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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: C 67/12 | Data di udienza:

DIRITTO DELL’ENERGIA – Rendimento energetico nell’edilizia – Trasposizione incompleta – Inadempimento di uno Stato (Spagna) – Artt.3, 7 e 8 Direttiva 2002/91/CE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 10^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Gennaio 2014
Numero: C 67/12
Data di udienza:
Presidente: Juhász
Estensore: Šváby


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Rendimento energetico nell’edilizia – Trasposizione incompleta – Inadempimento di uno Stato (Spagna) – Artt.3, 7 e 8 Direttiva 2002/91/CE.



Massima

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 10^, 16 Gennaio 2014 Sentenza C 67/12

DIRITTO DELL’ENERGIA – Rendimento energetico nell’edilizia – Trasposizione incompleta – Inadempimento di uno Stato (Spagna) –  Artt.3, 7 e 8 Direttiva 2002/91/CE.
 
Il Regno di Spagna, non avendo emanato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 7 e 8 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni.
 
Pres. Juhász, Rel. Šváby

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 10^, 16 Gennaio 2014 Sentenza C 67/12

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 10^, 16 Gennaio 2014 Sentenza C 67/12

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
16 gennaio 2014
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/91/CE – Rendimento energetico nell’edilizia – Articoli 3, 7 e 8 – Trasposizione incompleta»

Nella causa C 67/12,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 9 febbraio 2012,
Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann e I. Galindo Martin, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato da A. Rubio González e S. Centeno Huerta, in qualità di agenti,
convenuta,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da E. Juhász, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 7 e 8 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (JO 2003, L 1, pag. 65), o, in ogni caso, non avendo comunicato tali misure alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tali articoli in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153, pag. 13).

Contesto normativo
Diritto dell’Unione

2 L’articolo 3 della direttiva 2002/91 così recita:
«Gli Stati membri applicano a livello nazionale e regionale una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base del quadro generale di cui all’allegato. Le parti 1 e 2 di tale quadro sono adeguate al progresso tecnico secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, tenendo conto dei valori o delle norme applicati nella normativa degli Stati membri».
3 L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Attestato di certificazione energetica», prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell’attestato è di dieci anni al massimo.
(…)».
4 L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Ispezione delle caldaie», dispone quanto segue:
«Al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, gli Stati membri o:
a) adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustili liquidi o solidi non rinnovabili con potenza nominale utile compresa tra i 20 ed i 100 kW. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su caldaie che utilizzano altri combustibili.
Le caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a 100 kW sono ispezionate almeno ogni due anni. Per le caldaie a gas, questo periodo può essere esteso a quattro anni.
Per gli impianti termici dotati di caldaie di potenza nominale utile superiore a 20 kW e di età superiore a quindici anni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un’ispezione una tantum dell’impianto termico complessivo. Sulla scorta di tale ispezione, che include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell’edificio, gli esperti forniscono alle utenze una consulenza in merito alla sostituzione della caldaia, ad altre modifiche dell’impianto termico o a soluzioni alternative; ovvero
b) adottano provvedimenti atti ad assicurare che sia fornita alle utenze una consulenza in merito alla sostituzione delle caldaie, ad altre modifiche dell’impianto termico o a soluzioni alternative, che possono comprendere ispezioni intese a valutare l’efficienza e il corretto dimensionamento della caldaia. L’impatto globale di tale approccio dovrebbe essere sostanzialmente equipollente a quello di cui alla lettera a). Gli Stati membri che si avvalgono di questa formula presentano alla Commissione, con scadenza biennale, una relazione sull’equipollenza dell’approccio da essi adottato».
5 A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/91, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro e non oltre il 4 gennaio 2006, e comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. La direttiva 2010/31 ha abrogato la direttiva 2002/91 a decorrere dal 1° febbraio 2012, fatti salvi, tuttavia, gli obblighi degli Stati membri quanto ai termini di recepimento nella legislazione nazionale e di applicazione della direttiva 2002/91.
Il diritto spagnolo
6 Il punto 8 del preambolo del regio decreto 1027/2007, del 20 luglio 2007, recante approvazione del regolamento sugli impianti termici negli edifici (RITE), è formulato come segue:
«La normativa approvata nell’ambito del presente decreto traspone parzialmente la direttiva 2002/91 (…), che stabilisce i requisiti minimi di rendimento energetico che gli impianti termici degli edifici nuovi ed esistenti devono soddisfare e un procedimento di ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento».
7 L’istruzione tecnica 3.4.4 del regio decreto 1027/2007 prevede quanto segue:
«1. L’impresa di manutenzione fornisce una consulenza al detentore raccomandandogli miglioramenti o modifiche dell’impianto, nonché del suo uso e del suo funzionamento, che consentano una maggiore efficacia energetica.
2. Inoltre, negli impianti la cui potenza termica nominale è superiore a 70 kW, l’impresa di manutenzione effettua periodicamente un controllo dell’andamento dei consumi di energia e di acqua dell’impianto termico al fine di rilevare eventuali sprechi e prendere le misure correttive opportune. Tali informazioni devono essere conservate per almeno cinque anni».
8 L’istruzione tecnica 4.3.1 del regio decreto 1027/2007, intitolata «Periodicità delle ispezioni dei generatori di calore», dispone quanto segue:
«1. I generatori di calore messi in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente RITE e aventi una potenza termica nominale installata uguale o superiore a 20 kW vengono ispezionati con la periodicità indicata nella tabella 4.3.1.

 

Tabella 4.3.1. Periodicità delle ispezioni dei generatori di calore

 

Potenza termica nominale (kW)

Tipo di combustibile

Periodi di ispezione

 

 

 

20 ≤ P ≤ 70

Gas e combustibili rinnovabili

Ogni 5 anni

 

 

 

 

Altri combustibili

Ogni 5 anni

 

 

P > 70

Gas e combustibili rinnovabili

Ogni 4 anni

 

 

Altri combustibili

Ogni 2 anni

 

2.      I generatori di calore degli impianti esistenti all’entrata in vigore del presente RITE sono soggetti alla loro prima ispezione conformemente al calendario previsto dall’autorità competente della comunità autonoma, in funzione della loro potenza, del tipo di combustibile e dell’età».
 
Procedimento precontenzioso.
 
9        Con lettera del 24 febbraio 2009, la Commissione addebitava al Regno di Spagna di non aver trasposto, per quanto riguarda gli edifici esistenti, gli articoli 3 e 4 della direttiva 2002/91.
10      Con lettera del 7 aprile 2009, il Regno di Spagna ammetteva che tale direttiva era in attesa di trasposizione riguardo alla certificazione energetica degli edifici esistenti.
11      Il 29 gennaio 2010, la Commissione inviava al Regno di Spagna una lettera di diffida complementare nella quale riferiva di non aver ancora ricevuto notifica delle misure di trasposizione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/91. Quanto all’articolo 8 di tale direttiva, la Commissione constatava che il regio decreto 1027/2007 stabiliva la periodicità delle ispezioni delle caldaie solo per la caldaie messe in servizio successivamente alla sua entrata in vigore e lasciava alle comunità autonome la decisione sul calendario delle ispezioni delle caldaie di impianti già esistenti. La Commissione riteneva, di conseguenza, in complemento alla diffida del 24 febbraio 2009, che il Regno di Spagna fosse venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 7 e 8, lettera a) della direttiva 2002/91.
12      Con lettera del 22 luglio 2010, il Regno di Spagna spiegava i motivi del ritardo nell’adozione del progetto del regio decreto sulla certificazione degli edifici esistenti e indicava, in merito alla trasposizione dell’articolo 8 della direttiva 2002/91, che tre comunità autonome avevano già pubblicato i decreti volti a stabilire le norme per l’applicazione del regio decreto 1027/2007 nei loro territori rispettivi e che gli altri decreti erano in via di adozione.
13      Il 25 novembre 2010, la Commissione emetteva un parere motivato nel quale sosteneva che, non avendo integralmente trasposto nell’ordinamento giuridico spagnolo gli articoli 3, 7, paragrafo 1, e 8, lettera a), della direttiva 2002/91, il Regno di Spagna era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva e invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie entro due mesi dalla sua notifica.
14      Nella sua lettera del 31 gennaio 2011, il Regno di Spagna rispondeva che l’adozione del progetto di regio decreto sulla certificazione degli edifici esistenti avrebbe completato la trasposizione degli articoli 3 e 7 della direttiva 2002/91. Per quanto riguarda l’articolo 8 di tale direttiva, il Regno di Spagna precisava che le comunità autonome non erano tenute a notificare alla Commissione i calendari di ispezione delle caldaie. Affermava, inoltre, di aver deciso di ricorrere alle due possibilità previste dall’articolo 8 di detta direttiva.
15      Con lettera del 29 aprile 2011, il Regno di Spagna comunicava nuovamente alla Commissione un progetto di regio decreto sulla certificazione degli edifici esistenti.
16      Considerando che l’inadempimento del Regno di Spagna sussisteva alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Commissione proponeva il presente ricorso.
 
 Sul ricorso
 
17      Con atto separato del 20 aprile 2012, il Regno di Spagna ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità con la quale chiedeva alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui riguarda l’inadempimento relativo all’integralità delle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 2002/91 e, in via sussidiaria, di dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui verte sull’inadempimento all’articolo 8, lettera b), di tale direttiva.
18      Con decisione del 16 ottobre 2012, l’esame dell’eccezione d’irricevibilità è stato riunito all’esame del merito e il Regno di Spagna è stato invitato a depositare un controricorso.
 Sulla prima censura, riguardante la non trasposizione degli articoli 3 e 7 della direttiva 2002/91
 
 Argomenti delle parti
 
19      La Commissione imputa al Regno di Spagna di non aver adottato tutte le misure necessarie per conformarsi agli articoli 3 e 7 della direttiva 2002/91 e, in ogni caso, di non avergliele comunicate, in quanto il regio decreto 1027/2007 contiene norme sulla metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici e sull’attestato di rendimento energetico solamente per quanto riguarda gli edifici nuovi e non si riferisce agli edifici esistenti. Essa sottolinea che, nella sua risposta al parere motivato, il Regno di Spagna riconosce, in sostanza, che la trasposizione completa della direttiva nel diritto spagnolo non è ancora stata realizzata e si limita ad indicare che essa verrà effettuata alla data di adozione del progetto di regio decreto sulla certificazione degli edifici esistenti.
20      La Commissione ritiene che il Regno di Spagna abbia rinunciato alla propria difesa per quanto riguarda l’inadempimento degli articoli 3 e 7 della direttiva 2002/91 e che le osservazioni presentate a tale riguardo nel controricorso e nella controreplica siano state presentate fuori termine, poiché l’eccezione d’irricevibilità parziale del ricorso sollevata con atto separato non si riferisce all’inadempimento degli articoli 3 e 7 della direttiva 2002/91.
21      Il Regno di Spagna nega di aver rinunciato alla propria difesa per quanto riguarda gli articoli 3 e 7 della direttiva 2002/91. Sottolinea che l’articolo 91 del regolamento di procedura della Corte prevede che l’eccezione d’irricevibilità debba essere proposta con atto separato e non fa alcuna distinzione a seconda che l’eccezione riguardi l’integralità o solamente una parte del ricorso. Sarebbe dunque consentito sollevare un’eccezione d’irricevibilità parziale con memoria separata senza che tale circostanza comporti la minima conseguenza negativa.
 
Giudizio della Corte
 
22      Poiché il Regno di Spagna ha presentato, con atto separato, un’eccezione d’irricevibilità unicamente con riguardo all’articolo 8 della direttiva 2002/91, senza presentare, a tale stadio, il minimo argomento, sulla ricevibilità o nel merito, per quanto riguarda la censura relativa agli articoli 3 e 7 di tale direttiva, si pone la questione se gli sia preclusa la presentazione di una difesa su tale ultima censura.
23      Si deve ricordare, a tale riguardo, che, conformemente all’articolo 40 del regolamento di procedura, nella versione in vigore alla data di proposizione del ricorso di cui trattasi, il convenuto deve presentare un controricorso nel termine di un mese dalla notifica del ricorso. L’articolo 91 di detto regolamento prevede, tuttavia, la possibilità di chiedere alla Corte, con atto separato, di statuire su un’eccezione od un incidente, senza impegnare la discussione nel merito.
24      L’eccezione d’irricevibilità consente, per ragioni di economia processuale, di limitare in una prima fase il dibattito e l’esame alla questione della ricevibilità del ricorso. Così, tale incidente di procedura consente di evitare che le memorie delle parti nonché l’esame del giudice vertano sul merito della controversia, benché il ricorso sia irricevibile (v. sentenza del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA, C 197/09 RX-II, Racc. pag. I 12033, punto 48).
25      Per contro, se il ricorso viene dichiarato ricevibile nell’ambito del rigetto dell’eccezione d’irricevibilità, o qualora tale eccezione sia riunita al merito, in una seconda fase deve intervenire un dibattito sul merito del ricorso. Infatti, le citate disposizioni prevedono esplicitamente che il presidente fissi nuovi termini per la prosecuzione della causa se la domanda di statuire su un’eccezione d’irricevibilità è respinta o riunita al merito (v. sentenza Riesame M/EMEA, cit., punto 49).
26      Dalla lettura congiunta degli articoli 40 e 91 del regolamento di procedura, nella versione in vigore alla data di proposizione del presente ricorso, deriva che la prosecuzione della discussione nel merito può riguardare unicamente la parte del ricorso cui si si riferisce l’eccezione d’irricevibilità, qualora il convenuto non abbia depositato un controricorso complementare nel termine di un mese stabilito da detto articolo 40.
27      Infatti, quand’anche un’eccezione d’irricevibilità riferita a una sola parte del ricorso si riveli fondata, essa non può comportare il rigetto del ricorso nel suo complesso, e nulla può, dunque, giustificare che il convenuto non presenti i suoi argomenti difensivi relativi alla parte del ricorso su cui non verte detta eccezione, nel termine previsto dall’articolo 40 di detto regolamento di procedura.
28      Se il convenuto ritiene che solo una parte del ricorso sia irricevibile, deve, pertanto, contestare la ricevibilità della stessa nell’ambito del controricorso o proporre, nel termine concesso per rispondere al ricorso, un’eccezione d’irricevibilità parziale nonché una memoria sul merito relativa alla parte di ricorso a cui non si riferisce l’eccezione d’irricevibilità, a pena di decadenza su tale aspetto.
29      Poiché le osservazioni del Regno di Spagna relative agli articoli 3 e 7 della direttiva 2002/91 sono state presentate il 26 dicembre 2012, ovvero più di otto mesi dopo la scadenza del termine, come prorogato, fissato per la presentazione delle osservazioni in risposta al ricorso, ne deriva che esse sono state presentate fuori termine e non possono, perciò, essere prese in considerazione.
30      Tuttavia, spetta, in ogni caso, alla Corte accertare la sussistenza o meno dell’inadempimento contestato, anche qualora lo Stato membro interessato non contesti l’inadempimento (v. sentenze del 15 gennaio 2002, Commissione/Italia, C 439/99, Racc. pag. I 305, punto 20, e del 6 ottobre 2009, Commissione/Svezia, C 438/07, Racc. pag. I 9517, punto 53).
31      Occorre, a tale riguardo, ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che i mutamenti intervenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte (v., in particolare, sentenza del 28 febbraio 2013, Commissione/Ungheria, C 473/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).
32      Nella fattispecie, è sufficiente constatare che dal procedimento precontenzioso e dal ricorso deriva che il Regno di Spagna riconosce, in sostanza, che, per quanto riguarda gli edifici esistenti, che costituiscono l’unico oggetto della censura della Commissione, la trasposizione completa degli articoli 3 e 7 della direttiva 2002/91 nell’ordinamento spagnolo verrà terminata solo dopo l’adozione del progetto di regio decreto.
33      Orbene, così non era allo scadere del termine fissato nel parere motivato, ovvero il 25 gennaio 2011.
34      Ne consegue che la censura relativa alla mancata trasposizione degli articoli 3 e 7 della direttiva 2002/91 è fondata.
 Sulla censura relativa alla non trasposizione dell’articolo 8 della direttiva 2002/91
 
 Sulla ricevibilità
 
–       Argomenti delle parti
35      Il Regno di Spagna sostiene, in via principale, che il ricorso è irricevibile relativamente a tale aspetto poiché manca di coerenza e viola l’articolo 38 del regolamento di procedura in quanto, nel corso del procedimento precontenzioso, la Commissione si è limitata a contestare a tale Stato di essere venuto meno agli obblighi derivanti dall’articolo 8, lettera a), della direttiva 2002/91, laddove tale articolo 8 prevede, alla lettera b), un’altra possibilità per raggiungere l’obiettivo che esso stabilisce. Secondo il Regno di Spagna, per potergli contestare di essere venuto meno agli obblighi a suo carico in forza di detto articolo 8, la Commissione avrebbe dovuto assicurarsi che esso non avesse trasposto la direttiva 2002/91 mediante la prima opzione o mediante la seconda.
36      In subordine, il Regno di Spagna sostiene che il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda l’articolo 8, lettera b), della direttiva 2002/91, poiché nel parere motivato non si faceva riferimento a tale disposizione.
37      Riguardo al principale motivo d’irricevibilità, la Commissione non contesta il fatto che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasporre l’una o l’altra delle opzioni di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/91, ma sottolinea che, quando è stata inviata la lettera di diffida complementare, il Regno di Spagna aveva già comunicato alcune misure nazionali che costituivano una trasposizione parziale dell’articolo 8, lettera a), di tale direttiva.
38      In tale contesto, il Regno di Spagna avrebbe compreso perfettamente la portata dell’inadempimento contestato e non ci sarebbe stato un errore di ragionamento nel fatto di addebitare a tale Stato membro il carattere incompleto della trasposizione dell’opzione prevista all’articolo 8, lettera a), della direttiva 2002/91, senza menzionare che tale Stato membro non aveva comunicato alcuna misura relativa all’opzione prevista da tale articolo 8, lettera b).
39      Riguardo al motivo in subordine d’irricevibilità, la Commissione ritiene che gli argomenti che figurano nel ricorso in merito all’articolo 8, lettera b), della direttiva 2002/91 non modifichino l’oggetto dell’inadempimento quale delimitato nella fase precontenziosa.
–       Giudizio della Corte
40      Il Regno di Spagna sostiene, in via principale, che la censura relativa alla non trasposizione dell’articolo 8 della direttiva 2002/91 manchi di coerenza e violi l’articolo 38 del regolamento di procedura, nella versione in vigore alla data di proposizione del ricorso in esame, in quanto, durante la fase precontenziosa e nel parere motivato, la Commissione gli avrebbe contestato la mera trasposizione incompleta dell’articolo 8, lettera a), di tale direttiva, mentre tale disposizione costituisce solo una delle due opzioni messe a disposizione degli Stati membri per conseguire l’obiettivo di riduzione del consumo di energia perseguito da detto articolo 8.
41      Si deve ricordare, a tale riguardo, che dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura e dalla giurisprudenza ad esso relativa emerge che il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi e che tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo stesso del ricorso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (v., in particolare, sentenze del 12 febbraio 2009, Commissione/Polonia, C 475/07, punto 43, e del 16 luglio 2009, Commissione/Polonia, C 165/08, Racc. pag. I 6843, punto 42).
42      La Corte ha altresì dichiarato che, nell’ambito di un ricorso depositato ai sensi dell’articolo 258 TFUE, le censure devono essere presentate in modo coerente e preciso al fine di permettere allo Stato membro ed alla Corte di cogliere con esattezza la portata della violazione del diritto dell’Unione contestata, condizione necessaria affinché il suddetto Stato possa far valere utilmente i suoi mezzi di difesa e la Corte possa verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto (v., in particolare, sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Polonia, cit., punto 43).
43      Nella fattispecie, sia nella lettera di diffida complementare del 29 gennaio 2010 sia nel parere motivato, la Commissione ha esposto chiaramente che l’articolo 8 della direttiva 2002/91 lascia agli Stati membri la scelta tra le due possibilità previste da tale disposizione. Essa ha dichiarato, in seguito, che il regio decreto 1027/2007, notificato dal Regno di Spagna, seppure stabilisca la frequenza dei controlli delle caldaie messe in servizio successivamente alla sua entrata in vigore e trasponga l’opzione di cui all’articolo 8, lettera a), lascia però alle comunità autonome il compito di stabilire il calendario dei controlli delle caldaie esistenti.
44      In tale contesto, il fatto che la Commissione abbia accertato, nel parere motivato, non una violazione dell’insieme delle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 2002/91, bensì solo dell’articolo 8, lettera a), di tale direttiva, non costituisce un’incoerenza o un errore di ragionamento. Infatti, la Commissione è giunta alla conclusione del carattere incompleto della trasposizione dell’opzione prevista da tale disposizione, tenuto conto della circostanza che il Regno di Spagna aveva già comunicato alcune misure di trasposizione in forza di tale articolo 8, lettera a), le quali erano tuttavia insufficienti secondo la Commissione.
45      Dal fascicolo deriva, inoltre, che il Regno di Spagna ha potuto comprendere la portata dell’inadempimento contestato ed esercitare pienamente i suoi diritti di difesa già nel procedimento precontenzioso.
46      Così, nella risposta del 22 luglio 2010 alla lettera di diffida complementare, il Regno di Spagna si è limitato a rispondere che tre comunità autonome avevano già pubblicato i decreti che stabiliscono le norme di applicazione del regio decreto 1027/2007 sulla base delle loro competenze rispettive e che gli altri decreti erano in corso di trattamento amministrativo. Il Regno di Spagna non contestava, pertanto, la valutazione della Commissione quanto alla sua intenzione di limitarsi, nella trasposizione dell’articolo 8 della direttiva 2002/91, alla lettera a) di tale articolo.
47      Da quanto precede deriva che la Commissione non ha violato l’articolo 38 del regolamento di procedura, nella versione in vigore alla data di proposizione del ricorso di cui trattasi, contestando al Regno di Spagna il carattere incompleto della trasposizione dell’opzione prevista all’articolo 8, lettera a), della direttiva 2002/91 senza menzionare, peraltro, che tale Stato membro non aveva comunicato alcuna misura relativa all’opzione prevista da tale articolo 8, lettera b).
48      Di conseguenza, il motivo d’irricevibilità proposto in via principale deve essere respinto.
49      Il motivo d’irricevibilità, proposto in subordine, secondo il quale la censura sarebbe irricevibile nella parte in cui riguarda l’articolo 8, lettera b), della direttiva 2002/91 deve ugualmente essere respinto.
50      Infatti, da un lato, nel parere motivato la Commissione ha contestato al Regno di Spagna di non aver adottato le misure necessarie per conformarsi all’articolo 8 della direttiva 2002/91, insistendo sulla lettera a) di tale articolo, dato che tale Stato membro aveva già notificato alcune misure di trasposizione ai sensi dell’opzione prevista da tale disposizione.
51      Dall’altro lato, poiché il Regno di Spagna aveva sostenuto in seguito, in risposta al parere motivato, di avere scelto di trasporre gli obblighi derivanti dall’articolo 8 della direttiva 2002/91 facendo congiuntamente ricorso alle opzioni di cui alle lettere a) e b) di tale articolo 8, la Commissione è stata indotta ad esaminare, nel suo ricorso, se le misure adottate dal Regno di Spagna costituissero una trasposizione completa dell’articolo 8, relativamente sia alla lettera a) sia alla lettera b) dello stesso.
52      Secondo una giurisprudenza costante, la lettera di diffida inviata dalla Commissione allo Stato membro e, poi, il parere motivato della stessa delimitano la materia del contendere, che quindi non può più venir ampliata. Di conseguenza, il parere motivato e il ricorso devono fondarsi sulle stesse censure (v., in particolare, sentenze del 29 settembre 1998, Commissione/Germania, C 191/95, Racc. pag. I 5449, punto 55, e dell’11 luglio 2002, Commissione/Spagna, C 139/00, Racc. pag. I 6407, punto 18).
53      Tale esigenza, tuttavia, non può spingersi fino a pretendere in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nella lettera di diffida, il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, qualora l’oggetto della controversia, come definito nel parere motivato, non sia stato ampliato o modificato (v., in particolare, citate sentenze Commissione/Germania, punto 56, e Commissione/Spagna, punto 19).
54      Nella fattispecie si deve constatare, alla luce della totalità del procedimento precontenzioso, che l’inadempimento cui si riferisce la Commissione riguardava l’articolo 8 della direttiva 2002/91 nel suo complesso. Perciò, benché la Commissione risponda esplicitamente solo agli argomenti riferiti alla trasposizione dell’articolo 8, lettera a), di tale direttiva, è palese che il parere motivato si basa altresì sulla constatazione implicita di una non trasposizione dell’articolo 8, lettera b), di detta direttiva.
55      Pertanto, le censure della Commissione relative all’articolo 8, lettera b), della direttiva 2002/91 non hanno ampliato l’oggetto della controversia.
56      Ne consegue che la censura relativa alla mancata trasposizione dell’articolo 8 della direttiva 2002/91 è ricevibile.
 
Nel merito
 
–       Argomenti delle parti
57      La Commissione ritiene, in primo luogo, che il regio decreto 1027/2007 costituisca solo una trasposizione incompleta dell’articolo 8, lettera a), della direttiva 2002/91 poiché stabilisce direttamente le misure volte all’ispezione regolare soltanto per le caldaie messe in servizio successivamente alla sua entrata in vigore e lascia alle comunità autonome la decisione sul calendario delle ispezioni delle caldaie di impianti già esistenti.
58      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento del Regno di Spagna secondo il quale avrebbe scelto una trasposizione dell’articolo 8 della direttiva 2002/91 consistente nell’applicazione congiunta delle due opzioni di cui a tale disposizione, la Commissione sostiene, innanzitutto, che tali due opzioni sono soluzioni alternative.
59      La Commissione sottolinea, in seguito, che il Regno di Spagna non aveva asserito in precedenza di avere scelto tale modo di trasposizione congiunta dell’articolo 8 della direttiva 2002/91 nel suo ordinamento interno e che deriva inoltre dal punto 8 del preambolo del regio decreto 1027/2007 che esso aveva lo scopo di trasporre l’opzione prevista da detto articolo 8, lettera a). Essa ricorda che, nella risposta del 22 luglio 2010 alla lettera di diffida complementare, il Regno di Spagna faceva riferimento unicamente ad alcuni decreti di comunità autonome, di cui alcuni in corso di elaborazione, riguardanti l’ispezione delle caldaie, e ciò benché le disposizioni che dovevano trasporre la lettera b) dello stesso articolo 8 nel diritto spagnolo esistessero già a tale data.
60      Infine, per quanto riguarda le pretese misure di trasposizione ai sensi dell’articolo 8, lettera b), della direttiva 2001/91, la Commissione osserva che il Regno di Spagna non deduce più il «piano d’azione» a cui faceva riferimento nella sua risposta al parere motivato, e che lo stesso non è stato notificato. Essa rileva altresì che l’obbligo della consulenza energetica, di cui all’istruzione tecnica 3.4.4 del regio decreto 1027/2007, è un obbligo di carattere molto generale che non può essere ritenuto una trasposizione dell’articolo 8, lettera b), della direttiva 2002/91.
61      Il Regno di Spagna sostiene, in primo luogo, che l’articolo 8 di tale direttiva è stato trasposto per mezzo del regio decreto 1027/2007.
62      Esso rileva, a tale riguardo, che la direttiva 2002/91 impone unicamente l’obbligo di adottare «le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie», ma non l’obbligo di notificare il calendario stabilito a tale scopo. Orbene, il regio decreto 1027/2007 disporrebbe non solo l’obbligo specifico di effettuare ispezioni periodiche, ma definirebbe tale periodicità in funzione della potenza delle caldaie e del tipo di combustibile che esse utilizzano, e l’unica competenza che avrebbe delegato alle comunità autonome è quella di determinare in concreto la prima ispezione per gli apparecchi esistenti.
63      Il Regno di Spagna sostiene, in secondo luogo, di aver adempiuto l’obbligo previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/91 in quanto il regio decreto 1027/2007 impone l’obbligo di effettuare ispezioni periodiche e una serie di misure volte a ridurre il consumo di energia e a limitare le emissioni di biossido di carbonio. A tale titolo esso menziona la norma IT 3 che impone l’obbligo di effettuare la manutenzione annuale e di fornire ai proprietari dell’impianto consulenze sugli eventuali miglioramenti dello stesso.
64      Nella sua controreplica, il Regno di Spagna dichiara l’imminente adozione di un progetto di regio decreto che modifica alcuni articoli e istruzioni tecniche del regolamento sugli impianti termici negli edifici approvato dal regio decreto 1027/2007, nel quale la periodicità delle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda non è più determinata dalle comunità autonome, ma per l’insieme del territorio nazionale.
–       Giudizio della Corte
65      In via preliminare, si deve ricordare che è pacifico che l’articolo 8 della direttiva 2002/91 riguarda sia gli edifici nuovi sia gli edifici esistenti e che la Commissione contesta al Regno di Spagna solo di non aver adottato o, in ogni caso, di non aver notificato le misure necessarie per quanto riguarda gli edifici esistenti.
66      Per quanto concerne, in primo luogo, l’affermazione del Regno di Spagna secondo la quale l’articolo 8 della direttiva 2002/91 è stato trasposto mediante il regio decreto 1027/2007, è sufficiente osservare che detto decreto stabilisce direttamente le misure intese all’ispezione regolare unicamente delle caldaie messe in servizio successivamente alla sua entrata in vigore e lascia alle comunità autonome la decisione sul calendario delle ispezioni delle caldaie degli impianti già esistenti.
67      Nella sua risposta alla lettera di diffida complementare, il Regno di Spagna aveva, a tale riguardo, sostenuto che tre comunità autonome avevano già pubblicato i decreti che fissavano le norme di applicazione del regio decreto 1027/2007 nei loro territori rispettivi e che gli altri decreti erano in via di adozione.
68      Contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna nel suo controricorso, dalla formulazione dell’istruzione tecnica 4.3.1 del regio decreto 1027/2007 emerge che spetta alle comunità autonome stabilire non solamente la data della prima ispezione, ma anche la loro periodicità, in funzione della potenza, del tipo di combustibile e dell’età della caldaia.
69      Parimenti, l’argomento secondo il quale il calendario e i dettagli della sua esecuzione non devono essere comunicati alla Commissione non può essere accolto.
70      Infatti, la direttiva 2002/91 dispone un’ispezione periodica per tutte le caldaie e deve essere interpretata nel senso che, anche per quanto riguarda le caldaie per le quali tale direttiva non stabilisce una periodicità minima, gli Stati membri devono comunque stabilire una periodicità precisa e comunicare alla Commissione le misure adottate affinché essa possa verificare che tali misure consentano di raggiungere gli obiettivi fissati da detta direttiva.
71      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento del Regno di Spagna secondo il quale la trasposizione dell’articolo 8 della direttiva 2002/91 risulta dal combinato disposto del regio decreto 1027/2007 e di una serie di misure contenute nell’istruzione tecnica 3.4.4 del regio decreto 1027/2007, intese a ridurre il consumo di energia, occorre osservare che le due opzioni di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) di detto articolo 8 sono opzioni alternative, con la conseguenza che gli Stati membri devono trasporre integralmente una di esse e non possono limitarsi a trasporre parzialmente le due opzioni. L’adozione sia di alcune misure ai sensi di detta lettera a) sia di altre ai sensi di detta lettera b) non può, pertanto, essere considerata una trasposizione completa della direttiva 2002/91.
72      Inoltre, l’obbligo della consulenza energetica di cui all’istruzione tecnica 3.4 del regio decreto 1027/2007 è un obbligo di carattere molto generale, che non può essere considerato una trasposizione dell’articolo 8, lettera b), della direttiva 2002/91, tenuto conto del fatto che esso non contiene alcun riferimento specifico all’obbligo di consulenza in merito alla sostituzione della caldaia né alle altre soluzioni possibili. Parimenti, nonostante l’opzione prevista da detto articolo 8, lettera b), sia soggetta alla condizione che l’effetto complessivo di tale soluzione sia approssimativamente equipollente a quello derivante dalla disposizione della lettera a) di tale medesimo articolo 8, la consulenza prevista dall’istruzione tecnica 3.4.4 del regio decreto 1027/2007 spetta alle imprese di manutenzione, mentre, ai sensi del combinato disposto di detta lettera a) e dell’articolo 10 della direttiva 2002/91, l’ispezione periodica spetta a esperti indipendenti.
73      Infine, si deve rilevare che, nella sua controreplica, il Regno di Spagna ammette, in sostanza, l’insufficienza delle misure fino ad allora adottate e si limita a sostenere che il procedimento di adozione di un progetto di regio decreto diretto a modificare il regio decreto 1027/2007 che, a sua volta, fissa direttamente, per la totalità del territorio nazionale, la periodicità delle ispezioni degli impianti esistenti è ancora in via di adozione.
74      Pertanto, la censura vertente su una mancanza di trasposizione dell’articolo 8 della direttiva 2002/91 relativamente agli edifici esistenti è fondata.
75      Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il ricorso è fondato.
76      Conseguentemente, si deve dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo emanato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 7 e 8 della direttiva 2002/91, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni.
 
 Sulle spese
 
77      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna, quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
 
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:
 
1)      Il Regno di Spagna, non avendo emanato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 7 e 8 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni.
 
2)      Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
 
Firme
 

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