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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Diritto processuale europeo, Fauna e Flora Numero: C-280/16 P | Data di udienza:

FAUNA E FLORA – AGRICOLTURA – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells e Raju) – Protezione sanitaria dei vegetali – Protezione contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 – Confini esatti della «zona delimitata», la quale comprende la «zona infetta» e la «zona cuscinetto» – Trattamenti fitosanitari e/o rimozione di piante – Perdita della certificazione biologica – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui non è destinataria – Legittimazione ad agire – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare – Misure di esecuzione – Persona sulla quale l’atto incide individualmente – Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2000/29/CE.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Gennaio 2017
Numero: C-280/16 P
Data di udienza:
Presidente: Regan
Estensore: Regan


Premassima

FAUNA E FLORA – AGRICOLTURA – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells e Raju) – Protezione sanitaria dei vegetali – Protezione contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 – Confini esatti della «zona delimitata», la quale comprende la «zona infetta» e la «zona cuscinetto» – Trattamenti fitosanitari e/o rimozione di piante – Perdita della certificazione biologica – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui non è destinataria – Legittimazione ad agire – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare – Misure di esecuzione – Persona sulla quale l’atto incide individualmente – Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2000/29/CE.



Massima

 


CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.6^ 12/01/2017 Ordinanza C-280/16 P


FAUNA E FLORA – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells e Raju) – Protezione sanitaria dei vegetali – Protezione contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 – Confini esatti della «zona delimitata», la quale comprende la «zona infetta» e la «zona cuscinetto» – Trattamenti fitosanitari e/o rimozione di piante – Perdita della certificazione biologica.
 
La sola circostanza che lo Stato membro interessato non disponga di alcun potere discrezionale riguardo all’inclusione di una particolare zona infetta è irrilevante per determinare se detta decisione comporti misure di esecuzione, in quanto risulta peraltro che i confini esatti della zona infetta e, di conseguenza, della zona delimitata si concretizzeranno unicamente con l’adozione da parte di detto Stato membro di un atto di diritto nazionale. Nella specie, i trattamenti fitosanitari riguardanti la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa sono imposti allo Stato membro interessato in relazione alla rimozione di piante da esso disposta nel quadro, a seconda dei casi, delle misure di eradicazione o di contenimento adottate da quest’ultimo, pertanto, lo Stato membro può decidere, in deroga all’articolo 6 di tale decisione, di applicare, anziché le misure di eradicazione previste da quest’ultima disposizione, le misure di contenimento definite all’articolo 7, paragrafi da 2 a 6, di detta decisione, consentendo così a tale Stato membro di adottare misure meno rigorose di quelle normalmente richieste in una zona delimitata. Quanto alla circostanza addotta dalle ricorrenti, secondo cui l’applicazione dei trattamenti fitosanitari comporterebbe la perdita della loro certificazione biologica, nemmeno essa è idonea, di per sé, ad inficiare il fatto che l’articolo 6, paragrafi 2 e 4, di tale decisione può dispiegare i suoi effetti giuridici nei confronti di dette ricorrenti solo mediante provvedimenti adottati dalle autorità nazionali.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui non è destinataria – Legittimazione ad agire – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare – Misure di esecuzione – Persona sulla quale l’atto incide individualmente – Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2000/29/CE.
 
La ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui non è destinataria, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che le sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che l’atto la riguardi direttamente ed individualmente. Dall’altro, tale persona può proporre un ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se quest’ultimo la riguarda direttamente (v., in particolare, sentenza del 17/09/2015, Mory e a./Commissione, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punti 59 e 91, nonché ordinanza del 21/04/2016, Royal Scandinavian Casino Århus/Commissione, C-541/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:302, punto 20). Inoltre, per valutare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre far riferimento alla posizione della persona che invochi il diritto di ricorso ex articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Resta quindi irrilevante la questione se l’atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli. Nell’ambito di tale valutazione, occorre far esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso e, nel caso in cui il ricorrente chieda solamente l’annullamento parziale di un atto, sono solamente le misure di esecuzione che tale capo dell’atto eventualmente comporti a dover essere, all’occorrenza, prese in considerazione.
 

Pres./Rel. Regan Ric. Amrita Soc. coop. arl ed altri c. Commissione europea
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.6^ 12/01/2017 Ordinanza C-280/16 P

SENTENZA

 

 
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.6^ 12/01/2017 Ordinanza C-280/16 P
 
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
 
12 gennaio 2017

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE – Protezione contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 – Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells e Raju) – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare – Misure di esecuzione – Persona sulla quale l’atto incide individualmente»
 
Nella causa C-280/16 P,
 
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 12 maggio 2016,
 
Amrita Soc. coop. arl, con sede in Scorrano (Italia),
 
Dei Agre di Cesi Marta, con sede in Alliste (Italia),
 
Comune agricola Lunella Soc. mutua coop. arl, con sede in Galatone (Italia),
 
Azienda agricola Rollo Olga, con sede in Lecce (Italia),
 
Azienda agricola Borrello Claudia, con sede in Salve (Italia),
 
Società agricola Merico Maria Rosa SNC, con sede in Miggiano (Italia),
 
Azienda agricola di Marzo Luigi, con sede in Specchia (Italia),
 
Azienda agricola Stasi Anna Maria, con sede in Castrignano del Capo (Italia),
 
Azienda agricola Crie di Miggiano Gianluigi, con sede in Muro Leccese (Italia),
 
Azienda agricola di Castriota Maria Grazia, con sede in Galatone,
 
Azienda agricola di Cagnoni Fiorella, con sede in Melendugno (Italia),
 
Azienda agricola Spirdo ss agr., con sede in Ruffano (Italia),
 
Impresa agricola Stefania Stamerra, con sede in Lecce,
 
Azienda agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco, con sede in Trepuzzi (Italia),
 
Azienda agricola di Simone Cosimo Antonio, con sede in Morciano di Leuca (Italia),
 
Masseria Alti Pareti Soc. agr. arl, con sede in Maglie (Italia),
 
rappresentate da L. Paccione e V. Stamerra, avvocati,
 
ricorrenti,
 
procedimento in cui l’altra parte è:
 
Commissione europea, rappresentata daI. Galindo Martín e F. Moro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
 
convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),
 
composta da E. Regan (relatore), presidente di Sezione, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,
 
avvocato generale: Y. Bot
 
cancelliere: A. Calot Escobar
 
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
 
ha emesso la seguente

Ordinanza
 
1        Con la loro impugnazione, la Amrita Soc. coop. arl e altre quindici aziende agricole chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 marzo 2016, Amrita e a./Commissione (T-439/15, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2016:146), con la quale il Tribunale ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU 2015, L 125, pag. 36, e rettifica in GU 2016, L 109, pag. 56; in prosieguo: la «decisione controversa»), previa eventuale disapplicazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU 2000, L 169, pag. 1).
 
 Contesto normativo

 La direttiva 2000/29
 
2        Ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2000/29, come modificata dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002 (GU 2002, L 355, pag. 45) (in prosieguo: la «direttiva 2000/29»):
 
«1.      Ciascuno Stato membro notifica immediatamente per iscritto alla Commissione ed agli altri Stati membri la presenza nel suo territorio di organismi nocivi di cui all’allegato I, parte A, sezione I (…)
 
Esso adotta tutte le misure necessarie per l’eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate.
 
2.      Ciascuno Stato membro notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati nell’allegato I o nell’allegato II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel suo territorio (…)
 
(…)
 
3.      Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione esamina la situazione al più presto in seno al comitato fitosanitario permanente. Possono essere effettuate indagini in loco sotto l’autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell’articolo 21. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate sulla scorta di un’analisi del rischio fitosanitario o di un’analisi preliminare del rischio fitosanitario nei casi di cui al paragrafo 2 le misure necessarie, comprese quelle grazie alle quali si può decidere se le misure prese dagli Stati membri devono essere revocate o emendate. La Commissione segue gli sviluppi della situazione e, conformemente alla stessa procedura, modifica o abroga le summenzionate misure in funzione delle circostanze. Fintantoché una misura non sia adottata in conformità della procedura di cui sopra, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.
 
(…)».
 
3        L’allegato I, parte A, della direttiva 2000/29 elenca, come risulta dal suo stesso titolo, gli «[o]rganismi nocivi di cui deve essere vietata l’introduzione o la diffusione in tutti gli Stati membri». Sotto il titolo «[o]rganismi nocivi di cui non sia nota la presenza in alcuna parte del territorio comunitario, e che rivestono importanza per tutta la Comunità», la sezione I di detta parte A contiene, al punto b), intitolato «Batteri», un punto 1 formulato come segue: «Xylellafastidiosa (Well e Raju)».
 
 Decisione controversa
 
4        La decisione controversa è stata adottata sulla base della direttiva 2000/29 e, in particolare, dell’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase, di quest’ultima.
 
5        Dai considerando 4, 7 e 8 di tale decisione risulta che:
 
–        quest’ultima mira a eradicare il batterio Xylellafastidiosa (Well e Raju), di cui è stata individuata la presenza nella provincia di Lecce, e ad impedirne l’ulteriore diffusione nel resto dell’Unione europea, imponendo agli Stati membri di istituire zone delimitate costituite da una zona infetta e una zona cuscinetto e di applicare misure di eradicazione.
 
–        poiché, tuttavia, tale batterio è presente da più di due anni in alcune parti della provincia di Lecce e non è più possibile eradicarlo, l’organismo ufficiale responsabile dovrebbe avere la possibilità di attuare misure di contenimento anziché misure di eradicazione, per proteggere almeno i siti di produzione, le piante aventi particolare valore scientifico, sociale o culturale, nonché la frontiera con il restante territorio dell’Unione. Le misure di contenimento dovrebbero puntare a ridurre al minimo la quantità di inoculo batterico in tale zona e a mantenere la popolazione vettore al livello più basso possibile.
 
–        al fine di garantire un’efficace protezione del restante territorio dell’Unione dall’organismo specificato, tenendo conto della possibile diffusione dell’organismo specificato tramite mezzi naturali e artificiali diversi dallo spostamento delle piante specificate destinate alla piantagione, è opportuno stabilire una zona di sorveglianza immediatamente al di fuori della zona cuscinetto che circonda la zona infetta della provincia di Lecce.
 
6        Ai sensi dell’articolo 1 della decisione controversa, rubricato «Definizioni»:
 
«Ai fini della presente decisione si intende per:
 
a)      “organismo specificato”: isolati europei e non europei di Xylellafastidiosa (Wells et al.);
 
b)      “piante specificate”: tutti i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell’allegato I;
 
c)      “piante ospiti”: tutte le piante specificate appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell’allegato II;
 
d)      “operatore professionale”: qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione alle piante:
 
i)      piantagione;
 
ii)      riproduzione;
 
iii)      produzione, inclusa la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;
 
iv)      introduzione e spostamento nel territorio dell’Unione e in uscita dal territorio dell’Unione;
 
v)      messa a disposizione sul mercato».
 
7        L’articolo 4 di detta decisione, intitolato «Definizione delle zone delimitate», dispone quanto segue:
 
«1.      Se la presenza dell’organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al paragrafo 2 (di seguito “zona delimitata”).
 
2.      La zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto.
 
La zona infetta comprende tutte le piante notoriamente contagiate dall’organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell’organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime.
 
Per quanto riguarda la presenza dell’organismo specificato nel territorio della provincia di Lecce, la zona infetta comprende almeno l’intera provincia.
 
La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km, intorno alla zona infetta.
 
La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell’organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante specificate nell’area interessata.
 
(…)».
 
8        L’articolo 5 della decisione controversa, intitolato «Divieto di piantagione delle piante ospiti nelle zone infette», stabilisce quanto segue:
 
«È vietata la piantagione di piante ospiti nelle zone infette, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l’introduzione dell’organismo specificato da parte dei suoi vettori».
 
9        Ai sensi dell’articolo 6 di detta decisione, intitolato «Misure di eradicazione»:
 
«1.      Lo Stato membro che ha stabilito la zona delimitata di cui all’articolo 4 adotta in tale zona le misure di cui ai paragrafi da 2 a 11.
 
2.      Lo Stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall’organismo specificato, rimuove immediatamente:
 
a)      le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute;
 
b)      le piante notoriamente infette dall’organismo specificato;
 
c)      le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospette di essere infette da tale organismo.
 
(…)
 
4.      Lo Stato membro interessato, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, deve eseguire opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione delle piante.
 
(…)».
 
10      L’articolo 7 di detta decisione, intitolato «Misure di contenimento», prevede quanto segue:
 
«1.      In deroga all’articolo 6, solo nella provincia di Lecce, l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 6, (di seguito: «zona di contenimento»).
 
2.      Lo Stato membro interessato rimuove immediatamente almeno tutte le piante che sono risultate infette dall’organismo specificato se si trovano in una delle seguenti ubicazioni:
 
a)      in prossimità dei siti di cui all’articolo 9, paragrafo 2;
 
b)      in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico;
 
c)      entro una distanza di 20 km dal confine della zona di contenimento con il resto del territorio dell’Unione.
 
Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo specificato durante e dopo la rimozione.
 
(…)
 
4.       Lo Stato membro interessato, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, effettua opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori. Tali trattamenti possono includere, se del caso, la rimozione di piante.
 
(…)».
 
11      Ai sensi dell’articolo 21 della decisione controversa, gli Stati membri sono destinatari di quest’ultima.
 
12      Gli allegati I e II di tale decisione, i quali contengono, rispettivamente, secondo quanto recita il loro titolo, l’«[e]lenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei dell’organismo specificato (“piante specificate”)» e l’«[e]lenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei dell’organismo specificato (“piante ospiti”)», menzionano la Olea europaea L.
 
 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
 
13      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2015, le ricorrenti, tutte aziende agricole del settore olivicolo che si conformano alle regole dell’agricoltura biologica, stabilite nella provincia di Lecce, hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, previa eventuale disapplicazione della direttiva 2000/29.
 
14      Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile, con la motivazione che, da un lato, la decisione controversa è un atto regolamentare che comporta «misure di esecuzione», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, e che, dall’altro, detta decisione non riguarda le ricorrenti individualmente, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
 
 Conclusioni delle parti
 
15      Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
 
–        annullare l’ordinanza impugnata;
 
–        statuire, se del caso, essa stessa sulla loro legittimazione ad agire;
 
–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale quanto al resto, e
 
–        condannare la Commissione alle spese relative al procedimento d’impugnazione e al procedimento di primo grado.
 
16      La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.
 
 Sull’impugnazione
 
17      A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono sostanzialmente due motivi, relativi, rispettivamente, ad errori di diritto in relazione all’esistenza di misure di esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, e ad errori di diritto vertenti sul fatto che la decisione controversa le riguarda individualmente e direttamente, a norma di detto articolo 263, quarto comma, TFUE.
 
18      In forza dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
 
19      Occorre applicare tale disposizione nel caso di specie.
 
 Sul primo motivo d’impugnazione

 Argomenti delle parti
 
20      Con il primo motivo d’impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver effettuato una valutazione inesatta dei fatti rilevanti e sostengono che l’ordinanza impugnata è viziata da una motivazione insufficiente, contraddittoria ed erronea per quanto concerne l’esistenza di «misure di esecuzione» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Tale motivo è diviso in cinque parti.
 
21      Con la prima parte di tale motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver erroneamente constatato, al punto 12 dell’ordinanza impugnata, che esse avevano chiesto l’annullamento integrale della decisione controversa, benché sia dal testo del ricorso sia dall’oggetto dei motivi e degli argomenti formulati a sostegno di quest’ultimo risultasse che esse avevano limitato il ricorso in primo grado alle sole disposizioni di tale decisione che arrecavano loro un pregiudizio. Al punto 22 di detta ordinanza, il Tribunale, peraltro, avrebbe esso stesso previsto l’ipotesi secondo cui le ricorrenti avevano limitato l’oggetto del loro ricorso in tal senso.
 
22      Con la seconda parte di detto motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un duplice errore di diritto ritenendo, al punto 23 dell’ordinanza impugnata, che l’articolo 4 della decisione controversa lasciasse agli Stati membri la competenza ad istituire zone delimitate.
 
23      In primo luogo, avendo constatato, da un lato, che, secondo detto articolo 4, l’intera provincia di Lecce doveva far parte della zona infetta e, dall’altro, che, per valutare se un atto regolamentare comportasse misure di esecuzione, era irrilevante accertare se l’atto di cui trattasi comportasse tali misure nei confronti di altri singoli, il Tribunale non avrebbe potuto, se non contraddicendosi, considerare, che la decisione controversa comportava misure di esecuzione, basandosi sul fatto che, ai sensi di detto articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, tale zona comprendeva «almeno» la provincia di Lecce. Infatti, se è vero, ad avviso delle ricorrenti, che lo Stato italiano dispone di un certo potere discrezionale per ampliare la delimitazione territoriale della zona infetta, tuttavia la qualificazione di tale provincia come zona infetta sarebbe automatica e obbligatoria a partire dalla data di pubblicazione della decisione controversa. Orbene, le ricorrenti sarebbero tutte ubicate in detta provincia. L’assenza di misure di esecuzione sarebbe inoltre confermata dal fatto che la decisione controversa costituirebbe il solo atto di esecuzione possibile alla luce della direttiva 2000/29 e dal fatto che tale decisione, a sua volta, non potrebbe essere attuata mediante misure nazionali, perché l’articolo 16, paragrafo 3, della stessa direttiva conferisce alla Commissione il potere discrezionale di modificare o di abrogare le misure di protezione adottate dagli Stati membri in materia di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali.
 
24      In secondo luogo, il Tribunale non potrebbe dedurre l’esistenza di misure di esecuzione nemmeno dal fatto che l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione controversa prevede la possibilità, riguardo alla sola provincia di Lecce, di sostituire le misure di eradicazione con misure di contenimento meno rigorose. Infatti, la qualificazione dell’intera provincia di Lecce come zona infetta lederebbe le ricorrenti a prescindere dalle concrete misure di esecuzione che saranno adottate in tale zona. In ogni caso, la delimitazione di detta zona come zona infetta comporterebbe automaticamente una serie di divieti ed obblighi immediatamente applicabili a decorrere dalla pubblicazione della decisione controversa, come la tenuta obbligatoria di registri, il divieto di impianto di piante ospiti o l’applicazione di trattamenti fitosanitari vietati in agricoltura biologica.
 
25      Con la terza parte del primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un duplice errore nel considerare, al punto 25 dell’ordinanza impugnata, che l’articolo 5 della decisione controversa comportava misure di esecuzione.
 
26      In primo luogo, là dove il Tribunale avrebbe rilevato che tale articolo 5 implicava la definizione, da parte degli Stati membri, delle zone infette, esso non avrebbe tenuto conto, ancora una volta, del fatto che le ricorrenti rientravano tutte nella zona infetta, così come delimitata con la decisione controversa.
 
27      In secondo luogo, là dove il Tribunale avrebbe constatato che il suddetto articolo 5 dava la possibilità agli Stati membri di derogare al divieto di impianto di piante ospiti nelle zone infette se si trattava di siti che erano protetti fisicamente contro l’introduzione del batterio in questione, esso si sarebbe basato su una motivazione erronea. Infatti, tale deroga non potrebbe riguardare le ricorrenti, poiché queste operano in aperta campagna, senza possibilità, in via di principio, di protezione fisica contro detto batterio. Orbene, un divieto giuridico, quale il divieto di impianto di piante ospiti, non potrebbe per sua stessa natura comportare misure di esecuzione.
 
28      Con la quarta parte del primo motivo, le ricorrenti sostengono che, là dove il Tribunale ha constatato, al punto 28 dell’ordinanza impugnata, che il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19 giugno 2015, n. 2180, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (in prosieguo: il «decreto del 19 giugno 2015»), conteneva le misure di esecuzione degli articoli 4, 6 e 7 della decisione controversa, il suo ragionamento è viziato da una motivazione erronea e contraddittoria. Infatti, da un lato, da tale motivazione risulterebbe che il Tribunale ha riconosciuto che alcune nevralgiche misure impugnate, come il divieto di impianto di piante ospiti nonché la qualificazione di un territorio come zona infetta, non erano ricomprese nell’atto di esecuzione invocato. Dall’altro, detto decreto non sarebbe qualificabile come misura di esecuzione, visto che la direttiva 2000/29 attribuisce all’Unione un potere esclusivo in materia.
 
29      Con la quinta parte del primo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore nel constatare, al punto 24 dell’ordinanza impugnata, che l’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della decisione controversa comportava misure di esecuzione. Infatti, da un lato, basandosi al riguardo sulla circostanza che l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione controversa consentiva allo Stato membro interessato, nella provincia di Lecce, di sostituire le misure di eradicazione con misure di contenimento, il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che le ricorrenti chiedevano, nel ricorso, l’annullamento dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 7, paragrafo 4, di tale decisione solo nella parte in cui tali disposizioni obbligavano gli imprenditori agricoli ricompresi nella zona infetta a procedere a trattamenti fitosanitari vietati in agricoltura biologica. Orbene, tale obbligo si applicherebbe in via diretta e immediata in detta provincia a prescindere dalla concreta scelta effettuata dal suddetto Stato membro tra i due tipi di misure previste. In proposito, le ricorrenti avrebbero dimostrato, nel ricorso, che le disposizioni della decisione controversa relative all’applicazione di pesticidi determinano la perdita della loro certificazione biologica. Negare in questo contesto la legittimazione delle ricorrenti ad agire dinanzi al Tribunale equivarrebbe a violare il principio del diritto dell’Unione volto a garantire ai cittadini di quest’ultima l’accesso alla giustizia.
 
30      La Commissione chiede il rigetto integrale del primo motivo d’impugnazione.

 Giudizio della Corte
 
31      Per quanto concerne la prima parte del primo motivo, è sufficiente constatare che, come rilevano le stesse ricorrenti, il Tribunale, come espressamente indicato al punto 22 dell’ordinanza impugnata, ha esaminato la legittimazione ad agire di queste ultime alla luce dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, tenendo conto della restrizione che esse avevano apportato, nell’ambito della fase scritta del procedimento in primo grado, all’oggetto del loro ricorso. In tal senso, ai punti da 23 a 28 di tale ordinanza, il Tribunale ha verificato in che misura l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafi 2 e 4, nonché l’articolo 7, paragrafi 2 e 4, della decisione controversa comportassero «misure di esecuzione», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
 
32      Ne consegue che la prima parte del primo motivo d’impugnazione, che si fonda sull’erronea premessa secondo cui il Tribunale non ha tenuto conto di detta restrizione, dev’essere respinta in quanto inoperante.
 
33      Per quanto concerne le parti da seconda a quinta di questo primo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, si deve ricordare che la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui non è destinataria, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che le sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che l’atto la riguardi direttamente ed individualmente. Dall’altro, tale persona può proporre un ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se quest’ultimo la riguarda direttamente (v., in particolare, sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punti 59 e 91, nonché ordinanza del 21 aprile 2016, Royal Scandinavian Casino Århus/Commissione, C-541/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:302, punto 20).
 
34      Riguardo alla seconda ipotesi, esaminata in primo luogo dal Tribunale ai punti da 19 a 29 dell’ordinanza impugnata, è pacifico che, come quest’ultimo ha giustamente rilevato al punto 19 di tale ordinanza, la decisione controversa ha natura di atto regolamentare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, poiché si applica a situazioni oggettivamente determinate e produce effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto.
 
35      Ciò considerato, si deve esaminare se il Tribunale non abbia errato nel ritenere, ai punti da 21 a 29 dell’ordinanza impugnata, che la decisione controversa comportasse «misure di esecuzione» a norma di detta disposizione del Trattato FUE.
 
36      In proposito si deve rammentare che, per valutare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre far riferimento alla posizione della persona che invochi il diritto di ricorso ex articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Resta quindi irrilevante la questione se l’atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli (sentenze del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C-274/12 P, EU:C:2013:852, punto 30; del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 32; del 10 dicembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commissione, C-553/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:805, punto 44, nonché ordinanza del 21 aprile 2016, Royal Scandinavian Casino Århus/Commissione, C-541/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:302, punto 43).
 
37      Inoltre, nell’ambito di tale valutazione, occorre far esclusivo riferimento all’oggetto del ricorso e, nel caso in cui il ricorrente chieda solamente l’annullamento parziale di un atto, sono solamente le misure di esecuzione che tale capo dell’atto eventualmente comporti a dover essere, all’occorrenza, prese in considerazione (sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C-274/12 P, EU:C:2013:852, punto 31; ordinanza del 14 luglio 2015, Forgital Italy/Consiglio, C-84/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:517, punto 52, e sentenza del 10 dicembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commissione, C-553/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:805, punto 45).
 
38      Peraltro, è irrilevante, al riguardo, sapere se le suddette misure debbano o no tradursi in un atto di meccanica applicazione (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punti 41 e 42; ordinanza del 14 luglio 2015, Forgital Italy/Consiglio, C-84/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:517, punto 44, nonché sentenza del 10 dicembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commissione, C-553/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:805, punto 46).
 
39      Nel caso di specie occorre ricordare che, come già indicato al punto 31 della presente ordinanza, il Tribunale, tenuto conto dell’oggetto del ricorso quale definito dalle ricorrenti in primo grado, ha esaminato la questione se l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafi 2 e 4, nonché l’articolo 7, paragrafi 2 e 4, della decisione controversa comportassero «misure di esecuzione» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.
 
40      Va rilevato anzitutto che, con l’argomento da esse dedotto nell’ambito delle parti da seconda a quinta del primo motivo d’impugnazione, le ricorrenti non contestano il punto 26 dell’ordinanza impugnata, in cui il Tribunale ha considerato che l’articolo 7, paragrafi 2 e 4, della decisione controversa comportava siffatte misure di esecuzione. Esse contestano, per contro, la fondatezza delle valutazioni effettuate dal Tribunale ai punti da 23 a 25 nonché 27 e 28 di tale ordinanza riguardo alle altre disposizioni di detta decisione cui viene fatto riferimento.
 
41      In proposito, per quanto concerne, in primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione controversa, occorre tuttavia rilevare che il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 23 dell’ordinanza impugnata, che tale disposizione può dispiegare i suoi effetti giuridici nei confronti delle ricorrenti solo mediante provvedimenti adottati dalle autorità nazionali.
 
42      Detta disposizione, infatti, ha esclusivamente ad oggetto la definizione dei criteri in forza dei quali, secondo il tenore stesso dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione controversa, lo Stato membro interessato è tenuto a stabilire i confini esatti della «zona delimitata», la quale comprende la «zona infetta» e la «zona cuscinetto», previste all’articolo 4, paragrafo 2, della medesima decisione. Pertanto, le conseguenze specifiche e concrete che l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione comporta per ciascuno degli operatori interessati, tra cui le ricorrenti, si concretizzeranno unicamente attraverso le misure nazionali di esecuzione adottate a tal fine da detto Stato membro.
 
43      In proposito poco importa che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della decisione controversa, la zona infetta debba necessariamente includere l’intera provincia di Lecce, nella quale le ricorrenti sono tutte ubicate. Infatti, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 38 della presente ordinanza, la sola circostanza che lo Stato membro interessato non disponga di alcun potere discrezionale riguardo all’inclusione di tale provincia nella zona infetta è irrilevante per determinare se detta decisione comporti misure di esecuzione, in quanto risulta peraltro che i confini esatti della zona infetta e, di conseguenza, della zona delimitata si concretizzeranno unicamente con l’adozione da parte di detto Stato membro di un atto di diritto nazionale.
 
44      Inoltre, e in ogni caso, occorre rilevare che, come il Tribunale ha parimenti constatato senza commettere alcun errore di diritto, al punto 23 dell’ordinanza impugnata, spetta allo Stato membro interessato determinare il contenuto concreto delle misure applicabili nella provincia di Lecce, nella quale le ricorrenti sono tutte ubicate. Infatti, per quanto concerne tale provincia, l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione controversa stabilisce che detto Stato membro può decidere, in deroga all’articolo 6 di tale decisione, di applicare, anziché le misure di eradicazione previste da quest’ultima disposizione, le misure di contenimento definite all’articolo 7, paragrafi da 2 a 6, di detta decisione, consentendo così a tale Stato membro di adottare misure meno rigorose di quelle normalmente richieste in una zona delimitata.
 
45      Per giunta, come rilevato dal Tribunale al punto 26 dell’ordinanza impugnata, senza che ciò sia contestato dalle ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione, l’attuazione dell’articolo 7 della decisione controversa comporta a sua volta l’adozione di «misure di esecuzione», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, poiché spetta allo Stato membro interessato determinare se le condizioni poste al paragrafo 2, lettere da a) a c), di tale articolo siano soddisfatte e decidere, in sede di applicazione dei trattamenti fitosanitari, di disporre «se del caso» la rimozione di piante.
 
46      È vero che, come fanno valere le ricorrenti, per il solo fatto che la provincia di Lecce, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della decisione controversa, deve far parte della zona infetta, tale disposizione può comportare per loro effetti lesivi, dato che essa, in ogni caso, implica l’adozione di misure, siano queste di eradicazione o di contenimento, idonee a pregiudicarle. Tale circostanza, tuttavia, non incide sul fatto che dette misure debbano essere definite dalle autorità nazionali e che, pertanto, la decisione controversa comporti, al riguardo, misure di esecuzione (v., per analogia, ordinanza del 14 luglio 2015, Forgital Italy/Consiglio, C-84/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:517, punto 54).
 
47      Per quanto concerne, in secondo luogo, l’articolo 5 della decisione controversa, si deve altresì constatare che, come giustamente dichiarato dal Tribunale al punto 25 dell’ordinanza impugnata, tale disposizione comporta necessariamente misure di esecuzione, in quanto, da un lato, implica la previa definizione da parte dello Stato membro interessato dei confini esatti delle zone infette previste all’articolo 4, paragrafo 2, di tale decisione e, dall’altro, consente agli Stati membri di derogare al divieto di impianto di piante ospiti in tali zone nel caso di «siti che sono protetti fisicamente» contro l’introduzione del batterio.
 
48      Se è vero che le ricorrenti contestano il fatto di poter rientrare in quest’ultima deroga, è giocoforza tuttavia rilevare che spetta alle autorità nazionali identificare concretamente, sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 della decisione controversa, i siti rientranti in detta deroga e, pertanto, determinare se quest’ultima possa applicarsi alle ricorrenti o ad alcune di esse.
 
49      Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della decisione controversa, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nemmeno nel ritenere, al punto 24 dell’ordinanza impugnata, che tale disposizione potesse dispiegare i suoi effetti giuridici nei confronti delle ricorrenti solo mediante provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, in quanto l’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione prevedeva, riguardo alla provincia di Lecce, la possibilità di sostituire le misure di eradicazione con misure di contenimento. Infatti, tenuto conto di quest’ultima disposizione, le conseguenze specifiche e concrete che gli obblighi previsti dalla decisione controversa comportano per ciascuno degli operatori interessati, tra cui figurano le ricorrenti, in materia di rimozione di piante e di trattamento fitosanitario si concretizzeranno unicamente attraverso le misure nazionali di esecuzione adottate a tal fine dallo Stato membro interessato.
 
50      È irrilevante, al riguardo, che le ricorrenti abbiano chiesto l’annullamento degli articoli 6 e 7 della decisione controversa soltanto nella misura in cui tali disposizioni obblighino le aziende agricole interessate, all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 7, paragrafo 4, di tale decisione, ad applicare trattamenti fitosanitari. Infatti, da un lato, tale circostanza non incide sul fatto che lo Stato membro interessato debba determinare esso stesso il contenuto concreto delle misure applicabili nella provincia di Lecce. Dall’altro, come rilevato giustamente dalla Commissione, dall’articolo 6, paragrafo 4, e dall’articolo 7, paragrafo 4, della decisione controversa, i quali rinviano, rispettivamente, all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 2, di tale decisione, risulta che i trattamenti fitosanitari di cui trattasi sono imposti allo Stato membro interessato in relazione alla rimozione di piante da esso disposta da tale Stato nel quadro, a seconda dei casi, delle misure di eradicazione o di contenimento adottate da quest’ultimo. Inoltre, come rilevato dal Tribunale al punto 26 dell’ordinanza impugnata, senza che ciò sia contestato dalle ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione, spetta altresì allo Stato membro interessato, ai sensi di dette disposizioni, decidere, in sede di applicazione dei trattamenti fitosanitari, di disporre «se del caso» la rimozione di piante.
 
51      Quanto alla circostanza addotta dalle ricorrenti, secondo cui l’applicazione dei trattamenti fitosanitari comporterebbe la perdita della loro certificazione biologica, nemmeno essa è idonea, di per sé, ad inficiare il fatto che l’articolo 6, paragrafi 2 e 4, di tale decisione può dispiegare i suoi effetti giuridici nei confronti di dette ricorrenti solo mediante provvedimenti adottati dalle autorità nazionali.
 
52      Pertanto, si deve osservare che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel concludere, ai punti 27 e 28 dell’ordinanza impugnata, che le disposizioni menzionate della decisione controversa comportavano «misure di esecuzione», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, considerato che l’esistenza di siffatte misure è del resto confermata dall’adozione, da parte del legislatore italiano, del decreto del 19 giugno 2015.
 
53      In proposito occorre rilevare che, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti, anche supponendo che tale decreto non attui completamente le disposizioni menzionate della decisione controversa, e in particolare l’articolo 5 di quest’ultima, tale circostanza non implicherebbe affatto che la decisione in parola non comporti misure di esecuzione, dato che una circostanza del genere può tutt’al più dimostrare, come sostenuto giustamente dalla Commissione, l’esistenza di una violazione, da parte dello Stato membro interessato, dei suoi obblighi ai sensi del diritto dell’Unione.
 
54      Tali valutazioni non possono peraltro essere rimesse in discussione nemmeno dai termini dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29. Infatti, lungi dal consentire alla Commissione, come suggeriscono erroneamente le ricorrenti, di modificare o di abrogare direttamente le misure nazionali adottate dagli Stati membri al fine di combattere gli organismi nocivi ai vegetali, detta disposizione consente unicamente a tale istituzione, sulla base di un’analisi, se del caso preliminare, del rischio fitosanitario, di imporre agli Stati membri l’obbligo di modificare o di revocare dette misure. Spetta, pertanto, allo Stato membro interessato attuare la decisione adottata dalla Commissione modificando o revocando le misure nazionali considerate.
 
55      Infine, va altresì precisato che le ricorrenti non possono validamente sostenere che l’ordinanza impugnata può ledere il loro diritto di accesso a un giudice, poiché, come risulta dalla causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 giugno 2016, Pesce e a. (C-78/16 e C-79/16, EU:C:2016:428), qualora l’attuazione di un atto regolamentare dell’Unione spetti, come nel caso di specie, agli Stati membri, le persone fisiche o giuridiche possono far valere l’invalidità di tale atto dinanzi ai giudici nazionali e sollecitare questi ultimi a interpellare la Corte mediante la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE (v., in particolare, sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
 
56      Di conseguenza, le parti da seconda a quinta del primo motivo d’impugnazione devono essere respinte in quanto manifestamente infondate.
 
57      Occorre quindi respingere integralmente il primo motivo d’impugnazione.
 
 Sul secondo motivo d’impugnazione

 Argomenti delle parti
 
58      Con il secondo motivo d’impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver effettuato una valutazione inesatta dei fatti rilevanti e sostengono che l’ordinanza impugnata è viziata da una motivazione insufficiente, contraddittoria ed erronea per quanto concerne la questione se la decisione le riguardi individualmente e direttamente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Questo motivo è articolato in due parti.
 
59      Con la prima parte del secondo motivo, le ricorrenti fanno valere che i punti 33 e 34 dell’ordinanza impugnata sono viziati da un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha completamente ignorato i documenti probatori dinanzi ad esso prodotti e attestanti il fatto che le ricorrenti sono titolari di contratti e di ordini di acquisto di prodotti biologici idonei a differenziarle, dato l’obbligo su di loro incombente di adempimento dei vincoli negoziali. Orbene, la decisione controversa, in particolare nella parte in cui obbliga le ricorrenti a utilizzare prodotti fitosanitari, farebbe perdere loro la certificazione biologica, determinando un gravoso inadempimento contrattuale, fonte di obblighi risarcitori.
 
60      Con la seconda parte di tale motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di non essersi pronunciato sul danno diretto che deriverebbe loro dalla decisione controversa, da un lato, in quanto imprese agricole operanti nel settore olivicolo, essendo soggette a un divieto di impianto di olivi e, dall’altro, in quanto imprese biologiche, essendo tenute, in ragione della loro ubicazione in una zona infetta, ad utilizzare prodotti fitosanitari vietati in questo tipo di agricoltura.
 
61      La Commissione chiede il rigetto di entrambe le parti del secondo motivo d’impugnazione.
 
 Giudizio della Corte
 
62      Secondo giurisprudenza costante della Corte, richiamata dal Tribunale al punto 31 dell’ordinanza impugnata, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., in particolare, sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 197, in particolare a pag. 220; del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punto 93, nonché ordinanza del 21 aprile 2016, Royal Scandinavian Casino Århus/Commissione, C-541/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:302, punto 21).
 
63      In proposito, sempre per giurisprudenza costante, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, qualora risulti che tale applicazione è effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto medesimo (v. sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C-274/12 P, EU:C:2013:852, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
 
64      Nel caso di specie, il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando, ai punti 32 e 33 dell’ordinanza impugnata, che la decisione controversa non riguardava individualmente le ricorrenti, poiché tale decisione era loro applicabile in quanto società e imprese individuali agricole del settore olivicolo che si conformano alle regole dell’agricoltura biologica, riconducibili, a tale titolo, alla categoria degli «operatori professionali» soggetti a tale decisione, in forza dell’articolo 1, lettera d), di quest’ultima.
 
65      È irrilevante, al riguardo, la circostanza che la decisione controversa, laddove obbligherebbe le ricorrenti a utilizzare prodotti fitosanitari, comporterebbe la perdita della loro certificazione biologica, causando loro un danno. Infatti, conseguenze del genere, quand’anche fossero dimostrate, risulterebbero dall’applicazione di detta decisione nella loro qualità oggettiva di operatori rientranti nell’ambito di applicazione di quest’ultima.
 
66      Inoltre, riguardo alla censura nei confronti del Tribunale per non essersi pronunciato sugli argomenti con cui le ricorrenti facevano valere l’esistenza di un danno diretto causato dalla decisione controversa, occorre rammentare che dalla formulazione stessa dell’articolo 263, quarto comma, TFUE nonché da una costante giurisprudenza risulta che una persona fisica o giuridica può chiedere l’annullamento di un atto del quale non sia destinataria e che non sia un atto regolamentare comportante misure di esecuzione soltanto qualora l’atto la riguardi non solo direttamente, ma anche individualmente (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 75).
 
67      Pertanto, poiché le condizioni secondo cui l’atto di cui si chiede l’annullamento deve riguardare detta persona tanto direttamente quanto individualmente sono cumulative, legittimamente il Tribunale ha considerato, al punto 34 dell’ordinanza impugnata, che le ricorrenti, non essendo interessate individualmente dalla decisione controversa, non potevano asserire di possedere la legittimazione ad agire, senza che fosse necessario accertare se tale decisione le riguardasse direttamente.
 
68      Di conseguenza, si deve respingere il secondo motivo d’impugnazione, nelle sue due parti, in quanto manifestamente infondato.
 
69      Ne consegue che l’impugnazione dev’essere integralmente respinta.
 
 Sulle spese
 
70      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
 
71      Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
 
1)      L’impugnazione è respinta.
 
2)      La Amrita Soc. coop. arl, la Dei Agre di Cesi Marta, la Comune agricola Lunella Soc. mutua coop. arl, l’Azienda agricola Rollo Olga, l’Azienda agricola Borrello Claudia, la Società agricola Merico Maria Rosa SNC, l’Azienda agricola di Marzo Luigi, l’Azienda agricola Stasi Anna Maria, l’Azienda agricola Crie di Miggiano Gianluigi, l’Azienda agricola di Castriota Maria Grazia, l’Azienda agricola di Cagnoni Fiorella, l’Azienda Agricola Spirdo ss agr., l’Impresa agricola Stamerra Stefania, l’Azienda agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco, l’Azienda agricola di Simone Cosimo Antonio e la Masseria Alti Pareti Soc. agr. arl sono condannate alle spese.
 
Lussemburgo, 12 gennaio 2017
 
Il cancelliere  
A. Calot Escobar
 
      Il presidente della Sesta Sezione
      E. Regan
 

 

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