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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto processuale europeo, Tutela dei consumatori Numero: C-328/16 | Data di udienza:

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Penalità – Inadempimento di uno Stato (Grecia) – TUTELA DEI CONSUMATORI – Infrazioni al diritto dell’Unione – Incidenza sulla salute umana e sull’ambiente – Reiterazione di infrazioni da parte di uno Stato membro – Effetti – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Condanna al pagamento di una somma forfettaria e determinazione dell’importo – Criteri specifici – Complesso degli elementi rilevanti – Caratteristiche dell’inadempimento – Potere discrezionale nel decidere in merito – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Febbraio 2018
Numero: C-328/16
Data di udienza:
Presidente: Bay Larsen
Estensore: Bay Larsen


Premassima

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Penalità – Inadempimento di uno Stato (Grecia) – TUTELA DEI CONSUMATORI – Infrazioni al diritto dell’Unione – Incidenza sulla salute umana e sull’ambiente – Reiterazione di infrazioni da parte di uno Stato membro – Effetti – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Condanna al pagamento di una somma forfettaria e determinazione dell’importo – Criteri specifici – Complesso degli elementi rilevanti – Caratteristiche dell’inadempimento – Potere discrezionale nel decidere in merito – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Giurisprudenza.



Massima

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 3^ 22/02/2018 Sentenza causa C-328/16


ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Penalità – Inadempimento di uno Stato (Grecia).
 
La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per ottemperare alla sentenza del 24/06/2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’inadempimento constatato al punto 1 persista alla data della pronuncia della presente sentenza, la Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità pari a EUR 3 276 000 per semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), a far data dalla pronuncia della presente sentenza, e sino a completa esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), il cui importo effettivo dovrà essere calcolato al termine di ogni periodo di sei mesi riducendo l’importo complessivo relativo a ciascuno di tali periodi di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di unità di abitanti equivalenti effettivamente adeguate alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), nella regione di Thriasio Pedio, alla fine del periodo considerato, rispetto al numero di unità di abitanti equivalenti che non sono state adeguate alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), in questa regione, alla data di pronuncia della presente sentenza. Nella specie, la Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione europea la somma forfettaria di EUR 5 milioni.
 
TUTELA DEI CONSUMATORI – Infrazioni al diritto dell’Unione – Incidenza sulla salute umana e sull’ambiente – Reiterazione di infrazioni da parte di uno Stato membro – Effetti.

Il carattere reiterativo delle infrazioni di uno Stato membro della UE, è ancor più inaccettabile allorché si manifesti in un ambito in cui l’incidenza sulla salute umana e sull’ambiente è particolarmente significativa. Al riguardo, una reiterazione di infrazioni da parte di uno Stato membro in un settore specifico può costituire un indice del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione richiede l’adozione di una misura dissuasiva, quale la condanna al pagamento di una somma forfettaria (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 99).

 
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Condanna al pagamento di una somma forfettaria e determinazione dell’importo – Criteri specifici – Complesso degli elementi rilevanti – Caratteristiche dell’inadempimento -Potere discrezionale nel decidere in merito – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Giurisprudenza.
 
In materia di diritto processuale europeo, la condanna al pagamento di una somma forfettaria e la determinazione dell’importo eventuale di detta somma devono restare correlati, in ciascun caso di specie, al complesso degli elementi rilevanti relativi tanto alle caratteristiche dell’inadempimento accertato quanto al comportamento specifico dello Stato membro interessato dal procedimento avviato in base all’articolo 260 TFUE. A questo proposito, quest’ultimo attribuisce alla Corte un ampio potere discrezionale nel decidere in merito all’irrogazione o meno di una siffatta sanzione e nel determinarne eventualmente l’importo (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 92).
 
Pres./Rel. Bay Larsen, nel procedimento Commissione europea contro Repubblica ellenica.
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 3^ 22/02/2018 Sentenza causa C-328/16

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 3^ 22/02/2018 Sentenza causa C-328/16
 
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
 
22 febbraio 2018
 
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Penalità»
 
Nella causa C-328/16,
 
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, proposto il 10 giugno 2016,
 
Commissione europea, rappresentata da G. Zavvos, E. Manhaeve e D. Triantafyllou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
 
ricorrente,
 
contro
 
Repubblica ellenica, rappresentata da E. Skandalou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
 
convenuta,

LA CORTE (Terza Sezione),
 
composta da L. Bay Larsen, (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby e M. Vilaras, giudici,
 
avvocato generale: N. Wahl
 
cancelliere: R. Schiano, amministratore
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 giugno 2017,
 
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        Con il suo ricorso la Commissione europea chiede che la Corte voglia:
 
–        constatare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per ottemperare alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE,
 
–        ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una penalità indicata in EUR 34 974 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata data piena esecuzione alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385);
 
–        condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione un importo forfettario giornaliero di EUR 3 828, a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385) fino al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa oppure fino al giorno dell’esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), qualora l’esecuzione si verificasse ad una data anteriore, e
 
–        condannare la Repubblica ellenica alle spese.
 
 Contesto normativo
 
2        Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 1991, L 135, pag. 40), come modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998 (GU 1998, L 67, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dallo scarico di acque reflue urbane.
 
3        L’articolo 2 di detta direttiva definisce, al suo punto 1, le «acque reflue urbane» come «acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento». Lo stesso articolo definisce inoltre, al suo punto 4, l’«agglomerato» come area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale e, al suo punto 6, l’abitante equivalente (in prosieguo: l’«a.e.») come «il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno». Al punto 8 di tale articolo, il «trattamento secondario» è definito come «trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I».
 
4        A termini dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva:
 
«Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane (…)
 
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
 
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale».
 
5        Le regole generali applicabili alle acque reflue urbane sono contenute nell’articolo 4 della direttiva, che dispone, al paragrafo 1:
 
«Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
 
–        al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.;
 
(…)».
 
6        L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/271 così prevede:
 
«1.      Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.
 
2.      Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.».
 
 La sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385)
 
7        Nella sua sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), la Corte ha statuito che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per l’installazione di un sistema di raccolta delle acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto a un trattamento più rigoroso del trattamento secondario le acque reflue urbane di detta regione prima dello scarico nella zona sensibile del golfo di Eleusi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/271.
 
 Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte
 
8        Nel contesto del controllo dell’esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), con lettera del 6 agosto 2004, i servizi della Commissione hanno chiesto informazioni alle autorità greche quanto alle misure adottate ai fini dell’esecuzione di detta sentenza.
 
9        Con lettera del 14 giugno 2005, dette autorità hanno trasmesso ai servizi della Commissione un’agenda relativa all’esecuzione dei lavori necessari per conformarsi a detta sentenza. Secondo detta agenda, il sistema di raccolta di acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio doveva essere resa operativa il 20 giugno 2009.
 
10      Con lettera di messa in mora del 10 aprile 2006, la Commissione ha indicato alle autorità greche che l’adeguamento ai requisiti della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), non era stato ancora realizzato.
 
11      Con diverse lettere di risposta, le autorità greche hanno sottolineato il termine previsto nelle decisioni della Commissione recanti approvazione del cofinanziamento, da parte del Fondo di coesione, dei progetti destinati a garantire tale adeguamento, vale a dire il 31 dicembre 2009. In particolare, nella loro risposta del 29 giugno 2006, le autorità greche hanno affermato che detto termine sarebbe stato rispettato nonostante i ritardi accertati. Peraltro, le autorità greche hanno informato la Commissione del fatto che un ricorso per provvedimenti d’urgenza, proposto contro il risultato di un bando di gara che avevano bandito in tale contesto, avrebbe potuto comportare ritardi.
 
12      La Repubblica ellenica ha considerato che la sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), doveva essere eseguita mediante la realizzazione di diversi progetti:
 
–        la creazione di un centro di trattamento delle acque reflue urbane (in prosieguo: l’«impianto di trattamento»);
 
–        la costruzione di canalizzazioni principali per la rete della acque reflue urbane (in prosieguo: la «rete di base»);
 
–        la costruzione di condotte per la rete delle acque reflue urbane (in prosieguo: la «rete secondaria»);
 
–        il collegamento delle diverse abitazioni e industrie della regione di Thriasio Pedio, più in particolare gli agglomerati di Aspropyrgos, Elefsina, Mandra e Magoula, alle reti delle acque reflue urbane (in prosieguo: la «rete terziaria»).
 
13      Nelle loro ulteriori risposte, le autorità greche hanno reso noto alla Commissione che i lavori di costruzione della rete principale stavano proseguendo con ritardi dovuti a difficoltà tecniche e che i lavori di costruzione della rete secondaria avevano subito un ritardo in ragione di un ricorso proposto dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia).
 
14      Invocando un certo numero di difficoltà giuridiche e tecniche che avevano frenato l’avanzamento dei lavori di adeguamento, le autorità greche hanno chiesto una proroga del termine fissato nelle relative decisioni di cofinanziamento allegando a tale domanda una nuova agenda della realizzazione di detti lavori. Secondo tale agenda, i lavori di costruzione della rete principale e dell’impianto di trattamento avrebbero dovuto essere terminati il 31 luglio 2010 e i lavori di costruzione della rete secondaria il 1o agosto 2010.
 
15      La Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica, il 2 febbraio 2009, un parere motivato e, il 7 maggio 2010, una lettera di messa in mora complementare.
 
16      Con svariate lettere di risposta e nel corso di diverse riunioni, tra il mese di luglio 2010 e di febbraio 2015, le autorità greche hanno reso nota alla Commissione l’evoluzione della situazione.
 
17      In tal senso, in una lettera del 27 novembre 2012, le autorità greche hanno comunicato alla Commissione che l’impianto di trattamento era funzionante, nel contesto di una fase sperimentale, dal 27 luglio 2012 e, in modo operativo, dal 27 novembre 2012. Di contro, le reti secondaria e terziaria non erano ancora completate, anche se la prima di tali reti era praticamente terminata, fatta salva la parte di essa che serve l’agglomerato di Elefsina, vale a dire il settore di Kato Elefsina.
 
18      Quanto alla rete terziaria, le autorità greche, tra i mesi di marzo 2013 e agosto 2015, hanno regolarmente informato la Commissione della circostanza che, in esito a difficoltà di ordine interno, la percentuale di raccolta delle acque reflue urbane non aveva conseguito un livello soddisfacente, ove solo il 28% di esse era stato raccolto.
 
19      La Commissione ritiene, al momento dell’introduzione del presente ricorso, che, anche se sono trascorsi dodici anni dalla pronuncia della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), essa non sia stata ancora integralmente eseguita dalla Repubblica ellenica.
 
20      Peraltro, la Commissione non avrebbe ricevuto dalle competenti autorità nazionali alcuna agenda affidabile, tale da indicare la data a partire dalla quale si sarebbe potuto verificare un progresso effettivo. Oltre alla rete terziaria, nemmeno la rete secondaria sarebbe stata completata, segnatamente con riguardo alla parte di essa che serve il settore di Kato Elefsina, nell’agglomerato di Elefsina. Secondo la Commissione, le scoperte archeologiche dedotte dalla Repubblica ellenica non possono essere qualificate come «caso di forza maggiore» che giustifichi un ritardo nell’esecuzione dei lavori.
 
21      La Commissione fa osservare che, fatta salva la risposta delle autorità greche in data 27 novembre 2012, non ha ricevuto alcun dato che dimostri che le acque reflue urbane raccolte siano state sottoposte a un trattamento più rigoroso rispetto al trattamento secondario. Orbene, per dimostrare il carattere sufficiente del trattamento delle acque reflue, le autorità greche avrebbero dovuto provare il buon funzionamento dell’impianto di trattamento su un periodo di dodici mesi, mediante il prelievo di campioni effettuato conformemente all’allegato I, D, della direttiva 91/271, indicando una percentuale di riduzione della DBO5 e della DCO conforme alle prescrizioni di detta direttiva per quanto riguarda il trattamento secondario e, per quanto riguarda il trattamento terziario, una percentuale sufficiente di riduzione dell’azoto conformemente all’allegato I, tabella 2, della direttiva medesima.
 
22      In tale contesto, la Commissione, considerando che l’adeguamento alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385) non era ancora intervenuto, ha introdotto il presente ricorso.
 
 Sull’inadempimento
 
 Argomenti delle parti
 
23      La Commissione osserva che la Repubblica ellenica doveva adottare, entro il 31 dicembre 1998, le misure necessarie affinché le acque residue urbane della regione di Thriasio Pedio fossero raccolte e sottoposte a un trattamento conforme all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/271, prima di farle confluire nella zona sensibile del golfo di Eleusi.
 
24      Nel controricorso, la Repubblica ellenica osserva che la sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385) è stata eseguita e che, pertanto, il ricorso della Commissione è infondato.
 
25      Al riguardo, detto Stato membro fa valere che il trattamento delle acque reflue urbane della regione in questione doveva essere effettuato mediante la costruzione dell’impianto di trattamento, nonché delle reti principale, secondaria e terziaria.
 
26      Per quanto riguarda, anzitutto, la costruzione dell’impianto di trattamento nonché delle reti principale e secondaria, tale costruzione sarebbe stata iniziata precedentemente all’introduzione del ricorso nella causa sfociata nella sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385).
 
27      Al riguardo, le autorità elleniche avrebbero presentato alla Commissione domande di cofinanziamento di questi lavori, accettate dall’istituzione nel mese di dicembre 2004.
 
28      La Repubblica ellenica osserva che le reazioni della popolazione locale nonché l’introduzione del ricorso giurisdizionale hanno provocato un ritardo nella costruzione dell’impianto di trattamento.
 
29      Quest’ultimo sarebbe stato infine completato il 7 aprile 2011 e, dopo una fase sperimentale, l’impianto sarebbe stato operativo solo dal 27 novembre 2012.
 
30      Per garantire un controllo più completo del funzionamento dell’impianto di trattamento, sarebbero stati prelevati campioni rappresentativi delle acque reflue urbane in entrata nella e in uscita dall’impianto medesimo. I risultati ottenuti dimostrerebbero che queste acque sono sottoposte a un trattamento più rigoroso del trattamento secondario. Al riguardo, detto Stato membro sottopone alla Corte dati dal 27 novembre 2012 e sino al 28 luglio 2016, che dimostrerebbero che il trattamento delle acque è conforme ai requisiti di cui alla direttiva 91/271.
 
31      Per quanto riguarda, inoltre, la rete principale, la Repubblica ellenica sostiene che, anche se sono stati costruiti collettori principali, diversi scavi e ritrovamenti archeologici, nonché svariati problemi tecnici sopravvenuti hanno ritardato la costruzione di detta rete sul territorio dell’agglomerato di Elefsina.
 
32      Per quanto riguarda, inoltre, la rete secondaria, la Repubblica ellenica sostiene che le azioni in giustizia, le difficoltà tecniche sopravvenute, le cattive condizioni idrogeologiche, nonché gli scavi e i ritrovamenti archeologici abbiano provocato un ritardo significativo nella costruzione di tale rete e abbiano impedito la costruzione di talune parti di essa. Ne conseguirebbe che la rete secondaria sarebbe stata interamente realizzata, fatta salva la parte situata nel settore di Kato Elefsina dell’agglomerato di Elefsina, consentendo in tal modo di servire il 95% degli a.e. della regione di Thriasio Pedio.
 
33      La Repubblica ellenica precisa, tuttavia, che il trattamento delle acque reflue provenienti dal settore di Kato Elefsina è attualmente garantito dal centro di trattamento delle acque reflue di Metamorfosi e che, pertanto, nessuno scarico di acque reflue non trattate ha luogo nelle acque di superficie.
 
34      Infine, il numero insufficiente di collegamenti con la rete terziaria, calcolati in a.e., sarebbe connesso al fatto che il costo del collegamento sarebbe a carico dei proprietari degli immobili, con l’assistenza dello Stato, in quanto la crisi economica non consente a questo Stato membro di finanziare detti collegamenti senza la partecipazione degli abitanti. Orbene, questi ultimi non sarebbero in grado di finanziare detti collegamenti con la rete di risanamento.
 
35      In tale contesto, il numero di collegamenti con la rete terziaria sarebbe pari al 45% degli a.e. della regione di Thriasio Pedio.
 
36      Tuttavia, la Repubblica ellenica precisa che le acque reflue urbane dei nuclei familiari non collegati sarebbero raccolte in sistemi di cisterne e di fosse settiche, prima di essere trasportate da autocisterne in impianti di trattamento vicini per essere ivi trattate.
 
37      Nella memoria di replica la Commissione sostiene che, come riconosciuto dalla stessa Repubblica ellenica, le reti secondaria e terziaria devono ancora essere completate.
 
38      Essa insiste in tal senso nelle sue censure e reitera che la Repubblica ellenica non si è ancora conformata alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385).
 
39      Detta istituzione fa osservare che detto Stato membro ha infine comunicato, nel controricorso, i risultati dei campioni richiesti. Su questo punto, la Commissione riconosce che tali risultati dimostrano che l’impianto di trattamento funziona adeguatamente e che tutte le acque reflue urbane attualmente raccolte sono sottoposte a un trattamento conforme ai requisiti di cui alla direttiva 91/271.
 
40      Per quanto riguarda, tuttavia, la rete secondaria, la Commissione ricorda che la stessa Repubblica ellenica riconosce la necessità di portarne a termine la costruzione. Infatti, dei 198 km di condotte previsti, solo 184 sarebbero stati attuati, e quelli del settore di Kato Elefsina, nell’agglomerato di Elefsina, erano mancanti.
 
41      Per quanto riguarda la rete terziaria, sulla base degli elementi presentati dalla Repubblica ellenica nel controricorso, la Commissione riconosce a detto Stato membro che il 45% degli a.e. della regione del Thriasio Pedio vi è raccordata, e che le acque reflue urbane raccolte da tale sistema sono pertanto sottoposte a un trattamento adeguato.
 
42      Tuttavia, la Repubblica ellenica continuerebbe a non dimostrare che il rimanente 55% degli a.e. di detta regione sia collegato ai fini di un trattamento conforme alla direttiva 91/271. Infatti, fatte salve le indicazioni relative all’impianto di trattamento di Metamorfossi, che riceverebbe solo il 5% del carico espresso in a.e., detto Stato membro non apporterebbe alcun elemento tale da provare il buon funzionamento, sia pure temporaneo, del sistema provvisorio messo in atto dallo stesso.
 
43      Secondo detta istituzione, quand’anche la Repubblica ellenica dimostrasse che il sistema funziona correttamente, tale circostanza costituirebbe solo un’attenuante e non l’esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385).
 
44      Nella controreplica, la Repubblica ellenica ribadisce che la sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385) è stata eseguita e che, pertanto, il ricorso della Commissione è infondato.
 
45      Per quanto riguarda la rete secondaria, detto Stato membro riconosce che ne resta da costruire una parte infima.
 
46      Quanto ai collegamenti degli abitanti della regione Thriasio Pedio alla rete terziaria, risulterebbe dalle informazioni comunicate dagli agglomerati interessati di Elefsina, Aspropyrgos, Mandra e Magoula che i collegamenti privati progredirebbero regolarmente.
 
47      Peraltro, per quanto riguarda il 49,3% degli a.e. della regione del Thriasio Pedio che, secondo quanto affermato da detto Stato membro in udienza, non è ancora collegato alle reti di risanamento, le acque reflue sarebbero trasportate verso un centro di trattamento vicino da società private, mediante autocisterne. Anche se è tenuto un registro dei dati sui convogli di autocisterne in arrivo sul sito, le informazioni relative alla provenienza delle acque reflue e le coordinate del proprietario, tuttavia, non sarebbero tuttavia conservate, a meno che non si tratti di residui liquidi provenienti dalle industrie.
 
 Giudizio della Corte
 
48      Per determinare se la Repubblica ellenica ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), conformemente all’obbligo che ad essa incombe ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, occorre verificare se detto Stato membro abbia pienamente rispettato le disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/271, in particolare adottando le misure necessarie per l’istallazione di un sistema di raccolta delle acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e sottoponendo a un trattamento più rigoroso del trattamento secondario previsto dall’articolo 4 di detta direttiva le acque reflue urbane di detta regione prima di farle confluire nella zona sensibile del golfo di Eleusi.
 
49      Per quanto concerne il procedimento di inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, occorre utilizzare come data di riferimento per valutare la sussistenza di un simile inadempimento quella della scadenza del termine stabilito nella lettera di diffida formulata in forza di tale disposizione (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 36).
 
50      Nel caso di specie, come ricordato al punto 15 della presente sentenza, poiché la Commissione ha inviato, il 7 maggio 2010, una lettera di diffida complementare alla Repubblica ellenica, in conformità al procedimento previsto all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la data di riferimento menzionata al precedente punto della presente sentenza è quella della scadenza del termine fissato in detta lettera, vale a dire il 7 luglio 2010.
 
51      Orbene, è pacifico che, in quest’ultima data, le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio non erano ancora raccolte e sottoposte a un trattamento conforme alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/271, prima di essere fatte confluire nella zona sensibile del golfo di Eleusi. Infatti, come risulta dal controricorso di questo Stato membro, la costruzione dell’impianto di trattamento è posteriore a detta data, in quanto tale costruzione è stata conclusa solo il 7 aprile 2011 e l’impianto è stato funzionante, fatti salvi i periodi sperimentali, solo a far data dal 27 novembre 2012.
 
52      In ogni caso, la Repubblica ellenica riconosce, da una parte, che la rete di raccolta secondaria non è stata ancora integralmente completata, dato che il settore di Kato Elefsina, nell’agglomerato di Elefsina, non dispone ancora di detta rete e, d’altra parte, che non tutti gli abitanti della regione di Thriasio Pedio sono collegati alla rete terziaria.
 
53      Quanto all’argomento della Repubblica ellenica che si fonda sulle difficoltà che detto Stato membro avrebbe affrontato per eseguire la sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire difficoltà di ordine interno per giustificare la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2017, Commissione/Regno Unito, C-502/15, non pubblicata, EU:C:2017:334, punto 48).
 
54      In tale contesto, si deve dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure richieste dall’esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), non si è conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo1, TFUE.
 
 Sulle sanzioni pecuniarie
 
55      La Commissione chiede che la Repubblica ellenica sia condannata al versamento di una penalità e di una somma forfettaria.
 
56      Per quanto riguarda l’importo della penalità e della somma forfettaria suddetta, la Commissione si basa sulla sua comunicazione del 13 dicembre 2005, intitolata «Applicazione dell’articolo [260 TFUE]» [SEC(2005) 1658], come aggiornata dalla comunicazione C(2015/C 257/01) 6767 della Commissione, del 6 agosto 2015, intitolata «Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell’ambito di procedure di infrazione» (in prosieguo: la «comunicazione del 13 dicembre 2005»).
 
 Sulla penalità
 
 Argomenti delle parti
 
57      Conformemente al punto 6 della comunicazione del 13 dicembre 2005, la Commissione si fonda su tre principali criteri per determinare l’importo della penalità che essa suggerisce alla Corte di infliggere, vale a dire la gravità dell’infrazione, la sua durata e la necessità di assicurare un effetto dissuasivo della sanzione, in modo di evitare recidive.
 
58      Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione accertata, la Commissione sottolinea che lo scarico di acque reflue non trattate in superficie provoca un inquinamento caratterizzato da uno squilibrio dell’ossigeno, mentre l’apporto di sostanze nutritive nuoce, in particolare, alla qualità delle masse di acque di superficie e dei relativi ecosistemi. Inoltre, lo scarico di tali acque reflue urbane potrebbe avere ripercussioni rilevanti sulla salute pubblica.
 
59      Peraltro, l’esecuzione incompleta della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), lederebbe la facoltà degli abitanti di far uso di masse di acque di superficie sufficientemente pulite per consentire lo svolgimento di attività ludiche.
 
60      Per quanto riguarda le acque reflue urbane che hanno subito unicamente un trattamento insufficiente, la Commissione sottolinea che il solo ricorso a un trattamento secondario non è sufficiente ad impedire ogni rischio di inquinamento e di deterioramento della qualità dell’acqua nonché degli ecosistemi vicini se le acque riceventi sono state riconosciute costitutive di una zona sensibile, conformemente all’articolo 5 della direttiva 91/271. Orbene, nonostante l’impegno dimostrato e i provvedimenti adottati dalle autorità greche, il 72% delle acque reflue urbane non sarebbe raccolto conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271, sicché l’inadempimento costatato al riguardo perdurerebbe in forza della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385).
 
61      Secondo la Commissione, l’impegno dimostrato dalle autorità greche, segnatamente dopo la pronuncia della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), potrebbe eventualmente essere considerato come una circostanza attenuante. Infatti, l’impianto di trattamento sarebbe attualmente in servizio, la rete principale di canalizzazione sarebbe stata costruita e la rete secondaria, fatto salvo il settore di Kato Elefsina, sarebbe stata realizzata.
 
62      Tuttavia, la Commissione ritiene che tali circostanze attenuanti siano, in larga misura, neutralizzate dalle circostanze aggravanti che caratterizzano il presente procedimento. In particolare, sarebbero trascorsi più di dodici anni dalla pronuncia della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385). In altri termini, la Repubblica ellenica avrebbe avuto più di sedici anni dall’avvio della procedura di infrazione per conformarsi pienamente alle prescrizioni della direttiva 91/271. Inoltre, la Commissione non dispone di un’agenda indicativa o di dati affidabili che consentano di precisare il momento in cui la Repubblica ellenica avrà completato l’attuazione di tutte le misure necessarie per conformarsi a tutti i requisiti derivanti dalla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385).
 
63      Conseguentemente, in considerazione della rilevanza delle norme di diritto dell’Unione oggetto dell’inadempimento constatato al riguardo alla luce della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), delle conseguenze di detto inadempimento sugli interessi generali e particolari, della circostanza attenuante connessa ai progressi effettuati sino ad ora, delle circostanze aggravanti derivanti dall’incertezza quanto alla data in cui la Repubblica ellenica si sarà integralmente conformata a questa sentenza, della chiarezza delle disposizioni violate della direttiva 91/271 e del comportamento illecito ripetuto della Repubblica ellenica quanto al rispetto della normativa dell’Unione nel settore dell’ambiente e del rispetto delle sentenze della Corte, la Commissione propone un coefficiente di gravità pari a 5, calcolato conformemente alle indicazioni contenute nella comunicazione del 13 dicembre 2005.
 
64      Quanto alla natura dell’infrazione, la Commissione ricorda che la Corte ha pronunciato la sentenza Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385) in data 24 giugno 2004, mentre la Commissione ha deciso di proporre ricorso ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE il 19 novembre 2015. Essendo il periodo trascorso pari a 137 mesi, la Commissione chiede che il coefficiente di durata sia fissato nella misura di 3, su una scala da 1 a 3.
 
65      Infine, per quanto riguarda il coefficiente di capacità finanziaria dello Stato membro perseguito, denominato fattore «n», detta istituzione ricorda che la comunicazione del 13 dicembre 2005 fissa lo stesso nella misura di 3,48 per la Repubblica ellenica.
 
66      La Commissione osserva che, a termini della formula citata in tale comunicazione, la penalità giornaliera è pari al forfait di base uniforme, di EUR 670, moltiplicato per il coefficiente di gravità, il coefficiente di durata e il fattore «n». In tal modo, nella specie, propone una penalità giornaliera pari a EUR 34 974.
 
67      Cionondimeno, detta istituzione ritiene che occorra ridurre progressivamente la penalità in funzione dei progressi realizzati nell’esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385). Pertanto, propone di applicare, conformemente al punto 13.2 di detta comunicazione, una penalità giornaliera decrescente, il cui importo effettivo dovrà essere calcolato al termine di ogni periodo di sei mesi, riducendo l’importo complessivo relativo a tali periodi a concorrenza di una percentuale corrispondente alla proporzione di a.e. che è stata resa conforme con la sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385) in esito al periodo interessato.
 
68      Nel ricorso la Commissione precisa, al riguardo, che la proporzione della popolazione della regione interessata priva di sistemi di raccolta e di trattamento conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/271 corrispondeva, al momento della proposizione del suo ricorso, ad un a.e. totale di 35 883 e, nella memoria di replica, che tale numero era pari a 27 500.
 
69      Secondo la Commissione, per stabilire l’importo definitivo della penalità giornaliera, occorrerebbe tener conto di ogni unità di a.e. effettivamente resa conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 91/271, successivamente alla comunicazione a detta istituzione, da parte della Repubblica ellenica, dei dati che dimostrano che tale adeguamento è stato realizzato.
 
70      Secondo la Repubblica ellenica, né la gravità e la durata dell’infrazione, né la cooperazione e la diligenza di cui essa ha dato prova nel corso della procedura, né i progressi compiuti nell’esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), giustificano l’imposizione di una penalità. In subordine, la Repubblica ellenica contesta il metodo di calcolo della penalità stessa.
 
71      Detto Stato membro ritiene, pertanto, che l’importo della penalità proposta sia sproporzionato rispetto alla gravità dell’infrazione, le cui ripercussioni sull’ambiente in ragione del mancato adempimento degli obblighi specifici derivanti dalla direttiva 91/271 non sono state valutate con precisione.
 
72      La Repubblica ellenica considera che essa ha dato esecuzione alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), avendo eseguito le opere necessarie all’esecuzione di tale sentenza.
 
73      Per quanto riguarda la gravità e la durata dell’infrazione, la proposta della Commissione di applicare un coefficiente pari a 5 non terrebbe conto del fatto che proprio detta sentenza è già stata eseguita. A tal riguardo, detto Stato membro sostiene che il danno provocato alla salute umana nella specie non si sia verificato, dato che le acque reflue urbane dei nuclei familiari che non sono state collegate alla rete secondaria non sono fatte confluire direttamente e in modo incontrollato nelle acque riceventi, ma sono raccolte in sistemi di cisterne e di fosse settiche prima di essere trasportate da autocisterne in impianti operativi di trattamento vicini per essere ivi trattate. Tale coefficiente di gravità sarebbe inoltre eccessivo in considerazione del coefficiente proposto dalla Commissione e accettato dalla Corte nel procedimento sfociato nella sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo (C-557/14, EU:C:2016:471).
 
74      Inoltre, sarebbe priva di fondamento l’affermazione della Commissione secondo cui l’esecuzione asseritamente incompleta della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385) può incidere sull’attuazione di altre direttive dell’Unione o avere ripercussioni su interessi generali o particolari nella specie.
 
75      La Repubblica ellenica contesta parimenti le affermazioni della Commissione secondo le quali detto Stato membro avrebbe un comportamento illecito ripetuto in questo specifico settore del diritto dell’Unione.
 
76      La Repubblica ellenica, nella specie, sostiene di aver dimostrato, da una parte, che le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio sono sottoposte a un trattamento più rigoroso del trattamento secondario che consente di eliminarne il fosforo e l’azoto e, dall’altra, che la proporzione della popolazione che non è ancora collegata, in ragione di scavi archeologici o di difficoltà finanziarie, è servita dal centro di trattamento delle acque reflue di Metamorfosi.
 
77      La Repubblica ellenica, avendo eliminato o, quantomeno, sostanzialmente ridotto il danno all’ambiente derivante dall’inadempimento constatato dalla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), propone, se la Corte dovesse decidere di infliggerle una penalità, di calcolare l’importo della medesima sulla base di un coefficiente di gravità riportato a 1.
 
78      Inoltre, alla luce delle circostanze del caso di specie, suddetta penalità sarebbe sproporzionata rispetto alla durata dell’infrazione nonché rispetto alla capacità finanziaria ridotta della Repubblica ellenica in ragione della crisi economica subita da quest’ultima.
 
79      Infatti, tenuto conto della circostanza secondo cui resterebbe da realizzare solo il 5% della rete secondaria e la Repubblica ellenica avrebbe già adottato le misure necessarie a tal fine, tale Stato membro considera che occorrerebbe fissare nella misura di 1 il coefficiente di durata ai fini del calcolo dell’eventuale penalità.
 
80      Per quanto riguarda la capacità finanziaria di detto Stato membro, il suo prodotto interno lordo (PIL) avrebbe subito, tra il 2010 e il 2016, una flessione del 25,5%.
 
81      Infine, se la Corte decidesse di infliggerle una penalità, la Repubblica ellenica chiede che sia approvata la proposta della Commissione di applicare una penalità decrescente in funzione dello stato di esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385) e di calcolare il suo importo ad ogni scadenza semestrale.
 
 Giudizio della Corte
 
82      Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’imposizione di una penalità è giustificata, in linea di principio, soltanto se l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza perdura fino all’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 61, e giurisprudenza citata).
 
83      A tal riguardo, occorre rilevare che, come risulta dai punti 30 e 39 della presente sentenza, la Repubblica ellenica ha comunicato, nel controricorso, i risultati di campioni significativi prelevati nell’impianto di trattamento che dimostrano il suo funzionamento adeguato e mettono in evidenza, per il periodo dal 27 novembre 2012 al 28 luglio 2016, l’efficacia del trattamento delle acque reflue urbane raccolte ai sensi della direttiva 91/271. A tal riguardo, la Commissione ha confermato, sia nella memoria di replica sia in udienza, che le acque reflue urbane attualmente raccolte sono effettivamente sottoposte a un trattamento conforme alle esigenze di cui a detta direttiva.
 
84      Tuttavia, da un lato, se è pur vero che la rete principale è completamente terminata nella regione di Thriasio Pedio, la rete secondaria non è ancora stata costruita nel settore di Kato Elefsina dell’agglomerato di Elefsina, come sostenuto dalla Commissione e come peraltro riconosciuto dalla stessa Repubblica ellenica, anche all’udienza dinanzi alla Corte. Pertanto, non si può ritenere che la rete secondaria sia stata integralmente completata nella regione di Thriasio Pedio.
 
85      Dall’altro lato, per quanto riguarda il collegamento di tutta la popolazione della regione di Thriasio Pedio alla rete terziaria, anche a voler ritenere che l’affermazione formulata dalla Repubblica ellenica in udienza, secondo cui il 50,7% degli a.e. erano già collegati a detta rete, sia fondata, ciò che la Commissione contesta, resta il fatto che il 49,3% degli a.e. di detta regione continua a non beneficiare di un collegamento a detta rete terziaria.
 
86      In tale contesto, la Corte ritiene che la Repubblica ellenica non abbia dimostrato di aver completamente dato esecuzione, alla data dell’udienza dinanzi alla Corte, agli obblighi derivanti dalla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385).
 
87      Conseguentemente, la Corte afferma che la condanna della Repubblica ellenica al versamento di una penale costituisce un mezzo finanziario adeguato a sollecitare quest’ultima all’adozione delle misure necessarie per porre fine all’inadempimento constatato dalla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), e per garantire la completa esecuzione della sentenza medesima.
 
88      Tuttavia, non può escludersi a priori che, alla data di pronuncia della presente sentenza, la sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385) sia stata eseguita in toto. In tal senso, la penalità deve pertanto essere comminata unicamente nell’ipotesi in cui l’inadempimento persistesse alla data di siffatta pronuncia (v., per analogia, sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 66).
 
89      Da giurisprudenza costante della Corte discende che la penalità deve essere decisa in funzione del grado di persuasione necessario affinché lo Stato membro che non attua una sentenza di condanna per inadempimento modifichi il suo comportamento e metta fine all’infrazione addebitatagli (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 67 e giurisprudenza citata).
 
90      Nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, incombe alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, commisurata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 68).
 
91      Le proposte della Commissione relative alla penalità non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un utile punto di riferimento. Analogamente, orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della Commissione non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto nell’azione condotta dalla stessa Commissione quando formula proposte alla Corte. Infatti, nell’ambito di un procedimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, relativo a un inadempimento che perduri da parte di uno Stato membro nonostante la circostanza che il medesimo inadempimento sia già stato accertato in occasione di una prima sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 258 TFUE, la Corte deve restare libera di fissare la penalità inflitta quanto all’importo e alla forma che considera adeguati per sollecitare detto Stato membro a porre termine alla mancata esecuzione degli obblighi derivanti da siffatta prima sentenza della Corte (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 69).
 
92      Ai fini della fissazione dell’importo della penalità, i criteri fondamentali da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva della stessa, in vista dell’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione, sono costituiti, in linea di principio, dalla gravità dell’infrazione, dalla sua durata e dalla capacità finanziaria dello Stato membro in causa. Per l’applicazione di tali criteri, occorre tener conto, in particolare, delle conseguenze dell’omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati in gioco nonché dell’urgenza che lo Stato membro interessato si conformi ai suoi obblighi (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 70).
 
93      In primo luogo, per quanto concerne la gravità della violazione, si deve ricordare che la direttiva 91/271 mira a tutelare l’ambiente. L’assenza o insufficienza, segnatamente, di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane rischia di arrecare danni all’ambiente e deve essere considerata come particolarmente grave (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 71).
 
94      Si deve inoltre considerare come aggravante la circostanza secondo cui l’esecuzione completa della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), come risulta dalle indicazioni della Repubblica ellenica, non è ancora intervenuta, il che equivale a un ritardo di quasi venti anni, in quanto l’obbligo di assicurare la conformità del trattamento secondario delle acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio avrebbe dovuto essere rispettato al più tardi il 31 dicembre 1998 (v., al riguardo, sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia, C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385, punto 51). La Corte, pertanto, non può che constatare la durata particolarmente significativa di una violazione che, con riguardo all’obiettivo già citato, è inoltre caratterizzata da una sicura gravità (v., per analogia, sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 74).
 
95      Quanto all’argomento fatto valere dalla Repubblica ellenica, secondo il quale le acque reflue urbane scaricate dalla popolazione della regione di Thriasio Pedio non collegata con la rete terziaria non sarebbero disperse nell’ambiente, ma sarebbero trasportate in un impianto di trattamento vicino mediante autocisterne, tale argomento, peraltro contestato dalla Commissione, non può essere accolto, in quanto la Repubblica ellenica non apporta elementi tali da provare il buon funzionamento di un siffatto sistema di raccolta.
 
96      Tuttavia, si deve rilevare che la situazione nella regione di Thriasio Pedio è migliorata rispetto a quella esistente quando è stata avviata la procedura per inadempimento sfociata nella sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385). Infatti, se è pur vero che, allora, il sistema di raccolta delle acque reflue urbane mancava completamente, alla data dell’esame dei fatti compiuto dalla Corte la rete principale è stata completamente terminata, la rete secondaria deve essere completata unicamente nel settore di Kato Elefsina e il collegamento della popolazione della regione di Thriasio Pedio alla rete terziaria, come dedotto dalla Repubblica ellenica nelle sue memorie scritte, è pari a una percentuale del 45% degli a.e. di detta regione. A tal riguardo, tuttavia, la percentuale del 50,7% fatta valere da detto Stato membro, come risulta dal punto 85 della presente sentenza, non può essere accolta, dal momento che lo Stato membro in parola non ne dimostra la fondatezza.
 
97      Pertanto, è giocoforza rilevare che, nella presente controversia, la rilevanza del danno, che, alla data di pronuncia della presente sentenza, continua ad essere arrecato alla salute umana e all’ambiente in ragione dell’inadempimento contestato, è funzione, in larga misura, del numero di siti danneggiati da detto inadempimento. Di conseguenza, siffatto danno è meno rilevante di quello che era arrecato alla salute umana e all’ambiente a causa dell’inadempimento iniziale accertato nella sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385) (v., per analogia, sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia, C-378/13, EU:C:2014:2405, punto 56).
 
98      Inoltre, occorre considerare come attenuante la circostanza secondo la quale, come dedotto dalla Repubblica ellenica, la regione di Thriasio Pedio è una regione che contiene un patrimonio archeologico importante e che, in ragione degli scavi archeologici e della scoperta di reperti archeologici, la rete secondaria è stata realizzata, fatta salva una parte di essa che si trova nel settore di Kato Elefsina dell’agglomerato di Elefsina.
 
99      Per quanto concerne, in secondo luogo, la durata della violazione, occorre ricordare che essa dev’essere valutata tenendo conto del momento in cui la Corte esamina i fatti e non di quello in cui la stessa è adita dalla Commissione. Orbene, nel caso di specie la durata dell’infrazione, vale a dire quasi quattordici anni a partire dalla data della pronuncia della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), è considerevole (v., per analogia, sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 76).
 
100    Infatti, benché l’articolo 260, paragrafo 1, TFUE non precisi il termine entro il quale l’esecuzione di una sentenza deve avvenire, l’interesse collegato a un’applicazione immediata e uniforme del diritto dell’Unione impone, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte, che quest’esecuzione sia avviata immediatamente e venga completata nel più breve termine possibile (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 77 e giurisprudenza citata).
 
101    In terzo luogo, per quanto riguarda la capacità finanziaria dello Stato membro in parola, dalla giurisprudenza della Corte risulta che occorre tenere conto dell’evoluzione recente del PIL di detto Stato membro quale essa si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 78). A tal riguardo, occorre tener conto degli argomenti della Repubblica ellenica secondo i quali il suo PIL è diminuito del 25,5% tra il 2010 e il 2016, quando detto Stato membro ha presentato il suo controricorso dinanzi alla Corte.
 
102    Inoltre, la Commissione ha proposto alla Corte di ridurre progressivamente la penalità in funzione dei progressi compiuti nell’esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385).
 
103    Al riguardo, occorre rilevare che, sebbene, per assicurare la completa esecuzione della sentenza della Corte, la penalità debba essere richiesta integralmente fino al momento in cui lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per far cessare l’inadempimento accertato, in taluni casi specifici, nondimeno, può essere presa in considerazione una sanzione che tenga conto dei progressi eventualmente realizzati dallo Stato membro nell’esecuzione dei suoi obblighi (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2014, Commissione/Grecia, C-378/13, EU:C:2014:2405, punto 60).
 
104    Nella specie, la Commissione suggerisce di prendere in considerazione, per il calcolo dell’importo della penalità, la riduzione progressiva del numero di a.e. non conformi ai requisiti di cui alla direttiva 91/271, ciò che consentirebbe di tener conto dei progressi realizzati dalla Repubblica ellenica nell’esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), e del principio di proporzionalità. Occorre, mediante questa riduzione progressiva, incitare la Repubblica ellenica non solo a portare a termine al più presto l’istallazione del sistema di raccolta nel settore di Kato Elefsina, ma anche ad assicurarsi del fatto che un sistema di raccolta conforme ai requisiti di cui alla direttiva 91/271 sia stato introdotto in tutta la regione di Thriasio Pedio.
 
105    Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene appropriata l’irrogazione di una penalità degressiva dell’importo di EUR 18 000 al giorno.
 
106    Per quanto riguarda la periodicità della penalità, la sua componente degressiva è fissata, conformemente alla proposta della Commissione, su base semestrale, in considerazione del fatto che fornire la prova della conformità con la direttiva 91/271 può richiedere un certo lasso di tempo, e per tener conto dei progressi eventualmente compiuti dallo Stato membro convenuto. Occorrerà pertanto ridurre l’importo totale relativo a ciascuno di detti periodi di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di unità di a.e. effettivamente adeguate alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), nella regione di Thriasio Pedio (v., per analogia, sentenza del 15 ottobre 2015, Commissione/Grecia, C-167/14, non pubblicata, EU:C:2015:684, punto 66).
 
107    Conseguentemente, la Corte ritiene adeguato, nell’esercizio del suo potere discrezionale, fissare una penalità semestrale pari a EUR 3 276 000.
 
108    Risulta dall’insieme delle suesposte considerazioni che occorre condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione una penalità di EUR 3 276 000 per ogni semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), a far data dalla pronuncia della presente sentenza, e sino a completa esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), il cui importo effettivo dovrà essere calcolato al termine di ogni periodo di sei mesi riducendo l’importo complessivo relativo a ciascuno di tali periodi di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di unità di a.e. effettivamente adeguate alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), nella regione di Thriasio Pedio, alla fine del periodo considerato, rispetto al numero di unità di a.e. che non sono state adeguate alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), in questa regione, alla data di pronuncia della presente sentenza.
 
 Sulla somma forfettaria
 
 Argomenti delle parti
 
109    La Commissione chiede alla Corte di condannare la Repubblica ellenica al pagamento di una somma forfettaria giornaliera di EUR 3 828, calcolata sulla base della comunicazione del 13 dicembre 2005, il cui importo risulta dalla moltiplicazione del forfait di base uniforme, determinato in EUR 220, per il coefficiente di gravità pari a 5 e per il fattore «n» pari a 3,48, a far data dalla pronuncia della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), sino alla data di pronuncia della presente sentenza o a quella in cui sarà eseguita la sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), se la sua esecuzione interverrà precedentemente alla pronuncia della presente sentenza.
 
110    Nella specie, sarebbero trascorsi 4 165 giorni tra la sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), e la decisione della Commissione di introdurre il presente ricorso ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2 TFUE, vale a dire il 19 novembre 2015. Conseguentemente, la somma forfettaria totale alla data di questa decisione della Commissione sarebbe pari alla somma forfettaria giornaliera di cui al punto precedente, moltiplicata per il menzionato numero di giorni, vale a dire EUR 15 943 620, importo che sarebbe superiore alla somma forfettaria minima fissata dalla Repubblica ellenica, che sarebbe pari a EUR 1 933 000.
 
111    Nella misura in cui l’importo della somma forfettaria supera quello della somma forfettaria minima, va imposta la somma forfettaria giornaliera di EUR 3 828 secondo le modalità precisate al punto 110 della presente sentenza.
 
112    La Repubblica ellenica fa valere di aver eseguito la sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), dal momento che i lavori destinati a darne esecuzione sono stati effettuati e che, quanto ai lavori che vanno ancora realizzati, le misure necessarie a tal fine sono già state adottate. Inoltre, detto Stato membro avrebbe sistematicamente e lealmente cooperato con i servizi della Commissione. Peraltro, non sussisterebbe alcun rischio di recidiva, dato che la Repubblica ellenica avrebbe eliminato o, quantomeno, considerevolmente ridotto qualsivoglia ulteriore danno all’ambiente. Detto Stato membro, pertanto, sostiene che non si giustificherebbe, nella specie, il pagamento di una somma forfettaria.
 
113    Se, tuttavia, la Corte decidesse di infliggere alla Repubblica ellenica il pagamento di una somma forfettaria, detto Stato membro rileva che la data da prendere in considerazione quale dies a quo per il calcolo di detta somma non sarebbe quella della pronuncia della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), dato che, in considerazione dei lavori di costruzione in corso, tale sentenza non avrebbe potuto essere eseguita in tal data, ma successivamente alla scadenza di un termine ragionevole per la sua esecuzione.
 
114    In ogni caso, spetterebbe alla Corte valutare se, alla luce della congiuntura economica «estremamente difficile» in cui verserebbe la Repubblica ellenica, ricorra la necessità oggettiva di imporre il pagamento di detta somma a tale Stato membro o, al contrario, di esonerarlo in toto dal pagamento stesso.
 
115    In ogni caso, la Repubblica ellenica contesta il metodo di calcolo della Commissione. A suo avviso, se dovesse essere condannata al pagamento di una somma forfettaria giornaliera, detta somma dovrebbe essere pari a EUR 765,60 e, nell’ipotesi in cui la Corte decidesse nel senso dell’imposizione di una somma forfettaria unica, quest’ultima dovrebbe essere pari a EUR 1 933 000.
 
 Giudizio della Corte
 
116    Occorre ricordare, in via preliminare, che la Corte è legittimata, nell’esercizio del potere discrezionale che le è attribuito nella materia in esame, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 91).
 
117    La condanna al pagamento di una somma forfettaria e la determinazione dell’importo eventuale di detta somma devono restare correlati, in ciascun caso di specie, al complesso degli elementi rilevanti relativi tanto alle caratteristiche dell’inadempimento accertato quanto al comportamento specifico dello Stato membro interessato dal procedimento avviato in base all’articolo 260 TFUE. A questo proposito, quest’ultimo attribuisce alla Corte un ampio potere discrezionale nel decidere in merito all’irrogazione o meno di una siffatta sanzione e nel determinarne eventualmente l’importo (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 92).
 
118    Nel presente procedimento, l’insieme degli elementi di diritto e di fatto che hanno portato all’accertamento dell’inadempimento in esame, e in particolare la circostanza che siano già state pronunciate altre sentenze, vale a dire, oltre alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), le sentenze del 7 febbraio 2013, Commissione/Grecia, (C-517/11, non pubblicata, EU:C:2013:66), e del 15 ottobre 2015, Commissione/Grecia (C-167/14, non pubblicata, EU:C:2015:684), che accertano l’inadempimento, da parte della Repubblica ellenica, dei propri obblighi in materia di trattamento delle acque reflue urbane, sono indici del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione richiede l’adozione di una misura dissuasiva, quale la condanna al pagamento di una somma forfettaria (v., per analogia, sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 93).
 
119    In tale contesto, spetta alla Corte, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, stabilire l’importo di detta somma forfettaria in modo che la stessa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’infrazione commessa (sentenza del 22 giungo 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 94).
 
120    Tra i fattori pertinenti al riguardo figurano, in particolare, elementi quali la gravità dell’infrazione constatata ed il periodo durante il quale la stessa si è protratta a partire dalla pronuncia della sentenza che l’ha constatata (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 95).
 
121    Le circostanze del caso di specie di cui occorre tenere conto discendono, in particolare, dalle considerazioni esposte ai punti da 92 a 101 della presente sentenza, relative alla gravità ed alla durata dell’infrazione, nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi.
 
122    Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione in parola, occorre rilevare che, quanto alla costruzione della rete secondaria, solo una parte di un agglomerato continua ad essere priva di detta rete, vale a dire il settore di Kato Elefsina, nell’agglomerato di Elefsina, e, quanto alla percentuale di a.e. della regione di Thriasio Pedio collegata alla rete terziaria, essa è pari al 45%. Tuttavia, occorre rilevare che, in media, durante la maggior parte del periodo compreso tra la data di pronuncia della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), e quella della pronuncia della presente sentenza, detta regione non ha nemmeno avuto a disposizione un impianto di trattamento, in quanto quest’ultimo è stato operativo solo a far data dal 27 novembre 2012. Pertanto, si deve considerare detta violazione come più grave ai fini del calcolo della somma forfettaria che non ai fini della determinazione della penalità.
 
123    Inoltre, quanto alla durata dell’infrazione, oltre alle considerazioni espresse ai punti 99 e 100 della presente sentenza, occorre, ai fini della determinazione della somma forfettaria, prendere in considerazione il fatto che la Repubblica ellenica, pur avendo cooperato sistematicamente con i servizi della Commissione, non ha rispettato le varie scadenze, che essa stessa si era imposta al fine di assicurare la messa in conformità del trattamento delle acque reflue urbane di tutta la regione di Thriasio Pedio. Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta, infatti, che la Commissione non ha ricevuto da detto Stato membro alcuna agenda affidabile che consentisse di stimare la data dalla quale la Commissione avrebbe potuto constatare un progresso effettivo nell’attuazione delle misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385) e, pertanto, ai fini della messa in conformità con le disposizioni di cui alla direttiva 91/271.
 
124    Le giustificazioni fatte valere dalla Repubblica ellenica al riguardo, vale a dire, il fatto che il ritardo nell’esecuzione di questa sentenza sarebbe stato dovuto a difficoltà interne, non possono essere accolte. Infatti, come ricordato al punto 53 della presente sentenza, uno Stato membro non può eccepire difficoltà di ordine interno per giustificare la mancata osservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, e pertanto una siffatta argomentazione non può trovare accoglimento.
 
125    Pertanto, è giocoforza constatare che l’inadempimento contestato alla Repubblica ellenica è persistito per un lasso di tempo rilevante.
 
126    Infine, come dedotto dalla Commissione, si deve considerare l’elevato numero di sentenze, menzionate al punto 118 della presente sentenza, che hanno accertato inadempimenti della Repubblica ellenica ai propri obblighi in materia di trattamento delle acque reflue urbane. Orbene, il carattere reiterativo delle infrazioni di uno Stato membro è ancor più inaccettabile allorché si manifesti in un ambito in cui l’incidenza sulla salute umana e sull’ambiente è particolarmente significativa. Al riguardo, una reiterazione di infrazioni da parte di uno Stato membro in un settore specifico può costituire un indice del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione richiede l’adozione di una misura dissuasiva, quale la condanna al pagamento di una somma forfettaria (sentenza del 22 giugno 2016, Commissione/Portogallo, C-557/14, EU:C:2016:471, punto 99).
 
127    Tuttavia, come è stato indicato al punto 121 della presente sentenza, occorre parimenti tener conto di elementi, come quelli menzionati ai punti da 92 a 101 della presente sentenza, tra cui quelli relativi alle difficoltà connesse agli scavi archeologici e alla scoperta di reperti archeologici nella regione di Thriasio Pedio, nonché agli effetti della crisi economica subita dalla Repubblica ellenica sulla capacità finanziaria di detto Stato membro.
 
128    Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni la Corte ritiene che, nel fissare in EUR 5 000 000 l’importo della somma forfettaria che la Repubblica ellenica dovrà versare, sia effettuata una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie.
 
129    Occorre, di conseguenza, condannare la Repubblica ellenica a pagare alla Commissione la somma forfettaria di EUR 5 000 000.
 
 Sulle spese
 
130    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica e l’inadempimento è stato accertato, quest’ultima va condannata alle spese.
 
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
 
1)      La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per ottemperare alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
 
2)      Nell’ipotesi in cui l’inadempimento constatato al punto 1 persista alla data della pronuncia della presente sentenza, la Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità pari a EUR 3 276 000 per semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), a far data dalla pronuncia della presente sentenza, e sino a completa esecuzione della sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), il cui importo effettivo dovrà essere calcolato al termine di ogni periodo di sei mesi riducendo l’importo complessivo relativo a ciascuno di tali periodi di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di unità di abitanti equivalenti effettivamente adeguate alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), nella regione di Thriasio Pedio, alla fine del periodo considerato, rispetto al numero di unità di abitanti equivalenti che non sono state adeguate alla sentenza del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02, non pubblicata, EU:C:2004:385), in questa regione, alla data di pronuncia della presente sentenza.
 
3)      La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione europea la somma forfettaria di EUR 5 milioni.
 
4)      La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
 
Firme

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