TUTELA DEI CONSUMATORI – Diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Eccezioni al diritto di recesso – Prestazione di servizi riguardanti le attività del tempo libero – Contratto che prevede una data o un periodo di esecuzione specifici – Fornitura di servizi di biglietteria – Intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero – Rischio connesso all’esercizio del diritto di recesso – Rinvio pregiudiziale – Art. 16 lett. l) Dir. 2011/83/UE.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Marzo 2022
Numero: C‑96/21
Data di udienza:
Presidente: Jääskinen
Estensore: Safjan
Premassima
TUTELA DEI CONSUMATORI – Diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Eccezioni al diritto di recesso – Prestazione di servizi riguardanti le attività del tempo libero – Contratto che prevede una data o un periodo di esecuzione specifici – Fornitura di servizi di biglietteria – Intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero – Rischio connesso all’esercizio del diritto di recesso – Rinvio pregiudiziale – Art. 16 lett. l) Dir. 2011/83/UE.
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 31 marzo 2022, Sentenza n. C‑96/21
TUTELA DEI CONSUMATORI – Diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Eccezioni al diritto di recesso – Prestazione di servizi riguardanti le attività del tempo libero – Contratto che prevede una data o un periodo di esecuzione specifici – Fornitura di servizi di biglietteria – Intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero – Rischio connesso all’esercizio del diritto di recesso – Rinvio pregiudiziale – Art. 16 lett. l) Dir. 2011/83/UE.
L’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione è opponibile nei confronti di un consumatore che abbia concluso, con un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero, un contratto a distanza relativo all’acquisto di un diritto di accesso a tale attività, nei limiti in cui, da un lato, l’estinzione mediante recesso, ai sensi dell’articolo 12, lettera a), di detta direttiva, dell’obbligazione di eseguire tale contratto nei confronti del consumatore farebbe ricadere il rischio connesso all’accantonamento delle disponibilità così svincolate sull’organizzatore dell’attività di cui trattasi e, dall’altro lato, sia previsto che l’attività del tempo libero alla quale tale diritto dà accesso debba svolgersi a una data o in un periodo specifici.
Pres. Jääskinen, Rel. Safjan, Ric. DM c. CTS Eventim AG & Co. KGaA
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 31/03/2022, Sentenza n. C‑96/21SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 8^, 31 marzo 2022, Sentenza n. C‑96/21
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
31 marzo 2022
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Eccezioni al diritto di recesso – Articolo 16, lettera l) – Prestazione di servizi riguardanti le attività del tempo libero – Contratto che prevede una data o un periodo di esecuzione specifici – Fornitura di servizi di biglietteria – Intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero – Rischio connesso all’esercizio del diritto di recesso»
Nella causa C‑96/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema, Germania), con decisione dell’8 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 16 febbraio 2021, nel procedimento
DM
contro
CTS Eventim AG & Co. KGaA,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la CTS Eventim AG & Co. KGaA, da M. Schlingmann e M. Gerecke, Rechtsanwälte;
– per il governo finlandese, da H. Leppo, A. Laine e S. Hartikainen, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e I. Rubene, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra DM e la CTS Eventim AG Co. KGaA (in prosieguo: la «CTS Eventim»), un fornitore di servizi di biglietteria, in merito all’esistenza di un diritto di recesso relativo a un contratto di acquisto di biglietti d’ingresso per un concerto.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando 4 e 49 della direttiva 2011/83 sono così formulati:
«(4) A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno dovrebbe comprendere uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. L’armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.
(…)
(49) È opportuno prevedere alcune eccezioni al diritto di recesso, sia per i contratti a distanza sia per quelli negoziati fuori dei locali commerciali. (…) La concessione di un diritto di recesso al consumatore potrebbe essere inappropriata anche nel caso di taluni servizi per i quali la conclusione del contratto implica l’accantonamento di disponibilità che il professionista potrebbe avere difficoltà a recuperare, se fosse esercitato il diritto di recesso. Sarebbe il caso, ad esempio, delle prenotazioni alberghiere o relative a case di vacanza, o a eventi culturali o sportivi».
4 L’articolo 1 della direttiva 2011/83, intitolato «Oggetto», dispone quanto segue:
«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».
5 L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così prevede:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
2) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;
3) “bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
(…)
5) “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
6) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;
7) “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
(…)».
6 Ai sensi dell’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali»:
«1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
(…)
c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;
d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;
(…)».
7 L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di recesso», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione (…)».
8 L’articolo 12, lettera a), della direttiva 2011/83, intitolato «Effetti del recesso», è così formulato:
«L’esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:
a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali (…)».
9 L’articolo 16 di tale direttiva, intitolato «Eccezioni al diritto di recesso», così dispone:
«Gli Stati membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente a:
(…)
l) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
(…)».
Diritto tedesco
10 L’articolo 312 g del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), intitolato «Diritto di recesso», prevede quanto segue:
«1. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza, al consumatore è attribuito un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 355.
2. Salvo che le parti abbiano concordato altrimenti, il diritto di recesso non si applica ai seguenti contratti:
(…)
9) contratti per la fornitura di servizi di alloggio per scopi diversi da quelli residenziali, trasporto di merci, noleggio di veicoli a motore, i servizi di catering e per la fornitura di altri servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
(…)».
11 L’articolo 355 di tale codice, intitolato «Diritto di recesso nei contratti stipulati con i consumatori», così recita:
«1. Nel caso in cui la legge attribuisca al consumatore un diritto di recesso ai sensi della presente disposizione, il consumatore e il professionista cessano di essere vincolati alle proprie dichiarazioni di volontà dirette alla conclusione del contratto qualora il consumatore abbia revocato la sua dichiarazione in tal senso entro il termine previsto.
(…)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
12 Il 12 novembre 2019, DM, in qualità di consumatore, ha ordinato, tramite una piattaforma di prenotazione online gestita dalla CTS Eventim, un fornitore di servizi di biglietteria, biglietti d’ingresso per un concerto organizzato da un terzo.
13 Tale concerto, che doveva aver luogo il 24 marzo 2020 a Braunschweig (Germania), è stato annullato a causa delle restrizioni amministrative adottate dalle autorità tedesche nel contesto della pandemia di CoViD-19. Come risulta dalla decisione di rinvio, è possibile che detto concerto venga rinviato a una data successiva.
14 Il 19 aprile 2020, DM ha chiesto alla CTS Eventim il rimborso del prezzo di acquisto dei biglietti d’ingresso nonché di spese accessorie, per un importo totale di EUR 207,90. Il giudice del rinvio afferma che, così facendo, DM ha implicitamente dichiarato di recedere dal contratto concluso con la CTS Eventim.
15 Successivamente, conformemente alla normativa tedesca relativa all’annullamento di attività del tempo libero nell’ambito della pandemia di CoViD-19, la CTS Eventim, agendo per conto dell’organizzatore del concerto, ha fatto pervenire a DM un buono di EUR 199 emesso da tale organizzatore, corrispondente al prezzo di acquisto dei biglietti.
16 Dinanzi al giudice nazionale, DM chiede alla CTS Eventim di rimborsare il prezzo d’acquisto dei biglietti d’ingresso e le spese accessorie.
17 Chiamato a pronunciarsi sulla validità del recesso di DM, il giudice del rinvio ritiene che l’eccezione al diritto di recesso di cui all’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83 non possa trovare applicazione nel procedimento principale. Infatti, esso ritiene che di tale eccezione dovrebbe potersi giovare solo il prestatore diretto di un servizio riguardante un’attività del tempo libero, vale a dire, nel caso di specie, l’organizzatore del concerto, e non un fornitore di servizi di biglietteria la cui attività si limita alla cessione di un diritto di accesso a tale concerto. Esso aggiunge che, a seguito di un recesso sopravvenuto entro un termine di diversi mesi prima della data prevista per tale attività, il professionista ha la possibilità di utilizzare altrimenti le disponibilità accantonate, rivendendo i biglietti in questione ad altre persone.
18 In tali circostanze, l’Amtsgericht Bremen (Tribunale circoscrizionale di Brema, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 16, lettera l), della direttiva [2011/83] debba essere interpretato nel senso che, affinché il diritto di recesso del consumatore sia escluso, è sufficiente che il professionista non fornisca direttamente al consumatore un servizio riguardante le attività del tempo libero, bensì venda al consumatore un diritto di accesso a tale servizio».
Sulla questione pregiudiziale
19 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 26 ottobre 2021, PL Holdings, C‑109/20, EU:C:2021:875, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
20 Inoltre, la Corte è competente a fornire al giudice del rinvio indicazioni tratte dal fascicolo del procedimento principale come pure dalle osservazioni scritte sottopostele, idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2015, Grünewald, C‑559/13, EU:C:2015:109, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
21 Nel caso di specie, occorre rilevare, da un lato, che, poiché l’attività della CTS Eventim si limita alla cessione di un diritto di accesso a un’attività del tempo libero organizzata da un terzo, il giudice del rinvio ritiene che tale società non fornisca direttamente al consumatore un servizio riguardante tale attività, dato che soltanto l’organizzatore del concerto è il prestatore immediato di tale servizio.
22 La decisione di rinvio non contiene informazioni precise sul contesto nel quale la CTS Eventim esercita la sua attività, più in particolare per quanto riguarda le clausole contrattuali che disciplinano il rapporto tra la CTS Eventim e l’organizzatore del concerto il cui annullamento è all’origine del procedimento principale. Tuttavia, dal fascicolo di cui dispone la Corte e, più in particolare, dalle osservazioni scritte presentate dalla CTS Eventim risulta che tali parti sono vincolate da un rapporto contrattuale in forza del quale la CTS Eventim vende biglietti in nome proprio, ma per conto dell’organizzatore.
23 Dall’altro lato, dalla decisione di rinvio risulta che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un «contratto a distanza», ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83, in quanto è stato concluso tra DM in qualità di consumatore e la CTS Eventim in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, di tale direttiva. Invero, quest’ultima nozione comprende non soltanto la persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per quanto riguarda i contratti oggetto della suddetta direttiva, ma anche la persona fisica o giuridica che agisce in qualità di intermediario, in nome o per conto di tale professionista (sentenza del 24 febbraio 2022, Tiketa, C‑536/20, EU:C:2022:112, punto 31).
24 Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile, occorre dunque intendere la questione pregiudiziale come volta a chiarire, in sostanza, se l’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione è opponibile a un consumatore che abbia concluso, con un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero, un contratto a distanza vertente sull’acquisto di un diritto di accesso a tale attività.
25 Gli articoli da 9 a 15 della direttiva 2011/83 conferiscono al consumatore un diritto di recesso in seguito, segnatamente, alla conclusione di un contratto a distanza, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, di tale direttiva, e stabiliscono le condizioni e le modalità di esercizio di tale diritto.
26 Pertanto, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, il consumatore dispone, in linea di principio, di un termine di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza, e l’esercizio del diritto di recesso, conformemente all’articolo 12, lettera a), di tale direttiva, ha l’effetto di estinguere l’obbligo delle parti di eseguire detto contratto.
27 Tuttavia, l’articolo 16 della medesima direttiva stabilisce eccezioni a tale diritto di recesso in particolare nell’ipotesi, prevista alla lettera l) di detto articolo, di una prestazione di servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici.
28 A tale riguardo, occorre innanzitutto precisare che, secondo una giurisprudenza costante, una disposizione del diritto dell’Unione, nei limiti in cui non rinvia al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto di tale disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2020, Möbel Kraft, C‑529/19, EU:C:2020:846, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
29 Ne consegue che la natura giuridica attribuita dal diritto nazionale a una prestazione fornita da un professionista a un consumatore non può, in ogni caso, incidere sull’interpretazione dell’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83.
30 Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se la cessione a un consumatore di un diritto di accesso a un’attività del tempo libero da parte di un intermediario che agisce per conto dell’organizzatore di tale attività costituisca una prestazione di servizi riguardanti quest’ultima, ai sensi dell’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83, occorre, da un lato, verificare se un siffatto rapporto contrattuale tra l’intermediario e il consumatore possa rientrare nella nozione di «contratto di servizi», definita all’articolo 2, punto 6, di tale direttiva.
31 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale nozione è definita in termini ampi, come riguardante qualsiasi contratto, distinto da un contratto di vendita di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2011/83, in base al quale il professionista fornisca o si impegni a fornire un servizio al consumatore e il consumatore versi o si impegni a versarne il prezzo [v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, NK (Progetto di una casa unifamiliare), C‑208/19, EU:C:2020:382, punto 62 e giurisprudenza ivi citata].
32 Conformemente all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2011/83, la nozione di «contratto di vendita» è definita come qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi. Peraltro, la nozione di «bene» è definita all’articolo 2, punto 3, di tale direttiva come riguardante, in linea di principio, qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie.
33 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il rapporto contrattuale tra DM e la CTS Eventim verte, quale obbligazione essenziale di quest’ultima, sulla cessione del diritto di accesso all’attività del tempo libero iscritta sui biglietti di cui trattasi nel procedimento principale.
34 Di conseguenza, occorre constatare che un rapporto contrattuale siffatto, che ha essenzialmente per oggetto la cessione di un diritto e non di un bene, rientra, senz’altro, nella nozione di «contratto di servizi» di cui all’articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83. Pertanto, la sua esecuzione da parte del professionista costituisce una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 16, lettera l), di quest’ultima.
35 Occorre precisare, al riguardo, che il fatto che un diritto o talune autorizzazioni siano accertati mediante documenti che come tali possono costituire oggetto di scambi non è sufficiente per farli rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, anziché in quelle relative alla libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 1999, Jägerskiöld, C‑97/98, EU:C:1999:515, punti 35 e 36).
36 Dall’altro lato, occorre verificare se la cessione di un diritto di accesso a un’attività del tempo libero da parte di un intermediario che agisce per conto dell’organizzatore di tale attività possa essere considerata un servizio riguardante quest’ultima, ai sensi dell’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83.
37 A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le diverse categorie di servizi elencate in tale disposizione corrispondono a eccezioni settoriali che riguardano, in generale, i servizi forniti nei settori interessati, fatta eccezione per quelli la cui esecuzione non deve avvenire a una data determinata o in un periodo prestabilito (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2005, EasyCar, C‑336/03, EU:C:2005:150, punti 22 e 24).
38 Poiché l’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83 ricomprende quindi, in linea di principio, tutti i servizi forniti nel settore delle attività del tempo libero, dall’utilizzo del termine «riguardanti» risulta che l’eccezione prevista da tale disposizione non si limita ai soli servizi che riguardano direttamente la realizzazione di un’attività del tempo libero in quanto tale.
39 Pertanto, si deve ritenere che la cessione di un diritto di accesso per un’attività del tempo libero costituisca, di per sé, un servizio riguardante tale attività, ai sensi dell’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83.
40 Per contro, dalla formulazione di tale disposizione non risulta in quale misura un servizio siffatto possa, pur rientrando nell’ambito di applicazione di detta disposizione, essere fornito da una persona diversa dall’organizzatore stesso dell’attività del tempo libero.
41 A tale riguardo, per quanto concerne il contesto dell’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), della stessa, ogni professionista è tenuto, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, a comunicargli, se del caso, segnatamente, l’identità del professionista per conto del quale agisce.
42 Pertanto, la direttiva 2011/83 prevede espressamente la possibilità che un contratto rientrante nel suo ambito di applicazione sia concluso da un professionista nell’ambito dell’esecuzione di un rapporto contrattuale in forza del quale quest’ultimo agisce per conto di un altro professionista.
43 Ne consegue che la circostanza che un servizio sia fornito non dall’organizzatore stesso di un’attività del tempo libero, ma da un intermediario che agisce per conto di quest’ultimo non osta a che un servizio del genere possa essere considerato come riguardante detta attività.
44 Inoltre, quanto all’obiettivo perseguito dall’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83, occorre rilevare che, come risulta dal considerando 49 di tale direttiva, detto obiettivo consiste nel proteggere il professionista dal rischio legato all’accantonamento di determinate disponibilità che quest’ultimo potrebbe avere difficoltà a recuperare se fosse esercitato il diritto di recesso, in particolare per quanto riguarda gli eventi culturali o sportivi.
45 Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che l’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83 mira, in particolare, a istituire una tutela degli interessi dei fornitori di determinati servizi, affinché costoro non subiscano gli inconvenienti sproporzionati connessi all’annullamento, senza spese né motivazione, di un servizio che ha dato luogo a una previa prenotazione, in conseguenza di un recesso del consumatore poco prima della data prevista per la prestazione di tale servizio (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2005, EasyCar, C‑336/03, EU:C:2005:150, punto 28).
46 Dai due punti precedenti risulta che l’eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione può applicarsi solo ai servizi forniti in esecuzione di un’obbligazione contrattuale nei confronti del consumatore la cui estinzione mediante recesso, conformemente all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2011/83, farebbe ricadere il rischio connesso all’accantonamento delle disponibilità così svincolate sull’organizzatore dell’attività di cui trattasi.
47 Di conseguenza, è solo nella misura in cui tale rischio gravi sull’organizzatore dell’attività interessata che la cessione di un diritto di accesso alla medesima tramite un intermediario può costituire un servizio riguardante tale attività, ai sensi dell’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83.
48 In proposito, è irrilevante sapere se, alla data in cui il consumatore si avvale del suo diritto di recesso, sia possibile per il professionista, se del caso, recuperare altrimenti le disponibilità che verrebbero svincolate a causa dell’esercizio di tale diritto, in particolare mediante la rivendita dei biglietti in questione ad altri clienti. Infatti, l’applicazione dell’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83 non può dipendere da una siffatta valutazione delle circostanze di ciascun caso concreto.
49 Nella fattispecie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, in forza delle clausole contrattuali che vincolano la CTS Eventim all’organizzatore del concerto il cui annullamento è all’origine del procedimento principale, tale organizzatore è tenuto a esonerare la CTS Eventim da qualsiasi responsabilità in caso di domanda di rimborso del prezzo di un biglietto presentata da un acquirente. Così, in caso di risoluzione del contratto di cui al procedimento principale a seguito di un recesso da parte di DM, spetterebbe all’organizzatore del concerto rimborsare a DM il prezzo d’acquisto dei biglietti acquistati presso la CTS Eventim.
50 In tali circostanze, si deve constatare che, fatte salve le verifiche cui spetta al giudice del rinvio procedere, la cessione, da parte della CTS Eventim a DM, del diritto di accesso per il concerto il cui annullamento è all’origine del procedimento principale costituisce un servizio riguardante un’attività del tempo libero, ai sensi dell’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83.
51 Per quanto concerne, in secondo luogo, la questione se si debba ritenere che un contratto come quello di cui trattasi nel procedimento principale preveda una data o un periodo di esecuzione specifici, occorre constatare che, dato il suo oggetto, un contratto riguardante la cessione di un diritto di accesso a un’attività del tempo libero deve necessariamente essere eseguito nel corso del periodo che si colloca tra la data della cessione e quella in cui deve svolgersi l’attività alla quale tale diritto dà accesso.
52 A questo proposito, è irrilevante stabilire se il diritto di accesso sia ceduto dall’organizzatore stesso dell’attività del tempo libero o da un intermediario.
53 Di conseguenza, si deve ritenere che un contratto avente ad oggetto la cessione di un diritto di accesso a un’attività del tempo libero concluso da un intermediario che agisce in nome proprio, ma per conto dell’organizzatore di tale attività, preveda una data o un periodo di esecuzione specifici qualora tale attività debba svolgersi a una data o in un periodo specifici.
54 Orbene, come risulta dalla decisione di rinvio, è quanto avviene nel procedimento principale, dato che il concerto al quale danno accesso i diritti ceduti dalla CTS Eventim a DM è previsto si svolga a una data precisa.
55 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione è opponibile nei confronti di un consumatore che abbia concluso, con un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero, un contratto a distanza relativo all’acquisto di un diritto di accesso a tale attività, nei limiti in cui, da un lato, l’estinzione mediante recesso, ai sensi dell’articolo 12, lettera a), di detta direttiva, dell’obbligazione di eseguire tale contratto nei confronti del consumatore farebbe ricadere il rischio connesso all’accantonamento delle disponibilità così svincolate sull’organizzatore dell’attività di cui trattasi e, dall’altro lato, sia previsto che l’attività del tempo libero alla quale tale diritto dà accesso debba svolgersi a una data o in un periodo specifici.
Sulle spese
56 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione è opponibile nei confronti di un consumatore che abbia concluso, con un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero, un contratto a distanza relativo all’acquisto di un diritto di accesso a tale attività, nei limiti in cui, da un lato, l’estinzione mediante recesso, ai sensi dell’articolo 12, lettera a), di detta direttiva, dell’obbligazione di eseguire tale contratto nei confronti del consumatore farebbe ricadere il rischio connesso all’accantonamento delle disponibilità così svincolate sull’organizzatore dell’attività di cui trattasi e, dall’altro lato, sia previsto che l’attività del tempo libero alla quale tale diritto dà accesso debba svolgersi a una data o in un periodo specifici.
Firme