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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale europeo, Diritto venatorio e della pesca Numero: C-350/16 P | Data di udienza:

DIRITTO DELLA PESCA – Divieto della pesca del tonno rosso – Politica comune della pesca – Principio di parità di trattamento – Misure di emergenza adottate dalla Commissione europea – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica – Possibilità di invocare tale violazione – Principio di non discriminazione – Autorità di cosa giudicata – Impugnazione – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Domanda di risarcimento – Regolamento (CE) n. 530/2008 – Presupposti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Settembre 2017
Numero: C-350/16 P
Data di udienza:
Presidente: da Cruz Vilaça
Estensore: Levits


Premassima

DIRITTO DELLA PESCA – Divieto della pesca del tonno rosso – Politica comune della pesca – Principio di parità di trattamento – Misure di emergenza adottate dalla Commissione europea – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica – Possibilità di invocare tale violazione – Principio di non discriminazione – Autorità di cosa giudicata – Impugnazione – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Domanda di risarcimento – Regolamento (CE) n. 530/2008 – Presupposti.



Massima

 

 

 
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 13/09/2017 Sentenza C-350/16 P


DIRITTO DELLA PESCA – Divieto della pesca del tonno rosso – Politica comune della pesca – Principio di parità di trattamento – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Domanda di risarcimento – Regolamento (CE) n. 530/2008 – Misure di emergenza adottate dalla Commissione europea – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica – Possibilità di invocare tale violazione – Principio di non discriminazione – Autorità di cosa giudicata – Impugnazione.
 
Il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità, secondo cui nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenza del 10/11/2011, The Rank Group, C-259/10 e C-260/10). Pertanto, il fatto che le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola abbiano beneficiato illegittimamente di una settimana ulteriore di pesca non può giustificare un diritto al risarcimento danni a vantaggio delle tonniere greche, francesi, italiane, cipriote e matesi.


DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Domanda di risarcimento – Regolamento (CE) n. 530/2008 – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica – Necessità.
 
Il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, tra le quali figura l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni per via della violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento (v., in tal senso, sentenza del 9/09/2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C-120/06 P e C-121/06 P). Una volta che uno di tali requisiti non è soddisfatto, il ricorso dev’essere integralmente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri requisiti di detta responsabilità [sentenze del 19/04/2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, C-282/05 P, EU:C:2007:226, punto 57, e del 30/04/2009, CAS Succhi di Frutta/Commissione, C-497/06 P, non pubblicata, EU:C:2009:273, punto 40].
 
Pres. da Cruz Vilaça, Rel. Levits, Ric. Pappalardo ed altri c. Commissione europea

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 13/09/2017 Sentenza C-350/16 P

SENTENZA

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.5^ 13/09/2017 Sentenza C-350/16 P

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

13 settembre 2017 

«Impugnazione – Politica comune della pesca – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Domanda di risarcimento – Regolamento (CE) n. 530/2008 – Misure di emergenza adottate dalla Commissione europea – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica – Possibilità di invocare tale violazione – Principio di non discriminazione – Autorità di cosa giudicata»

Nella causa C‑350/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 giugno 2016,

Salvatore Aniello Pappalardo, residente a Cetara (Italia),

Pescatori La Tonnara Soc. coop., con sede a Cetara,

Fedemar Srl, con sede a Cetara,

Testa Giuseppe & C. Snc, con sede a Catania (Italia),

Pescatori San Pietro Apostolo Srl, con sede a Cetara,

Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., con sede a Pescara (Italia),

Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C., con sede a Pescara,

rappresentati da V. Cannizzaro e L. Caroli, avvocati,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet e D. Nardi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, M. Berger, E. Levits (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 maggio 2017,

vista la decisione di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la loro impugnazione, il sig. Salvatore Aniello Pappalardo, la Pescatori La Tonnara Soc. coop., la Fedemar Srl, la Testa Giuseppe & C. Snc, la Pescatori San Pietro Apostolo Srl, la Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C e la Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 aprile 2016, Pappalardo e a./Commissione (T‑316/13, non pubblicata; in prosieguo la «sentenza impugnata», EU:T:2016:247), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU 2008, L 155, pag. 9).

Contesto normativo

2 Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU 2002, L 358, pag. 59), mira a stabilire una strategia pluriennale di gestione della pesca per garantire la redditività a lungo termine di tale settore.

3 L’articolo 7 del regolamento n. 2371/2002, intitolato «Misure di emergenza adottate dalla Commissione», dispone quanto segue:

«1. Se è stato constatato un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l’ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Lo Stato membro trasmette la richiesta al tempo stesso alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati. Questi possono presentare per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.

3. Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella [Gazzetta ufficiale dell’Unione europea].

4. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notificazione.

5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita».

4 L’articolo 1 del regolamento n. 530/2008 prevede quanto segue:

«La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi è vietata a decorrere dal 16 giugno 2008.

(…)».

5 L’articolo 2 di detto regolamento è formulato nei seguenti termini:

«La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Spagna o immatricolate in tale paese è vietata a decorrere dal 23 giugno 2008.

(…)».

Fatti

6 Nel 2008, sono stati assegnati ai ricorrenti, in quanto proprietari di tonniere battenti bandiera italiana, contingenti di pesca di tonno rosso con reti a circuizione.

7 In forza dell’articolo 1 del regolamento n. 530/2008, tale pesca è stata vietata alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota o maltese a decorrere dal 16 giugno 2008. Per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola, invece, tale divieto ha prodotto effetti solo a partire dal 23 giugno 2008, conformemente all’articolo 2 di tale regolamento.

8 Nella sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), la Corte ha dichiarato l’invalidità del regolamento n. 530/2008, in quanto i divieti che esso stabilisce per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola e gli operatori comunitari che hanno concluso contratti con esse prendono effetto a partire dal 23 giugno 2008, mentre tali divieti si applicano a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota o maltese nonché per gli operatori comunitari che hanno concluso contratti con queste ultime, senza che tale differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2371/2002.

9 Inoltre, il Tribunale, con ordinanza del 14 febbraio 2012, Italia/Commissione (T‑305/08, non pubblicata, EU:T:2012:70), ha dichiarato che non vi era luogo a statuire sul ricorso della Repubblica italiana diretto all’annullamento dell’articolo 1 del regolamento n. 530/2008, per il motivo che, poiché la Corte aveva invalidato tale regolamento nella sua integralità, il ricorso di tale Stato membro era rimasto privo di oggetto.

10 Lo stesso giorno il Tribunale, con ordinanza del 14 febbraio 2012, Federcoopesca e a./Commissione (T‑366/08, non pubblicata, EU:T:2012:74), ha respinto, per irricevibilità, il ricorso proposto, tra gli altri, dai ricorrenti, diretto all’annullamento del regolamento n. 530/2008.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2013, i ricorrenti, ritenendo di aver subito un danno in conseguenza dell’illegittimità del comportamento della Commissione, per via dell’adozione del regolamento n. 530/2008, hanno proposto un ricorso per il risarcimento del danno dai medesimi asseritamente subito, ossia una somma corrispondente alla differenza tra i ricavi teorici che avrebbero conseguito dalla pesca del tonno rosso esaurendo i contingenti loro assegnati per il 2008 e i ricavi che essi hanno effettivamente ottenuto a seguito del divieto prematuro della pesca del tonno rosso.

12 Con ordinanza del 30 settembre 2013, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha disposto la sospensione dell’esame di tale ricorso fino alla pronuncia, segnatamente, delle decisioni della Corte sulle impugnazioni nel frattempo proposte nelle cause Giordano/Commissione (C‑611/12 P) e Buono e a./Commissione (C‑12/13 P e C‑13/13 P).

13 Nella sua sentenza del 14 ottobre 2014, Buono e a./Commissione (C‑12/13 P e C‑13/13 P, EU:C:2014:2284, punti 59 e 60), la Corte, investita di un’impugnazione contro la sentenza del 7 novembre 2012, Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione (T‑574/08, non pubblicata, EU:T:2012:583), ha dichiarato che, in tale sentenza, il Tribunale aveva dato una lettura errata della sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), ritenendo che, con quest’ultima, la Corte avesse dichiarato il regolamento n. 530/2008 invalido nella sua integralità. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che quest’ultima sentenza aveva dichiarato l’invalidità di tale regolamento unicamente nei limiti in cui quest’ultimo aveva accordato un trattamento più favorevole alle tonniere spagnole, pur mantenendo la validità della data di divieto della pesca del tonno rosso, fissata all’articolo 1 del regolamento n. 530/2008 per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota o maltese.

14 Prima di pronunciarsi sul ricorso per risarcimento danni dei ricorrenti, il Tribunale li ha invitati a prendere posizione su tali sentenze della Corte. La Commissione e i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 6 e il 10 novembre 2014.

15 Nella sentenza impugnata, dopo aver ricordato le condizioni richieste per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, il Tribunale si è dedicato all’esame, in particolare, del requisito relativo all’illiceità del comportamento addebitato nella fattispecie alla Commissione.

16 Ai punti da 24 a 26 della sentenza impugnata, infatti, esso ha, in sostanza, ritenuto che l’esame di tale requisito fosse segnatamente connesso alla questione della validità del regolamento n. 530/2008, quale valutata dalla Corte nella sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), e precisata nella sua sentenza del 14 ottobre 2014, Buono e a./Commissione (C‑12/13 P e C‑13/13 P, EU:C:2014:2284), che, secondo il Tribunale, ha rimesso in discussione il ragionamento seguito da quest’ultimo nell’ordinanza del 14 febbraio 2012, Italia/Commissione (T‑305/08, non pubblicata, EU:T:2012:70).

17 In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato, al punto 27 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non potevano basarsi sulla suddetta ordinanza per invocare l’invalidità del regolamento n. 530/2008 nella sua integralità e che il suo articolo 1 era valido nei loro confronti.

18 Il Tribunale, ritenendo tuttavia che il rigetto di tale argomento non fosse sufficiente, da solo, per poter statuire sulla fondatezza del ricorso dei ricorrenti, ha verificato, ai punti da 34 a 40 della sentenza impugnata, se la Commissione non avesse violato in maniera grave e manifesta i limiti del suo potere discrezionale al momento dell’adozione del regolamento n. 530/2008.

19 A tale proposito, esso ha ricordato che la Commissione disponeva, nel settore della pesca, di un ampio potere discrezionale, che occorreva prendere in considerazione gli obiettivi perseguiti da tale istituzione al momento dell’adozione del regolamento n. 530/2008 e che la fissazione di due date diverse di divieto della pesca poteva essere giustificata se consentiva una migliore realizzazione di tali obiettivi.

20 Il Tribunale ha parimenti sottolineato, ai punti 38 e 39 della sentenza impugnata, che la discriminazione sanzionata in forza della sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), concerneva unicamente le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola.

21 Il Tribunale ne ha concluso che i ricorrenti non erano stati in grado di dimostrare che la Commissione avesse violato in maniera grave e manifesta il suo potere discrezionale e, senza esaminare le altre condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ha respinto il loro ricorso nella sua integralità.

Conclusioni delle parti nel procedimento di impugnazione

22 I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

– annullare la sentenza impugnata;

– in subordine, accogliere la loro domanda di risarcimento del danno presunto, e

– condannare la Commissione alle spese.

23 La Commissione chiede che la Corte voglia:

– respingere l’impugnazione e

– condannare i ricorrenti alle spese.

Sull’impugnazione

24 A sostengo del loro ricorso, i ricorrenti deducono due motivi, vertenti, rispettivamente, su errori di diritto nella valutazione del principio dell’autorità di cosa giudicata nonché nell’applicazione del requisito relativo al comportamento illecito della Commissione.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

25 Per quanto riguarda il primo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe violato il carattere di forza di cosa giudicata dell’ordinanza del 14 febbraio 2012, Italia/Commissione (T‑305/08, non pubblicata, EU:T:2012:70), limitando l’invalidità del regolamento n. 530/2008 al suo articolo 2.

26 In tale ordinanza, infatti, il Tribunale avrebbe dichiarato il non luogo a statuire sul ricorso della Repubblica italiana diretto all’annullamento dell’articolo 1 del regolamento n. 530/2008 in quanto, a seguito della pronuncia della sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), tale Stato membro aveva conseguito il risultato perseguito. Esso avrebbe quindi deciso la questione della validità di tale regolamento rilevando che quest’ultimo era stato dichiarato invalido nella sua integralità.

27 Orbene, se è pur vero che nella sentenza del 14 ottobre 2014, Buono e a./Commissione (C‑12/13 P e C‑13/13 P, EU:C:2014:2284), la Corte ha sottolineato che tale invalidità si estendeva al solo articolo 2 di detto regolamento, gli effetti di una tale sentenza, che riguardava un ricorso per risarcimento danni, sarebbero limitati, in quanto un simile ricorso non avrebbe lo scopo di far constatare la nullità di un atto.

28 Per di più, il sistema di riforma delle decisioni del Tribunale attraverso il meccanismo dell’impugnazione non può giustificare che una sentenza divenuta definitiva non goda dell’autorità di cosa giudicata per il semplice motivo che essa proviene da un giudice inferiore.

29 Inoltre, il Tribunale avrebbe violato il principio del legittimo affidamento privilegiando un’interpretazione della sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), basata sulla sentenza del 14 ottobre 2014, Buono e a./Commissione (C‑12/13 P e C‑13/13 P, EU:C:2014:2284), anziché far riferimento alle constatazioni svolte nell’ambito della sua ordinanza del 14 febbraio 2012, Italia/Commissione (T‑305/08, non pubblicata, EU:T:2012:70), tanto più che, contrariamente a quest’ultima sentenza, tale ordinanza è stata pronunciata prima della presentazione del ricorso dei ricorrenti.

30 La Commissione conclude per il rigetto del primo motivo di impugnazione.

Giudizio della Corte

31 A sostegno del loro primo motivo, i ricorrenti affermano che il Tribunale avrebbe privilegiato, erroneamente, i chiarimenti forniti dalla Corte nella sua sentenza del 14 ottobre 2014, Buono e a./Commissione (C‑12/13 P e C‑13/13 P, EU:C:2014:2284), per quanto riguarda la portata della dichiarazione di invalidità del regolamento n. 530/2008 stabilita nella sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), a svantaggio dell’interpretazione di quest’ultima sentenza propugnata dal Tribunale nell’ordinanza del 14 febbraio 2012, Italia/Commissione (T‑305/08, non pubblicata, EU:T:2012:70), in violazione del principio dell’autorità di cosa giudicata.

32 La Corte ha più volte ricordato l’importanza che riveste nell’ordinamento giuridico dell’Unione il principio dell’autorità di cosa giudicata (sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 123 e giurisprudenza ivi citata).

33 Nel caso di specie, come ricordato, in sostanza, dal Tribunale al punto 25 della sentenza impugnata, la Corte ha statuito, nella sua sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla validità del regolamento n. 530/2008, che quest’ultimo era invalido, in quanto i divieti di pesca da esso stabiliti producevano effetti a partire dal 23 giugno 2008 per quanto riguarda i soli pescatori spagnoli, mentre alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota nonché maltese sono stati imposti tali divieti a decorrere dal 16 giugno 2008, senza che tale differenza di trattamento fosse obiettivamente giustificata. Come esposto al punto 13 della presente sentenza, la Corte ha sottolineato, nella sua sentenza del 14 ottobre 2014, Buono e a./Commissione (C‑12/13 P e C‑13/13 P, EU:C:2014:2284, punti 59 e 60), adottata a seguito dell’impugnazione proposta contro la decisione del Tribunale che statuiva su una domanda di risarcimento danni proposta da pescatori francesi, che l’invalidità di tale regolamento riguardava solo il suo articolo 2, relativo ai pescatori spagnoli, e pertanto che l’articolo 1 di detto regolamento conservava la sua validità nei confronti delle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota e maltese, o registrate in tali Stati membri.

34 Orbene, in primo luogo, in forza dell’autorità di cosa giudicata di cui godono le decisioni della Corte relative alla validità di un atto dell’Unione, tali decisioni dispiegano i loro pieni e interi effetti a prescindere dalle eventuali divergenze di interpretazione che le stesse possono comportare.

35 Pertanto, anche ammesso che le eventuali incertezze legate all’esatta portata della sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), siano state definitivamente risolte solo grazie ai chiarimenti forniti nella sentenza del 14 ottobre 2014, Buono e a./Commissione (C‑12/13 P e C‑13/13 P, EU:C:2014:2284), resta il fatto che si deve ritenere che questa prima sentenza abbia avuto, dal momento della sua pronuncia, la portata così come definita ai sensi di questa seconda sentenza (v., per analogia, sentenza del 12 febbraio 2008, Kempter, C‑2/06, EU:C:2008:78, punto 35).

36 In secondo luogo, è pacifico che, a mente dell’ordinanza del 14 febbraio 2012, Italia/Commissione (T‑305/08, non pubblicata, EU:T:2012:70), il Tribunale ha deciso che non vi era luogo a statuire sul ricorso della Repubblica italiana diretto all’annullamento del regolamento n. 530/2008.

37 Dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto effettivamente o necessariamente decisi da una pronuncia giudiziale (sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punto 123).

38 Pertanto, giacché il Tribunale non ha statuito sul ricorso proposto dalla Repubblica italiana, diretto all’annullamento del regolamento n. 530/2008, non gli si può addebitare di aver commesso un errore di diritto avendo, nella sentenza impugnata, valutato la domanda di risarcimento danni dei ricorrenti sul fondamento delle sentenze del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), e del 14 ottobre 2014, Buono e a./Commissione (C‑12/13 P e C‑13/13 P, EU:C:2014:2284).

39 Quanto all’affermazione dei ricorrenti relativa alle legittime aspettative che essi avrebbero fondato sull’ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2012, Italia/Commissione (T‑305/08, non pubblicata, EU:T:2012:70), occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento spetta a qualsiasi soggetto dell’ordinamento in capo al quale un’istituzione dell’Unione abbia ingenerato fondate aspettative fornendogli precise assicurazioni. Può parlarsi di assicurazioni siffatte quando vengano fornite informazioni precise, categoriche e concordanti, quale che sia la forma in cui queste vengono comunicate (sentenza del 16 dicembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione, C‑537/08 P, EU:C:2010:769, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). Nessuno può invece invocare una violazione di tale principio in mancanza di dette assicurazioni [sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 81].

40 Orbene, anche supponendo che una decisione giurisdizionale possa, da sola, far sorgere fondate aspettative ai sensi di tale giurisprudenza, è sufficiente sottolineare che i ricorrenti non possono, in ogni caso, trarre alcuna assicurazione precisa quanto alla portata della giurisprudenza della Corte da un’ordinanza con la quale il Tribunale ha pronunciato un non luogo a statuire, quale l’ordinanza del 14 febbraio 2012, Italia/Commissione (T‑305/08, non pubblicata, EU:T:2012:70).

41 Dalle considerazioni che precedono risulta che il primo motivo dell’impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

42 A sostegno del secondo motivo, i ricorrenti affermano che il Tribunale, al punto 40 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo che la differenza di trattamento constatata dalla Corte nella sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), non configurasse una violazione grave e manifesta, da parte della Commissione, del principio di non discriminazione.

43 Secondo i ricorrenti, sia dalle conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2010:500), sia dalla sentenza della Corte nella stessa causa (sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153) deriverebbe che la differenza di trattamento oggetto di tale causa non era obiettivamente giustificata e configurava, pertanto, una violazione grave e manifesta del principio di non discriminazione fondata sulla cittadinanza.

44 Tale argomento non sarebbe rimesso in discussione dalla motivazione fornita dal Tribunale, ai punti da 36 a 39 della sentenza impugnata, per decidere che la Commissione non aveva violato il principio di non discriminazione in maniera sufficientemente qualificata.

45 La Commissione conclude per il rigetto del secondo motivo. A tal fine, essa adduce, in sostanza, che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo, al punto 34 della sentenza impugnata, che i ricorrenti potessero invocare, a sostegno del loro ricorso, la sussistenza dell’illegittimità inficiante il regolamento n. 530/2008 sebbene, come ha correttamente dichiarato il Tribunale, tale illegittimità non li riguardi, atteso che tale regolamento era rimasto valido nei loro confronti. Poiché tale errore di diritto non inciderebbe tuttavia sul dispositivo di detta sentenza, la Commissione chiede alla Corte di procedere a una sostituzione della motivazione.

Giudizio della Corte

46 Con il loro secondo motivo, i ricorrenti contestano, in sostanza, al Tribunale il fatto di aver ritenuto, erroneamente, che la violazione del principio di non discriminazione derivante dalla circostanza che i pescatori spagnoli hanno beneficiato, in forza dell’articolo 2 del regolamento n. 530/2008, di una settimana di pesca del tonno rosso ulteriore rispetto alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota e maltese, o registrate in tali Stati membri, non fosse sufficientemente grave né sufficientemente manifesta per configurare una violazione qualificata di tale principio da parte della Commissione. In risposta, pur ritenendo che il dispositivo della sentenza impugnata debba essere mantenuto, la Commissione sostiene che la sentenza impugnata sarebbe inficiata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti potessero invocare, a sostegno del loro ricorso, detta violazione del principio di non discriminazione.

47 Occorre anzitutto esaminare tale argomento della Commissione.

48 Ai punti 16, 17 e 23 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che dalla giurisprudenza costante della Corte emerge, da un lato, che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, tra le quali figura l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni per via della violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punti 106, 172 e 173).

49 Dall’altro lato, il Tribunale ha chiarito che, conformemente a questa stessa giurisprudenza, una volta che uno di tali requisiti non è soddisfatto, il ricorso dev’essere integralmente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri requisiti di detta responsabilità [sentenze del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, punto 57, e del 30 aprile 2009, CAS Succhi di Frutta/Commissione, C‑497/06 P, non pubblicata, EU:C:2009:273, punto 40].

50 Al punto 34 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l’esistenza della violazione di una simile norma giuridica era, nella fattispecie, dimostrata poiché il regolamento n. 530/2008 era inficiato da una violazione del principio di non discriminazione, il quale è un principio generale del diritto dell’Unione volto alla tutela dei soggetti dell’ordinamento. Ai punti da 35 a 40 di tale sentenza, il Tribunale ha quindi verificato se tale principio fosse stato violato in maniera sufficientemente qualificata nel caso di specie e ha concluso che ciò non era avvenuto.

51 Il Tribunale ha in tal modo, implicitamente ma necessariamente, ritenuto che i ricorrenti potessero invocare l’illegittimità inficiante il regolamento n. 530/2008 a sostegno del loro ricorso per responsabilità.

52 Tuttavia, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità, secondo cui nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenza del 10 novembre 2011, The Rank Group, C‑259/10 e C‑260/10, EU:C:2011:719, punto 62).

53 Orbene, ai punti 31 e 32 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato, giustamente, che, nella sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, EU:C:2011:153), la Corte ha dichiarato il regolamento n. 530/2008 invalido solo nei limiti in cui le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola hanno beneficiato di una settimana ulteriore di pesca, pur mantenendo la validità di tale regolamento nella parte in cui esso ha previsto il divieto della pesca del tonno rosso da parte delle tonniere greche, francesi, italiane, cipriote e maltesi a decorrere dal 16 giugno 2008.

54 Come la Corte ha infatti statuito nella sentenza del 14 ottobre 2014, Buono e a./Commissione (C‑12/13 P e C‑13/13 P, EU:C:2014:2284), la violazione del principio di non discriminazione risultante dall’articolo 2 del regolamento n. 530/2008 non aveva alcuna conseguenza sulla validità dell’articolo 1 di tale regolamento riguardante, in particolare, la situazione dei ricorrenti.

55 In tale contesto, come sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non poteva, senza commettere un errore di diritto, ritenere, al punto 34 della sentenza impugnata, che i ricorrenti fossero nondimeno autorizzati a invocare la violazione di tale principio a sostegno del loro ricorso, purché tale violazione fosse sufficientemente qualificata. Poiché l’invalidità inficiante il regolamento n. 530/2008, commessa a vantaggio delle tonniere spagnole, non riguardava la situazione dei ricorrenti, questi ultimi non potevano, ai fini di tale ricorso, invocare tale invalidità.

56 Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto pronunciandosi in senso contrario.

57 Premesso ciò, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, se dalla motivazione di una pronuncia del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione di questo tipo non è idonea a determinare l’annullamento di tale decisione e si deve procedere a una sostituzione della motivazione (sentenza del 26 gennaio 2017, Mamoli Robinetteria/Commissione, C‑619/13 P, EU:C:2017:50, punto 107 e giurisprudenza ivi citata).

58 Orbene, dalle considerazioni esposte ai punti da 52 a 56 della presente sentenza risulta che i ricorrenti non potevano invocare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione nelle circostanze del caso di specie. Ne consegue che l’errore di diritto che vizia la sentenza impugnata non può comportare il suo annullamento in quanto tale sentenza ha respinto il ricorso dei ricorrenti volto a mettere in discussione tale responsabilità.

59 Alla luce di tali considerazioni, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto inconferente.

60 Pertanto, occorre respingere l’impugnazione nella sua integralità.

Sulle spese

61 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese della presente impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1) L’impugnazione è respinta.

2) Il sig. Salvatore Aniello Pappalardo, la Pescatori La Tonnara Soc. coop., la Fedemar Srl, la Testa Giuseppe & C. Snc, la Pescatori San Pietro Apostolo Srl, la Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C. e la Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. sono condannati alle spese.

Da Cruz Vilaça

Tizzano

Berger

Levits

Biltgen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2017.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

A. Calot Escobar

J. L. da Cruz Vilaça

 

 

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