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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Tutela dei consumatori Numero: C‑83/22 | Data di udienza:

TUTELA DEI CONSUMATORI – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e straordinarie – Pandemia di COVID-19 – Diritto di risoluzione – Domanda di rimborso integrale – Obbligo di informazione gravante sull’organizzatore di viaggi – Applicazione dei principi dispositivo e di congruenza sanciti nel diritto nazionale – Tutela effettiva del consumatore – Esame d’ufficio da parte del giudice nazionale – Presupposti» – Rinvio pregiudiziale – Artt. 5 e 12, Direttiva (UE) 2015/2302.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Settembre 2023
Numero: C‑83/22
Data di udienza:
Presidente: Prechal
Estensore: Prechal


Premassima

TUTELA DEI CONSUMATORI – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e straordinarie – Pandemia di COVID-19 – Diritto di risoluzione – Domanda di rimborso integrale – Obbligo di informazione gravante sull’organizzatore di viaggi – Applicazione dei principi dispositivo e di congruenza sanciti nel diritto nazionale – Tutela effettiva del consumatore – Esame d’ufficio da parte del giudice nazionale – Presupposti» – Rinvio pregiudiziale – Artt. 5 e 12, Direttiva (UE) 2015/2302.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.2^, 14 settembre 2023, Sentenza C‑83/22

 

 

TUTELA DEI CONSUMATORI – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e straordinarie – Pandemia di COVID-19 – Diritto di risoluzione – Domanda di rimborso integrale – Obbligo di informazione gravante sull’organizzatore di viaggi – Applicazione dei principi dispositivo e di congruenza sanciti nel diritto nazionale – Tutela effettiva del consumatore – Esame d’ufficio da parte del giudice nazionale – Presupposti» – Rinvio pregiudiziale – Artt. 5 e 12, Direttiva (UE) 2015/2302.

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE, deve essere interpretato nel senso che: esso impone a un organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore del suo diritto di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva. La validità dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva alla luce dell’articolo 169, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), TFUE, in combinato disposto con l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, non può pertanto essere rimessa in discussione per il motivo che esso non prevedrebbe di informare il viaggiatore del suo diritto di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della medesima direttiva. Mentre, l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta all’applicazione di disposizioni del diritto processuale nazionale che sanciscono i principi dispositivo e di congruenza in forza dei quali, qualora la risoluzione di un contratto di pacchetto turistico soddisfi le condizioni previste da tale disposizione e il viaggiatore interessato sottoponga al giudice nazionale una domanda di rimborso inferiore a un rimborso integrale, tale giudice non può concedere d’ufficio a detto viaggiatore un rimborso integrale, purché tali disposizioni non escludano che detto giudice possa informare d’ufficio tale viaggiatore del suo diritto ad un rimborso integrale e consentire a quest’ultimo di farlo valere dinanzi ad esso.

Pres. Prechal, Rel. Prechal, Ric. RTG c. Tuk Tuk Travel SL


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.2^, 14/09/2023, Sentenza C‑83/22

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.2^, 14 settembre 2023, Sentenza C‑83/22

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 settembre 2023

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 5 – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e straordinarie – Pandemia di COVID-19 – Diritto di risoluzione – Domanda di rimborso integrale – Obbligo di informazione gravante sull’organizzatore di viaggi – Articolo 12 – Applicazione dei principi dispositivo e di congruenza sanciti nel diritto nazionale – Tutela effettiva del consumatore – Esame d’ufficio da parte del giudice nazionale – Presupposti»

Nella causa C‑83/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena (Tribunale di primo grado n. 5 di Cartagena, Spagna), con decisione dell’11 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria l’8 febbraio 2022, nel procedimento

RTG

contro

Tuk Tuk Travel SL,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo spagnolo, da I. Herranz Elizalde, in qualità di agente;

– per il governo ceco, da L. Halajová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

– per il Parlamento europeo, da P. López-Carceller e M. Menegatti, in qualità di agenti;

– per il Consiglio dell’Unione europea, da S. Sáez Moreno e L. Vétillard, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da I. Rubene e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1), alla luce degli articoli 114 e 169 TFUE, nonché sull’interpretazione di questi due ultimi articoli e dell’articolo 15 di tale direttiva.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra RTG, un viaggiatore, e la Tuk Tuk Travel SL, un organizzatore di viaggi, in relazione a una somma che tale viaggiatore ha versato a seguito della stipula di un contratto di pacchetto turistico, di cui chiede il rimborso parziale a tale organizzatore di viaggi dopo aver risolto detto contratto di viaggio a motivo della propagazione del coronavirus nei paesi di destinazione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 Il considerando 5 della direttiva 2015/2302 enuncia quanto segue:

«A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, e dell’articolo 49 TFUE, il mercato interno deve comportare uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Armonizzare i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti relativi a pacchetti turistici e a servizi turistici collegati è necessario per promuovere, in tale settore, un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese».

4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così prevede:

«Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati».

5 L’articolo 5 della suddetta direttiva, intitolato «Informazioni precontrattuali», così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscano al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato I, parte A o parte B e, se applicabili al pacchetto, le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici:

(…)

g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di risolvere il contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione, o, se applicabili, le spese di risoluzione standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1;

(…)

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente. Nel caso in cui tali informazioni sono fornite per iscritto, esse devono essere leggibili».

6 L’articolo 12 della stessa direttiva, intitolato «Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto», così prevede:

«1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all’organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell’inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese di risoluzione standard, l’importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l’organizzatore fornisce una motivazione dell’importo delle spese di risoluzione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

(…)».

7 L’articolo 23 della direttiva 2015/2302, intitolato «Carattere imperativo della direttiva», così dispone:

«1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d’intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dalla presente direttiva.

2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva.

3. Eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva o il cui scopo sia eludere l’applicazione della presente direttiva non vincolano il viaggiatore».

8 L’articolo 24 di tale direttiva, intitolato «Applicazione», è così formulato:

«Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva».

9 La parte A dell’allegato I di detta direttiva, intitolato «Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l’uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)», stabilisce, in un riquadro, il contenuto di tale modulo e indica che, seguendo l’hyperlink, il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

«Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

(…)

– I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell’inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto.

(…)»

10 La parte B dell’allegato I della direttiva 2015/2302, intitolata «Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui alla parte A», precisa, in un riquadro, il contenuto di tale modulo ed enuncia gli stessi diritti fondamentali conferiti da tale direttiva di quelli enunciati nella parte A dell’allegato I di quest’ultima.

Diritto spagnolo

Regio decreto legislativo 1/2007

11 Gli articoli 153 e 160 del testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e altre leggi complementari, approvato con il regio decreto legislativo 1/2007, del 16 novembre 2007 (BOE n. 287, del 30 novembre 2007, pag. 49181), nella versione applicabile alla controversia principale, nonché le parti A e B dell’allegato II di quest’ultimo, recepiscono nel diritto spagnolo gli articoli 5 e 12 della direttiva 2015/2302 nonché le parti A e B dell’allegato I di quest’ultima.

Codice di procedura civile

12 L’articolo 216 della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000, relativa al codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), così dispone:

«I giudici civili dirimono le cause di cui sono investiti in base agli elementi di fatto, alle prove e alle domande delle parti, salvo quando la legge dispone diversamente in casi particolari».

13 L’articolo 218, paragrafo 1, del codice di procedura civile è formulato come segue:

«Le decisioni giurisdizionali devono essere chiare, precise e corrispondere alle domande giudiziali e alle ulteriori istanze delle parti, dedotte tempestivamente nel procedimento. Esse contengono le declaratorie richieste, e condannano o assolvono il convenuto dirimendo tutti i punti controversi oggetto di discussione.

Il giudice, senza discostarsi dalla causa dell’azione accogliendo elementi di fatto o di diritto distinti da quelli addotti in giudizio dalle parti, statuisce in conformità alle disposizioni applicabili alla causa, anche qualora non siano state citate o fatte valere correttamente dalle parti».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14 Il 10 ottobre 2019 RTG ha acquistato dalla Tuk Tuk Travel un pacchetto turistico per due persone con destinazione Vietnam e Cambogia, con partenza da Madrid (Spagna), l’8 marzo 2020, mentre il ritorno era previsto per il 24 marzo successivo.

15 Alla conclusione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi, il ricorrente nel procedimento principale ha versato la somma di EUR 2 402 a titolo di anticipo sul prezzo totale del viaggio, che ammontava a EUR 5 208. Le condizioni generali di tale contratto fornivano informazioni, in particolare, sulla possibilità di risolvere il medesimo prima della data di partenza, dietro pagamento di spese di risoluzione. Tali informazioni non prevedevano la possibilità di risolvere detto contratto a motivo di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che avrebbero avuto un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del medesimo contratto.

16 Con messaggio di posta elettronica del 12 febbraio 2020, il ricorrente nel procedimento principale ha informato la convenuta nel procedimento principale della sua decisione di risolvere il contratto di pacchetto turistico in considerazione della propagazione del coronavirus in Asia e le ha chiesto il rimborso di tutte le somme che poteva pretendere.

17 Il 14 febbraio 2020 la convenuta nel procedimento principale gli ha risposto che, in caso di annullamento del viaggio, gli sarebbe stato rimborsato un importo di EUR 81, previa deduzione delle spese di annullamento. Lo stesso giorno il ricorrente nel procedimento principale ha reiterato la sua decisione di risoluzione e ha contestato l’importo delle spese di annullamento.

18 Il 4 marzo 2020 la convenuta nel procedimento principale ha informato il ricorrente nel procedimento principale che gli avrebbe rimborsato un importo di EUR 302, dal momento che la compagnia aerea incaricata di operare il volo di cui trattasi concedeva ai suoi viaggiatori il beneficio di una cancellazione senza spese.

19 A seguito di una siffatta informazione, il ricorrente nel procedimento principale, senza essere rappresentato da un avvocato, ha citato la convenuta nel procedimento principale dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena (Tribunale di primo grado n. 5 di Cartagena, Spagna), giudice del rinvio. Nel suo ricorso, egli fa valere che la sua decisione di risolvere il contratto di pacchetto turistico di cui trattasi è intervenuta quasi un mese prima della data di partenza prevista e che essa è dovuta ad un caso di forza maggiore, vale a dire la propagazione del coronavirus in Asia. Egli chiede che la convenuta nel procedimento principale sia condannata a rimborsargli un importo supplementare di EUR 1 500. Egli ritiene, infatti, che i rimanenti EUR 601 corrispondano alle spese di gestione sostenute dalla convenuta nel procedimento principale.

20 La convenuta nel procedimento principale si è opposta a tale domanda facendo valere che, tanto alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi quanto alla data di partenza prevista, era ancora possibile viaggiare normalmente verso i paesi di destinazione. Inoltre, essa afferma che il ricorrente nel procedimento principale ha accettato le condizioni generali di tale contratto che prevedevano che, in caso di risoluzione, le spese di gestione ammontassero al 15% del prezzo totale del viaggio di cui trattasi e che le spese di risoluzione corrispondessero a quelle applicate da ciascuno dei suoi prestatori.

21 Poiché le parti nel procedimento principale non hanno chiesto lo svolgimento di un’udienza, la causa è passata in fase di deliberazione il 22 giugno 2021.

22 Tuttavia, con ordinanza del 15 settembre 2021, il giudice del rinvio ha invitato le parti del procedimento principale a presentare le loro osservazioni, entro un termine di dieci giorni, su una serie di questioni relative, in sostanza, al rispetto del diritto dell’Unione, in particolare, della direttiva 2015/2302.

23 Il ricorrente nel procedimento principale non ha presentato osservazioni al riguardo. La convenuta nel procedimento principale ha ribadito la sua posizione secondo cui, alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico stipulato, non vi era alcuna ragione per non effettuare il viaggio di cui trattasi. Inoltre, il ricorrente nel procedimento principale non avrebbe mai fatto valere una mancanza di informazione o una qualsiasi omissione riguardo ai suoi diritti.

24 Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga, da un lato, sulla validità dell’articolo 5 della direttiva 2015/2302 alla luce dell’articolo 169 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 114 TFUE, in quanto tale articolo 5 non prevedrebbe l’obbligo, per un organizzatore di viaggi, di informare il consumatore della possibilità, in caso di sopravvenienza di circostanze inevitabili e straordinarie, di risolvere il contratto di pacchetto turistico da questi concluso recuperando la totalità dei pagamenti effettuati. Pertanto, nel caso di specie, il ricorrente nel procedimento principale avrebbe ignorato l’esistenza del suo diritto di ottenere un rimborso integrale di tali pagamenti qualora si verificassero siffatte circostanze. Il giudice del rinvio si chiede pertanto se una siffatta mancanza di informazione del consumatore interessato non renda più difficile la difesa dei suoi diritti e dei suoi interessi, tanto più qualora, come nel caso di specie, quest’ultimo non sia rappresentato da un avvocato, e se tale mancanza di informazione non comprometta l’obiettivo di conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori perseguito dalla direttiva 2015/2302.

25 Dall’altro lato, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità per esso di concedere d’ufficio, in forza del diritto dell’Unione, al consumatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati in caso di sopravvenienza di circostanze inevitabili e straordinarie aventi un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi. Una siffatta possibilità garantirebbe l’obiettivo di cui al punto precedente. Tuttavia, tale possibilità violerebbe i principi fondamentali del diritto processuale spagnolo, vale a dire i principi dispositivo e di congruenza delle decisioni giudiziarie sanciti all’articolo 218, paragrafo 1, del codice di procedura civile.

26 In tali circostanze, lo Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Cartagena (Tribunale di primo grado n. 5 di Cartagena) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli articoli 169, [paragrafo 1 e paragrafo 2,] lettera a), TFUE, e 114, paragrafo 3, TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’articolo 5 della direttiva 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, giacché, tra le informazioni precontrattuali obbligatorie per il viaggiatore, detto articolo non include il diritto, riconosciuto dall’articolo 12 della direttiva, di risolvere il contratto prima dell’inizio del pacchetto, ottenendo il rimborso integrale della somma versata, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto.

2) Se gli articoli 114 e 169 TFUE, nonché l’articolo 15 della direttiva 2015/2302, ostino all’applicazione dei principi dispositivo e di congruenza previsti dagli articoli 216 e 218, paragrafo 1, [del codice procedura civile], qualora tali principi procedurali possano impedire la piena tutela del consumatore ricorrente».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

27 Il governo ceco contesta, in sostanza, la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale per il motivo che l’interpretazione richiesta non sarebbe necessaria per risolvere la controversia principale. In particolare, esso fa valere che le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio sono prive di fondamento, dal momento che i timori di propagazione del coronavirus in Asia invocati dal ricorrente nel procedimento principale per risolvere il suo contratto di pacchetto turistico quasi un mese prima dell’inizio della sua partenza non costituirebbero circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno avuto un’incidenza sostanziale sull’esecuzione di tale contratto di viaggio o sul trasporto dei passeggeri verso il luogo di destinazione, come richiesto dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302.

28 A tale riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente a conoscere e valutare i fatti della controversia di cui al procedimento principale (sentenza del 27 aprile 2023, Legea, C‑686/21, EU:C:2023:357, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). La Corte può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo dell’Unione europea, sulla base dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (sentenza del 27 aprile 2023, AxFina Hungary, C–705/21, EU:C:2023:352, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, spetta unicamente ai giudici nazionali, che sono investiti della controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce dei fatti di ciascuna causa, sia la necessità di una questione pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte (v. in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, punto 15, e del 7 giugno 2018, Scotch Whisky Association, C‑44/17, EU:C:2018:415, punto 22 nonché giurisprudenza ivi citata).

29 Nel caso di specie, la questione se i fatti invocati dal ricorrente nel procedimento principale al fine di giustificare la sua risoluzione dal contratto di pacchetto turistico di cui trattasi possano essere qualificati come «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi della direttiva 2015/2302, rientra nella valutazione autonoma del giudice del rinvio. Inoltre, quest’ultimo non ha ritenuto necessario sollevare una questione pregiudiziale riguardo alla portata della nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi di tale direttiva, al fine di risolvere la controversia di cui è investito.

30 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

31 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla validità dell’articolo 5 della direttiva 2015/2302 alla luce dell’articolo 169, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), nonché dell’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, per il motivo che tale articolo 5 non imporrebbe a un organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore del suo diritto, enunciato all’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, di recedere dal suo contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione e ottenendo il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per tale pacchetto, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione di detto contratto di pacchetto turistico.

32 Il governo spagnolo e la Commissione europea contestano la ricevibilità di tale questione. La Commissione fa valere che detta questione è ipotetica in quanto l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 prevede un obbligo di informare il viaggiatore del suo diritto di risoluzione ripreso all’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva.

33 Al riguardo, occorre ricordare che il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto se appare in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte [sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone), C‑268/17, EU:C:2018:602, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

34 Orbene, con la sua questione, il giudice del rinvio interroga la Corte sulla portata dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302. Infatti, l’interpretazione della portata di tale disposizione è un prerequisito per la valutazione della sua validità. Tale interpretazione non implica la valutazione di un problema di natura ipotetica, cosicché la Commissione sostiene erroneamente che tale questione è irricevibile.

35 Ciò premesso, per quanto riguarda l’interpretazione della portata dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, occorre rilevare che tale disposizione prevede che gli Stati membri garantiscano che un organizzatore di viaggi fornisca al viaggiatore, prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico, in particolare, le informazioni standard mediante il pertinente modulo di cui all’allegato I, parte A o B, di tale direttiva.

36 I moduli informativi standard, contenuti nell’allegato I, parti A e B, di detta direttiva, riprendono mediante un collegamento ipertestuale o, in mancanza di un siffatto collegamento ipertestuale, espressamente, i diritti fondamentali di cui i viaggiatori devono essere informati. Tra tali diritti figura, ai sensi del settimo trattino delle parti A e B di tale allegato I, il diritto dei viaggiatori che stipulano pacchetti turistici «in circostanze eccezionali, [di] risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell’inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto». Tale settimo trattino espone e illustra così il contenuto del diritto di risoluzione conferito a detti viaggiatori dall’articolo 12, paragrafo 2, della medesima direttiva.

37 Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del rinvio, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 non esclude dalle informazioni precontrattuali che devono essere obbligatoriamente fornite al viaggiatore, quella relativa al diritto, conferito a quest’ultimo dall’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, di risolvere il suo contratto di viaggio prima dell’inizio del pacchetto, senza pagare spese di risoluzione, qualora sussistano circostanze inevitabili e straordinarie che abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico.

38 Tenuto conto della portata dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, non occorre rispondere al quesito del giudice del rinvio riguardo alla validità di tale articolo. Infatti, poiché detto articolo impone di informare il viaggiatore del suo diritto di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, la questione della validità dell’articolo 5 della stessa direttiva alla luce dell’articolo 169, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), TFUE, nonché dell’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, per il motivo che tale articolo 5 non imporrebbe di informare il consumatore di tale diritto di risoluzione, non si pone.

39 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che esso impone a un organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore del suo diritto di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva. La validità dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva alla luce dell’articolo 169, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), TFUE, in combinato disposto con l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, non può pertanto essere rimessa in discussione per il motivo che esso non prevedrebbe di informare il viaggiatore del suo diritto di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della medesima direttiva.

Sulla seconda questione

40 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se gli articoli 114 e 169 TFUE nonché l’articolo 15 della direttiva 2015/2302 debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione dei principi dispositivo e di congruenza, sanciti in disposizioni del codice di procedura civile, qualora l’applicazione di queste ultime disposizioni possa ostacolare la tutela effettiva del consumatore che agisce in qualità di ricorrente.

41 Il governo spagnolo contesta la ricevibilità di tale questione per il motivo che, da un lato, l’irricevibilità della prima questione comporta necessariamente quella della seconda e, dall’altro, l’articolo 15 della direttiva 2015/2302 non presenta alcun nesso con la controversia principale. Tale contestazione deve essere respinta poiché, per i motivi esposti ai punti 33 e 34 della presente sentenza, la prima questione non è irricevibile e dal contesto della seconda questione risulta manifestamente che il riferimento all’articolo 15 di tale direttiva è un errore materiale e che esso deve essere inteso come riferito all’articolo 12, paragrafo 2, di detta direttiva.

42 In considerazione di quanto precede e tenuto conto del fatto che la direttiva 2015/2302 è stata adottata sul fondamento dell’articolo 114 TFUE al fine di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori di cui all’articolo 169, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), TFUE, occorre riformulare la seconda questione come diretta, in sostanza, a sapere se l’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di disposizioni di diritto processuale nazionale che sanciscono i principi dispositivo e di congruenza in forza dei quali, qualora la risoluzione di un contratto di pacchetto turistico soddisfi le condizioni di cui a tale articolo 12, paragrafo 2, e il viaggiatore interessato proponga al giudice nazionale una domanda di rimborso inferiore a un rimborso integrale, tale giudice non può accordare d’ufficio a detto viaggiatore un rimborso integrale.

43 A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 prevede che, qualora circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico o sul trasporto dei passeggeri verso il luogo di destinazione, il viaggiatore ha il diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza pagare spese di risoluzione e ottenendo il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per tale pacchetto.

44 Il diritto dell’Unione non armonizza tuttavia le modalità procedurali applicabili all’esame di tale diritto di risoluzione. L’articolo 24 della direttiva 2015/2302 prevede unicamente che gli Stati membri provvedano affinché esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto di tale direttiva. Ne consegue che le modalità procedurali dirette ad assicurare la salvaguardia dei diritti che i singoli traggono dall’articolo 12, paragrafo 2, di detta direttiva rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell’autonomia processuale di questi ultimi (v. in tal senso, sentenza del 17 maggio 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

45 Pertanto, il diritto dell’Unione, in linea di principio, non impone al giudice nazionale di esaminare d’ufficio un motivo vertente sulla violazione di disposizioni dell’Unione, qualora l’esame di tale motivo lo obblighi ad esorbitare dai limiti della controversia quale è stata circoscritta dalle parti. Tale limitazione del potere del giudice nazionale è giustificata dal principio secondo il quale l’iniziativa di un processo spetta alle parti. Di conseguenza, tale giudice può agire d’ufficio solo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo intervento (v. in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2009, Martín Martín, C‑227/08, EU:C:2009:792, punti 19 e 20 nonché giurisprudenza ivi citata).

46 Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il rispetto di talune disposizioni del diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori qualora, in assenza di un siffatto esame, l’obiettivo di tutela effettiva dei consumatori non possa essere raggiunto (v. in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che la tutela effettiva di taluni diritti che il consumatore trae dal diritto dell’Unione rientra nel pubblico interesse che esige l’intervento d’ufficio del giudice nazionale.

47 Il dovere del giudice nazionale di esaminare d’ufficio è stato così riconosciuto, in particolare, per quanto riguarda le clausole della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU 1985, L 372, pag. 31) (sentenza del 17 dicembre 2009, Martín Martín, C‑227/08, EU:C:2009:792, punto 29), le clausole della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29) (sentenza del 17 maggio 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19, EU:C:2022:394, punto 37 e giurisprudenza ivi citata), nonché le clausole della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifiche in GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40, GU 2011, L 234, pag. 46, e GU 2015, L 36, pag. 15) (sentenza del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

48 Nel caso di specie, occorre pertanto valutare se, al fine di garantire la tutela effettiva del diritto di risoluzione che un consumatore trae dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, il giudice nazionale debba poter sollevare d’ufficio la violazione di tale disposizione.

49 A tale riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che detto diritto di risoluzione partecipa alla realizzazione dell’obiettivo di tale direttiva che consiste, come risulta dall’articolo 1 di detta direttiva, letto alla luce del considerando 5 di quest’ultima, nel contribuire al buon funzionamento del mercato interno e alla realizzazione di un livello elevato il più uniforme possibile di protezione dei consumatori al momento della sottoscrizione di un contratto di pacchetto turistico. La direttiva 2015/2302 garantisce ad un viaggiatore un diritto che non avrebbe necessariamente potuto negoziare con l’organizzatore di viaggi dal momento che si trova in una situazione di inferiorità rispetto a tale organizzatore per quanto riguarda il potere di negoziare i termini del pacchetto turistico. Il diritto di risoluzione, così come il diritto al rimborso dei pagamenti effettuati a seguito di tale risoluzione, conferiti ai viaggiatori dall’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, rispondono a tale finalità di tutela dei consumatori (v. in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, UFC-Que choisir e CLCV, C‑407/21, EU:C:2023:449, punto 33).

50 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, tale diritto di risoluzione è centrale nel sistema della direttiva 2015/2302, poiché è qualificato come «diritto fondamentale» del viaggiatore nelle parti A e B dell’allegato I di tale direttiva e, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva, un organizzatore di viaggi ha l’obbligo di informare tale viaggiatore dell’esistenza di detto diritto di risoluzione.

51 Infine, l’articolo 23 della direttiva 2015/2302 sancisce il carattere imperativo di quest’ultima. Ne consegue che, conformemente ai paragrafi 2 e 3 di tale articolo, il viaggiatore non può rinunciare ai diritti conferitigli da detta direttiva e qualsiasi clausola o dichiarazione del viaggiatore che presupponga una rinuncia diretta o indiretta a tali diritti non vincola il viaggiatore.

52 Alla luce degli elementi che precedono, si deve ritenere che la tutela effettiva del diritto di risoluzione conferito ai viaggiatori dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 richieda che il giudice nazionale possa sollevare d’ufficio una violazione di tale disposizione.

53 L’esame d’ufficio da parte del giudice nazionale del diritto di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 è tuttavia subordinato a talune condizioni.

54 In primo luogo, una delle parti del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi deve aver avviato un procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale e tale procedimento deve avere ad oggetto detto contratto (v., per quanto riguarda l’esame d’ufficio delle clausole abusive di cui alla direttiva 93/13, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

55 In secondo luogo, il diritto di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 deve essere connesso all’oggetto della controversia quale definito dalle parti alla luce delle loro conclusioni e dei loro motivi (v., per quanto riguarda l’esame d’ufficio delle clausole abusive di cui alla direttiva 93/13, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, punto 34).

56 In terzo luogo, il giudice nazionale deve disporre di tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari per valutare se tale diritto di risoluzione possa essere invocato dal viaggiatore interessato (v., per quanto riguarda l’esame d’ufficio delle clausole abusive di cui alla direttiva 93/13, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

57 In quarto luogo, tale viaggiatore non deve aver espressamente indicato al giudice nazionale che si opponeva all’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302.

58 In una situazione in cui detto viaggiatore non si avvale dell’applicazione di tale disposizione sebbene le condizioni di detta applicazione appaiano soddisfatte, non si deve escludere che quest’ultimo ignorasse l’esistenza del diritto di risoluzione previsto da tale disposizione. Orbene, ciò è sufficiente perché il giudice nazionale possa invocare d’ufficio la stessa disposizione.

59 Nel caso di specie e fatta salva la valutazione da parte del giudice del rinvio, tali condizioni sembrano essere soddisfatte. Infatti, tale giudice è investito dal ricorrente nel procedimento principale di un ricorso vertente sulla risoluzione del contratto di pacchetto turistico che quest’ultimo ha stipulato con il convenuto nel procedimento principale. Il diritto di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 appare connesso all’oggetto della controversia dinanzi a detto giudice, dal momento che quest’ultima verte sul rimborso dei pagamenti effettuati da tale ricorrente a seguito della sua decisione di risolvere detto contratto a motivo della propagazione del coronavirus. Inoltre, il giudice del rinvio sembra disporre di tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari per valutare se tale diritto di risoluzione possa essere invocato dal viaggiatore. Nell’ambito di tale valutazione autonoma del giudice del rinvio, quest’ultimo potrà tener conto dei punti da 41 a 51 della sentenza dell’8 giugno 2023, UFC – Que choisir e CLCV (C‑407/21, EU:C:2023:449), nei quali la Corte ha dichiarato in via generale che la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva, può comprendere lo scoppio di una crisi sanitaria mondiale. D’altronde, non risulta che nel suo ricorso dinanzi a tale giudice, detto ricorrente abbia espressamente escluso una risoluzione sul fondamento dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302. Al contrario, non si può escludere che egli abbia ignorato l’esistenza di tale diritto dal momento che l’organizzatore di viaggi è venuto meno all’obbligo di informarlo di detto diritto ad esso incombente in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, come recepito nel diritto spagnolo.

60 Qualora le condizioni enunciate ai punti da 54 a 57 della presente sentenza siano soddisfatte, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il diritto di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302.

61 Tale esame d’ufficio esige che detto giudice, secondo le forme previste al riguardo dalle norme processuali nazionali, da un lato, informi il ricorrente del suo diritto di risoluzione come previsto all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 e, dall’altro, conferisca a tale ricorrente la possibilità di far valere detto diritto nel procedimento giurisdizionale in corso e che, qualora il ricorrente lo faccia valere, esso inviti il convenuto a discuterne in contraddittorio (v., per quanto riguarda l’esame d’ufficio delle clausole abusive di cui alla direttiva 93/13, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

62 Detto esame d’ufficio non impone quindi al giudice nazionale di risolvere d’ufficio il contratto di pacchetto turistico di cui trattasi senza spese e conferendo al medesimo ricorrente il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per tale pacchetto. Infatti, un requisito del genere non è richiesto al fine di garantire una tutela effettiva del diritto di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 e contrasta con l’autonomia del ricorrente nell’esercizio del suo diritto di risoluzione.

63 Più in particolare, il giudice nazionale non può essere tenuto a risolvere d’ufficio un contratto di pacchetto turistico in applicazione di tale disposizione qualora il viaggiatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, intenda liberamente e con cognizione di causa non risolvere il suo contratto sulla base di detta disposizione. Infatti, la direttiva 2015/2302 non si spinge fino al punto di costringere i viaggiatori ad esercitare i diritti di cui dispongono in forza del sistema di tutela da essa istituito (v., per quanto riguarda l’esame d’ufficio delle clausole abusive di cui alla direttiva 93/13, sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, punti 53 e 54 nonché giurisprudenza ivi citata).

64 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’applicazione di disposizioni del diritto processuale nazionale che sanciscono i principi dispositivo e di congruenza, in forza dei quali, qualora la risoluzione di un contratto di pacchetto turistico soddisfi le condizioni previste da tale disposizione e il viaggiatore interessato sottoponga al giudice nazionale una domanda di rimborso inferiore a un rimborso integrale, tale giudice non può concedere d’ufficio a detto viaggiatore un rimborso integrale, purché tali disposizioni non escludano che detto giudice possa informare d’ufficio tale viaggiatore del suo diritto ad un rimborso integrale e consentire a quest’ultimo di farlo valere dinanzi ad esso.

Sulle spese

65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE,

deve essere interpretato nel senso che:

esso impone a un organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore del suo diritto di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva. La validità dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva alla luce dell’articolo 169, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), TFUE, in combinato disposto con l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, non può pertanto essere rimessa in discussione per il motivo che esso non prevedrebbe di informare il viaggiatore del suo diritto di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della medesima direttiva.

2) L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta all’applicazione di disposizioni del diritto processuale nazionale che sanciscono i principi dispositivo e di congruenza in forza dei quali, qualora la risoluzione di un contratto di pacchetto turistico soddisfi le condizioni previste da tale disposizione e il viaggiatore interessato sottoponga al giudice nazionale una domanda di rimborso inferiore a un rimborso integrale, tale giudice non può concedere d’ufficio a detto viaggiatore un rimborso integrale, purché tali disposizioni non escludano che detto giudice possa informare d’ufficio tale viaggiatore del suo diritto ad un rimborso integrale e consentire a quest’ultimo di farlo valere dinanzi ad esso.

Firme

 

 
 

 

 

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