BOSCHI E FORESTE – Convenzione di Aarhus – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Accesso all’informazione ambientale detenute dalle autorità pubbliche o per conto della P.A. – Garanzie – Diritto all’informazione – Esclusione dell’obbligato di dimostrare un interesse – Rifiuto ad una richiesta di informazioni ambientali ed eccezioni al diritto di accesso – Limiti – Diritto di accesso all’informazione ambientale – Eccezioni – Dati relativi all’ubicazione dei posti di campionamento permanenti utilizzati per l’elaborazione di un inventario delle foreste – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Interesse pubblico tutelato dalla divulgazione – Salvo situazioni previste all’art. 4, par. 2, 2^c., 3^ frase, della direttiva 2003/4 riguardante le informazioni sulle emissioni nell’ambiente.
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