DIRITTO SANITARIO – TUTELA DEI CONSUMATORI – DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Protezione della salute umana e tutela dell’ambiente – Autorizzazione – Sostanze estremamente preoccupanti – Esenzione – Regolamento che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione – Impugnazione – Art. 58, par.2 Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Luglio 2017
Numero: C-651/15 P
Data di udienza:
Presidente: Regan
Estensore: Fernlund
Premassima
DIRITTO SANITARIO – TUTELA DEI CONSUMATORI – DIRITTO DEGLI ALIMENTI – Protezione della salute umana e tutela dell’ambiente – Autorizzazione – Sostanze estremamente preoccupanti – Esenzione – Regolamento che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione – Impugnazione – Art. 58, par.2 Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Massima
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.6^ 13/07/2017 Sentenza C-651/15 PSENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.6^ 13/07/2017 Sentenza C-651/15 P
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
13 luglio 2017
«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) – Articolo 58, paragrafo 2 – Autorizzazione – Sostanze estremamente preoccupanti – Esenzione – Regolamento che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione»
Nella causa C-651/15 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 dicembre 2015,
Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-Verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e altri, rappresentate da C. Mereu, avocat, e J. Beck, solicitor,
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione europea, rappresentata da K. Mifsud-Bonnici e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
sostenuta da:
Repubblica francese, rappresentata da D. Colas e J. Traband, in qualità di agenti,
interveniente in sede d’impugnazione,
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da W. Broere e M. Heikkilä, in qualità di agenti,
Assogalvanica e altri, rappresentati da C. Mereu, avocat, e J. Beck, solicitor,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, C. G. Fernlund (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la loro impugnazione, Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-Verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) unitamente alle altre 185 ricorrenti i cui nominativi figurano nell’allegato I della presente sentenza (in prosieguo, congiuntamente: «VECCO e a.»), chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 settembre 2015 VECCO e a./Commissione, (T-360/13, EU:T:2015:695; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale esso ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento parziale del regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2013, L 108, pag. 1).
Contesto normativo
2 L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU 2008, L 353, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento REACH»), intitolato «Finalità e portata», al paragrafo 1 così dispone:
«Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione».
3 Ai sensi dell’articolo 55 del regolamento REACH:
«Il presente titolo ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. A tale fine, tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni analizzano la disponibilità di alternative e ne considerano i rischi ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione».
4 L’articolo 57 del regolamento REACH indica i criteri per l’inclusione di sostanze nell’allegato XIV di tale regolamento.
5 L’articolo 58 del regolamento REACH così dispone:
«1. Ogniqualvolta si decide di includere nell’allegato XIV una o più sostanze di cui all’articolo 57, la decisione è assunta secondo la procedura di cui all’articolo 133, paragrafo 4. Per ogni sostanza, è precisato quanto segue:
a) l’identità della sostanza, come specificato nell’allegato VI, punto 2;
b) la o le proprietà intrinseche della sostanza di cui all’articolo 57;
(…)
d) se del caso, i periodi di revisione per taluni usi;
e) gli eventuali usi o categorie di usi esentati dall’obbligo d’autorizzazione e le eventuali condizioni di tali esenzioni.
2. Gli usi o categorie di usi possono essere esentati dall’obbligo di autorizzazione, a condizione che il rischio sia adeguatamente controllato, in base alla vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente. Nello stabilire tali esenzioni, si tiene conto, in particolare, della proporzionalità del rischio per la salute umana e per l’ambiente connessa alla natura della sostanza, come nel caso in cui il rischio è modificato dalla forma fisica.
(…)».
6 Gli articoli da 60 a 64 del regolamento REACH riguardano la procedura per il rilascio delle autorizzazioni.
Fatti
7 Dai punti da 1 a 9 della sentenza impugnata risulta che, con il regolamento n. 348/2013, il triossido di cromo è stato incluso nell’allegato XIV del regolamento REACH senza la concessione di alcuna delle esenzioni previste all’articolo 58, paragrafo 2, di detto regolamento per taluni usi o categorie di usi di tale sostanza.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
8 L’8 luglio 2013, VECCO e a. hanno presentato un ricorso volto all’annullamento del regolamento n. 348/2013. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale ricorso ed ha condannato VECCO e a. alle spese.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
9 VECCO e a. chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di statuire nel merito del loro ricorso o di rinviare la causa dinanzi al Tribunale per la decisione nel merito.
10 La Commissione europea chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare VECCO e a. alle spese.
11 La Repubblica francese, ammessa ad intervenire a sostegno della Commissione, e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), intervenuta in primo grado a sostegno delle conclusioni della Commissione, chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione.
Sull’impugnazione
12 VECCO e a. deducono tre motivi. I motivi primo e secondo riguardano la violazione dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH. Il terzo motivo verte su un errore di valutazione. I motivi di impugnazione secondo e terzo vengono invocati in via subordinata, nell’ipotesi in cui il primo motivo fosse accolto.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH
Argomenti delle parti
13 Il primo motivo di impugnazione è diretto contro i punti da 28 a 53 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha dichiarato che né la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU 1998, L 131, pag. 11), né la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU 2004, L 158, pag. 50), costituiscono una «normativa comunitaria specifica» che impone «prescrizioni minime», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH. VECCO e a. contestano al Tribunale di avere erroneamente interpretato tale disposizione.
14 Il Tribunale, ai punti da 40 a 44 e da 50 a 53 della sentenza impugnata, avrebbe commesso un errore di diritto nel restringere la portata dell’esenzione di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH ai soli strumenti di diritto derivato riguardanti sostanze determinate ed esplicitamente indicate.
15 Secondo VECCO e a., l’esenzione di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH non si applica alle sostanze, bensì ai loro utilizzi o usi. Non sarebbe quindi necessario che le sostanze in questione siano specificamente menzionate nella normativa in questione. VECCO e a. sottolineano, a tale riguardo, che l’ECHA ha riconosciuto, in un documento intitolato «Preparazione del terzo progetto di raccomandazione delle sostanze da includere nell’allegato XIV – Approccio generale», che gli usi che rientrano nell’esenzione comprendono in particolare le classificazioni di pericolosità di una sostanza (cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione). Contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale al punto 41 della sentenza impugnata, tale interpretazione non può mettere seriamente in pericolo la finalità ed il funzionamento del regolamento REACH.
16 VECCO e a. sostengono che la finalità dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH impone di domandarsi preliminarmente se la normativa dell’Unione sia sufficiente ad assicurare un adeguato controllo dei rischi. I tre criteri previsti da tale disposizione, relativi all’esistenza di una «normativa comunitaria specifica», che imponga «prescrizioni minime», cosicché «il rischio sia adeguatamente controllato», dovrebbero essere pertanto valutate congiuntamente, alla luce di tale finalità, invece che singolarmente, come avrebbe fatto il Tribunale.
17 Secondo VECCO e a., un’interpretazione corretta dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH avrebbe dovuto portare il Tribunale, in primo luogo, a verificare se le direttive 98/24 e 2004/37 siano «specifiche» all’utilizzo in questione del triossido di cromo nell’industria dei trattamenti di superficie e della galvanoplastica, in secondo luogo, se questo è il caso, a determinare se tale normativa vigente imponga «prescrizioni minime» e, in terzo luogo, a verificare se tali prescrizioni minime siano sufficienti per controllare i rischi connessi.
18 Per quanto riguarda il primo criterio previsto dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH, relativo all’esistenza di una «specifica» normativa dell’Unione, VECCO e a. ritengono che tale criterio sia soddisfatto, in quanto l’uso o le categorie di usi per i quali è stata richiesta un’esenzione, ossia il processo di rivestimento e di galvanizzazione mediante il triossido di cromo, rientrano negli usi previsti dalla direttiva 98/24 e, in ragione della classificazione di tale sostanza come cancerogena, dalla direttiva 2004/37.
19 Per quanto riguarda il secondo criterio previsto da tale disposizione, VECCO e a. ritengono che il Tribunale abbia correttamente elencato, ai punti 37 e 43 della sentenza impugnata, le «prescrizioni minime» stabilite dalle direttive 98/24 e 2004/37. Esso avrebbe tuttavia omesso di valutare se, in concreto, tali esigenze consentano di giungere ad un adeguato controllo dei rischi per i lavoratori dell’industria dei rivestimenti di superficie e della galvanoplastica.
20 Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, al punto 40 della sentenza impugnata, che la direttiva 98/24 si limita a fornire un quadro generale che definisce i doveri che spettano ai datori di lavoro che espongono i loro dipendenti a rischi chimici. Il Tribunale avrebbe inoltre ritenuto, al punto 44 della sentenza impugnata, che la direttiva 98/24, dal momento che non fissa valori massimi in materia di esposizione professionale alla sostanza in questione, non possa essere considerata contenere «prescrizioni minime», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH.
21 VECCO e a. ritengono che la fissazione di valori massimi in materia di esposizione professionale non sia né l’unico né il migliore metodo di gestione dei rischi chimici. La mancanza di tali valori massimi per quanto riguarda il triossido di cromo non sarebbe sufficiente per ritenere che le direttive non impongano «prescrizioni minime», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH.
22 Per quanto riguarda il criterio relativo all’adeguato controllo dei rischi, VECCO e a. criticano il punto 64 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ha ritenuto che fosse impossibile verificare se tale criterio fosse soddisfatto, data la mancanza di una normativa comunitaria specifica che imponga prescrizioni minime. Siffatta interpretazione «superficiale» traviserebbe, sotto il profilo giuridico, l’obiettivo generale perseguito dall’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH e, sotto il profilo fattuale, tutti gli elementi di prova versati agli atti, volti a dimostrare che i rischi corsi dai lavoratori dell’industria dei rivestimenti di superficie e della galvanoplastica e legati all’utilizzo del triossido di cromo sono adeguatamente controllati dalla normativa dell’Unione.
23 La Commissione esclude l’interpretazione proposta da VECCO e a., secondo la quale l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH si applica a usi e non a sostanze. Tale istituzione approva il ragionamento secondo il quale il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario esaminare gli usi rientranti nell’ambito delle direttive 98/24 e 2004/37, poiché tali direttive non sono specifiche al triossido di cromo.
24 L’ECHA condivide l’argomentazione della Commissione. Il legislatore non avrebbe previsto esenzioni automatiche dal meccanismo di autorizzazione per tutti gli usi rientranti nell’ambito delle direttive 98/24 e 2004/37.
25 Lo stesso vale per la Repubblica francese, la quale ritiene che le direttive 98/24 e 2004/37 non siano normative comunitarie specifiche che impongono prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH.
Giudizio della Corte
26 Al fine di rispondere al primo motivo di impugnazione, occorre ricordare il contesto nel quale si applica il regime di esenzione di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH.
27 A tale riguardo, dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento REACH, risulta che quest’ultimo ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. A tal fine, detto regolamento istituisce un sistema integrato di controllo delle sostanze chimiche che comprende la loro registrazione, la loro valutazione, nonché la loro autorizzazione ed eventuali restrizioni al loro utilizzo (v., in particolare, sentenza del 15 marzo 2017, Polynt/ECHA, C-323/15 P, EU:C:2017:207, punto 20).
28 Come sottolineato, in particolare, ai considerando 69 e 70 del regolamento REACH, quest’ultimo riserva alle sostanze dette «estremamente preoccupanti» un’attenzione particolare. Tali sostanze sono infatti soggette al regime di autorizzazione previsto al titolo VII di tale regolamento. Dall’articolo 55 del citato regolamento risulta che lo scopo di siffatto regime di autorizzazione è di «garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide» (v., in particolare, sentenza del 15 marzo 2017, Polynt/ECHA, C-323/15 P, EU:C:2017:207, punto 21).
29 La prima tappa di tale regime di autorizzazione è la procedura di identificazione delle sostanze estremamente preoccupanti, sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 57 del regolamento REACH. La seconda tappa è l’iscrizione di tali sostanze nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, che costituisce l’allegato XIV del medesimo regolamento, e la terza e ultima tappa riguarda la procedura che sfocia, eventualmente, nell’autorizzazione di una sostanza estremamente preoccupante (v., in particolare, sentenza del 15 marzo 2017, Polynt/ECHA, C-323/15 P, EU:C:2017:207, punto 22).
30 Al fine di assicurare la coerenza tra il regime di autorizzazione previsto al titolo VII del regolamento REACH e le altre disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione destinate alla protezione della salute umana o dell’ambiente dai rischi nati dall’uso di sostanze chimiche, l’articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento consente di esentare taluni usi o categorie di usi dall’obbligo di autorizzazione, «a condizione che il rischio sia adeguatamente controllato, in base alla vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente».
31 Risulta chiaramente da tale disposizione che taluni usi o categorie di usi di una sostanza estremamente preoccupante possono essere esentati dall’obbligo di autorizzazione qualora ricorrano due condizioni. Tali condizioni consistono, da un lato, nella presenza di una «vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente» e, dall’altro, nel fatto che, tenuto conto di tale normativa, «il rischio sia adeguatamente controllato». Risulta inoltre dalla chiara formulazione di tale disposizione che le condizioni in parola sono cumulative, cosicché, come ha in sostanza dichiarato il Tribunale ai punti 32 e 64 della sentenza impugnata, è sufficiente che non ricorra una sola di tali condizioni affinché l’esenzione debba essere rifiutata.
32 Peraltro, data la sua natura derogatoria, è necessaria un’interpretazione restrittiva di tale disposizione.
33 Per quanto riguarda la questione se le direttive 98/24 e 2004/37 rientrino nella prima di tali condizioni, occorre determinare se tali direttive possano essere considerate normative specifiche che impongono prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente.
34 Secondo una costante giurisprudenza, il significato e la portata dell’espressione «normativa specifica», della quale il regolamento REACH non fornisce alcuna definizione, devono essere determinati conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essa è utilizzata e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2015, Hotel Sava Rogaška, C-207/14, EU:C:2015:414, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
35 Il senso abituale dell’aggettivo «specifico» si riferisce, nel linguaggio corrente, alla particolarità di una fattispecie, a ciò che le è proprio e la distingue dalle altre fattispecie, contrapponendosi così a tutto ciò che è generale. Conformemente a tale senso abituale, l’espressione «normativa specifica» utilizzata all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH deve essere interpretata nel senso che essa comprende, quantomeno, ogni direttiva o regolamento che prevede norme particolari della sostanza considerata. Tale espressione deve essere intesa in contrapposizione ad una normativa che disciplina un gruppo di sostanze o una categoria di utilizzi o usi, definiti in maniera generale e astratta.
36 VECCO e a. ritengono, tuttavia, che l’esenzione prevista all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH si riferisca agli usi o alle categorie di usi, e non alle sostanze. Di conseguenza, al fine di stabilire se tale esenzione sia applicabile, occorrerebbe non tanto verificare se la sostanza di cui trattasi sia espressamente indicata dalla normativa in questione, quanto piuttosto verificare se tale normativa consenta, in pratica, un adeguato controllo dei rischi connessi agli usi o alle categorie di usi considerati per tale sostanza. Il Tribunale avrebbe pertanto commesso un errore di diritto nel dichiarare che le direttive 98/24 e 2004/37 non costituiscono una normativa specifica che impone prescrizioni minime, adducendo che tali direttive non menzionano espressamente il triossido di cromo.
37 A tale riguardo, se è vero che la prima frase dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH non si riferisce alla nozione di sostanza, ma soltanto a quelle di usi o categorie di usi, è anche vero che il meccanismo di esenzione implica un legame indissolubile tra una sostanza e i suoi usi o categorie di usi.
38 Infatti, il regolamento REACH mira, come emerge dal suo titolo e del suo impianto generale, a disciplinare le sostanze. Il regime di autorizzazione di cui al titolo VII di tale regolamento si riferisce più in particolare alle sostanze che, per le loro proprietà intrinseche, sono considerate estremamente preoccupanti e che, pertanto, devono essere nel tempo sostituite.
39 Come emerge dall’articolo 55 di detto regolamento, tali sostanze possono essere immesse sul mercato soltanto sulla base di un’autorizzazione volta a garantire l’adeguato controllo dei rischi connessi al loro utilizzo. È per questo motivo che il rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60 del medesimo regolamento è preceduta da una valutazione dei rischi, alle condizioni stabilite dall’articolo 64 di tale regolamento.
40 Peraltro, la decisione di includere una sostanza nell’allegato XIV del regolamento REACH deve in particolare precisare, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, gli eventuali usi o le categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione e le eventuali condizioni di tali esenzioni.
41 Inoltre, come ha correttamente rilevato, in sostanza, il Tribunale ai punti 41 e 44 della sentenza impugnata, l’interpretazione dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH sostenuta da VECCO e a. equivarrebbe ad ammettere, in particolare, che qualsiasi sostanza cancerogena di categoria I o II debba essere necessariamente esentata dall’obbligo di autorizzazione per i suoi usi in ambito professionale, per il motivo che la direttiva 2004/37 regolamenta tali tipologie di usi per tutte le sostanze cancerogene. Siffatta interpretazione è incompatibile sia con la formulazione che con la finalità del regime di autorizzazione previsto al titolo VII del regolamento REACH per quanto riguarda le sostanze estremamente preoccupanti, come le sostanze cancerogene di categoria I o II.
42 Pertanto, nel caso di specie, avendo correttamente constatato che le direttive 98/24 e 2004/37 non contengono alcuna disposizione propria del triossido di cromo che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente, il Tribunale non ha commesso errori di diritto, per i motivi esposti ai punti da 37 a 45 della sentenza impugnata, nel dichiarare che tali direttive non contengono una «normativa specifica», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH. Il Tribunale ha quindi potuto correttamente concludere, al punto 63 della sentenza impugnata, che non ricorreva la prima delle due condizioni richieste da tale disposizione e ha potuto così giustificare, al punto 66 della sentenza impugnata, il rigetto del motivo vertente sulla violazione dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento REACH.
43 Ne consegue che, soltanto per tale ragione, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.
44 I motivi di impugnazione secondo e terzo sono stati dedotti in via subordinata, nell’ipotesi in cui il primo motivo fosse accolto. Poiché il primo motivo è stato respinto, occorre respingere i motivi di impugnazione secondo e terzo in quanto inoperanti.
Sulle spese
45 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
46 L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.
47 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 4, del medesimo regolamento di procedura, la Corte può decidere che una parte interveniente in primo grado, la quale abbia partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte, si faccia carico delle proprie spese.
48 VECCO e a., rimasti soccombenti, devono essere condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.
49 La Repubblica francese, interveniente in sede d’impugnazione, sopporterà le proprie spese.
50 L’ECHA, interveniente in primo grado, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-Verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e le altre ricorrenti, i cui nominativi figurano nell’allegato I della presente sentenza, sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3) La Repubblica francese e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno le proprie spese.
Firme
ALLEGATO I
Elenco delle ricorrenti
Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-Verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), con sede in Memmingen (Germania),
Adolf Krämer GmbH & Co. KG, con sede in Ulm (Germania),
AgO Argentum GmbH Oberflächenveredelung, con sede in Norimberga (Germania),
Alfred Kruse GmbH Metallveredelungen, con sede in Langenfeld (Germania),
AL-Oberflächenveredelungsgesellschaft mbH, con sede in Wuppertal (Germania),
Anke GmbH & Co. KG Oberflächentechnik, con sede in Essen (Germania),
ATC Armoloy Technology Coatings GmbH & Co. KG, con sede in Mosbach (Germania),
August Schröder GmbH & Co. KG Oberflächenveredelung, con sede in Hemer (Germania),
August Sure KG, con sede in Lüdenscheid (Germania),
Baaske Oberflächenveredelung GmbH, con sede in Wuppertal,
Hartchrom Beck GmbH, con sede in Güglingen (Germania),
Bredt GmbH, con sede in Meschede (Germania),
Breidert Galvanic GmbH, con sede in Darmstadt (Germania),
Chrom-Müller Metallveredelung GmbH, con sede in Oberndorf am Neckar (Germania),
Chrom-Schmitt GmbH & Co. KG, con sede in Baden-Baden (Germania),
C. Hübner GmbH, con sede in Marktoberdorf (Germania),
C. W. Albert GmbH & Co. KG, con sede in Hemer-Bredenbruch (Germania),
Detlef Bingen GmbH, con sede in Langenfeld,
Dittes Oberflächentechnik GmbH, con sede in Keltern (Germania),
Duralloy Süd GmbH, con sede in Villingen-Schwenningen (Germania),
Durochrom-Bogatzki, con sede in Oberndorf am Neckar,
Metallveredelung Emil Weiß GmbH & Co. KG, con sede in Mitwitz (Germania),
Ewald Siodla Metallveredelungsgesellschaft mbH, con sede in Witten (Germania),
Flügel CSS GmbH & Co. KG, con sede in Solingen (Germania),
Fritz Zehnle Galvanische Anstalt, Inh. Gerd Joos eK, con sede in Triberg (Germania),
Galvanoform Gesellschaft für Galvanoplastik mbH, con sede in Lahr (Germania),
Galvano Herbert Geske eK, con sede in Solingen,
Galvanotechnik Friedrich Holst GmbH, con sede in Amburgo (Germania),
Galvano Weis, Weis GmbH & Co., Galvanische Werkstätte KG, con sede in Emmering (Germania),
gebr. böge Metallveredelungs GmbH, con sede in Amburgo,
Hans Giesbert GmbH & Co. KG, con sede in Mömbris (Germania),
Groz-Beckert KG, con sede in Albstadt (Germania),
GTW GmbH, con sede in Werl (Germania),
GWC Coating GmbH, con sede in Villingen-Schwenningen,
Hartchrom Beuthel GmbH, con sede in Schwelm (Germania),
Hartchrom Erb GmbH, con sede in Weiterstadt (Germania),
Hartchrom GmbH, con sede in Karlsruhe (Germania),
Hartchrom GmbH Werner Kreuz, con sede in Blumberg (Germania),
Hartchrom Schoch GmbH, con sede in Sternenfels (Germania),
Hartchrom Teikuro Automotive GmbH, con sede in Sternenfels,
Heine Optotechnik GmbH & Co. KG, con sede in Herrsching (Germania),
Heinrich Schnarr GmbH Metallveredlungswerk, con sede in Mainaschaff (Germania),
Heinrich Schulte Söhne GmbH & Co. KG, con sede in Arnsberg (Germania),
Heinz Daurer und Söhne GmbH & Co. KG Metall-Veredelung-Lampertheim, con sede in Lampertheim (Germania),
Helmut Gossmann Metallveredelungs-GmbH, con sede in Goldbach (Germania),
Henry Gevekoth GmbH, con sede in Amburgo,
Heyer GmbH Oberflächentechnik, con sede in Lubecca (Germania),
HFJ Galvano Kiel GmbH, con sede in Kiel (Germania),
Hueck Engraving GmbH & Co. KG, con sede in Viersen (Germania),
Imhof Hartchrom GmbH, con sede in Karlstadt (Germania),
Johannes Jander GmbH & Co. KG Metalloberflächenveredelung, con sede in Iserlohn (Germania),
Johann Maffei GmbH & Co. KG, con sede in Iserlohn-Simmern (Germania),
Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG, con sede in Bad Essen (Germania),
Knipex-Werk C. Gustav Putsch KG, con sede in Wuppertal,
Kreft & Röhrig GmbH, con sede in Troisdorf-Friedrich-Wilhelms Hütte (Germania),
Kriebel Metallveredelung GmbH, con sede in Kirschfurt (Germania),
LKS Kronenberger GmbH Metallveredlungswerk, con sede in Seligenstadt (Germania),
Kunststofftechnik Bernt GmbH, con sede in Kaufbeuren (Germania),
L B – Oberflächentechnik GmbH, con sede in Wuppertal,
Linder Metallveredelungsgesellschaft mbH, con sede in Albstadt (Germania),
Metallisierwerk Peter Schreiber GmbH, con sede in Düsseldorf (Germania),
Montanhydraulik GmbH, con sede in Holzwickeden (Germania),
Morex SpA, con sede in Crespano del Grappa (Italia),
Motoren-Sauer Instandsetzungs-GmbH, con sede in Hösbach (Germania),
MSC/Copperflow Ltd, con sede in Bolton, Greater Manchester (Regno Unito),
Neumeister Hydraulik GmbH, con sede in Neuenstadt am Kocher (Germania),
Nießer Metallveredelung GmbH, con sede in Röthenbach an der Pegnitz (Germania),
Norddeutsche Hartchrom GmbH & Co. KG, con sede in Ganderkesee (Germania),
Oberflächenzentrum Elz GmbH, con sede in Limburg (Germania),
OK Oberflächenveredelung GmbH & Co. KG, con sede in Sundern (Germania),
OTH Oberflächentechnik Hagen GmbH & Co. KG, con sede in Hagen (Germania),
OT Oberflächentechnik GmbH & Co. KG, con sede in Schwerin (Germania),
Präzisionsgalvanik GmbH Wolfen, con sede in Bitterfeld-Wolfen (Germania),
Rahrbach GmbH, con sede in Heiligenhaus (Germania),
Rudolf Clauss GmbH & Co. KG Metallveredlung, con sede in Mülheim an der Ruhr (Germania),
Rudolf Jatzke Galvanik-Hartchrom Günter Holthöfer GmbH & Co. KG, con sede in Bielefeld (Germania),
Schaeffler Technologies AG & Co. KG, con sede in Herzogenaurach (Germania),
Scherer GmbH, con sede in Haslach im Kinzigtal (Germania),
Schmitz Hydraulikzylinder GmbH, con sede in Büttelborn (Germania),
Schnarr Metallveredlung GmbH, con sede in Waiblingen (Germania),
Schornberg Galvanik GmbH, con sede in Lippstadt (Germania),
Robert Schrubstock GmbH & Co. KG, con sede in Velbert (Germania),
Schulte Hartchrom GmbH, con sede in Arnsberg,
Schwing GmbH, con sede in Sankt Stefan im Lavanttal (Austria),
Silit-Werke GmbH & Co. KG, con sede in Riedlingen (Germania),
Steinbach & Vollmann GmbH & Co. KG, con sede in Heiligenhaus,
Strötzel Oberflächentechnik GmbH & Co. KG, con sede in Hildesheim (Germania),
Süss Oberflächentechnik GmbH, con sede in Wetzlar (Germania),
Thoma Metallveredelung GmbH, con sede in Heimertingen (Germania),
Viemetall Viersener Metallveredlung Pottel GmbH & Co. KG, con sede in Viersen (Germania),
Walzen-Service-Center GmbH, con sede in Oberhausen (Germania),
Wavec GmbH, con sede in Eisenhüttenstadt (Germania),
Wilhelm Bauer GmbH & Co. KG, con sede in Hanovre (Germania),
Willy Remscheid Galvanische Anstalt GmbH, con sede in Solingen,
Willy Remscheid Kunststofftechnik GmbH, con sede in Velbert,
Wiotec, Inhaber Udo Wilmes eK, con sede in Ense (Germania),
Wissing Hartchrom GmbH, con sede in Lohmar (Germania),
alfi GmbH Isoliergefäße, Metall- und Haushaltswaren, con sede in Wertheim (Germania),
BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH & Co. KG, con sede in Solingen,
Siegfried Boner eK, con sede in Villingen-Schwenningen,
Bruchmühlbacher Galvanotechnik (BG) GmbH, con sede in Bruchmühlbach-Miesau (Germania),
C + C Krug GmbH, con sede in Velbert,
Collini GmbH, con sede in Aperg (Germania),
Collini Gesellschaft mbH, con sede in Hohenems (Austria),
Collini GmbH, con sede in Marchtrenk (Austria),
ColliniWien GmbH, con sede in Vienna (Austria),
Federal-Mogul TP Europe GmbH & Co KG, con sede in Burscheid (Germania),
Fischer GmbH & Co. surface technologies KG, con sede in Katzenelnbogen (Germania),
Friederici Oberflächenveredlung GmbH, con sede in Iserlohn,
Galvano Wittenstein GmbH, con sede in Solingen,
Gedore-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, con sede in Remscheid (Germania),
Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, con sede in Lüdenscheid,
Gosma – Werkzeugfabrik und Metallveredelung Weber GmbH, con sede in Gosheim (Germania),
Hartchrom-Meuter Ernst Meuter GmbH & Co. KG, con sede in Solingen,
Hartchrom Spezialbeschichtung Winter GmbH, con sede in Treuen (Germania),
Hasler AG, Aluminiumveredlung, con sede in Turgi (Svizzera),
Hartchrom Haslinger Oberflächentechnik GmbH, con sede in Linz (Austria),
Hentschel Harteloxal GmbH & Co. KG, con sede in Schorndorf (Germania),
Kammin Metallveredelung KG, con sede in Friesenheim (Germania),
Karl-Heinz Bauer GmbH Galvanische Anstalt, con sede in Ispringen (Germania),
Maschinenfabrik KBA-Mödling AG, con sede in Maria Enzersdorf (Austria),
Albert Kißling Galvanische Werke GmbH, con sede in Neusäß (Germania),
KME Germania GmbH & Co. KG, con sede in Osnabrück (Germania),
Lahner KG, con sede in Brunn am Gebirge (Austria),
Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH, con sede in Lindenberg (Germania),
MTU Aero Engines AG, con sede in Monaco di Baviera (Germania),
MTU Maintenance Hannover GmbH, con sede in Langenhagen (Germania),
Münze Österreich AG, con sede in Vienna,
Nehlsen-BWB Flugzeug-Galvanik Dresden GmbH & Co. KG, con sede in Dresda (Germania),
Orbis Will GmbH + Co. KG, con sede in Ahaus (Germania),
Riag Oberflächentechnik AG, con sede in Wängi (Svizzera),
Franz Rieger Metallveredlung, con sede in Steinheim am Albuch (Germania),
Saxonia Galvanik GmbH, con sede in Halsbrücke (Germania),
Schweizer Galvanotechnic GmbH & Co. KG, con sede in Heilbronn (Germania),
G. Schwepper Beschlag GmbH & Co, con sede in Heiligenhaus,
R. Spitzke Oberflächen- und Galvanotechnik GmbH & Co. KG, con sede in Barsbüttel (Germania),
Stahl Judenburg GmbH, con sede in Judenburg (Austria),
VTK Veredelungstechnik Krieglach GmbH, con sede in Krieglach (Austria),
STI Surface Technologies International Holding AG, con sede in Steinach (Svizzera),
Witech GmbH, con sede in Remscheid,
Kurt Zecher GmbH, con sede in Paderborn (Germania),
De Martin AG, Metallveredelung, con sede in Wängi,
Hattler & Sohn GmbH, con sede in Villingen-Schwenningen,
Alfacrom 2000 Srl, con sede in Fiume Veneto (Italia),
F.LLI Angelini Sud Srl, con sede in Arzano (Italia),
Bertola Srl, con sede in Marene (Italia),
Bugli Srl, con sede in Scandicci (Italia),
Burello Srl, con sede in Pavia di Udine (Italia),
Galvanica CMB Di Bittante Franco EC Snc, con sede in Scorzé (Italia),
Casprini Gruppo Industriale SpA, con sede in Cavrilia (Italia),
CFG Rettifiche Srl, con sede in Argenta (Italia),
CIL – Cromatura e Rettifica Srl, con sede in Esine (Italia),
Cromatura Dura Srl, con sede in Lozza (Italia),
Cromital Srl, con sede in Parma (Italia),
Cromoflesch Di Bolletta Giuseppe & C. Snc, con sede in Salzano (Italia),
Cromogalante Srl, con sede in Padova (Italia),
Cromotrevigiana Srl, con sede in Ponzano Veneto (Italia),
Elezinco Srl, con sede in Castelfidardo (Italia),
Galvanica Nobili Srl, con sede in Marano sul Panaro (Italia),
Galvanotecnica Vignati Srl, con sede in Canegrate (Italia),
Galvitek Srl, con sede in Verona (Italia),
Gilardoni Vittorio Srl, con sede in Mandello del Lario (Italia),
Industria Galvanica Dalla Torre Ermanno e Figli Srl, con sede in Villorba (Italia),
La Galvanica Trentina Srl, con sede in Rovereto (Italia),
Nicros Srl, con sede in Conegliano (Italia),
OCM Di Liboà Mauro & C. Snc, con sede in Mondovì (Italia),
Rubinetterie Zazzeri SpA, con sede in Incisa Valdarno (Italia),
Silga SpA, con sede in Castelfidarno (Italia),
Surcromo Di Suttora Marco, con sede in Pieve Emanuele (Italia),
Tobaldini SpA, con sede in Altavilla Vicentina (Italia),
Tre Albi SNC Di Trentin Silvano Bittante Mario & Albanese Giancarlo, con sede in Vedelago (Italia),
Adolf Boos GmbH & Co. KG, con sede in Iserlohn,
Henkel Beiz- und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG, con sede in Waidhofen an der Thaya (Austria),
Saueressig GmbH & Co. KG, con sede in Vreden (Germania),
Saueressig Polska sp. z o.o., con sede in Tarnowo Podgórne (Polonia),
Wetzel GmbH, con sede in Grenzach-Wyhlen (Germania),
Wetzel sp. z o.o., con sede in Duchnów (Polonia),
Apex Cylinders Ltd, con sede in Bristol (Regno Unito),
Federal-Mogul Burscheid GmbH, con sede in Burscheid,
Federal-Mogul Friedberg GmbH, con sede in Friedberg (Germania),
Federal-Mogul Vermögensverwaltungs-GmbH, con sede in Burscheid,
Federal-Mogul Operations Francia SAS, con sede in Saint-Jean-de-la-Ruelle (Francia),
Dietmar Schrick GmbH, con sede in Solingen,
Cromatura Dalla Torre Sergio Snc Di Dalla Torre Sergio EC, con sede in Breda di Tiave (Italia),
Hartchromwerk Brunner AG, con sede in Sankt Gallen (Svizzera),
Schulz Hartchrom GmbH, con sede in Amburgo,
ALLEGATO II
Elenco delle intervenienti in primo grado
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA),
Assogalvanica, con sede in Padova,
Ecometal, con sede in Treviso (Italia),
Comité européen pour le traitement de surface (CETS), con sede in Lovanio (Belgio),
Österreichische Gesellschaft für Oberflächentechnik (AOT), con sede in Vienna,
Surface Engineering Association (SEA), con sede in Birmingham (Regno Unito),
Zentralverband Oberflächentechnik eV (ZVO), con sede in Hilden (Germania),
Eco-Chim Galvanotecnica di Antoniazzi G. & C. Snc, con sede in Codognè (Italia),
Heiche Oberflächentechnik GmbH, con sede in Schwaigern (Germania),
Schwäbische Härtetechnik Ulm GmbH & Co. KG, con sede in Ulm,
Trattamento superfici metalliche Srl (TSM), con sede in Schio (Italia),
Aros Hydraulik GmbH, con sede in Memmingen,
Berndorf Band GmbH, con sede in Berndorf (Austria),
Eberhard Derichs Maschinen- und Apparatebau GmbH, con sede in Krefeld (Germania),
Friedrich Fausel Metalldrückerei, con sede in Herrlingen (Germania),
Goldhofer AG, con sede in Memmingen,
Heidelberger Druckmaschinen AG, con sede in Heidelberg (Germania),
Huhtamaki Flexible Packaging Germania GmbH & Co. KG, con sede in Ronsberg (Germania),
ITW Automotive Products GmbH, con sede in Hodenhagen (Germania),
Josef Van Baal GmbH, con sede in Krefeld,
Kleinvoigtsberger Elektrobauelemente GmbH, con sede in Großschirma (Germania),
Kniggendorf & Kögler GmbH, con sede in Laatzen (Germania),
Liebherr-Components Kirchdorf GmbH, con sede in Kirchdorf (Germania),
Max Hilscher GmbH, con sede in Dornstadt (Germania),
Mora Metrology GmbH, con sede in Aschaffenburg (Germania),
Norsystec – Nohra-System-Technik GmbH, con sede in Nohra (Germania),
Otto Littmann Maschinenfabrik – Präzisionsmechanik GmbH, con sede in Amburgo,
Provertha Connectors Cables & Solutions GmbH, con sede in Pforzheim (Germania),
Roland Merz, residente in Ober-Ramstadt (Germania),
Schwing-Stetter Baumaschinen GmbH, con sede in Vienna,
SML Maschinengesellschaft mbH, con sede in Lenzing (Austria),
ThyssenKrupp Steel Europe AG, con sede in Duisburg (Germania),
Windmöller & Hölscher KG, con sede in Lengerich (Germania).