RIFIUTI – Art. 8 – Obblighi positivi – Incapacità prolungata delle autorità nazionali di garantire il corretto funzionamento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti durante lo stato di emergenza – Crisi della gestione dei rifiuti nella regione Campania – Malattie causate dal fatto di vivere in un’area caratterizzata da un’ampia esposizione ai rifiuti in violazione delle norme di sicurezza – INQUINAMENTO SUOLO – INQUINAMENTO AMBIENTALE – Mancata adozione di tutte le misure necessarie per garantire l’effettiva tutela del diritto dei ricorrenti al rispetto del loro domicilio e della loro vita privata – Grave impatto dell’inquinamento da rifiuti – Mancata dimostrazione da parte dei ricorrenti dopo la fine dello stato di emergenza a causa delle carenze nella gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti – Mancata adozione da parte delle autorità nazionali – Tutela del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata in relazione all’inquinamento ambientale – RISARCIMENTO DEL DANNO – Impossibilità di ottenere la piena restituzione delle tasse pagate per i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti – Effetti.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Ottobre 2023
Numero: 35648/10
Data di udienza:
Presidente: Bošnjak
Estensore:
Premassima
RIFIUTI – Art. 8 – Obblighi positivi – Incapacità prolungata delle autorità nazionali di garantire il corretto funzionamento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti durante lo stato di emergenza – Crisi della gestione dei rifiuti nella regione Campania – Malattie causate dal fatto di vivere in un’area caratterizzata da un’ampia esposizione ai rifiuti in violazione delle norme di sicurezza – INQUINAMENTO SUOLO – INQUINAMENTO AMBIENTALE – Mancata adozione di tutte le misure necessarie per garantire l’effettiva tutela del diritto dei ricorrenti al rispetto del loro domicilio e della loro vita privata – Grave impatto dell’inquinamento da rifiuti – Mancata dimostrazione da parte dei ricorrenti dopo la fine dello stato di emergenza a causa delle carenze nella gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti – Mancata adozione da parte delle autorità nazionali – Tutela del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata in relazione all’inquinamento ambientale – RISARCIMENTO DEL DANNO – Impossibilità di ottenere la piena restituzione delle tasse pagate per i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti – Effetti.
Massima
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Sez. 1^, 19 ottobre 2023, n. 35648/10
Allegato
Titolo Completo
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Sez. 1^, 19/10/2023, n. 35648/10SENTENZA
Versione tradotta in italiano, alla fine del testo si potrà leggere la versione originale in inglese.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (Sez. I)
19 ottobre 2023 (Locascia e altri)
CASE OF LOCASCIA AND OTHERS v. ITALY
(Application no. 35648/10 )
JUDGMENT
Art 8 • Positivo • obblighi le autorità Nazionali’ protratta impossibilità di garantire il corretto funzionamento della raccolta dei rifiuti, trattamento e smaltimento di servizi in uno stato di emergenza, in vigore per più di quindici anni, a causa della crisi dei rifiuti che colpisce la regione Campania, dove i candidati vissuto • Candidati più vulnerabili alla malattia dovuta a vivere in una zona segnata da ampia esposizione di rifiuti in violazione delle norme di sicurezza • disturbi Ambientali influenzata, negativamente e in misura sufficiente, candidati vita privata durante tutto il periodo • Mancata adozione di tutte le misure necessarie per garantire l’effettiva tutela del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro casa e vita privata • Candidati mancata presentazione personalmente ha avuto un grave impatto dei rifiuti, l’inquinamento e la fine dello stato di emergenza, a causa di carenze nella gestione del trattamento dei rifiuti e servizi di smaltimento
Art 8 • Positivo • obblighi le autorità Nazionali’ mancata adozione di tutte le misure necessarie per garantire l’effettiva tutela del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata in materia di inquinamento ambientale causato dalla discarica situata tra i comuni in cui hanno vissuto • Situazione di inquinamento ambientale di continuare e di mettere in pericolo candidati alla salute; • il giusto equilibrio tra interessi concorrenti sconvolto • Autorità scaricato il loro dovere di informare le persone interessate, tra i candidati, i potenziali rischi a cui sono esposti, continuando a vivere nella zona interessata
Art 13 (+ Arte 1 P1) • rimedio Efficace • l’Impossibilità di ottenere la restituzione delle imposte pagate per la raccolta dei rifiuti, trattamento e smaltimento di servizi entro un ampio margine di apprezzamento dello Stato Contraente nella definizione e nell’attuazione di politiche in campo fiscale • Manifestamente infondato
STRASBOURG
19 October 2023
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.
In the case of Locascia and Others v. Italy,
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
Marko Bošnjak , Presidente ,
Alena Poláčková,
Lətif Hüseynov,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato , giudici ,
e Renata Degener, Cancelliere di Sezione,
Visto:
l’applicazione (n. 35648/10 ) contro la Repubblica italiana presentata alla Corte, a norma dell’Articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da diciannove cittadini italiani (“i ricorrenti” – vedi appendice), il 23 giugno 2010;
la decisione di dare il preavviso per il Governo italiano (“il Governo”) le censure relative agli Articoli 2 e 8 della Convenzione;
la decisione di dare la priorità all’applicazione (Articolo 41 del regolamento della Corte);
le osservazioni delle parti;
Dopo avere deliberato in privato il 26 settembre 2023,
Fornisce la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. I problemi principali nel caso di specie sono: i) se l’autorità di cattiva gestione della raccolta dei rifiuti, trattamento e smaltimento di servizi nel territorio della regione Campania e (ii) la loro mancata adozione di misure di protezione per ridurre al minimo o eliminare gli effetti dell’inquinamento da una discarica situata tra i comuni di Caserta e San Nicola La Strada violati i diritti delle ricorrenti, ai sensi degli Articoli 2 e 8 della Convenzione.
I FATTI
2. I candidati, i cui dati personali sono indicati nell’appendice, vivono nei comuni di Caserta e San Nicola La Strada (Campania). Essi erano rappresentati dal Signor A. Imparato, un avvocato praticante a San Prisco.
3. Il Governo inizialmente erano rappresentati dai loro ex co-Agente, Ms P. Accardo, e più tardi dal suo Agente, il Signor L. D’Ascia, Avvocato dello Stato .
4. I fatti di causa possono essere riassunte come segue.
- La gestione dei rifiuti in Campania e nei comuni di Caserta e San Nicola La Strada
- Dal 1994 al 2009
5 . Dall ‘ 11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza ( stato di emergenza ) è stato posto in Campania, con decisione del Primo Ministro, a causa di seri problemi con la gestione dei rifiuti solidi urbani.
6. Dall ‘ 11 febbraio 1994 e il 23 Maggio 2008 la gestione della crisi è stata affidata al vice commissari nominati dal Primo Ministro, che sono stati assistiti da assistente commissari. Nove alti funzionari – tra cui i quattro presidenti della regione Campania, in ufficio, durante quel periodo, e il capo della pianificazione civile di emergenza dipartimento di Ufficio del Primo Ministro – sono stati nominati vice commissari.
7. Dal 23 Maggio 2008 al 31 dicembre 2009 la gestione della crisi è stata affidata ad un sotto-segreteria presidenza del consiglio dei ministri sotto la testa della pianificazione civile di emergenza dipartimento.
8 . Le principali circostanze riguardanti la gestione dei rifiuti in Campania dal 1994 al 2009 sono descritti nella sentenza di Di Sarno e Altri c. Italia (n. 30765/08 , §§ 10-18, 20-34 e 36-51, 10 gennaio 2012).
9 . Con specifico riguardo agli effetti della crisi dei rifiuti dei comuni di Caserta e San Nicola La Strada, di diversi ordini del sindaco di Caserta emessi tra il 2 e il 9 gennaio 2008, di cui alla “grave situazione” causato da “enormi cumuli di rifiuti che si accumulano nelle strade” a seguito di una interruzione della raccolta dei rifiuti che aveva iniziato più di venti giorni precedenti. Essi hanno riferito che i fuochi erano stati accesi per bruciare i rifiuti, con un conseguente rilascio di diossina. Hanno anche dichiarato che l’accumulo di una “scioccante quantità” ( mole impressionante di rifiuti nelle strade avevano alterato pedonale e traffico veicolare e prodotto insopportabili miasmi diffondendo in tutto il comune. Essi hanno riferito che questa situazione ha portato ad una emergenza di salute pubblica e ha portato un notevole disagio e pericolo potenziale per la sicurezza dei cittadini. Per tutelare la salute pubblica, il sindaco rinviato la ripresa di tutte le attività didattiche, compresi gli asili nido, le scuole e le università, sospeso diversi mercati locali e ha ordinato la rimozione dei rifiuti dalle strade temporanee aree di stoccaggio.
10 . Per il comune di San Nicola La Strada, in diversi ordini emessi tra il 6 aprile 2007 e il 12 Maggio 2008, il sindaco di cui al “interruzione della raccolta dei rifiuti causato dalla chiusura dei siti di smaltimento” e il conseguente accumulo di rifiuti “su tutte le strade pubbliche”, costituiscono un pericolo per la salute pubblica. Ha ordinato la chiusura temporanea di una scuola materna e la scuola primaria, sospeso il comune della fiera settimanale, e di ordinare la rimozione dei rifiuti dalle strade temporanee aree di stoccaggio.
- Tra il 2010 e il 2020
11 . Decreto-Legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, in Legge n. 26 del 26 febbraio 2010, set di provvedimenti d’urgenza, in relazione al termine dello stato di emergenza. Dal 1 ° gennaio 2010 la gestione dei rifiuti è stata affidata ai presidenti delle province. Inoltre, il Decreto-Legge indicato misure volte ad accelerare la costruzione di impianti di energia alimentati da rifiuti combustibile derivato ( combustibile derivato da rifiuti – “RDF”) e garantire il funzionamento di altri di trattamento dei rifiuti e impianti di smaltimento.
12 . Decreto-Legge n. 2 del 25 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 28 del 24 Marzo 2012, insieme a ulteriori misure concernenti la costruzione e l’autorizzazione di nuove trattamento dei rifiuti e impianti di smaltimento. È previsto che il Ministero dell’Ambiente era quello di presentare una relazione annuale di informare il Parlamento sulla gestione dei rifiuti risultati e problemi.
13 . Decreto-Legge n. 136 del 10 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, in Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, stabilite misure urgenti, tra l’altro , garantire la sicurezza alimentare, nonché di migliorare la tutela ambientale e la trasparenza nelle procedure di appalto, concernente il monitoraggio e la terra le attività di bonifica in Campania. A condizione che le indagini sono state svolte nella regione Campania, al fine di mappare le zone colpite dal grave inquinamento ambientale a causa illegale fuoriuscite di liquidi e di smaltimento dei rifiuti, anche mediante la combustione (la cosiddetta “ Terra dei Fuochi ” (“Terra dei Fuochi”) zona).
14 . La Direttiva Ministeriale del 23 dicembre 2013 ha definito la misura della “ Terra dei Fuochi ”, l’elenco di cinquanta-sette comuni delle province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno. Questo elenco comprende il comune di Caserta.
15 . La Direttiva Interministeriale del 16 aprile 2014 elencati di altri comuni, ordinati per distanze messo “sotto osservazione”, tra cui il comune di San Nicola La Strada.
16 . Con delibera del 16 dicembre 2016 il Consiglio Regionale della Campania ha approvato un aggiornamento al sistema Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani Piano ( Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania – “PRGRU), che è stato pubblicato nel regionale in Gazzetta Ufficiale ( Bollettino Ufficiale della Regione Campania – “BURC”) no. 88/2016. Il PRGRU stabiliti gli obiettivi per la raccolta differenziata e per il trattamento e la capacità di smaltimento in Campania. Ha anche stabilito un piano d’azione di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti imballati (il cosiddetto “ecobales” – ecoballe ) memorizzati nella regione.
17 . Secondo una dichiarazione da parte del Consiglio Regionale della Campania del 6 luglio 2020, il 24 giugno del 2019, c’erano ancora più di 4 milioni di tonnellate di “ecobales” nella regione. Il Consiglio Regionale prevista per il trasferimento di parte dei rifiuti per gli impianti di trattamento ubicati in altre regioni italiane o all’estero (circa un terzo del totale), con il resto di essere trattati in due nuovi impianti di trattamento dei rifiuti a Caivano e Giugliano in Campania (provincia di Napoli).
- Sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
18. Una sintesi delle sentenze del 26 aprile 2007 e del 4 Marzo 2010 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) è fornito nella sentenza di Di Sarno e Altri , citata sopra, §§ 52-56).
19. Il 16 aprile e il 10 dicembre 2013, la Commissione ha proposto due casi dinanzi alla CORTE di giustizia ai sensi dell’Articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), sostenendo che l’Italia non aveva adottato le misure necessarie per rispettare le predette sentenze.
20. Con sentenza del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13) la CORTE di giustizia ha valutato le misure adottate dall’Italia per l’adempimento di obblighi derivanti dalla sentenza del 26 aprile 2007, concernente l’esistenza di numerose discariche illegali nel paese. Osserva come segue:
“È pacifico che, alla scadenza del termine di scadenza … [30 settembre 2009], la pulizia funziona per alcuni siti sono ancora in corso, o ha avuto non è stato avviato. Nei confronti di altri siti, la Repubblica italiana non ha fornito alcuna informazione che permetta di stabilire la data in cui la pulizia di operazioni, se del caso, sono stati attuati”.
Ha notato, inoltre, che la mera chiusura della discarica in questione era insufficiente per il rispetto dell’obbligo di garantire che i rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e l’utilizzo di processi o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
21 . Con sentenza del 16 luglio 2015 (causa C‑653/13) la CORTE di giustizia ha valutato le misure adottate dall’Italia per l’adempimento di obblighi derivanti dalla sentenza del 4 Marzo 2010, concernente le autorità nazionali’ mancata creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. La CGUE ha scoperto che il 15 gennaio 2012, la data di riferimento per valutare se c’è stato un mancato rispetto degli obblighi, l’autorità non aveva ancora caratterizzato e smaltiti circa 6 milioni di tonnellate di “ecobales”, e che per questo ci vorranno circa quindici anni dalla data in cui l’infrastruttura necessaria è stata costruita. Osservava, inoltre, che nella stessa data, il numero di strutture con la necessaria capacità di trattamento di rifiuti urbani in Campania è stato insufficiente. Infatti, secondo la Commissione, nel 2012 il 22% dei rifiuti urbani prodotti in Campania (40% tra cui i rifiuti organici) è stato inviato al di fuori della regione per il trattamento e il recupero. Essa ha concluso che l’Italia non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza del 4 Marzo 2010, in quanto aveva omesso di prendere tutte le misure necessarie per conformarsi agli Articoli 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 Aprile 2006, relativa ai rifiuti.
- Commissione parlamentare d’inchiesta sull’attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
22. Una breve descrizione dei risultati di relazioni della commissione parlamentare d’inchiesta sull’attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti è previsto nella sentenza Di Sarno e Altri , citata sopra, §§ 57-59).
23 . Nel suo rapporto del 5 febbraio 2013, la commissione parlamentare ha dichiarato quanto segue:
“[I]n questo preciso momento storico, il problema dei rifiuti in Campania non è un problema regionale più … è un problema nazionale che espone l’Italia a molto gravi sanzioni da parte dell’Unione Europea istituzioni … Il problema di ecobales, che si riferisce a 6 milioni di tonnellate di rifiuti in siti di stoccaggio che dovrebbe essere temporanea e che ha finito per essere aperto, discariche, è emblematico di quanto spreco problemi della Regione sono ingestibili. Non è possibile stimare l’esatta misura in cui l’inquinamento è stato spostato nel suolo, del suolo per il cibo e per il cibo alla gente. Questo è un danno incalcolabile che riguardano le generazioni future. Il danno ambientale è purtroppo destinato a produrre i suoi effetti in forma amplificata e progressiva nei prossimi anni e raggiungerà il suo picco … in cinquant’anni.”
- Studi scientifici
24 . In una data imprecisata del Governo italiano (Dipartimento Protezione Civile) ha chiesto l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di condurre uno studio sull’impatto sanitario del ciclo dei rifiuti nelle province di Napoli e Caserta. I risultati della prima fase dello studio ( Studio pilota ), svolta in collaborazione con l’Istituto superiore di Sanità (ISS), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (di seguito “ARPAC”) e la Campania Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER), sono stati presentati pubblicamente in Napoli nel 2005 e a Roma nel 2007. Hanno rivelato che il rischio di mortalità associato con i tumori dello stomaco, del fegato, del rene, della trachea, bronchi e polmoni, pleura e della vescica, così come il rischio di malformazioni congenite del sistema cardiovascolare, del sistema urogenitale e degli arti, sono stati superiori in un’area a cavallo tra le province di Napoli e Caserta che nel resto della Campania. Questa zona conteneva la maggior parte dei siti di smaltimento, ma anche di molti altri fattori di stress ambientale, come l’agricoltura intensiva, la diffusa attività industriali e un’alta densità di popolazione.
25 . Nel 2007 i risultati della seconda fase dello studio ( Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti, mortalità e malformazioni congenite ) sono stati pubblicati sul sito web del Dipartimento di Protezione Civile. Essi hanno dimostrato che la zona con la più alta mortalità per cancro e malformazioni è stato quello più colpito dallo smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi e la combustione incontrollata di rifiuti solidi urbani. Questa correlazione suggerito, secondo lo studio, che l’esposizione al trattamento dei rifiuti interessato il rischio di mortalità osservati in Campania, ma che altri fattori, tra cui la storia familiare, la nutrizione e l’abitudine al fumo nella zona potrebbe anche influenzare il tasso di mortalità.
- il “Lo Uttaro” discarica
- Il “Lo Uttaro” area prima della riapertura della discarica
26. Nel 1994 il commissario delegato ha ordinato al dipartimento tecnico per le ispezioni di proprietà privata impianti di smaltimento trova in provincia di Caserta, al fine di valutare, tra l’altro , la possibilità di utilizzare per alleviare gli effetti della crisi dei rifiuti.
27. Il capo del dipartimento tecnico ispezionato il “Lo Uttaro”, dove, a norma della decisione n. 1366 del 4 Marzo 1989 del Consiglio Regionale della Campania, dalla fine del 1980 fino all’inizio del 1990, una società a responsabilità limitata, l’Ecologica Meridionale S. r.l. (di seguito “Ecologica Meridionale”), aveva gestito un impianto di smaltimento dei rifiuti.
28 . Il 31 dicembre 2001, il capo del dipartimento tecnico depositato una relazione con il nucleo operativo ecologico di Caserta carabinieri affermando che “Lo Uttaro” zona era assolutamente inadatto ( assoluta inidoneità ) per un nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti. Secondo il rapporto, la discarica gestita da Ecologica Meridionale differiva sostanzialmente dal progetto, che era stato autorizzato nel tardo 1980 e non rispettano le norme di precauzione in materia di tutela ambientale stabiliti nell’autorizzazione. Inoltre, durante l’operazione aveva ricevuto significativamente più grande quantità di rifiuti che era stato autorizzato. Secondo l’esperto, l’area era stata interessata da “estremamente grave inquinamento ambientale”, con la conseguente prevedibile disastro ambientale”.
29 . Il 1 ° aprile 2005 il commissario delegato per l’emergenza bonifica e ripristino dei siti e tutela delle acque nella regione Campania ( Commissario di Governo per l”Emergenza Associazione e Tutela delle Acque nella Regione Campania delegato ) ha approvato il Piano Regionale per il risanamento di siti contaminati in Campania ( Piano di Bonifica della Regione Campania , di seguito “PRB”) (Ordinanza n. 49 del 1 ° aprile 2005), che ha incluso permanente di misure di sicurezza ( messa in sicurezza permanente ) della Ecologica Meridionale discarica e l’ “Lo Uttaro” area.
- Riapertura della discarica
30. L ‘ 11 novembre 2006, il commissario delegato e i rappresentanti della provincia di Caserta e il comune di Caserta ha firmato un memorandum d’intesa accetta di aprire un nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti in “Lo Uttaro” area.
31. Su 12 gennaio 2007, il commissario delegato ha ordinato l’occupazione temporanea dei terreni interessati e approvato il progetto preliminare dei lavori di adattare per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi (Ordinanza n. 3 del 12 gennaio 2007).
32. Su 19 aprile 2007, il commissario delegato ha autorizzato la ACSA CE 3 consorzio per eseguire lo smaltimento di rifiuti non pericolosi presso l’ “Lo Uttaro” discarica (Ordinanza n. 103 del 19 aprile 2007).
33. Il 22 aprile 2007 la ACSA CE 3 consorzio ha iniziato ad operare il sito di discarica.
- Procedimento civile dinanzi al Tribunale Distrettuale di Napoli
34 . Su 20 giugno 2007, un gruppo di abitanti di un quartiere a Caserta (Villaggio Saint Gobain) ha presentato un urgente applicazione ai sensi dell’Articolo 700 del Codice di Procedura Civile con il Napoli, Distretto Corte, nella ricerca di un’ingiunzione di sospendere il funzionamento dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, che hanno dichiarato di poste imminente e irreparabile pericolo per la loro salute.
35. Il 19 luglio 2007, un giudice della Corte Distrettuale di Napoli accolto il ricorso e ha ordinato il vice commissario e il ACSA CE 3 consorzio di cessare le operazioni presso l’impianto di smaltimento dei rifiuti. Il Distretto Corte ha ritenuto che le autorità non era riuscito a mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire che il funzionamento della discarica, non danno per la salute pubblica. Senza una corretta valutazione di impatto ambientale era stata intrapresa. Inoltre, a quel tempo il “Lo Uttaro” area già inquinata, come riportato dai documenti a disposizione del vice commissario e dimostrato anche dal fatto che è stato incluso nel PRB. Secondo il Tribunale, la decisione di creare una nuova discarica in “Lo Uttaro” area era stato spinto da un bisogno urgente di trovare un sito per lo smaltimento dei rifiuti solidi, in provincia di Caserta, a scapito della salute delle persone.
36. Il 3 agosto 2007, il commissario delegato e l’ACSA CE 3 consorzio contestato l’ordinanza del 19 luglio 2007, prima di un intero banco di Napoli, Distretto Corte.
37. La corte, in attesa dell’esito del ricorso ( reclamo ), ha permesso la discarica di operare e nominato un esperto per valutare, tra l’altro , se il suo funzionamento causato danni alla salute umana.
38. In una relazione depositata il 15 ottobre 2007, l’esperto che “Lo Uttaro” area era stata un rischio per la salute pubblica dal 1990, in particolare per quanto riguarda le acque sotterranee, che era già contaminati.
La relazione ha concluso che la decisione di trasferimento di nuove quantità di rifiuti c’era inappropriato in quanto, tra le altre cose:
– la scelta del sito è stata in violazione della normativa applicabile e contrariamente alle constatazioni di fatto contenuti nei documenti a disposizione del commissario delegato;
– eventuali ulteriori rifiuti rilasciati nell’impianto aggraverebbe l’attuale rischio di danni per l’ambiente e la salute pubblica, e fare qualsiasi futura bonifica del lavoro più difficile.
39. Il 7 novembre 2007 il sindaco di Caserta, preso atto della relazione dell’esperto e il potenziale pericolo per l’ambiente e la salute pubblica che il funzionamento dell’impianto ha comportato, ne ha ordinato la chiusura temporanea fino alla conclusione del procedimento civile pendente dinanzi alla Corte Distrettuale di Napoli.
40 . Il 13 novembre 2007 la Corte Distrettuale di Napoli, seduto in una panca completa, ha respinto il ricorso.
41. Secondo le informazioni fornite dal Governo, che non è stato contestato dai ricorrenti, a seguito della predetta misura cautelare nessuna ulteriore set di infrazione davanti al giudice civile.
- Procedimento penale prima di Santa Maria Capua Vetere Tribunale Distrettuale e il sequestro di “Lo Uttaro” discarica
42. In una data imprecisata, nel 2005, il procuratore della repubblica presso il Santa Maria Capua Vetere Tribunale Distrettuale ha iniziato un’indagine per la gestione del “Lo Uttaro” impianto di smaltimento dei rifiuti (RGNR 15618/05 ) sul sospetto che avevano, tra l’altro , abusivamente smaltiti rifiuti pericolosi e ha causato un disastro ambientale.
43. Il 13 novembre 2007 le indagini preliminari il giudice ( giudice per le indagini preliminari – “il GIP”) della stessa corte, ha permesso al pubblico ministero la richiesta di sequestro preventivo della discarica (il GIP di Santa Maria Capua Vetere, con decreto n. 12033/05 ).
44. Il GIP ha trovato che la discarica era stata utilizzata per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, in violazione delle pertinenti disposizioni legislative e l’autorizzazione a gestire l’impianto di smaltimento dei rifiuti. Certificazioni di stato forgiato per rendere rifiuti pericolosi sembrano non pericolosi.
45. Inoltre, la decisione notato che, sebbene i test di laboratorio effettuati sulle acque sotterranee avevano dimostrato che la contaminazione, le necessarie misure di sicurezza non era stato messo in atto, in violazione della normativa ambientale pertinente e di sorveglianza e controllo previste dal piano nell’autorizzazione a gestire l’impianto di smaltimento dei rifiuti.
46. Il GIP ha trovato che, secondo i rapporti di ispezione del capo del dipartimento tecnico di reporting per il vice commissario, il “Lo Uttaro” zona era assolutamente inadatto per un nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti (si veda il paragrafo 28 di cui sopra). Le informazioni riguardanti le dimensioni e le condizioni dell’area in sostegno della sua riapertura, era falso. Inoltre, l’attuale impianto era già stato utilizzato per lo smaltimento di una quantità di rifiuti pari a 4,5 volte il volume originariamente autorizzato.
47. Il GIP ha anche trovato che il lavoro per adattare l’area per il funzionamento del nuovo impianto non garantire la messa in sicurezza del sito e non era sufficiente per ripristinare la corrente danni ambientali.
48. Egli ha concluso che “non [era] non c’è dubbio che da palese insicurezza ambientale dell’impianto derivano[d] nella sua sostanziale ed oggettiva illiceità anche in una situazione di emergenza”, e ne ha ordinato il sequestro per evitare la continuazione delle sue operazioni abusive a danno dell’ambiente e della salute pubblica.
49. In seguito al suo trasferimento a Napoli, Distretto Corte (RG 26655/08 ) per motivi di giurisdizione, la parte del caso per quanto riguarda l’operazione nel 2007 di “Lo Uttaro” sito di discarica è stato trasferito al Santa Maria Capua Vetere Tribunale Distrettuale (RGNR 58582/08 ).
50. Il 14 Marzo 2016 la corte ha condannato l’amministratore delegato della ACSA CE 3 consorzio e di un vice commissario che era stato incaricato di trasferimento di rifiuti in “Lo Uttaro” discarica del commercio illegale di rifiuti ai sensi dell’articolo 260 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (“l’ Ambiente Act”). L’amministratore delegato è stato anche condannato per disastro ambientale a norma dell’Articolo 434 del Codice Penale, mentre il procedimento riguarda le altre accuse portate contro di lui (non autorizzata di gestione di rifiuti, falso e il mancato esercizio delle funzioni di ufficio) sono stati dichiarati in prescrizione. La contraffazione di messa in stato di accusa di un ufficiale dell’ARPAC sono stati, inoltre, dichiarato la prescrizione.
51. La sentenza ha stabilito che la contaminazione delle acque sotterranee rappresentavano un serio pericolo per la salute pubblica, indipendentemente dal fatto che fosse stato causato esclusivamente dall’impianto di smaltimento dei rifiuti. Il laboratorio prove, l’area aveva già trovato nel Maggio del 2007 che le acque sotterranee è stato contaminato. Secondo operative del piano di gestione piano di gestione operativa ), l’amministratore delegato dovrebbe avere quindi sospeso il funzionamento della discarica e misure di sicurezza implementate, mentre ARPAC dovrebbe avere monitorato il funzionamento dell’impianto di smaltimento dei rifiuti.
52. Santa Maria Capua Vetere Tribunale Distrettuale ha condannato l’amministratore delegato di un anno e mezzo di reclusione e il vice commissario ad otto mesi di reclusione imponente sia un divieto temporaneo di cariche pubbliche e di ulteriori sanzioni sensi degli articoli 30, 32 bis e 32 ter del Codice Penale, che sono stati tutti sospesi. È un risarcimento danni alle parti civili e ordinato di bonifica della zona.
53. Il 9 febbraio 2017 il Napoli Corte di Appello ha assolto l’amministratore delegato e il vice commissario di tutti i reati, perché il termine di prescrizione era scaduto, ma ha accolto il resto del tribunale di grado inferiore di giudizio, inclusi gli ordini di aggiudicazione danni alle parti civili e per la bonifica dell’area.
54 . Con una sentenza del 2 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha annullato il Napoli Corte di Appello, la sentenza e rinviato il caso di farlo. Si afferma che, nonostante la scadenza del termine di prescrizione, la Corte di Appello dovrebbe aver fornito adeguate motivazioni per non assolvere gli imputati di merito sulla base del fatto che essi avevano chiaramente non ha commesso il reato in questione, i fatti non fossero mai accaduti, o i fatti non costituiscono reato o non è venuto in diritto penale, a norma dell’Articolo 129 § 2 del Codice di Procedura Penale. Inoltre, la Corte di Appello non aveva fornito ragioni per sostenere la gli ordini per compensare parti civili e ripulire l’area.
55. Le parti non hanno fornito informazioni riguardanti l’esito del procedimento di rinvio prima di Napoli Corte di Appello.
- Misure amministrative per la protezione e la pulizia del “Lo Uttaro” discarica
56 . Il 19 Maggio, il 9 dicembre e 11 dicembre 2008 ARPAC effettuato ispezioni del sito di discarica. Ha riferito che la quantità di percolato raccolti e smaltiti era ancora basso rispetto alla quantità di rifiuti stoccati presso l’impianto e mettere una notevole pressione su tutta la discarica, con il rischio di compromettere il sistema di impermeabilizzazione. Secondo l’ARPAC, la discarica ha avuto un impatto ambientale in quanto ha causato incontrollata emissioni gassose e un accumulo di sovrapproduzione e di percolato. Biogas emissioni sono state stimate in milioni di metri cubi all’anno, che, in assenza di un impianto di cattura, è andato direttamente in atmosfera. Si è ritenuto essenziale per installare, anche temporaneamente, un sistema per l’acquisizione e utilizzando il biogas prodotto dalla discarica.
57. Ai sensi dell’Articolo 11 del Decreto-Legge n. 90 del 23 Maggio 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 123 del 14 luglio 2008, il Ministero dell’Ambiente è stato necessario per sostenere la conclusione di accordi con enti pubblici o privati per implementare misure di compensazione ambientale finalizzati al superamento di smaltimento dei rifiuti, la crisi in Campania. In questo quadro normativo, il 18 luglio 2008 il Ministero dell’Ambiente e la regione Campania Consiglio ha approvato un “Programma Strategico per la Compensazione Ambientale nella Regione Campania”, che prevedeva la bonifica del “Lo Uttaro” sito di discarica.
58. Il 4 agosto 2009 il comune di Caserta e con il Ministero dell’Ambiente hanno sottoscritto un accordo operativo, concernente le misure da prendere per pulire l’ “Lo Uttaro” area.
59. PRB no. 777 del 25 ottobre 2013, che è stato approvato dal Consiglio Regionale e pubblicato nel BURC n. 30/2013, a condizione che per la determinazione di un’area nel comune di Caserta, San Marco Evangelista e San Nicola La Strada (noto come Area Vasta “Lo Uttaro” ), dove le condizioni ambientali sono particolarmente compromessa a causa del numero di siti contaminati, tra discariche e trasferimento dei rifiuti e di impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti.
60. Tra giugno 2013 e dicembre 2014, la Sogesid S. p.a Un., una società in house del Ministero dell’Ambiente (di seguito “Sogesid”), ha svolto una prima fase di caratterizzazione ambientale dell’area.
61. Secondo i risultati del test convalidati dall’ARPAC (rapporto n. 22/TF/14), l’area è stata trovata per essere contaminati. In particolare, le acque sotterranee è stato in gran parte contaminata, principalmente da manganese, nitriti, ferro, arsenico e fluoruri. Il suolo non ha un livello abbastanza alto di concentrazione di elementi da tenere in considerazione la zona industriale contaminato, con l’eccezione di un deposito temporaneo, dove due campioni indicato una concentrazione di arsenico superiore al limite legale.
62. L ‘ 11 aprile 2014 ARPAC raccomandato, tra l’altro :
(i) lo svolgimento di una seconda fase di caratterizzazione ambientale dell’area, anche mediante la sperimentazione di una più ampia superficie al fine di determinare l’entità della contaminazione;
(ii) evitando di utilizzare l’acqua proveniente dalla “Lo Uttaro” area per l’essere umano, agricole e di allevamento di consumo; limitare l’utilizzo dell’acqua proveniente raggio di 500 metri dal perimetro, permettendo il suo utilizzo solo dopo prove analitiche dei relativi pozzetti;
(iii) l’adozione di misure urgenti di sicurezza nel rispetto della contaminazione delle acque sotterranee;
(iv) urgente di rimozione e di smaltimento di rifiuti pericolosi trovati in “Lo Uttaro” discarica contenente amianto, e subito, l’adozione di misure per evitare ogni possibile airborne rilascio di tale sostanza.
63 . Sulla base dei risultati di queste indagini, l ‘ 8 novembre 2013 e il 3 giugno 2014 i sindaci di Caserta e San Nicola La Strada vietato l’utilizzo di acque sotterranee da pozzi situati in “Lo Uttaro” area.
64 . Nel corso di una riunione tecnica tenutasi il 21 Maggio 2014, Sogesid dichiarato di non avere il potere di svolgere l’emergenza misure di sicurezza raccomandato da ARPAC, in particolare per quanto riguarda la contaminazione delle acque sotterranee e la rimozione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi. La provincia di Caserta ha dichiarato che sarebbe richiesta la società Gisec S. p.a Un. (di seguito “Gisec”), che era responsabile della gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, per effettuare la rimozione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi. Il comune di Caserta si è impegnata a inviare una richiesta all’autorità competente ( Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo di Programma ) per avere Sogesid autorizzato a redigere, in collaborazione con l’ARPAC, uno studio di fattibilità sulle misure di sicurezza da effettuare in relazione alla contaminazione delle acque sotterranee. Sogesid acconsentito alla realizzazione di uno studio di fattibilità, alla fine della seconda fase di caratterizzazione ambientale.
65. Il 6 giugno 2014 Sogesid presentato un progetto relativo alla seconda fase di caratterizzazione ambientale dell’area, che è stata approvata con il decreto n. 45 del Consiglio Regionale della Campania del 13 giugno 2014. Si afferma che i lavori dovevano iniziare urgente e sarà completata entro novanta giorni, escluso il tempo strettamente necessario per le procedure di gara.
66. Il 14 gennaio 2015 Sogesid mandato del Consiglio Regionale della Campania un calendario di ulteriori operazioni di, informa che le attività relative alla seconda fase della caratterizzazione ambientale vorresti iniziare entro la fine di gennaio 2015, e che, una volta che queste attività è stato concluso, il progetto sulla sicurezza permanente e di bonifica verrà finalizzato.
67. Il 10 Marzo 2016 ARPAC convalidato i risultati delle indagini condotte nell’ambito della seconda fase della caratterizzazione ambientale dell’area (rapporto n.7/TF/16). Ha confermato che le acque sotterranee è stato contaminato da, tra le altre cose, arsenico, nichel, antimonio, ferro, manganese, mercurio e fluoruri.
68. Il 16 giugno 2016 un articolo del Il Mattino giornale ha riferito che la Gisec, che ancora non aveva rimosso i rifiuti pericolosi contenenti amianto in “Lo Uttaro” area nel 2014.
69. Il 22 luglio 2016 lo stesso giornale ha riferito che, sebbene il capping della discarica doveva essere completato entro il 13 Marzo 2017, ulteriori indagini sono state sospese.
70. Il 24 aprile 2016 il Consiglio Regionale della Campania e l’Ufficio del Primo Ministro stipulato l’Accordo per lo Sviluppo della Regione Campania ( Patto per lo sviluppo della regione Campania ), che prevedeva che le misure indicate nel PRB dovesse essere attuato, tra cui le misure di sicurezza riguardanti le acque sotterranee nell’ Area Vasta “Lo Uttaro” .
71. Nella Risoluzione n. 510 del 1 ° agosto 2017 il Consiglio Regionale della Campania denominato la protezione delle acque sotterranee nel “Lo Uttaro” area come una delle azioni da realizzare con l’Agenzia Nazionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Business ( Agenzia Nazionale per I’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S. p.a Un. – “Invitalia”). La Risoluzione descritto il livello di progresso di fissaggio attività di “Lo Uttaro” area “Pianificazione non effettuato. Caratterizzazione risultati per alcuni siti dell’area”.
72 . Il 12 febbraio 2019, a seguito di una richiesta da parte del procuratore della repubblica presso il Santa Maria Capua Vetere Tribunale Distrettuale, dodici pozzi sono stati sequestrati all’interno di Area Vasta “Lo Uttaro” a causa della contaminazione da metalli pesanti. Informazioni su la misura preventiva è stata resa pubblica in un comunicato stampa della procura della repubblica.
73 . Con l’ordinanza n. 57 del 28 giugno 2019, il sindaco di Caserta vietati i proprietari di pozzi situati in “Lo Uttaro” area per l’utilizzo delle acque sotterranee per il consumo umano, l’irrigazione, l’abbeveraggio del bestiame e industriali, e ha imposto un divieto di coltivazione nella zona. Pozzi ubicati nel raggio di 500 metri dall’area dovesse essere utilizzati soggetto a validazione da parte delle autorità competenti dei risultati delle prove di dimostrare che l’acqua è sicura.
74. Secondo le ricorrenti, fino a Marzo 2020 senza di bonifica era stato il lavoro svolto nella “Lo Uttaro” area. Sogesid aveva elaborato un progetto per la sua permanente di fissaggio, che non è stato attuato, né aveva i suoi tempi sono stati impostati.
75 . Secondo le informazioni fornite dal Governo nelle ultime osservazioni ricevute dalla Corte (il 6 luglio 2020), il 18 Marzo 2019 Invitalia ha avviato una procedura di gara, concernente la protezione delle acque sotterranee nell’ Area Vasta “Lo Uttaro” , che era ancora in corso. Inoltre, secondo il Governo, a quella data, la messa in sicurezza della zona da parte di Sogesid era in corso.
- Risultati in “Lo Uttaro” discarica della commissione parlamentare d’inchiesta sull’attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
76 . Nel suo rapporto del 19 dicembre 2007, la commissione parlamentare ha osservato che la decisione di autorizzare la riapertura della discarica, nonostante il fatto che i documenti detenuti dal vice commissario ha mostrato che l’area è stato ambientale inadeguata dimostrato che gli uffici del vice commissario non erano in grado di leggere i propri documenti ( incapacità della struttura commissariale a leggere le proprie stesse carte ). Inoltre, ARPAC aveva segnalato le criticità ambientali connesse alle attività del piano con un imperdonabile ritardo. Le autorità responsabili delle funzioni di controllo aveva dimostrato di essere in grado di fornire informazioni veritiere su cui legislative e amministrative, politiche potrebbero essere fondate.
77 . Nel suo rapporto del 5 febbraio 2013, la commissione parlamentare ha riferito che, durante le operazioni di discarica nel 2007, i rifiuti pericolosi erano stati smaltiti presso l’impianto, in violazione della relativa autorizzazione e di tutela ambientale. Ha confermato che il sito di inquinamento e di gestione illegale era stato stabilito sulla base dei documenti disponibili presso gli uffici di vice commissario e le altre autorità competenti, che avevano quindi non è riuscito a monitorare la situazione e aveva anche certificata false informazioni al fine di giustificare la continuazione dell’esercizio della discarica.
QUADRO GIURIDICO VIGENTE IN MATERIA
- Il diritto nazionale
78. Una sintesi del diritto nazionale che disciplina il trattamento dei rifiuti è contenuta in Di Sarno e Altri , citata sopra, §§ 65-67).
79 . Articolo 844 del Codice Civile stabilisce che il proprietario di un appezzamento di terreno non può evitare i fastidi di un vicino appezzamento di terreno se non superano una soglia tollerabile.
80 . Articolo 2043 del Codice Civile prevede che qualsiasi atto illecito che causa un danno ad un’altra renderà l’autore responsabile per i danni di diritto civile.
81 . Ai sensi dell’Articolo 700 del Codice di Procedura Civile, chi ha motivo di temere che i loro diritti possono soffrire di imminente ed irreparabile, può presentare un urgente applicazione di una sentenza del tribunale che garantisca loro una protezione immediata dei loro diritti.
82 . Ai sensi dell’Articolo 133 § 1 (p) e s), del Codice di Procedura Amministrativa, le seguenti materie di competenza esclusiva dei tribunali amministrativi:
– controversie relative a qualsiasi misura adottata dal commissario in tutte le situazioni di emergenza e le controversie inerenti il ciclo di gestione dei rifiuti; la giurisdizione del giudice amministrativo si estende ai diritti costituzionali;
– controversie relative a tutte le misure intraprese in violazione delle disposizioni in materia di danno ambientale, nonché la inadempienza, da parte del Ministero dell’Ambiente, per rispondere a una richiesta di precauzione, di prevenzione o di contenimento misure contro i danni ambientali, e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nel rilascio di tali misure.
- Unione europea e diritto internazionale
83 . Una sintesi delle pertinenti dell’Unione Europea e del diritto internazionale è contenuta in Di Sarno e Altri , citata sopra, §§ 71-76).
LA LEGGE
- PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
84. Visti gli Articoli 2 e 8 della Convenzione, i ricorrenti hanno sostenuto che non riesce a prendere le misure necessarie (i) a garantire il corretto funzionamento della raccolta dei rifiuti, trattamento e smaltimento di servizi e (ii) per ridurre al minimo o eliminare gli effetti dell’inquinamento da “Lo Uttaro” di discarica, lo Stato aveva causato gravi danni all’ambiente e in pericolo la loro vita e la loro salute e quella della popolazione in generale. Essi hanno inoltre sostenuto che l’accumulo di grandi quantità di rifiuti lungo le strade pubbliche costituito un’illegittima interferenza con il loro diritto al rispetto per la loro casa e la vita privata e familiare. Inoltre, hanno denunciato che le autorità avevano trascurato di informare le persone interessate, di rischi di vivere nell’area circostante il “Lo Uttaro” di discarica.
85. Il Governo non è d’accordo.
86. Dal momento che è il maestro della caratterizzazione essere previsti dalla legge per i fatti del caso di specie (v. , Guerra e Altri c. Italia , 19 febbraio 1998, § 44, recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I), la Corte ritiene che, tenuto conto della sua giurisprudenza in materia (vedi López Ostra c. Spagna , 9 dicembre 1994, § 51, Serie A n. 303 ‑ C; Guerra ed Altri , citata sopra, § 57; Hatton e Altri c. Regno Unito [GC], no. 36022/97 , § 96, CEDU 2003 ‑ VIII; Di Sarno e Altri , sopra citata, § 96; e Cordella e Altri c. Italia, nn. 54414/13 e 54264/15 , §§ 93-94, 24 gennaio 2019), che le censure delle ricorrenti dovrebbe essere esaminato dal punto di vista del diritto al rispetto del domicilio e della vita privata sancito dall’Articolo 8 della Convenzione, le disposizioni di cui come segue:
“1. Ognuno ha il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non ci sarà nessuna interferenza da parte di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale è in conformità con la legge e necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà degli altri”.
- Ammissibilità
87. Il Governo ha sollevato due motivi di irricevibilità, sostenendo che i candidati mancava status di vittima e che le vie di ricorso interne non erano state esaurite.
- I candidati status di vittima
88. Nel loro ulteriori osservazioni, il Governo ha presentato che molti candidati mancava status di vittima, in quanto non risiedono nei comuni circostanti la discarica.
89. I candidati contestato questo, riferendosi ai certificati di residenza che aveva depositato presso il Tribunale.
90. La Corte non vede la necessità di esaminare se il Governo sono preclusi dal sopra obiezione in quanto rileva in ogni caso che si tratta di una questione che va per la giurisdizione del Tribunale e che non è impedito dall’esame del proprio movimento (vedi Buzadji v. della Repubblica di Moldova, [GC], n. 23755/07 , § 70, 5 luglio 2016, e Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy v. Finlandia [GC], n. 931/13 , § 93, 27 giugno 2017).
91. La Corte sottolinea che la Convenzione non conferisce ai singoli alcun diritto ad un’ actio popularis (vedere Per ez v. Francia [GC], n. 47287/99 , § 70, CEDU 2004-I). Secondo la sua giurisprudenza, l’elemento fondamentale che deve essere presente nel determinare se, nelle circostanze di un caso di inquinamento ambientale ha influito negativamente su uno dei diritti garantiti dall’Articolo 8 § 1 è l’esistenza di un effetto nocivo su una persona privata o familiare sfera e non semplicemente il generale deterioramento dell’ambiente (vedere Di Sarno e Altri , sopra citata, § 80, e Cordella e Altri , sopra citata, § 101). La Corte rileva inoltre che, in un numero di casi in cui si è rilevato che l’Articolo 8, era applicabile, la vicinanza dei candidati case per le fonti di inquinamento è stato uno dei fattori presi in considerazione dalla Corte (v. Pavlov e Altri c. Russia , n. 31612/09 , §§ 63 – 71, 11 ottobre 2022).
92. La Corte rileva che i ricorrenti lamentavano di una situazione che colpisce tutta la popolazione della Campania, in quanto si sono lamentati del danno ambientale causato dalla autorita’ di cattiva gestione della raccolta dei rifiuti, trattamento e smaltimento di servizi e, più in particolare, la popolazione residente nei comuni di Caserta e San Nicola La Strada, per quanto riguarda l’inquinamento da vicino “Lo Uttaro” sito di discarica.
93 . La Corte osserva che i documenti forniti dai candidati mostrano che Caserta e San Nicola La Strada sono stati entrambi colpiti dalla crisi dei rifiuti ( crisi dei rifiuti ), della durata dall ‘ 11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009. In particolare, diversi ordini del sindaco di Caserta emessi tra il 2 e il 9 gennaio 2008, di cui alla “grave situazione” causato da “enormi cumuli di rifiuti che si accumulano nelle strade” a seguito di una interruzione della raccolta dei rifiuti che aveva iniziato più di venti giorni precedenti. Hanno dichiarato che questa situazione ha portato ad una emergenza di salute pubblica e ha portato un notevole disagio e pericolo potenziale per la sicurezza dei cittadini. Allo stesso modo, in diversi ordini emessi tra il 6 aprile 2007 e il 12 Maggio 2008 il sindaco di San Nicola La Strada, di cui al “interruzione della raccolta dei rifiuti causato dalla chiusura dei siti di smaltimento” e il conseguente accumulo di rifiuti “su tutte le strade pubbliche”, costituiscono un pericolo per la salute pubblica (si vedano i paragrafi 9 e 10).
94. Come per il “Lo Uttaro” sito di discarica, i documenti forniti dalle parti emerge, tra l’altro , che al fine di tutelare la salute pubblica, le autorità locali avevano ripetutamente imporre alla popolazione residente in Caserta e San Nicola La Strada il divieto di utilizzo di acqua proveniente dai pozzi situati nelle aree circostanti il sito di discarica (vedere paragrafi 63, 72 e 73 di cui sopra). In queste circostanze, la Corte ritiene che il danno ambientale lamentato dai ricorrenti che vivono in quei comuni, è probabile che hanno interessato direttamente il loro benessere personale (vedere Di Sarno e Altri , sopra citata, § 81).
95. La Corte rileva, tuttavia, che i candidati di cui ai numeri 2 ‑ 4, 7 e 15-18, in appendice, non ha presentato la prova che risiedevano nella zona interessata. Si ritiene quindi che non sono riusciti a dimostrare che erano stati direttamente colpiti dalla situazione lamentato (vedi Cordella e Altri , sopra citata, § 108).
96. Pertanto, la Corte accetta le obiezioni del Governo nei confronti dei candidati di cui ai numeri 2-4, 7 e 15-18, in appendice, e che rifiuta il rispetto degli altri candidati. Qualsiasi menzione di “ricorrenti” nel resto di questa sentenza deve essere inteso come riferimento per i restanti candidati.
97. Di conseguenza, nei confronti dei candidati di cui ai numeri 2 ‑ 4, 7 e 15-18 questo reclamo è incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’Articolo 35 § 3 (a) e deve essere respinta a norma dell’Articolo 35 § 4.
- Non esaurimento delle vie di ricorso interne
98. Il Governo ha inoltre sostenuto che i ricorrenti non avevano esauriti i ricorsi interni.
99. In primo luogo, il Governo ha presentato che è stato possibile per i candidati di fare un’urgente richiesta ai sensi dell’Articolo 700 del Codice di Procedura Civile (vedere paragrafo 81, di cui sopra). Hanno notato che altri residenti avevano chiesto e ottenuto un ordine del tribunale in base a questa disposizione di sospendere immediatamente l’operazione di “Lo Uttaro” di discarica.
100. Il Governo sostiene inoltre che, ai sensi dell’Articolo 133 § 1 lettera p), del Codice del processo Amministrativo (si veda il paragrafo 82 di cui sopra), i candidati potrebbero avere sfidato gli ordini emessi dall’autorità durante lo stato di emergenza e, più in generale, qualsiasi decisione presa in relazione alla gestione dei rifiuti, di raccolta, trattamento e smaltimento di servizi. A questo riguardo, i ricorrenti si potrebbe avere ottenuto il giudice amministrativo di annullare queste decisioni, emettere gli ordini per la tutela della loro salute e la vita privata e la loro assegnazione di compensazione.
101. Peraltro, ai sensi dell’Articolo 133, paragrafo 1, lettera s), del Codice del processo Amministrativo (si veda il paragrafo 82 di cui sopra), i candidati potrebbero hanno sfidato le decisioni prese dalle autorità in violazione delle disposizioni in materia di danno ambientale, così come il fallimento del Ministro dell’Ambiente e della Territorio e del Mare Tutela per rispondere alle loro richieste di precauzione, di prevenzione o di contenimento misure contro i danni ambientali.
102. I candidati potrebbero avere portato anche una richiesta di risarcimento danni nei tribunali civili (vedi punto 80).
103. Nel loro ulteriori osservazioni, il Governo ha anche valere l’Articolo 844 del Codice Civile (si veda il paragrafo 79 di cui sopra).
104. I ricorrenti sostenevano che la domestica i rimedi a loro disposizione non era stata adeguata ed efficace, come previsto dall’Articolo 35 § 1 della Convenzione, dal momento che nessuno era stato in grado di affrontare la sostanza della relativa Convenzione reclami e di assegnazione di adeguato rilievo, soprattutto in considerazione del prolungato e sistematico carenze delle autorità amministrative nella gestione della raccolta dei rifiuti, trattamento e smaltimento di servizi in Campania, e il notevole e ingiustificato ritardo nel mettere in atto i permanenti di protezione e bonifica di “Lo Uttaro” sito di discarica.
105. La Corte ribadisce che si tratta di una caratteristica fondamentale dei meccanismi di protezione stabilito dalla Convenzione che è controllata per i sistemi nazionali di tutela dei diritti umani. Essa si occupa della supervisione dell’attuazione da parte degli Stati Contraenti degli obblighi derivanti dalla Convenzione. Non deve assumere il ruolo degli Stati Contraenti, di cui responsabilità è di garantire che i diritti fondamentali e le libertà in essa enunciati sono rispettati e protetti a livello nazionale. La regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne, si basa sul presupposto – riscontro nell’Articolo 13 della Convenzione, con la quale ha una stretta affinità che c’è un rimedio efficace disponibili rispetto alla presunta violazione dell’art. La regola è, quindi, una parte indispensabile per il funzionamento di questo sistema di protezione (vedere Vučković e Altri c. Serbia (preliminare contestazione) [GC], nn. 17153/11 e altri 29, § 69, 25 Marzo 2014).
106. La Corte ha inoltre ribadisce che, ai sensi dell’Articolo 35 § 1 della Convenzione, è normale, si deve ricorrere da un richiedente a rimedi che sono disponibili e sufficienti per permettersi di ricorso in materia di violazioni presunte, mentre spetta al Governo sostenendo di non esaurimento per soddisfare la Corte che il rimedio è efficace disponibile nella teoria e nella pratica, nel periodo in questione, che è a dire, che non era accessibile, era uno che era in grado di fornire il ricorso nel rispetto del richiedente reclami e offerte ragionevoli prospettive di successo (vedi, tra le altre autorità, Akd ivar e Altri c. Turchia , 16 settembre 1996, §§ 66-68, Rapporti 1996-IV).
107. Per quanto riguarda compensative rimedi, il Tribunale rileva che, da un lato, si potrebbe teoricamente hanno portato in compensazione per le persone interessate, ma non la rimozione dei rifiuti dalle strade pubbliche o di bonifica di “Lo Uttaro” sito di discarica. Pertanto, essi sono disponibili solo parziale risarcimento per il danno ambientale lamentato dai ricorrenti. D’altra parte, anche supponendo che la compensazione costituito un rimedio adeguato per le presunte violazioni della Convenzione, il Governo non hanno dimostrato che i ricorrenti non hanno avuto alcuna possibilità di successo attraverso il perseguimento di tale rimedio. Il domestico decisioni invocata dal Governo (Corte di Cassazione sentenze nn. 27187/2007 e 22116/14 , e la Corte Costituzionale, con le sentenze nn. 140/2007 e 167/2011) ha riguardato il problema della distribuzione della competenza tra l’ordinario e giudice amministrativo in materia di danno ambientale. Il Governo non ha fornito alcuna esempi di civile o al tribunale amministrativo decisioni realmente assegnazione di compensazione per gli abitanti delle zone colpite da un accumulo di rifiuti e inquinamento da discarica (vedi Di Sarno e Altri , sopra citata, § 87).
108. In quanto il Governo ha menzionato la possibilità per i ricorrenti hanno chiesto ai giudici amministrativi di annullare decisioni specifiche e ai tribunali civili e amministrativi per ordinare le autorità a mettere in atto misure per la tutela della salute e della vita privata, anche ammettendo che questi rimedi potrebbero, in teoria, sono state efficaci, che non è riuscito a dimostrare che in pratica sono stati in grado di fornire il ricorso nel rispetto delle censure delle ricorrenti.
109. Per quanto riguarda i rimedi davanti al giudice civile, il Tribunale rileva che, ai sensi dell’Articolo 700 del Codice di Procedura Civile, il Napoli, Distretto Corte di ordinare in un singolo giudice decisione) e confermata (in una panca completa) la sospensione del funzionamento dell’impianto di smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, questa misura non ha impedito i rifiuti già memorizzati nella discarica di continuare a rilasciare emissioni in atmosfera e di percolato nelle acque sotterranee, né era in grado di proteggere e ripulire l’area in questione.
110. Quanto ai rimedi dinanzi al giudice amministrativo, la Corte osserva che il Governo si basava su due sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania. Il primo (n. 676/2012) ha disposto che il Ministro per l’Ambiente e il Territorio e Tutela del Mare per rispondere ai candidati richiesta di precauzione, di prevenzione o di contenimento misure contro il danno ambientale che sarebbe stato causato da un sito di discarica, fermo restando che le autorità si sono solo tenuti a dare una risposta motivata e rimane libero di scegliere se accettare o rifiutare la richiesta. La seconda (n. 3373/2013) ha respinto il reclamo presentato contro le autorita’ di follow-up decisione di negare la richiesta. Pertanto, nessuna di queste sentenze ordinato le autorità a mettere in atto misure per la protezione dei candidati per la salute e la vita privata (vedere, mutatis mutandis , Di Sarno e Altri , citata sopra, § 87).
111. Inoltre, la Corte osserva che, per le specifiche circostanze di questo caso, (i) lo stato di emergenza è stato dichiarato in Campania per affrontare una crisi strutturale che per oltre quindici anni ha interessato l’intera regionale di gestione dei rifiuti (vedere i paragrafi 5 e 8); e (ii) l’inquinamento da “Lo Uttaro” discarica erano già noti alle autorità, almeno dal 2001 e, molti anni dopo che si era deciso di effettuare lavori per mettere in sicurezza la zona, realizzazione di quelle opere ancora in corso, senza una chiara struttura di tempo per la loro fine (vedere paragrafi 28 e 56-75 sopra).
112. Visto il materiale inviato dalle parti, il Governo non è riuscito a convincere la Corte che, nella fattispecie, di natura civile o amministrativa rimedio avrebbe potuto offrire ragionevoli prospettive di successo.
113. Ne consegue che il Governo preliminare obiezione alla non ‑ esaurimento delle vie di ricorso interne, deve essere respinto.
114. La Corte rileva inoltre che queste denunce non sono né manifestamente infondato, né inammissibile per altri motivi elencati nell’Articolo 35 della Convenzione. Devono, quindi, essere dichiarato ammissibile.
- Meriti
- Conclusioni delle parti
(a) I candidati
(i) la Gestione dei rifiuti, di raccolta, trattamento e smaltimento di servizi
115. I ricorrenti hanno sostenuto che dal 1994 al 2009 i comuni di Caserta e San Nicola La Strada era stata colpita dagli effetti di regionale di gestione dei rifiuti crisi. I rifiuti erano periodicamente accatastati nelle strade, la produzione di odori e di attrazione di cani randagi, ratti e insetti. Incendi incontrollati era stato acceso per bruciare rifiuti e ha rilasciato la diossina. I candidati, inoltre, invocata diversi studi sulla situazione ambientale nelle province di Napoli e Caserta (vedere paragrafi 24 e 25 di cui sopra) per dimostrare che le autorita’ mancanze nella gestione della crisi aveva provocato danni per l’ambiente e mettere in pericolo la loro vita. Inoltre, l’accumulo di grandi quantità di rifiuti lungo le strade pubbliche, aveva costituito un’illegittima interferenza con il loro diritto al rispetto per la loro casa e la vita privata, compromettendo la libera circolazione e causando la chiusura temporanea delle scuole e dei mercati locali.
116. Essi hanno sostenuto che la presunta violazione avesse continuato nel periodo che segue la fine dello stato di emergenza. Si è affidata, tra l’altro , sulle conclusioni della CORTE di giustizia (sentenza C ‑ 653/13 , citato nel paragrafo 21).
(ii) The “Lo Uttaro” landfill site
117. I ricorrenti hanno sostenuto che, anche se le autorità fosse stata a conoscenza che dal 2001 il “Lo Uttaro” discarica aveva posto un serio pericolo per l’ambiente, nel 2007, il commissario delegato ha autorizzato la riapertura dell’impianto di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, sempre nel mese di Marzo 2020 (quando i candidati più recenti osservazioni sono state ricevute dal Tribunale) la protezione e bonifica dell’area non era ancora stata effettuata. Basandosi sulle conclusioni del giudice penale e la commissione parlamentare, hanno sostenuto che la prolungata illegale di gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti e le autorita’ mancata adozione di misure di protezione per ridurre al minimo o eliminare gli effetti dell’inquinamento derivante dalla zona aveva causato danni per l’ambiente e messo in pericolo la loro salute. Secondo loro, il convenuto era Stato anche impossibile scaricare il relativo obbligo di informare gli interessati dei rischi di vivere nell’area circostante la discarica.
(b) Il Governo
(i) la Gestione dei rifiuti, di raccolta, trattamento e smaltimento di servizi
118. Il Governo ha riconosciuto che la Corte aveva già valutato la situazione lamentato dai ricorrenti nel giudizio di Di Sarno e Altri (citato sopra), ma ha sostenuto che, a seguito di tale sentenza, la gestione dei rifiuti, di raccolta, trattamento e smaltimento di servizi in Campania era migliorata in modo significativo. Essi si basavano su diversi provvedimenti legislativi e amministrativi, finalizzato al conseguimento di una più efficiente gestione dei rifiuti del ciclo di vita, lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e la razionalizzazione e l’ammodernamento della struttura esistente (vedere paragrafi 11, 12, 16 e 17). Per quanto riguarda gli effetti della crisi dei rifiuti sulla salute, il Governo ha presentato, che avevano preso le opportune misure legislative e amministrative per la salvaguardia dell’ambiente e la salubrità dei prodotti agricoli e alimentari e per la pulizia di siti contaminati (vedere paragrafi 13-15 sopra).
(ii) The “Lo Uttaro” landfill site
119. The Government submitted that the authorities had taken adequate measures to minimise the effects on the environment caused by the “Lo Uttaro” landfill site. First of all, since the waste disposal plant had ceased to operate in 2007, any environmental damage was limited to low levels of biogas emissions. Moreover, the environmental situation of the area was constantly monitored by ARPAC and other competent authorities. Permanent securing operations were ongoing. Meanwhile, the orders issued by the judicial and local authorities to prohibit the use of groundwater from wells located in the “Lo Uttaro” area guaranteed effective protection of residents’ health.
- La Corte di valutazione
(a) principi Generali
120. La Corte ribadisce che il grave inquinamento ambientale può influenzare il benessere delle persone e impedire loro di godere le loro case in modo da influenzare la loro vita privata e familiare negativamente (vedi Lóp ez Ostra , § 51; Guerra e Altri , § 60; e Di Sarno e Altri , § 104, citato sopra).
121. La Corte sottolinea inoltre che gli effetti negativi dell’inquinamento ambientale deve raggiungere un certo livello minimo, se sono rientri nell’ambito di applicazione dell’Articolo 8. La valutazione di tale minimo è relativo e dipende da tutte le circostanze del caso, quali l’intensità e la durata del disturbo, e il suo fisico o mentale effetti (vedi Cordella e Altri , citata sopra, § 157).
122. Spesso non è possibile quantificare gli effetti di grave inquinamento industriale in ogni singolo caso e per distinguerli dall’influenza di altri fattori rilevanti, quali l’età, la professione o stile di vita personale. Le stesse preoccupazioni, possibile peggioramento della qualità della vita causati da inquinamento industriale. “Qualità della vita” è una caratteristica soggettiva che difficilmente si presta a una definizione precisa (vedi Kotov e Altri c. Russia , nn. 6142/18 e altre 12, § 101, 11 ottobre 2022). Ne consegue che, prendendo in considerazione probatorio difficoltà, il Giudice dovrà considerare principalmente, sebbene non esclusivamente, per i risultati dei tribunali nazionali e le altre autorità competenti a stabilire le circostanze concrete del caso (vedi Jugheli e Altri c. Georgia , no. 38342/05 , § 63, 13 luglio 2017; Cordella e Altri , sopra citata, § 160; Pavlov e Altri , citata sopra, §§ 66 – 71).
123. Inoltre, l’Articolo 8 non si limita a costringere lo Stato ad astenersi da interferenze arbitrarie: in aggiunta a questo principalmente negativo impresa, ci possono essere gli obblighi positivi inerenti efficace rispetto per il privato o la vita familiare. In ogni caso, se la domanda viene analizzato in termini di positiva allo Stato l’obbligo di adottare ragionevoli e adeguate misure per proteggere i diritti del richiedente ai sensi dell’Articolo 8 § 1 o in termini di una “ingerenza di una autorità pubblica” per essere giustificata ai sensi dell’Articolo 8 § 2, i principi applicabili sono sostanzialmente simili (vedi López Ostra , § 51; Guerra e Altri , § 58; e Cordella e Altri , § 158, tutti i sopra citati).
124. Nel contesto di attività pericolose, in particolare, gli Stati hanno l’obbligo di norme orientate alle particolari caratteristiche dell’attività in questione, con particolare riferimento al livello di rischio, potenzialmente coinvolti. Essi devono governare la concessione di licenze, la configurazione, il funzionamento, la sicurezza e il controllo dell’attività e deve rendere obbligatoria, per tutti coloro interessati a intraprendere misure concrete per garantire l’effettiva tutela dei diritti dei cittadini, la cui vita potrebbe essere in pericolo dai rischi (vedere, mutatis mutandis , Öne ryıldız c. Turchia [GC], n. 48939/99 , § 90, CEDU 2004-XII; Di Sarno e Altri , sopra citata, § 106; e Cordella e Altri , citata sopra, § 159).
125. Quanto agli obblighi procedurali ai sensi dell’Articolo 8, la Corte ribadisce che attribuisce una particolare importanza per l’accesso alle informazioni da parte del pubblico che consente loro di valutare i rischi a cui sono esposti (vedi Guerra e Altri , § 60, e Di Sarno e Altri , § 107, entrambi citati sopra). Per valutare la conformità con il diritto di accesso alle informazioni ai sensi dell’Articolo 8, il Giudice può prendere in considerazione gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali pertinenti, quali la Convenzione di Aarhus, che l’Italia ha ratificato. L’Articolo 5 § 1 (c) in particolare, richiede che ciascuna Parte deve garantire che “in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l’ambiente, se sono causati da attività umane o dovuta a cause naturali, tutte le informazioni che potrebbero consentire al pubblico di prendere misure per prevenire o ridurre i danni derivanti da tale minaccia ed è tenuto da un’autorità pubblica si diffuse immediatamente e senza indugio i membri del pubblico che potrebbe essere interessato” (si veda il paragrafo 83 di cui sopra e Di Sarno e Altri , citata sopra, §§ 76 e 107).
(b) l’Applicazione dei principi di cui sopra per l’istante caso
(i) la Gestione dei rifiuti, di raccolta, trattamento e smaltimento di servizi
(α) Dal 11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009, la fine dello stato di emergenza
126. La Corte ha già osservato (v. supra, punto 93) che i comuni di Caserta e San Nicola La Strada, in cui i richiedenti live, sono stati colpiti dalla crisi dei rifiuti. I ricorrenti lamentavano che questa situazione era in pericolo la loro vita e la salute e costituisce un’illegittima interferenza con il loro diritto al rispetto per la loro casa e la vita privata.
127. I ricorrenti non hanno denunciato di essere state colpite da patologie legate all’esposizione a rifiuti. Tuttavia, essi invocata diversi studi sulla situazione ambientale nelle province di Napoli e Caserta (vedere paragrafi 24 e 25). Secondo questi studi, i cui risultati il Governo non ha concorso, il rischio di mortalità associato con un certo numero di tumori e di altre condizioni di salute è stato superiore in un’area di quelle province – che comprende i comuni di Caserta e San Nicola La Strada – rispetto al resto della Campania. La Corte non vede alcun motivo di dubitare che, come suggerito dai suddetti studi, un nesso di causalità esistente tra l’esposizione al trattamento dei rifiuti e un aumento del rischio di sviluppare patologie come il cancro o malformazioni congenite, anche se altri fattori come la storia familiare, la nutrizione e l’abitudine al fumo nella zona potrebbero aver influito sul tasso di mortalità.
128. L’esistenza di un rischio per la salute umana, come conseguenza della crisi dei rifiuti è stata riconosciuta dalla CORTE di giustizia. Quando l’esame di smaltimento dei rifiuti, la situazione in Campania, ha ritenuto che l’accumulo di grandi quantità di rifiuti lungo le strade pubbliche e in aree di stoccaggio temporaneo esposto la salute degli abitanti di certo pericolo (si veda la sentenza C-297/08, citato in Di Sarno e Altri , sopra citata, §§ 55-56).
129 . Inoltre, nella sua relazione del 5 febbraio 2013 la commissione parlamentare ha ritenuto che, anche se era impossibile stimare l’esatta misura in cui l’inquinamento da rifiuti, di gestione di crisi aveva colpito la salute umana, ad un danno incalcolabile non esiste e potrebbe influenzare le generazioni future, per raggiungere il livello massimo, in più di cinquant’anni da allora (si veda il paragrafo 23).
130. La Corte ritiene che, anche se non può essere detto, a causa della mancanza di prove mediche, che l’inquinamento da rifiuti, di gestione di crisi necessariamente causato danni per i candidati di salute, è possibile stabilire, tenendo conto dei rapporti ufficiali e prove disponibili, che vivono nella zona e caratterizzato da un’estesa esposizione di rifiuti in violazione delle norme di sicurezza realizzato i candidati più vulnerabili a malattie diverse (si veda, per un ragionamento simile, Kotov e Altri , sopra citata, § 107).
131. Inoltre, la Corte ribadisce inoltre che grave inquinamento ambientale può influenzare il benessere delle persone, in modo da influire negativamente sulla loro vita privata, senza, tuttavia, mettendo in serio pericolo la loro salute (vedi López Ostra , sopra citata, § 51). Nel caso di specie, i ricorrenti sono stati costretti a vivere per alcuni mesi in un ambiente inquinato da rifiuti lasciati nelle strade e dai rifiuti smaltiti in siti di stoccaggio temporaneo urgente creati per far fronte con la prolungata indisponibilità di un sufficiente trattamento dei rifiuti e impianti di smaltimento. I servizi di raccolta rifiuti nei comuni di Caserta e San Nicola La Strada sono stati più volte interrotto dalla fine del 2007 a Maggio 2008. L’accumulo di grandi quantità di rifiuti lungo le strade pubbliche led enti locali per l’emissione di misure di emergenza, tra cui la chiusura temporanea di asili, scuole, università, mercati locali e la creazione di aree di stoccaggio temporaneo dei comuni.
132. Anche supponendo che la fase acuta della crisi è durata solo cinque mesi dalla fine del 2007 a Maggio 2008 – (vedere i paragrafi 9 e 10 di cui sopra), la Corte ritiene che i disturbi ambientali che i ricorrenti sperimentato nel corso della loro vita quotidiana, influenzata, negativamente e in misura sufficiente, la loro vita privata durante l’intero periodo in esame (vedi Hardy e Maile v. the United Kingdom , no. 31965/07 , § 188, 14 febbraio 2012, e, per un simile ragionamento, Kotov e Altri , sopra citata, § 109, con ulteriori riferimenti).
133. La Corte rileva inoltre che, dato il perdurante incapacità delle autorità italiane di garantire il corretto funzionamento della raccolta dei rifiuti, trattamento e smaltimento di servizi, e nonostante il margine di apprezzamento lasciato al querelato dello Stato, le autorità hanno fallito nel loro obbligo positivo di adottare tutte le misure necessarie per garantire l’effettiva tutela del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro casa e la vita privata (vedi Cordella e Altri , citata sopra, § 173; e Di Sarno e Altri , sopra citata, § 112).
134. C’è stata dunque una violazione dell’Articolo 8 della Convenzione, a questo proposito, per il periodo dall ‘ 11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009.
(β) Dal 1 ° gennaio 2010, dopo la fine dello stato di emergenza
135. Come per il periodo dal 1 ° gennaio 2010, dopo la fine dello stato di emergenza, la Corte osserva che i documenti depositati dalle parti, di far luce su alcune mancanze nella gestione del trattamento dei rifiuti e servizi di smaltimento in Campania. Nonostante il legislativo e di misure di politica messo in atto a partire dal Maggio 2008, la CORTE di giustizia (sentenza C-653/13, citato nel paragrafo 21) ha rilevato che il 15 gennaio 2012 le autorità hanno ancora avuto modo di esaminare e di disporre di circa 6 milioni di tonnellate di “ecobales”, e che per questo ci vorranno circa quindici anni dalla data in cui l’infrastruttura necessaria è stata costruita. Una dichiarazione del Consiglio Regionale della Campania del 6 luglio 2020 ha riferito che il 24 giugno del 2019, c’erano ancora più di 4 milioni di tonnellate di “ecobales” della regione (punto 17).
136. La Corte ribadisce che non è per regola in astratto sulla qualità della Campania la raccolta dei rifiuti, trattamento e smaltimento di servizi o sull’adeguatezza dei rifiuti trattamento e smaltimento di infrastrutture, per l’accertamento in concreto dell’effetto di tali attività avevano il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro casa e la vita privata ai sensi dell’Articolo 8 della Convenzione. A questo proposito, si osserva che i ricorrenti non hanno dimostrato se e in che misura le carenze nella gestione del trattamento dei rifiuti e servizi di smaltimento in Campania nel periodo che segue la fine dello stato di emergenza, ha avuto un impatto diretto sulla loro casa e la vita privata. Anche se la presenza di grandi quantità di “ecobales” mostra la persistenza di un generale deterioramento dell’ambiente in Campania, questo di per sé non è sufficiente a dimostrare che la situazione in particolare colpito la popolazione dei comuni di Caserta e San Nicola La Strada e, se è così, la misura dell’interferenza con il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro casa e la vita privata.
137. Per giungere a questa conclusione, la Corte sottolinea che la domanda’ specificamente riguarda la cattiva gestione da parte delle autorità nazionali di raccolta, trattamento e smaltimento di servizi e non include diversi – anche se legati a fenomeni come la situazione generale di smaltimento illegale dei rifiuti e smaltimento noto come “ Terra dei fuochi ” (vedere paragrafi 14 e 15), che, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione del presente caso.
138. Vista la portata del reclamo come sopra stabilito, la Corte non può concludere che i ricorrenti non hanno dimostrato di avere personalmente ha avuto un grave impatto dei rifiuti inquinamento dal 1 ° gennaio 2010, a seguito della fine dello stato di emergenza. Di conseguenza, non vi è stata alcuna violazione dell’Articolo 8 in questo senso.
(ii) The “Lo Uttaro” landfill site
139. I ricorrenti lamentavano che le autorità avevano omesso di prendere tutte le misure necessarie per proteggere la loro salute e per l’ambiente e trascurato di informare le persone interessate, di rischi di vivere nell’area circostante il “Lo Uttaro” di discarica.
(α) aspetto Sostanziale dell’Articolo 8,
140. La Corte osserva che non è il suo compito per determinare che cosa esattamente dovrebbe essere stato fatto nel caso di specie di indirizzo e, possibilmente, ridurre l’inquinamento in modo più efficiente. Tuttavia, è certamente la propria competenza, a valutare se il Governo ha affrontato il problema con la dovuta diligenza e ha preso in considerazione tutti gli interessi in competizione. A questo proposito, la Corte ribadisce che l’onere di Stato per giustificare, utilizzando dettagliata e rigorosa di dati, una situazione in cui certe persone portano un pesante fardello per conto del resto della comunità. Guardando al presente caso, da questo punto di vista, la Corte rileva i seguenti punti (vedi Fadeyeva v. Russia , no. 55723/00 , § 128, CEDU 2005-IV, e Cordella e Altri , sopra citata, § 161).
141. I documenti forniti dalle parti emerge l’esistenza di seri problemi di inquinamento ambientale da “Lo Uttaro” discarica come un risultato di circa venti anni di smaltimento illegale di rifiuti. Dalla fine del 1980 fino a quando la pianta definitivamente cessato di operare nel 2007, il sito di discarica è stato operato in violazione delle pertinenti disposizioni legislative e autorizzazioni amministrative – oltre i confini della cava, al di là dei limiti della sua capacità e per lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi. Almeno dal 2001 l’autorità fosse stata a conoscenza che l’interramento rappresentavano un serio pericolo per l’ambiente. Nonostante la situazione ambientale dell’area e la sua inclusione nel PBR dal 2005, il commissario delegato ha autorizzato la riapertura dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, creando le condizioni per un peggioramento del danno ambientale. Le relazioni della commissione parlamentare e le conclusioni dei giudici nazionali, a partire dal 2007 descrivere una lunga serie di problemi gestionali e le attività di monitoraggio e considerato il “Lo Uttaro” area a rischio per la salute pubblica, in particolare per quanto riguarda le acque sotterranee (vedere paragrafi 34 – 40 e 76-77 sopra).
142. In seguito al suo sequestro dal giudice penale, nel novembre del 2007, le ispezioni effettuate dall’ARPAC nel 2008 è emerso che il “Lo Uttaro” sito di discarica, da allora non sono più in funzione, ha continuato a causare danni ambientali per le acque sotterranee e in atmosfera.
143. La Corte osserva che, nonostante le autorita’ di tentativi per mettere in sicurezza la zona in questione, alla data delle ultime osservazioni ricevute dalla Corte (6 luglio 2020) i progetti messi in atto non sono state pienamente attuate sicurezza, né i relativi lavori effettuati, secondo una chiara cornice di tempo. Prima di tutto, la Corte osserva che, nonostante la protezione e bonifica dell’area che viene proposta nell’accordo quadro tra il Ministero dell’Ambiente e il Consiglio Regionale della Campania del 18 luglio 2008 e nel successivo accordo operativo tra il Ministero dell’Ambiente e il comune di Caserta del 4 agosto 2009, in attuazione della prima fase di caratterizzazione ambientale dell’area avvenne solo negli anni dal 2013 al 2014.
144. Inoltre, anche se l ‘ 11 aprile 2014, sulla base dei dati raccolti, ARPAC consiglia l’assunzione di diverse azioni, tra cui (i) misure urgenti di sicurezza nel rispetto della contaminazione delle acque sotterranee e (ii) l’immediata rimozione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi contenenti amianto, queste misure urgenti non sono stati messi in posto (vedere paragrafi 64 – 75).
145. La Corte rileva inoltre che la seconda fase della caratterizzazione ambientale, che è stato approvato nel mese di giugno 2014 e la cui attività dovrebbe iniziare immediatamente dopo e per una durata non superiore a novanta giorni, non aveva ancora iniziato il 14 gennaio 2015. I suoi risultati sono stati convalidati dall’ARPAC su 10 Marzo 2016.
146. Come per la permanente messa in sicurezza della zona, la Risoluzione del Consiglio Regionale della Campania del 1 ° agosto 2017 ha riferito che le misure necessarie non era ancora stato programmato. Secondo le informazioni fornite dal Governo nelle ultime osservazioni ricevute dal Tribunale (6 luglio 2020), la messa in sicurezza della falda nell’ Area Vasta “Lo Uttaro” erano ancora in corso a tale data, senza una chiara limiti di tempo per la loro conclusione.
147. Sulla base delle informazioni di cui sopra, la Corte osserva che la mera chiusura di una discarica, non impedire che i rifiuti di continuare a danneggiare l’ambiente e mettere in pericolo la salute umana (si veda la sentenza della CGUE, C-196/13, citato nel paragrafo 21). Inoltre, la procedura finalizzata a proteggere e ripulire l’area sembra essere stata piuttosto inconcludenti (vedere, mutatis mutandis , Cordella e Altri , citata sopra, § 168). Nel frattempo, la concentrazione di un certo numero di sostanze tossiche nelle acque sotterranee nei pressi del sito di discarica portato le autorità giudiziarie e amministrative – più volte dal 2013 al 2019 – di vietare l’uso dell’acqua di falda e di imporre un divieto di coltivazione della zona, anche mediante provvedimenti di sequestro, su pozzi (vedere paragrafi 63, 72 e 73 di cui sopra).
148. Mentre la Corte non può concludere che misura i candidati vita o la salute sono stati specificamente minacciata dall’inquinamento da “Lo Uttaro” sito di discarica, la Corte ritiene che i documenti depositati dalle parti a dimostrare che la situazione di inquinamento ambientale nei comuni di Caserta e San Nicola La Strada continua e mettere in pericolo la loro salute.
149. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che le autorità nazionali non è riuscito a prendere tutte le misure necessarie a garantire l’effettiva tutela del diritto delle persone interessate al rispetto della loro vita privata.
150. Così, la fiera di equilibrio tra, da un lato, l’ interesse delle ricorrenti a non soffrire di gravi danni ambientali che potrebbero influenzare il loro benessere e la vita privata e, dall’altro, l’interesse di tutta la società, è stato sconvolto nel caso di specie.
151. Pertanto, vi è stata una violazione dell’Articolo 8 della Convenzione nel suo aspetto sostanziale.
(β) aspetto Procedurale dell’Articolo 8,
152 . Come per l’aspetto procedurale dell’Articolo 8 e la censura relativa alla presunta mancanza di informazioni che avrebbero consentito i candidati per valutare il rischio che correvano, la Corte osserva che il Dipartimento di Protezione Civile pubblicato studi sull’impatto sanitario del ciclo dei rifiuti nelle province di Napoli e Caserta nel 2005 e nel 2008. Inoltre, la situazione ambientale del “Lo Uttaro” sito di discarica è stato reso pubblico dalla commissione parlamentare nel 2007 e 2013. Informazioni sui risultati dei test eseguiti come parte della caratterizzazione di “Lo Uttaro” area contenute negli ordini dai sindaci di Caserta e San Nicola La Strada e nel comunicato stampa della procura di Santa Maria Capua a Vetere Tribunale Distrettuale negli anni dal 2013 al 2019. Il Giudice ritiene che le autorità italiane hanno scaricato il loro dovere di informare le persone interessate, tra cui le ricorrenti, dei rischi potenziali a cui sono esposti, continuando a vivere in Caserta e San Nicola La Strada (vedi Di Sarno e Altri , § 113, e Guerra e Altri , § 60, entrambi citati sopra). C’è stato, pertanto, alcuna violazione dell’Articolo 8 della Convenzione in questo senso.
- ALTRE PRESUNTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE
- Articolo 6 § 1, e dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1 della Convenzione, in combinato disposto con l’Articolo 13 della Convenzione
153. I candidati ulteriore lamentato una mancanza di rimedi efficaci per ottenere la restituzione delle tasse che ha pagato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Secondo loro, l’inadempienza dello Stato di garantire un’adeguata raccolta dei rifiuti, trattamento e smaltimento di servizi in Campania li ha fatti il diritto alla restituzione integrale delle tasse erano pagate in relazione a questi servizi. Essi invocata Articoli 6 e 13 della Convenzione e dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1 alla Convenzione, che, in quanto pertinenti, come segue:
Articolo 6 § 1
“Nella determinazione dei suoi diritti civili e obblighi … ognuno ha il diritto ad una equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge.”
L’articolo 1 del Protocollo N ° 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non nell’interesse pubblico e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non è, tuttavia, in alcun modo pregiudicare il diritto degli stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”
Articolo 13
“Tutti coloro i cui diritti e le libertà enunciati nella Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.”
154 . Per quanto riguarda l’Articolo 6 § 1, la Corte ribadisce che solo mostrando che una controversia pecuniarie di natura di per sé non è sufficiente per attirare l’applicabilità di questa disposizione, che sotto il suo capo civile. Questioni fiscali fanno ancora parte del nucleo duro della pubblica autorità prerogative, con la natura pubblica del rapporto tra il contribuente e la comunità restanti predominante. Pertanto, le controversie in materia fiscale al di fuori della portata dei diritti e degli obblighi, nonostante il pecuniaria effetti che essi producono necessariamente per il contribuente (vedi Ferrazzini v. Italia [GC], n. 44759/98 , § 29, CEDU 2001 – VII, e, più recentemente, Vegotex International S. A. v. Belgio [GC], n. 49812/09 , § 66, 3 novembre 2022).
155. Di conseguenza, la denuncia ai sensi dell’Articolo 6 § 1 è incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione.
156. Come per il reclamo ai sensi dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1, la Corte ribadisce che la regola contenuta nel secondo comma si riserva espressamente il diritto degli Stati Contraenti per passare leggi che essi ritengono necessari per assicurare il pagamento delle imposte.
157. Visti i ricorrenti che, secondo il diritto nazionale che potrebbe aver richiesto la restituzione del 60% dell’importo pagato, anche se, secondo loro, dovrebbero avere diritto a pieno la restituzione di tali importi, la Corte osserva che la struttura interesse a ottenere la restituzione di tali importi non esiste come tale ai sensi del diritto nazionale. Pertanto, il reclamo sarebbe in linea di principio incompatibile ratione materiae con l’Articolo 1 del Protocollo N ° 1 ( Zhigalev c. Russia , n. 54891/00 , § 131, 6 luglio 2006). Tuttavia, anche supponendo che questa disposizione si applica, la denuncia è in ogni caso inammissibile come manifestamente infondato, il fatto che la materia rientra nell’ampio margine di apprezzamento che gli Stati Contraenti godono quando si tratta di definire e attuare la politica in materia fiscale ( vedere Stere e Altri c. Romania , n. 25632/02 , § 51, 23 febbraio 2006, e “ Bulves” AD c. Bulgaria , n. 3991/03 , § 63, 22 gennaio 2009; si veda anche la giurisprudenza citata al punto 154 sopra).
158. La denuncia ai sensi dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1 è, pertanto, inammissibile ai sensi dell’Articolo 35 § 3 (a) della Convenzione e deve essere rigettato in applicazione dell’Articolo 35 § 4 della medesima.
159. Infine, la Corte ribadisce che l’Articolo 13 non si applica se non c’è discutibile affermazione (vedi Balsamo v. San Marino , nn. 20319/17 e 21414/17 , § 77, 8 ottobre 2019, e la giurisprudenza ivi citata). Come ha trovato in precedenza, le denunce ai sensi dell’Articolo 6 § 1, e dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1 erano irricevibili ratione materiae e manifestamente infondato, rispettivamente. Di conseguenza, i ricorrenti non hanno discutibile reclamo ai sensi della Convenzione. e, nel presente caso, l’Articolo 13 non è applicabile in combinazione con le suddette disposizioni.
160. Di conseguenza, la denuncia ai sensi dell’Articolo 13 è incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’Articolo 35 § 3 (a) e deve essere respinta a norma dell’Articolo 35 § 4.
- Denunce restanti
161. Basandosi sull’Articolo 14, insieme con gli Articoli 2 e 8 della Convenzione, i ricorrenti lamentavano che, residenti nella regione Campania, che aveva avuto un livello di protezione inferiore della suddetta Convenzione dei diritti di persone che risiedono altrove.
162. La Corte rileva che il ricorso è privo di fondamento e non supportate da alcuna prova e, pertanto, manifestamente infondata.
- Conclusione
163. Di conseguenza, il resto, il ricorso deve essere respinto in quanto inammissibile, ai sensi dell’Articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.
- APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
164. L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente non permette solo una parziale riparazione, la Corte, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
- Danni
165. I ricorrenti hanno sostenuto di 50.000 euro (EUR) rispetto a non ‑ danno patrimoniale.
166. Il Governo si è opposto.
167. Nelle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che le violazioni della Convenzione che ha trovato costituiscono sufficiente la soddisfazione per qualsiasi danno non patrimoniale.
- I costi e le spese
168. I candidati, inoltre, affermato EUR 28,492.95 per i costi e le spese sostenute dinanzi alla Corte.
169. Il Governo ha contestato la pretesa.
170. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui è stato dimostrato che questi sono stati effettivamente e necessariamente sostenute e sono ragionevoli per quantistica. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole premio i ricorrenti, in solido, della somma di EURO 5.000 per il procedimento dinanzi alla Corte, più qualsiasi tassa che può essere a pagamento per i candidati.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
- Dichiara inammissibile nei confronti dei candidati di cui ai numeri 2-4, 7 e 15-18 in appendice;
- Dichiara le restanti censure delle ricorrenti in merito all’Articolo 8 della Convenzione ammissibile e il resto, il ricorso è inammissibile;
- Tiene che ci sia stata una violazione dell’Articolo 8 della Convenzione per quanto concerne la gestione dei rifiuti, di raccolta, trattamento e smaltimento di servizi nel periodo dal 11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009;
- Tiene che non c’è stata alcuna violazione dell’Articolo 8 della Convenzione per quanto concerne la gestione dei rifiuti, di raccolta, trattamento e smaltimento di servizi nel periodo dal 1 ° gennaio 2010;
- Tiene che ci sia stata una violazione dell’Articolo 8 della Convenzione nel suo aspetto sostanziale per quanto riguarda le autorità italiane hanno mancato di prendere le misure necessarie per proteggere il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata in relazione con l’inquinamento ambientale causato da “Lo Uttaro” discarica;
- Tiene che non c’è stata alcuna violazione dell’Articolo 8 della Convenzione nel suo aspetto procedurale per quanto riguarda le autorità italiane presunta incapacità di fornire ai richiedenti informazioni, come per l’inquinamento ambientale causato da “Lo Uttaro” discarica;
- Tiene che la constatazione della violazione costituisce di per sé sufficiente la soddisfazione per qualsiasi danno non patrimoniale subito dai ricorrenti;
- Detiene
(a) che il convenuto è Stato pagato, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’Articolo 44 § 2 della Convenzione, 5.000 EUR (cinquemila euro) per i ricorrenti, in solido, più qualsiasi tassa che può essere addebitabile, in riguardo di costi e spese;
(b) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino a quando la transazione semplice, l’interesse deve essere pagato il suddetto importo ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo di default maggiorato di tre punti percentuali;
- Respinge il resto della domanda’ solo per la soddisfazione.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 19 ottobre 2023, a norma dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.
Renata Degener Marko Bošnjak
Cancelliere Il Presidente
APPENDICE
Elenco dei candidati:
Versione originale
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (Sez. I)
19 ottobre 2023 (Locascia e altri)
CASE OF LOCASCIA AND OTHERS v. ITALY
(Application no. 35648/10)
JUDGMENT
Art 8 • Positive obligations • Domestic authorities’ protracted inability to ensure proper functioning of waste collection, treatment and disposal services during a state of emergency, in place for over fifteen years, due to waste management crisis affecting the Campania region where the applicants lived • Applicants more vulnerable to illness due to living in area marked by extensive exposure to waste in breach of applicable safety standards • Environmental nuisance affected, adversely and to a sufficient extent, applicants’ private life during entire period • Failure to take all necessary measures to ensure effective protection of applicants’ right to respect for their home and private life • Applicants’ failure to show they personally suffered a severe impact of waste pollution following the end of the state of emergency due to shortcomings in management of waste treatment and disposal services
Art 8 • Positive obligations • Domestic authorities’ failure to take all necessary measures to ensure effective protection of applicants’ right to respect for their private life in respect of environmental pollution caused by landfill site located between the municipalities where they lived • Situation of environmental pollution continuing and endangering applicants’ health • Fair balance between competing interests upset • Authorities discharged their duty to inform people concerned, including the applicants, of potential risks to which they exposed themselves by continuing to live in affected area
Art 13 (+ Art 1 P1) • Effective remedy • Inability to obtain full restitution of taxes paid for waste collection, treatment and disposal services within wide margin of appreciation of Contracting State in framing and implementing policy in area of taxation • Manifestly ill-founded
STRASBOURG
19 October 2023
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.
In the case of Locascia and Others v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Marko Bošnjak, President,
Alena Poláčková,
Lətif Hüseynov,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, judges,
and Renata Degener, Section Registrar,
Having regard to:
the application (no. 35648/10) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by nineteen Italian nationals (“the applicants” – see appendix), on 23 June 2010;
the decision to give notice to the Italian Government (“the Government”) of the complaints concerning Articles 2 and 8 of the Convention;
the decision to give priority to the application (Rule 41 of the Rules of Court);
the parties’ observations;
Having deliberated in private on 26 September 2023,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
INTRODUCTION
1. The main issues in the present case are whether (i) the authorities’ poor management of the waste collection, treatment and disposal services in the Campania region and (ii) their failure to take protective measures to minimise or eliminate the effects of pollution from a landfill site located between the municipalities of Caserta and San Nicola La Strada violated the applicants’ rights under Articles 2 and 8 of the Convention.
THE FACTS
2. The applicants, whose personal details are set out in the appendix, live in the municipalities of Caserta and San Nicola La Strada (Campania). They were represented by Mr A. Imparato, a lawyer practising in San Prisco.
3. The Government were initially represented by their former co-Agent, Ms P. Accardo, and later by their Agent, Mr L. D’Ascia, Avvocato dello Stato.
4. The facts of the case may be summarised as follows.
- Waste management in Campania and in the municipalities of Caserta and San Nicola La Strada
- From 1994 to 2009
5. From 11 February 1994 to 31 December 2009 a state of emergency (stato di emergenza) was in place in the Campania region, by decision of the Prime Minister, because of serious problems with municipal solid waste disposal.
6. From 11 February 1994 to 23 May 2008 the management of the crisis was entrusted to deputy commissioners appointed by the Prime Minister, who were assisted by assistant commissioners. Nine senior officials – including the four presidents of the Campania region in office during that time and the head of the civil emergency planning department of the Prime Minister’s Office – were appointed deputy commissioners.
7. From 23 May 2008 to 31 December 2009 the management of the crisis was entrusted to an under-secretariat in the Prime Minister’s Office under the head of the civil emergency planning department.
8. The main circumstances concerning waste management in Campania from 1994 to 2009 are described in the judgment of Di Sarno and Others v. Italy (no. 30765/08, §§ 10-18, 20-34 and 36-51, 10 January 2012).
9. With specific regard to the effects of the waste crisis on the municipalities of Caserta and San Nicola La Strada, several orders of the mayor of Caserta issued between 2 and 9 January 2008 referred to the “serious situation” caused by “huge heaps of waste piling up in the streets” following an interruption in waste collection that had started more than twenty days earlier. They reported that fires had been lit to burn waste, resulting in the release of dioxin. They also stated that the accumulation of a “shocking quantity” (mole impressionante) of waste in the streets had impaired pedestrian and vehicular traffic and produced unbearable miasmas spreading throughout the entire municipality. They reported that this situation had led to a public health emergency and resulted in considerable distress and potential danger to citizens’ safety. To safeguard public health, the mayor postponed the resumption of all educational activities, including kindergartens, schools and universities, suspended several local markets and ordered the removal of waste from the streets to temporary storage areas.
10. As to the municipality of San Nicola La Strada, in several orders issued between 6 April 2007 and 12 May 2008 its mayor referred to the “interruption in waste collection caused by the closure of disposal sites” and the subsequent accumulation of waste “on all public roads” constituting a danger to public health. He ordered the temporary closure of a kindergarten and primary school, suspended the municipality’s weekly fair and ordered the removal of waste from the streets to temporary storage areas.
- From 2010 to 2020
11. Decree-Law no. 195 of 30 December 2009, converted with amendments into Law no. 26 of 26 February 2010, set out urgent measures in relation to the end of the state of emergency. From 1 January 2010 waste management was entrusted to the presidents of the provinces. Moreover, the Decree-Law set out measures aimed at speeding up the construction of power plants fuelled by refuse-derived fuel (combustibile derivato da rifiuti – “RDF”) and ensuring the operation of other waste treatment and disposal facilities.
12. Decree-Law no. 2 of 25 January 2012, converted with amendments into Law no. 28 of 24 March 2012, set out additional measures concerning the construction and authorisation of new waste treatment and disposal facilities. It provided that the Ministry of the Environment was to submit an annual report to inform Parliament on waste management results and issues.
13. Decree-Law no. 136 of 10 December 2013, converted with amendments into Law no. 6 of 6 February 2014, set out urgent measures aimed at, inter alia, ensuring food safety, as well as enhancing environmental protection and transparency in tender procedures concerning monitoring and land remediation activities in Campania. It provided that investigations were to be carried out in the Campania region in order to map the areas affected by severe environmental pollution owing to illegal spillages and waste disposal, including by combustion (the so-called “Terra dei Fuochi” (“Land of Fires”) area).
14. The Ministerial Directive of 23 December 2013 defined the extent of the “Terra dei Fuochi” area, listing fifty-seven municipalities in the provinces of Naples and Caserta affected by the phenomenon. This list included the municipality of Caserta.
15. The Interministerial Directive of 16 April 2014 listed other municipalities placed “under observation”, including the municipality of San Nicola La Strada.
16. By Resolution of 16 December 2016 the Campania Regional Council approved an update to the Regional Municipal Waste Management Plan (Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania – “PRGRU”), which was published in regional Official Gazette (Bollettino Ufficiale della Regione Campania – “BURC”) no. 88/2016. The PRGRU set out targets for separate collection and for treatment and disposal capacity in Campania. It also established an emergency action plan for the disposal of baled waste (so-called “ecobales” – ecoballe) stored in the region.
17. According to a statement by the Campania Regional Council of 6 July 2020, on 24 June 2019 there were still more than 4 million tonnes of “ecobales” in the region. The Regional Council planned to transfer part of that waste to treatment facilities located in other Italian regions or abroad (approximately a third of the total), with the remainder being processed in two new waste treatment plants in Caivano and Giugliano in Campania (province of Naples).
- Judgments of the Court of Justice of the European Union
18. A summary of the judgments of 26 April 2007 and 4 March 2010 of the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) is provided in the judgment of Di Sarno and Others (cited above, §§ 52-56).
19. On 16 April and 10 December 2013 the Commission brought two cases before the CJEU under Article 260(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), contending that Italy had not taken the necessary measures to comply with the aforementioned judgments.
20. By a judgment of 2 December 2014 (case C-196/13) the CJEU assessed the measures taken by Italy to fulfil the obligations arising from its judgment of 26 April 2007 concerning the existence of numerous illegal landfills in the country. It observed as follows:
“It is common ground that, on expiry of the … deadline [30 September 2009], cleaning-up works for certain sites were still in progress or had not been started. In respect of other sites, the Italian Republic has not provided any information that would make it possible to establish the date on which the cleaning-up operations, if any, were implemented.”
It also noted that the merely closing down the landfills in question was insufficient for compliance with the obligation to ensure that waste was recovered or disposed of without endangering human health and using processes or methods which could harm the environment.
21. By a judgment of 16 July 2015 (case C‑653/13) the CJEU assessed the measures taken by Italy to fulfil the obligations arising from its judgment of 4 March 2010 concerning the national authorities’ failure to establish an integrated and adequate network of waste disposal facilities in the Campania region. The CJEU found that on 15 January 2012, the reference date for assessing whether there had been a failure to fulfil obligations, the authorities had not yet characterised and disposed of approximately 6 million tonnes of “ecobales”, and that this would take about fifteen years from the date on which the necessary infrastructure was built. Moreover, it observed that on the same date, the number of facilities with the necessary capacity to treat municipal waste in Campania was insufficient. In fact, according to the Commission, in 2012 22% of unsorted municipal waste produced in Campania (40% when including organic waste) was sent outside the region for treatment and recovery. It concluded that Italy had not fulfilled the obligations arising from the judgment of 4 March 2010 as it had failed to take the necessary measures to comply with Articles 4 and 5 of Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste.
- Parliamentary commission of inquiry into illegal activities related to the waste cycle
22. A brief description of the findings of reports by the parliamentary commission of inquiry into illegal activities related to the waste cycle is provided in the judgment Di Sarno and Others (cited above, §§ 57-59).
23. In its report of 5 February 2013, the parliamentary commission stated as follows:
“[I]n this precise historical moment, the problem of waste in Campania is not a regional problem anymore … it is a national problem that exposes Italy to very serious sanctions by the European Union institutions … The issue of ecobales, which refers to 6 million of tonnes of waste in storage sites that should have been temporary and that ended up being open-air dumps, is emblematic of the extent to which waste issues in the Region are unmanageable. It is not possible to estimate the exact extent to which pollution has moved into the soil, from the soil to food and from food to people. This is an incalculable damage that will affect future generations. The environmental damage is unfortunately destined to produce its effects in an amplified and progressive way in the next years and will reach its peak … in fifty years.”
- Scientific studies
24. On an unspecified date the Italian Government (Civil Protection Department) requested the World Health Organisation (WHO) to conduct a study on the health impact of the waste cycle in the provinces of Naples and Caserta. The results of the first phase of the study (Studio pilota), carried out in cooperation with the Italian Health Institute (ISS), the Italian National Research Council (CNR), the Regional Environmental Protection Agency (hereinafter “ARPAC”) and the Campania Regional Epidemiological Observatory (OER), were presented publicly in Naples in 2005 and Rome in 2007. They revealed that the mortality risk associated with tumours of the stomach, liver, kidney, trachea, bronchi and lungs, pleura and bladder, as well as the risk of congenital malformations of the cardiovascular system, urogenital system and limbs, were higher in an area spanning the provinces of Naples and Caserta than in the rest of Campania. This area contained most of the waste disposal sites, but also many other environmental stressors, such as intensive agriculture, widespread industrial activities and a very high population density.
25. In 2007 the results of the second phase of the study (Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti, mortalità e malformazioni congenite) were published on the website of the Civil Protection Department. They showed that the area with the highest cancer mortality and malformations was the one most affected by the illegal disposal of hazardous waste and the uncontrolled burning of municipal solid waste. This correlation suggested, according to the study, that exposure to waste treatment affected the mortality risk observed in Campania, but that other factors, including family history, nutrition and smoking habits in the area might also influence the mortality rate.
- the “Lo Uttaro” landfill site
- The “Lo Uttaro” area before the reopening of the landfill site
26. In 1994 the deputy commissioner ordered its technical department to carry out inspections on privately owned waste disposal plants located in the province of Caserta in order to assess, inter alia, the possibility of using them to alleviate the effects of the waste management crisis.
27. The head of the technical department inspected the “Lo Uttaro” area, where, pursuant to decision no. 1366 of 4 March 1989 of the Campania Regional Council, from the late 1980s until the early 1990s a limited liability company, Ecologica Meridionale S.r.l. (hereinafter “Ecologica Meridionale”), had operated a waste disposal plant.
28. On 31 December 2001 the head of the technical department filed a report with the ecological operations unit of the Caserta carabinieri stating that the “Lo Uttaro” area was absolutely unsuitable (assoluta inidoneità) for a new waste disposal plant. According to the report, the landfill operated by Ecologica Meridionale differed substantially from the project that had been authorised in the late 1980s and did not comply with the precautionary regulations on environment protection set out in the authorisation. Moreover, during its operation it had received significantly larger quantities of waste than had been authorised. According to the expert, the area had been affected by “extremely serious environmental pollution” leading to a “predictable environmental disaster”.
29. On 1 April 2005 the deputy commissioner for emergency land remediation and water protection in the Campania region (Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania delegato) approved the Regional Plan for remediation of the contaminated sites in Campania (Piano di Bonifica della Regione Campania, hereinafter “PRB”) (Ordinance no. 49 of 1 April 2005), which included permanent safety measures (messa in sicurezza permanente) of the Ecologica Meridionale landfill in the “Lo Uttaro” area.
- Reopening of the landfill site
30. On 11 November 2006, the deputy commissioner and representatives of the province of Caserta and the municipality of Caserta signed a memorandum of understanding agreeing to open a new waste disposal plant in the “Lo Uttaro” area.
31. On 12 January 2007 the deputy commissioner ordered the temporary occupation of the land concerned and approved the preliminary draft of the work to adapt it to the disposal of non-hazardous waste (Ordinance no. 3 of 12 January 2007).
32. On 19 April 2007 the deputy commissioner authorised the ACSA CE 3 consortium to carry out the disposal of non-hazardous waste at the “Lo Uttaro” landfill site (Ordinance no. 103 of 19 April 2007).
33. On 22 April 2007 the ACSA CE 3 consortium began operating the landfill site.
- Civil proceedings before the Naples District Court
34. On 20 June 2007 a group of residents of a neighbourhood in Caserta (Villaggio Saint Gobain) lodged an urgent application under Article 700 of the Code of Civil Procedure with the Naples District Court, seeking an injunction to suspend the operation of the waste disposal plant, which they claimed posed an imminent and irreparable danger to their health.
35. On 19 July 2007 a judge of the Naples District Court allowed the application and ordered the deputy commissioner and the ACSA CE 3 consortium to cease operations at the waste disposal plant. The District Court considered that the authorities had failed to put in place all the necessary measures to ensure that the operation of the landfill did not damage public health. No proper environmental impact assessment had been undertaken. Moreover, at that time the “Lo Uttaro” area was already polluted, as reported by the documents available to the deputy commissioner and also demonstrated by the fact that it was included in the PRB. According to the District Court, the decision to create a new landfill in the “Lo Uttaro” area had been driven by the urgent need to find a site for the disposal of solid waste in the Caserta province, to the detriment of people’s health.
36. On 3 August 2007 the deputy commissioner and the ACSA CE 3 consortium challenged the order of 19 July 2007 before a full bench of the Naples District Court.
37. The court, pending the outcome of the appeal (reclamo), allowed the landfill site to operate and appointed an expert to assess, inter alia, whether its operation caused harm to human health.
38. In a report filed on 15 October 2007 the expert found that the “Lo Uttaro” area had been a risk to public health since the 1990s, particularly as regards groundwater, which was already contaminated.
The report concluded that the decision to transfer new quantities of waste there was inappropriate as, among other things:
– the choice of site was in violation of the applicable regulations and contrary to the factual findings contained in the documents available to the deputy commissioner;
– any additional waste released into the plant would exacerbate the current risk of damage to the environment and public health, and make any future remediation work more difficult.
39. On 7 November 2007 the mayor of Caserta, having taken note of the expert report and the potential danger to the environment and public health which operation of the plant entailed, ordered its temporary closure until the conclusion of the civil proceedings pending before the Naples District Court.
40. On 13 November 2007 the Naples District Court, sitting in a full bench, dismissed the appeal.
41. According to the information provided by the Government, which has not been disputed by the applicants, following the above-mentioned interim measure no further sets of proceedings were commenced before the civil courts.
- Criminal proceedings before the Santa Maria Capua Vetere District Court and the seizure of the “Lo Uttaro” landfill
42. On an unspecified date in 2005 the public prosecutor at the Santa Maria Capua Vetere District Court began an investigation into the management of the “Lo Uttaro” waste disposal plant (RGNR 15618/05) on suspicion that they had, inter alia, abusively disposed of hazardous waste and caused an environmental disaster.
43. On 13 November 2007 the preliminary investigations judge (giudice per le indagini preliminari – “the GIP”) of the same court allowed the public prosecutor’s request for the preventive seizure of the landfill (GIP Santa Maria Capua Vetere, decree no. 12033/05).
44. The GIP found that the landfill had been operated for the disposal of hazardous waste, in breach of the relevant legislative provisions and the authorisation to operate the waste disposal plant. Certifications had been forged to make hazardous waste appear non-hazardous.
45. Moreover, the decision noted that although the laboratory tests carried out on the groundwater had shown that it was contaminated, the necessary safety measures had not been put in place, in breach of the relevant environmental regulations and the surveillance and control plan set out in the authorisation to operate the waste disposal plant.
46. The GIP found that, according to the inspection reports of the head of the technical department reporting to the deputy commissioner, the “Lo Uttaro” area was absolutely unsuitable for a new waste disposal plant (see paragraph 28 above). The information concerning the size and conditions of the area provided in support of its reopening was false. Furthermore, the current plant had already been used for the disposal of a quantity of waste equal to 4.5 times the volume originally authorised.
47. The GIP also found that the work to adapt the area to the operation of the new plant did not guarantee the securing of the site and was insufficient to repair the current environmental damage.
48. He concluded that “there [was] no doubt that from the overt environmental insecurity of the plant derive[d] its substantial and objective illicitness even in a situation of emergency” and ordered its seizure to prevent the continuation of its abusive operation to the detriment of the environment and public health.
49. Following its transfer to the Naples District Court (RG 26655/08) for reasons of jurisdiction, the part of the case concerning the operation in 2007 of the “Lo Uttaro” landfill site was transferred back to the Santa Maria Capua Vetere District Court (RGNR 58582/08).
50. On 14 March 2016 the court convicted the managing director of the ACSA CE 3 consortium and a deputy commissioner who had been in charge of transferring waste to the “Lo Uttaro” landfill site of illegal trade in waste pursuant to section 260 of Legislative Decree no. 152 of 3 April 2006 (“the Environment Act”). The managing director was also convicted of environmental disaster under Article 434 of the Criminal Code, while the proceedings in relation to the other charges brought against him (unauthorised waste management, forgery and failure to perform his duties of office) were declared time-barred. Forgery charges brought against an officer of ARPAC were also declared time-barred.
51. The judgment held that the groundwater contamination posed a serious danger to public health, regardless of whether it had been exclusively caused by the waste disposal plant. The laboratory carrying out tests on the area had already found in May 2007 that the groundwater was contaminated. According to the operational management plan (piano gestione operativa), the managing director should have then suspended the operation of the landfill and implemented safety measures, while ARPAC should have monitored the operation of the waste disposal plant.
52. The Santa Maria Capua Vetere District Court sentenced the managing director to one and a half year’s imprisonment and the deputy commissioner to eight months’ imprisonment imposing on both a temporary ban on holding public office and additional penalties under sections 30, 32 bis and 32 ter of the Criminal Code, which were all suspended. It awarded damages to the civil parties and ordered remediation of the area.
53. On 9 February 2017 the Naples Court of Appeal acquitted the managing director and the deputy commissioner of all offences because the limitation period had expired, but upheld the remainder of the lower court’s judgment, including the orders awarding damages to the civil parties and for remediation of the area.
54. By a judgment of 2 July 2018 the Court of Cassation quashed the Naples Court of Appeal’s judgment and referred the case to it. It stated that, notwithstanding the expiry of the limitation period, the Court of Appeal should have provided adequate reasons for not acquitting defendants on the merits on the basis that they had clearly not committed the offence in question, the facts had never occurred, or the facts did not constitute an offence or did not come under criminal law, under the terms of Article 129 § 2 of the Code of Criminal Procedure. Moreover, the Court of Appeal had not provided reasons for upholding the orders to compensate the civil parties and clean up the area.
55. The parties did not provide information concerning the outcome of referral proceedings before the Naples Court of Appeal.
- Administrative measures for securing and cleaning up the “Lo Uttaro” landfill site
56. On 19 May, 9 December and 11 December 2008 ARPAC carried out inspections of the landfill site. It reported that the amount of leachate collected and disposed of was still low compared to the quantity of waste stored at the plant and put considerable pressure on the whole landfill site with the risk of compromising the waterproofing system. According to ARPAC, the landfill had an environmental impact as it caused uncontrolled gaseous emissions and an accumulation and overproduction of leachate. Biogas emissions were estimated at millions of cubic metres per year, which, in the absence of a capture plant, went directly into the atmosphere. It was considered essential to install, even temporarily, a system for capturing and utilising the biogas produced by the landfill.
57. Pursuant to Article 11 of Decree-Law no. 90 of 23 May 2008, converted with amendments into Law no. 123 of 14 July 2008, the Ministry of the Environment was required to support the conclusion of agreements with public or private entities to implement environmental compensation measures aimed at overcoming the waste disposal crisis in Campania. Under this legislative framework, on 18 July 2008 the Ministry of the Environment and the Campania Regional Council agreed on a “Strategic Programme for Environmental Compensation in the Campania Region”, which included remediation of the “Lo Uttaro” landfill site.
58. On 4 August 2009 the municipality of Caserta and the Ministry of the Environment signed an operational agreement concerning the measures to be taken to clean up the “Lo Uttaro” area.
59. PRB no. 777 of 25 October 2013, which was approved by the Regional Council and published in BURC no. 30/2013, provided for the determination of an area in the municipality of Caserta, San Marco Evangelista and San Nicola La Strada (known as Area Vasta “Lo Uttaro”) where the environmental conditions were particularly compromised owing to the number of contaminated sites, including landfills and waste transfer and temporary waste storage facilities.
60. Between June 2013 and December 2014 Sogesid S.p.A., an in-house company of the Ministry of the Environment (hereinafter “Sogesid”), carried out a first phase of environmental characterisation of the area.
61. According to the test results validated by ARPAC (report no. 22/TF/14), the area was found to be contaminated. In particular, the groundwater was largely contaminated, mainly by manganese, nitrites, iron, arsenic and fluorides. The soil did not have a high enough level of concentration of elements to consider the industrial area contaminated, with the exception of a temporary storage facility where two samples indicated a concentration of arsenic higher than the legal limit.
62. On 11 April 2014 ARPAC recommended, inter alia:
(i) carrying out a second phase of environmental characterisation of the area, including by testing a wider surface area in order to determine the extent of the contamination;
(ii) refraining from using the groundwater sourced from the “Lo Uttaro” area for human, agricultural and breeding consumption; and limiting the use of the groundwater sourced within 500 metres from that perimeter, allowing its usage only after analytical tests of the relevant wells;
(iii) adopting urgent safety measures in respect of the groundwater contamination;
(iv) urgently removing and disposing of the hazardous waste found in the “Lo Uttaro” landfill site containing asbestos, and immediately adopting measures to avoid any possible airborne release of that substance.
63. On the basis of the results of these investigations, on 8 November 2013 and 3 June 2014 the mayors of Caserta and San Nicola La Strada prohibited the usage of groundwater from wells located in the “Lo Uttaro” area.
64. During a technical meeting on 21 May 2014, Sogesid declared that it did not have the power to carry out the emergency safety measures recommended by ARPAC, particularly as regards the groundwater contamination and the removal and disposal of hazardous waste. The province of Caserta declared that it would request the company Gisec S.p.A. (hereinafter “Gisec”), which was in charge of the managing the waste disposal plant, to carry out the removal and disposal of the hazardous waste. The municipality of Caserta undertook to send a request to the competent authority (Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo di Programma) to have Sogesid authorised to draw up, in cooperation with ARPAC, a feasibility study on the safety measures to be carried out in relation to the groundwater contamination. Sogesid agreed to produce the feasibility study at the end of the second phase of the environmental characterisation.
65. On 6 June 2014 Sogesid filed a project concerning the second phase of the environmental characterisation of the area, which was approved by decree no. 45 of the Campania Regional Council of 13 June 2014. It stated that the work had to begin urgently and be completed within ninety days, excluding the time strictly necessary for tender procedures.
66. On 14 January 2015 Sogesid sent the Campania Regional Council a timetable of further operations, informing it that the activities related to the second phase of the environmental characterisation would begin by the end of January 2015 and that, once these activities had been concluded, the project concerning permanent safety and remediation would be finalised.
67. On 10 March 2016 ARPAC validated the results of the investigations carried out as part of the second phase of the environmental characterisation of the area (report no.7/TF/16). It confirmed that the groundwater was contaminated by, among other things, arsenic, nickel, antimony, iron, manganese, mercury and fluorides.
68. On 16 June 2016 an article in the Il Mattino newspaper reported that Gisec had not yet removed the hazardous waste containing asbestos found in the “Lo Uttaro” area in 2014.
69. On 22 July 2016 the same newspaper reported that, although the capping of the landfill was to be completed by 13 March 2017, further investigations were currently suspended.
70. On 24 April 2016 the Campania Regional Council and the Prime Minister’s Office entered into the Agreement for Development of the Campania Region (Patto per lo sviluppo della regione Campania), which stipulated that the measures set out in the PRB were to be implemented, including the safety measures concerning the groundwater in the Area Vasta “Lo Uttaro”.
71. In Resolution n. 510 of 1 August 2017 the Campania Regional Council named the securing of the groundwater in the “Lo Uttaro” area as one of the actions to be carried out with the National Agency for Investment and Business Development (Agenzia Nazionale per I’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A. – “Invitalia”). The Resolution described the level of progress of the securing activities in the “Lo Uttaro” area as “Planning not carried out. Characterisation results available for some sites of the area”.
72. On 12 February 2019, following a request by the public prosecutor at the Santa Maria Capua Vetere District Court, twelve wells were seized within the Area Vasta “Lo Uttaro” owing to heavy metal contamination. Information on the preventive measure was made public in a press release by the public prosecutor’s office.
73. By order no 57 of 28 June 2019, the mayor of Caserta prohibited the owners of wells located in the “Lo Uttaro” area to use the groundwater for human consumption, irrigation, livestock watering and industrial use and imposed a ban on cultivation in the area. Wells located within 500 metres of the area were to be used subject to validation by the competent authorities of test results proving that the water was safe.
74. According to the applicants, up until March 2020 no remediation work had been carried out in the “Lo Uttaro” area. Sogesid had drafted a project for its permanent securing, which had not been implemented, nor had its timing been set.
75. According to the information provided by the Government in the latest observations received by the Court (on 6 July 2020), on 18 March 2019 Invitalia launched a tender procedure concerning the securing of the groundwater in the Area Vasta “Lo Uttaro” which was still ongoing. Moreover, according to the Government, on that date the securing of the area by Sogesid was underway.
- Findings on the “Lo Uttaro” landfill site of the parliamentary commission of inquiry into illegal activities related to the waste cycle
76. In its report of 19 December 2007, the parliamentary commission observed that the decision to authorise the reopening of the landfill site notwithstanding the fact that the documents held by the deputy commissioner showed that the area was environmentally inadequate demonstrated that the offices of the deputy commissioner were incapable of reading their own documents (incapacità della struttura commissariale a leggere le proprie stesse carte). Moreover, ARPAC had reported the environmental criticalities connected to the operation of the plan with an inexcusable delay. The authorities in charge of monitoring functions had proved to be unable to provide truthful information on which legislative and administrative policies could be based.
77. In its report of 5 February 2013, the parliamentary commission reported that during the operation of the landfill in 2007, hazardous waste had been disposed of at the plant, in breach of the relevant authorisation and environmental regulations. It confirmed that the site pollution and illegal management had been established on the basis of the documents available to the offices of the deputy commissioner and other competent authorities, who had therefore failed to monitor the situation and had even certified false information in order to justify the continued operation of the landfill.
RELEVANT LEGAL FRAMEWORK
- Relevant domestic law
78. A summary of the relevant domestic law governing waste treatment is contained in Di Sarno and Others (cited above, §§ 65-67).
79. Article 844 of the Civil Code establishes that the owner of a plot of land cannot prevent nuisances from a neighbouring plot of land if they do not exceed a tolerable threshold.
80. Article 2043 of the Civil Code provides that any unlawful act which causes damage to another will render the perpetrator liable in damages under civil law.
81. Under Article 700 of the Code of Civil Procedure, anyone who has cause to fear that their rights may suffer imminent and irreparable damage may file an urgent application for a court order affording them instant protection of their rights.
82. Under Article 133 § 1 (p) and (s) of the Code of Administrative Procedure, the following matters fall within the exclusive jurisdiction of the administrative courts:
– disputes relating to any measure taken by the commissioner in all emergency situations and disputes concerning the waste management cycle; the jurisdiction of the administrative courts extends to constitutional rights;
– disputes relating to any measure taken contrary to the provisions on environmental damage, as well as failure by the Ministry of the Environment to respond to a request for precautionary, preventive or containment measures against environmental damage, and for compensation for damage suffered as a result of the delay in issuing such measures.
- European Union and international law
83. A summary of the relevant European Union and international law is contained in Di Sarno and Others (cited above, §§ 71-76).
THE LAW
- ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION
84. Relying on Articles 2 and 8 of the Convention, the applicants submitted that in failing to take the requisite measures (i) to guarantee the proper functioning of the waste collection, treatment and disposal services and (ii) to minimise or eliminate the effects of the pollution from the “Lo Uttaro” landfill, the State had caused serious damage to the environment and endangered their lives and their health and that of the local population in general. They further maintained that the accumulation of large quantities of waste along public roads constituted an illegitimate interference with their right to respect for their home and private and family life. Moreover, they complained that the authorities had neglected to inform the people concerned of the risks of living in the area surrounding the “Lo Uttaro” landfill.
85. The Government disagreed.
86. Since it is master of the characterisation to be given in law to the facts of the case (see Guerra and Others v. Italy, 19 February 1998, § 44, Reports of Judgments and Decisions 1998‑I), the Court considers, regard being had to its case-law on the matter (see López Ostra v. Spain, 9 December 1994, § 51, Series A no. 303‑C; Guerra and Others, cited above, § 57; Hatton and Others v. the United Kingdom [GC], no. 36022/97, § 96, ECHR 2003‑VIII; Di Sarno and Others, cited above, § 96; and Cordella and Others v. Italy, nos. 54414/13 and 54264/15, §§ 93-94, 24 January 2019), that the applicants’ complaints should be examined from the standpoint of the right to respect for one’s home and private life enshrined in Article 8 of the Convention, the relevant provisions of which read as follows:
“1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.”
- Admissibility
87. The Government raised two pleas of inadmissibility, arguing that the applicants lacked victim status and that domestic remedies had not been exhausted.
- The applicants’ victim status
88. In their additional observations, the Government submitted that several applicants lacked victim status as they did not reside in the municipalities surrounding the landfill.
89. The applicants contested this, referring to the residence certificates they had filed with the Court.
90. The Court sees no need to examine whether the Government are estopped from making the above objection since it finds in any event that it concerns a matter which goes to the Court’s jurisdiction and which it is not prevented from examining of its own motion (see Buzadji v. the Republic of Moldova [GC], no. 23755/07, § 70, 5 July 2016, and Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland [GC], no. 931/13, § 93, 27 June 2017).
91. The Court points out that the Convention does not confer on individuals any right to an actio popularis (see Perez v. France [GC], no. 47287/99, § 70, ECHR 2004-I). According to its established case-law, the crucial element which must be present in determining whether, in the circumstances of a case, environmental pollution has adversely affected one of the rights safeguarded by Article 8 § 1 is the existence of a harmful effect on a person’s private or family sphere and not simply the general deterioration of the environment (see Di Sarno and Others, cited above, § 80, and Cordella and Others, cited above, § 101). The Court further notes that in a number of cases where it found that Article 8 was applicable, the proximity of the applicants’ homes to the sources of pollution was one of the factors taken into account by the Court (see Pavlov and Others v. Russia, no. 31612/09, §§ 63 – 71, 11 October 2022).
92. The Court notes that the applicants complained of a situation affecting the entire population of Campania, in so far as they complained of the environmental damage caused by the authorities’ poor management of the waste collection, treatment and disposal services and, more specifically, the population living in the municipalities of Caserta and San Nicola La Strada, with regard to the pollution from the nearby “Lo Uttaro” landfill site.
93. The Court observes that the documents provided by the applicants show that Caserta and San Nicola La Strada were both affected by the waste management crisis (crisi dei rifiuti) lasting from 11 February 1994 to 31 December 2009. In particular, several orders of the mayor of Caserta issued between 2 and 9 January 2008 referred to the “serious situation” caused by “huge heaps of waste piling up in the streets” following an interruption in waste collection that had started more than twenty days earlier. They stated that this situation had led to a public health emergency and resulted in considerable distress and potential danger to citizens’ safety. Similarly, in several orders issued between 6 April 2007 and 12 May 2008 the mayor of San Nicola La Strada referred to the “interruption in waste collection caused by the closure of disposal sites” and the subsequent accumulation of waste “on all public roads” constituting a danger to public health (see paragraphs 9 and 10 above).
94. As to the “Lo Uttaro” landfill site, the documents provided by the parties show, inter alia, that in order to protect public health, the local authorities had to repeatedly impose on the population living in Caserta and San Nicola La Strada a ban on the use of groundwater drawn from wells located in the areas surrounding the landfill site (see paragraphs 63, 72 and 73 above). In these circumstances, the Court considers that the environmental damage complained of by the applicants living in those municipalities is likely to have directly affected their personal well-being (see Di Sarno and Others, cited above, § 81).
95. The Court notes however that the applicants listed under numbers 2‑4, 7 and 15-18 in the appendix did not submit evidence proving that they resided in the affected area. It thus considers that they failed to show that they had been directly affected by the situation complained of (see Cordella and Others, cited above, § 108).
96. The Court therefore accepts the Government’s objection in respect of the applicants listed under numbers 2-4, 7 and 15-18 in the appendix and rejects it in respect of the other applicants. Any mention of “the applicants” in the remainder of this judgment must be understood as referring to the remaining applicants.
97. Accordingly, in respect of applicants listed under numbers 2‑4, 7 and 15-18 this complaint is incompatible ratione personae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 35 § 3 (a) and must be rejected in accordance with Article 35 § 4.
- Non-exhaustion of domestic remedies
98. The Government also argued that the applicants had not exhausted domestic remedies.
99. Firstly, the Government submitted that it had been possible for the applicants to make an urgent application under Article 700 of the Code of Civil Procedure (see paragraph 81 above). They noted that other residents had sought and obtained a court order under this provision to immediately suspend the operation of the “Lo Uttaro” landfill.
100. The Government also argued that, under Article 133 § 1 (p) of the Code of Administrative Procedure (see paragraph 82 above), the applicants could have challenged the orders issued by the authorities during the state of emergency and, more generally, any decision taken in relation to the management of the waste collection, treatment and disposal services. In this regard, the applicants could have got the administrative courts to annul these decisions, issue orders for the protection of their health and private life and award them compensation.
101. Moreover, under Article 133 § 1 (s) of the Code of Administrative Procedure (see paragraph 82 above), the applicants could have challenged the decisions taken by the authorities in breach of the provisions on environmental damage, as well as the failure of the Minister for the Environment and Land and Sea Protection to respond to their request for precautionary, preventive or containment measures against environmental damage.
102. The applicants could have also brought a claim for damages in the civil courts (see paragraph 80 above).
103. In their additional observations, the Government also relied on Article 844 of the Civil Code (see paragraph 79 above).
104. The applicants contended that the domestic remedies at their disposal had not been adequate and effective as required by Article 35 § 1 of the Convention, since none had been capable of addressing the substance of the relevant Convention complaints and of awarding appropriate relief, especially considering the prolonged and systematic shortcomings of the administrative authorities in managing the waste collection, treatment and disposal services in Campania, and the substantial and unjustified delay in putting in place the permanent securing and remediation of the “Lo Uttaro” landfill site.
105. The Court reiterates that it is a fundamental feature of the machinery of protection established by the Convention that it is subsidiary to the national systems safeguarding human rights. It is concerned with the supervision of the implementation by Contracting States of their obligations under the Convention. It should not take on the role of Contracting States, whose responsibility it is to ensure that the fundamental rights and freedoms enshrined therein are respected and protected on a domestic level. The rule of exhaustion of domestic remedies is based on the assumption – reflected in Article 13 of the Convention, with which it has close affinity – that there is an effective remedy available in respect of the alleged violation. The rule is therefore an indispensable part of the functioning of this system of protection (see Vučković and Others v. Serbia (preliminary objection) [GC], nos. 17153/11 and 29 others, § 69, 25 March 2014).
106. The Court further reiterates that, under Article 35 § 1 of the Convention, normal recourse should be had by an applicant to remedies which are available and sufficient to afford redress in respect of the breaches alleged, while it is incumbent on the Government claiming non-exhaustion to satisfy the Court that the remedy was an effective one available in theory and in practice at the relevant time, that is to say, that it was accessible, was one which was capable of providing redress in respect of the applicant’s complaints and offered reasonable prospects of success (see, among other authorities, Akdivar and Others v. Turkey, 16 September 1996, §§ 66-68, Reports 1996-IV).
107. With regard to compensatory remedies, the Court notes that, on the one hand, they could theoretically have resulted in compensation for the people concerned but not in removal of the waste from public roads or remediation of the “Lo Uttaro” landfill site. Therefore, they could have provided only partial redress for the environmental damage complained of by the applicants. On the other hand, even assuming that compensation constituted an adequate remedy for the alleged violations of the Convention, the Government have not shown that the applicants would have had any chance of success by pursuing that remedy. The domestic decisions relied on by the Government (Court of Cassation judgments nos. 27187/2007 and 22116/14, and Constitutional Court judgments nos. 140/2007 and 167/2011) concerned the issue of the distribution of jurisdiction between the ordinary and administrative courts in matters of environmental damage. The Government did not provide any examples of civil or administrative court decisions actually awarding compensation to inhabitants of areas affected by an accumulation of waste or pollution from a landfill site (see Di Sarno and Others, cited above, § 87).
108. In so far as the Government referred to the possibility for the applicants to have requested the administrative courts to annul specific decisions and the civil and administrative courts to order the authorities to put in place measures for the protection of their health and private life, even admitting that these remedies could in theory have been effective, they failed to show that they would in practice have been capable of providing redress in respect of the applicants’ complaints.
109. With regard to remedies before the civil courts, the Court notes that, pursuant to Article 700 of the Code of Civil Procedure, the Naples District Court ordered (in a single-judge decision) and confirmed (in a full bench) the suspension of the operation of the waste disposal plant. However, this measure did not prevent the waste already stored in the landfill from continuing to release emissions into the atmosphere and leachate into the groundwater, nor was it capable of securing and cleaning up the area concerned.
110. As to remedies before the administrative courts, the Court observes that the Government relied on two judgments of the Campania Regional Administrative Court. The first (no. 676/2012) ordered the Minister for the Environment and Land and Sea Protection to respond to the applicants’ request for precautionary, preventive or containment measures against the environmental damage allegedly caused by a landfill site, it being understood that the authorities were only required to give a substantiated reply and remained free to choose whether to accept or deny the request. The second (no. 3373/2013) rejected the claim filed against the authorities’ follow-up decision to deny the request. Therefore, neither of these judgments ordered the authorities to put in place measures for the protection of the applicants’ health and private life (see, mutatis mutandis, Di Sarno and Others, cited above, § 87).
111. Furthermore, the Court notes that, in the specific circumstances of this case, (i) a state of emergency was declared in Campania to tackle a structural crisis that for more than fifteen years affected the entire regional waste management (see paragraphs 5 and 8 above); and (ii) the pollution from the “Lo Uttaro” landfill site had been known to the authorities since at least 2001 and, several years after they had decided to carry out works to secure the area, implementation of those works was still ongoing without a clear time frame for their end (see paragraphs 28 and 56-75 above).
112. Having regard to the material submitted by the parties, the Government have failed to persuade the Court that in the present case a civil or administrative remedy could have offered reasonable prospects of success.
113. It follows that the Government’s preliminary objection as to the non‑exhaustion of domestic remedies must be rejected.
114. The Court further notes that these complaints are neither manifestly ill-founded nor inadmissible on any other grounds listed in Article 35 of the Convention. They must therefore be declared admissible.
- Merits
- The parties’ submissions
(a) The applicants
(i) Management of the waste collection, treatment and disposal services
115. The applicants submitted that from 1994 to 2009 the municipalities of Caserta and San Nicola La Strada had been hit by the effects of the regional waste management crisis. Waste had periodically piled up in the streets, producing unbearable smells and attracting stray dogs, rats and insects. Uncontrolled fires had been lit to burn waste and had released dioxin. The applicants also relied on several studies on the environmental situation in the provinces of Naples and Caserta (see paragraphs 24 and 25 above) to prove that the authorities’ failings in the management of the crisis had caused damage to the environment and put their lives in danger. Moreover, the accumulation of large quantities of waste along public roads had constituted an illegitimate interference with their right to respect for their home and private life, impairing free movement and resulting in the temporary closure of schools and local markets.
116. They claimed that the alleged violation had continued in the period following the end of the state of emergency. They relied, inter alia, on the findings of the CJEU (see judgment C‑653/13, cited in paragraph 21 above).
(ii) The “Lo Uttaro” landfill site
117. The applicants argued that, even though the authorities had been aware since 2001 that the “Lo Uttaro” landfill had posed a serious environmental hazard, in 2007 the deputy commissioner authorised the reopening of the waste disposal plant. Moreover, still in March 2020 (when the applicants’ latest observations were received by the Court) the securing and remediation of the area had not yet been carried out. Relying on the findings of the criminal courts and the parliamentary commission, they maintained that the prolonged illegal management of the waste disposal plant and the authorities’ failure to take protective measures to minimise or eliminate the effects of pollution stemming from the area had caused damage to the environment and endangered their health. According to them, the respondent State had also failed to discharge its obligation to inform the people concerned of the risks of living in the area surrounding the landfill.
(b) The Government
(i) Management of the waste collection, treatment and disposal services
118. The Government acknowledged that the Court had already assessed the situation complained of by the applicants in the judgment of Di Sarno and Others (cited above), but contended that, following that judgment, the management of the waste collection, treatment and disposal services in Campania had significantly improved. They relied on several legislative and administrative measures aimed at achieving more efficient management of the waste life cycle, the development of selective waste collection and the rationalisation and upgrading of the existing structure (see paragraphs 11, 12, 16 and 17 above). With regard to the effects of the waste management crisis on health, the Government submitted that they had taken appropriate legislative and administrative measures to safeguard the environment and the healthiness of food and agricultural products and to clean up contaminated sites (see paragraphs 13-15 above).
(ii) The “Lo Uttaro” landfill site
119. The Government submitted that the authorities had taken adequate measures to minimise the effects on the environment caused by the “Lo Uttaro” landfill site. First of all, since the waste disposal plant had ceased to operate in 2007, any environmental damage was limited to low levels of biogas emissions. Moreover, the environmental situation of the area was constantly monitored by ARPAC and other competent authorities. Permanent securing operations were ongoing. Meanwhile, the orders issued by the judicial and local authorities to prohibit the use of groundwater from wells located in the “Lo Uttaro” area guaranteed effective protection of residents’ health.
- The Court’s assessment
(a) General principles
120. The Court reiterates that severe environmental pollution may affect individuals’ well-being and prevent them from enjoying their homes in such a way as to affect their private and family life adversely (see López Ostra, § 51; Guerra and Others, § 60; and Di Sarno and Others, § 104, all cited above).
121. The Court further points out that the adverse effects of environmental pollution must attain a certain minimum level if they are to fall within the scope of Article 8. The assessment of that minimum is relative and depends on all the circumstances of the case, such as the intensity and duration of the nuisance, and its physical or mental effects (see Cordella and Others, cited above, § 157).
122. It is often impossible to quantify the effects of serious industrial pollution in each individual case and to distinguish them from the influence of other relevant factors such as age, profession or personal lifestyle. The same concerns possible worsening of the quality of life caused by industrial pollution. “Quality of life” is a subjective characteristic which hardly lends itself to a precise definition (see Kotov and Others v. Russia, nos. 6142/18 and 12 others, § 101, 11 October 2022). It follows that, taking into consideration the evidentiary difficulties involved, the Court will have regard primarily, although not exclusively, to the findings of the domestic courts and other competent authorities in establishing the factual circumstances of the case (see Jugheli and Others v. Georgia, no. 38342/05, § 63, 13 July 2017; Cordella and Others, cited above, § 160; and Pavlov and Others, cited above §§ 66 – 71).
123. Furthermore, Article 8 does not merely compel the State to abstain from arbitrary interference: in addition to this primarily negative undertaking, there may be positive obligations inherent in effective respect for private or family life. In any event, whether the question is analysed in terms of a positive duty on the State to take reasonable and appropriate measures to secure the applicant’s rights under Article 8 § 1 or in terms of an “interference by a public authority” to be justified in accordance with Article 8 § 2, the applicable principles are broadly similar (see López Ostra, § 51; Guerra and Others, § 58; and Cordella and Others, § 158, all cited above).
124. In the context of dangerous activities in particular, States have an obligation to set in place regulations geared to the special features of the activity in question, particularly with regard to the level of risk potentially involved. They must govern the licensing, setting up, operation, security and supervision of the activity and must make it compulsory for all those concerned to take practical measures to ensure the effective protection of citizens whose lives might be endangered by the inherent risks (see, mutatis mutandis, Öneryıldız v. Turkey [GC], no. 48939/99, § 90, ECHR 2004-XII; Di Sarno and Others, cited above, § 106; and Cordella and Others, cited above, § 159).
125. As to the procedural obligations under Article 8, the Court reiterates that it attaches particular importance to access to information by the public that enables them to assess the risks to which they are exposed (see Guerra and Others, § 60, and Di Sarno and Others, § 107, both cited above). In assessing compliance with the right to access to information under Article 8 the Court may take into consideration the obligations stemming from other relevant international instruments, such as the Aarhus Convention, which Italy has ratified. Its Article 5 § 1 (c) in particular requires each Party to ensure that “in the event of any imminent threat to human health or the environment, whether caused by human activities or due to natural causes, all information which could enable the public to take measures to prevent or mitigate harm arising from the threat and is held by a public authority is disseminated immediately and without delay to members of the public who may be affected” (see paragraph 83 above and Di Sarno and Others, cited above, §§ 76 and 107).
(b) Application of the above principles to the instant case
(i) Management of the waste collection, treatment and disposal services
(α) From 11 February 1994 to 31 December 2009, the end of the state of emergency
126. The Court has already noted (see paragraph 93 above) that the municipalities of Caserta and San Nicola La Strada, where the applicants live, were affected by the waste management crisis. The applicants complained that this situation had endangered their lives and health and constituted an illegitimate interference with their right to respect for their home and private life.
127. The applicants have not alleged that they were affected by any pathologies linked to exposure to waste. However, they relied on several studies on the environmental situation in the provinces of Naples and Caserta (see paragraphs 24 and 25). According to these studies, whose findings the Government did not contest, the mortality risk associated with a number of tumours and other health conditions was higher in an area of those provinces – which includes the municipalities of Caserta and San Nicola La Strada – than in the rest of Campania. The Court sees no reason to question that, as suggested by the abovementioned studies, a causal link existed between exposure to waste treatment and an increased risk of developing pathologies such as cancer or congenital malformations, even though other factors such as family history, nutrition and smoking habits in the area might also have influenced the mortality rate.
128. The existence of a risk to human health as a consequence of the waste management crisis was recognised by the CJEU. When examining the waste disposal situation in Campania, it considered that the accumulation of large quantities of waste along public roads and in temporary storage areas exposed the health of the local inhabitants to certain danger (see judgment C-297/08, cited in Di Sarno and Others, cited above, §§ 55-56).
129. Moreover, in its report of 5 February 2013 the parliamentary commission considered that, although it was impossible to estimate the exact extent to which the pollution from the waste management crisis had affected human health, such incalculable damage did exist and would affect future generations, reaching its peak in fifty years from then (see paragraph 23 above).
130. The Court considers that even though it cannot be said, owing to the lack of medical evidence, that the pollution from the waste management crisis necessarily caused damage to the applicants’ health, it is possible to establish, taking into account the official reports and available evidence, that living in the area marked by extensive exposure to waste in breach of the applicable safety standards made the applicants more vulnerable to various illnesses (see, for similar reasoning, Kotov and Others, cited above, § 107).
131. Moreover, the Court also reiterates that severe environmental pollution may affect individuals’ well-being in such a way as to adversely affect their private life, without, however, seriously endangering their health (see López Ostra, cited above, § 51). In the present case, the applicants were forced to live for several months in an environment polluted by waste left in the streets and by waste disposed of in temporary storage sites urgently created to cope with the prolonged unavailability of sufficient waste treatment and disposal facilities. The waste collection services in the municipalities of Caserta and San Nicola La Strada were repeatedly interrupted from the end of 2007 to May 2008. The accumulation of large quantities of waste along public roads led the local authorities to issue emergency measures including the temporary closure of kindergartens, schools, universities and local markets and the creation of temporary storage areas in the municipalities.
132. Even assuming that the acute phase of the crisis lasted only five months – from the end of 2007 to May 2008 – (see paragraphs 9 and 10 above), the Court considers that the environmental nuisance that the applicants experienced in the course of their everyday life affected, adversely and to a sufficient extent, their private life during the entire period under consideration (see Hardy and Maile v. the United Kingdom, no. 31965/07, § 188, 14 February 2012, and, for a similar reasoning, Kotov and Others, cited above, § 109, with further references).
133. The Court also finds that, given the protracted inability of the Italian authorities to ensure the proper functioning of the waste collection, treatment and disposal services, and in spite of the margin of appreciation left to the respondent State, the authorities failed in their positive obligation to take all the necessary measures to ensure the effective protection of the applicants’ right to respect for their home and private life (see Cordella and Others, cited above, § 173; and Di Sarno and Others, cited above, § 112).
134. There has therefore been a violation of Article 8 of the Convention in this regard for the period from 11 February 1994 to 31 December 2009.
(β) From 1 January 2010, after the end of the state of emergency
135. As to the period from 1 January 2010, following the end of the state of emergency, the Court observes that the documents filed by the parties shed light on several shortcomings in the management of waste treatment and disposal services in Campania. Notwithstanding the legislative and policy measures put in place since May 2008, the CJEU (see judgment C-653/13, cited in paragraph 21 above) found that on 15 January 2012 the authorities still had to examine and dispose of approximately 6 million tonnes of “ecobales”, and that this would take about fifteen years from the date when the necessary infrastructure was built. A statement of the Campania Regional Council of 6 July 2020 reported that on 24 June 2019 there were still more than 4 million tonnes of “ecobales” in the region (paragraph 17 above).
136. The Court reiterates that it is not for it to rule in abstracto on the quality of the Campania waste collection, treatment and disposal services or on the adequacy of its waste treatment and disposal infrastructure, but to ascertain in concreto what effect these activities had on the applicants’ right to respect for their home and private life under Article 8 of the Convention. In this regard, it observes that the applicants have not demonstrated whether and to what extent the shortcomings in the management of waste treatment and disposal services in Campania in the period following the end of the state of emergency had a direct impact on their home and private life. Although the presence of large quantities of “ecobales” shows the persistence of a general deterioration of the environment in Campania, this is not in itself sufficient to establish that the situation specifically affected the population of the municipalities of Caserta and San Nicola La Strada and, if so, the extent of the interference with the applicants’ right to respect for their home and private life.
137. In reaching this conclusion, the Court points out that the applicants’ claim specifically concerns the poor management by the national authorities of the waste collection, treatment and disposal services and does not include different – although related – phenomena such as the general situation of illegal dumping and disposal of waste known as “Terra dei fuochi” (see paragraphs 14 and 15 above), which therefore falls outside the scope of the present case.
138. In view of the scope of the claim as established above, the Court cannot conclude that the applicants showed to have personally suffered a severe impact of the waste pollution from 1 January 2010 following the end of the state of emergency. Accordingly, there has been no violation of Article 8 in this regard.
(ii) The “Lo Uttaro” landfill site
139. The applicants complained that the authorities had failed to take the requisite measures to protect their health and the environment and neglected to inform the people concerned of the risks of living in the area surrounding the “Lo Uttaro” landfill.
(α) Substantive aspect of Article 8
140. The Court notes that it is not its task to determine what exactly should have been done in the present case to address and possibly reduce the pollution in a more efficient way. However, it is certainly within its jurisdiction to assess whether the Government approached the problem with due diligence and gave consideration to all the competing interests. In this regard, the Court reiterates that the onus is on the State to justify, using detailed and rigorous data, a situation in which certain individuals bear a heavy burden on behalf of the rest of the community. Looking at the present case from this perspective, the Court notes the following points (see Fadeyeva v. Russia, no. 55723/00, § 128, ECHR 2005-IV, and Cordella and Others, cited above, § 161).
141. The documents provided by the parties show the existence of serious environmental pollution from the “Lo Uttaro” landfill site as a result of approximately twenty years of illegal waste disposal. From the late 1980s until the plant definitively ceased to operate in 2007, the landfill site was operated – in breach of the relevant legislative provisions and administrative authorisations – beyond the boundaries of the quarry, beyond the limits of its capacity and for the illegal disposal of hazardous waste. Since at least 2001 the authorities had been aware that the landfill posed a serious environmental hazard. Despite the environmental situation of the area and its inclusion in the PBR since 2005, the deputy commissioner authorised the reopening of the waste disposal plant, creating the conditions for worsening the environmental damage. The reports of the parliamentary commission and the findings of national courts from 2007 onwards describe a long pattern of problems in managerial and monitoring activities and considered the “Lo Uttaro” area a risk to public health, particularly as regards groundwater (see paragraphs 34 – 40 and 76-77 above).
142. Following its seizure by the criminal courts in November 2007, the inspections carried out by ARPAC in 2008 showed that the “Lo Uttaro” landfill site, by then no longer in operation, continued to cause environmental damage to the groundwater and atmosphere.
143. The Court notes that, despite the authorities’ attempts to secure the area concerned, on the date of the latest observations received by the Court (6 July 2020) the projects put in place were not fully implemented yet, nor had the related works being carried out according to a clear time frame. First of all, the Court observes that, despite the securing and remediation of the area being proposed in the framework agreement between the Ministry of the Environment and the Campania Regional Council dated 18 July 2008 and in the subsequent operational agreement between the Ministry of the Environment and the municipality of Caserta of 4 August 2009, implementation of the first phase of the environmental characterisation of the area only took place in the years 2013 to 2014.
144. Moreover, although on 11 April 2014, on the basis of the data collected, ARPAC recommended taking several actions including (i) urgent safety measures in respect of the groundwater contamination and (ii) the immediate removal and disposal of the hazardous waste containing asbestos, these urgent measures were not put in place (see paragraphs 64 – 75 above).
145. The Court further notes that the second phase of the environmental characterisation, which was approved in June 2014 and whose activities were expected to begin immediately after and to last no more than ninety days, had not yet started on 14 January 2015. Its results were only validated by ARPAC on 10 March 2016.
146. As to the permanent securing of the area, the Resolution of the Campania Regional Council of 1 August 2017 reported that the necessary measures had not yet been planned. According to the information provided by the Government in the latest observations received by the Court (on 6 July 2020), the securing of the groundwater in the Area Vasta “Lo Uttaro” were still ongoing on that date with no clear time-limits for their conclusion.
147. On the basis of the above information, the Court observes that the mere closure of the landfill site did not prevent the waste from continuing to harm the environment and endanger human health (see the judgment of the CJEU, C-196/13, cited in paragraph 21 above). Moreover, the procedure aimed at securing and cleaning up the area appears to have been rather inconclusive (see, mutatis mutandis, Cordella and Others, cited above, § 168). Meanwhile, the concentration of a number of toxic substances in the groundwater near the landfill site led the judicial and administrative authorities – repeatedly from 2013 to 2019 – to prohibit the use of groundwater and impose a ban on cultivation in the area, also by means of seizure orders on the wells (see paragraphs 63, 72 and 73 above).
148. While the Court cannot conclude to what extent the applicants’ lives or health were specifically threatened by the pollution from the “Lo Uttaro” landfill site, the Court considers that the documents filed by the parties demonstrate that a situation of environmental pollution in the municipalities of Caserta and San Nicola La Strada was continuing and endangering their health.
149. In the light of the foregoing, the Court finds that the national authorities failed to take all the measures necessary to ensure the effective protection of the right of the people concerned to respect for their private life.
150. Thus, the fair balance to be struck between, on the one hand, the applicants’ interest in not suffering serious environmental harm which might affect their well-being and private life and, on the other, the interest of society as a whole, was upset in the present case.
151. Therefore, there has been a violation of Article 8 of the Convention in its substantive aspect.
(β) Procedural aspect of Article 8
152. As to the procedural aspect of Article 8 and the complaint concerning the alleged failure to provide information that would have enabled the applicants to assess the risk they ran, the Court notes that the Civil Protection Department published studies on the health impact of the waste cycle in the provinces of Naples and Caserta in 2005 and 2008. Moreover, the environmental situation of the “Lo Uttaro” landfill site was made public by the parliamentary commission in 2007 and 2013. Information on the test results carried out as part of the characterisation of the “Lo Uttaro” area was contained in the orders by the mayors of Caserta and San Nicola La Strada and in the press release by the public prosecutor at the Santa Maria Capua a Vetere District Court in the years 2013 to 2019. The Court accordingly considers that the Italian authorities discharged their duty to inform the people concerned, including the applicants, of the potential risks to which they exposed themselves by continuing to live in Caserta and San Nicola La Strada (see Di Sarno and Others, § 113, and Guerra and Others, § 60, both cited above). There has therefore been no violation of Article 8 of the Convention in this regard.
- OTHER ALLEGED VIOLATIONS OF THE CONVENTION
- Article 6 § 1 and Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention in conjunction with Article 13 of the Convention
153. The applicants further complained of a lack of effective remedies to obtain full restitution of the taxes they had paid for the collection and disposal of their municipal solid waste. According to them, the State’s failure to guarantee adequate waste collection, treatment and disposal services in Campania made them entitled to full restitution of the taxes they had paid in relation to those services. They relied on Articles 6 and 13 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which, in so far as relevant, read as follows:
Article 6 § 1
“In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law.”
Article 1 of Protocol No. 1
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”
Article 13
“Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.”
154. As regards Article 6 § 1, the Court reiterates that merely showing that a dispute is pecuniary in nature is not in itself sufficient to attract the applicability of this provision under its civil head. Tax matters still form part of the hard core of public authority prerogatives, with the public nature of the relationship between the taxpayer and the community remaining predominant. Thus, tax disputes fall outside the scope of civil rights and obligations, despite the pecuniary effects which they necessarily produce for the taxpayer (see Ferrazzini v. Italy [GC], no. 44759/98, § 29, ECHR 2001 – VII, and, more recently, Vegotex International S.A. v. Belgium [GC], no. 49812/09, § 66, 3 November 2022).
155. Accordingly, the complaint under Article 6 § 1 is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention.
156. As to the claim under Article 1 of Protocol No. 1, the Court reiterates that the rule contained in the second paragraph explicitly reserves the right of Contracting States to pass such laws as they may deem necessary to secure the payment of taxes.
157. Having regard to the applicants’ submission that under domestic law they could have requested restitution of up to 60% of the amounts they had paid even though, according to them, they should have been entitled to full restitution of those amounts, the Court observes that a property interest in obtaining full restitution of those amounts did not exist as such under national law. Therefore, this complaint would in principle be incompatible ratione materiae with Article 1 of Protocol No. 1 (Zhigalev v. Russia, no. 54891/00, § 131, 6 July 2006). However, even assuming that this provision would apply, the complaint is in any event inadmissible as being manifestly ill-founded, on the grounds that the matter falls within the wide margin of appreciation that Contracting States enjoy when it comes to framing and implementing policy in the area of taxation (see Stere and Others v. Romania, no. 25632/02, § 51, 23 February 2006, and “Bulves” AD v. Bulgaria, no. 3991/03, § 63, 22 January 2009; see also the case-law cited in paragraph 154 above).
158. The complaint under Article 1 of Protocol No. 1 is therefore inadmissible under Article 35 § 3 (a) of the Convention and must be rejected pursuant to Article 35 § 4 thereof.
159. Lastly, the Court reiterates that Article 13 does not apply if there is no arguable claim (see Balsamo v. San Marino, nos. 20319/17 and 21414/17, § 77, 8 October 2019 and the case-law cited therein). As it has found above, the complaints under Article 6 § 1 and Article 1 of Protocol No. 1 were inadmissible ratione materiae and manifestly ill-founded respectively. Consequently, the applicants have no arguable claim under the Convention. and in the present case Article 13 is not applicable in conjunction with the above-mentioned provisions.
160. Accordingly, the complaint under Article 13 is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 35 § 3 (a) and must be rejected in accordance with Article 35 § 4.
- Remaining complaints
161. Relying on Article 14 together with Articles 2 and 8 of the Convention, the applicants complained that as residents in the Campania region, they had been afforded a lower level of protection of the aforementioned Convention rights than people residing elsewhere.
162. The Court notes that the complaint is unsubstantiated and not supported by any evidence and is therefore manifestly ill-founded.
- Conclusion
163. Consequently, the remainder of the application must be rejected as being inadmissible, pursuant to Article 35 §§ 3 (a) and 4 of the Convention.
- APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
164. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
- Damage
165. The applicants claimed 50,000 euros (EUR) in respect of non‑pecuniary damage.
166. The Government objected.
167. In the circumstances of the present case, the Court considers that the violations of the Convention it has found constitute sufficient just satisfaction for any non-pecuniary damage.
- Costs and expenses
168. The applicants also claimed EUR 28,492.95 for the costs and expenses incurred before the Court.
169. The Government contested the claim.
170. According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown that these were actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum. In the present case, regard being had to the documents in its possession and the above criteria, the Court considers it reasonable to award the applicants, jointly, the sum of EUR 5,000 for the proceedings before the Court, plus any tax that may be chargeable to the applicants.
FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,
- Declares the application inadmissible in respect of the applicants listed under numbers 2-4, 7 and 15-18 in the appendix;
- Declares the remaining applicants’ complaints concerning Article 8 of the Convention admissible and the remainder of the application inadmissible;
- Holds that there has been a violation of Article 8 of the Convention as regards management of the waste collection, treatment and disposal services in the period from 11 February 1994 to 31 December 2009;
- Holds that there has been no violation of Article 8 of the Convention as regards management of the waste collection, treatment and disposal services in the period from 1 January 2010;
- Holds that there has been a violation of Article 8 of the Convention in its substantive aspect as regards the Italian authorities’ failure to take the requisite measures to protect the applicants’ right to private life in connection with the environmental pollution caused by “Lo Uttaro” landfill site;
- Holds that there has been no violation of Article 8 of the Convention in its procedural aspect as regards the Italian authorities’ alleged failure to provide the applicants with information as to the environmental pollution caused by “Lo Uttaro” landfill site;
- Holds that the finding of a violation constitutes in itself sufficient just satisfaction for any non-pecuniary damage sustained by the applicants;
- Holds
(a) that the respondent State is to pay, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, EUR 5,000 (five thousand euros) to the applicants, jointly, plus any tax that may be chargeable to them, in respect of costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
- Dismisses the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 19 October 2023, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Renata Degener Marko Bošnjak
Registrar President
APPENDIX
List of applicants:
No. |
Applicant’s Name |
Year of birth |
Place of residence |
1. |
L. LOCASCIA |
1972 |
San Nicola La Strada |
2. |
G. ANTUONO |
1951 |
Caserta |
3. |
T. ANTUONO |
1949 |
Caserta |
4. |
L. BALDELLI |
1945 |
Caserta |
5. |
M. DE MATTEIS |
1947 |
San Nicola La Strada |
6. |
A. M. DI LILLO |
1947 |
San Nicola La Strada |
7. |
R. GUERRIERO |
1947 |
Caserta |
8. |
A. IMPARATO |
1971 |
San Nicola La Strada |
9. |
V. LAVORETANO |
1953 |
San Nicola La Strada |
10. |
R. LOCASCIA |
1947 |
Caserta |
11. |
D. ORLANDO |
1982 |
San Nicola La Strada |
12. |
F. A. ORLANDO |
1943 |
San Nicola La Strada |
13. |
M. ORLANDO |
1972 |
San Nicola La Strada |
14. |
V. ORLANDO |
1982 |
San Nicola La Strada |
15. |
C. PANARO |
1955 |
Caserta |
16. |
G. PETRELLA |
1943 |
Caserta |
17. |
P. PETRELLA |
1941 |
Caserta |
18. |
F. SCOLASTICO |
1948 |
Caserta |
19. |
D. TAGLIAFIERRO |
1970 |
Caserta |