MALTRATTAMENTO ANIMALI – Protezione del benessere degli animali durante l’abbattimento – Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi – Festa musulmana del sacrificio – Obbligo di procedere alla macellazione rituale in un macello conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 10 – Libertà di religione – Articolo 13 TFUE – Rispetto delle consuetudini nazionali in materia di riti religiosi – Rinvio pregiudiziale – Art.2, lett. k), Art. 4, par.4 Regolamento (CE) n.1099/2009.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: Sez. Un.
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Maggio 2018
Numero: C-426/16
Data di udienza:
Presidente: Lenaerts
Estensore: Tizzano
Premassima
MALTRATTAMENTO ANIMALI – Protezione del benessere degli animali durante l’abbattimento – Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi – Festa musulmana del sacrificio – Obbligo di procedere alla macellazione rituale in un macello conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 10 – Libertà di religione – Articolo 13 TFUE – Rispetto delle consuetudini nazionali in materia di riti religiosi – Rinvio pregiudiziale – Art.2, lett. k), Art. 4, par.4 Regolamento (CE) n.1099/2009.
Massima
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. Un., 29 maggio 2018 Sentenza C-426/16SENTENZA
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
29 maggio 2018
«Rinvio pregiudiziale – Protezione del benessere degli animali durante l’abbattimento – Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi – Festa musulmana del sacrificio – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Articolo 2, lettera k) – Articolo 4, paragrafo 4 – Obbligo di procedere alla macellazione rituale in un macello conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 10 – Libertà di religione – Articolo 13 TFUE – Rispetto delle consuetudini nazionali in materia di riti religiosi»
Nella causa C‑426/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, Belgio), con decisione del 25 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 1o agosto 2016, nel procedimento
Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a.
contro
Vlaams Gewest,
con l’intervento di:
Global Action in the Interest of Animals (GAIA) VZW,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano (relatore), vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, J. Malenovský e E. Levits, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, C. Lycourgos, M. Vilaras e E. Regan, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a., da J. Roets, advocaat;
– per il Vlaams Gewest, da J.-F. De Bock e V. De Schepper, advocaten;
– per la Global Action in the Interest of Animals (GAIA) VZW, da A. Godfroid e Y. Bayens, advocaten;
– per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, da G. Brown, in qualità di agente, assistita da A. Bates, barrister;
– per il Consiglio dell’Unione europea, da E. Karlsson, S. Boelaert e V. Piessevaux, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da A. Bouquet, H. Krämer e B. Eggers, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 novembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU 2009, L 303, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del medesimo regolamento.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra, da un lato, diverse associazioni musulmane e organizzazioni di coordinamento di moschee operanti nel territorio del Vlaams Gewest (Regione Fiandre, Belgio) e, dall’altro, il Vlaams Gewest, in ordine alla decisione adottata dal Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn (Ministro delle Fiandre per la Mobilità, i Lavori pubblici, la Periferia fiamminga, il Turismo e il Benessere degli animali; in prosieguo: il «Ministro della Regione Fiandre») di non autorizzare più, a partire dal 2015, la macellazione rituale di animali senza stordimento durante la festa musulmana del sacrificio in locali temporaneamente adibiti alla macellazione situati nei comuni della Regione Fiandre.
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 853/2004
3 Il considerando 18 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU 2004, L 139, pag. 55, e rettifica in GU 2013, L 160, pag. 15), così recita:
«(18) È opportuno che i requisiti strutturali e in materia di igiene stabiliti nel presente regolamento si applichino a tutti i tipi di stabilimenti, comprese le piccole imprese e le unità di macellazione mobili».
4 L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce quanto segue:
«Gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato prodotti di origine animale fabbricati [nell’Unione europea] solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti che:
a) soddisfano i pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU 2004, L 139, pag. 1)], agli allegati II e III del presente regolamento e altri pertinenti requisiti della legislazione alimentare,
e
b) sono registrati presso l’autorità competente o riconosciuti, qualora richiesto ai sensi del paragrafo 2».
5 Il regolamento n. 1099/2009 stabilisce norme comuni agli Stati membri per la protezione del benessere degli animali durante la macellazione o l’abbattimento.
6 I considerando 4, 8, 15, 18, 43 e 44 di detto regolamento così recitano:
«(4) Il benessere animale è un valore condiviso [nell’Unione] sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea [in prosieguo: il “protocollo n. 33”]. La protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento è una questione di interesse pubblico che incide sull’atteggiamento del consumatore nei confronti dei prodotti agricoli. Una migliore protezione degli animali durante la macellazione contribuisce inoltre a migliorare la qualità della carne e indirettamente produce un impatto positivo sulla sicurezza del lavoro nei macelli.
(…)
(8) (…) [L]a normativa comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti applicabile ai macelli è stata modificata profondamente dall’adozione del [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU 2004, L 139, pag. 1)] e dal regolamento [n. 853/2004]. I citati regolamenti evidenziano la responsabilità degli operatori del settore alimentare nel garantire la sicurezza degli alimenti. I macelli sono inoltre soggetti a una procedura di riconoscimento preventiva in base alla quale la costruzione, la configurazione e le attrezzature vengono esaminate dall’autorità competente al fine di garantire la loro conformità alle norme tecniche applicabili in materia di sicurezza degli alimenti. I macelli, la loro costruzione, la loro configurazione e le attrezzature che vi sono utilizzate dovrebbero prendere maggiormente in considerazione il benessere degli animali.
(…)
(15) Il protocollo n. 33 enfatizza inoltre la necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale nella definizione e attuazione delle politiche [dell’Unione] riguardanti, fra l’altro, l’agricoltura e il mercato interno. È pertanto opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli eventi culturali, laddove la conformità alle prescrizioni relative al benessere altererebbe la natura stessa dell’evento in questione.
(…)
(18) La direttiva 93/119/CE [del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento (GU 1993, L 340, pag. 21)] prevedeva una deroga alle pratiche di stordimento nel caso di macellazioni rituali effettuate nei macelli. Poiché le norme [del diritto dell’Unione] in materia di macellazioni rituali sono state recepite in modo diverso a seconda del contesto nazionale e considerato che le normative nazionali tengono conto di dimensioni che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento, è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro. Il presente regolamento rispetta di conseguenza la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti, come stabilito dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(…)
(43) La macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso della gola con un coltello affilato al fine di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è inoltre la probabilità che negli animali che non sono immobilizzati meccanicamente dopo il taglio, il processo di dissanguamento rallenti, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze. I bovini, gli ovini e i caprini costituiscono le specie più frequentemente macellate con questa procedura. Pertanto, i ruminanti macellati senza stordimento dovrebbero essere immobilizzati individualmente e meccanicamente.
(44) In ambito scientifico e tecnico vengono compiuti regolarmente progressi riguardo al maneggiamento e all’immobilizzazione degli animali nei macelli. È quindi importante autorizzare la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili al maneggiamento e all’immobilizzazione degli animali prima della macellazione, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.
(…)».
7 L’articolo 1 del regolamento n. 1099/2009, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al paragrafo 3, prevede quanto segue:
«Il presente regolamento non si applica:
a) qualora gli animali siano abbattuti:
(…)
iii) durante eventi culturali o sportivi;
(…)».
8 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», è così formulato:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(…)
f) “stordimento”: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;
g) “macellazione rituale”: una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione;
(…)
k) “macello”: qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione del regolamento (…) n. 853/2004;
(…)».
9 L’articolo 4 del regolamento n. 1099/2009, intitolato «Metodi di stordimento», dispone quanto segue:
«1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale.
(…)
4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10 Come risulta dagli atti trasmessi alla Corte, la festa musulmana del sacrificio (in prosieguo: la «festa del sacrificio») è una celebrazione organizzata ogni anno, per tre giorni, dai musulmani praticanti per rispettare un particolare precetto religioso.
11 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che un numero elevato di musulmani praticanti in Belgio considera un dovere religioso macellare o far macellare, preferibilmente il primo giorno di tale festa, un animale la cui carne viene poi in parte consumata dalla famiglia e in parte distribuita tra i poveri, i vicini e i familiari più lontani.
12 Sussisterebbe consenso nella maggioranza della comunità musulmana del Belgio, espresso dal Consiglio dei teologi all’interno dell’esecutivo dei musulmani di tale Stato membro, nel ritenere che tale macellazione debba avere luogo senza previo stordimento degli animali e tenendo conto delle altre prescrizioni del rito inerente a detta macellazione (in prosieguo: la «macellazione rituale»).
13 In esecuzione dell’articolo 16, paragrafo 2, della legge del 14 agosto 1986 relativa alla protezione e al benessere degli animali (Belgisch Staatsblad, 3 dicembre 1986, pag. 16382), il regio decreto dell’11 febbraio 1988 relativo a talune macellazioni prescritte da un rito religioso (Belgisch Staatsblad, 1o marzo 1988, pag. 2888) prevedeva che, in Belgio, le macellazioni prescritte da un rito religioso potessero essere effettuate soltanto nei macelli regolarmente autorizzati (in prosieguo: i «macelli riconosciuti») o «in locali riconosciuti dal Ministro fra le cui competenze rientra l’Agricoltura, di concerto con il Ministro fra le cui competenze rientra la Sanità pubblica» (in prosieguo: i «locali temporaneamente adibiti alla macellazione»).
14 È sulla base di tale normativa che, a partire dal 1998, il Ministro federale belga aveva autorizzato ogni anno locali temporaneamente adibiti alla macellazione, i quali, insieme ai macelli riconosciuti, avevano consentito di garantire le macellazioni rituali in occasione della festa del sacrificio, sopperendo all’insufficiente capacità dei macelli riconosciuti, connessa all’aumento della domanda durante tale periodo.
15 A seguito di concertazione con la comunità musulmana, il servizio pubblico federale per la Sanità pubblica, la Sicurezza della catena alimentare e l’Ambiente aveva pubblicato in diverse date, fino al 2013, un «manuale» relativo all’organizzazione della festa del sacrificio, il quale conteneva talune raccomandazioni per l’apertura e la gestione dei locali temporaneamente adibiti alla macellazione.
16 A seguito della sesta riforma dello Stato, la competenza relativa al benessere degli animali è stata trasferita alle Regioni a partire dal 1o luglio 2014. Pertanto, al fine di gestire l’organizzazione della festa del sacrificio del 2014 nel proprio territorio, la Regione Fiandre ha adottato, a sua volta, un manuale, simile al manuale federale del 2013, nel quale era indicato che i locali temporaneamente adibiti alla macellazione potevano essere autorizzati mediante un riconoscimento individuale, concesso dal Ministro competente per un periodo determinato, nel caso in cui si riscontrasse nei macelli riconosciuti un’insufficiente capacità di macellazione a una distanza ragionevole, e purché essi rispettassero una serie di condizioni relative alle attrezzature e agli obblighi operativi.
17 Tuttavia, il 12 settembre 2014 il Ministro della Regione Fiandre ha annunciato che, a partire dal 2015, non avrebbe più rilasciato autorizzazioni riguardanti i locali temporaneamente adibiti alla macellazione in cui sarebbe stato possibile praticare la macellazione rituale durante la festa del sacrificio, in quanto siffatte autorizzazioni sarebbero contrarie alle disposizioni del regolamento n. 1099/2009 e, in particolare, alla norma di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, in forza della quale gli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi possono essere abbattuti senza stordimento soltanto nei macelli che soddisfano i requisiti di cui al regolamento n. 853/2004.
18 Il 4 giugno 2015 detto Ministro ha pertanto inviato ai sindaci delle città e dei comuni delle Fiandre una circolare con cui li informava del fatto che, a partire dal 2015, tutte le macellazioni di animali senza stordimento, ivi incluse le macellazioni rituali compiute nell’ambito della festa del sacrificio, avrebbero dovuto essere effettuate solo nei macelli riconosciuti conformi ai requisiti di cui al regolamento n. 853/2004 (in prosieguo: la «circolare contestata»).
19 Il Ministro della Regione Fiandre ha fatto riferimento, in particolare, a un documento della direzione generale (DG) «Salute e Sicurezza alimentare» della Commissione europea, del 30 luglio 2015, intitolato «Audit effettuato in Belgio dal 24 novembre al 3 dicembre 2014 al fine di valutare i controlli relativi al benessere degli animali durante la macellazione e le operazioni annesse» [DG(SANTE) 2014-7059 – RM]. In tale documento si affermava, infatti, che «l’abbattimento di animali senza stordimento per riti religiosi al di fuori di un macello non rispetta il regolamento [n. 1099/2009]».
20 In tale contesto, il 5 febbraio 2016 i ricorrenti nel procedimento principale hanno citato in giudizio la Regione Fiandre dinanzi al Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, Belgio).
21 Detti ricorrenti contestano, in via principale, l’applicabilità del regolamento n. 1099/2009 alla macellazione rituale, in quanto il suo articolo 1, paragrafo 3, lettera a), iii), esclude dall’ambito di applicazione dello stesso regolamento la macellazione degli animali durante «eventi culturali o sportivi». In subordine, i suddetti ricorrenti contestano la validità della norma di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, in quanto, da un lato, essa violerebbe la libertà di religione tutelata dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché dall’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») e, dall’altro, essa non rispetterebbe le consuetudini belghe relative ai riti religiosi della festa del sacrificio, garantite dall’articolo 13 TFUE.
22 Il giudice del rinvio osserva anzitutto che la macellazione rituale effettuata nell’ambito della festa del sacrificio rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1099/2009, poiché a tale prassi si applica la nozione di «rito religioso», ai sensi del suo articolo 2, lettera g), ed è quindi oggetto della norma di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento.
23 Ciò posto, detto giudice ritiene nondimeno che, nell’applicare la norma di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, la circolare contestata crei una limitazione del diritto alla libertà di religione e arrechi pregiudizio alle consuetudini belghe in materia di riti religiosi. Tale circolare obbligherebbe, infatti, i musulmani praticanti a effettuare la macellazione rituale durante la festa del sacrificio nei macelli riconosciuti, che rispettano i requisiti tecnici in materia di costruzione, configurazione e attrezzature previsti dal regolamento n. 853/2004. Tuttavia, nel territorio della Regione Fiandre, i macelli che soddisfano tali requisiti non sarebbero in numero sufficiente per rispondere all’aumento della domanda di carne halal constatato, in generale, durante la festa del sacrificio. L’obbligo di procedere alla macellazione rituale nei macelli riconosciuti impedirebbe pertanto a numerosi musulmani praticanti di rispettare il loro dovere religioso di macellare o far macellare un animale, secondo le prescrizioni del rito, il primo giorno della festa del sacrificio.
24 Inoltre, secondo il giudice del rinvio, tale limitazione non sarebbe né pertinente né proporzionata alla luce degli obiettivi legittimi di protezione del benessere degli animali e della sanità pubblica che essa persegue. Da un lato, infatti, i locali temporaneamente adibiti alla macellazione autorizzati dal 1998 al 2014 sarebbero riusciti a garantire, a un livello sufficiente, che fosse evitata la sofferenza degli animali e rispettata la sanità pubblica. Dall’altro, la trasformazione di tali locali temporaneamente adibiti alla macellazione in macelli che soddisfano i requisiti tecnici in materia di costruzione, configurazione e attrezzature previsti dal regolamento n. 853/2004 richiederebbe investimenti finanziari molto elevati che sarebbero sproporzioni considerato il carattere temporaneo della macellazione rituale in essi praticata.
25 Alla luce di tali considerazioni, il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo alla validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), di quest’ultimo.
26 Ciò premesso, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento [n. 1099/2009], sia invalido per violazione dell’articolo 9 della [CEDU], dell’articolo 10 della [Carta] e/o dell’articolo 13 [TFUE], in quanto vi si prevede che gli animali possano essere abbattuti senza previo stordimento, secondo particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, soltanto in un macello rientrante nel campo di applicazione del regolamento [n. 853/2004], pur se nel territorio della Regione Fiandre non esiste, in siffatti macelli, sufficiente capacità per soddisfare la domanda, che si presenta ogni anno in occasione della festa (…) del sacrificio, di animali macellati ritualmente senza stordimento, e gli oneri per convertire locali temporaneamente adibiti alla macellazione riconosciuti e controllati dalle autorità nel quadro della festa (…) del sacrificio in macelli rientranti nel campo di applicazione del regolamento [n. 853/2004] non appaiono pertinenti per conseguire gli obiettivi perseguiti di benessere degli animali e sanità pubblica e non appaiono proporzionati a tali obiettivi».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
27 La Regione Fiandre, i governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito nonché il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione sostengono che la questione pregiudiziale è irricevibile.
28 Da un lato, la Regione Fiandre e il governo del Regno Unito contestano la rilevanza di tale questione, a motivo della sua formulazione. Essi affermano, infatti, che l’eventuale limitazione del diritto alla libertà di religione potrebbe risultare, se del caso, soltanto dal regolamento n. 853/2004, in quanto è quello il regolamento che fissa le condizioni di riconoscimento dei macelli nei quali la circolare contestata impone di effettuare la macellazione rituale in occasione della festa del sacrificio. Pertanto, la suddetta questione non avrebbe alcun rapporto con la controversia principale, in quanto verte non già sulla validità del regolamento n. 853/2004, bensì dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), di quest’ultimo.
29 Dall’altro lato, la Regione Fiandre, i governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito nonché il Consiglio e la Commissione esprimono dubbi riguardo all’utilità della questione pregiudiziale. Essi affermano, in particolare, che detta questione si fonda su circostanze di fatto interne che non hanno alcun collegamento con il regolamento n. 1099/2009, di modo che esse non possono inficiare la validità di quest’ultimo. Infatti, il problema all’origine della controversia di cui al procedimento principale deriverebbe unicamente dall’insufficienza della capacità di macellazione dei macelli riconosciuti nella Regione Fiandre per far fronte alla domanda in occasione della festa del sacrificio e dalla notevole entità dell’investimento finanziario necessario per consentire ai locali temporaneamente adibiti alla macellazione di essere trasformati in macelli che soddisfino i requisiti previsti dal regolamento n. 853/2004.
30 A tal riguardo, è opportuno ricordare anzitutto che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale che lo ponga in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se la questione sollevata verte sull’interpretazione o sulla validità di una norma di diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 24, e del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, punto 15).
31 Ne consegue che una questione pregiudiziale che verte sul diritto dell’Unione gode di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una siffatta questione è possibile soltanto qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione o l’esame di validità richiesto relativamente ad una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 25).
32 Nel caso di specie, per quanto riguarda, da un lato, l’argomento vertente sull’irrilevanza della questione posta ai fini della soluzione della controversia oggetto del procedimento principale, è opportuno osservare che pur se è vero che i requisiti per il riconoscimento dei macelli ai quali la circolare contestata impone di ricorrere, a partire dal 2015, ai fini della macellazione rituale in occasione della festa del sacrificio, sono fissati dal regolamento n. 853/2004, dagli atti trasmessi alla Corte risulta tuttavia chiaramente che tale circolare è stata adottata sullo specifico fondamento della norma di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, che impone di procedere alla macellazione rituale nei macelli riconosciuti che rispettino i requisiti fissati dal regolamento n. 853/2004.
33 Pertanto, la questione posta dal giudice del rinvio, riguardando la validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, presenta un rapporto manifesto con la realtà effettiva e con l’oggetto della controversia nel procedimento principale ed è, pertanto, effettivamente rilevante ai fini della soluzione della stessa controversia.
34 Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’argomento vertente sull’inutilità di tale questione, in quanto si fonderebbe su circostanze di fatto interne che sono estranee all’eventuale invalidità del regolamento n. 1099/2009, si deve osservare che tale argomento deve essere analizzato, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi da 39 a 42 delle sue conclusioni, nell’ambito dell’esame nel merito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
35 Infatti, un argomento siffatto è volto, in realtà, a contestare la possibilità stessa di dichiarare invalida, alla luce del diritto primario dell’Unione e, in particolare, delle disposizioni della Carta e del Trattato FUE, la norma di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso, sostenendo che l’obbligo, derivante da tale norma, di effettuare le macellazioni rituali in macelli riconosciuti non può costituire, di per sé, una limitazione all’esercizio della libertà di religione e delle consuetudini nazionali in materia di riti religiosi.
36 Da quanto precede risulta che la questione posta è ricevibile.
Nel merito
37 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di esaminare la validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, alla luce dell’articolo 10 della Carta, dell’articolo 9 della CEDU nonché dell’articolo 13 TFUE, nei limiti in cui le suddette disposizioni del regolamento n. 1099/2009 hanno l’effetto di imporre l’obbligo di procedere alla macellazione rituale in occasione della festa musulmana del sacrificio in macelli riconosciuti che soddisfano i requisiti tecnici di cui al regolamento n. 853/2004.
Sulla validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, alla luce dell’articolo 10 della Carta e dell’articolo 9 della CEDU
38 In limine, occorre ricordare che l’Unione è un’Unione di diritto, nel senso che tutti gli atti delle sue istituzioni sono soggetti al controllo della conformità, segnatamente, ai Trattati, ai principi generali del diritto nonché ai diritti fondamentali (sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
39 Anzitutto, per quanto riguarda il diritto alla libertà di religione oggetto della questione pregiudiziale, il giudice del rinvio fa riferimento alla tutela accordata ad esso tanto dall’articolo 10 della Carta quanto dall’articolo 9 della CEDU.
40 A tal riguardo, occorre precisare che, anche se, come conferma l’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e anche se l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta impone di dare ai diritti in essa contemplati, corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, lo stesso significato e la stessa portata di quelli loro conferiti dalla suddetta convenzione, quest’ultima non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 44; del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 45, e del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 45).
41 L’esame della validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, richiesto dal giudice del rinvio, deve essere dunque svolto alla luce dell’articolo 10 della Carta (v., per analogia, sentenza del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
42 Occorre poi verificare se i particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta.
43 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tutelato dall’articolo 10, paragrafo 1, della Carta include tra l’altro la libertà di ogni persona di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei vari riti che essa comporta (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2017, G4S Secure Solutions, C‑157/15, EU:C:2017:203, punto 27, nonché del 14 marzo 2017, Bougnaoui e ADDH, C‑188/15, EU:C:2017:204, punto 29).
44 Inoltre, si deve osservare che la Carta presenta un’accezione più ampia della nozione di «religione» ivi contemplata, la quale può comprendere sia il forum internum, ossia il fatto di avere convinzioni, sia il forum externum, ossia la manifestazione pubblica della fede religiosa (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2017, G4S Secure Solutions, C‑157/15, EU:C:2017:203, punto 28, nonché del 14 marzo 2017, Bougnaoui e ADDH, C‑188/15, EU:C:2017:204, punto 30).
45 Ne consegue che i particolari metodi di macellazione prescritti dai riti religiosi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta (v., per analogia, Corte EDU, 27 giugno 2000, Chàare Shalom Ve Tsedek c. Francia, CE:ECHR:2000:0627JUD002741795, § 74).
46 Occorre infine verificare se, come rilevato dal giudice del rinvio, la macellazione rituale di cui trattasi nel procedimento principale sia effettivamente contemplata dalla norma di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009.
47 A tal riguardo, occorre precisare che la nozione di «rito religioso», di cui a tale disposizione, è definita all’articolo 2, lettera g), del regolamento n. 1099/2009, come «una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione».
48 Orbene, come ricordato ai punti 11 e 12 della presente sentenza, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che la macellazione rituale di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un rito celebrato ogni anno da un numero elevato di musulmani praticanti in Belgio al fine di rispettare un particolare precetto religioso, consistente nell’obbligo di macellare o di far macellare, senza previo stordimento, un animale la cui carne viene poi in parte consumata dalla famiglia e in parte distribuita tra i poveri, i vicini e i familiari più lontani.
49 Ne consegue che la suddetta macellazione rientra effettivamente nella nozione di «rito religioso», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009. Pertanto, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta.
50 Tale considerazione non può essere rimessa in discussione, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi da 51 a 58 delle sue conclusioni, dal dibattito teologico, sottolineato dalla GAIA nelle sue osservazioni scritte e in udienza, che si sarebbe sviluppato in seno alle diverse correnti religiose della comunità musulmana sul carattere assoluto o meno dell’obbligo di procedere alla macellazione senza previo stordimento degli animali in occasione della festa del sacrificio e sulla correlata esistenza di asserite soluzioni alternative in caso di impossibilità di osservare un siffatto obbligo.
51 Infatti, l’esistenza di eventuali divergenze teologiche su tale argomento non può, di per sé, inficiare la qualificazione come «rito religioso» della prassi relativa alla macellazione rituale, quale descritta dal giudice del rinvio nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
52 Apportate tali precisazioni preliminari, è necessario esaminare se la norma di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, costituisca o meno una limitazione del diritto alla libertà di religione garantito dall’articolo 10 della Carta.
53 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1099/2009 prevede, quale principio generale, che, nell’Unione, gli «animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento». Il paragrafo 4 di detto articolo stabilisce che, «le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano [agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, come quelli collegati alla macellazione rituale in occasione della festa del sacrificio], a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello».
54 Quanto all’articolo 2, lettera k), del regolamento n. 1099/2009, esso definisce la nozione di «macello», ai fini di tale regolamento, come «qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione del [regolamento n. 853/2004]».
55 Emerge dunque dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1099/2009 e dell’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento che la prassi della macellazione rituale senza previo stordimento è autorizzata, a titolo di deroga, nell’Unione, a condizione che una macellazione siffatta abbia luogo in uno stabilimento assoggettato a un’autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali competenti e che rispetti, a tal fine, i requisiti tecnici relativi alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature, previsti dal regolamento n. 853/2004.
56 A tal riguardo, è importante precisare che la deroga autorizzata dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 non detta alcun divieto della prassi della macellazione rituale nell’Unione, ma, al contrario, dà concreta attuazione all’impegno positivo del legislatore dell’Unione di consentire la prassi della macellazione di animali senza previo stordimento, al fine di garantire l’effettivo rispetto della libertà di religione, segnatamente dei praticanti musulmani, durante la festa del sacrificio.
57 Una siffatta interpretazione trova conferma nel considerando 18 del regolamento n. 1099/2009, il quale enuncia chiaramente che detto regolamento istituisce una deroga espressa al requisito dello stordimento degli animali prima della macellazione, al fine appunto di garantire il rispetto della libertà di religione e del diritto di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni mediante le pratiche e il compimento dei riti, come previsto dall’articolo 10 della Carta.
58 In tali condizioni, si deve ritenere che, prevedendo l’obbligo di effettuare la macellazione rituale in un macello riconosciuto, che soddisfa i requisiti previsti dal regolamento n. 853/2004, l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, intenda esclusivamente organizzare e regolamentare, da un punto di vista tecnico, il libero esercizio della macellazione senza previo stordimento a fini religiosi.
59 Orbene, una regolamentazione tecnica del genere non è, di per sé, atta a comportare una limitazione del diritto alla libertà di religione dei musulmani praticanti.
60 In primo luogo, infatti, è opportuno rilevare che l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, assoggetta la macellazione rituale al rispetto degli stessi requisiti tecnici che si applicano, in linea di principio, a ogni macellazione di animali all’interno dell’Unione, indipendentemente dal metodo seguito.
61 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, l’obbligo di far ricorso a un macello riconosciuto, conforme ai requisiti tecnici richiesti dal regolamento n. 853/2004, riguarda in modo generale e indifferenziato chiunque organizzi una macellazione di animali, indipendentemente dall’esistenza di un qualsivoglia collegamento con una determinata religione, e riguarda quindi indiscriminatamente tutti i produttori di carne animale nell’Unione.
62 In secondo luogo, occorre precisare che, avendo previsto siffatti requisiti tecnici, il legislatore dell’Unione ha conciliato l’osservanza dei metodi particolari di macellazione prescritti da taluni riti religiosi con quella delle principali norme stabilite dai regolamenti n. 1099/2009 e n. 853/2004 riguardo alla protezione del benessere degli animali durante l’abbattimento e della salute di tutti i consumatori di carne animale.
63 Da un lato, infatti, la tutela del benessere degli animali costituisce l’obiettivo principale perseguito dal regolamento n. 1099/2009 e, in particolare, dall’articolo 4, paragrafo 4, di quest’ultimo, come risulta dal titolo stesso di detto regolamento e dal suo considerando 2.
64 Come già rilevato dalla Corte, l’importanza del benessere degli animali ha dato luogo, in particolare, all’adozione da parte degli Stati membri del protocollo n. 33, a norma del quale l’Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 2008, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e Andibel, C‑219/07, EU:C:2008:353, punto 27, nonché del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export, C‑424/13, EU:C:2015:259, punto 35).
65 È in tale contesto che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che, per evitare sofferenze eccessive e inutili agli animali abbattuti senza previo stordimento, ogni macellazione rituale debba essere effettuata in un macello che rispetti i requisiti tecnici previsti dal regolamento n. 853/2004. Infatti, come enunciano in sostanza i considerando 43 e 44 del regolamento n. 1099/2009, è soltanto in tale tipo di macello che è possibile, in particolare, immobilizzare tali animali individualmente e con strumenti meccanici adeguati e tener conto dei progressi «in ambito scientifico e tecnico» compiuti in materia, riducendo al minimo le loro sofferenze.
66 Dall’altro lato, l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana ha indotto il legislatore dell’Unione, come emerge dal considerando 8 del regolamento n. 1099/2009, a far pesare sugli operatori del settore alimentare la responsabilità di garantire la sicurezza degli alimenti, nonché a imporre l’obbligo di effettuare ogni macellazione di animali in macelli che rispettino i requisiti tecnici relativi alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature previsti segnatamente dall’allegato III del regolamento n. 853/2004.
67 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 64 e 65 delle sue conclusioni, mediante l’adozione del regolamento menzionato, il legislatore dell’Unione ha, infatti, inteso espressamente garantire, conformemente all’intenzione enunciata al considerando 2 dello stesso regolamento, che tutti gli alimenti di origine animale, indipendentemente dalla modalità di macellazione scelta, siano prodotti e commercializzati secondo norme rigorose che consentono di garantire il rispetto dell’igiene e della sicurezza alimentari, e prevenire in tal modo danni alla salute umana.
68 Dalle considerazioni sin qui svolte emerge che la norma di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, non può comportare, di per sé, alcuna limitazione del diritto alla libertà di religione dei musulmani praticanti, protetta dall’articolo 10 della Carta, in occasione della festa del sacrificio.
69 Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che l’obbligo derivante da tale norma sia atto a ostacolare, nel territorio della Regione Fiandre, la prassi della macellazione rituale per numerosi musulmani praticanti e a creare una limitazione del loro diritto alla libertà di religione.
70 Tali considerazioni sarebbero collegate al fatto che i macelli riconosciuti situati nel territorio della Regione Fiandre e conformi ai requisiti previsti dal regolamento n. 853/2004 non forniscono una capacità di macellazione sufficiente per rispondere all’aumento della domanda di carne halal osservato durante la festa del sacrificio. Orbene, la creazione, a carico della comunità musulmana, di nuovi macelli riconosciuti o la trasformazione in macelli riconosciuti dei locali temporaneamente adibiti alla macellazione che hanno operato fino al 2014 richiederebbe investimenti finanziari eccessivamente elevati. Inoltre, data la natura temporanea della prassi della macellazione rituale, tali investimenti non sarebbero rilevanti al fine di evitare agli animali una sofferenza inutile o eccessiva né per offrire maggiori garanzie in materia di sanità pubblica. Essi potrebbero inoltre apparire sproporzionati rispetto al plusvalore in materia di rispetto del benessere degli animali e della sanita pubblica.
71 A tal proposito, occorre tuttavia ricordare anzitutto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la validità di un atto dell’Unione deve essere analizzata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui tale atto è stato adottato. Quando il legislatore dell’Unione è chiamato a valutare gli effetti futuri di una normativa da adottare, sebbene questi effetti non possano essere previsti con certezza, la sua valutazione può essere oggetto di censura solo qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui esso disponeva al momento dell’adozione della normativa stessa (sentenze del 17 ottobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, punto 50, e del 9 giugno 2016, Pesce e a., C‑78/16 e C‑79/16, EU:C:2016:428, punto 50).
72 La validità di una disposizione del diritto dell’Unione viene valutata, infatti, in funzione delle caratteristiche proprie di tale disposizione e non può dipendere dalle peculiari circostanze di un dato caso (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., C‑543/14, EU:C:2016:605, punto 29).
73 Orbene, nel caso di specie, da un lato, risulta dagli atti trasmessi alla Corte che la problematica evidenziata dal giudice del rinvio, e menzionata al punto 70 della presente sentenza, riguarda esclusivamente un numero limitato di comuni della Regione Fiandre. Tale problematica non può pertanto essere considerata come intrinsecamente collegata all’applicazione, in tutta l’Unione, della norma di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento.
74 Pertanto, il semplice fatto che l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, possa limitare la libertà di praticare le macellazioni rituali in una regione di uno Stato membro particolare non è atto a inficiare la validità di detta disposizione alla luce dell’articolo 10 della Carta. Infatti, poiché il regolamento n. 1099/2009 ha un’incidenza in tutti gli Stati membri, l’esame della sua validità deve essere effettuato prendendo in considerazione non già la situazione particolare di un solo Stato membro, bensì quella dell’insieme degli Stati membri dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).
75 Peraltro, alla luce delle indicazioni contenute nel fascicolo trasmesso alla Corte, gli eventuali costi aggiuntivi menzionati dal giudice del rinvio non hanno impedito, nel corso del 2015, a due dei vecchi locali temporaneamente adibiti alla macellazione presenti nella Regione Fiandre e, nel corso del 2016, a tre di tali locali, di conformarsi alla norma di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento.
76 D’altro lato, la problematica collegata a tali eventuali costi dipende da circostanze congiunturali puramente interne.
77 Infatti, la necessità di creare nuovi macelli che soddisfino i requisiti fissati dal regolamento n. 853/2004, con il conseguente rischio di potenziali costi aggiuntivi a carico della comunità musulmana, è dovuta unicamente all’asserita assenza di capacità nei macelli riconosciuti che sono presenti nel territorio della Regione Fiandre.
78 Orbene, un simile problema specifico di capacità di macellazione nel territorio di una regione di uno Stato membro, connesso all’aumento della domanda di macellazioni rituali nell’arco di pochi giorni in occasione della festa del sacrificio, è la conseguenza di un concorso di circostanze interne che non possono inficiare la validità dell’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento.
79 Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che i dubbi espressi dal giudice del rinvio riguardo a un’eventuale violazione della libertà di religione a causa di un onere finanziario sproporzionato che dovrebbero assumersi le comunità musulmane interessate non sono fondati e non sono atti a confutare l’argomento contenuto al punto 68 della presente sentenza, secondo il quale la norma di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, non comporta, di per sé, alcuna limitazione del diritto alla libertà di religione dei musulmani, garantito dall’articolo 10 della Carta.
80 Dall’insieme delle considerazioni che precedono emerge che l’esame dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la sua validità alla luce dell’articolo 10 della Carta.
Sulla validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, alla luce dell’articolo 13 TFUE
81 Per quanto riguarda l’esame della validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, alla luce dell’articolo 13 TFUE, quest’ultima disposizione prevede che l’Unione e gli Stati membri debbano tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo «le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».
82 A tal riguardo, occorre tuttavia constatare, al pari della Commissione nelle sue osservazioni scritte, che, nel caso di specie, non emerge chiaramente dagli atti presentati alla Corte quali sarebbero le disposizioni legislative e amministrative o le consuetudini belghe riguardanti il rito religioso della festa del sacrificio che rientrerebbero nell’ambito dell’articolo 13 TFUE. Infatti, la normativa belga vigente alla data in cui è stata presentata la domanda di pronuncia pregiudiziale prevede che la macellazione rituale debba obbligatoriamente essere praticata all’interno di un macello riconosciuto, che soddisfi i requisiti previsti dal regolamento n. 853/2004. Pertanto, le uniche disposizioni di diritto nazionale in materia di riti religiosi che potrebbero essere interessate dall’applicazione della norma di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, sarebbero quelle vigenti fino al 4 giugno 2015, data dell’adozione della circolare contestata.
83 In ogni caso, quand’anche si dovesse ritenere che il giudice del rinvio faccia riferimento a tali disposizioni di diritto nazionale, resta cionondimeno il fatto che, poiché è stato dichiarato che la norma derivante dall’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, non comporta alcuna limitazione del diritto alla libertà di religione dei musulmani, garantito dall’articolo 10 della Carta, del pari, sulla base delle stesse considerazioni svolte ai punti da 56 a 80 della presente sentenza, nessun elemento, tra quelli sottoposti all’esame della Corte, consente di concludere nel senso dell’invalidità del suddetto articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, alla luce dell’articolo 13 TFUE.
84 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, alla luce dell’articolo 10 della Carta e dell’articolo 13 TFUE.
Sulle spese
85 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, alla luce dell’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 13 TFUE.
Firme