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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: C-31/17 | Data di udienza:

DIRITTO DELL’ENERGIA – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Obbligo di esenzione – Prodotti energetici per la generazione combinata di calore e di energia – Facoltà di esenzione o di riduzione del livello di tassazione – Gas naturale destinato alla cogenerazione di calore e di elettricità – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Marzo 2018
Numero: C-31/17
Data di udienza:
Presidente: Silva de Lapuerta
Estensore: Regan


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Obbligo di esenzione – Prodotti energetici per la generazione combinata di calore e di energia – Facoltà di esenzione o di riduzione del livello di tassazione – Gas naturale destinato alla cogenerazione di calore e di elettricità – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE.



Massima

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.1^ 07/03/2018 Sentenza C-31/17


DIRITTO DELL’ENERGIA – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Obbligo di esenzione – Prodotti energetici per la generazione combinata di calore e di energia – Facoltà di esenzione o di riduzione del livello di tassazione – Gas naturale destinato alla cogenerazione di calore e di elettricità – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE.
 
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione obbligatoria prevista alla disposizione in parola si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti sono utilizzati per la produzione combinata della medesima e di calore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva di cui trattasi.
 

Pres. Silva de Lapuerta, Rel. Regan, nel procedimento Cristal Union, succeduta alla Sucrerie de Toury SA, contro Ministre de l’Économie e des Finances.

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.1^ 07/03/2018 Sentenza C-31/17

SENTENZA

 

 
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.1^ 07/03/2018 Sentenza C-31/17
 
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
 
7 marzo 2018
 
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Obbligo di esenzione – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Prodotti energetici per la generazione combinata di calore e di energia – Facoltà di esenzione o di riduzione del livello di tassazione – Gas naturale destinato alla cogenerazione di calore e di elettricità»
 
Nella causa C-31/17,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 18 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2017, nel procedimento
 
Cristal Union, succeduta alla Sucrerie de Toury SA,
 
contro
 
Ministre de l’Économie e des Finances,
 
LA CORTE (Prima Sezione),
 
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C.G. Fernlund, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev ed E. Regan (relatore), giudici,
 
avvocato generale: E. Tanchev
 
cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 novembre 2017,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per la Cristal Union, succeduta alla Sucrerie de Toury SA, da C. Lesourd e J.-M. Priol, avocats;
 
–        per il governo francese, da D. Colas, E. de Moustier, S. Ghiandoni e A. Alidière, in qualità di agenti;
 
–        per il governo finlandese, da S. Hartikainen, in qualità di agente;
 
–        per la Commissione europea, da C. Perrin e F. Tomat, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 febbraio 2018,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la Cristal Union, succeduta alla Sucrerie de Toury SA, e il ministre de l’Économie e des Finances (ministro dell’Economia e delle Finanze) relativamente alla tassazione del gas naturale utilizzato da un impianto di cogenerazione al fine della generazione combinata di calore e di elettricità.
 
 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione
 
3        I considerando da 2 a 7, 11, 12, 24 e 25 della direttiva 2003/96 sono così formulati:
 
«(2)      L’assenza di disposizioni comunitarie che assoggettino a tassazione minima l’elettricità e i prodotti energetici diversi dagli oli minerali può essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.
 
(3)      Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l’elettricità, il gas naturale e il carbone.
 
(4)      L’esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull’energia applicati dagli Stati membri potrebbe essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.
 
(5)      La fissazione di livelli minimi comunitari di tassazione appropriati può consentire di ridurre le attuali differenze tra i livelli nazionali di tassazione.
 
(6)      Conformemente all’articolo 6 del trattato [CE], le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione di altre politiche comunitarie.
 
(7)      In quanto parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Comunità ha ratificato il protocollo di Kyoto. La tassazione dei prodotti energetici e, se del caso, dell’elettricità è uno degli strumenti disponibili per conseguire gli obiettivi del protocollo di Kyoto.
 
(…)
 
(11)      La scelta del regime fiscale da applicare in relazione all’attuazione del presente quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità spetta a ciascuno Stato membro. A questo proposito gli Stati membri potrebbero decidere di non aumentare la tassazione fiscale complessiva se ritengono che l’applicazione di tale principio di neutralità fiscale possa contribuire alla ristrutturazione e all’ammodernamento del loro sistema tributario, incoraggiando comportamenti a favore di una maggiore tutela dell’ambiente e del maggior impiego di manodopera.
 
(12)      I prezzi dei prodotti energetici e dell’elettricità sono elementi chiave per le politiche comunitarie dell’energia, dei trasporti e dell’ambiente.
 
(…)
 
(24)       È opportuno consentire agli Stati membri di applicare determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza.
 
(25)      In particolare, la generazione combinata di calore e di energia nonché, ai fini della promozione dell’uso di fonti di energia alternative, le energie rinnovabili possono beneficiare di un trattamento privilegiato».
 
4        L’articolo 1 della direttiva 2003/96 dispone quanto segue:
 
«Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva».
 
5        Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in parola:
 
«In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE [del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio, del 20 luglio 2000 (GU 2000, L 193, pag. 73)] relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:
 
a)      i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità e l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso l’imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo di tassazione sull’elettricità stabilito all’articolo 10».
 
6        L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della summenzionata direttiva prevede:
 
«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:
 
(…)
 
c)      ai prodotti energetici e all’elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia».
 
7        L’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/96 è così formulato:
 
«Un’entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. Nonostante l’articolo 14, paragrafo 1, lettera [a)], gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità».
 
 Il diritto francese
 
8        L’articolo 266 quinquies del code des douanes (codice doganale), nella versione applicabile dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006, così disponeva:
 
«1. Il gas naturale (…) è assoggettato ad una imposta interna sul consumo al momento della sua fornitura all’utilizzatore finale.
 
(…)
 
3.      (…)
 
Sono parimenti esentate le forniture di gas destinato a essere utilizzato:
 
(…)
 
c)      come combustibile per la produzione di elettricità, a partire dal 1º gennaio 2006 e ad esclusione delle forniture di gas destinato ad essere utilizzato negli impianti di cui all’articolo 266 quinquies A».
 
9        L’articolo 266 quinquies A del codice doganale, nella versione applicabile dal 1º gennaio 2006, così dispone:
 
«Le forniture di gas naturale e di oli minerali destinati ad essere utilizzati in impianti di cogenerazione, per la generazione combinata di calore e di elettricità o di calore e di energia meccanica, sono esentate dalle imposte interne di consumo previste agli articoli 265 e 266 quinquies per una durata pari a cinque anni a decorrere dalla messa in funzione degli impianti. (…)
 
Detta esenzione si applica agli impianti messi in funzione entro e non oltre il 31 dicembre 2007. (…)».
 
10      A partire dal 1ºgennaio 2007, l’articolo 266 quinquies, paragrafo 3, secondo comma, lettera c), del codice doganale è stato modificato nella maniera seguente:
 
«3.      (…)
 
Sono parimenti esentate le forniture di gas destinato a essere utilizzato:
 
(…)
 
c)      come combustibile per la produzione di elettricità, a partire dal 1ºgennaio 2006.
 
L’esenzione prevista (…) al presente [paragrafo 3, lettera c)] non si applica alle forniture di gas destinato a essere utilizzato negli impianti di cui all’articolo 266 quinquies A. Tuttavia, i produttori il cui impianto non benefici di un contratto d’acquisto di elettricità (…), laddove rinuncino a beneficiare dell’esenzione delle imposte interne previste all’articolo 266 quinquies A, beneficiano del regime previsto al [paragrafo 3, lettera c)]».
 
 Procedimento principale e questione pregiudiziale
 
11      La Sucrerie de Toury, di cui la Cristal Union è il successore legale, gestisce un impianto di cogenerazione di calore e di elettricità per il quale essa utilizza gas naturale come combustibile.
 
12      Il gas naturale fornito alla Sucrerie de Toury nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2006 e il 25 dicembre 2007 è stato assoggettato dal suo fornitore, che ne ha versato il relativo importo, all’imposta interna di consumo di gas naturale, prevista all’articolo 266 quinquies del codice doganale.
 
13      Ritenendo che le forniture di gas in parola avrebbero dovuto essere esentate dall’imposta menzionata in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, la Sucrerie de Toury ha adito il tribunal administratif d’Orléans (Tribunale amministrativo di Orléans, Francia) di una domanda diretta ad ottenere la condanna dello Stato al risarcimento del danno che asserisce di avere subito a causa del ritardo da parte della Repubblica francese nel trasporre la disposizione in parola nel diritto interno.
 
14      Con decisione del 31 gennaio 2013, il tribunal administratif d’Orléans (Tribunale amministrativo di Orléans) ha respinto tale domanda.
 
15      Con sentenza del 18 dicembre 2014, la cour administrative d’appel de Nantes (Corte d’appello amministrativa di Nantes, Francia) ha respinto l’appello proposto dalla Sucrerie de Toury avverso la summenzionata decisione, sulla base, in sostanza, del rilievo che il gas naturale destinato alla generazione combinata di calore e di elettricità rientrerebbe esclusivamente nell’ambito dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96, che prevede la facoltà per gli Stati membri d’esentare i prodotti energetici utilizzati per una produzione del genere, e non dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, secondo cui gli Stati membri esentano i prodotti energetici utilizzati per produrre dell’elettricità.
 
16      Il 10 febbraio 2015, la Sucrerie de Toury ha investito il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) di un’impugnazione avverso la suddetta sentenza.
 
17      In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
 
«Se ai prodotti energetici utilizzati per la produzione combinata di calore e di elettricità si applichi esclusivamente la facoltà di esenzione di cui [all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c)] della direttiva 2003/96 o si applichi altresì, con riferimento alla parte di tali prodotti il cui consumo corrisponde alla produzione di elettricità, l’obbligo di esenzione di cui [all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a)] della medesima direttiva».
 
 Sulla questione pregiudiziale
 
18      Con la questione posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 debba essere interpretato nel senso che l’esenzione obbligatoria prevista a tale disposizione si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità allorché i prodotti in parola sono utilizzati per la generazione combinata di quest’ultima e di calore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva.
 
19      Secondo il governo francese, i prodotti energetici utilizzati per quest’ultima finalità da parte di un impianto di cogenerazione, come quello di cui al procedimento principale, rientrano esclusivamente nell’ambito dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96, cosicché, nonostante l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in parola, uno Stato membro non è tenuto ad esentare la parte di siffatti prodotti utilizzata per la produzione di elettricità.
 
20      Per contro, la Cristal Union, il governo finlandese e la Commissione europea sono del parere che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 non escluda l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, il quale impone agli Stati membri di esentare la parte di prodotti energetici utilizzata da un impianto di cogenerazione, come quello in discussione nel procedimento principale, per la produzione di elettricità. Oggetto del menzionato articolo 15, paragrafo 1, lettera c) sarebbe unicamente fornire agli Stati membri l’opzione supplementare di esentare parzialmente o totalmente la parte di prodotti energetici corrispondente alla generazione di calore.
 
21      Secondo costante giurisprudenza, le disposizioni relative alle esenzioni previste dalla direttiva 2003/96 devono essere oggetto d’interpretazione autonoma, fondata sul loro tenore letterale nonché sull’impianto sistematico e sulle finalità perseguite dalla direttiva medesima (v., in tal senso, sentenze del 3 aprile 2014, Kronos Titan e Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service, C-43/13 e C-44/13, EU:C:2014:216, punto 25, e del 13 luglio 2017, Vakarų Baltijos laivų statykla, C-151/16, EU:C:2017:537, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
 
22      In primo luogo, occorre rilevare che dai termini stessi della prima frase dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 risulta che gli Stati membri hanno l’obbligo di esentare dalla tassazione prevista dalla medesima direttiva i «prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità».
 
23      Va dunque constatato che una tale formulazione letterale non esclude per nulla dall’ambito di applicazione di suddetta esenzione obbligatoria i prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità da parte di un impianto di cogenerazione, come quello in discussione nel procedimento principale. È difatti necessario considerare che un impianto del genere utilizza «prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96.
 
24      In secondo luogo, quanto all’impianto sistematico della direttiva 2003/96, occorre ricordare che, in effetti, quest’ultima non mira ad istituire esenzioni di carattere generale (v., in tal senso, sentenze del 1ºdicembre 2011, Systeme Helmholz, C-79/10, EU:C:2011:797, punto 23, e del 21 dicembre 2011, Haltergemeinschaft, C-250/10, non pubblicata, EU:C:2011:862, punto 19).
 
25      Giacché, dunque, l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 enuncia in maniera tassativa le esenzioni obbligatorie che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere nell’ambito della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (v. sentenze del 5 luglio 2007, Fendt Italiana, C-145/06 e C-146/06, EU:C:2007:411, punto 36, e del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C-5/14, EU:C:2015:354, punto 45), le sue disposizioni non possono essere interpretate in modo estensivo, perché altrimenti si priverebbe la tassazione armonizzata istituita dalla direttiva in parola di qualsiasi effetto utile.
 
26      Ciò posto, come già dichiarato dalla Corte, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, là dove impone agli Stati membri l’obbligo di esentare dalla tassazione prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, prevede un obbligo preciso e incondizionato, cosicché la menzionata disposizione conferisce ai singoli il diritto di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2008, Flughafen Köln/Bonn, C-226/07, EU:C:2008:429, punti da 29 a 33).
 
27      Inoltre, va osservato che, quando il legislatore dell’Unione ha inteso consentire agli Stati membri di derogare a tale regime di esenzione obbligatoria, lo ha previsto in modo esplicito, rispettivamente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2003/96, secondo cui questi ultimi hanno la facoltà di tassare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità per motivi di politica ambientale, e all’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della medesima direttiva, in forza del quale gli Stati membri che esonerano l’elettricità prodotta dai piccoli produttori di elettricità devono tassare i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.
 
28      Dall’impianto sistematico della direttiva 2003/96 risulta quindi che, ad esclusione dei due menzionati casi specifici, l’esenzione obbligatoria dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva in parola s’impone agli Stati membri in modo incondizionato.
 
29      In terzo luogo, relativamente alle finalità perseguite dalla direttiva 2003/96, occorre, innanzitutto, osservare che la menzionata direttiva, prevedendo un regime di tassazione armonizzato dei prodotti energetici e dell’elettricità, mira, come risulta dai suoi considerando da 2 a 5 e 24, a promuovere il buon funzionamento del mercato interno nel settore dell’energia, evitando, in particolare, le distorsioni della concorrenza (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 3 aprile 2014, Kronos Titan e Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service, C-43/13 e C-44/13, EU:C:2014:216, punti 31 e 33; del 2 giugno 2016, ROZ-ŚWIT, C-418/14, EU:C:2016:400, punto 32, e 7 settembre 2017, Hüttenwerke Krupp Mannesmann, C-465/15, EU:C:2017:640, punto 26).
 
30      A tal fine, relativamente alla produzione di elettricità, il legislatore dell’Unione ha operato la scelta, come risulta, segnatamente, dalla pagina 5 delle motivazioni della proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l’imposizione dei prodotti energetici (GU 1997, C 139, pag. 14), di imporre agli Stati membri, conformemente all’articolo 1 della direttiva 2003/96, la tassazione dell’elettricità prodotta, dovendo correlativamente i prodotti energetici utilizzati per la produzione della medesima essere esentati dalla tassazione, e ciò al fine di evitare, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 56 a 62 delle sue conclusioni, la doppia imposizione dell’elettricità.
 
31      Orbene, se i prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità da parte di un impianto di cogenerazione, come quello in discussione nel procedimento principale, non erano esentati dalla tassazione a titolo dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, ne deriverebbe precisamente un rischio di doppia imposizione, giacché l’elettricità in tal modo prodotta sarebbe, conformemente all’articolo 1 della direttiva in parola, parimenti assoggettata a imposizione.
 
32      È certo vero che la direttiva 2003/96 non esclude qualsiasi rischio di doppia imposizione, in quanto, come già indicato al punto 27 della presente sentenza, uno Stato membro, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della stessa direttiva, ha la facoltà di tassare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità per motivi di protezione ambientale (v. sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C-5/14, EU:C:2015:354, punto 51).
 
33      Tuttavia, resta da considerare che, se un impianto di cogenerazione, come quello in discussione nel procedimento principale, fosse privato dell’esenzione prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96, esclusivamente con la motivazione che il medesimo non produce unicamente elettricità, ma in modo combinato calore e elettricità, ne potrebbe conseguire, come pongono in rilievo le circostanze della controversia di cui al procedimento principale, una disparità di trattamento fra i produttori di elettricità, il che costituirebbe una fonte di distorsioni della concorrenza nocive per il funzionamento del mercato interno nel settore dell’energia (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Haltergemeinschaft, C-250/10, non pubblicata, EU:C:2011:862, punti 17 e 18).
 
34      Peraltro, va ricordato che la direttiva 2003/96 si propone parimenti di raggiungere l’obiettivo, quale enunciato ai considerando 6, 7, 11 e 12 della stessa, inteso a incoraggiare obiettivi di politica ambientale (sentenza del 7 settembre 2017, Hüttenwerke Krupp Mannesmann, C-465/15, EU:C:2017:640, punto 26).
 
35      Orbene, la tassazione dei prodotti energetici allorché sono utilizzati per la produzione di elettricità da un impianto di cogenerazione, come quello in discussione nel procedimento principale, in considerazione del rischio di doppia imposizione che comporta, sarebbe contraria a siffatto obiettivo.
 
36      Il diritto dell’Unione mira, come risulta, in particolare, dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU 2012, L 315, pag. 1), a promuovere la cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, giacché la cogenerazione ad alto rendimento presenta significative possibilità di risparmio di energia primaria.
 
37      Inoltre, è pacifico che, come si evince dal considerando 20 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), la cogenerazione dà luogo a meno emissioni di CO2 per unità di emissione rispetto alla produzione separata di calore e di elettricità.
 
38      Di conseguenza, occorre constatare che, tanto dalla formulazione letterale dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96 quanto dall’impianto sistematico e dalle finalità della menzionata direttiva, i prodotti energetici utilizzati per la generazione combinata di calore e di elettricità rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione obbligatoria prevista alla medesima disposizione.
 
39      Una simile interpretazione non può essere rimessa in discussione dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96.
 
40      Il regime facoltativo previsto alla disposizione summenzionata, difatti, in forza del quale gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte o ridurre il livello di tassazione des prodotti energetici utilizzati per la generazione combinata di calore e di elettricità, non può costituire un elemento di interpretazione determinante circa la portata delle esenzioni obbligatorie previste all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 (v., per analogia, sentenza del 1ºmarzo 2007, Jan De Nul, C-391/05, EU:C:2007:126, punto 29).
 
41      A tale riguardo è necessario ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, quando una disposizione del diritto dell’Unione è suscettibile di più interpretazioni, occorre privilegiare quella idonea a salvaguardare il suo effetto utile (v., in particolare, sentenze del 18 dicembre 2008, Afton Chemical, C-517/07, EU:C:2008:751, punto 43, e del 10 settembre 2014, Holger Forstmann Transporte, C-152/13, EU:C:2014:2184, punto 26).
 
42      Orbene, come risulta dai punti da 26 a 28 della presente sentenza, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96 impone agli Stati membri l’obbligo incondizionato di esentare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità.
 
43      Salvo privare la disposizione in parola del suo effetto utile, il regime facoltativo previsto all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), di suddetta direttiva può dunque avere unicamente un carattere residuale, nel senso che si limita a consentire agli Stati membri di applicare, come risulta dal considerando 25 della menzionata direttiva, un «trattamento privilegiato» ai prodotti energetici utilizzati per la generazione combinata di calore e di elettricità, attraverso l’adozione, al fine di incoraggiare gli obiettivi di politica ambientale ricordati ai punti da 34 a 37 della presente sentenza, di un regime specifico che prevede vuoi l’esenzione di tali prodotti energetici, vuoi la riduzione del loro livello di tassazione, purché il livello di tassazione effettivamente applicato garantisca l’esenzione obbligatoria della parte dei menzionati prodotti utilizzati per la produzione di elettricità (v., per analogia, sentenza del 1ºmarzo 2007, Jan De Nul, C-391/05, EU:C:2007:126, punto 29).
 
44      L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 è dunque inteso a concedere agli Stati membri una possibilità supplementare di derogare alla tassazione dei prodotti energetici prevista all’articolo 1 della direttiva in parola e non a evitare l’applicazione del regime di esenzione obbligatoria previsto all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva di cui trattasi.
 
45      A tale riguardo, occorre precisare che le eventuali difficoltà di ordine pratico che comporta la necessità di individuare la parte dei prodotti energetici utilizzati da un impianto di cogenerazione per la produzione di elettricità rispetto a quella utilizzata per la produzione di calore, poste in rilievo dal governo francese, non possono, in nessun caso, esimere gli Stati membri dall’obbligo di esentare in modo incondizionato i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96. Del resto, come posto in evidenza dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, dagli elementi forniti dalla Commissione e dalla Cristal Union nel corso dell’udienza risulta che non appare per nulla impossibile valutare, secondo modalità che spetta, in assenza di precisioni nella direttiva in parola, agli Stati membri determinare, la quantità di prodotti energetici, la quale può variare in funzione delle caratteristiche degli impianti di cogenerazione, che è necessaria al fine di produrre una data quantità di elettricità o una data quantità di calore.
 
46      Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione obbligatoria prevista alla disposizione in parola si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti sono utilizzati per la produzione combinata della medesima e di calore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva di cui trattasi.
 
 Sulle spese
 
47      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
 
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione obbligatoria prevista alla disposizione in parola si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti sono utilizzati per la produzione combinata della medesima e di calore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva di cui trattasi.
 
Firme

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