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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Tutela dei consumatori Numero: C-632/16 | Data di udienza:

TUTELA DEI CONSUMATORI – Vendita di aspirapolvere al dettaglio – Etichetta relativa alla classe energetica – Direttiva 2010/30/UE – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 – Aspirapolvere – Apposizione di altri simboli – Pratiche commerciali sleali – Mancanza di precisazioni riguardanti le condizioni in cui è stata misurata l’efficienza energetica – Omissione ingannevole – Direttiva 2005/29/CE – Regolamento delegato n. 665/2013/UE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Luglio 2018
Numero: C-632/16
Data di udienza:
Presidente: von Danwitz
Estensore: Lycourgos


Premassima

TUTELA DEI CONSUMATORI – Vendita di aspirapolvere al dettaglio – Etichetta relativa alla classe energetica – Direttiva 2010/30/UE – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 – Aspirapolvere – Apposizione di altri simboli – Pratiche commerciali sleali – Mancanza di precisazioni riguardanti le condizioni in cui è stata misurata l’efficienza energetica – Omissione ingannevole – Direttiva 2005/29/CE – Regolamento delegato n. 665/2013/UE.



Massima

 



CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 4^, 25/07/2018 Sentenza C-632/16


TUTELA DEI CONSUMATORI – Vendita di aspirapolvere al dettaglio – Etichetta relativa alla classe energetica – Direttiva 2010/30/UE – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 – Aspirapolvere – Apposizione di altri simboli – Pratiche commerciali sleali. 
 
 
L’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un’«omissione ingannevole», ai sensi di tale disposizione, il fatto di non fornire al consumatore informazioni sulle condizioni della prova che hanno determinato la classificazione energetica indicata sull’etichetta relativa alla classe energetica degli aspirapolvere, il cui modello figura all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere.


TUTELA DEI CONSUMATORI – Mancanza di precisazioni riguardanti le condizioni in cui è stata misurata l’efficienza energetica – Omissione ingannevole – Direttiva 2005/29/CE – Regolamento delegato n. 665/2013/UE.
 
Il regolamento delegato n. 665/2013, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, deve essere interpretato nel senso che osta a che siano apposti, in punti diversi dall’etichetta relativa alla classe energetica degli aspirapolvere, il cui modello figura all’allegato II del regolamento delegato n. 665/2013, etichette o simboli che richiamano le informazioni menzionate sulla suddetta etichetta energetica, qualora tale apposizione possa indurre in errore l’utilizzatore finale o ingenerare in lui confusione per quanto riguarda il consumo di energia dell’aspirapolvere venduto al dettaglio in questione durante l’uso del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti e prendendo in considerazione la percezione dell’utilizzatore finale medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici.
 
Pres. von Danwitz, Rel. Lycourgos, Ric. Dyson c. BSH Home Appliances NV

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 4^, 25/07/2018 Sentenza C-632/16

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 4^, 25/07/2018 Sentenza C-632/16

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
 
25 luglio 2018
 
«Rinvio pregiudiziale – Vendita di aspirapolvere al dettaglio – Etichetta relativa alla classe energetica – Direttiva 2010/30/UE – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 – Aspirapolvere – Apposizione di altri simboli – Pratiche commerciali sleali – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Mancanza di precisazioni riguardanti le condizioni in cui è stata misurata l’efficienza energetica – Omissione ingannevole»
 
Nella causa C‑632/16,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (presidente del Tribunale del commercio di Anversa, Belgio), con decisione del 6 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 7 dicembre 2016, nel procedimento
 
Dyson Ltd,
 
Dyson BV
 
contro
 
BSH Home Appliances NV,
 
LA CORTE (Quarta Sezione),
 
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, C. Vajda, K. Jürimäe e C. Lycourgos (relatore), giudici,
 
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
 
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 ottobre 2017,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per la Dyson BV e la Dyson Ltd, da P. Maeyaert e C. Van Wichelen, advocaten;
 
–        per la BSH Home Appliances NV, da V. Raus e L. Depypere, advocaten;
 
–        per il governo belga, da J. Van Holm e P. Cottin, in qualità di agenti;
 
–        per il governo tedesco, da T. Henze e M. Hellmann, in qualità di agenti;
 
–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Di Matteo, avvocato dello Stato;
 
–        per la Commissione europea, da A. Cleenewerck de Crayencour, K. Talabér‑Ritz e E. Manhaeve, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 febbraio 2018,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1), nonché dell’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposte la Dyson Ltd e la Dyson BV (in prosieguo, insieme: la «Dyson») alla BSH Home Appliances NV (in prosieguo: la «BSH»), in merito a presunte pratiche commerciali sleali imputabili alla BSH per avere, da un lato, omesso di fornire informazioni riguardanti le prestazioni energetiche degli aspirapolvere che essa commercializza e, dall’altro, aggiunto, sulla confezione degli aspirapolvere che essa commercializza, informazioni diverse da quelle che devono obbligatoriamente figurare sull’etichetta relativa alla classe energetica degli aspirapolvere, il cui modello figura all’allegato II del regolamento delegato n. 665/2013 (in prosieguo: l’«etichetta energetica»).
 
 Contesto normativo
 
 Diritto dell’Unione
 
 Direttiva 2005/29
 
3        L’articolo 2 della direttiva 2005/29 così prevede:
 
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
 
(…)
 
d)      “pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (in seguito denominate “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
 
(…)».
 
4        L’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva dispone quanto segue:
 
«In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme [del diritto dell’Unione] che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici».
 
5        L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Omissioni ingannevoli», è formulato come segue:
 
«1.      È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
 
2.      Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti di cui a detto paragrafo, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa, qualora non risultino già evidenti dal contesto e quando, in uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
 
3.      Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per comunicare la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione dei consumatori con altri mezzi.
 
4.      Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:
 
a)      le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
 
b)      l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce;
 
c)      il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
 
d)      le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
 
e)      l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
 
5.      Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto dell’Unione, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui l’allegato II fornisce un elenco non completo».
 
 Direttiva 2010/30/UE
 
6        La direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU 2010, L 153, pag. 1), è stata abrogata dal regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU 2017, L 198, pag. 1). All’epoca dei fatti del procedimento principale, rimaneva applicabile la direttiva 2010/30.
 
7        I considerando 5 e 8 della direttiva 2010/30 enunciavano quanto segue:
 
«(5)      La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’UE del 20% in materia di efficienza energetica. In mancanza di tali informazioni, l’azione delle forze del mercato non riuscirà, da sola, a promuovere per tali prodotti l’impiego razionale dell’energia e di altre risorse essenziali.
 
(…)
 
(8)      L’informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un’etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse essenziali per tali prodotti nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta. Per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l’etichetta sia facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica. A tal fine l’attuale modello di etichettatura dovrebbe essere mantenuto come base per l’informazione agli utilizzatori finali circa l’efficienza energetica dei prodotti. Il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti dovrebbero essere misurati conformemente a norme e metodi armonizzati».
 
8        L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva così disponeva:
 
«La presente direttiva istituisce un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all’energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti».
 
9        L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva era formulato come segue:
 
«Gli Stati membri provvedono affinché:
 
(…)
 
b)      per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e dei pertinenti atti delegati, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l’uso;
 
(…)».
 
10      Ai sensi dell’articolo 4 della medesima direttiva:
 
«Gli Stati membri garantiscono che:
 
a)      le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonché, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso e le informazioni complementari siano, ai sensi degli atti delegati adottati a norma della presente direttiva, rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un’etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all’utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell’ambito di una vendita a distanza, anche via Internet;
 
(…)».
 
11      L’articolo 5 della direttiva 2010/30 disponeva quanto segue:
 
«Gli Stati membri garantiscono che:
 
a)      i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscano un’etichetta e una scheda conformemente alla presente direttiva e all’atto delegato;
 
(…)».
 
12      L’articolo 10 di tale direttiva era formulato nei termini seguenti:
 
«1.      Mediante gli atti delegati di cui agli articoli 11, 12 e 13 la Commissione definisce gli elementi specifici riguardanti l’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.
 
(…)
 
Le disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni [di acquisto] in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.
 
(…)
 
4.      Negli atti delegati devono essere specificati in particolare:
 
(…)
 
d)      la forma grafica e il contenuto dell’etichetta di cui all’articolo 4, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile. Il formato dell’etichetta deve mantenere come base la classificazione che utilizza le lettere da A a G; i livelli della classificazione devono corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista dell’utilizzatore finale.
 
(…)
 
g)      il contenuto specifico dell’etichetta per l’uso pubblicitario, inclusi, se del caso, la classe energetica e altri pertinenti livelli di prestazione per lo specifico prodotto in forma leggibile e visibile;
 
(…)».
 
 Regolamento delegato n. 665/2013
 
13      Il considerando 5 del regolamento delegato n. 665/2013 così recita:
 
«Il presente regolamento deve specificare una struttura e un contenuto uniformi dell’etichetta relativa agli aspirapolvere».
 
14      L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:
 
«Il presente regolamento fissa i requisiti di etichettatura e fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli aspirapolvere alimentati dalla rete elettrica, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido».
 
15      L’articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento così recita:
 
«I fornitori provvedono affinché a decorrere dal 1o settembre 2014:
 
a)      ogni aspirapolvere sia corredato di un’etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all’allegato II;
 
(…)».
 
16      L’articolo 4 del medesimo regolamento prevede quanto segue:
 
«I rivenditori provvedono affinché a decorrere dal 1o settembre 2014:
 
a)      presso il punto vendita, qualunque modello riporta l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, fissata o appesa all’esterno dell’apparecchio in modo che sia chiaramente visibile;
 
(…)».
 
17      Secondo l’allegato I del regolamento delegato n. 665/2013, la classe di efficienza energetica di un aspirapolvere è determinata in base al suo indice di consumo energetico annuo, la sua classe di efficienza pulente in base alla sua capacità di aspirazione della polvere e la sua classe di (ri)emissione della polvere in base alla sua (ri)emissione di polvere.
 
18      L’allegato II di tale regolamento stabilisce la struttura dell’etichetta energetica ed elenca le informazioni che essa deve riportare, in particolare, la classe di efficienza energetica del modello di aspirapolvere in questione, la sua classe di efficienza pulente e la sua classe di (ri)emissione della polvere. Detto allegato precisa inoltre che la struttura dell’etichetta deve essere conforme a quella definita ai suoi punti 3.1, 3.2 o 3.3, a seconda che si tratti di un aspirapolvere per uso generale, per pavimenti duri o per tappeti, e che, a titolo derogatorio, qualora ad un modello in particolare sia stato assegnato il marchio di qualità ecologica istituito con il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU 2010, L 27, pag. 1) (in prosieguo: il «marchio di qualità ecologica dell’Unione»), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.
 
 Diritto belga
 
19      Ai sensi dell’articolo VI.99, paragrafo 1, del codice di diritto economico (Moniteur belge, del 29 marzo 2013, pag. 19975), come modificato dalla legge del 21 dicembre 2013 (Moniteur belge, del 30 dicembre 2013, pag. 103506), che recepisce nell’ordinamento nazionale l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, è un’omissione ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea a indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
 
 Procedimento principale e questioni pregiudiziali
 
20      Sia la Dyson sia la BSH commercializzano aspirapolvere che, conformemente al regolamento delegato n. 665/2013, devono essere dotati di un’etichetta energetica al momento della vendita. Tale etichetta riflette i risultati delle prove eseguite con un sacchetto della polvere vuoto. La Dyson addebita, in particolare, alla BSH di aver indotto in errore il consumatore e di essersi resa colpevole di pratiche commerciali sleali. È in tale contesto che la Dyson ha introdotto un’azione dinanzi al giudice del rinvio, il voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (presidente del Tribunale del commercio di Anversa, Belgio).
 
21      Il giudice del rinvio respinge, in un primo momento, l’affermazione della Dyson secondo la quale la BSH, indicando la classe energetica A sulle etichette energetiche degli aspirapolvere che essa commercializza, avrebbe messo in atto una pratica commerciale sleale. Infatti, tale classificazione sarebbe proprio quella determinata dalle prove eseguite con un sacchetto della polvere vuoto, essendo tale prova considerata dal giudice del rinvio come la sola a permettere di valutare il consumo energetico annuo degli aspirapolvere.
 
22      Il giudice del rinvio rileva tuttavia, in un secondo momento, che la Dyson ha ragione di affermare che le prove eseguite con un sacchetto della polvere vuoto non sono conformi ad un uso normale dell’aspirapolvere e che non consentono di confrontare gli apparecchi se questi funzionano secondo principi diversi, ossia, da un lato, aspirapolvere che, come quelli commercializzati dalla BSH, sono dotati di un sacchetto della polvere i cui pori si ostruiscono, nel tempo e con l’uso, obbligando in tal modo il motore a sviluppare una maggiore potenza e, dall’altro, aspirapolvere del marchio Dyson, che non sono dotati di un simile sacchetto e il cui utilizzo non avrebbe alcuna influenza sulla potenza che il motore deve sviluppare. Esso ritiene, pertanto, che sorga la questione se la BSH, omettendo di precisare il metodo di prova adottato, abbia indotto in errore il consumatore.
 
23      Il giudice del rinvio osserva, a tale riguardo, che la BSH si limita a rispettare il regolamento delegato n. 665/2013. Tale regolamento disciplina in maniera molto dettagliata l’aspetto dell’etichetta energetica e le indicazioni che devono figurarvi, sicché la BSH, nel determinare le informazioni che essa fornisce ai consumatori, è vincolata dai limiti di questo mezzo di comunicazione. Tenuto conto dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2005/29, tale giudice ritiene occorra esaminare se la BSH disponesse di una certa libertà circa le informazioni sul consumo di energia che ha deciso di far figurare sugli apparecchi che essa commercializza.
 
24      Il giudice del rinvio rileva altresì che, oltre all’etichetta energetica, imposta dal regolamento delegato n. 665/2013, la BSH aggiunge sui suoi aspirapolvere altri simboli, in particolare, un’etichetta verde con l’indicazione «Energy A», che specifica che l’aspirapolvere, quanto all’efficienza energetica, ha complessivamente raggiunto la classe A, un’etichetta arancione con l’indicazione «AAAA Best rated: A in all classes», che specifica che l’aspirapolvere ha raggiunto la classe A per le prestazioni di pulitura, sia su tappeto sia su pavimenti duri, per l’efficienza energetica e per la (ri)emissione di polvere, e un’etichetta nera con l’immagine di un tappeto e l’indicazione «class A performance», che specifica che l’aspirapolvere ha raggiunto la classe A per quanto riguarda la cattura della polvere sui tappeti.
 
25      Il summenzionato giudice osserva che in tal modo la BSH fornisce informazioni già integralmente comunicate mediante l’etichetta energetica e si chiede se il regolamento delegato n. 665/2013 autorizzi una simile pratica.
 
26      Date tali circostanze, il voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (presidente del Tribunale del commercio di Anversa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se il rispetto rigoroso del regolamento [delegato n. 665/2013] (senza integrazione dell’etichetta come definita al suo allegato II con informazioni relative alle condizioni della prova che hanno determinato la classificazione in una classe di efficienza energetica ai sensi dell’allegato I) possa essere considerato come un’omissione ingannevole, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva [2005/29].
 
2)      Se il regolamento [delegato n. 665/2013] osti all’integrazione dell’etichetta con altri simboli contenenti le medesime informazioni».
 
 Sulle questioni pregiudiziali
 
 Sulla prima questione
 
27      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che costituisce un’«omissione ingannevole», ai sensi di tale disposizione, il fatto di non fornire al consumatore informazioni sulle condizioni della prova che hanno determinato la classificazione energetica indicata sull’etichetta energetica.
 
28      Va rammentato, in via preliminare, che la direttiva 2005/29 intende fissare norme uniformi in materia di pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e di garantire un livello elevato di tutela di questi ultimi (sentenza del 26 ottobre 2016, Canal Digital Danmark, C‑611/14, EU:C:2016:800, punto 25).
 
29      In tale contesto, il fatto di indicare sull’etichetta energetica solo le informazioni richieste dal regolamento delegato n. 665/2013, senza precisare le condizioni in cui è stata misurata l’efficienza energetica dell’aspirapolvere, costituisce una «pratica commerciale», ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29.
 
30      Infatti, la nozione di «pratiche commerciali» è definita mediante una formulazione particolarmente estesa, dovendo avere le pratiche in tal modo considerate, da una parte, carattere commerciale, vale a dire provenire da professionisti, e, dall’altra parte, un nesso diretto con la promozione, la vendita o la fornitura di loro prodotti ai consumatori (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2013, RLvS, C‑391/12, EU:C:2013:669, punto 37).
 
31      Orbene, la comunicazione di informazioni relative all’efficienza energetica di un prodotto esposto per la vendita al dettaglio o la mancata comunicazione di dette informazioni, quando questa provenga da un professionista, costituisce una pratica commerciale direttamente connessa alla vendita del summenzionato prodotto ai consumatori. A tale riguardo, come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, è irrilevante il fatto che le informazioni in questione siano sfavorevoli agli interessi del professionista o che quest’ultimo abbia comunicato tali informazioni per ottemperare alle disposizioni del regolamento delegato n. 665/2013.
 
32      Per quanto riguarda, in primo luogo, la mancanza, sull’etichetta energetica, di informazioni relative alle condizioni della prova, occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 prevede che, in caso di contrasto tra le disposizioni di tale direttiva e altre norme di diritto dell’Unione che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgano queste ultime e si applichino a tali aspetti specifici.
 
33      Nel caso di specie, la direttiva 2010/30 e il regolamento delegato n. 665/2013 costituiscono norme di diritto dell’Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29. Infatti, anche se risulta, in particolare, dai considerando 5 e 8 della direttiva 2010/30 che il loro obiettivo primario è la tutela dell’ambiente, resta il fatto che l’obiettivo di fornire informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia mediante un’etichetta energetica uniforme, che deve essere apposta da un professionista su un prodotto esposto per la vendita al dettaglio, rientra nella tutela del consumatore.
 
34      Pertanto, in caso di contrasto tra l’articolo 7 della direttiva 2005/29, da un lato, e le disposizioni della direttiva 2010/30 e del regolamento delegato n. 665/2013, dall’altro, sono queste ultime disposizioni a dover essere applicate, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29.
 
35      A tale riguardo, occorre rilevare che la direttiva 2010/30 e il regolamento n. 665/2013 devono essere interpretati nel senso che nessuna informazione relativa alle condizioni in cui è stata misurata l’efficienza energetica degli aspirapolvere può essere aggiunta sull’etichetta energetica.
 
36      Infatti, al considerando 8 della direttiva 2010/30, viene precisato che è necessario introdurre un’etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo. Tale obiettivo di uniformazione è attuato dall’articolo 1, paragrafo 1, dall’articolo 4 e dall’articolo 10, paragrafo 4, lettere d) e g), della suddetta direttiva, ai sensi dei quali quest’ultima istituisce un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali riguardanti, in particolare, l’informazione degli utilizzatori finali sul consumo di energia realizzata mediante etichettatura e informazioni uniformi e impone agli Stati membri di garantire l’informazione sul consumo di energia elettrica durante l’uso dell’apparecchio, con un’etichetta la cui forma grafica e il cui contenuto specifico devono essere definiti da un atto delegato, ossia, per quanto riguarda gli aspirapolvere, dal regolamento delegato n. 665/2013.
 
37      Come risulta dal considerando 8 e dall’articolo 10 della direttiva 2010/30, l’uniformazione della forma grafica e delle indicazioni contenute sull’etichetta energetica, così come il suo carattere semplice e sintetico, mirano a consentire una maggiore leggibilità e una maggiore comparabilità delle informazioni ivi contenute a vantaggio dell’utilizzatore finale.
 
38      Discende inoltre dal considerando 5 del regolamento delegato n. 665/2013 che quest’ultimo deve specificare una struttura e un contenuto uniformi dell’etichetta relativa agli aspirapolvere.
 
39      La struttura e il contenuto di tale etichetta vengono definiti in modo preciso dall’allegato II del suddetto regolamento. Tale allegato stabilisce, inoltre, che, in deroga alla struttura dell’etichetta energetica ivi definita in modo preciso, su tale etichetta può solamente essere aggiunta una riproduzione del marchio di qualità ecologica dell’Unione, se il modello di aspirapolvere in questione ha ottenuto tale marchio.
 
40      Ne consegue che il regolamento delegato n. 665/2013, letto alla luce della direttiva 2010/30, osta a che siano aggiunte sull’etichetta energetica eventuali indicazioni diverse dalla riproduzione del marchio di qualità ecologica dell’Unione.
 
41      Da tale divieto deriva che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29, l’articolo 7 di tale direttiva non può essere applicato al caso in cui sull’etichetta energetica manchino informazioni relative alle condizioni della prova dell’efficienza energetica degli aspirapolvere.
 
42      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la mancanza di informazioni relative alle condizioni della prova in punti diversi dall’etichetta energetica, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Dal paragrafo 5 del medesimo articolo risulta inoltre che sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto dell’Unione, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing.
 
43      Nel caso di specie, non si può ritenere che le condizioni in cui è stata misurata l’efficienza energetica del modello di aspirapolvere in questione costituiscano un’informazione rilevante per il consumatore medio.
 
44      Infatti, la direttiva 2010/30 ha imposto l’uso di un’etichetta energetica uniforme per informare gli utilizzatori finali sul consumo di energia di determinati prodotti durante l’uso e il regolamento delegato n. 665/2013 ha predisposto un elenco esaustivo delle informazioni, relative al consumo di energia degli aspirapolvere durante l’uso, che devono essere rese note ai consumatori mediante la suddetta etichetta energetica, senza imporre che vi siano menzionate le condizioni in cui è stata misurata l’efficienza energetica degli aspirapolvere. Pertanto, occorre considerare che dal combinato disposto della direttiva 2010/30 e del regolamento delegato n. 665/2013 deriva che un’informazione del genere non può essere considerata rilevante per il consumatore medio.
 
45      Ne consegue che la mancata menzione delle condizioni della prova dell’efficienza energetica di un aspirapolvere non può costituire un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2005/29.
 
46      Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7 della direttiva 2005/29 deve essere interpretato nel senso che non costituisce un’«omissione ingannevole», ai sensi di tale disposizione, il fatto di non fornire al consumatore informazioni sulle condizioni della prova che hanno determinato la classificazione energetica indicata sull’etichetta energetica.
 
 Sulla seconda questione
 
47      Si deve rilevare, in via preliminare, che, per costante giurisprudenza della Corte, spetta a quest’ultima, nell’ambito della procedura di cooperazione con i giudici nazionali creata dall’articolo 267 TFUE, fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli, e che, in tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2016, Ucar e Kilic, C‑508/15 e C‑509/15, EU:C:2016:986, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
 
48      Nel caso di specie, è pacifico che il regolamento n. 665/2013, che impone che sia apposta un’etichetta energetica su ogni aspirapolvere venduto al dettaglio, deve essere interpretato alla luce delle disposizioni della direttiva 2010/30, che ne costituisce il fondamento. Pertanto, occorre riformulare la seconda questione, che verte sul regolamento delegato n. 665/2013, in maniera da ricomprendervi anche la direttiva 2010/30.
 
49      Inoltre, dalla decisione di rinvio emerge che, nel caso di specie, la BSH ha apposto sulla confezione degli aspirapolvere che essa commercializza, accanto all’etichetta energetica, diversi simboli o etichette non previsti dal regolamento delegato n. 665/2013, ossia, in particolare, un’etichetta verde denominata «Energy A», un’etichetta arancione denominata «AAAA Best rated: A in all classes» e un’etichetta nera che rappresenta un tappeto con la menzione «Class A Performance».
 
50      Pertanto, si deve considerare che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento delegato n. 665/2013, letto alla luce della direttiva 2010/30, debba essere interpretato nel senso che osta a che siano apposti, in punti diversi dall’etichetta energetica, altre etichette o altri simboli che richiamino le informazioni menzionate sulla suddetta etichetta energetica.
 
51      Occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/30 prevede che l’apposizione, in particolare, di etichette o simboli in punti diversi dall’etichetta energetica è vietata se, in primo luogo, tali etichette o simboli non sono conformi ai requisiti di detta direttiva o dei suoi atti delegati, ossia, nel caso di specie, del regolamento delegato n. 665/2013, e se, in secondo luogo, tale apposizione può indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l’uso dell’apparecchio elettrico. Pertanto, detto articolo subordina tale divieto alla verifica della summenzionata duplice condizione.
 
52      Orbene, nel caso di specie, le etichette o i simboli apposti dalla BSH sulla confezione degli aspirapolvere che essa commercializza, poiché non sono previsti dal regolamento delegato n. 665/2013, devono essere considerati non conformi ai requisiti di detto regolamento. Ne consegue che la loro apposizione è vietata qualora possa indurre in errore o ingenerare confusione nel consumatore finale per quanto riguarda il consumo di energia dell’aspirapolvere durante l’uso.
 
53      Spetta al giudice del rinvio determinare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, se l’apposizione delle etichette o dei simboli utilizzati dalla BSH comporti un simile rischio.
 
54      Da una costante giurisprudenza della Corte risulta nondimeno che, nel contesto di un rinvio pregiudiziale, sebbene spetti in ultima analisi al giudice nazionale valutare i fatti, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili, è competente a fornire indicazioni, tratte dal fascicolo del procedimento principale come pure dalle osservazioni sottopostele, idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere (sentenza del 5 giugno 2014, I, C‑255/13, EU:C:2014:1291, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
 
55      A tale riguardo, occorre precisare che dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/30 emerge che il giudice summenzionato deve applicare rigorosamente il criterio di cui al punto 52 della presente sentenza, volto a tutelare il consumatore finale da ogni rischio di errore o di confusione sul consumo di energia durante l’uso dell’apparecchio elettrico in questione. La rigorosa applicazione di tale criterio trova conferma nell’obiettivo di tutela dell’ambiente perseguito dalla suddetta direttiva, come è stato ricordato al punto 33 della presente sentenza.
 
56      Inoltre, si deve rilevare che, nell’ambito della direttiva 2005/29, il parametro da prendere in considerazione per una pratica commerciale ingannevole è quello del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici (sentenze del 12 maggio 2011, Ving Sverige, C‑122/10, EU:C:2011:299, punto 22, e del 26 ottobre 2016, Canal Digital Danmark, C‑611/14, EU:C:2016:800, punto 39). Il rapporto di connessione in cui si trovano le questioni giustifica la presa in considerazione del medesimo parametro nell’ambito della valutazione del rischio di errore o di confusione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/30.
 
57      A tale riguardo, la mera circostanza che le etichette o i simboli apposti dalla BSH richiamino informazioni già presenti sull’etichetta energetica non può essere sufficiente per escludere l’esistenza di tale rischio.Va infatti osservato, da un lato, che i simboli utilizzati dalla BSH non sono graficamente identici a quelli utilizzati sull’etichetta energetica e, dall’altro, che alcuni simboli o etichette utilizzati dalla BSH ripetono la medesima informazione utilizzando al contempo un simbolo grafico distinto per ciascuna etichetta, il che potrebbe dare l’impressione che si tratti ogni volta di un’informazione differente.
 
58      Occorre pertanto rispondere alla seconda questione dichiarando che il regolamento n. 665/2013, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/30, deve essere interpretato nel senso che osta a che siano apposti, in punti diversi dall’etichetta energetica, etichette o simboli che richiamano le informazioni menzionate sulla suddetta etichetta energetica, qualora tale apposizione possa indurre in errore l’utilizzatore finale o ingenerare in lui confusione per quanto riguarda il consumo di energia dell’aspirapolvere venduto al dettaglio in questione durante l’uso del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti e prendendo in considerazione la percezione dell’utilizzatore finale medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici.
 
 Sulle spese
 
59      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
 
1)      L’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un’«omissione ingannevole», ai sensi di tale disposizione, il fatto di non fornire al consumatore informazioni sulle condizioni della prova che hanno determinato la classificazione energetica indicata sull’etichetta relativa alla classe energetica degli aspirapolvere, il cui modello figura all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere.
 
2)      Il regolamento delegato n. 665/2013, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, deve essere interpretato nel senso che osta a che siano apposti, in punti diversi dall’etichetta relativa alla classe energetica degli aspirapolvere, il cui modello figura all’allegato II del regolamento delegato n. 665/2013, etichette o simboli che richiamano le informazioni menzionate sulla suddetta etichetta energetica, qualora tale apposizione possa indurre in errore l’utilizzatore finale o ingenerare in lui confusione per quanto riguarda il consumo di energia dell’aspirapolvere venduto al dettaglio in questione durante l’uso del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti e prendendo in considerazione la percezione dell’utilizzatore finale medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici.
 
Firme

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