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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Tutela dei consumatori Numero: C-207/14 | Data di udienza:

TUTELA DEI CONSUMATORI – ACQUA – Nozione di acque minerali naturali – Art. 8, par. 2 All.I Direttiva 2009/54/CE – Divieto di commercializzazione di “acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente” sotto più di una descrizione commerciale – Pubblicità – Ravvicinamento delle legislazioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Giugno 2015
Numero: C-207/14
Data di udienza:
Presidente: Lenaerts
Estensore: Jarašiūnas


Premassima

TUTELA DEI CONSUMATORI – ACQUA – Nozione di acque minerali naturali – Art. 8, par. 2 All.I Direttiva 2009/54/CE – Divieto di commercializzazione di “acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente” sotto più di una descrizione commerciale – Pubblicità – Ravvicinamento delle legislazioni.



Massima

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 24/06/2015 Sentenza C-207/14

 
TUTELA CONSUMATORI – ACQUA – Nozione di acque minerali naturali – Art. 8, par. 2 – All.I Direttiva 2009/54/CE – Divieto di commercializzazione di “acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente” sotto più di una descrizione commerciale – Pubblicità – Ravvicinamento delle legislazioni.
 
La nozione di «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, deve essere interpretata nel senso che essa vale a designare acque minerali naturali attinte da una o più emergenze naturali o perforate, che abbiano origine da un’unica falda o da un unico giacimento sotterraneo, se, presso tutte le suddette emergenze naturali o perforate, tali acque presentano caratteristiche identiche, in base ai criteri posti nell’allegato I della direttiva medesima, che si mantengono costanti nell’ambito delle variazioni naturali.
 
 
Pres. Lenaerts,  Rel. Jarašiūnas Ric. Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 24/06/2015 Sentenza C-207/14

SENTENZA

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 24/06/2015 Sentenza C-207/14

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

24 giugno 2015

 

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Acque minerali naturali – Direttiva 2009/54/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Allegato I – Divieto di commercializzazione di “acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente” sotto più di una descrizione commerciale – Nozione»

 

Nella causa C‑207/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vrhovno sodišče (Slovenia), con decisione del 16 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 2014, nel procedimento

Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.

contro

Republika Slovenija,

 

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, A. Ó Caoimh, E. Jarašiūnas (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 marzo 2015,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o., da I. Dobravc Tatalovič e M. Kač, odvetnika;

– per il governo sloveno, da A. Vran e N. Pintar Gosenca, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, da M. Smolek e S. Šindelková, in qualità di agenti;

– per il governo ellenico, da I. Chalkias, E. Leftheriotou e A.‑E. Vasilopoulou, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da S. Grünheid, E. Manhaeve e M. Žebre, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164, pag. 45, e rettifica in GU 2014, L 306, pag. 8).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. (in prosieguo: l’«HSR») e la Republika Slovenija (Repubblica di Slovenia), rappresentata dal Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente (in prosieguo: il «Ministero»), in merito al rifiuto da parte di quest’ultimo di riconoscere una designazione commerciale che l’HSR intende utilizzare per un’acqua minerale naturale.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2009/54

3 A termini dei considerando 5, 7 e 9 della direttiva 2009/54:

«(5) Le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l’obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali.

(…)

(7) È necessario vigilare affinché le acque minerali naturali conservino, nella fase di commercializzazione, le caratteristiche in base a cui sono state riconosciute come tali. (…)

(…)

(9) L’indicazione della composizione analitica dell’acqua minerale naturale dovrebbe essere obbligatoria per garantire l’informazione del consumatore».

4 L’articolo 1, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva riguarda le acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall’autorità responsabile di tale Stato membro quali acque minerali naturali conformi alle norme contenute nell’allegato I, parte I».

5 L’articolo 4 della suddetta direttiva elenca i trattamenti che un’acqua minerale naturale, quale si presenta alla sorgente, può subire o meno. In tal modo, il suo paragrafo 1, lettere da a) a c), prevede che i trattamenti che esso autorizza possano essere praticati unicamente «a condizione che [essi] non comporti[no] una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà».

6 L’articolo 6 della direttiva 2009/54 prescrive che ogni recipiente utilizzato per il confezionamento delle acque minerali naturali sia munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione o di contaminazione.

7 L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva in parola dispone quanto segue:

«Le etichette delle acque minerali naturali recano (…) le seguenti informazioni obbligatorie:

a) l’indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici;

b) il luogo di utilizzazione della sorgente e il nome della stessa;

(…)».

8 L’articolo 8 della suddetta direttiva precisa quanto segue:

«1. I nomi di località, frazioni o luoghi possono entrare nella composizione di una designazione commerciale soltanto se si riferiscono a un’acqua minerale naturale la cui sorgente è utilizzata nel luogo indicato dalla designazione commerciale e purché non induca in errore circa il luogo di sfruttamento della sorgente.

2. È vietata la commercializzazione di acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale.

3. Quando le etichette o iscrizioni apposte sui recipienti nei quali le acque minerali naturali sono poste in vendita recano l’indicazione di una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione, tale luogo di utilizzazione o il nome della sorgente sono indicati mediante caratteri di altezza e larghezza almeno pari a una volta e mezza il carattere più grande utilizzato per l’indicazione di tale designazione commerciale.

Nella designazione commerciale utilizzata nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali si applicano, mutatis mutandis e nello stesso spirito, le disposizioni di cui al primo comma in ordine all’importanza attribuita al nome della sorgente o al luogo della sua utilizzazione».

9 L’articolo 12, lettere a) e b), della direttiva 2009/54 precisa che la Commissione europea adotta, rispettivamente, i limiti per le concentrazioni dei componenti delle acque minerali naturali e tutte le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l’elevato tenore di alcuni componenti.

10 L’allegato I di detta direttiva contiene, nella sua parte I, intitolata «Definizione», i seguenti punti:

«1. Per “acqua minerale naturale” si intende, ai sensi dell’articolo 5, un’acqua microbiologicamente pura, la quale abbia per origine una falda o un giacimento sotterranei e provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.

L’acqua minerale naturale si distingue nettamente dall’acqua ordinaria da bere:

a) per la sua natura, caratterizzata dal tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed eventualmente per taluni suoi effetti;

b) per la sua purezza originaria;

caratteristiche, queste, rimaste entrambe intatte data l’origine sotterranea dell’acqua (…)

2. Le caratteristiche di cui al punto 1, che possono conferire all’acqua minerale naturale le sue proprietà salutari, devono essere state valutate:

a) sui piani:

i) geologico e idrologico;

ii) fisico, chimico e fisico-chimico;

iii) microbiologico;

iv) se necessario, farmacologico, fisiologico e clinico;

b) secondo i criteri indicati nella parte II;

(…)

3. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali dell’acqua minerale naturale debbono mantenersi costanti nell’ambito delle variazioni naturali; in particolare, esse non debbono subire modifiche dovute a eventuali variazioni di portata.

(…)».

11 La parte II del suddetto allegato, intitolata «Prescrizioni per l’applicazione della definizione», elenca le prescrizioni e i criteri applicabili per gli esami geologici e idrologici e per gli esami fisici, chimici e fisico-chimici, microbiologici nonché clinici e farmacologici che, secondo la disposizione del punto 2, lettera b), della parte I di detto allegato, devono essere realizzati al fine di valutare le caratteristiche dell’acqua minerale naturale di cui al punto 1 di tale parte I.

12 L’allegato II della direttiva 2009/54, recante il titolo «Condizioni di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali», al punto 2 precisa che «[g]li impianti destinati all’utilizzazione [di un’acqua minerale naturale] sono realizzati in modo da (…) conservare le proprietà dell’acqua corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla fonte».

La direttiva 2000/60/CE

13 L’articolo 1 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1, e rettifica in GU 2006, L 113, pag. 26), dispone quanto segue:

«Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide (…);

b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

c) miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico (…);

d) assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l’aumento, e

e) contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità,

contribuendo quindi a:

– garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo,

– ridurre in modo significativo l’inquinamento delle acque sotterranee,

– proteggere le acque territoriali e marine, e

– realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino (…)».

14 A termini dell’articolo 2 della direttiva suddetta:

«Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

(…)

11) “falda acquifera”: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

12) “corpo idrico sotterraneo”: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

(…)».

Il diritto sloveno

15 La direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 229, pag. 1), come modificata, ormai sostituita dalla direttiva 2009/54, è stata recepita nel diritto sloveno segnatamente con il regolamento sulle acque minerali naturali, le acque di sorgente e le acque da tavola (Pravilnik o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi, Uradni list RS, nn. 50/04, 75/05, 45/08; in prosieguo: il «regolamento»).

16 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento in parola dispone che l’acqua minerale è quell’acqua che, oltre a determinati requisiti microbiologici, soddisfa, tra l’altro, il presupposto che abbia per origine una falda o un giacimento sotterraneo, protetto contro qualsiasi contaminazione, e che provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. L’articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento prevede che l’acqua minerale naturale, proveniente da un’unica sorgente, possa essere messa in commercio sotto una sola descrizione commerciale.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17 Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, il 18 luglio 2011, l’HSR ha presentato al Ministero una domanda diretta a ottenere il riconoscimento, in Slovenia, della designazione commerciale «ROI Roitschocrene» per l’acqua minerale naturale attinta dal punto di emergenza RgS‑2/88.

18 Con decisione del 26 febbraio 2012, il Ministero ha respinto detta domanda sulla base del rilievo che, a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54, un’acqua minerale naturale proveniente da un’unica sorgente può essere messa in commercio sotto una sola descrizione commerciale e in quanto un’acqua minerale naturale attinta dalla medesima falda acquifera dell’acqua in questione, ma da un diverso punto di emergenza denominato V‑3/66‑70, era stata già riconosciuta, con decisione del 3 luglio 2001, quale acqua minerale naturale sotto la descrizione commerciale «Donat Mg» e come tale commercializzata.

19 Con ricorso dinanzi all’Upravno sodišče Republike Slovenije (Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia), l’HSR ha chiesto l’annullamento della decisione del 26 febbraio 2012, sostenendo, da una parte, che il punto di emergenza RgS‑2/88 non produce la stessa acqua del punto di emergenza V‑3/66‑70 e, dall’altra, che occorre distinguere la nozione di «sorgente» da quella di «falda acquifera». A seguito del rigetto del suddetto ricorso, l’HSR ha presentato ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio facendo valere, in particolare, che l’Upravno sodišče Republike Slovenije aveva interpretato in modo errato la nozione di «sorgente» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54.

20 Dopo aver ricordato di essere vincolato all’accertamento dei fatti effettuato in primo grado, il Vrhovno sodišče (Corte suprema) precisa che da tali fatti risulta anzitutto che i punti di emergenza V‑3/66‑70 e RgS‑2/88 traggono origine dalla stessa falda acquifera o dallo stesso giacimento sotterraneo ed osserva, in proposito, che la nozione di «falda acquifera o giacimento sotterraneo comune» è intesa nel senso che essa designa «il corpo idrico della medesima falda acquifera». Poi, esso rileva che, con decisione del 3 luglio 2001, il Ministero ha riconosciuto l’acqua attinta dai punti di emergenza RgS‑2/88 e V‑3/66‑70 quale acqua minerale naturale con la designazione commerciale «Donat Mg», nonostante la società beneficiaria di tale decisione, ossia la Droga Kolinska d.d., non disponga di alcuna concessione per l’utilizzazione dell’acqua attinta dal punto di emergenza RgS‑2/88 – mentre tale concessione spetta alla HSR in forza di una successiva decisione del 14 febbraio 2008 – e che, quindi, la Droga Kolinska d.d. non può mettere in commercio detta acqua sotto la designazione commerciale «Donat Mg». Infine, esso adduce che l’acqua minerale naturale Donat Mg è iscritta nel registro delle acque minerali naturali riconosciute in Slovenia e nell’elenco delle acque minerali naturali riconosciute dagli Stati membri (GU 2013, C 95, pag. 38), con indicazione di Donat quale sorgente.

21 Il giudice del rinvio, rilevando la mancanza di giurisprudenza della Corte in subiecta materia, si chiede come debba essere interpretata l’espressione «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54. Esso osserva che il termine «sorgente», utilizzato in vari passaggi nella direttiva di cui trattasi, non vi è definito. Alla luce delle differenze che si riscontrano nelle diverse versioni linguistiche relativamente alla definizione di acqua minerale naturale di cui all’allegato I, parte I, punto I, della direttiva succitata, l’espressione in parola potrebbe essere interpretata in vari modi. Se l’obiettivo prevalente è quello di evitare che il consumatore venga ingannato, la nozione di «un’unica sorgente» dovrebbe essere intesa nel senso di «un unico punto di emergenza», in quanto solo l’acqua attinta da un unico punto di emergenza, secondo il giudice del rinvio, può presentare la stessa composizione clinica e microbiologica. Tuttavia, sarebbe anche possibile un’interpretazione più ampia, secondo cui tale nozione si riferisce all’acqua attinta da più punti di emergenza, avente però una falda acquifera comune nel senso della definizione di cui all’articolo 2, punto 11), della direttiva 2000/60, o addirittura di acqua che fa parte del medesimo corpo idrico sotterraneo, secondo la definizione di cui al punto 12) della medesima disposizione.

22 È in tale contesto che il Vrhovno sodišče ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se occorra interpretare il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva [2009/54] nel senso che per “acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente”:

a) si intende l’acqua proveniente dallo stesso singolo punto di emergenza, non si intende invece l’acqua che è attinta da diversi punti di emergenza, benché si tratti di acqua che ha la sua sorgente nell’ambito della stessa falda acquifera del medesimo corpo idrico sotterraneo secondo la definizione della nozione di “falda acquifera” e di “corpo idrico sotterraneo” di cui alla direttiva [2000/60];

b) si intende l’acqua proveniente dallo stesso singolo punto di emergenza, non si intende invece l’acqua che è attinta da altri punti di emergenza, benché si tratti di acqua che ha la sua sorgente nella stessa falda acquifera del medesimo corpo idrico sotterraneo secondo la definizione delle nozioni di “falda acquifera” e “corpo idrico sotterraneo” di cui alla direttiva [2000/60], laddove occorre con tale definizione prendere in considerazione anche circostanze quali la distanza tra i punti di emergenza, la loro profondità, la specifica qualità dell’acqua proveniente dal singolo punto di emergenza (ad esempio la composizione chimica e microbiologica), il collegamento idraulico tra i punti di emergenza, l’apertura o la chiusura della falda acquifera;

c) si intende tutta l’acqua che abbia la sua sorgente nella stessa falda acquifera del medesimo corpo sotterraneo secondo la definizione delle nozioni di “falda acquifera” e “corpo idrico sotterraneo” di cui alla direttiva [2000/60], a prescindere dal fatto che giunga in superficie da più punti di emergenza;

d) si intende tutta l’acqua che abbia la sua sorgente nella stessa falda acquifera del medesimo corpo sotterraneo secondo la definizione delle nozioni di “falda acquifera” e “corpo idrico sotterraneo” di cui alla direttiva [2000/60], a prescindere dal fatto che giunga in superficie da più punti di emergenza, laddove occorre con tale definizione prendere in considerazione anche circostanze quali la distanza tra i punti di emergenza, la loro profondità, la specifica qualità dell’acqua proveniente dal singolo punto di emergenza (ad esempio la composizione chimica e microbiologica), il collegamento idraulico tra i punti di emergenza, l’apertura o la chiusura della falda acquifera.

2) Se, qualora non sia possibile rispondere affermativamente ad alcuna delle proposte di soluzione di cui alla prima questione, l’interpretazione della nozione “acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente” debba basarsi su circostanze quali la distanza tra i punti di emergenza, la loro profondità, la specifica qualità dell’acqua proveniente dal singolo punto di emergenza (come la composizione chimica e microbiologica), il collegamento idraulico tra i punti di emergenza, l’apertura o la chiusura della falda acquifera».

Sulle questioni pregiudiziali

23 Con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come debba interpretarsi la nozione di «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54.

24 A termini di tale disposizione, «[è] vietata la commercializzazione di acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale». Mentre l’allegato I, parte I, punto 1, primo comma, di detta direttiva definisce l’«acqua minerale naturale» come «un’acqua microbiologicamente pura, la quale abbia per origine una falda o un giacimento sotterranei e provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate», non vi è alcuna disposizione nella direttiva in parola che precisi espressamente cosa debba intendersi con il termine «sorgente» o con l’espressione «provenienti da un’unica sorgente».

25 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenze EasyCar, C‑336/03, EU:C:2005:150, punto 21 e giurisprudenza ivi citata, nonché Partena, C‑137/11, EU:C:2012:593, punto 56).

26 L’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione implica, inoltre, un raffronto delle sue versioni linguistiche (sentenze Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 18, nonché Spagna/Consiglio, C‑36/98, EU:C:2001:64, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). In caso di divergenza tra queste ultime, la disposizione in questione deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenze Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, punto 14, nonché Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

27 Nel caso specifico, né il senso abituale del termine «sorgente», che può essere inteso sia come punto di emergenza di un’acqua sia, più in generale, come origine di quest’ultima, né il confronto tra le diverse versioni linguistiche dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54 o della definizione di acqua minerale naturale di cui all’allegato I di essa consentono di risolvere i dubbi che il giudice del rinvio incontra quanto all’interpretazione da darsi alla nozione di «sorgente» e alla portata dell’espressione «provenienti da un’unica sorgente» ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 2. In particolare, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 33 e 34 delle sue conclusioni, un confronto delle diverse versioni linguistiche della definizione in esame non consente di stabilire se tale nozione rinvii all’origine sotterranea dell’acqua di cui trattasi ovvero al luogo attraverso il quale o al luogo nel quale l’acqua sgorga in superficie.

28 Pertanto, ai fini dell’interpretazione richiesta, è necessario ricollegarsi al contesto in cui si colloca l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54 nonché, più ampiamente, all’economia generale e alla finalità di detta direttiva.

29 Al riguardo, nonostante la definizione di acqua minerale naturale fornita nella parte I, punto 1, primo comma, dell’allegato I della direttiva 2009/54 non consenta, da sola, di chiarire la portata della nozione di «sorgente» né cosa debba intendersi con l’espressione «provenienti da un’unica sorgente» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva, può dedursi tuttavia dal testo letterale di tale definizione che la nozione di «sorgente» non può essere assimilata alla nozione di «falda o giacimento sotterraneo», dal momento che in tale testo le due nozioni sono chiaramente distinte. Ciò posto, in base al suddetto testo è necessario, affinché un’acqua minerale naturale possa essere considerata «proveniente da un’unica sorgente», che essa abbia origine da un’unica falda o da un unico giacimento sotterraneo.

30 Dal testo in esame può parimenti dedursi che la nozione di «sorgente» non possa neppure essere assimilata alla nozione di «punto di emergenza», come suggerito dall’HSR, atteso che il suddetto testo precisa espressamente che una sorgente può avere «una o più emergenze naturali o perforate». Ne discende per contro che, per poter affermare che si tratta o meno di un’acqua minerale naturale «proveniente da un’unica sorgente» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54, è irrilevante che essa sia attinta da un punto di emergenza o da più punti di emergenza.

31 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, il fatto che un’acqua minerale naturale abbia origine da un’unica falda o da un unico giacimento sotterraneo è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poterla considerare proveniente da un’unica sorgente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54. Infatti, va osservato che la definizione dell’acqua minerale naturale, ricordata al punto 24 della presente sentenza, è completata da un secondo comma, in cui viene precisato che «[l]’acqua minerale naturale si distingue nettamente dall’acqua ordinaria da bere (…) per la sua natura, caratterizzata dal tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed eventualmente per taluni suoi effetti [nonché] per la sua purezza originaria (…), caratteristiche, queste, rimaste entrambe intatte data l’origine sotterranea dell’acqua (…)». Le acque minerali naturali sono quindi definite anche rispetto alla loro composizione e, pertanto, si deve affermare che le caratteristiche dell’acqua minerale naturale svolgono un ruolo determinante nell’identificazione di tale acqua.

32 Inoltre, occorre rammentare che l’articolo 8 della direttiva 2009/54 non solo prevede, al paragrafo 2, il divieto di commercializzazione di acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale, ma, al paragrafo 1, prevede anche che i nomi di località, frazioni o località possano entrare nella composizione di una designazione commerciale soltanto se si riferiscono a un’acqua minerale naturale la cui sorgente è utilizzata nel luogo indicato dalla designazione commerciale e purché ciò non induca in errore circa il luogo di sfruttamento della sorgente. Tale articolo disciplina inoltre, al paragrafo 3, l’etichetta e la pubblicità delle acque minerali naturali quando contengono l’indicazione di una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione, prescrivendo che tale luogo di utilizzazione o il nome della sorgente siano indicati «mediante caratteri di altezza e larghezza almeno pari a una volta e mezza il carattere più grande utilizzato per l’indicazione di tale designazione commerciale».

33 L’articolo 8 della direttiva 2009/54, dunque, mira nel suo complesso a garantire che, in ogni caso, il nome della sorgente di un’acqua minerale naturale o l’indicazione del suo luogo di utilizzazione consenta al consumatore, al momento dell’acquisto, di identificare senza possibilità di equivoco la provenienza dell’acqua di cui trattasi e di distinguere, grazie a tale nome o a tale indicazione, una determinata acqua minerale naturale da qualunque altra acqua minerale naturale. Infatti, in forza di detto articolo, tale designazione commerciale riprende il nome della sorgente o del luogo della sua utilizzazione e può allora essere usata come designazione volta a identificare l’acqua in questione, oppure tale designazione commerciale differisce da detto nome o da detto luogo, e tale nome o l’indicazione di tale luogo deve allora comparire, sull’etichetta e nella pubblicità, con caratteri più grandi rispetto a quelli utilizzati per l’indicazione della designazione commerciale. Pertanto, nell’identificazione di un’acqua minerale naturale, l’articolo in esame assegna un ruolo determinante al nome della sorgente di quest’ultima o, eventualmente, all’indicazione del suo luogo di utilizzazione.

34 L’importanza del ruolo assegnato al nome della sorgente e al suo luogo di utilizzazione nell’identificazione di un’acqua minerale naturale risulta anche dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/54, che prevede che l’etichetta delle acque minerali naturali rechi obbligatoriamente l’indicazione del luogo di utilizzazione della sorgente e il nome della stessa.

35 Orbene, dal momento che il nome della sorgente di un’acqua minerale naturale ha un ruolo determinante nell’identificazione di tale acqua da parte dei consumatori e dato che, come rilevato al punto 31 della presente sentenza, l’identificazione di una determinata acqua minerale naturale si effettua principalmente in base alle sue caratteristiche, sono necessariamente le caratteristiche dell’acqua minerale naturale che determinano, essenzialmente, l’identità della sorgente da cui essa proviene. Pertanto, la nozione di acque minerali naturali «provenienti da un’unica sorgente», in sostanza, deve essere intesa nel senso che essa vale a designare quelle acque minerali naturali che non solo hanno origine da un’unica falda o da un unico giacimento sotterraneo, ma, inoltre, presentano anche le stesse caratteristiche.

36 Da un lato, tale interpretazione è confortata dall’economia generale della direttiva 2009/54. Una lettura complessiva di quest’ultima attesta, infatti, il ruolo prioritario assegnato alle caratteristiche delle acque minerali naturali nella sua applicazione.

37 Al riguardo si possono menzionare, in particolare, l’articolo 4 della direttiva 2009/54, che inquadra i trattamenti cui può essere assoggettata un’acqua minerale naturale quale si presenta al punto di emergenza, e che autorizza i trattamenti elencati al paragrafo 1, lettere da a) a c), di tale articolo solo «a condizione che [essi] non comporti[no] una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà», nonché l’articolo 6 della direttiva citata che, prescrivendo che ogni recipiente utilizzato per il confezionamento sia munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione o di contaminazione dell’acqua minerale naturale, garantisce che le caratteristiche qualitative e salutari dell’acqua minerale naturale siano preservate durante tutta la catena di produzione e di commercializzazione.

38 Si possono altresì menzionare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/54, che prevede che le etichette delle acque minerali naturali contengano obbligatoriamente «l’indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici» dell’acqua di cui trattasi, l’articolo 12, lettere a) e b), di detta direttiva, secondo cui la Commissione adotta i limiti per le concentrazioni dei componenti delle acque minerali naturali e tutte le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l’elevato tenore di alcuni componenti, o ancora l’allegato II della direttiva medesima, che, al punto 2, precisa che gli impianti destinati all’utilizzazione di un’acqua minerale devono essere realizzati, in particolare, in modo da «conservare le proprietà dell’acqua corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla fonte».

39 Dall’altro lato, l’interpretazione indicata al punto 35 della presente sentenza è l’unica che garantisca la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/54.

40 In proposito, secondo il considerando 5 della direttiva 2009/54, le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l’obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali. A tal fine, a termini del considerando 7 di detta direttiva, è necessario vigilare affinché le acque minerali naturali conservino, nella fase di commercializzazione, le caratteristiche in base alle quali sono state riconosciute come tali e il suo considerando 9 precisa che l’indicazione della composizione analitica dell’acqua minerale naturale dovrebbe essere obbligatoria per garantire l’informazione del consumatore.

41 Orbene, dato che, alla luce dei rilievi effettuati ai punti da 29 a 35 della presente sentenza, la designazione commerciale di un’acqua minerale naturale è necessariamente collegata alle caratteristiche di tale acqua, i consumatori sarebbero indotti in errore e non sarebbero in grado di effettuare una scelta consapevole in funzione delle proprietà eventuali di un’acqua minerale naturale in termini di tutela della salute ove fosse possibile vendere, sotto diverse descrizioni commerciali, acque minerali naturali aventi la stessa origine e le stesse caratteristiche.

42 Inoltre, l’allegato I della direttiva 2009/54 indica quali sono le caratteristiche rilevanti per l’identificazione di un’acqua minerale naturale, ossia, segnatamente, il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti, nonché i piani sui quali, e i criteri in base ai quali, le suddette caratteristiche devono essere valutate, criteri che sono elencati nella sua parte II, da cui risulta, tra l’altro, che, per gli esami geologici e idrologici, devono essere, in particolare, richiesti la situazione esatta della captazione nonché la stratigrafia del giacimento idrogeologico e che gli esami fisici, chimici e fisico-chimici che devono essere effettuati implicano, segnatamente, la determinazione dei rapporti esistenti tra la natura dei terreni e la natura ed i tipi della mineralizzazione dell’acqua. Il suddetto allegato precisa anche che «[l]a composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali dell’acqua minerale naturale debbono mantenersi costanti nell’ambito delle variazioni naturali».

43 Al riguardo non è necessario, ai fini della valutazione di dette caratteristiche e, quindi, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54, fare riferimento alle nozioni di «falda acquifera» e di «corpo idrico sotterraneo» di cui alla direttiva 2000/60. Infatti, dall’articolo 1 di quest’ultima direttiva nonché dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenze Commissione/Lussemburgo, C‑32/05, EU:C:2006:749, punto 41, e Commissione/Germania, C‑525/12, EU:C:2014:2202, punto 50) risulta che gli obiettivi della direttiva 2000/60 differiscono da quelli della direttiva 2009/54. Infatti, mentre la prima persegue obiettivi essenzialmente di tutela dell’ambiente, la seconda mira a proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali. Conseguentemente, le disposizioni della direttiva 2000/60 non possono essere considerate pertinenti ai fini dell’interpretazione richiesta nel caso di specie (v., per analogia, sentenza Møller, C‑585/10, EU:C:2011:847, punto 37).

44 Pertanto, è alla luce delle sole disposizioni della direttiva 2009/54 che può stabilirsi se una determinata acqua minerale naturale «provenga da un’unica sorgente» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva.

45 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che, considerata la definizione di acqua minerale naturale di cui all’allegato I della direttiva 2009/54, l’economia generale di detta direttiva nonché la finalità da essa perseguita, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che la nozione di «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva deve essere interpretata nel senso che essa vale a designare acque minerali naturali attinte da una o più emergenze naturali o perforate, che abbiano origine da un’unica falda o da un unico giacimento sotterraneo, se, presso tutte le suddette emergenze naturali o perforate, tali acque presentano caratteristiche identiche, in base ai criteri posti nell’allegato I della direttiva medesima, che si mantengono costanti nell’ambito delle variazioni naturali.

Sulle spese

46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

La nozione di «acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, deve essere interpretata nel senso che essa vale a designare acque minerali naturali attinte da una o più emergenze naturali o perforate, che abbiano origine da un’unica falda o da un unico giacimento sotterraneo, se, presso tutte le suddette emergenze naturali o perforate, tali acque presentano caratteristiche identiche, in base ai criteri posti nell’allegato I della direttiva medesima, che si mantengono costanti nell’ambito delle variazioni naturali.

Firme

 

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