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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C-667/16 | Data di udienza:

AGRICOLTURA – Sostegno allo sviluppo rurale – Inadempienza alle regole della condizionalità – Riduzioni ed esclusioni – Cumulo delle riduzioni Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Regolamento (CE) n.1122/2009.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 6 Giugno 2018
Numero: C-667/16
Data di udienza:
Presidente: Silva de Lapuerta
Estensore: Rodin


Premassima

AGRICOLTURA – Sostegno allo sviluppo rurale – Inadempienza alle regole della condizionalità – Riduzioni ed esclusioni – Cumulo delle riduzioni Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Regolamento (CE) n.1122/2009.



Massima

 

 



CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 1^, 6 giugno 2018 Sentenza C-667/16



AGRICOLTURA – Sostegno allo sviluppo rurale – Inadempienza alle regole della condizionalità – Riduzioni ed esclusioni – Cumulo delle riduzioni Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Regolamento (CE) n.1122/2009.
 
Gli articoli da 70 a 72 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale sono state accertate diverse infrazioni nel medesimo campo, occorre sommare, da un lato, la riduzione dell’importo complessivo dei pagamenti diretti erogati o erogabili applicabile per i casi di infrazione dovuta a negligenza e, dall’altro, la riduzione applicabile per i casi di infrazione intenzionale, ove l’importo complessivo delle riduzioni nell’arco di un anno civile deve essere fissato nel rispetto del principio di proporzionalità e senza superare l’importo totale di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009. 
 
Pres. Silva de Lapuerta, Rel. Rodin, Ric. eredi di M.N.F.M. Nooren, contro Staatssecretaris van Economische Zaken

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 1^, 6 giugno 2018 Sentenza C-667/16

SENTENZA

 

 

 
 
 
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 1^, 6 giugno 2018 Sentenza C-667/16
 
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
 
6 giugno 2018 
 
«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Regolamento (CE) n.1122/2009 – Sostegno allo sviluppo rurale – Inadempienza alle regole della condizionalità – Riduzioni ed esclusioni – Cumulo delle riduzioni»
 
Nella causa C-667/16,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi), con decisione del 20 dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 23 dicembre 2016, nel procedimento
 
M.N.J.P.W. Nooren,
 
J.M.F.D.C. Nooren,
 
eredi di M.N.F.M. Nooren,
 
contro
 
Staatssecretaris van Economische Zaken,
 
LA CORTE (Prima Sezione),
 
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C.G. Fernlund, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev e S. Rodin (relatore), giudici,
 
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
 
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 novembre 2017,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Gijzen e M.K Bulterman, in qualità di agenti;
 
–        per la Commissione europea, da A. Bouquet e A. Sauka, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 febbraio 2018,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 70 a 72 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un canto, M.N.J.P.W. e J.M.F.D.C. Nooren, eredi di M.N.F.M. Nooren, e, dall’altro, lo Staatssecretaris van Economische Zaken (Segretario di Stato agli affari economici, Paesi Bassi) in merito a una riduzione degli aiuti al settore agricolo per inadempienza alle regole della condizionalità per la protezione dei vitelli.
 
 Contesto normativo
 
3        L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16), rubricato «Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità», al paragrafo 1, primo comma, così dispone:
 
«Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato “anno civile considerato”) i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nell’anno civile considerato, il totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati, a seguito dell’applicazione degli articoli 7, 10 e 11, a tale agricoltore è ridotto oppure l’agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti, secondo le modalità di applicazione stabilite nell’articolo 24».
 
4        L’articolo 24 di tale regolamento, rubricato «Modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità», prevede quanto segue:
 
«1.      Le modalità d’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni di cui all’articolo 23 sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2. In tale contesto si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
 
2.      In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.
 
(…)
 
3.      In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20% e può arrivare fino all’esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.
 
4.      In ogni caso, l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell’arco di un anno civile non supera l’importo totale di cui all’articolo 23, paragrafo 1».
 
5        L’articolo 70, rubricato «Principi generali e definizioni», che figura nel capo III, intitolato «Accertamenti relativi alla condizionalità», del titolo IV della parte II del regolamento n. 1122/2009, così prevede al paragrafo 6:
 
«Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, e dell’articolo 72, paragrafo 1, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione».
 
6        L’articolo 71 del medesimo regolamento, che figura nel detto capo III e rubricato «Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza», è formulato come segue:
 
«1.      Fermo restando l’articolo 77, se un’infrazione determinata è dovuta alla negligenza dell’agricoltore, è applicata una riduzione. Di norma tale riduzione corrisponde al 3% dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8.
 
Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1% o di aumentarla al 5% dell’importo complessivo in questione o, nei casi di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione.
 
(…)
 
6.      Qualora si accerti un’infrazione ripetuta combinata a un’altra infrazione o a un’altra infrazione ripetuta, le riduzioni percentuali risultanti sono sommate tra loro. Fermo restando il paragrafo 5, terzo comma, la riduzione massima non supera tuttavia il 15% dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8».
 
7        L’articolo 72 del medesimo regolamento, contenuto nel medesimo capo III e rubricato «Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazione intenzionale», così dispone al paragrafo 1:
 
«Fermo restando l’articolo 77, se l’infrazione determinata è stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8, è di norma pari al 20% di tale importo.
 
Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15% o, se del caso, di aumentarla fino al 100% di tale importo complessivo».
 
 Procedimento principale e questioni pregiudiziali
 
8        Il sig. Nooren, un allevatore di bestiame, ha fatto domanda di sostegno diretto in forma di pagamento unico per l’anno 2011. Nel corso di tale anno, i controllori dell’Algemene Inspectiedienst (Ispettorato generale, Paesi Bassi) hanno accertato in dieci occasioni nei loro rapporti talune violazioni di diversi obblighi connessi alla protezione dei vitelli, commesse dal sig. Nooren.
 
9        Con decisione del 18 settembre 2014, il Segretario di Stato agli affari economici, dopo aver ricalcolato più volte la riduzione dell’importo complessivo dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati all’interessato, ha fissato tale riduzione al 55%.
 
10      Detta riduzione è costituita, da un lato, da una riduzione del 15% per diversi casi di infrazioni dovute a negligenza e, dall’altro, da una riduzione del 40% per infrazioni intenzionali.
 
11      Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un ricorso davanti al giudice del rinvio avverso la decisione del 18 settembre 2014.
 
12      Tale giudice ritiene che le riduzioni del 15% e del 40% siano state stabilite correttamente.
 
13      Le ricorrenti nel procedimento principale sostengono che la riduzione totale dell’importo dei pagamenti diretti non può superare il 15%. Il Segretario di Stato agli affari economici fa valere che correttamente la riduzione applicata nella fattispecie è pari al 55%, che rappresenta un cumulo delle riduzioni del 15% e del 40%.
 
14      Secondo il giudice del rinvio, gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009 non permettono di stabilire se le riduzioni dell’importo complessivo dei pagamenti diretti nelle ipotesi di infrazioni dovute a negligenza o intenzionali possano essere sommate e se il Segretario di Stato agli affari economici abbia correttamente fissato l’importo della riduzione totale al 55%.
 
15      In tali circostanze, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento n. 1122/2009 il legislatore dell’Unione abbia previsto, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui si configurano diverse ipotesi di infrazioni che ricadono nel medesimo campo della condizionalità, la possibilità di sommare le riduzioni dell’aiuto risultanti dalle ipotesi di infrazioni ripetute e non ripetute della condizionalità, da un lato, e da inadempienze intenzionali della condizionalità dall’altro lato.
 
2)      In caso di risposta affermativa, su quale disposizione si fondi tale possibilità e quale sia la regola di calcolo di questa somma.
 
3)      In caso di risposta negativa, se sia rinvenibile nel diritto dell’Unione un’altra base giuridica per una tale somma.»
 
 Sulle questioni pregiudiziali
 
 Sulle questioni prima e seconda
 
16      Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009, debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui siano state accertate diverse ipotesi di infrazioni che ricadono nel medesimo campo, occorra sommare, da un lato, la riduzione dell’importo complessivo dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati applicabile per le infrazioni dovute a negligenza e, dall’altro lato, la riduzione applicabile per le inadempienze intenzionali.
 
17      Con gli articoli da 70 a 72, il regolamento n. 1122/2009 stabilisce, in particolare, le modalità di applicazione degli articoli 23 e 24 del regolamento n. 73/2009. Pertanto, per rispondere alla prima e alla seconda questione, occorre, in via preliminare, esaminare i requisiti stabiliti dagli articoli 23 e 24 del regolamento n. 73/2009.
 
18      L’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 73/2009 prevede, secondo le modalità di applicazione stabilite nell’articolo 24 di detto regolamento, una riduzione del totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati ad un agricoltore che ha presentato una domanda di aiuto quando i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati in qualsiasi momento nell’anno civile per il quale la domanda di aiuto è stata presentata a causa di atti o omissioni ad esso direttamente imputabili (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2012, Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost, C-11/12, EU:C:2012:808, punto 22).
 
19      Dalla formulazione di tale disposizione emerge che ogni atto ed omissione comporta, in via di principio, una riduzione del totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati a un agricoltore, ove tale riduzione è soggetta alle modalità di applicazione stabilite nell’articolo 24 di detto regolamento.
 
20      Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 24 del regolamento n. 73/2009, la percentuale di riduzione in caso di negligenza non supera il 5% o, in caso di inadempienza ripetuta alle regole della condizionalità, il 15%. Ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, la percentuale di riduzione non è inferiore al 20% e può arrivare fino all’esclusione totale da uno o più regimi di aiuto in caso di inadempienza intenzionale a tali regole. Secondo il paragrafo 4 del suddetto articolo, in ogni caso, l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell’arco di un anno civile non supera l’importo totale di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009.
 
21      Pertanto, l’articolo 24 del regolamento n. 73/2009 stabilisce i diversi limiti delle riduzioni e delle esclusioni dei pagamenti diretti erogati o da erogare per i casi di negligenza e di inadempienza intenzionale alle regole della condizionalità nonché un limite massimo per tutti i casi nell’arco di un anno civile.
 
22      Le modalità di applicazione dei paragrafi 2 e 3 di tale articolo, ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo, sono precisate, rispettivamente, agli articoli 71 e 72 del regolamento n. 1122/2009, il primo dei quali è rubricato «Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza» e il secondo «Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazione intenzionale».
 
23      Considerando che l’articolo 71 del regolamento n. 1122/2009 si applica ai casi di negligenza e l’articolo 72 di tale regolamento ai casi di infrazione intenzionale, nessuno di questi articoli può, di per sé, disciplinare una situazione come quella di cui al procedimento principale che include casi di infrazione intenzionale insieme a infrazioni dovute a negligenza.
 
24      Inoltre, l’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009 prevede che, qualora si accerti un’infrazione ripetuta combinata a un’altra infrazione o a un’altra infrazione ripetuta, le riduzioni percentuali risultanti sono sommate tra loro, purché la riduzione massima non superi il 15% dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8, di tale regolamento, fatto salvo il paragrafo 5, terzo comma, dell’articolo 71. Invece, nel caso di infrazioni intenzionali, l’articolo 72, paragrafo 1, di detto regolamento prevede una riduzione del 20%, che può tuttavia essere ridotta fino al 15% o adeguata fino al 100% dell’importo totale dei pagamenti diretti erogati o da erogare.
 
25      Ne consegue che, se l’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento dovesse disciplinare di per sé, come sostengono le ricorrenti, una situazione come quella oggetto del procedimento principale, la percentuale di riduzione dell’importo complessivo dei pagamenti diretti erogati o da erogare non supererebbe il 15%, pari alla percentuale minima qualora sia accertato anche un singolo caso di infrazione intenzionale, e rimarrebbe inferiore al 20%, pari alla percentuale da applicare in linea generale in tal caso.
 
26      Innanzitutto, una simile interpretazione avrebbe l’effetto, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, di privare l’articolo 72 del regolamento n. 1122/2009 del suo effetto utile. Inoltre, essa sarebbe contraria allo scopo di tale regolamento che, secondo il punto 35 della sentenza del 13 dicembre 2012, Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost (C-11/12, EU:C:2012:808), consiste nella promozione del rispetto delle regole della condizionalità. Infine, essa sarebbe in contrasto con l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, in base al quale ogni atto e omissione comporta, in via di principio, una riduzione dell’importo totale dei pagamenti diretti erogati o da erogare, e con l’articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento, che obbliga le autorità nazionali a tener conto, in particolare, della gravità della situazione di inadempienza alle regole della condizionalità.
 
27      Analogamente, l’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, non può disciplinare, di per sé, una situazione come quella oggetto del procedimento principale, non solo a causa del titolo di tale articolo, ma anche per il tenore letterale di tale disposizione che si riferisce soltanto al caso di inadempienza «commessa intenzionalmente».
 
28      Inoltre, secondo il disposto dell’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento n. 1122/2009, occorre considerare, ai fini della fissazione della riduzione a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, e dell’articolo 72, paragrafo 1, di tale regolamento, che qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione.
 
29      Da tale disposizione, in combinato disposto con gli articoli 71 e 72 del suddetto regolamento, risulta che, da un lato, molteplici infrazioni dovute a negligenza che ricadono nello stesso campo sono considerate come un unico caso di infrazione dovuta a negligenza e che, dall’altro lato, i casi di infrazione intenzionale che ricadono nello stesso campo sono considerati a loro volta come un unico caso di infrazione intenzionale.
 
30      Ne consegue che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, è opportuno stabilire la percentuale della riduzione dell’importo complessivo dei pagamenti diretti erogati o da erogare per i casi di infrazioni dovute a negligenza a norma dell’articolo 71 del regolamento n. 1122/2009 e, allo stesso tempo, stabilire la percentuale di tale riduzione per i casi di infrazione intenzionale a norma dell’articolo 72 del regolamento n. 1122/2009.
 
31      Quindi, fatto salvo l’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento n. 73/2009, che prevede un limite massimo per l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell’arco di un anno civile, e in mancanza di un’altra disposizione nei regolamenti n. 73/2009 e n. 1122/2009 che riguardi contemporaneamente i casi di infrazioni dovute a negligenza e i casi di infrazioni intenzionali, occorre sommare le due percentuali stabilite a norma degli articoli 71 e 72 del regolamento n. 1122/2009.
 
32      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che gli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 del regolamento n. 73/2009, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, nella quale sono state accertate diverse infrazioni che ricadono nel medesimo campo, occorre sommare, da un lato, la riduzione dell’importo totale dei pagamenti diretti erogati o da erogare applicabile per i casi di infrazione dovuta a negligenza e, dall’altro lato, la riduzione applicabile per i casi di infrazioni intenzionali, ove l’importo complessivo delle riduzioni nell’arco di un anno civile deve essere fissato nel rispetto del principio di proporzionalità e senza superare l’importo totale di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009.
 
 Sulla terza questione
 
33      Poiché la terza questione è stata sollevata in via subordinata in caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere ad essa.
 
 Sulle spese
 
34      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
 
Gli articoli da 70 a 72 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale sono state accertate diverse infrazioni nel medesimo campo, occorre sommare, da un lato, la riduzione dell’importo complessivo dei pagamenti diretti erogati o erogabili applicabile per i casi di infrazione dovuta a negligenza e, dall’altro, la riduzione applicabile per i casi di infrazione intenzionale, ove l’importo complessivo delle riduzioni nell’arco di un anno civile deve essere fissato nel rispetto del principio di proporzionalità e senza superare l’importo totale di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009.
 
Firme

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