ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica «fauna ittica» – Azione comunitaria in materia di acque – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Prevenzione contro il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali – Allegato V, punto 1.2.2 – Definizioni dello stato ecologico “elevato”, “buono” e “sufficiente” dei laghi – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/60/CE.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Marzo 2024
Numero: C‑671/22
Data di udienza:
Presidente: Biltgen
Estensore: Passer
Premassima
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica «fauna ittica» – Azione comunitaria in materia di acque – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Prevenzione contro il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali – Allegato V, punto 1.2.2 – Definizioni dello stato ecologico “elevato”, “buono” e “sufficiente” dei laghi – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/60/CE.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.7^, 21 marzo 2024, Sentenza n. C‑671/22
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica «fauna ittica» – Azione comunitaria in materia di acque – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Prevenzione contro il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali – Allegato V, punto 1.2.2 – Definizioni dello stato ecologico “elevato”, “buono” e “sufficiente” dei laghi – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/60/CE.
Il punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che: da una parte, riguardo ai criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica «fauna ittica», si deve intendere per «alterazione antropica», ai sensi di tale punto, qualsiasi alterazione che ha origine in un’attività umana, inclusa qualsiasi variazione idonea a pregiudicare la composizione e l’abbondanza delle specie di pesci, e, dall’altra, tutte queste alterazioni sono rilevanti per la classificazione dello stato ecologico della «fauna ittica».
Pres. Biltgen, Rel. Passer, Ric. T GmbH contro Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.7^, 21/03/2024, Sentenza n. C‑671/22SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.7^, 21 marzo 2024, Sentenza n. C‑671/22
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
21 marzo 2024
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Azione dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60/CE – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Prevenzione contro il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali – Allegato V, punto 1.2.2 – Definizioni dello stato ecologico “elevato”, “buono” e “sufficiente” dei laghi – Criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica “fauna ittica”»
Nella causa C‑671/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 20 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2022, nel procedimento
T GmbH
contro
Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, J. Passer (relatore) e M.L. Arastey Sahún, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la T GmbH, da V. Rastner, Rechtsanwältin;
– per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e M. Kopetzki, in qualità di agenti;
– per l’Irlanda, da M. Browne, Chief State Solicitor, A. Joyce, D. O’Reilly e M. Tierney, in qualità di agenti, assistiti da J. Doherty, SC, e da E. McGrath, SC;
– per la Commissione europea, da C. Hermes ed E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 novembre 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la T GmbH e la Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau (autorità amministrativa del distretto di Spittal an der Drau, Austria) (in prosieguo: l’«autorità amministrativa»), in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di concedere alla ricorrente nel procedimento principale l’autorizzazione a costruire una rimessa per barche su un lago.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Il considerando 25 della direttiva 2000/60 è così formulato:
«È opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell’ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario».
4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Scopo», così dispone:
«Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:
a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
(…)».
5 L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(…)
17) “stato delle acque superficiali”: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;
18) “buono stato delle acque superficiali”: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno “buono”;
(…)
21) “stato ecologico”: espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell’allegato V;
22) “buono stato ecologico”: stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all’allegato V;
(…)».
6 L’articolo 4 della direttiva 2000/60, intitolato «Obiettivi ambientali», così dispone:
«1. Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:
a) Per le acque superficiali
i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;
ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l’applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;
(…)».
7 Il punto 1.2 dell’allegato V della stessa direttiva, rubricato «Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico», stabilisce quanto segue:
«Tabella 1.2. Definizione generale per fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere
Il testo seguente fornisce una definizione generale della qualità ecologica. Ai fini della classificazione i valori degli elementi di qualità dello stato ecologico per ciascuna categoria di acque superficiali sono quelli indicati nelle tabelle da 1.2.1 a 1.2.4 in appresso.
Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
Generale |
Nessuna alterazione antropica, o alterazioni antropiche poco rilevanti, dei valori degli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica del tipo di corpo idrico superficiale rispetto a quelli di norma associati a tale tipo inalterato. I valori degli elementi di qualità biologica del corpo idrico superficiale rispecchiano quelli di norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorsione, o distorsioni poco rilevanti. Si tratta di condizioni e comunità tipiche specifiche. |
I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti all’attività umana, ma si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. |
I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale si discostano moderatamente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. I valori presentano segni moderati di distorsione dovuti all’attività umana e alterazioni significativamente maggiori rispetto alle condizioni dello stato buono. |
Le acque aventi uno stato inferiore al moderato sono classificate come aventi stato scarso o cattivo.
Le acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato scarso.
Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato cattivo».
(…)
1.2.2. Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi
Elementi di qualità biologica
Elemento |
Stato elevato |
Stato buono |
Stato sufficiente |
(…) |
(…) |
(…) |
(…) |
Fauna ittica |
Composizione e abbondanza della specie che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Presenza di tutte le specie sensibili alle alterazioni tipiche specifiche. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni minimi di alterazioni antropiche e non indicano l’incapacità a riprodursi o a svilupparsi di specie particolari. |
Lievi variazioni della composizione e abbondanza delle specie rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi, indicano l’incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre alla scomparsa di talune classi di età. |
Composizione e abbondanza delle specie che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica. Struttura di età delle comunità ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica che provocano l’assenza o la limitatissima abbondanza di una porzione moderata delle specie tipiche specifiche. |
(…)».
Diritto austriaco
8 L’articolo 30a, paragrafo 1, del Wasserrechtsgesetz 1959 (legge sulla protezione delle acque del 1959), del 16 ottobre 1959 (BGBl., 215/1959), nella versione del 22 novembre 2018 (BGBl. I, 73/2018) (in prosieguo: il «WRG»), sancisce, in sostanza, che le acque superficiali devono essere protette, migliorate e ripristinate al fine di evitare il deterioramento del loro stato e che lo stato-obiettivo delle acque superficiali è raggiunto quando lo stato del corpo idrico superficiale può essere definito almeno buono, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico.
9 L’articolo 104a, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del WRG stabilisce che i progetti che, in ragione di variazioni delle caratteristiche idromorfologiche di un corpo idrico superficiale o di variazioni del livello delle acque di corpi idrici sotterranei, possono provocare il deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale o di un corpo idrico sotterraneo, sono in ogni caso progetti suscettibili di produrre impatti su considerazioni di interesse pubblico.
10 L’articolo 105, paragrafo 1, del WRG dispone che, nell’interesse pubblico, una domanda di autorizzazione per un progetto può essere respinta ove esista il rischio di un deterioramento significativo dello stato ecologico delle acque o si constati una sostanziale compromissione degli obiettivi derivanti da altre disposizioni della normativa dell’Unione.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11 Il 7 novembre 2013, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto presso l’autorità amministrativa una domanda di autorizzazione a costruire una rimessa per barche delle dimensioni di 7 m x 8,5 m sul lago Weißensee (Austria). Tale lago d’origine naturale, situato nel Land della Carinzia, ha una superficie di 6,53 km².
12 In seguito al rigetto di tale domanda con decisione del 25 maggio 2016, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi al Landesverwaltungsgericht Kärnten (Tribunale amministrativo regionale della Carinzia, Austria), il quale, con sentenza del 21 febbraio 2020, ha confermato la decisione di rigetto. Tale tribunale ha ritenuto che lo stato generale delle acque superficiali del lago fosse «scarso» a causa della qualità della fauna ittica. Esso ha considerato che, anche se tutti gli elementi di qualità idromorfologica e fisico-chimica nonché gli elementi di qualità biologica «fitoplancton» e «macrofiti» erano in uno stato elevato, esso era tenuto a procedere ad una valutazione globale degli elementi di qualità e ad accogliere, come criterio determinante di classificazione, l’elemento che presenta il peggior valore. Lo stato scarso dell’elemento di qualità biologica «fauna ittica» sarebbe dovuto alla cattiva gestione delle risorse alieutiche, considerato che il censimento attuale delle popolazioni piscicole ha permesso di constatare che, delle otto specie iniziali di pesci, solo sei erano ancora presenti, mentre erano venute ad aggiungervisi nove specie non autoctone di pesci.
13 Secondo il Landesverwaltungsgericht Kärnten (Tribunale amministrativo regionale della Carinzia), l’obbligo di miglioramento dello stato delle acque superficiali e quello di raggiungere un buono stato di tali acque, che si imporrebbero agli Stati membri in forza della direttiva 2000/60, vietano a questi ultimi di adottare qualsiasi misura che possa ostacolare tale miglioramento e che non abbia lo scopo di contribuire ad un miglioramento. Tale giudice precisa che, se è pur vero che la costruzione di una rimessa per barche in prossimità delle rive del lago non comporterà una variazione dello stato generale delle acque del lago, essa non condurrà a un miglioramento dello stato delle acque superficiali di quest’ultimo, perché pregiudicherà le zone naturali esistenti di deposizione delle uova.
14 Adito con ricorso per «Revision» proposto dalla ricorrente nel procedimento principale avverso la sentenza del 21 febbraio 2020, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), giudice del rinvio, considera che la direttiva 2000/60 non impone di rifiutare la realizzazione di progetti che, sebbene non comportino un deterioramento dello Stato dei corpi idrici, non contribuiscono a raggiungere un buono stato delle acque superficiali, ma prescrive esclusivamente di rifiutare l’autorizzazione di progetti che abbiano effetti non trascurabili sullo stato dei corpi idrici di cui trattasi.
15 Il giudice del rinvio osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte, e, in particolare, il punto 51 della sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433), gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga – a negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque. Tale giudice ricorda anche la giurisprudenza secondo cui gli Stati membri non sono autorizzati, allorché valutano la compatibilità di un programma o di un progetto particolare con l’obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque, a non tener conto delle conseguenze negative temporanee di tali programmi o progetti sulla qualità delle acque, salvo che tali conseguenze abbiano manifestamente solo un impatto modesto sullo stato dei corpi idrici di cui trattasi.
16 Nel caso di specie, il giudice del rinvio considera che, nella controversia dinanzi ad esso pendente, è necessario, in un primo momento, valutare le misure destinate a raggiungere un buono stato delle acque superficiali e, in un secondo momento, valutare se tale progetto abbia conseguenze non trascurabili su tali misure. Esso precisa che una valutazione siffatta presuppone che lo stato delle acque superficiali di cui trattasi sia classificato a un livello inferiore al livello «buono». Perciò, il giudice del rinvio si chiede se l’alterazione della fauna ittica di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, a suo avviso, deriva esclusivamente dalle misure prese dall’industria alieutica e non dagli effetti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologici, induca a classificare lo stato delle acque superficiali ad un livello inferiore al livello «stato buono ».
17 Il giudice del rinvio osserva che, anche se dovessero essere prese in considerazione per determinare lo stato ecologico delle acque superficiali cause diverse dagli effetti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica, lo stato delle acque del lago di cui trattasi dovrebbe essere classificato al livello «scarso». In tal caso, il giudice del rinvio si interroga sulle modalità per procedere alla classificazione dell’elemento di qualità biologica «fauna ittica» e sul livello di classificazione che può essergli attribuito.
18 In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il punto 1.2.2. (“Definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi”), dell’allegato V, della [direttiva 2000/60] debba essere interpretato nel senso che l’alterazione a cui fa riferimento l’espressione “condizioni inalterate” contenuta nella tabella “Elementi di qualità biologica”, riga “Fauna ittica”, colonna “Stato elevato”, si riferisce solo agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica.
In caso di risposta negativa alla prima questione:
2) Se la citata disposizione debba essere interpretata nel senso che una variazione dell’elemento di qualità biologica “Fauna ittica” rispetto allo stato elevato, attribuibile a alterazioni diverse dagli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica, abbia per conseguenza che l’elemento di qualità biologica “Fauna ittica” non può neppure essere classificato come in “stato buono” o in “stato sufficiente”».
Sulla ricevibilità
19 In via preliminare, la Commissione europea rileva nelle sue osservazioni scritte che il giudice del rinvio, con le sue questioni, presuppone che gli errori nella gestione delle risorse alieutiche e gli «impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica», ai sensi dell’allegato V, punto 1.2.2, della direttiva 2000/60, costituiscono due tipi di impatto antropico diversi. Essa sottolinea che le questioni pregiudiziali sarebbero prive di rilevanza se tali errori, che i giudici austriaci considerano come causa della classificazione delle acque superficiali di cui trattasi ad un livello «scarso», dovessero essere considerati come «impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica», ai sensi di detto allegato V, punto 1.2.2.
20 A tale proposito va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 25 maggio 2023, WertInvest Hotelbetrieb, C‑575/21, EU:C:2023:425, punto 30 e giurisprudenza citata).
21 Inoltre, si deve ricordare che, in conformità a una giurisprudenza parimenti costante, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonché determinare l’esatta portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali. La Corte è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione riguardo alla situazione di fatto e di diritto descritta dal giudice del rinvio, senza poterla rimettere in discussione o verificarne l’esattezza (sentenza del 9 settembre 2021, Real Vida Seguros, C‑449/20, EU:C:2021:721, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).
22 Nel caso di specie, anche se non si può escludere che la pesca possa produrre un impatto sugli elementi di qualità fisico-chimica e, eventualmente, idromorfologica delle acque superficiali, da nessun elemento del fascicolo di cui la Corte dispone risulta che le misure di gestione delle risorse alieutiche costituiscano, comunque, misure che producono un impatto antropico sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica delle acque superficiali.
23 Di conseguenza, le questioni sollevate, che non appaiono prive di rilievo, sono ricevibili.
Sulle questioni pregiudiziali
24 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che, riguardo ai criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica «fauna ittica», le «alterazioni antropiche» nella composizione e nell’abbondanza delle specie di pesci rispetto alle comunità tipiche specifiche, ai sensi di tale punto, possano risultare soltanto dagli «impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica» dei laghi e non da altri tipi di impatto antropico come le misure di gestione delle risorse alieutiche. In caso di risposta negativa, esso desidera sapere se, ai fini della classificazione dello stato ecologico della «fauna ittica», siano rilevanti tutte le cause d’alterazione.
25 Il giudice del rinvio precisa che, nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che tali alterazioni potessero essere causate da misure di gestione delle risorse alieutiche, lo stato ecologico delle acque del lago di cui trattasi dovrebbero essere classificate al livello «scarso». Se ciò accadesse, esso considera necessario, nell’ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di cui trattasi nel procedimento principale, determinare se, per raggiungere uno stato globale buono delle acque del lago, l’elemento di qualità biologica «fauna ittica» debba presentare un «buono stato» o un «elevato stato» ecologico. Detto giudice s’interroga anche sulle conseguenze, ai fini della classificazione dell’elemento di qualità biologica «fauna ittica», della presa in considerazione di condizioni alterate che non derivano da impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica. Esso si chiede se tale elemento non possa allora essere classificato al massimo a un livello «scarso» o, per contro, se possano essere presi in considerazione tutti i livelli, essendo in tal caso rilevanti tutte le cause del divario rispetto allo stato ecologico «elevato».
26 Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenze del 2 settembre 2015, Surmačs, C‑127/14, EU:C:2015:522, punto 28, e del 16 novembre 2016, DHL Express (Austria), C‑2/15, EU:C:2016:880, punto 19].
27 In primo luogo, secondo la lettera del punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60, la classificazione dello stato ecologico di un lago secondo i livelli «elevato», «buono» o «sufficiente» dell’elemento di qualità biologica «fauna ittica» dipende, segnatamente, dal livello del divario esistente tra la composizione e l’abbondanza delle specie di pesci contenute nel lago e le comunità tipiche specifiche. Detto punto precisa che la composizione e l’abbondanza di tali specie sono, secondo i casi, esenti da «alterazioni antropiche» oppure hanno subito variazioni rispetto alle comunità tipiche specifiche a causa di «impatti antropici».
28 Pertanto, il riferimento a cause antropiche ai fini della misurazione del divario manifestatosi nella composizione e nell’abbondanza delle specie di pesci rispetto alle comunità tipiche specifiche, si applica per la definizione di tutti gli stati ecologici. Gli stati ecologici «buono» e «sufficiente», definiti con riferimento all’ampiezza di tale divario, precisano tuttavia che vengono prese in considerazione le cause di una certa natura. Infatti, dalla definizione dei due stati ecologici suddetti risulta che il divario leggero o moderato delle specie presenti in un lago rispetto alle comunità tipiche specifiche di tale lago deve essere dovuto ad «impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica».
29 Da un’interpretazione letterale del punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60 potrebbe quindi derivare che solo gli effetti di tale natura sarebbero determinanti al fine di procedere alla classificazione nell’uno o nell’altro di tali stati. In tale ipotesi, le variazioni nella composizione e nell’abbondanza delle specie, causate da misure di gestione delle risorse alieutiche o da qualsiasi misura non dovuta ad impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica, non sarebbero rilevanti ai fini della valutazione se occorra considerare che un corpo idrico superficiale si trovi in uno stato ecologico «buono» o «sufficiente».
30 È chiaro che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione alla luce del suo contesto e della sua finalità non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione. Pertanto, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, la Corte non può discostarsi da tale interpretazione (sentenza del 13 luglio 2023, Mensing, C‑180/22, EU:C:2023:565, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
31 Tuttavia, è giocoforza constatare che, come ha osservato in sostanza l’avvocato generale ai paragrafi da 27 a 31 delle sue conclusioni, il punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60 non è privo di ambiguità.
32 Ne consegue che l’interpretazione del punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60 non può fondarsi sulla sola formulazione di quest’ultimo, ma deve tenere conto, in conformità alla giurisprudenza ricordata al punto 26 della presente sentenza, del contesto e degli scopi perseguiti da tale direttiva.
33 Occorre quindi, in secondo luogo, esaminare il contesto di tale punto 1.2.2 e, in particolare, le diverse tabelle che figurano al punto 1.2 e i commi successivi dell’allegato V della direttiva 2000/60. Detto punto 1.2, riportato al punto 7 della presente sentenza, contiene una tabella 1.2, intitolata «Definizione generale per fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere», che caratterizza globalmente i tre stati ecologici – «elevato», «buono» e «sufficiente» – di tali acque, nonché tre commi che definiscono come si debbano intendere le classificazioni come «scarse» e «cattive» di tali acque. I punti da 1.2.1 a 1.2.4 di tale allegato contengono definizioni specifiche degli stati ecologici, rispettivamente, dei fiumi, dei laghi, delle acque di transizione e delle acque costiere. Ai fini della valutazione dello stato ecologico di ogni tipo di corpo idrico superficiale, gli Stati membri devono basarsi su tre categorie di elementi di qualità, vale a dire gli elementi di qualità biologica, gli elementi di qualità idromorfologica e gli elementi di qualità fisico-chimica, ciascuno dei quali prevede specifici parametri.
34 Così, tale tabella 1.2, quando definisce in via generale la categoria «stato elevato» delle acque superficiali, fa riferimento al fatto che «i valori degli elementi di qualità biologica del corpo idrico superficiale rispecchiano quelli di norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorsione, o distorsioni poco rilevanti», precisando che «si tratta di condizioni e comunità tipiche specifiche».
35 Riguardo allo «stato buono» ecologico, tale tabella 1.2 prevede che «i valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano livelli poco elevati di distorsione dovuti all’attività umana, ma si discostano solo lievemente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato», mentre, per lo stato ecologico «sufficiente», esso indica che tali valori «presentano segni moderati di distorsione dovuti all’attività umana e alterazioni significativamente maggiori rispetto alle condizioni dello stato buono» e che essi «si discostano moderatamente da quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato».
36 Pertanto, come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 38 delle conclusioni, la definizione generale della qualità ecologica delle acque superficiali non rinvia ad alterazioni collegate a cause specifiche, quali le alterazioni antropiche nei valori degli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.
37 In tal modo, per la categoria relativa allo stato ecologico «elevato», né dalla definizione generale della qualità ecologica, che figura nella tabella 1.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60, né dalla definizione dell’elemento di qualità biologica «fauna ittica», che figura nella tabella 1.2.2 di detto allegato, risulta che le alterazioni antropiche, le perturbazioni antropiche o le distorsioni cui è fatto riferimento riguardino soltanto gli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.
38 Del pari, per le categorie relative allo stato ecologico «buono» e allo stato ecologico «sufficiente», dato che essi sono definiti in queste due tabelle sulla base dei medesimi indicatori dello stato ecologico «elevato», in funzione della differenza rilevata rispetto ai valori normali, sarebbe contraddittorio, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 40 delle conclusioni, tenere conto di ogni alterazione nella valutazione di quest’ultimo stato e non tenere conto di alcune di tali alterazioni quando dev’essere stimato il divario tra detto stato e gli stati «buono» e «sufficiente».
39 Tale interpretazione è, in terzo luogo, conforme agli scopi perseguiti dalla direttiva 2000/60. Infatti, un’interpretazione restrittiva del criterio «inalterato», ai sensi della tabella 1.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60, che porterebbe, all’atto della classificazione dell’elemento di qualità biologica «fauna ittica», a non tener conto di taluni impatti antropici, quali le misure di gestione delle risorse alieutiche, sarebbe in contrasto con l’obiettivo ultimo della direttiva 2000/60, come derivante dal considerando 25 e dall’articolo 1, lettera a), di quest’ultima, consistente nel raggiungere, mediante un’azione coordinata, il «buono stato» di tutte le acque superficiali dell’Unione europea in vista del 2015 (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punti da 35 a 37).
40 Risulta infatti dall’articolo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 che scopo di quest’ultima è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, che impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
41 Gli obiettivi ambientali che gli Stati membri sono tenuti a conseguire in relazione alle acque superficiali sono precisati all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, disposizione che, come precisato dalla Corte, impone due obiettivi distinti, pur se intrinsecamente legati. Da una parte, al punto i) di tale disposizione, gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali (obbligo di impedire il deterioramento). Dall’altra parte, in applicazione dei punti ii) e iii) di detta disposizione, gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un «buono stato» di tali corpi idrici entro il 22 dicembre 2015 (obbligo di miglioramento) (v., in tal senso, sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 39).
42 Sia l’obbligo di miglioramento sia quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici sono intesi a realizzare gli obiettivi qualitativi ricercati dal legislatore dell’Unione, vale a dire il mantenimento o il ripristino di un buono stato, di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico delle acque di superficie (sentenza del 1° luglio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, punto 41).
43 In tale contesto, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 non si limita a enunciare, in termini di formulazione programmatica, meri obiettivi di pianificazione di gestione, ma produce effetti vincolanti, in esito alla determinazione dello stato ecologico del corpo idrico in parola, in ogni fase della procedura prescritta dalla direttiva medesima. Tale disposizione non contiene quindi unicamente obblighi di principio, ma riguarda anche progetti particolari [sentenza del 5 maggio 2022, Association France Nature Environnement (Impatti temporanei sulle acque superficiali), C‑525/20, EU:C:2022:350, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
44 Nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto, e quindi prima dell’adozione della decisione, le autorità nazionali competenti sono tenute, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, a controllare se tale progetto possa comportare effetti negativi sull’acqua che siano contrari agli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei [sentenza del 5 maggio 2022, Association France Nature Environnement (Impatti temporanei sulle acque superficiali), C‑525/20, EU:C:2022:350, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].
45 Orbene, la protezione dello stato ecologico degli ecosistemi acquatici non potrebbe essere garantita qualora, all’atto della valutazione dello stato della fauna ittica dei laghi, fosse consentito ignorare le alterazioni antropiche nella composizione e nell’abbondanza delle specie di pesci o delle altre specie non risultanti da un’alterazione degli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica.
46 Peraltro, un’interpretazione restrittiva del punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60, secondo cui lo stato ecologico «elevato» della fauna ittica non dovrebbe tener conto di talune alterazioni antropiche, priverebbe di rilievo lo stesso elemento di qualità biologica «fauna ittica». Infatti, alla luce degli obiettivi della direttiva 2000/60, sarebbe in contrasto con questi ultimi accettare che determinati deterioramenti della fauna ittica (come, eventualmente, il deterioramento degli stock ittici) non incidano sulla classificazione della qualità della fauna ittica secondo le pertinenti disposizioni dell’allegato V di tale direttiva.
47 Come risulta dal punto 39 della presente sentenza, l’interpretazione teleologica delle disposizioni pertinenti conferma che, ai fini delle definizioni dello stato ecologico della fauna ittica, si deve tenere conto di tutte le alterazioni nella composizione e nell’abbondanza delle specie alieutiche e nelle strutture di età di tali comunità.
48 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che, da una parte, riguardo ai criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica «fauna ittica», si deve intendere, per «alterazione antropica», ai sensi di tale punto, qualsiasi alterazione che ha origine in un’attività umana, inclusa qualsiasi variazione idonea a pregiudicare la composizione e l’abbondanza delle specie di pesci, e, dall’altra, tutte queste alterazioni sono rilevanti per la classificazione dello stato ecologico della «fauna ittica».
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
Il punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque,
deve essere interpretato nel senso che:
da una parte, riguardo ai criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica «fauna ittica», si deve intendere per «alterazione antropica», ai sensi di tale punto, qualsiasi alterazione che ha origine in un’attività umana, inclusa qualsiasi variazione idonea a pregiudicare la composizione e l’abbondanza delle specie di pesci, e, dall’altra, tutte queste alterazioni sono rilevanti per la classificazione dello stato ecologico della «fauna ittica».
Firme