AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Effetti della privativa – Sistema di tutela a cascata – Messa a coltura di costituenti varietali e raccolta dei loro frutti – Distinzione fra gli atti compiuti sui costituenti varietali e quelli compiuti sul materiale del raccolto – Nozione di “utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali” – Protezione provvisoria – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 2100/94.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Dicembre 2019
Numero: C‑176/18
Data di udienza:
Presidente: Xuereb
Estensore: von Danwitz
Premassima
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Effetti della privativa – Sistema di tutela a cascata – Messa a coltura di costituenti varietali e raccolta dei loro frutti – Distinzione fra gli atti compiuti sui costituenti varietali e quelli compiuti sul materiale del raccolto – Nozione di “utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali” – Protezione provvisoria – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 2100/94.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 7^, 19 Dicembre 2019 Sentenza C‑176/18
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Effetti della privativa – Sistema di tutela a cascata – Messa a coltura di costituenti varietali e raccolta dei loro frutti – Distinzione fra gli atti compiuti sui costituenti varietali e quelli compiuti sul materiale del raccolto – Nozione di “utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali” – Protezione provvisoria – Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 2100/94.
L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, deve essere interpretato nel senso che l’attività di messa a coltura di una varietà protetta e di raccolta dei frutti della stessa, che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, richiede l’autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla suddetta varietà vegetale, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre, l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che i frutti di una varietà vegetale che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione non possono essere considerati come ottenuti mediante un’«utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali» di tale varietà vegetale, ai sensi di detta disposizione, qualora i suddetti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti a un agricoltore da un vivaio durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa a detta varietà vegetale e la sua concessione. Qualora, dopo la concessione di tale privativa, detti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti senza il consenso del titolare della stessa privativa, quest’ultimo può far valere il diritto ad esso conferito dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, di tale regolamento per quanto riguarda i suddetti frutti, salvo che egli abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai medesimi costituenti varietali.
Pres. Xuereb, Rel. von Danwitz, Ric. Club de Variedades Vegetales Protegidas contro Adolfo Juan Martínez Sanchís
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 7^, 19 Dicembre 2019 Sentenza C‑176/18SENTENZA
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
19 dicembre 2019
«Rinvio pregiudiziale – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 13, paragrafo 2 e paragrafo 3 – Effetti della privativa – Sistema di tutela a cascata – Messa a coltura di costituenti varietali e raccolta dei loro frutti – Distinzione fra gli atti compiuti sui costituenti varietali e quelli compiuti sul materiale del raccolto – Nozione di “utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali” – Articolo 95 – Protezione provvisoria»
Nella causa C‑176/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 6 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2018, nel procedimento
Club de Variedades Vegetales Protegidas
contro
Adolfo Juan Martínez Sanchís,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore) e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 maggio 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Club de Variedades Vegetales Protegidas, da P. Tent Alonso, abogado, V. Gigante Pérez, G. Navarro Pérez, e I. Pérez‑Cabrero Ferrández, abogadas;
– per A.J. Martínez Sanchís, da C. Kraus Frutos, abogada, e M.L. Maestre Gómez, procuradora;
– per il governo ellenico, da G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da B. Eggers, I. Galindo Martín, G. Koleva, F. Castilla Contreras e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 settembre 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1, e rettifica in GU 2001, L 111, pag. 31).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Club de Variedades Vegetales Protegidas (in prosieguo: il «CVVP»), che rappresenta gli interessi del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mandarini «Nadorcott», e il sig. Adolfo Juan Martínez Sanchís in merito allo sfruttamento, da parte di quest’ultimo, di piantoni di tale varietà.
Contesto normativo
La convenzione UPOV
3 La Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, del 2 dicembre 1961, nella sua versione riveduta il 19 marzo 1991 (in prosieguo: la «convenzione UPOV»), è stata approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio, del 30 maggio 2005 (GU 2005, L 192, pag. 63).
4 Ai sensi dell’articolo 14 di tale Convenzione:
«1. [Atti relativi al materiale di riproduzione o di moltiplicazione] a) Salvo gli articoli 15 e 16, l’autorizzazione del costitutore è richiesta per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:
i) produzione o riproduzione,
ii) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione,
iii) offerta in vendita,
iv) vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione,
v) esportazione,
vi) importazione,
vii) detenzione per uno degli scopi previsti ai punti da i) a vi) sopraelencati.
b) Il costitutore può subordinare la propria autorizzazione a condizioni e limitazioni.
2. [Atti relativi al prodotto della raccolta] Salvo gli articoli 15 e 16, l’autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati ai punti da i) a vii) del paragrafo 1, lettera a), compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante l’utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.
(…)».
Il regolamento n. 2100/94
5 Ai sensi del quattordicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, ventesimo e ventinovesimo considerando del regolamento n. 2100/94:
«considerando che, per garantire effetti uniformi del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali in tutta la Comunità, le transazioni commerciali soggette al consenso del titolare devono essere chiaramente definite; che da un lato, la portata della tutela deve essere ampliata rispetto alla maggior parte dei sistemi nazionali onde includere taluni materiali della varietà per tener conto degli scambi con territori che non fanno parte della Comunità e in cui non vige un sistema di tutela; che, d’altro canto, l’introduzione del principio di esaurimento dei diritti deve garantire che la protezione non sia eccessiva;
(…)
considerando che l’esercizio del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali deve essere soggetto a restrizioni previste nel contesto di disposizioni adottate nell’interesse pubblico;
considerando che ciò include la salvaguardia della produzione agricola; che a tal fine è necessario autorizzare gli agricoltori ad usare i prodotti del raccolto per la moltiplicazione a determinate condizioni;
(…)
considerando che in taluni casi si devono altresì prevedere diritti di sfruttamento obbligatorio nell’interesse pubblico, che può includere la necessità di approvvigionare il mercato di materiale che presenti determinate caratteristiche o di mantenere gli incentivi per la selezione costante di varietà migliorate;
(…)
considerando che il presente regolamento tiene conto delle convenzioni internazionali esistenti quali la [Convenzione UPOV] (…)».
6 L’articolo 5 di tale regolamento, rubricato «Oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali», al suo paragrafo 3, prevede quanto segue:
«Un insieme vegetale consiste di vegetali interi o di parti di vegetali, nella misura in cui tali parti di vegetali siano in grado di produrre vegetali interi, denominati entrambi in appresso “costituenti varietali”».
7 L’articolo 13 di detto regolamento, rubricato «Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati», prevede quanto segue:
«1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati “il titolare”, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente “materiali”, richiedono l’autorizzazione del titolare:
a) produzione o riproduzione (moltiplicazione),
b) condizionamento a fini di moltiplicazione,
c) messa in vendita,
d) vendita o altra commercializzazione,
e) esportazione dalla Comunità,
f) importazione nella Comunità,
g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).
Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un’utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti costituenti varietali.
(…)».
8 L’articolo 16 del medesimo regolamento, rubricato «Esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali», così dispone:
«La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta o di una varietà contemplata dalle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 5, che sia stat[o] cedut[o] ad altri in qualsiasi parte della Comunità dal titolare o con il suo consenso, o qualsiasi materiale derivante da detto materiale, a meno che tali atti:
a) siano relativi all’ulteriore moltiplicazione della varietà in questione, salvo se tale moltiplicazione era prevista al momento della cessione del materiale, oppure
b) siano relativi all’esportazione di costituenti della varietà in paesi terzi dove non siano protette le varietà del genere o specie cui appartiene la varietà, salvo se il materiale esportato è destinato al consumo finale».
9 Ai sensi dell’articolo 94 del regolamento n. 2100/94, rubricato «Infrazioni»:
«1. Chiunque:
a) compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all’articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, o
b) ometta l’uso corretto di una denominazione varietale come indicato all’articolo 17, paragrafo 1 o ometta le pertinenti informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, o
c) utilizzi, contrariamente al disposto dell’articolo 18, paragrafo 3, la denominazione varietale di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o una denominazione che può essere confusa con la denominazione suddetta,
può essere oggetto di un’azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un’equa compensazione o per entrambe le cose.
2. Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l’altro a risarcire il danno subito dal titolare per l’atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione per il fatto di averla compiuta».
10 L’articolo 95 di detto regolamento è così formulato:
«Il titolare può esigere un indennizzo adeguato da parte di chiunque abbia commesso, nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la concessione della stessa, un atto che gli sarebbe stato vietato, dopo tale periodo, in virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11 A seguito di una domanda presentata dalla Nadorcott Protection SARL il 22 agosto 1995 presso l’ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), quest’ultimo ha ad essa concesso, il 4 ottobre 2004, una privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla varietà di mandarini denominata «Nadorcott». Tale decisione è stata oggetto di un ricorso con effetto sospensivo, il quale è stato respinto l’8 novembre 2005 con una decisione pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’UCVV del 15 febbraio 2006.
12 Tra il 22 agosto 1995 e il 15 febbraio 2006, il sig. Martínez Sanchís ha acquistato, presso un vivaio aperto al pubblico, taluni piantoni della varietà Nadorcott, alcuni dei quali sono stati messi a coltura nella primavera del 2005 e altri nella primavera del 2006. Dopo il 15 febbraio 2006, egli ha proceduto alla sostituzione di un certo numero di piantoni di tale varietà vegetale, e i nuovi piantoni sono stati acquistati, come emerge dalla decisione di rinvio, presso lo stesso vivaio.
13 Il CVVP, cui è stato affidato l’esercizio delle azioni per infrazione per quanto riguarda la varietà Nadorcott, ha citato in giudizio il sig. Martínez Sanchís, per il motivo che questi avrebbe violato i diritti del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa a tale varietà vegetale. Il CVVP ha così avviato, da un lato, un’azione a titolo della «protezione provvisoria» in relazione agli atti compiuti dal sig. Martínez Sanchís prima della concessione di tale privativa, ossia il 15 febbraio 2006, e, dall’altro, un’azione per infrazione a motivo degli atti compiuti dopo tale data. Il CVVP ha chiesto, inoltre, la cessazione di tutti questi atti, ivi compreso quello riguardante la commercializzazione dei frutti ottenuti dagli alberi di detta varietà vegetale, nonché il risarcimento del danno asseritamente subito a causa degli atti compiuti dal sig. Martínez Sanchís sia durante il periodo di protezione provvisoria, sia successivamente a tale periodo.
14 Ritenendo che l’azione per infrazione del CVVP fosse prescritta in forza dell’articolo 96 del regolamento n. 2100/94, il giudice di primo grado ha respinto il suo ricorso.
15 L’Audiencia Provincial (Corte provinciale, Spagna), adita in appello contro tale decisione, ha dichiarato che l’azione non era prescritta, ma l’ha respinta in quanto infondata. Tale giudice ha constatato, da un lato, che il sig. Martínez Sanchís aveva acquistato i piantoni della varietà Nadorcott in buona fede, presso un vivaio aperto al pubblico e, dall’altro, che tale acquisto aveva avuto luogo in una data anteriore a quella della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa a tale varietà, vale a dire il 15 febbraio 2006. In tali circostanze, detto giudice ha deciso che le pretese del CVVP non erano fondate.
16 Il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), è stato investito dal CVVP di un ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
17 Tale giudice si chiede se la messa a coltura di costituenti vegetali di una varietà protetta e la raccolta dei frutti di tali costituenti debbano essere considerate come un atto riguardante i «costituenti varietali» che richiede, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94, la previa autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla varietà vegetale, a pena di configurare un atto di infrazione, o piuttosto un atto riguardante i «prodotti del raccolto», il quale, secondo il medesimo giudice, è soggetto a tale obbligo di previa autorizzazione soltanto alle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento.
18 Nell’ipotesi in cui l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 sia applicabile alla causa dinanzi ad esso pendente, il giudice del rinvio si chiede, inoltre, se la condizione relativa a un’«utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta», ai sensi di tale disposizione, possa essere soddisfatta qualora la varietà di cui trattasi, di cui sono stati acquistati i piantoni durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di privativa e l’effettiva concessione della stessa, benefici soltanto di una «protezione provvisoria», conformemente all’articolo 95 di tale regolamento.
19 In tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Nell’ipotesi in cui un agricoltore abbia acquistato presso un vivaio (esercizio commerciale di terzi) piantoni di una varietà vegetale e li abbia piantati prima che producesse effetti la concessione della privativa per tale varietà, se l’attività posteriore realizzata dall’agricoltore, consistente nella raccolta dei successivi frutti degli alberi, per essere ricompresa nella sfera di applicazione dello “ius prohibendi” del paragrafo 2 dell’articolo 13 del regolamento [n. 2100/94], richieda che siano soddisfatti i requisiti previsti nel paragrafo 3 di tale articolo, in quanto si ritiene di essere in presenza di “prodotti del raccolto”. Oppure se si debba intendere che tale attività di raccolta costituisca un atto di produzione o riproduzione della varietà che dà luogo a “prodotti del raccolto” il cui divieto da parte del titolare della varietà vegetale non richiede che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3 [di detto articolo].
2) Se sia conforme al paragrafo 3 [dell’articolo 13 del regolamento n. 2100/94] un’interpretazione secondo la quale il sistema di tutela a cascata riguardi tutti gli atti menzionati nel paragrafo 2 [dell’articolo 13 di tale regolamento] che si riferiscano ai “prodotti del raccolto”, inclusa la stessa raccolta, oppure solamente gli atti posteriori alla produzione di tale materiale del raccolto, quali il magazzinaggio e la sua commercializzazione.
3) Se, nell’applicazione del sistema di estensione della tutela a cascata ai “prodotti del raccolto” ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 13 del regolamento n. 2100/94, perché sia soddisfatta la prima condizione, sia necessario che l’acquisto dei piantoni sia avvenuto dopo che il titolare abbia ottenuto la privativa comunitaria per la varietà vegetale, oppure se sia sufficiente che in tale momento il titolare godesse della protezione provvisoria, poiché l’acquisto è stato effettuato nel periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e il momento in cui iniziano a decorrere gli effetti della concessione della privativa per la varietà vegetale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
20 In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene il CVVP abbia fatto valere dinanzi al giudice del rinvio che il sig. Martínez Sanchís aveva piantato, innestato o sfruttato commercialmente la varietà vegetale di cui trattasi nel procedimento principale, tale giudice menziona unicamente, nella sua esposizione dei fatti relativi al procedimento principale, che egli ha piantato i piantoni che aveva acquistato in un vivaio. Risulta quindi che egli non avrebbe proceduto personalmente a una moltiplicazione di costituenti della varietà protetta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Inoltre, occorre osservare che, come risulta, in modo concordante, dalle osservazioni scritte presentate alla Corte, il frutto raccolto dai mandarini della varietà Nadorcott, di cui al procedimento principale, non può essere utilizzato come materiale di moltiplicazione dei vegetali di tale varietà vegetale.
21 In tali circostanze, si deve intendere che, con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che l’attività di messa a coltura di una varietà protetta e di raccolta dei frutti della stessa, che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, richiede l’autorizzazione del titolare di tale varietà vegetale, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 3 di detto articolo.
22 A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94, è richiesta l’autorizzazione del titolare della privativa per una varietà vegetale per gli «atti di produzione o riproduzione (moltiplicazione)» relativi ai «costituenti varietali» o al «materiale del raccolto» di una varietà protetta.
23 Sebbene detta disposizione si riferisca sia ai costituenti varietali sia al materiale del raccolto della varietà protetta, che essa denomina complessivamente il «materiale», tuttavia la tutela prevista per queste due categorie differisce. Infatti, l’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento precisa che, per quanto riguarda gli atti di cui al paragrafo 2 di tale articolo relativi al materiale del raccolto, una siffatta autorizzazione è necessaria soltanto qualora quest’ultimo sia stato ottenuto mediante un’utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e alla condizione che il titolare della stessa non abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai costituenti varietali della medesima varietà protetta. Pertanto, l’autorizzazione richiesta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, da parte del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è necessaria, per quanto riguarda atti relativi al materiale del raccolto, soltanto qualora siano soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 3 di tale articolo.
24 Pertanto, si deve considerare che il regolamento n. 2100/94 prevede una tutela «primaria» applicabile alla produzione o alla riproduzione di costituenti varietali, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento. Il materiale del raccolto è oggetto, da parte sua, di una tutela «secondaria» che, pur essendo parimenti menzionata a tale disposizione, è ampiamente limitata dalle condizioni supplementari previste al paragrafo 3 del medesimo articolo (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, Greenstar‑Kanzi Europe, C‑140/10, EU:C:2011:677, punto 26).
25 Pertanto, al fine di determinare se e a quali condizioni l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94 si applichi all’attività di messa a coltura di una varietà vegetale protetta e di raccolta dei frutti di tale varietà che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, occorre esaminare se tale attività possa dar luogo alla produzione o alla riproduzione di costituenti varietali o del materiale del raccolto della varietà protetta.
26 A tale riguardo, occorre constatare che, tenuto conto del significato abituale dei termini «produzione» e «riproduzione» utilizzati in tale disposizione, quest’ultima si applica agli atti mediante i quali sono generati nuovi costituenti varietali o materiale del raccolto.
27 Inoltre, occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 definisce la nozione di «costituenti varietali» come riguardante i vegetali interi o le parti di vegetali, nella misura in cui siano in grado di produrre vegetali interi.
28 Orbene, nel caso di specie, il frutto raccolto dagli alberi della varietà di cui trattasi nel procedimento principale, come emerge dal punto 20 della presente sentenza, non può essere utilizzato come materiale di moltiplicazione dei vegetali di tale varietà.
29 Pertanto, la messa a coltura di una siffatta varietà protetta e la raccolta dei frutti dei piantoni di tale varietà non possono essere qualificate come «atto di produzione o di riproduzione (moltiplicazione)» di costituenti varietali, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94, ma devono essere considerate come la produzione di materiale del raccolto che richiede l’autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, conformemente a tale disposizione letta in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 3, di detto regolamento, soltanto nei limiti in cui tale materiale del raccolto sia stato ottenuto mediante l’utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta, a meno che detto titolare non abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti componenti varietali.
30 L’importanza che riveste la capacità di moltiplicazione per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento agli atti di produzione o di riproduzione, al di fuori dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo siano soddisfatte per quanto riguarda il materiale del raccolto, è avvalorata dal contesto in cui si inserisce tale articolo 13.
31 In particolare, dalle disposizioni dell’articolo 16 del regolamento n. 2100/94, relative all’esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, risulta che tale privativa si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta che sia stato ceduto ad altri dal titolare o con il suo consenso soltanto nei limiti in cui tali atti siano relativi, in particolare, a un’ulteriore moltiplicazione della varietà di cui trattasi, non consentita dal titolare.
32 Per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento n. 2100/94, in particolare dal quinto, dal quattordicesimo e dal ventesimo considerando di tale regolamento risulta che, sebbene il regime istituito dall’Unione sia inteso a concedere una tutela ai costitutori che sviluppano nuove varietà al fine di incentivare, nell’interesse pubblico, la selezione e lo sviluppo di nuove varietà, tale tutela non deve andare oltre quanto è indispensabile per incentivare detta attività, a pena di compromettere la tutela degli interessi pubblici costituiti dalla salvaguardia della produzione agricola, l’approvvigionamento del mercato di materiale che presenti determinate caratteristiche o di compromettere l’obiettivo stesso di continuare ad incoraggiare la selezione costante di varietà migliorate. In particolare, secondo il combinato disposto del diciassettesimo e del diciottesimo considerando di detto regolamento, la produzione agricola costituisce un interesse pubblico che giustifica l’assoggettamento a restrizioni dell’esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Al fine di rispondere a tale obiettivo, l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 dispone che la tutela conferita dal paragrafo 2 di tale articolo al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali si applica soltanto a determinate condizioni ai «prodotti del raccolto».
33 Per contro, l’interpretazione secondo cui l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 riguarderebbe anche, indipendentemente dalle condizioni previste al paragrafo 3 di tale articolo, l’attività consistente nella raccolta dei frutti di una varietà protetta, senza che tali frutti possano essere utilizzati a fini di moltiplicazione di tale varietà, sarebbe incompatibile con detto obiettivo, in quanto avrebbe l’effetto di privare di ogni utilità il paragrafo 3 di tale articolo e, pertanto, di mettere in discussione il regime di tutela a cascata stabilito all’articolo 13, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.
34 Inoltre, l’interesse pubblico connesso alla salvaguardia della produzione agricola, di cui al diciassettesimo e al diciottesimo considerando del regolamento n. 2100/94, sarebbe potenzialmente rimesso in discussione se i diritti conferiti al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94 si estendessero, indipendentemente dalle condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo, al materiale del raccolto della varietà protetta che non può essere utilizzato a fini di moltiplicazione.
35 L’interpretazione secondo la quale la tutela «primaria» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento si limita, al di fuori dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo sono soddisfatte per quanto riguarda il materiale del raccolto, ai costituenti varietali in quanto materiale di moltiplicazione, è avvalorata dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione UPOV, di cui occorre tener conto ai fini dell’interpretazione di detto regolamento, conformemente al considerando 29 di quest’ultimo.
36 Infatti, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale Convenzione, l’autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti di «produzione» o di «riproduzione» compiuti in relazione al «materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta».
37 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 32 a 35 delle sue conclusioni, dai lavori preparatori relativi all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione UPOV risulta che l’utilizzazione del materiale di riproduzione ai fini della produzione di un raccolto è stato espressamente escluso dall’ambito di applicazione di tale disposizione che stabilisce le condizioni di applicazione della tutela primaria, quale corrispondente a quella dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94.
38 Pertanto, in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione UPOV, il costitutore può vietare non già l’utilizzazione di costituenti varietali ai soli fini di un raccolto agricolo, bensì soltanto determinati atti che danno luogo a riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta.
39 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che l’attività di messa a coltura di una varietà protetta e di raccolta dei frutti della stessa, che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, richiede l’autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla suddetta varietà vegetale nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento.
Sulla terza questione
40 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che i frutti di una varietà vegetale che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione devono essere considerati come ottenuti mediante un’«utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali» di tale varietà vegetale, ai sensi di detta disposizione, qualora i suddetti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti a un agricoltore da un vivaio durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria di detta varietà vegetale e la sua concessione.
41 A tale riguardo, occorre rilevare, da un lato, che, in seguito alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, il compimento non autorizzato degli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 nei confronti della varietà vegetale oggetto di tale privativa costituisce un’«utilizzazione non autorizzata», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94. Pertanto, conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, chiunque, in tali circostanze, compia uno di tali atti può essere oggetto di un’azione intentata da tale titolare per far cessare la violazione o per ottenere un’equa compensazione o per entrambe le cose.
42 Dall’altro lato, per quanto riguarda il periodo precedente alla concessione di tale privativa, detto titolare può esigere, conformemente all’articolo 95 del regolamento n. 2100/94 un indennizzo adeguato da parte di chiunque abbia commesso, nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la concessione della stessa, un atto che sarebbe stato vietato dopo tale periodo, in virtù di una siffatta privativa.
43 Si deve considerare che, atteso che l’articolo 95 di tale regolamento riguarda unicamente la possibilità per il titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di una varietà vegetale di esigere un indennizzo adeguato, esso non gli conferisce altri diritti, quali, in particolare, il diritto di autorizzare o di vietare l’utilizzazione di costituenti varietali di tale varietà vegetale per il periodo di cui a detto articolo 95. Tale regime di tutela si distingue quindi da quello della previa autorizzazione che si impone allorché gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 sono compiuti dopo la concessione della privativa comunitaria.
44 Ne consegue che, per quanto riguarda il periodo di tutela di cui all’articolo 95 del regolamento n. 2100/94, il titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può vietare il compimento di uno degli atti previsti all’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento a motivo della mancanza del suo consenso, cosicché il loro compimento non costituisce un’«utilizzazione non autorizzata» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, di detto regolamento.
45 Nel caso di specie, da quanto precede risulta che, poiché la moltiplicazione e la vendita al sig. Martínez Sanchís dei piantoni della varietà vegetale protetta di cui trattasi nel procedimento principale sono state effettuate durante il periodo di cui all’articolo 95 del regolamento n. 2100/94, tali atti non possono essere considerati come una siffatta utilizzazione non autorizzata.
46 Pertanto, i frutti ottenuti da tali piantoni non devono essere considerati come ottenuti mediante un’utilizzazione non autorizzata, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, e ciò anche se sono stati raccolti dopo la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Infatti, come risulta dalla risposta alla prima e alla seconda questione, la messa a coltura dei costituenti varietali di una varietà vegetale e la raccolta dei frutti della stessa che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione non costituisce un atto di produzione o di riproduzione di costituenti varietali, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2100/94.
47 Per quanto riguarda i piantoni della varietà vegetale protetta che sono stati moltiplicati e venduti al sig. Martínez Sanchís da un vivaio dopo la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, occorre rilevare che sia la moltiplicazione di tali piantoni sia la loro vendita possono costituire una siffatta utilizzazione non autorizzata, dal momento che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento n. 2100/94, l’offerta in vendita e la vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione dei frutti di una varietà protetta sono subordinate al previo consenso del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
48 In tali circostanze, i frutti dei piantoni della varietà vegetale protetta di cui al punto precedente raccolti dal sig. Martínez Sanchís possono essere considerati come ottenuti mediante un’utilizzazione non autorizzata di costituenti varietali di una varietà protetta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94.
49 Ciò premesso, ai fini dell’applicazione di quest’ultima disposizione, occorre inoltre che tale titolare non abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione alla varietà vegetale di cui trattasi nel procedimento principale presso il vivaio che avrebbe proceduto alla moltiplicazione e alla vendita dei costituenti varietali.
50 Poiché la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione concreta riguardo a quest’ultima condizione stabilita all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, spetta, in ogni caso, al giudice del rinvio procedere alle necessarie verifiche al riguardo.
51 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che i frutti di una varietà vegetale che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione non possono essere considerati come ottenuti mediante un’«utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali» di tale varietà vegetale, ai sensi di detta disposizione, qualora i suddetti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti a un agricoltore da un vivaio durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa a detta varietà vegetale e la sua concessione. Qualora, dopo la concessione di tale privativa, detti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti senza il consenso del titolare della stessa privativa, quest’ultimo può far valere il diritto ad esso conferito dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, di tale regolamento per quanto riguarda i suddetti frutti, salvo che egli abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai medesimi costituenti varietali.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
1) L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, deve essere interpretato nel senso che l’attività di messa a coltura di una varietà protetta e di raccolta dei frutti della stessa, che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, richiede l’autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla suddetta varietà vegetale, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento.
2) L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che i frutti di una varietà vegetale che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione non possono essere considerati come ottenuti mediante un’«utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali» di tale varietà vegetale, ai sensi di detta disposizione, qualora i suddetti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti a un agricoltore da un vivaio durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa a detta varietà vegetale e la sua concessione. Qualora, dopo la concessione di tale privativa, detti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti senza il consenso del titolare della stessa privativa, quest’ultimo può far valere il diritto ad esso conferito dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, di tale regolamento per quanto riguarda i suddetti frutti, salvo che egli abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai medesimi costituenti varietali.
Firme