+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: C-313/15 e C-530/15 | Data di udienza:

RIFIUTI – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Nozione – Rotoli, tubi e cilindri sui quali sono avvolti prodotti flessibili “Mandrini” – Direttiva 2013/2/UE – Validità – Modifica da parte della Commissione europea dell’elenco degli esempi illustrativi di imballaggio di cui all’allegato I alla direttiva 94/62/CE – Travisamento della nozione di “imballaggio” – Violazione delle competenze di esecuzione – Rinvio pregiudiziale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Novembre 2016
Numero: C-313/15 e C-530/15
Data di udienza:
Presidente: Bay Larsen
Estensore: Vilaras


Premassima

RIFIUTI – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Nozione – Rotoli, tubi e cilindri sui quali sono avvolti prodotti flessibili “Mandrini” – Direttiva 2013/2/UE – Validità – Modifica da parte della Commissione europea dell’elenco degli esempi illustrativi di imballaggio di cui all’allegato I alla direttiva 94/62/CE – Travisamento della nozione di “imballaggio” – Violazione delle competenze di esecuzione – Rinvio pregiudiziale.



Massima

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 10/11/2016 sentenza C-313/15 e C-530/15


RIFIUTI – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Nozione – Rotoli, tubi e cilindri sui quali sono avvolti prodotti flessibili (“Mandrini”) – Direttiva 2013/2/UE – Validità – Modifica da parte della Commissione europea dell’elenco degli esempi illustrativi di imballaggio di cui all’allegato I alla direttiva 94/62/CE – Travisamento della nozione di “imballaggio” – Violazione delle competenze di esecuzione – Rinvio pregiudiziale.
 
L’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, dev’essere interpretato nel senso che i mandrini in forma di rotoli, tubi o cilindri, attorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, venduti ai consumatori, costituiscono «imballaggi», ai sensi di tale disposizione.
 
 
Pres. Bay Larsen, Rel. Vilaras, Ric. Eco-Emballages SA c. Sphère France SAS ed altri

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 10/11/2016 sentenza C-313/15 e C-530/15

SENTENZA

 

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 10/11/2016 sentenza C-313/15 e C-530/15

 
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
 
10 novembre 2016
 
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 94/62/CE – Articolo 3 – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Nozione – Rotoli, tubi e cilindri sui quali sono avvolti prodotti flessibili (“Mandrini”) – Direttiva 2013/2/UE – Validità – Modifica da parte della Commissione europea dell’elenco degli esempi illustrativi di imballaggio di cui all’allegato I alla direttiva 94/62/CE – Travisamento della nozione di “imballaggio” – Violazione delle competenze di esecuzione»
 
Nelle cause riunite C-313/15 e C-530/15,
 
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de commerce de Paris (tribunale commerciale di Parigi, Francia), con decisione del 19 giugno 2015, pervenuta in cancelleria il 25 giugno 2015, e dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 1° ottobre 2015, pervenuta in cancelleria l’8 ottobre 2015, nei procedimenti
 
Eco-Emballages SA
 
contro
 
Sphère France SAS,
 
Carrefour Import SAS,
 
SCA Tissue France SAS,
 
Melitta France SAS,
 
SCA Hygiène Products SAS,
 
Wepa France SAS, già Wepa Troyes SAS,
 
Industrie Cartarie Tronchetti SpA,
 
Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL,
 
Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG,
 
Kimberly-Clark SAS,
 
Gopack SAS,
 
Délipapier SAS,
 
Scamark SAS,
 
CMC France SARL,
 
Schweitzer SAS,
 
Paul Hartmann SA,
 
Wepa France SAS, già Wepa Lille SAS,
 
Système U Centrale Nationale SA,
 
Industrie Cartarie Tronchetti France SAS,
 
con l’intervento di:
 
Group’Hygiène syndicat professionnel (C-313/15),
 
e
 
Melitta France SAS,
 
Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG,
 
Délipapier SAS,
 
Gopack SAS,
 
Industrie Cartarie Tronchetti SpA,
 
Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL,
 
Kimberly-Clark SAS,
 
Wepa France SAS, già Lucart France,
 
Paul Hartmann SA,
 
SCA Hygiène Products SAS,
 
SCA Tissue France SAS,
 
Group’Hygiène syndicat professionnel
 
contro
 
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie,
 
con l’intervento di:
 
Industrie Cartarie Tronchetti France SAS (C-530/15),
 
LA CORTE (Terza Sezione),
 
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras (relatore), J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby, giudici,
 
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
 
cancelliere: V. Tourrès, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2016,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per la Eco-Emballages SA, da L. Koehler-Magne, avocat;
 
–        per la Délipapier SAS, la Gopack SAS, la Industrie Cartarie Tronchetti SpA, la Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL, la Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, la Kimberly-Clark SAS, la Wepa France SAS, già Lucart France, la Paul Hartmann SA, la SCA Hygiène Products SAS, la SCA Tissue France SAS, la CMC France SARL e la Group’Hygiène syndicat professionnel, da N. Chahid-Nouraï, J.-M. Leprêtre e C. Boillot, avocats;
 
–        per la Melitta Francia SAS e la Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, da H. Weil e A. de Lalande, avocats;
 
–        per la Système U Centrale Nationale SAS, da A. Gossement, avocat;
 
–        per il governo francese, da D. Colas, J. Traband e S. Ghiandoni, in qualità di agenti;
 
–        per la Commissione europea, da E. Sanfrutos Cano, F. Simonetti, S. Petrova e C. Zadra, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2016,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 1994, L 365, pag. 10), come modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 (GU 2004, L 47, pag. 26) (in prosieguo: la «direttiva 94/62»), nonché sulla validità della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62 (GU 2013, L 37, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva 2013/2»).
 
2        La domanda nella causa C-313/15 è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la Eco-Emballages SA, da un lato, e le società Sphère France SAS, Carrefour Import SAS, SCA Tissue France SAS, Melitta France SAS, SCA Hygiène Products SAS, Wepa France SAS, già Wepa Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Délipapier SAS, Scamark SAS, CMC France SARL, Schweitzer SAS, Paul Hartmann SA, Wepa France SAS, già Wepa Lille SAS, Système U Centrale Nationale SA, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, dall’altro lato, e relativa al rifiuto, da parte di queste ultime, di versare il contributo dovuto per il riciclaggio di articoli da loro immessi in commercio a far data dal 1° gennaio 2007 e considerati quali prodotti d’imballaggio dalla Eco-Emballages.
 
3        La domanda nella causa C-530/15 è stata presentata nell’ambito di un ricorso per eccesso di potere introdotto dalle società Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Délipapier SAS, Gopack SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL, Kimberly-Clark SAS, Wepa France SAS, Paul Hartmann SA, SCA Hygiène Products SAS, la SCA Tissue France SAS nonché dalla Group’Hygiène syndicat professionnel, avverso il decreto del Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (Ministro francese dell’Ecologia, dello Sviluppo e dell’Energia), del 6 agosto 2013, recante modifica del decreto del 7 febbraio 2012 relativo agli esempi di applicazione dei criteri che precisano la nozione di «imballaggio» di cui all’articolo R. 543-43 del code de l’environnement (codice dell’ambiente) (JORF n. 198, del 27 agosto 2013, pag. 14487; in prosieguo: il «decreto del 6 agosto 2013»).
 
 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione
 
4        L’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62, così dispone:
 
«Ai sensi della presente direttiva s’intende per:
 
1)      “imballaggio”: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli “a perdere” usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.
 
L’imballaggio consiste soltanto di:
 
a)      “imballaggio per la vendita o imballaggio primario”, cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
 
b)      “imballaggio multiplo o imballaggio secondario”, cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 
c)      “imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario”, cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L’imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei.
 
La definizione di “imballaggio” è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell’allegato I sono esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri:
 
i)      sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
 
ii)      sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
 
iii)      i componenti dell’imballaggio e gli elementi accessori integrati nell’imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.
 
Se del caso la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 21, esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all’allegato I. In via prioritaria sono esaminati i seguenti articoli: custodie di CD e videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio (…)».
 
5        I considerando 2 e 4 della direttiva 2013/2 precisano quanto segue:
 
«(2)      Ai fini della certezza del diritto e di un’interpretazione armonizzata della definizione di “imballaggio”, occorre rivedere e modificare l’elenco di esempi illustrativi in modo da chiarire ulteriori casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa. La revisione risponde all’auspicio degli Stati membri e degli operatori economici di rafforzare l’applicazione della direttiva e di creare condizioni di parità sul mercato interno.
 
(…)
 
(4)      Il comitato istituito dall’articolo 21 della direttiva [94/62] non ha emesso un parere [sulle misure previste dalla presente direttiva] e pertanto la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta in merito e l’ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha deliberato entro il termine di due mesi di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [(GU 1999, L 184, pag. 23)] e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo non si è opposto alle misure entro quattro mesi dalla suddetta trasmissione».
 
6        L’allegato I alla direttiva 94/62, intitolato «Esempi illustrativi per i criteri previsti all’articolo 3, punto 1», come modificato dalla direttiva 2013/2, così dispone:
 
«Esempi illustrativi per il criterio i)
 
Articoli considerati imballaggio
 
(…)
 
Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita
 
(…)».

 Diritto francese
 
7        L’articolo L. 541-10-II del codice dell’ambiente così dispone:
 
«In applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore, i produttori, importatori e distributori [di prodotti che generano rifiuti] o di elementi e materiali che rientrano nella fabbricazione degli stessi possono essere tenuti a provvedere o a contribuire alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti che ne derivano.
 
I produttori, importatori e distributori, ai quali l’obbligo anzidetto è imposto dalle disposizioni della presente sezione e salvo quanto stabilito da dette disposizioni, adempiono al proprio obbligo attuando sistemi individuali di raccolta e trattamento dei rifiuti derivanti dai loro prodotti o istituendo congiuntamente eco-organismi, cui versano un contributo in denaro e trasferiscono i propri obblighi, e dei quali garantiscono la gestione. Il produttore, importatore o distributore che ha attuato un sistema individuale di raccolta e di trattamento dei rifiuti approvato o che ha istituito un eco-organismo autorizzato, quando provvede alla gestione dei rifiuti in applicazione del II del presente articolo, detiene tali rifiuti ai sensi del presente capo.
 
(…)
 
Gli eco-organismi sono autorizzati dallo Stato per un periodo massimo rinnovabile di sei anni se stabiliscono di disporre delle capacità tecniche e finanziarie per soddisfare i requisiti del capitolato d’oneri, fissato con decreto interministeriale, e a fronte di un parere dell’organo rappresentativo delle parti del settore.
 
(…)».
 
8        L’articolo L. 543-56 di tale codice così recita:
 
«Ogni produttore o importatore i cui prodotti sono commercializzati in imballaggi del tipo menzionato all’articolo R. 543-55 o, se il produttore o importatore non può essere individuato, il soggetto responsabile della prima immissione in commercio di tali prodotti, deve contribuire o provvedere alla gestione di tutti i rifiuti da imballaggio, conformemente alle disposizioni degli articoli da L. 2224-13 a L. 2224-16 del code général des collectivités territoriales [codice generale degli enti locali]».
 
9        L’articolo R. 543-43 del codice dell’ambiente così dispone:
 
«I.      Ai fini dell’applicazione della presente sottosezione, si intende per “imballaggio” qualsiasi oggetto, indipendentemente dalla natura dei materiali che lo compongono, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione. Tutti gli articoli “a perdere” usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.
 
La definizione di “imballaggio” si basa inoltre sui criteri di seguito indicati:
 
1°      sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
 
(…)
 
Il Ministro dell’Ambiente elabora, mediante decreto, un elenco di esempi illustrativi di tali criteri».
 
10      Il decreto del 6 agosto 2013, che ha modificato l’articolo 1 del decreto del 7 febbraio 2012, relativo agli esempi di applicazione dei criteri che precisano la nozione di «imballaggio» di cui all’articolo R. 543-43 del codice dell’ambiente, così dispone:
 
«In base al criterio i del punto I dell’articolo R. 543-43 del codice dell’ambiente, i seguenti esempi:
 
–        costituiscono un imballaggio:
 
(…)
 
–        Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare il prodotto come un’unità di vendita».
 
 Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
 
 Causa C-313/15
 
11      La società Eco-emballages è un eco-organismo riconosciuto dallo Stato autorizzato a concludere, con le imprese che immettono imballaggi sul mercato francese, contratti per mezzo dei quali essa risponde dell’obbligo di tali imprese di contribuire allo smaltimento dei rifiuti domestici di imballaggio, a mezzo pagamento di un contributo calcolato in funzione del numero di imballaggi distribuiti e del peso dei materiali che li compongono.
 
12      Nel gennaio del 2013, la Eco-emballages ha citato in giudizio le società convenute nel procedimento principale chiedendo, in base all’articolo R. 543-43 del codice dell’ambiente, che ha recepito la direttiva 94/62 nell’ordinamento francese, il pagamento da parte delle stesse dei contributi per i mandrini in forma di rotoli, tubi o cilindri attorno ai quali sono avvolti diversi prodotti flessibili venduti ai consumatori, come ad esempio le pellicole, i fogli di alluminio, la carta igienica o assorbente, commercializzati a far data dal 1° gennaio 2007.
 
13      Le convenute nel procedimento principale hanno tuttavia fatto valere che detti mandrini non corrispondevano alla definizione di «imballaggio» di cui all’articolo 3 della direttiva 94/62. In particolare hanno sottolineato, innanzitutto, che lo stesso termine «imballaggio» rinvia necessariamente ad un qualcosa che, se non avvolge, quantomeno è esterno al prodotto e, in secondo luogo, che un simile mandrino non contiene né protegge il prodotto, dal momento che costituisce non un involucro esterno, ma una componente interna dello stesso. Hanno sottolineato, in terzo luogo, che non si era precedentemente mai ritenuto che il mandrino potesse costituire un imballaggio, proprio perché non imballa il prodotto, come si evince in particolare dai dibattiti parlamentari relativi all’adozione della direttiva 2004/12. In ogni caso, la direttiva 2013/2 che, come ricorda il suo preambolo, non è stata approvata né dal Parlamento europeo né dal Consiglio, sarebbe una mera guida illustrativa emanata dalla sola Commissione.
 
14      Nel concludere che la qualificazione di tali mandrini come imballaggi è lungi dall’essere unanime, talune delle convenute nel procedimento principale hanno di conseguenza invitato il tribunal de commerce de Paris (tribunale commerciale di Parigi, Francia), a proporre alla Corte una questione pregiudiziale volta a determinare se l’articolo 3 della direttiva 94/62 dovesse essere interpretato nel senso che esso include i citati mandrini.
 
15      Il giudice del rinvio, dopo aver richiamato il tenore letterale dell’articolo 3 della direttiva 94/62, e constatato che la direttiva 2013/2, che aveva solo modificato l’allegato I alla direttiva 94/62, era stata approvata dalla sola Commissione, dal momento che il comitato istituito dall’articolo 21 della direttiva 94/62 non aveva reso pareri e il Consiglio non si era pronunciato sulla proposta avanzata dalla Commissione, ha ritenuto che essa avesse natura meramente illustrativa, che non avesse la natura definitiva degli articoli di una direttiva e che essa pertanto non avesse modificato la definizione generale di imballaggio.
 
16      Alla luce di ciò, il tribunal de commerce de Paris (tribunale commerciale di Parigi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
 
«Se la nozione di imballaggio, come definita dall’articolo 3 della direttiva [94/62], comprenda i “mandrini” (rotoli, tubi, cilindri) intorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, come carta e pellicole, venduti al consumatore».
 
 Causa C-530/15
 
17      A mezzo di ricorso per eccesso di potere depositato il 28 ottobre 2013, le ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il giudice del rinvio, ossia il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), chiedendo l’annullamento del decreto del 6 agosto 2013.
 
18      Il giudice del rinvio precisa che il decreto del 6 agosto 2013 recepisce la direttiva 2013/2 nell’ordinamento francese e aggiunge alla lista degli esempi di imballaggio i mandrini come definiti dalla stessa, che la società Eco-Emballages ha citato in giudizio, nel gennaio del 2013, dinanzi al tribunal de commerce de Paris (tribunale commerciale di Parigi), diverse società, tra le quali le convenute nel procedimento principale, per far accertare l’esistenza di crediti da contributi dovuti per i mandrini, dello stesso tipo di quelli di cui alla causa C-313/15, contenuti in determinati prodotti da esse commercializzate e che detto tribunale, con decisione del 19 giugno 2015, ha adito la Corte proponendo la questione pregiudiziale interpretativa dell’articolo 3 della direttiva 94/62, riprodotta al punto 16 della presente sentenza.
 
19      Il giudice del rinvio osserva altresì che, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse fornire una risposta negativa alla questione proposta dal tribunal de commerce de Paris (tribunale commerciale di Parigi) nella causa C-313/15, le società ricorrenti revocano in dubbio la validità della direttiva 2013/2, facendo valere che, includendo siffatti mandrini tra gli esempi di imballaggio, tale direttiva ha travisato la nozione di «imballaggio», ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 94/62, e travalicato i limiti dei poteri conferiti alla Commissione in base alle sue competenze di esecuzione.
 
20      In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
 
«Se la direttiva [2013/2], nell’includere tra gli esempi illustrativi di imballaggio i “mandrini” (rotoli, tubi, cilindri) intorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, come carta e pellicole, venduti ai consumatori, si sia discostata dalla nozione di imballaggio di cui all’articolo 3 della direttiva [94/62] e abbia travalicato i limiti dei poteri conferiti alla Commissione in base alle sue competenze di esecuzione».
 
 Procedimento dinanzi alla Corte
 
21      Con decisione del presidente della Corte del 28 ottobre 2015, le cause C-313/15 e C-530/15 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale nonché della sentenza.
 
 Sulla questione pregiudiziale nella causa C-313/15
 
22      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62 debba essere interpretato nel senso che i mandrini in forma di rotoli, tubi o cilindri, attorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, venduti ai consumatori, costituiscono «imballaggi», ai sensi di tale disposizione.
 
23      A tal proposito, si deve innanzitutto rilevare che, conformemente al suo articolo 1, fine della direttiva 94/62, in particolare, è prevenire e ridurre l’impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell’ambiente, obbligando segnatamente gli Stati membri ad attuare un sistema di raccolta e recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. A tal fine, come si evince dal suo considerando 5 e conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, la direttiva 94/62 concerne tutti i tipi di imballaggio immessi sul mercato dell’Unione europea e tutti i rifiuti di imballaggio.
 
24      Ne consegue che, come già statuito dalla Corte, la nozione di imballaggio dev’essere interpretata estensivamente (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Plato Plastik Robert Frank, C-341/01, EU:C:2004:254, punti 56 e 57).
 
25      Si deve poi ricordare che, per costituire imballaggio ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62, un articolo deve, da un lato, rispondere ai due requisiti di cui all’articolo 3, punto 1, primo e secondo comma, della direttiva 94/62 (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Plato Plastik Robert Frank, C-341/01, EU:C:2004:254, punto 47) e, dall’altro lato, soddisfare i criteri di cui all’articolo 3, punto 1, terzo comma, della medesima direttiva.
 
26      Pertanto, in primo luogo, per costituire un «imballaggio», ai sensi della direttiva 94/62, un prodotto deve, da un lato, essere adibito, in conformità all’articolo 3, punto 1, primo comma, di detta direttiva, a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. La seconda frase della stessa disposizione dispone, inoltre, che tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.
 
27      Come già dichiarato dalla Corte, le possibili funzioni dell’imballaggio non sono elencate, all’articolo 3, punto 1, primo comma, della direttiva 94/62, in modo cumulativo (sentenza del 29 aprile 2004, Plato Plastik Robert Frank, C-341/01, EU:C:2004:254, punto 49).
 
28      Un simile prodotto, dall’altro lato, deve ricadere in una delle tre categorie di imballaggio elencate e definite all’articolo 3, punto 1, secondo comma, lettere da a) a c), della direttiva 94/62, vale a dire l’imballaggio per la vendita, l’imballaggio multiplo o l’imballaggio per il trasporto.
 
29      In secondo luogo, in conformità all’articolo 3, punto 1, terzo comma, lettera i), della direttiva 94/62, sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione positiva della nozione di imballaggio di cui al primo e secondo comma del citato articolo 3, punto 1, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme.
 
30      Occorre sottolineare, a tal proposito, che discende dallo stesso tenore letterale di quest’ultima disposizione che i tre criteri negativi in essa elencati sono cumulativi. Di conseguenza, solamente gli articoli che, pur corrispondendo alla definizione positiva di imballaggio, soddisfano contemporaneamente detti tre criteri, non sono considerati imballaggi, ai sensi della direttiva 94/62.
 
31      Nel caso di specie, si deve constatare che i mandrini, che sono articoli attorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, come ad esempio pellicole, fogli di alluminio, carta igienica o assorbente, corrispondono alla definizione positiva della nozione di imballaggio di cui all’articolo 3, punto 1, primo e secondo comma, della direttiva 94/62 e non soddisfano i criteri della definizione negativa di tale nozione, enunciati al terzo comma, lettera i), del medesimo articolo.
 
32      Infatti, sotto un primo profilo, sebbene sia vero che mandrini siffatti non sono destinati a contenere i citati prodotti, essi nondimeno svolgono contemporaneamente funzioni di supporto e aspo di detti prodotti flessibili e pertanto funzioni di protezione nonché di presentazione di questi ultimi, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, primo comma, della direttiva 94/62.
 
33      A tal proposito, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 42 a 44 delle sue conclusioni, il mandrino garantisce una protezione dall’interno al prodotto flessibile avvolto attorno ad esso, dandogli una consistenza che permette la presentazione del medesimo, facilitandone allo stesso tempo il trasporto e l’utilizzo. Il mandrino, inoltre, è un articolo «a perdere», ai sensi del citato articolo 3, punto 1, primo comma, seconda frase, una volta consumato il prodotto flessibile avvolto attorno ad esso.
 
34      Peraltro, nei limiti in cui il mandrino è concepito in modo da costituire, con il prodotto flessibile avvolto attorno ad esso, un’unità per il consumatore nel punto di vendita, esso corrisponde alla definizione di imballaggio primario di cui all’articolo 3, punto 1, secondo comma, lettera a), della direttiva 94/62.
 
35      Sotto un secondo profilo, sebbene sia vero che mandrini siffatti, tenuto conto delle loro funzioni di supporto e aspo dei prodotti flessibili avvolti attorno ad essi, sono necessari per sostenere detti prodotti per tutto il loro ciclo di vita, nondimeno essi non soddisfano i criteri della definizione negativa enunciata all’articolo 3, punto 1, terzo comma, lettera i), della direttiva 94/62. Infatti, contrariamente alla mussolina di una bustina da tè o alla capsula di una dose di caffè, citati all’allegato I alla direttiva 94/62 come esempi di articoli che non costituiscono imballaggio ai sensi di detta disposizione, il mandrino non è parte integrante del prodotto flessibile rispetto al quale svolge funzione di supporto e aspo e non è destinato ad essere consumato o eliminato con lo stesso, ma al contrario gli sopravvive e dev’essere gettato una volta consumato il prodotto.
 
36      Infine, si deve rilevare, sotto un ultimo profilo, che l’interpretazione secondo cui i mandrini costituiscono imballaggi ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62 è confermata dall’adozione da parte della Commissione della direttiva 2013/2, che ha modificato l’allegato I alla direttiva 94/62, la quale ora menziona i «rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile» nell’elenco degli esempi illustrativi di imballaggio che corrispondono al criterio di cui all’articolo 3, punto 1, terzo comma, lettera i), della direttiva 94/62.
 
37      Discende dalle considerazioni che precedono che l’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62 dev’essere interpretato nel senso che i mandrini in forma di rotoli, tubi o cilindri, attorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, venduti ai consumatori, costituiscono «imballaggi», ai sensi di tale disposizione.
 
 Sulla questione pregiudiziale nella causa C-530/15
 
38      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in subordine, per l’ipotesi in cui la Corte fornisca una risposta negativa alla questione proposta nella causa C-313/15, se, nell’adottare la direttiva 2013/2, che include i mandrini tra gli esempi di imballaggio di cui all’allegato I della direttiva 94/62, la Commissione si sia discostata dalla nozione di «imballaggio», come definita all’articolo 3 di detta direttiva, e travalicato i limiti dei poteri conferitile in base alle sue competenze di esecuzione.
 
39      Alla luce della risposta affermativa fornita dalla Corte alla questione posta nella causa C-313/15, non è necessario rispondere alla questione posta nella causa C-530/15.
 
 Sulle spese
 
40      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali le presenti cause costituiscono un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
 
L’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, dev’essere interpretato nel senso che i mandrini in forma di rotoli, tubi o cilindri, attorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, venduti ai consumatori, costituiscono «imballaggi», ai sensi di tale disposizione.
 
Firme

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!