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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Tutela dei consumatori Numero: C‑922/19 | Data di udienza:

TUTELA DEI CONSUMATORI – Pratiche commerciali sleali – Nozione di “fornitura non richiesta” – Consenso espresso – Necessità – Distribuzione di acqua potabile – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/7/CE – Direttiva 2011/83/UE – Direttiva 2005/29/CE.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Febbraio 2021
Numero: C‑922/19
Data di udienza:
Presidente: Bay Larsen
Estensore: Toader


Premassima

TUTELA DEI CONSUMATORI – Pratiche commerciali sleali – Nozione di “fornitura non richiesta” – Consenso espresso – Necessità – Distribuzione di acqua potabile – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/7/CE – Direttiva 2011/83/UE – Direttiva 2005/29/CE.



Massima

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 6^, 3 febbraio 2021 Sentenza C‑922/19

TUTELA DEI CONSUMATORI – Pratiche commerciali sleali – Nozione di “fornitura non richiesta” – Consenso espresso – Necessità – Distribuzione di acqua potabile – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/7/CE – Direttiva 2011/83/UE – Direttiva 2005/29/CE.

L’articolo 9 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza e l’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, e con il punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, non disciplinano la formazione dei contratti, sicché spetta al giudice del rinvio valutare, conformemente alla normativa nazionale, se un contratto possa essere considerato concluso tra una società di distribuzione di acqua e un consumatore in mancanza di un consenso espresso di quest’ultimo. La nozione di «fornitura non richiesta», ai sensi del punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29, deve essere interpretata nel senso che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, essa non comprende una pratica commerciale di una società di distribuzione di acqua potabile consistente nel mantenere l’allaccio alla rete pubblica di distribuzione di acqua in caso di trasferimento di un consumatore in un’abitazione precedentemente occupata, allorché tale consumatore non ha la possibilità di scegliere il fornitore di tale servizio, quest’ultimo fattura tariffe a copertura dei costi, trasparenti e non discriminatorie, in funzione del consumo di acqua e detto consumatore è a conoscenza del fatto che l’abitazione di cui trattasi è allacciata alla rete pubblica di distribuzione di acqua e che la fornitura di acqua è a pagamento.

Pres. Bay Larsen, Rel. Toader, Ric. Stichting Waternet c. MG


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 6^, 3/02/2021 Sentenza C‑922/19

SENTENZA

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 6^, 3 febbraio 2021 Sentenza C‑922/19

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

3 febbraio 2021

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/7/CE – Articolo 9 – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 27 – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 5, paragrafo 5 – Allegato I, punto 29 – Pratiche commerciali sleali – Nozione di “fornitura non richiesta” – Distribuzione di acqua potabile»

Nella causa C‑922/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 13 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 17 dicembre 2019, nel procedimento

Stichting Waternet

contro

MG,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, C. Toader (relatrice) e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Stichting Waternet, da F.E. Vermeulen e F.H. Oosterloo, advocaten;

– per MG, da R.K. van der Brugge, advocaat;

– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e C.S. Schillemans, in qualità di agenti;

– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e S. Šindelková, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, da A. Posch, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da N. Ruiz García, M. van Beek e C. Valero, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 97/7/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU 1997, L 144, pag. 19), dell’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7 (GU 2011, L 304, pag. 64), nonché dell’articolo 5, paragrafo 5, e del punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Stichting Waternet, una società di distribuzione di acqua, e MG, un consumatore, in merito ad un’azione diretta ad ottenere il pagamento di fatture relative al consumo di acqua potabile fornita dalla predetta società.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 97/7

3 Il considerando 16 della direttiva 97/7 così recita:

«(…) la tecnica promozionale consistente nell’invio al consumatore di un prodotto o nella fornitura di un servizio a titolo oneroso senza richiesta preliminare o accordo esplicito da parte sua non può essere accettata, sempreché non si tratti di una fornitura di sostituzione».

4 A norma dell’articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Fornitura non richiesta»:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per:

– vietare che beni o servizi siano forniti a un consumatore senza sua previa ordinazione, allorché la fornitura comporta una richiesta di pagamento;

– dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta; la mancata risposta non significa consenso».

La direttiva 2011/83

5 I considerando 14 e 60 della direttiva 2011/83 così recitano:

«(14) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale afferente al diritto contrattuale per gli aspetti di diritto contrattuale che non sono disciplinati dalla presente direttiva. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la legislazione nazionale che disciplina, ad esempio, la conclusione o la validità di un contratto (ad esempio nel caso di vizio del consenso). (…)

(…)

(60) Poiché la vendita per inerzia («inertia selling»), che consiste nella fornitura al consumatore di beni o servizi non richiesti, è vietata dalla direttiva [2005/29], ma non è previsto alcun rimedio contrattuale, è necessario introdurre nella presente direttiva il rimedio contrattuale che esonera il consumatore dall’obbligazione di pagare per una tale fornitura non richiesta».

6 L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 5, stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva».

7 L’articolo 27 della direttiva in parola, intitolato «Fornitura non richiesta», prevede quanto segue:

«Il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 5, paragrafo 5, e al punto 29 dell’allegato I della direttiva [2005/29]. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso».

8 L’articolo 31 della medesima direttiva, intitolato «Abrogazione», al suo primo comma è così formulato:

«(…) la direttiva [97/7 è abrogata] a decorrere dal 13 giugno 2014».

La direttiva 2005/29

9 I considerando 6, da 16 a 18 e 23 della direttiva 2005/29 sono così redatti:

«(6) La presente direttiva ravvicina pertanto le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi. (…)

(…)

(16) Le disposizioni sulle pratiche commerciali aggressive dovrebbero riguardare le pratiche che limitano considerevolmente la libertà di scelta del consumatore. Si tratta di pratiche che comportano il ricorso a molestie, coercizione, compreso l’uso di forza fisica, e indebito condizionamento.

(17) È auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L’allegato I riporta pertanto l’elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. L’elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva.

(18) (…) Conformemente al principio di proporzionalità, e per consentire l’efficace applicazione delle misure di protezione in essa previste, la presente direttiva prende come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, ma contiene altresì disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali. (…)

(…)

(23) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire l’eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno rappresentati dalle leggi nazionali in materia di pratiche commerciali sleali e il conseguimento di un elevato livello comune di tutela dei consumatori mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello [dell’Unione], [l’Unione] può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

10 L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Ambito di applicazione» prevede quanto segue:

«1. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

2. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto.

(…)».

11 L’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

(…)

5. L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».

12 Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2005/29, intitolato «Pratiche commerciali aggressive»:

«È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso».

13 L’articolo 9 della summenzionata direttiva recita:

«Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;

b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;

c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;

d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;

e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione non sia giuridicamente ammessa».

14 Il punto 29, collocato nella parte intitolata «Pratiche commerciali aggressive» dell’allegato I, intitolato «Pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali», di detta direttiva è così formulato:

«Esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo nel caso dei beni di sostituzione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva [97/7] (fornitura non richiesta)».

Diritto dei Paesi Bassi

Il BW

15 Il Burgerlijk Wetboek (codice civile; in prosieguo: il «BW»), nella versione in vigore fino al 12 giugno 2014, al suo articolo 7:7, paragrafo 2, dispone che è vietato l’invio a una persona fisica, che non agisce nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale, di un bene che essa non aveva ordinato, esigendo il pagamento di un prezzo, il rinvio di tale bene o la sua conservazione. Qualora un bene siffatto sia tuttavia inviato, si applica per analogia l’articolo 7:7, paragrafo 1, del BW, nella versione in vigore fino al 12 giugno 2014, relativo al diritto di conservare il bene a titolo gratuito.

16 L’articolo 7:7, paragrafo 2, del BW, nella versione applicabile a partire dal 13 giugno 2014, prevede che non sorga alcun obbligo di pagamento a carico di una persona fisica che agisca per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale o professionale, in caso di fornitura non richiesta di un bene, di un prodotto finanziario, di acqua, gas o energia elettrica, teleriscaldamento o contenuto digitale non fornito su un supporto fisico, indipendentemente dal fatto che il contenuto digitale sia individualizzabile e che si possa esercitare un controllo effettivo su tale contenuto, o di una prestazione non richiesta di servizi ai sensi dell’articolo 193i, lettera f), del libro 6 del BW, nella versione applicabile a partire dal 13 giugno 2014. La mancanza di risposta da parte di una persona fisica che agisce per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale o professionale in un siffatto caso di fornitura o di prestazione non richiesta non equivale ad accettazione. Qualora un bene di tal genere sia nondimeno inviato, si applica per analogia l’articolo 7:7, paragrafo 1, del BW, nella versione applicabile a partire dal 13 giugno 2014, relativo al diritto di conservare il bene a titolo gratuito. Quest’ultima disposizione si applica indipendentemente dal fatto che il mittente sia rappresentato.

La legge sull’acqua

17 L’articolo 3 della Wet houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet) [legge recante nuove disposizioni relative alla produzione e alla distribuzione di acqua nonché all’organizzazione dell’approvvigionamento idrico pubblico) (legge sull’acqua potabile)], del 18 luglio 2009 (Stb. 2009, pag. 370, in prosieguo: la «legge sull’acqua»), dispone che l’esecuzione adeguata e durevole dell’approvvigionamento idrico pubblico in una zona di distribuzione incombe al proprietario del distributore di acqua che è competente, e ai sensi dell’articolo 8 della suddetta legge, obbligato a distribuire acqua in detta zona di distribuzione.

18 In forza dell’articolo 5 della legge in esame, il ministro competente definisce, per ogni distributore di acqua, una zona di distribuzione in cui il proprietario del distributore di acqua, è competente, e, conformemente all’articolo 8 della medesima legge, è obbligato a distribuire acqua in detta zona di distribuzione.

19 L’articolo 8 della legge sull’acqua è formulato come segue:

«1. Il proprietario di un distributore di acqua è tenuto, all’interno della zona di distribuzione che gli è stata assegnata, a fare un’offerta, a chiunque ne faccia richiesta, di allacciamento alla rete di distribuzione da esso gestita.

2. Il proprietario di un distributore di acqua è altresì tenuto, all’interno della zona di distribuzione che gli è stata assegnata, a fare un’offerta, a chiunque ne faccia richiesta, di distribuzione di acqua attraverso la rete da esso gestito.

3. Il proprietario di un distributore di acqua applica condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie.

(…)».

20 L’articolo 9, paragrafo 1, di tale legge prevede che il proprietario di un distributore di acqua conduca una politica volta ad evitare di interrompere la fornitura idrica ai piccoli utenti. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, di detta legge, il ministro competente definisce le modalità relative all’interruzione della fornitura idrica a un piccolo utente, nonché alle misure preventive volte ad evitare per quanto possibile l’interruzione della fornitura idrica ai piccoli utenti.

21 Conformemente all’articolo 11 della legge sull’acqua, il proprietario di un distributore di acqua applica tariffe a copertura dei costi, trasparenti e non discriminatorie.

22 A norma dell’articolo 12 di tale legge:

«1. Il bilancio del distributore di acqua precisa il modo in cui si ripercuotono sulla tariffa i vari costi, in particolare i costi di capitale massimi che possono essere fatturati.

2. Ogni anno, anteriormente al 1º ottobre, il proprietario di un distributore di acqua rilascia al ministro [competente] una relazione sui costi – segnatamente i costi di capitale – trasferiti nel corso dell’anno civile precedente sulle tariffe dell’approvvigionamento idrico e sui risultati di esercizio per l’anno in questione. La relazione deve essere accompagnata da un parere senza riserve emesso da un esperto contabile. Il ministro trasmette la suddetta relazione alle due camere delle [Staten-Generaal (Stati generali)] entro la fine dell’anno civile.

3. Se dalla relazione di cui al paragrafo 2 emerge che i risultati di esercizio sono superiori ai costi di capitale determinati per l’anno in questione sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, il proprietario di un distributore di acqua provvederà affinché il superamento sia compensato nella tariffazione per l’anno civile successivo».

23 L’articolo 13 della stessa legge così dispone:

«1. Nell’interesse dell’approvvigionamento idrico pubblico, altre modalità sono fissate da o in forza di una decisione generale di amministrazione per quanto riguarda:

a) i costi alla base della tariffa di cui all’articolo 11;

b) gli elementi e le modalità di calcolo delle tariffe di cui all’articolo 12.

2. Se l’articolo 11 o l’articolo 12 o le modalità di cui al paragrafo 1 non sono rispettati, il ministro [competente] può fornire una raccomandazione al proprietario di un distributore di acqua. La raccomandazione indica i motivi per i quali non sono state rispettate le disposizioni dell’articolo 11 o dell’articolo 12 o le norme in questione, nonché le modifiche tariffarie richieste per conformarvisi. La raccomandazione indica il termine entro il quale occorre ottemperare alla raccomandazione».

Il regolamento relativo alla politica di interruzione della fornitura idrica nei confronti dei piccoli utenti

24 A norma dell’articolo 2 del Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, nr. IENM/BSK-2012/14677, houdende regels met betrekking tot het afsluiten van kleinverbruikers van drinkwater (Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater) (regolamento del segretario di Stato alle infrastrutture e all’ambiente, n. IENM/BSK-2012/14677, che disciplina l’interruzione della fornitura idrica nei confronti dei piccoli utenti) (regolamento sulla politica di interruzione della fornitura idrica nei confronti dei piccoli utenti)], del 17 aprile 2012 (Stcrt. 2012, n.°7964):

«Il proprietario di un distributore di acqua non può interrompere la distribuzione di acqua di un piccolo utente per mancato pagamento prima che sia stata seguita la procedura descritta agli articoli 3 e 4».

25 L’articolo 3 del regolamento in parola, intitolato «Sollecito scritto», prevede quanto segue:

«1. Se un piccolo utente non ottempera ad una prima richiesta di pagamento da parte del proprietario di un distributore di acqua entro il termine stabilito, detto proprietario è tenuto ad inviare almeno un sollecito scritto a tal riguardo al piccolo utente di cui trattasi.

2. Nel sopraccitato sollecito scritto, il proprietario di un distributore di acqua:

a) ricorda al piccolo utente le possibilità di consulenza per gestione dei debiti;

b) propone, con il consenso scritto del piccolo utente, di fornire i suoi dati, il suo numero di cliente nonché informazioni sull’importo del suo debito ad un’autorità competente in materia di consulenza per gestione dei debiti, salvo che il piccolo utente non sia una persona fisica; e

c) menziona che il piccolo utente non può essere privato di acqua se presenta un certificato medico, quale indicato all’articolo 6, lettera d), fatte salve le circostanze di cui alle lettere da a) a c) di detto articolo».

26 L’articolo 4 del regolamento medesimo così recita:

«Il proprietario di un distributore di acqua si adopera per entrare in contatto con il piccolo utente al fine di attirare l’attenzione di quest’ultimo sulle possibilità di evitare i ritardi di pagamento, di porre fine ai ritardi di pagamento e di ottenere conferma del rilascio o meno di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)».

Il decreto sull’acqua e il regolamento sull’acqua

27 Il besluit houdende bepalingen inzake de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterbesluit) [decreto recante disciplina in materia di produzione e di distribuzione di acqua nonché di organizzazione dell’approvvigionamento idrico pubblico) (decreto sull’acqua)], del 23 maggio 2011 (Stb. 2011, pag. 293), adottato in applicazione della legge sull’acqua, nonché il Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, nr. BJZ2011046947, houdende nadere regels met betrekking tot enige onderwerpen inzake de voorziening van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater (Drinkwaterregeling) [regolamento del segretario di Stato alle infrastrutture e all’ambiente, n. BJZ2011046947, riguardante taluni aspetti dell’approvvigionamento di acqua potabile, di acqua calda del rubinetto e di acqua per uso domestico) (regolamento sull’acqua), del 14 giugno 2011 (Stcrt. 2011, pag. 10842) contengono norme dettagliate sulle modalità di calcolo dei costi e precisano quali costi sono ripercuotibili nel prezzo e secondo quali modalità. Il ministro competente vigila sull’osservanza di tali norme. Il distributore di acqua pubblica ogni anno un listino dei prezzi che si applicheranno alla distribuzione di acqua nell’anno civile successivo e precisa, al contempo, il modo in cui tali prezzi sono calcolati sui costi.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

28 La Stichting Waternet è una società di distribuzione di acqua incaricata, in esclusiva, della distribuzione di acqua potabile nel comune di Amsterdam (Paesi Bassi), in cui si trova l’abitazione occupata da MG dal mese di settembre 2012.

29 MG non ha informato la Stichting Waternet del suo trasferimento, quale nuovo inquilino, in detta abitazione. Neppure il precedente inquilino aveva segnalato il suo trasferimento e ha continuato a pagare le fatture di distribuzione di acqua relative alla suddetta abitazione fino al 1º gennaio 2014. Il 12 novembre 2014, la Stichting Waternet ha inviato a MG una lettera di benvenuto e, a partire dal 18 novembre 2014, gli ha inviato fatture relative alla distribuzione di acqua a partire dal 1º gennaio 2014. MG non ha pagato nessuna delle fatture per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 18 novembre 2016.

30 La Stichting Waternet ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Kantonrechter (giudice cantonale, Paesi Bassi), diretto alla condanna di MG al pagamento della somma di EUR 283,79, aumentata degli interessi al tasso legale e delle spese nonché, in subordine, all’ottenimento dell’autorizzazione di interruzione dell’allaccio idrico della suddetta abitazione. Tale giudice ha respinto la richiesta di pagamento della Stichting Waternet adducendo che la distribuzione di acqua potabile costituiva una «fornitura non richiesta», ai sensi dell’articolo 7:7, paragrafo 2, del BW, nella versione applicabile a partire dal 13 giugno 2014. Per contro, esso ha accolto la sua domanda presentata in subordine, a condizione che MG non manifesti espressamente, entro i quattordici giorni successivi alla notifica della sentenza, la sua intenzione di essere approvvigionato con acqua. Il 18 novembre 2016, MG ha stipulato un contratto di distribuzione di acqua con la Stichting Waternet.

31 La Stichting Waternet ha interposto appello avverso la sentenza del kantonrechter (giudice cantonale) dinanzi al Gerechtshof Amsterdam (corte di appello di Amsterdam, Paesi Bassi), il quale l’ha respinto con la motivazione che non esisteva alcun contratto di distribuzione di acqua concluso tra le parti del procedimento principale per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 18 novembre 2016, che la distribuzione di acqua durante il suddetto periodo costituiva una «fornitura non richiesta» ai sensi dell’articolo 7:7, paragrafo 2, del BW, nella versione applicabile a partire dal 13 giugno 2014 e che il fatto che MG abbia consumato l’acqua non può condurre ad una valutazione diversa.

32 La Stichting Waternet ha pertanto proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi). Tale giudice si interroga sulla possibilità di considerare, tenuto conto della prassi corrente nei Paesi Bassi e della normativa olandese relativa all’approvvigionamento idrico pubblico, che la pratica commerciale della Stichting Waternet non costituisce una «fornitura non richiesta» di acqua potabile, vietata dall’articolo 5, paragrafo 5, e dall’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29 nonché dall’articolo 9 della direttiva 97/7 e dall’articolo 29 della direttiva 2011/83.

33 Anzitutto, il giudice del rinvio osserva che, nei Paesi Bassi, siccome l’approvvigionamento idrico pubblico è considerato un compito essenziale dei pubblici poteri, non esiste un mercato concorrenziale in tale settore, cosicché ogni società di distribuzione di acqua, da un lato, è autorizzata in esclusiva a distribuire acqua nella zona di distribuzione ad essa assegnata e, dall’altro, è tenuta a presentare un’offerta di allaccio a coloro che ne facciano richiesta, nonché a non interrompere tale approvvigionamento nell’abitazione di un consumatore per mancato pagamento da parte di quest’ultimo. Inoltre, detto giudice precisa che tali società devono, sotto il controllo dei pubblici poteri, applicare tariffe a copertura dei costi, trasparenti e non discriminatorie.

34 Il giudice del rinvio sottolinea poi che il consumatore medio nei Paesi Bassi dovrebbe essere a conoscenza che l’abitazione in cui si trasferisce è allacciata alla rete pubblica di distribuzione di acqua potabile e che la fornitura di acqua potabile non è gratuita.

35 Infine, tale giudice è del parere che il procedimento principale si distingua dalle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 13 settembre 2018, Wind Tre e Vodafone Italia (C‑54/17 e C‑55/17, EU:C:2018:710), in quanto, nel procedimento principale, il consumatore non può scegliere la società di distribuzione di acqua che lo approvvigionerà con acqua potabile, le spese sono fatturate una volta che il consumatore ha effettivamente consumato acqua, tali spese sono a copertura dei costi, trasparenti e non discriminatorie, stabilite sotto il controllo dei pubblici poteri.

36 Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli articoli 9 della direttiva [97/7] e 27 della direttiva [2011/83], in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, e il punto 29 dell’allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, debbano essere interpretati nel senso che si configura una fornitura non richiesta di acqua potabile, ai sensi di dette disposizioni, se la pratica commerciale del distributore di acqua consiste in quanto segue:

i) in forza di legge, il distributore di acqua (a) all’interno della zona di distribuzione ad esso assegnata ha la competenza esclusiva nonché l’obbligo di fornire acqua mediante condotte idriche e (b) è tenuto a offrire, a chi lo richieda, un allaccio alla rete pubblica di distribuzione di acqua potabile, da un lato, e la distribuzione di acqua, dall’altro;

ii) il distributore di acqua mantiene l’allaccio dell’abitazione del consumatore alla rete pubblica di distribuzione di acqua esistente prima che il consumatore si trasferisca nell’abitazione, per cui le condotte idriche nell’abitazione del consumatore sono sotto pressione e il consumatore, dopo aver compiuto un atto attivo e consapevole – consistente nell’apertura del rubinetto o in un atto analogo – se lo desidera può attingere acqua, anche dopo che il consumatore ha comunicato di non voler stipulare un contratto di distribuzione di acqua; e

iii) il distributore di acqua addebita costi nella misura in cui il consumatore ha effettivamente attinto acqua compiendo un atto attivo e consapevole, fermo restando che le tariffe addebitate sono a copertura dei costi, trasparenti e non discriminatorie, e che questo viene controllato dallo Stato.

2) Se gli articoli 9 della direttiva [97/7] e 27 della direttiva [2011/83], in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, e il punto 29 dell’allegato I della direttiva [2005/29], ostino alla presunzione che tra il distributore di acqua e il consumatore esista un contratto di distribuzione di acqua allorché (i) il consumatore, come il consumatore medio nei Paesi Bassi, sa che alla distribuzione di acqua potabile sono connessi costi, (ii) ciononostante il consumatore per un lungo periodo consuma sistematicamente acqua, (iii) il consumatore, anche dopo aver ricevuto dal fornitore di acqua una lettera di benvenuto, fatture e solleciti di pagamento, persiste nel consumo di acqua e (iv) il consumatore, dopo il rilascio di un’autorizzazione giudiziaria per tagliare l’allacciamento di acqua dell’abitazione, comunica di voler stipulare un contratto con il distributore di acqua».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione

37 Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9 della direttiva 97/7 e l’articolo 27 della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, e con l’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29, disciplinino la formazione dei contratti e se, in particolare, essi debbano essere interpretati nel senso che un contratto può essere considerato concluso tra una società di distribuzione di acqua e un consumatore senza il consenso espresso di quest’ultimo.

38 In via preliminare, va ricordato, da un lato, che, certamente la direttiva 97/7 è stata abrogata il 13 giugno 2014, conformemente all’articolo 31 della direttiva 2011/83. Tuttavia, tenuto conto del periodo in cui i fatti esposti ai punti 28 e 29 della presente sentenza hanno avuto luogo, occorre tener conto, ai fini della risposta alla seconda questione, tanto delle disposizioni della direttiva 97/7 quanto di quelle della direttiva 2011/83.

39 D’altro lato, tale questione è pertinente soltanto se il rapporto giuridico tra la Stichting Waternet e MG non sia interamente disciplinato dalla normativa nazionale, per quanto riguarda sia la fornitura di acqua da parte del professionista, sia le spese connesse a tale fornitura gravanti sul consumatore. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nel procedimento principale.

40 In primo luogo, occorre rilevare che la direttiva 97/7 ha ad oggetto la tutela dei consumatori nei contratti conclusi a distanza e, in particolare, la definizione della portata degli obblighi che i professionisti devono adempiere per quanto riguarda le informazioni da comunicare ai consumatori e il diritto di recesso di questi ultimi. Per contro, tale direttiva non riguarda le norme relative alla formazione dei contratti conclusi a distanza.

41 In secondo luogo, occorre osservare che risulta dalla chiara formulazione dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/83 che quest’ultima non incide sulle disposizioni generali del diritto contrattuale a livello nazionale, in particolare sulle norme relative alla validità, alla formazione e agli effetti dei contratti, nella misura in cui gli aspetti generali del diritto contrattuale non sono disciplinati da tale direttiva. Dal considerando 14 della direttiva 2011/83 risulta altresì che quest’ultima dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale che disciplina la conclusione o la validità di un contratto, ad esempio in caso di mancato consenso.

42 In terzo luogo, per quanto riguarda la direttiva 2005/29, l’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultima prevede che essa non pregiudichi il diritto contrattuale, in particolare le norme relative alla validità, alla formazione o agli effetti dei contratti.

43 Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 9 della direttiva 97/7 e l’articolo 27 della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, e con l’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29, disciplinino la conclusione dei contratti.

44 A tal riguardo, occorre precisare che siffatte disposizioni riguardano gli effetti dell’eventuale constatazione dell’esistenza di una «fornitura non richiesta», in quanto mirano, da un lato, a vietare la pratica commerciale consistente in una siffatta fornitura, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, e all’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29, e, dall’altro, a prevedere l’esonero per il consumatore dall’obbligo di versare qualsiasi controprestazione in caso di «fornitura non richiesta».

45 Risulta quindi dalle considerazioni esposte ai punti da 40 a 42 e 44 della presente sentenza che, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione degli aspetti generali del diritto contrattuale, la formazione, la conclusione e la validità dei contratti sono disciplinate dal diritto nazionale. Spetta pertanto al giudice del rinvio determinare, alla luce del diritto olandese, se un contratto possa essere considerato concluso tra una società di distribuzione di acqua e un consumatore, senza il consenso espresso di quest’ultimo.

46 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 9 della direttiva 97/7 e l’articolo 27 della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, e con il punto 29 dell’allegato I, della direttiva 2005/29, non disciplinano la formazione dei contratti, sicché spetta al giudice del rinvio valutare, conformemente alla normativa nazionale, se un contratto possa essere considerato concluso tra una società di distribuzione di acqua e un consumatore in mancanza di un consenso espresso di quest’ultimo.

Sulla prima questione

47 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «fornitura non richiesta», ai sensi dell’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29, debba essere interpretata nel senso che comprende una pratica commerciale consistente nel mantenere l’allaccio alla rete pubblica di distribuzione di acqua potabile al momento del trasferimento di un consumatore in un’abitazione precedentemente occupata, in mancanza di una richiesta in tal senso da parte di tale consumatore.

48 In via preliminare, occorre ricordare che, come già rilevato al punto 39 della presente sentenza, la risposta alla prima questione è pertinente soltanto se il rapporto giuridico tra la Stichting Waternet e MG non è interamente disciplinato dalla normativa nazionale, per quanto riguarda sia la fornitura di acqua da parte del professionista, sia le spese connesse a tale fornitura gravanti sul consumatore, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

49 Se del caso, occorre esaminare se una pratica commerciale, quale la pratica relativa all’approvvigionamento con acqua potabile, di cui trattasi nel procedimento principale, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29.

50 L’articolo 1 di tale direttiva, letto alla luce del considerando 23 della stessa, prevede in particolare che l’obiettivo di detta direttiva sia quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori.

51 Di conseguenza, una normativa nazionale rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva soltanto se persegue finalità volte alla tutela dei consumatori (v., in tal senso, ordinanza del 4 ottobre 2012, Pelckmans Turnhout, C‑559/11, non pubblicata, EU:C:2012:615, punto 20).

52 A tal riguardo, occorre rilevare che le finalità della normativa nazionale, di cui trattasi nel procedimento principale, non emergono in modo chiaro né dalla decisione di rinvio, né dal fascicolo di cui dispone la Corte. Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio verificare se la prassi della Stichting Waternet risulti dall’applicazione di disposizioni nazionali che perseguono finalità attinenti alla tutela degli interessi economici dei consumatori e rientri, pertanto, nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29, o se, al contrario, essa miri a tutelare unicamente altri interessi pubblici, come la sanità pubblica. Solo nell’ipotesi in cui, secondo il giudice del rinvio, alla luce del punto precedente della presente sentenza, la prassi della Stichting Waternet rientrasse nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29, spetterebbe ad esso verificare se tale prassi costituisca una «fornitura non richiesta».

53 Per quanto riguarda la nozione di «fornitura non richiesta», l’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29 prevede che rientri segnatamente nella categoria delle pratiche commerciali aggressive, considerate in ogni caso sleali, il fatto di «[e]sigere il pagamento immediato o differito (…) di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto (…) (fornitura non richiesta)».

54 Costituisce quindi una «fornitura non richiesta», ai sensi di tale punto 29, in particolare un comportamento consistente, per il professionista, nell’esigere dal consumatore il pagamento di un servizio fornito a tale consumatore senza che quest’ultimo l’abbia richiesto (sentenze del 13 settembre 2018, Wind Tre e Vodafone Italia, C‑54/17 e C‑55/17, EU:C:2018:710, punto 43, nonché del 5 dicembre 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia e Toplofikatsia Sofia, C‑708/17 e C‑725/17, EU:C:2019:1049, punto 64).

55 A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 8 della direttiva 2005/29 definisce la nozione di «pratica commerciale aggressiva» segnatamente sulla base del fatto che tale pratica limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto. Ne consegue che la richiesta di un servizio deve consistere in una scelta libera da parte del consumatore. Ciò presuppone, in particolare, che l’informazione comunicata dal professionista al consumatore sia chiara e adeguata (sentenza del 13 settembre 2018, Wind Tre e Vodafone Italia, C‑54/17 e C‑55/17, EU:C:2018:710, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

56 La Corte ha altresì dichiarato che il prezzo, che costituisce, in linea di principio, un elemento determinante nella mente del consumatore quando questi prende una decisione di natura commerciale, deve essere considerato un’informazione necessaria per consentire al consumatore di prendere tale decisione con cognizione di causa (sentenza del 13 settembre 2018, Wind Tre e Vodafone Italia, C‑54/17 e C‑55/17, EU:C:2018:710, punto 47).

57 Inoltre, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2005/29, la nozione di consumatore riveste un’importanza fondamentale. Conformemente al suo considerando 18, tale direttiva prende come parametro di valutazione il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici (sentenza del 13 settembre 2018, Wind Tre e Vodafone Italia, C‑54/17 e C‑55/17, EU:C:2018:710, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). Conformemente a questo stesso considerando 18, spetta al giudice del rinvio determinare la reazione tipica del consumatore medio in un determinato caso.

58 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la società di distribuzione di acqua, di cui al procedimento principale, è tenuta a fornire il servizio di distribuzione di acqua, che non può essere interrotto per mancato pagamento da parte del consumatore, prima di aver inviato un sollecito scritto a quest’ultimo e prima che tale società si sia adoperata per entrare personalmente in contatto con quest’ultimo.

59 Per quanto riguarda la fatturazione di acqua, il giudice del rinvio precisa che, affinché siano generati costi, è necessaria un’azione volontaria da parte del consumatore, attraverso il consumo di acqua. Inoltre, ogni società di distribuzione di acqua deve applicare, sotto il controllo dei pubblici poteri, tariffe a copertura dei costi, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate al consumo di acqua.

60 Il giudice del rinvio indica altresì che il consumatore medio nei Paesi Bassi, che si trasferisce in un’abitazione precedentemente occupata, è a conoscenza che tale abitazione rimane allacciata alla rete pubblica di distribuzione di acqua potabile e che la fornitura di acqua è a pagamento.

61 Tali circostanze differenziano il procedimento principale dalle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 13 settembre 2018, Wind Tre e Vodafone Italia (C‑54/17 e C‑55/17, EU:C:2018:710, punti 49 e 56). Infatti, in tale sentenza la Corte ha dichiarato che è irrilevante che l’utilizzo dei servizi in questione abbia potuto, in taluni casi, richiedere un’azione consapevole da parte del consumatore e ha concluso per l’esistenza di una «fornitura non richiesta», ai sensi dell’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29, dal momento che, in tali cause, i consumatori non avevano ricevuto le informazioni adeguate relative a taluni servizi forniti e ai loro costi.

62 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la nozione di «fornitura non richiesta», ai sensi del punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29, deve essere interpretata nel senso che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, essa non comprende una pratica commerciale di una società di distribuzione di acqua potabile, consistente nel mantenere l’allaccio alla rete pubblica di distribuzione di acqua in caso di trasferimento di un consumatore in un’abitazione precedentemente occupata, allorché tale consumatore non ha la possibilità di scegliere il fornitore di tale servizio, quest’ultimo fattura tariffe a copertura dei costi, trasparenti e non discriminatorie, in funzione del consumo di acqua e detto consumatore è a conoscenza del fatto che l’abitazione di cui trattasi è allacciata alla rete pubblica di distribuzione di acqua e che la fornitura di acqua è a pagamento.

Sulle spese

63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 9 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza e l’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, e con il punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, non disciplinano la formazione dei contratti, sicché spetta al giudice del rinvio valutare, conformemente alla normativa nazionale, se un contratto possa essere considerato concluso tra una società di distribuzione di acqua e un consumatore in mancanza di un consenso espresso di quest’ultimo.

2) La nozione di «fornitura non richiesta», ai sensi del punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29, deve essere interpretata nel senso che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, essa non comprende una pratica commerciale di una società di distribuzione di acqua potabile consistente nel mantenere l’allaccio alla rete pubblica di distribuzione di acqua in caso di trasferimento di un consumatore in un’abitazione precedentemente occupata, allorché tale consumatore non ha la possibilità di scegliere il fornitore di tale servizio, quest’ultimo fattura tariffe a copertura dei costi, trasparenti e non discriminatorie, in funzione del consumo di acqua e detto consumatore è a conoscenza del fatto che l’abitazione di cui trattasi è allacciata alla rete pubblica di distribuzione di acqua e che la fornitura di acqua è a pagamento.

Firme

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