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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C‑225/20 | Data di udienza:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Politica agricola comune – Regime di aiuto per superficie – Pagamento unico per superficie – Criteri di ammissibilità – Contratto di concessione di terreni agricoli – Cambiamento d’uso di tali terreni senza l’assenso del concedente – Utilizzo per scopi agricoli di superfici destinate ad attività di piscicoltura – Differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata – Sovradichiarazione – Sanzioni amministrative – Rinvio pregiudiziale – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Dicembre 2021
Numero: C‑225/20
Data di udienza:
Presidente: Bay Larsen
Estensore: Bay Larsen


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Politica agricola comune – Regime di aiuto per superficie – Pagamento unico per superficie – Criteri di ammissibilità – Contratto di concessione di terreni agricoli – Cambiamento d’uso di tali terreni senza l’assenso del concedente – Utilizzo per scopi agricoli di superfici destinate ad attività di piscicoltura – Differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata – Sovradichiarazione – Sanzioni amministrative – Rinvio pregiudiziale – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.6^, 16 dicembre 2021 Sentenza C‑225/20

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Regime di aiuto per superficie – Pagamento unico per superficie – Criteri di ammissibilità – Contratto di concessione di terreni agricoli – Cambiamento d’uso di tali terreni senza l’assenso del concedente – Utilizzo per scopi agricoli di superfici destinate ad attività di piscicoltura – Differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata – Sovradichiarazione – Sanzioni amministrative – Rinvio pregiudiziale.

L’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, e l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, devono essere interpretati nel senso che non prescrivono, nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie, che siano inflitte sanzioni amministrative per sovradichiarazione ad un richiedente di aiuti agricoli perché utilizza per fini agricoli superfici concessegli per la piscicoltura senza il consenso del concedente a un siffatto cambiamento di destinazione d’uso di dette superfici, laddove tale richiedente disponga, per quanto riguarda queste superfici, di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola.

Pres. Bay Larsen, Rel. Bay Larsen, Ric. Euro Delta Danube SRL contro Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.6^, 16/12/2021 Sentenza C‑225/20

SENTENZA

 

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

16 dicembre 2021

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Regime di aiuto per superficie – Pagamento unico per superficie – Criteri di ammissibilità – Contratto di concessione di terreni agricoli – Cambiamento d’uso di tali terreni senza l’assenso del concedente – Utilizzo per scopi agricoli di superfici destinate ad attività di piscicoltura – Differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata – Sovradichiarazione – Sanzioni amministrative»

Nella causa C‑225/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Constanţa (Corte d’appello di Costanza, Romania), con decisione del 7 maggio 2020, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2020, nel procedimento

Euro Delta Danube SRL

contro

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, N. Jääskinen e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo rumeno, da E. Gane e A. Wellman, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G.-D. Balan e A. Sauka, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, e dell’articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48, e rettifica in GU 2015, L 209, pag. 48), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016 (GU 2016, L 225, pag. 41) (in prosieguo: il «regolamento n.°640/2014»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Euro Delta Danube SRL e l’Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea (Agenzia per i pagamenti e gli interventi per l’agricoltura – Centro provinciale di Tulcea, Romania) (in prosieguo: l’«APIA»), in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di concedere un pagamento unico per superficie a tale società.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1306/2013

3 L’articolo 63, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13), dispone quanto segue:

«1. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l’aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all’aiuto di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1307/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno relativi alla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608),] non viene assegnato o viene ritirato.

2. Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative (…)».

Regolamento n. 1307/2013

4 Il considerando 4 del regolamento n. 1307/2013 così recita:

«È necessario chiarire che il regolamento [n. 1306/2013] e le disposizioni adottate a norma del medesimo debbano applicarsi alle misure previste dal presente regolamento (…)».

5 L’articolo 4 del regolamento n. 1307/2013 così dispone:

«1. «Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

c) “attività agricola”:

i) la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, (…)

(…)

(…)

e) “superficie agricola”: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;

(f) “seminativo”: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, (…).

(…)».

6 L’articolo 32, paragrafo 2, di detto regolamento prevede quanto segue:

«Ai fini del presente titolo, per “ettaro ammissibile” si intende:

a) qualsiasi superficie agricola dell’azienda, comprese le superfici che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1° maggio 2004 i quali avevano optato al momento dell’adesione a favore dell’applicazione del regime di pagamento unico per superficie, utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole (…)

(…)».

Regolamento delegato n. 640/2014

7 I considerando 2 e 19 del regolamento delegato n. 640/2014 così recitano:

«(2) In particolare, è opportuno stabilire norme che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento [n. 1306/2013] concernenti il funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito “sistema integrato”), i termini per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento, le condizioni per il rifiuto, parziale o totale, dell’aiuto e per la revoca, parziale o totale, dell’aiuto o del sostegno non dovuti, la determinazione delle sanzioni amministrative per le inadempienze relative alle condizioni che consentono di beneficiare degli aiuti a titolo dei regimi istituiti dal regolamento [n. 1307/2013] (…)

(…)

(19) È opportuno fissare le sanzioni amministrative (…). In riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi (…) [t]ali sanzioni dovrebbero tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto o misure di sostegno. Le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento dovrebbero essere considerate sufficientemente dissuasive per scoraggiare le inadempienze intenzionali».

8 L’articolo 2 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Definizioni», prevede al suo paragrafo 1, punto 23:

«(…)

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(…)

(23) “superficie determinata”:

a) nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario (…)

(…)».

9 L’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento recita quanto segue:

«Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture:

a) le superfici dichiarate ai fini dell’attivazione di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base o ai fini del beneficio del regime di pagamento unico per superficie;

(…)».

10 L’articolo 18, paragrafo 6, primo comma di detto regolamento prevede quanto segue:

«Fatte salve le sanzioni amministrative previste all’articolo 19, per le domande di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture».

11 L’articolo 19 del medesimo regolamento è così formulato:

«1. Se per un gruppo di colture ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell’articolo 18, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata (…)

(…)

2. Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 18.

(…)».

Diritto rumeno

Decreto-legge n. 3/2015

12 L’Ordonanța de urgență a guvernului nr.°3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (decreto-legge n. 3/2015, recante approvazione dei regimi di pagamento applicabili al settore agricolo nel periodo 2015-2020 e che modifica l’articolo 2 della legge n. 36/1991, in materia di società agricole e altre forme di associazione nel settore agricolo), del 18 marzo 2015 (Monitorul Oficial al României, n. 191, del 23 marzo 2015), nella versione applicabile nel procedimento principale (in prosieguo: il «d.-l. n. 3/2015»), all’articolo 2 prevede quanto segue:

«1. Ai fini del presente decreto-legge, i termini qui elencati sono definiti come segue (…):

(…)

n) “superficie agricola”: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;

o) “seminativo”: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione agricola ma tenuta a riposo, a prescindere dal fatto che sia occupato o meno da coltivazioni in serre, serre fotovoltaiche, o in altri dispositivi di protezione fissi o mobili;

(…)

r) “utilizzo del terreno”: utilizzo per attività agricole della superficie di terreno agricolo nell’ambito dell’azienda che è a disposizione dell’agricoltore al momento della presentazione della domanda, nell’anno di domanda».

13 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera n), del medesimo decreto prevede quanto segue:

«Per beneficiare dei pagamenti diretti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, gli agricoltori devono:

(…)

n) esibire all’atto della presentazione della domanda unica di pagamento o delle modifiche ad essa apportate i documenti necessari comprovanti che il terreno agricolo, ivi comprese le aree di interesse ecologico, è a loro disposizione o, se del caso, una copia dell’allegato n. 24 dello stato civile delle unità amministrative territoriali. I documenti che dimostrano che il terreno agricolo è a disposizione dell’agricoltore devono essere sottoscritti prima della presentazione della domanda unica di pagamento e devono essere validi alla data della presentazione della domanda».

Decreto n. 476/2016

14 L’Ordinul [ministrului agriculturii și dezvoltării rurale] nr. 476/2016 privind sistemul de sancțiuni aplicabil schemelor de plăți directe și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015 (decreto del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale n. 476/2016, relativo al regime sanzionatorio applicabile ai regimi di pagamento diretto e agli aiuti di Stato transitori nei settori agricolo e zootecnico, afferente alle domande di pagamento unico depositate presso l’Agenzia per i pagamenti e gli interventi per l’agricoltura, a partire dall’anno di domanda 2015), del 7 aprile 2016, nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, prevede, all’articolo 2, comma 2, punto ș):

«per sovradichiarazione si intende la differenza tra la superficie richiesta ai fini del pagamento e la superficie determinata ai fini del pagamento».

15 L’articolo 6, lettera e), di tale decreto recita

«Le sanzioni per sovradichiarazione di superfici nel caso dei regimi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), da d) a f), e paragrafo 3 del [d.-l. n. 3/2015] sono le seguenti:

(…)

e) Se la superficie dichiarata ai fini del pagamento supera la superficie determinata di una percentuale maggiore del 50% della superficie determinata, l’agricoltore è escluso dal pagamento per il gruppo di pagamento di cui trattasi e, inoltre, gli è applicata una sanzione supplementare pari all’importo dell’aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (…)».

Decreto n. 619/2015

16 L’Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la articolul 1 alineatele (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicable pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (decreto n. 619/2015 per l’approvazione dei criteri di ammissibilità, delle condizioni specifiche e delle modalità di attuazione dei regimi di pagamento previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del [d.-l. n. 3/2015] nonché delle condizioni specifiche di attuazione delle misure compensative di sviluppo rurale applicabili ai terreni agricoli previste dal Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020), del 6 aprile 2015, nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, prevede, all’articolo 2, lettera u):

«(…)

u) per “superficie determinata” si intende, nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti (…)».

17 L’articolo 10, comma 5, di tale decreto così prevede:

«Non sono ammissibili al pagamento le seguenti superfici:

(…)

o) le superfici con impianti di piscicoltura, quali previste dall’articolo 23, comma 20, delle norme tecniche che integrano il registro agricolo per il periodo 2015-2019 (…)».

Legge n. 283/2015

18 Ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della Legea nr. 283/2015 pentru modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei «Delta Dunării» (legge n. 283/2015 che modifica la legge n. 82/1993 sulla costituzione della riserva della biosfera del delta del Danubio), del 18 novembre 2015 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 863 del 19 novembre 2015):

«In tutto il territorio della riserva, il cambiamento dell’utilizzo dei terreni agricoli usati come terreni agricoli produttivi o come impianti di piscicoltura è effettuato con il consenso dell’amministratore, esclusivamente in base a studi tecnici realizzati da esperti».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

19 La Euro Delta Danube è una persona giuridica di diritto rumeno la cui attività consiste nella piscicoltura e nella coltivazione di cereali.

20 In virtù di un contratto di concessione stipulato con il Consiliul Local Maliuc (Consiglio comunale di Maliuc, Romania) il 1° ottobre 2002, e di un atto integrativo di questo contratto sottoscritto il 4 maggio 2011, le parti hanno convenuto che la Euro Delta Danube utilizzi un’area con una superficie totale di 142,2632 ettari (ha) per praticarvi la piscicoltura.

21 Con un’ordinanza del 13 maggio 2016 il Consiglio comunale di Maliuc ha autorizzato, per un periodo di cinque anni, l’esercizio di attività agricole su questa zona.

22 In forza di un altro contratto di concessione, stipulato con il Consiliul Județean Tulcea (Consiglio provinciale di Tulcea, Romania) il 16 febbraio 2006, alla Euro Delta Danube è stato concesso lo sfruttamento di un’area avente una superficie di 315 ha, a fini piscicoli.

23 Conformemente ad un atto integrativo di tale contratto, stipulato il 20 maggio 2014, dovevano essere effettuati su una superficie di 200 ha lavori di rotazione delle colture e della piscicoltura a fini di mineralizzazione del suolo, nonché ulteriori lavori.

24 A seguito di una richiesta di informazioni presentata dalla Euro Delta Danube al Consiglio provinciale di Tulcea, quest’ultimo ha specificato che tali lavori riguardavano la rotazione delle colture agricola e piscicola, che consiste nella cessazione temporanea della produzione di acquacoltura in un impianto di piscicoltura o in una parte di esso, per un periodo che va da sei mesi a tre anni, al fine di garantire il ripristino della produttività del suolo mediante la coltivazione di cereali, mentre i terreni interessati devono essere utilizzati per la piscicoltura.

25 Nella campagna del 2017, la Euro Delta Danube ha utilizzato parzialmente entrambe le superfici concesse per scopi agricoli. Il 15 maggio 2017 essa ha poi presentato all’APIA una domanda unica di pagamento per una superficie complessiva di 288,37 ha, di cui 100,58 ha detenuti sulla base del contratto di concessione stipulato con il Consiglio comunale di Maliuc e 187,79 ha detenuti sulla base del contratto di concessione concluso con il Consiglio provinciale di Tulcea.

26 Con una decisione di pagamento del 25 settembre 2018, l’APIA ha rilevato che la parte della superficie dichiarata rientrante nel contratto di concessione stipulato con il Consiglio provinciale di Tulcea avrebbe dovuto essere utilizzata per scopi di piscicoltura, in base alla normativa nazionale e in assenza di un accordo del concedente in merito al cambiamento di utilizzo di questa parte della superficie. In mancanza di prove che consentissero alla Euro Delta Danube di utilizzare il terreno per scopi agricoli, l’APIA ha tratto la conclusione che la superficie ammissibile era di 100,58 ha, corrispondente alla superficie sfruttata secondo il contratto di concessione stipulato con il Consiglio comunale di Maliuc, su una superficie totale dichiarata di 288,37 ha.

27 Di conseguenza, è stato stabilito un importo complessivo da pagare per superficie determinata di 100,58 ha e sono state irrogate sanzioni aggiuntive a causa della sovradichiarazione della superficie rimanente.

28 La Euro Delta Danube ha presentato un reclamo contro la decisione di pagamento del 25 settembre 2018 dinanzi all’APIA, che lo ha respinto con decisione del 20 dicembre 2018.

29 Il 10 gennaio 2019 la Euro Delta Danube ha presentato un ricorso presso il Tribunalul Tulcea (Tribunale superiore di Tulcea, Romania), chiedendo l’annullamento di quest’ultima decisione, nonché l’annullamento parziale di tale decisione di pagamento.

30 Con sentenza del 28 giugno 2019, tale organo giurisdizionale ha respinto il ricorso come infondato. A suo parere, in assenza di prove che l’utilizzo delle superficie controverse sia mutato, esse non conferivano il diritto di ricevere il pagamento unico richiesto dalla Euro Delta Danube. In effetti, questo giudice ha ritenuto che, poiché tali superfici, in forza della normativa nazionale, dovevano essere considerate come parte di un «impianto di piscicoltura», esse non soddisfacevano le condizioni per essere considerate come seminativi e la loro dichiarazione costituiva una «sovradichiarazione» che giustificava le sanzioni amministrative inflitte.

31 Il 13 agosto 2019 la Euro Delta Danube ha impugnato questa sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Constanța (Corte d’appello di Costanza, Romania).

32 Questo giudice si interroga sulla conformità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che esclude un agricoltore dall’aiuto se utilizza a fini agricoli superficie concesse per la piscicoltura senza il consenso del concedente e, inoltre, gli infligge sanzioni per sovradichiarazione per il motivo che esso non soddisfa i criteri per essere ammesso a ricevere l’aiuto.

33 In tale contesto, la Curtea de Apel Constanța (Corte d’appello di Costanza) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell’articolo 2, [paragrafo 1], punto 23, e quelle dell’articolo 19 del regolamento delegato [n. 640/2014] ostino a una normativa nazionale che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, applica all’agricoltore sanzioni amministrative per sovradichiarazione per il motivo che esso non soddisfa le condizioni di ammissibilità per la superficie considerata sovradichiarata, in quanto coltiva una superficie di terreno con impianti di acquacoltura, detenuta in base a un contratto di concessione, senza fornire la prova del consenso del concedente per l’uso del terreno a scopo agricolo».

Sulla questione pregiudiziale

34 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2, paragrafo 1, punto 23, e 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato n. 640/2014 debbano essere interpretati nel senso che prescrivono, nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie, che ad un richiedente di aiuti agricoli siano inflitte sanzioni amministrative per sovradichiarazione perché utilizza per fini agricoli superficie concessegli per la piscicoltura, senza che il concedente abbia acconsentito a tale cambiamento di destinazione d’uso di dette superfici.

35 Dall’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, del regolamento delegato n. 640/2014 si evince che, se, per un gruppo di colture ai sensi all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell’articolo 18 di tale regolamento e la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità a detto articolo 18.

36 A tale riguardo, va osservato che tra i gruppi di colture di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, di quest’ultimo, si annoverano, tra l’altro, le superfici dichiarate ai fini del pagamento unico per superficie.

37 Inoltre, si constata che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, lettera a), del regolamento delegato n. 640/2014 definisce una «superficie determinata» nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie come la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario.

38 La Corte ha già statuito che, per poter essere ammissibili all’aiuto di cui trattasi, le superfici in esame devono essere superfici agricole, fare parte dell’azienda dell’agricoltore ed essere utilizzate per attività agricole o, in caso di uso concorrente, essere utilizzate prevalentemente per siffatte attività (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Piscicola Tulcea e Ira Invest, C‑294/19 e C‑304/19, EU:C:2021:340, punto 64).

39 Innanzitutto, per quanto riguarda la nozione di «superficie agricola», come definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1307/2013, essa comprende, tra l’altro, «qualsiasi superficie occupata da seminativi», laddove questi ultimi sono definiti al citato articolo 4, paragrafo 1, lettera f), come terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo.

40 Ne consegue che una superficie deve essere qualificata «agricola» quando è effettivamente utilizzata come «seminativo», ai sensi di quest’ultima disposizione, e che tale qualificazione non può essere rimessa in discussione unicamente per la circostanza che una siffatta superficie è stata utilizzata come seminativo in violazione di disposizioni di un contratto di concessione come quello del procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Piscicola Tulcea e Ira Invest, C‑294/19 e C‑304/19, EU:C:2021:340, punto 63).

41 Occorre poi ricordare che una superficie agricola fa parte dell’azienda di un agricoltore quando quest’ultimo dispone del potere di gestirla ai fini dell’esercizio di un’attività agricola, vale a dire quando quest’ultimo dispone, per quanto riguarda tale superficie, di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola (sentenza del 2 luglio 2015, Demmer, C‑684/13, EU:C:2015:439, punto 58).

42 Poiché le restrizioni applicabili all’uso delle superfici controverse, come in particolare quelle relative alla natura delle attività che vi possono esservi svolte, derivanti dal contratto di concessione in forza del quale tali superfici sono state messe a disposizione dell’agricoltore interessato, non costituiscono, per quest’ultimo, un ostacolo all’esercizio della sua attività agricola su tali superfici, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, non vi è motivo di considerare che tali superfici non facciano parte dell’azienda di tale agricoltore (v., in questo senso, sentenza del 2 luglio 2015, Demmer, C‑684/13, EU:C:2015:439, punto 60).

43 A questo proposito occorre precisare che, sebbene la nozione di gestione non implichi che l’agricoltore abbia facoltà di disporre senza limiti della superficie interessata nell’ambito dello sfruttamento di quest’ultima per fini agricoli, è comunque necessario che tale agricoltore, nel contesto del suddetto contratto di concessione, non sia totalmente soggetto alle prescrizioni del concedente e disponga quindi di un certo margine di manovra nello svolgimento della sua attività agricola su tali superfici (v., in questo senso, sentenza del 2 luglio 2015, Demmer, C‑684/13, EU:C:2015:439, punti 61 et 62).

44 Infine, per quanto riguarda il criterio relativo all’utilizzo delle superficie agricole per fini agricoli, come descritto al punto 38 della presente sentenza, la nozione di «attività agricola» è precisata all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1307/2013 come consistente, in particolare, nella produzione, nell’allevamento o nella coltivazione di prodotti agricoli.

45 Ne consegue che, poiché nel caso di specie le superficie controverse sono state coltivate, si deve considerare l’attività in tal modo svolta dalla Euro Delta Danube su tali superficie come un’attività agricola nell’accezione di tale disposizione e, pertanto, come rispondente a tale criterio.

46 Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, alla luce di tutte le circostanze del procedimento principale, se tutti i criteri e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto siano stati osservati.

47 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, e l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato n. 640/2014 devono essere interpretati nel senso che non prescrivono, nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie, che siano inflitte sanzioni amministrative per sovradichiarazione ad un richiedente di aiuti agricoli perché utilizza per fini agricoli superfici concessegli per la piscicoltura senza il consenso del concedente a un siffatto cambiamento di destinazione d’uso di dette superfici, laddove tale richiedente disponga, per quanto riguarda queste superfici, di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola.

Sulle spese

48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, e l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, devono essere interpretati nel senso che non prescrivono, nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie, che siano inflitte sanzioni amministrative per sovradichiarazione ad un richiedente di aiuti agricoli perché utilizza per fini agricoli superfici concessegli per la piscicoltura senza il consenso del concedente a un siffatto cambiamento di destinazione d’uso di dette superfici, laddove tale richiedente disponga, per quanto riguarda queste superfici, di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola.

 

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