TUTELA DEI CONSUMATORI – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Trasparenza delle condizioni contrattuali – Obbligo di informare il consumatore in tempo utile e direttamente degli aumenti delle tariffe – Rinvio pregiudiziale – Art. 3, par. 3, all. A, lett.b) Direttiva 2003/55/CE.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Aprile 2020
Numero: C‑765/18
Data di udienza:
Presidente: Xuereb
Estensore: Xuereb
Premassima
TUTELA DEI CONSUMATORI – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Trasparenza delle condizioni contrattuali – Obbligo di informare il consumatore in tempo utile e direttamente degli aumenti delle tariffe – Rinvio pregiudiziale – Art. 3, par. 3, all. A, lett.b) Direttiva 2003/55/CE.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.7^, 2 Aprile 2020, Sentenza C‑765/18
TUTELA DEI CONSUMATORI – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Trasparenza delle condizioni contrattuali – Obbligo di informare il consumatore in tempo utile e direttamente degli aumenti delle tariffe – Rinvio pregiudiziale – Art. 3, par. 3, all. A, lett.b) Direttiva 2003/55/CE.
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che, qualora un fornitore di gas di ultima istanza effettui modifiche tariffarie, senza comunicarle personalmente ai clienti, al solo scopo di trasferire l’aumento del costo di acquisto del gas naturale e senza perseguire un profitto, il rispetto, da parte di tale fornitore, degli obblighi di trasparenza e di informazione previsti da tali disposizioni non costituisce una condizione di validità di dette modifiche tariffarie, purché i clienti possano recedere in ogni momento dal contratto e dispongano di mezzi di ricorso appropriati per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa della mancata comunicazione personale delle modifiche.
Pres./Rel. Xuereb, Ric. Stadtwerke Neuwied GmbH contro Ri.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.7^, 2 Aprile 2020, Sentenza C‑765/18SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.7^, 2 Aprile 2020, Sentenza C‑765/18
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
2 aprile 2020
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/55/CE – Norme comuni per il mercato interno del gas naturale – Tutela dei consumatori – Articolo 3, paragrafo 3 ed allegato A, lettera b) – Trasparenza delle condizioni contrattuali – Obbligo di informare il consumatore in tempo utile e direttamente degli aumenti delle tariffe»
Nella causa C‑765/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Koblenz (Tribunale del Land, Coblenza, Germania), con decisione del 1° ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2018, nel procedimento
Stadtwerke Neuwied GmbH
contro
RI,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da P.G. Xuereb (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Stadtwerke Neuwied GmbH, da J. Müller, Rechtsanwalt;
– per la Commissione europea, da O. Beynet e M. Noll‑Ehlers, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2003, L 176, pag. 57).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Stadtwerke Neuwied GmbH, in qualità di fornitore di gas, e il suo cliente RI, in merito al versamento di arretrati nei pagamenti a seguito di vari aumenti del prezzo del gas.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando 2 e 3 della direttiva 2003/55 sono formulati come segue:
«(2) L’esperienza nell’attuazione di tale direttiva dimostra i vantaggi che il mercato interno del gas può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni e per ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasporto e distribuzione non discriminatorie mediante l’accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore e assicurando la tutela dei diritti dei clienti piccoli e vulnerabili.
(3) Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell’energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali settori, nell’intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla situazione della liberalizzazione dei mercati dell’energia, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell’energia».
4 Ai sensi del considerando 27 della suddetta direttiva:
«Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione dei consumatori, della sicurezza dei rifornimenti, della tutela dell’ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto del diritto [dell’Unione]».
5 L’articolo 2 della direttiva 2003/55 contiene le seguenti definizioni:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
25) “clienti civili”: i clienti che acquistano gas naturale per il proprio consumo domestico;
(…)
27) “clienti finali”: i clienti che acquistano gas naturale per uso proprio;
(…)».
6 L’articolo 3 della richiamata direttiva, rubricato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», al paragrafo 3, così dispone:
«Gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l’interruzione delle forniture. In questo contesto possono adottare misure adeguate per la tutela dei clienti nelle zone isolate che sono allacciati al sistema del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato A».
7 L’allegato A della suddetta direttiva prescrive le misure relative alla tutela dei consumatori nei seguenti termini:
«Fatte salve le norme [dell’Unione] relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza – Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull’articolo 6, paragrafo 1 – Dichiarazione della Commissione sull’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino (GU 1997, L 144, pag. 19),] e la direttiva 93/13/CE del Consiglio[, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29)], le misure di cui all’articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:
(…)
b) ricevano adeguata comunicazione dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell’aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;
c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l’accesso ai servizi del gas e l’uso dei medesimi;
(…)».
Diritto tedesco
8 L’articolo 36, paragrafi 1 e 2, dell’Energiewirtschaftsgesetz (legge sulla gestione razionale dell’energia) è del seguente tenore:
«Obbligo di fornitura di base
1. Le imprese fornitrici di energia sono tenute, per le zone della rete di distribuzione in cui assicurano la fornitura di base dei clienti civili, a rendere pubblici le condizioni e i prezzi generali relativi all’approvvigionamento a basso voltaggio o a bassa pressione e di pubblicarli su Internet, nonché ad approvvigionare a tali condizioni e a tali prezzi tutti i clienti civili. L’obbligo di fornitura di base non si applica nel caso in cui, per ragioni economiche, la fornitura non sia praticabile per le imprese fornitrici di energia.
2. I fornitori di un servizio di fornitura di base considerati nel paragrafo 1 sono le imprese fornitrici di energia che riforniscono la maggior parte dei clienti civili in una zona di fornitura generale (…)».
9 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden (regolamento sulle condizioni generali per la fornitura di gas ai clienti cui si applica la tariffa standard), del 21 giugno 1979 (BGBl. 1979 I, pag. 676; in prosieguo: l’«AVBGasV»):
«Le condizioni alle quali le imprese fornitrici di gas sono tenute (…) ad allacciare ogni persona alla propria rete di distribuzione e a effettuare le forniture a prezzi tariffari generali sono fissate dagli articoli da 2 a 34 del presente regolamento. Tali condizioni fanno parte integrante del contratto di fornitura».
10 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’AVBGasV, le modifiche apportate alle tariffe e alle condizioni generali divengono efficaci solo dopo la loro pubblicazione ufficiale.
11 L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, dell’AVBGasV così prevede:
«1. Il rapporto contrattuale prosegue ininterrottamente fintantoché una delle parti non receda dal contratto con un preavviso di un mese con effetto dalla fine di un mese civile (…).
2. Qualora le tariffe generali mutino o l’impresa fornitrice di gas modifichi, nell’ambito del presente regolamento, le proprie condizioni generali, il cliente può recedere dal contratto con un preavviso di due settimane con effetto dalla fine del mese civile successivo alla pubblicazione ufficiale.
(…)».
12 L’AVBGasV è stata abrogata dalla Gasgrundversorgungsverordnung (regolamento sulla fornitura di base di gas), del 26 ottobre 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 2396), come modificata dalla legge del 29 agosto 2016 (BGBl. 2016 I, pag. 2034). L’articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento sulla fornitura di base di gas dispone:
«2. Ogni modifica dei prezzi generali e delle condizioni integrative entra in vigore all’inizio del mese, purché pubblicata almeno sei settimane prima. Il fornitore di un servizio di fornitura di base è tenuto, parallelamente alla pubblicazione, a inviare ai propri clienti una lettera con cui comunica le modifiche previste e a pubblicare queste ultime sul proprio sito Internet; a tale riguardo, deve precisare la portata, le ragioni e le condizioni della modifica e fornire, in maniera leggibile, il riferimento ai diritti del cliente previsti nel paragrafo 3, nonché le informazioni previste nell’articolo 2, paragrafo 3, prima frase, punto 7.
3. In caso di modifica dei prezzi generali o delle condizioni integrative, il cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza termine di preavviso, con effetto al momento dell’entrata in vigore delle modifiche (…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 La Stadtwerke Neuwied è un fornitore di gas naturale organizzato sotto forma di società di diritto privato tedesco, ma soggetto, in quanto impresa comunale incaricata di fornire servizi di interesse generale a favore della collettività, al controllo dello Stato, essendo la città di Neuwied (Germania) il suo socio unico ed essendo il sindaco di tale città membro del suo consiglio di vigilanza.
14 RI è cliente della Stadtwerke Neuwied dal 28 luglio 2004. Il suddetto fornitore di gas ha adempiuto i propri obblighi di fornitore nell’ambito di un contratto di fornitura di base. Tra il mese di gennaio 2005 e il mese di settembre 2011, la Stadtwerke Neuwied ha proceduto ad aumenti tariffari corrispondenti all’aumento del costo di acquisto del gas naturale, tenendo conto al contempo dei risparmi realizzati in altri ambiti del settore del gas. Essa pretende ora da RI il pagamento dell’importo di EUR 1 334,71, corrispondente agli arretrati dovuti in virtù delle suddette modifiche delle tariffe. RI non è stato informato personalmente di tali modifiche, fermo restando che la Stadtwerke Neuwied ha pubblicato, sul proprio sito Internet, i suoi prezzi e le sue tariffe generali nonché le modifiche contrattuali. Gli aumenti tariffari sono stati, inoltre, oggetto di pubblicazione nella stampa regionale.
15 Dinanzi al giudice del rinvio, RI ha fatto valere che il contratto di fornitura concluso con la Stadtwerke Neuwied non conteneva alcuna effettiva clausola di adeguamento dei prezzi ed ha contestato le pretese della Stadtwerke Neuwied. Egli sostiene, in particolare, che la Stadtwerke Neuwied non aveva un diritto effettivo di modificare i propri prezzi, che il prezzo di consumo rivendicato era iniquo e che, anche ove fosse esistito un diritto unilaterale alla fissazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 4 dell’AVBGasV, questo non sarebbe stato trasparente. RI ne concludeva che gli aumenti del prezzo del gas erano invalidi. Inoltre, RI ha proposto domanda riconvenzionale volta a far accertare che i prezzi fissati dal fornitore erano iniqui e privi di fondamento nonché ad ottenere il rimborso di una parte degli importi che aveva versato alla Stadtwerke Neuwied tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2011.
16 Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipenda dall’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2003/55.
17 Secondo tale giudice, il fatto che la Stadtwerke Neuwied non abbia informato in tempo utile e direttamente il consumatore degli aumenti del prezzo del gas potrebbe revocare in dubbio la validità di tali aumenti, poiché l’obbligo di trasparenza risultante dall’articolo 3, paragrafo 3, e dall’allegato A, lettere b) e c), della direttiva 2003/55 è direttamente invocabile in una controversia come quella di cui al procedimento principale, nonostante la mancata trasposizione di tale direttiva nel diritto tedesco durante il periodo controverso.
18 Il giudice del rinvio precisa, tuttavia, che il suo approccio presuppone che, tenuto conto di tale mancata trasposizione, l’obbligo di trasparenza previsto dalla direttiva 2003/55 sia direttamente applicabile e invocabile da parte di un singolo nei confronti di una società di diritto privato come la Stadtwerke Neuwied e che il rispetto di tale obbligo condizioni la validità stessa dell’aumento di prezzo.
19 A tal proposito, esso sottolinea che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha dichiarato che le disposizioni nazionali in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale non potevano essere interpretate conformemente alla direttiva 2003/55. Avendo peraltro concluso per la non applicabilità diretta della suddetta direttiva, tale giudice ha ritenuto che una situazione siffatta non dovesse comportare l’invalidità degli aumenti di prezzo controversi ed ha riconosciuto alla Stadtwerke Neuwied il diritto di adeguare i propri prezzi sulla base di un’interpretazione integrativa del contratto di fornitura di gas.
20 Il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), della direttiva 2003/55, debba essere interpretato nel senso che l’informazione diretta del cliente in relazione all’aumento delle tariffe sia una condizione di validità dell’aumento. Si chiede, inoltre, se tali disposizioni siano direttamente applicabili per il fatto che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, esse potrebbero essere considerate come incondizionate e sufficientemente precise e che esse vengono invocate nei confronti di un ente, quale la Stadtwerke Neuwied, che potrebbe essere considerato, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, come soggetto all’autorità o al controllo dello Stato o come dotato di diritti speciali che eccedono i limiti delle disposizioni applicabili nei rapporti fra singoli.
21 In tali circostanze, il Landgericht Koblenz (Tribunale regionale di Coblenza, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), della direttiva [2003/55], debba essere interpretato nel senso che il fatto che i clienti del gas non vengano informati in tempo utile e direttamente sui presupposti, il motivo e l’entità di un’imminente modifica tariffaria in riferimento alle forniture di gas osti all’efficacia di tale modifica tariffaria.
2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):
Se l’articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), della direttiva [2003/55], sia direttamente applicabile a decorrere dal 1° luglio 2004 nei confronti di un’impresa fornitrice costituita nella forma giuridica di una società di diritto privato (e, precisamente, di una GmbH tedesca), dal momento che le citate disposizioni della direttiva in parola sono incondizionate dal punto di vista sostanziale e, quindi, applicabili senza necessità di un ulteriore atto di trasposizione, oltre a conferire al cittadino taluni diritti nei confronti di un’organizzazione che, malgrado la sua forma giuridica privata, è soggetta all’autorità dello Stato, giacché quest’ultimo è l’unico socio dell’impresa di cui trattasi».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
22 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che, qualora un fornitore di gas di ultima istanza effettui modifiche tariffarie, senza comunicarle personalmente ai clienti, al solo scopo di trasferire l’aumento del costo di acquisto del gas naturale e senza perseguire un profitto, il rispetto, da parte del fornitore, degli obblighi di trasparenza e di informazione previsti in tali disposizioni sia una condizione di validità delle modifiche tariffarie in questione.
23 Occorre ricordare che l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/55 è migliorare il funzionamento del mercato interno del gas. A tale riguardo, l’accesso alla rete senza discriminazioni, trasparente e a prezzi ragionevoli è necessario per il buon funzionamento della concorrenza ed è di fondamentale importanza per completare il mercato interno del gas (sentenza del 23 ottobre 2014, Schulz e Egbringhoff, C‑359/11 e C‑400/11, EU:C:2014:2317, punto 39).
24 In tale contesto, le preoccupazioni di tutela dei consumatori sono sottese alle disposizioni della direttiva 2003/55 e sono strettamente connesse sia alla liberalizzazione dei mercati in esame sia all’obiettivo, anch’esso perseguito da tale direttiva, di assicurare un approvvigionamento stabile di gas (sentenza del 23 ottobre 2014, Schulz e Egbringhoff, C‑359/11 e C‑400/11, EU:C:2014:2317, punto 40).
25 È alla luce di tale obiettivo e di tali preoccupazioni che l’articolo 3 della direttiva 2003/55, concernente gli obblighi relativi al servizio pubblico e la tutela dei consumatori, prevede, al paragrafo 3, che gli Stati membri adottino le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Inoltre, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dei clienti allacciati alla rete del gas. In ogni caso, tali misure comprendono, quantomeno riguardo ai clienti civili, quelle indicate nell’allegato A della suddetta direttiva.
26 L’allegato A, lettera b), della direttiva 2003/55 precisa che le misure previste nell’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima consistono, in particolare, nel garantire che i fornitori di servizi avvisino direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell’aumento. Inoltre, ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni di fornitura del gas. In virtù dell’allegato A, lettera c), di tale direttiva, i clienti ricevono informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe applicati.
27 Si deve osservare che dalla formulazione di tali disposizioni non risulta, però, se il rispetto degli obblighi di trasparenza e di informazione incombenti ai fornitori di gas sia una condizione di validità delle modifiche tariffarie del servizio di fornitura del gas.
28 Tuttavia, la Corte ha dichiarato che, al fine di poter beneficiare pienamente ed effettivamente dei loro diritti e di prendere, con piena cognizione di causa, una decisione relativa all’eventuale recesso dal contratto o alla contestazione della modifica del prezzo della fornitura, i clienti devono essere informati, in tempo utile e prima dell’entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima (sentenza del 23 ottobre 2014, Schulz e Egbringhoff, C‑359/11 e C‑400/11, EU:C:2014:2317, punto 47).
29 Ne deriva che gli obblighi di trasparenza e di informazione prescritti dall’allegato A, lettere b) e c), della direttiva 2003/55 mirano a garantire, conformemente all’obiettivo di tutela dei consumatori, che il cliente possa esercitare il suo diritto di recedere dal contratto o di contestare la modifica del prezzo della fornitura.
30 Orbene, l’esercizio di tale diritto da parte dei clienti non potrebbe essere garantito e le disposizioni dell’allegato A, lettere b) e c), della direttiva 2003/55 sarebbero private di effetto utile se il fornitore di gas venisse meno ai propri obblighi di trasparenza e di informazione omettendo, in particolare, di informare personalmente i suoi clienti della modifica tariffaria prevista.
31 Ciò premesso, occorre ricordare che, nelle particolari circostanze della controversia di cui al procedimento principale, la Stadtwerke Neuwied agiva in qualità di «fornitore di ultima istanza», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55 e che le modifiche tariffarie applicate nel corso del tempo da tale fornitore erano volte unicamente a trasferire l’aumento del costo di acquisto del gas naturale, senza perseguire un profitto.
32 Orbene, la Corte ha statuito che, dal momento che un siffatto fornitore di gas è tenuto, nell’ambito degli obblighi imposti dalla normativa nazionale, a concludere contratti con i clienti che ne hanno fatto richiesta e che ne hanno diritto alle condizioni previste da detta normativa, gli interessi economici del suddetto fornitore devono essere presi in considerazione nei limiti in cui il medesimo non può scegliere l’altra parte contrattuale e non è libero di porre fine al contratto (sentenza del 23 ottobre 2014, Schulz e Egbringhoff, C‑359/11 e C‑400/11, EU:C:2014:2317, punto 44).
33 In tale contesto, occorre considerare che, quando le modifiche tariffarie del fornitore di gas si limitano a trasferire l’aumento del costo di acquisto del gas sul prezzo del servizio senza che il fornitore cerchi di realizzare il minimo profitto, l’invalidità di tali modifiche a causa del fatto che i clienti non ne sono stati informati personalmente può mettere seriamente in pericolo gli interessi economici del fornitore di gas.
34 Di conseguenza, essendo il fornitore tenuto a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dei suoi clienti, la validità dell’aumento delle tariffe corrispondente al trasferimento dell’aumento del costo di acquisto del gas non può dipendere dal fatto che detti clienti siano stati informati personalmente. In caso contrario, il rischio economico che il fornitore di gas sopporterebbe potrebbe sia pregiudicare la realizzazione dell’obiettivo di sicurezza dell’approvvigionamento perseguito dalla direttiva 2003/55 che nuocere in maniera sproporzionata agli interessi economici di tale fornitore.
35 Poiché però la mancata comunicazione personale delle modifiche tariffarie costituisce pur sempre, anche in una situazione siffatta, una violazione della tutela dei consumatori, occorre, da un lato, che i clienti di un fornitore siffatto possano recedere in ogni momento dal contratto e, dall’altro lato, che, qualora la fornitura di gas sia effettuata a una tariffa di cui il cliente non ha potuto venire a conoscenza prima della sua entrata in vigore, gli siano messi a disposizione mezzi di ricorso appropriati al fine di poter chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito per essere stato privato della possibilità di esercitare, in tempo utile, il suo diritto di cambiare fornitore al fine di beneficiare di una tariffa più vantaggiosa. Spetta al giudice del rinvio verificare tali aspetti.
36 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che, qualora un fornitore di gas di ultima istanza effettui modifiche tariffarie, senza comunicarle personalmente ai clienti, al solo scopo di trasferire l’aumento del costo di acquisto del gas naturale e senza perseguire un profitto, il rispetto, da parte di tale fornitore, degli obblighi di trasparenza e di informazione previsti da tali disposizioni non costituisce una condizione di validità di dette modifiche tariffarie, purché i clienti possano recedere in ogni momento dal contratto e dispongano di mezzi di ricorso appropriati per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa della mancata comunicazione personale delle modifiche.
Sulla seconda questione
37 Alla luce della soluzione fornita alla prima questione pregiudiziale, non è necessario risolvere la seconda.
Sulle spese
38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi provvedere sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, in combinato disposto con l’allegato A, lettere b) e c), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che, qualora un fornitore di gas di ultima istanza effettui modifiche tariffarie, senza comunicarle personalmente ai clienti, al solo scopo di trasferire l’aumento del costo di acquisto del gas naturale e senza perseguire un profitto, il rispetto, da parte di tale fornitore, degli obblighi di trasparenza e di informazione previsti da tali disposizioni non costituisce una condizione di validità di dette modifiche tariffarie, purché i clienti possano recedere in ogni momento dal contratto e dispongano di mezzi di ricorso appropriati per ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa della mancata comunicazione personale delle modifiche.
Firme