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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C‑490/18 | Data di udienza:

AGRICOLTURA – Politica agricola comune – Settore dell’apicoltura – Domanda di aiuto – Presupposti – Numero minimo di colonie di api – Determinazione con effetto retroattivo – Principio della certezza del diritto – Principio della tutela del legittimo affidamento – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Regolamento delegato (UE) 2015/1366.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 9^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Ottobre 2019
Numero: C‑490/18
Data di udienza:
Presidente: Šváby
Estensore: Piçarra


Premassima

AGRICOLTURA – Politica agricola comune – Settore dell’apicoltura – Domanda di aiuto – Presupposti – Numero minimo di colonie di api – Determinazione con effetto retroattivo – Principio della certezza del diritto – Principio della tutela del legittimo affidamento – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Regolamento delegato (UE) 2015/1366.



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 9^, 16/10/2019 Sentenza C‑490/18

AGRICOLTURA – Politica agricola comune – Settore dell’apicoltura – Domanda di aiuto – Presupposti – Numero minimo di colonie di api – Determinazione con effetto retroattivo – Principio della certezza del diritto – Principio della tutela del legittimo affidamento – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Regolamento delegato (UE) 2015/1366.

Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, elabora il programma a favore dell’apicoltura per un nuovo periodo di tre anni, da un lato, determini condizioni per la concessione dell’aiuto in tale settore diverse da quelle previste nei programmi precedenti e, dall’altro, consenta agli apicoltori di beneficiare di detto aiuto a partire da una data anteriore a quella dell’entrata in vigore di tale normativa, qualora soddisfino le nuove condizioni ivi previste.

Pres. Šváby, Rel. Piçarra, SD contro Agrárminiszter


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 9^, 16/10/2019 Sentenza C‑490/18

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 9^, 16/10/2019 Sentenza C‑490/18

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

16 ottobre 2019

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Settore dell’apicoltura – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Regolamento delegato (UE) 2015/1366 – Domanda di aiuto – Presupposti – Numero minimo di colonie di api – Determinazione con effetto retroattivo – Principio della certezza del diritto – Principio della tutela del legittimo affidamento»

Nella causa C‑490/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest-Agglomerazione, Ungheria), con decisione del 17 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 26 luglio 2018, nel procedimento

SD

contro

Agrárminiszter,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da D. Šváby, facente funzione di presidente di sezione, K. Jürimäe e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e A. Pokoraczki, in qualità di agenti;

– per il governo ellenico, da G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou ed E.‑E. Krompa, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da L. Havas e B. Hofstötter, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell’11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto nel settore dell’apicoltura (GU 2015, L 211, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento 2015/1366»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra SD e l’Agrárminiszter (Ministro dell’Agricoltura, Ungheria), relativamente alla decisione di quest’ultimo di respingere una domanda di aiuto all’acquisto di nuove attrezzature destinate alla transumanza apicola.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento (UE) n. 1308/2013

3 L’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), intitolato «Programmi nazionali e finanziamento», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell’apicoltura (“programmi apicoli”). (…)».

4 In virtù dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 di tale regolamento riguardanti «la base per l’assegnazione del contributo finanziario dell’Unione a ciascuno Stato membro partecipante, costituita tra l’altro dal numero totale di alveari nell’Unione».

5 Ai sensi dell’articolo 57, primo comma, lettera c), di detto regolamento, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie riguardanti «l’approvazione dei programmi per l’apicoltura presentati dagli Stati membri, compresa l’assegnazione del contributo finanziario dell’Unione a ciascuno Stato membro partecipante e il livello massimo dei finanziamenti degli Stati membri».

Regolamento 2015/1366

6 I considerando da 2 a 4 e 11 del regolamento 2015/1366 sono così formulati:

«(2) A norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell’apicoltura (…). Occorre fissare la base per l’assegnazione del contributo finanziario dell’Unione agli Stati membri partecipanti.

(3) Il numero di alveari in ciascuno Stato membro partecipante è indicatore delle dimensioni del settore apicolo degli Stati membri. La quota di ciascuno Stato membro partecipante nel numero totale di alveari dell’Unione costituisce una base semplice su cui assegnare il contributo dell’Unione ai programmi di apicoltura.

(4) Per assicurare una distribuzione corretta dei fondi dell’Unione, gli Stati membri partecipanti dovrebbero disporre di un metodo affidabile in base al quale determinare il numero di alveari nel loro territorio.

(…)

(11) Occorre prevedere misure transitorie per l’assegnazione del contributo dell’Unione ai programmi di apicoltura 2017-2019. Per assicurare la continuità con i programmi di apicoltura 2014-2016 e accordare a tutti gli Stati membri tempo sufficiente a definire un metodo affidabile per determinare, fra il 1° settembre e il 31 dicembre, il numero di alveari pronti per lo svernamento, i fondi dell’Unione ai programmi di apicoltura 2017-2019 dovrebbero essere assegnati in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016».

7 L’articolo 1 del regolamento 2015/1366, intitolato «Alveari», dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, per “alveare” s’intende l’unità che contiene una colonia di api per la produzione di miele, altri prodotti dell’apicoltura o materiale riproduttivo e tutti gli elementi necessari alla sopravvivenza delle api».

8 L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Metodo per la determinazione [del numero] degli alveari», enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri che presentano programmi nazionali nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 («programmi apicoli») dispongono di un metodo affidabile per determinare ogni anno, tra il 1° settembre e il 31 dicembre, il numero di alveari pronti allo svernamento presenti nel loro territorio».

Diritto ungherese

9 L’articolo 4 del a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016–2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 4/2017. (I. 23.) FM rendelet (decreto n. 4/2017 del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, relativo alla disciplina di utilizzo degli aiuti, sulla base del programma nazionale ungherese per il settore dell’apicoltura, concessi con il cofinanziamento del bilancio centrale e del Fondo europeo agricolo di garanzia per i periodi di esecuzione 2016-2019), del 23 gennaio 20172017 (Magyar Közlöny 2017/8.), dispone quanto segue:

«(…)

10) Nel caso delle misure previste all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a), punto ae), b), punti ba) e bb), e c), punto cb), e degli aiuti per l’acquisto di identificatori a radiofrequenza nell’ambito della misura di cui alla lettera c), punto ca), nonché nel caso degli aiuti al ripopolamento del patrimonio apicolo con materiale per la riproduzione adeguato tanto sotto il profilo veterinario quanto sotto quello genetico nel contesto della misura di cui alla lettera e), il diritto a beneficiare dell’aiuto è determinato in funzione del numero di colonie di api

a) accertato durante il controllo veterinario autunnale delle api per il corrispondente periodo di esecuzione,

b) notificato conformemente alle disposizioni del a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X 18.) FVM rendelet [decreto 119/2007 del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, relativo al registro nazionale dei luoghi e centri di allevamento e dei dati ad essi relativi, del 18 ottobre 2007] e registrato nel Sistema di informazione sugli allevamenti (TIR) istituito dal decreto n. 119/2007 FVM, in base alle dichiarazioni effettuate e pervenute alla competente delegazione provinciale del governo entro i trenta giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto per il primo periodo di esecuzione, entro il 15 novembre 2017 per il secondo periodo di esecuzione ed entro il 15 novembre 2018 per il terzo periodo di esecuzione, e

c) siano di proprietà del richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto».

10 Ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 4/2017:

«(…)

3) Possono presentare domanda di aiuto – in funzione del numero di colonie di api determinato conformemente all’articolo 4, paragrafo 10 – i produttori attualmente iscritti all’Országos Magyar Méhészeti Egyesület – [Associazione nazionale ungherese degli apicoltori (OMME)].

(…)

5) Possono presentare domanda di aiuto coloro che detengano almeno sessanta colonie di api nel caso degli aiuti relativi alle attrezzature di cui al paragrafo 4, lettere a), b) ed e), coloro che detengano almeno trenta colonie di api nel caso degli aiuti relativi alle attrezzature di cui al paragrafo 4, lettera h), e coloro che detengano almeno cento colonie di api nel caso degli aiuti relativi alle attrezzature di cui al paragrafo 4, lettere c), d), f) e g)».

11 Il programma apicolo ungherese per il periodo 2014-2016 conteneva aiuti alla transumanza apicola previsti dal a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013–2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet (decreto n. 118/2013 del Ministro dello Sviluppo rurale, del 16 dicembre 2013, relativo alla disciplina di utilizzo degli aiuti, sulla base del programma nazionale ungherese per il settore dell’apicoltura, concessi con il cofinanziamento del bilancio centrale e del Fondo europeo agricolo di garanzia per i periodi di esecuzione 2016-2019). La concessione di questi ultimi dipendeva dalla condizione che l’apicoltore disponesse di almeno trenta colonie di api registrate nel TIR. Tale programma si è concluso il 31 agosto 2016.

12 Per il periodo 2017-2019, il decreto n. 4/2017, entrato in vigore il 24 gennaio 2017, ha subordinato la concessione di tali aiuti alla condizione che l’apicoltore disponesse di almeno 60 colonie di api registrate nel TIR. Poiché alla data di entrata in vigore di tal decreto il numero di colonie di api contenuto nel TIR era quello comunicato durante l’indagine annuale del 2016, è stato stabilito che gli apicoltori potevano modificare retroattivamente tali dati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di detto decreto.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13 Il 13 marzo 2017 SD ha presentato dinanzi al vicepresidente del Magyar Államkincstár (Tesoreria dello Stato, Ungheria; in prosieguo: la «Tesoreria dello Stato»), responsabile per gli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, una domanda di aiuto all’acquisto di nuove attrezzature necessarie per la transumanza apicola. A tale titolo, SD ha dichiarato di possedere 62 colonie di api.

14 Con decisione del 5 maggio 2017 la Tesoreria dello Stato ha respinto tale domanda diretta ad ottenere l’aiuto di cui trattasi, con la motivazione che SD non soddisfaceva il requisito relativo al numero minimo di colonie di api registrate nel TIR. Soltanto 36 colonie di api vi erano infatti registrate, mentre, ai sensi del decreto n. 4/2017, entrato in vigore il 24 gennaio 2017, la concessione di tale aiuto era subordinata alla condizione che fossero menzionate almeno 60 colonie di api nel TIR.

15 SD ha presentato un reclamo presso il Ministro dell’Agricoltura, il quale, con decisione del 21 agosto 2017, ha confermato la decisione della Tesoreria dello Stato che rigettava la suddetta domanda.

16 SD ha proposto ricorso avverso tale decisione del Ministro dell’Agricoltura dinanzi al Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest – Agglomerazione, Ungheria).

17 Detto giudice nutre dubbi circa la questione se «sia conforme al diritto dell’Unione la disposizione del decreto 4/2017 che – senza garantire un tempo di preparazione sufficiente – raddoppia il numero di colonie di api necessario per usufruire degli aiuti».

18 In tale contesto, il Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest – Agglomerazione,) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il metodo affidabile previsto all’articolo 2 del regolamento [2015/1366], utilizzato per determinare ogni anno, tra il 1° settembre e il 31 dicembre, il numero di alveari, possa essere interpretato nel senso che spetta al richiedente il sostegno comunicare il numero di colonie di api e, in caso di risposta affermativa, se ciò costituisca un metodo affidabile.

2) Atteso che, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento [2015/1366], tenuto conto delle caratteristiche biologiche delle api, il numero di alveari, in base al quale viene stabilito il sostegno all’apicoltura, deve essere determinato ogni anno tra il 1° settembre e il 31 dicembre, se [il menzionato regolamento] possa essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono derogarvi.

3) In caso di risposta affermativa, se la normativa nazionale possa prevedere che il numero di colonie di api richiesto sia determinato a gennaio, con effetto retroattivo.

4) Se il fatto che [i fondi dell’Unione] debbano essere assegnati ai programmi di apicoltura 2017-2019 in base al numero di alveari comunicato nel 2013 dagli Stati membri nei programmi relativi al periodo 2014-2016 possa essere interpretato nel senso che è consentito fissare diversamente il numero di alveari necessario per la distribuzione degli aiuti dopo il periodo conclusosi il 31 dicembre 2016, in base al quale vengono distribuiti gli aiuti per il 2017.

5) Se il regolamento [2015/1366] possa essere interpretato nel senso che consente di adottare una norma giuridica nazionale che subordini il versamento di un aiuto de minimis a un requisito che non risulta conforme al suddetto regolamento. Se gli aiuti contemplati dal diritto dell’Unione debbano essere idonei, anche sotto il profilo pratico, ad incentivare l’esercizio dell’attività apicola».

Sulla ricevibilità

19 Nelle loro osservazioni scritte, il governo ungherese e la Commissione fanno valere che l’articolo 2 del regolamento 2015/1366, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, verte unicamente sulla base dell’assegnazione del contributo finanziario dell’Unione agli Stati membri e che, di conseguenza, tale articolo non è pertinente ai fini della determinazione delle condizioni alle quali è subordinata la concessione dell’aiuto percepito individualmente da ciascun apicoltore a livello nazionale.

20 Occorre rammentare, a tal riguardo, che nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e tenuto ad assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone), C‑268/17, EU:C:2018:602, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

21 Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto se appare in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte [sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone), C‑268/17, EU:C:2018:602, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

22 Da costante giurisprudenza della Corte risulta parimenti che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottoposta al medesimo. La Corte può, se del caso, riformulare le questioni ad essa presentate e, in tale contesto, fornire tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali per statuire sulle controversie loro sottoposte (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2009, Plantanol, C‑201/08, EU:C:2009:539, punti 45 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 19 settembre 2018, González Castro, C‑41/17, EU:C:2018:736, punto 54).

23 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che la controversia di cui al procedimento principale verte sulla validità di una decisione della Tesoreria dello Stato, confermata dal Ministro dell’Agricoltura, che ha respinto la domanda di aiuto presentata da SD, con la motivazione che quest’ultimo non soddisfaceva le condizioni fissate per la concessione di tale aiuto, vale a dire il numero di 60 alveari richiesto dal programma apicolo nazionale relativo al periodo 2017–2019, stabilito dal decreto n. 4/2017.

24 È in tale contesto che, con le sue questioni prima, seconda, quarta e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di interpretare il regolamento 2015/1366, al fine di valutare se le condizioni per la concessione dell’aiuto in questione nel procedimento principale, fissate dal decreto n. 4/2017, siano conformi al regolamento 2015/1366, in particolare, all’articolo 2 di quest’ultimo.

25 A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura nell’Unione, l’articolo 55 del regolamento n. 1308/2013 prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri possano elaborare programmi nazionali apicoli triennali e che tali programmi possano beneficiare del contributo dell’Unione alle condizioni prescritte ai paragrafi 2 e 3 di tale articolo.

26 Si deve constatare, in secondo luogo, che il legislatore dell’Unione ha inteso, all’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati sulla base dell’assegnazione del contributo finanziario dell’Unione a ciascun Stato membro partecipante, in considerazione segnatamente, del numero totale di alveari nell’Unione.

27 In tale contesto, il regolamento 2015/1366, che ha come base giuridica l’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, fissa i criteri relativi al contributo finanziario dell’Unione ai programmi apicoli degli Stati membri, elaborati ogni tre anni.

28 Mentre l’articolo 4 del regolamento 2015/1366 enuncia che il contributo dell’Unione è assegnato agli Stati membri che partecipano ai programmi di apicoltura proporzionalmente al numero totale medio degli alveari notificati dai suddetti Stati membri, l’articolo 2 di tale regolamento, che occorre leggere alla luce dei considerando da 2 a 4 dello stesso, impone agli Stati membri di stabilire un metodo affidabile in base al quale deve essere determinato ogni anno, tra il 1º settembre e il 31 dicembre, il numero di alveari presenti nel loro territorio, il che costituisce il criterio essenziale per la ripartizione degli aiuti dell’Unione tra gli Stati membri, ai fini del finanziamento dei programmi apicoli nazionali.

29 Di conseguenza, detto articolo 2 si limita ad organizzare la distribuzione del contributo dell’Unione al finanziamento di tali programmi nazionali e non reca le condizioni per la concessione dell’aiuto agli apicoltori nell’ambito di tali programmi.

30 Orbene, la controversia di cui al procedimento principale verte precisamente su una di tali condizioni, la cui determinazione rientra nella competenza degli Stati membri in virtù dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013. Quando questi ultimi esercitano tale competenza, non sono tenuti da detta disposizione a distribuire l’aiuto di cui trattasi in base ad un determinato criterio, come il numero di alveari, né, nel caso in cui si dovessero avvalere del criterio di cui trattasi, a prendere come riferimento il periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre.

31 Ne consegue che l’interpretazione dell’articolo 2 del regolamento 2015/1366, richiesta dal giudice del rinvio nelle sue questioni prima, seconda, quarta e quinta, non è pertinente ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale.

32 Per contro, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se, alla luce del diritto dell’Unione, la normativa nazionale – che ha considerato il numero di colonie di api quale criterio ai fini della concessione di aiuti nell’ambito di un programma apicolo – possa «prevedere che il numero di colonie di api richiesto sia determinato a gennaio, con effetto retroattivo», come condizione per la concessione di tale aiuto. Poiché tale questione rientra, come osservato dal governo ungherese e dalla Commissione, tra i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, sanciti, in quanto principi generali del diritto, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, occorre interpretare tali principi al fine di fornire una risposta a detta questione.

Nel merito

33 Occorre intendere la terza questione posta dal giudice del rinvio come diretta a stabilire, in sostanza, se i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale – la quale, in applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, elabori il programma a favore del settore dell’apicoltura per un nuovo periodo di tre anni – da un lato, determini condizioni per la concessione dell’aiuto in tale settore diverse da quelle previste nei programmi precedenti e, dall’altro, consenta agli apicoltori di beneficiare di tale aiuto a partire da una data anteriore a quella dell’entrata in vigore di tale normativa, qualora questi ultimi soddisfino le nuove condizioni ivi previste.

34 A tal riguardo, occorre ricordare che l’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, per elaborare programmi nazionali triennali, al fine di migliorare le condizioni generali di produzione e di commercializzazione nel settore dell’apicoltura, nonché per determinare e modificare le condizioni per la concessione di un aiuto a tal fine agli operatori di detto settore, deve rispettare i requisiti che derivano dai principi generali riconosciuti nell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2004, Gerekens e Procola, C‑459/02, EU:C:2004:454, punto 21), tra i quali figurano, secondo costante giurisprudenza della Corte, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 1996, Duff e a., C‑63/93, EU:C:1996:51, punto 20; del 18 maggio 2000, Rombi e Arkopharma, C‑107/97, EU:C:2000:253, punto 65; del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 47, e del 10 dicembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, punto 30).

35 Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, da costante giurisprudenza della Corte risulta che esso intende garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

36 Per quanto riguarda il principio della tutela del legittimo affidamento, da costante giurisprudenza della Corte emerge parimenti che la possibilità di avvalersi di tale principio è concessa a ogni operatore economico in capo al quale un’autorità nazionale ha fatto sorgere aspettative fondate. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente e accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento atto a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui tale provvedimento sia adottato. Inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (v., segnatamente, sentenze del 10 settembre 2009, Plantanol, C‑201/08, EU:C:2009:539, punto 53, e del 10 dicembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, punto 39).

37 Tali principi si impongono con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l’estensione degli obblighi che essa loro impone (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 29 aprile 2004, Sudholz, C‑17/01, EU:C:2004:242, punto 34, nonché del 13 marzo 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e a., da C‑383/06 a C‑385/06, EU:C:2008:165, punto 52).

38 Spetta unicamente al giudice del rinvio esaminare la conformità di una normativa nazionale ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione. La Corte, nel pronunciarsi sul ricorso pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, è competente solo a fornire a tale giudice tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che possano consentirgli di valutare tale conformità (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Plantanol, C‑201/08, EU:C:2009:539, punti 45 e giurisprudenza ivi citata).

39 Nel caso di specie, occorre rilevare, da un lato, che la determinazione delle condizioni per la concessione dell’aiuto di cui trattasi che risulta dal nuovo programma apicolo per il periodo 2017-2019, disciplinato dal decreto n. 4/2017, si è tradotta in un aumento del numero di colonie di api richiesto per l’ottenimento di tale aiuto e, dall’altro, che il programma anteriore in tale settore si è concluso il 31 agosto 2016.

40 Pertanto, al fine di valutare, alla luce del principio della certezza del diritto, tanto il carattere prevedibile della determinazione delle condizioni per la concessione dell’aiuto di cui trattasi per il nuovo periodo, diverse da quelle previste nei programmi precedenti, quanto l’applicazione di tali condizioni, a partire dalla data di chiusura del programma apicolo precedente, agli apicoltori che, a tale data, soddisfacevano le nuove condizioni stabilite, si deve ricordare, come già sottolineato al punto 34 della presente sentenza, che l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 accorda agli Stati membri un ampio potere discrezionale per l’elaborazione di programmi apicoli triennali, «al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura».

41 Ne consegue che gli Stati membri possono, in via di principio, stabilire condizioni per la concessione di tale aiuto per un nuovo periodo, diverse da quelle previste nei programmi precedenti, in particolare per quanto riguarda il numero di colonie di api richiesto, nonché stabilire la data a partire dalla quale gli apicoltori possono beneficiare degli aiuti previsti dal nuovo programma apicolo, qualora soddisfino le condizioni previste da quest’ultimo.

42 A tal riguardo, occorre aggiungere che la determinazione di condizioni per la concessione dell’aiuto di cui trattasi per un nuovo periodo diverse da quelle previste dai programmi precedenti, al fine «di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura», conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, non può costituire un evento imprevedibile per i richiedenti tale aiuto.

43 Per quanto riguarda il principio della tutela del legittimo affidamento, gli apicoltori interessati non potevano legittimamente attendersi che le condizioni richieste per la concessione di un aiuto in base ai programmi apicoli precedenti fossero mantenute dal programma adottato per il nuovo periodo.

44 Di conseguenza, gli apicoltori che non soddisfacevano tali nuove condizioni non potevano legittimamente attendersi di poter continuare a beneficiare dell’aiuto concesso da un programma nazionale che non era più in vigore.

45 Del resto, atteso che dette nuove condizioni consentono agli apicoltori che le soddisfano di ottenere gli aiuti corrispondenti a partire da una data anteriore a quella dell’entrata in vigore del programma che fissa tali condizioni, queste ultime possono essere considerate idonee a consentire il raggiungimento dell’obiettivo di «migliorare le condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura», enunciato all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013.

46 In tali circostanze, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, elabora il programma a favore del settore dell’apicoltura per un nuovo periodo di tre anni, da un lato, determini condizioni per la concessione dell’aiuto in tale settore diverse da quelle previste nei programmi precedenti e, dall’altro, consenta agli apicoltori di beneficiare di detto aiuto a partire da una data anteriore a quella dell’entrata in vigore di tale normativa, qualora soddisfino le nuove condizioni ivi previste.

Sulle spese

47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, elabora il programma a favore dell’apicoltura per un nuovo periodo di tre anni, da un lato, determini condizioni per la concessione dell’aiuto in tale settore diverse da quelle previste nei programmi precedenti e, dall’altro, consenta agli apicoltori di beneficiare di detto aiuto a partire da una data anteriore a quella dell’entrata in vigore di tale normativa, qualora soddisfino le nuove condizioni ivi previste.

Firme

* Lingua processuale: l’ungherese.

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