Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale europeo,
Tutela dei consumatori
Numero: C-191/15 |
Data di udienza:
TUTELA DEI CONSUMATORI – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Tutela dei dati – Direttiva 95/46/CE – Contratti di vendita on line stipulati con consumatori residenti in altri Stati membri – Clausole abusive – Condizioni generali contenenti una clausola di scelta del diritto applicabile che designa il diritto dello Stato membro in cui ha sede l’impresa – Determinazione della legge applicabile per valutare il carattere abusivo delle clausole di tali condizioni generali nell’ambito di un’azione inibitoria – Determinazione della legge che disciplina il trattamento dei dati personali dei consumatori.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Luglio 2016
Numero: C-191/15
Data di udienza:
Presidente: Bay Larsen
Estensore: Safjan
Premassima
TUTELA DEI CONSUMATORI – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Tutela dei dati – Direttiva 95/46/CE – Contratti di vendita on line stipulati con consumatori residenti in altri Stati membri – Clausole abusive – Condizioni generali contenenti una clausola di scelta del diritto applicabile che designa il diritto dello Stato membro in cui ha sede l’impresa – Determinazione della legge applicabile per valutare il carattere abusivo delle clausole di tali condizioni generali nell’ambito di un’azione inibitoria – Determinazione della legge che disciplina il trattamento dei dati personali dei consumatori.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 28 luglio 2016 sentenza C-191/15
TUTELA DEI CONSUMATORI – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Tutela dei dati – Direttiva 95/46/CE – Contratti di vendita on line stipulati con consumatori residenti in altri Stati membri – Clausole abusive – Condizioni generali contenenti una clausola di scelta del diritto applicabile che designa il diritto dello Stato membro in cui ha sede l’impresa – Determinazione della legge applicabile per valutare il carattere abusivo delle clausole di tali condizioni generali nell’ambito di un’azione inibitoria – Determinazione della legge che disciplina il trattamento dei dati personali dei consumatori.
Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), devono essere interpretati nel senso che, fermo restando l’articolo 1, paragrafo 3, di ciascuno di tali regolamenti, la legge applicabile ad un’azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, diretta contro l’impiego di clausole contrattuali asseritamente illecite da parte di un’impresa avente sede in uno Stato membro la quale stipula contratti mediante commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri e, in particolare, nello Stato del giudice adito, deve essere determinata in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007, mentre la legge applicabile alla valutazione di una data clausola contrattuale deve essere sempre determinata in applicazione del regolamento n. 593/2008, indipendentemente dal fatto che detta valutazione sia effettuata nell’ambito di un’azione individuale o in quello di un’azione collettiva.
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola rientrante nelle condizioni generali di vendita di un professionista, che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista disciplina il contratto stipulato mediante commercio elettronico con un consumatore, è abusiva quando induce in errore tale consumatore dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, della tutela assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola, cosa che spetta al giudice nazionale verificare alla luce di tutte le circostanze rilevanti.
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un’impresa di commercio elettronico è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale detta impresa dirige le proprie attività qualora sia accertato che tale impresa procede al trattamento dei dati in esame nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in detto Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò si verifichi nel caso di specie.
Pres. Bay Larsen Rel. Safjan, Ric. Verein für Konsumenteninformation contro Amazon EU Sàrl
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 28 luglio 2016 sentenza C-191/15
SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.3^ 28 luglio 2016 sentenza C-191/15
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
28 luglio 2016
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Tutela dei dati – Direttiva 95/46/CE – Contratti di vendita on line stipulati con consumatori residenti in altri Stati membri – Clausole abusive – Condizioni generali contenenti una clausola di scelta del diritto applicabile che designa il diritto dello Stato membro in cui ha sede l’impresa – Determinazione della legge applicabile per valutare il carattere abusivo delle clausole di tali condizioni generali nell’ambito di un’azione inibitoria – Determinazione della legge che disciplina il trattamento dei dati personali dei consumatori»
Nella causa C-191/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 9 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 27 aprile 2015, nel procedimento
Verein für Konsumenteninformation
contro
Amazon EU Sàrl
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, D. Švaby, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e M. Vilaras, giudici,
avvocato generale: M.H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 marzo 2016,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Verein für Konsumenteninformation, da S. Langer, Rechtsanwalt;
– per Amazon EU Sàrl, da G. Berrisch, Rechtsanwalt;
– per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, da T. Henze, A. Lippstreu, M. Hellmann, T. Laut e J. Mentgen, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, da M. Holt, in qualità di agente, assistito da M. Gray, barrister;
– per la Commissione europea, da M. Wilderspin e J. Vondung, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 giugno 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei regolamenti (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40, in prosieguo: il «regolamento Roma II»), e (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6, in prosieguo: il «regolamento Roma I»), nonché delle direttive 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), e 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l’informazione dei consumatori, in prosieguo: il «VKI») e Amazon EU Sàrl, con sede in Lussemburgo, in merito ad un’azione inibitoria esperita dal VKI.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Il regolamento Roma I
3 Ai sensi del considerando 7 del regolamento Roma I:
«Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 2001, L 12, pag. 1)] e con il regolamento [Roma II]».
4 L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento Roma I dispone quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.
Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.
(…)
3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatto salvo l’articolo 18».
5 Ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Legge applicabile in mancanza di scelta»:
«1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:
a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
c) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato;
d) in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile conclusa per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;
e) il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale;
f) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;
g) il contratto di vendita di beni all’asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all’asta, se si può determinare tale luogo;
h) il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1)], conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un’unica legge, è disciplinato da tale legge.
2. Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.
4. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto».
6 L’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Contratti conclusi da consumatori», è formulato come segue:
«1. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:
a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o
b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo;
e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1, in conformità dell’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.
(…)».
7 L’articolo 9 del regolamento Roma I, intitolato «Norme di applicazione necessaria», così dispone:
«1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.
3. Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l’adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno».
8 Ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento, intitolato «Consenso e validità sostanziale»:
«1. L’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi.
2. Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1».
9 L’articolo 23 del medesimo regolamento, intitolato «Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario», così prevede:
«Fatto salvo l’articolo 7, il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali».
Il regolamento Roma II
10 A termini dei considerando 7 e 21 del regolamento Roma II:
«(7) Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [n. 44/2001] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
(…)
(21) La disposizione specifica dell’articolo 6 non costituisce un’eccezione alla regola generale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, ma piuttosto un chiarimento della stessa. In materia di concorrenza sleale, la regola di conflitto di leggi dovrebbe tutelare i concorrenti, i consumatori e il pubblico in senso lato, nonché garantire il corretto funzionamento dell’economia di mercato. Il collegamento con la legge del paese in cui i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori sono o possono essere pregiudicati permette in genere di realizzare questi obiettivi».
11 L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del suddetto regolamento dispone quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
(…)
3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatti salvi gli articoli 21 e 22».
12 Ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Norma generale», che figura al capo II di quest’ultimo, a suo volta intitolato «Illeciti»:
«1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.
2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione».
13 L’articolo 6 del regolamento Roma II, intitolato «Concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza», che pure figura al capo II di quest’ultimo, recita:
«1. La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori.
2. Qualora un atto di concorrenza sleale leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, si applica l’articolo 4.
3. a) La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una restrizione della concorrenza è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto.
b) Qualora la restrizione abbia o possa avere effetto sul mercato di più di un paese, chi promuove un’azione di risarcimento danni dinanzi al giudice del domicilio del convenuto può invece scegliere di fondare le sue pretese sulla legge del giudice adito, purché il mercato in tale Stato membro sia tra quelli direttamente e sostanzialmente interessati dalla restrizione della concorrenza da cui deriva l’obbligazione extracontrattuale su cui si basa la pretesa; se l’attore agisce nei confronti di più di un convenuto dinanzi a detto giudice conformemente alle norme applicabili in materia di competenza giurisdizionale, può scegliere di fondare la sua pretesa esclusivamente sulla legge di tale giudice qualora la restrizione della concorrenza su cui si basa la pretesa contro ciascuno di detti convenuti interessi direttamente e sostanzialmente anche il mercato dello Stato membro di tale giudice.
4. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell’articolo 14».
14 L’articolo 14 di detto regolamento, intitolato «Libertà di scelta», dispone quanto segue:
«1. Le parti possono convenire di sottoporre l’obbligazione extracontrattuale ad una legge di loro scelta:
a) con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno;
o
b) se tutte le parti esercitano un’attività commerciale, anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno.
La scelta è espressa o risulta in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie e non pregiudica i diritti dei terzi.
2. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti non pregiudica l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente.
3. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario, se del caso, nella forma in cui sono applicate nello Stato membro del giudice adito, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente».
15 Ai sensi dell’articolo 16 del medesimo regolamento, rubricato «Norme di applicazione necessaria»:
«Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale».
Il regolamento (CE) n. 2006/2004
16 L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU 2004, L 364, pag. 1), intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento:
(…)
b) per “infrazione intracomunitaria” s’intende qualsiasi atto o omissione contrari alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, quali definite nella lettera a), che danneggi o possa danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione o in cui è stabilito il venditore o il fornitore responsabile o in cui si riscontrino elementi di prova o beni riconducibili all’atto o all’omissione;
(…)».
17 L’articolo 4 del predetto regolamento, intitolato «Autorità competenti», così dispone:
«1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti e l’ufficio unico di collegamento responsabili dell’applicazione del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro può, se necessario per adempiere i suoi obblighi previsti dal presente regolamento, designare altre autorità pubbliche. Esse possono altresì designare organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie a norma dell’articolo 8, paragrafo 3.
3. Ciascuna autorità competente, fatto salvo il paragrafo 4, è dotata dei necessari poteri investigativi ed esecutivi per l’applicazione del presente regolamento e li [esercita] conformemente alla legislazione nazionale.
4. Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al paragrafo 3, in conformità della legislazione nazionale.
a) direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; oppure
b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.
5. Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali a norma del paragrafo 4, lettera b), detti organi sono competenti a prendere le necessarie decisioni.
6. I poteri di cui al paragrafo 3 vengono esercitati unicamente laddove vi sia il ragionevole sospetto di un’infrazione intracomunitaria e comprendono almeno i seguenti diritti:
a) poter accedere a qualsiasi documento pertinente, in qualsiasi forma, relativo all’infrazione intracomunitaria;
b) richiedere che qualsiasi persona sia tenuta a fornire le informazioni pertinenti, relative all’infrazione intracomunitaria;
c) effettuare le necessarie ispezioni in loco;
d) chiedere per iscritto che il venditore o fornitore interessato ponga fine all’infrazione intracomunitaria;
e) ottenere dal venditore o fornitore responsabile delle infrazioni intracomunitarie l’impegno di porre fine all’infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione dell’impegno in questione;
f) esigere la cessazione o vietare qualsiasi infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione delle relative decisioni;
g) richiedere alla parte incriminata di effettuare il versamento di un indennizzo allo Stato o a un beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza della decisione.
(…)».
La direttiva 2009/22/CE
18 L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU 2009, L 110, pag. 30), così dispone:
«La presente direttiva non osta all’applicazione delle regole di diritto internazionale privato sulla legge applicabile vale a dire, di norma, la legge dello Stato membro in cui ha origine la violazione o la legge dello Stato membro in cui la violazione produce i suoi effetti».
La direttiva 93/13
19 A termini del quinto e sesto considerando della direttiva 93/13:
«considerando che normalmente i consumatori non conoscono le norme giuridiche che disciplinano, negli Stati membri diversi dai loro, i contratti relativi alla vendita di beni o all’offerta di servizi; che tale ignoranza può distoglierli dalle transazioni dirette per l’acquisto di beni o la prestazione di servizi in un altro Stato membro;
considerando che, per facilitare la creazione del mercato interno e per tutelare il cittadino che acquisisce, in qualità di consumatore, beni o servizi mediante contratti disciplinati dalla legislazione di Stati membri diversi dal proprio, è indispensabile eliminare le clausole abusive da tali contratti».
20 L’articolo 3 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
(…)
3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».
21 Ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva:
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell’ambito delle procedure previste all’articolo 7, paragrafo 2».
22 L’articolo 6 della direttiva 93/13 dispone come segue:
«1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro».
23 L’articolo 7 di tale direttiva recita:
«1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole.
(…)».
24 Ai sensi dell’articolo 8 della stessa direttiva:
«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».
25 L’allegato della direttiva 93/13 elenca le clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della stessa. Il punto 1, lettera q), di tale allegato è così formulato:
«Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
(…)
q) sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore (…)».
La direttiva 95/46
26 L’articolo 4 della direttiva 95/46, intitolato «Diritto nazionale applicabile», dispone quanto segue:
«1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l’attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:
a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l’osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile;
b) il cui responsabile non è stabilito nel territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico;
c) il cui responsabile, non stabilito nel territorio della Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunità europea.
2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento».
Il diritto austriaco
27 L’articolo 6 del Konsumentenschutzgesetz (legge sulla tutela dei consumatori), dell’8 marzo 1979 (BGBl. 140/1979), intitolato «Clausole contrattuali abusive», prevede, al paragrafo 3, che una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto o in formulari di contratto prestampati è inefficace se è formulata in termini oscuri o incomprensibili.
28 Ai sensi dell’articolo 13 bis di detta legge, l’articolo 6 di quest’ultima si applica a fini di tutela dei consumatori, a prescindere dalla legge applicabile al contratto, quando quest’ultimo è venuto ad esistenza nell’ambito di un’attività dell’impresa, o di un suo intermediario, svolta in Austria e diretta alla conclusione di contratti di questo tipo.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
29 Amazon EU è una società con sede in Lussemburgo, appartenente a un gruppo internazionale di commercio a distanza che, tra le altre attività, si rivolge, mediante un sito Internet avente un nome di dominio con estensione «.de», a consumatori residenti in Austria con i quali stipula contratti di commercio elettronico. Tale società non ha né sede né filiali in Austria.
30 Fino alla metà del 2012, le condizioni generali incluse nei contratti stipulati con i suddetti consumatori erano così formulate:
«1. Amazon.de non riconosce eventuali clausole difformi apposte dal cliente, salvo ne abbia espressamente accettato la validità per iscritto.
(…)
6. In caso di pagamento vista fattura e in altri casi, in presenza di giustificati motivi, Amazon.de verifica e valuta i dati personali dei clienti e procede a uno scambio di dati con altre imprese del gruppo Amazon, con società di valutazione dei crediti ed eventualmente con la Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co.KG, Postfach 5001 66, 22701, Amburgo, Germania.
(…)
9. Al fine di decidere in merito al ricorso al pagamento vista fattura quale modalità di pagamento, ci avvarremo – oltre che dei dati in nostro possesso – di calcoli probabilistici per la valutazione del rischio di inadempimento da noi raccolti presso la Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstrasse 18, 22761, Amburgo, Germania e la società informa Solutions GmbH Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden [(Germania)]. Faremo inoltre ricorso alle suddette imprese ai fini della convalida dell’indirizzo da voi comunicatoci.
(…)
11. L’utente, se decide di pubblicare contenuti sul sito Amazon.de (ad esempio, recensioni dei clienti), accorda ad Amazon una licenza esclusiva temporalmente e localmente illimitata al successivo utilizzo dei contenuti per qualsiasi fine, online o con altre modalità, per la durata del diritto sottostante.
12. Si applica il diritto lussemburghese con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di vendita internazionale di merci (CVIM)».
31 Il VKI, ente legittimato a promuovere azioni inibitorie ai sensi della direttiva 2009/22, ha presentato dinanzi agli organi giurisdizionali austriaci una domanda d’ingiunzione contro l’impiego di tutte le clausole contenute nelle suddette condizioni generali, nonché una domanda di pubblicazione dell’adottanda sentenza, affermando che tali clausole erano tutte contrarie a divieti di legge o alle buone prassi.
32 Il giudice di primo grado ha accolto tutte le domande del ricorso, ad eccezione di quella relativa alla clausola 8, riguardante il pagamento di un supplemento in caso di pagamento vista fattura. Basandosi sull’applicazione in via di principio del regolamento Roma I, esso ha dichiarato, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, l’invalidità della clausola 12, relativa alla scelta della legge applicabile, con la motivazione che la scelta della legge non doveva comportare per il consumatore la privazione della protezione assicuratagli dalla legge dello Stato nel quale ha la sua residenza abituale. Tale giudice ne ha dedotto che la validità delle altre clausole avrebbe dovuto essere valutata alla luce del diritto austriaco. Infine, per quanto riguarda le clausole 6, 9 e 11, lo stesso giudice ha osservato che soltanto le questioni relative alla tutela dei dati dovevano essere valutate alla luce del diritto lussemburghese pertinente, dato che il regolamento Roma I non escludeva l’applicazione della direttiva 95/46.
33 Il giudice d’appello, adito dalle due parti nel procedimento principale, ha annullato la sentenza resa dal giudice di primo grado e ha rinviato la causa a quest’ultimo per riesame. Esso ha osservato che il regolamento Roma I era pertinente ai fini della determinazione della legge applicabile e ha esaminato nel merito soltanto la clausola 12, relativa alla scelta della legge applicabile. A tal riguardo, esso ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento non permetteva di concludere nel senso dell’illegittimità di tale clausola e che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la valutazione della suddetta clausola avrebbe dovuto essere effettuata piuttosto alla luce del diritto lussemburghese. Dopo aver invitato il giudice di primo grado a procedere a detta valutazione, il giudice di appello ha sottolineato che, ove la suddetta clausola fosse risultata lecita ai sensi del diritto lussemburghese, le altre clausole avrebbero dovuto anch’esse essere valutate alla luce di tale diritto e che quindi si sarebbe dovuto procedere a un confronto con il diritto austriaco al fine di determinare la legge più favorevole ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I.
34 L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), adita dal VKI, s’interroga in merito alla legge applicabile nell’ambito del procedimento principale. In tale contesto, detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la legge applicabile a un’azione inibitoria a norma della direttiva 2009/22 debba essere individuata in base all’articolo 4 del regolamento Roma II quando l’azione è diretta contro l’impiego di clausole contrattuali abusive da parte di un’impresa avente la propria sede in uno Stato membro che stipula contratti di commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri, in particolare nello Stato del giudice adito.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:
a) se per paese in cui il danno si verifica (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II) si debba intendere ogni Stato verso il quale è diretta l’attività commerciale dell’impresa convenuta, cosicché le clausole controverse devono essere esaminate in base alla legge dello Stato del giudice adito qualora un ente a ciò legittimato promuova un’azione contro l’impiego di tali clausole nei rapporti commerciali con consumatori residenti in tale paese.
b) Se sussistano collegamenti manifestamente più stretti (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II) con la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa convenuta qualora le condizioni contrattuali di quest’ultima prevedano che i contratti da essa stipulati siano soggetti alla legge di detto Stato.
c) Se da una siffatta clausola sulla scelta della legge applicabile derivi, per altri motivi, che l’esame delle clausole contrattuali contestate debba avvenire sulla base della legge dello Stato in cui l’impresa convenuta ha la propria sede.
3) In caso di risposta negativa alla prima questione:
come debba essere allora individuata la legge applicabile all’azione inibitoria.
4) A prescindere dalla risposta alle questioni che precedono:
a) se una clausola contenuta nelle condizioni contrattuali generali, secondo cui un contratto di commercio elettronico concluso tra un consumatore e un’impresa avente la propria sede in un altro Stato membro è soggetto alla legge dello Stato in cui quest’ultima ha sede, sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
b) Se il trattamento dei dati personali da parte di un’impresa che stipula contratti di commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri sia soggetto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, a prescindere dalla legge altrimenti applicabile, soltanto alla legge dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento dell’impresa nel quale avviene il trattamento, o se detta impresa sia tenuta anche all’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati degli Stati membri verso i quali dirige la propria attività commerciale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle prime tre questioni
35 Con le sue prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come occorra interpretare i regolamenti Roma I e Roma II al fine di determinare la o le leggi applicabili ad un’azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22, diretta contro l’impiego di clausole contrattuali asseritamente illecite da parte di un’impresa avente sede in uno Stato membro la quale stipula contratti mediante commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri e, in particolare, nello Stato del giudice adito.
36 In via preliminare, occorre sottolineare, per quanto riguarda i rispettivi ambiti di applicazione dei regolamenti Roma I e Roma II, che le nozioni di «obbligazione contrattuale» e di «obbligazione extracontrattuale» in esse presenti devono essere interpretate in modo autonomo, riferendosi soprattutto al sistema e agli obiettivi di tali regolamenti. Occorre altresì tener conto, ai sensi del considerando 7 di ciascuno dei due regolamenti, dell’obiettivo di un’applicazione coerente di questi ultimi non soltanto fra di loro, ma anche rispetto al regolamento n. 44/2001 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), che, in particolare, al suo articolo 5 distingue tra la materia contrattuale e quella degli illeciti civili dolosi o colposi (v. sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 43).
37 Per quanto riguarda la nozione di «obbligazione extracontrattuale», ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Roma II, è necessario ricordare che la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I, copre tutte le azioni dirette ad accertare la responsabilità del convenuto e non attinenti alla «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, di quest’ultimo regolamento (v. sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 45).
38 Nell’ambito della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), la Corte ha già dichiarato che un’azione giudiziale preventiva, promossa da un’associazione di tutela dei consumatori al fine di ottenere che sia inibito a un commerciante l’uso di clausole ritenute abusive nell’ambito di contratti stipulati con privati, ha natura di azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi ai sensi dell’articolo 5, punto 3, di tale convenzione (sentenza del 1° ottobre 2002, Henkel, C‑167/00, EU:C:2002:555, punto 50), e che tale interpretazione vale anche per quanto riguarda il regolamento Bruxelles I (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2014, Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punto 19).
39 Orbene, alla luce dell’obiettivo dell’applicazione coerente ricordato al punto 36 della presente sentenza, la statuizione secondo cui, in materia di tutela dei consumatori, la responsabilità extracontrattuale si riferisce anche alle violazioni dell’ordinamento giuridico derivanti dall’uso di clausole abusive che le associazioni di tutela dei consumatori hanno il compito di impedire (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2002, Henkel, C‑167/00, EU:C:2002:555, punto 42) è pienamente trasponibile all’interpretazione dei regolamenti Roma I e Roma II. Si deve pertanto considerare che l’azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22 verte su un’obbligazione extracontrattuale derivante da un fatto illecito ai sensi del capo II del regolamento Roma II.
40 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, contenuto nel capo II del medesimo, sancisce, quale regola particolare relativa alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da un atto di concorrenza sleale, l’applicazione della legge del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori.
41 A tal riguardo, dal considerando 21 del regolamento Roma II risulta che l’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo concretizza, nell’ambito particolare della concorrenza sleale, il principio della lex loci damni, sancito all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.
42 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, la concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II include l’impiego di clausole abusive inserite in condizioni generali di vendita qualora esso sia in grado di pregiudicare gli interessi collettivi dei consumatori in quanto gruppo e, pertanto, di influenzare le condizioni di concorrenza sul mercato.
43 Nel caso di un’azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22, il paese sul cui territorio sono pregiudicati gli interessi collettivi dei consumatori ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II è quello in cui risiedono i consumatori ai quali l’impresa rivolge le sue attività ed i cui interessi sono difesi attraverso detta azione dall’associazione di tutela dei consumatori interessata.
44 Occorre precisare che l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II, ai sensi del quale si applica la legge di un altro paese se dal complesso delle circostanze del caso risulta che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, non può portare a un risultato diverso.
45 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, la norma alternativa prevista all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II non è adatta alla materia della concorrenza sleale poiché l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento mira a proteggere interessi collettivi – i quali superano l’ambito dei rapporti tra le parti della controversia – prevedendo una norma specificamente adatta a tal fine. Siffatto obiettivo sarebbe pregiudicato se si consentisse di eludere tale norma sulla base di collegamenti personali tra dette parti.
46 In ogni caso, la circostanza che Amazon EU preveda nelle sue condizioni generali che ai contratti da essa stipulati si applichi la legge dello Stato in cui ha sede non può validamente costituire un tale collegamento più stretto.
47 Ove così non fosse, un professionista come Amazon EU potrebbe de facto, attraverso una siffatta clausola, scegliere la legge cui dev’essere soggetta un’obbligazione extracontrattuale e così potrebbe eludere le condizioni previste, a tal riguardo, all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento Roma II.
48 Occorre dunque affermare che, quando è dedotta la violazione di una normativa volta a tutelare gli interessi dei consumatori nei confronti dell’impiego di clausole abusive nelle condizioni generali di vendita, la legge applicabile a un’azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22 dev’essere determinata, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento Roma II, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.
49 Di contro, la legge applicabile all’esame del carattere abusivo di clausole che figurano in contratti conclusi da consumatori e che sono oggetto di un’azione inibitoria dev’essere determinata in modo autonomo in base alla natura di tali clausole. Così, quando l’azione inibitoria è volta a impedire che clausole simili siano inserite in contratti conclusi da consumatori per generare obbligazioni contrattuali, la legge applicabile alla valutazione di tali clausole dev’essere determinata in conformità al regolamento Roma I.
50 Nel caso di specie, le clausole asseritamente abusive oggetto dell’azione inibitoria di cui trattasi nel procedimento principale hanno, rispetto ai consumatori ai quali si rivolgono, la natura di obbligazioni contrattuali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I.
51 Siffatta conclusione non è in alcun modo contraddetta dal carattere collettivo dell’azione mediante la quale la validità di tali clausole è messa in discussione. Infatti, la circostanza che tale azione non verta su contratti individuali concretamente stipulati è insita nella natura stessa di una simile azione collettiva e preventiva, nell’ambito della quale viene compiuto un controllo in astratto.
52 Al fine di determinare il diritto applicabile, occorre pertanto distinguere tra la valutazione delle clausole di cui trattasi, da un lato, e l’azione inibitoria dell’impiego di tali clausole, proposta da un’associazione come il VKI, dall’altro.
53 Tale distinzione s’impone al fine di garantire l’applicazione uniforme dei regolamenti Roma I e Roma II. E, fatto più importante, il collegamento autonomo delle clausole di cui trattasi garantisce che il diritto applicabile non cambi in funzione del tipo di azione scelto.
54 Se, nell’ambito di un processo avviato in seguito alla proposizione di un’azione collettiva, le clausole contrattuali di cui trattasi dovessero essere esaminate alla luce del diritto designato come applicabile in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II, sussisterebbe il rischio che i criteri di esame siano diversi da quelli utilizzati nell’ambito di un processo individuale avviato da un consumatore.
55 Infatti, per quanto riguarda l’esame delle clausole nell’ambito di un processo individuale avviato da un consumatore, la legge designata come applicabile, quale legge del contratto, può essere diversa da quella designata come applicabile, quale legge dell’illecito civile doloso, all’azione inibitoria. A tal proposito, si deve osservare che il livello di tutela dei consumatori varia ancora da uno Stato membro all’altro, conformemente all’articolo 8 della direttiva 93/13, cosicché la valutazione di una clausola può variare, a parità di tutte le altre condizioni, in funzione del diritto applicabile.
56 Un siffatto collegamento diverso di una clausola, alla luce della legge designata come applicabile, in funzione del tipo di azione esperito avrebbe l’effetto di neutralizzare in particolare la coerenza nella valutazione tra azioni collettive e azioni individuali che la Corte ha sancito obbligando i giudici nazionali a trarre d’ufficio, anche per l’avvenire, tutte le conseguenze, previste dal diritto nazionale, del riconoscimento del carattere abusivo di una clausola che fa parte delle condizioni generali dei contratti conclusi da consumatori nell’ambito di un’azione inibitoria, affinché tale clausola non vincoli i consumatori che abbiano stipulato un contratto al quale si applicano le medesime condizioni generali (v. sentenza del 26 aprile 2012, Invitel, C‑472/10, EU:C:2012:242, punto 43).
57 L’incoerenza che risulterebbe da un collegamento diverso di una clausola in funzione del tipo di azione esperito violerebbe l’obiettivo perseguito dalle direttive 2009/22 e 93/13, consistente nel fare efficacemente cessare l’impiego di clausole abusive.
58 Da quanto precede deriva che la legge applicabile a un’azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22 dev’essere determinata in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II qualora sia dedotta una violazione di una normativa volta a tutelare gli interessi dei consumatori nei confronti dell’impiego di clausole abusive nelle condizioni generali di vendita, mentre la legge applicabile alla valutazione di una data clausola contrattuale deve essere sempre determinata in forza del regolamento Roma I, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nell’ambito di un’azione individuale o in quello di un’azione collettiva.
59 Tuttavia, occorre precisare che, in sede di valutazione del carattere abusivo di una data clausola contrattuale nell’ambito di un’azione inibitoria, dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I deriva che la scelta della legge applicabile non pregiudica l’applicazione delle disposizioni imperative previste dalla legge del paese di residenza dei consumatori i cui interessi sono difesi mediante tale azione. Tali disposizioni possono includere quelle che traspongono la direttiva 93/13 nella misura in cui esse assicurano, conformemente all’articolo 8 di quest’ultima, un livello di tutela più elevato al consumatore.
60 Occorre dunque rispondere alle prime tre questioni dichiarando che i regolamenti Roma I e Roma II devono essere interpretati nel senso che, fermo restando l’articolo 1, paragrafo 3, di ciascuno di tali regolamenti, la legge applicabile ad un’azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22, diretta contro l’impiego di clausole contrattuali asseritamente illecite da parte di un’impresa avente sede in uno Stato membro la quale stipula contratti mediante commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri e, in particolare, nello Stato del giudice adito, deve essere determinata in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II, mentre la legge applicabile alla valutazione di una data clausola contrattuale deve essere sempre determinata in applicazione del regolamento Roma I, indipendentemente dal fatto che detta valutazione sia effettuata nell’ambito di un’azione individuale oppure in quello di un’azione collettiva.
Sulla quarta questione, lettera a)
61 Con la sua quarta questione, lettera a), il giudice del rinvio chiede se una clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita di un contratto stipulato mediante commercio elettronico tra un professionista e un consumatore, in forza della quale detto contratto è disciplinato dalla legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista, sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
62 Da quest’ultima disposizione risulta che una clausola contrattuale che non sia stata oggetto di negoziato individuale è abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti a danno del consumatore.
63 L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13 precisa che si considera sempre che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando essa è stata redatta preventivamente dal professionista e il consumatore non ha potuto, per tale motivo, esercitare alcuna influenza sul suo contenuto, in particolare nell’ambito di un contratto per adesione. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, condizioni generali di vendita come quelle di cui trattasi nel procedimento principale rientrano in tale ipotesi.
64 A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il carattere abusivo di una clausola può essere dichiarato soltanto al termine di un esame condotto caso per caso alla luce di tutte le circostanze pertinenti, ivi comprese la natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto.
65 Spetta al giudice nazionale stabilire se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza. Nondimeno, la Corte è competente a desumere dalle disposizioni della direttiva 93/13 i criteri che tale giudice nazionale può o deve applicare in sede di una tale valutazione (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punti 40 e 45 nonché giurisprudenza citata).
66 Riguardo a una clausola come la numero 12 delle condizioni generali di cui trattasi nel procedimento principale, relativa al diritto applicabile, occorre rilevare, innanzitutto, che la legislazione dell’Unione autorizza in via di principio le clausole di scelta della legge. Infatti, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I sancisce la facoltà per le parti di pattuire il diritto applicabile a un contratto concluso da un consumatore, purché sia garantito il rispetto della protezione di cui il consumatore beneficia ai sensi delle disposizioni della legge del suo foro alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.
67 In tale contesto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 94 delle sue conclusioni, una clausola di scelta della legge applicabile redatta preventivamente che designi la legge dello Stato membro in cui ha sede il professionista è abusiva soltanto qualora presenti talune specificità, proprie alla sua formulazione o al suo contesto, tali da generare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti.
68 In particolare, il carattere abusivo di una siffatta clausola può derivare da una formulazione che non soddisfi il requisito di redazione chiara e comprensibile stabilito dall’articolo 5 della direttiva 93/13. Siffatto obbligo, tenuto conto della situazione di inferiorità nella quale si trova il consumatore rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, deve essere interpretato in modo estensivo (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, Van Hove, C‑96/14, EU:C:2015:262, punto 40 e giurisprudenza citata).
69 Inoltre, qualora gli effetti di una clausola siano determinati da disposizioni imperative di legge, è essenziale che il professionista informi il consumatore in relazione a dette disposizioni (v. in tal senso, sentenza del 26 aprile 2012, Invitel, C‑472/10, EU:C:2012:242, punto 29). È quanto avviene nel caso dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, ai sensi del quale la scelta della legge applicabile non può valere a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta.
70 Tenuto conto del carattere imperativo della prescrizione che appare all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, un giudice adito riguardo a una clausola di scelta della legge applicabile dovrà applicare, nel caso in cui sia in causa un consumatore residente in Austria, quelle tra le disposizioni di legge austriache alle quali, secondo il diritto austriaco, non sia possibile derogare convenzionalmente. Spetterà, all’occorrenza, al giudice del rinvio identificare tali disposizioni.
71 Alla quarta questione, lettera a), occorre dunque rispondere dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che una clausola rientrante nelle condizioni generali di vendita di un professionista, che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista disciplina il contratto stipulato mediante commercio elettronico con un consumatore, è abusiva quando induce in errore tale consumatore dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, della tutela assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola, cosa che spetta al giudice nazionale verificare alla luce di tutte le circostanze rilevanti.
Sulla quarta questione, lettera b)
72 Con la sua quarta questione, lettera b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un’impresa di commercio elettronico è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale detta impresa dirige le proprie attività.
73 A termini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l’attuazione della medesima direttiva al trattamento di dati personali quando esso è effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro.
74 Ne deriva che un trattamento di dati effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento è disciplinato dal diritto dello Stato membro nel cui territorio è ubicato detto stabilimento.
75 Per quanto attiene, in primo luogo, alla nozione di «stabilimento» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, la Corte ha già precisato che essa si estende a qualsiasi attività reale ed effettiva, anche minima, esercitata tramite un’organizzazione stabile (sentenza del 1° ottobre 2015, Weltimmo, C‑230/14, EU:C:2015:639, punto 31).
76 A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 119 delle sue conclusioni, sebbene il fatto che l’impresa responsabile del trattamento dei dati non possieda né filiali né succursali in uno Stato membro non escluda che essa possa ivi possedere uno stabilimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, un tale stabilimento non può esistere per il semplice fatto che ivi sia accessibile il sito Internet dell’impresa in questione.
77 Occorre piuttosto valutare, come già rilevato dalla Corte, sia il grado di stabilità dell’organizzazione sia l’esercizio effettivo delle attività nello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2015, Weltimmo, C‑230/14, EU:C:2015:639, punto 29).
78 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se il trattamento dei dati personali in esame sia effettuato «nel contesto delle attività» di detto stabilimento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, la Corte ha già ricordato che tale disposizione non esige che il trattamento di dati personali in questione venga effettuato «dallo» stabilimento interessato stesso, bensì soltanto «nel contesto delle attività» di quest’ultimo (sentenza del 1° ottobre 2015, Weltimmo, C‑230/14, EU:C:2015:639, punto 35).
79 Spetta al giudice del rinvio stabilire, alla luce di tale giurisprudenza e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti del procedimento principale, se Amazon EU proceda al trattamento dei dati in esame nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso dal Lussemburgo.
80 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 128 delle sue conclusioni, qualora il giudice del rinvio dovesse accertare che lo stabilimento nel cui ambito Amazon EU procede al trattamento di tali dati è ubicato in Germania, spetterebbe al diritto tedesco disciplinare detto trattamento.
81 In considerazione di quanto precede, alla quarta questione, lettera b), occorre rispondere dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un’impresa di commercio elettronico è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale detta impresa dirige le proprie attività qualora sia accertato che tale impresa procede al trattamento dei dati in esame nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in detto Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò si verifichi nel caso di specie.
Sulle spese
82 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), devono essere interpretati nel senso che, fermo restando l’articolo 1, paragrafo 3, di ciascuno di tali regolamenti, la legge applicabile ad un’azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, diretta contro l’impiego di clausole contrattuali asseritamente illecite da parte di un’impresa avente sede in uno Stato membro la quale stipula contratti mediante commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri e, in particolare, nello Stato del giudice adito, deve essere determinata in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007, mentre la legge applicabile alla valutazione di una data clausola contrattuale deve essere sempre determinata in applicazione del regolamento n. 593/2008, indipendentemente dal fatto che detta valutazione sia effettuata nell’ambito di un’azione individuale o in quello di un’azione collettiva.
2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola rientrante nelle condizioni generali di vendita di un professionista, che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista disciplina il contratto stipulato mediante commercio elettronico con un consumatore, è abusiva quando induce in errore tale consumatore dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto la legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, della tutela assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola, cosa che spetta al giudice nazionale verificare alla luce di tutte le circostanze rilevanti.
3) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un’impresa di commercio elettronico è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale detta impresa dirige le proprie attività qualora sia accertato che tale impresa procede al trattamento dei dati in esame nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in detto Stato membro. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò si verifichi nel caso di specie.
Firme