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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C‑736/19 | Data di udienza:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Pagamenti agroambientali – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Sostegno dello sviluppo rurale – Sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie – Inosservanza dei presupposti per la concessione di tali pagamenti – Sfalcio prematuro – Riduzione ed esclusione di detti pagamenti – Norme obbligatorie – Criteri di gestione obbligatori – Requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali – Impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie, dei requisiti minimi e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regolamento (UE) n. 65/2011 – Regolamento n. 73/2009/CE – Reg. (CE) n. 1122/2009.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Aprile 2021
Numero: C‑736/19
Data di udienza:
Presidente: Bay Larsen
Estensore: Bay Larsen


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Pagamenti agroambientali – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Sostegno dello sviluppo rurale – Sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie – Inosservanza dei presupposti per la concessione di tali pagamenti – Sfalcio prematuro – Riduzione ed esclusione di detti pagamenti – Norme obbligatorie – Criteri di gestione obbligatori – Requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali – Impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie, dei requisiti minimi e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regolamento (UE) n. 65/2011 – Regolamento n. 73/2009/CE – Reg. (CE) n. 1122/2009.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 6^, 15 aprile 2021 Sentenza C‑736/19

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Pagamenti agroambientali – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Sostegno dello sviluppo rurale – Sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie – Inosservanza dei presupposti per la concessione di tali pagamenti – Sfalcio prematuro – Riduzione ed esclusione di detti pagamenti – Norme obbligatorie – Criteri di gestione obbligatori – Requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali – Impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie, dei requisiti minimi e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regolamento (UE) n. 65/2011 – Regolamento n. 73/2009/CE – Reg. (CE) n. 1122/2009.

L’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, dev’essere interpretato nel senso che non è applicabile nel caso in cui il richiedente il sostegno non abbia rispettato gli impegni agroambientali relativi ai requisiti riguardanti lo sfalcio, senza che sia stata constatata alcuna modifica del gruppo di colture interessato. Mentre, gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale secondo la quale un medesimo requisito può al contempo costituire un requisito minimo in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e un requisito che va al di là di tali requisiti minimi, ossia un presupposto per la concessione di pagamenti agroambientali.

Pres. / Rel. Bay Larsen, Ric.ZS «Plaukti»


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 6^, 15/04/2021 Sentenza C‑736/19

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 6^, 15 aprile 2021 Sentenza C‑736/19

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

15 aprile 2021

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regolamento (UE) n. 65/2011 – Articolo 16, paragrafo 5, terzo comma – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articoli 4 e 6 – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Sostegno dello sviluppo rurale – Pagamenti agroambientali – Sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie – Inosservanza dei presupposti per la concessione di tali pagamenti – Sfalcio prematuro – Riduzione ed esclusione di detti pagamenti – Norme obbligatorie – Criteri di gestione obbligatori – Requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali – Impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie, dei requisiti minimi e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale»

Nella causa C‑736/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 30 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 7 ottobre 2019, nel procedimento

ZS «Plaukti»

con l’intervento di:

Lauku atbalsta dienests,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, C. Toader e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo lettone, inizialmente da L. Juškeviča, V. Soņeca e K. Pommere, successivamente da K. Pommere, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Kaduczak e A. Sauka, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 16, paragrafo 5, terzo comma, e 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2011, L 25, pag. 8, e rettifica in GU 2011, L 201, pag. 20) (in prosieguo: il «regolamento n. 65/2011»), dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1) e degli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ZS «Plaukti» (in prosieguo: la «Plaukti»), un’azienda agricola con sede in Lettonia, e il Lauku atbalsta dienests (servizio di sostegno alle zone rurali, Lettonia), in merito al rifiuto di quest’ultimo di versare un sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie (in prosieguo: il «sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1698/2005

3 Il considerando 35 del regolamento n. 1698/2005 così recitava:

«Le indennità agroambientali dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all’intera società attraverso l’introduzione o la prosecuzione dell’applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. (…)».

4 L’articolo 36 di tale regolamento fa parte del titolo IV, capo I, sezione 2, asse 2, dello stesso; detta sezione è intitolata «Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale». Tale articolo disponeva:

«Il sostegno di cui alla presente sezione riguarda le seguenti misure:

a) misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:

(…)

iv) pagamenti agroambientali;

(…)».

5 L’articolo 39, paragrafi da 1 a 3, di detto regolamento così disponeva:

«1. Il sostegno di cui all’articolo 36, lettera a), punto iv), è concesso dagli Stati membri per tutto il territorio secondo le specifiche esigenze.

2. I pagamenti agroambientali sono erogati agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali. (…)

3. I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 [del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2005, L 277, pag. 1)] e dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni».

Regolamento n. 65/2011

6 L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 65/2011 disponeva quanto segue:

«Ai fini del presente titolo si intende per:

a) “misure connesse alla superficie”, le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;

(…)

c) “superficie determinata”, la superficie degli appezzamenti o delle particelle per le quali è stato richiesto l’aiuto, misurate in conformità all’articolo 11 e all’articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, del presente regolamento;

(…)».

7 L’articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Riduzioni ed esclusioni in relazione alla dimensione della superficie», ai paragrafi 2, 3, primo e secondo comma, e 5, primo, secondo e terzo comma, così disponeva:

«2. Agli effetti del presente articolo, le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell’ambito di una determinata misura connessa alla superficie sono considerate come un unico gruppo di colture. (…)

3. Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l’importo dell’aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l’importo dell’aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture. (…)

(…)

5. Nel caso di cui al secondo comma del paragrafo 3, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari ma non superiore al 20% della superficie determinata.

Se la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 50%, il beneficiario è escluso ancora una volta dall’aiuto per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata».

8 L’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento così recitava:

«1. L’aiuto viene ridotto o rifiutato se i seguenti criteri e obblighi non sono soddisfatti:

a) per le misure di cui all’articolo 36, lettera a), punti iv) e v) nonché lettera b), punto v), del regolamento [n. 1698/2005], i requisiti obbligatori pertinenti nonché i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli altri requisiti specifici di cui all’articolo 39, paragrafo 3, articolo 40, paragrafo 2, e articolo 47, paragrafo 1, del regolamento [n. 1698/2005], e gli impegni che vanno al di là di tali norme e requisiti; (…)».

9 L’articolo 22 del medesimo regolamento prevedeva quanto segue:

«In caso siano applicabili diverse riduzioni, si procede secondo il seguente ordine:

– in primo luogo, in conformità con l’articolo 16, paragrafi 5 e 6, e con l’articolo 17, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento;

– in secondo luogo, conformemente all’articolo 18 del presente regolamento;

(…)».

Regolamento n. 73/2009

10 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 prevedeva quanto segue:

«Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti ottempera ai criteri di gestione obbligatori elencati nell’allegato II e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 6.

Gli obblighi di cui al primo comma si applicano solo per quanto riguarda l’attività agricola dell’agricoltore o la superficie agricola dell’azienda».

11 L’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento recitava:

«Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema stabilito nell’allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l’utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non devono definire requisiti minimi che non siano previsti in detto schema».

12 Gli allegati II e III di detto regolamento precisavano i criteri obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 del medesimo regolamento.

Regolamento (CE) n. 1122/2009

13 L’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65), prevedeva quanto segue:

«Fermo restando l’articolo 77, se un’infrazione determinata è dovuta alla negligenza dell’agricoltore, è applicata una riduzione. Di norma tale riduzione corrisponde al 3% dell’importo complessivo di cui all’articolo 70, paragrafo 8.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1% o di aumentarla al 5% dell’importo complessivo in questione o, nei casi di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione».

Diritto lettone

Decreto n. 295

14 Il Ministru kabineta Noteikumi Nr. 295 par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai (decreto n. 295 del Consiglio dei ministri relativo alla concessione, alla gestione e al controllo degli aiuti dello Stato e dell’Unione europea allo sviluppo rurale ai fini del miglioramento dell’ambiente e del paesaggio rurale), del 23 marzo 2010 (Latvijas Vēstnesis, 2010, n. 50), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «decreto n. 295»), in vigore sino al 28 marzo 2015, disponeva all’articolo 1 quanto segue:

«Il presente decreto stabilisce le modalità di concessione, gestione e controllo degli aiuti dello Stato e dell’Unione europea allo sviluppo rurale, in particolare a sostegno delle misure finalizzate al miglioramento dell’ambiente e dello spazio naturale, conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005».

15 L’articolo 38 del decreto n. 295 prevedeva quanto segue:

«Il candidato può ottenere aiuti per terreni agricoli destinati a una delle colture ammissibili al sostegno di cui all’allegato 2 del presente decreto e designati come praterie ad alto valore naturale, purché soddisfi le seguenti condizioni:

(…)

38.3. Adibire effettivamente a pascolo e falciare le praterie ad alto valore naturale ogni anno, mantenendo un certo numero di capi di bestiame che, espresso in unità di bestiame grosso, rappresenti una densità zootecnica compresa tra 0,4 e 0,9 unità per ettaro, oppure falciare tali praterie almeno una volta nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre. Raccogliere e rimuovere l’erba falciata, oppure triturarla».

16 L’allegato 9, sezione 4.3 (Mantenimento della biodiversità nelle praterie), punto 3, di tale decreto, così disponeva:

«Se il candidato agli aiuti non ha falciato la superficie dichiarata nella domanda tra il 1º agosto e il 15 settembre, a seguito della prima infrazione non gli verrà corrisposto l’importo dell’aiuto per la superficie in questione per l’anno in corso. In caso di ripetizione dell’infrazione, tutti gli impegni vengono sospesi e detto candidato dovrà rimborsare al servizio di sostegno alle zone rurali l’intero importo degli aiuti percepiti in precedenza per la superficie in questione».

Decreto n. 139

17 Il Ministru kabineta Noteikumi Nr. 139 Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros (decreto n. 139 del Consiglio dei ministri relativo alla procedura di concessione di aiuti dello Stato e dell’Unione europea all’agricoltura nell’ambito dei regimi di sostegno diretto) del 12 marzo 2013 (Latvijas Vēstnesis, 2013, n. 65), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto n. 139»), prevedeva, al suo articolo 1, quanto segue:

«Il presente decreto stabilisce le modalità di concessione degli aiuti dello Stato e dell’Unione europea all’agricoltura nell’ambito dei regimi di sostegno diretto a norma del regolamento n. 73/2009».

18 L’articolo 18 del decreto n. 139 così disponeva:

«Se un agricoltore richiede contemporaneamente, per una determinata superficie, l’erogazione dell’aiuto di cui al punto 2.1 del presente regolamento (pagamento unico per superficie) e dell’aiuto di cui alla misura di sostegno “Pagamenti agroambientali”, conformemente alla normativa relativa alla concessione, alla gestione e al controllo degli aiuti dello Stato e dell’Unione europea per lo sviluppo agricolo, finalizzati alla valorizzazione dell’ambiente e dello spazio naturale:

(…)

18.2 Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 15.4 del presente decreto, qualora l’agricoltore chieda un aiuto nell’ambito della sottomisura “Mantenimento della biodiversità nelle praterie” o della sottomisura “Creazione di fasce tampone”:

18.2.1. deve provvedere, almeno una volta all’anno, sia nelle praterie e nei pascoli permanenti sia nelle superfici agricole occupate da seminativi, a falciare e raccogliere l’erba o triturarla (nel periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre dell’anno civile in corso), o adibire effettivamente a pascolo e falciare tali praterie e pascoli».

19 L’articolo 19 di tale decreto così recitava:

«Qualora l’agricoltore non rispetti una delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 15 e 18 del presente decreto, l’importo dell’aiuto di cui all’articolo 2 del presente decreto (ad eccezione del punto 2.6 dello stesso) è ridotto conformemente agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento n. 1122/2009».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20 Il 13 maggio 2014, la Plaukti ha presentato al servizio di sostegno alle zone rurali, per l’anno 2014, una domanda di pagamento unico per superficie e una domanda di pagamento agroambientale, a titolo di sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie, riguardanti due campi con una superficie totale di 18,26 ettari.

21 A seguito di un controllo in loco parziale, effettuato dal servizio di sostegno alle zone rurali il 31 luglio 2014, quest’ultimo ha constatato che i campi interessati erano stati falciati prima del 1º agosto 2014, in violazione delle condizioni applicabili alla concessione del sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie.

22 Di conseguenza, con decisione del 27 giugno 2015, il servizio di sostegno alle zone rurali ha negato alla Plaukti, per tutto il 2014, per quanto riguarda i 18,26 ettari interessati, il beneficio di tale aiuto. Tale servizio ha escluso la Plaukti dal beneficio di detto aiuto, per un importo pari a EUR 2 245,98, e ha disposto che tale importo fosse imputato a qualsiasi pagamento che sarebbe stato percepito nel corso dei tre anni civili futuri. Inoltre, è stata applicata una riduzione dell’1% del medesimo aiuto per violazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

23 La Plaukti ha impugnato tale decisione dinanzi all’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), poi dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia).

24 A seguito del rigetto del suo ricorso in primo grado e del suo appello, la Plaukti ha proposto ricorso per cassazione dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia).

25 Il giudice del rinvio ritiene che, essendo pacifico che i campi interessati sono stati falciati anteriormente al 1º agosto, si debba applicare, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 65/2011, la disposizione nazionale secondo la quale, per l’anno in corso, non è versato alcun sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie per le superfici corrispondenti.

26 Tale giudice si interroga, tuttavia, sulla proporzionalità delle altre sanzioni inflitte dal servizio di sostegno alle zone rurali, con particolare riferimento, da un lato, all’esclusione della ricorrente nel procedimento principale dal beneficio del sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie, per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata, corrispondente a un obbligo risarcitorio per tre anni civili, conformemente all’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento n. 65/2011 e, dall’altro, alla riduzione del 1% dell’importo complessivo dei pagamenti erogati a detta ricorrente a titolo dell’aiuto, conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009 per il mancato rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dal momento che non è stato riscontrato alcun cambiamento del gruppo di colture. In particolare, detto giudice chiede se l’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento n. 65/2011 sia applicabile laddove, nel caso di specie, pur se la Plautki non soddisfaceva i presupposti per la concessione del sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie, non è stato accertato alcun cambiamento del gruppo di colture.

27 Parimenti, il giudice del rinvio si chiede se, nel caso in cui si constati che la superficie del gruppo di colture dichiarata nella domanda di pagamento non corrisponde alla superficie determinata, vale a dire alla superficie coltivata, accertata durante il controllo in loco effettuato, si debbano applicare simultaneamente la sanzione prevista all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 65/2011 e quella prevista all’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, di tale regolamento. A tal riguardo, detto giudice considera che l’applicazione di due sanzioni per una sola violazione potrebbe essere contraria al principio di proporzionalità.

28 Il giudice del rinvio nutre altresì dubbi in ordine alla questione se il requisito di cui al punto 18.2.1 del decreto n. 139 sia conforme ai requisiti stabiliti dal combinato disposto degli articoli 4 e 6 del regolamento n. 73/2009 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 sugli impegni agroambientali.

29 In tale contesto, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del [regolamento n. 165/2011] sia applicabile ad un caso in cui il richiedente non abbia soddisfatto i requisiti relativi allo sfalcio della superficie per cui è stato richiesto il sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie (requisito che va al di là dei requisiti minimi obbligatori di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005), ma non risulti alcun cambiamento nel gruppo di colture.

2) Se la sanzione prevista dall’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento n. 65/2011 e quella contemplata all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento possano essere imposte simultaneamente per una singola infrazione.

3) Se gli articoli 4 e 6 del [regolamento n. 73/2009], in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 3, del [regolamento n. 1698/2005], ostino ad una normativa nazionale in base alla quale un medesimo requisito può al contempo costituire un requisito minimo obbligatorio (impegno) e andare al di là dei requisiti minimi obbligatori (requisito per l’erogazione di un aiuto agroambientale)».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

30 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento n. 65/2011 debba essere interpretato nel senso che esso è applicabile nel caso in cui il richiedente un aiuto non abbia rispettato gli impegni agroambientali relativi alle condizioni di falciatura, senza che sia stata constatata alcuna modifica del gruppo di colture interessato.

31 A tal riguardo, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 36, lettera a), iv), del regolamento n. 1698/2005, l’aiuto previsto dal titolo IV, capo I, sezione 2, asse 2, di tale regolamento, intitolato «Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale», riguarda le misure incentrate sull’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli mediante «pagamenti agroambientali».

32 Inoltre, dall’articolo 39, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento risulta che gli Stati membri concedono il sostegno di cui all’articolo 36, lettera a), iv), del medesimo regolamento per tutto il loro territorio, secondo le specifiche esigenze. I pagamenti agroambientali sono erogati agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali.

33 L’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 65/2011 dispone che l’aiuto richiesto è ridotto o rifiutato se, segnatamente, per le misure di cui all’articolo 36, lettera a), iv), del regolamento n. 1698/2005, gli obblighi e i criteri quali i requisiti obbligatori pertinenti, gli altri requisiti specifici di cui all’articolo 39, paragrafo 3, di quest’ultimo regolamento e gli impegni che vanno al di là di tali norme e requisiti non sono soddisfatti.

34 Ne consegue che l’inosservanza degli impegni agroambientali comporta la riduzione o il rifiuto dei pagamenti agroambientali.

35 Per contro, l’articolo 16 del regolamento n. 65/2011 riguarda le riduzioni ed esclusioni in relazione alla dimensione delle superfici agricole. Occorre ricordare a tal riguardo che, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento, sono considerate come costituenti un unico gruppo di colture le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell’ambito di una determinata misura connessa alla superficie. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento, qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l’importo dell’aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, dello stesso regolamento, se la differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata in occasione del controllo in loco effettuato è superiore al 50%, il beneficiario è ancora una volta escluso dall’aiuto per un importo corrispondente a tale differenza.

36 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, a causa di uno sfalcio prematuro, uno dei criteri per la concessione del sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie non era stato rispettato. Il servizio di sostegno alle zone rurali ha quindi ritenuto che i presupposti per la concessione di tale aiuto non fossero stati rispettati per l’intera superficie dichiarata e che si doveva concludere che la differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata in occasione del controllo effettuato in loco era del 100%. Pertanto, tale servizio ha ritenuto che la superficie dichiarata superasse la superficie determinata nella misura del 100%, il che giustificava, secondo detto servizio, l’esclusione della Plaukti dal beneficio dell’aiuto di cui trattasi.

37 Orbene, come indicato dal giudice del rinvio, la sola violazione constatata dal servizio di sostegno alle zone rurali per il periodo di riferimento è una falciatura prematura, senza che sia stata constatata alcuna modifica del gruppo di colture. In tali circostanze, occorre considerare che il fatto che la Plaukti abbia falciato la superficie interessata prima della data prevista a tal fine non significa tuttavia che il gruppo di colture dichiarato sia stato modificato in modo da giustificare l’esclusione dell’interessata dal beneficio dell’aiuto, in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento n. 65/2011.

38 Tale interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento n. 65/2011 è conforme all’obiettivo dei pagamenti agroambientali, i quali, come risulta dal considerando 35 del regolamento n. 1698/2005, dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società.

39 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione sollevata che l’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento n. 65/2011 deve essere interpretato nel senso che non è applicabile nel caso in cui il richiedente il sostegno non abbia rispettato gli impegni agroambientali relativi ai requisiti riguardanti lo sfalcio, senza che sia stata constatata alcuna modifica del gruppo di colture interessato.

Sulla seconda questione

40 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione proposta, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulla terza questione

41 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 4 e 6 del regolamento n. 73/2009, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale secondo la quale un medesimo requisito può costituire al contempo un requisito minimo in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e un requisito che va al di là di tali requisiti minimi, ossia un presupposto per la concessione di pagamenti agroambientali.

42 Occorre ricordare, anzitutto, che in forza dell’articolo 4 del regolamento n. 73/2009, gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti sono tenuti a ottemperare a taluni criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 6 di tale regolamento.

43 Quest’ultimo articolo impone agli Stati membri di provvedere affinché tutte le terre agricole siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri devono definire requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema stabilito nell’allegato III di detto regolamento e non possono definire requisiti minimi che non siano previsti in tale schema.

44 In forza dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n 1698/2005, i pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che, in particolare, vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento n. 1782/2003, riprese negli articoli 4 e 6 del regolamento n. 73/2009 e negli allegati II e III di quest’ultimo L’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 mira quindi a garantire che i pagamenti in questione siano concessi esclusivamente per attività e pratiche che rispondano a obiettivi ambientali più elevati rispetto a norme obbligatorie quali i requisiti minimi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali.

45 Occorre poi ricordare che, come risulta dalla decisione di rinvio, il punto 38.3 del decreto n. 295 dà esecuzione, in particolare, ai requisiti relativi ai pagamenti agroambientali. Tale punto prevede segnatamente che un candidato possa ottenere un aiuto per praterie ad alto valore naturale, nella misura in cui tali praterie siano state falciate almeno una volta nel periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre.

46 Secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, le norme in materia di falciatura previste nel diritto lettone costituiscono al contempo requisiti minimi e requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi, conformemente agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 73/2009.

47 Orbene, se da un lato gli impegni agroambientali assunti in applicazione dell’articolo 39 del regolamento n. 1698/2005 devono andare al di là dei requisiti minimi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali descritti agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 73/2009, dall’altro, come ricordato al punto 43 della presente sentenza, gli Stati membri non possono definire requisiti minimi non previsti nello schema dell’allegato III di quest’ultimo regolamento.

48 Pertanto, ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti minimi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 73/2009, occorre assicurarsi che questi ultimi siano stati validamente definiti sulla base dello schema stabilito nell’allegato III di tale regolamento. In caso affermativo, il mancato rispetto di tali requisiti può dar luogo a riduzioni in forza dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009.

49 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione sollevata che gli articoli 4 e 6 del regolamento n. 73/2009, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale secondo la quale un medesimo requisito può al contempo costituire un requisito minimo in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e un requisito che va al di là di tali requisiti minimi, ossia un presupposto per la concessione di pagamenti agroambientali.

Sulle spese

50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, dev’essere interpretato nel senso che non è applicabile nel caso in cui il richiedente il sostegno non abbia rispettato gli impegni agroambientali relativi ai requisiti riguardanti lo sfalcio, senza che sia stata constatata alcuna modifica del gruppo di colture interessato.

2) Gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale secondo la quale un medesimo requisito può al contempo costituire un requisito minimo in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e un requisito che va al di là di tali requisiti minimi, ossia un presupposto per la concessione di pagamenti agroambientali.

Firme

 

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