FAUNA E FLORA – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali (Canis lupus – lupo) – Parità di trattamento degli Stati membri – Nozione di «grave danno» – DIRITTO VENATORIO – Caccia – Autorizzazione nazionale al prelievo di un esemplare di animale selvatico della specie canis lupus – Valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata – Portata geografica – Determinazione del danno – Soluzione valida alternativa – Rinvio pregiudiziale – Validità ed interpretazione – Artt. 12, par. 1, 16 par.1 Direttiva 92/43/CEE.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Luglio 2024
Numero: C‑601/22
Data di udienza:
Presidente: Arabadjiev
Estensore: Arabadjiev
Premassima
FAUNA E FLORA – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali (Canis lupus – lupo) – Parità di trattamento degli Stati membri – Nozione di «grave danno» – DIRITTO VENATORIO – Caccia – Autorizzazione nazionale al prelievo di un esemplare di animale selvatico della specie canis lupus – Valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata – Portata geografica – Determinazione del danno – Soluzione valida alternativa – Rinvio pregiudiziale – Validità ed interpretazione – Artt. 12, par. 1, 16 par.1 Direttiva 92/43/CEE.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.1^, 11 luglio 2024, Sentenza n. C‑601/22
FAUNA E FLORA – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali (Canis lupus – lupo) – Parità di trattamento degli Stati membri – Nozione di «grave danno» – DIRITTO VENATORIO – Caccia – Autorizzazione nazionale al prelievo di un esemplare di animale selvatico della specie canis lupus – Valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata – Portata geografica – Determinazione del danno – Soluzione valida alternativa – Rinvio pregiudiziale – Validità ed interpretazione – Artt. 12, par. 1, 16 par.1 Direttiva 92/43/CEE.
L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, secondo cui la deroga concessa a norma di tale disposizione non deve pregiudicare il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie di cui trattasi nella loro area di ripartizione naturale, può essere valutata tenendo conto, alla luce dei dati disponibili, del livello della regione biogeografica, la quale supera i confini nazionali, unicamente qualora sia stato previamente accertato che tale deroga non pregiudica il mantenimento in tale stato di conservazione soddisfacente a livello del territorio locale e nazionale dello Stato membro interessato. Mentre, l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «grave danno», enunciata in tale disposizione, non comprende i danni indiretti futuri che non sono imputabili all’esemplare della specie animale oggetto della deroga concessa a norma di detta disposizione. Infine, l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito della determinazione dell’esistenza di un’«altra soluzione valida», a norma di tale disposizione, le autorità nazionali competenti sono tenute a valutare, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, le altre soluzioni ipotizzabili, tenendo conto, in particolare, delle loro implicazioni economiche, senza che queste ultime siano determinanti, e bilanciandole con l’obiettivo generale di mantenimento o di ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie animale di cui trattasi. Pertanto, nel caso in specie, l’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, in combinato disposto con l’allegato IV della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17.
Pres. / Rel. Arabadjiev, Ric. Umweltverband WWF Österreich ed altri c. Tiroler Landesregierung
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.1^, 11/07/2024, Sentenza n. C‑601/22SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.1^, 11 luglio 2024, Sentenza n. C‑601/22
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
11 luglio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Validità ed interpretazione – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 12, paragrafo 1 – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali – Allegato IV – Canis lupus (lupo) – Parità di trattamento degli Stati membri – Articolo 16, paragrafo 1 – Autorizzazione nazionale al prelievo di un esemplare di animale selvatico della specie canis lupus – Valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata – Portata geografica – Determinazione del danno – Soluzione valida alternativa»
Nella causa C‑601/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Tribunale amministrativo regionale del Tirolo, Austria), con decisione del 19 settembre 2022, pervenuta in cancelleria il 19 settembre 2022, nel procedimento
Umweltverband WWF Österreich,
ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung,
Naturschutzbund Österreich,
Umweltdachverband,
Wiener Tierschutzverein
contro
Tiroler Landesregierung,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: D. Dittert, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 ottobre 2023,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Umweltverband WWF Österreich e ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung, successivamente per l’Umweltdachverband, da G.K. Jantschgi, Rechtsanwältin;
– per il Wiener Tierschutzverein, da M. Lehner, assistita da C. Pichler, in qualità di esperto;
– per la Tiroler Landesregierung, da J. Egger e C. Ranacher, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e A. Kögl, in qualità di agenti;
– per il governo danese, da J.F. Kronborg e C.A.-S. Maertens, in qualità di agenti;
– per il governo francese, da R. Bénard e M. De Lisi, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;
– per il governo svedese, da F.-L. Göransson e H. Shev, in qualità di agenti;
– per il Consiglio dell’Unione europea, da T. Haas e A. Maceroni, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da C. Hermes e M. Noll-Ehlers, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193) (in prosieguo: la «direttiva Habitat»), in combinato disposto con l’allegato IV di tale direttiva, nonché sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra diverse organizzazioni per la protezione degli animali e dell’ambiente, vale a dire l’Umweltverband WWF Österreich, l’ÖKOBÜRO-Allianz der Umweltbewegung, Naturschutzbund Österreich, Umweltdachverband e Wiener Tierschutzverein, da un lato, e la Tiroler Landesregierung (Governo del Land Tirolo, Austria), dall’altro, in merito ad una deroga temporanea, concessa dal summenzionato governo, al divieto di cacciare un esemplare di animale selvatico appartenente alla specie canis lupus (lupo).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 1 della direttiva Habitat, intitolato «Definizioni», così dispone:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
i) stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2;
Lo “stato di conservazione” è considerato “soddisfacente” quando
– i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
e
– l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile
e
– esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
(…)».
4 L’articolo 2 di tale direttiva recita:
«1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».
5 L’articolo 12, paragrafo 1, di detta direttiva enuncia quanto segue:
«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;
d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».
6 L’articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva così recita:
«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà.
(…)».
7 L’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva Habitat precisa che «[l]e modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l’allegato IV sono adottate dal Consiglio [dell’Unione europea], che delibera all’unanimità su proposta della Commissione [europea]».
8 Tra le specie animali «di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa» elencate nell’allegato IV, lettera a) della direttiva Habitat figura, in particolare, il canis lupus (lupo), «tranne le popolazioni greche a nord del 39o parallelo, le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero, le popolazioni bulgare, lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all’interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero»
Diritto austriaco
9 L’articolo 36, paragrafo 2, del Tiroler Jagdgesetz (legge del Land Tirolo relativa alla caccia), del 15 giugno 2004 (LGBl. 41/2004), nella sua versione del 30 giugno 2022 applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «TJG 2004»), in sostanza, dispone che, al di fuori dei periodi di caccia stabiliti, non può essere cacciata alcuna specie selvatica.
10 L’articolo 52a del TJG 2004, intitolato «Misure particolari per la prevenzione dei danni causati dagli orsi, lupi e linci», in sostanza, al paragrafo 8, prevede che, sulla base di una raccomandazione del comitato di esperti, il governo del Land Tirolo possa constatare, con regolamento, che un determinato orso, lupo o lince costituiscono un pericolo immediato per la sicurezza delle persone o un grave pericolo immediato per gli animali a pascolo, nonché per le colture e gli impianti agricoli.
11 Ai sensi dell’articolo 52a, paragrafo 9, del TJG 2004:
«In caso di adozione di un regolamento ai sensi del paragrafo 8, il governo del Land, qualora esista una raccomandazione del comitato di esperti, non esista un’altra soluzione valida e la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, con decisione esclude taluni orsi, lupi o linci dal divieto di cui all’articolo 36, paragrafo 2, prima frase. Deroghe possono essere concesse unicamente:
a) per la protezione di altri animali o piante selvatiche nonché la conservazione dei loro habitat naturali;
b) per la prevenzione di gravi danni alle colture, all’allevamento, nonché ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica, o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o motivi tali da comportare conseguenze positive per l’ambiente, e
d) per finalità didattiche e di ricerca».
12 L’articolo 52a, paragrafo 10, del TJG 2004 così dispone:
«La decisione di deroga adottata ai sensi del paragrafo 9 precisa in ogni caso quanto segue:
a) le finalità per le quali la deroga è concessa;
b) la specie animale oggetto della deroga nonché, se del caso, il sesso, l’età o altri dati identificativi dell’esemplare o degli esemplari;
c) il periodo per il quale viene concessa la deroga;
d) l’area geografica per la quale viene concessa la deroga, e
e) le misure consentite dalle disposizioni della presente legge e dai regolamenti adottati in base ad essa, come l’uso di determinate armi o munizioni, di determinati dispositivi di cattura o l’applicazione di determinati metodi;
f) se del caso, altre restrizioni personali e materiali a cui è soggetta la deroga».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 In un parere del 25 luglio 2022, un comitato di esperti indipendente ha rilevato che, tra il 10 giugno e il 2 luglio 2022, un lupo identificato, ossia il lupo 158MATK, aveva ucciso circa 20 pecore di un gregge situato su pascoli non protetti all’interno del Land Tirolo. Ritenendo che tale lupo rappresentasse un grave pericolo immediato per gli animali a pascolo e dal momento che i pascoli in questione erano impossibili da proteggere, tale comitato ha raccomandato il prelievo di detto lupo.
14 A seguito del suddetto parere, il governo del Land Tirolo, con regolamento del 26 luglio 2022, ha constatato che il lupo 158MATK rappresentava un grave pericolo immediato per gli animali a pascolo, per le colture e gli impianti agricoli. Tale regolamento è entrato in vigore il 29 luglio 2022 senza limiti di tempo.
15 Di conseguenza, con decisione del 29 luglio 2022, il governo del Land Tirolo ha autorizzato il prelievo del lupo 158MATK, escludendolo dalla protezione permanente prevista dal TJG 2004. Inoltre, tale decisione prevede che la deroga alla protezione permanente della specie del lupo sia limitata nel tempo, poiché prende fine il 31 ottobre 2022 e scade prima di tale data qualora la presenza del lupo 158MATK, ben al di fuori dell’area geografica interessata, venisse rilevata a più riprese mediante tecniche di biologia molecolare.
16 In primo luogo, per giustificare tale deroga, il governo del Land Tirolo ha invocato, nella decisione summenzionata, tre categorie di danni che si sono verificati o che rischiano di verificarsi. Anzitutto, si tratta dei danni, imputabili al lupo 158MATK, consistenti nelle perdite economiche dirette e indirette, connesse alla perdita degli animali uccisi, nei costi aggiuntivi dovuti alla discesa anticipata dall’alpeggio, nella perdita di valore per l’allevamento, nell’aumento delle spese di mantenimento e di alimentazione degli animali ormai tenuti nell’azienda di origine, e nella riduzione, a lungo termine, dell’allevamento in azienda in caso di cessazione della monticazione. Si tratta poi dei danni immateriali derivanti dalla perdita del piacere dell’allevamento e dallo stress psicologico subito dagli operatori degli alpeggi interessati. Infine, vengono in considerazione danni indiretti, che non sono imputabili al lupo 158MATK, e che derivano dall’abbandono di aziende nonché dalla conseguente riduzione del numero totale di capi di bestiame. Tale situazione sarebbe dovuta al mancato consumo del foraggio di alpeggio, all’imboschimento, all’incespugliamento dei pascoli, all’erosione del suolo, nonché alla perdita di biodiversità e di attrattiva del paesaggio, molto importanti per le attività ricreative e il turismo.
17 In secondo luogo, nella sua decisione del 29 luglio 2022, il governo del Land Tirolo constata l’assenza di alternative soddisfacenti, precisando, da un lato, che il prelievo di un lupo adulto dall’ambiente naturale e la sua detenzione permanente in cattività non costituisce una misura idonea meno radicale, tenuto conto della notevole sofferenza che essa causerebbe al lupo che, avendo fino a quel momento vissuto in libertà, non potrebbe adattarsi ad una vita in cattività. Dall’altro, neppure le misure di protezione delle greggi costituirebbero un’altra soluzione valida.
18 In terzo luogo, per quanto riguarda lo stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, il governo del Land Tirolo ha precisato che, nel caso di specie, il prelievo di un esemplare della specie del lupo non comporta un’alterazione dello stato di conservazione soddisfacente della popolazione alpina di tale specie e che, anche se si prendesse in considerazione soltanto il territorio austriaco, nel quale lo stato di conservazione non è ancora soddisfacente, non ci si dovrebbe attendere né un aggravamento di tale stato né un ostacolo al ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente.
19 Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un ricorso avverso la decisione del 29 luglio 2022 dinanzi al Landesverwaltungsgericht Tirol (Tribunale amministrativo regionale del Tirolo, Austria), ossia il giudice del rinvio, facendo valere che tale decisione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat.
20 Tale giudice precisa, in via preliminare, che, sebbene la decisione del 29 luglio 2022 del governo del Land Tirolo, che autorizza la caccia di un esemplare di lupo, sia in vigore solo fino al 31 ottobre 2022, una risposta alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale risulta tuttavia pertinente nell’ambito del procedimento principale, dato che il regolamento del Land Tirolo sul quale è fondata tale decisione non ha, dal canto suo, una limitazione temporale, cosicché una nuova decisione riguardante il lupo 158MATK potrebbe essere adottata in qualsiasi momento.
21 Quanto al merito, il giudice del rinvio rileva, anzitutto, che, conformemente all’allegato IV della direttiva Habitat, talune popolazioni di lupi all’interno dell’Unione europea, tra le quali non figura la popolazione della specie situata nel territorio austriaco, sono escluse dal regime di rigorosa tutela istituito dall’articolo 12 di tale direttiva. Orbene, considerando che la popolazione di lupi in Austria si è sviluppata e, pertanto, non può più essere considerata isolata, tale giudice si chiede se il mantenimento di tale popolazione in Austria nell’elenco delle specie animali che devono essere rigorosamente protette non sia contrario al principio di uguaglianza tra gli Stati membri, quale sancito all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, se e nella misura in cui gli Stati membri, tra cui la Repubblica d’Austria, si trovano attualmente nella stessa situazione o, quanto meno, in una situazione comparabile.
22 Esso si interroga poi sulle dimensioni del territorio da prendere in considerazione ai fini della valutazione dello stato di conservazione soddisfacente della specie del lupo, quale richiesta per la concessione di una deroga fondata sull’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat, in quanto la Corte ha indicato, nella sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 58), che, nell’ambito di una siffatta valutazione, «spetta all’autorità nazionale competente determinare [tale stato di conservazione], in particolare a livello nazionale o, eventualmente, a livello della regione biogeografica interessata qualora le frontiere di tale Stato membro coprano più regioni biogeografiche o, ancora, se l’area di ripartizione naturale di tale specie lo richieda, e, nella misura del possibile, sul piano transfrontaliero».
23 Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che dal documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat C(2021) 7301 final, comunicato dalla Commissione il 12 ottobre 2021 (in prosieguo: il «documento di orientamento»), risulta che la nozione di «danno grave» tiene conto degli interessi economici, sicché tale giudice si chiede se un futuro danno economico indiretto, non attribuibile a un esemplare di lupo, come il mancato consumo del foraggio di alpeggio, l’imboschimento, l’incespugliamento dei pascoli, l’erosione del suolo, nonché la perdita di biodiversità e di attrattiva del paesaggio, molto importanti per le attività ricreative e il turismo, possano essere presi in considerazione nella valutazione di tale nozione.
24 Infine, tale giudice menziona la situazione specifica del Land Tirolo, caratterizzata da aziende agricole di piccole dimensioni e da alpeggi impossibili da proteggere o che non possono essere protetti mediante misure ragionevoli e proporzionate di protezione delle greggi, quali la costruzione di recinti, l’uso di cani da guardiania o l’accompagnamento delle greggi da parte di pastori. Pertanto, esso si interroga sulla possibilità di prendere in considerazione tali specificità nell’ambito della determinazione di un’«altra soluzione valida», ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat.
25 In tale contesto, il Landesverwaltungsgericht Tirol (Tribunale amministrativo regionale del Tirolo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 12 [paragrafo 1], in combinato disposto con l’allegato IV della [direttiva Habitat], ai sensi del quale il lupo è soggetto al regime di rigorosa tutela, ma ne sono escluse le popolazioni di diversi Stati membri, mentre non è stata prevista una deroga corrispondente per la Repubblica d’Austria, sia contrario al “principio della parità di trattamento degli Stati membri” sancito dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE.
2) Se l’articolo 16, paragrafo 1, della [direttiva Habitat], ai sensi del quale una deroga al regime di rigorosa tutela del lupo è soltanto consentita, tra l’altro, se le popolazioni della specie interessata nella sua “area di ripartizione naturale” mantengono uno “stato di conservazione soddisfacente” malgrado la deroga, debba essere interpretato nel senso che lo stato di conservazione soddisfacente deve essere mantenuto o ristabilito non in relazione al territorio di uno Stato membro, ma nell’area di ripartizione naturale di una popolazione, che può comprendere una regione biogeografica transfrontaliera significativamente più estesa.
3) Se l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva Habitat] debba essere interpretato nel senso che i “gravi danni” devono essere imputati non solo ai danni diretti causati da un determinato lupo, ma anche ai danni “economici” indiretti (futuri) non imputabili a un determinato lupo.
4) Se l’articolo 16, paragrafo 1, della [direttiva Habitat] debba essere interpretato nel senso che, tenendo conto delle strutture topografiche, alpestri e operative prevalenti nel Land Tirolo, le “altre soluzioni valide” devono essere esaminate unicamente sulla base della loro effettiva fattibilità, o anche sulla base di criteri economici».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
26 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva Habitat, in combinato disposto con l’allegato IV di tale direttiva, sia valido alla luce del principio di uguaglianza tra gli Stati membri, quale sancito all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, nei limiti in cui tale allegato IV esclude le popolazioni di lupi situate nel territorio di taluni Stati membri dal regime di rigorosa tutela istituito all’articolo 12 di detta direttiva, ma non esclude la popolazione di lupi presente in Austria.
27 In particolare, il giudice del rinvio mette in dubbio la validità di tale articolo 12 per il motivo che, alla luce dell’evoluzione della situazione successiva all’entrata in vigore della direttiva Habitat, la distinzione tra, da un lato, gli Stati membri la cui popolazione di lupi è esclusa dal regime di rigorosa tutela e, dall’altro, la Repubblica d’Austria nel cui territorio tale specie animale non beneficia di una siffatta eccezione, non sarebbe più giustificata posto che, nel territorio austriaco, la popolazione di lupi non sarebbe più una popolazione isolata rispetto alle altre popolazioni di lupi. Tale giudice si chiede, pertanto, se l’assenza di eccezioni al regime di rigorosa tutela per quanto riguarda la Repubblica d’Austria violi il principio della parità di trattamento.
Sulla ricevibilità
28 In via preliminare, va rilevato che in udienza, l’Umweltverband WWF Österreich, ÖKOBÜRO – l’Allianz der Umweltbewegung e l’Umweltdachverband hanno affermato che la prima questione era irricevibile, in quanto la risposta a tale questione non avrebbe alcuna influenza sull’esito del procedimento principale. Secondo il Consiglio, detta questione sarebbe irricevibile in quanto il procedimento principale riguarderebbe unicamente l’articolo 16 della direttiva Habitat, e non l’articolo 12 di quest’ultima, sul quale verte la medesima questione. La Commissione ha sostanzialmente aderito a tale argomento del Consiglio.
29 A tal riguardo, occorre altresì ricordare che, laddove le questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice nazionale, sotto la sua stessa responsabilità, vertano sulla validità di una norma di diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire, a meno che, in particolare, i requisiti relativi al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte non siano rispettati, appaia in modo manifesto che l’interpretazione o la valutazione della validità di una norma del genere non hanno alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale o il problema sia di natura ipotetica (sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques, C‑673/20, EU:C:2022:449, punto 87 nonché giurisprudenza ivi citata).
30 Orbene, nella fattispecie, è sufficiente notare, come rilevato dall’avvocata generale ai paragrafi 40 e 41 delle sue conclusioni, che se la Corte dovesse constatare l’invalidità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva Habitat, in combinato disposto con l’allegato IV della stessa direttiva, ciò influirebbe sul procedimento principale, nei limiti in cui questo riguarda l’articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva. Infatti, quest’ultima disposizione costituisce una deroga a tale articolo 12. Orbene, una deroga non può esistere in mancanza di una norma principale. In altri termini, in un’ipotesi del genere, occorrerebbe anzitutto determinare il nuovo contenuto dell’articolo 12 della direttiva Habitat, in combinato disposto con l’allegato IV di tale direttiva, prima di valutare se la deroga di cui all’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva sia applicabile al procedimento principale o anche se sia ancora necessario ricorrere a tale deroga.
31 Alla luce di quanto precede, la prima questione è ricevibile.
Nel merito
32 Occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 2, TUE prevede che l’Unione rispetti l’uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai Trattati.
33 Peraltro, il principio generale della parità di trattamento esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2024, Dumitrescu e a./Commissione e Corte di giustizia, da C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336, punto 67 nonché giurisprudenza ivi citata).
34 Secondo una giurisprudenza consolidata, la violazione del principio di parità di trattamento a seguito di un trattamento differenziato presuppone che le situazioni in questione siano comparabili per quanto riguarda tutti gli elementi che le caratterizzano. Gli elementi che caratterizzano situazioni diverse nonché la comparabilità di queste ultime devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto delle disposizioni in esame e dello scopo delle stesse, fermo restando che devono essere presi in considerazione, a tale fine, i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto di cui trattasi (sentenze del 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
35 Al fine di rispondere alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre anzitutto ricordare che la validità di un atto dell’Unione deve essere valutata alla luce degli elementi di cui il legislatore dell’Unione disponeva alla data di adozione della normativa di cui trattasi (sentenza del 22 febbraio 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e a., C‑160/20, EU:C:2022:101, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).
36 Nella fattispecie, la direttiva Habitat è stata adottata il 21 maggio 1992 ed è stata modificata dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1) a seguito dell’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione il 1° gennaio 1995.
37 A tal riguardo, come risulta dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte, si deve constatare che la Repubblica d’Austria non ha formulato, in quest’ultima data, alcuna riserva quanto all’iscrizione nell’allegato IV della direttiva Habitat della popolazione di lupi presente nel suo territorio, né ha fornito alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che essa si trovava in una situazione comparabile a quella degli altri Stati membri la cui popolazione di lupi era, alla stessa data, esclusa dal regime di rigorosa tutela.
38 È altresì giocoforza constatare che tanto il governo del Land Tirolo quanto il governo austriaco si limitano a mettere in discussione, nelle loro osservazioni, la validità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva Habitat, in combinato disposto con l’allegato IV di tale direttiva a causa dell’evoluzione favorevole che la popolazione di lupi avrebbe conosciuto nel territorio austriaco dopo l’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione, quale esposta al punto 27 della presente sentenza, il che corrisponde precisamente a uno degli obiettivi perseguiti da detta direttiva, quali enunciati al suo articolo 2.
39 Inoltre, dalla stessa direttiva emerge che essa consente di tenere conto degli sviluppi che potrebbero verificarsi nell’area coperta dalla direttiva Habitat, quella della politica dell’Unione in materia ambientale, rispetto alla quale l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE stabilisce che deve mirare a un «elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione» e che deve essere segnatamente fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva. Infatti, al fine di adeguare tale complesso quadro tecnico a carattere evolutivo, il legislatore dell’Unione ha inserito, all’articolo 19, paragrafo 2, di tale direttiva, una clausola evolutiva, che consente al Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, di adeguare l’allegato IV di tale direttiva al progresso tecnico e scientifico.
40 A tal riguardo, occorre rilevare che il governo austriaco rileva, in sostanza, che il legislatore dell’Unione avrebbe dovuto ricorrere all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva Habitat al fine di rimuovere la popolazione di lupi in Austria dal regime di rigorosa tutela previsto all’articolo 12 di tale direttiva.
41 Occorre considerare che, in tal modo, il governo citato non mette in discussione la validità in quanto tale di detta direttiva, ma contesta, in realtà, un’eventuale inerzia del legislatore dell’Unione. Orbene, come la Corte ha già affermato, un giudice nazionale non può chiedere alla Corte di dichiarare in via pregiudiziale la carenza di un’istituzione dell’Unione, la quale può essere accertata solo nel contesto di un ricorso in tal senso proposto da uno Stato membro, sulla base dell’articolo 265 TFUE, contro un’istituzione, un organo, un organismo o un’agenzia dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 1996, T. Port, C‑68/95, EU:C:1996:452, punto 53). Come precisato dal governo austriaco in udienza, la Repubblica d’Austria, ad oggi, non ha proposto un siffatto ricorso.
42 Pertanto, anche supponendo che il legislatore dell’Unione fosse stato tenuto ad agire adattando, sulla base dell’articolo 19 della direttiva Habitat, l’allegato IV della stessa, al fine di rimuovere il lupo presente in Austria dal regime di rigorosa tutela, resta nondimeno il fatto che l’eventuale carenza del legislatore dell’Unione in tal senso non può, come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, costituire un motivo di invalidità dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con il suo allegato IV.
43 In ogni caso, occorre sottolineare, da un lato, che la classificazione del lupo è stata mantenuta nell’elenco delle specie di cui all’allegato II della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata il 19 settembre 1979 a Berna (GU 1982, L 38, pag. 3), che sono oggetto di una tutela rigorosa in forza di tale Convenzione, di cui l’Unione è parte e che la vincola in forza del diritto internazionale, come osservato dal Consiglio e dalla Commissione e come parimenti sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni.
44 D’altro lato, come già dichiarato dalla Corte, dagli obiettivi della direttiva Habitat, diretti ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse per l’Unione, risulta che, poiché tale direttiva riguarda anche il «mantenimento» di uno stato di conservazione soddisfacente, occorre considerare che le specie che hanno raggiunto un siffatto stato di conservazione devono essere protette da qualsiasi deterioramento di tale stato. Pertanto, l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva in parola non può essere interpretato nel senso che la protezione prevista da tale disposizione cessi di applicarsi alle specie che hanno raggiunto uno stato di conservazione soddisfacente (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2021, Föreningen Skydda Skogen, C‑473/19 e C‑474/19, EU:C:2021:166, punti 65 e 66).
45 Orbene, nel caso di specie, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, se è pur vero che la popolazione di lupi è tornata nel territorio austriaco, resta nondimeno il fatto che, come riconosciuto dallo stesso governo austriaco nelle sue osservazioni e confermato in udienza, tale popolazione non vi si trova in uno stato di conservazione soddisfacente.
46 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’esame di quest’ultima non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva Habitat, in combinato disposto con l’allegato IV di tale direttiva.
Sulla seconda questione
47 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat debba essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, secondo cui la deroga concessa ai sensi di tale disposizione non deve pregiudicare il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale, deve essere valutata tenendo conto unicamente del territorio locale e nazionale dello Stato membro interessato o basandosi su tutta la regione biogeografica, la quale supera i confini nazionali.
48 In particolare, il giudice del rinvio è propenso a ritenere che, alla luce della sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C‑674/17, EU:C:2019:851), occorrerebbe, nell’ambito dell’esame da effettuare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat, prendere in considerazione una regione geografica più estesa di quella del territorio della Repubblica d’Austria, di modo che sarebbe escluso il rischio di deterioramento dello stato di conservazione soddisfacente della specie del lupo prevalente in tale regione.
49 A tal riguardo, va anzitutto ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, sebbene l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat autorizzi gli Stati membri a derogare alle disposizioni degli articoli da 12 a 14 nonché dell’articolo 15, lettere a) e b), di quest’ultima, una deroga adottata su tale base è subordinata, nei limiti in cui consente a tali Stati membri di sottrarsi agli obblighi derivanti dal regime di rigorosa tutela delle specie naturali, alla condizione che non esista un’altra soluzione valida e che tale deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale (sentenza dell’11 giugno 2020, Alianța pentru combaterea abuzurilor, C‑88/19, EU:C:2020:458, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
50 Va poi sottolineato che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat, che definisce in maniera precisa ed esaustiva le condizioni alle quali gli Stati membri possono derogare ai suoi articoli da 12 a 14 nonché al suo articolo 15, lettere a) e b), costituisce un’eccezione al regime di tutela previsto dalla suddetta direttiva, che va interpretata restrittivamente e fa gravare l’onere di provare dell’esistenza delle condizioni richieste, per ciascuna deroga, sull’autorità che adotta la relativa decisione (sentenza dell’11 giugno 2020, Alianța pentru combaterea abuzurilor, C‑88/19, EU:C:2020:458, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
51 Infine, la Corte ha precisato che una deroga fondata sull’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat può costituire unicamente un’applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
52 Come risulta dal punto 49 della presente sentenza, tra le condizioni enunciate all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat figura quella secondo cui la deroga non può pregiudicare il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale. Infatti, lo stato di conservazione soddisfacente di dette popolazioni nella loro area di ripartizione naturale costituisce un presupposto necessario per la concessione delle deroghe previste dall’articolo 16, paragrafo 1 (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
53 A tal riguardo, va ricordato che l’articolo 1, lettera i), della direttiva Habitat qualifica uno stato di conservazione come soddisfacente quando, in primo luogo, i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene, in secondo luogo, l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e, in terzo luogo, esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 56).
54 Una deroga ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat deve quindi essere fondata su criteri definiti in modo da garantire la preservazione a lungo termine della dinamica e della stabilità sociale della specie interessata (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 57).
55 Ne consegue che, in sede di valutazione della concessione di una deroga fondata su detto articolo 16, paragrafo 1, spetta all’autorità nazionale competente determinare, in particolare a livello nazionale o, eventualmente, a livello della regione biogeografica interessata qualora le frontiere di tale Stato membro coprano più regioni biogeografiche o, ancora, se l’area di ripartizione naturale di tale specie lo richieda, e, nella misura del possibile, sul piano transfrontaliero, in un primo momento, lo stato di conservazione delle popolazioni delle specie interessate e, in un secondo momento, gli impatti geografici e demografici che le deroghe previste possono produrre sul medesimo (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 58).
56 Inoltre, la valutazione dell’impatto di una deroga a livello del territorio di una popolazione locale è generalmente necessaria per determinare il suo impatto sullo stato di conservazione della popolazione in questione su più larga scala. Infatti, nei limiti in cui siffatta deroga deve soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche, come emerge dal punto 51 della presente sentenza, le conseguenze di una simile deroga saranno generalmente avvertite in maniera più immediata nell’area locale da essa interessata (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 59).
57 Da quanto precede si evince, per quanto riguarda la prima fase della valutazione della deroga basata sull’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat, quale descritta al punto 55 della presente sentenza, che, come rilevato in sostanza dall’avvocata generale ai paragrafi 73 e 75 delle sue conclusioni, lo stato di conservazione soddisfacente delle specie animali interessate deve esistere ed essere valutato, innanzitutto e necessariamente a livello locale e nazionale, in modo che uno stato di conservazione non soddisfacente nel territorio di uno Stato membro o di una sua parte non sia dissimulato dall’effetto di una valutazione effettuata esclusivamente a livello transfrontaliero, dalla quale emergerebbe che la specie di cui trattasi si trova in uno stato di conservazione soddisfacente.
58 Pertanto, solo quando lo stato di conservazione della specie animale interessata si rivela soddisfacente sul piano locale e nazionale la valutazione può, in secondo luogo, qualora i dati disponibili lo consentano, essere prevista a livello transfrontaliero. Infatti, come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, lo scopo di prendere in considerazione lo stato di conservazione a quest’ultimo livello è di evitare che venga concessa una deroga, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat, a favore di uno Stato membro nel cui territorio lo stato di conservazione di detta specie è soddisfacente, sebbene tale stato di conservazione non sia soddisfacente a livello transfrontaliero.
59 Tale interpretazione vale anche per quanto riguarda la seconda fase della valutazione da effettuare ai sensi di tale disposizione, quale enunciata al punto 55 della presente sentenza, vale a dire la determinazione dell’impatto di una siffatta deroga sullo stato di conservazione della specie animale interessata.
60 Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 55 e 56 della presente sentenza, si deve ritenere che la valutazione dell’impatto di una deroga concessa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat dovrà essere effettuata, in primo luogo, a livello locale e nazionale e, nell’eventualità di uno stato di conservazione soddisfacente a tale livello, per quanto possibile, in secondo luogo, sul piano transfrontaliero.
61 Una conclusione del genere è inoltre corroborata dalla lettura del punto 3-64 del documento di orientamento in cui la Commissione indica, da un lato, che, tenuto conto in particolare della formulazione dell’articolo 16 della direttiva Habitat, che menziona le «popolazioni delle specie interessate», l’impatto summenzionato «dovrà, nella maggior parte dei casi, essere valutato a un livello inferiore [(ad esempio, a livello del sito, della popolazione)] rispetto alla regione biogeografica per avere valenza in termini ecologici» e che tale valutazione risponde a problemi specifici. D’altro lato, viene ivi precisato che «[l]a valutazione a un livello inferiore dovrebbe poi essere messa a confronto con la situazione su una scala più ampia (per esempio biogeografica, transfrontaliera o nazionale), per avere un quadro completo della situazione».
62 Per contro, occorre poi rilevare che la Corte ha già dichiarato che, ai fini di tale valutazione, non si può tener conto della parte dell’area di ripartizione naturale della popolazione interessata che si estende a talune parti del territorio di uno Stato terzo, il quale non è vincolato agli obblighi di rigorosa tutela delle specie di interesse per l’Unione (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 60).
63 Nel caso di specie, come sottolineato dal governo del Land Tirolo e dal governo austriaco, i territori della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein potrebbero, nell’eventualità di cui ai punti 58 e 60 della presente sentenza e fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, essere presi in considerazione, nell’ambito della valutazione, a livello transfrontaliero, dell’impatto della deroga concessa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat sullo stato di conservazione del lupo, dato che tali Stati terzi sono tenuti al rispetto delle disposizioni della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979.
64 Infine, occorre anche sottolineare che, conformemente al principio di precauzione sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, se l’esame dei migliori dati scientifici disponibili lascia sussistere un’incertezza quanto al fatto che una siffatta deroga pregiudichi o meno il mantenimento o il ripristino delle popolazioni di una specie minacciata di estinzione in uno stato di conservazione soddisfacente, lo Stato membro deve astenersi dall’adottarla o dall’attuarla (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 66).
65 Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat, spetta al giudice del rinvio esaminare, in particolare, se la popolazione di lupi si trovi in uno stato di conservazione soddisfacente, in primo luogo, a livello del Land Tirolo nonché a livello nazionale e, eventualmente, tenuto conto dei dati disponibili, in secondo luogo, a livello transfrontaliero.
66 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, secondo cui la deroga concessa a norma di tale disposizione non deve pregiudicare il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie di cui trattasi nella loro area di ripartizione naturale, può essere valutata tenendo conto, alla luce dei dati disponibili, del livello della regione biogeografica, la quale supera i confini nazionali, unicamente qualora sia stato previamente accertato che tale deroga non pregiudica il mantenimento in tale stato di conservazione soddisfacente a livello del territorio locale e nazionale dello Stato membro interessato.
Sulla terza questione
67 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Habitat debba essere interpretato nel senso che la nozione di «danno grave», enunciata in tale disposizione, comprende i danni indiretti futuri che non sono imputabili all’esemplare della specie animale oggetto della deroga concessa ai sensi di detta disposizione.
68 In particolare, tale giudice si interroga sui danni indiretti, che non sono imputabili al solo lupo responsabile della predazione di pecore nel territorio del Land Tirolo e che derivano dall’abbandono di aziende nonché dalla conseguente riduzione del numero totale di capi di bestiame.
69 A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Habitat, gli Stati membri possono derogare all’articolo 12 di quest’ultima al fine di prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà.
70 Pertanto, dalla formulazione stessa dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Habitat risulta che tale disposizione non richiede il verificarsi di gravi danni preliminarmente all’adozione delle misure derogatorie (sentenza del 14 giugno 2007, Commissione/Finlandia, C‑342/05, EU:C:2007:341, punto 40). Infatti, poiché detta disposizione mira a prevenire gravi danni, la forte probabilità che questi ultimi si verifichino risulta sufficiente al riguardo.
71 Tuttavia, occorre inoltre, come rilevato, in sostanza, dalla Commissione al punto 3-24 del suo documento di orientamento, che, da un lato, tale danno futuro non sia puramente ipotetico, il che deve essere dimostrato mediante elementi di prova, e, dall’altro, che esso sia, almeno in gran parte, attribuibile alla specie animale oggetto della deroga.
72 Orbene, nel caso di specie, come indicato al punto 68 della presente sentenza, la categoria di danni esposta dal giudice del rinvio nell’ambito della terza questione riguarda non già interessi economici specifici, bensì eventuali evoluzioni macroeconomiche a lungo termine, cosicché essa si avvicina maggiormente a un rischio astratto la cui elevata probabilità di verificarsi non è dimostrata.
73 Inoltre, ammettere che siffatti danni, che non sono imputabili all’esemplare della popolazione di lupi oggetto della deroga prevista all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Habitat e che possono avere origine in cause diverse e multiple, possano rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione equivarrebbe a prescindere dal requisito, menzionato al punto 71 della presente sentenza, di un nesso di causalità tra, da un lato, la concessione della deroga e, dall’altro, il danno causato dalla specie animale interessata da tale deroga.
74 Ciò premesso, si deve ritenere che la nozione di «grave danno», di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Habitat, non comprenda i danni indiretti futuri che non sono imputabili all’esemplare della specie animale oggetto della deroga concessa ai sensi di detta disposizione.
75 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Habitat deve essere interpretato nel senso che la nozione di «grave danno», enunciata in tale disposizione, non comprende i danni indiretti futuri che non sono imputabili all’esemplare della specie animale oggetto della deroga concessa a norma di detta disposizione.
Sulla quarta questione
76 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito della determinazione dell’esistenza di un’«altra soluzione valida», ai sensi di tale disposizione, le autorità nazionali competenti siano tenute a valutare unicamente la fattibilità tecnica delle altre misure alternative o se debbano altresì tener conto di criteri economici.
77 A tal riguardo, il giudice del rinvio si chiede se le misure di protezione delle greggi, tra le quali figurano l’allestimento di recinzioni, l’uso di cani da guardiania o l’accompagnamento delle greggi da parte di pastori, costituiscano una misura alternativa all’abbattimento del lupo responsabile delle predazioni che sia soddisfacente, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat, qualora l’attuazione di siffatte misure comporti costi particolarmente elevati.
78 Al fine di rispondere a detta questione, occorre anzitutto ricordare che una deroga può essere concessa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat solo in assenza di una misura alternativa che consenta di raggiungere l’obiettivo perseguito in modo soddisfacente, rispettando al contempo i divieti previsti dalla suddetta direttiva (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 47).
79 Inoltre, la Corte ha statuito che tale disposizione impone agli Stati membri di fornire una motivazione precisa ed adeguata quanto all’assenza di un’altra soluzione valida che consenta di conseguire gli obiettivi invocati per giustificare la deroga di cui trattasi. Pertanto, spetta alle autorità nazionali competenti dimostrare che, tenuto conto in particolare delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti, nonché alla luce delle circostanze relative alla situazione specifica in esame, non esiste nessun’altra soluzione valida che consenta di raggiungere l’obiettivo perseguito (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punti 49 e 51).
80 La condizione relativa all’assenza di un’altra soluzione valida per giustificare la concessione di una deroga ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat costituisce pertanto un’espressione specifica del principio di proporzionalità, che, come principio generale del diritto dell’Unione, richiede che le misure adottate non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per raggiungere gli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa in questione, fermo restando che, in caso di scelta tra diverse misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che i disagi causati non devono essere sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 340 nonché giurisprudenza ivi citata).
81 Ne consegue che la valutazione di tale condizione richiede una ponderazione di tutti gli interessi in gioco e dei criteri da prendere in considerazione, quali i pro e i contro ecologici, economici e sociali, per individuare la soluzione ottimale. A tal fine, come proposto, in sostanza, dalla Commissione al punto 3-51 del suo documento di orientamento, le autorità nazionali competenti devono esaminare la possibilità di ricorrere a mezzi preventivi non letali consistenti, in particolare, nell’attuazione di misure preventive contro i danni alle greggi, come, tra l’altro, quelle menzionate al punto 77 della presente sentenza, nonché nell’adozione di misure volte ad adeguare, ove possibile, le pratiche umane all’origine dei conflitti, al fine di promuovere una cultura della coesistenza tra la popolazione di lupi, le greggi e gli allevatori, di cui il governo austriaco ha riconosciuto la necessità in udienza.
82 Sul punto va ricordato che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva Habitat, le misure adottate in forza di tale direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali, di modo che i costi economici di una misura alternativa tecnicamente realizzabile possono, in particolare, essere presi in considerazione come uno dei criteri da ponderare senza essere tuttavia determinanti. Infatti, non si può ammettere che un’altra soluzione valida possa essere immediatamente respinta per il solo motivo che il costo economico della sua attuazione sarebbe particolarmente elevato.
83 A tal proposito, va precisato che la valutazione della proporzionalità della misura alternativa in termini di costi economici deve essere effettuata, come sottolineato dall’avvocata generale ai paragrafi 108, 112 e 114 delle sue conclusioni, alla luce degli obblighi degli Stati membri di elaborare, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva Habitat, i provvedimenti e piani di gestione sistemici necessari per la rigorosa tutela della specie animale interessata, che possono essere oggetto di programmi di finanziamento, segnatamente a livello dell’Unione. In particolare, l’attuazione di detti programmi e piani di gestione può introdurre cambiamenti nelle attività agricole interessate, come quelli menzionati al punto 81 della presente sentenza, che sono necessariamente accompagnati da alcuni costi e che, in considerazione degli obiettivi della direttiva Habitat, ricordati al punto 44 della presente sentenza, volti a garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse per l’Unione, non possono costituire un motivo sufficiente per consentire, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Habitat, una deroga ai divieti stabiliti dall’articolo 12 di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, Commissione/Polonia, C‑46/11, EU:C:2012:146, punto 31).
84 Pertanto, ai fini della realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva Habitat, occorre che il costo economico di una misura alternativa al prelievo di un esemplare di una specie animale rigorosamente protetta sia ponderato con il costo ecologico di tale prelievo. A tal riguardo, va precisato che, nel caso di specie, il governo del Land Tirolo, in udienza, ha rilevato l’insuccesso della misura di prelievo consistente nell’abbattimento dell’esemplare del lupo di cui trattasi.
85 Pertanto, spetterà al giudice del rinvio assicurarsi che il governo del Land Tirolo, nell’ambito della sua decisione del 29 luglio 2022, abbia correttamente valutato, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, le altre soluzioni ipotizzabili, quali misure di protezione degli alpeggi, tenendo conto, in particolare, delle loro implicazioni economiche, senza che queste ultime siano determinanti, e ponderandole con l’obiettivo generale di mantenimento o di ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione di lupi nel suo territorio.
86 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito della determinazione dell’esistenza di un’«altra soluzione valida», a norma di tale disposizione, le autorità nazionali competenti sono tenute a valutare, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, le altre soluzioni ipotizzabili, tenendo conto, in particolare, delle loro implicazioni economiche, senza che queste ultime siano determinanti, e bilanciandole con l’obiettivo generale di mantenimento o di ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie animale di cui trattasi.
Sulle spese
87 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, in combinato disposto con l’allegato IV della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17.
2) L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, secondo cui la deroga concessa a norma di tale disposizione non deve pregiudicare il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie di cui trattasi nella loro area di ripartizione naturale, può essere valutata tenendo conto, alla luce dei dati disponibili, del livello della regione biogeografica, la quale supera i confini nazionali, unicamente qualora sia stato previamente accertato che tale deroga non pregiudica il mantenimento in tale stato di conservazione soddisfacente a livello del territorio locale e nazionale dello Stato membro interessato.
3) L’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «grave danno», enunciata in tale disposizione, non comprende i danni indiretti futuri che non sono imputabili all’esemplare della specie animale oggetto della deroga concessa a norma di detta disposizione.
4) L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito della determinazione dell’esistenza di un’«altra soluzione valida», a norma di tale disposizione, le autorità nazionali competenti sono tenute a valutare, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, le altre soluzioni ipotizzabili, tenendo conto, in particolare, delle loro implicazioni economiche, senza che queste ultime siano determinanti, e bilanciandole con l’obiettivo generale di mantenimento o di ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie animale di cui trattasi.
Firme