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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Tutela dei consumatori Numero: C‑173/23 | Data di udienza:

TUTELA DEI CONSUMATORI – Trasporti aerei – Risarcimento dei danni causati dal ritardo nel trasporto dei bagagli – Art. 19, Convenzione di Montreal – Cessione ad una società commerciale del credito dei passeggeri nei confronti del vettore aereo – Clausola contrattuale che vieta tale cessione – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Controllo d’ufficio del carattere abusivo della clausola che vieta la cessione dei diritti dei passeggeri – Modalità di tale controllo nell’ambito di una controversia tra la società cessionaria e il vettore aereo – Principi di equivalenza e di effettività – Principio del contraddittorio – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CE.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Aprile 2024
Numero: C‑173/23
Data di udienza:
Presidente: Jürimäe
Estensore: Jürimäe


Premassima

TUTELA DEI CONSUMATORI – Trasporti aerei – Risarcimento dei danni causati dal ritardo nel trasporto dei bagagli – Art. 19, Convenzione di Montreal – Cessione ad una società commerciale del credito dei passeggeri nei confronti del vettore aereo – Clausola contrattuale che vieta tale cessione – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Controllo d’ufficio del carattere abusivo della clausola che vieta la cessione dei diritti dei passeggeri – Modalità di tale controllo nell’ambito di una controversia tra la società cessionaria e il vettore aereo – Principi di equivalenza e di effettività – Principio del contraddittorio – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CE.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.3^, 11 aprile 2024, Sentenza n. C‑173/23

TUTELA DEI CONSUMATORI – Trasporti aerei – Risarcimento dei danni causati dal ritardo nel trasporto dei bagagli – Art. 19, Convenzione di Montreal – Cessione ad una società commerciale del credito dei passeggeri nei confronti del vettore aereo – Clausola contrattuale che vieta tale cessione – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Controllo d’ufficio del carattere abusivo della clausola che vieta la cessione dei diritti dei passeggeri – Modalità di tale controllo nell’ambito di una controversia tra la società cessionaria e il vettore aereo – Principi di equivalenza e di effettività – Principio del contraddittorio – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CE.

L’articolo 6, paragrafo 1 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti in combinato disposto con il principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: il giudice nazionale non è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola, contenuta nel contratto di trasporto stipulato tra un passeggero aereo e un vettore aereo, che vieta la cessione dei diritti di cui gode tale passeggero nei confronti di detto vettore, qualora tale giudice sia investito di un’azione di risarcimento danni proposta, nei confronti di detto vettore, da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni di detto passeggero, purché tale società abbia, o abbia avuto, una possibilità effettiva di far valere, dinanzi a detto giudice, il carattere eventualmente abusivo della clausola in questione.

Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che: se, in forza delle norme di diritto nazionale, lo stesso giudice ha la facoltà o l’obbligo di valutare d’ufficio la contrarietà di una siffatta clausola alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve altresì avere la facoltà o l’obbligo di valutare d’ufficio la contrarietà di una siffatta clausola all’articolo 6 della direttiva 93/13, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

Il principio del contraddittorio deve essere interpretato nel senso che: qualora il giudice nazionale accerti d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero aereo e un vettore aereo in occasione di un’azione di risarcimento proposta, contro tale vettore, da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni di tale passeggero nei confronti di detto vettore, tale giudice non è tenuto ad informarne detto passeggero né a chiedergli se intenda far valere il carattere abusivo di tale clausola o se acconsenta all’applicazione di quest’ultima. Per contro, detto giudice deve informarne le parti del procedimento dinanzi ad esso pendente, al fine di dare loro la possibilità di far valere i loro rispettivi argomenti nel corso di un dibattito in contraddittorio, e assicurarsi che la società commerciale cessionaria desideri che detta clausola venga dichiarata inapplicabile.

Pres. / Rel. Jürimäe, Ric. Eventmedia Soluciones SL contro Air Europa Líneas Aéreas SAU


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.3^, 11/04/2024, Sentenza n. C‑173/23

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.3^, 11 aprile 2024, Sentenza n. C‑173/23

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

11 aprile 2024

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – Articolo 19 – Risarcimento dei danni causati dal ritardo nel trasporto dei bagagli – Cessione ad una società commerciale del credito dei passeggeri nei confronti del vettore aereo – Clausola contrattuale che vieta tale cessione – Direttiva 93/13/CE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 1 – Controllo d’ufficio del carattere abusivo della clausola che vieta la cessione dei diritti dei passeggeri – Modalità di tale controllo nell’ambito di una controversia tra la società cessionaria e il vettore aereo – Principi di equivalenza e di effettività – Principio del contraddittorio»

Nella causa C‑173/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca (Tribunale di commercio n. 1 di Palma di Maiorca, Spagna), con decisione del 10 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2023, nel procedimento

Eventmedia Soluciones SL

contro

Air Europa Líneas Aéreas SAU,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Eventmedia Soluciones SL, da A.-M. Martínez Cuadros, abogada;

– per la Air Europa Líneas Aéreas SAU, da N. de Dorremochea Guiot, procurador, e E. Olea Ballesteros, abogado;

– per il governo spagnolo, da A. Ballesteros Panizo, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da J.L. Buendía Sierra e N. Ruiz García, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Eventmedia Soluciones SL (in prosieguo: la «Eventmedia»), cessionaria del credito di un passeggero aereo, e la Air Europa Líneas Aéreas SAU (in prosieguo: la «Air Europa») in merito al risarcimento del danno causato da un ritardo nel trasporto dei bagagli di tale passeggero in occasione di un volo effettuato dalla Air Europa.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 Sotto il titolo «Ritardo», l’articolo 19 della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU 2001, L 194, pag. 38, in prosieguo: la «convenzione di Montreal»), prevede quanto segue:

«Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso, i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle».

Diritto dell’Unione

4 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 stabilisce che «le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

5 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, tale direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.

6 L’articolo 2, lettera b), della suddetta direttiva contiene la seguente definizione:

«“consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale».

7 L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva medesima così prevede:

«Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

8 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

9 L’articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10 Un passeggero aereo che aveva subìto un ritardo nel trasporto dei propri bagagli in occasione di un volo in partenza da Madrid (Spagna) e a destinazione di Cancún (Messico) ha ceduto il suo credito da risarcimento del danno nei confronti della Air Europa, un vettore aereo, alla Eventmedia, una società commerciale.

11 Successivamente, l’Eventmedia ha adito lo Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca (Tribunale commerciale n. 1 di Palma di Maiorca, Spagna), che è il giudice del rinvio, con un ricorso contro la Air Europa al fine di ottenere un importo di EUR 766 a titolo di risarcimento del danno causato da tale ritardo, sulla base dell’articolo 19 della Convenzione di Montreal.

12 Dinanzi a tale giudice, la Air Europa contesta la legittimazione ad agire della Eventmedia. A suo avviso, la cessione di credito non era giuridicamente valida poiché violava il divieto di cedere i diritti del passeggero previsto alla clausola 15.1 delle sue condizioni generali di trasporto (in prosieguo: la «clausola di cui trattasi»). A termini di tale clausola, «[l]a responsabilità di Air Europa e di qualsiasi vettore, ai sensi dell’articolo 1, è determinata dalle condizioni di trasporto del vettore che emette il biglietto, a meno che non sia diversamente convenuto, secondo quanto previsto dall’articolo 1. I diritti spettanti al passeggero hanno natura strettamente personale e non ne è consentita la cessione».

13 Il giudice del rinvio precisa che la responsabilità del vettore aereo prevista all’articolo 19 della Convenzione di Montreal, per i casi di ritardo nel trasporto dei bagagli, è un’azione di risarcimento danni di natura contrattuale. Di conseguenza, la cessione del credito da risarcimento danni relativi a tale ritardo rientrerebbe nel divieto di cessione previsto dalla clausola di cui trattasi.

14 Richiamando la giurisprudenza della Corte, tale giudice ritiene di disporre di elementi di fatto e di diritto sufficienti per effettuare un controllo del contenuto di tale clausola e per dichiararla abusiva, ai sensi della direttiva 93/13, al termine di una discussione in contraddittorio. Esso si chiede, tuttavia, se possa esaminare d’ufficio il carattere abusivo di detta clausola. Da un lato, infatti, il procedimento dinanzi ad esso pendente è stato avviato non già da una delle parti del contratto di trasporto sulla base del quale l’azione è fondata, bensì dal cessionario del credito risarcitorio del passeggero del servizio aereo, cessionario che non ha lo status di consumatore. Dall’altro, poiché il consumatore non è parte in tale procedimento, non si potrebbe tener conto della volontà di quest’ultimo di avvalersi, dopo essere stato avvisato da detto giudice, del carattere abusivo e non vincolante della clausola di cui trattasi.

15 Alla luce di tali considerazioni, lo Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca (Tribunale di commercio n. 1 di Palma di Maiorca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale adito con ricorso per il risarcimento del danno causato dal ritardo nel trasporto dei bagagli di cui all’articolo 19 della Convenzione di Montreal è tenuto a controllare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita nel contratto di trasporto che non consente al passeggero di cedere i propri diritti, allorché il ricorso venga proposto dal cessionario, il quale, a differenza del cedente, non ha lo status di consumatore e utente.

2) Se, qualora occorra effettuare un controllo d’ufficio, possa venir meno l’obbligo di informare il consumatore e di verificare se quest’ultimo contesti il carattere abusivo della clausola o la accetti, considerato il comportamento concludente dell’avvenuta cessione del suo credito in violazione della clausola potenzialmente abusiva che non consentiva la cessione del credito».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

16 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola, contenuta nel contratto di trasporto concluso tra un passeggero del servizio aereo e un vettore aereo, che vieta la cessione dei diritti di cui gode tale passeggero nei confronti di detto vettore, qualora il giudice sia adito con ricorso per risarcimento proposto, contro detto vettore, da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni dello stesso passeggero.

Osservazioni preliminari relative all’ambito di applicazione della direttiva 93/13

17 Per quanto riguarda l’ipotesi di una cessione di crediti di un passeggero aereo a una società di recupero crediti, la Corte ha già dichiarato che il fatto che il procedimento principale contrapponga unicamente dei professionisti non osta all’applicazione della direttiva 93/13, nella misura in cui il campo di applicazione di tale direttiva dipende non dall’identità delle parti di detta controversia, bensì dalla qualità delle parti del contratto. (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, punti 53 e 54).

18 Infatti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quest’ultima si applica alle clausole che compaiono nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che non sono stati oggetto di negoziato individuale (sentenza del 18 novembre 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

19 Nel caso di specie, il contratto di trasporto, sul quale si fonda il credito fatto valere dalla Eventmedia e che contiene la clausola di cui trattasi, è stato concluso tra un professionista, ossia la Air Europa, e un passeggero aereo. Inoltre, nulla indica che quest’ultimo abbia acquistato il suo biglietto aereo nell’ambito della propria attività professionale, cosicché, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che detto passeggero abbia concluso tale contratto in qualità di consumatore, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13.

20 Alla luce della giurisprudenza citata al punto 17 della presente sentenza, il procedimento principale rientra quindi nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13.

21 La motivazione di cui al punto 63 della sentenza del 1º ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C‑32/14, EU:C:2015:637), e al punto 29 della sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner (C‑511/17, EU:C:2020:188), richiamata, in sostanza, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, non è tale da rimettere in discussione una siffatta conclusione.

22 È vero che la Corte ha dichiarato, in tali punti, che è necessario, affinché possa essere accordata la tutela del consumatore voluta dalla direttiva 93/13, che un procedimento giurisdizionale sia stato avviato da una delle parti del contratto. Tuttavia, occorre ricollocare tale affermazione nel contesto delle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, che vedevano effettivamente opposti il consumatore e il professionista che hanno concluso un contratto.

23 Più specificamente, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 1º ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary (C‑32/14, EU:C:2015:637), alla Corte era stato chiesto se, in sostanza, il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 dovesse essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che consente a un notaio, il quale abbia redatto, in osservanza dei requisiti formali, un atto autentico riguardante un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, di procedere all’apposizione della formula esecutiva su tale atto o di rifiutare di sopprimerla senza poter procedere a un controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole di detto contratto. Esaminando tale questione, la Corte ha essenzialmente operato una distinzione tra un siffatto procedimento notarile e il procedimento giurisdizionale, sottolineando che solo in occasione di quest’ultimo procedimento il sistema di tutela voluto dalla direttiva 93/13 richiede che il giudice nazionale esamini d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva. (v., in tal senso, sentenza del 1º ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C‑32/14, EU:C:2015:637, punti 33, da 41 a 47 e 59). Occorre ancora, tuttavia, che il giudice nazionale sia adito. È a tale principio direttivo del processo, secondo il quale l’iniziativa di un processo spetta alle sole parti, che si riferisce la motivazione di cui al punto 63 di tale sentenza.

24 Quanto al punto 29 della sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner, (C‑511/17, EU:C:2020:188), esso si inserisce in un ragionamento dedicato ai limiti dell’oggetto della controversia e al principio dispositivo. Pertanto, da una lettura complessiva dei punti da 26 a 34 di tale sentenza risulta che la Corte ha voluto non già limitare l’ambito di applicazione della direttiva 93/13 alle controversie tra il consumatore e il professionista, ma piuttosto insistere sul fatto che la tutela del consumatore voluta dalla direttiva 93/13 presuppone l’avvio di un procedimento giurisdizionale e che l’intervento positivo del giudice nazionale non può eccedere i limiti della controversia dinanzi ad esso pendente.

25 Ne consegue che la Corte non ha inteso limitare, con le due sentenze menzionate ai punti 23 e 24 della presente sentenza, l’ambito di applicazione della direttiva 93/13 alle sole controversie tra il consumatore e il professionista che hanno concluso un contratto.

26 Sulla scorta di tali osservazioni preliminari, occorre stabilire se, qualora nella controversia si contrappongano non già tale consumatore e detto professionista, bensì quest’ultimo e un altro professionista, segnatamente una società commerciale cessionaria dei diritti del consumatore, il giudice nazionale debba esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole di tale contratto.

Sull’esame d’ufficio del carattere eventualmente abusivo di una clausola

27 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione (sentenze del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, da C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346, punto 25, nonché del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a., C‑693/19 e C‑831/19, EU:C:2022:395, punto 51).

28 Alla luce di una tale situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale idoneo a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (sentenze del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675, punto 36, nonché del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a., C‑693/19 e C‑831/19, EU:C:2022:395, punto 52).

29 A tal riguardo, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (sentenza del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a., C‑693/19 e C‑831/19, EU:C:2022:395, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

30 Inoltre, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal combinato disposto del suo articolo 7, paragrafo 1, e del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori (sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 68, nonché del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a., C‑693/19 e C‑831/19, EU:C:2022:395, punto 54).

31 Se è vero che la Corte ha già inquadrato, a più riprese e tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva in parola, ciò non toglie che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale. Esse rientrano, pertanto, nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenze del 26 giugno 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, punti 45 e 46, nonché del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a., C‑693/19 e C‑831/19, EU:C:2022:395, punto 55).

32 Ciò premesso, si deve stabilire se tali disposizioni, lette in combinato disposto con i principi di equivalenza e di effettività, richiedano che il giudice nazionale, adito da una società commerciale cessionaria di un credito da risarcimento danni di un consumatore nei confronti del professionista controparte di quest’ultimo, controlli l’eventuale carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto concluso tra tale consumatore e tale professionista.

33 In primo luogo, per quanto riguarda il principio di equivalenza, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce delle modalità procedurali dei ricorsi applicabili nel diritto interno, il rispetto di tale principio, tenuto conto dell’oggetto, della causa e degli elementi essenziali dei ricorsi di cui trattasi (sentenza del 17 maggio 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

34 A tal proposito, la Corte ha stabilito che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 52, e del 17 maggio 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, punto 24).

35 Ne consegue che, conformemente al principio di equivalenza, laddove, in forza del diritto interno, il giudice nazionale disponga della facoltà o dell’obbligo di valutare d’ufficio la contrarietà di una tale clausola alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve parimenti disporre della facoltà o dell’obbligo di valutare d’ufficio la contrarietà di una siffatta clausola all’articolo 6 della direttiva 93/13, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

36 Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna informazione quanto alla questione se il giudice adito con ricorso per il risarcimento danni fondato sull’articolo 19 della Convenzione di Montreal possa, o anche debba, in forza del diritto spagnolo, esaminare d’ufficio l’eventuale contrarietà di una clausola, quale la clausola di cui trattasi, alle norme nazionali di ordine pubblico. Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 33 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio verificare tale aspetto al fine di stabilire se esso possa, o anche debba, in forza del principio di equivalenza, esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo della clausola di cui trattasi.

37 In secondo luogo, per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha dichiarato che ogni caso in cui sorge la questione se una norma di procedura nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità, nonché, se del caso, dei principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (sentenze del 14 dicembre 1995, Peterbroeck, C‑312/93, EU:C:1995:437, punto 14, e del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a., C‑693/19 e C‑831/19, EU:C:2022:395, punto 60).

38 Orbene, nel caso di un ricorso per risarcimento danni intentato da una società commerciale cessionaria del credito di un consumatore nei confronti della controparte professionale di quest’ultimo, occorre constatare che un’azione che contrapponga due professionisti non è caratterizzata dallo squilibrio presente nel contesto di un ricorso che coinvolga il consumatore e un professionista, sua controparte contrattuale (v., per analogia, sentenza del 5 dicembre 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C‑413/12, EU:C:2013:800, punto 50).

39 Ne consegue che, a differenza dell’ipotesi contemplata dalla giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza, non è necessario, al fine di garantire l’effettività del sistema di tutela del consumatore voluta dalla direttiva 93/13, che il giudice nazionale, chiamato a dirimere una controversia tra due professionisti, quali una società cessionaria dei diritti di un consumatore e il professionista controparte contrattuale di quest’ultimo, esamini d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto stipulato dal consumatore.

40 Il principio di effettività di cui al punto 31 della presente sentenza non impone neanch’esso al giudice nazionale di procedere d’ufficio a un siffatto esame, sempre che, conformemente alle norme processuali nazionali, la società commerciale cessionaria del credito del consumatore abbia, o abbia avuto, una possibilità effettiva di far valere dinanzi al giudice nazionale l’eventuale carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto sottoscritto da tale consumatore.

41 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che:

– l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti in combinato disposto con il principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale non è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola, contenuta nel contratto di trasporto stipulato tra un passeggero aereo e un vettore aereo, che vieta la cessione dei diritti di cui gode tale passeggero nei confronti di detto vettore, qualora tale giudice sia investito di un’azione di risarcimento danni proposta, nei confronti di detto vettore, da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni di tale passeggero, purché tale società abbia, o abbia avuto, una possibilità effettiva di far valere, dinanzi a detto giudice, il carattere eventualmente abusivo della clausola in oggetto;

– il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che, se, in forza delle norme di diritto nazionale, lo stesso giudice ha la facoltà o l’obbligo di valutare d’ufficio la contrarietà di una siffatta clausola alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve altresì avere la facoltà o l’obbligo di valutare d’ufficio la contrarietà di una siffatta clausola all’articolo 6 della direttiva 93/13, a partire dal momento in cui egli dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

Sulla seconda questione

42 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio del contraddittorio debba essere interpretato nel senso che, qualora il giudice nazionale accerti d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero aereo e un vettore aereo in occasione di un’azione di risarcimento proposta, contro tale vettore, da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni di tale passeggero nei confronti di detto vettore, tale giudice è tenuto ad informarne detto passeggero e a chiedergli se intenda avvalersi del carattere abusivo di tale clausola o se acconsenta all’applicazione di quest’ultima.

43 In via preliminare, occorre constatare che la risposta alla presente questione è pertinente nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio pervenga, al termine della valutazione del principio di equivalenza alla luce dei punti da 33 a 36 della presente sentenza o di quella del principio di effettività alla luce dei punti 37 e 40 della stessa sentenza, alla conclusione che esso può, o anche deve, esaminare d’ufficio il carattere abusivo della clausola di cui trattasi.

44 In questo contesto, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, in linea generale, il principio del contraddittorio implica in particolare il diritto delle parti di prendere conoscenza dei motivi di diritto rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali quest’ultimo intende fondare la propria decisione, e di discuterli. La Corte ha sottolineato che, per soddisfare le condizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre infatti che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento (v., in tal senso, sentenze del 2 dicembre 2009, Commission/Irlande e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punti 55 e 56, nonché del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, punto 30).

45 Pertanto, nell’ipotesi in cui il giudice nazionale, dopo aver stabilito, sulla base degli elementi di fatto e di diritto di cui dispone, o che gli sono stati comunicati in seguito alle misure istruttorie che ha adottato d’ufficio a tal fine, che una clausola rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13, constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d’ufficio, che tale clausola presenta un carattere abusivo, esso deve, di norma, informarne le parti della controversia e invitarle a discuterne in contraddittorio secondo le forme previste al riguardo dalle norme processuali nazionali (sentenza del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, punto 31).

46 Da quanto precede risulta che, qualora constati d’ufficio che una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista è abusiva, in occasione di una controversia tra tale professionista e la società commerciale cessionaria dei diritti di tale consumatore, il giudice nazionale deve informarne le due parti della controversia di cui è investito, vale a dire la società commerciale cessionaria e il professionista che è controparte professionale di detto consumatore. Esso deve, infatti, dare a questi ultimi la possibilità di far valere i loro rispettivi argomenti nel corso di un dibattito in contraddittorio.

47 Tale possibilità data alla società commerciale cessionaria dei diritti del consumatore di presentare osservazioni in merito risponde altresì all’obbligo del giudice nazionale di tener conto, se necessario, della volontà espressa da quest’ultima quando essa, consapevole del carattere non vincolante di una clausola abusiva, afferma tuttavia di opporsi alla sua disapplicazione, dando quindi un consenso libero e informato alla clausola di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, punto 35).

48 Qualora, come nel procedimento principale, la società commerciale cessionaria dei diritti del consumatore adisce il giudice nazionale nonostante una clausola contenuta, al pari della clausola di cui trattasi, nel contratto concluso tra tale consumatore e un professionista e che vieta al primo di cedere i propri diritti, è ragionevole presumere che tale società commerciale non sia contraria a che il giudice disapplichi tale clausola dopo averne accertato il carattere abusivo.

49 Per contro, dato che il consumatore, che ha ceduto il suo credito risarcitorio nei confronti del professionista, non è parte della controversia tra quest’ultimo e il cessionario di tale credito, il giudice nazionale non è tenuto ad informare il consumatore di tale esame d’ufficio né a raccogliere le osservazioni di detto consumatore al riguardo.

50 Alla luce dell’insieme delle motivazioni suesposte, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio del contraddittorio deve essere interpretato nel senso che, qualora il giudice nazionale accerti d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di trasporto stipulato tra un passeggero aereo e un vettore aereo in occasione di un’azione di risarcimento proposta, contro tale vettore, da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni di tale passeggero nei confronti di detto vettore, tale giudice non è tenuto ad informarne detto passeggero né a chiedergli se intenda far valere il carattere abusivo di tale clausola o se acconsenta all’applicazione di quest’ultima. Per contro, detto giudice deve informarne le parti del procedimento dinanzi ad esso pendente, al fine di dare loro la possibilità di far valere i loro rispettivi argomenti nel corso di un dibattito in contraddittorio, e assicurarsi che la società commerciale cessionaria desideri che detta clausola venga dichiarata inapplicabile.

Sulle spese

51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 6, paragrafo 1 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti in combinato disposto con il principio di effettività,

devono essere interpretati nel senso che:

il giudice nazionale non è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola, contenuta nel contratto di trasporto stipulato tra un passeggero aereo e un vettore aereo, che vieta la cessione dei diritti di cui gode tale passeggero nei confronti di detto vettore, qualora tale giudice sia investito di un’azione di risarcimento danni proposta, nei confronti di detto vettore, da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni di detto passeggero, purché tale società abbia, o abbia avuto, una possibilità effettiva di far valere, dinanzi a detto giudice, il carattere eventualmente abusivo della clausola in questione.

Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che:

se, in forza delle norme di diritto nazionale, lo stesso giudice ha la facoltà o l’obbligo di valutare d’ufficio la contrarietà di una siffatta clausola alle norme nazionali di ordine pubblico, esso deve altresì avere la facoltà o l’obbligo di valutare d’ufficio la contrarietà di una siffatta clausola all’articolo 6 della direttiva 93/13, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

2) Il principio del contraddittorio deve essere interpretato nel senso che:

qualora il giudice nazionale accerti d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero aereo e un vettore aereo in occasione di un’azione di risarcimento proposta, contro tale vettore, da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni di tale passeggero nei confronti di detto vettore, tale giudice non è tenuto ad informarne detto passeggero né a chiedergli se intenda far valere il carattere abusivo di tale clausola o se acconsenta all’applicazione di quest’ultima. Per contro, detto giudice deve informarne le parti del procedimento dinanzi ad esso pendente, al fine di dare loro la possibilità di far valere i loro rispettivi argomenti nel corso di un dibattito in contraddittorio, e assicurarsi che la società commerciale cessionaria desideri che detta clausola venga dichiarata inapplicabile.

Firme

 

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