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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Inquinamento atmosferico, Inquinamento del suolo Numero: C‑654/22 | Data di udienza:

INQUINAMENTO IDRICO – INQUINAMENTO DEL SUOLO – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Sostanze pericolose – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – Ambito di applicazione – Nozioni di “importazione” e di “importatore” – Obbligo di registrazione – Persona che assume la responsabilità della registrazione – Codice doganale dell’Unione europea – Deposito doganale – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Regolamento (UE) n. 952/2013.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Aprile 2024
Numero: C‑654/22
Data di udienza:
Presidente: Lycourgos
Estensore: Rodin


Premassima

INQUINAMENTO IDRICO – INQUINAMENTO DEL SUOLO – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Sostanze pericolose – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – Ambito di applicazione – Nozioni di “importazione” e di “importatore” – Obbligo di registrazione – Persona che assume la responsabilità della registrazione – Codice doganale dell’Unione europea – Deposito doganale – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Regolamento (UE) n. 952/2013.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.4^, 11 aprile 2024, Sentenza n. C‑654/22

 

INQUINAMENTO IDRICO – INQUINAMENTO DEL SUOLO – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Sostanze pericolose – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – Ambito di applicazione – Nozioni di “importazione” e di “importatore” – Obbligo di registrazione – Persona che assume la responsabilità della registrazione – Codice doganale dell’Unione europea – Deposito doganale – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Regolamento (UE) n. 952/2013.

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, come modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, deve essere interpretato nel senso che: l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1907/2006, come modificato, prevista da detta disposizione si applica unicamente alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale e che non sono sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, qualora tali sostanze siano poste in una delle situazioni espressamente menzionate da detta disposizione. Mentre, l’articolo 3, punti 10 e 11, e l’articolo 6 del regolamento n. 1907/2006, come modificato dal regolamento n. 1272/2008, devono essere interpretati nel senso che: l’acquirente di più di una tonnellata all’anno di una sostanza importata nell’Unione europea e rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1907/2006, come modificato, non è tenuto a presentare esso stesso la domanda di registrazione di tale sostanza qualora un’altra persona stabilita nell’Unione abbia assunto la responsabilità dell’importazione nell’Unione di detta sostanza, tale persona abbia presentato detta domanda e nessun elemento indichi che siano stati elusi obblighi connessi al meccanismo di registrazione istituito da detto regolamento.

Pres. Lycourgos, Rel. Rodin, Ric. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu contro Triferto Belgium NV

 
 

 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.4^, 11 aprile 2024, Sentenza n. C‑654/22

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.4^, 11 aprile 2024, Sentenza n. C‑654/22

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 aprile 2024

«Rinvio pregiudiziale – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) – Ambito di applicazione – Articolo 3, punti 10 e 11 – Nozioni di “importazione” e di “importatore” – Articolo 6 – Obbligo di registrazione – Persona che assume la responsabilità della registrazione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione europea – Deposito doganale»

Nella causa C‑654/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Tribunale di primo grado delle Fiandre Orientali, Sede di Gent, Belgio), con decisione del 17 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 19 ottobre 2022, nel procedimento

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu

contro

Triferto Belgium NV,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Lamote, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 ottobre 2023,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Triferto Belgium NV, da E. Vermeulen, advocaat, e S.A. Gawronski, advocate;

– per il governo belga, da S. Baeyens, P. Cottin e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da M. Rysman, avocate;

– per la Commissione europea, da E. Mathieu, K. Mifsud-Bonnici, F. Moro e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 novembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 3, punti 10 e 11, e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU 2008, L 353, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento REACH»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu (Servizio pubblico federale per la Sanità pubblica, la Sicurezza della catena alimentare e l’Ambiente, Belgio) (in prosieguo: il «SPF Sanità pubblica») e la Triferto Belgium NV (in prosieguo: la «Triferto»), con sede in Gent (Belgio), relativamente a una sanzione pecuniaria inflitta a quest’ultima per violazione dell’obbligo di registrazione di sostanze previsto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento REACH.

Contesto normativo

Regolamento REACH

3 I considerando 10, 16, 17 e 19 del regolamento REACH così recitano:

«(10) Le sostanze assoggettate a controllo doganale che sono in deposito temporaneo, in zone franche o in depositi franchi in vista di una riesportazione oppure in transito non sono utilizzate a norma del presente regolamento e dovrebbero quindi essere escluse dal suo ambito d’applicazione. Anche il trasporto di sostanze pericolose e di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo dovrebbe essere escluso dal suo ambito di applicazione, poiché a tale trasporto già si applica una legislazione specifica.

(…)

(16) Il presente regolamento stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli. Il presente regolamento si basa sul principio che l’industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all’ambiente.

(17) Tutte le informazioni disponibili e pertinenti sulle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, dovrebbero essere raccolte per agevolare l’individuazione di proprietà pericolose, e raccomandazioni sulle misure di gestione dei rischi dovrebbero essere sistematicamente trasmesse attraverso le catene di approvvigionamento, secondo quanto ragionevolmente necessario, per evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente. (…)

(…)

(19) Le disposizioni in materia di registrazione dovrebbero far obbligo pertanto ai fabbricanti e agli importatori di produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, di utilizzare tali dati per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi. Per garantire che assolvano effettivamente tali obblighi e per ragioni di trasparenza, ai fini della registrazione essi dovrebbero trasmettere all’Agenzia [europea per le sostanze chimiche (“ECHA”)] un fascicolo contenente tutte queste informazioni. Le sostanze registrate dovrebbero poter circolare nel mercato interno».

4 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Finalità e portata», al paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione».

5 L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione», al paragrafo 1, lettera b), enuncia quanto segue:

«Il presente regolamento non si applica:

(…)

b) alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito».

6 L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Definizioni», ai punti da 10 a 14 e 24, così prevede:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

10) importazione: l’introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità;

11) importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione;

12) immissione sul mercato: l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L’importazione è considerata un’immissione sul mercato;

13) utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. (…)

14) distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi;

(…)

24) uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione».

7 L’articolo 5 del regolamento REACH, intitolato «Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati (“no data, no market”)», è così formulato:

«Fatti salvi gli articoli 6, 7, 21 e 23, le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo».

8 L’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una o più miscele in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno presenta una registrazione all’[ECHA]».

9 Ai sensi dell’articolo 10 di detto regolamento, intitolato «Informazioni da comunicare ai fini generali della registrazione»:

«La registrazione a norma dell’articolo 6 o dell’articolo 7, paragrafi 1 o 5, è corredata della seguente documentazione:

a) un fascicolo tecnico contenente:

(…)

(…)

b) una relazione sulla sicurezza chimica, quando è richiesta in forza dell’articolo 14 nel formato definito nell’allegato I. I punti pertinenti di detta relazione possono includere, se il dichiarante lo ritiene opportuno, le pertinenti categorie d’uso e d’esposizione».

10 L’articolo 21 del regolamento REACH, intitolato «Fabbricazione e importazione di sostanze», al paragrafo 1, primo comma, enuncia quanto segue:

«Un dichiarante può avviare o continuare la fabbricazione o l’importazione di una sostanza o la produzione o l’importazione di un articolo in mancanza di indicazione contraria dell’[ECHA] a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, entro le tre settimane successive alla data di presentazione, fatto salvo l’articolo 27, paragrafo 8».

11 L’articolo 22 di tale regolamento, intitolato «Altri obblighi del dichiarante», al paragrafo 1, così recita:

«Dopo la registrazione, il dichiarante è tenuto ad aggiornare senza indebito ritardo la sua registrazione con le nuove informazioni pertinenti e a presentarla all’[ECHA], di propria iniziativa, nei seguenti casi:

(…)».

Codice doganale

12 L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), intitolato «Definizioni», ai punti 3, 11 e 17, dispone quanto segue:

«Ai fini del codice, si intende per:

(…)

3) “controlli doganali”: atti specifici espletati dall’autorità doganale al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e con le altre norme che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l’uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell’Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell’Unione delle merci non unionali e delle merci in regime di uso finale;

(…)

11) “dichiarazione per la custodia temporanea”: l’atto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci sono poste in custodia temporanea;

(…)

17) “custodia temporanea”: situazione in cui si trovano le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo intercorrente tra la loro presentazione in dogana e il loro vincolo a un regime doganale o la loro riesportazione».

13 Il regime doganale di custodia temporanea delle merci è disciplinato dagli articoli da 144 a 152 del codice doganale, che figurano nella sezione 3 del capo 2 del titolo IV di tale codice. In forza di tale regime, le merci che non provengono dall’Unione europea (in prosieguo: le «merci non unionali») sono in custodia temporanea dal momento in cui sono presentate in dogana. Tali merci possono rimanere vincolate a detto regime per un periodo massimo di 90 giorni.

14 Il regime doganale di transito è oggetto degli articoli da 226 a 236 di detto codice, che fanno parte della sezione 1 del capo 2 del titolo VII del medesimo codice, e comprende, da un lato, il regime di transito esterno, in base al quale merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell’Unione senza essere soggette né ai dazi all’importazione, né ad altri oneri, né alle misure di politica commerciale. D’altro lato, esso comprende il regime di transito interno, in base al quale merci unionali possono circolare da un punto a un altro di tale territorio doganale, attraversando un paese o un territorio non facente parte di quest’ultimo, senza che muti la loro posizione doganale.

15 Il regime del deposito doganale è disciplinato dagli articoli da 240 a 242 del codice doganale, che figurano nella sezione 2 del capo 3 del titolo VII di tale codice. In base a detto regime le merci non unionali possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime, detti «depositi doganali», dalle autorità doganali e soggetti alla loro vigilanza. I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio doganale di merci (deposito doganale pubblico) oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un’autorizzazione per il deposito doganale (deposito doganale privato).

16 La sezione 3 del capo 3 del titolo VII di detto codice contiene gli articoli da 243 a 249 di quest’ultimo, che riguardano il regime doganale della zona franca, in cui vengono poste le merci in sospensione, in particolare, dei dazi all’importazione e degli oneri.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17 Nel 2019, la Triferto ha ordinato alla Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD, con sede in Singapore, più di una tonnellata di urea. Tale merce proveniva da un paese terzo e il luogo di consegna convenuto era Gent. Su richiesta di quest’ultima società, la Belor-Eurofert Gmbh (in prosieguo: la «Belor»), con sede in Bamberga (Germania), ha introdotto fisicamente il carico di urea di cui trattasi nel procedimento principale nell’Unione e l’ha collocato in un deposito doganale a Gent. La Belor, quale sedicente importatore, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento REACH, aveva precedentemente presentato una domanda di registrazione all’ECHA dell’urea di cui trattasi nel procedimento principale e aveva proceduto alla dichiarazione in dogana di tale merce.

18 A seguito di un controllo volto a verificare il rispetto del regolamento REACH, effettuato l’11 febbraio 2020, il SPF Sanità pubblica ha ritenuto che fosse la Triferto, e non la Belor, a dover essere considerata l’importatore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 6 del regolamento REACH. Ritenendo che incombesse alla Triferto chiedere la registrazione dell’urea di cui trattasi nel procedimento principale, il SPF Sanità pubblica le ha inflitto una sanzione pecuniaria di importo pari a EUR 32 856.

19 Con ricorso depositato congiuntamente il 10 febbraio 2022, la Triferto e il SPF Sanità pubblica hanno adito il rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Tribunale di primo grado delle Fiandre Orientali, Sede di Gent, Belgio), giudice del rinvio.

20 Ricordando le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, tale giudice si interroga sull’interpretazione della nozione di «importatore», ai sensi dell’articolo 3, punto 11, del regolamento REACH, atteso che tale nozione, a suo avviso, assume un’importanza decisiva per la corretta applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento.

21 Inoltre, detto giudice si interroga sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento in parola, secondo il quale quest’ultimo non si applica alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito.

22 Il giudice del rinvio evidenzia che, secondo il SPF Sanità pubblica, la nozione di «importatore», ai sensi del regolamento REACH, deve essere interpretata nel senso che essa indica la persona che ha acquistato direttamente una sostanza in un paese terzo e non quella che ha introdotto fisicamente e/o trasportato tale sostanza nell’Unione. Il SPF Sanità pubblica si baserebbe, al riguardo, sulle indicazioni contenute nel sito Internet dell’ECHA.

23 Il giudice del rinvio segnala che, al contrario, la Triferto sostiene che l’impresa responsabile dell’introduzione fisica della sostanza interessata deve essere considerata l’importatore di quest’ultima, indipendentemente dalla persona che l’ha acquistata. Tale società sosterrebbe altresì che le imprese interessate possono convenire o che l’impresa responsabile dell’introduzione fisica della sostanza, che procede alla dichiarazione doganale, sia l’importatore, ai sensi del regolamento REACH, e quindi responsabile della registrazione presso l’ECHA, o che la responsabilità finale dell’importazione incomba a un’impresa diversa dallo speditore o dal prestatore di servizi logistici, nel qual caso tale impresa è l’importatore, ai sensi di tale regolamento. La Triferto si baserebbe al riguardo su una scheda tematica relativa al suddetto regolamento e agli importatori pubblicata su Internet dalle autorità olandesi.

24 In tali circostanze, il rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Tribunale di primo grado delle Fiandre Orientali, Sede di Gent) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 6, paragrafo 1 e l’articolo 3, punti 10 e 11 del regolamento REACH debbano essere interpretati nel senso che un obbligo di registrazione incombe a colui che ordina/acquista la sostanza presso un fabbricante stabilito fuori dall’Unione europea, anche se tutte le formalità volte all’introduzione fisica di tale sostanza nel territorio doganale dell’Unione sono di fatto eseguite da una terza parte che conferma esplicitamente di essere responsabile al riguardo.

Se, ai fini della risposta alla questione che precede, assuma rilevanza se la quantità ordinata/acquistata della sostanza rappresenta solo una parte (ma superiore a 1 tonnellata) di un carico più ampio della stessa sostanza dello stesso fabbricante stabilito fuori dall’Unione europea che viene introdotto fisicamente nel territorio doganale dell’Unione da detta parte per esservi assoggettata al regime del deposito doganale.

2) Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento REACH debba essere interpretato nel senso che anche le sostanze poste in regime di deposito doganale (mediante deposito in regime di cui alla lettera J – codice 71 00 nella casella 37 del documento amministrativo unico) esulino dall’ambito di applicazione del regolamento REACH, fino a quando esse, in una fase successiva, vengono rilasciate e immesse in un regime doganale diverso (ad esempio immesse in libera pratica).

In caso affermativo, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 3 punti 10 e 11 del regolamento REACH debbano essere interpretati nel senso che in tale circostanza l’obbligo di registrazione incombe a colui che ha direttamente acquistato la sostanza al di fuori dell’Unione e ne richiede la consegna (senza aver previamente introdotto fisicamente tale sostanza nel territorio doganale dell’Unione), anche se la sostanza era già stata registrata dall’impresa terza che in precedenza l’aveva introdotta fisicamente nel territorio doganale dell’Unione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima parte della seconda questione

25 Con la prima parte della sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento REACH debba essere interpretato nel senso che l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale regolamento prevista da detta disposizione si applica unicamente alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale e che non sono sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, qualora tali sostanze siano poste in una delle situazioni espressamente menzionate da detta disposizione.

26 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento REACH tale regolamento non si applica alle sostanze «assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito».

27 Ne consegue che il regolamento REACH non si applica alle sostanze presentate in dogana che soddisfino una duplice condizione, vale a dire, in primo luogo, che tali sostanze non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e, in secondo luogo, che esse siano poste in una delle situazioni menzionate in tale disposizione.

28 Nel caso di specie, dalla precisazione fornita dal giudice del rinvio nella sua seconda questione si evince che la sostanza di cui trattasi nel procedimento principale è stata oggetto di un controllo doganale durante il quale è stata inserita nel regime di cui alla lettera J, codice 71 00, casella 37, del documento amministrativo unico. Tale codice indica che detta sostanza è stata vincolata al regime del deposito doganale (71) e non vi è stato alcun regime doganale precedente (00).

29 Orbene, come rilevato al punto 27 della presente sentenza, affinché sia applicabile l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento REACH enunciata all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento in parola, è necessario, in particolare, che la sostanza in questione sia posta in una delle situazioni menzionate in tale disposizione, vale a dire il deposito temporaneo, il collocamento in zona franca o in un deposito franco in vista della sua riesportazione oppure il transito.

30 Dato che il regime del deposito doganale non rientra in una di tali situazioni, occorre ritenere che il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se il regime del deposito doganale, rientrante nell’ambito di applicazione degli articoli da 240 a 242 del codice doganale, che figurano nella sezione 2 del capo 3 del titolo VII di tale codice, possa nondimeno, ai fini della delimitazione dell’ambito di applicazione del regolamento REACH, essere equiparato a una delle suddette situazioni.

31 Per quanto riguarda, in primo luogo, la custodia temporanea, essa è prevista all’articolo 5, punti 11 e 17, del codice doganale e disciplinata dagli articoli da 144 a 152 di tale codice, che fanno parte della sezione 3 del capo 2 del titolo IV di detto codice. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, si tratta di una situazione alternativa all’immissione in un regime doganale, e quindi anche al magazzinaggio in un deposito doganale, sicché quest’ultimo regime non può essere equiparato al deposito temporaneo.

32 In secondo luogo, per quanto riguarda il regime relativo al collocamento di merci in zona franca, quale menzionato all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento REACH, sebbene tale regime rientri, al pari del deposito doganale, nei regimi di deposito oggetto del capo 3 del titolo VII del codice doganale, esso è tuttavia disciplinato da un’altra sezione di tale capo, ossia la sezione 3 di quest’ultimo, che contiene gli articoli da 243 a 249 di detto codice. Di conseguenza, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, questi due regimi doganali si escludono a vicenda.

33 In terzo luogo, per quanto riguarda il regime del deposito franco, anch’esso menzionato all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento REACH, è sufficiente rilevare che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, tale regime, all’epoca dei fatti all’origine del procedimento principale, non era più previsto dal codice doganale.

34 In quarto e ultimo luogo, il regime di transito costituisce, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, un regime doganale specifico, diverso dai regimi di deposito, rientrante nel capo 2 del titolo VII del codice doganale e che quindi, a sua volta, non può essere equiparato al regime del deposito doganale.

35 Ne consegue che il regime del deposito doganale è un regime doganale specifico che non può essere equiparato a una delle situazioni elencate all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento REACH.

36 Di conseguenza, poiché tale disposizione non è applicabile alle sostanze soggette al regime del deposito doganale, dette sostanze rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento REACH, cosicché esse devono essere considerate importate, ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento in parola, dal momento in cui esse sono introdotte fisicamente per la prima volta nel territorio doganale dell’Unione.

37 La conclusione di cui al punto 35 della presente sentenza è supportata dagli obiettivi del regolamento REACH nonché dalla regola «no data, no market» di cui all’articolo 5 di tale regolamento.

38 Al riguardo, da un lato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento REACH, quest’ultimo «ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione». D’altro lato, l’articolo 5 di tale regolamento vieta, in via di principio, l’immissione sul mercato di una sostanza che non è stata registrata, ove richiesto, a norma delle disposizioni pertinenti di detto regolamento. In forza dell’articolo 3, punto 12, del medesimo regolamento, l’importazione è considerata un’immissione sul mercato.

39 Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il regolamento REACH non mira a disciplinare le esportazioni di sostanze, ma stabilisce un quadro giuridico che si applica ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle quando producono, importano, immettono sul mercato o utilizzano sostanze, al fine di garantire la libera circolazione delle merci nonché un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, Pinckernelle, C‑535/15, EU:C:2017:315, punto 43). Orbene, sempreché la condizione relativa all’assenza di trattamento e di trasformazione, prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, sia soddisfatta, si deve ritenere che, come risulta dal considerando 10 di detto regolamento, le sostanze che si trovano in una delle situazioni menzionate in tale disposizione non siano, in tale fase, utilizzate nell’Unione. Pertanto, l’esclusione dall’ambito di applicazione prevista da detta disposizione si basa sulla circostanza che è poco probabile che i rischi associati a tali sostanze si realizzino nell’Unione.

40 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima parte della seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento REACH deve essere interpretato nel senso che l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale regolamento prevista da detta disposizione si applica unicamente alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale e che non sono sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, qualora tali sostanze siano poste in una delle situazioni espressamente menzionate da detta disposizione.

41 Alla luce della risposta fornita alla prima parte della seconda questione, non occorre rispondere alla seconda parte della medesima.

Sulla prima questione

42 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, punti 10 e 11, e l’articolo 6 del regolamento REACH debbano essere interpretati nel senso che l’acquirente di più di una tonnellata all’anno di una sostanza importata nell’Unione e rientrante nell’ambito di applicazione di tale regolamento non sia tenuto a presentare esso stesso la domanda di registrazione di tale sostanza qualora un’altra persona stabilita nell’Unione abbia assunto la responsabilità dell’importazione nell’Unione di detta sostanza.

43 In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento REACH, incombe all’importatore di una sostanza in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all’anno presentare una domanda di registrazione all’ECHA.

44 Al riguardo, dalla formulazione dell’articolo 3, punti 10 e 11, del regolamento REACH risulta che, ai fini di quest’ultimo, da un lato, un’«importazione» è l’«introduzione fisica [di una sostanza] nel territorio doganale [dell’Unione]» e, dall’altro, un «importatore» è «ogni persona fisica o giuridica stabilita [nell’Unione] responsabile dell’importazione».

45 Come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 48 e 49 delle sue conclusioni, sebbene non si possa escludere che la responsabilità dell’introduzione fisica di sostanze nel territorio doganale dell’Unione possa essere attribuita a più persone fisiche o giuridiche stabilite nell’Unione, una siffatta circostanza non può tuttavia portare a un’interpretazione dell’articolo 3, punto 11, e dell’articolo 6 del regolamento REACH nel senso che ciascuna di tali persone debba presentare una domanda di registrazione per tali sostanze.

46 Certamente, lette alla luce del considerando 17 del regolamento in parola, tali disposizioni mirano a far sì che tutte le informazioni pertinenti disponibili sulle sostanze sottoposte a detto regolamento siano raccolte al fine di contribuire all’individuazione delle proprietà pericolose di tali sostanze. Pertanto, qualsiasi quantitativo a partire da una tonnellata all’anno di una siffatta sostanza fabbricata o importata nell’Unione deve essere registrato. Ciò posto, affinché tale obiettivo sia raggiunto, non è necessario che più persone qualificabili come «importatore» presentino, nell’ambito di una stessa importazione, una domanda volta alla registrazione delle sostanze di cui trattasi. Purché la sua domanda di registrazione sia completa, è sufficiente che una sola di tali persone adempia all’obbligo derivante dall’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

47 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che solo le società Belor e Triferto possono rientrare nella nozione di «importatore», ai sensi dell’articolo 3, punto 11, del regolamento REACH.

48 Al riguardo, occorre rilevare che, sebbene la guida alla registrazione dell’ECHA, secondo la quale occorre individuare l’importatore in funzione delle circostanze di ciascun caso, possa avere una certa utilità nella pratica fornendo indicazioni che consentono di individuare il «responsabile dell’importazione», ai sensi dell’articolo 3, punto 11, del regolamento REACH, resta il fatto che tale guida non è vincolante (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, FCD e FMB, C‑106/14, EU:C:2015:576, punto 29).

49 Inoltre, come evidenziato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 51 a 53 delle sue conclusioni, da tale guida si evince che, sebbene il responsabile dell’importazione di una sostanza sia spesso il destinatario di quest’ultima, non si può escludere che siffatta responsabilità venga assunta dalla persona che organizza tale importazione, o dal venditore di tale sostanza.

50 Pertanto, la stessa guida non può essere utilmente invocata al fine di escludere la possibilità che una persona nella catena di approvvigionamento assuma, in presenza di determinate condizioni, la responsabilità dell’importazione e della registrazione di una sostanza a norma del regolamento REACH.

51 La responsabilità dell’importazione e della registrazione di una sostanza importata non può tuttavia essere assunta al fine di eludere gli obblighi derivanti dal regolamento REACH mediante una ripartizione del quantitativo di tale sostanza tra diversi importatori, di modo che il quantitativo così attribuito a ciascuno di essi sia inferiore alla soglia dell’obbligo di registrazione o a una delle soglie che richiedono la fornitura di informazioni più dettagliate.

52 Dall’articolo 10 del regolamento REACH emerge inoltre che una domanda di registrazione di una sostanza deve essere corredata da un fascicolo completo e dettagliato su tale sostanza nonché da una relazione sulla sicurezza chimica di detta sostanza e, d’altro lato, dall’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento si evince che il dichiarante è tenuto, in presenza di determinate circostanze, ad aggiornare di propria iniziativa senza indebito ritardo la sua registrazione con le nuove informazioni pertinenti e presentare la stessa all’ECHA.

53 Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, l’assunzione della responsabilità dell’importazione di una sostanza, ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento REACH, presuppone il legittimo affidamento di tutti gli operatori coinvolti in tale importazione nel fatto che la persona che assume la responsabilità della registrazione di tale sostanza disponga delle conoscenze e della capacità necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dagli articoli 10 e 22 del regolamento in parola. Pertanto, tali operatori devono dare prova della diligenza richiesta assicurandosi, prima di detta importazione, che tale persona abbia effettivamente registrato presso l’ECHA il quantitativo di sostanza di cui trattasi.

54 Nel caso di specie, poiché nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte indica che la Belor abbia assunto la responsabilità dell’importazione della sostanza di cui trattasi nel procedimento principale al fine di eludere gli obblighi previsti dal regolamento REACH e ammettendo che sia dimostrato che la domanda di registrazione presentata da tale società si riferisse, in modo completo, a tale sostanza, quale oggetto della suddetta importazione – circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare – non si può ritenere che la Triferto fosse tenuta a registrare essa stessa detta sostanza.

55 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 3, punti 10 e 11, e l’articolo 6 del regolamento REACH devono essere interpretati nel senso che l’acquirente di più di una tonnellata all’anno di una sostanza importata nell’Unione e rientrante nell’ambito di applicazione di tale regolamento non è tenuto a presentare esso stesso la domanda di registrazione di tale sostanza qualora un’altra persona stabilita nell’Unione abbia assunto la responsabilità dell’importazione nell’Unione di detta sostanza, tale persona abbia presentato detta domanda e nessun elemento indichi che siano stati elusi obblighi connessi al meccanismo di registrazione istituito da detto regolamento.

Sulle spese

56 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, come modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,

deve essere interpretato nel senso che:

l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1907/2006, come modificato, prevista da detta disposizione si applica unicamente alle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che sono assoggettate a controllo doganale e che non sono sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, qualora tali sostanze siano poste in una delle situazioni espressamente menzionate da detta disposizione.

2) L’articolo 3, punti 10 e 11, e l’articolo 6 del regolamento n. 1907/2006, come modificato dal regolamento n. 1272/2008,

devono essere interpretati nel senso che:

l’acquirente di più di una tonnellata all’anno di una sostanza importata nell’Unione europea e rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1907/2006, come modificato, non è tenuto a presentare esso stesso la domanda di registrazione di tale sostanza qualora un’altra persona stabilita nell’Unione abbia assunto la responsabilità dell’importazione nell’Unione di detta sostanza, tale persona abbia presentato detta domanda e nessun elemento indichi che siano stati elusi obblighi connessi al meccanismo di registrazione istituito da detto regolamento.

Firme

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