Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto degli alimenti,
Tutela dei consumatori
Numero: C-177/15 |
Data di udienza:
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – TUTELA DEI CONSUMATORI – Informazione e tutela dei consumatori – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Misure transitorie – Prodotti recanti un marchio o una denominazione commerciale esistente anteriormente al 1° gennaio 2005 – Preparati a base di “fiori di Bach” – Marchio dell’Unione europea RESCUE – Prodotti commercializzati come medicinali anteriormente al 1° gennaio 2005 e come prodotti alimentari dopo tale data – Rinvio pregiudiziale – Art. 28, par. 2 Reg. (CE) n.1924/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Novembre 2016
Numero: C-177/15
Data di udienza:
Presidente: Bay Larsen
Estensore: Safjan
Premassima
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – TUTELA DEI CONSUMATORI – Informazione e tutela dei consumatori – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Misure transitorie – Prodotti recanti un marchio o una denominazione commerciale esistente anteriormente al 1° gennaio 2005 – Preparati a base di “fiori di Bach” – Marchio dell’Unione europea RESCUE – Prodotti commercializzati come medicinali anteriormente al 1° gennaio 2005 e come prodotti alimentari dopo tale data – Rinvio pregiudiziale – Art. 28, par. 2 Reg. (CE) n.1924/2006.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 23/11/2016 sentenza C-177/15
DIRITTO DEGLI ALIMENTI – TUTELA DEI CONSUMATORI – Informazione e tutela dei consumatori – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Misure transitorie – Prodotti recanti un marchio o una denominazione commerciale esistente anteriormente al 1° gennaio 2005 – Preparati a base di “fiori di Bach” – Marchio dell’Unione europea RESCUE – Prodotti commercializzati come medicinali anteriormente al 1° gennaio 2005 e come prodotti alimentari dopo tale data – Rinvio pregiudiziale – Art. 28, par. 2 Reg. (CE) n.1924/2006.
L’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica in una situazione in cui un prodotto alimentare recante un marchio o una denominazione commerciale, anteriormente al 1° gennaio 2005 era commercializzato come medicinale e successivamente, dopo tale data, pur presentando le stesse caratteristiche sostanziali e riportando lo stesso marchio o la stessa denominazione commerciale, come alimento.
Pres. Bay Larsen, Rel. Safjan, Ric. Nelsons GmbH c. Ayonnax Nutripharm GmbH
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 23/11/2016 sentenza C-177/15
SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 23/11/2016 sentenza C-177/15
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
23 novembre 2016
«Rinvio pregiudiziale – Informazione e tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Misure transitorie – Articolo 28, paragrafo 2 – Prodotti recanti un marchio o una denominazione commerciale esistente anteriormente al 1° gennaio 2005 – Preparati a base di “fiori di Bach” – Marchio dell’Unione europea RESCUE – Prodotti commercializzati come medicinali anteriormente al 1° gennaio 2005 e come prodotti alimentari dopo tale data»
Nella causa C-177/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 12 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 21 aprile 2015, nel procedimento
Nelsons GmbH
contro
Ayonnax Nutripharm GmbH,
Bachblütentreff Ltd,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 aprile 2016,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Nelsons GmbH, da T. Salomon, B. Goebel e C. Alpers, Rechtsanwälte;
– per l’Ayonnax Nutripharm GmbH e la Bachblütentreff Ltd, da B. Ackermann, Rechtsanwältin;
– per il governo ellenico, da A. Dimitrakopoulou, K. Karavasili, P. Paraskevopoulou, K. Nassopoulou e S. Lekkou, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da S. Grünheid, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 giugno 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafo 3, nonché dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2006, L 404, pag. 9, e rettifica GU 2007, L 12, pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (GU 2008, L 39, pag. 8) (in prosieguo: il «regolamento n. 1924/2006»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la Nelsons GmbH alla Ayonnax Nutripharm GmbH, società con sede in Germania, e alla Bachblütentreff Ltd, società con sede nel Regno Unito, in merito a preparati a base di fiori commercializzati dalla Nelsons con il marchio dell’Unione europea RESCUE.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Il regolamento (CE) n. 178/2002
3 L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1), intitolato «Definizione di “alimento”», prevede quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per “alimento” (o “prodotto alimentare”, o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. (…)
Non sono compresi:
(…)
d) i medicinali ai sensi delle direttive 65/65/CEE [del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 1965, 22, pag. 369)] e 92/73/CEE [del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d’applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici (GU 1992, L 297, pag. 8)];
(…)».
Il regolamento n. 1924/2006
4 Ai sensi dei considerando 1 e 4 del regolamento n. 1924/2006:
«(1) Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nell’[Unione] recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti, compresi quelli importati, immessi sul mercato dovrebbero essere sicuri e adeguatamente etichettati. Una dieta variata e bilanciata costituisce un requisito fondamentale per una buona salute e i singoli prodotti hanno una relativa importanza nel contesto della dieta nel suo complesso.
(…)
(4) Il presente regolamento si dovrebbe applicare a tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, compresa tra l’altro la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali quali quelle appoggiate in toto o in parte da autorità pubbliche. Esso non si dovrebbe applicare alle indicazioni che figurano in comunicazioni non commerciali, quali gli orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e organi della sanità pubblica, né a comunicazioni e informazioni non commerciali riportate nella stampa e in pubblicazioni scientifiche. Il presente regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai marchi e alle altre denominazioni commerciali che possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute».
5 L’articolo 1 del regolamento di cui trattasi, intitolato, «Oggetto e ambito di applicazione», così dispone:
«1. Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.
2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.
(…)
3. Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento.
(…)».
6 L’articolo 2 del suddetto regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) le definizioni di “alimento” (o “prodotto alimentare”), “operatore del settore alimentare”, “immissione sul mercato” e “consumatore finale” di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, punti 3, 8 e 18 del regolamento [n. 178/2002];
(…)
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) “indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione [dell’Unione] o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;
(…)
5) “indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;
(…)».
7 L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Condizioni per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute», al suo paragrafo 3, così dispone:
«Le bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol non possono recare indicazioni sulla salute.
(…)».
8 L’articolo 5 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Condizioni generali», contiene un paragrafo 1, redatto nei seguenti termini:
«L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:
a) si è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;
b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione:
i) è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione [dell’Unione] o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate (…)
(…)».
9 L’articolo 6 del regolamento in parola, intitolato «Fondatezza scientifica delle indicazioni», al suo paragrafo 1, sancisce:
«Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche generalmente accettate».
10 L’articolo 10 del regolamento di cui trattasi, relativo alle indicazioni sulla salute e intitolato «Condizioni specifiche», ai suoi paragrafi 1 e 3 così dispone:
«1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.
(…)
3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14».
11 L’articolo 28 del medesimo regolamento, intitolato «Misure transitorie», al suo paragrafo 2, prevede quanto segue:
«I prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente al 1° gennaio 2005 e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022. Trascorso tale periodo, si applicano le disposizioni del presente regolamento».
Diritto tedesco
12 A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge relativa alla concorrenza sleale), nella sua versione applicabile al procedimento principale (BGBl. 2010 I, pag. 254; in prosieguo: l’«UWG»):
«Sono illecite le pratiche commerciali sleali qualora risultino idonee a ledere in misura apprezzabile gli interessi dei concorrenti, dei consumatori o di altri operatori del mercato».
13 L’articolo 4 dell’UWG prevede quanto segue:
«Esempi di pratiche commerciali sleali
Commette un atto di concorrenza sleale, in particolare, chiunque
(…)
11. violi una disposizione di legge destinata, tra l’altro, a disciplinare il comportamento sul mercato nell’interesse degli operatori del mercato».
14 L’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, dell’UWG così dispone:
«Chiunque compia un’operazione commerciale illecita ai sensi degli articoli 3 o 7 può essere perseguito ai fini della rimozione dello stato di fatto contra ius o, nel caso di pericolo di reiterazione, può essere soggetto ad azione inibitoria».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15 La Nelsons commercializza nelle farmacie tedesche preparati a base di fiori, i cosiddetti «fiori di Bach». Tra questi preparati figurano prodotti comunemente denominati «RESCUE», che recano la denominazione «bevande spiritose» e hanno un contenuto del 27% in volume di alcol.
16 Tali preparati sono venduti in flaconcini con tappo dosatore, di 10 o 20 ml, e sotto forma di spray (in prosieguo: i «preparati di cui trattasi nel procedimento principale»). Le loro confezioni riportano rispettivamente le seguenti indicazioni in materia di dosaggio:
«ORIGINAL RESCUE TROPFEN [VERE GOCCE RESCUE]
Versare 4 gocce in un bicchiere d’acqua e berle in più volte nel corso della giornata o, in caso di necessità, assumere quattro gocce non diluite».
e
«RESCUE NIGHT SPRAY [RESCUE SPRAY PER LA NOTTE]
Spruzzare due volte sulla lingua».
17 Dalla decisione di rinvio emerge che, anteriormente al 1° gennaio 2005, la Nelsons commercializzava in Germania i preparati di cui trattasi nel procedimento principale come medicinali, con il marchio dell’Unione europea RESCUE, all’epoca registrato per medicinali. Nel 2007, la Nelsons ha ottenuto altresì la registrazione di RESCUE come marchio dell’Unione europea per alimenti.
18 Peraltro, dal fasciolo sottoposto alla Corte emerge che, con sentenza del 21 febbraio 2008, lo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale regionale superiore di Amburgo, Germania) ha ritenuto che preparati a base di «fiori di Bach» non costituissero medicinali bensì alimenti. In seguito alla suddetta sentenza, la Nelsons, che non era parte in causa in detto procedimento, ha avviato in Germania la commercializzazione dei preparati di cui trattasi nel procedimento principale senza modificarli ma vendendoli non più come medicinali bensì come alimenti.
19 L’Ayonnax Nutripharm e la Bachblütentreff, che commercializzano anch’esse prodotti a base di «fiori di Bach» in Germania, hanno adito il Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco I, Germania) chiedendo, in via principale, un divieto generale di commercializzazione di preparati a base di tali fiori da parte della Nelsons a causa della mancata autorizzazione o registrazione di detti preparati in forza della normativa sui medicinali.
20 In subordine, l’Ayonnax Nutripharm e la Bachblütentreff hanno contestato vari messaggi pubblicitari della Nelsons e il modo in cui quest’ultima ha presentato sul mercato tedesco i preparati di cui trattasi nel procedimento principale. Secondo tali società, la Nelsons ha pubblicizzato bevande alcoliche vantando effetti benefici sullo stato di salute o l’assenza di rischi per la salute, compiendo in tal modo atti di concorrenza sleale.
21 Con sentenza del 20 settembre 2011, il Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco I) ha ordinato alla Nelsons di cessare l’uso di determinati messaggi pubblicitari contenenti i termini «fiori di Bach» e ha respinto il ricorso per il resto.
22 L’Ayonnax Nutripharm e la Bachblütentreff hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht München (Tribunale regionale superiore di Monaco, Germania). Con sentenza del 31 gennaio 2013, detto giudice ha considerato che le summenzionate società fossero legittimate ad ottenere, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, punto 11, e dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’UWG, la cessazione delle pratiche commerciali della Nelsons per quanto riguarda i preparati di cui trattasi nel procedimento principale, in base al rilievo che la promozione e la distribuzione di tali preparati violavano l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006.
23 La Nelsons ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania).
24 Tale giudice indica segnatamente che, a suo avviso, i termini «RESCUE TROPFEN» e «RESCUE NIGHT SPRAY» costituiscono «indicazioni sulla salute» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006. Infatti, il pubblico di riferimento, oggigiorno pratico della lingua inglese, conoscerebbe il significato di «RESCUE», termine che suscita nei consumatori interessati l’impressione che l’uso dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale è indicato per «essere salvati» quando sono confrontati a determinati problemi di salute. Sussisterebbe quindi un collegamento tra i termini «RESCUE TROPFEN» e «RESCUE NIGHT SPRAY», da un lato, e un miglioramento dello stato di salute, dall’altro.
25 A tal riguardo, a parere del giudice del rinvio, i termini «RESCUE TROPFEN» e «RESCUE NIGHT SPRAY» contengono un riferimento a «benefici generali e non specifici (…) per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006. Di conseguenza, si porrebbe la questione se i requisiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dall’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento debbano essere rispettati per un’indicazione sulla salute come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
26 Infine, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 trovi applicazione qualora un prodotto sia stato commercializzato anteriormente al 1° gennaio 2005, non come alimento bensì come medicinale, con la conseguenza che le disposizioni di tale regolamento non sarebbero applicabili ai preparati di cui trattasi nel procedimento principale durante il periodo transitorio previsto da detta disposizione.
27 In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se i liquidi denominati bevande spiritose venduti in farmacia in flaconcini con tappo dosatore con un contenuto di 10 o 20 ml o sotto forma di spray aventi un volume di alcol del 27% siano bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 quando, in base alle informazioni di dosaggio presenti sulle loro confezioni, occorra
a) diluire quattro gocce del liquido in un bicchiere d’acqua e berle in più volte nel corso della giornata o, in caso di necessità, assumere quattro gocce pure,
b) spruzzare per due volte il liquido commercializzato come spray sulla lingua.
2) In caso di risposta negativa ai punti a) e b) della prima questione:
Se anche nel caso di riferimenti a benefici generali e non specifici ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 debbano sussistere prove a norma degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 6, paragrafo 1, del regolamento in parola.
3) Se la disposizione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, prima parte del periodo, del regolamento n. 1924/2006 trovi applicazione quando il prodotto di cui trattasi era venduto, anteriormente al 1° gennaio 2005, con la sua denominazione commerciale, non come prodotto alimentare ma come medicinale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla terza questione
28 Con la sua terza questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica in una situazione in cui un prodotto recante un marchio o una denominazione commerciale, anteriormente al 1° gennaio 2005, era commercializzato come medicinale e successivamente, dopo tale data, pur presentando le stesse caratteristiche e riportando lo stesso marchio o la stessa denominazione commerciale, come alimento.
29 Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, i prodotti recanti marchi o denominazioni commerciali esistenti anteriormente al 1° gennaio 2005 e non conformi al regolamento di cui trattasi possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022 e le disposizioni di detto regolamento sono loro applicabili dopo tale data.
30 Tale disposizione costituisce quindi una misura transitoria e derogatoria rispetto all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, secondo cui il marchio, la denominazione commerciale o la denominazione di fantasia riportati sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere considerato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste da detto regolamento a condizione che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechi anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del regolamento in parola.
31 A tal proposito, va ricordato che l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 riguarda i prodotti recanti un marchio o una denominazione commerciale che deve essere considerata come un’indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi del regolamento in parola (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Green – Swan Pharmaceuticals CR, C-299/12, EU:C:2013:501, punto 36).
32 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che, anteriormente al 1° gennaio 2005, la Nelsons commercializzava già i preparati di cui trattasi nel procedimento principale come medicinali, utilizzando il marchio dell’Unione europea RESCUE, all’epoca registrato per medicinali. Nel 2007, la Nelsons ha anche fatto registrare RESCUE come marchio dell’Unione europea per alimenti.
33 Come precisato al punto 18 della presente sentenza, con sentenza pronunciata nel 2008, un giudice tedesco ha dichiarato che preparati a base di «fiori di Bach» costituiscono non già medicinali bensì alimenti.
34 In seguito a tale sentenza, la Nelsons ha avviato in Germania la commercializzazione dei preparati di cui trattasi nel procedimento principale come prodotti alimentari, senza tuttavia accompagnare tale cambiamento con una modifica dei preparati di cui trattasi. Di conseguenza, come rilevato dal giudice del rinvio, rispetto alla situazione esistente il giorno preso in considerazione all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, ossia il giorno prima del 1°gennaio 2005, era cambiata solo la qualificazione giuridica dei preparati di cui trattasi nel procedimento principale.
35 Peraltro, nella sua decisione, il giudice del rinvio afferma di considerare che i termini «RESCUE TROPFEN» e «RESCUE NIGHT SPRAY» sono indicazioni sulla salute ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006, e che la RESCUE costituisce un marchio o una denominazione commerciale ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento in parola.
36 Di conseguenza, la questione che si pone è se preparati come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, commercializzati anteriormente al 1° gennaio 2005 come medicinali e poi, dopo tale data, come alimenti costituiscano «prodotti», ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
37 A tal riguardo, va rilevato che, in base alla summenzionata disposizione, il termine «prodotti» deve intendersi riferito agli «alimenti» ai sensi del regolamento n. 1924/2006.
38 Infatti, da un lato, tale regolamento, come enunciato dal suo titolo, riguarda le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Dall’altro, dal considerando 1 e dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), i), del medesimo regolamento emerge segnatamente che quest’ultimo non distingue espressamente tra «alimenti» e «prodotti», essendo questi due termini usati come sinonimi.
39 Ciò premesso, l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 deve essere inteso come riferito unicamente ai prodotti alimentari recanti un marchio o una denominazione commerciale che deve essere considerata come un’indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi del predetto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Green – Swan Pharmaceuticals CR, C-299/12, EU:C:2013:501, punto 37).
40 Nella specie, secondo l’Ayonnax Nutripharm e la Bachblütentreff, il governo ellenico nonché la Commissione europea, siccome i preparati di cui trattasi nel procedimento principale sono stati commercializzati, anteriormente al 1° gennaio 2005, come medicinali e non come alimenti, essi non potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006.
41 A tal riguardo, va rilevato che secondo l’articolo 2 del regolamento n. 178/2002, cui rinvia l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1924/2006 per la definizione della nozione di «alimento», quest’ultima non comprende i «medicinali».
42 Di conseguenza, i preparati di cui trattasi nel procedimento principale, la cui composizione non è stata modificata, non possono essere o essere stati contemporaneamente «alimenti» e «medicinali».
43 Pertanto, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, se i preparati di cui trattasi nel procedimento principale costituivano «medicinali», essi non possono rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1924/2006.
44 Dalla decisione di rinvio emerge tuttavia che la Corte viene interrogata su un’ipotesi diversa, in cui detti preparati sono presentati come costituenti oggettivamente «alimenti», ai sensi del regolamento in parola, sia nel periodo pertinente tenuto conto dell’articolo 28, paragrafo 2, del suddetto regolamento, vale a dire anteriormente al 1° gennaio 2005, che attualmente.
45 In un’ipotesi del genere, i preparati di cui trattasi nel procedimento principale, come emerge dal punto 39 della presente sentenza, devono essere qualificati come «prodotti», a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006.
46 Orbene, tale disposizione è applicabile unicamente ai prodotti recanti marchi o denominazioni commerciali «esistenti» anteriormente al 1° gennaio 2005.
47 Tenuto conto della formulazione di detta disposizione, il termine «esistenti» deve essere inteso nel senso che siffatti prodotti già prima di tale data dovevano disporre delle medesime caratteristiche sostanziali e riportare lo stesso marchio o la stessa denominazione commerciale. Dalla decisione di rinvio emerge che ciò è quanto avviene nel procedimento principale.
48 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica in una situazione in cui un prodotto alimentare recante un marchio o una denominazione commerciale, anteriormente al 1° gennaio 2005 era commercializzato come medicinale e successivamente, dopo tale data, pur presentando le stesse caratteristiche sostanziali e riportando lo stesso marchio o la stessa denominazione commerciale, come alimento.
Sulle questioni prima e seconda
49 In considerazione della risposta apportata alla terza questione e data la natura del procedimento principale diretto alla cessazione immediata delle pratiche commerciali della Nelsons per quanto attiene ai preparati di cui trattasi nel procedimento principale, non occorre rispondere alle questioni prima e seconda.
Sulle spese
50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica in una situazione in cui un prodotto alimentare recante un marchio o una denominazione commerciale, anteriormente al 1° gennaio 2005 era commercializzato come medicinale e successivamente, dopo tale data, pur presentando le stesse caratteristiche sostanziali e riportando lo stesso marchio o la stessa denominazione commerciale, come alimento.
Firme