RIFIUTI – Spedizioni di rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte – Spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento – Direttiva 2008/98/CE – Nozione di “sottoprodotti” – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Nozione di “sottoprodotti di origine animale” – Spedizioni di una miscela di sottoprodotti di origine animale e di altri materiali – Proporzione che i sottoprodotti di origine animale rappresentano nella miscela – Irrilevanza – Rinvio pregiudiziale.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Settembre 2020
Numero: C‑21/19 - C‑23/19
Data di udienza:
Presidente: Regan
Estensore: Lycourgos
Premassima
RIFIUTI – Spedizioni di rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte – Spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento – Direttiva 2008/98/CE – Nozione di “sottoprodotti” – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Nozione di “sottoprodotti di origine animale” – Spedizioni di una miscela di sottoprodotti di origine animale e di altri materiali – Proporzione che i sottoprodotti di origine animale rappresentano nella miscela – Irrilevanza – Rinvio pregiudiziale.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.5^, 3 settembre 2020 Sentenza n. da C‑21/19 a C‑23/19
RIFIUTI – Spedizioni di rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte – Spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento – Direttiva 2008/98/CE – Nozione di “sottoprodotti” – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Nozione di “sottoprodotti di origine animale” – Spedizioni di una miscela di sottoprodotti di origine animale e di altri materiali – Proporzione che i sottoprodotti di origine animale rappresentano nella miscela – Irrilevanza – Rinvio pregiudiziale.
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e l’articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), devono essere interpretati nel senso che un materiale che non può essere qualificato come «sottoprodotto», ai sensi della prima di tali disposizioni, può essere tuttavia considerato un «sottoprodotto di origine animale», a norma della seconda di dette disposizioni. Mentre, l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, deve essere interpretato nel senso che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n. 1069/2009 sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012, fatte salve le ipotesi in cui il regolamento n. 1069/2009 prevede espressamente l’applicazione del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012. Infine, l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica alla spedizione di una miscela di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1069/2009, e di altri materiali, qualificati come rifiuti non pericolosi, a norma del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012. La proporzione che i sottoprodotti di origine animale rappresentano nella miscela è irrilevante al riguardo.
Pres. Regan, Rel. Lycourgos, Ric. XN e altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.5^, 3/09/2020 Sentenza n. da C‑21/19 a C‑23/19SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.5^, 03/09/2020 Sentenza n. da C-21/19 a C-23/19
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
3 settembre 2020
«Rinvio pregiudiziale – Rifiuti – Spedizioni – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte – Articolo 1, paragrafo 3 – Spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento – Direttiva 2008/98/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “sottoprodotti” – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Articolo 3, punto 1 – Nozione di “sottoprodotti di origine animale” – Spedizioni di una miscela di sottoprodotti di origine animale e di altri materiali»
Nelle cause riunite da C‑21/19 a C‑23/19,
aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi), con decisioni del 19 dicembre 2018, pervenute in cancelleria il 15 gennaio 2019, nei procedimenti penali a carico di
XN (C‑21/19),
YO (C‑22/19),
P.F. Kamstra Recycling BV (C‑23/19),
con l’intervento di:
Openbaar Ministerie,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos (relatore), giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 dicembre 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– per XN, YO e P.F. Kamstra Recycling BV, da M.J.J.E. Stassen e R. Laan, advocaten;
– per l’Openbaar Ministerie, da A.C.L. van Holland, in qualità di agente;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M. K. Bulterman, C.S. Schillemans e H.S. Gijzen, in qualità di agenti;
– per il governo francese, da J. Traband, D. Colas, A.-L. Desjonquères e C. Mosser, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, da J. Schmoll e G. Hesse, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da W. Farrell, F. Thiran e L. Haasbeek, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 marzo 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012 (GU 2012, L 46, pag. 30) (in prosieguo: il «regolamento n. 1013/2006»), dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3), nonché del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di procedimenti penali avviati a carico di XN, YO e P.F. Kamstra Recycling BV, in merito a spedizioni di miscele di sottoprodotti di origine animale e di altri materiali dai Paesi Bassi verso la Germania.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Il regolamento n. 1013/2006
3 L’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1013/2006 stabilisce quanto segue:
«1. Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
2. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:
a) fra Stati membri, all’interno della Comunità (…)
(…)
3. Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento:
(…)
d) le spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU 2002, L 273, pag. 1)];
(…)».
4 L’articolo 2 del regolamento n. 1013/2006 dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) “rifiuti”: i rifiuti quali definiti dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU 2006, L 114, pag. 9)];
(…)
34) “spedizione”: il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:
a) tra un paese ed un altro paese; (…)
(…)».
La direttiva 2008/98
5 L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/98 stabilisce quanto segue:
«Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria:
(…)
b) sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento [n. 1774/2002], eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
(…)».
6 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi;
(…)».
7 Ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Sottoprodotti»:
«1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell’articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
(…)».
La normativa relativa ai sottoprodotti di origine animale
– Il regolamento n. 1774/2002
8 L’articolo 2 del regolamento n. 1774/2002, intitolato «Definizioni», disponeva quanto segue:
«1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) sottoprodotti di origine animale: corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5 e 6, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma;
(…)
d) materiali di categoria 3: sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 6;
(…)».
9 L’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Materiali di categoria 3», enunciava che «[i] materiali di categoria 3 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti». L’espressione «o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti» era impiegata anche per la definizione dei materiali di categoria 1 e 2, contenuta agli articoli 4 e 5 di questo stesso regolamento.
10 L’articolo 8 del regolamento n. 1774/2002, intitolato «Spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati verso altri Stati membri», stabiliva, al paragrafo 2, che lo Stato membro di destinazione doveva autorizzare l’invio di materiali di categoria 1 e 2, di prodotti trasformati derivati da tali materiali e di proteine animali trasformate. Il paragrafo 3 di detto articolo 8 prevedeva che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo fossero accompagnati da un documento commerciale o, se prescritto da detto regolamento, da un certificato sanitario, e inoltrati direttamente all’impianto di destinazione, che doveva essere stato riconosciuto conformemente al medesimo regolamento.
– Il regolamento n. 1069/2009
11 I considerando 5, 6, 57 e 58 del regolamento n. 1069/2009 così recitano:
«(5) È opportuno stabilire le norme sanitarie comunitarie concernenti la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l’immissione sul mercato, la distribuzione, l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in un quadro coerente e completo.
(6) Tali regole generali dovrebbero essere proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli animali costituito dai sottoprodotti di origine animale quando gli stessi sono trattati da operatori nelle varie fasi della catena, dalla raccolta al loro uso o smaltimento. Le regole dovrebbero anche tenere conto dei rischi per l’ambiente durante tali operazioni. Il quadro comunitario dovrebbe comprendere, se del caso, norme sanitarie relative all’immissione sul mercato, compresi gli scambi intracomunitari e le importazioni, di sottoprodotti di origine animale.
(…)
(57) Per garantire la coerenza della legislazione comunitaria è necessario chiarire la relazione tra le prescrizioni stabilite dal presente regolamento e la legislazione comunitaria sui rifiuti. (…)
(58) È opportuno inoltre garantire che i sottoprodotti di origine animali mescolati o contaminati con rifiuti pericolosi come elencati nella decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [(GU 2000, L 226, pag. 3)], siano solo (…) spediti tra Stati membri nel rispetto del regolamento [n. 1013/2006]. (…)».
12 L’articolo 1 del regolamento n. 1069/2009 prevede quanto segue:
«Il presente regolamento stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi».
13 L’articolo 3 del regolamento medesimo così recita:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1. “sottoprodotti di origine animale”, corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
(…)
27. “rifiuto”, un rifiuto come definito all’articolo 3, punto 1, della direttiva [2008/98]».
14 L’articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:
«I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali, in conformità degli elenchi di cui agli articoli 8, 9 e 10».
15 Le disposizioni degli articoli da 12 a 14 del regolamento n. 1069/2009 prevedono, in particolare, le condizioni in cui i materiali di categoria 1, 2 e 3, qualora costituiscano rifiuti, sono recuperati o smaltiti mediante coincenerimento.
16 L’articolo 41 di tale regolamento, intitolato «Importazione e transito», al paragrafo 2 stabilisce quanto segue:
«In deroga al paragrafo 1, l’importazione ed il transito di:
(…)
b) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione [2000/532] sono effettuati unicamente nel rispetto delle prescrizioni del regolamento [n. 1013/2006];
(…)».
17 L’articolo 43 del regolamento n. 1069/2009, intitolato «Esportazione», al paragrafo 5 così dispone:
«In deroga ai paragrafi 3 e 4, l’[esportazione] di:
(…)
b) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione [2000/532] [è effettuata] unicamente nel rispetto delle prescrizioni del regolamento [n. 1013/2006]».
18 Ai sensi dell’articolo 48 del regolamento n. 1069/2009, intitolato «Controlli per le spedizioni verso altri Stati membri»:
«1. Se un operatore intende spedire materiali di categoria 1, materiali di categoria 2 e farine di carne e ossa o grasso animale derivati da materiali di categoria 1 e di categoria 2 ad un altro Stato membro, ne informa l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione.
Entro un termine preciso, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione, su domanda dell’operatore, decide di:
a) rifiutare di ricevere la partita;
b) accettare la partita senza porre condizioni; o
c) subordinare l’accettazione della partita alle condizioni seguenti:
i) se i prodotti derivati non sono stati sottoposti a sterilizzazione sotto pressione, devono subire tale trattamento; o
ii) i sottoprodotti animali o i prodotti derivati devono rispettare le condizioni per la spedizione di partite giustificate da motivi di tutela della salute pubblica e degli animali al fine di garantire che i sottoprodotti animali e i prodotti derivati oggetto della spedizione siano manipolati nel rispetto del presente regolamento.
(…)
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in essi menzionati, che sono stati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione [2000/532], sono inviati ad altri Stati membri solo nel rispetto delle prescrizioni del regolamento [n. 1013/2006].
(…)».
– Il regolamento (UE) n. 142/2011
19 Il capo III dell’allegato VIII al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU 2011, L 54, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1084 della Commissione, del 25 giugno 2019 (GU 2019, L 171, pag. 100), contiene un modello di documento commerciale per il trasporto, all’interno dell’Unione europea, di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano, conformemente al regolamento n. 1069/2009. Tale documento, che, conformemente al punto 4 di detto capo III, deve accompagnare i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati durante il trasporto all’interno dell’Unione, menziona, nella nota relativa alla sua casella I.31, intitolata «Identificazione delle merci», quanto segue:
«(…) Indicare un prodotto tra quelli compresi nel seguente elenco: (…) [natura dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati] miscelati con rifiuti non pericolosi [codice EURAL] (…)».
Il diritto dei Paesi Bassi
20 L’articolo 1.1, paragrafo 6, della Wet milieubeheer (legge in materia di gestione dell’ambiente) dispone quanto segue:
«(…) Non sono in ogni caso considerati rifiuti i materiali, le miscele o gli oggetti che sono sottoprodotti ai sensi dell’articolo 5 della [direttiva 2008/98], qualora tali sottoprodotti soddisfino le condizioni fissate nel summenzionato articolo e i criteri indicati a tali fini in un provvedimento di esecuzione adottato ai sensi di detto articolo della [direttiva 2008/98] o in un decreto adottato dal nostro ministro».
21 L’articolo 10.60, paragrafo 2, di tale legge prevede quanto segue:
«È vietato il compimento di atti come quelli previsti all’articolo 2, punto 35, del [regolamento n. 1013/2006, che definisce la nozione di “spedizione illecita”]».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
22 Nell’ambito di tre procedimenti penali, l’Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Paesi Bassi) contesta alla P. F. Kamstra Recycling nonché a XN e a YO, due persone fisiche che lavorano per tale società (in prosieguo, congiuntamente: gli «imputati»), di aver spedito dai Paesi Bassi in Germania, tra il 10 giugno 2011 e il 19 giugno 2012, senza previa notifica alle autorità competenti e/o senza la loro autorizzazione in conformità al regolamento n. 1013/2006, una miscela di salamoia e tessuti animali, una miscela di rifiuto grasso e salamoia, una miscela di fanghi di depurazione e un altro rifiuto (sconosciuto), una miscela di fanghi di depurazione e un rifiuto (latticini), nonché una miscela di fanghi da trattamento di acque reflue e un concentrato di proteine.
23 Il giudice del rinvio rileva che almeno una o due di dette miscele erano composte in parte da sottoprodotti di origine animale e in parte da altri materiali e che i sottoprodotti di origine animale, in tal caso, costituivano materiali di categoria 3, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1069/2009. Dette miscele erano destinate all’uso in un impianto per la produzione di biogas in Germania.
24 Tale giudice rileva che la questione che si pone nei presenti procedimenti è se le spedizioni delle miscele oggetto dei capi di imputazione rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006 o in quello del regolamento n. 1069/2009.
25 Esso afferma che il pubblico ministero ritiene che il regolamento n. 1013/2006 sia applicabile, in quanto le miscele previste dovrebbero essere sempre qualificate come «rifiuti». A suo avviso, la questione se si tratti di sottoprodotti di origine animale dovrebbe essere valutata sulla base dei criteri menzionati all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, nonché sulla base della definizione di «sottoprodotti di origine animale» figurante all’articolo 3, punto 1, del regolamento n. 1069/2009.
26 Il giudice del rinvio aggiunge che gli imputati considerano che nel caso di specie dovrebbe applicarsi il regolamento n. 1069/2009, e non il regolamento n. 1013/2006, poiché le miscele menzionate nei capi di imputazione costituirebbero sottoprodotti di origine animale. Infatti, in materia di sottoprodotti di origine animale, il regolamento n. 1069/2009 prevarrebbe sul regolamento n. 1013/2006. Al riguardo, gli imputati fondano l’affermazione secondo cui le miscele previste sarebbero sottoprodotti di origine animale sulla definizione della nozione di «sottoprodotti di origine animale» contenuta nel precedente regolamento sui sottoprodotti di origine animale, ossia il regolamento n. 1774/2002. Secondo quest’ultimo, la nozione di «sottoprodotti di origine animale» comprenderebbe anche «qualsiasi materiale/miscela che contiene un sottoprodotto di origine animale».
27 Il giudice del rinvio precisa che gli imputati affermano che, sebbene il regolamento n. 1069/2009 non stabilisca più che materiali che comprendono sottoprodotti di origine animale debbano essere qualificati come sottoprodotti di origine animale, esso non avrebbe tuttavia inteso apportare modifiche alla definizione della nozione di «sottoprodotti di origine animale» contenuta nel regolamento n. 1774/2002. A sostegno di tale posizione, gli imputati fanno riferimento alla perizia del 10 marzo 2016, disposta, in primo grado, dal rechtbank Gelderland (Tribunale di Gelderland, Paesi Bassi). Pertanto, le miscele di sottoprodotti di origine animale (ad esclusione delle miscele di sottoprodotti di origine animale contenenti rifiuti pericolosi) rientrerebbero parimenti nella definizione della nozione di «sottoprodotti di origine animale», contenuta nel regolamento n. 1069/2009, senza che rilevi la proporzione che i sottoprodotti di origine animale rappresentano nella miscela rispetto agli altri materiali.
28 Avendo seguito il parere contenuto in detta perizia, il rechtbank Gelderland (Tribunale di Gelderland) ha assolto gli imputati dai fatti loro addebitati. Il pubblico ministero ha quindi interposto appello avverso tali assoluzioni dinanzi al giudice del rinvio.
29 Quest’ultimo osserva che dal quadro giuridico rilevante risulterebbe che il regolamento n. 1013/2006 non si applica alle spedizioni soggette al regime dell’obbligo di riconoscimento in forza del regolamento n. 1069/2009. Alla luce della posizione del pubblico ministero, secondo cui un materiale non qualificabile come «sottoprodotto» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 costituirebbe un «rifiuto» che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, il giudice del rinvio solleva anzitutto la questione di come la nozione di «sottoprodotti» contenuta nell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 si articoli con quella di «sottoprodotti di origine animale» di cui al regolamento n. 1069/2009. In particolare, esso si chiede se un materiale non qualificabile come «sottoprodotto» ai sensi di tale direttiva possa comunque essere considerato un «sottoprodotto di origine animale» a norma di tale regolamento e, pertanto, essere escluso dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006 in forza dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del medesimo.
30 Secondo il giudice del rinvio, poi, occorrerebbe interpretare l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 al fine di stabilire come debba essere intesa l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale regolamento delle spedizioni soggette all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento n. 1069/2009. Si porrebbe, in proposito, la questione se detta esclusione riguardi la spedizione tra due Stati membri di sottoprodotti di origine animale, indipendentemente dalla categoria cui tali materiali appartengono, oppure la spedizione dei materiali di cui all’articolo 48 del regolamento n. 1069/2009, i quali si limitano ai «sottoprodotti di origine animale» o ai «prodotti derivati», ai sensi di tale disposizione, vale a dire i materiali di categoria 1, i materiali di categoria 2, e taluni prodotti da essi derivati, comprese le proteine animali trasformate ottenute da materiali di categoria 3.
31 Infine, il giudice del rinvio si chiede se occorra interpretare l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 nel senso che tale disposizione contempli anche le spedizioni di miscele di sottoprodotti di origine animale e di altri materiali e, in caso di risposta affermativa, se sia rilevante la proporzione che i sottoprodotti di origine animale rappresentano nella miscela rispetto agli altri materiali.
32 Secondo tale giudice, occorrerebbe stabilire al riguardo se la definizione della nozione di «sottoprodotti di origine animale» contenuta nel regolamento n. 1069/2009 costituisca una modifica sostanziale rispetto a quella figurante nel regolamento n. 1774/2002, nel senso che, nella vigenza del regolamento n. 1069/2009, un quantitativo di materiali miscelato ad un quantitativo di un sottoprodotto di origine animale, qualunque sia il rapporto percentuale esistente fra i due quantitativi, non possa più essere qualificato come «sottoprodotto di origine animale», cosicché la spedizione di una siffatta miscela rientrerebbe nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006. Esso afferma che un’interpretazione letterale di tale definizione, che figura nel regolamento n. 1069/2009, porterebbe a concludere che tale regolamento abbia inteso apportare detta modifica ma che, per contro, sulla base degli argomenti summenzionati, che si richiamano alla perizia, si potrebbe trarre la conclusione opposta.
33 In tale contesto, il Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una sostanza che non è un sottoprodotto ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti per definizione non configuri neppure un sottoprodotto di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, cosicché detta sostanza non è esclusa dall’osservanza del regolamento sulle spedizioni di rifiuti ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3. O se non sia escluso che una sostanza rientri nella definizione di sottoprodotti di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, allorché detta sostanza non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti, cosicché detta sostanza non rientra senz’altro nell’ambito di applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
2) Come debba essere intesa la spedizione soggetta all’obbligo di riconoscimento, di cui al regolamento n. 1774/2002 – divenuto regolamento n. 1069/2009 – ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti: se per essa si intenda il trasporto (tra un paese e un altro paese) di sottoprodotti di origine animale, senza riguardo alla categoria a cui detto materiale appartiene. Oppure se con essa si intenda il trasporto del materiale di cui all’articolo 48 del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale (in precedenza articolo 8 del regolamento n. 1774/2002), che è limitato ai sottoprodotti di origine animale o ai prodotti derivati, dunque a materiali di categoria 1 e a materiali di categoria 2, e a taluni prodotti da essi derivati, comprese proteine animali trasformate ottenute da materiali di categoria 3.
3) Qualora per spedizione soggetta all’obbligo di riconoscimento di cui al regolamento n. 1774/2002 – divenuto regolamento n. 1069/2009 – ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, parte iniziale e lettera d), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, debba intendersi il trasporto (tra un paese e un altro paese) di sottoprodotti di origine animale, senza riguardo alla categoria a cui detto materiale appartiene, se l’articolo 1, paragrafo 3, parte iniziale e lettera d), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti debba essere interpretato nel senso che esso comprende anche spedizioni di miscele di sottoprodotti di origine animale e di altre sostanze e – in tal caso – se sia rilevante la proporzione della miscela tra i sottoprodotti di origine animale e le altre sostanze. O se invece un sottoprodotto di origine animale perda il carattere di sottoprodotto di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, e divenga un rifiuto ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti per effetto della sua miscelazione con un’altra sostanza».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
34 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 e l’articolo 3, punto 1, del regolamento n. 1069/2009 debbano essere interpretati nel senso che un materiale che non può essere qualificato come «sottoprodotto», ai sensi della prima di tali disposizioni, possa essere tuttavia considerato un «sottoprodotto di origine animale», a norma della seconda di dette disposizioni.
35 Da un lato, occorre ricordare che, secondo l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, un «sottoprodotto» è una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o di tale oggetto e che soddisfa un certo numero di condizioni elencate in detto articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a d). Inoltre, conformemente all’articolo 3, punto 1, del regolamento n. 1069/2009, i «sottoprodotti di origine animale» sono corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma. Pertanto, dalle due suddette disposizioni emerge che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, la nozione di «sottoprodotti» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 e quella di «sottoprodotti di origine animale» definita all’articolo 3, punto 1, del regolamento n. 1069/2009 non coincidono e non rinviano affatto l’una all’altra.
36 Dall’altro lato, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 stabilisce che un materiale che costituisce un «sottoprodotto» ai sensi di tale disposizione non è considerato un rifiuto che rientri nell’ambito di applicazione della direttiva medesima. Pertanto, in base a detta disposizione, le nozioni di «sottoprodotto» e di «rifiuto» contenute nella direttiva 2008/98 si escludono a vicenda.
37 Per contro, dagli articoli da 12 a 14 del regolamento n. 1069/2009, poiché prevedono, segnatamente, le condizioni in cui sottoprodotti di origine animale delle categorie 1, 2 e 3, qualora costituiscano rifiuti, sono recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, risulta, in particolare, che i «sottoprodotti di origine animale» a norma di tale regolamento possono costituire «rifiuti» ai sensi della definizione che figura all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98, alla quale rinvia l’articolo 3, punto 27, del regolamento n. 1069/2009.
38 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 e l’articolo 3, punto 1, del regolamento n. 1069/2009 devono essere interpretati nel senso che un materiale che non può essere qualificato come «sottoprodotto», ai sensi della prima di tali disposizioni, può essere tuttavia considerato un «sottoprodotto di origine animale», a norma della seconda di dette disposizioni.
Sulla seconda questione
39 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che sono escluse dall’ambito di applicazione di questo regolamento, in forza di tale disposizione, tutte le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n. 1069/2009 o unicamente talune di esse, rispondenti a condizioni specifiche imposte da quest’ultimo regolamento.
40 Occorre rilevare che la Corte ha già risposto a tale questione nella sentenza del 23 maggio 2019, ReFood (C‑634/17, EU:C:2019:443), la cui pronuncia è successiva alla data di proposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
41 In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 deve essere interpretato nel senso che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n. 1069/2009 sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, fatte salve le ipotesi in cui il regolamento n. 1069/2009 prevede espressamente l’applicazione del regolamento n. 1013/2006.
42 Tali ipotesi sono quelle che figurano agli articoli 41, paragrafo 2, lettera b), 43, paragrafo 5, lettera b), e 48, paragrafo 6, del regolamento n. 1069/2009, che riguardano sottoprodotti di origine animale miscelati con rifiuti pericolosi o da questi contaminati (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, ReFood, C‑634/17, EU:C:2019:443, punti da 53 a 55).
43 Pertanto, la Corte ha affermato che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 non può essere interpretato nel senso che esulano dall’ambito di applicazione di tale regolamento in forza di detta disposizione solo le spedizioni di sottoprodotti di origine animale soggette alla procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento n. 1069/2009, ossia i materiali di categoria 1 e 2, ai sensi degli articoli 8 e 9 di questo regolamento, nonché taluni prodotti derivati da tali materiali, esclusi i sottoprodotti di origine animale di categoria 3, a norma dell’articolo 10 di detto regolamento, che restano soggetti al regolamento n. 1013/2006 (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, ReFood, C‑634/17, EU:C:2019:443, punto 60).
44 Ne consegue che, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 e, di conseguenza, dell’applicabilità del regolamento n. 1069/2009, l’appartenenza del materiale in questione alla categoria 1, alla categoria 2 o alla categoria 3 è irrilevante.
45 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 deve essere interpretato nel senso che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n. 1069/2009 sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, fatte salve le ipotesi in cui il regolamento n. 1069/2009 prevede espressamente l’applicazione del regolamento n. 1013/2006.
Sulla terza questione
46 Con la sua terza questione, che occorre comprendere alla luce delle informazioni, sintetizzate nei punti 22 e 23 della presente sentenza, fornite dal giudice del rinvio in merito ai materiali oggetto della spedizione di cui trattasi nel procedimento principale, tale giudice chiede sostanzialmente se l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica alla spedizione di una miscela di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1069/2009, e di altri materiali, qualificati come rifiuti non pericolosi, a norma del regolamento n. 1013/2006, e, in caso affermativo, se rilevi al riguardo la proporzione che i sottoprodotti di origine animale rappresentano nella miscela.
47 Poiché, come ricordato nell’ambito dell’esame della seconda questione, l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 esclude dall’ambito di applicazione di tale regolamento la spedizione di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n. 1069/2009, fatte salve le ipotesi in cui quest’ultimo regolamento preveda espressamente l’applicazione del regolamento n. 1013/2006, occorre determinare, al fine di rispondere alla terza questione, se il regolamento n. 1069/2009 sia applicabile a una miscela di sottoprodotti di origine animale e di rifiuti non pericolosi.
48 La nozione di «sottoprodotti di origine animale», quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1774/2002, in combinato disposto con gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento medesimo, includeva «qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti». Tuttavia, la definizione della nozione di «sottoprodotti di origine animale», prevista all’articolo 3, punto 1, del regolamento n. 1069/2009, e gli articoli 8, 9 e 10 di tale regolamento, facenti riferimento, rispettivamente, ai materiali di categoria 1, 2 e 3, non precisano più espressamente che essi includono «qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti».
49 Ciò però non significa che il legislatore dell’Unione abbia inteso escludere dal regime istituito dal regolamento n. 1069/2009 i sottoprodotti di origine animale miscelati con altri materiali.
50 In proposito, occorre in primo luogo constatare che gli articoli 41, paragrafo 2, lettera b), e 43, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 1069/2009 prevedono, rispettivamente, che l’importazione e il transito, da un lato, nonché l’esportazione, dall’altro, di sottoprodotti di origine animale miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi elencati dalla decisione 2000/532 siano effettuati, in via derogatoria, unicamente nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 1013/2006.
51 Del pari, il paragrafo 6 dell’articolo 48 del regolamento n. 1069/2009 precisa che, in deroga ai paragrafi da 1 a 5 di tale articolo, i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in essi menzionati, ossia i materiali di categoria 1 e 2 nonché taluni prodotti derivati da tali materiali, miscelati o contaminati con siffatti rifiuti pericolosi, sono inviati ad altri Stati membri solo nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 1013/2006.
52 Orbene, se le miscele di sottoprodotti di origine animale e di rifiuti fossero in ogni caso escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento, non vi sarebbe stato motivo di inserire in quest’ultimo disposizioni derogatorie relative alle miscele di sottoprodotti di origine animale e di rifiuti pericolosi.
53 In secondo luogo, il fatto che le miscele di sottoprodotti di origine animale e di rifiuti rientrino nel regolamento n. 1069/2009 è confermato, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, dalle disposizioni del regolamento n. 142/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione 2019/1084. Infatti, sebbene le modifiche apportate da tale regolamento di esecuzione non siano applicabili ai fatti di cui trattasi nel procedimento principale, si deve osservare che il regolamento n. 142/2011, nel suo allegato VIII, capo III, contiene ora un modello di documento commerciale per il trasporto all’interno dell’Unione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano, conformemente al regolamento n. 1069/2009, in cui, tra le merci che devono essere accompagnate da tale documento commerciale durante il trasporto all’interno dell’Unione, sono indicate espressamente le miscele di sottoprodotti di origine animale e di rifiuti non pericolosi.
54 Va rilevato, in terzo luogo, che, come ricordato dall’avvocato generale ai paragrafi 73 e 74 delle sue conclusioni, dai lavori preparatori relativi al regolamento n. 1069/2009 emerge che il legislatore dell’Unione ha esaminato specificamente la questione del regime applicabile alle spedizioni di miscele di sottoprodotti di origine animale e di rifiuti non pericolosi e ha escluso che tali miscele rientrino nelle disposizioni derogatorie degli articoli 41, paragrafo 2, lettera b), 43, paragrafo 5, lettera b), e 48, paragrafo 6, di tale regolamento, escludendo così che le loro spedizioni siano soggette alle disposizioni del regolamento n. 1013/2006.
55 Pertanto, sia dall’esistenza di disposizioni che prevedono un regime derogatorio applicabile alle miscele di sottoprodotti di origine animale e di rifiuti pericolosi sia da un esame del regolamento n. 142/2011 e della genesi del regolamento n. 1069/2009 discende che quest’ultimo si applica alla spedizione di miscele di sottoprodotti di origine animale e di rifiuti non pericolosi.
56 In quarto luogo, occorre rilevare che tale conclusione consente di salvaguardare l’efficacia pratica delle disposizioni del regolamento n. 1069/2009, lette alla luce dell’obiettivo perseguito da tale regolamento.
57 Infatti, detto regolamento mira, da un lato, a stabilire un quadro coerente e completo di norme sanitarie applicabili segnatamente al trasporto dei sottoprodotti di origine animale, che siano proporzionate ai rischi sanitari che presenta la manipolazione di tali sottoprodotti da parte di operatori nelle varie fasi della catena, dalla loro raccolta al loro uso o smaltimento, e che tengano conto dei rischi per l’ambiente connessi alle diverse operazioni. Dall’altro lato, come risulta dai considerando 57 e 58 del regolamento n. 1069/2009, quest’ultimo mira altresì, per coerenza con la legislazione dell’Unione, a chiarire la relazione tra le prescrizioni di tale regolamento e la legislazione dell’Unione in materia di rifiuti, in particolare il regolamento n. 1013/2006, per quanto riguarda l’esportazione, l’importazione e il trasferimento tra due Stati membri di sottoprodotti di origine animale (sentenza del 23 maggio 2019, ReFood, C‑634/17, EU:C:2019:443, punto 49).
58 Pertanto, il legislatore dell’Unione, con il regolamento n. 1069/2009, adottato successivamente al regolamento n. 1013/2006, ha inteso istituire un quadro completo di norme applicabili al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e sottrarre, salvo espressa deroga, il trasferimento dei sottoprodotti di origine animale che esso contempla dall’applicazione del regolamento n. 1013/2006 (sentenza del 23 maggio 2019, ReFood, C‑634/17, EU:C:2019:443, punto 56).
59 Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, l’intenzione del legislatore dell’Unione era di far rientrare tutti i trasferimenti di sottoprodotti di origine animale, inclusi i trasferimenti di siffatti sottoprodotti miscelati con rifiuti, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009, assoggettando al contempo al regime speciale previsto dal regolamento n. 1013/2006 i trasferimenti delle miscele di sottoprodotti di origine animale e di rifiuti pericolosi.
60 Occorre precisare che, in assenza di indicazioni in tal senso nei regolamenti n. 1013/2006 e n. 1069/2009, si deve considerare che questi ultimi non prevedono alcuna soglia minima per quanto concerne la proporzione di sottoprodotti di origine animale presenti in una miscela di tali prodotti e di rifiuti non pericolosi ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 e del regime istituito dal regolamento n. 1069/2009.
61 Tuttavia, tale precisazione non pregiudica l’obbligo degli organi amministrativi e giurisdizionali competenti di applicare il regime istituito dal regolamento n. 1013/2006 alle situazioni in cui da indizi concreti, pertinenti e concordanti risulti che l’operatore interessato ha inserito, nei rifiuti oggetto di un trasferimento, un quantitativo di sottoprodotti di origine animale la cui presenza sia giustificata unicamente dall’intento di eludere il regolamento n. 1013/2006 e di provocare artificiosamente l’applicabilità del regolamento n. 1069/2009.
62 Infatti, in tali casi, che rivelano l’esistenza di una pratica abusiva, la necessità di preservare l’efficacia pratica della normativa dell’Unione richiede l’applicazione del regolamento n. 1013/2006, il cui oggetto e la cui finalità prevalgono, in tali circostanze, su quelli del regolamento n. 1069/2009.
63 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica alla spedizione di una miscela di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1069/2009, e di altri materiali, qualificati come rifiuti non pericolosi, a norma del regolamento n. 1013/2006. La proporzione che i sottoprodotti di origine animale rappresentano nella miscela è irrilevante al riguardo.
Sulle spese
64 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e l’articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), devono essere interpretati nel senso che un materiale che non può essere qualificato come «sottoprodotto», ai sensi della prima di tali disposizioni, può essere tuttavia considerato un «sottoprodotto di origine animale», a norma della seconda di dette disposizioni.
2) L’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, deve essere interpretato nel senso che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale rientranti nel regolamento n. 1069/2009 sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012, fatte salve le ipotesi in cui il regolamento n. 1069/2009 prevede espressamente l’applicazione del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012.
3) L’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica alla spedizione di una miscela di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1069/2009, e di altri materiali, qualificati come rifiuti non pericolosi, a norma del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n. 135/2012. La proporzione che i sottoprodotti di origine animale rappresentano nella miscela è irrilevante al riguardo.
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