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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Tutela dei consumatori Numero: C‑179/21 | Data di udienza:

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratto a distanza tra un consumatore e un professionista – Obbligo del professionista di informare il consumatore dell’esistenza di una garanzia commerciale del produttore e delle relative condizioni – Condizioni in presenza delle quali sorge un tale obbligo – Contenuto dell’informazione da comunicare al consumatore in merito alla garanzia commerciale del produttore – Incidenza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE – Direttiva 2011/83/UE.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Maggio 2022
Numero: C‑179/21
Data di udienza:
Presidente: Jürimäe
Estensore: Safjan


Premassima

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratto a distanza tra un consumatore e un professionista – Obbligo del professionista di informare il consumatore dell’esistenza di una garanzia commerciale del produttore e delle relative condizioni – Condizioni in presenza delle quali sorge un tale obbligo – Contenuto dell’informazione da comunicare al consumatore in merito alla garanzia commerciale del produttore – Incidenza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE – Direttiva 2011/83/UE.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 3^, 5 maggio 2022, Sentenza n. C‑179/21

 

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratto a distanza tra un consumatore e un professionista – Obbligo del professionista di informare il consumatore dell’esistenza di una garanzia commerciale del produttore e delle relative condizioni – Condizioni in presenza delle quali sorge un tale obbligo – Contenuto dell’informazione da comunicare al consumatore in merito alla garanzia commerciale del produttore – Incidenza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE – Direttiva 2011/83/UE.

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda la garanzia commerciale proposta dal produttore, l’obbligo di informazione posto a carico del professionista da tale disposizione sorge non già per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia, ma soltanto qualora il consumatore abbia un interesse legittimo ad ottenere informazioni in merito a detta garanzia per poter prendere la sua decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista. Un tale interesse legittimo è dimostrato, in particolare, quando il professionista fa della garanzia commerciale del produttore un elemento centrale o determinante della sua offerta. Al fine di determinare se la garanzia commerciale del produttore costituisca un tale elemento centrale o determinante, occorre tener conto del contenuto e della configurazione generale dell’offerta rispetto al bene in questione, dell’importanza, in termini di argomento di vendita o di messaggio pubblicitario, della menzione della garanzia commerciale del produttore, della posizione occupata da tale menzione nell’offerta, del rischio di errore o di confusione che tale indicazione potrebbe indurre nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e sensibile ai diversi tipi di garanzie che egli può esercitare o all’effettiva identità del garante, della presenza o meno, nell’offerta, di spiegazioni relative alle altre garanzie collegate al bene nonché di qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare un’esigenza oggettiva di tutela del consumatore. Infine, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che le informazioni che devono essere fornite al consumatore in merito alle condizioni relative alla garanzia commerciale del produttore comprendono qualsiasi elemento informativo che riguardi le condizioni di applicazione e attuazione di una tale garanzia, che consenta al consumatore di prendere la propria decisione di vincolarsi contrattualmente o meno al professionista.

Pres. Jürimäe, Rel. Safjan, Ric.absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG contro the-trading-company GmbH


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 3^, 05/05/2022, Sentenza n. C‑179/21

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 3^, 5 maggio 2022, Sentenza n. C‑179/21

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

5 maggio 2022

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera m) – Contratto a distanza tra un consumatore e un professionista – Obbligo del professionista di informare il consumatore dell’esistenza di una garanzia commerciale del produttore e delle relative condizioni – Condizioni in presenza delle quali sorge un tale obbligo – Contenuto dell’informazione da comunicare al consumatore in merito alla garanzia commerciale del produttore – Incidenza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE

Nella causa C‑179/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione dell’11 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 23 marzo 2021, nel procedimento

absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG

contro

the-trading-company GmbH,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Jääskinen, M. Safjan (relatore), N. Piçarra e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG, da C. Rohnke, Rechtsanwalt;

– per la the-trading-company GmbH, da A. Rinkler, Rechtsanwalt;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e S. Šindelková, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Noll-Ehlers, N. Ruiz García e I. Rubene, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64), nonché dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU 1999, L 171, pag. 12).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la absoluts -bikes and more- GmbH& & Co. KG (in prosieguo: la «absoluts») alla the-trading-company GmbH in merito all’esistenza o meno di un obbligo, a carico della prima, di fornire ai propri clienti informazioni relative alla garanzia commerciale offerta da terzi rispetto a prodotti che essa pone in vendita.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 1999/44

3 Il considerando 21 della direttiva 1999/44 così recita:

«Considerando che è prassi corrente, per quanto riguarda alcune categorie di beni, che i venditori e i produttori offrano garanzie sui beni contro qualsiasi difetto che dovesse manifestarsi entro un certo termine; che tale prassi può contribuire ad una maggiore concorrenza nell’ambito del mercato; che siffatte garanzie, pur essendo legittimi strumenti di marketing, non dovrebbero indurre in errore il consumatore; che al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore, le garanzie dovrebbero contenere determinate informazioni, tra cui la dichiarazione che la garanzia lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legge».

4 L’articolo 1 di tale direttiva è del seguente tenore:

«1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

e) “garanzia”: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

(…)».

5 L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva succitata così dispone:

«La garanzia deve:

– indicare che il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e specificare che la garanzia lascia impregiudicati tali diritti;

– indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, segnatamente la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l’indirizzo di chi la presta».

Direttiva 2011/83

6 I considerando 4, 5 e 7 della direttiva 2011/83 sono così formulati:

«(4) A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno dovrebbe comprendere uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. L’armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.

(5) (…) La completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà quindi a un livello elevato di protezione dei consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.

(…)

(7) L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. Entrambi dovrebbero poter fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nell’Unione. Grazie ad una tale armonizzazione dovrebbe essere possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. Tali barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello dell’Unione. Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l’Unione».

7 L’articolo 1 di tale direttiva prevede quanto segue:

«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».

8 L’articolo 2, punti 2, 7 e 14, di detta direttiva così recita:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

2) “professionista” qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

(…)

7) “contratto a distanza” qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

(…)

14) “garanzia” qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto».

9 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Si applica altresì ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale».

10 L’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/83 così recita:

«Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:

(…)

e) oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;

(…)».

11 L’articolo 6 di tale direttiva così dispone:

«1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

(…)

l) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

m) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

(…)».

Diritto tedesco

12 L’articolo 312d del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB»), intitolato «Obblighi di informazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza, il professionista ha l’obbligo d’informare il consumatore in conformità all’articolo 246a del[l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (legge recante le disposizioni preliminari al codice civile; in prosieguo: l’“EGBGB”)]. (…)».

13 Nella versione applicabile ai fatti del caso di specie, l’articolo 479 del BGB, intitolato «Disposizioni speciali in materia di garanzie», al paragrafo 1 enunciava quanto segue:

«Qualsiasi dichiarazione di garanzia (articolo 443) deve essere redatta in forma chiara e comprensibile. Essa deve contenere:

1. l’indicazione dei diritti del consumatore previsti dalla legge nonché l’indicazione che la garanzia lascia impregiudicati tali diritti, nonché

2. il contenuto della garanzia e tutte le informazioni essenziali per farla valere, in particolare la sua durata e la sua estensione territoriale, nonché il nome e l’indirizzo del garante.

(…)».

14 L’articolo 246a dell’EGBGB, intitolato «Obblighi d’informazione concernenti i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e i contratti a distanza, a eccezione dei contratti relativi ai servizi finanziari», al paragrafo 1 così dispone:

«(1) Il professionista è tenuto, in virtù dell’articolo 312d, paragrafo 1 del BGB, a mettere a disposizione del consumatore le informazioni seguenti:

(…)

9. se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie,

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15 La absoluts poneva in vendita, sulla piattaforma di commercio online Amazon, un coltello tascabile del produttore svizzero Victorinox. La pagina del sito Amazon che presentava tale offerta non conteneva informazioni su una qualsivoglia garanzia offerta dalla absoluts o da un terzo, bensì un collegamento, intitolato «Istruzioni per l’uso», che figurava nella rubrica «Altre informazioni tecniche». Cliccando su tale collegamento, l’utilizzatore accedeva ad una scheda informativa di due pagine, redatta e impaginata dal produttore del coltello. La seconda pagina conteneva, in particolare, una dichiarazione relativa alla «garanzia Victorinox», formulata nel seguente modo: «La garanzia Victorinox copre ogni difetto materiale o di fabbricazione senza limiti di tempo (per le parti elettroniche, 2 anni). I danni derivanti da una normale usura o da un uso scorretto non sono coperti dalla garanzia».

16 La the-trading-company, una società concorrente della absoluts, ritiene che quest’ultima non abbia fornito informazioni sufficienti sulla garanzia offerta dal produttore del coltello. Di conseguenza, essa ha proposto, sulla base della normativa tedesca in materia di concorrenza sleale, un’azione diretta a far ingiungere alla absoluts di cessare di proporre offerte del genere senza richiamare nel contempo l’attenzione del consumatore sui suoi diritti previsti dalla legge, nonché sul fatto che la garanzia del produttore lascia impregiudicati tali diritti, né senza precisare la portata territoriale di tale garanzia.

17 Dopo essere rimasta soccombente in primo grado, la domanda della the-trading-company è stata accolta in appello dall’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale regionale superiore di Hamm, Germania). Tale giudice ha considerato che, in forza del combinato disposto dell’articolo 312d, paragrafo 1, prima frase, del BGB, e dell’articolo 246a, paragrafo 1, primo comma, prima frase, punto 9, dell’EGBGB, che recepiscono l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, un obbligo di informazione relativo alla garanzia incombe al venditore una volta che l’offerta da esso proposta contiene, come nel caso di specie, un’indicazione, sotto una qualsiasi forma, dell’esistenza di una garanzia. Inoltre, dopo aver precisato che la portata di tale obbligo di informazione doveva essere determinata in applicazione dell’articolo 479, paragrafo 1, del BGB, il quale recepisce l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, detto giudice ha constatato che l’offerta della absoluts non conteneva alcuna delle informazioni richieste da tale disposizione del BGB e che nessun documento del fascicolo indicava, peraltro, che il consumatore avesse ricevuto tali informazioni in una fase successiva della procedura di ordinazione.

18 La absoluts ha proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) avverso la sentenza dell’Oberlandesgericht Hamm (Tribunale regionale superiore di Hamm) al fine di ottenere il ripristino della sentenza di primo grado.

19 Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se un professionista che si trovi nella situazione della absoluts sia tenuto, sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, ad informare il consumatore dell’esistenza di una garanzia commerciale proposta dal produttore e delle relative condizioni. Più in particolare, esso si chiede se, tenuto conto dell’espressione «se applicabili» utilizzata in tale disposizione della direttiva 2011/83, la mera esistenza di una garanzia del produttore, nella fattispecie la garanzia della Victorinox, faccia sorgere un siffatto obbligo di informazione per i professionisti che commercializzano il prodotto di cui trattasi o se tale obbligo sorga solo nel caso in cui il professionista menzioni l’esistenza di una garanzia del produttore nella sua offerta.

20 Alla luce dell’economia e dell’obiettivo della direttiva 2011/83, ma anche del fatto che occorre tener conto della necessità di non apportare restrizioni sproporzionate ai diritti fondamentali dei professionisti, il giudice del rinvio intende interpretare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 nel senso che la mera esistenza di una garanzia del produttore non fa sorgere l’obbligo, per il professionista, di fornire ai suoi clienti informazioni su tale garanzia.

21 In tale ipotesi, il giudice del rinvio si pone allora la questione se, in secondo luogo, la sola menzione di una garanzia del produttore nell’offerta del professionista, indipendentemente dalla sua forma e dal fatto che essa sia evidenziata o meno, faccia sorgere l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 o se, affinché un siffatto obbligo di informazione sia posto a carico del professionista, sia altresì necessario che una siffatta menzione sia facilmente percepibile per il consumatore o addirittura che, oltre a ciò, non appaia chiaramente al consumatore che la menzione relativa alla garanzia del produttore non proviene dal professionista, ma dal produttore stesso.

22 Nel caso in cui un professionista come la absoluts sia tenuto, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, a fornire al consumatore informazioni sulla garanzia commerciale proposta dal produttore, il giudice del rinvio si interroga, in terzo luogo, sul contenuto che devono avere tali informazioni. Più in particolare, esso chiede se tale contenuto debba essere uguale a quello previsto all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44 o se possa comprendere informazioni in numero meno elevato.

23 In tali circostanze il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la mera esistenza di una garanzia del produttore faccia sorgere un obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83.

2) In caso di risposta in senso negativo alla prima questione: se la mera menzione di una garanzia del produttore nell’offerta del professionista faccia sorgere l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, o se detto obbligo sorga qualora la menzione sia facilmente individuabile dal consumatore. Se sussista un obbligo di informazione anche qualora sia facilmente comprensibile per il consumatore che il professionista si limita a rendere accessibili informazioni del produttore sulla garanzia.

3) Se le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 relativamente all’esistenza e alle condizioni di una garanzia del produttore debbano contenere le stesse informazioni di una garanzia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44 (…) o se siano sufficienti meno informazioni».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime due questioni

24 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda la garanzia commerciale proposta dal produttore, l’obbligo di informazione posto a carico del professionista da tale disposizione sorge per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia o se solo in determinate circostanze il professionista è tenuto ad informare il consumatore dell’esistenza di una tale garanzia e delle relative condizioni.

25 Occorre rilevare, in via preliminare, che i contratti a distanza sono definiti, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83, come «qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso». Ne consegue che un contratto di vendita di un bene concluso tra un professionista e un consumatore su una piattaforma di commercio online rientra nella nozione di «contratto a distanza» e, pertanto, in assenza di applicazione delle esclusioni previste all’articolo 3, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2011/83, nell’ambito di applicazione di tale direttiva quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, della stessa.

26 Fatta tale precisazione preliminare, occorre ricordare, in primo luogo, che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista deve fornire al consumatore diverse informazioni, in maniera chiara e comprensibile. Tale disposizione intende garantire la comunicazione al consumatore, prima della conclusione di un contratto, sia delle informazioni vertenti sulle condizioni contrattuali e sulle conseguenze di tale conclusione, che consentano a tale consumatore di decidere se desidera vincolarsi contrattualmente a un professionista, sia delle informazioni necessarie alla corretta esecuzione di tale contratto e, in particolare, all’esercizio dei suoi diritti (sentenza del 21 ottobre 2020, Möbel Kraft, C‑529/19, EU:C:2020:846 punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

27 Per quanto riguarda, più in particolare, l’obbligo di informazione precontrattuale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, il professionista deve informare il consumatore, «se applicabili, [del]l’esistenza] e [del]le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali».

28 Per quanto riguarda le garanzie commerciali, dal tenore letterale di tale disposizione e dall’espressione «se applicabili» risulta che, quando un professionista concede una garanzia commerciale, egli è tenuto ad informare il consumatore dell’esistenza di tale garanzia e delle relative condizioni.

29 Per contro, la formulazione di detta disposizione non consente di stabilire se un professionista sia tenuto, nel caso in cui esista una garanzia commerciale del produttore, ad informare il consumatore dell’esistenza di tale garanzia e delle relative condizioni.

30 Infatti, da un lato, l’espressione «se applicabili» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 tende soltanto a precisare che l’obbligo di informazione precontrattuale, di cui a tale disposizione, è destinato ad applicarsi qualora esista una garanzia commerciale, senza tuttavia fornire indicazioni utili per rispondere alla questione se, qualora esista una garanzia commerciale proposta dal produttore in aggiunta a quella proposta dal professionista e la garanzia commerciale del produttore non sia oggetto del contratto prefigurato tra il consumatore e il professionista, quest’ultimo sia tenuto, per il mero fatto che essa esiste, a fornire informazioni al consumatore non soltanto sulla propria garanzia, ma anche su quella del produttore.

31 Dall’altro lato, l’uso dell’espressione «garanzie commerciali» al plurale, all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, può essere inteso nel senso che essa comprende tanto le diverse garanzie commerciali che un professionista può proporre per uno stesso bene o per diversi beni, quanto le garanzie commerciali proposte al contempo dal professionista e dal produttore in quanto persone distinte.

32 Poiché la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 non consente, di per sé, di rispondere ai quesiti del giudice del rinvio, occorre, pertanto, interpretare tale disposizione in funzione del suo contesto e degli obiettivi da essa perseguiti (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Amazon EU, C‑649/17, EU:C:2019:576, punti 35 e 37 e giurisprudenza ivi citata).

33 Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, occorre rilevare che la nozione di «garanzia commerciale» è definita all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 come «qualsiasi impegno del professionista o di un produttore (…) nei confronti del consumatore (…)». Ne consegue che la nozione di «garanzia commerciale», ai sensi della direttiva 2011/83, comprende non solo le garanzie commerciali proposte dal professionista, ma anche quelle proposte dal produttore.

34 Risulta inoltre da una lettura combinata delle nozioni di «professionista» e di «garanzia commerciale», di cui rispettivamente ai punti 2 e 14 dell’articolo 2 della direttiva 2011/83, che non avrebbe avuto alcun senso, per il legislatore dell’Unione, utilizzare l’espressione «o di un produttore» all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83 se l’obbligo di informazione precontrattuale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), di tale direttiva non avesse riguardato, almeno in talune circostanze, la garanzia commerciale proposta dal produttore.

35 Infatti, qualora un produttore venda al consumatore, direttamente o tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, il bene che esso produce, egli deve essere considerato un «professionista» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83. Pertanto, la garanzia commerciale che esso propone può corrispondere solo all’«impegno di un professionista» ai sensi dell’articolo 2, punto 14, di tale direttiva e non all’impegno «di un produttore» ai sensi di quest’ultima disposizione.

36 In tali circostanze, l’espressione «o di un produttore», di cui all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83, rinvia a una situazione in cui la figura del professionista non si confonde con quella del produttore. Orbene, tenuto conto del fatto che l’espressione «garanzia commerciale» è utilizzata soltanto all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), di tale direttiva nonché nella disposizione analoga prevista, per i contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), della direttiva, l’espressione «o di un produttore» può conservare un senso solo se, nell’ambito dell’obbligo di informazione precontrattuale previsto da queste due disposizioni, il professionista sia tenuto, almeno in talune circostanze, a fornire al consumatore informazioni non solo sulla sua garanzia commerciale, ma anche su quella proposta dal produttore.

37 Peraltro, in un’ipotesi in cui l’oggetto principale del rapporto contrattuale verte su un bene prodotto da una persona distinta da quella del professionista, l’obbligo di informazione precontrattuale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 deve coprire qualsiasi informazione essenziale relativa a detto oggetto, ossia al bene in questione, affinché il consumatore possa, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 26 della presente sentenza, decidere se desidera vincolarsi contrattualmente al professionista alla luce di tale oggetto principale. Orbene, oltre alle «caratteristiche principali dei beni», previste espressamente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/83, tali informazioni includono anche, in linea di principio, tutte le garanzie intrinsecamente connesse al bene, di cui fa parte la garanzia commerciale proposta dal produttore.

38 Per quanto riguarda, in secondo luogo, lo scopo perseguito dalla direttiva 2011/83, occorre ricordare che, come risulta dal suo articolo 1, letto alla luce dei suoi considerando 4, 5 e 7, tale direttiva mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori assicurando la loro informazione e la loro sicurezza nelle operazioni negoziali con i professionisti. Inoltre, la tutela dei consumatori nelle politiche dell’Unione è sancita all’articolo 169 TFUE nonché all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenza del 10 luglio 2019, Amazon EU, C‑649/17, EU:C:2019:576, punto 39).

39 Ciò posto, la Corte ha dichiarato che, nell’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/83, occorre assicurare, come enunciato dal considerando 4 di tale direttiva, un giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, nel rispetto della libertà d’impresa dell’imprenditore sancita all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Amazon EU, C‑649/17, EU:C:2019:576, punto 44).

40 In tale contesto, se è vero che la comunicazione al consumatore di informazioni sulla garanzia commerciale del produttore, in quanto elemento intrinsecamente collegato al bene oggetto del rapporto contrattuale previsto con il professionista, garantisce un livello elevato di tutela di tale consumatore, un obbligo incondizionato di fornire siffatte informazioni, in ogni circostanza, sembra sproporzionato, in particolare nel contesto economico del funzionamento di talune imprese, segnatamente le più piccole (v., per analogia, sentenza del 14 maggio 2020, EIS, C‑266/19, EU:C:2020:384, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, un siffatto obbligo incondizionato costringerebbe i professionisti ad effettuare un considerevole lavoro di raccolta e aggiornamento delle informazioni relative a una tale garanzia, mentre questi ultimi non hanno necessariamente un rapporto contrattuale diretto con i produttori e la questione della garanzia commerciale dei produttori non rientra, in linea di principio, nel contratto che essi intendono concludere con il consumatore.

41 In tali circostanze, la ponderazione tra un livello elevato di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, quale enunciata al considerando 4 della direttiva 2011/83, deve indurre a giudicare che il professionista è tenuto a fornire informazioni precontrattuali al consumatore sulla garanzia commerciale del produttore solo quando l’interesse legittimo del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e sensibile a un livello elevato di tutela, deve prevalere alla luce della sua decisione di vincolarsi contrattualmente o meno con tale professionista.

42 Dall’analisi letterale, sistematica e teleologica effettuata ai punti da 27 a 41 della presente sentenza risulta che l’obbligo di informazione precontrattuale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 copre la garanzia commerciale proposta dal professionista nonché quella proposta dal produttore qualora, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, il consumatore abbia, alla luce del livello di tutela previsto da tale direttiva, un interesse legittimo ad ottenere informazioni al riguardo per poter prendere la sua decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista. Ne consegue che il professionista è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla garanzia commerciale del produttore non già per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia, bensì in ragione della presenza di un siffatto interesse legittimo.

43 Di conseguenza, in secondo luogo, occorre stabilire se, in circostanze come quelle che caratterizzano le offerte del professionista di cui al procedimento principale, il consumatore abbia un interesse legittimo a ottenere, da parte del professionista, informazioni precontrattuali sulla garanzia commerciale proposta dal produttore e sulle condizioni relative a tale garanzia.

44 A tal riguardo, si deve riconoscere l’esistenza di un siffatto interesse legittimo quando il professionista fa della garanzia commerciale proposta dal produttore un elemento centrale o determinante della sua offerta.

45 Più in particolare, dal momento che il professionista attira espressamente l’attenzione del consumatore sull’esistenza di una garanzia commerciale del produttore in modo da farne un argomento di vendita o un argomento pubblicitario e, pertanto, migliorare la competitività e l’attrattiva della sua offerta rispetto alle offerte dei suoi concorrenti, l’obbligo di informazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 è applicabile.

46 Infatti, da un lato, una tale informazione è, in termini di tutela dei consumatori, indispensabile affinché questi ultimi non siano indotti in errore da informazioni poco chiare, equivoche o incomplete sulle diverse garanzie esistenti e sulla loro articolazione e affinché essi siano, in particolare, in grado di comprendere che la garanzia commerciale proposta dal produttore non proviene dal professionista e se essa possa, eventualmente, essere esercitata tramite quest’ultimo. Dall’altro lato, un tale obbligo di informazione non può essere considerato un onere sproporzionato per il professionista, in quanto quest’ultimo decide egli stesso, con piena cognizione di causa, di attirare l’attenzione del consumatore a tale riguardo e intende trarne un vantaggio concorrenziale.

47 Per contro, qualora l’offerta del professionista menzioni in modo accessorio, insignificante o trascurabile la garanzia commerciale del produttore in modo tale che essa, alla luce del contenuto e della configurazione dell’offerta, non possa oggettivamente essere considerata come un argomento commerciale del professionista né possa indurre in errore il consumatore, il professionista non può essere tenuto, a causa di questa sola menzione, a fornire, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, informazioni precontrattuali al consumatore in merito a tale garanzia.

48 Al fine di determinare se la garanzia commerciale del produttore costituisca un elemento centrale o determinante dell’offerta del professionista, ai sensi del punto 44 della presente sentenza, occorre tener conto del contenuto e della configurazione generale dell’offerta rispetto al bene in questione, dell’importanza, in termini di argomento di vendita o di messaggio pubblicitario, della menzione della garanzia commerciale del produttore, della posizione occupata da tale menzione nell’offerta, del rischio di errore o di confusione che tale indicazione potrebbe indurre nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e sensibile ai diversi tipi di garanzie che egli può esercitare o all’effettiva identità del garante, della presenza o no, nell’offerta, di spiegazioni relative alle altre garanzie collegate al bene nonché di qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare un’esigenza oggettiva di tutela del consumatore.

49 Alla luce di tali criteri, spetterà al giudice del rinvio verificare se, nella controversia di cui al procedimento principale, la menzione della garanzia commerciale del produttore nell’offerta del professionista potesse essere considerata un elemento centrale o determinante dell’offerta di tale professionista, idonea a far sorgere l’obbligo di informazione precontrattuale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83. Benché tale verifica incomba esclusivamente al giudice del rinvio la Corte può, nondimeno, statuendo su un rinvio pregiudiziale, fornire, se del caso, talune precisazioni intese a guidare il giudice nazionale nella propria decisione (sentenza del 3 febbraio 2021, FIGC e Consorzio Ge.Se.Av., C‑155/19 e C‑156/19, EU:C:2021:88, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

50 Nel caso di specie, occorre rilevare che la garanzia commerciale del produttore non era direttamente menzionata nel testo stesso dell’offerta e non è stata quindi utilizzata in modo significativo come argomento di vendita o messaggio pubblicitario da parte del professionista.

51 In particolare, occorre constatare anzitutto che tale garanzia era menzionata solo in maniera accessoria nell’offerta, vale a dire sulla seconda pagina di una scheda informativa del produttore, alla quale era possibile accedere grazie ad un collegamento intitolato «Istruzioni per l’uso», contenuto nella rubrica «Altre informazioni tecniche», termini che in linea di principio rinviano a informazioni fornite dal produttore a proposito del bene in questione. Inoltre, detta garanzia risultava precisamente da una scheda informativa redatta non dal professionista bensì dal produttore e che identifica specificamente la garanzia come quella di quest’ultimo. Infine, il rischio che il consumatore abbia potuto essere indotto in errore o in confusione circa la natura della garanzia e l’effettiva identità del garante è tanto più trascurabile in quanto da nessuna parte nell’offerta era menzionata una garanzia concorrente a quella proposta dal produttore.

52 In tali circostanze, e salvo verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che una menzione della garanzia commerciale del produttore come quella di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerata un elemento centrale o decisivo dell’offerta del professionista.

53 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda la garanzia commerciale proposta dal produttore, l’obbligo di informazione posto a carico del professionista da tale disposizione sorge non già per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia, ma soltanto qualora il consumatore abbia un interesse legittimo ad ottenere informazioni in merito a detta garanzia per poter prendere la sua decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista. Un tale interesse legittimo è dimostrato, in particolare, quando il professionista fa della garanzia commerciale del produttore un elemento centrale o determinante della sua offerta. Al fine di determinare se la garanzia commerciale del produttore costituisca un tale elemento centrale o determinante, occorre tener conto del contenuto e della configurazione generale dell’offerta rispetto al bene in questione, dell’importanza, in termini di argomento di vendita o di messaggio pubblicitario, della menzione della garanzia commerciale del produttore, della posizione occupata da tale menzione nell’offerta, del rischio di errore o di confusione che tale indicazione potrebbe indurre nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e sensibile ai diversi tipi di garanzie che egli può esercitare o all’effettiva identità del garante, della presenza o meno, nell’offerta, di spiegazioni relative alle altre garanzie collegate al bene nonché di qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare un’esigenza oggettiva di tutela del consumatore.

Sulla terza questione

54 Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che le informazioni che devono essere fornite al consumatore in merito alle condizioni relative alla garanzia commerciale del produttore corrispondono alle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44.

55 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 1999/44 ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno.

56 Per quanto riguarda, più in particolare, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, dalla formulazione di tale disposizione, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva, e con il considerando 21 di detta direttiva, risulta che tanto le garanzie del venditore quanto quelle del produttore devono contenere talune informazioni, elencate all’articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva, al fine di garantire che il consumatore non sia indotto in errore.

57 Occorre sottolineare che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44 e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, pur riguardando entrambi le garanzie commerciali proposte dal venditore o dal professionista e dal produttore, perseguono obiettivi distinti. Infatti, mentre la prima di tali disposizioni mira a precisare le informazioni che devono figurare in tali garanzie, la seconda ha lo scopo, come risulta in particolare dal suo tenore letterale, di fornire al consumatore informazioni precontrattuali sull’esistenza di tali garanzie e sulle relative condizioni.

58 Pertanto il professionista, nei casi in cui è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali relative alla garanzia commerciale del produttore, deve trasmettere, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, informazioni relative unicamente all’esistenza e alle condizioni di tale garanzia, e non a tutto il contenuto di detta garanzia.

59 Occorre di conseguenza determinare, tra i diversi elementi elencati all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, quelli che riguardano le «condizioni (…) relative» alle garanzie commerciali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83.

60 A tale proposito, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’articolo 6, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 1999/44 non riguarda le condizioni applicabili alla garanzia commerciale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, ma si riferisce al richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità.

61 Per quanto riguarda l’articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 1999/44, occorre rilevare che l’«oggetto della garanzia» e gli «elementi essenziali necessari per farla valere, segnatamente la durata e l’estensione territoriale», coprono necessariamente le condizioni relative alla garanzia commerciale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83. Peraltro, il «nome e indirizzo del garante» rientrano in tali condizioni di garanzia in quanto, a seconda delle circostanze, l’identità e la collocazione geografica del garante forniscono informazioni supplementari rilevanti relative alle condizioni della garanzia.

62 Ciò premesso, tenuto conto, da un lato, della genericità delle espressioni «oggetto della garanzia» ed «elementi essenziali necessari per farla valere», di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, nonché, dall’altro, della natura esemplificativa degli elementi ivi enunciati, la nozione di «condizioni (…) relative» alle garanzie commerciali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, non può limitarsi alla durata e alla portata territoriale della garanzia, o addirittura al nome e all’indirizzo del garante.

63 Tale nozione comprende necessariamente tutte le condizioni di applicazione e attuazione delle garanzie commerciali, fermo restando che, come risulta dal punto 53 della presente sentenza, le informazioni precontrattuali relative alla garanzia commerciale del produttore devono essere fornite unicamente allo scopo di consentire al consumatore di prendere la propria decisione di vincolarsi contrattualmente o meno al professionista.

64 Pertanto, il professionista è tenuto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 1999/44, a fornire al consumatore, al fine di rispondere all’interesse legittimo di quest’ultimo, identificato al punto 53 della presente sentenza, qualsiasi elemento informativo relativo alle condizioni di applicazione ed esecuzione della garanzia commerciale di cui trattasi, il che può includere non solo, come esposto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il luogo per le riparazioni in caso di danno o le eventuali restrizioni della garanzia ma anche, come rilevato al punto 61 della presente sentenza, il nome e l’indirizzo del garante.

65 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 1999/44, deve essere interpretato nel senso che le informazioni che devono essere fornite al consumatore in merito alle condizioni relative alla garanzia commerciale del produttore comprendono qualsiasi elemento informativo che riguardi le condizioni di applicazione e attuazione di una tale garanzia, che consenta al consumatore di prendere la propria decisione di vincolarsi contrattualmente o meno al professionista.

Sulle spese

66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda la garanzia commerciale proposta dal produttore, l’obbligo di informazione posto a carico del professionista da tale disposizione sorge non già per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia, ma soltanto qualora il consumatore abbia un interesse legittimo ad ottenere informazioni in merito a detta garanzia per poter prendere la sua decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista. Un tale interesse legittimo è dimostrato, in particolare, quando il professionista fa della garanzia commerciale del produttore un elemento centrale o determinante della sua offerta. Al fine di determinare se la garanzia commerciale del produttore costituisca un tale elemento centrale o determinante, occorre tener conto del contenuto e della configurazione generale dell’offerta rispetto al bene in questione, dell’importanza, in termini di argomento di vendita o di messaggio pubblicitario, della menzione della garanzia commerciale del produttore, della posizione occupata da tale menzione nell’offerta, del rischio di errore o di confusione che tale indicazione potrebbe indurre nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e sensibile ai diversi tipi di garanzie che egli può esercitare o all’effettiva identità del garante, della presenza o meno, nell’offerta, di spiegazioni relative alle altre garanzie collegate al bene nonché di qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare un’esigenza oggettiva di tutela del consumatore.

2) L’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che le informazioni che devono essere fornite al consumatore in merito alle condizioni relative alla garanzia commerciale del produttore comprendono qualsiasi elemento informativo che riguardi le condizioni di applicazione e attuazione di una tale garanzia, che consenta al consumatore di prendere la propria decisione di vincolarsi contrattualmente o meno al professionista.

Firme

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