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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C-500/11 | Data di udienza:

AGRICOLTURA – Organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Condizioni per il riconoscimento da parte delle autorità nazionali – Messa a disposizione dei mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e l’immissione in commercio dei prodotti – Obbligo per l’organizzazione, in caso di delega delle sue funzioni a società terze, di esercitare un controllo su dette società – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 2200/96 – Reg. (CE) n. 1432/2003.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Dicembre 2013
Numero: C-500/11
Data di udienza:
Presidente: Silva de Lapuerta
Estensore: Arestis


Premassima

AGRICOLTURA – Organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Condizioni per il riconoscimento da parte delle autorità nazionali – Messa a disposizione dei mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e l’immissione in commercio dei prodotti – Obbligo per l’organizzazione, in caso di delega delle sue funzioni a società terze, di esercitare un controllo su dette società – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 2200/96 – Reg. (CE) n. 1432/2003.



Massima

 

 
 
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 2^, 19/12/2013 Sentenza C‑500/11

AGRICOLTURA – Organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Condizioni per il riconoscimento da parte delle autorità nazionali – Messa a disposizione dei mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e l’immissione in commercio dei prodotti – Obbligo per l’organizzazione, in caso di delega delle sue funzioni a società terze, di esercitare un controllo su dette società – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 2200/96 – Reg.. (CE) n. 1432/2003.
 
L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4 dicembre 2000, va interpretato nel senso che, per soddisfare i requisiti per il riconoscimento previsti da tale disposizione, un’organizzazione di produttori che abbia affidato a terzi l’esercizio delle attività essenziali ai fini del proprio riconoscimento ai sensi della disposizione stessa è tenuta a concludere un accordo contrattuale che le consenta di mantenere la responsabilità di tale esercizio nonché del controllo di gestione globale, in modo tale che l’organizzazione mantenga in ultima istanza il potere di controllo e, eventualmente, di intervento in tempo utile su tale esercizio per tutta la durata dell’accordo. Spetta al giudice nazionale competente verificare, in tutti i casi e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti nella specie, ivi compresa la natura e la portata delle attività esternalizzate, se l’organizzazione di produttori interessata abbia mantenuto siffatto controllo.
 
Pres. Silva de Lapuerta, Rel. Arestis

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 2^, 19/12/2013 Sentenza C-500/11

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 2^, 19/12/2013 Sentenza C-500/11
 
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
 
19 dicembre 2013 

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 2200/96 – Regolamento (CE) n. 1432/2003 – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Condizioni per il riconoscimento da parte delle autorità nazionali – Messa a disposizione dei mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e l’immissione in commercio dei prodotti – Obbligo per l’organizzazione, in caso di delega delle sue funzioni a società terze, di esercitare un controllo su dette società»
 
Nella causa C-500/11,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con decisione del 16 settembre 2011, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2011, nel procedimento
 
The Queen, su domanda di:
 
Fruition Po Ltd,
 
contro
 
Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health,
 
LA CORTE (Seconda Sezione),
 
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (relatore), J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,
 
avvocato generale: N. Wahl
 
cancelliere: V. Tourrès, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 febbraio 2013,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per la Fruition Po Ltd, da P. Cusick, solicitor, e H. Mercer, barrister;
 
–        per il governo del Regno Unito, da J. Beeko e L. Seeboruth, in qualità di agenti, assistiti da G. Peretz, barrister;
 
–        per il governo dei Paesi Bassi, da C.S. Schillemans e C. Wissels, in qualità di agenti;
 
–        per la Commissione europea, da B. Schima e N. Donnelly, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2013,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4 dicembre 2000 (GU L 311, pag. 9, in prosieguo: il «regolamento n. 2200/96»), e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell’11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 2200/96 per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU L 203, pag. 18).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Fruition Po Ltd (in prosieguo: la «Fruition») e il Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health (in prosieguo: il «Ministro»), con riguardo ad una decisione con la quale quest’ultimo ha revocato alla Fruition il riconoscimento di organizzazione di produttori che le era stato riconosciuto sulla base del regolamento n. 2200/96.
 
 Contesto normativo
 
3        Le disposizioni di diritto dell’Unione applicabili ai fatti oggetto del procedimento principale sono contenute nel regolamento n. 2200/96 e nel regolamento n. 1432/2003. Il regolamento n. 2200/96 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 121, pag. 1). Quanto al regolamento n. 1432/2003, è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1), a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157, pag. 1).
 
4        L’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 disponeva quanto segue:
 
«1.      Ai fini del presente regolamento si intende per “organizzazione di produttori” qualsiasi persona giuridica:
 
a)      costituita per iniziativa dei produttori delle seguenti categorie di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2:
 
i)      ortofrutticoli
 
ii)      frutta
 
iii)      ortaggi
 
iv)      prodotti destinati alla trasformazione
 
v)      agrumi
 
vi)      frutta a guscio
 
vii)      funghi
 
b)      che ha in particolare lo scopo:
 
1)      di assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
 
2)      di promuovere la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
 
3)      di ridurre i costi di produzione e di stabilizzare i prezzi alla produzione;
 
4)      di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l’ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità;
 
c)      il cui statuto obblighi in particolare i produttori associati a:
 
1)      applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;
 
2)      aderire, per quanto riguarda la produzione di una della categorie di prodotti di cui alla lettera a), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori, di cui alla lettera a);
 
3)      vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’organizzazione di produttori in questione.
 
(…)
 
4)      fornire le informazioni che sono richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;
 
5)      versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per l’istituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all’articolo 15;
 
d)      il cui statuto contenga disposizioni concernenti:
 
1)      le modalità di determinazione, di adozione e di modificazione delle regole di cui alla lettera c), punto 1;
 
2)      l’imposizione ai membri di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori;
 
3)      le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l’assunzione autonoma delle decisioni da essa prese;
 
4)      le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, e in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall’organizzazione di produttori;
 
5)      le regole relative all’ammissione di nuovi soci, e in particolare il periodo minimo d’adesione;
 
6)      le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione;
 
e
 
e)      che è stata riconosciuta dallo Stato membro interessato nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 2.
 
2.      Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori a norma del presente regolamento le associazioni di produttori che ne facciano domanda a condizione che:
 
a)      rispondano ai requisiti previsti al paragrafo 1 e a tal fine comprovino, tra l’altro, che rappresentano un numero minimo di produttori e un volume minimo di produzione commercializzabile, da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 46;
 
b)      offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza della loro attività;
 
c)      mettano effettivamente in grado i loro soci di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell’ambiente;
 
d)      mettano effettivamente a disposizione dei loro soci i mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e l’immissione in commercio dei prodotti e garantiscano altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata ai compiti che intendono svolgere.
 
(…)».
 
5        L’articolo 15 del regolamento n. 2200/96 disciplinava le condizioni relative alla concessione dell’aiuto finanziario comunitario alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio. L’articolo 48 di tale regolamento, da parte sua, abilitava la Commissione europea a determinare le modalità di applicazione di detto regolamento. Al riguardo, il regolamento della Commissione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale era il regolamento n. 1432/2003.
 
6        L’articolo 6 del regolamento n. 1432/2003 prevedeva quanto segue:
 
«1.      Le organizzazioni di produttori devono disporre, in modo giudicato soddisfacente dallo Stato membro, del personale, dell’infrastruttura e dell’attrezzatura necessari al conseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 11 del regolamento (…) n. 2200/96 e all’espletamento delle loro funzioni essenziali, ovverosia:
 
–        la conoscenza della produzione dei loro aderenti,
 
–        la cernita, l’immagazzinamento e il condizionamento della produzione dei loro aderenti,
 
–        la gestione commerciale e finanziaria,
 
–        la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione.
 
2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali le organizzazioni di produttori possono affidare a terzi l’esecuzione dei compiti definiti all’articolo 11 del regolamento (…) n. 2200/96».
 
7        Al riguardo, occorre osservare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha adottato le disposizioni che determinano le condizioni alle quali un’organizzazione di produttori poteva affidare a terzi l’esecuzione dei compiti definiti all’articolo 11 del regolamento n. 2200/96.
 
 Procedimento principale e questioni pregiudiziali
 
8        Alla fine del 2003, la Fruition chiedeva alle autorità britanniche competenti il riconoscimento quale organizzazione di produttori, nella categoria «frutti di ogni tipo». Nella sua domanda di riconoscimento quale organizzazione di produttori, la Fruition forniva, in particolare, le seguenti informazioni riguardanti la sua struttura, i suoi processi decisionali e i suoi impianti:
 
«La [Fruition] non è collegata ad una società madre o a società controllate ma è vincolata da un accordo commerciale con la Northcourt Group Ltd [in prosieguo: la “Northcourt”], una società la cui composizione è molto simile (ma non identica) a quella della Fruition. La [Northcourt] utilizza la Worldwide Fruit [in prosieguo: la “WWF”] (in cui detiene una partecipazione del 20%) quale suo agente commerciale. Il personale dell’unità commerciale, tecnica, di garanzia della qualità, informatica, di programmazione e amministrativa della WWF fornisce servizi alla [Fruition].
 
(…)
 
Le decisioni di politica aziendale sono adottate dal consiglio di amministrazione, i cui consiglieri sono nominati ed eletti tra i membri. (…) I diritti di voto dei membri si basano sul loro rispettivo flusso di lavoro nella [Fruition], ma ogni membro ha un diritto di voto limitato al 10% del totale.
 
(…)
 
I piani di immagazzinamento, di imballaggio e di marketing sono formulati dal personale della WWF e approvati dalla [Northcourt] e dalla [Fruition]. Le operazioni di immagazzinamento e di imballaggio per più di cento membri si svolgono in circa 30 locali principali di immagazzinamento e in 10 locali di imballaggio, tutti di proprietà dei singoli membri (…).
 
(…)
 
La [Fruition] non possiede beni mobili o immobili – tutte le attività di immagazzinamento e di imballaggio si svolgono nei locali dei membri (…). La [Fruition] ha fornito a tali locali taluni allestimenti per l’imballaggio nonché impianti intesi a migliorare l’immagazzinamento (…)».
 
9        A seguito di tale domanda di riconoscimento, le autorità britanniche competenti effettuavano una visita di controllo presso la Fruition e redigevano inoltre un rapporto ispettivo che dava atto dell’esistenza di un accordo commerciale concluso con la Northcourt inteso a far ricorso ai servizi della WWF e che indicava che la Fruition disponeva unicamente di due dipendenti diretti, il responsabile amministrativo e il suo assistente personale, i quali lavoravano a tempo parziale.
 
10      Nel mese di dicembre del 2003 tali autorità riconoscevano alla Fruition lo status di organizzazione di produttori ai sensi del regolamento n. 2200/96. Successivamente, la Fruition poteva ottenere l’aiuto comunitario richiesto, che era gestito da tali autorità e attribuito ai soli produttori che si univano in organizzazioni di produttori.
 
11      Nel 2004 e nel 2005, le medesime autorità redigevano altri due rapporti ispettivi che indicavano che l’organizzazione di produttori Fruition soddisfaceva i requisiti richiesti.
 
12      Con decisione del 10 luglio 2006, il Ministro revocava lo status di organizzazione di produttori alla Fruition argomentando, segnatamente, che le funzioni che essa doveva espletare erano quasi integralmente esternalizzate e che essa non aveva fornito, inoltre, una prova sufficiente del controllo che esercitava sulle funzioni esternalizzate. Tale decisione dava seguito ad un controllo della Commissione in cui si concludeva che diverse organizzazioni di produttori britannici, tra cui la Fruition, non soddisfacevano i criteri di riconoscimento previsti nel regolamento n. 2200/96. In particolare, per quanto riguarda la Fruition, la Commissione era pervenuta, in sostanza, alla seguente conclusione:
 
«I 101 membri della [Fruition] detengono una quota vicina al 100% nel capitale della [Northcourt]. Tale società deteneva il 50% del capitale della [WWF]. L’altro 50% è detenuto da una società di agricoltori in Nuova Zelanda. Non esiste un accordo tra la [Fruition] e tale società.
 
La WWF commercializza circa il 100% della produzione della [Fruition], occupandosi altresì dell’organizzazione dei movimenti, della cernita, dell’imballaggio e dell’assicurazione di qualità dei prodotti, compreso il controllo globale per conto [della Fruition]. La WWF svolge anche servizi di assistenza tecnica e il servizio di fatturazione, per i quali addebita alla [Fruition] circa 150 000 [sterline (GBP)]. È chiaro che la WWF è al centro dell’intera organizzazione e svolge tutte le attività che dovrebbero essere svolte normalmente da una [organizzazione di produttori].
 
I servizi della Commissione ritengono che la [Fruition] non soddisfi i requisiti per il riconoscimento perché le attività dell’organizzazione di produttori sono svolte dalla WWF senza che quest’ultima sia stata autorizzata a tal fine dalla Fruition. Oltre a tale questione, esiste il problema relativo alla struttura, ossia al fatto che i produttori aderenti alla Fruition non hanno la maggioranza dei voti per le decisioni riguardanti la WWF, il che è in contrasto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), sub 3), del regolamento n. 2200/96».
 
13      Con lettera del 7 aprile 2008, il Ministro confermava la propria decisione di revoca del 10 luglio 2006, respingendo in tal modo l’appello proposto contro la decisione stessa dalla Fruition nell’ambito di un procedimento amministrativo interno applicabile nel Regno Unito.
 
14      Il 2 luglio 2008, la Fruition proponeva ricorso per controllo di legittimità avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno del suo ricorso, la Fruition contesta che il regolamento n. 2200/96 imponga che un’organizzazione di produttori eserciti un controllo sulle attività che ha esternalizzato e, pertanto, sostiene di aver soddisfatto, nel procedimento principale, i criteri di riconoscimento previsti da detto regolamento.
 
15      Dopo aver sentito le parti ed esaminato gli elementi di prova prodotti, il giudice del rinvio procedeva, segnatamente, alle seguenti constatazioni in fatto.
 
16      Per quanto riguarda il rapporto contrattuale tra la Fruition e la Northcourt, il giudice del rinvio osservava che esisteva un progetto di accordo commerciale risalente al mese di gennaio 2004, mai entrato in vigore, inteso a consentire ad un’organizzazione di produttori che soddisfacesse i requisiti di cui al regolamento n. 2200/96 di essere gestita sotto l’esclusivo controllo della Northcourt. In assenza di un accordo scritto formale, tale giudice concludeva che il rapporto contrattuale effettivo tra la Fruition e la Northcourt doveva essere determinato prendendo le mosse dalle transazioni concluse tra tali due entità. Detto giudice rilevava parimenti che non sussisteva alcun accordo scritto formale tra la Fruition e la WWF.
 
17      Quanto al rapporto tra la Northcourt e la WWF, il giudice del rinvio osservava che nel 2000 era stato concluso un accordo, che consentiva a quest’ultima società di controllare la prima in termini analoghi a quelli previsti dal progetto di accordo del 2004 in relazione al controllo della Northcourt sulla Fruition.
 
18      Il giudice del rinvio rilevava, inoltre, che la Northcourt era tenuta, in pratica, a seguire le istruzioni impartite dalla Fruition, dal momento che i membri di quest’ultima detenevano il 93% delle quote della Northcourt e per il fatto che tutti i suoi amministratori erano membri della Fruition. Detto giudice osservava parimenti che la Northcourt, a sua volta, controllava le decisioni della WWF, dato che era pacifico che, alla data della decisione di revoca del riconoscimento, deteneva il 50% delle quote di quest’ultima – e non più il 20% come indicato nella domanda di riconoscimento della Fruition – e che le sue decisioni dovevano essere adottate all’unanimità. Inoltre, detto giudice rilevava che non sussiste alcun elemento tale da dimostrare che la Northcourt o la WWF avessero accettato, in base a contratto, il fatto che la Fruition impartisse loro istruzioni – né tale manifestazione di volontà risulta, a suo avviso, da un accordo scritto o dai dati contenuti in uno dei documenti del fascicolo.
 
19      Il giudice del rinvio affermava, infine, che il rapporto intercorrente tra la Fruition da una parte e, dall’altra, la Northcourt e la WWF, era tale per cui le attività di tali entità erano svolte su base consensuale e che si erano verosimilmente verificate reciproche concessioni. Detto giudice rilevava che quest’ultima società aveva accettato le decisioni della Fruition, anche ove tali decisioni potevano essere ritenute in contrasto con i propri interessi commerciali. In definitiva, data l’interconnessione delle quote sociali, ove la Fruition deteneva il 93% delle quote sociali della Northcourt, che deteneva il 50% delle quote sociali della WWF, secondo detto giudice le parti avevano agito su base consensuale, il che non poteva evidentemente significare che la Fruition abbia potuto imporre di volta in volta il proprio punto di vista.
 
20      Sul fondamento di tali constatazioni in fatto, il giudice del rinvio affermava che la questione sollevata nel procedimento principale con riguardo al diritto dell’Unione era intesa, in sostanza, a determinare se il regolamento n. 2200/96 impone, implicitamente, che un’organizzazione di produttori impartisca indicazioni a prestatari esterni nel contesto di un accordo contrattuale o se sia sufficiente, al contrario, che l’interdipendenza del capitale di tali entità consenta alle stesse di operare su base consensuale. Detto giudice riteneva pertinente l’argomento del Ministro secondo il quale l’articolo 11 del menzionato regolamento è violato quando un’organizzazione di produttori cede integralmente la propria gestione, ivi compreso il controllo della gestione medesima, a un’entità esterna, pur ritenendo difficile determinare in qual misura e con quali modalità il controllo debba essere mantenuto e se l’interdipendenza delle quote sociali soddisfacesse, nel procedimento principale, le esigenze del diritto dell’Unione.
 
21      Ciò premesso, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se, in circostanze in cui
 
a)      uno Stato membro abbia riconosciuto un organismo quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 2200/96;
 
b)      l’oggetto e lo statuto dell’organismo siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 11 del regolamento n. 2200/96;
 
c)      i membri produttori dell’organismo ottengano tutti i servizi che devono essere loro forniti da un’organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 2200/96; e
 
d)      l’organismo abbia incaricato alcuni fornitori della prestazione di una parte sostanziale di tali servizi,
 
l’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 debba essere interpretato nel senso che impone all’organismo di esercitare un determinato controllo sui fornitori, conformemente al principio della certezza del diritto.
 
2)      In caso di risposta affermativa della prima questione, quale sia il livello di controllo imposto dall’articolo 11 del regolamento n. 2200/96.
 
3)      In particolare, se l’organismo sia in possesso dell’eventuale livello di controllo imposto dall’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 qualora
 
a)      i fornitori siano:
 
–        una società partecipata al 93% da membri dell’organismo; e
 
–        una società partecipata al 50% dalla prima società e il cui atto costitutivo preveda che le decisioni della società medesima debbano essere adottate all’unanimità;
 
b)      entrambe le società non siano soggette ad alcun obbligo contrattuale di rispettare le indicazioni ad esse impartite dall’organismo in relazione alle attività in questione; ma
 
c)      in forza della ripartizione del capitale sopra descritta, l’organismo e i fornitori agiscano su base consensuale.
 
4)      Se, ai fini della determinazione delle suddette questioni, rilevi il fatto che:
 
a)      all’epoca dei fatti, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento [n. 1432/03] prevedeva espressamente che “gli Stati membri [dovevano stabilire] le condizioni” alle quali le organizzazioni di produttori possono affidare a terzi l’esecuzione dei loro compiti e che
 
b)      all’epoca dei fatti, lo Stato membro di cui alla prima questione (…) non aveva stabilito tali condizioni».
 
 Sulle questioni pregiudiziali
 
22      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 vada interpretato nel senso che, per soddisfare i requisiti per il riconoscimento previsti da tale disposizione, un’organizzazione di produttori che abbia affidato a terzi l’esercizio di attività essenziali ai fini del proprio riconoscimento ai sensi della disposizione stessa sia tenuta a mantenere il controllo di tale esercizio e, eventualmente, in qual misura vada detenuto detto controllo.
 
23      Occorre anzitutto rilevare che nessuna disposizione di tale regolamento osta all’esternalizzazione delle attività previste dall’articolo 11 del regolamento medesimo.
 
24      Al riguardo, occorre rilevare che il considerando 7 del regolamento n. 1432/2003 prevede la possibilità che un’organizzazione di produttori non sia in grado di espletare direttamente ed efficacemente l’insieme delle proprie attività e l’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento considera espressamente la possibilità, per un’organizzazione di produttori, di affidare a terzi l’esecuzione dei compiti definiti al menzionato articolo 11.
 
25      Tuttavia, tale esternalizzazione non può consentire in nessun caso alle organizzazioni di produttori di affrancarsi dalle condizioni alle quali sono assoggettate per essere riconosciute in quanto tali ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 2200/96. Infatti, come risulta da detto articolo, gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori a norma di tale regolamento solo le associazioni di produttori che rispondano ai requisiti per il riconoscimento previsti dai primi due paragrafi dell’articolo medesimo. Risulta, segnatamente, tra tali requisiti quello previsto dal paragrafo 2, lettera b), dell’articolo medesimo, che impone a tali organizzazioni di offrire sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza della loro attività.
 
26      Richiedendo di essere riconosciute quali organizzazioni di produttori ai sensi di detto regolamento, queste organizzazioni si impegnano, infatti, a rispettare tali requisiti durante tutto il periodo di vigenza del riconoscimento e si obbligano, in particolare, a esercitare efficacemente le attività essenziali ad esse spettanti in forza dell’articolo 11 del regolamento medesimo. Pertanto, è indispensabile ai fini del mantenimento del loro status di organizzazioni di produttori che, non appena riconosciute, tali organizzazioni verifichino di continuare a soddisfare tutti i requisiti per il riconoscimento nel corso di tale periodo e, in particolare, si accertino di proseguire l’efficace esecuzione della loro attività.
 
27      Un’organizzazione di produttori, se potesse affidare a terzi l’esercizio, in piena autonomia e in assenza di controllo, di tali attività essenziali, non sarebbe più in grado di verificare continuamente il rispetto dei requisiti per il riconoscimento previsti dal menzionato articolo 11, ivi compreso quello che impone di garantire sempre l’efficace esecuzione di dette attività.
 
28      Quanto al livello del controllo richiesto dal regolamento n. 2200/96 quando un’organizzazione di produttori abbia affidato a terzi l’esercizio di attività essenziali ai fini del proprio riconoscimento ai sensi dell’articolo 11 di tale regolamento, occorre rilevare che, dato che tale organizzazione è tenuta a controllare continuamente il rispetto dei requisiti del suo riconoscimento, ivi compresi quello che impone di garantire sempre l’efficace esecuzione della sua attività, tale esigenza di controllo può essere soddisfatta solo se detto controllo consente all’organizzazione stessa di intervenire in tempo utile e in modo vincolante su tale esercizio.
 
29      Una siffatta esigenza di controllo è soddisfatta quando un accordo contrattuale consente all’organizzazione di produttori interessata di mantenere la responsabilità dell’esercizio dell’attività esternalizzata nonché del controllo di gestione globale, in modo tale che essa mantenga il potere finale di controllo e, eventualmente, di intervento in tempo utile su tale esercizio durante tutta la durata dell’accordo.
 
30      Al riguardo, una semplice prassi consistente nell’adozione delle decisioni con il consenso tra l’organizzazione di produttori e il terzo al quale essa si è rivolta non può garantire che sia soddisfatta l’esigenza di controllo.
 
31      Tuttavia, quando si tratta di esaminare situazioni in fatto e in diritto a volte complesse, spetta al giudice nazionale competente verificare, in ogni caso e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti nella specie, ivi compresa la natura e la portata delle attività esternalizzate, se l’organizzazione di produttori interessata abbia mantenuto il controllo imposto dall’articolo 11 del regolamento n. 2200/96.
 
32      Dalle suesposte considerazioni risulta, pertanto, che l’articolo 11 del regolamento n. 2200/96 va interpretato nel senso che, per soddisfare i requisiti per il riconoscimento previsti da tale disposizione, un’organizzazione di produttori che abbia affidato a terzi l’esercizio delle attività essenziali ai fini del proprio riconoscimento ai sensi della disposizione stessa è tenuta a concludere un accordo contrattuale che le consenta di mantenere la responsabilità di tale esercizio nonché del controllo di gestione globale, in modo tale che l’organizzazione mantenga in ultima istanza il potere di controllo e, eventualmente, di intervento in tempo utile su tale esercizio per tutta la durata dell’accordo. Spetta al giudice nazionale competente verificare, in tutti i casi e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti nella specie, ivi compresa la natura e la portata delle attività esternalizzate, se l’organizzazione di produttori interessata abbia mantenuto siffatto controllo.
 
 Sulle spese
 
33      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
 
L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4 dicembre 2000, va interpretato nel senso che, per soddisfare i requisiti per il riconoscimento previsti da tale disposizione, un’organizzazione di produttori che abbia affidato a terzi l’esercizio delle attività essenziali ai fini del proprio riconoscimento ai sensi della disposizione stessa è tenuta a concludere un accordo contrattuale che le consenta di mantenere la responsabilità di tale esercizio nonché del controllo di gestione globale, in modo tale che l’organizzazione mantenga in ultima istanza il potere di controllo e, eventualmente, di intervento in tempo utile su tale esercizio per tutta la durata dell’accordo. Spetta al giudice nazionale competente verificare, in tutti i casi e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti nella specie, ivi compresa la natura e la portata delle attività esternalizzate, se l’organizzazione di produttori interessata abbia mantenuto siffatto controllo.
 
 

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