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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto degli alimenti, Tutela dei consumatori Numero: C‑524/18 | Data di udienza:

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – TUTELA DEI CONSUMATORI – Informazione e tutela dei consumatori – Riferimento a benefici generali e non specifici – Nozione di “accompagnamento” di un’indicazione specifica sulla salute – Obbligo di produrre prove scientifiche – Portata normativa – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Decisione di esecuzione 2013/63/UE.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Gennaio 2020
Numero: C‑524/18
Data di udienza:
Presidente: Arabadjiev
Estensore: Xuereb


Premassima

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – TUTELA DEI CONSUMATORI – Informazione e tutela dei consumatori – Riferimento a benefici generali e non specifici – Nozione di “accompagnamento” di un’indicazione specifica sulla salute – Obbligo di produrre prove scientifiche – Portata normativa – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Decisione di esecuzione 2013/63/UE.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 2^, 30 Gennaio 2020 Sentenza C‑524/18

 

 

DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – TUTELA DEI CONSUMATORI – Informazione e tutela dei consumatori – Riferimento a benefici generali e non specifici – Nozione di “accompagnamento” di un’indicazione specifica sulla salute – Obbligo di produrre prove scientifiche – Portata normativa- Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Decisione di esecuzione 2013/63/UE.

L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, deve essere interpretato nel senso che il requisito ivi previsto, secondo il quale ogni riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento deve essere accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 di tale regolamento, non è soddisfatto nel caso in cui la confezione di un integratore alimentare presenti, nella parte frontale, un riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la salute, mentre l’indicazione specifica sulla salute destinata ad accompagnarlo figura solo sul retro di tale confezione e non esiste alcun espresso rinvio, come un asterisco, tra i due. Mentre l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 107/2008, deve essere interpretato nel senso che i riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute devono essere giustificati da prove scientifiche, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. A tal fine, è sufficiente che detti riferimenti siano accompagnati da indicazioni specifiche sulla salute incluse negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 di detto regolamento.

Pres. Arabadjiev, Rel. Xuereb, Ric. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG contro Queisser Pharma GmbH & Co. KG


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 2^, 30 Gennaio 2020 Sentenza C‑524/18

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 2^, 30 Gennaio 2020 Sentenza C‑524/18

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

30 gennaio 2020

«Rinvio pregiudiziale – Salute – Informazione e tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Decisione di esecuzione 2013/63/UE – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 10, paragrafo 3 – Riferimento a benefici generali e non specifici – Nozione di “accompagnamento” di un’indicazione specifica sulla salute – Obbligo di produrre prove scientifiche – Portata»

Nella causa C‑524/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 12 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2018, nel procedimento

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

contro

Queisser Pharma GmbH & Co. KG,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G. Xuereb (relatore), T. von Danwitz, C. Vajda e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 giugno 2019,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, da C. Stallberg, Rechtsanwalt;

– per la Queisser Pharma GmbH & Co. KG, da A. Meisterernst, Rechtsanwalt;

– per la Commissione europea, da K. Herbout-Borczak e C. Hödlmayr, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2006, L 404, pag. 9), come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (GU 2008, L 39, pag. 8) (in prosieguo: il «regolamento n. 1924/2006»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Schwabe») e la Queisser Pharma GmbH & Co. KG in merito al presunto carattere ingannevole della confezione di un integratore alimentare.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1924/2006

3 Ai sensi dei considerando 1, 9, 14, 16, 17, 23 e 29 del regolamento n. 1924/2006:

«(1) Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti, compresi quelli importati, immessi sul mercato dovrebbero essere sicuri e adeguatamente etichettati. (…)

(…)

(9) Vi è un’ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, ma non solo, vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un’indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l’industria alimentare.

(…)

(14) Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell’etichettatura e nella pubblicità degli alimenti in alcuni Stati membri che fanno riferimento a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato, o in merito al quale non esiste allo stato un consenso scientifico sufficiente. È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un’indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico.

(…)

(16) È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti. Tuttavia, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto necessario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l’entrata in vigore della direttiva [84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU 1984, L 250, pag. 17)], esaminare l’effetto su un consumatore tipico virtuale. Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l’effettiva applicazione delle misure di tutela in esso previste, il presente regolamento prende come parametro il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e tenuti presenti i fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, ma prevede misure volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle indicazioni fuorvianti. (…)

(17) La fondatezza scientifica dovrebbe essere l’aspetto principale di cui tenere conto nell’utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle. Un’indicazione dovrebbe essere scientificamente corroborata, tenendo conto del complesso dei dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova.

(…)

(23) Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. (…).

(…)

(29) Al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare [(EFSA)] e nelle successive procedure».

4 L’articolo 1 del regolamento in parola, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al suo paragrafo 1, così dispone:

«Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori».

5 L’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, di detto regolamento definisce la nozione di «indicazioni sulla salute» come «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra [una] categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute».

6 Il capo II del medesimo regolamento, relativo ai principi generali, comprende gli articoli da 3 a 7 dello stesso.

7 L’articolo 3 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Principi generali per tutte le indicazioni», prevede quanto segue:

«Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Fatt[a] salv[a] [la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29), e della direttiva 84/450], l’impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:

a) essere falso, ambiguo o fuorviante;

(…)».

8 L’articolo 5 del regolamento in parola, intitolato «Condizioni generali», ai paragrafi 1 e 2 così recita:

«1. L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) si è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;

(…)

2. L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell’indicazione».

9 L’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Fondatezza scientifica delle indicazioni», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:

«1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate.

2. L’operatore del settore alimentare che formula un’indicazione nutrizionale o sulla salute giustifica l’impiego di tale indicazione».

10 Il capo IV del medesimo regolamento, relativo alle indicazioni sulla salute, comprende gli articoli da 10 a 19 dello stesso.

11 L’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Condizioni specifiche», ai paragrafi 1, 3 e 4 così dispone:

«1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.

(…)

3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.

4. Se del caso, possono essere adottate linee guida per l’attuazione del presente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2 e, se necessario, in consultazione con le parti interessate, in particolare operatori del settore alimentare e associazioni di consumatori».

12 L’articolo 13 di tale regolamento, al paragrafo 3, enuncia quanto segue:

«Previa consultazione dell’[EFSA], entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, un elenco comunitario, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego».

13 Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, di detto regolamento:

«Le indicazioni sulla salute incluse negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 possono essere utilizzate in osservanza delle condizioni ad esse applicabili da qualsiasi operatore del settore alimentare se il loro uso non è limitato a norma dell’articolo 21».

Decisione di esecuzione 2013/63/UE

14 Il punto 3 dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull’attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2013, L 22, pag. 25), intitolato «Riferimento a benefici sanitari generali e non specifici – articolo 10, paragrafo 3», è così formulato:

«L’articolo 10, paragrafo 3, consente, senza previa autorizzazione e a specifiche condizioni, l’utilizzo di dichiarazioni facili, attraenti, che fanno riferimento a benefici generali e non specifici dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute. L’utilizzo di queste dichiarazioni può essere utile ai consumatori poiché contengono messaggi di facile comprensione. Questi messaggi possono tuttavia essere facilmente fraintesi e/o interpretati erroneamente dai consumatori, inducendoli a immaginare benefici di un alimento diversi o migliori rispetto a quelli reali. Per questo motivo, quando si fa riferimento a benefici generali e non specifici, tale riferimento deve essere accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute figurante nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite del registro dell’Unione. Ai fini del regolamento, l’indicazione specifica autorizzata sulla salute che accompagna la dicitura che fa riferimento a benefici sanitari generali e non specifici deve figurare “accanto a” o “dopo” tale dicitura.

Le indicazioni specifiche degli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite devono avere una certa attinenza con il riferimento generale. Per evitare di indurre in errore i consumatori, gli operatori del settore alimentare hanno (…) la responsabilità di dimostrare il legame tra il riferimento ai benefici generali e non specifici dell’alimento e l’indicazione sulla salute specifica consentita che l’accompagna.

Alcune indicazioni per le quali è stata richiesta l’autorizzazione sono state giudicate, durante la valutazione scientifica, troppo generali o non specifiche ai fini della valutazione. Tali indicazioni non hanno potuto essere autorizzate e si trovano perciò nell’elenco delle indicazioni non autorizzate del registro dell’Unione delle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Ciò non esclude che queste indicazioni possano beneficiare delle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 3, e possano quindi essere utilizzate legalmente se sono accompagnate da un’indicazione specifica dell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite conformemente a tale articolo».

Diritto tedesco

15 A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge relativa alla concorrenza sleale, BGBl. 2010 I, pag. 254), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«UWG»):

«Sono illecite le pratiche commerciali sleali qualora risultino idonee a ledere in misura apprezzabile gli interessi dei concorrenti, dei consumatori o degli altri operatori del mercato».

16 L’articolo 5 dell’UWG, intitolato «Pratiche commerciali ingannevoli», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Costituisce un atto di concorrenza sleale qualsiasi pratica commerciale ingannevole. Una pratica commerciale è ingannevole quando comporta affermazioni inesatte, o altre affermazioni atte a indurre in errore, relative a uno o più dei seguenti elementi:

1. le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, quali la disponibilità, la natura, l’esecuzione, i vantaggi, i rischi che presenta, la composizione, gli accessori, le modalità e la data di produzione, di consegna o di prestazione, l’adeguatezza all’uso, i possibili utilizzi, la quantità, le proprietà, il servizio post-vendita e il trattamento dei reclami, l’origine geografica o commerciale, i risultati attesi dal suo utilizzo, nonché i risultati e le principali caratteristiche dei test effettuati sul bene o sul servizio;

(…)».

17 L’articolo 11 del Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (codice in materia di prodotti alimentari, generi di consumo e mangimi, BGBl. 2013 I, pag. 1426), nella versione applicabile alla controversia principale, intitolato «Disposizioni relative alla tutela dall’inganno», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«È vietato immettere in commercio prodotti alimentari recanti una denominazione ingannevole o con indicazioni o una presentazione ingannevoli oppure pubblicizzarli, in generale o specificamente, mediante presentazioni o altre affermazioni ingannevoli. Sussiste inganno, in particolare, quando

1. vengono utilizzate per un prodotto alimentare denominazioni, indicazioni, presentazioni, descrizioni o altre affermazioni che possono indurre in errore in merito alle sue caratteristiche, in particolare per quanto riguarda il tipo, la qualità, la composizione, la quantità, la data di scadenza, l’origine, la provenienza o il modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18 Dalla decisione di rinvio risulta che la Queisser Pharma commercializza un integratore alimentare denominato Doppelherz® aktiv Ginkgo + B -Vitamine + Choline, che associa otto ingredienti, tra cui, in particolare, lo zinco e le vitamine B1 (tiamina), B2, B5 (acido pantotenico) e B12.

19 La parte frontale della confezione di tale integratore alimentare contiene un certo numero di elementi di diverse dimensioni, colori e caratteri tipografici, tra i quali figura la seguente indicazione, di cui trattasi nel procedimento principale: «B‑Vitamine und Zink für Gehirn, Nerven, Konzentration und Gedächtnis» (Vitamine del gruppo B e zinco per cervello, nervi, concentrazione e memoria).

20 Sul retro della confezione figurano, oltre a particolari indicazioni relative al ginkgo e alla colina, le seguenti indicazioni:

«Per la memoria, la concentrazione e la capacità di affrontare i compiti della vita quotidiana, sono importanti un regolare esercizio mentale e un’alimentazione sana. Il metabolismo del cervello e dei nervi dipende quindi anche da un buon apporto di nutrienti.

Le capsule di Doppelherz contengono 100 mg di colina, vitamine del gruppo B e l’oligoelemento zinco. Inoltre, sono presenti 100 mg di estratto di ginkgo.

La vitamina B1 e la vitamina B12 contribuiscono al normale metabolismo energetico e alla normale funzione nervosa, nonché al normale funzionamento della psiche.

Come la vitamina B1, la vitamina B2 svolge un ruolo nel metabolismo energetico normale e per la normale funzione nervosa. Contribuisce altresì alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Anche l’acido folico contribuisce al normale funzionamento della psiche e svolge un ruolo nel processo di divisione cellulare.

L’acido pantotenico contribuisce alle normali prestazioni mentali e, come l’acido folico e la vitamina B12, contribuisce a ridurre la stanchezza e l’affaticamento.

L’oligoelemento zinco contribuisce alle normali funzioni cognitive e aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

(…)».

21 Secondo le constatazioni del giudice del rinvio, la Schwabe produce e commercializza prodotti concorrenti rispetto a quelli della Queisser Pharma. Ritenendo che l’indicazione di cui trattasi nel procedimento principale, menzionata al punto 19 della presente sentenza, violi l’articolo 3, secondo comma, lettera a), l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, dell’UWG e l’articolo 11, paragrafo 1, del codice in materia di prodotti alimentari, generi di consumo e mangimi, la Schwabe ha presentato ricorso dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania), affinché, in particolare, la Queisser Pharma venisse condannata, a pena di sanzione pecuniaria, a cessare di pubblicizzare l’integratore alimentare fintanto che l’indicazione in questione nel procedimento principale figurasse sulla parte anteriore della sua confezione.

22 Con sentenza del 28 agosto 2014, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha respinto tale ricorso.

23 L’appello interposto dalla Schwabe avverso tale sentenza è stato respinto con decisione dell’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) del 30 giugno 2016.

24 La Schwabe ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) avverso la decisione dell’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania).

25 Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) esprime dubbi sulla portata del requisito, previsto all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, secondo il quale un riferimento a benefici generali e non specifici deve essere accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute e, più in particolare, sulla questione se tale disposizione richieda un collegamento fisicamente immediato tra il riferimento e l’indicazione specifica sulla salute. A tal riguardo, detto giudice rileva, da un lato, che tale requisito di «accompagnamento» potrebbe essere inteso nel senso che richiede una prossimità spaziale, di modo che i consumatori possano percepire «immediatamente» l’indicazione specifica sulla salute autorizzata. Il giudice del rinvio precisa tuttavia che, a suo avviso, qualora tale requisito di prossimità diretta non fosse soddisfatto, potrebbe essere sufficiente anche un rinvio all’indicazione mediante un asterisco. D’altra parte, il suddetto requisito potrebbe anche essere interpretato nel modo auspicato dal giudice d’appello, in forza della quale il consumatore medio, la cui decisione di acquistare un prodotto è determinata dalla composizione del medesimo, legge anzitutto l’elenco degli ingredienti di tale prodotto (sentenza del 4 giugno 2015, Teekanne, C‑195/14, EU:C:2015:361). Poiché tale elenco si ritrova spesso sul retro delle confezioni, non sarebbe improbabile che, dinanzi a prodotti quali l’integratore alimentare di cui trattasi nel procedimento principale, un siffatto consumatore possa prendere in tal modo conoscenza delle indicazioni specifiche sulla salute presenti sul retro.

26 In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se un riferimento a benefici generali e non specifici per lo stato di salute sia “accompagnato”, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 da indicazioni specifiche sulla salute conformemente ad uno degli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del medesimo regolamento, qualora il riferimento si trovi sul fronte e le indicazioni autorizzate figurino sul retro di una confezione e, nella percezione del pubblico, dal punto di vista del contenuto tali indicazioni siano chiaramente associate al riferimento, ma il riferimento non rechi un richiamo evidente come, ad esempio, un asterisco di rinvio alle indicazioni presenti sul retro.

2) Se debbano sussistere le prove di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 anche per i riferimenti a benefici generali e non specifici ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

27 Secondo la Schwabe, le questioni sollevate dal giudice del rinvio si basano sull’erroneo postulato secondo il quale l’indicazione di cui trattasi nel procedimento principale, menzionata al punto 19 della presente sentenza, costituisce un riferimento a benefici generali e non specifici, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, mentre si tratterebbe, in realtà, di un’indicazione specifica sulla salute, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento.

28 A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenza del 10 luglio 2019 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung, C‑26/18, EU:C:2019:579, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

29 Tale presunzione di rilevanza non può essere messa in discussione dalla semplice circostanza che una delle parti nella causa principale contesta taluni fatti, di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza e dai quali dipende la definizione dell’oggetto della controversia in esame (sentenza del 7 giugno 2007, van der Weerd e a., da C‑222/05 a C‑225/05, EU:C:2007:318, punto 23).

30 Peraltro, una modifica delle questioni pregiudiziali sotto il profilo sostanziale o una risposta alle questioni complementari menzionate dalle parti sarebbe incompatibile con l’obbligo della Corte di dare ai governi degli Stati membri e alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, tenuto conto del fatto che, in base alla suddetta disposizione, agli interessati vengono notificate solo le decisioni di rinvio (sentenza del 16 ottobre 2014, Welmory, C‑605/12, EU:C:2014:2298, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

31 Ciò premesso, occorre rispondere alle questioni sollevate partendo dalla premessa sulla quale si fonda tale giudice, ossia che l’indicazione di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un riferimento ai benefici generali e non specifici per la salute, e che essa rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006.

Sulla prima questione

32 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che il requisito ivi previsto, secondo il quale ogni riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento deve essere accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 di tale regolamento, è soddisfatto nel caso in cui la confezione di un integratore alimentare presenti, nella parte frontale, un riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la salute, mentre l’indicazione specifica sulla salute destinata ad accompagnare tale riferimento figura solo sul retro di tale confezione e non esiste alcun espresso rinvio, come un asterisco, tra i due.

33 Conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 44, e del 30 gennaio 2019, Planta Tabak, C‑220/17, EU:C:2019:76, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

34 In forza, anzitutto, del tenore letterale dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, qualsiasi riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la salute deve essere «accompagnato» da un’indicazione specifica sulla salute.

35 Per quanto riguarda, poi, gli obiettivi del regolamento n. 1924/2006, occorre ricordare che tale regolamento mira, in forza del suo articolo 1, paragrafo 1, a garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela del consumatore. La tutela della salute figura tra le principali finalità del suddetto regolamento. Per rispondere a tale finalità occorre, in particolare, fornire al consumatore le informazioni necessarie affinché quest’ultimo possa compiere scelte con piena cognizione di causa (sentenza del 14 luglio 2016, Verband Sozialer Wettbewerb, C‑19/15, EU:C:2016:563, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, occorre peraltro ricordare che il considerando 16 del regolamento n. 1924/2006 enuncia che è importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore e che occorre tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti, precisando che tale regolamento prende, in particolare, come parametro il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e tenuti presenti i fattori sociali, culturali e linguistici.

36 Per quanto riguarda, infine, il contesto in cui si inserisce l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, occorre anzitutto rilevare che l’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, di tale regolamento definisce la nozione di «indicazione sulla salute», ai fini di detto regolamento, come «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra [una] categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute».

37 Occorre inoltre sottolineare che l’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006, che figura al capo IV di tale regolamento, intitolato «Indicazioni sulla salute», dispone, al paragrafo 1, che le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del capo IV e non siano autorizzate a norma del medesimo regolamento e incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 dello stesso. Pertanto, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006 prevede un divieto di principio delle indicazioni sulla salute, ad eccezione di quelle incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 del medesimo regolamento.

38 Peraltro, da una lettura sistemica dell’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006 risulta che il suo paragrafo 3 istituisce una deroga al principio stabilito al paragrafo 1, cosicché, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il requisito di accompagnamento stabilito al paragrafo 3 deve essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2017, AKM, C‑138/16, EU:C:2017:218, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). L’articolo 10, paragrafo 3, di tale regolamento introduce quindi una distinzione tra due categorie di indicazioni sulla salute, vale a dire, da un lato, l’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi in questione conformemente al principio stabilito all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento e, dall’altro, l’indicazione sulla salute «generale», che costituisce un riferimento a tali benefici generali e non specifici, che deve essere accompagnata da un’indicazione sulla salute inclusa nei medesimi elenchi.

39 La decisione di esecuzione 2013/63, adottata dalla Commissione nell’ambito delle competenze di esecuzione che le sono state conferite dal legislatore dell’Unione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 25 del regolamento n. 1924/2006, dispone al riguardo, al punto 3 del suo allegato, che l’articolo 10, paragrafo 3, di tale regolamento consente, senza previa autorizzazione, l’utilizzo di dichiarazioni facili e attraenti, che fanno riferimento a tali benefici, che potrebbero essere fraintesi o interpretati erroneamente dai consumatori, ragion per cui ogni riferimento ai detti benefici deve essere «accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute figurante nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite del registro dell’Unione». Lo stesso punto precisa che, ai fini di detto regolamento, l’indicazione specifica autorizzata sulla salute che accompagna la dicitura che fa riferimento a detti benefici deve figurare «accanto a» o «dopo» tale dicitura.

40 Da tali elementi risulta che il requisito di «accompagnamento», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che richiede non soltanto che l’indicazione specifica sulla salute precisi il contenuto dell’indicazione sulla salute formulata in termini generali, ma anche che la collocazione di tali due indicazioni sulla confezione del prodotto interessato consenta a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto di comprendere il collegamento tra le suddette indicazioni. Si deve pertanto ritenere che la nozione di «accompagnamento», ai sensi di tale disposizione, debba essere interpretata nel senso che comporta una dimensione sia materiale che visiva.

41 Così, da un lato, nella sua dimensione materiale, tale nozione di «accompagnamento» richiede una corrispondenza di contenuto tra l’indicazione sulla salute «generale» e l’indicazione sulla salute specifica, la quale implica, in sostanza, che la prima sia pienamente suffragata dalla seconda.

42 Dall’altro, contrariamente a quanto sostiene la convenuta nel procedimento principale, il requisito di «accompagnamento» di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 non può essere ritenuto validamente soddisfatto per il solo fatto che esiste, sul piano materiale, un chiaro legame sostanziale tra l’indicazione sulla salute «generale» e l’indicazione sulla salute specifica destinata a suffragare quest’ultima, indipendentemente dalla rispettiva collocazione di tali indicazioni sulla confezione interessata e, pertanto, dalla dimensione visiva di tale requisito.

43 A tale riguardo, occorre rilevare che il considerando 29 del regolamento n. 1924/2006 enuncia che, al fine di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori nello scegliere una dieta sana, la formulazione e la presentazione di tali indicazioni dovrebbero essere prese in considerazione. Pertanto, la collocazione, sul piano visivo, dei vari elementi disposti sulla confezione di un dato prodotto costituisce un fattore di cui si deve tener conto al fine di valutare se il requisito di «accompagnamento» possa essere considerato soddisfatto.

44 Inoltre, dal considerando 17 e dall’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, risulta che l’operatore del settore alimentare che formula un’indicazione nutrizionale o sulla salute giustifica l’impiego di tale indicazione.

45 A tale riguardo, il punto 3 dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/63 sottolinea che, per evitare di indurre in errore il consumatore, gli operatori del settore alimentare hanno la responsabilità di dimostrare il nesso tra il riferimento agli effetti benefici generali e non specifici del prodotto alimentare e l’indicazione sulla salute autorizzata che lo accompagna.

46 Da tali elementi discende che gli operatori del settore alimentare devono presentare, in modo chiaro ed esatto, le indicazioni specifiche sulla salute che suffragano i riferimenti ai benefici generali e non specifici cui essi ricorrono.

47 Pertanto, la dimensione visiva del requisito di «accompagnamento», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, deve essere intesa nel senso che rinvia alla percezione immediata, da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento, di un collegamento visivo diretto tra il riferimento ai benefici generali e non specifici per la buona salute e l’indicazione specifica sulla salute, il che richiede, in linea di principio, una prossimità spaziale o un’immediata vicinanza tra il riferimento e l’indicazione.

48 Tuttavia, nel caso particolare in cui le indicazioni specifiche sulla salute non possano integralmente comparire sullo stesso lato della confezione in cui è apposto il riferimento che sono destinate a suffragare, a causa del loro numero elevato o della loro lunghezza, occorre considerare che il requisito di un collegamento visivo diretto potrebbe essere soddisfatto, in via eccezionale, mediante un rinvio esplicito, quale un asterisco, qualora quest’ultimo assicuri, in modo chiaro e perfettamente comprensibile per il consumatore, la corrispondenza di contenuto, sul piano spaziale, tra le indicazioni sulla salute e il riferimento.

49 Spetta pertanto ai giudici nazionali verificare e determinare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se il requisito della prossimità visiva che deriva dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 sia soddisfatto dal ricorso ad un asterisco di collegamento.

50 Alla luce degli elementi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che il requisito ivi previsto, secondo il quale ogni riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento deve essere accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 di tale regolamento, non è soddisfatto nel caso in cui la confezione di un integratore alimentare presenti, nella parte frontale, un riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la salute, mentre l’indicazione specifica sulla salute destinata ad accompagnarlo figura solo sul retro di tale confezione e non esiste alcun espresso rinvio, come un asterisco, tra i due.

Sulla seconda questione

51 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, debbano essere giustificati da prove scientifiche, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.

52 A tale riguardo, occorre anzitutto rilevare che, come indicato dal giudice del rinvio, il testo dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, a differenza di quello dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, non contiene un rinvio esplicito ai requisiti generali del capo II di detto regolamento, nel quale figurano gli articoli 5 e 6 del medesimo.

53 Tuttavia, si deve far notare che il testo dei citati articoli 5 e 6 indica chiaramente che qualsiasi indicazione sulla salute, ai sensi di tale regolamento, deve essere scientificamente corroborata.

54 Infatti, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1924/2006, l’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se si è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate. Anche l’articolo 6 di tale regolamento contiene un’enunciazione in tal senso, disponendo, al paragrafo 1, che «[l]e indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate».

55 Una siffatta interpretazione è avvalorata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1924/2006, che mira segnatamente a garantire, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, la tutela della salute e un elevato livello di tutela del consumatore, in particolare dalle indicazioni fuorvianti. Inoltre, il considerando 14 di tale regolamento sottolinea la necessità di garantire che le sostanze per le quali è fornita un’indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico. Peraltro, il considerando 17 di detto regolamento precisa che la fondatezza scientifica deve essere l’aspetto principale di cui tenere conto nell’utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, mentre il considerando 23 del medesimo regolamento enuncia che le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nell’Unione soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile.

56 Infine, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006 prevede espressamente che un’indicazione sulla salute deve rispondere ai requisiti generali del capo II di tale regolamento, nel quale figurano gli articoli 5 e 6. Ebbene, come risulta dai punti da 37 a 39 della presente sentenza, l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, nella parte in cui consente il riferimento ad un’indicazione sulla salute «generale» che non è inclusa negli elenchi delle indicazioni autorizzate previste da tale regolamento ma che è accompagnata da un’indicazione sulla salute che vi è inclusa, introduce una deroga al principio stabilito all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, secondo il quale le indicazioni sulla salute sono vietate, ad eccezione di quelle incluse in tali elenchi. L’articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento deve quindi essere interpretato in senso restrittivo.

57 Ne consegue che tale ultima disposizione deve essere interpretata nel senso che un’indicazione sulla salute «generale» ai sensi di tale disposizione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, deve soddisfare i requisiti di prova previsti da tale regolamento.

58 Tuttavia, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 71 e 72 delle sue conclusioni, è sufficiente, a tal fine, che i riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute siano accompagnati da indicazioni specifiche sulla salute fondate su prove scientifiche generalmente accettate che sono state verificate ed autorizzate, dato che tali ultime indicazioni sono incluse negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 del medesimo regolamento.

59 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che i riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute devono essere giustificati da prove scientifiche, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. A tal fine, è sufficiente che detti riferimenti siano accompagnati da indicazioni specifiche sulla salute incluse negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 di detto regolamento.

Sulle spese

60 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, deve essere interpretato nel senso che il requisito ivi previsto, secondo il quale ogni riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento deve essere accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 di tale regolamento, non è soddisfatto nel caso in cui la confezione di un integratore alimentare presenti, nella parte frontale, un riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la salute, mentre l’indicazione specifica sulla salute destinata ad accompagnarlo figura solo sul retro di tale confezione e non esiste alcun espresso rinvio, come un asterisco, tra i due.

2) L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 107/2008, deve essere interpretato nel senso che i riferimenti a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute devono essere giustificati da prove scientifiche, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. A tal fine, è sufficiente che detti riferimenti siano accompagnati da indicazioni specifiche sulla salute incluse negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 di detto regolamento.

Firme

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