RIFIUTI – Spedizione di rifiuti – Procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte – Obblighi generali d’informazione – Allegato III A – Miscela di carta, cartone e prodotti di carta – Voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea – Materiali contaminanti – Contaminazione di una miscela con altri materiali – Recupero in modo ecologicamente corretto – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Maggio 2020
Numero: C‑654/18
Data di udienza:
Presidente: Regan
Estensore: Arabadjiev
Premassima
RIFIUTI – Spedizione di rifiuti – Procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte – Obblighi generali d’informazione – Allegato III A – Miscela di carta, cartone e prodotti di carta – Voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea – Materiali contaminanti – Contaminazione di una miscela con altri materiali – Recupero in modo ecologicamente corretto – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.5^, 28 maggio 2020 Sentenza n. C‑654/18
RIFIUTI – Spedizione di rifiuti – Procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte – Obblighi generali d’informazione – Allegato III A – Miscela di carta, cartone e prodotti di carta – Voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea – Materiali contaminanti – Contaminazione di una miscela con altri materiali – Recupero in modo ecologicamente corretto – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1013/2006.
L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2002 della Commissione, del 10 novembre 2015, dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica a una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta nella quale ciascun tipo di rifiuto rientra in uno dei primi tre trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata a nome della Comunità europea con decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di tale regolamento, e che contiene fino al 10% di materiali contaminanti. Mentre, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento 2015/2002, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a una miscela di rifiuti siffatta, purché, da un lato, tale miscela non contenga materiali che rientrano nel quarto trattino della voce B3020 dell’allegato IX a tale Convenzione, riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di detto regolamento, e, dall’altro, siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 dell’allegato III A del regolamento medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Pres. Regan, Rel. Arabadjiev, Ric. Lycourgos, Interseroh Dienstleistungs GmbH contro SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.5^, 28 maggio 2020 Sentenza n. C‑654/18SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.5^, 28 maggio 2020 Sentenza n. C‑654/18
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
28 maggio 2020
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Spedizione di rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte – Obblighi generali d’informazione – Allegato III A – Miscela di carta, cartone e prodotti di carta – Voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea – Materiali contaminanti – Contaminazione di una miscela con altri materiali – Recupero in modo ecologicamente corretto»
Nella causa C‑654/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Tribunale amministrativo di Stoccarda, Germania), con decisione del 10 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre 2018, nel procedimento
Interseroh Dienstleistungs GmbH
contro
SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos (relatore), giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Interseroh Dienstleistungs GmbH, da A. Oexle e T. Lammers, Rechtsanwälte;
– per la SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH, da H.S. Wirsing ed E. Beathalter, Rechtsanwälte;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e A.M. de Ree, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da L. Haasbeek e A.C. Becker, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 gennaio 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2002 della Commissione, del 10 novembre 2015 (GU 2015, L 294, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1013/2006»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Interseroh Dienstleistungs GmbH (in prosieguo: l’«Interseroh») e la SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH (agenzia per i rifiuti speciali del Land Baden-Württemberg; in prosieguo: la «SAA»), in merito al rifiuto di quest’ultima di dispensare la spedizione di una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta nonché di altri materiali dalla procedura di notifica prevista dal regolamento n. 1013/2006.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 L’articolo 1 della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata a nome della Comunità europea con decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993 (GU 1993, L 39, pag. 1), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «convenzione di Basilea»), intitolato «Ambito di applicazione della Convenzione», al paragrafo 1, lettera a), dispone quanto segue:
«I rifiuti in appresso, che sono oggetto di movimenti transfrontalieri, saranno considerati come “rifiuti pericolosi” ai fini della presente Convenzione:
a) i rifiuti che appartengono ad una delle categorie elencate all’allegato I, a meno che non possiedano nessuna delle caratteristiche indicate all’allegato III;
(…)».
4 La frase introduttiva dell’allegato IX di detta Convenzione è così formulata:
«I rifiuti elencati nel presente allegato non rientrano nella previsione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione, a meno che non contengano materiali di cui all’allegato I in concentrazioni tali da presentare caratteristiche di pericolosità indicate nell’allegato III».
5 La sezione B3 della Convenzione verte sui «Rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o composti inorganici». Tale elenco B3 contiene, in particolare, la voce B3020, che è così formulata:
«B3020 Rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:
I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:
rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:
– carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati,
– altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata,
– carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe),
altri, includendo ma non limitatamente a:
– cartoni laminati
– residui non selezionati».
Diritto dell’Unione
Direttiva 2006/12/CE
6 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU 2006, L 114, pag. 9), prevedeva quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:
a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori od odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse».
Regolamento n. 1013/2006
7 I considerando 1, 3, 5, 7, 8, 14, 15, 33 e 39 del regolamento n. 1013/2006 sono così formulati:
«(1) Obiettivo e componente principale e preponderante del presente regolamento è la protezione dell’ambiente (…)
(…)
(3) La decisione [93/98] riguardava la conclusione, a nome della Comunità, della convenzione di Basilea (…), della quale la Comunità è parte dal 1994. (…)
(…)
(5) Dato che la Comunità ha approvato la decisione C(2001) 107 def. del Consiglio [dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)] relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (decisione OCSE) allo scopo di armonizzare gli elenchi di rifiuti con la convenzione di Basilea e rivedere talune altre prescrizioni, è necessario recepire il contenuto della citata decisione nella normativa comunitaria.
(…)
(7) È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutto il territorio della Comunità.
(8) È altresì importante tener presenti le prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della convenzione di Basilea, in base alle quali le spedizioni di rifiuti pericolosi devono essere ridotte al livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta di tali rifiuti.
(…)
(14) Nel caso di spedizioni di rifiuti (…) non elencati negli allegati III, III A o III B destinati a operazioni di recupero è opportuno assicurare una sorveglianza e un controllo ottimali prescrivendo per tali spedizioni l’autorizzazione preventiva scritta. (…)
(15) Nel caso di spedizioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A o III B destinati a operazioni di recupero è opportuno garantire un livello minimo di sorveglianza e di controllo imponendo l’obbligo che tali spedizioni siano accompagnate da determinate informazioni.
(…)
(33) Si dovrebbero intraprendere i passi necessari per garantire che, ai sensi della direttiva [2006/12] e delle altre normative comunitarie sui rifiuti, i rifiuti spediti all’interno della Comunità e quelli importati nella Comunità siano gestiti, per tutta la durata della spedizione, compreso il recupero e lo smaltimento nel paese di destinazione, senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. (…)
(…)
(39) Nell’esaminare le miscele di rifiuti da aggiungere nell’allegato III A occorrerebbe prendere in considerazione, tra l’altro, le seguenti informazioni: le proprietà dei rifiuti come le loro possibili caratteristiche di pericolosità, la loro possibilità di contaminazione e il loro stato fisico; gli aspetti riguardanti la gestione, quali la capacità tecnica di recuperare i rifiuti e i vantaggi ambientali derivanti dall’operazione di recupero, compreso il caso in cui la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti possa essere compromessa. (…)».
8 L’articolo 2, punti 3 e 8, di tale regolamento prevede quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(…)
3) “miscela di rifiuti”: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, III B, IV e IV A. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;
(…)
8) “gestione ecologicamente corretta”: qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti».
9 Ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Quadro procedurale generale»:
«1. Sono soggett[e] alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, le spedizioni dei seguenti rifiuti:
(…)
b) se destinati ad operazioni di recupero:
(…)
iii) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A;
iv) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell’allegato III A.
2. Se la quantità dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:
a) i rifiuti elencati nell’allegato III o III B,
b) le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell’allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell’allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell’allegato III A, a norma dell’articolo 58.
(…)».
10 Gli articoli 4 e seguenti del regolamento n. 1013/2006 prevedono le modalità della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.
11 L’articolo 18 di tale regolamento fissa gli obblighi generali d’informazione, secondo i quali i rifiuti di cui, in particolare, all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento devono essere accompagnati da determinate informazioni, tra le quali figura il modulo riprodotto all’allegato VII del medesimo regolamento.
12 L’articolo 28 del regolamento n. 1013/2006, intitolato «Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti», al suo paragrafo 2 prevede quanto segue:
«Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei rifiuti notificati come rifiuti dell’allegato III, III A, III B o IV, i rifiuti si considerano rifiuti dell’allegato IV».
13 L’articolo 49 di detto regolamento, intitolato «Protezione dell’ambiente», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«Il produttore, il notificatore e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento. In particolare, quando la spedizione ha luogo nella Comunità, viene osservato quanto prescritto all’articolo 4 della direttiva [2006/12] e l’altra normativa comunitaria sui rifiuti».
14 L’allegato III del regolamento n. 1013/2006 è intitolato «Elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 (“Elenco verde”)». La sua parte introduttiva così recita:
«Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:
a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE [del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (GU 1991, L 377, pag. 20), abrogata dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3)]; o
b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto».
15 Nella sua parte I, tale allegato III prevede in particolare che i rifiuti elencati nell’allegato IX della Convenzione di Basilea, riprodotto nell’allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento n. 1013/2006, che contiene in particolare la voce B3020, siano soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 di quest’ultimo.
16 L’allegato III A di tale regolamento, rubricato «Miscele di due o più rifiuti elencati nell’allegato III e non classificati sotto una voce specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 2», dispone quanto segue:
«1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, le miscele non possono essere assoggettate agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminate da altri materiali in misura tale che:
a) aumentino i rischi associati ai rifiuti in misura sufficiente a renderle assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE; o
b) non sia possibile effettuare il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto.
(…)
3. Le miscele di rifiuti indicate di seguito classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:
(…)
g) miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata o carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe);
(…)».
17 L’allegato V di detto regolamento, intitolato «Rifiuti soggetti al divieto di esportazione di cui all’articolo 36», riproduce, nella parte I, elenco B, l’allegato IX della Convenzione di Basilea. La voce B3020, che figura all’interno del titolo B3, rubricato «Rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o composti inorganici», è così formulata:
«B3020 Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta
I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:
– rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in:
– carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati
– altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
– carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)
– altri, includendo ma non limitatamente a:
1) cartoni laminati
2) residui non selezionati».
Direttiva 2008/98
18 L’articolo 13 della direttiva 2008/98 così dispone:
«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna;
b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e
c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse».
19 L’allegato III di tale direttiva contiene spiegazioni relative alle diverse proprietà che rendono i rifiuti pericolosi.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
20 L’Interseroh è una società con sede in Germania. Essa raccoglie imballaggi per la vendita usati, ossia imballaggi leggeri di carta, destinati al recupero. La carta usata pretrattata viene trasferita per essere riciclata in una fabbrica situata nei Paesi Bassi, gestita dall’ESKA Graphic Board BV (in prosieguo: l’«ESKA»).
21 Dalla decisione di rinvio risulta che i rifiuti spediti devono essere costituiti da una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta, di modo tale che ciascun tipo di rifiuti che compone la miscela ricade nel primo, nel secondo o nel terzo trattino della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea; tale miscela contiene, inoltre, fino al 10% di materiali contaminanti, costituiti da cartoni per liquidi (fino al 4%), da plastica (fino al 3%), da metallo (fino allo 0,5%), nonché da altri materiali estranei (fino al 3,5%), quali vetro, pietrisco, tessuti o gomma (in prosieguo: la «miscela di rifiuti di cui trattasi»). Tali valori corrispondono ai limiti massimi prescritti dall’ESKA.
22 La SAA, che è l’autorità competente incaricata dell’attuazione della normativa relativa alla spedizione di rifiuti nel Land Baden‑Württemberg (Germania), svolge, in particolare, i compiti previsti dal regolamento n. 1013/2006.
23 Il giudice del rinvio indica che le operazioni di spedizione di tipi di miscele di rifiuti come quella di cui trattasi sono state effettuate sulla base delle autorizzazioni di controllo all’esportazione rilasciate dalla SAA e dall’autorità olandese competente, conformemente alla procedura di notifica prevista agli articoli 4 e seguenti del regolamento n. 1013/2006.
24 Il 20 maggio 2015 l’ESKA ha ottenuto dalla sezione del contenzioso del Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) una decisione in forza della quale un tipo di miscela di rifiuti come quello di cui trattasi, indipendentemente dalla presenza di materiali contaminanti, rientra nella voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, menzionata all’allegato III del regolamento n. 1013/2006, e, di conseguenza, nell’elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali d’informazione previsti all’articolo 18 di tale regolamento.
25 Basandosi su tale decisione, l’Interseroh ha chiesto alla SAA di classificare la miscela di rifiuti di cui trattasi tra i rifiuti elencati nell’allegato III del regolamento n. 1013/2006.
26 La SAA ha respinto tale domanda, da un lato, con la motivazione che tale miscela di rifiuti non rientrava interamente in uno o nell’altro dei quattro trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea. In particolare, tale miscela non sarebbe rientrata nel quarto trattino di tale voce, poiché non si tratterebbe di una categoria residuale per le miscele di origine e di composizione differenti. Dall’altro lato, la SAA ha ritenuto che la classificazione di detta miscela nell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006 fosse esclusa a causa della proporzione troppo elevata di materiali contaminanti in essa presenti.
27 Il 1° giugno 2016 l’Interseroh ha proposto un ricorso con cui ha chiesto al Verwaltungsgericht Stuttgart (Tribunale amministrativo di Stoccarda, Germania) di dichiarare che essa è soggetta, per la spedizione della miscela di rifiuti di cui trattasi, non all’obbligo di notifica, ma unicamente agli obblighi generali d’informazione previsti all’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006.
28 A tale riguardo, detto giudice si chiede se la voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea comprenda le miscele di rifiuti ottenuti a partire da rifiuti elencati nei primi tre trattini di tale rubrica e che contengono, inoltre, fino al 10% di materiali contaminanti, o se tale voce riguardi esclusivamente i rifiuti costituiti da un solo tipo di rifiuti, e tali miscele rientrino, quindi, unicamente nel punto 3, lettera g), dell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006.
29 In tali circostanze, il Verwaltungsgericht Stuttgart (Tribunale amministrativo di Stoccarda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [n. 1013/2016] (…) debba essere interpretato nel senso che le miscele di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta, composte in modo tale che le rispettive componenti di rifiuti, singolarmente considerate, rientrino nei primi tre trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, e che presentino, inoltre, una percentuale fino al 10% di materiali contaminanti, rientrano nella voce B3020 [dell’allegato IX] della Convenzione di Basilea e sono pertanto soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18, e non all’obbligo di notifica ai sensi all’articolo 4.
In caso di risposta negativa alla prima questione:
2) Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [n. 1013/2006] (…) debba essere interpretato nel senso che le miscele di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta, composte in modo tale che le rispettive componenti di rifiuti singolarmente considerate rientrino nei primi tre trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, e che presentino, inoltre, una percentuale fino al 10% di materiali contaminanti, non debbano essere classificate nel punto 3, lettera g), dell’allegato III A e non siano pertanto soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18, bensì [siano soggette] all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 4».
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
30 A seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, l’Interseroh, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 febbraio 2020, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.
31 A sostegno della sua domanda, l’Interseroh ha fatto valere, in sostanza, che le conclusioni dell’avvocato generale si basano su elementi nuovi, non ancora oggetto di discussione tra le parti. L’Interseroh fa riferimento, in particolare, ai paragrafi da 35 a 48, 59, 68 e 74 di tali conclusioni. Essa aggiunge, a tal riguardo, che la problematica relativa a un’interpretazione coerente della normativa in materia di rifiuti non è stata evocata in udienza. Inoltre, nella sua domanda di riapertura della fase orale del procedimento, l’Interseroh contesta sotto vari profili l’interpretazione data dall’avvocato generale al regolamento n. 1013/2006 nelle sue conclusioni.
32 Occorre da un lato ricordare che, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle (sentenza del 19 dicembre 2019, Exportslachterij J. Gosschalk e a., C‑477/18 e C‑478/18, EU:C:2019:1126, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
33 Si deve parimenti rammentare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura non prevedono, per le parti interessate, la possibilità di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 19 dicembre 2019, Exportslachterij J. Gosschalk e a., C‑477/18 e C‑478/18, EU:C:2019:1126, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
34 Dall’altro, in virtù dell’articolo 83 del proprio regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
35 Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall’Interseroh, quest’ultima, così come gli interessati che hanno partecipato al presente procedimento, hanno potuto esporre, sia nella fase scritta sia nella fase orale di quest’ultimo, gli elementi di diritto che essi hanno ritenuto pertinenti per consentire alla Corte di interpretare il regolamento n. 1013/2006, al fine di rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio.
36 Nessuno degli elementi fatti valere dall’Interseroh a sostegno della sua domanda di riapertura della fase orale del procedimento può quindi giustificare tale riapertura, conformemente all’articolo 83 del regolamento di procedura.
37 Ciò considerato, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene che non occorra disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
38 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che rientra in tale disposizione una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta nella quale ciascun tipo di rifiuto rientra in uno dei primi tre trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di tale regolamento, e che contiene fino al 10% di materiali contaminanti.
39 Il paragrafo 2 dell’articolo 3 del regolamento n. 1013/2006 prevede che le spedizioni di rifiuti destinati al recupero e la cui quantità di rifiuti spediti è superiore a 20 kg siano soggette agli obblighi d’informazione di cui all’articolo 18 di tale regolamento, purché, da un lato, in forza del paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 3 di detto regolamento, tali rifiuti siano elencati in particolare nell’allegato III del medesimo regolamento o, dall’altro, a norma del paragrafo 2, lettera b), di detto articolo 3, le miscele composte da due o più rifiuti elencati in detto allegato III, non classificati sotto una voce specifica del medesimo, abbiano una composizione che non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006.
40 Poiché l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1013/2006 rinviano, rispettivamente, agli allegati III e III A di tale regolamento, occorre esaminare, in un primo momento, la portata dell’allegato III di detto regolamento e, se del caso, in un secondo momento, quella dell’allegato III A del medesimo.
41 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’allegato III del regolamento n. 1013/2006, esso contiene un elenco di rifiuti detto «verde», e la sua parte I rinvia all’allegato IX della Convenzione di Basilea, riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di tale regolamento, nel quale figura, in particolare, la voce B3020, intitolata «Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta».
42 Dalla decisione di rinvio risulta che, per essere trasferiti ai fini del loro riciclaggio nell’impianto gestito dall’ESKA, situato nei Paesi Bassi, le miscele di rifiuti di carta e cartone raccolte dall’Interseroh devono, in particolare, essere composte per almeno il 90% da rifiuti rientranti in uno dei primi tre trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea. Il giudice del rinvio si chiede, a tale riguardo, se queste miscele possano essere classificate in detta voce.
43 Occorre rilevare, in via preliminare, che, nell’allegato IX della Convenzione di Basilea, la voce B3020 contiene quattro trattini, il quarto dei quali contiene a sua volta due trattini, mentre, nella versione in lingua francese dell’allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento n. 1013/2006, tale voce è strutturata in modo diverso, in quanto contiene due trattini, contenenti a loro volta, rispettivamente, tre e due trattini.
44 Orbene, occorre sottolineare che poiché, come enunciato ai considerando 3 e 5 del regolamento n. 1013/2006, dalla decisione 93/98 risulta che l’Unione europea ha approvato la Convenzione di Basilea e che tale regolamento ha integrato il contenuto della decisione dell’OCSE, la quale armonizza l’elenco dei rifiuti con tale Convenzione, le disposizioni di quest’ultima costituiscono parte integrante, a partire dalla data in cui l’Unione è divenuta parte di detta Convenzione, dell’ordinamento giuridico dell’Unione. In tale contesto, e alla luce del principio della prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto derivato, occorre interpretare il regolamento n. 1013/2006 in maniera per quanto possibile conforme alla Convenzione di Basilea (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2013, HK Danmark C‑335/11 e C‑337/11, EU:C:2013:222, punti 29 e 30 e giurisprudenza ivi citata).
45 Di conseguenza, per interpretare la voce B3020 riprodotta nell’allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento n. 1013/2006, occorre tener conto del modo in cui i diversi trattini di tale rubrica sono strutturati nella voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea.
46 Fatta tale osservazione preliminare, occorre rilevare che la voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea riguarda i «rifiuti e residui di carta o cartone», purché non mescolati con rifiuti pericolosi, e contiene quattro trattini. In forza dei primi tre trattini di tale voce, che corrispondono ai tre trattini contenuti nel primo trattino della voce B3020 riprodotta nell’allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento n. 1013/2006 nella sua versione in lingua francese, tali rifiuti e residui possono provenire «de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés» [«carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati»], «d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse» [«altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata»] o «de papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâtes mécaniques (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires)» [«carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)»]. Il quarto trattino della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, che corrisponde, nella versione in lingua francese del regolamento n. 1013/2006, al secondo trattino della voce B3020 riprodotta in tale allegato V, parte 1, elenco B, recita «autres» [«altri»] e comprende, in maniera non esaustiva, i «cartons contrecollés» [«cartoni laminati»] e i «rebuts non triés» [«residui non selezionati»].
47 Risulta quindi, sotto un primo profilo, dalla struttura della voce B3020 dell’allegato IX della convenzione di Basilea nonché dalla formulazione dei quattro trattini della medesima che questi ultimi coprono tipi differenti di rifiuti e di residui di carta o cartone, e non menzionano miscele di rifiuti rientranti in questi tipi differenti.
48 Inoltre, alla luce della formulazione del quarto trattino di detta voce, quest’ultimo trattino deve intendersi riferito a tipi di rifiuti e di residui di carta o cartone diversi da quelli rientranti nei primi tre trattini di tale voce.
49 Pertanto, alla luce della sua formulazione, la voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, riprodotta all’allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento n. 1013/2006, deve essere intesa nel senso che i rifiuti elencati nei quattro trattini di tale voce corrispondono ciascuno a un tipo di rifiuti, e che non rientrano in detta voce miscele costituite da rifiuti di questi tipi differenti.
50 Sotto un secondo profilo, tale interpretazione è l’unica che possa conciliarsi con l’impianto sistematico del regolamento n. 1013/2006. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento riguarda esplicitamente le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell’allegato III di tale regolamento, composte da due o più rifiuti elencati in tale allegato e che sono elencate nell’allegato III A di detto regolamento. Orbene, il punto 3, lettera g), di quest’ultimo allegato menziona specificamente le miscele di rifiuti rientranti nei primi tre trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea. Occorre pertanto ritenere – come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni – che tale allegato III A sarebbe privato di effetto utile se la voce B3020 riprodotta all’allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento n. 1013/2006, in particolare il suo ultimo trattino, intitolato «altri», dovesse essere intesa nel senso che essa include miscele di rifiuti composte da rifiuti menzionati negli altri trattini di tale voce.
51 Sotto un terzo profilo, l’interpretazione derivante dal testo della voce B3020 riprodotta all’allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento n. 1013/2006, alla luce della voce corrispondente dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, nonché dall’impianto sistematico di tale regolamento, è conforme all’obiettivo di tutela dell’ambiente perseguito da detto regolamento. Secondo il suo considerando 7, detto regolamento organizza e disciplina la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana.
52 Orbene, il fatto che le spedizioni di rifiuti destinati al recupero e menzionati nell’elenco verde di rifiuti di cui all’allegato III del regolamento n. 1013/2006 siano, in via eccezionale, generalmente esclusi dalla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte prevista al titolo II, capitolo I, di tale regolamento si spiega con la circostanza che le spedizioni di tali rifiuti presentano meno rischi per l’ambiente, il che consente, come indicato al considerando 15 di detto regolamento, di imporre un livello minimo di sorveglianza e di controllo, esigendo che tali spedizioni siano accompagnate da determinate informazioni.
53 Pertanto, l’obiettivo di protezione dell’ambiente e della salute umana perseguito dal regolamento n. 1013/2006 osta a che la voce B3020 riprodotta nell’allegato V, parte 1, elenco B, di tale regolamento sia interpretata in modo che miscele che non sono espressamente menzionate in tale voce siano soggette agli obblighi generali d’informazione fissati all’articolo 18 di detto regolamento, i quali sono meno rigorosi di quelli previsti dalla procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
54 Da quanto precede risulta che la voce B3020, riprodotta all’allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento n. 1013/2006, si riferisce unicamente ai rifiuti appartenenti a ciascun tipo di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta menzionati nei vari trattini di detta voce. Pertanto, quest’ultima non copre le miscele di rifiuti composte da rifiuti che, separatamente, rientrerebbero in questi diversi trattini. Pertanto, miscele siffatte non possono essere classificate nell’elenco verde dei rifiuti di cui all’allegato III del regolamento n. 1013/2006, il che esclude che esse siano soggette agli obblighi generali d’informazione fissati all’articolo 18 di tale regolamento, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultimo.
55 Alla luce di tale conclusione intermedia, occorre esaminare, in secondo luogo, la portata dell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006, al fine di determinare se il regime di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento sia applicabile alle miscele di rifiuti in questione.
56 Come ricordato al punto 48 della presente sentenza, il punto 3, lettera g), di tale allegato III A menziona specificamente le miscele di rifiuti composte da rifiuti classificati alla voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, limitatamente alle miscele di rifiuti rientranti nei primi tre trattini di tale voce.
57 A tale riguardo, il giudice del rinvio si chiede se la presenza di materiali contaminanti in misura fino al 10% nella composizione delle miscele di rifiuti nelle quali ciascun rifiuto rientra in uno dei primi tre trattini di detta voce escluda che dette miscele possano essere classificate in quest’ultima.
58 Occorre rilevare, in primo luogo, che tale giudice indica che le miscele di rifiuti spediti dalla Interseroh nei Paesi Bassi per essere riciclate possono contenere una percentuale di cartoni per liquidi fino al 4%. Orbene, dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulta che tali cartoni possono rientrare nella voce B3020 dell’allegato IX della convenzione di Basilea. Infatti, è pacifico che i cartoni per liquidi, quando costituiscono rifiuti, possono essere classificati nella voce «rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta». Tuttavia, poiché essi non corrispondono ad alcuno dei tipi di rifiuti citati ai primi tre trattini di tale voce, si deve ritenere che essi rientrino nel quarto trattino di detta voce, che ha carattere residuale.
59 Pertanto, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare per quanto riguarda la presenza di cartoni per liquidi nelle miscele di rifiuti di cui trattasi, una simile presenza ha come conseguenza che tali miscele sono costituite da rifiuti che occorre classificare non solo in uno dei primi tre trattini di tale voce, ma anche nel quarto trattino di quest’ultima, ragion per cui dette miscele non sono contemplate dal punto 3, lettera g), dell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006 – la cui chiara formulazione si riferisce solamente alle miscele di rifiuti che rientrano nei primi tre trattini di tale voce – e, quindi, non fanno parte delle miscele di cui a detto allegato. A miscele del genere non si applicherebbe quindi la procedura di informazione di cui all’articolo 18 di tale regolamento.
60 In secondo luogo, occorre rilevare che, anche nell’ipotesi in cui le miscele di rifiuti di cui trattasi non contengano cartoni per liquidi, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tali miscele possono comunque contenere fino al 7% di altri materiali contaminanti.
61 Al fine di determinare se simili miscele di rifiuti possano rientrare nell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006, occorre ricordare che il punto 1 di tale allegato enuncia che le miscele di rifiuti che figurino o no nell’elenco delle miscele di rifiuti di cui all’allegato III A non possono essere assoggettate agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 di tale regolamento, qualora siano contaminate da altri materiali in misura tale che aumentino i rischi associati ai rifiuti in misura sufficiente a renderle assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III della direttiva 91/689, o che non sia possibile effettuare il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto.
62 Così, anzitutto, dalla formulazione del punto 1 dell’allegato III A del regolamento n. 1013/2016 risulta che una miscela di rifiuti menzionati nell’elenco contenuto in tale allegato non è esclusa da detto elenco per il solo fatto che tale miscela contenga, oltre ai rifiuti espressamente indicati in detto elenco, materiali contaminanti. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, l’esistenza del suddetto punto 1 rivela, infatti, che il legislatore dell’Unione era consapevole della difficoltà tecnica, o addirittura dell’impossibilità, di garantire la perfetta omogeneità di qualunque flusso di rifiuti.
63 Peraltro, occorre rilevare, da un lato, che la condizione prevista al punto 1, lettera a), dell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006 mira a garantire che le miscele di rifiuti figuranti in tale allegato le quali, a causa dei materiali contaminanti in esse contenute, comportino maggiori rischi per l’ambiente siano assoggettate alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. In particolare, simili rischi devono essere valutati alla luce delle caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III della direttiva 91/689, che è stato ripreso, a seguito dell’abrogazione di tale direttiva, nell’allegato III della direttiva 2008/98.
64 Dall’altro, la condizione espressa al punto 1, lettera b), dell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006 rinvia all’esigenza di «recupero in modo ecologicamente corretto». Sebbene tale nozione non sia espressamente definita in tale regolamento, occorre tuttavia rilevare che, al pari della definizione della nozione di «gestione ecologicamente corretta» di cui all’articolo 2, punto 8, di detto regolamento, il recupero in modo ecologicamente corretto dei rifiuti si riferisce a qualsiasi misura pratica che consenta di assicurare che i rifiuti siano recuperati in un modo che garantisca la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi che tali rifiuti possono avere.
65 In tale contesto, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, in combinato disposto con il considerando 33 di tale regolamento, i rifiuti devono essere spediti, nel paese di destinazione e per tutta la durata della spedizione, senza pericolo per la salute dell’uomo e senza utilizzare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. Al riguardo, quando la spedizione ha luogo nell’Unione, detto articolo 49, paragrafo 1, impone che siano rispettati i requisiti previsti, segnatamente, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/12, le cui disposizioni sono state riprese all’articolo 13 della direttiva 2008/98, secondo cui i rifiuti sono recuperati senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora e la fauna, e senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.
66 Tenuto conto di tale precisazione, occorre rilevare che, in sede di applicazione della condizione di cui al punto 1, lettera b), dell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006, è necessario determinare, in ciascun caso specifico, se il tipo e la percentuale di materiali contaminanti presenti in una miscela di rifiuti di cui all’allegato III A impediscano il recupero dei rifiuti in questione in modo ecologicamente corretto. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, si tratta, in linea di principio, di una questione di fatto su cui spetta alle autorità nazionali competenti e, se del caso, ai giudici nazionali pronunciarsi.
67 A tale riguardo, è giocoforza constatare che, come indicato in particolare dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione europea nell’ambito del procedimento pregiudiziale svoltosi dinanzi alla Corte, il regolamento n. 1013/2006 non contiene alcun altro criterio che consenta di precisare ulteriormente la portata di tale condizione menzionata al punto 1, lettera b), dell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006.
68 Ne risulta che deve essere concesso a ciascuno Stato membro un certo margine di discrezionalità nell’attuazione di detto punto 1. A tal fine, gli Stati membri sono liberi di adottare criteri che consentano di determinare le circostanze in cui la presenza di materiali contaminanti in una miscela di rifiuti impedisce che tale miscela possa essere recuperata in modo ecologicamente corretto, purché, così facendo, essi non pregiudichino né la portata né l’efficacia del regolamento n. 1013/2006, compresa la procedura di cui all’articolo 18 dello stesso (v., per analogia, sentenza del 12 aprile 2018, Fédération des entreprises de la beauté, C‑13/17, EU:C:2018:246, punto 47).
69 Più precisamente, in caso di adozione di simili criteri, gli Stati membri devono tener conto del fatto che l’applicazione della procedura relativa agli obblighi generali d’informazione prevista all’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006 costituisce una deroga all’applicazione della procedura generale di notifica e di autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento. Di conseguenza, l’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento nonché, in particolare, l’allegato III A di quest’ultimo, che precisa la portata della disposizione da ultimo menzionata, devono, in linea di principio, essere interpretati restrittivamente.
70 Occorre del resto rilevare, a tal riguardo, che il punto 1 di tale allegato III A mira appunto a garantire un’applicazione della procedura relativa agli obblighi generali d’informazione, prevista all’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006, limitata a quanto necessario al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti da tale regolamento, dal momento che la spedizione di miscele di rifiuti in applicazione di tale procedura è effettuata solo quando non vi sono pericoli importanti per l’ambiente e la salute umana, conformemente all’obiettivo stabilito dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, consistente nel garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente, nonché ai principi della precauzione e dell’azione preventiva sui quali si fonda la politica dell’Unione in materia.
71 A tal riguardo, il considerando 39 del regolamento n. 1013/2006 potrebbe costituire un elemento sul quale sarebbe possibile basarsi al fine di individuare criteri che tengano in tal senso in considerazione il tipo di materiali contaminanti, le proprietà dei rifiuti contenenti materiali contaminanti e la loro eventuale pericolosità, il volume di detti materiali e lo stato della tecnologia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni.
72 In tale contesto, l’adozione di criteri che determinano le circostanze in cui la presenza di materiali contaminanti in una miscela di rifiuti impedisce che tale miscela possa essere recuperata in modo ecologicamente corretto è idonea a consentire che le autorità nazionali competenti, nonché gli operatori economici, sappiano in anticipo se la spedizione all’interno dell’Unione di una miscela di rifiuti possa essere effettuata sulla base della procedura relativa ai requisiti generali d’informazione fissata all’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006, il che contribuisce a garantire una maggiore certezza del diritto e la piena efficacia di tale procedura.
73 Occorre tuttavia rilevare, da un lato, che, in mancanza di criteri siffatti, le autorità nazionali competenti hanno la possibilità di effettuare una valutazione caso per caso, al fine di garantire, nel rispetto degli obiettivi perseguiti da tale regolamento, un’efficace applicazione di quest’ultimo, che tenga conto del fatto che detto regolamento prevede espressamente la possibilità di applicare la procedura d’informazione di cui all’articolo 18 a miscele di rifiuti.
74 Dall’altro lato, se le autorità nazionali competenti nutrono dubbi quanto alla possibilità che la miscela di rifiuti di cui trattasi possa essere recuperata in modo ecologicamente corretto, ai sensi del punto 1, lettera b), dell’allegato III A, di detto regolamento, tali autorità devono, al fine di garantire un livello adeguato di protezione dell’ambiente e della salute umana, attuare la procedura generale di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento.
75 Infine, occorre sottolineare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, fintantoché non sarà adottata un’iniziativa legislativa al fine di stabilire criteri comuni relativi al tipo e al tasso di contaminazione tollerabili delle miscele di rifiuti da parte di materiali contaminanti, criteri che consentano un’applicazione uniforme in tutta l’Unione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale allegato, l’articolo 28, paragrafo 2, di tale regolamento può trovare applicazione. Secondo tale disposizione, se le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e quelle dello Stato membro di destinazione non si accordano in merito alla classificazione di una spedizione di rifiuti e, quindi, sulla possibilità di applicare la procedura relativa agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 di detto regolamento, i rifiuti in questione sono considerati rifiuti elencati nell’allegato IV del medesimo regolamento. Essi sono quindi soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006.
76 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, tenendo conto degli elementi di valutazione sopra enunciati, stabilire se, nel procedimento principale, la presenza di materiali contaminanti nella miscela di rifiuti di cui trattasi implichi che, alla luce dei requisiti derivanti dal punto 1 dell’allegato III A del regolamento n. 1013/2006, tale miscela non possa essere classificata nell’elenco delle miscele di rifiuti contenuto in tale allegato e non possa, di conseguenza, essere assoggettata, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, agli obblighi generali d’informazione ai sensi dell’articolo 18 di detto regolamento.
77 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate come segue:
– l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1013/2006 dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica a una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta nella quale ciascun tipo di rifiuto rientra in uno dei primi tre trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di tale regolamento, e che contiene fino al 10% di materiali contaminanti;
– l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1013/2006 dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a una miscela di rifiuti siffatta, purché, da un lato, tale miscela non contenga materiali che rientrano nel quarto trattino della voce B3020 dell’allegato IX a tale Convenzione, riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di detto regolamento, e, dall’altro, siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 dell’allegato III A del regolamento medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
78 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2002 della Commissione, del 10 novembre 2015, dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica a una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta nella quale ciascun tipo di rifiuto rientra in uno dei primi tre trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata a nome della Comunità europea con decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di tale regolamento, e che contiene fino al 10% di materiali contaminanti.
L’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento 2015/2002, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a una miscela di rifiuti siffatta, purché, da un lato, tale miscela non contenga materiali che rientrano nel quarto trattino della voce B3020 dell’allegato IX a tale Convenzione, riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di detto regolamento, e, dall’altro, siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 dell’allegato III A del regolamento medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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