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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Internet Reati Processo Numero: C‑18/18 | Data di udienza:

INTERNET E REATI INFORMATICI – FACEBOOK e servizi di hosting – Società dell’informazione – Libera circolazione dei servizi – Responsabilità dei prestatori intermedi – Prestatore di servizi di hosting – Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione – Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un’ingiunzione – Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza – Direttiva 2000/31/CE.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Ottobre 2019
Numero: C‑18/18
Data di udienza:
Presidente: Prechal
Estensore: Malenovský


Premassima

INTERNET E REATI INFORMATICI – FACEBOOK e servizi di hosting – Società dell’informazione – Libera circolazione dei servizi – Responsabilità dei prestatori intermedi – Prestatore di servizi di hosting – Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione – Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un’ingiunzione – Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza – Direttiva 2000/31/CE.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 3^, 03/10/2019 Sentenza C‑18/18

INTERNET E REATI INFORMATICI – Facebook e servizi di hosting – Società dell’informazione – Libera circolazione dei servizi – Responsabilità dei prestatori intermedi – Prestatore di servizi di hosting – Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione – Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un’ingiunzione – Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza – Direttiva 2000/31/CE.

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in particolare il suo articolo 15, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa: 1) ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni; 2) ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all’accertamento d’illeceità e che contiene gli elementi specificati nell’ingiunzione e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l’informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto; 3) ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni oggetto dell’ingiunzione o di bloccare l’accesso alle medesime a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente.

Pres. Prechal, Rel. Malenovský, Ric. Eva Glawischnig‑Piesczek contro Facebook Ireland Limited


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 3^, 03/10/2019 Sentenza C‑18/18

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 3^, 03/10/2019 Sentenza C‑18/18

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

3 ottobre 2019

«Rinvio pregiudiziale – Società dell’informazione – Libera circolazione dei servizi – Direttiva 2000/31/CE – Responsabilità dei prestatori intermedi – Articolo 14, paragrafi 1 e 3 – Prestatore di servizi di hosting – Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione – Articolo 18, paragrafo 1 – Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un’ingiunzione – Articolo 15, paragrafo 1 – Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza»

Nella causa C‑18/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 25 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 10 gennaio 2018, nel procedimento

Eva Glawischnig‑Piesczek

contro

Facebook Ireland Limited,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, J. Malenovský (relatore), C.G. Fernlund e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 febbraio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

– per E. Glawischnig‑Piesczek, da M. Windhager e W. Niklfeld, Rechtsanwälte;

– per la Facebook Ireland Limited, da G. Kresbach, K. Struckmann e A. Tauchen, Rechtsanwälte;

– per il governo austriaco, da G. Hesse, G. Kunnert e A. Jurgutyte‑Ruez, in qualità di agenti;

– per il governo lettone, da I. Kucina, E. Petrocka‑Petrovska e V. Soņeca, in qualità di agenti;

– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e M. Figueiredo, in qualità di agenti, assistiti da T. Rendas, in qualità di consigliere giuridico;

– per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da G. Braun, F. Wilman, S.L. Kalėda, e P. Costa de Oliveira, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Eva Glawischnig‑Piesczek e la Facebook Ireland Limited, la cui sede legale si trova in Irlanda, in merito alla pubblicazione, sulla pagina di un utente ospitata sul sito del social network Facebook, di un messaggio contenente dichiarazioni lesive dell’onore della sig.ra Glawischnig‑Piesczek.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 I considerando 6, 7, 9, 10, 40, 41, da 45 a 48, 52, 58 e 60 della direttiva 2000/31 così recitano:

«(6) (…) La presente direttiva, riguardante solo alcune questioni specifiche che creano problemi per il mercato interno, è del tutto coerente con il rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato.

(7) Per garantire la certezza del diritto e la fiducia dei consumatori, la presente direttiva deve stabilire un quadro generale chiaro per taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno.

(…)

(9) La libera circolazione dei servizi della società dell’informazione può in numerosi casi riflettere specificamente nel diritto comunitario un principio più generale, e cioè la libertà di espressione prevista all’articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione [europea] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950] che è stata ratificata da tutti gli Stati membri. Per questo motivo, le direttive che si riferiscono alla prestazione di servizi della società dell’informazione devono assicurare che questa attività possa essere svolta liberamente alle luce di tale articolo, sottoposta soltanto alle restrizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo e all’articolo 46, paragrafo 1, del trattato. La presente direttiva non è volta ad incidere sui principi e sulle norme fondamentali nazionali in materia di libertà di espressione.

(10) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere per il commercio elettronico, deve garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore e della sanità pubblica. (…)

(…)

(40) Le attuali o emergenti divergenze tra le normative e le giurisprudenze nazionali, nel campo della responsabilità dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari, impediscono il buon funzionamento del mercato interno, soprattutto ostacolando lo sviluppo dei servizi transnazionali e introducendo distorsioni della concorrenza. In taluni casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali. La presente direttiva dovrebbe costituire la base adeguata per elaborare sistemi rapidi e affidabili idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l’accesso alle medesime. (…)

(41) La direttiva rappresenta un equilibrio tra i vari interessi in gioco e istituisce principi su cui possono essere basati gli accordi e gli standard delle imprese del settore.

(…)

(45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima.

(46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all’uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni o della disabilitazione dell’accesso alle medesime.

(47) Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.

(48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.

(…)

(52) L’esercizio effettivo delle libertà del mercato interno rende necessario garantire alle vittime un accesso efficace alla soluzione delle controversie. I danni che possono verificarsi nell’ambito dei servizi della società dell’informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro estensione geografica. Stante questa peculiarità, oltre che la necessità di vigilare affinché le autorità nazionali non rimettano in questione la fiducia che esse dovrebbero reciprocamente avere, la presente direttiva dispone che gli Stati membri garantiscano la possibilità di azioni giudiziarie appropriate. Gli Stati membri dovrebbero esaminare la necessità di dare accesso ai procedimenti giudiziari mediante appropriati strumenti elettronici.

(…)

(58) La presente direttiva non deve applicarsi ai servizi di prestatori stabiliti in un paese terzo. Tuttavia, data la dimensione globale del commercio elettronico, è opportuno garantire la coerenza della normativa comunitaria con quella internazionale. La presente direttiva deve far salvi i risultati delle discussioni sugli aspetti giuridici in corso presso le organizzazioni internazionali (tra le altre, OMC, OCSE, Uncitral).

(…)

(60) Per assicurare uno sviluppo senza ostacoli del commercio elettronico, il quadro giuridico deve essere chiaro e semplice, prevedibile e coerente con le regole vigenti a livello internazionale, in modo da non pregiudicare la competitività dell’industria europea e da non ostacolare l’innovazione nel settore».

4 L’articolo 14 della direttiva 2000/31, intitolato «Hosting», così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

(…)

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime».

5 Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite».

6 L’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva citata prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell’informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa».

Il diritto austriaco

7 Ai sensi dell’articolo 1330, paragrafo 1, dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), chiunque abbia subito un danno reale o un mancato guadagno a causa di una lesione dell’onore, ha diritto di chiedere il risarcimento. A norma del paragrafo 2 di tale articolo, lo stesso vale qualora una persona riferisca fatti lesivi della reputazione, della situazione materiale e delle prospettive future altrui e conoscesse o avesse dovuto conoscerne l’inesattezza. In tal caso, possono essere richieste la smentita e la pubblicazione di quest’ultima.

8 Secondo l’articolo 78, paragrafo 1, dell’Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore), le immagini che rappresentano una persona non possono essere esposte in pubblico né altrimenti diffuse in modo tale da renderle accessibili al pubblico, ove ciò comporti la lesione di interessi legittimi dell’interessato oppure, qualora questo sia deceduto senza averne autorizzato od ordinato la pubblicazione, di quelli di un parente stretto.

9 Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’E-Commerce-Gesetz (legge sul commercio elettronico), i prestatori di servizi di hosting non hanno l’obbligo generale di sorvegliare le informazioni che memorizzano, trasmettono o rendono accessibili, né di ricercare essi stessi fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10 La sig.ra Glawischnig‑Piesczek era deputata del Nationalrat (Camera dei rappresentanti del Parlamento, Austria), presidente del gruppo parlamentare «die Grünen» (i Verdi) e portavoce federale di tale partito politico.

11 La Facebook Ireland gestisce una piattaforma mondiale di social media (in prosieguo: «Facebook Service») per gli utenti che si trovano al di fuori degli Stati Uniti d’America e del Canada.

12 Il 3 aprile 2016, un utente di Facebook Service ha condiviso, sulla sua pagina personale, un articolo della rivista di informazione austriaca online oe24.at intitolato «I Verdi: a favore del mantenimento di un reddito minimo per i rifugiati», il che ha avuto come effetto di generare su tale pagina un «riquadro anteprima» del sito d’origine, contenente il titolo del suddetto articolo, un breve riassunto del medesimo, nonché una fotografia della sig.ra Glawischnig‑Piesczek. Tale utente ha inoltre pubblicato, in merito all’articolo di cui trattasi, un commento redatto in termini che il giudice del rinvio ha dichiarato idonei a ledere l’onore della ricorrente nel procedimento principale, ingiuriarla e diffamarla. Il contributo di cui trattasi poteva essere consultato da ogni utente di Facebook Service.

13 Con lettera del 7 luglio 2016, la sig.ra Glawischnig‑Piesczek ha chiesto alla Facebook Ireland, in particolare, di rimuovere tale commento.

14 Poiché la Facebook Ireland non ha rimosso il commento di cui trattasi, la sig.ra Glawischnig‑Piesczek ha proposto ricorso dinanzi al Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria) che, con ordinanza cautelare del 7 dicembre 2016, ha ordinato alla Facebook Ireland di «cessare», immediatamente e fino alla chiusura definitiva del procedimento relativo all’azione inibitoria, la pubblicazione e/o la diffusione di fotografie della ricorrente nel procedimento principale, qualora il messaggio di accompagnamento contenesse le stesse affermazioni o affermazioni di contenuto equivalente a quello del commento menzionato al punto 12 della presente sentenza.

15 La Facebook Ireland ha disabilitato l’accesso in Austria al contenuto inizialmente pubblicato.

16 Adito in appello, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) ha confermato l’ordinanza emessa in primo grado per quanto riguarda le affermazioni identiche. Per contro, esso ha dichiarato che la diffusione di affermazioni di contenuto equivalente doveva cessare unicamente per quanto riguarda quelle portate a conoscenza della Facebook Ireland dalla ricorrente nel procedimento principale, da terzi o in altro modo.

17 Il Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) e l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna) hanno basato la loro decisione sull’articolo 78 della legge sul diritto d’autore e sull’articolo 1330 del codice civile, con la motivazione, in particolare, che il commento pubblicato conteneva dichiarazioni eccessivamente lesive dell’onore della sig.ra Glawischnig‑Piesczek e lasciasse intendere inoltre che quest’ultima abbia tenuto un comportamento penalmente rilevante, senza fornire la minima prova a tal riguardo.

18 Ciascuna delle parti nel procedimento principale ha proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria).

19 Chiamato a statuire sulla questione se il provvedimento inibitorio, emesso nei confronti di un prestatore di servizi di hosting il quale gestisce un social network che vanta un elevato numero di utenti, possa essere esteso anche alle dichiarazioni testualmente identiche e/o dal contenuto equivalente di cui egli non sia a conoscenza, l’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema) rileva che, secondo la propria giurisprudenza, un obbligo del genere deve essere considerato proporzionato qualora il prestatore di servizi di hosting sia già venuto a conoscenza di almeno una violazione degli interessi dell’interessato causata dal contributo di un utente e il rischio che vengano commesse altre violazioni si sia pertanto concretizzato.

20 Ritenendo tuttavia che la controversia dinanzi ad esso pendente sollevi questioni di interpretazione del diritto dell’Unione europea, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2000/31] osti in generale a uno degli obblighi sotto descritti imposti a un host provider, che non abbia rimosso tempestivamente informazioni illecite, in particolare all’obbligo di rimuovere, non soltanto le suddette informazioni illecite ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della [suddetta] direttiva, ma anche altre informazioni identiche:

– a livello mondiale;

– nello Stato membro interessato;

– dell’utente interessato a livello mondiale;

– dell’utente interessato nello Stato membro interessato.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se ciò valga rispettivamente anche per informazioni dal contenuto equivalente.

3) Se ciò valga anche per informazioni dal contenuto equivalente, non appena il gestore sia venuto a conoscenza di tale circostanza».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

21 Con le sue questioni prima e seconda, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2000/31, in particolare il suo articolo 15, paragrafo 1, debba essere interpretata nel senso che essa osta a che un giudice di uno Stato membro possa:

– ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni;

– ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, e

– estendere gli effetti di tale ingiunzione a livello mondiale.

22 In via preliminare, è pacifico che la Facebook Ireland fornisce servizi di hosting ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31.

23 A tale riguardo, va ricordato che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva in parola mira ad esimere dalla propria responsabilità il prestatore di servizi di hosting qualora egli soddisfi una delle due condizioni elencate in tale disposizione, vale a dire non essere a conoscenza dell’attività o dell’informazione illecita, o agire immediatamente per rimuovere tali informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena ne venga a conoscenza.

24 Dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, letto alla luce del considerando 45 della stessa, risulta inoltre che tale esenzione non pregiudica la possibilità per i giudici o le autorità amministrative nazionali di esigere dal prestatore di servizi di hosting interessato di porre fine ad una violazione o di impedirla, anche rimuovendo le informazioni illecite o disabilitando l’accesso alle medesime.

25 Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, un prestatore di servizi di hosting può essere destinatario di ingiunzioni emesse in base al diritto nazionale di uno Stato membro, anche se soddisfa una delle condizioni alternative di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, vale a dire anche nell’ipotesi in cui non sia considerato responsabile.

26 Inoltre, l’articolo 18 della direttiva 2000/31, che fa parte del capo III della medesima, intitolato «Applicazione», al suo paragrafo 1, dispone che gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell’informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa.

27 Nel caso di specie, come emerge dal punto 13 della presente sentenza e dalla formulazione stessa delle questioni poste, la Facebook Ireland, anzitutto, era a conoscenza dell’informazione illecita di cui trattasi. Tale società non ha poi agito immediatamente per rimuoverla o disabilitare l’accesso alla medesima, conformemente a quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. Infine, la ricorrente nel procedimento principale ha adito un giudice nazionale affinché emetta un’ingiunzione come quella prevista dal suddetto articolo 18.

28 Il considerando 52 della direttiva in parola precisa che la peculiarità derivante dal fatto che i danni che possono verificarsi nell’ambito dei servizi della società dell’informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro estensione geografica, nonché la necessità di vigilare affinché le autorità nazionali non rimettano in questione la fiducia che esse dovrebbero reciprocamente avere, hanno indotto il legislatore dell’Unione europea ad invitare gli Stati membri a provvedere affinché siano disponibili mezzi di ricorso giurisdizionali adeguati.

29 Pertanto, in sede di attuazione dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale particolarmente ampio per quanto riguarda i ricorsi e le procedure che consentono l’adozione dei provvedimenti necessari.

30 Inoltre, poiché questi ultimi provvedimenti, secondo varie versioni linguistiche di tale disposizione, tra cui figurano, in particolare, le versioni in lingua spagnola, inglese e francese, sono espressamente preordinati a porre fine a «qualsiasi» presunta violazione o a impedire «qualsiasi» ulteriore danno agli interessi in causa, in linea di principio, non si può presumere alcuna limitazione alla loro portata ai fini della loro attuazione. Tale interpretazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che altre versioni linguistiche della disposizione di cui trattasi, tra cui segnatamente quella in lingua tedesca, prevedano che detti provvedimenti mirino a porre fine a «una presunta violazione» e a impedire «nuove violazioni degli interessi in causa».

31 Quanto all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, esso precisa che, nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non devono imporre ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

32 È alla luce di tutte le disposizioni summenzionate che occorre rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio.

33 In primo luogo, il giudice del rinvio pone sostanzialmente la questione se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 osti a che un giudice di uno Stato membro ordini ad un prestatore di servizi di hosting di rimuovere o di bloccare l’accesso alle informazioni da esso memorizzate il cui contenuto sia identico a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita.

34 A tale riguardo, sebbene il citato articolo 15, paragrafo 1 vieti agli Stati membri di imporre ai prestatori di servizi di hosting un obbligo generale di sorvegliare le informazioni che trasmettono o memorizzano, o un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, come emerge dal considerando 47 della direttiva in parola, tale divieto non riguarda gli obblighi di sorveglianza «in casi specifici».

35 Un caso specifico di tal genere può scaturire, in particolare, come nel procedimento principale, da un’informazione precisa, memorizzata dal prestatore di servizi di hosting interessato su richiesta di un determinato utente del suo social network, il cui contenuto sia stato analizzato e valutato da un giudice competente dello Stato membro che, in esito alla sua valutazione, l’abbia dichiarata illecita.

36 Poiché un social network facilita la trasmissione rapida delle informazioni memorizzate dal prestatore di servizi di hosting tra i suoi vari utenti, sussiste un rischio reale che un’informazione qualificata come illecita possa essere successivamente riprodotta e condivisa da un altro utente di detto network.

37 Ciò premesso, al fine di poter ottenere dal prestatore di servizi di hosting di cui trattasi che egli impedisca qualsiasi ulteriore danno agli interessi in causa, è legittimo che il giudice competente possa esigere da tale prestatore di servizi di hosting di bloccare l’accesso alle informazioni memorizzate, il cui contenuto sia identico a quello precedentemente dichiarato illecito, o di rimuovere tali informazioni, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione delle medesime. Orbene, tenuto conto, in particolare, di tale identità di contenuto delle informazioni di cui trattasi, non si può ritenere che l’ingiunzione all’uopo emessa ponga a carico del prestatore di servizi di hosting un obbligo di sorveglianza, in via generale, sulle informazioni da esso memorizzate, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.

38 In secondo luogo, il giudice del rinvio pone sostanzialmente la questione se l’articolo 15, paragrafo. 1, della direttiva 2000/31 osti a che un giudice di uno Stato membro ordini ad un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime.

39 Dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che, con i termini «informazioni di contenuto equivalente», il giudice del rinvio intende riferirsi a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane, in sostanza, invariato e quindi diverge molto poco da quello che ha dato luogo all’accertamento d’illiceità.

40 A tale riguardo, va sottolineato che l’illiceità del contenuto di un’informazione non è di per sé il risultato dell’uso di alcuni termini, combinati in un certo modo, ma del fatto che il messaggio veicolato da tale contenuto è qualificato come illecito, trattandosi, come nel caso di specie, di dichiarazioni diffamatorie aventi ad oggetto una determinata persona.

41 Ne consegue che, affinché un’ingiunzione volta a fare cessare un atto illecito e ad impedire il suo reiterarsi nonché ogni ulteriore danno agli interessi in causa possa effettivamente realizzare siffatti obiettivi, detta ingiunzione deve potersi estendere alle informazioni il cui contenuto, pur veicolando sostanzialmente lo stesso messaggio, sia formulato in modo leggermente diverso, a causa delle parole utilizzate o della loro combinazione, rispetto all’informazione il cui contenuto sia stato dichiarato illecito. Diversamente infatti, e come sottolineato dal giudice del rinvio, gli effetti inerenti a un’ingiunzione del genere potrebbero facilmente essere elusi tramite la memorizzazione di messaggi appena diversi da quelli dichiarati illeciti in precedenza, il che potrebbe condurre l’interessato a dover moltiplicare le procedure al fine di ottenere la cessazione dei comportamenti illeciti di cui è vittima.

42 Tuttavia, in tale contesto va anche ricordato che, come discende dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 e come ricordato al punto 34 della presente sentenza, un giudice di uno Stato membro, da un lato, non può emettere un’ingiunzione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting per ordinargli di sorvegliare, in via generale, le informazioni da esso memorizzate né, d’altro lato, costringerlo a ricercare attivamente fatti o circostanze sottese al contenuto illecito.

43 A tale riguardo, va segnatamente rilevato che, come si evince dal considerando 41 della direttiva 2000/31, il legislatore dell’Unione, adottando quest’ultima, ha inteso stabilire un equilibrio tra i vari interessi in gioco.

44 Pertanto, l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 implica che l’obiettivo perseguito da un’ingiunzione, come quella menzionata all’articolo 18, paragrafo 1, della stessa direttiva, letto alla luce del suo considerando 41, consistente in particolare nel tutelare efficacemente la reputazione e l’onore di una persona, non può essere perseguito mediante un obbligo eccessivo imposto al prestatore di servizi di hosting.

45 Tenuto conto di quanto precede, occorre che le informazioni equivalenti cui fa riferimento il punto 41 della presente sentenza contengano elementi specifici debitamente individuati dall’autore dell’ingiunzione, quali il nome della persona interessata dalla violazione precedentemente accertata, le circostanze in cui è stata accertata tale violazione nonché un contenuto equivalente a quello dichiarato illecito. Differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto al contenuto dichiarato illecito non devono, ad ogni modo, essere tali da costringere il prestatore di servizi di hosting interessato ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto.

46 Ciò posto, un obbligo come quello descritto ai punti 41 e 45 della presente sentenza, da un lato, nella misura in cui si estende anche alle informazioni di contenuto equivalente, risulta sufficientemente efficace per garantire la tutela della persona oggetto di dichiarazioni diffamatorie. Dall’altro, tale tutela non viene garantita tramite un obbligo eccessivo imposto al prestatore di servizi di hosting, in quanto la sorveglianza e la ricerca che richiede sono limitate alle informazioni contenenti gli elementi specificati nell’ingiunzione e il loro contenuto diffamatorio di natura equivalente non obbliga il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma, e quest’ultimo può quindi ricorrere a tecniche e mezzi di ricerca automatizzati.

47 Pertanto, una siffatta ingiunzione non è, in particolare, tale da imporre al prestatore di servizi di hosting un obbligo di sorvegliare, in via generale, le informazioni da esso memorizzato, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.

48 In terzo luogo, sebbene nella motivazione della decisione di rinvio il giudice del rinvio non fornisca chiarimenti al riguardo, il tenore letterale delle questioni sottoposte alla Corte suggerisce che i suoi dubbi riguardano anche la questione se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 sia tale da ostare a che ingiunzioni, come quelle menzionate ai punti 37 e 46 della presente sentenza, possano produrre effetti estesi a livello mondiale.

49 Per rispondere a detta questione occorre ricordare che, come risulta in particolare dal suo articolo 18, paragrafo 1, la direttiva 2000/31 non prevede a tal riguardo alcuna limitazione, segnatamente territoriale, alla portata dei provvedimenti che gli Stati membri hanno diritto di adottare conformemente alla direttiva in parola.

50 Di conseguenza, e tenuto conto anche dei punti 29 e 30 della presente sentenza, la direttiva 2000/31 non osta a che detti provvedimenti ingiuntivi producano effetti a livello mondiale.

51 Tuttavia, dai considerando 58 e 60 della direttiva di cui trattasi emerge che, stante la dimensione mondiale dei servizi elettronici, il legislatore dell’Unione ha ritenuto necessario garantire la coerenza delle norme dell’Unione in tale ambito con le norme applicabili a livello internazionale.

52 Spetta agli Stati membri garantire che i provvedimenti da essi adottati e che producono effetti a livello mondiale tengano debitamente conto di queste ultime norme.

53 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che la direttiva 2000/31, in particolare il suo articolo 15, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa:

– ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni;

– ordinare ad un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all’accertamento d’illeceità e che contiene gli elementi specificati nell’ingiunzione e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l’informazione precedentemente dichiarata illecita non sono tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto, e

– ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni oggetto dell’ingiunzione o di bloccare l’accesso alle medesime a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente.

Sulla terza questione

54 Alla luce della risposta apportata alle questioni prima e seconda, non è necessario esaminare la terza questione.

Sulle spese

55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in particolare il suo articolo 15, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa:

– ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni;

– ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all’accertamento d’illeceità e che contiene gli elementi specificati nell’ingiunzione e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l’informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto; e

– ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni oggetto dell’ingiunzione o di bloccare l’accesso alle medesime a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente.

Firme

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