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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Internet Reati Processo Numero: C‑800/19 | Data di udienza:

INTERNET E REATI INFORMATICI – Pubblicazione di un articolo su Internet – Persona che afferma di aver subito una violazione dei diritti della personalità – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Centro degli interessi di tale persona – Cooperazione giudiziaria in materia civile -Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Art. 7, punto 2, Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Rinvio pregiudiziale.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Giugno 2021
Numero: C‑800/19
Data di udienza:
Presidente: Bonichot
Estensore: Silva de Lapuerta


Premassima

INTERNET E REATI INFORMATICI – Pubblicazione di un articolo su Internet – Persona che afferma di aver subito una violazione dei diritti della personalità – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Centro degli interessi di tale persona – Cooperazione giudiziaria in materia civile -Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Art. 7, punto 2, Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Rinvio pregiudiziale.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 1^, 17 giugno 2021 Sentenza C‑800/19

INTERNET E REATI INFORMATICI – Pubblicazione di un articolo su Internet – Persona che afferma di aver subito una violazione dei diritti della personalità – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Centro degli interessi di tale persona – Cooperazione giudiziaria in materia civile -Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Art. 7, punto 2, Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Rinvio pregiudiziale.

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona che sostiene che i suoi diritti della personalità sono stati violati da un contenuto messo in rete su un sito Internet è competente a conoscere, per la totalità del danno lamentato, di un’azione di risarcimento intentata da tale persona solo qualora tale contenuto contenga informazioni oggettive e verificabili che permettono di identificare, direttamente o indirettamente, tale persona in quanto individuo.

Pres. Bonichot, Rel. Silva de Lapuerta, Ric. Mittelbayerischer Verlag KG c. SM


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 1^, 17/06/2021 Sentenza C‑800/19

SENTENZA

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 giugno 2021

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Persona che afferma di aver subito una violazione dei diritti della personalità derivante dalla pubblicazione di un articolo su Internet – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Centro degli interessi di tale persona»

Nella causa C‑800/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte di appello di Varsavia, Polonia), con decisione del 30 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 30 ottobre 2019, nel procedimento

Mittelbayerischer Verlag KG

contro

SM,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, L. Bay Larsen, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Mittelbayerischer Verlag KG, da P. Niezgódka, adwokat;

– per SM, da M. Brzozowska-Pasieka, adwokat, e da S. Topa, radca prawny;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da M. Heller e K. Herrmann, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 febbraio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Mittelbayerischer Verlag KG e SM in merito a una presunta violazione dei diritti della personalità di quest’ultimo derivante dalla pubblicazione di un articolo sul sito Internet di tale società.

Contesto normativo

3 I considerando 4, 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(4) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(…)

(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

4 L’articolo 4 di tale regolamento, che appartiene alla sezione 1 del suo capo II, intitolata «Disposizioni generali», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

5 L’articolo 5 di detto regolamento, che figura in tale sezione 1, al paragrafo 1 così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

6 L’articolo 7, punto 2, del medesimo regolamento, che fa parte della sezione 2 del suo capo II, intitolata «Competenze speciali», così prevede:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7 SM è un cittadino polacco residente a Varsavia (Polonia) che è stato prigioniero nel campo di sterminio di Auschwitz (Polonia) durante la Seconda Guerra mondiale. Egli svolge attività volte a preservare la memoria, nella coscienza pubblica, delle vittime dei crimini commessi dalla Germania nazista contro i polacchi durante quel conflitto.

8 La Mittelbayerischer Verlag è una società con sede in Ratisbona (Germania). Essa pubblica un giornale in lingua tedesca, di carattere regionale, sul suo sito Internet, del pari accessibile da altri paesi, tra cui la Polonia.

9 Il 15 aprile 2017, su tale sito è stato pubblicato un articolo intitolato «Ein Kämpfer und sein zweites Leben» (Un guerriero e la sua seconda vita). Tale articolo, che ha ad oggetto la vita, durante e dopo la Seconda Guerra mondiale, del sig. Israël Offman, un ebreo sopravvissuto all’Olocausto, evoca la circostanza che la sorella di quest’ultimo «è stata uccisa nel campo di sterminio polacco di Treblinka».

10 Il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia), giudice del rinvio, indica che è un fatto storico innegabile che il campo di Treblinka era un campo di sterminio nazista costruito sul territorio polacco occupato durante tale conflitto.

11 Secondo tale giudice, l’espressione «campo di sterminio polacco di Treblinka» è stata disponibile su Internet solo per qualche ora, fino a quando, dopo un intervento via posta elettronica del consolato polacco di Monaco di Baviera (Germania), tale espressione è stata sostituita dalle parole «è stata uccisa dai nazisti nel campo di sterminio nazista tedesco di Treblinka, situato nella Polonia occupata».

12 Il 27 novembre 2017, SM ha proposto ricorso contro la Mittelbayerischer Verlag dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con il quale ha chiesto la tutela dei suoi diritti della personalità, in particolare della sua identità e della sua dignità nazionali, che sarebbero stati lesi a causa dell’uso di detta espressione.

13 Per giustificare la competenza di tale giudice SM ha invocato la sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685).

14 La Mittelbayerischer Verlag, dal canto suo, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità fondata sull’incompetenza dei giudici polacchi a conoscere del ricorso proposto da SM per il motivo che, contrariamente alle situazioni di cui alle controversie che hanno dato luogo a tale sentenza, l’articolo che ha pubblicato sul suo sito Internet non riguardava direttamente SM. La stessa aggiunge che la sua attività ha una portata limitata alla regione dell’Alto Palatinato (Germania) e che il giornale da essa pubblicato sul suo sito Internet riguarda principalmente le attualità regionali ed è disponibile solo in lingua tedesca.

15 A tale proposito, riferendosi al requisito della prevedibilità delle norme sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012, la Mittelbayerischer Verlag ha fatto valere che, in tali circostanze, non poteva oggettivamente prevedere la competenza dei giudici polacchi. Di conseguenza, a suo avviso, non è l’articolo 7, punto 2, di tale regolamento, bensì l’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultimo che dovrebbe essere applicato e condurre a stabilire la competenza dei giudici tedeschi.

16 Con ordinanza del 5 aprile 2019, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Mittelbayerischer Verlag e ha ritenuto soddisfatte le condizioni per conoscere del ricorso proposto da SM ai sensi dell’articolo 7, punto 2, di detto regolamento. Infatti, secondo tale giudice, poiché il sito Internet della Mittelbayerischer Verlag e l’articolo controverso pubblicato su quest’ultimo potevano essere consultati in Polonia e l’espressione «campo di sterminio polacco», utilizzata in tale articolo, poteva attirare l’attenzione dei lettori polacchi, la Mittelbayerischer Verlag avrebbe potuto prevedere che il territorio della Polonia potesse essere considerato quale luogo della violazione dei diritti della personalità di tali lettori e che la stessa potesse essere convenuta dinanzi ai giudici polacchi.

17 Il 25 aprile 2019, la Mittelbayerischer Verlag ha proposto ricorso avverso tale ordinanza dinanzi al Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia), giudice del rinvio, lamentando una violazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. A suo avviso, tale disposizione è stata applicata sebbene non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che sarebbe stato proposto un ricorso contro di essa dinanzi ai giudici polacchi a causa della pubblicazione di detto articolo, poiché il contenuto di quest’ultimo non riguarda SM e neppure la Repubblica di Polonia.

18 Tale giudice indica che, in tale fase, i giudici polacchi si sono dichiarati competenti in casi analoghi. Tuttavia, si interroga sull’interpretazione di tale disposizione, segnatamente alla luce del requisito della prevedibilità delle norme sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012, enunciato ai considerando 15 e 16 di quest’ultimo.

19 In particolare, pur ammettendo che l’espressione «campo di sterminio polacco», utilizzata nell’articolo di cui trattasi nella controversia di cui è investito, possa essere percepita in modo negativo in Polonia, indurre una parte del pubblico in errore fornendole l’impressione che i polacchi siano responsabili della costruzione di campi di sterminio e dei crimini che vi sono stati commessi, nonché scioccare le persone che sono state esse stesse imprigionate in tali campi o i cui parenti sono morti per mano delle forze di occupazione tedesche durante la Seconda Guerra mondiale, il suddetto giudice si pone, tuttavia, la questione se le circostanze particolari di tale controversia siano sufficienti per considerare che la Mittelbayerischer Verlag poteva ragionevolmente prevedere che essa avrebbe potuto essere convenuta dinanzi a un giudice polacco in ragione del fatto che il contenuto di tale articolo violerebbe i diritti della personalità di una persona residente in Polonia, laddove, anche nella sua interpretazione più ampia, il testo di detto articolo non addebita a SM o a qualsivoglia altro polacco di aver commesso il minimo atto, né si riferisce ad essi direttamente o indirettamente.

20 A tale proposito, il giudice del rinvio indica che tali circostanze sono diverse da quelle oggetto dei procedimenti all’origine delle sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685), e del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766), in cui le persone fisiche e giuridiche interessate erano direttamente oggetto delle pubblicazioni contestate, le quali individuavano tali persone per nome e cognome o denominazione sociale.

21 In tale contesto, detto giudice rileva che altri potenziali ricorrenti, ossia polacchi residenti in altri Stati membri, potrebbero invocare gli stessi motivi invocati da SM per giustificare la competenza dei giudici polacchi, al fine di stabilire la competenza dei giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei loro interessi. Pertanto, riconoscere la competenza dei giudici polacchi ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 equivarrebbe a riconoscere altresì che la Mittelbayerischer Verlag avrebbe dovuto prevedere che, pubblicando l’articolo controverso, potesse essere convenuta dinanzi ai giudici di qualsiasi Stato membro.

22 Inoltre, detto giudice indica che, qualora la Corte ritenesse che la competenza ai sensi di tale disposizione possa essere stabilita in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sarebbe allora necessario individuare più precisamente i criteri di valutazione che consentono a un giudice nazionale di dichiararsi competente.

23 In tale contesto, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte di appello di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 7, punto 2, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che il criterio di competenza giurisdizionale basato sul centro [degli] interessi trova applicazione in una causa promossa da una persona fisica per ottenere la tutela dei propri diritti della personalità, nel caso in cui una pubblicazione su Internet che si asserisce essere lesiva di tali diritti non contenga informazioni direttamente o indirettamente relative a tale specifica persona fisica, ma contenga informazioni o constatazioni che evocano la commissione di atti riprovevoli da parte di una collettività cui appartiene l’attore (nelle concrete circostanze del caso di specie: la nazione), circostanza alla quale l’attore ricollega la violazione dei suoi diritti della personalità.

2) Se, in una causa relativa alla tutela patrimoniale e non patrimoniale dei diritti della personalità contro violazioni commesse su Internet, sia necessario, nel valutare i criteri di competenza giurisdizionale di cui all’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012], ossia nel valutare se il giudice nazionale sia l’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, tenere conto dei seguenti elementi:

– il pubblico interessato al quale è principalmente rivolto il sito Internet sul quale si è verificata la violazione,

– la lingua in cui sono redatti il sito Internet e la pubblicazione controversa,

– il periodo durante il quale l’informazione controversa è stata accessibile al pubblico su Internet,

– la situazione individuale dell’attore, come le sorti dell’attore durante la guerra e le sue attuali attività sociali, invocate nella causa in esame per giustificare la sua specifica legittimazione a contestare in sede giudiziaria la diffusione di accuse contro la comunità di cui l’attore è membro».

Sulle questioni pregiudiziali

24 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che il giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona, secondo la quale i propri diritti della personalità sono stati violati da un contenuto messo in rete su un sito Internet, è competente a conoscere, per la totalità del danno lamentato, di un’azione per responsabilità promossa da tale persona solo qualora tale contenuto consenta di identificarla, direttamente o indirettamente, quale individuo.

25 Come risulta dai considerando 4 e 15 del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentino un alto grado di prevedibilità. Tale regolamento persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks, C‑337/17, EU:C:2018:805, punto 34).

26 In quanto deroga alla competenza prevista dall’articolo 4 del regolamento n. 1212/2012, cioè quella delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio, che costituisce la regola generale, la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi, enunciata all’articolo 7, punto 2, di tale regolamento, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punti 21 e 22 e giurisprudenza ivi citata).

27 Tale norma sulla competenza speciale trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

28 Come ricordato al considerando 16 del regolamento n. 1215/2012, di cui si deve tener conto ai fini dell’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, l’esistenza di un collegamento stretto tra il giudice e la controversia dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile, aspetto questo che è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione (sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 28).

29 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato, dato che ciascuno di tali luoghi può, a seconda delle circostanze, fornire un’indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

30 Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di dichiararsi competente in base al luogo in cui si è concretizzato il danno asserito, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

31 A tale proposito, nel contesto specifico di Internet, la Corte ha dichiarato che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa deve avere la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno causato, dinanzi ai giudici del luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi (sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

32 In tale contesto, la Corte ha precisato che tale facoltà si giustifica nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e non al fine di tutelare specificamente l’attore (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 38).

33 Infatti, la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi, prevista all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, non persegue lo stesso obiettivo delle norme sulla competenza contenute nelle sezioni da 3 a 5 del capo II di tale regolamento, che sono volte ad offrire una tutela rafforzata alla parte più debole (sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

34 Inoltre, nelle controversie che hanno dato luogo alle sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685), nonché del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766), la Corte ha considerato che la competenza del giudice del luogo in cui la presunta vittima ha il proprio centro degli interessi è conforme all’obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza nei confronti del convenuto, poiché chi emette l’informazione lesiva, al momento della messa in rete della stessa, è in condizione di conoscere i centri degli interessi delle persone che ne formano oggetto, cosicché il criterio del centro degli interessi consente, al contempo, all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punto 50, e del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 35).

35 Tali cause riguardavano situazioni in cui le persone asseritamente vittime di una violazione dei loro diritti della personalità erano direttamente oggetto di contenuti messi in rete su Internet, poiché vi erano indicate nominativamente.

36 Tuttavia, a differenza di tali cause, il procedimento principale riguarda una situazione in cui alla persona che ritiene che i suoi diritti della personalità siano stati violati dal contenuto messo in rete sul sito Internet della Mittelbayerischer Verlag non si fa riferimento, come rileva il giudice del rinvio, né direttamente né indirettamente, in tale contenuto, e ciò anche interpretando quest’ultimo nel modo più ampio possibile. Infatti, risulta che tale persona ha fondato le sue pretese sulla lesione della sua identità e della sua dignità nazionali asseritamente derivanti dall’utilizzo dell’espressione «campo di sterminio polacco di Treblinka».

37 Orbene, l’attribuzione al giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi di tale persona di una competenza a conoscere, per la totalità del danno lamentato, dell’azione proposta da quest’ultima, qualora la stessa non sia specificamente menzionata né indirettamente identificata quale individuo in detto contenuto, nuocerebbe alla prevedibilità delle norme sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012 e alla certezza del diritto che quest’ultimo mira a garantire, in particolare nei confronti dell’emittente del contenuto di cui trattasi.

38 Infatti, quest’ultimo non può ragionevolmente prevedere di essere citato dinanzi a detti giudici, poiché, nel momento in cui mette un contenuto in rete su Internet, non è in grado di conoscere i centri degli interessi di persone che non sono in alcun modo menzionate in tale contenuto.

39 Un’interpretazione contraria condurrebbe ad una moltiplicazione delle potenziali competenze e sarebbe quindi tale da inficiare la prevedibilità delle norme sulla competenza stabilite dal regolamento n. 1215/2012, nonché, di conseguenza, alla violazione del principio della certezza del diritto sul quale esso si basa (v., per analogia, sentenza del 13 luglio 2006, Roche Nederland e a., C‑539/03, EU:C:2006:458, punto 37).

40 Peraltro, oltre al fatto che le deroghe al principio di competenza del foro del convenuto devono presentare un carattere eccezionale ed essere interpretate restrittivamente (sentenza del 31 gennaio 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, punto 40 e giurisprudenza ivi citata), un’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, in base alla quale, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona secondo cui i propri diritti della personalità sarebbero stati violati da un contenuto messo in rete su un sito Internet è competente a conoscere, per la totalità del danno lamentato, dell’azione proposta da quest’ultima, violerebbe il fondamento sul quale poggia la norma sulla competenza speciale di cui a tale disposizione, ovvero l’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici designati da tale norma, la quale, come ricordato al punto 28 della presente sentenza, mira a garantire la certezza del diritto e a evitare che l’asserito autore di una violazione di tale diritti sia convenuto dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non poteva ragionevolmente prevedere.

41 Pertanto, solo l’esistenza di tale collegamento consente di derogare, in forza di detta disposizione, alla competenza di principio, prevista all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, attribuita ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto è domiciliato.

42 Affinché gli obiettivi di prevedibilità delle norme sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012 e di certezza del diritto perseguiti da quest’ultimo possano essere raggiunti, detto collegamento, nel caso in cui una persona affermi che i suoi diritti della personalità sono stati violati da un contenuto messo in rete su Internet, non deve basarsi su elementi esclusivamente soggettivi, connessi unicamente alla sensibilità individuale di tale persona, bensì su elementi oggettivi e verificabili che consentano di identificare, direttamente o indirettamente, quest’ultima quale individuo.

43 Neppure la mera appartenenza di una persona ad un vasto gruppo identificabile, come quello considerato dal giudice del rinvio nella sua prima questione, consente di conseguire tali obiettivi di prevedibilità delle norme sulla competenza e di certezza del diritto, dal momento che i centri degli interessi dei membri di un siffatto gruppo possono potenzialmente trovarsi in qualsiasi Stato membro dell’Unione.

44 Orbene, nel caso di specie, SM non è chiaramente identificato quale individuo, direttamente o indirettamente, nel contenuto messo in rete sul sito Internet della Mittelbayerischer Verlag, ma ritiene che l’uso, in tale contenuto, dell’espressione da lui contestata costituirebbe, considerata la sua appartenenza al popolo polacco, una lesione dei suoi diritti della personalità.

45 In tali circostanze, manca l’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra il giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi della persona che invoca tali diritti della personalità e la controversia di cui trattasi, cosicché tale giudice non è competente a conoscere di detta controversia ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

46 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali affermando che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che il giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona che sostiene che i suoi diritti della personalità sono stati violati da un contenuto messo in rete su un sito Internet è competente a conoscere, per la totalità del danno lamentato, di un’azione di risarcimento intentata da tale persona solo qualora tale contenuto contenga informazioni oggettive e verificabili che permettono di identificare, direttamente o indirettamente, tale persona in quanto individuo.

Sulle spese

47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona che sostiene che i suoi diritti della personalità sono stati violati da un contenuto messo in rete su un sito Internet è competente a conoscere, per la totalità del danno lamentato, di un’azione di risarcimento intentata da tale persona solo qualora tale contenuto contenga informazioni oggettive e verificabili che permettono di identificare, direttamente o indirettamente, tale persona in quanto individuo.

Firme

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