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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C‑726/20 | Data di udienza:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo (FEASR) – Politica agricola comune (PAC) – Nozioni di “piante vive” e di “prodotti della floricoltura” – Sostegno agli investimenti riguardanti la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato FUE – Nozione di “prodotti agricoli” – Manto erboso in rotoli per l’allestimento di tetti verdi – Rinvio pregiudiziale – Art. 17, par. 1, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Marzo 2022
Numero: C‑726/20
Data di udienza:
Presidente: Jääskinen
Estensore: Piçarra


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo (FEASR) – Politica agricola comune (PAC) – Nozioni di “piante vive” e di “prodotti della floricoltura” – Sostegno agli investimenti riguardanti la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato FUE – Nozione di “prodotti agricoli” – Manto erboso in rotoli per l’allestimento di tetti verdi – Rinvio pregiudiziale – Art. 17, par. 1, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 24 marzo 2022, Sentenza n. C‑726/20

 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo (FEASR) – Politica agricola comune (PAC) – Nozioni di “piante vive” e di “prodotti della floricoltura” – Sostegno agli investimenti riguardanti la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato FUE – Nozione di “prodotti agricoli” – Manto erboso in rotoli per l’allestimento di tetti verdi – Rinvio pregiudiziale – Art. 17, par. 1, lett. b) Reg. (UE) n. 1305/2013.

L’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato [FUE]», ivi contenuta, comprende le piante utilizzate per l’allestimento di tetti verdi, come il manto erboso in rotoli, cosicché gli investimenti materiali che le riguardano possono beneficiare di un sostegno a titolo della misura di sostegno allo sviluppo rurale prevista da tale disposizione.

Pres. Jääskinen, Rel. Piçarra, Ric. CT, Ferme de la Sarte SPRL contro Région wallonne c. CTS Eventim AG & Co. KGaA


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 24/03/2022, Sentenza n. C‑726/20

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 24 marzo 2022, Sentenza n. C‑726/20

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

24 marzo 2022

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) – Sostegno agli investimenti riguardanti la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato FUE – Nozione di “prodotti agricoli” – Nozioni di “piante vive” e di “prodotti della floricoltura” – Manto erboso in rotoli per l’allestimento di tetti verdi»

Nella causa C‑726/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 4 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2020, nel procedimento

CT,

Ferme de la Sarte SPRL

contro

Région wallonne,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per CT e la Ferme de la Sarte SPRL, da A. Grégoire, avocat;

– per il governo belga, da C. Pochet, M. Van Regemorter e P. Cottin, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da A. Dawes e M. Kaduczak, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (GU 2017, L 350, pag. 15) (in prosieguo: il «regolamento n. 1305/2013»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra CT e la Ferme de la Sarte SPRL, da un lato, e la Région wallonne (Regione vallona, Belgio), dall’altro, in merito al rigetto, da parte di quest’ultima, di una domanda di sostegno all’insediamento e di due domande di sostegno all’investimento presentate dalla Ferme de la Sarte.

Contesto normativo

Il regolamento n. 1305/2013

3 L’articolo 4 del regolamento n. 1305/2013, rubricato «Obiettivi», così dispone:

«Nell’ambito generale della [politica agricola comune (PAC)], il sostegno allo sviluppo rurale, comprese le attività nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale, contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

(…)

b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima;

(…)».

4 Rubricato «Investimenti in immobilizzazioni materiali», l’articolo 17 di tale regolamento, contenuto nel capo I del titolo III relativo alle misure di sostegno allo sviluppo rurale, al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Il sostegno nell’ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:

(…)

b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato [FUE] o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra in detto allegato, purché l’investimento contribuisca al perseguimento di una o più priorità dell’Unione [europea] in materia di sviluppo rurale;

(…)».

La NC

5 Il capitolo 6 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017 (GU 2017, L 282, pag. 1), applicabile ratione temporis al procedimento principale, reca il titolo «Piante vive e prodotti della floricoltura» e contiene una nota 1 che è così formulata:

«Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente le merci (…) fornite abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l’ornamento. (…)».

6 La voce 0602 di tale capitolo 6 riguarda le «Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (…)».

7 La sottovoce 0602 90 50 riguarda le «altre piante da pien’aria». Secondo le note esplicative della NC (GU 2015, C 76, pag. 1), adottate in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, «rientrano in questa sottovoce i manti erbosi in rotoli e le piote utilizzate per creare superfici a prato».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8 Al fine di integrare l’azienda agricola familiare, CT ha acquisito il 25,20% delle quote sociali della Ferme de la Sarte, prima di essere nominato suo gestore. Il 23 febbraio 2018 egli ha concluso una convenzione per la ripresa dell’azienda con il padre al fine di sviluppare la produzione di manti erbosi in rotoli per l’allestimento di tetti verdi.

9 Il 21 marzo 2018, la Ferme de la Sarte ha presentato alla Regione vallona una domanda di sostegno all’insediamento per la ripresa di un’azienda esistente e due domande di sostegno all’investimento riguardanti, rispettivamente, la costruzione di un magazzino di stoccaggio, al fine di ospitare temporaneamente la raccolta di manti erbosi in rotoli, e l’acquisto di un tagliaerba a cilindri.

10 Poiché queste tre domande sono state respinte con decisioni del 20 e del 28 giugno 2018, CT e la Ferme de la Sarte hanno proposto, il 31 luglio 2018, un ricorso avverso tali decisioni presso l’organismo pagatore della Regione vallona.

11 Con decisioni del 26 e del 30 novembre 2018 (in prosieguo: le «decisioni controverse»), il direttore di tale organismo ha respinto il suddetto ricorso, considerando che gli aiuti richiesti miravano non a riprendere un’azienda agricola, bensì a sviluppare, nell’ambito di quest’ultima, un’attività secondaria, vale a dire la produzione di manti erbosi o di tetti verdi, non rientrante nel settore agricolo.

12 Per quanto riguarda, in particolare, le due domande di sostegno all’investimento, esse, vertendo, secondo le precisazioni fornite dalla Ferme de la Sarte, unicamente sulla produzione di manti erbosi, non potrebbero essere considerate riferirsi ad un’attività agricola, tenuto conto in particolare del fatto che tale prodotto non sarebbe menzionato nell’allegato I del Trattato FUE. Le domande in questione non rientrerebbero quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013, come attuato dalla Regione vallona.

13 Il 25 gennaio 2019, CT e la Ferme de la Sarte hanno proposto dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) un ricorso di annullamento avverso le decisioni controverse, facendo valere che il manto erboso costituisce un prodotto agricolo rientrante nell’allegato I del Trattato FUE. Essi ritengono che tali decisioni interpretino in maniera restrittiva l’articolo 38 TFUE, limitando la nozione di «prodotti agricoli» ivi contenuta a quanto rientra nel settore alimentare, mentre le «piante vive e [i] prodotti della floricoltura», di cui al capitolo 6 di detto allegato, al quale rinvia l’articolo 38 TFUE, esulano da tale settore. Orbene, il manto erboso sarebbe una pianta viva che necessita di lavori orticoli e può essere destinata all’ornamento.

14 La Regione vallona precisa che, secondo le informazioni contenute nel sito Internet ufficiale della Commissione europea, il capitolo 6 dell’allegato I del Trattato FUE comprende unicamente «gli alberi, arbusti e cespugli vivi e gli altri prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti o floricoltori, per la piantagione o l’ornamento», ad esclusione quindi del manto erboso.

15 Il giudice del rinvio sottolinea che l’impianto motivazionale delle decisioni controverse si basa principalmente su un’interpretazione secondo la quale l’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013 esclude dal suo ambito di applicazione la produzione di manti erbosi o di tetti verdi. Orbene, poiché le domande di sostegno in questione rientrano nella PAC, occorre, secondo tale giudice, evitare di sviluppare una giurisprudenza relativa alla nozione di «prodotti agricoli» che possa non essere conforme al diritto dell’Unione.

16 In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 17 del [regolamento n. 1305/2013] debba essere interpretato nel senso che esclude dal proprio ambito d’applicazione la produzione di manti erbosi o di tetti verdi».

Sulla questione pregiudiziale

17 Con la sua questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato [FUE]», ivi contenuta, comprende le piante utilizzate per l’allestimento di tetti verdi, come il manto erboso in rotoli, cosicché gli investimenti materiali che le riguardano possono beneficiare di un sostegno a titolo della misura di sostegno allo sviluppo rurale prevista da tale disposizione.

18 Dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1305/2013 risulta che il sostegno a titolo della misura per «investimenti in immobilizzazioni materiali» copre gli investimenti materiali e/o immateriali che «riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato [FUE] o del cotone, esclusi i prodotti della pesca».

19 L’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, TFUE definisce, in termini generali, la nozione di «prodotti agricoli» come comprendente i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, nonché i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I prodotti agricoli ai sensi di tale disposizione sono enumerati nell’elenco che costituisce l’allegato I del Trattato FUE, al quale rinvia l’articolo 38, paragrafo 3, TFUE.

20 L’allegato I del Trattato FUE contiene un capitolo 6 intitolato «Piante vive e prodotti della floricoltura». Poiché questo capitolo, che riguarda gli stessi prodotti del capitolo 6 della NC, non contiene spiegazioni di tali nozioni, è opportuno rifarsi, per la loro interpretazione, alle interpretazioni consolidate e ai metodi ermeneutici stabiliti per la NC (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 1999, Parlamento/Consiglio, C‑164/97 e C‑165/97, EU:C:1999:99, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

21 La NC contiene, al capitolo 6, intitolato «Piante vive e prodotti della floricoltura», una voce 0602, denominata «Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (…)», con una sottovoce 0602 90 50, denominata «altre piante da pien’aria». Conformemente alla nota 1 relativa a tale capitolo, tale voce e tale sottovoce comprendono le merci fornite abitualmente dagli orticoltori, vivaisti o floricoltori, per la piantagione o l’ornamento.

22 Secondo le note esplicative della NC relative alla sottovoce tariffaria 0602 90 50, rientrano in questa sottovoce i manti erbosi in rotoli e le piante utilizzate per creare superfici a prato. Anche se non hanno forza vincolante, tali note esplicative costituiscono, tuttavia, uno strumento importante al fine di garantire l’applicazione uniforme della NC e forniscono elementi validi per la sua interpretazione (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2021, Samohýl group, C‑941/19, EU:C:2021:192, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

23 Ne consegue che il manto erboso in rotoli può rientrare nel capitolo 6 dell’allegato I del Trattato FUE e, pertanto, nella nozione di «prodotti agricoli» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1305/2013.

24 Tale constatazione è corroborata dagli obiettivi del regolamento n. 1305/2013. Infatti, nei limiti in cui la produzione di manto erboso ai fini della sua installazione su tetti di edifici contribuisce all’obiettivo previsto all’articolo 4, lettera b), di tale regolamento, consistente nel garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’attuazione di misure volte a preservare il clima, un’interpretazione della nozione di «prodotti agricoli» nel senso che essa comprende il manto erboso in rotoli e che, pertanto, gli investimenti che lo riguardino possono beneficiare di un sostegno ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, è conforme a tale obiettivo.

25 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1305/2013 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato [FUE]», ivi contenuta, comprende le piante utilizzate per l’allestimento di tetti verdi, come il manto erboso in rotoli, cosicché gli investimenti materiali che le riguardano possono beneficiare di un sostegno a titolo della misura di sostegno allo sviluppo rurale prevista da tale disposizione.

Sulle spese

26 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato [FUE]», ivi contenuta, comprende le piante utilizzate per l’allestimento di tetti verdi, come il manto erboso in rotoli, cosicché gli investimenti materiali che le riguardano possono beneficiare di un sostegno a titolo della misura di sostegno allo sviluppo rurale prevista da tale disposizione.

Firme

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