per poter respingere un PNA notificato. La necessità del termine risulta dal calendario dei tempi adottato dalla direttiva 2003/87 e fissata negli articoli 9, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, della medesima. In base a tale calendario, i piani devono essere notificati alla Commissione almeno diciotto mesi prima dell’inizio del periodo in questione e attuati al più tardi dodici mesi prima dell’inizio del periodo stesso mediante l’assegnazione delle quote di emissioni. Quando un PNA modificato è notificato a seguito del rigetto della sua versione iniziale da parte della Commissione, l’osservanza di detto termine di tre mesi è tanto più giustificata nella misura in cui il tempo che rimane prima dell’attuazione del piano è nettamente più breve di quello relativo alla prima notifica del PNA.

53 A tal riguardo, la Commissione non può sostenere che l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, risultante dalla sentenza impugnata, potrebbe, in determinate circostanze, consentire ad uno Stato membro di prolungare la procedura di esame di un PNA in forma dilatoria, poiché è necessariamente nell’interesse degli Stati membri giungere all’adozione dei PNA nei termini previsti dalle disposizioni menzionate supra al punto precedente.

54 Inoltre, sia dall’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87 sia dai lavori preparatori di quest’ultima risulta che il potere conferito alla Commissione non consiste in un potere di sostituzione o di uniformizzazione, che includerebbe il potere di fissare un quantitativo massimo di quote di emissioni dei gas ad effetto serra da assegnare, bensì solamente in un potere di controllo di conformità dei PNA con i criteri stabiliti nell’allegato III della direttiva 2003/87 (sentenze del 29 marzo 2012, Commissione/Polonia, C‑504/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 80, e Commissione/Estonia, C‑505/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 82). Pertanto, la Commissione può solo verificare tale conformità e respingere il PNA per motivi di incompatibilità con detti criteri e disposizioni.

55 In tale contesto, se il legislatore dell’Unione ha ritenuto sufficiente un termine di tre mesi affinché la Commissione potesse esercitare il suo potere di controllo e per consentirle di respingere un PNA notificato in caso di mancata conformità con detti criteri, tale termine deve essere ritenuto a maggior ragione sufficiente per quanto attiene al controllo della versione modificata del PNA stesso, considerato che la Commissione avrà già potuto esaminare una prima volta i dati relativi all’industria nazionale contemplata dal PNA.

56 Tale interpretazione non priva di effetto utile il secondo periodo di detto articolo 9, paragrafo 3, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione. Infatti, tale disposizione può applicarsi quando la Commissione non ha respinto un PNA notificato dallo Stato membro, il quale può, pertanto, darvi attuazione, e quando lo Stato membro interessato può prendere in considerazione eventuali modifiche, previa accettazione della Commissione.

57 In terzo luogo, si deve rammentare che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, terzo periodo, della direttiva 2003/87, ogni decisione di rigetto della Commissione deve essere motivata. Tale disposizione implica, quindi, un comportamento attivo della Commissione che, alla luce degli obiettivi di efficacia e di efficienza risultanti dal considerando 5 della direttiva 2003/87, deve essere temporalmente inquadrato qualunque sia la fase della procedura di esame della conformità di un PNA.

58 Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto laddove ha affermato che la facoltà della Commissione di respingere la versione modificata di un PNA successivamente ad una prima decisione di rigetto della versione iniziale del medesimo deve essere soggetta al termine di tre mesi previsto all’articolo 9, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva 2003/87.

59 Di conseguenza, il motivo unico della Commissione deve essere respinto. Pertanto, l’impugnazione deve essere parimenti respinta.

Sulle spese

60 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

61 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica di Lettonia non ha chiesto la condanna alle spese della Commissione, quest’ultima e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese.

62 In forza dell’articolo 140, paragrafo 1, di detto regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Di conseguenza, la Repubblica ceca, intervenuta nel presente procedimento, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) L’impugnazione è respinta.

2) La Commissione europea, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica ceca sopporteranno le proprie spese.
 

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