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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C-383/16 | Data di udienza:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Benessere degli animali vivi della specie bovina – Protezione degli animali durante il trasporto – Restituzioni all’esportazione – Obbligo di aggiornare una copia del giornale di viaggio sino all’arrivo degli animali al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale – Recupero degli importi indebitamente versati – Regolamento (UE) n. 817/2010 – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Ottobre 2017
Numero: C-383/16
Data di udienza:
Presidente: Bay Larsen
Estensore: Šváby


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Benessere degli animali vivi della specie bovina – Protezione degli animali durante il trasporto – Restituzioni all’esportazione – Obbligo di aggiornare una copia del giornale di viaggio sino all’arrivo degli animali al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale – Recupero degli importi indebitamente versati – Regolamento (UE) n. 817/2010 – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati. 



Massima

 



CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 3^, 19/10/2017 Sentenza C-383/16


AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Benessere degli animali vivi della specie bovina – Protezione degli animali durante il trasporto – Restituzioni all’esportazione – Obbligo di aggiornare una copia del giornale di viaggio sino all’arrivo degli animali al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale – Recupero degli importi indebitamente versati – Regolamento (UE) n. 817/2010 – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati. 
 
L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010, nonché con i punti 3, 7 e 8 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, deve essere interpretato nel senso che il rimborso delle restituzioni all’esportazione a titolo del regolamento n. 817/2010 può essere richiesto allorché il trasportatore di animali della specie bovina non ha aggiornato una copia del giornale di viaggio previsto all’allegato II del regolamento n. 1/2005 sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

Pres. Bay Larsen, Rel. Šváby, Vion Livestock BV contro Staatssecretaris van Economische Zaken
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 3^, 19/10/2017 Sentenza C-383/16

SENTENZA

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 3^, 19/10/2017 Sentenza C-383/16
 
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
 
19 ottobre 2017 
 
«Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati – Protezione degli animali durante il trasporto – Restituzioni all’esportazione – Regolamento (UE) n. 817/2010 – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Obbligo di aggiornare una copia del giornale di viaggio sino all’arrivo degli animali al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale – Recupero degli importi indebitamente versati»
 
Nella causa C-383/16,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi), con decisione del 4 luglio 2016, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2016, nel procedimento
 
Vion Livestock BV
 
contro
 
Staatssecretaris van Economische Zaken,
 
LA CORTE (Terza Sezione),
 
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby (relatore) e M. Vilaras, giudici,
 
avvocato generale: N. Wahl
 
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 maggio 2017,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per la Vion Livestock BV, da H.A. Pasveer, advocaat;
 
–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. Noort, in qualità di agenti;
 
–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e E. Sebestyén, in qualità di agenti;
 
–        per la Commissione europea, da A. Bouquet e B. Eggers, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 giugno 2017,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’allegato II, punti 3 e 7, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005, L 3, pag. 1, e rettifica in GU 2011, L 336, pag. 86)), nonché sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e degli articoli 4, 5 e 7 del regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione (GU 2010, L 245, pag. 16).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vion Livestock BV (in prosieguo: la «Vion») e lo Staatssecretaris van Economische Zaken (Segretario di Stato all’Economia, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Segretario di Stato») in merito al recupero di restituzioni all’esportazione percepite dalla Vion in occasione dell’esportazione di bovini vivi verso il Libano.
 
 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Regolamento n. 1/2005
 
3        Secondo il considerando 11 del regolamento n. 1/2005, al fine di garantire un’applicazione coerente ed effettiva di quest’ultimo in tutta l’Unione europea in base al principio fondamentale secondo cui gli animali non debbono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni particolareggiate per far fronte alle particolari esigenze che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto.
 
4        L’articolo 1 del regolamento n. 1/2005, che definisce l’ambito di applicazione di tale regolamento, così dispone al suo paragrafo 1:
 
«Il presente regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno [dell’Unione], compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale [dell’Unione] o che ne escono».
 
5        L’articolo 5 del regolamento in parola, intitolato «Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali», prevede quanto segue al suo paragrafo 4:
 
«Per i lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina i trasportatori e gli organizzatori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all’allegato II».
 
6        L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Detentori», così recita al paragrafo 2:
 
«I detentori controllano tutti gli animali che arrivano in un luogo di transito o in un luogo di destinazione e accertano se sono o sono stati sottoposti a un lungo viaggio tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi. Nel caso di lunghi viaggi di equidi domestici, diversi dagli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i detentori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all’allegato II».
 
7        L’articolo 14 del medesimo regolamento, intitolato «Controlli e altre misure relative ai giornali di viaggio da adottarsi ad opera dell’autorità competente prima di lunghi viaggi», al suo paragrafo 1 così dispone:
 
«Per lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi che interessano [le specie considerate], l’autorità competente del luogo di partenza:
 
a)      effettua controlli adeguati per verificare che:
 
i)      i trasportatori indicati nel giornale di viaggio siano in possesso delle relative autorizzazioni valide del trasportatore, dei certificati di omologazione validi dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi e dei certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani;
 
ii)      il giornale di viaggio presentato dall’organizzatore sia realistico e indichi la conformità del trasporto al presente regolamento;
 
b)      qualora il risultato dei controlli di cui alla lettera a) non sia soddisfacente, chiede all’organizzatore di modificare le modalità del lungo viaggio previsto in modo da renderlo conforme al presente regolamento;
 
c)      qualora il risultato dei controlli di cui alla lettera a) sia soddisfacente, l’autorità competente appone un timbro sul giornale di viaggio;
 
(…)».
 
8        L’allegato II del regolamento n. 1/2005, intitolato «Giornale di viaggio», ai relativi punti da 1 a 3, 7 e 8 così enuncia:
 
«1.      La persona che pianifica un viaggio deve preparare, timbrare e firmare tutte le pagine del giornale di viaggio conformemente alle disposizioni del presente allegato.
 
2.      Il giornale di viaggio si compone delle seguenti sezioni:
 
Sezione 1 – Pianificazione
 
Sezione 2 – Luogo di partenza
 
Sezione 3 – Luogo di destinazione
 
Sezione 4 – Dichiarazione del trasportatore
 
Sezione 5 – Modello per la relazione sulle anomalie
 
(…)
 
3.      L’organizzatore:
 
a)      identifica ciascun giornale di viaggio con un numero specifico;
 
b)      si assicura che una copia della sezione 1 del giornale di viaggio, debitamente compilata e firmata per quanto riguarda i numeri dei certificati veterinari sia ricevuta dall’autorità competente del luogo di partenza almeno entro due giorni lavorativi dal giorno di partenza secondo le modalità definite da detta autorità;
 
(…)
 
e)      si assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio fino al luogo di destinazione o, in caso di esportazione verso un paese terzo, almeno fino al punto di uscita.
 
(…)
 
7.      Se gli animali sono esportati verso un paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita.
 
In caso di esportazione di bovini vivi cui si applica il regime di restituzione all’esportazione, non è necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione.
 
8.      Il trasportatore menzionato nella sezione 3 del giornale di viaggio tiene:
 
a)      una copia del giornale di viaggio compilato;
 
(…)
 
I documenti di cui all[e] letter[e] a) e b) sono messi a disposizione dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione al trasportatore e, su richiesta dell’autorità competente del luogo di partenza, entro un mese dalla compilazione, e sono conservati dal trasportatore per un periodo di almeno tre anni dalla data del controllo.
 
Il documento di cui alla lettera a) è restituito all’autorità competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio (…)».
 
9        L’appendice all’allegato II del regolamento n. 1/2005 è costituita da varie sezioni, ciascuna contenente un modello standard. Alla sezione 3 di detta appendice figura un modello intitolato «Luogo di destinazione». Il punto 4 di tale modello precisa i «controlli [da] esegui[re]» da parte del «[d]etentore nel luogo di destinazione/veterinario ufficiale» di cui al punto 1 di detto modello. Uno di tali controlli – menzionato al punto 4.5 del medesimo modello – riguarda le «[r]egistrazioni sul giornale di viaggio e [i] limiti della durata del viaggio». Inoltre, alla sezione 4 dell’appendice in parola figura un modello di dichiarazione del trasportatore che deve essere compilato dal conducente durante il viaggio. Tale dichiarazione deve indicare, per quanto concerne l’itinerario effettivo (punti di riposo, trasferimento o uscita), i vari luoghi e indirizzi, la data e l’ora di arrivo e di partenza, la durata delle soste e il motivo, i motivi di eventuali differenze tra itinerario effettivo e proposto e altre osservazioni, così come il numero e i motivi di lesioni e/o decessi di animali durante il viaggio. La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal conducente (o dai conducenti) e dal trasportatore.

 Regolamento n. 817/2010
 
10      Secondo il considerando 3 del regolamento n. 817/2010, «[p]er garantire il rispetto delle norme relative al benessere degli animali, è opportuno istituire un sistema di sorveglianza che comprenda controlli obbligatori al punto di uscita dal territorio doganale [dell’Unione] e dopo aver lasciato il territorio doganale [dell’Unione] qualora vi sia un cambiamento di mezzo di trasporto nonché nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale».
 
11      L’articolo 1 del regolamento n. 817/2010, intitolato «Campo di applicazione», al suo paragrafo 1 così recita:
 
«Il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina di cui alla voce NC 0102 (di seguito “animali”) ai sensi dell’articolo 168 del regolamento (CE) n. 1234/2007 [del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento “unico OCM” (GU 2007, L 299, pag. 1)], è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, degli articoli da 3 a 9 del regolamento [n. 1/2005] e degli allegati in esso menzionati nonché del presente regolamento».
 
12      L’articolo 2 del regolamento n. 817/2010, intitolato «Controlli nel territorio doganale [dell’Unione]», al suo paragrafo 2 così dispone:
 
«Per gli animali per i quali è accettata una dichiarazione di esportazione, il veterinario ufficiale del punto di uscita verifica (…) se:
 
a)      le disposizioni del regolamento [n. 1/2005] sono state rispettate dal luogo di partenza (…) fino al punto di uscita;
 
e
 
b)      le condizioni di trasporto per il resto del viaggio sono conformi al regolamento [n. 1/2005] e sono stati presi i provvedimenti necessari per garantire che venga rispettato fino al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
 
Il veterinario ufficiale che ha effettuato i controlli redige una relazione conforme al modello di cui all’allegato I di questo regolamento certificando se i risultati dei controlli eseguiti conformemente al primo comma sono soddisfacenti o non soddisfacenti.
 
L’autorità veterinaria responsabile del punto di uscita conserva tale relazione per almeno tre anni. Una copia della relazione è inviata all’organismo pagatore».
 
13      L’articolo 3 del regolamento n. 817/2010, intitolato «Controlli nei paesi terzi», prevede quanto segue:
 
«1.      L’esportatore garantisce che, dopo aver lasciato il territorio doganale [dell’Unione], gli animali siano sottoposti a controllo:
 
a)      ovunque vi sia un cambiamento di mezzo di trasporto, tranne qualora il cambiamento non fosse stato programmato e sia dovuto a circostanze impreviste eccezionali;
 
b)      nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
 
2.      L’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a una società internazionale di controllo e di sorveglianza, a tal fine riconosciuta e controllata da uno Stato membro (…) oppure a un’agenzia ufficiale di uno Stato membro.
 
(…)
 
Il veterinario che ha eseguito il controllo redige una relazione su ciascun controllo effettuato a norma del paragrafo 1 secondo i modelli di cui agli allegati III e IV del presente regolamento».
 
14      L’articolo 4 del regolamento in esame, intitolato «Procedura di pagamento delle restituzioni all’esportazione», così recita:
 
«1.      L’esportatore comunica all’autorità competente dello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di esportazione tutte le informazioni necessarie sul viaggio, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione.
 
(…)
 
2.      Le domande di pagamento delle restituzioni all’esportazione (…) devono essere integrate (…) dai seguenti documenti:
 
a)      il documento di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, debitamente compilato;
 
e
 
b)      le relazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.
 
3.      Se in seguito a circostanze non imputabili all’esportatore non è stato possibile effettuare il controllo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, l’autorità competente, su richiesta motivata dell’esportatore, può accettare altri documenti che comprovino in modo ritenuto soddisfacente il rispetto delle disposizioni del regolamento [n. 1/2005]».
 
15      L’articolo 5 di detto regolamento, intitolato «Non pagamento delle restituzioni all’esportazione», al suo paragrafo 1 così dispone:
 
«L’importo totale della restituzione all’esportazione per animale, calcolato in conformità del secondo comma, non è versato per:
 
a)      gli animali che sono morti durante il trasporto, tranne nei casi di cui al paragrafo 2;
 
(…)
 
c)      gli animali per i quali l’autorità competente ritenga che non siano stati rispettati gli articoli da 3 a 9 del regolamento [n. 1/2005] e gli allegati in esso menzionati, sulla base dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e/o di tutti gli altri elementi a sua disposizione relativi al rispetto del presente regolamento.
 
(…)».
 
16      L’articolo 7 del regolamento n. 817/2010, intitolato «Recupero degli importi indebitamente pagati», così dispone:
 
«Qualora si constati, dopo il pagamento della restituzione, che non è stato rispettato il regolamento [n. 1/2005], la parte corrispondente della restituzione, compresa eventualmente la sanzione di cui all’articolo 6 del presente regolamento, è considerata indebitamente pagata e viene recuperata conformemente all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 612/2009 [della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU 2009, L 186, pag. 1)]».
 
17      L’allegato IV del regolamento n. 817/2010 contiene un modello di relazione sul controllo nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale. Una delle voci riguardanti i «[c]ontrolli eseguiti» concerne il «[r]uolino di marcia».
 
 Procedimento principale e questioni pregiudiziali
 
18      Alla fine del 2010, la Vion ha esportato in Libano 36 bovini vivi. Essi sono stati inizialmente trasportati in camion da Woerden (Paesi Bassi) a Capodistria (Slovenia), da cui sono stati trasferiti su una nave per il trasporto di bestiame. Detti bovini sono poi usciti dal territorio dell’Unione, per via marittima, al fine di raggiungere Beirut (Libano).
 
19      Ad avviso del giudice del rinvio, il trasportatore avrebbe consegnato a Capodistria il giornale di viaggio al veterinario ufficiale del punto di uscita dall’Unione, cosicché l’originale di tale giornale non ha potuto essere aggiornato sino a Beirut.
 
20      Conformemente al regolamento n. 1/2005, la Vion aveva presentato all’amministrazione competente dei Paesi Bassi, preliminarmente al viaggio, un giornale di viaggio che precisava, al relativo titolo della sezione 1, intitolato «Pianificazione», che la durata totale del trasporto doveva essere di sette giorni, il luogo di partenza era Woerden e il luogo di destinazione era Beirut. Il trasporto in parola doveva iniziare il 9 settembre 2010, senza alcuna precisazione in merito all’ora di partenza, e concludersi il 16 settembre 2010. Infine, era indicato che gli animali si sarebbero riposati a Monaco di Baviera (Germania) e che sarebbero stati trasferiti sulla nave a Capodistria.
 
21      Del pari, mentre i bovini dovevano essere trasferiti in Libano, la sezione 3 del giornale di viaggio controverso nel procedimento principale, intitolata «Luogo di destinazione», menzionava Capodistria e la Slovenia come, rispettivamente, luogo e Stato membro di destinazione. La «[d]ichiarazione del trasportatore», contenuta alla sezione 4 di detto giornale di viaggio, attestava che gli animali erano arrivati a Capodistria il 10 settembre 2010 alle ore 10:50 e che la data e l’ora citate corrispondevano a quelle di arrivo al luogo di destinazione. Invece, tale giornale di viaggio non contiene alcuna informazione in merito allo svolgimento del trasporto dalla partenza della nave da Capodistria al suo arrivo a Beirut.
 
22      Gli animali sono stati scaricati il 22 settembre 2010, tra le 11:15 e le 13:30, e sono stati soggetti a ispezione eseguita da un veterinario indipendente residente a Beirut, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010.
 
23      Il 12 ottobre 2010, la Control Union Nederland, società che agiva per conto della Vion, ha certificato, sulla base della relazione recante la medesima data e firmata dal suddetto veterinario, che le disposizioni dei regolamenti nn. 1/2005 e 817/2010 erano state rispettate.
 
24      Con decisione del 4 febbraio 2014, il Segretario di Stato ha tuttavia richiesto che la Vion rimborsasse la restituzione all’esportazione, per l’importo di EUR 5 292,92 che le era stato corrisposto, cui si aggiungevano EUR 577,40 a titolo di maggiorazione del 10% e di interessi. Il Segretario di Stato ha contestato al trasportatore della Vion di aver aggiornato la sezione 4 del giornale di viaggio soltanto sino al punto di uscita dal territorio dell’Unione e non sino alla destinazione finale degli animali. In tal senso, alla luce della dichiarazione di detto trasportatore, il viaggio doveva essersi concluso a Capodistria e non essere continuato sino a Beirut.
 
25      La Vion, dal momento che il Segretario di Stato ha respinto il suo reclamo con decisione del 18 giugno 2014, ha proposto ricorso dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi).
 
26      La Vion e il Segretario di Stato controvertono sulla questione se l’obbligo di conservare e tenere un giornale di viaggio, in caso di trasporto di lunga durata di animali, sussista soltanto sino al punto di uscita dal territorio dell’Unione o se esso si estenda, in misura più ampia, sino alla destinazione finale, e, dunque, sino all’arrivo degli animali nel paese terzo di cui trattasi.
 
27      A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene di trovarsi ad affrontare una seria difficoltà di interpretazione del diritto dell’Unione, considerate le divergenze sussistenti tra, a suo avviso, le prescrizioni degli articoli 4, 5 e 7 del regolamento n. 817/2010, da un lato, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2005, nonché del punto 3 dell’allegato II di quest’ultimo regolamento, dall’altro. Né la tesi difesa dalla Vion, né quella sostenuta dal Segretario di Stato gli sembrano irrilevanti.
 
28      Alla luce del tenore letterale dei punti 3 e 7 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, il giudice del rinvio dubita, al pari della Vion, che l’organizzatore o il trasportatore possa conservare il giornale di viaggio sino al punto di destinazione finale del viaggio, ossia sino al paese terzo di cui trattasi. Esso è tuttavia convinto che è solo sulla base del giornale di viaggio che il veterinario del luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale può effettivamente garantire il rispetto del regolamento n. 1/2005.
 
29      L’obbligo di consegnare il giornale di viaggio al veterinario ufficiale del punto di uscita dall’Unione, derivante dal punto 7 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, impedirebbe in tal senso all’esportatore di fornire la prova, al veterinario del luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale, dell’effettivo rispetto, da parte di detto esportatore, degli articoli da 3 a 9 del regolamento in parola, nonché dei relativi allegati.
 
30      Il giudice del rinvio rileva, però, che anche la tesi sostenuta dal Segretario di Stato si fonda su solidi argomenti. In particolare, il considerando 11 del regolamento n. 1/2005, nella parte in cui stabilisce che gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, potrebbe coprire tutto il viaggio verso un paese terzo.
 
31      Inoltre, diverse disposizioni del regolamento n. 817/2010 subordinano il versamento delle restituzioni all’esportazione al rispetto del regolamento n. 1/2005, rispetto che dovrebbe essere verificato dal veterinario del luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale. Orbene, per poter essere effettivo, siffatto controllo postulerebbe che il giornale di viaggio sia tenuto sino all’arrivo in detto paese terzo. Ad avviso del giudice del rinvio, qualsiasi altra soluzione impedirebbe che la parte del trasporto che avviene sul territorio del paese terzo possa essere controllata mediante il giornale di viaggio.
 
32      Ciò premesso, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se gli articoli 5, paragrafo 4, e 8, paragrafo 2, del regolamento [n. 1/2005], in combinato disposto con le disposizioni sul giornale di viaggio, di cui all’allegato II di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che essi, in caso di un trasporto di animali verso un paese terzo, impongono all’organizzatore del trasporto e/o al detentore degli animali l’obbligo di tenere il giornale di viaggio sino al luogo di destinazione in detto paese terzo.
 
2)      Se gli articoli 5 e 7 del regolamento [n. 817/2010], in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le restituzioni all’esportazione devono essere recuperate se il giornale di viaggio non è stato tenuto sino al luogo di destinazione nel paese terzo, in quanto il trasportatore ha soddisfatto l’obbligo, imposto all’allegato II, punto 7, del regolamento n. 1/2005, di consegnare il giornale di viaggio al veterinario ufficiale del punto di uscita.
 
3)      Se gli articoli 5 e 7 del regolamento n. 817/2010, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le restituzioni all’esportazione devono essere recuperate se l’esportatore non è in grado di provare di aver soddisfatto le condizioni di cui al regolamento n. 1/2005, nella situazione in cui il veterinario, nell’ambito dei controlli che è chiamato ad effettuare nel paese terzo a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 817/2010, non possa verificare se le informazioni sullo schema di viaggio (il giornale di viaggio) siano soddisfacenti, vale a dire conformi al regolamento n. 1/2005 (e pertanto non possa neppure dichiarare che il risultato dei controlli è soddisfacente), in quanto il trasportatore ha consegnato il giornale di viaggio al veterinario ufficiale del punto di uscita».

 Sulle questioni pregiudiziali
 
33      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 del regolamento n. 817/2010, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, nonché con i punti 3, 7 e 8 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, debba essere interpretato nel senso che il rimborso delle restituzioni all’esportazione a titolo del regolamento n. 817/2010 possa essere richiesto allorché il trasportatore di animali della specie bovina non ha aggiornato il giornale di viaggio previsto all’allegato II del regolamento n. 1/2005 sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
 
34      Si deve sottolineare, in via preliminare, che né il regolamento n. 817/2010 né il regolamento n. 1/2005 prevedono esplicitamente i documenti che devono essere prodotti da un trasportatore che esporti animali della specie bovina verso un paese terzo per poter beneficiare di restituzioni all’esportazione.
 
35      Tuttavia, risulta da una giurisprudenza costante che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12; del 26 giugno 1990, Velker International Oil Company, C-185/89, EU:C:1990:262, punto 17, nonché del 27 settembre 2007, Teleos e a., C-409/04, EU:C:2007:548, punto 35).
 
36      A tal riguardo, si deve rilevare che, in primo luogo, come risulta dall’articolo 7 del regolamento n. 817/2010, qualora si constati, dopo il pagamento della restituzione, che non è stato rispettato il regolamento n. 1/2005, la parte corrispondente della restituzione è considerata indebitamente pagata. Essa deve pertanto essere recuperata, così come la sanzione eventualmente inflitta all’esportatore o al trasportatore. Pertanto, il rimborso delle restituzioni all’esportazione è subordinato all’inosservanza, da parte dell’esportatore o del trasportatore, degli obblighi derivanti dal regolamento n. 1/2005.
 
37      Orbene, l’articolo 1 del regolamento n. 817/2010 subordina il pagamento delle restituzioni all’esportazione al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale, degli articoli da 3 a 9 del regolamento n. 1/2005 e degli allegati in esso menzionati, nonché delle disposizioni dello stesso regolamento n. 817/2010. Il relativo rimborso deve, quindi, essere motivato da una violazione di tali medesimi articoli da 3 a 9 del regolamento n. 1/2005.
 
38      In secondo luogo, il regolamento n. 817/2010 richiede, conformemente al suo considerando 3, per garantire il rispetto delle norme relative al benessere degli animali, un sistema di sorveglianza che comprenda controlli obbligatori eseguiti non soltanto al punto di uscita dal territorio doganale dell’Unione, ma anche al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale. Infatti, ai sensi, segnatamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, deve essere eseguito un controllo nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale, controllo cui, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma, di detto regolamento, deve seguire la redazione di una relazione, secondo il modello richiamato al punto 17 della presente sentenza. Orbene, come conferma detto modello, l’obiettivo del controllo in parola è, essenzialmente, di verificare se le disposizioni del regolamento n. 1/2005 siano state rispettate, anche nella parte del viaggio compresa tra il punto di uscita dall’Unione e il luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
 
39      Dal momento che uno degli elementi da esaminare in occasione del suddetto controllo è il «[r]uolino di marcia», che corrisponde al giornale di viaggio, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, lo svolgimento del controllo citato al punto precedente della presente sentenza richiede che alla società incaricata dello svolgimento del controllo in parola siano fornite le informazioni previste a tal fine.
 
40      Orbene, la «dichiarazione del trasportatore», che costituisce la sezione 4 del giornale di viaggio, deve essere compilata dal conducente e firmata da quest’ultimo e dal trasportatore. Tale dichiarazione deve indicare, per quanto concerne l’itinerario effettivo (punti di riposo, trasferimento o uscita), i vari luoghi e indirizzi, la data e l’ora di arrivo e di partenza, la durata delle soste e il motivo, i motivi di eventuali differenze tra itinerario effettivo e proposto e altre osservazioni, così come il numero e i motivi di lesioni e/o decessi di animali durante il viaggio.
 
41      L’interpretazione in esame è tale da preservare l’effetto utile dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2005, che deve essere interpretato nel senso che, affinché il trasporto che comporta un lungo viaggio degli animali di cui trattasi, che ha inizio nel territorio dell’Unione e prosegue fuori di tale territorio, possa essere autorizzato dall’autorità competente del luogo di partenza, l’organizzatore del viaggio deve presentare un giornale di viaggio che sia realistico e consenta di ritenere che le disposizioni del predetto regolamento saranno rispettate, anche nella parte di detto viaggio che si svolgerà nel territorio di paesi terzi (sentenza del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export, C-424/13, EU:C:2015:259, punto 56).
 
42      Pertanto, per assicurare tanto l’utilità di detto controllo ex ante svolto dall’autorità competente del luogo di partenza, quanto l’effettivo benessere degli animali, è indispensabile richiedere che il giornale di viaggio in parola sia aggiornato durante il viaggio, anche nella parte del trasporto compresa tra il punto di uscita dall’Unione e il luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
 
43      In terzo luogo, è vero che discende dal punto 7 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 che, in caso di esportazione verso un paese terzo di animali cui si applica il predetto regolamento, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita dall’Unione.
 
44      Tuttavia, dal punto 8 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 risulta che detto regolamento prevede l’uso di copie del giornale di viaggio. Lo stesso avviene anche per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, seconda frase, del regolamento n. 817/2010.
 
45      Inoltre, se il punto 3, lettera e), dell’allegato II del regolamento n. 1/2005 prevede che, in caso di esportazione verso un paese terzo, l’organizzatore si assicura che il giornale di viaggio accompagni gli animali durante il viaggio almeno fino al punto di uscita dall’Unione, ciò implica che l’organizzatore deve continuare a compilare una copia del suddetto giornale di viaggio sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
 
46      Di conseguenza, il nesso stabilito dal regolamento n. 817/2010 con il regolamento n. 1/2005 consente di considerare che la copia del giornale di viaggio, in caso di trasporto sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale, deve svolgere la stessa funzione dell’originale in occasione del trasporto sino al punto di uscita dall’Unione.
 
47      Premesso che incombe alla persona che richiede le restituzioni all’esportazione provare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 3 a 9 del regolamento n. 1/2005 e degli allegati menzionati in quest’ultimo, nonché delle disposizioni del regolamento n. 817/2010, risulta dalle precedenti considerazioni che spetta a detta persona compilare una copia del giornale di viaggio sino al controllo degli animali da parte del veterinario del luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale e consentire a quest’ultimo di verificare se sono stati rispettati gli obblighi previsti in merito alla tenuta del giornale di viaggio.
 
48      Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 817/2010 presuppone che il trasportatore compili una copia del giornale di viaggio sino all’arrivo degli animali di cui trattasi nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
 
49      In tali condizioni, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 7 del regolamento n. 817/2010, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, nonché con i punti 3, 7 e 8 dell’allegato II del regolamento n. 1/2005, deve essere interpretato nel senso che il rimborso delle restituzioni all’esportazione a titolo del regolamento n. 817/2010 può essere richiesto allorché il trasportatore di animali della specie bovina non ha aggiornato una copia del giornale di viaggio previsto all’allegato II del regolamento n. 1/2005 sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
 
 Sulle spese
 
50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
 
L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010, nonché con i punti 3, 7 e 8 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, deve essere interpretato nel senso che il rimborso delle restituzioni all’esportazione a titolo del regolamento n. 817/2010 può essere richiesto allorché il trasportatore di animali della specie bovina non ha aggiornato una copia del giornale di viaggio previsto all’allegato II del regolamento n. 1/2005 sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
 
Firme

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