TUTELA DEI CONSUMATORI – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Diritto del viaggiatore di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione – Circostanze inevitabili e straordinarie – Diffusione della COVID-19 – Incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione – Prevedibilità del verificarsi di tale incidenza alla data della dichiarazione di risoluzione – Eventi che si verificano dopo la data di risoluzione ma prima dell’inizio del pacchetto – Rinvio pregiudiziale – Art.12, par. 2 Direttiva (UE) 2015/2302.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Febbraio 2024
Numero: C‑584/22
Data di udienza:
Presidente: Prechal
Estensore: Prechal
Premassima
TUTELA DEI CONSUMATORI – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Diritto del viaggiatore di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione – Circostanze inevitabili e straordinarie – Diffusione della COVID-19 – Incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione – Prevedibilità del verificarsi di tale incidenza alla data della dichiarazione di risoluzione – Eventi che si verificano dopo la data di risoluzione ma prima dell’inizio del pacchetto – Rinvio pregiudiziale – Art.12, par. 2 Direttiva (UE) 2015/2302.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.2^, 29 febbraio 2024, Sentenza n. C‑584/22
TUTELA DEI CONSUMATORI – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Diritto del viaggiatore di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione – Circostanze inevitabili e straordinarie – Diffusione della COVID-19 – Incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione – Prevedibilità del verificarsi di tale incidenza alla data della dichiarazione di risoluzione – Eventi che si verificano dopo la data di risoluzione ma prima dell’inizio del pacchetto – Rinvio pregiudiziale – Art.12, par. 2 Direttiva (UE) 2015/2302.
L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: per determinare se si siano verificate «circostanze inevitabili e straordinarie», che hanno «un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», ai sensi di tale disposizione, si deve tenere conto unicamente della situazione esistente alla data in cui il viaggiatore ha risolto il suo contratto di viaggio.
Pres. / Rel. Prechal, Ric. QM c. Kiwi Tours GmbH
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.2^, 29/02/2024, Sentenza n. C‑584/22SENTENZA
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
29 febbraio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafo 2 – Diritto del viaggiatore di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione – Circostanze inevitabili e straordinarie – Diffusione della COVID-19 – Incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione – Prevedibilità del verificarsi di tale incidenza alla data della dichiarazione di risoluzione – Eventi che si verificano dopo la data di risoluzione ma prima dell’inizio del pacchetto»
Nella causa C‑584/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 2 agosto 2022, pervenuta in cancelleria il 5 settembre 2022, nel procedimento
QM
contro
Kiwi Tours GmbH,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: K. Hötzel, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 giugno 2023,
considerate le osservazioni presentate:
– per QM, da J. Kummer e P. Wassermann, Rechtsanwälte;
– per la Kiwi Tours GmbH, da S. Bergmann, Rechtsanwältin;
– per il governo ellenico, da A. Dimitrakopoulou, C. Kokkosi, S. Trekli e E. Tsaousi, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė, B.-R. Killmann, e I. Rubene, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 settembre 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra QM e la Kiwi Tours GmbH vertente sul diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati dal viaggiatore interessato in forza del suo contratto di pacchetto turistico, comprendente il rimborso delle spese di risoluzione poste a suo carico, a seguito della risoluzione di detto contratto da parte di tale viaggiatore a motivo del rischio sanitario connesso alla diffusione della COVID-19.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando da 29 a 31 della direttiva 2015/2302 sono formulati nel modo seguente:
«29) Tenuto conto delle specificità dei contratti di pacchetto turistico, dovrebbero essere previsti i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, sia nella fase che precede sia in quella che segue l’inizio del pacchetto, in particolare qualora quest’ultimo non sia eseguito correttamente o cambino determinate circostanze.
30) Poiché i pacchetti turistici sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili, per cui dovrebbe essere consentito al viaggiatore, a determinate condizioni, di trasferire un contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore. In tali situazioni, l’organizzatore dovrebbe poter ricevere il rimborso delle spese sostenute, ad esempio se un sub-fornitore esige il pagamento di un diritto per la modifica del nome del viaggiatore o per la cancellazione di un biglietto di trasporto e l’emissione di un nuovo biglietto.
31) I viaggiatori dovrebbero poter risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione che tengano conto di risparmi e introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Dovrebbero inoltre avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto. Ciò può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico».
4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così recita:
«Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati».
5 L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
12. “circostanze inevitabili e straordinarie”, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
(…)».
6 L’articolo 12 della medesima direttiva, intitolato «Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto», ai paragrafi da 1 a 4 così dispone:
«1. Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all’organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell’inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese di risoluzione standard, l’importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l’organizzatore fornisce una motivazione dell’importo delle spese di risoluzione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
3. L’organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
(…)
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell’inizio del pacchetto».
4. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le opportune spese di risoluzione. Tali rimborsi sono effettuati al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico».
7 L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 dispone quanto segue:
«I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva».
Diritto tedesco
8 L’articolo 651h del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), intitolato «Risoluzione prima dell’inizio del pacchetto», prevede quanto segue:
«1. Il viaggiatore può risolvere il contratto in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto da parte del viaggiatore, l’organizzatore non può esigere il pagamento del prezzo concordato per il pacchetto. Tuttavia, l’organizzatore può esigere un indennizzo ragionevole.
2. Il contratto può specificare importi forfettari ragionevoli per l’indennizzo, anche mediante clausole standardizzate, basato sui seguenti criteri:
1) il periodo intercorrente tra la dichiarazione di risoluzione e l’inizio del pacchetto,
2) le spese che l’organizzatore può risparmiare, e
3) gli introiti previsti derivanti dalla riassegnazione dei servizi turistici.
Qualora nel contratto non siano specificati importi forfettari per l’indennizzo, l’importo di quest’ultimo è determinato dal prezzo del pacchetto diminuito dell’importo delle spese risparmiate dall’organizzatore e degli introiti derivanti dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l’organizzatore è tenuto a fornire una motivazione dell’importo dell’indennizzo.
3. In deroga al paragrafo 1, terza frase, l’organizzatore non può esigere alcun indennizzo in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. Ai sensi del presente paragrafo, si considerano inevitabili e straordinarie le circostanze fuori dal controllo della parte che le invoca e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
9 Nel gennaio 2020 QM ha prenotato per sé e sua moglie, presso la Kiwi Tours, un pacchetto turistico per un viaggio in Giappone che doveva svolgersi nel periodo compreso tra il 3 e il 12 aprile 2020. Il prezzo totale del pacchetto turistico ammontava a EUR 6 148, dei quali EUR 1 230 sono stati versati da QM a titolo di acconto.
10 A seguito di una serie di misure relative alla diffusione della COVID-19 adottate dalle autorità giapponesi, QM, con lettera del 1º marzo 2020, ha risolto tale contratto di pacchetto turistico a causa del rischio sanitario rappresentato dalla COVID-19.
11 La Kiwi Tours ha emesso una fattura a titolo di spese di risoluzione, per un importo supplementare di EUR 307, che QM ha pagato.
12 Il 26 marzo 2020 il Giappone ha adottato la misura del divieto di ingresso sul suo territorio. QM ha quindi chiesto il rimborso di tali spese di risoluzione alla Kiwi Tours, richiesta che quest’ultima ha rifiutato.
13 L’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale, Germania), adito da QM con una domanda di rimborso, ha condannato la Kiwi Tours a rimborsare a quest’ultimo l’integralità delle spese di risoluzione che erano state pagate. Il Landgericht (Tribunale del Land, Germania), adito in sede di impugnazione dalla Kiwi Tours, ha respinto tale domanda di rimborso, considerando che, alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi nel procedimento principale, non era possibile, sulla base di una valutazione ex ante, ritenere che sussistessero «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 651h, paragrafo 3, del codice civile. QM non avrebbe quindi avuto il diritto di risolvere tale contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione.
14 Investito di un ricorso per cassazione proposto da QM, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, rileva che il Landgericht (Tribunale del Land) ha correttamente considerato, in sede di impugnazione, che le condizioni che disciplinano, all’articolo 651h, paragrafo 3, del codice civile – disposizione adottata ai fini del recepimento dell’articolo 12 della direttiva 2015/2302 nel diritto interno – il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione sono in particolare soddisfatte quando, secondo una «previsione» effettuata prima dell’inizio del pacchetto di cui trattasi, l’esecuzione dello stesso comporti per il viaggiatore rilevanti rischi sanitari. Tuttavia, la valutazione che tale Landgericht (Tribunale del Land) ha effettuato nel caso di specie circa l’esistenza di un siffatto rischio sarebbe viziata da errori di diritto. Non sarebbe infatti escluso che, procedendo ad una valutazione corretta di tale rischio, detto Landgericht (Tribunale del Land) sarebbe giunto alla conclusione che un viaggio in Giappone comportava, già alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi nel procedimento principale, gravi rischi per la salute dei viaggiatori.
15 Il giudice del rinvio precisa di dover quindi, in linea di principio, conformemente al diritto processuale tedesco, rinviare la causa al medesimo Landgericht (Tribunale del Land) affinché quest’ultimo si pronunci su tale questione. Tuttavia, esso stesso potrebbe statuire sull’impugnazione proposta avverso la sentenza dell’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale), respingendola, qualora circostanze emerse solo dopo la risoluzione del contratto di viaggio di cui trattasi nel procedimento principale siano parimenti rilevanti ai fini della valutazione dell’esistenza del diritto di QM di risolvere il suo contratto di viaggio senza pagare spese di risoluzione. Sarebbe infatti pacifico che la realizzazione di tale viaggio non era, in definitiva, possibile a causa dell’adozione, da parte delle autorità giapponesi, della misura di divieto d’ingresso nel territorio il 26 marzo 2020, tenuto conto della diffusione della COVID 19.
16 A tal riguardo, il giudice del rinvio tende a ritenere che, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, occorra altresì tener conto delle circostanze che si sono verificate solo dopo la risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi.
17 Anzitutto, sebbene l’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva preveda formalmente un’ipotesi di risoluzione autonoma rispetto a quella prevista al paragrafo 1 di tale articolo, una tale distinzione rileverebbe, nel merito, solo per determinare le conseguenze giuridiche della risoluzione di cui trattasi, dal momento che tale articolo 12, paragrafo 2, stabilisce, in deroga al paragrafo 1 di tale articolo, che non è riconosciuto alcun diritto al pagamento di spese di risoluzione. Orbene, tali conseguenze giuridiche dipenderebbero, in forza di detto articolo 12, paragrafo 2, non dai motivi sui quali il viaggiatore interessato si è basato per annullare il suo viaggio, ma unicamente dall’esistenza effettiva di circostanze aventi un’incidenza sostanziale sull’esecuzione di tale viaggio.
18 Inoltre, l’obiettivo del pagamento di spese di risoluzione corroborerebbe una siffatta interpretazione, indipendentemente dalla questione se tali spese siano considerate come una «prestazione simile a un indennizzo» o come «sostitutive del prezzo del pacchetto di cui trattasi». Infatti, nell’ipotesi in cui, dopo la risoluzione del contratto di pacchetto turistico stipulato, risultasse che l’esecuzione di tale pacchetto è compromessa e che l’organizzatore dello stesso sarebbe stato allora tenuto, in ogni caso, a rimborsare integralmente il prezzo del medesimo pacchetto anche se il viaggiatore interessato non avesse risolto il suo contratto di pacchetto turistico, non vi sarebbe né un danno causato da tale risoluzione né un diritto al pagamento di un importo sostitutivo del prezzo del viaggio in questione, in quanto un siffatto diritto avrebbe ragion d’essere solo qualora, in mancanza di tale risoluzione, tale organizzatore avrebbe avuto diritto al pagamento del prezzo di tale pacchetto.
19 Infine, le considerazioni attinenti alla protezione dei consumatori deporrebbero parimenti a favore della presa in considerazione di circostanze emerse solo dopo la risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi. Secondo il giudice del rinvio, un livello elevato di protezione dei viaggiatori esige che, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto di viaggio, il viaggiatore interessato non sia obbligato ad effettuare pagamenti per un viaggio la cui esecuzione risulti successivamente compromessa. Infatti, in situazioni di incertezza, tali viaggiatori potrebbero essere dissuasi dall’esercitare tempestivamente il proprio diritto di risoluzione senza pagamento di spese. Una siffatta possibilità di risoluzione senza pagamento di spese non avrebbe peraltro l’effetto di consentire ai suddetti viaggiatori di speculare sulla persistenza di una crisi emergente. Per contro, far dipendere tale diritto di risoluzione senza pagamento delle spese dalla data della risoluzione indurrebbe, per l’appunto, ad adottare un comportamento speculativo, in particolare da parte dell’organizzatore interessato, il quale potrebbe essere indotto ad astenersi dal risolvere il contratto di viaggio fino a poco tempo prima dell’inizio di quest’ultimo, lasciando così aperta la possibilità che viaggiatori risolvano nonostante tutto il loro contratto di viaggio pagando le spese di risoluzione, soluzione per lui finanziariamente vantaggiosa.
20 Il giudice del rinvio ritiene che i motivi che precedono non siano messi in discussione dal termine di rimborso massimo di quattordici giorni dopo la risoluzione, previsto all’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2015/2302. Infatti, da tale disposizione non si potrebbe dedurre che l’importo delle spese di risoluzione debba essere definitivamente stabilito entro la scadenza di tale termine. Parimenti, tale giudice ritiene che non occorra interpretare i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 12 di tale direttiva nel senso che essi prevedono rispettivamente una norma e un’eccezione, in quanto tali paragrafi hanno piuttosto lo scopo di trovare un giusto equilibrio tra l’interesse legittimo dell’organizzatore di viaggi ad essere remunerato e l’obiettivo di un elevato livello di protezione dei viaggiatori.
21 In tali circostanze il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 12, paragrafo 2, della [direttiva 2015/2302] debba essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione della fondatezza della risoluzione sono rilevanti solo le circostanze inevitabili e straordinarie già verificatesi al momento della risoluzione, oppure nel senso che debba tenersi conto anche di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi effettivamente dopo la risoluzione ma prima dell’inizio previsto del viaggio».
Sulla questione pregiudiziale
22 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che, per determinare se si siano verificate «circostanze inevitabili e straordinarie», che «hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», ai sensi di tale disposizione, occorre tener conto unicamente della situazione esistente alla data in cui il viaggiatore ha risolto il suo contratto di pacchetto turistico, o se si debba tenere conto anche di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi dopo tale data, ma prima dell’inizio del pacchetto in questione.
23 A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 prevede che «in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione e di ottenere quindi il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per tale pacchetto.
24 La nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, è definita all’articolo 3, punto 12, di tale direttiva come «una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure».
25 Il considerando 31 di detta direttiva chiarisce la portata di tale nozione, indicando che «[essa] può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali [il] terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico».
26 In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 risulta che il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione si esercita imperativamente «prima dell’inizio del pacchetto».
27 Dal momento che l’esercizio di tale diritto è subordinato alla condizione che «circostanze inevitabili e straordinarie [abbiano] un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», tale condizione deve essere necessariamente soddisfatta alla data di tale risoluzione, ossia «prima dell’inizio del pacchetto».
28 Pertanto, per valutare se detta condizione sia soddisfatta, occorre, dal punto di vista temporale, fare riferimento alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi.
29 Di conseguenza, da un lato, poiché la stessa condizione richiede il verificarsi di «circostanze inevitabili e straordinarie», essa deve essere considerata soddisfatta qualora siffatte circostanze si siano effettivamente verificate alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi, il che implica che esista, a tale data, una situazione che soddisfi la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», come definita all’articolo 3, punto 12, della direttiva 2015/2302 e illustrata al considerando 31 di quest’ultima.
30 Dall’altro lato, poiché tali circostanze devono avere «un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», che si manifesta definitivamente solo alla data prevista per l’esecuzione del pacchetto di cui trattasi, la valutazione di tale incidenza ha necessariamente un carattere prospettico.
31 Ne consegue che tale valutazione deve fondarsi su una previsione per quanto riguarda la probabilità che le circostanze inevitabili e straordinarie invocate dal viaggiatore interessato avranno «un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302.
32 Inoltre, per valutare la probabilità e la rilevanza di tale incidenza, è necessario porsi nella prospettiva di un viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, nel senso che tale viaggiatore avrebbe potuto ragionevolmente stimare che le circostanze inevitabili e straordinarie invocate dal viaggiatore interessato avrebbero probabilmente avuto un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del suo pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:xxx, punto 71).
33 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’incidenza che potrebbero avere, in tale contesto, «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, verificatesi dopo la risoluzione del contratto, si deve ritenere che siffatte circostanze non possano essere prese in considerazione.
34 A tal riguardo, in primo luogo, contrariamente a quanto sembra suggerire il giudice del rinvio, il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione previsto da tale articolo 12, paragrafo 2, non può dipendere sia dalla situazione esistente alla data di risoluzione di tale contratto sia dalla situazione, autonoma, verificatasi in un momento successivo a tale risoluzione e precedente all’inizio del pacchetto.
35 Infatti, la considerazione della situazione in questi diversi momenti potrebbe condurre a risultati contraddittori o addirittura incongrui. Secondo tale approccio, il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza pagare spese potrebbe in un primo momento essere acquisito, alla data di risoluzione del contratto di cui trattasi, dal viaggiatore interessato, per poi, dopo tale risoluzione, risultare retroattivamente decaduto a causa di eventi intervenuti successivamente. Di converso, tale diritto potrebbe essere prima negato a tale viaggiatore al momento della risoluzione e poi, a causa di tali eventi, essergli riconosciuto, come sottolineato anche dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni.
36 Inoltre, il contesto dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 corrobora l’interpretazione di tale disposizione menzionata al punto 33 della presente sentenza, in quanto il rapporto tra tale paragrafo 2 e il paragrafo 1 di detto articolo 12 conferma l’incoerenza di una soluzione come quella di cui al punto precedente della presente sentenza. Infatti, sebbene tali due disposizioni conferiscano al viaggiatore due distinti diritti di risoluzione, un’unica e medesima risoluzione del contratto di pacchetto turistico interessato potrebbe rientrare, a seconda dello sviluppo della situazione dopo la risoluzione di tale contratto di viaggio, alternativamente, nell’ambito di applicazione della prima o della seconda di dette disposizioni.
37 Occorre pertanto prendere in considerazione una data determinata per valutare se la risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi sia avvenuta in «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302.
38 In secondo luogo, come risulta dalla constatazione di cui al punto 29 della presente sentenza, tale data è quella di risoluzione del contratto di pacchetto turistico in questione.
39 In tale contesto, in terzo luogo, un’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 che esclude che possa essere presa in considerazione una data successiva a quella della risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi, si impone per diversi motivi.
40 Anzitutto, ammettere che l’esercizio, da parte del viaggiatore interessato, del diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione, previsto in tale disposizione, sia soggetto ad una condizione il cui soddisfacimento, in definitiva, potrebbe essere accertato solo a posteriori, equivarrebbe a rendere aleatorio, nella prospettiva di tale viaggiatore, il collegamento che detta disposizione stabilisce tra tale risoluzione e il verificarsi di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi della medesima disposizione.
41 Inoltre, l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2015/2302 impone all’organizzatore del pacchetto l’obbligo di rimborsare integralmente al viaggiatore interessato i pagamenti effettuati per tale pacchetto, senza indebito ritardo e «in ogni caso» entro quattordici giorni da tale risoluzione, in particolare, a seguito della risoluzione senza spese prevista all’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva. Lo scopo di questo termine è quello di garantire che, poco dopo tale risoluzione, il viaggiatore possa nuovamente disporre liberamente della somma che aveva pagato per il pacchetto (sentenza dell’8 giugno 2023, UFC – Que choisir e CLCV, C‑407/21, EU:C:2023:449, punto 30).
42 Orbene, l’imposizione di un siffatto termine massimo suggerisce che tale organizzatore dovrebbe, in linea di principio, essere in grado di determinare, immediatamente dopo la risoluzione del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi e quindi senza attendere il successivo sviluppo della situazione, se la rivendicazione, da parte dello stesso viaggiatore, del diritto di risolvere il suo contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione sia giustificata o meno e, in caso affermativo, di adottare le misure necessarie per garantire che il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto abbia luogo entro il termine prescritto.
43 Infine, l’obiettivo della direttiva 2015/2302, che ai sensi del suo articolo 1 consiste, in particolare, nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, avvalora tale interpretazione.
44 Infatti, da un lato, poiché l’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva riconosce al viaggiatore interessato, nell’ipotesi in cui si verifichino «circostanze inevitabili e straordinarie», un diritto di risoluzione che gli è proprio, indipendentemente dal diritto di risoluzione di cui dispone l’organizzatore interessato in forza dell’articolo 12, paragrafo 3, di detta direttiva, occorre che tale viaggiatore, per potersi utilmente avvalere del suo diritto, sia, alla data della risoluzione, in grado di valutare se le condizioni che disciplinano l’esercizio di tale diritto siano soddisfatte.
45 Per contro, subordinare la possibilità di esercitare il suddetto diritto a sviluppi intervenuti successivamente alla dichiarazione di risoluzione lascerebbe sussistere una situazione di incertezza che verrebbe dissipata solo alla data prevista per l’inizio del pacchetto.
46 Dall’altro lato, è certamente vero che il fatto di considerare decisivi, ai fini dell’esercizio del diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione, previsto all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, gli sviluppi intervenuti dopo la risoluzione di tale contratto, ma prima dell’inizio del pacchetto di cui trattasi, potrebbe migliorare la tutela del viaggiatore interessato nell’ipotesi in cui tali sviluppi finissero effettivamente per impedire l’esecuzione di detto contratto. Tuttavia, il contrario sarebbe altrettanto vero nell’ipotesi in cui risultasse, dopo la risoluzione dello stesso contratto, che tale pacchetto è comunque attuabile a seguito di un inatteso miglioramento della situazione di cui trattasi. Infatti, in quest’ultima ipotesi, tale viaggiatore si vedrebbe privare di qualsiasi diritto di risolvere il suo contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione, e ciò sebbene quest’ultimo si sia basato, alla data di risoluzione del suo contratto di viaggio, su una previsione ragionevole della probabilità di un siffatto impedimento.
47 Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, nel procedimento principale, il viaggiatore interessato ha inteso risolvere il suo contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione invocando a titolo di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302, la diffusione progressiva se non la pandemia di COVID-19.
48 A tal proposito, la Corte ha dichiarato che una crisi sanitaria mondiale come la pandemia di COVID-19 deve, di per sé, essere considerata idonea a rientrare nella nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 (sentenza dell’8 giugno 2023, UFC – Que choisir e CLCV, C‑407/21, EU:C:2023:449, punto 45).
49 Alla luce di tutto quanto precede, si deve rispondere alla questione sollevata che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che, per determinare se si siano verificate «circostanze inevitabili e straordinarie», che hanno «un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», ai sensi di tale disposizione, si deve tenere conto unicamente della situazione esistente alla data in cui il viaggiatore ha risolto il suo contratto di viaggio.
Sulle spese
50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio,
deve essere interpretato nel senso che:
per determinare se si siano verificate «circostanze inevitabili e straordinarie», che hanno «un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», ai sensi di tale disposizione, si deve tenere conto unicamente della situazione esistente alla data in cui il viaggiatore ha risolto il suo contratto di viaggio.
Firme