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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Fauna e Flora Numero: C-281/16 | Data di udienza:

FAUNA E FLORA – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica – Riduzione della superficie di un sito – Errore scientifico – Validità – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Decisione di esecuzione (UE) 2015/72. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Ottobre 2017
Numero: C-281/16
Data di udienza:
Presidente: von Danwitz
Estensore: Lycourgos


Premassima

FAUNA E FLORA – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica – Riduzione della superficie di un sito – Errore scientifico – Validità – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Decisione di esecuzione (UE) 2015/72. 



Massima

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 4^, 19/10/2017 Sentenza C-281/16


FAUNA E FLORA – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche –Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica – Riduzione della superficie di un sito – Errore scientifico – Validità – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Decisione di esecuzione (UE) 2015/72. 
 
La decisione di esecuzione (UE) 2015/72 della Commissione, del 3 dicembre 2014, che adotta l’ottavo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, è invalida nella parte in cui, con tale decisione, il sito Haringvliet (NL1000015) è stato inserito nell’elenco senza che in tale sito fosse incluso il Leenheerenpolder.

 
Pres. von Danwitz, Rel. Lycourgos, Vereniging Hoekschewaards Landschap contro Staatssecretaris van Economische Zaken

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 4^, 19/10/2017 Sentenza C-281/16

SENTENZA

 

 
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 4^, 19/10/2017 Sentenza C-281/16
 
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
 
19 ottobre 2017

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Decisione di esecuzione (UE) 2015/72 – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica – Riduzione della superficie di un sito – Errore scientifico – Validità»
 
Nella causa C-281/16,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 18 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 20 maggio 2016, nel procedimento
 
Vereniging Hoekschewaards Landschap
 
contro
 
Staatssecretaris van Economische Zaken,
 
LA CORTE (Quarta Sezione),
 
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe e C. Lycourgos (relatore), giudici,
 
avvocato generale: J. Kokott
 
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2017,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per la Vereniging Hoekschewaards Landschap, da A. Jonkhoff e W. Zwier, advocaten;
 
–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, B. Koopman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;
 
–        per la Commissione europea, da E. Manhaeve e C. Hermes, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 giugno 2017,
 
ha pronunciato la seguente

Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità della decisione di esecuzione (UE) 2015/72 della Commissione, del 3 dicembre 2014, che adotta l’ottavo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2015, L 18, pag. 385).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vereniging Hoekschewaards Landschap e lo Staatssecretaris van Economische Zaken (Segretario di Stato agli affari economici, Paesi Bassi) (in prosieguo: la «Segretaria di Stato»), in merito alla legittimità di una decisione di riduzione della superficie di una zona speciale di conservazione (in prosieguo: la «ZSC»).
 
 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Direttiva 92/43/CEE
 
3        L’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2006/105/CE, del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU 2006, L 363, pag. 368; in prosieguo: la «direttiva habitat»), enuncia quanto segue:
 
«Ai sensi della presente direttiva si intende per:
 
a)      Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i);
 
(…)
 
e)      Stato di conservazione di un habitat naturale: l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all’articolo 2.
 
Lo “stato di conservazione” di un habitat naturale è considerato “soddisfacente” quando
 
–        la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
 
–        la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
 
–        lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).
 
(…)
 
i)      Stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2;
 
Lo “stato di conservazione” è considerato “soddisfacente” quando
 
–        i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
 
–        l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile
 
e
 
–        esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
 
(…)
 
k)      Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all’articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.
 
(…)
 
l)      [ZSC]: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.
 
(…)».
 
4        L’articolo 2 della direttiva «habitat» dispone:
 
«1.      Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato [FUE].
 
2.      Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
 
3.      Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».
 
5        L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma di tale direttiva prevede quanto segue:
 
«È costituita una rete ecologica europea coerente di [ZSC], denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale».
 
6        Ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva:
 
«1.      In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. (…) Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell’esito della sorveglianza di cui all’articolo 11.
 
(…)
 
2.      In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 2) e nell’ambito di ognuna delle nove regioni biogeografiche di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii) e dell’insieme del territorio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.
 
(…)
 
L’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21.
 
(…)
 
4.      Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come [ZSC] il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.
 
(…)».
 
7        L’articolo 9 della direttiva «habitat» è formulato come segue:
 
«La Commissione, operando secondo la procedura di cui all’articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una [ZSC] laddove l’evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall’articolo 11 lo giustifichi».
 
8        L’articolo 11 di tale direttiva è del seguente tenore letterale:
 
«Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all’articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari».
 
9        L’allegato III della direttiva suddetta fissa i criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria (in prosieguo: «SIC») e designati quali ZSC. Più in particolare, riguardo ai criteri relativi alla Fase 1, consistente nella «valutazione a livello nazionale dell’importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell’allegato I e per ciascuna specie dell’allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)», l’allegato in parola contiene la previsione seguente:
 
«A.      Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell’allegato I
 
«a)      Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.
 
b)      Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.
 
c)      Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.
 
d)      Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.
 
B.      Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all’allegato II
 
a)      Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.
 
b)      Grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.
 
c)      Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all’area di ripartizione naturale della specie.
 
d)      Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione».
 
 Decisioni adottate dalla Commissione in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva «habitat»
 
10      Con la sua decisione 2004/813/CE, del 7 dicembre 2004, che emana l’elenco dei siti di importanza comunitaria, in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, per la regione biogeografica atlantica (GU 2004, L 387, pag. 1), la Commissione, su proposta del Regno dei Paesi Bassi, ha selezionato il sito di Haringvliet (Paesi Bassi) quale SIC, con il codice NL 1000015, per una superficie di ettari (ha) 11 108.
 
11      I sette aggiornamenti successivi dell’elenco dei SIC per la regione biogeografica atlantica hanno mantenuto il sito di Haringvliet in tale elenco per la stessa superficie.
 
12      Al contrario, con la decisione di esecuzione 2015/72, che ha proceduto all’ottavo aggiornamento di detto elenco, la Commissione ha mantenuto il sito di Haringvliet come SIC per una superficie di soli ha 10 988.
 
 Diritto dei Paesi Bassi
 
13      L’articolo 10a, paragrafo 1, della Natuurbeschermingswet 1998 (legge sulla protezione della natura del 1998), del 25 maggio 1998, recita come segue:
 
«Il nostro Ministro individua i siti ai fini dell’attuazione (…) della direttiva [“habitat”]».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale
 
14      Risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il Leenheerenpolder è un polder che copre una superficie di circa 110 ha e faceva parte del sito Haringvliet allorché quest’ultimo è stato incluso, con la decisione 2004/813, nell’elenco dei SIC per la regione biogeografica atlantica, date le possibilità di ripristino che tale polder presentava per i tipi di habitat naturali e le specie altrove presenti nel SIC Haringvliet. Era infatti previsto che il Leenheerenpolder, che era allora composto da terreni agricoli e non ospitava nessuno dei tipi di habitat naturali e di specie altrove protette in tale SIC, fosse assoggettato ad un’azione detta di «depolderizzazione» consistente nella sua trasformazione in un’area naturale, soggetta all’azione delle maree, allo scopo di svilupparne il potenziale.
 
15      Con una decisione del 4 luglio 2013, il Regno dei Paesi Bassi ha designato, sulla base dell’articolo 10a della legge sulla protezione della natura del 1998, il sito Haringvliet quale ZSC, escludendo tuttavia da tale zona il Leenheerenpolder. Con una sentenza del 1° ottobre 2014, il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) ha annullato tale decisione nella parte in cui prevedeva che il Leenheerenpolder non facesse parte di detta ZSC. Detto giudice ha infatti considerato che, poiché il Leenheerenpolder rientrava nei confini del SIC Haringvliet riconosciuti dalla Commissione nella sua decisione 2004/813, il Regno dei Paesi Bassi era tenuto, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva «habitat», ad inglobare tale polder nella ZSC suddetta.
 
16      Nel mese di ottobre 2013, il Regno dei Paesi Bassi ha proposto alla Commissione di ritirare il Leenheerenpolder dal SIC Haringvliet e di ridurre quindi corrispondentemente la superficie di quest’ultimo.
 
17      Con lettera del 10 settembre 2014, la Commissione ha chiesto allo Stato membro suddetto ulteriori spiegazioni su tale progetto di riduzione della superficie del SIC Haringvliet.
 
18      Con lettera del 30 settembre 2014, la segretaria di Stato ha indicato alla Commissione che il Leenheerenpolder non comprendeva beni di interesse naturale e che i progetti iniziali diretti a riconvertire tale polder erano stati abbandonati in quanto il ripristino delle zone umide di Beningerwaard, di Tiengemeten e di polders di estensione minore del SIC Haringvliet era sufficiente per conseguire gli obiettivi di conservazione di tale SIC. La segretaria di Stato ha aggiunto, in tale lettera, che l’abbandono del progetto di depolderizzazione era collegato a motivi di carattere politico, sociale e finanziario.
 
19      Con lettera del 24 ottobre 2014, i servizi della Commissione hanno risposto che accettavano la proposta di modifica del SIC Haringvliet, tenuto conto, da una parte, della valutazione favorevole realizzata dalle autorità dei Paesi Bassi riguardo al potenziale di ripristino presente in altre parti di tale sito e, dall’altra, del fatto che un certo numero di misure di ripristino erano già state attuate o erano previste in altri luoghi. In tale lettera, la Commissione ha ritenuto che la proposta iniziale di integrare il Leenheerenpolder al SIC Haringvliet costituiva un «errore scientifico».
 
20      Con la decisione di esecuzione 2015/72, la Commissione, pur mantenendo il sito Haringvliet nell’elenco dei SIC per la regione biogeografica atlantica, ha escluso da tale sito il Leenheerenpolder.
 
21      Con una decisione del 28 aprile 2015, la segretaria di Stato ha designato, sulla base dell’articolo 10a, paragrafo 1, della legge sulla protezione della natura del 1998 e allo scopo di attuare la decisione di esecuzione 2015/72, il SIC Haringvliet quale ZSC, escludendo da quest’ultima il Leenheerenpolder.
 
22      La Vereniging Hoekschewaards Landschap, ritenendo che tale polder presentasse un potenziale unico di ripristino di un ambiente naturale estuariale, di cui era altrimenti privo il SIC Haringvliet, ha proposto un ricorso contro la decisione del 28 aprile 2015 dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato).
 
23      Il Raad van State (Consiglio di Stato) sottolinea che la segretaria di Stato ha sostenuto dinanzi ad esso che l’errore scientifico risiedeva nel fatto che essa aveva, a torto, ritenuto, quando aveva proposto di iscrivere il sito Haringvliet nell’elenco dei SIC, che il Leenheerenpolder fosse non soltanto idoneo, ma anche necessario per raggiungere gli obiettivi di conservazione di tale sito. Tale giudice si chiede se, in tali circostanze, e nei limiti in cui la domanda del Regno dei Paesi Bassi sia sorretta da dati sufficienti, la riduzione di superficie di tale sito possa essere giustificata da un motivo siffatto.
 
24      In tale contesto il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
 
«Se la decisione di esecuzione [2015/72] sia valida nella misura in cui la zona “Haringvliet” è stata inserita nell’elenco [dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica] senza includervi il Leenheerenpolder».

 Sulla questione pregiudiziale
 
25      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia valida la riduzione della superficie del sito Haringvliet mediante l’esclusione del Leenheerenpolder, con la motivazione che l’inclusione iniziale di quest’ultimo in tale sito derivava da un errore scientifico.
 
26      Va osservato preliminarmente che la presente controversia non rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 9 della direttiva «habitat», secondo cui una ZSC può essere declassata «laddove l’evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall’articolo 11 lo giustifichi», evoluzione che non è stata fatta valere dal Regno dei Paesi Bassi.
 
27      Infatti, mentre con la decisione 2004/813 la Commissione aveva integrato, su proposta del Regno dei Paesi Bassi e in applicazione dei criteri elencati nell’allegato III della direttiva «habitat», il Leenheerenpolder nel SIC Haringvliet alla luce del suo potenziale per il ripristino dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti in tale SIC, tale istituzione ha giustificato, con la decisione di esecuzione 2015/72, il ritiro di detto polder dal SIC Haringvliet con il fatto che la sua inclusione iniziale nel SIC suddetto era dovuta a un errore scientifico.
 
28      Per risolvere la questione pregiudiziale presentata alla Corte, occorre dunque esaminare se la direttiva «habitat» autorizzi la Commissione a ridurre, su proposta dello Stato membro interessato, la superficie di un SIC, nel caso in cui l’iscrizione iniziale del sito nell’elenco dei SIC sia stata viziata da un errore scientifico e, eventualmente, se la riduzione di cui trattasi nel procedimento principale sia stata legittimamente giustificata da un errore siffatto.
 
29      Al riguardo, va rilevato che la Corte ha dichiarato, con riferimento alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 1979, L 103, pag. 1), che un errore di trasmissione alla Commissione, all’atto della designazione di una zona di protezione speciale, poteva comportare la riduzione della superficie di una zona siffatta a titolo di rettifica dell’errore suddetto (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 1999, Commissione/Francia, C-96/98, EU:C:1999:580, punto 55). Nella causa sfociata in tale sentenza, la Corte ha constatato che l’errore amministrativo commesso, vertente sull’indicazione della superficie, poteva essere corretto procedendo all’adattamento della zona di protezione interessata.
 
30      Va, inoltre, considerato che, in assenza di disposizioni particolari contenute nella direttiva «habitat», l’adattamento dell’elenco dei SIC suggerito dagli Stati membri alla Commissione in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva suddetta può contemplare la riduzione della superficie di un sito, la quale deve avvenire secondo la medesima procedura seguita per l’iscrizione del sito in tale elenco (v., per analogia, sentenza del 3 aprile 2014, Cascina Tre Pini, C-301/12, EU:C:2014:214, punto 26).
 
31      Al riguardo, va osservato che, per elaborare un progetto di elenco di SIC idoneo a portare alla costituzione di una rete ecologica europea coerente di ZSC, la Commissione deve disporre di un inventario esaustivo di siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico pertinente con riguardo all’obiettivo della conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche contemplato dalla direttiva «habitat» (sentenza del 7 novembre 2000, First Corporate Shipping, C-371/98, EU:C:2000:600, punto 22).
 
32      Solo in questo modo è possibile realizzare l’obiettivo contemplato dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva «habitat», cioè il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale, la quale può essere ubicata da una parte e dall’altra di una o più frontiere interne dell’Unione europea. Infatti, dal combinato disposto dell’articolo 1, lettere e) e i), e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva suddetta emerge che lo stato di conservazione soddisfacente di un habitat naturale o di una specie dev’essere valutato con riferimento all’insieme del territorio europeo degli Stati membri sul quale si applica il Trattato (sentenza del 7 novembre 2000, First Corporate Shipping, C-371/98, EU:C:2000:600, punto 23).
 
33      Orbene, secondo il dettato dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», un sito viene proposto dallo Stato membro interessato in base ai criteri fissati nell’Allegato III di tale direttiva e alle informazioni scientifiche pertinenti. Ne deriva, alla luce della giurisprudenza citata al punto 29 della presente sentenza, che l’emergere, in base a elementi di carattere scientifico, di un errore che abbia viziato tali informazioni scientifiche pertinenti può eventualmente giustificare la riduzione della superficie di un SIC.
 
34      Tale interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte secondo cui non si devono utilizzare invano risorse per la gestione di un sito che risulti inutile alla conservazione degli habitat naturali e delle specie (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2014, Cascina Tre Pini, C-301/12, EU:C:2014:214, punto 28).
 
35      Tuttavia, se è pur vero che gli Stati membri dispongono di un certo margine discrezionale nel proporre, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «habitat», un elenco di siti idonei ad essere individuati come SIC (sentenza del 3 aprile 2014, Cascina Tre Pini, C-301/12, EU:C:2014:214, punto 27), essi non dispongono per contro dello stesso margine discrezionale nel caso in cui suggeriscano alla Commissione di procedere alla riduzione della superficie di un SIC.
 
36      Infatti, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, dal momento che l’inclusione di un sito nell’elenco fonda la presunzione che esso sia importante nella sua totalità ai fini dell’obiettivo della conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche ai sensi della direttiva «habitat», la proposta di uno Stato membro di ridurre la superficie di un determinato sito iscritto nell’elenco presuppone che sia data prova del fatto che, a livello nazionale, le zone interessate non rivestono un interesse sostanziale. La Commissione, inoltre, deve accettare e dare seguito alla proposta solo se perviene alla conclusione che tali zone, anche dal punto di vista dell’Unione nel suo insieme, non sono necessarie.
 
37      Nella fattispecie, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che le autorità dei Paesi Bassi hanno giustificato la domanda presentata alla Commissione di ritirare il Leenheerenpolder dal SIC Haringvliet non con la circostanza che sarebbe stato commesso un errore all’atto della proposta di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva «habitat», con riferimento al valore ecologico di tale polder e alla sua capacità di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della direttiva stessa, come risultano dai suoi articoli 2 e 3, bensì con la circostanza che, nel corso del 2011, era intervenuta una decisione di riconsiderazione della politica nazionale della natura. In particolare, tali autorità non hanno mai sostenuto che il potenziale di tale polder sotto il profilo del ripristino dei tipi di habitat naturali e delle specie interessate, grazie alla trasformazione di tale zona agricola in area naturale soggetta all’azione delle maree, fosse venuto meno. Del resto, in una lettera inviata alla Commissione il 30 settembre 2014, dette autorità avevano indicato che il progetto che prevedeva lo sviluppo del potenziale naturale insito in tale polder era stato abbandonato per ragioni politiche, sociali e finanziarie, dato che gli sviluppi che avevano già in parte avuto luogo in altre parti del sito Haringvliet erano sufficienti per conseguire gli obiettivi del sito in parola.
 
38      Al riguardo, il governo dei Paesi Bassi ha confermato, in udienza, che il Regno dei Paesi Bassi non aveva invocato l’esistenza di un «errore scientifico» allorché ha sottoposto alla Commissione la propria proposta di riduzione della superficie del SIC Haringvliet.
 
39      Inoltre, dal canto suo, la Commissione non ha fornito alla Corte alcun elemento scientifico probante, idoneo a dimostrare che un errore siffatto avrebbe viziato detta proposta iniziale.
 
40      Ne consegue che la Commissione non poteva legittimamente, in occasione dell’ottavo aggiornamento dell’elenco dei SIC per la regione biogeografica atlantica mediante la decisione di esecuzione 2015/72, basarsi sull’esistenza di un errore scientifico commesso inizialmente per iscrivere il sito Haringvliet in tale elenco senza includervi il Leenheerenpolder.
 
41      Alla luce delle considerazioni che precedono, va constatato che la decisione di esecuzione 2015/72 è invalida nella parte in cui, con tale decisione, il sito Haringvliet è stato inserito nell’elenco dei SIC per la regione biogeografica atlantica senza che in tale sito fosse incluso il Leenheerenpolder.

 Sulle spese
 
42      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
 
La decisione di esecuzione (UE) 2015/72 della Commissione, del 3 dicembre 2014, che adotta l’ottavo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, è invalida nella parte in cui, con tale decisione, il sito Haringvliet (NL1000015) è stato inserito nell’elenco senza che in tale sito fosse incluso il Leenheerenpolder.
 
Firme
 

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