INTERNET, REATI, PROCESSO – Tutela dei consumatori – Contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici – Obblighi d’informazione gravanti sul professionista – Ordine che implica un obbligo di pagamento – Ordine inoltrato mediante l’attivazione di un pulsante o di una funzione analoga su un sito Internet – Obbligo del professionista di apporre su tale pulsante o su detta funzione analoga la dicitura “ordine con obbligo di pagamento” o una formula analoga – Obbligo di pagamento condizionato – Rinvio pregiudiziale – Art.8, par.2 Direttiva 2011/83/UE.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Maggio 2024
Numero: C‑400/22
Data di udienza:
Presidente: Regan
Estensore: Ilešič
Premassima
INTERNET, REATI, PROCESSO – Tutela dei consumatori – Contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici – Obblighi d’informazione gravanti sul professionista – Ordine che implica un obbligo di pagamento – Ordine inoltrato mediante l’attivazione di un pulsante o di una funzione analoga su un sito Internet – Obbligo del professionista di apporre su tale pulsante o su detta funzione analoga la dicitura “ordine con obbligo di pagamento” o una formula analoga – Obbligo di pagamento condizionato – Rinvio pregiudiziale – Art.8, par.2 Direttiva 2011/83/UE.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.5^, 30 maggio 2024, Sentenza n. C‑400/22
INTERNET, REATI, PROCESSO – Tutela dei consumatori – Contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici – Obblighi d’informazione gravanti sul professionista – Ordine che implica un obbligo di pagamento – Ordine inoltrato mediante l’attivazione di un pulsante o di una funzione analoga su un sito Internet – Obbligo del professionista di apporre su tale pulsante o su detta funzione analoga la dicitura “ordine con obbligo di pagamento” o una formula analoga – Obbligo di pagamento condizionato – Rinvio pregiudiziale – Art.8, par.2 Direttiva 2011/83/UE.
L’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l’obbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra il suo ordine, accetti espressamente l’obbligo di pagamento, si applica anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un’ulteriore condizione.
Pres. Regan, Rel.Ilešič, Ric. VT c. Conny GmbH
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.5^, 30/05/2024, Sentenza n. C‑400/22SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.5^, 30 maggio 2024, Sentenza n. C‑400/22
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
30 maggio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 8, paragrafo 2 – Contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici – Obblighi d’informazione gravanti sul professionista – Ordine che implica un obbligo di pagamento – Ordine inoltrato mediante l’attivazione di un pulsante o di una funzione analoga su un sito Internet – Obbligo del professionista di apporre su tale pulsante o su detta funzione analoga la dicitura “ordine con obbligo di pagamento” o una formula analoga – Obbligo di pagamento condizionato»
Nella causa C‑400/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino, Germania), con decisione del 2 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 16 giugno 2022, nel procedimento
VT,
UR
contro
Conny GmbH,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, Z. Csehi, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e D. Gratsias, giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: K. Hötzel, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 settembre 2023,
considerate le osservazioni presentate:
– per VT e UR, da N. Meise, Rechtsanwältin;
– per la Conny GmbH, da C. Heber, Rechtsanwältin;
– per la Commissione europea, da I. Rubene, E. Schmidt e G. von Rintelen, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 novembre 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti VT e UR, locatori di un alloggio (in prosieguo, congiuntamente: i «locatori»), alla Conny GmbH, in merito ai diritti di un locatario (in prosieguo: il «locatario di cui trattasi») ceduti alla Conny, che, nella sua qualità di cessionaria dei diritti di tale locatario, reclama da detti locatori il rimborso di un’eccedenza di canoni.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando 4, 5, 7 e 39 della direttiva 2011/83 sono così formulati:
«(4) A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno dovrebbe comprendere uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. L’armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.
(5) (…) La completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà quindi a un livello elevato di protezione dei consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.
(…)
(7) L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. Entrambi dovrebbero poter fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nell’Unione [europea]. Grazie ad una tale armonizzazione dovrebbe essere possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. Tali barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello dell’Unione. Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l’Unione.
(…)
(39) È importante garantire che, nei contratti a distanza conclusi tramite siti web, il consumatore sia in grado di leggere e comprendere nella loro interezza i principali elementi del contratto prima di inoltrare l’ordine. A tal fine è opportuno che la presente direttiva disponga che detti elementi siano visualizzati nell’immediata prossimità della conferma necessaria per l’inoltro dell’ordine. È altresì importante garantire che, in tali situazioni, il consumatore possa determinare il momento in cui si assume l’obbligo di pagare il professionista. È opportuno pertanto attirare in modo specifico l’attenzione del consumatore, mediante una formulazione inequivocabile, sul fatto che l’inoltro di un ordine comporta l’obbligo di pagare il professionista».
4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone:
«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».
5 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», così recita:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
7) “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
(…)».
6 Il successivo articolo 3, intitolato «Ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 5 prevede quanto segue:
«1. La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. (…).
(…)
5. La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva».
7 In forza dell’articolo 4 della direttiva 2011/83, intitolato «Livello di armonizzazione»:
«Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso».
8 L’articolo 6 della stessa direttiva, intitolato «Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali», così dispone, al suo paragrafo 1:
«Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
(…)
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo (…);
(…)
o) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
p) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
(…)».
9 L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Requisiti formali per i contratti a distanza», al suo paragrafo 2, prevede quanto segue:
«Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine.
Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine».
Diritto tedesco
10 L’articolo 312 j del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nel testo applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «BGB»), prevede, ai paragrafi 3 e 4, quanto segue:
«(3) Per i contratti [di consumo conclusi con mezzi elettronici relativi a una prestazione a titolo oneroso fornita dal professionista], il professionista deve gestire la situazione degli ordini in modo che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Quando l’inoltro dell’ordine avviene azionando un pulsante, l’obbligo del professionista di cui alla prima frase è soddisfatto unicamente se il pulsante riporta in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagamento” oppure una formulazione corrispondente inequivocabile.
(4) I contratti [di consumo conclusi con mezzi elettronici relativi a una prestazione a titolo oneroso fornita dal professionista] si perfezionano solo se il professionista adempie l’obbligo ad esso incombente ai sensi del paragrafo 3».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11 I locatori e il locatario di cui trattasi hanno concluso un contratto di locazione avente ad oggetto un alloggio che, in forza del diritto nazionale, è assoggettato ad un massimale di locazione tale che, in caso di superamento di tale massimale, il locatario ha diritto al rimborso dell’eccedenza del canone.
12 La Conny, società a responsabilità limitata di diritto tedesco, registrata nel settore dei servizi di recupero crediti, propone ai locatari di appartamenti, tramite il suo sito Internet, di concludere un contratto di gestione di affari in forza del quale essa può agire in qualità di cessionaria della totalità dei diritti di tali locatari nei confronti dei loro locatori in caso di superamento del massimale dell’importo dei canoni.
13 Per concludere un contratto di tal genere sul sito Internet di detta società, i locatari devono approvare le condizioni generali di quest’ultima, nelle quali si fa riferimento al carattere oneroso del contratto, e poi cliccare su un pulsante per effettuare l’ordine. I locatari dovevano versare, a titolo di corrispettivo, una remunerazione pari a un terzo del canone annuale escluse le spese qualora i tentativi della Conny diretti a far valere i loro diritti fossero stati coronati dal successo e, da quando veniva inviata una diffida al locatore, una remunerazione pari a quella che sarebbe stata dovuta a un avvocato in forza delle disposizioni della legge sugli onorari degli avvocati.
14 Nel caso di specie, poiché il canone mensile era superiore al massimale autorizzato dalla normativa nazionale, il locatario di cui trattasi ha concluso con la Conny tale contratto di gestione d’affari, diretto a far valere i suoi diritti nei confronti dei locatori. A tale scopo, tale locatario si è registrato sul sito Internet della Conny, ha barrato la casella per accettare le condizioni generali e ha confermato il proprio ordine cliccando sul pulsante corrispondente. Successivamente, detto locatario ha sottoscritto un formulario fornito dalla Conny, intitolato «Conferma, procura e cessione, autorizzazione», che non conteneva alcuna informazione su obblighi di pagamento incombenti al locatario.
15 Con lettera del 21 gennaio 2020, la Conny ha fatto valere presso i locatori i diritti del locatario di cui trattasi derivanti dalla normativa nazionale relativa all’importo dei canoni, sostenendo a tale scopo che l’importo del canone stipulato nel contratto concluso tra tale locatario e i locatori eccedeva il massimale fissato da tale normativa.
16 Dato che tale lettera è rimasta senza risposta, la Conny ha proposto un’azione contro i locatori dinanzi all’Amtsgericht Berlin Mitte (Tribunale circoscrizionale, Berlino centro, Germania), a titolo dei diritti ceduti.
17 L’azione è stata accolta dall’Amtsgericht Berlin Mitte (Tribunale circoscrizionale, Berlino centro) per il motivo, segnatamente, che il canone di locazione richiesto era superiore al canone che i locatori erano autorizzati a chiedere, nella misura fatta valere dalla Conny.
18 I locatori hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino, Germania), che è il giudice del rinvio. Essi hanno sostenuto, in particolare, che la Conny non poteva far valere i diritti del locatario di cui trattasi, in quanto il contratto di gestione d’affari all’origine della cessione di tali diritti era nullo, a causa dell’inosservanza dei requisiti previsti all’articolo 312 j, paragrafo 3, seconda frase, del BGB, che recepisce nell’ordinamento giuridico nazionale l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2011/83.
19 Il giudice del rinvio espone, anzitutto, che l’accoglimento di tale appello dipende esclusivamente dall’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83. A tal riguardo, esso si interroga, segnatamente, sulla questione se il requisito, previsto al detto articolo 8, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 312 j, paragrafi 3 e 4, del BGB, secondo cui il pulsante d’inoltro dell’ordine debba includere un’indicazione espressa relativa all’obbligo di pagamento connesso all’ordine o un’analoga formulazione, destinata ad applicarsi in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
20 Tale giudice afferma che, nel caso di specie, l’obbligo di pagamento per il locatario di cui trattasi non sorge soltanto dall’ordine da esso inoltrato sul sito Internet della Conny, ma richiede il ricorrere di ulteriori condizioni, come l’esito positivo dell’azione giudiziaria del locatario o l’invio di una diffida al locatore.
21 Di conseguenza, si porrebbe la questione se l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che un contratto a distanza concluso con mezzi elettronici comporti anche un «obbligo di pagamento», ai sensi di tale disposizione, quando un corrispettivo a titolo oneroso è dovuto soltanto al ricorrere di talune condizioni ulteriori, ad esempio solo in caso di eventuale esito positivo o di ulteriore diffida rivolta ad un terzo.
22 Il giudice del rinvio fa osservare che la normativa nazionale che recepisce l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 non è interpretata in modo uniforme nella giurisprudenza nazionale.
23 Da un lato, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) avrebbe dichiarato che l’obiettivo di tutela perseguito dall’articolo 312 j, paragrafi 3 e 4, del BGB, «eccezionalmente», non «viene in considerazione», poiché il consumatore chiede il recupero di un credito eventualmente esistente e al professionista è dovuta una remunerazione solo a talune condizioni, ossia esclusivamente in caso di esito positivo.
24 Dall’altro lato, i giudici nazionali di grado inferiore nonché la dottrina nazionale attribuirebbero all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 e all’articolo 312 j, paragrafi 3 e 4, del BGB, un ambito di applicazione considerevolmente più ampio. Essi considerano infatti che sono contemplati da tali disposizioni anche gli atti giuridici il cui carattere oneroso deriva solo indirettamente dalla conclusione del contratto o è connesso alla realizzazione di altre condizioni o ad atti del consumatore.
25 Il giudice del rinvio propende per quest’ultima interpretazione. Militerebbe in suo favore, in primo luogo, il dettato dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83, da cui risulta che l’obbligo di utilizzare un pulsante sussiste allorché l’ordine «implica» per il consumatore un obbligo di pagamento. Orbene, la conclusione di un contratto stipulato elettronicamente comporterebbe già di per sé un obbligo di pagamento quando quest’ultimo non avviene obbligatoriamente, ma è soltanto possibile o non totalmente escluso.
26 In secondo luogo, il significato e la finalità dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 militerebbero per un’interpretazione estensiva, nel senso che esso riguarda anche i contratti in cui il corrispettivo a titolo oneroso sarà dovuto dal locatario soltanto al ricorrere di altre particolari condizioni, nel caso di specie esclusivamente in caso di esito positivo dell’azione giudiziaria del locatario o di diffida ad adempiere. Emergerebbe infatti dall’articolo 1 di tale direttiva e dai considerando 4, 5 e 7 che detta direttiva mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, assicurando la loro informazione e la loro sicurezza nelle transazioni con i professionisti.
27 Non sarebbe tuttavia compatibile con un obiettivo siffatto far beneficiare della tutela conferita dalla direttiva 2011/83 solo i consumatori il cui ulteriore obbligo di pagamento esiste già alla data della conclusione del contratto, privando per contro di tale tutela i consumatori il cui obbligo di pagamento non è ancora definitivo alla data della conclusione del contratto, ma dipende dal verificarsi di altre condizioni, su cui essi non possono esercitare alcuna influenza.
28 Un’interpretazione contraria a quella esposta ai punti da 24 a 27 della presente sentenza comporterebbe una diminuzione considerevole del livello di tutela dei consumatori voluto dal legislatore dell’Unione, ovvero svuoterebbe di sostanza parzialmente o totalmente la direttiva 2011/83 in circostanze come quelle di cui trattasi dinanzi al giudice del rinvio. Infatti, non si potrebbe escludere che i professionisti inseriscano in futuro nelle loro condizioni generali clausole che farebbero dipendere l’obbligo di pagamento del consumatore dal verificarsi di altre condizioni, al fine di svincolarsi dagli obblighi che gravano su di essi e che sono sanciti all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2011/83.
29 In terzo luogo, il giudice del rinvio considera che, se il legislatore dell’Unione avesse voluto circoscrivere l’obbligo d’informazione al solo caso di un obbligo di pagamento incondizionato, lo avrebbe fatto in modo esplicito, menzionando nei considerando o nelle disposizioni della stessa direttiva 2011/83 che il livello di tutela dei consumatori garantito da tale direttiva non si estende a contratti in cui, alla data della loro conclusione, l’obbligo di pagamento del consumatore non è ancora certo. Orbene, ciò non sarebbe oggetto di alcuna menzione nella direttiva suddetta.
30 In tale contesto, il Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia compatibile con l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della [direttiva 2011/83] il fatto che una normativa nazionale (nel caso di specie: l’articolo 312 j, paragrafi 3, [seconda frase,] e 4, del BGB, nella versione applicabile dal 13 giugno 2014 al 27 maggio 2022) sia interpretata nel senso che essa trova applicazione, al pari dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della medesima direttiva, anche nel caso in cui il consumatore non assuma un obbligo incondizionato di pagamento nei confronti del professionista al momento della conclusione del contratto con mezzi elettronici, bensì solo subordinatamente a determinate ulteriori condizioni – ad esempio, esclusivamente in caso di successivo esito positivo dell’azione giudiziaria oggetto dell’incarico oppure di successivo invio di un sollecito a terzi».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
31 La Conny mette in discussione la rilevanza della questione presentata dal giudice del rinvio, opponendosi in particolare a che un terzo, come i locatori nel procedimento principale, possa avvalersi di un eventuale vizio del rapporto giuridico tra un consumatore (il cedente) e un professionista (il cessionario). Infatti, secondo la Conny, ciò determinerebbe che un terzo possa rendere nullo un contratto che il locatario ha concluso con un professionista proprio per esercitare i suoi diritti come consumatore nei confronti di detto terzo.
32 A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate vertono sull’interpretazione o sulla validità di una norma giuridica dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 12 ottobre 2023, KBC Verzekeringen, C‑286/22, EU:C:2023:767, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
33 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale soltanto quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione europea o il giudizio richiesto sulla sua validità non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 12 ottobre 2023, KBC Verzekeringen, C‑286/22, EU:C:2023:767, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
34 Nel caso di specie, gli interrogativi del giudice del rinvio vertono, segnatamente, sull’interpretazione conforme al diritto dell’Unione dell’articolo 312 j, paragrafi 3 e 4, del BGB, che recepisce nell’ordinamento giuridico nazionale l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83, prevedendo, in sostanza, che un contratto di consumo concluso con mezzi elettronici e avente ad oggetto una prestazione a titolo oneroso fornita da un professionista può essere considerato perfezionato solo se il professionista rispetta l’obbligo di informazione diretto a ottenere che il consumatore, allorché inoltra l’ordine, riconosca espressamente che si sottopone all’obbligo di pagamento. Orbene, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 sancisce unicamente che, in caso d’inosservanza da parte del professionista dell’obbligo previsto in tale disposizione, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.
35 Detto questo, risulta dalla risposta fornita dal giudice del rinvio alla domanda di informazioni ad esso rivolta dalla Corte che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale consente a un terzo di contestare la validità di un contratto di gestione d’affari stipulato tra un consumatore e un professionista quando, sulla base di tale contratto, il professionista ha proposto, a nome di tale consumatore, un’azione giurisdizionale nei confronti di tale terzo. Siffatta facoltà potrebbe essere esercitata quand’anche la norma giuridica invocata a sostegno di tale azione fosse diretta esclusivamente a proteggere detto consumatore, dato che, una volta constatata la violazione di tale norma, lo stesso consumatore manterrebbe la possibilità di confermare il contratto o di concluderne uno nuovo con il professionista.
36 Dunque, alla luce di tale risposta, non si può ritenere che risulti in modo manifesto dagli elementi del fascicolo che la richiesta interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 non abbia alcun rapporto con la reale esistenza o con l’oggetto del procedimento principale oppure che il problema sia di natura ipotetica.
37 Dato che, peraltro, la Corte dispone di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alla questione sottopostale, si deve constatare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulla questione pregiudiziale
38 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l’obbligo che grava sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra l’ordine, accetti espressamente l’obbligo di pagamento, si applichi anche quando il consumatore sia tenuto a pagare il corrispettivo a titolo oneroso a tale professionista solo dopo il verificarsi di un’ulteriore condizione.
39 Occorre rilevare, in via preliminare, che i contratti a distanza sono definiti, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83, come «qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso». Ne deriva che un contratto di gestione d’affari, diretto a far valere i diritti del locatario nei confronti del locatore, concluso con il professionista sul suo sito Internet, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nella nozione di «contratto a distanza» e, pertanto, nell’ambito d’applicazione di detta direttiva, come definito all’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima.
40 Poiché, conformemente all’articolo 4 della direttiva 2011/83, quest’ultima procede ad un’armonizzazione in linea di principio totale della normativa degli Stati membri riguardo alle disposizioni in essa sancite, la portata dell’obbligo d’informazione previsto all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva determina, nei limiti del principio dell’interpretazione conforme, quella del diritto dei consumatori prevista dalla normativa nazionale che recepisce detta disposizione nell’ordinamento giuridico degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2023, Sofatutor, C‑565/22, EU:C:2023:735, punto 38).
41 Ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 12 ottobre 2023, KBC Verzekeringen, C‑286/22, EU:C:2023:767, punto 32).
42 Riguardo, in primo luogo, al dettato dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2011/83, occorre ricordare che tale disposizione prevede, al primo comma, che se un contratto a distanza da concludersi con mezzi elettronici obbliga il consumatore al pagamento, il professionista deve comunicare al consumatore in modo chiaro e inequivocabile, direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine, diverse informazioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva e riguardanti, in sostanza, le principali caratteristiche del bene o del servizio, il prezzo totale, la durata del contratto nonché, eventualmente, la durata minima degli obblighi posti a carico del consumatore.
43 L’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 prevede, dal canto suo, che il professionista debba garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagamento. Tale disposizione precisa che, nel caso in cui l’attivazione di un pulsante o di una funzione analoga sia necessaria per inoltrare l’ordine, il pulsante o la funzione analoga devono riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagamento» o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo per il consumatore di pagare il professionista; in caso contrario, detto consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.
44 Ne deriva che, quando un contratto a distanza è concluso con mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine e comporta un obbligo di pagare a carico del consumatore, il professionista deve, da un lato, fornire a tale consumatore, direttamente prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni essenziali relative al contratto e, dall’altro, informare espressamente detto consumatore che, inoltrando l’ordine, quest’ultimo è tenuto all’obbligo di pagare (sentenza del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2, C‑249/21, EU:C:2022:269, punto 25).
45 Con riferimento a quest’ultimo obbligo, dal chiaro tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 emerge che il pulsante di inoltro dell’ordine o la funzione analoga devono riportare una dicitura facilmente leggibile ed inequivocabile indicante che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo per il consumatore di pagare il professionista e che solo la dicitura riportata su tale pulsante o tale funzione analoga deve essere presa in considerazione per determinare se il professionista abbia adempiuto l’obbligo ad esso incombente di garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2, C‑249/21, EU:C:2022:269, punti 26 e 28).
46 Dunque, la formulazione dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 che impone al professionista, allorché conclude un contratto a distanza con mezzi elettronici mediante un procedimento di inoltro dell’ordine che si accompagna ad un obbligo di pagamento per il consumatore, di informare espressamente quest’ultimo di tale obbligo prima che il consumatore inoltri l’ordine, non prevede alcuna distinzione tra gli obblighi di pagamento corredati di condizioni e quelli che sono incondizionati.
47 Al contrario, da tale formulazione risulta che l’obbligo d’informazione sancito da tale disposizione si applica quando l’ordine inoltrato «implica» l’obbligo di pagare. Di conseguenza, se ne può dedurre che l’obbligo del professionista di informare il consumatore sorge nel momento in cui quest’ultimo accetta, irreversibilmente, di essere vincolato da un obbligo di pagamento in caso di realizzazione di una condizione esterna alla sua volontà, anche qualora tale condizione non si sia ancora realizzata.
48 A tal riguardo, la Corte ha precisato, d’altra parte, che il completamento di un processo di inoltro di un ordine che comporta un obbligo di pagare a carico del consumatore è una fase fondamentale, in quanto implica che il consumatore accetti di essere vincolato non solo dal contratto a distanza, ma anche dall’obbligo di pagamento (sentenza del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2, C‑249/21, EU:C:2022:269, punto 30). Infatti, ciò che implica una dichiarazione del consumatore nel senso che esso accetta, irreversibilmente, di essere vincolato da un obbligo di pagamento è precisamente l’attivazione di un pulsante o di una funzione analoga per completare l’ordine.
49 Riguardo, in secondo luogo, al contesto e agli obiettivi in cui si inserisce l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2011/83, va osservato che tale disposizione fa parte di un meccanismo basato su un insieme di disposizioni che mirano, come risulta dall’articolo 1 della direttiva suddetta, letto alla luce dei suoi considerando 4, 5 e 7, a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, assicurando la loro informazione e la loro sicurezza nelle transazioni con i professionisti e mantenendo il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese (v., in tal senso, sentenze del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2, C‑249/21, EU:C:2022:269, punto 21, e del 5 maggio 2022, Victorinox, C‑179/21, EU:C:2022:353, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
50 In particolare, il considerando 39 della direttiva 2011/83 sottolinea l’importanza, a tal fine, di garantire che, nel caso dei contratti conclusi a distanza mediante siti Internet, il consumatore possa determinare il momento in cui si assume l’obbligo di pagare il professionista e di attirare in modo specifico l’attenzione del consumatore, mediante una formulazione inequivocabile, sul fatto che l’inoltro di un ordine comporta l’obbligo di pagare il professionista.
51 Dunque, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, interpretare l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 nel senso che tale disposizione non si applichi allorché il consumatore non ha l’obbligo incondizionato di pagare il professionista, ma è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un’ulteriore condizione, sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti da tale direttiva, come esposti ai punti 49 e 50 della presente sentenza, consistenti nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, nonché, più specificamente, nell’attirare l’attenzione del consumatore sul fatto che l’inoltro dell’ordine comporta l’obbligo di pagare detto professionista.
52 Infatti, un’interpretazione siffatta produrrebbe il risultato che il professionista non sarebbe tenuto a soddisfare l’obbligo d’informazione ad esso incombente, sancito in tale disposizione per avvertire il consumatore delle conseguenze pecuniarie del suo ordine, nel momento in cui tale consumatore può ancora rinunciare a detto ordine, ma solo successivamente, quando il pagamento diventa esigibile.
53 Di conseguenza, come sottolineato in sostanza dal giudice del rinvio, un’interpretazione siffatta offrirebbe ai professionisti la possibilità di svincolarsi dall’obbligo d’informazione, sancito all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83, proprio nel momento in cui quest’ultimo può rivelarsi utile per il consumatore, semplicemente inserendo nelle loro condizioni generali clausole che farebbero dipendere l’obbligo di pagamento del consumatore dal verificarsi di condizioni oggettive che non dipendono dall’espressione della volontà del consumatore.
54 Detto ciò, va sottolineato che l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 si limita a prevedere, in casi simili, che il consumatore non sia vincolato dal contratto in questione. Orbene, in conformità all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/83, quest’ultima non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, in particolare le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla direttiva stessa.
55 Ne consegue che l’interpretazione accolta ai punti da 49 a 53 della presente sentenza non pregiudica la possibilità che il consumatore, dopo aver ottenuto un’ulteriore informazione sull’obbligo di pagamento, possa decidere di mantenere gli effetti di un contratto o di un ordine che, fino a quel momento, non lo vincolava a causa dell’inosservanza, da parte del professionista, all’atto della sua conclusione, dell’obbligo ad esso incombente previsto all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83.
56 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 dev’essere interpretato nel senso che, nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l’obbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra il suo ordine, accetti espressamente l’obbligo di pagamento, si applica anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un’ulteriore condizione.
Sulle spese
57 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
deve essere interpretato nel senso che:
nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l’obbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra il suo ordine, accetti espressamente l’obbligo di pagamento, si applica anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un’ulteriore condizione.
Firme