+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Tutela dei consumatori Numero: C‑681/17 | Data di udienza:

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratto concluso a distanza – Diritto di recesso – Eccezioni – Nozione di “beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna” – Materasso la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna – Rinvio pregiudiziale – Articolo 6, paragrafo 1, lettera k), e articolo 16, lettera e) Direttiva 2011/83/UE. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Marzo 2019
Numero: C‑681/17
Data di udienza:
Presidente: Toader
Estensore: Safjan


Premassima

TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratto concluso a distanza – Diritto di recesso – Eccezioni – Nozione di “beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna” – Materasso la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna – Rinvio pregiudiziale – Articolo 6, paragrafo 1, lettera k), e articolo 16, lettera e) Direttiva 2011/83/UE. 



Massima

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 6^, 27/03/2019 Sentenza C‑681/17


TUTELA DEI CONSUMATORI – Contratto concluso a distanza – Diritto di recesso – Eccezioni – Nozione di “beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna” – Materasso la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna – Rinvio pregiudiziale – Articolo 6, paragrafo 1, lettera k), e articolo 16, lettera e) Direttiva 2011/83/UE.
 
Sui diritti dei consumatori, l’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna», ai sensi di tale disposizione, un bene come un materasso, la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna dello stesso.
 
Pres. Toader, Rel. Safjan, Ric. slewo – schlafen leben wohnen GmbH contro Sascha Ledowski

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 6^, 27/03/2019 Sentenza C‑681/17

SENTENZA

 

 


CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 6^, 27/03/2019 Sentenza C‑681/17

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
 
27 marzo 2019

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera k), e articolo 16, lettera e) – Contratto concluso a distanza – Diritto di recesso – Eccezioni – Nozione di “beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna” – Materasso la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna».
 
Nella causa C‑681/17,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 15 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2017, nel procedimento
 
slewo – schlafen leben wohnen GmbH
 
contro
 
Sascha Ledowski,

LA CORTE (Sesta Sezione),
 
composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas e M. Safjan (relatore), giudici,
 
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
 
cancelliere: A. Calot Escobar
 
vista la fase scritta del procedimento,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per slewo – schlafen leben wohnen GmbH, da F. Buchmann, Rechtsanwalt;
 
–        per S. Ledowski, da H.G. Klink, Rechtsanwalt;
 
–        per il governo belga, da P. Cottin e J. Van Holm, in qualità di agenti;
 
–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Garofoli, avvocato dello Stato;
 
–        per la Commissione europea, da M. Kellerbauer e N. Ruiz García, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 dicembre 2018,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera k), e dell’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
 
2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la slewo – schlafen leben wohnen GmbH (in prosieguo: la «slewo») e il sig. Sascha Ledowski in merito all’esercizio, da parte di quest’ultimo, del proprio diritto di recesso in relazione a un materasso acquistato sul sito Internet della slewo.
 
 Contesto normativo
 
3        Ai sensi dei considerando 3, 4, 7, 34, 37, 47 e 49 della direttiva 2011/83:
 
«(3)      L’articolo 169, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevedono che l’Unione deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 del medesimo.
 
(4)      (…) L’armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza (…) è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.
 
(…)
 
(7)      L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. (…) [I] consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l’Unione.
 
(…)
 
(34)      Prima che il consumatore assuma gli obblighi derivanti da un contratto a distanza (…), il professionista dovrebbe fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili.
 
(…)
 
(37)      Poiché nel caso delle vendite a distanza il consumatore non è [in] grado di vedere i beni prima di concludere il contratto, dovrebbe godere di un diritto di recesso. Per lo stesso motivo, al consumatore dovrebbe essere consentito di testare e ispezionare i beni che ha acquistato nella misura necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. (…)
 
(…)
 
(47)      Alcuni consumatori esercitano il proprio diritto di recesso dopo aver utilizzato i beni oltre quanto necessario per stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento. In tal caso il consumatore non dovrebbe perdere il diritto di recesso, ma dovrebbe essere responsabile della diminuzione del valore dei beni. Per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni il consumatore dovrebbe solo manipolarli e ispezionarli nello stesso modo in cui gli sarebbe consentito farlo in un negozio. Ad esempio, il consumatore dovrebbe solo provare un indumento, senza poterlo indossare. Di conseguenza, durante il periodo di recesso il consumatore dovrebbe manipolare e ispezionare i beni con la dovuta diligenza. Gli obblighi del consumatore in caso di recesso non dovrebbero scoraggiare il consumatore dall’esercitare il proprio diritto di recesso.
 
(…)
 
(49)      È opportuno prevedere alcune eccezioni al diritto di recesso (…) per i contratti a distanza (…). Un diritto di recesso potrebbe essere inappropriato ad esempio vista la natura di taluni beni o servizi (…)».
 
4        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone:
 
«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».
 
5        L’articolo 6 della stessa direttiva, intitolato «Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali» stabilisce, al suo paragrafo 1:
 
«Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza (…), il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
 
(…)
 
k)      se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 16, l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
 
(…)».
 
6        L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di recesso», prevede, al suo paragrafo 1:
 
«Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza (…) senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14».
 
7        In forza dell’articolo 12 della direttiva 2011/83, intitolato «Effetti del recesso»:
 
«L’esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:
 
a)      di eseguire il contratto a distanza (…)
 
(…)».
 
8        L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Obblighi del professionista nel caso di recesso», al paragrafo 1 così dispone:
 
«Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 11.
 
(…)».
 
9        L’articolo 14 di detta direttiva, intitolato «Obbligazioni del consumatore in caso di recesso», al paragrafo 2 enuncia quanto segue:
 
«Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni (…)».
 
10      L’articolo 16 della stessa direttiva, intitolato «Eccezioni al diritto di recesso», è formulato come segue:
 
«Gli Stati membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15 per i contratti a distanza (…) relativamente a:
 
(…)
 
e)      la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
 
(…)».
 
 Procedimento principale e questioni pregiudiziali
 
11      La slewo è un’impresa di vendita online, che commercializza, in particolare, materassi.
 
12      Il 25 novembre 2014 il sig. Ledowski ha ordinato, sul sito Internet della slewo, un materasso a fini privati, al prezzo di EUR 1 094,52. Le condizioni generali di vendita riprodotte sulla fattura emessa dalla slewo contenevano, in particolare, un’«informativa sul recesso dei consumatori», così formulata:
 
«I costi della restituzione dei beni saranno a nostro carico. (…) Nei seguenti casi il diritto di recesso si estingue anticipatamente: contratti di fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute se sono stati aperti dopo la consegna».
 
13      Al momento della consegna, il materasso ordinato dal sig. Ledowski era rivestito di una pellicola protettiva, che lo stesso ha successivamente rimosso.
 
14      Con messaggio di posta elettronica del 9 dicembre 2014, il sig. Ledowski ha informato la slewo della propria intenzione di restituire il materasso in questione e ha chiesto a quest’ultima di organizzare il trasporto dello stesso.
 
15      Poiché tale trasporto non è stato organizzato dalla slewo, lo stesso sig. Ledowski si è fatto carico dei costi di trasporto pari a EUR 95,59.
 
16      Il sig. Ledowski ha adito l’Amtsgericht Mainz (Tribunale circoscrizionale di Magonza, Germania) con una domanda di rimborso, nei confronti della slewo, del prezzo di acquisto e dei costi di trasporto del materasso di cui trattasi, per un importo totale di EUR 1 190,11, oltre agli interessi e alle spese legali.
 
17      Con sentenza del 26 novembre 2015, l’Amtsgericht Mainz (Tribunale circoscrizionale di Magonza) ha accolto tale domanda.
 
18      Con sentenza del 10 agosto 2016, il Landgericht Mainz (Tribunale regionale di Magonza, Germania) ha confermato, in appello, detta sentenza.
 
19      In tali circostanze, la slewo ha proposto un ricorso per Revision dinanzi al giudice del rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania).
 
20      Il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83 escluda il diritto di recesso soltanto se, una volta aperto, il bene non possa definitivamente più essere commercializzato, per motivi igienici o connessi alla protezione della salute, come nel caso, in particolare, di taluni prodotti cosmetici o igienici, come spazzolini da denti.
 
21      A tale riguardo, il giudice del rinvio ricorda che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, le disposizioni che derogano a un diritto riconosciuto dal diritto dell’Unione, come il diritto di recesso di cui trattasi nel procedimento principale, devono essere interpretate restrittivamente.
 
22      Orbene, a differenza degli articoli igienici in senso stretto, un materasso restituito da un consumatore dopo essere stato aperto non sarebbe definitivamente inidoneo a essere commercializzato. Tale conclusione deriverebbe segnatamente dall’utilizzo dei materassi nel settore alberghiero, dall’esistenza, in particolare, su Internet, di un mercato per materassi usati nonché dalla possibilità di pulire i materassi che sono stati utilizzati.
 
23      Secondo il giudice del rinvio, nell’ipotesi in cui l’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83 dovesse essere interpretato nel senso che beni che possono entrare direttamente in contatto con il corpo umano, come materassi – nel caso in cui siano utilizzati conformemente alla loro destinazione e anche qualora il professionista possa renderli nuovamente idonei a essere commercializzati tramite adeguate misure di pulitura – fanno parte dei beni che non possono essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute di cui a tale disposizione, si pone la questione di quali siano i requisiti cui l’imballaggio di siffatti beni deve rispondere e se debba risultare chiaramente dalle circostanze del caso concreto, in particolare, dall’apposizione della parola «sigillato» sull’imballaggio, che non si tratta di un semplice imballaggio ai fini del trasporto, bensì che il bene è stato sigillato per motivi igienici o connessi alla protezione della salute.
 
24      Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/83 non fornisca sufficienti precisazioni riguardo alla portata dell’informativa che il professionista è tenuto a fornire al consumatore, prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto a distanza, in relazione alle circostanze in cui lo stesso perde il proprio diritto di recesso, conformemente all’articolo 16, lettera e), di tale direttiva.
 
25      È in tale contesto che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se l’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso di ricomprendere, tra i beni ivi menzionati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute, anche quei prodotti (quali, ad esempio, i materassi) i quali, se è pur vero che, in caso di uso conforme, possono venire a contatto diretto con il corpo umano, per mezzo di adeguate misure (di pulitura) da parte del professionista possono essere resi nuovamente commercializzabili.
 
2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:
 
a)      Quali siano i requisiti cui l’imballaggio di un bene deve rispondere affinché si possa parlare di sigillatura ai sensi dell’articolo 16, lettera e), della direttiva 83/2011.
 
e
 
b)      Se le informazioni che il professionista deve fornire ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 83/2011 debbano essere comunicate in modo tale da rendere edotto il consumatore, con riferimento specifico al bene oggetto di compravendita (nel caso di specie: un materasso) e alla sigillatura applicata, che in caso di apertura questi decadrà dal diritto di recesso».
 
 Sulle questioni pregiudiziali
 
 Sulla prima questione
 
26      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna», ai sensi di tale disposizione, un bene come un materasso, la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna dello stesso.
 
27      In limine, occorre ricordare, in primo luogo, che, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 16 della stessa, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza, senza, in particolare, dover fornire alcuna motivazione.
 
28      In secondo luogo, si deve rilevare che dall’articolo 12, lettera a), di tale direttiva risulta che l’esercizio del diritto di recesso pone termine all’obbligo delle parti di eseguire il contratto a distanza.
 
29      L’articolo 16, lettera e), di detta direttiva prevede un’eccezione al diritto di recesso, per i contratti a distanza in relazione alla fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna.
 
30      Tuttavia, la formulazione di tale disposizione non fornisce alcun elemento riguardo alla portata esatta di tale nozione di «beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna», che consenta di determinare con certezza quali siano i beni che rientrano in tale nozione e, nella specie, se un bene come un materasso la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna rientri nella stessa.
 
31      Pertanto, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83, occorre tener conto non soltanto del tenore letterale di tale disposizione, ma anche del contesto in cui essa si colloca e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 7 agosto 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, punto 27, e del 13 settembre 2018, Starman, C‑332/17, EU:C:2018:721, punto 23).
 
32      A tale riguardo, come risulta dall’articolo 1 della direttiva 2011/83, letto alla luce dei considerando 3, 4 e 7 di quest’ultima, detta direttiva mira ad assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori. Inoltre, nelle politiche dell’Unione, la tutela dei consumatori, che si trovano in una posizione di inferiorità rispetto ai professionisti, in quanto si deve ritenere che siano meno informati, economicamente più deboli e giuridicamente meno esperti delle loro controparti, è sancita all’articolo 169 TFUE e all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 2 marzo 2017, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main, C‑568/15, EU:C:2017:154, punto 28; del 4 ottobre 2018, Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808, punto 34, e del 23 gennaio 2019, Walbusch Walter Busch, C‑430/17, EU:C:2019:47, punto 34).
 
33      Quanto al diritto di recesso, esso è finalizzato a tutelare il consumatore nella particolare situazione di una vendita a distanza, in cui egli non ha in concreto la possibilità di visionare il bene o di prendere conoscenza delle caratteristiche del servizio prima della conclusione del contratto. Si reputa pertanto che tale diritto compensi lo svantaggio che risulta per il consumatore da un contratto a distanza, accordandogli un termine di riflessione appropriato durante il quale egli ha la possibilità di esaminare e testare il bene acquistato (sentenza del 23 gennaio 2019, Walbusch Walter Busch, C‑430/17, EU:C:2019:47, punto 45).
 
34      A tale riguardo, l’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83, che costituisce un’eccezione al diritto di recesso, in quanto disposizione di diritto dell’Unione che limita i diritti riconosciuti a fini di tutela, deve essere interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, punto 77).
 
35      È alla luce di tali considerazioni che occorre rispondere alla prima questione.
 
36      A tale riguardo, il considerando 49 della direttiva 2011/83 precisa che un’eccezione al diritto di recesso può essere giustificata dalla natura di taluni beni.
 
37      Ne consegue che, nel contesto dell’articolo 16, lettera e), di tale direttiva, è la natura di un bene che può giustificare la sigillatura del suo imballaggio per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e che, pertanto, l’apertura di un siffatto imballaggio priva il bene in esso contenuto della garanzia in termini di protezione della salute o igienici.
 
38      Una volta che il consumatore ne abbia aperto l’ imballaggio e, pertanto, privato della garanzia in termini di protezione della salute o igienici, un siffatto bene rischia di non essere più oggetto di un nuovo utilizzo da parte di un terzo, e, di conseguenza, di non poter più essere oggetto di una nuova commercializzazione da parte del professionista.
 
39      In tali circostanze, ammettere la facoltà, per il consumatore, di esercitare il proprio diritto di recesso restituendo al professionista un siffatto bene il cui imballaggio è stato aperto, sarebbe contrario alla volontà del legislatore dell’Unione, espressa al considerando 4 della direttiva 2011/83, secondo cui tale direttiva dovrebbe tendere a stabilire un giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese.
 
40      Di conseguenza, si deve ritenere che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, l’eccezione al diritto di recesso prevista all’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83 si applica soltanto se, una volta aperto il suo imballaggio, il bene da esso contenuto non sia definitivamente più in condizione di essere commercializzato, per motivi igienici o connessi alla protezione della salute, poiché è impossibile o eccessivamente difficile, a causa della natura stessa di tale bene, che il professionista adotti misure che consentano di rimetterlo in vendita senza per questo nuocere all’una o all’altra di tali esigenze.
 
41      Ne consegue che, nella specie, un materasso, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna non può rientrare nell’eccezione al diritto di recesso prevista all’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83.
 
42      Infatti, da un lato, un siffatto materasso, sebbene potenzialmente sia stato utilizzato, non appare, per ciò solo, definitivamente inidoneo a essere oggetto di un nuovo utilizzo da parte di un terzo o di una nuova commercializzazione. È sufficiente, a tale riguardo, ricordare, in particolare, che uno stesso e unico materasso è utilizzato dai clienti successivi di un albergo, che esiste un mercato dei materassi usati e che materassi che siano stati utilizzati possono essere oggetto di pulitura in profondità.
 
43      Dall’altro lato, sotto il profilo del diritto di recesso, un materasso può essere equiparato a un indumento.
 
44      A tale riguardo, come risulta dai considerando 37 e 47 della direttiva 2011/83, l’intento del legislatore dell’Unione è stato di consentire all’acquirente di un indumento, nel contesto di una vendita a distanza, di provarlo ai fini di «stabilir[n]e la natura, le caratteristiche e il funzionamento» ed, eventualmente, al termine di tale prova, di esercitare il proprio diritto di recesso restituendolo al professionista.
 
45      Orbene, è pacifico che numerosi indumenti, qualora siano provati conformemente alla loro destinazione, possono entrare direttamente in contatto con il corpo umano, cosa che non può essere esclusa nel caso dei materassi, senza tuttavia essere soggetti nella prassi a requisiti di protezione speciale per evitare tale contatto al momento della prova.
 
46      Una siffatta equiparazione tra queste due categorie di beni, ossia gli indumenti e i materassi, è possibile, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, in quanto, anche in caso di contatto diretto di tali beni con il corpo umano, si può presumere che il professionista sia in grado, dopo la loro restituzione dal parte del consumatore, mediante un trattamento come pulitura o disinfezione, di rendere detti beni idonei a un nuovo utilizzo da parte di un terzo e, pertanto, a una nuova commercializzazione, senza compromettere le esigenze di protezione della salute o igieniche.
 
47      Tuttavia, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2011/83, letto alla luce del suo considerando 47, il consumatore è responsabile della diminuzione del valore di un bene risultante da manipolazioni dei beni diverse da quelle necessarie per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dello stesso, senza tuttavia decadere dal proprio diritto di recesso (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2009, Messner, C‑489/07, EU:C:2009:502, punto 29).
 
48      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna», ai sensi di tale disposizione, un bene come un materasso, la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna dello stesso.
 
 Sulla seconda questione
 
49      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.
 
 Sulle spese
 
50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
 
L’articolo 16, lettera e), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna», ai sensi di tale disposizione, un bene come un materasso, la cui protezione è stata rimossa dal consumatore dopo la consegna dello stesso.
 
Firme

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!