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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C‑46/18 | Data di udienza:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Settore del latte e del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Riscossione del prelievo da parte dell’acquirente – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Importo del prezzo del latte – Applicazione obbligatoria di una trattenuta – Rimborso dell’importo del prelievo in eccesso – Regolamento (CE) n. 1392/2001 – Acquirente – Inosservanza dell’obbligo di effettuare il prelievo supplementare – Produttori – Inosservanza dell’obbligo di versamento mensile – Tutela del legittimo affidamento – Rinvio pregiudiziale.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Settembre 2019
Numero: C‑46/18
Data di udienza:
Presidente: Arabadjiev
Estensore: Bay Larsen


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Settore del latte e del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Riscossione del prelievo da parte dell’acquirente – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Importo del prezzo del latte – Applicazione obbligatoria di una trattenuta – Rimborso dell’importo del prelievo in eccesso – Regolamento (CE) n. 1392/2001 – Acquirente – Inosservanza dell’obbligo di effettuare il prelievo supplementare – Produttori – Inosservanza dell’obbligo di versamento mensile – Tutela del legittimo affidamento – Rinvio pregiudiziale.



Massima

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 2^, 11/09/2019 Sentenza C‑46/18

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Settore del latte e del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Riscossione del prelievo da parte dell’acquirente – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Importo del prezzo del latte – Applicazione obbligatoria di una trattenuta – Rimborso dell’importo del prelievo in eccesso – Regolamento (CE) n. 1392/2001 – Acquirente – Inosservanza dell’obbligo di effettuare il prelievo supplementare – Produttori – Inosservanza dell’obbligo di versamento mensile – Tutela del legittimo affidamento – Rinvio pregiudiziale.

L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo. Mentre, l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile. Infine, il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcola.

Pres. Arabadjiev, Rel. Bay Larsen, Ric. Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl ed altri c. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ed altri


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 2^, 11/09/2019 Sentenza C‑46/18

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 2^., 11/09/2019 Sentenza C‑46/18

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 settembre 2019

«Rinvio pregiudiziale – Settore del latte e dei latticini – Quote – Prelievo supplementare – Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Articolo 2 – Riscossione del prelievo da parte dell’acquirente – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Importo del prezzo del latte – Applicazione obbligatoria di una trattenuta – Rimborso dell’importo del prelievo in eccesso – Regolamento (CE) n. 1392/2001 – Articolo 9 – Acquirente – Inosservanza dell’obbligo di effettuare il prelievo supplementare – Produttori – Inosservanza dell’obbligo di versamento mensile – Tutela del legittimo affidamento»

Nella causa C‑46/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 21 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 2018, nel procedimento

Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl,

S.s. Franco e Maurizio Artuso,

Claudio Matteazzi,

Roberto Tellatin,

Sebastiano Bolzon

contro

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),

Regione Veneto,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore) e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 gennaio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl, la S.s. Franco e Maurizio Artuso, C. Matteazzi e R. Tellatin, da M. Aldegheri, avvocato;

– per S. Bolzon, da M. Aldegheri ed E. Ermondi, avvocati;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

– per la Commissione europea, da F. Moro e D. Bianchi, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1992, L 405, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (GU 1999, L 160, pag. 73) (in prosieguo: il «regolamento n. 3950/92»), nonché dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92 (GU 2001, L 187, pag. 19).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl (in prosieguo: il «primo acquirente»), una società cooperativa a responsabilità limitata di diritto italiano, nonché la S.s. Franco e Maurizio Artuso, i sigg. Claudio Matteazzi, Roberto Tellatin e Sebastiano Bolzon, produttori di latte italiani, da un lato, e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Italia) e la Regione Veneto (Italia), dall’altro, in merito alle quote latte e al prelievo supplementare per il periodo di commercializzazione del latte e dei latticini tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 3950/92

3 Il sesto e l’ottavo considerando del regolamento n. 3950/92 enunciano quanto segue:

«considerando che il superamento di uno o l’altro dei quantitativi globali garantiti per lo Stato membro comporta il pagamento del prelievo da parte dei produttori che hanno contribuito al superamento; (…)

(…)

considerando che per evitare, come avvenuto in passato, lunghi ritardi nella riscossione e nel pagamento del prelievo, incompatibili con l’obiettivo del regime, occorre stabilire che l’acquirente, che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie, è assoggettato al prelievo e dargli i mezzi per assicurarne la riscossione presso i produttori che ne sono debitori».

4 L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

«A decorrere dal 1° aprile 2000 è istituito, per altri otto periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; tale prelievo si applica ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.

(…)».

5 L’articolo 2 del citato regolamento dispone quanto segue:

«1. Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l’uno o l’altro dei quantitativi di cui all’articolo 3. Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento.

A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello dell’acquirente in base al superamento sussistente dopo la ripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzati oppure a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore.

2. Per quanto riguarda le consegne, l’acquirente tenuto al pagamento del prelievo versa all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita e secondo modalità da determinare, l’importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e che, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato.

(…)

Qualora i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento a sua disposizione, l’acquirente è autorizzato a trattenere a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, secondo modalità determinate dallo Stato membro, un importo del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento a sua disposizione.

3. Per quanto riguarda le vendite dirette, il produttore paga il prelievo dovuto al competente organismo dello Stato membro entro
una data stabilita e secondo modalità da determinare

4. Qualora il prelievo sia dovuto e l’importo riscosso sia superiore, lo Stato membro può destinare l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’articolo 8, primo trattino e/o rimborsarlo ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi o confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il presente regime».

Regolamento n. 1392/2001

6 A termini del considerando 6 del regolamento n. 1392/2001:

«Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92, spetta alla Commissione decidere in base a quali criteri categorie prioritarie di produttori potranno beneficiare di un rimborso del prelievo, qualora lo Stato membro abbia preferito non procedere, nel proprio territorio, ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati. Soltanto nel caso in cui tali criteri non possano venir pienamente applicati in uno Stato membro, quest’ultimo può essere autorizzato a fissare altri criteri, previa consultazione della Commissione».

7 L’articolo 9 del regolamento n. 1392/2001 è così formulato:

«1. Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92, fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi elencati in ordine di priorità:

a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è indebitamente riscossa;

b) la situazione geografica dell’azienda e in primo luogo le zone di montagna (…)

c) la densità massima degli animali nell’azienda, caratterizzante l’estensivazione della produzione zootecnica;

d) l’entità del superamento del quantitativo di riferimento individuale;

e) il quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

2. Qualora l’applicazione dei summenzionati criteri non esaurisca il finanziamento disponibile per un determinato periodo, vengono adottati altri criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro, previa consultazione della Commissione».

Diritto italiano

8 A norma dell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto‑legge del 28 marzo 2003, n. 49, Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, nella legge del 30 maggio 2003, n. 119 (GURI n. 124 del 30 maggio 2003; in prosieguo: la «legge n. 119/2003»):

«1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall’aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell’articolo 1 del regolamento (…) n. 3950/92, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. (…)

2. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell’apposito conto corrente acceso presso l’istituto tesoriere dell’AGEA (…)».

9 L’articolo 9 della legge n. 119/2003, relativo alla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dispone quanto segue:

«1. Al termine di ciascun periodo, l’AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all’articolo 5;

b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all’Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;

c) calcola l’ammontare del prelievo versato in eccesso.

(…)

3. L’importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell’importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell’ordine:

a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna (…)

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate (…)

c-bis)tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall’autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. (…)

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell’importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell’ordine (…)».

10 L’articolo 2, comma 3, del decreto‑legge del 24 giugno 2004, n. 157, Disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (GURI, n. 147 del 25 giugno 2004; in prosieguo: il «decreto‑legge n. 157/2004»), prevede quanto segue:

«Ai sensi dell’articolo 9 [della legge n. 119/2003], il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all’Unione europea aumentato del 5 per cento, l’AGEA procede ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto‑legge».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 Nel corso del periodo di riferimento, i ricorrenti nel procedimento principale non hanno rispettato la normativa italiana applicabile in quanto, da un lato, il primo acquirente non ha proceduto alla trattenuta e al versamento mensili del prelievo supplementare e, dall’altro, i produttori non hanno pertanto adempiuto il loro obbligo di versamento ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 119/2003 e dell’articolo 2, comma 3, del decreto‑legge n. 157/2004.

12 Il 28 luglio 2004, l’AGEA ha trasmesso al primo acquirente una comunicazione relativa alle quote latte e al prelievo supplementare per il periodo di riferimento.

13 In tale comunicazione veniva tra l’altro precisato che l’AGEA aveva applicato l’articolo 2, comma 3, del decreto‑legge n. 157/2004, secondo cui il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi e, qualora al termine di tale operazione il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all’Unione aumentato del 5%, l’AGEA non procede alla richiesta di versamento del prelievo imputato in eccesso ai produttori che non abbiano ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9 della legge n. 119/2003.

14 In allegato a tale comunicazione, l’AGEA aveva accluso una scheda recante l’indicazione, per il periodo di riferimento e per ciascun produttore, degli importi del prelievo già versati e confermati, nonché gli importi da restituire, calcolati ai sensi dell’articolo 9, commi 3 e 4, della legge n. 119/2003. L’AGEA precisava, inoltre, che l’impresa acquirente era tenuta al pagamento in favore dei produttori interessati delle somme restituite e a versare, in qualità di sostituto dei produttori, le somme richieste e indicate nella suddetta scheda.

15 Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto l’annullamento della comunicazione in discorso sostenendo, segnatamente, che l’obbligo della trattenuta mensile posto a carico dell’acquirente, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 119/2003, e il criterio di priorità nella ripartizione del prelievo imputato in eccesso, a favore dei produttori in regola con i versamenti e che è previsto dall’articolo 9, comma 3, della legge n. 119/2003 nonché dall’articolo 2, comma 3, del decreto‑legge n. 157/2004, sono in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, e paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92.

16 Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso.

17 Adito in appello dai ricorrenti nel procedimento principale, il giudice del rinvio, con sentenza non definitiva pronunciata l’11 dicembre 2017, ha giudicato parzialmente fondate le censure formulate in appello dichiarando, in particolare, che l’obbligo previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge n. 119/2003 non potrebbe essere applicato con riferimento ai mesi da gennaio a marzo 2004, a causa della sua incompatibilità con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92.

18 Tuttavia, il giudice del rinvio s’interroga sulle conseguenze di tale accertamento dell’incompatibilità tra la normativa nazionale e il diritto dell’Unione sui diritti e sugli obblighi dei produttori che non si siano conformati a tale normativa nazionale.

19 In tali circostanze, il Consiglio di Stato (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l’articolo 2, paragrafo 2, comma 3, del regolamento [n. 3950/92] comporti, quale conseguenza, l’insussistenza dell’obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo [r]egolamento.

2) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell’Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell’affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l’affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell’Unione europea.

3) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, l’articolo 9 del regolamento [n. 1392/2001] e la nozione [di diritto dell’Unione] di “categoria prioritaria” ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l’articolo 2, comma 3, del decreto‑legge n. 157/2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell’Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

20 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 del regolamento n. 3950/92 debba essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori, implichi che i produttori soggetti a tale normativa non siano più debitori di tale prelievo.

21 Al riguardo occorre ricordare che la procedura di riscossione del prelievo supplementare istituita dal regolamento n. 3950/92 si fonda sulla distinzione tra le vendite dirette di latte al consumo e le consegne di latte fatte ad un acquirente (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2004, Penycoed, C‑230/01, EU:C:2004:20, punto 28).

22 Infatti, nell’ipotesi di vendite dirette, il produttore deve pagare il prelievo dovuto direttamente all’organismo competente dello Stato membro, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento in parola (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2004, Penycoed, C‑230/01, EU:C:2004:20, punto 29).

23 Per contro, per quanto riguarda le consegne, spetta all’acquirente che, come risulta dall’ottavo considerando di detto regolamento, è il più idoneo a garantire la riscossione del prelievo presso i produttori, pagare tale prelievo al summenzionato organismo (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2004, Penycoed, C‑230/01, EU:C:2004:20, punto 29).

24 A tal fine, dall’articolo 2, paragrafo 2, primo e terzo comma, dello stesso regolamento risulta che l’acquirente ha la facoltà di trattenere sul prezzo del latte pagato al produttore l’importo dovuto da quest’ultimo a titolo di prelievo supplementare e che, qualora non si avvalga di tale facoltà, egli può riscuotere detto importo con ogni mezzo appropriato (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 1999, Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago, C‑288/97, EU:C:1999:214, punto 32).

25 Ciò premesso, indipendentemente da tali norme specifiche, relative alle modalità di riscossione del prelievo da parte dell’acquirente presso i produttori, il produttore rimane comunque debitore di detto prelievo.

26 Difatti, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 3950/92 prevede che il prelievo supplementare stabilito dall’articolo 1 del medesimo regolamento sia ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento dei quantitativi di riferimento. Parimenti, il sesto considerando di tale regolamento precisa che il superamento dell’uno o dell’altro dei quantitativi globali comporta il pagamento del prelievo da parte di detti produttori.

27 Dal citato articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’ottavo considerando del suddetto regolamento, risulta che è il produttore ad essere debitore del prelievo dovuto sull’intero quantitativo di latte commercializzato, nella misura in cui questo superi il quantitativo di riferimento attribuito per la vendita diretta, oppure quello attribuito per la consegna (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 1999, Consorzio Caseifici dell’Altopiano di Asiago, C‑288/97, EU:C:1999:214, punto 19).

28 Tale imputazione del prelievo al produttore è peraltro intrinsecamente connessa alla finalità del prelievo supplementare, consistente nell’obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti (v., in tal senso, sentenze del 25 marzo 2004, Cooperativa Lattepiù e a., C‑231/00, C‑303/00 e C‑451/00, EU:C:2004:178, punto 75, nonché del 24 gennaio 2018, Commissione/Italia, C‑433/15, EU:C:2018:31, punto 62).

29 Pertanto, anche se, per quanto riguarda le consegne, l’acquirente è tenuto al pagamento del prelievo, resta il fatto che, tanto in tale fattispecie quanto in quella delle vendite dirette, il prelievo è a carico dei produttori e, in determinate condizioni, può essere inoltre recuperato direttamente presso questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2004, Penycoed, C‑230/01, EU:C:2004:20, punti 29, 38 e 39).

30 Ne consegue che l’incompatibilità, rilevata dal giudice del rinvio, con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92 della normativa nazionale che disciplina le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori non può liberare questi ultimi dall’onere del prelievo in questione che è loro imposto, in ogni caso, dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento.

31 Al contrario, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, la summenzionata incompatibilità implica soltanto che la normativa nazionale di cui trattasi dev’essere disapplicata e che l’acquirente deve poter riscuotere gli importi dai produttori «con ogni mezzo appropriato», conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento.

32 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2 del regolamento n. 3950/92 deve essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo.

Sulla terza questione

33 Con la sua terza questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento n. 1392/2001, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.

34 Dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92 risulta che, qualora il prelievo sia dovuto e l’importo riscosso sia superiore, lo Stato membro può decidere di rimborsare l’eccedenza riscossa ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi, o confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime di prelievo supplementare nel settore lattiero.

35 Le condizioni di applicazione della disposizione citata sono precisate dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1392/2001, che prevede che, se del caso, gli Stati membri determinino le categorie prioritarie menzionate all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, fondandosi su uno o più dei cinque criteri oggettivi elencati in ordine di priorità da detta disposizione.

36 Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1392/2001 dispone che, qualora l’applicazione dei summenzionati criteri non esaurisca il finanziamento disponibile, vengano adottati altri criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro, previa consultazione della Commissione

37 Il considerando 6 di tale regolamento, inoltre, precisa che soltanto nel caso in cui i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento non possano venir pienamente applicati in uno Stato membro, quest’ultimo può essere autorizzato a fissare altri criteri.

38 Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1392/2001 sono tassativi e che gli Stati membri possono aggiungere criteri supplementari solo nel caso in cui l’applicazione di tali criteri, in ordine di priorità, non esaurisca il finanziamento disponibile per un dato periodo.

39 Orbene, nessuno dei criteri elencati all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1392/2001 menziona il rispetto di un obbligo di versamento mensile da parte del produttore interessato.

40 Di conseguenza, uno Stato membro non può validamente procedere al rimborso dell’eccedenza rimborsando in via prioritaria i produttori che abbiano adempiuto tale obbligo.

41 Infatti, una simile prassi equivarrebbe a elevare i produttori in regola con il proprio obbligo di versamento mensile collocandoli in una categoria prioritaria, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, sulla base di un criterio applicato in sostituzione di quelli previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1392/2001 e senza che abbia potuto essere validamente adottato un criterio supplementare in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento.

42 In una situazione del genere, a un produttore che appartenga a una categoria prioritaria in applicazione di uno dei criteri stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, senza tuttavia aver adempiuto l’obbligo di versamento mensile, potrebbe essere concessa una riduzione del prelievo dovuto solo dopo il rimborso dei produttori in regola con tale obbligo, e ciò ammesso che sussistano fondi ancora disponibili dopo il rimborso di questi ultimi.

43 Inoltre, come in sostanza fatto valere dalla Commissione, il versamento del prelievo, direttamente o tramite l’acquirente debitore, certamente costituisce, in linea di principio, una premessa logica al rimborso dell’eccedenza riscossa. Tuttavia, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non si limita a richiedere un siffatto versamento, ma stabilisce un ordine di priorità nel rimborso fondato altresì sul rispetto di una normativa nazionale disciplinante le modalità di riscossione del prelievo incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92.

44 Del resto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, i produttori in regola con il proprio obbligo di versamento mensile non possono essere considerati, per ciò solo, confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime di prelievo supplementare nel settore lattiero ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92.

45 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento n. 1392/2001, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.

Sulla seconda questione

46 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio della tutela del legittimo affidamento debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l’importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l’obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo.

47 Dalla decisione di rinvio risulta che, con tale questione, il giudice del rinvio si interroga sulla tutela del legittimo affidamento che occorre riconoscere ai produttori in regola con l’obbligo di versamento, su base mensile, del prelievo supplementare. In tale prospettiva, esso desidera individuare le conseguenze che debbano eventualmente trarsi, per la controversia oggetto del procedimento principale, dalla circostanza che il fatto di mettere in discussione le norme che stabiliscono l’ordine di pagamento ai fini del rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare implicherebbe, in definitiva, il recupero della totalità o di parte dei rimborsi di cui hanno beneficiato tali produttori.

48 A tale riguardo, e a prescindere dalla questione se i produttori in regola con l’obbligo di versamento mensile possano invocare il principio della tutela del legittimo affidamento al fine di contestare un eventuale recupero del rimborso del prelievo di cui hanno beneficiato, si deve constatare che, in ogni caso, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, tale principio non può avere l’effetto di autorizzare le autorità italiane competenti a non correggere le decisioni incompatibili con il diritto dell’Unione da esse adottate, rifiutando di procedere ad una nuova valutazione dei diritti dei produttori che non abbiano adempiuto tale obbligo.

49 Poiché dalla risposta fornita alla terza questione emerge che il trattamento sfavorevole subito da tali produttori si fonda sull’applicazione, da parte della Repubblica italiana, di un criterio aggiunto ai criteri oggettivi elencati, in modo tassativo, all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1392/2001, senza che esso possa manifestamente corrispondere al caso previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento, alle suddette autorità spetta, al contrario, ricalcolare l’importo del prelievo supplementare dovuto da detti produttori disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili con i regolamenti nn. 3950/92 e 1392/2001.

50 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l’importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l’obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo.

Sulle spese

51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo.

2) L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.

3) Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l’importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l’obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo.

Arabadjiev

Bay Larsen

Vajda

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 settembre 2019.

Il cancelliere

Il presidente della Seconda Sezione

A. Calot Escobar

A. Arabadjiev

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