FAUNA E FLORA – Zona popolata dall’uomo – Cattura e trasporto di un esemplare di animale selvatico della specie canis lupus – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Regime di rigorosa tutela delle specie animali – Canis lupus (lupo) – Area di ripartizione naturale – Sicurezza pubblica – Assenza di deroga concessa dall’autorità nazionale – Rinvio pregiudiziale – Allegato IV – Artt. 16, 12, par.1, Direttiva 92/43/CEE.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Giugno 2020
Numero: C‑88/19
Data di udienza:
Presidente: Arabadjiev
Estensore: Arabadjiev
Premassima
FAUNA E FLORA – Zona popolata dall’uomo – Cattura e trasporto di un esemplare di animale selvatico della specie canis lupus – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Regime di rigorosa tutela delle specie animali – Canis lupus (lupo) – Area di ripartizione naturale – Sicurezza pubblica – Assenza di deroga concessa dall’autorità nazionale – Rinvio pregiudiziale – Allegato IV – Artt. 16, 12, par.1, Direttiva 92/43/CEE.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.2^, 11 giugno 2020 Sentenza n. C‑88/19
FAUNA E FLORA – Zona popolata dall’uomo – Cattura e trasporto di un esemplare di animale selvatico della specie canis lupus – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Regime di rigorosa tutela delle specie animali – Canis lupus (lupo) – Area di ripartizione naturale – Sicurezza pubblica – Assenza di deroga concessa dall’autorità nazionale – Rinvio pregiudiziale – Allegato IV – Artt. 16, 12, par.1, Direttiva 92/43/CEE.
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE, del 13 maggio 2013, deve essere interpretato nel senso che la cattura e il trasporto di un esemplare di una specie animale protetta ai sensi dell’allegato IV di tale direttiva, come il lupo, nella periferia di una zona popolata dall’uomo o in una tale zona, possono ricadere sotto il divieto previsto da tale disposizione. Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 1, della citata direttiva deve essere interpretato nel senso che qualsiasi forma di cattura deliberata di esemplari di tale specie animale nelle succitate circostanze è vietata in assenza di deroga concessa dall’autorità nazionale competente sulla base di tale disposizione.
Pres./Rel. Arabadjiev, Ric. Alianța pentru combaterea abuzurilor contro TM, UN, Direcția pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.2^, 11 giugno 2020 Sentenza n. C‑88/19SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.2^, 11 giugno 2020 Sentenza n. C‑88/19
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
11 giugno 2020
«Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 12, paragrafo 1 – Regime di rigorosa tutela delle specie animali – Allegato IV – Canis lupus (lupo) – Articolo 16, paragrafo 1 – Area di ripartizione naturale – Cattura e trasporto di un esemplare di animale selvatico della specie canis lupus – Sicurezza pubblica»
Nella causa C‑88/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Judecătoria Zărnești (Tribunale di primo grado di Zărnești, Romania), con decisione del 15 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2019, nel procedimento
Alianța pentru combaterea abuzurilor
contro
TM,
UN,
Direcția pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, P.G. Xuereb e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Alianța pentru combaterea abuzurilor, da C. Dumitriu e C. Feher;
– per il governo rumeno, inizialmente da E. Gane, L. Liţu e C.-R. Canţăr, poi da E. Gane e L. Liţu, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da G.-D. Balan e C. Hermes, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 febbraio 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193) (in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Alianța pentru combaterea abuzurilor, un’associazione e, dall’altro, TM, membro della Direcția pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor (in prosieguo: la «DMPA»), un’associazione per la tutela degli animali, UN, una veterinaria, e la DMPA, in merito alla cattura e al trasporto, in condizioni inadeguate, di un esemplare di animale selvatico appartenente alla specie canis lupus (lupo).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 1 della direttiva «habitat», dal titolo «Definizioni», dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per
(…)
b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.
(…)
f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.
(…)
k) Sito di importanza comunitaria (…)
Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.
(…)».
4 L’articolo 2 di tale direttiva recita:
«1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».
5 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva:
«In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione (…)».
6 L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva medesima così dispone:
«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;
d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».
7 L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» prevede quanto segue:
«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;
d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie nonché per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
e) per consentire in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».
8 Nel novero delle specie animali «di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», il cui elenco è stabilito all’allegato IV, lettera a), di tale direttiva (in prosieguo: le «specie animali protette»), rientra, segnatamente, il «canis lupus [lupo]».
Il diritto rumeno
9 L’articolo 33 dell’ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (decreto-legge n. 57/2007 sul regime delle zone naturali protette, sulla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica), nella versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’«OUG 57/2007»), così dispone:
«1. In relazione alle specie di piante e animali selvatici terrestri, acquatici e sotterranei, previste dagli allegati nn. 4A e 4B, ad esclusione delle specie di uccelli, e che vivono sia nelle zone naturali protette che al loro esterno, sono vietate:
a) qualsiasi forma di raccolta, cattura, uccisione, distruzione o lesione di esemplari che si trovano nel loro ambiente naturale, in qualsiasi fase del loro ciclo di vita;
b) la perturbazione deliberata durante il periodo di riproduzione, di crescita, di ibernazione e di migrazione;
(…)
f) il possesso, il trasporto, la vendita o lo scambio per qualsiasi scopo nonché l’offerta di scambio o di vendita degli esemplari presi dall’ambiente naturale, in qualsiasi fase del loro ciclo biologico.
(…)».
10 L’articolo 38 dell’OUG 57/2007 stabilisce quanto segue:
«1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 33, paragrafi da 1 a 4 e dell’articolo 37, paragrafo 1, l’autorità pubblica centrale per la protezione dell’ambiente stabilisce annualmente, e ogni qualvolta è necessario, deroghe, a condizione che non vi sia un’alternativa accettabile e che le misure di deroga non siano pregiudizievoli al mantenimento delle popolazioni delle specie interessate in uno stato di conservazione soddisfacente nella loro area naturale, e unicamente nei seguenti casi:
(…)
c) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica e, per le specie di animali diversi dagli uccelli, anche per altre ragioni di interesse pubblico, incluso di natura sociale o economica, e per le conseguenze benefiche di primaria importanza per l’ambiente;
(…)
2. Le deroghe sono stabilite con decisione del vertice dell’autorità pubblica centrale per la tutela dell’ambiente e la protezione delle foreste, con il parere dell’Accademia rumena.
(…)
22. La procedura per stabilire le deroghe è approvata con ordinanza dell’autorità pubblica centrale per la tutela dell’ambiente e delle foreste.
23. Le deroghe di cui al paragrafo 21 devono specificare quanto segue:
a) le specie alle quali si applicano le deroghe;
b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe possono essere applicate;
d) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, sistemi o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e) i controlli che dovranno essere effettuati.
(…)».
11 Ai sensi dell’articolo 52 dell’OUG 57/2007:
«Costituisce reato, ed è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno o con l’ammenda, la commissione dei seguenti fatti:
(…)
d) la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 33, paragrafi 1 e 2».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
12 Șimon (Romania), un paese situato nel comune di Bran, circoscrizione di Brașov, si trova a circa un chilometro ad est dal confine del sito di Bucegi, che la Commissione europea, su proposta della Romania, ha inserito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria con il codice ROSCI0013. Un altro sito del genere, quello di Munţii Făgăraş, (codice ROSCI0122), è situato a circa otto chilometri a ovest di tale villaggio. In entrambi i siti la presenza di lupi è stata registrata nei formulari standard dei dati.
13 Il 6 novembre 2016, intorno alle 19:00, i dipendenti della DMPA nonché UN, in qualità di veterinaria, si recavano a Șimon, sotto il coordinamento di TM, con l’intenzione di catturare e di ricollocare un lupo che, da alcuni giorni, frequentava il luogo di abitazione di un residente, giocando e nutrendosi con i cani di quest’ultimo. Dopo la somministrazione di una dose di anestetico ad uso veterinario mediante un fucile ipodermico, tale lupo veniva inseguito, catturato e poi sollevato per la coda e per la collottola, fino ad un veicolo che si trovava ad una certa distanza, e quindi collocato in una gabbia da trasporto di cani.
14 I dipendenti della DMPA coordinavano il trasporto del lupo così catturato verso la riserva naturale per orsi Libearty, di Zărnești (Romania), la quale è dotata anche di un’area recintata adibita ai lupi provenienti da zoo non conformi. Tuttavia, durante tale trasporto, il lupo riusciva a sfondare la gabbia e a scappare nei boschi della zona.
15 Il 9 maggio 2017 l’Alianța pentru combaterea abuzurilor presentava una denuncia penale contro TM, UN e la DMPA, nonché contro altre persone che lavorano per quest’ultima, per reati connessi alla cattura e al trasporto, in condizioni inappropriate, di un lupo. Da tale denuncia risulta che non era stata richiesta alcuna autorizzazione per la cattura e il trasporto di tale lupo.
16 La Judecătoria Zărnești (Tribunale di primo grado di Zărnești, Romania) si chiede in che limiti la cattura o l’uccisione deliberata di esemplari di animali selvatici appartenenti alla specie canis lupus possano aver luogo in assenza della deroga di cui all’articolo 16 della direttiva «habitat», nel caso in cui tali animali vengano avvistati nella periferia di località o quando penetrino nel territorio di un ente territoriale, o se sia obbligatoria una deroga per qualsiasi esemplare selvatico che non si trova in stato di cattività, a prescindere dal fatto che sia penetrato nel territorio di un siffatto ente.
17 Tale giudice osserva che l’obiettivo principale enunciato dalla direttiva «habitat», vale a dire «promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribu[endo] all’obiettivo generale di uno sviluppo durevole», è pienamente giustificato quando animali tutelati abbandonano il loro habitat naturale. Tuttavia, un’interpretazione restrittiva delle disposizioni di tale direttiva potrebbe comportare che sullo Stato non gravi alcun obbligo qualora tali animali abbiano abbandonato il loro habitat naturale, circostanza che sarebbe contraria allo scopo perseguito da tale atto normativo.
18 Detto giudice si riferisce, in particolare, alla deroga alle norme sulla protezione delle specie minacciate, prevista all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva «habitat», secondo la quale la nozione di «sicurezza pubblica» sarebbe strettamente connessa alle situazioni in cui animali appartenenti alle specie minacciate si trovano al di fuori del loro habitat naturale.
19 È in tale contesto che la Judecătoria Zărnești (Tribunale di primo grado di Zărnești) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 16 della direttiva [«habitat»] debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di stabilire deroghe agli articoli 12, 13, 14 e 15 lettere a) e b) anche nei casi in cui gli animali appartenenti alle specie minacciate lasciano l’habitat naturale e si trovano nelle sue immediate vicinanze o completamente al di fuori di esso».
Sulla questione pregiudiziale
20 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 16 della direttiva «habitat» debbano essere interpretati nel senso che la cattura e il trasporto di un esemplare di una specie animale protetta, come il lupo, nella periferia di una zona popolata dall’uomo o in una tale zona, possano ricadere sotto il divieto previsto dal primo di tali articoli, in assenza di deroghe concesse dall’autorità nazionale competente sulla base del secondo di questi.
21 In via preliminare va ricordato che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva «habitat», quest’ultima ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, le misure adottate in forza di quest’ultima sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse per l’Unione europea, e tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
22 L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat» obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali protette, nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale.
23 Il rispetto di questa disposizione impone agli Stati membri non solo l’adozione di un quadro normativo completo, ma anche l’attuazione di misure di tutela concrete e specifiche. Del pari, il regime di rigorosa tutela presuppone l’adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo. Un tale regime di rigorosa tutela deve pertanto consentire di evitare effettivamente la cattura o l’uccisione deliberata nell’ambiente naturale di esemplari delle specie animali protette [v. in questo senso, sentenze del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 231 e giurisprudenza citata, e del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punto 27].
24 Sebbene l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» autorizzi gli Stati membri a derogare alle disposizioni dei suoi articoli da 12 a 14 nonché del suo articolo 15, lettere a) e b), una deroga adottata su tale base è subordinata, nei limiti in cui consente a detti Stati membri di sottrarsi agli obblighi inerenti al regime di rigorosa tutela delle specie naturali, alla condizione che non esista un’altra soluzione valida e che tale deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale. Siffatte condizioni riguardano tutte le ipotesi previste all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva citata (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punti 28 e 29).
25 Va anche sottolineato che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», che definisce in maniera precisa ed esaustiva le condizioni alle quali gli Stati membri possono derogare ai suoi articoli da 12 a 14 nonché al suo articolo 15, lettere a) e b), costituisce un’eccezione al regime di rigorosa tutela previsto dalla direttiva, che va interpretata restrittivamente e che accolla l’onere di provare l’esistenza delle condizioni richieste, per ciascuna deroga, all’autorità che adotta la relativa decisione (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojola, C‑674/17, EU:C:2019:851).
26 Peraltro, occorre rilevare che la specie canis lupus, comunemente chiamata «lupo», figura tra le specie animali protette dalla direttiva «habitat».
27 È alla luce di tali considerazioni preliminari che va esaminata la questione del giudice del rinvio.
28 Tale giudice si chiede se il regime di protezione delle specie minacciate previsto all’articolo 12 della direttiva «habitat» comprenda unicamente l’ambiente naturale di tali specie e, di conseguenza, cessi quando un esemplare appartenente ad una siffatta specie animale si reca in una zona popolata dall’uomo o nella periferia di tale zona. La domanda di detto giudice verte, pertanto, sull’interpretazione da fornire alla nozione di «area di ripartizione naturale» e ai termini «nell’ambiente naturale», che figurano all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat», nonché sulla portata della tutela che ne deriva.
29 Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tenere conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 21 novembre 2019, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, C‑678/18, EU:C:2019:998, punto 31 e giurisprudenza citata).
30 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 12 della direttiva «habitat», è giocoforza constatare che esso non fornisce alcun elemento utile ai fini della definizione della nozione di «area di ripartizione naturale» e dei termini «nell’ambiente naturale».
31 Si può tuttavia rilevare che tale articolo non basa la tutela che prescrive sulla nozione di «habitat naturale» e non istituisce un regime di tutela degli esemplari di specie animali protette in funzione del luogo, dello spazio o dell’habitat in cui essi si trovano in un dato momento.
32 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto nel quale si inserisce l’articolo 12 della direttiva «habitat», occorre osservare che né l’articolo 1 né alcun’altra disposizione di tale direttiva definisce questa nozione e questi termini. Occorre pertanto esaminare la nozione di «area di ripartizione naturale» e i termini «nell’ambiente naturale» di cui al paragrafo 1 di tale articolo alla luce di nozioni affini definite e/o utilizzate in tale direttiva.
33 In proposito, si deve segnalare che la direttiva «habitat» si articola in due parti, una dedicata alla conservazione degli habitat naturali, mediante, in particolare, la designazione di siti protetti, e l’altra alla conservazione della fauna e della flora selvatiche, mediante la designazione di specie protette.
34 Orbene, tale direttiva non richiede che la protezione offerta in forza della seconda di tali parti sia realizzata in correlazione con la prima di esse e, in particolare, in funzione della zona geografica rientrante nei siti protetti o negli habitat naturali.
35 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, conformemente agli articoli da 3 a 6 della direttiva «habitat», gli habitat naturali devono essere protetti in quanto tali nell’ambito delle zone protette della rete Natura 2000. Tuttavia, tale rete comprende altresì gli «habitat di una specie», definiti separatamente dall’articolo 1, lettera f), della citata direttiva, nei quali vivono le specie elencate nell’allegato II della stessa. Poiché il lupo figura in tale allegato, gli Stati membri sono tenuti a determinare le zone di protezione speciale per detta specie.
36 Occorre dichiarare che la nozione di «habitat di una specie» di cui all’articolo 1, lettera f), della direttiva «habitat», identificata come l’«ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico», non corrisponde a un territorio delimitato in modo fisso e immutabile.
37 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, dalle disposizioni della direttiva «habitat» relative alla protezione dei siti risulta che la protezione delle specie animali non può essere limitata ai siti protetti. Questi non sono stati delimitati al fine di coprire la totalità dell’habitat delle specie protette, che possono occupare vasti territori. Per quanto attiene a tali specie, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat» dispone che gli Stati membri devono proporre un elenco di siti indicante i tipi di habitat naturali dell’allegato I e le specie locali di cui all’allegato II che si riscontrano in detti siti. Questa disposizione precisa che, per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti di habitat naturali corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione.
38 Pertanto, per quanto riguarda le specie animali protette che, come il lupo, occupano ampi territori, la nozione di «area di ripartizione naturale» è più vasta dello spazio geografico che presenta gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e alla loro riproduzione. Tale area corrisponde, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, allo spazio geografico in cui la specie animale in questione è presente o si diffonde secondo il suo comportamento naturale.
39 Ne consegue che la tutela prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat» non presenta limiti o frontiere e non consente quindi di ritenere che un esemplare selvatico di una specie animale protetta che si trovi in prossimità o all’interno di zone popolate dall’uomo, che transiti attraverso tali zone o che si nutra delle risorse prodotte dall’uomo, sia un animale che ha lasciato la sua «area di ripartizione naturale», o che quest’ultima sia incompatibile con gli insediamenti umani o con le infrastrutture antropiche.
40 Un’identica conclusione discende dalla lettura del documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario in virtù della direttiva «habitat» 92/43/CEE (versione finale, febbraio 2007), che descrive l’«area di ripartizione naturale» come un concetto dinamico, che non coincide esattamente con le «zone realmente occupate o con il territorio in cui è presente in modo permanente un habitat, una specie o una sottospecie».
41 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 38 e 40 delle sue conclusioni, tale interpretazione è altresì corroborata dalla definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, firmata a Bonn il 23 giugno 1979 e conclusa a nome della Comunità con la decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982 (GU 1982, L 1982, L 210, pag. 10). Secondo tale definizione, l’«area di distribuzione» di una specie comprende l’insieme delle superfici terrestri o acquatiche in cui una specie migratrice vive, o soggiorna temporaneamente, o che attraversa o sorvola in un momento qualunque sulla sua normale rotta di migrazione. Pertanto, la definizione della nozione di «area di distribuzione» di una specie ingloba le zone di qualsiasi natura che tale specie attraversa.
42 Orbene, non sarebbe coerente definire in modo diverso le nozioni di «area di ripartizione naturale» e di «area di distribuzione» che compaiono in questi due atti giuridici e, pertanto, far divergere i rispettivi ambiti di applicazione di questi ultimi.
43 Di conseguenza, occorre considerare che dal contesto in cui si colloca l’articolo 12 della direttiva «habitat» risulta che l’ambito di applicazione territoriale di tale articolo può, per quanto riguarda una specie protetta come il lupo, coprire zone situate al di fuori dei siti protetti e, in particolare, includere zone popolate dall’uomo.
44 L’impiego dei termini «nell’ambiente naturale», al paragrafo 1, lettere a) e c), dell’articolo 12 della direttiva «habitat» non consente di inficiare tale asserzione. Esso deve essere inteso nel senso che la rigorosa tutela delle specie animali protette, mediante divieti previsti all’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, si applica non solo in luoghi specifici, bensì copre tutti gli esemplari delle specie animali protette che vivono nell’ambiente naturale o in stato selvatico e che svolgono, quindi, una funzione negli ecosistemi naturali, senza per forza applicarsi agli esemplari che formano oggetto di una forma legale di cattività.
45 Tali termini non figurano né al paragrafo 1, lettera b), in forza del quale gli esemplari di specie animali protette non possono essere perturbati «durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione», né al paragrafo 1, lettera d), di tale articolo 12. È quindi incontestabile che i divieti sanciti dall’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva «habitat» si applicano a tutti gli esemplari delle specie animali protette, a prescindere dal luogo in cui essi si trovano. Orbene, è giocoforza constatare che la cattura e, a fortiori, l’uccisione di un esemplare di tali specie devono essere considerate, quanto meno, come una perturbazione.
46 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’obiettivo perseguito dalla direttiva «habitat», occorre ricordare che gli articoli 12, 13 e 16 di quest’ultima formano un complesso coerente di regole volte alla tutela delle popolazioni delle specie interessate (sentenza del 20 ottobre 2005, Commissione/Regno Unito, C‑6/04, EU:C:2005:626, punto 112). L’obiettivo comune di tali disposizioni consiste nel garantire una rigorosa tutela delle specie animali protette mediante divieti previsti all’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, mentre le eccezioni sono unicamente autorizzate alle rigorose condizioni enunciate all’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva, il quale deve essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2007, Commissione/Austria, C‑508/04, EU:C:2007:274, punti da 109 a 112, nonché del 15 marzo 2012, Commissione/Polonia, C‑46/11, non pubblicata, EU:C:2012:146, punto 29).
47 Il regime di tutela previsto all’articolo 12 della direttiva «habitat» deve quindi essere in grado di impedire effettivamente che sia arrecato un danno alle specie animali protette.
48 Orbene, non sarebbe compatibile con tale obiettivo privare sistematicamente di tutela esemplari di specie animali protette quando la loro «area di ripartizione naturale» si estende fino a zone popolate dall’uomo.
49 L’interpretazione secondo cui l’«area di ripartizione naturale» di tali specie, menzionata all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat», comprende anche zone situate al di fuori dei siti protetti, e la protezione che ne deriva non è quindi limitata a tali siti, è invece idonea a realizzare l’obiettivo consistente nel vietare l’uccisione o la cattura di esemplari di specie animali protette. Infatti, si tratta di proteggere tali specie non solo in taluni luoghi, definiti in modo restrittivo, ma anche gli esemplari di queste ultime che vivono nell’ambiente naturale o in stato selvatico e che adempiono così una funzione negli ecosistemi naturali.
50 Come rilevato dalla Commissione, in numerose regioni dell’Unione i lupi vivono in zone occupate dall’uomo, nelle immediate vicinanze di insediamenti umani. L’antropizzazione di tali spazi ha anche implicato un adattamento parziale dei lupi a queste nuove condizioni. Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, lo sviluppo delle infrastrutture, lo sfruttamento illegale delle foreste, le aziende agricole e talune attività industriali hanno contribuito ad esercitare una pressione sulla popolazione di lupi e sul suo habitat. Da tale fascicolo risulta anche che i fatti di cui al procedimento principale si sono svolti a Șimon, villaggio situato tra due grandi siti protetti nei quali vivono popolazioni di lupi, cosicché possono verificarsi migrazioni di lupi tra tali siti.
51 Da quanto precede risulta che interpretare la nozione di «area di ripartizione naturale» e i termini «nell’ambiente naturale», che figurano all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat», nel senso che le zone popolate dall’uomo siano escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni relative alla tutela delle specie animali protette sarebbe incompatibile non solo con il tenore letterale e con il contesto di tale disposizione, ma anche con l’obiettivo da essa perseguito.
52 Pertanto, si deve constatare che l’obbligo di tutelare rigorosamente le specie animali protette, conformemente agli articoli 12 e seguenti della direttiva «habitat», si applica a tutta l’«area di ripartizione naturale» di tali specie, a prescindere dal fatto esse si trovino nel loro habitat abituale, in aree protette o, invece, in prossimità di insediamenti umani.
53 È inevitabile peraltro constatare che svariati motivi di deroga previsti all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» fanno espressamente riferimento ai conflitti che possono insorgere quando un esemplare di una specie animale protetta entra in contatto, se non addirittura in conflitto, con l’uomo o con i suoi beni, in particolare in situazioni come quelle descritte al punto 50 della presente sentenza.
54 Il giudice del rinvio si chiede al riguardo se qualsiasi forma di cattura intenzionale di esemplari di specie animali protette sia vietata in assenza di deroghe concesse dall’autorità nazionale competente in forza di tale disposizione.
55 Come risulta dalla giurisprudenza rammentata al punto 23 della presente sentenza, spetta, al riguardo, allo Stato membro interessato adottare un quadro normativo completo, il quale può comprendere, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva «habitat», misure destinate a prevenire danni gravi, segnatamente, alle colture o all’allevamento, o misure adottate nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica.
56 Di conseguenza, la cattura e il trasporto di un esemplare di una specie animale protetta che rientra nei divieti previsti dall’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat» possono essere giustificati solo se sono oggetto di una deroga adottata dall’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva, fondata, in particolare, su un motivo di sicurezza pubblica.
57 A tal fine, spetta allo Stato membro interessato adottare disposizioni che consentano, in caso di necessità, l’effettiva e tempestiva concessione di tali deroghe.
58 Occorre peraltro ricordare che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», oltre ai motivi di deroga summenzionati, esige esplicitamente che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga concessa non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella loro area di ripartizione naturale. Spetta alle autorità nazionali competenti dimostrare che ciò accada, tenuto conto, in particolare, delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti nonché alla luce delle circostanze relative alla situazione specifica in esame (v., in questo senso, sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C‑674/17, EU:C:2019:851, punti 51 e 66).
59 È quindi compito del giudice del rinvio accertare le condizioni in cui l’esemplare della specie animale protetta di cui trattasi nel procedimento principale è stato sedato e trasportato verso la riserva naturale Libearty di Zărnești, e in quale misura tale operazione costituisca una «cattura […] deliberata», nell’accezione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat», effettuata sulla base di una deroga adottata in osservanza dei requisiti posti dall’articolo 16 di tale direttiva. Occorre altresì che tale giudice si assicuri che siano considerati gli effetti di una siffatta operazione sullo stato di conservazione della popolazione dei lupi.
60 Peraltro, costituisce un elemento pertinente, nell’ambito della determinazione della sanzione applicabile, nella specie, per l’inosservanza degli obblighi derivanti dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», la circostanza, rilevata dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, che la normativa nazionale non avrebbe consentito di reagire in maniera adeguata, in un breve lasso di tempo, al comportamento del lupo di cui trattasi nel procedimento principale e di minimizzare, così, precocemente, i rischi corsi. Non risulterebbe neppure che il contesto normativo nazionale contempli, al riguardo, una regolamentazione o linee guida scientificamente fondate.
61 In considerazione di quanto precede, risulta che la cattura e il trasporto del lupo di cui trattasi nel procedimento principale non possono essere considerati come autorizzati alla luce dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
62 Tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata come segue:
– L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che la cattura e il trasporto di un esemplare di una specie animale protetta ai sensi dell’allegato IV di tale direttiva, come il lupo, nella periferia di una zona popolata dall’uomo o in una tale zona, possono ricadere sotto il divieto previsto da tale disposizione.
– L’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva deve essere interpretato nel senso che qualsiasi forma di cattura deliberata di esemplari di tale specie animale nelle succitate circostanze è vietata in assenza di deroga concessa dall’autorità nazionale competente sulla base di tale disposizione.
Sulle spese
63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE, del 13 maggio 2013, deve essere interpretato nel senso che la cattura e il trasporto di un esemplare di una specie animale protetta ai sensi dell’allegato IV di tale direttiva, come il lupo, nella periferia di una zona popolata dall’uomo o in una tale zona, possono ricadere sotto il divieto previsto da tale disposizione.
L’articolo 16, paragrafo 1, della citata direttiva deve essere interpretato nel senso che qualsiasi forma di cattura deliberata di esemplari di tale specie animale nelle succitate circostanze è vietata in assenza di deroga concessa dall’autorità nazionale competente sulla base di tale disposizione.
Firme