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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C‑169/22 | Data di udienza:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Pagamenti per il benessere degli animali – Regolamento (CE) n. 1974/2006 – Articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Articolo 47, paragrafo 1 – Cessione dell’azienda agricola a un nuovo beneficiario – Successiva cessazione, da parte di tale beneficiario, delle sue attività agricole – Casi di “forza maggiore o circostanze eccezionali” – Obbligo di rimborsare una parte o la totalità dell’aiuto percepito – Principio di proporzionalità.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Settembre 2023
Numero: C‑169/22
Data di udienza:
Presidente: Xuereb
Estensore: von Danwitz


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Pagamenti per il benessere degli animali – Regolamento (CE) n. 1974/2006 – Articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Articolo 47, paragrafo 1 – Cessione dell’azienda agricola a un nuovo beneficiario – Successiva cessazione, da parte di tale beneficiario, delle sue attività agricole – Casi di “forza maggiore o circostanze eccezionali” – Obbligo di rimborsare una parte o la totalità dell’aiuto percepito – Principio di proporzionalità.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.6^, 7 settembre 2023, Sentenza C‑169/22

 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Pagamenti per il benessere degli animali – Regolamento (CE) n. 1974/2006 – Articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Articolo 47, paragrafo 1 – Cessione dell’azienda agricola a un nuovo beneficiario – Successiva cessazione, da parte di tale beneficiario, delle sue attività agricole – Casi di “forza maggiore o circostanze eccezionali” – Obbligo di rimborsare una parte o la totalità dell’aiuto percepito – Principio di proporzionalità.

L’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, deve essere interpretato nel senso che: la perdita del diritto di utilizzare i beni locati a causa della risoluzione del contratto di locazione relativo a tali beni, conseguente al fallimento del locatore, il quale era oggetto di una procedura di insolvenza al momento della conclusione di tale contratto, non costituisce un caso di «forza maggiore o [una] circostanz[a] eccezional[e]», ai sensi di tale disposizione. Mentre, l’articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che: qualora, durante il periodo di esecuzione di un impegno sottoscritto come condizione per la concessione di un sostegno, l’azienda di un beneficiario sia ceduta a un altro soggetto che subentra volontariamente in tale impegno e che, in seguito, cessa definitivamente le sue attività agricole, quest’ultimo beneficiario dell’aiuto è tenuto a rimborsare l’aiuto ricevuto a titolo dell’insieme di detto impegno, compresi gli importi ricevuti dai precedenti beneficiari di tale aiuto, a meno che lo Stato membro di cui trattasi abbia deciso di non esigere tale rimborso in base all’eccezione prevista a detto articolo 44, paragrafo 2, lettera a), e le condizioni di tale eccezione siano soddisfatte.

Pres. Xuereb, Rel. von Danwitz, Fractal Insolvenţă SPRL c. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa

 
 

 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.6^, 07/09/2023, Sentenza C‑169/22

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.6^, 7 settembre 2023, Sentenza C‑169/22

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

7 settembre 2023

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Pagamenti per il benessere degli animali – Regolamento (CE) n. 1974/2006 – Articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Articolo 47, paragrafo 1 – Cessione dell’azienda agricola a un nuovo beneficiario – Successiva cessazione, da parte di tale beneficiario, delle sue attività agricole – Casi di “forza maggiore o circostanze eccezionali” – Obbligo di rimborsare una parte o la totalità dell’aiuto percepito – Principio di proporzionalità»

Nella causa C‑169/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 19 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2022, nel procedimento

Fractal Insolvenţă SPRL, che agisce in qualità di liquidatore della Groenland Poultry SRL,

contro

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore) e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Fractal Insolvenţă SPRL, che agisce in qualità di liquidatore della Groenland Poultry SRL, da A. Rusu, avocat;

– per l’Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa, da C.A. Gârleanu, in qualità di agente;

– per il governo rumeno, da R. Antonie, E. Gane e O.‑C. Ichim, in qualità di agenti;

– per il governo ellenico, da E.E. Krompa, E. Leftheriotou e M. Tassopoulou, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da T. Isacu de Groot e A. Sauka, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2006, L 368, pag. 15), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011 (GU 2011, L 185, pag. 57) (in prosieguo: il «regolamento n. 1974/2006»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Fractal Insolvență SPRL, che agisce in qualità di liquidatore della Groenland Poultry SRL e l’Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Dâmbovița (Agenzia per i finanziamenti e gli interventi a favore dell’agricoltura – Centro distrettuale di Dâmbovița, Romania) (in prosieguo: l’«APIA») con riferimento ad alcune decisioni di quest’ultima che impongono alla Groenland Poultry, in ragione della cessazione delle sue attività agricole, di rimborsare la totalità degli aiuti concessi nel corso del periodo di impegno quinquennale di tale società per il benessere degli animali.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1698/2005

3 Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 (GU 2009, L 30, pag. 100) (in prosieguo: il «regolamento n. 1698/2005»), è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487). Tuttavia, in forza dell’articolo 88 del regolamento n. 1305/2013, il regolamento n. 1698/2005 continuava ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei programmi che la Commissione europea aveva approvato ai sensi di tale regolamento anteriormente al 1º gennaio 2014.

4 L’articolo 36, lettera a), v), del regolamento n. 1698/2005 disponeva che il sostegno previsto a titolo di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale riguardava le misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli grazie a pagamenti per il benessere degli animali.

5 L’articolo 40 di detto regolamento così disponeva:

«1. I pagamenti per il benessere degli animali di cui all’articolo 36, lettera a), [v)], sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali.

2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (…) e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. (…)

3. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall’impegno assunto; se necessario, essi possono eventualmente coprire anche i costi dell’operazione.

Il sostegno è limitato all’importo massimo fissato nell’allegato I».

6 Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (…) per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità».

Regolamento n. 1974/2006

7 Il regolamento n. 1974/2006 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU 2014, L 227, pag. 1). Tuttavia, in forza dell’articolo 19 del regolamento delegato n. 807/2014, il regolamento n. 1974/2006 continuava ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei programmi che la Commissione aveva approvato ai sensi del regolamento n. 1698/2005 anteriormente al 1º gennaio 2014.

8 Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 1974/2006:

«Il presente regolamento reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 con riguardo ai principi e alle norme generali sul sostegno allo sviluppo rurale, alle disposizioni specifiche e comuni sulle misure di sviluppo rurale, alle disposizioni in materia di ammissibilità e alle disposizioni amministrative, eccetto quelle concernenti i controlli».

9 L’articolo 44 del regolamento n. 1974/2006 così disponeva:

«1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo. Se non subentra nell’impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

2. Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

a) quando, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile;

b) quando la cessione di una parte dell’azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell’impegno ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 12, secondo comma, e se la cessione riguarda non oltre il 50% della superficie che formava oggetto dell’impegno prima della proroga;

c) quando l’azienda del beneficiario è totalmente o parzialmente ceduta a un’organizzazione la cui finalità principale è la gestione dell’ambiente naturale a fini di salvaguardia ambientale, a condizione che la cessione sia finalizzata alla modificazione permanente dell’uso del suolo a scopo di conservazione della natura e ne consegua un sostanziale beneficio per l’ambiente.

3. Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell’azienda subisca mutamenti non rilevanti, l’applicazione del paragrafo 1 porti a risultati inopportuni rispetto all’impegno assunto.

Ai fini del primo comma si considera mutamento non rilevante una riduzione della superficie dell’azienda agricola fino al 10% della superficie oggetto di impegno».

10 L’articolo 47 di detto regolamento prevedeva quanto segue:

«1. Gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario:

a) decesso del beneficiario;

b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c) espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;

d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell’azienda;

e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;

f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall’autorità competente».

Regolamento (UE) n. 65/2011

11 Il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2011, L 25, pag. 8), è stato abrogato, con effetto dal 1º gennaio 2015, dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48, e rettifica GU 2015, L 209, pag. 48). Tuttavia, in forza dell’articolo 43 del regolamento delegato n. 640/2014, il regolamento n. 65/2011 continuava ad applicarsi alle domande di pagamento e alle domande di sostegno relative al 2014 e agli anni precedenti.

12 Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 65/2011:

«1. L’aiuto viene ridotto o rifiutato se i seguenti criteri e obblighi non sono soddisfatti:

a) per le misure di cui all’articolo 36, lettera a), punt[o] (…) v) (…) del regolamento [n. 1698/2005], i requisiti obbligatori pertinenti nonché i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli altri requisiti specifici di cui all’articolo (…) 40, paragrafo 2, (…) del regolamento [n. 1698/2005], e gli impegni che vanno al di là di tali norme e requisiti; oppure

b) criteri di ammissibilità diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero degli animali dichiarati.

In caso di impegni pluriennali, le riduzioni, le esclusioni e i recuperi degli aiuti si applicano anche agli importi già versati per l’impegno in questione nel corso di anni precedenti.

2. Lo Stato membro recupera e/o rifiuta il sostegno oppure stabilisce l’importo della riduzione dell’aiuto, in particolare in base alla gravità, all’entità e al carattere permanente dell’inadempienza constatata.

(…)».

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

13 Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69):

«1. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) “cessione di un’azienda”: la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;

b) “cedente”: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;

c) “cessionario”: il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.

2. Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all’azienda ceduta.

3. L’aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

a) entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa l’autorità competente dell’avvenuta cessione e chiede il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno;

b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall’autorità competente;

c) l’azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno.

4. Dopo che il cessionario ha comunicato all’autorità competente la cessione dell’azienda e richiesto il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno a norma del paragrafo 3, lettera a):

a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l’autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;

b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell’applicazione delle pertinenti norme dell’Unione;

(…)».

14 Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, tale regolamento si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno o alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Diritto rumeno

15 L’articolo 17 dell’ordonanță de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (decreto-legge n. 66/2011, in materia di prevenzione, accertamento e sanzione delle irregolarità in sede di attribuzione e utilizzo dei fondi europei e/o dei relativi fondi pubblici nazionali), del 29 giugno 2011 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 461 del 30 giugno 2011), nella sua versione applicabile alla controversia principale, prevede quanto segue:

«Ogni azione intrapresa al fine di accertare un’irregolarità e di quantificare il credito di bilancio che ne risulta è compiuta in applicazione del principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità dell’irregolarità accertata, della sua portata e delle sue conseguenze finanziarie».

16 L’articolo 30, paragrafo 1, dell’ordonanța de urgență a guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (decreto-legge n. 3/2015, recante approvazione dei regimi di pagamento applicabili in agricoltura nel periodo 2015-2020 e che modifica l’articolo 2 della legge n. 36/1991 relativa alle società agricole e ad altre forme di associazione in ambito agricolo), del 18 marzo 2015 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 191 del 23 marzo 2015), nella sua versione applicabile alla controversia principale, così dispone:

«Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della politica agricola comune, la “forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” sono riconosciute, in particolare, nei seguenti casi:

(…)

f) l’espropriazione della totalità o di una parte consistente dell’azienda, se detta espropriazione non poteva essere prevista alla data di presentazione della domanda».

17 Ai sensi dell’articolo 31 di tale decreto-legge:

«1. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere notificati all’APIA per iscritto, producendo documentazione di valore probante della sopravvenienza delle situazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

2. Non si tiene conto della notifica in caso di superamento del termine di cui al paragrafo 1 da parte del beneficiario o del suo rappresentante».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18 Con una domanda di aiuto presentata all’APIA il 18 gennaio 2013, la società Avicola Crevedia SA, gestore di un impianto di produzione di carne di pollame, ha assunto volontariamente un impegno per il benessere degli animali, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento n. 1698/2005, per un periodo di cinque anni

19 Nel corso del periodo quinquennale di tale impegno, l’azienda di cui al procedimento principale è stata ceduta nella sua interezza, una prima volta, alla Abator Avicola Crevedia SRL, che è subentrata in detto impegno il 15 novembre 2013 e, una seconda volta, alla Groenland Poultry, che è subentrata anch’essa nel suddetto impegno e lo ha registrato presso l’APIA il 2 aprile 2015.

20 A tal fine, il 30 marzo 2015, la Groenland Poultry aveva stipulato due contratti. Da un lato, essa aveva concluso un contratto di cessione di azienda agricola e di successione negli impegni con la Abator Avicola Crevedia, la quale rinunciava a ricevere il pagamento dell’aiuto da essa richiesto all’APIA il 13 novembre dell’anno precedente, mentre la Groenland Poultry si impegnava a rispettare gli impegni assunti dalla Abator Avicola Crevedia nella domanda di aiuto e a fornire la prova del soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità per l’ottenimento dell’aiuto.

21 Dall’altro lato, la Groenland Poultry aveva concluso un contratto di locazione della durata di cinque anni con la Agroli Group SRL, società che era oggetto di una procedura di insolvenza aperta il 6 marzo 2014, relativa ai locali e agli impianti di produzione di detta azienda appartenente a tale società, contratto che prevedeva una condizione sospensiva prevista a favore del locatore secondo la quale detto contratto doveva essere approvato dal comitato dei creditori di tale società nell’ambito della suddetta procedura.

22 Con decisione di pagamento del 4 dicembre 2015, l’APIA ha versato alla Groenland Poultry, a titolo della domanda del 13 novembre 2014, l’importo di 1 506 915,86 lei rumeni (RON) (circa EUR 337 000). A seguito delle sue domande di pagamento depositate e modificate rispettivamente il 13 novembre 2015 e il 15 giugno 2016, l’APIA ha altresì versato alla Groenland Poultry, il 5 ottobre 2016, l’importo di RON 850 673,62 (circa EUR 190 000) nonché, il 29 marzo 2017, l’importo di RON 375 941,35 (circa EUR 82 000), con decisione di pagamento anticipato.

23 Posto che la Groenland Poultry non aveva depositato alcuna domanda di pagamento per il quinto anno di impegno, l’APIA le ha inviato una notifica di mancata presentazione della domanda. Il 18 aprile 2017 il liquidatore della Groenland Poultry ha informato l’APIA del fatto che tale società era oggetto di una procedura fallimentare.

24 Il 21 aprile 2017 l’APIA ha emesso, sulla base dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, quattro verbali, con cui ha accertato irregolarità e quantificato i crediti di bilancio, ordinando il recupero, presso la Groenland Poultry, degli importi pari a RON 6 940 168,72 (circa EUR 1 527 000), RON 4 562 717,78 (circa EUR 1 004 000), di un importo di RON 1 506 915,86 e di un importo di RON 850 673,62, rispettivamente per gli anni di impegno dal primo al quarto, a motivo che detta società, essendo sottoposta a procedura fallimentare, non esercitava più alcuna attività e non poteva quindi dimostrare la prosecuzione di tale impegno quinquennale.

25 Dopo che l’APIA ha respinto i reclami presentati dalla Groenland Poultry avverso detti verbali, tale società ha proposto un ricorso di annullamento delle decisioni di rigetto dell’APIA dinanzi al Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), facendo valere che essa si era trovata nell’impossibilità di dar seguito all’impegno nel corso del 2017 a causa di un’«espropriazione» ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1974/2006, o di una circostanza assimilabile, vale a dire l’intervenuta comunicazione, il 26 luglio 2016, da parte del locatore, del mancato soddisfacimento della condizione sospensiva di cui al contratto di locazione accompagnata dalla richiesta di rilasciare i locali, a fronte dell’apertura, il 9 maggio 2016, della procedura fallimentare a carico della Agroli Group. La Groenland Poultry ha inoltre sostenuto che l’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento era applicabile e ha dedotto una violazione del principio di proporzionalità.

26 Con sentenza del 26 ottobre 2018, tale giudice ha respinto detto ricorso. Esso ha anzitutto ritenuto che, in forza dell’articolo 44 di detto regolamento e dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, la Groenland Poultry avesse acquisito i diritti e assunto gli obblighi del cedente nonché, implicitamente, le conseguenze del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità per l’ottenimento dell’aiuto in questione. Detto giudice ha poi ritenuto che l’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1974/2006 non fosse applicabile nel caso di specie, in quanto le circostanze esimenti invocate dalla Groenland Poultry non costituivano un’espropriazione, corrispondente, nel diritto nazionale, a un’acquisizione dei beni da parte dello Stato per motivi di pubblica utilità, e non erano imprevedibili alla data in cui l’impegno era stato assunto. Inoltre, tali circostanze non erano state notificate entro il termine fissato all’articolo 47, paragrafo 2, di tale regolamento. Infine, il principio di proporzionalità sarebbe stato rispettato. Facendo riferimento all’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006, il medesimo giudice ha rilevato che il fatto che la condizione relativa all’impossibilità di una successione nell’impegno fosse soddisfatta non era stato dimostrato e che l’APIA aveva agito nell’ambito del potere discrezionale previsto da tale articolo.

27 Investita di un’impugnazione proposta dalla Groenland Poultry avverso tale sentenza, il giudice del rinvio, la Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), statuendo in ultimo grado, rileva che dall’interpretazione letterale dell’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento risulta che l’elenco dei casi di «forza maggiore o [delle] circostanze eccezionali», di cui a tale disposizione, non è esaustivo e che le nozioni di «forza maggiore» e di «circostanze eccezionali», in assenza di rinvio al diritto nazionale, non possono essere definite con riferimento a tale diritto. Orbene, tale giudice si chiede se, nel caso di specie, il fatto che sia stata avviata una procedura di insolvenza nei confronti del locatore al momento della conclusione del contratto di locazione osti all’applicazione di detta disposizione, osservando al contempo che l’APIA non ha ritenuto che tale fatto costituisse un ostacolo alla cessione di azienda e al versamento dell’aiuto alla Groenland Poultry.

28 Detto giudice si interroga, inoltre, sull’interpretazione che occorre adottare dell’articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, alla luce del principio di proporzionalità, in un contesto in cui l’APIA ha imposto alla Groenland Poultry l’obbligo di rimborsare l’importo totale pari a RON 14 236 417,32 (circa EUR 2 900 000), mentre essa ha effettivamente ricevuto solo un importo pari a RON 2 658 185,04 (circa EUR 540 000) e la differenza tra questi due importi è stata versata ai precedenti beneficiari a titolo dei primi due anni dell’impegno quinquennale. Inoltre, tale impegno sarebbe stato rispettato durante i primi quattro anni e la cessazione dell’attività della Groenland Poultry l’ultimo anno di detto impegno sembrerebbe dovuta a cause indipendenti dalla sua volontà.

29 Infine, il giudice del rinvio rileva che la condizione secondo cui «la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile», prevista da tale disposizione, sembra richiedere la produzione di prove piuttosto che una prova astratta dell’assenza di un successore interessato. A tal proposito, detto giudice precisa che la Groenland Poultry ha prodotto prove che dimostrano che la Vitall SRL era interessata a subentrare nell’impegno medesimo, ma che essa non aveva ottenuto le autorizzazioni sanitarie e veterinarie necessarie al subentro nell’attività agricola, malgrado l’accordo del comitato dei creditori dell’Agroli Group in vista della locazione dei locali di cui al procedimento principale.

30 In tali circostanze, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento [n. 1974/2006] debba essere interpretato nel senso che i casi di “forza maggiore o circostanze eccezionali” comprendono anche l’ipotesi in cui il beneficiario dell’aiuto perde il diritto di utilizzare i beni locati, a seguito della cessazione del contratto di locazione dovuta all’insolvenza del proprietario dei beni locati (locatore).

2) Se, alla luce del principio di proporzionalità, l’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [n. 1974/2006], debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui, durante il periodo di adempimento di un impegno assunto come condizione per la concessione di un finanziamento, l’azienda di un beneficiario sia trasferita, in tutto o in parte, a un’altra persona, e questo secondo beneficiario, pur avendo adempiuto una parte significativa dell’impegno, cessi le sue attività agricole, e la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile, il secondo beneficiario dell’[aiuto] debba rimborsare l’aiuto che ha ricevuto (relativo al periodo in cui è stato beneficiario dell’aiuto) o se debba rimborsare anche l’aiuto ricevuto dal primo beneficiario del medesimo.

3) Quali siano le condizioni che il giudice nazionale deve prendere in considerazione nell’interpretare l’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) [n. 1974/2006], al fine di valutare se “la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile”».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla ricevibilità

31 L’APIA e il governo rumeno contestano la ricevibilità della prima questione per il motivo che l’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006, oggetto di tale questione, non sarebbe applicabile alla controversia principale. Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulterebbe che la Groenland Poultry non ha notificato all’APIA l’esistenza di circostanze che costituiscono casi di forza maggiore o circostanze eccezionali entro il termine previsto all’articolo 47, paragrafo 2, di tale regolamento.

32 Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 21 marzo 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilità dei costruttori di veicoli dotati di impianti di manipolazione), C‑100/21, EU:C:2023:229, punti 52 e 53 nonché giurisprudenza citata].

33 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha indicato, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, che l’interpretazione dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006 era necessaria al fine di statuire sull’impugnazione di cui è investito avverso la sentenza del Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest) di cui al punto 26 della presente sentenza. Orbene, da detta domanda risulta che, sebbene, secondo tale tribunale, la Groenland Poultry non avesse notificato all’APIA le circostanze che costituivano casi di forza maggiore o circostanze eccezionali entro il termine previsto all’articolo 47, paragrafo 2, di tale regolamento, fatto che tale società contestava, detto tribunale ha anche ritenuto che l’articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento non fosse applicabile alla controversia principale, in quanto le circostanze invocate dalla suddetta società non costituivano un’espropriazione, ai sensi di tale disposizione.

34 Non appare quindi in modo manifesto che l’interpretazione di detta disposizione non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema è di natura ipotetica.

35 Di conseguenza, la prima questione è ricevibile.

Nel merito

36 In via preliminare, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’impossibilità della Groenland Poultry di portare avanti fino al suo termine l’impegno pluriennale per il benessere degli animali deriva dal fatto che l’Agroli Group, a seguito del suo fallimento, ha posto fine al contratto di locazione di cui al procedimento principale. Da tale domanda risulta anche che, al momento della conclusione di detto contratto di locazione, l’Agroli Group era già oggetto di una procedura di insolvenza, ragion per cui nel suddetto contratto era prevista la condizione sospensiva di cui al punto 21 della presente sentenza, che ha consentito a tale società di porvi fine.

37 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006 debba essere interpretato nel senso che la perdita del diritto di utilizzare i beni locati a causa della risoluzione del contratto di locazione relativo a tali beni, conseguente al fallimento del locatore, il quale era oggetto di una procedura di insolvenza al momento della conclusione di tale contratto, costituisce un caso di «forza maggiore o [una] circostanz[a] eccezional[e]», ai sensi di tale disposizione.

38 Al riguardo, occorre constatare che detta disposizione non contiene un elenco esaustivo degli eventi che possono costituire un caso di forza maggiore o una circostanza eccezionale, come risulta dai termini «in particolare» che figurano nella stessa disposizione.

39 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, costituisce una causa di forza maggiore qualsiasi evento dovuto a circostanze estranee all’operatore, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado tutta la diligenza impiegata dall’operatore stesso (sentenza del 16 febbraio 2023, Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie», C‑343/21, EU:C:2023:111, punto 58 e giurisprudenza citata).

40 Orbene, dal momento che l’impossibilità, per un beneficiario, di continuare a rispettare un impegno pluriennale per il benessere degli animali deriva dalla risoluzione di un contratto di locazione conseguente al fallimento della controparte contrattuale di tale beneficiario, la quale era oggetto di una procedura di insolvenza quando tali parti hanno concluso detto contratto, tale impossibilità non può essere dovuta a circostanze estranee, anomale e imprevedibili ai sensi di tale giurisprudenza.

41 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006 deve essere interpretato nel senso che la perdita del diritto di utilizzare i beni locati a causa della risoluzione del contratto di locazione relativo a tali beni, conseguente al fallimento del locatore, il quale era oggetto di una procedura di insolvenza al momento della conclusione di tale contratto, non costituisce un caso di «forza maggiore o [una] circostanz[a] eccezional[e]», ai sensi di tale disposizione.

Sulla seconda questione

Sulla ricevibilità

42 L’APIA e il governo rumeno contestano la ricevibilità della seconda questione per il motivo che essa verte sull’interpretazione del paragrafo 2 dell’articolo 44 del regolamento n. 1974/2006, che non sarebbe applicabile alla controversia principale. Essi sostengono che il legislatore rumeno ha scelto di non inserire nel diritto nazionale i casi previsti in tale disposizione nei quali gli Stati membri possono decidere di non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 di tale articolo.

43 Al riguardo, da tale questione e dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, con detta questione, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 44 di tale regolamento, letto alla luce del principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, e in particolare sul rapporto tra il principio previsto a tale paragrafo 1 e le eccezioni previste a tale paragrafo 2.

44 Il giudice del rinvio ha inoltre precisato che l’esito dell’impugnazione di cui è investito dipende, in larga misura, dall’interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 2, di detto regolamento.

45 Pertanto, non appare in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto di tale controversia o che il problema di cui al procedimento principale è di natura ipotetica.

46 Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 32 della presente sentenza, la seconda questione è quindi ricevibile.

Nel merito

47 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 31 e giurisprudenza citata).

48 Al riguardo, tenuto conto degli elementi rilevati dal giudice del rinvio, quali esposti al punto 43 della presente sentenza, occorre considerare che, con la sua seconda questione, tale giudice chiede sostanzialmente se l’articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006, letto alla luce del principio di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che, qualora, durante il periodo di esecuzione di un impegno sottoscritto come condizione per la concessione di un sostegno, l’azienda di un beneficiario è ceduta a un altro soggetto che subentra volontariamente in tale impegno e che, in seguito, cessa definitivamente le sue attività agricole, quest’ultimo beneficiario dell’aiuto è tenuto a rimborsare l’aiuto ricevuto a titolo dell’insieme di detto impegno, compresi gli importi ricevuti dai precedenti beneficiari di tale aiuto, anche se ha già adempiuto una parte significativa del suo impegno e la successione in quest’ultimo non è irrealizzabile.

49 Nelle loro osservazioni scritte, il governo rumeno, l’APIA e il governo greco hanno altresì fatto riferimento all’articolo 18 del regolamento n. 65/2011 che fissava, al pari del regolamento n. 1974/2006, le modalità di applicazione del regolamento n. 1698/2005, ma, a differenza di quest’ultimo, per quanto riguarda non l’applicazione, segnatamente, delle disposizioni comuni e particolari applicabili alle misure di sostegno allo sviluppo rurale, bensì l’applicazione di procedure di controllo e di condizionalità per tali misure. Tuttavia, l’articolo 44 del regolamento n. 1974/2006, la cui applicazione alla controversia principale non è contestata, disciplina situazioni specifiche non contemplate da tale articolo 18, vale a dire quelle in cui l’azienda di un beneficiario è ceduta durante il periodo di esecuzione di un impegno sottoscritto come condizione per la concessione di un sostegno. Pertanto, detto articolo 18 non risulta pertinente per quanto riguarda tale controversia.

50 Secondo una giurisprudenza costante, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione si deve tenere conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 14 ottobre 2021, José Cánovas Pardo, C‑186/18, EU:C:2021:849, punto 23 e giurisprudenza citata).

51 Al riguardo, l’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006 dispone che, se nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno il beneficiario cede la sua azienda a un altro soggetto, «quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo» e che, «[s]e non subentra nell’impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto».

52 Dalla formulazione di tale disposizione risulta che essa stabilisce, in termini chiari e precisi, il principio secondo cui il beneficiario è tenuto a rimborsare l’aiuto percepito in caso di cessione dell’azienda a un altro soggetto durante il periodo dell’impegno, a meno che quest’ultimo non subentri in tale impegno.

53 Ne risulta anche, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, che la persona che subentra nell’azienda e che decide di subentrare anche nell’impegno assunto dal beneficiario di un sostegno si sostituisce a quest’ultimo in tutti gli impegni e gli obblighi per il periodo restante. Pertanto, conformemente alla logica di detta disposizione, tale persona diviene, a sua volta, beneficiaria ed è tenuta, in caso di successiva cessione di tale azienda a un altro soggetto, a rimborsare l’aiuto ricevuto, a meno che quest’ultimo soggetto non subentri esso stesso in tale impegno per il periodo restante, liberandolo così dai suoi impegni e obblighi.

54 L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1974/2006 prevede inoltre che «[g]li Stati membri possono non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi» enunciati alle lettere da a) a c) di tale paragrafo 2. Pertanto, conformemente a tale articolo 44, paragrafo 2, detto rimborso non si può esigere, come risulta dalla lettera a), «quando, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile», come indicato alla lettera b), in caso di cessione di una parte dell’azienda durante un periodo di proroga dell’impegno e, come previsto alla lettera c), in caso di cessione dell’azienda a un’organizzazione di gestione dell’ambiente.

55 L’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006 consente inoltre agli Stati membri di prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell’azienda subisca mutamenti non rilevanti, l’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 1, di tale regolamento porti a risultati inopportuni rispetto all’impegno assunto.

56 Ne consegue che l’articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1974/2006 prevede eccezioni facoltative al principio del rimborso dell’aiuto da parte del beneficiario in caso di cessione dell’azienda senza subentro nell’impegno pluriennale da parte del cessionario, eccezioni che, in quanto tali, devono essere interpretate restrittivamente.

57 Risulta altresì dall’interpretazione letterale e contestuale dell’articolo 44, paragrafo 1, di tale regolamento che, quando durante il periodo di esecuzione di un impegno sottoscritto come condizione per la concessione di un sostegno l’azienda di un beneficiario è ceduta a un altro soggetto che subentra volontariamente in tale impegno e che, in seguito, cessa definitivamente le sue attività agricole, quest’ultimo beneficiario dell’aiuto è tenuto a rimborsare l’aiuto ricevuto a titolo dell’insieme di detto impegno, compresi gli importi ricevuti dai precedenti beneficiari di tale aiuto, a meno che lo Stato membro di cui trattasi non abbia deciso di non esigere tale rimborso in forza delle eccezioni di cui all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento.

58 In caso contrario, quest’ultimo beneficiario dell’aiuto sarà tenuto a rimborsare integralmente l’aiuto ricevuto, anche dai precedenti beneficiari, anche se ha già adempiuto una parte significativa del suo impegno e la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile.

59 Dal momento che la Groenland Poultry ha invocato, nell’ambito della controversia principale, l’applicazione dell’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006, mentre il governo rumeno e l’APIA hanno indicato, nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte, che il legislatore rumeno aveva deciso di non inserire nel diritto interno l’eccezione prevista da tale disposizione, occorre precisare che l’attuazione nel diritto nazionale di tale articolo 44, paragrafo 2, lettera a), non è obbligatoria. Ne consegue che, per quanto riguarda tale disposizione facoltativa, gli Stati membri devono effettuare la scelta specifica di dare attuazione a tale eccezione nel diritto nazionale. Sebbene essi possano optare, a tal fine, per la tecnica normativa che reputino la più appropriata, le misure nazionali che danno attuazione a una simile disposizione devono rivestire una forza cogente incontestabile e rispondere ai requisiti di precisione e di chiarezza necessari per garantire la certezza delle situazioni giuridiche (v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2009, SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft, C‑102/08, EU:C:2009:345, punti 52, da 55 a 57 e giurisprudenza citata).

60 Pertanto, in assenza di norme nazionali che soddisfino tali condizioni, il beneficiario di un aiuto come la Groenland Poultry non può avvalersi di detta disposizione dinanzi ai giudici nazionali.

61 L’interpretazione dell’articolo 44 del regolamento n. 1974/2006 di cui ai punti 57 e 58 della presente sentenza è conforme agli obiettivi della normativa di cui tale articolo 44 fa parte.

62 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, ai fini dell’obiettivo per il quale il sostegno è stato percepito, vale a dire, conformemente all’articolo 36, lettera a), v), e all’articolo 40 del regolamento n. 1698/2005, promuovere il benessere degli animali, è essenziale che l’impegno pluriennale sia mantenuto fino alla sua scadenza.

63 La Corte ha inoltre già sottolineato l’importanza di portare a termine gli impegni pluriennali indicando che le condizioni per la concessione di un aiuto devono essere rispettate per tutto il periodo di impegno. Essa ha, in particolare, ritenuto che se una di queste condizioni, come la presentazione di una domanda annuale di pagamento, non fosse stata rispettata, anche una sola volta, l’aiuto non avrebbe potuto essere concesso, senza che il principio di proporzionalità impedisse al beneficiario di essere tenuto al recupero integrale (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2012, Hehenberger, C‑188/11, EU:C:2012:312, punti da 35 a 37; del 7 febbraio 2013, Pusts, C‑454/11, EU:C:2013:64, punti da 35 a 37, nonché del 26 maggio 2016, Ezernieki, C‑273/15, EU:C:2016:364, punti da 41 a 46).

64 Analogamente, l’obiettivo di una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione europea che gli Stati membri devono garantire, come risulta dall’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005, depone a favore dell’interpretazione dell’articolo 44 del regolamento n. 1974/2006 quale risulta dai punti 57 e 58 della presente sentenza. Infatti, sarebbe facile eludere il principio di rimborso sancito all’articolo 44, paragrafo 1, del suddetto regolamento se il primo beneficiario di un aiuto potesse trasferire il suo impegno a un altro beneficiario e quest’ultimo potesse abbandonare immediatamente l’impegno pluriennale prima della sua scadenza senza conseguenze finanziarie per nessuno dei due.

65 Infine, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, occorre ricordare che da una costante giurisprudenza risulta che tale principio esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 353 nonché giurisprudenza citata). Nel caso di specie, occorre rilevare che, qualora l’azienda di un beneficiario di un aiuto sia ceduta a un altro soggetto che non subentra nell’impegno pluriennale per il restante periodo, non solo gli Stati membri possono decidere, in forza dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1974/2006, di non esigere il rimborso previsto all’articolo 44, paragrafo 1, di tale regolamento, ma l’obbligo di rimborso risultante da quest’ultima disposizione è appropriato e necessario ai fini della realizzazione dell’obiettivo consistente nel promuovere il benessere degli animali, per il quale l’aiuto è stato concesso. Infatti, tale obbligo di rimborso è destinato a garantire che il beneficiario farà tutto il possibile per onorare l’impegno pluriennale fino alla sua scadenza, il che contribuisce anche a una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione.

66 Detto obbligo di rimborso non eccede neppure quanto necessario per raggiungere gli obiettivi da esso perseguiti, quali esposti al punto precedente. Al riguardo, occorre rilevare, anzitutto, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, che la formulazione dell’articolo 44, paragrafo 1, di detto regolamento e la sua logica sono sufficientemente chiari e incondizionati da consentire al cessionario dell’azienda di sapere che, se decide di subentrare anche nell’impegno pluriennale del cedente, potrà essere tenuto a rimborsare l’intero sostegno, anche quello versato ai precedenti beneficiari.

67 Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 809/2014, anch’esso oggetto delle decisioni dell’APIA contestate nel caso di specie, prevede espressamente che, una volta che il cessionario dell’azienda ha informato l’autorità competente e chiesto il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno, tutti i diritti e gli obblighi del cedente risultanti dal rapporto giuridico generato dalla domanda di aiuto, di sostegno o di pagamento tra il cedente e l’autorità competente sono attribuiti al cessionario.

68 Disponendo così della facoltà di scegliere se subentrare o meno nell’impegno pluriennale nonché negli obblighi del cedente allo stesso tempo che nell’azienda, il cessionario di quest’ultima è libero di ponderare i vantaggi e gli svantaggi di un simile impegno, tra cui l’eventualità di dover rimborsare la totalità dell’aiuto, ivi compresi gli importi percepiti dai precedenti beneficiari. Esso ha, inoltre, la possibilità di convenire contrattualmente con il cedente, in via preliminare, responsabilità che possono eventualmente incombere a ciascuno nell’ipotesi in cui l’autorità nazionale competente procedesse nei suoi confronti, in quanto ultimo beneficiario, al recupero dell’intero aiuto, qualora non potesse portare a termine tale impegno a causa di una cessazione definitiva delle sue attività agricole.

69 Occorre aggiungere che l’ultimo beneficiario trae vantaggio dagli investimenti già realizzati grazie all’aiuto concesso per il benessere degli animali, che è programmato per il periodo pluriennale inizialmente fissato.

70 Ne consegue che l’obbligo di rimborso integrale dell’aiuto, che è imposto, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1974/2006, a seguito di una cessione dell’azienda, all’ultimo beneficiario di un aiuto costretto a cessare definitivamente le sue attività agricole, è proporzionato sia all’obiettivo di promuovere il benessere degli animali sia a quello di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione.

71 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che, qualora, durante il periodo di esecuzione di un impegno sottoscritto come condizione per la concessione di un sostegno, l’azienda di un beneficiario sia ceduta a un altro soggetto che subentra volontariamente in tale impegno e che, in seguito, cessa definitivamente le sue attività agricole, quest’ultimo beneficiario dell’aiuto è tenuto a rimborsare l’aiuto ricevuto a titolo dell’insieme di detto impegno, compresi gli importi ricevuti dai precedenti beneficiari di tale aiuto, a meno che lo Stato membro di cui trattasi abbia deciso di non esigere tale rimborso in base all’eccezione prevista a detto articolo 44, paragrafo 2, lettera a), e le condizioni di tale eccezione siano soddisfatte.

Sulla terza questione

72 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio si interroga sostanzialmente sulle circostanze che consentono di considerare soddisfatta la condizione secondo cui «la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile», come prevista all’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006.

73 Orbene, come risulta dal punto 60 della presente sentenza, in mancanza di norme nazionali che soddisfino le condizioni di cui al punto 59 di tale sentenza, il beneficiario di un aiuto, come la Groenland Poultry, non può avvalersi di tale disposizione dinanzi ai giudici nazionali.

74 Di conseguenza e tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

Sulle spese

75 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011,

deve essere interpretato nel senso che:

la perdita del diritto di utilizzare i beni locati a causa della risoluzione del contratto di locazione relativo a tali beni, conseguente al fallimento del locatore, il quale era oggetto di una procedura di insolvenza al momento della conclusione di tale contratto, non costituisce un caso di «forza maggiore o [una] circostanz[a] eccezional[e]», ai sensi di tale disposizione.

2) L’articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1974/2006, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011, letto alla luce del principio di proporzionalità,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora, durante il periodo di esecuzione di un impegno sottoscritto come condizione per la concessione di un sostegno, l’azienda di un beneficiario sia ceduta a un altro soggetto che subentra volontariamente in tale impegno e che, in seguito, cessa definitivamente le sue attività agricole, quest’ultimo beneficiario dell’aiuto è tenuto a rimborsare l’aiuto ricevuto a titolo dell’insieme di detto impegno, compresi gli importi ricevuti dai precedenti beneficiari di tale aiuto, a meno che lo Stato membro di cui trattasi abbia deciso di non esigere tale rimborso in base all’eccezione prevista a detto articolo 44, paragrafo 2, lettera a), e le condizioni di tale eccezione siano soddisfatte.

Firme

 

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