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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: C-229/17 | Data di udienza:

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Assegnazione a titolo gratuito – Art. 10 bis, All. I, Direttiva 2003/87/CE – All. I, p.2 Decisione 2011/278/UE – Determinazione dei parametri di riferimento di prodotti – Produzione di idrogeno – Limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno – Processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno – Rinvio pregiudiziale – Ambiente.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Maggio 2018
Numero: C-229/17
Data di udienza:
Presidente: Fernlund
Estensore: Bonichot


Premassima

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Assegnazione a titolo gratuito – Art. 10 bis, All. I, Direttiva 2003/87/CE – All. I, p.2 Decisione 2011/278/UE – Determinazione dei parametri di riferimento di prodotti – Produzione di idrogeno – Limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno – Processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno – Rinvio pregiudiziale – Ambiente.



Massima

 

 

 
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 6^, 17 maggio 2018 Sentenza C-229/17


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Assegnazione a titolo gratuito – Art. 10 bis, All. I, Direttiva 2003/87/CE – All. I, p.2 Decisione 2011/278/UE – Determinazione dei parametri di riferimento di prodotti – Produzione di idrogeno – Limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno – Processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno – Rinvio pregiudiziale – Ambiente.
 
L’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che un processo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che consente non già di produrre, mediante sintesi chimica, idrogeno, bensì soltanto di isolare tale sostanza già contenuta in una miscela di gas non ricade nei limiti di sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno. A diversa conclusione si giungerebbe soltanto nel caso in cui tale processo, da un lato, si riferisse alla «produzione di idrogeno», ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e, dall’altro, presentasse un collegamento tecnico con tale produzione.
 
 
Pres. Fernlund, Rel. Bonichot, Silva de Lapuerta, Evonik Degussa GmbH contro Bundesrepublik Deutschland.

 

Citazioni di giurisprudenza o di normativa 

  • Direttiva 2003/87 
  • Direttiva 2009/29 
  • Decisione 2011/278
  • Decisione 2013/448
  • Decisione 2017/126
  • Corte di giustizia – Sentenza C-191/14 
  • Corte di giustizia – Sentenza C-180/15 
  • Corte di giustizia – Sentenza C-696/15 

 

Dispositivo 

  • Interpreta : Direttiva 2003/87 
  • Interpreta : Decisione 2011/278 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 6^, 17 maggio 2018 Sentenza C-229/17

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 6^, 17 maggio 2018 Sentenza C-229/17

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

17 maggio 2018 

 

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea – Assegnazione a titolo gratuito – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Allegato I – Decisione 2011/278/UE – Allegato I, punto 2 – Determinazione dei parametri di riferimento di prodotti – Produzione di idrogeno – Limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno – Processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno»

Nella causa C‑229/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione dell’11 aprile 2017, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2017, nel procedimento

Evonik Degussa GmbH

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. G. Fernlund, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Evonik Degussa GmbH, da S. Altenschmidt, Rechtsanwalt;

–        per la Bundesrepublik Deutschland, da G. Buchholz, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, J. Möller e D. Klebs, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J.-F. Brakeland e A. C. Becker, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 (GU 2011, L 130, pag. 1), e della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87 (GU 2013, L 240, pag. 27), come modificata dalla decisione (UE) 2017/126 della Commissione, del 24 gennaio 2017 (GU 2017, L 19, pag. 93) (in prosieguo: la «decisione 2013/448»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Evonik Degussa GmbH e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) in ordine al diniego, da parte dell’amministrazione nazionale competente, di assegnarle quote di emissioni di gas a effetto serra a titolo gratuito (in prosieguo: le «quote») nel contesto della propria attività in cui viene operato un processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno.

 Contesto normativo

 Direttiva 2003/87

3        Il considerando 8 della direttiva 2003/87 così recita:

«Gli Stati membri dovrebbero tener conto, al momento dell’assegnazione delle quote, del potenziale di riduzione delle emissioni delle attività del processo industriale».

4        L’articolo 1, primo comma, di detta direttiva prevede quanto segue:

«La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote (…) al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica».

5        Il successivo articolo 2, paragrafo 1, intitolato «Campo di applicazione», così dispone:

«La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell’allegato II».

6        Il successivo articolo 3 definisce, alla lettera b), la nozione di «emissioni» come «il rilascio nell’atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I, dei gas specificati in riferimento all’attività interessata» e, alla lettera e), la nozione di «impianto» come «un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento».

7        L’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva medesima prevede quanto segue:

«Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un’applicazione armonizzata del paragrafo 19.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. (…)

Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l’efficienza energetica nell’intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.

(…)».

8        L’allegato I di detta direttiva contiene una tabella in cui sono elencate le categorie di attività cui la stessa si applica. Tra tali attività figura la «produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno».

 Direttiva 2009/29

9        Ai sensi del considerando 8 della direttiva 2009/29:

«(…) È opportuno altresì garantire maggiore prevedibilità ed estendere l’ambito di applicazione del sistema inserendovi nuovi settori e nuovi gas con il duplice obiettivo di dare un segnale più forte in termini di prezzo del carbonio al fine di incentivare gli investimenti necessari e di offrire nuove opportunità di abbattimento, che porteranno a una diminuzione dei costi globali di abbattimento e a una maggiore efficacia del sistema».

 Decisione 2011/278

10      I considerando 1, 2, 4, 5 e 8 della decisione 2011/278 così recitano:

«(1)      A norma dell’articolo 10 bis della direttiva [2003/87], le misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito devono, per quanto possibile, definire parametri di riferimento ex ante per garantire che l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche più efficienti (…). Per consentire il corretto funzionamento del mercato occorre stabilire il numero di quote da assegnare prima dell’inizio del periodo di scambio.

(2)      Nel definire i principi per la determinazione di parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosettori, è opportuno che il punto di partenza sia la prestazione media del 10% degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore dell’Unione europea nel periodo 2007-2008. I parametri di riferimento devono essere calcolati per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso (input), in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l’efficienza energetica nell’intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.

(…)

(4)      Nei limiti del possibile, la Commissione ha elaborato parametri di riferimento per i prodotti, nonché per i prodotti intermedi che gli impianti si scambiano, risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva [2003/87]. (…)

(5)      La Commissione ha ritenuto che fosse possibile stabilire un parametro di riferimento per un prodotto quando, tenendo conto della complessità dei processi produttivi, esistono definizioni e classificazioni dei prodotti che consentono la verifica dei dati concernenti la produzione e un’applicazione uniforme del parametro di riferimento nell’Unione ai fini dell’assegnazione di quote di emissioni. Al fine di non falsare i vantaggi comparativi dell’efficienza in termini di emissioni di carbonio nell’economia dell’Unione e di rafforzare l’armonizzazione dell’assegnazione transitoria di quote di emissioni a titolo gratuito, non state effettuate distinzioni sulla base di fattori geografici o di tecnologie, materie prime e combustibili utilizzati.

(…)

(8)      (…) Inoltre, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva [2003/87], la Commissione per tutti i settori per i quali all’allegato I è stabilito un parametro di riferimento di prodotto (sulla base di informazioni complementari ottenute da varie fonti e di uno studio specifico che analizza le tecniche più efficienti e i potenziali di riduzione a livello europeo e internazionale) ha valutato (…)».

11      L’articolo 1 di tale decisione prevede quanto segue:

«La presente decisione stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita armonizzata di quote di emissioni ai sensi della direttiva [2003/87] a decorrere dal 2013».

12      Il successivo articolo 3 così dispone:

«Ai fini della presente decisione si intende per:

(…)

b)      “sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto”, i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all’allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento;

c)      “sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore”, gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile – o all’importazione da un impianto o un’altra entità inclusi nel sistema dell’Unione o ad entrambe:

–        consumato nei limiti dell’impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, o

–        esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nel sistema dell’Unione ad eccezione dell’esportazione per la produzione di elettricità;

(…)».

13      Ai sensi del successivo articolo 10:

«1.      Sulla base dei dati rilevati conformemente all’articolo 7, gli Stati membri calcolano, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi ad ogni impianto esistente nel loro territorio, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.

2.      Ai fini questo calcolo, gli Stati membri determinano in primis il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti:

a)      per ogni sottoimpianto relativo ad un parametro di riferimento di prodotto, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore di questo parametro di prodotto di cui all’allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al prodotto in questione;

(…)».

14      Il punto 2 dell’allegato I della decisione medesima è intitolato «Definizione di parametri di riferimento di prodotto e dei limiti del sistema, tenendo conto dell’intercambiabilità combustibile/elettricità».Il parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno è così definito:

«Prodotti per cui è stato definito un parametro di riferimento

Definizione dei prodotti inclusi

Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema)

(…)

Valore del parametro di riferimento

(quote/t)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Idrogeno

Idrogeno puro e miscele di idrogeno e monossido di carbonio aventi un tenore di idrogeno ≥ 60% (…)

Sono inclusi tutti gli elementi di processo legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di idrogeno e monossido di carbonio (…)

(…)

8,85

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)»

 

15      Il punto 3 dello stesso allegato I determina nel seguente modo i parametri di riferimento relativi a calore e combustibile:

«Parametro di riferimento

Valore del parametro di riferimento (quote/t)

Parametro calore

62,3

Parametro combustibile

56,1»

 

 Decisione 2013/448

16      Ai sensi del considerando 13 della decisione 2013/448:

«La Commissione rileva che, ai fini dell’assegnazione delle quote di emissioni, con la decisione [2011/278] sono stati stabiliti parametri di riferimento per i prodotti, alla luce della definizione dei prodotti e della complessità dei processi di produzione, che consentono la verifica dei dati di produzione e l’applicazione uniforme di questi parametri in tutta l’Unione. Ai fini dell’applicazione dei parametri di riferimento per i prodotti, gli impianti sono suddivisi in sottoimpianti, dove per “sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto”, si intendono i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all’allegato I della decisione [2011/278] è stato stabilito un parametro di riferimento. I parametri sono stabiliti per i prodotti e non per i processi. (…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      La Evonik Degussa gestisce un impianto di produzione di idrogeno nell’ambito di un complesso industriale a Marl (Germania), dove hanno sede imprese dell’industria chimica e relativi impianti. Per la produzione di idrogeno puro, la Evonik Degussa utilizza una serie di processi industriali. Uno di tali processi è alimentato da un flusso di «gas arricchito» che è composto dai gas di scarico rilasciati dai vari impianti del complesso industriale. Detto gas arricchito contiene dall’85 al 95% circa di idrogeno, ma altresì monossido di carbonio, biossido di carbonio, nonché idrocarburi gassosi.

18      La Evonik Degussa effettua l’idrogenazione del gas arricchito e lo lavora poi nell’ambito di un processo di assorbimento a pressione oscillante. Così facendo, l’idrogeno viene separato dalle altre sostanze contenute nel gas arricchito al fine di ricavare un gas con una percentuale in volume di idrogeno pari almeno al 99,95%.

19      Con decisione del 17 febbraio 2014 le autorità tedesche disponevano l’assegnazione di quote alla Evonik Degussa con riguardo agli anni 2013‑2020. In tale decisione è specificato che, ai fini dell’assegnazione, non era stata presa in considerazione l’attività consistente nell’estrazione dell’idrogeno a partire dal gas arricchito.

20      Con decisione del 25 agosto 2015 le autorità tedesche confermavano la propria decisione iniziale rilevando, in particolare, che l’idrogeno, essendo già presente nel flusso di gas arricchito, non costituirebbe il risultato di un’attività produttiva della Evonik Degussa. Il sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno, di cui all’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278, che consente di stabilire le quote da assegnare, riguarderebbe soltanto l’idrogeno prodotto mediante reforming, ossidazione parziale, reazione di shifting del gas d’acqua o altri processi di trasformazione in idrogeno.

21      Nel ricorso proposto avverso detta decisione dinanzi al giudice del rinvio, Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), la Evonik Degussa sostiene, in sostanza, che, ai fini dell’assegnazione delle quote, avrebbe dovuto essere presa in considerazione la produzione di idrogeno mediante depurazione dei gas arricchiti. A tale riguardo, essa si richiama, in particolare, al tenore letterale del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno e alla definizione di tale prodotto, di cui all’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278. Infatti, da tale definizione non risulterebbe che, per poter essere considerato come «idrogeno», ai sensi di tale parametro di riferimento, il gas di cui trattasi debba risultare non già da un processo di assorbimento o di depurazione, bensì da una reazione chimica diretta.

22      Il considerando 13 della decisione 2013/448 e il considerando 5 della decisione 2011/278, dai quali risulterebbe che i parametri di riferimento per il prodotto sono stabiliti per un determinato prodotto e non in funzione dei processi utilizzati per ottenerlo, avvalorerebbero detta interpretazione. Del pari, da un documento dei servizi della Commissione emergerebbe la collocazione dei processi di assorbimento e di depurazione dei gas nell’ambito dei limiti del sistema definito dal parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno, di cui all’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278. Pertanto, la tecnica di assorbimento a pressione oscillante, utilizzata dalla Evonik Degussa per l’estrazione dell’idrogeno contenuto in una miscela di gas arricchito, dovrebbe essere qualificata come processo analogo alla sintesi chimica dell’idrogeno.

23      Inoltre, in ogni processo produttivo di idrogeno, tale sostanza sarebbe già presente nelle sostanze chimiche utilizzate come materie prime. Tuttavia, l’assegnazione delle quote per la produzione di idrogeno non sarebbe per tal motivo esclusa, dal momento che, ai fini dell’applicazione del parametro di riferimento di prodotto ad esso relativo, rileverebbe soltanto il prodotto puro, di modo che una doppia assegnazione per il prodotto in ingresso, ossia il gas arricchito, e il prodotto in uscita, ossia l’idrogeno, non sarebbe possibile.

24      Il giudice del rinvio ritiene che il ricorso proposto dalla Evonik Degussa sollevi, in sostanza, la questione se l’attività di «produzione di idrogeno», di cui all’allegato I della direttiva 2003/87, ricomprenda l’aumento della percentuale relativa di idrogeno presente in una miscela di gas al fine di ottenere un prodotto commercializzabile. In caso di risposta affermativa, il ricorso della Evonik Degussa dovrebbe essere accolto con conseguente assegnazione all’impresa stessa di ulteriori quote.

25      Un tale assegnazione supplementare sarebbe dovuta altresì se fossero soddisfatti altri due requisiti, ossia, da un lato, che l’utilizzazione di un processo di «[separazione di idrogeno e] monossido di carbonio», ai sensi dell’allegato I della decisione 2011/278, rientri, di per sé, nella definizione dei processi cui fa riferimento il parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno e, dall’altro, che tale processo ricomprenda la depurazione dei gas arricchiti mediante assorbimento a pressione oscillante.

26      Qualora il parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno fosse applicabile alla produzione di idrogeno mediante depurazione dei gas arricchiti, occorrerebbe stabilire la quantità delle quote supplementari da assegnare alla Evonik Degussa. In tale contesto sorgerebbero questioni relative all’applicazione del fattore di correzione transettoriale uniforme, previsto dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87 (in prosieguo: il «fattore di correzione»).

27      Ciò premesso, il Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se per “produzione di idrogeno”, ai sensi dell’allegato I, punto 2, della decisione [2011/278], si intenda unicamente la produzione di una molecola di idrogeno (…) mediante sintesi chimica di due atomi di idrogeno H ovvero se la nozione di “produzione” ricomprenda anche l’ipotesi in cui, senza che avvenga sintesi, in una miscela di gas contenente idrogeno, la percentuale relativa di idrogeno (…) ivi presente sia incrementata eliminando, mediante processo fisico o chimico, le altre componenti gassose, al fine di ottenere – conformemente alla formulazione contenuta nell’allegato I, punto 2, della decisione [2011/278] – “un prodotto espresso in produzione (netta) commercializzabile e con un indice di purezza della sostanza interessata pari al 100%”.

2)      Qualora la questione sub 1) venga risolta nel senso che la nozione di produzione non ricomprenda l’incremento della percentuale relativa di idrogeno (…) presente in una miscela di gas, si solleva la seguente ulteriore questione:

Se la locuzione “elementi di processo legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di idrogeno e [alla separazione di idrogeno e] monossido di carbonio” debba essere interpretata nel senso che i limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno descritti nell’allegato I, punto 2, della decisione [2011/278] comprendano soltanto entrambi (“e”) gli elementi ovvero se l’elemento di processo “[separazione di idrogeno e] monossido di carbonio” possa sussistere di per sé anche isolatamente quale unico elemento di processo all’interno dei limiti di sistema.

3)      Ove la questione sub 2) venga risolta nel senso che l’elemento di processo “[separazione di idrogeno e] monossido di carbonio” possa sussistere di per sé anche isolatamente quale unico elemento di processo all’interno dei limiti di sistema, si pone inoltre la seguente questione:

Se un elemento di processo “[separazione di idrogeno e] monossido di carbonio” sussista esclusivamente in caso di separazione di idrogeno (…) dal monossido di carbonio (…) o se un siffatto elemento di processo sia altresì presente nel caso in cui l’idrogeno non venga separato soltanto dal monossido di carbonio, ma anche da altre sostanze, quali ad esempio, biossido di carbonio (…).

4)      Nell’ipotesi in cui, in sede giudiziale, occorra riconoscere alla [Evonik Degussa] il diritto all’assegnazione supplementare di quote di emissione a titolo gratuito, si pone la questione se il punto 3 del dispositivo della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311), debba essere interpretato nel senso che:

a)      il [fattore di correzione] di cui all’articolo 4 e all’allegato II della decisione [2013/448], nel suo testo originario, trovi applicazione per le assegnazioni definite dall’autorità competente dello Stato membro anteriormente al 1o marzo 2017, con riguardo agli anni 2013-2020;

b)      il [fattore di correzione] di cui all’articolo 4 e all’allegato II della decisione [2013/448], nel suo testo originario, trovi applicazione per le assegnazioni supplementari riconosciute mediante decisione giudiziaria, successivamente al 1o marzo 2017, con riguardo agli anni 2013-2017;

c)      il [fattore di correzione] di cui all’articolo 4 e all’allegato II della decisione [2013/448], (…) trovi applicazione per le assegnazioni supplementari riconosciute mediante decisione giudiziaria, successivamente al 1o marzo 2017, con riguardo agli anni 2013-2017».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

28      Con le sue questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che un processo che consente non già di produrre, mediante sintesi chimica, idrogeno, bensì soltanto di isolare tale sostanza già contenuta in una miscela di gas rientri nei limiti di sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno.

29      Occorre rilevare che la decisione 2011/278 è stata adottata dalla Commissione, come risulta, in particolare, dal suo articolo 1, allo scopo di stabilire, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione di quote. Se è pur vero che le misure in tal modo adottate sono dirette, come enunciato da quest’ultima disposizione, a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/87 integrandola, ciò non toglie che la Commissione era tenuta, in tale contesto, a rispettare il quadro normativo definito dalla direttiva medesima (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Repubblica ceca/Commissione, C‑696/15 P, EU:C:2017:595, punto 51), in particolare il suo ambito di applicazione. Ne consegue, inoltre, che le disposizioni della decisione 2011/278 devono essere interpretate alla luce delle prescrizioni della direttiva 2003/87.

30      L’articolo 10 bis, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che, per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento sia calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l’efficienza energetica nell’intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.

31      Di conseguenza, come risulta dal considerando 4 della decisione 2011/278, la Commissione ha elaborato, nei limiti del possibile, parametri di riferimento per i prodotti. Come precisato dal medesimo considerando, i prodotti cui si riferiscono tali parametri di riferimento sono quelli «risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87».

32      Tale approccio è in linea con le prescrizioni della direttiva 2003/87. Infatti, quest’ultima si applica, ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, alle emissioni provenienti dalle attività indicate nel suo allegato I. Come risulta dal suo articolo 3, lettere b) ed e), sono altresì comprese nel suo ambito di applicazione le emissioni derivanti da attività direttamente associate a un’attività prevista nello stesso allegato I e che presentano con quest’ultima attività un collegamento tecnico.

33      Per quanto riguarda la produzione d’idrogeno, l’allegato I della direttiva 2003/87 definisce questa attività come la «produzione di idrogeno (H2) (…) mediante reforming o mediante ossidazione parziale». Ne deriva che rientra nel suo ambito di applicazione soltanto la produzione di idrogeno attraverso processi di tal genere nonché, conformemente all’articolo 3, lettere b) ed e), della suddetta direttiva, le attività direttamente associate a tale forma di produzione dell’idrogeno, a condizione che esse abbiano un collegamento tecnico con la produzione stessa.

34      Come emerge, in particolare, dal punto 29 supra, il parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno, quale definito all’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278, non può ricomprendere altri processi diversi da quelli ricompresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87.

35      Al riguardo, si deve ricordare che tale parametro di riferimento riguarda «gli elementi di processo legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di idrogeno e monossido di carbonio».

36      Per quanto riguarda, da un lato, la nozione di «produzione di idrogeno», essa dev’essere interpretata, alla luce dei termini dell’allegato I della direttiva 2003/87, come comprensiva della produzione di idrogeno mediante reforming o mediante ossidazione parziale.

37      Dall’altro lato, per quanto riguarda la «[separazione di idrogeno e] monossido di carbonio», un processo di tal genere consiste non già nella produzione di idrogeno mediante sintesi chimica, bensì nella sola estrazione di idrogeno già contenuto in una miscela di gas.

38      Di conseguenza, tale processo non ricade nella sfera del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno, quale definito all’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278. Detto processo rientra, tuttavia, nell’ambito del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno, subordinatamente alla condizione che si riferisca alla «produzione di idrogeno», ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87 nonché dell’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278, e presenti un collegamento tecnico con tale produzione.

39      Ne consegue, in particolare, che un’attività, come quella svolta dalla ricorrente nel procedimento principale, consistendo unicamente nella separazione dell’idrogeno da una miscela di gas arricchito – contenente una percentuale di idrogeno variabile tra l’85 e il 95% – non può essere qualificata come «produzione di idrogeno», ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87 e dell’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278.

40      Inoltre, un’attività di tal genere, nell’ambito della quale una miscela di gas arricchito, non ottenuto mediante un processo di «produzione di idrogeno», ai sensi di dette disposizioni, viene depurata al fine di estrarne l’idrogeno, non si collega alla «produzione di idrogeno», ma costituisce un’attività distinta che, di conseguenza, non ricade nell’ambito del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno di cui all’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278.

41      Tale interpretazione dell’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278 risulta avvalorata dalla finalità del sistema per lo scambio delle quote, di cui all’articolo 1 della direttiva 2003/87, di promuovere la riduzione di emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

42      Infatti, come risulta dal considerando 8 della direttiva 2003/87, dal considerando 8 della direttiva 2009/29 e dal considerando 8 della decisione 2011/278, la realizzazione di tale obiettivo implica l’inclusione, in tale sistema, delle attività che presentino un determinato potenziale di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Come confermato dal complesso delle osservazioni presentate alla Corte, la «produzione di idrogeno», ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87, presenta un potenziale di tal genere a causa dell’intensità delle emissioni dei gas a effetto serra generate da tale attività. Ciò non avviene, invece nel caso di un processo di separazione dell’idrogeno contenuto in una miscela di gas arricchito, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, inteso soltanto ad ottenere una percentuale più elevata di idrogeno presente in una miscela di gas.

43      D’altronde, l’applicazione del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno a un processo di separazione dell’idrogeno da un flusso di gas arricchito già contenente idrogeno, come quello oggetto del procedimento principale, determinerebbe, in tal modo, una sovrassegnazione di quote. Infatti, tale parametro di riferimento è stato determinato, come esposto in particolare supra ai punti da 31 a 34, in funzione delle emissioni collegate alla produzione di idrogeno mediante reforming o mediante ossidazione parziale. La Commissione, qualora avesse voluto ritenere che un tale processo di separazione costituisse, di per sé, un processo di produzione di idrogeno ricompreso nei limiti di tale sistema, avrebbe dovuto fissare il valore del parametro di riferimento di prodotto a un livello notevolmente inferiore, come sostenuto dalla Repubblica federale di Germania nelle proprie osservazioni scritte.

44      Inoltre, laddove la Evonik Degussa sostiene, nelle proprie osservazioni scritte, di dover ricevere quote per la propria attività che applica il processo di separazione dell’idrogeno di cui trattasi nel procedimento principale in quanto le sostanze separate dall’idrogeno contenuto nel gas arricchito vengono bruciate in un forno, occorre osservare che le emissioni così prodotte possono già rientrare in un parametro di riferimento. Ciò si verificherebbe, segnatamente, qualora tale forno fornisse il calore necessario per la «produzione di idrogeno» o, ancora, qualora dovesse essere applicato un parametro di riferimento di calore, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), e dell’allegato I, punto 3, della decisione 2011/278. In una simile ipotesi, l’assegnazione delle quote a un processo di separazione dell’idrogeno determinerebbe una doppia assegnazione.

45      Orbene, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che è necessario evitare che le emissioni di un impianto siano conteggiate due volte nell’assegnazione delle quote, dal momento che la direttiva 2003/87 e la decisione 2011/278 ostano al doppio conteggio delle emissioni nonché alla doppia assegnazione delle quote (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Borealis e a., C‑180/15, EU:C:2016:647, punti da 70 a 73).

46      In ogni caso, l’assegnazione, a tal titolo, di quote di emissione ad un impianto come quello oggetto del procedimento principale risulterebbe in contrasto con l’intento del legislatore dell’Unione di prendere in considerazione, nella definizione dei parametri di riferimento di prodotto, soltanto talune forme di recupero energetico efficiente dei gas di scarico.

47      Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, l’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278 dev’essere interpretato nel senso che un processo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che consente non già di produrre, mediante sintesi chimica, idrogeno, bensì soltanto di isolare tale sostanza già contenuta in una miscela di gas non ricade nei limiti di sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno. A diversa conclusione si giungerebbe soltanto nel caso in cui tale processo, da un lato, si riferisse alla «produzione di idrogeno», ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87, e, dall’altro, presentasse un collegamento tecnico con tale produzione.

 Sulla terza questione

48      Alla luce della risposta fornita alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

 Sulla quarta questione

49      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare la sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311), ove dovesse riconoscere alla ricorrente nel procedimento principale il diritto a ulteriori quote.

50      A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che andrebbero assegnate ulteriori quote alla Evonik Degussa soltanto se un processo, come quello oggetto del procedimento principale, consistente unicamente nella separazione dell’idrogeno contenuto in una miscela di gas arricchito, rientrasse nei limiti di sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno.

51      Pertanto, alla luce della risposta fornita alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla quarta questione.

 Sulle spese

52      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’allegato I, punto 2, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che un processo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che consente non già di produrre, mediante sintesi chimica, idrogeno, bensì soltanto di isolare tale sostanza già contenuta in una miscela di gas non ricade nei limiti di sistema del parametro di riferimento di prodotto per l’idrogeno. A diversa conclusione si giungerebbe soltanto nel caso in cui tale processo, da un lato, si riferisse alla «produzione di idrogeno», ai sensi dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e, dall’altro, presentasse un collegamento tecnico con tale produzione.

Firme

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