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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale civile, Risarcimento del danno Numero: 55064/11 | Data di udienza:

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Diritto di accesso alla giustizia – Formulazione dei mezzi di diritto – Interpretazione eccessivamente formalistica dei criteri di redazione dei ricorsi in Cassazione – Violazione del diritto di accesso – Significato e limiti del “principio di autonomia del ricorso per cassazione” sviluppato dalla giurisprudenza – Principio generale di buona fede e divieto di abuso del diritto – Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR) – RISARCIMENTO DEI DANNI – Risarcimento del danno morale.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Ottobre 2021
Numero: 55064/11
Data di udienza:
Presidente: Turkovic
Estensore:


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Diritto di accesso alla giustizia – Formulazione dei mezzi di diritto – Interpretazione eccessivamente formalistica dei criteri di redazione dei ricorsi in Cassazione – Violazione del diritto di accesso – Significato e limiti del “principio di autonomia del ricorso per cassazione” sviluppato dalla giurisprudenza – Principio generale di buona fede e divieto di abuso del diritto – Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR) – RISARCIMENTO DEI DANNI – Risarcimento del danno morale.



Massima

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Sez. 1^ 28 ottobre 2021 Sentenza n. 55064/11

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Diritto di accesso alla giustizia – Formulazione dei mezzi di diritto – Interpretazione eccessivamente formalistica dei criteri di redazione dei ricorsi in Cassazione – Violazione del diritto di accesso – Significato e limiti del “principio di autonomia del ricorso per cassazione” sviluppato dalla giurisprudenza – Principio generale di buona fede e divieto di abuso del diritto – Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR) – RISARCIMENTO DEI DANNI – Risarcimento del danno morale.

Il diritto di accesso a un tribunale, garantito dall’art. 6 comma 1 Cedu, deve essere concreto ed effettivo e non teorico e illusorio. Pertanto, le norme che limitano l’accesso a un tribunale e le procedure che disciplinano l’esercizio del potere di impugnazione devono essere chiare e prevedibili per il ricorrente, ed anche, proporzionate dal punto di vista delle conseguenze che derivano dalle violazioni di norme processuali. Sicché, il “principio di autonomia” deve mirare a semplificare l’attività della Corte di Cassazione e, nel contempo, a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia. Nella fattispecie, la Corte europea ha ritenuto eccessivamente formalistici i criteri di redazione del ricorso in cassazione in violazione dell’art. 6 comma 1 Cedu, riconoscendo anche il risarcimento del danno morale.

Pres. Turkovic, Ric. Succi ed altri contro Stato italiano                                              N.B.: Il testo ufficiale è solo quello della Sentenza in lingua originale.


Allegato


Titolo Completo

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO Sez. 1^, 28/10/2021 Sentenza n. 55064/11

SENTENZA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Sez. 1^, 28 ottobre 2021 Sentenza n. 55064/11

PRIMA SEZIONE

CAUSA SUCCI E ALTRI c. ITALIA

(Domande nn . 55064/11 e altre 2 –
vedi elenco in allegato)

DECISIONE

Art 6 § 1 (civile) • Accesso a un tribunale • Formalismo e mancanza di eccessivo formalismo della Corte di Cassazione avendo dichiarato inammissibili i ricorsi dei ricorrenti in°rdine ai criteri di redazione dei ricorsi in cassazione

STRASBURGO

28 ottobre 2021

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire ritocchi.

Nel caso Succi e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una sezione composta da :

Ksenija Turkovic, presidente,

Peter Paczolay,

Alena Poláčková,

Gilberto Felici,

Erik Wennerström,

Raffaele Sabato,

Lorraine Schembri Orlando, giudici,

e Renata Degener, Cancelliere di Sezione ,

Visto :

i ricorsi (nn . 55064/11, 37781/13 e 26049/14) diretti contro la Repubblica italiana e di cui otto cittadini italiani (“ i ricorrenti ”) (v. elenco in allegato) si sono rivolti alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“ la Convenzione ”) nelle date indicate nella tabella allegata,

la decisione di informare il governo italiano (” il governo “) del ricorso ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione,

le osservazioni delle parti,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 5 ottobre 2021,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data :

INTRODUZIONE

1. Le censure vertono sull’irricevibilità dei ricorsi per cassazione, che i ricorrenti ritengono eccessivamente formali. I ricorrenti si basano sull’articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto a un tribunale).

RITENUTO IN FATTO

2. Le date di nascita ei luoghi di residenza dei richiedenti nonché i nomi dei loro rappresentanti sono indicati in allegato.

3. Il Governo era rappresentato dal suo ex co-agente, M me M. G. Civinini, e dal suo agente, ML Ascia.

4. In merito al quesito n . 26049/14, uno dei ricorrenti, il sig. F. Di Dario, è deceduto dopo la presentazione del ricorso in Tribunale. I suoi eredi, gli altri ricorrenti dello stesso ricorso, hanno informato la Corte della loro volontà di proseguire il procedimento dinanzi alla Corte. Il Governo ha accettato la legittimazione degli eredi nel procedimento.

RICHIESTA N ° 55064/11
5. Il denunciante era il dirigente di un’impresa commerciale sita in Catania. Il 19 novembre 2003, il proprietario dei negozi che affittava gli ha notificato un avviso di sfratto ( domanda di sfratto ). In data 12 marzo 2008 il Tribunale di Catania ha dichiarato risolto il contratto di locazione con decreto ingiuntivo di sgombero dei locali. In data 12 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza.

6 . Il 2 marzo 2010 il ricorrente ha impugnato in cassazione (RG n . 6688/2010) che l’esposizione dei fatti conteneva una sintesi dell’oggetto e dello svolgimento del procedimento. Vi sono stati trascritti i motivi di ricorso e le motivazioni della sentenza impugnata; parti del procedimento e degli atti citati sono stati parzialmente trascritti o riassunti, e recanti la numerazione degli atti processuali ( fascicolo di parte di primo grado ) .

La seconda parte del ricorso (pagg. 33-51 ) riguardava i motivi di ricorso ( motivi di ricorso ) della sentenza. Ciascun motivo indicava il caso di apertura invocato, ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura civile (il ” CPC “) :

“ I o – Violazione o erronea applicazione degli articoli 2 Cost., 1175 e 1375 cc, 1455 cc e del principio generale di buona fede e divieto di abuso del diritto (art. 360, comma 1° , n° 3 del CPC) – motivazione contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il processo (articolo 360, comma 1. er , n° 5 del CPC). (…)

II o – motivazione contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il processo (Art. 360, comma 1° , n° 5 del CPC). (…)

III o – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 34 della legge n° 392, 1978 (art. 360, comma 1° , n° 3 CPC) – motivazione contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il processo (articolo 360 comma 1° , n . 5 del CPC). (…)

IV o – Elusione del giudizio o del giudizio (art 360, comma 1. Er , n . 4, CPC), come definito nell’articolo 112 del CPC – Violazione o falsa applicazione degli articoli 88 e 89 del CPC ( s. 360, comma 1° , n° 3 CPC). (…)

V o – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 del CPC (articolo 360, paragrafo 1. Er , n° 3 del CPC) -. Nullità della sentenza o del processo (articolo 360, comma 1° , n° 4 del CPC). (…) “

Per quanto riguarda gli atti trascritti o riassunti nella seconda parte, il ricorrente si è richiamato alle motivazioni del giudizio di appello ovvero agli atti del giudizio di merito (memorie difensive depositate in appello, verbale di udienza, Memoriale dell’imputato). All’appello sono stati allegati la sentenza della corte d’appello e gli atti del fascicolo di appello.

7 . Considerata la relatrice sulla proposta, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso (ordinanza n . 4977 del 2011). Ha ricordato che :

« Ai sensi dell’articolo 366, n . 4 cpc, il ricorso deve contenere i mezzi di cassazione, indicare le norme su cui si fonda e, ai sensi dell’articolo 366, n . 6 cpc, citare espressamente gli atti processuali e documenti ivi richiamati.

Quanto all’art. 366, n . 4 cpc, va ricordato che il ricorrente in appello può invocare taluni motivi di Cassazione ( Critica vincolata ), limitatamente alle cause aperte ai sensi dell’art. 360 [CEC], il che implica, per ogni motivo , l’indicazione del titolo del motivo con i motivi invocati, la presentazione degli argomenti dedotti contro la decisione impugnata e la dettagliata esposizione delle censure che giustificano l’annullamento della decisione.

In relazione all’articolo 366, n.6 cpc, si ricorda che (…), ai sensi del decreto legislativo n.40 del 2006, devono essere espressamente richiamati anche gli atti su cui si fonda il ricorso come la fase della procedura in cui sono stati prodotti. Il rinvio ad esprimere un atto prodotto nel corso del procedimento comporta (…) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n . 4 cpc, tale atto viene prodotto anche in Cassazione.

In altre parole, quando il ricorrente lamenta un’errata valutazione di un documento o la sua omissione nella decisione sul merito, che ha un doppio obbligo di metterlo nel file e per specificare il contenuto. Egli adempie al primo obbligo indicando a quale fase del procedimento corrisponde l’atto e in quale fascicolo si trova, e al secondo riproducendo o riassumendo nel suo ricorso il contenuto dell’atto.

(…)

L’impugnazione [del ricorrente] non è conforme ai principi sopra enunciati, poiché i cinque motivi ivi contenuti non menzionano né il titolo dei vizi lamentati, né i rinvii dei documenti invocati a sostegno delle argomentazioni sviluppate. (…) “

RICHIESTA N ° 37781/13
8. A seguito di lavori eseguiti di fronte a casa sua, la ricorrente ha ottenuto dal tribunale di Napoli la nomina di un esperto che ha effettuato una perizia non riproducibile ( accertamento tecnico preventivo ) attestante la rottura dei pozzi e l’esistenza di una perdita d’acqua provocando il crollo delle fondamenta dell’edificio.

9. Il 20 agosto 2004 il tribunale di Napoli ha ritenuto responsabile il comune di Frattamaggiore e lo ha condannato a risarcire il ricorrente.

10. In data 2 agosto 2006, la Corte d’Appello di Napoli ha modificato tale sentenza, stabilendo che l’eventuale danno non era imputabile al Comune ma alla società privata aggiudicataria.

11 . Il 16 dicembre 2006 il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione (RG n° 652/2007). Il ricorso del ricorrente si è aperto con la sintesi del procedimento di primo grado e di appello (pagg. 1-4), ed è proseguito con l’esposizione dei cinque motivi di cassazione sollevati (pag. 4-11). I primi quattro hanno denunciato la violazione o l’errata applicazione di alcune disposizioni del codice civile, e l’ultimo ha criticato l’errata o insufficiente motivazione della sentenza in relazione a un fatto controverso e decisivo per il processo. Il ricorrente ha impugnato diversi passaggi della sentenza di appello, facendo valere gli atti del giudizio di merito, alcuni dei quali richiamati e la maggior parte riassunti nel testo dell’impugnazione. I quattro motivi di censura della violazione o della cattiva applicazione degli articoli del codice civile si concludevano con una “ questione di diritto ”.

12 . 14 feb 2013 (decisione n° 3652 del 2013), la Corte Suprema ha dichiarato l’inammissibile ricorso, ai sensi degli articoli 366, 1° comma, n° 4, 366 -bis e 375, 1° comma, n° 5 CPC. Sentiva che :

“ Le questioni giuridiche conclusive dei mezzi non sono conformi allo schema elaborato da questa Corte (indicazione dei fatti rilevanti e loro valutazione nel merito da parte del giudice, indicazione dell’altra interpretazione ( interpretazione alternativa ) proposta dal ricorrente). Ne consegue che sono astratte e generiche e che non hanno alcuna relazione con il caso. [Non consentono] loro la sola lettura (sentenze delle sezioni riunite n. bone 2658/2008, 3519/2008, 7433/2009, stop n° 8463/2009), individuare la soluzione adottata nella decisione impugnata e termini del controversia (sentenze delle sezioni riunite senza ossa 20360/2007, 11650/2008, 12645/2008), e non°ffrono [alla Corte Suprema] la possibilità di limitare la propria decisione di accoglimento o rigetto [della questione] (… ).

(…)

[L’appello fallisce] sia i criteri di cui all’articolo 366, 1° comma, n° 6 del PCC in che [il ricorrente nel ricorso si riferisce] ai documenti del procedimento di merito (…) che [egli] denuncia la valutazione erronea o la mancata valutazione limitandosi a citarli senza riprodurne le parti rilevanti o, quando tali parti sono riprodotte, omettendo di citare i riferimenti che consentirebbero di reperire i documenti in questione (sentenza stanze insieme n . 22726/2011, stop n bone 29279/2008, 15628/2009 e 20535/2009).

Pertanto, le censure del ricorrente non sono formulate in modo da consentirne la comprensione alla sola lettura del ricorso, il che impedisce alla Corte di adempiere alla sua funzione di valutazione nel merito alla lettura dei motivi [della cassazione] e che è impossibile rimediare tali carenze, [non avendo il Tribunale di legittimità] accesso al giudizio di merito.

Le affermazioni del ricorrente, formulate apoditticamente, non sono seguite da alcuna dimostrazione e non sono sufficienti (…).

Anche per la motivazione viziata, [l’impugnazione non contiene] una “ chiara indicazione ” dei “ motivi ” [art. 366 bis , comma 2, cpc], come richiesto dallo schema e dai principi di [giurisprudenza di] questa Corte, – [delegando] in modo inammissibile ( inammissibilmente ) tale attività alla Corte (… )”.

RICHIESTA N ° 26049/14
13. I ricorrenti sono rispettivamente il marito, il figlio, i genitori e il fratello M me D. D., deceduto il 26 giugno 2000 a seguito di un incidente stradale.

14. Il 23 ottobre 2007, il tribunale di Teramo ha dichiarato l’autista e il proprietario del veicolo civilmente responsabili dell’incidente e ha ordinato loro di risarcire i ricorrenti. In data 19 ottobre 2010 la Corte d’Appello di L’Aquila ha parzialmente riformato la sentenza riducendo l’ammontare del danno patrimoniale e delle altre somme riconosciute a titolo di risarcimento.

15. Il 21 dicembre 2011, i ricorrenti hanno presentato ricorso in cassazione.

16 . Lungo ottanta pagine, il ricorso conteneva l’esposizione dei fatti e quattro motivi per l’annullamento della sentenza. In particolare, il verbale (pagg. da 1 a 51) consisteva essenzialmente in una trascrizione dell’atto di ricorso, in una sintesi dell’appello incidentale dei ricorrenti e delle loro conclusioni di appello, in trascrizioni del ricorso di uno dei convenuti e della motivazione e del dispositivo della sentenza della corte d’appello.

17 . Con ordinanza n . 21232/2013 del 17 settembre 2013, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto di non soddisfare il requisito di cui all’articolo 366, n . 3 del CPC poiché ha ripreso copiandoli quasi integralmente gli atti del procedimento dinanzi ai tribunali (decisione n . 16628 emessa nel 2009 dalle camere riunite). L’Alta Corte ha poi ricordato che :

L’ ordinanza n . 19255/2010 ribadisce che l’obbligo [ex art. 366, n . 3 cpc] implica un’attività di scrittura del difensore, che, in quanto denominata ” riassunto ” (…), comporta una dichiarazione destinata a riassumere sia la situazione controversa che lo svolgimento del procedimento.

Tale principio è stato sancito da una sentenza n . 5698 emessa nel 2012 dalle sezioni unite, la quale ha ribadito che la riproduzione acritica, completa e letterale del procedimento processuale è, in primo luogo, superflua – poiché n’ un minuzioso resoconto di ogni fase della la procedura non è in alcun modo richiesta – e, d’altra parte, incompatibile con l’esigenza di una esposizione sommaria dei fatti poiché equivale ad affidare alla Corte di cassazione il compito di scegliere] (…) ciò che è davvero importante quanto ai mezzi di cassazione.

Nel caso di specie, l’esposizione sommaria dei fatti si estende su 51 pagine e riproduce integralmente una serie di atti processuali raggruppandoli ( tecnica dell’assemblaggio ), senza il minimo sforzo di sintesi atto a ricostituire la cronologia e l’andamento del la procedura nei suoi punti essenziali.

Né la presentazione dei motivi consente di individuare i fatti rilevanti per la loro comprensione ”.

QUADRO GIURIDICO E PRATICA NAZIONALI PERTINENTI

LEGISLAZIONE INTERNA
Il codice di procedura civile
18. Con la legge 14 maggio 2005, n . 80, il legislatore ha delegato all’esecutivo la riforma del codice di procedura civile (il “ CPC ”), in particolare in materia di cassazione. Tra i principi e i criteri da rispettare, la legge indica che :

“ 3. Nell’attuare la [legge di] delega (…), il Governo rispetterà i seguenti principi e criteri :

a) (…) le modalità di ricorso [in cassazione] devono concludersi, a pena di inammissibilità, con la chiara formulazione di una “ questione di diritto ” ; (…) [la Corte di Cassazione deve rispondere a ciascun motivo con] l’enunciazione di un principio di diritto ; (…). “

19 . Di conseguenza, il governo ha adottato il decreto legislativo n° 40 del 2006, che ha inserito l’articolo 366 bis del CPC, aggiungendo l’articolo 366 del CPC una disposizione per ” l’espressa menzione del procedimento giudiziario, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso ”, e nell’articolo 369 dello stesso codice, l’obbligo di depositare con il ricorso gli atti, i documenti, i contratti oi contratti collettivi ivi citati.

20 . Gli articoli pertinenti del CPC, applicabili all’epoca dei fatti, recitano quanto segue :

” Articolo 360 – Decisioni impugnate e casi di apertura

Le decisioni rese in appello o in prima e ultima istanza possono essere oggetto di ricorso per cassazione per :

1. foro competente ;

2. violazione delle norme sulla competenza, quando la risoluzione di un conflitto di giurisdizione ( Regolamento di Competenza ) non è prescritto ;

3. violazione o errata applicazione della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e contrattuali ;

4. nullità della decisione o del procedimento ;

5. motivazione assente, insufficiente o contraddittoria su un fatto controverso determinante per la lite (…)

Articolo 360 bis (Irricevibilità del ricorso)[1]

Il ricorso è inammissibile:

1) quando la decisione impugnata si è pronunciata in materia di diritto secondo la giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non consente di confermarne o modificarne l’orientamento ;

2) quando la censura di violazione dei principi che disciplinano l’equo processo è manifestamente infondata.

(…)

Articolo 366 (Contenuto del ricorso)

Il ricorso deve contenere, a pena di non ammissione:

1. indicazione delle parti ;

2. indicazione della sentenza o decisione impugnata ;

3. una sintesi dei fatti di causa ;

4. le cause di apertura invocate a sostegno del ricorso per cassazione, con l’indicazione delle norme su cui si fondano (…) ;

(…)

6. l’espressa menzione degli atti processuali, atti, contratti o accordi collettivi su cui si fonda il ricorso (…).

Art. 366 bis – (Formulazione dei mezzi di diritto) – Nei casi previsti dall’articolo 360, 1° comma, numeri 1) – 4), l’indicazione di ciascun mezzo deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito legalmente.

Nel caso previsto dall’articolo 360, primo comma, numero 5), il tenore letterale di ciascun motivo deve contenere, a pena di irricevibilità, una chiara indicazione del fatto contestato di cui si deduce l’insussistenza della motivazione contraddittorio, ovvero le ragioni per le quali si sostiene che la motivazione sia insufficiente e impropria a giustificare la decisione.

(…)

Articolo 369 – Deposito ricorso per cassazione

Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, a pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla sua notifica agli imputati in appello.

Con il ricorso devono essere depositati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti :

(…)

4) gli atti del processo, i documenti, i contratti oi contratti collettivi su cui si fonda il ricorso.

La parte ricorrente deve chiedere alla cancelleria del tribunale che ha pronunciato la decisione impugnata o di cui si contesta la competenza, l’invio del fascicolo alla cancelleria della Corte di Cassazione; tale richiesta viene accolta dalla cancelleria e restituita al ricorrente, quindi depositata in appello. “

Il codice del processo amministrativo
21 . L’articolo 3 del codice di procedura amministrativa (approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n . 104), intitolato ” obbligo di motivazione e atti di sintesi “, prevede che il giudice e le parti in giudizio debbano redigere gli atti del procedimento in modo chiaro e conciso.

22 . Tale disposizione è stata recepita dai successivi decreti del Presidente del Consiglio di Stato (fermati n . 40 2015, n . 167 del 2016 e n . 127 del 2017), che ne fissavano i criteri redazionali e limitavano la durata dei ricorsi amministrativi.

Il protocollo concluso tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense il 17 dicembre 2015
23 . Il protocollo concluso tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale degli Avvocati (“ CNF ”) fissa i criteri di redazione per i ricorsi in materia civile e tributaria. Nelle sue parti pertinenti, recita quanto segue :

” La Corte di Cassazione (…) e il Consiglio Nazionale Forense (il” CNF “) (…) convinto che sia giunto il momento di prendere atto insieme :

1) difficoltà relative alla trattazione dei ricorsi avanti la Corte di Cassazione : a) per la moltiplicazione di questi (…), b) per la difficoltà osservata a definire in modo chiaro e definitivo il significato e i limiti del “ principio di autonomia del ricorso per cassazione ” sviluppato dalla giurisprudenza (…) ;

2) l’eccessiva lunghezza degli atti (…) che può ostacolare la comprensione concreta del loro contenuto (…) ;

3) il fatto che tale eccessiva lunghezza possa in parte essere spiegata da una legittima preoccupazione dei legali di evitare l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del principio di autonomia (…) ;

4) il fatto che l’adozione di un modello di ricorso potrebbe comportare una significativa semplificazione (…) ;

(…)

Il principio di autonomia

Il rispetto del principio di autonomia non comporta l’obbligo di trascrivere integralmente, nel ricorso o nella memoria, i documenti citati. Il suddetto principio è rispettato (…) :

1. quando ciascun mezzo (…) soddisfa i criteri specifici previsti dal codice di procedura [civile] ;

2. Quando ciascun mezzo indica, se necessario, atto, documento, contratto o contratto collettivo su cui si basa (art. 366, primo comma, n . 6 cpc) e pagine, commi, righe [dei brani citati] ( …) ;

3. quando ciascun mezzo indica lo stadio ( tempo ) (atto introduttivo, ricorso, atto costitutivo, nota difensiva, ecc.) del primo grado o del processo di appello in cui ciascun atto è prodotto ;

4. quando l’accompagnamento del ricorso in una cartella ivi prevista [ it fascicoletto ] che si aggiunge al fascicolo della parte costituita nel grado precedente, ai sensi dell’articolo 369, secondo comma, n° 4 cp, gli atti, documenti, contratti e contratti collettivi menzionati in appello o in difesa. “

Il piano nazionale di recupero e resilienza (” il PNRR “)

24 . Nel suo Piano nazionale di risanamento e resilienza (il “ PNRR ”) adottato nel 2021, il Governo si propone di rendere effettivo il principio della sinteticità degli atti e quello di leale collaborazione tra giudice e parti. In particolare, prevede di ampliare, per il procedimento avanti la Corte di Cassazione, i principi di autonomia e sintesi degli atti, di adottare modalità pratiche uniformi per lo svolgimento del procedimento e, infine, di ampliare il procedimento. per semplificare il processo decisionale.

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il principio di autonomia del ricorso in cassazione
25 . La Suprema Corte ha richiamato per la prima volta in appello il principio di autonomia nella sua sentenza n° 5656 del 1986 (v. le sentenze n bone 4277/1981, 5530/1983 e 2992/1984), sostenendo che il “ controllo di legittimità ” deve svolgersi posto unicamente sulla base delle argomentazioni contenute nell’impugnazione e che le lacune dell’impugnazione non possono essere colmate dal giudice. La giurisprudenza successiva ha imposto un°bbligo di precisazione dei fatti e delle circostanze richiamati in appello (causa n . 9712/2003), ponendo il principio che la legittimità del giudice deve poter intendere la portata della censura e pronunciarsi su di essa senza considerare altro fonti scritte (stop n . 6225/2005).

26. In un primo momento, la Corte di cassazione ha applicato il principio solo ai motivi che contestano un vizio di motivazione della decisione impugnata. Successivamente, ha ampliato la sua applicazione ai motivi relativi all’errata interpretazione della legge o alla nullità della decisione e del procedimento (v., tra le tante, sentenze nn . 8013/1998, 4717/2000, 6502/2001, 3158/2002 , 9734/2004, 6225/2005 e 2560/2007).

27 . In merito alla presentazione degli atti in sede di appello ( obbligo di riproduzione ), la Suprema Corte ha affermato che la resistente trascriverà integralmente (si vedano, tra le tante, le sentenze n bone 1865/2000, 17424/2005, 20392/2007 e 21994 /2008) o individuare ed esporre le parti rilevanti ed essenziali (v., tra le tante, cause n. bone 7851/1997, 1988/1998, 10493/2001, 8388/2002, 3158/2003, 24461/2005). In particolare, con la sentenza n . 18661 del 2006, ella ha assolto a tale compito quale dovere di ” trascrizione integrale ” di ciascun atto in appello qualora il sommario non consenta di presentare alla Suprema Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decidere la questione oggetto della censura.

28 . A seguito della riforma del 2006 (paragrafo 19sopra), la Suprema Corte ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 366, n . 6 cpc, l’impugnazione del principio di autonomia in cassazione impone al ricorrente di impugnare l’obbligo di divulgazione dei documenti rilevanti, sia riassumendone il contenuto, sia riproducendo il passaggi essenziali, o addirittura l’intero, ogniqualvolta ciò sia necessario per la comprensione di un mezzo (vedi, tra le tante, le sentenze n . 19766/2008, 22302/2008, 28547/2008, 18421/2009, 6397/2010 e 20028/ 2011). Ha inoltre affermato che il principio di autonomia non è rispettato quando il litigante riproduce integralmente uno o più atti, lasciando alla Corte di Cassazione il compito di selezionare i passaggi rilevanti (v., tra le tante, stop n bone 4823/2009, 16628/2009 e 1716/2012).

29 . In merito all’articolo 369, comma 2, n . 4, CPC, ha affermato che ogni atto citato deve essere accompagnato da un riferimento per identificare la fase del procedimento in cui è stato prodotto (v., tra le tante, causa n. ossa 29729/2008, 15628/2009, 20535/2009, 19069/2011 e camere di arresto unite n . 22726/2011).

30 . Nella sentenza Collettivi n . 5698 del 2012, la Suprema Corte ha esaminato la questione della riproduzione integrale degli atti (v. sentenza Collettori n . 19255/2010). Ha ricordato che il principio della sommaria esposizione dei fatti implicava un’attività redazionale sommaria da parte del difensore (v. Ordinanze nn . 19100/2006 e 19237/2003). Ha affermato in particolare che :

“ La trascrizione, parziale o integrale, soddisfa il principio di autonomia del ricorso ogniqualvolta il contendente affermi che la decisione censurata non ha tenuto conto di un elemento e che la soluzione sarebbe stata diversa.

(…)

L’obbligo di selezionare ciò che è rilevante sulla base della sua trascrizione e di assicurare che i fatti siano presentati sommariamente (…) deve essere rispettato dal difensore. Così, il [avvocato difensore] che trascrive i fatti così come esposti nella decisione impugnata rischia di veder dichiarare irricevibile il proprio ricorso. Duplicazione ( Riproduzione ) tutto o in parte la decisione impugnata è coerente con l’articolo 366, n° 3 del CPC se permette esporre sinteticamente i fatti necessari per comprendere modi (vedi anche il giudizio no.5836 / 2011). “

31 . Successivamente, con sentenza del collegio camere n . 8077 del 2012, la Suprema Corte ha affermato che :

“ (…) al giudice di legittimità (…) spetta il potere di esaminare direttamente gli atti ei documenti che sono alla base del ricorso. [Questo] a condizione che la denuncia sia stata presentata dal ricorrente nel rispetto delle norme stabilite al riguardo (…) in particolare, in°ttemperanza alle prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, n . 6, e 369, secondo comma, n . 4 CPC. (…) “

Giurisprudenza relativa all’articolo 366 bis del codice di procedura civile
32. In merito all’art. 366 bis cpc, la Corte richiama la giurisprudenza citata nella sentenza Trevisanato c. Italia ( n.32610 / 07, §§ 21-23, 15 settembre 2016). In particolare, secondo l’arresto delle sezioni unite della Corte di Cassazione n°ssa 14385/2007, 22640/2007 e 3519/2008, e l’ordinanza n . 2658-2008, la lettura della questione in diritto deve consentire al giudice di legittimare comprendere l’errore di diritto che il partito denuncia e la soluzione da esso proposta. Secondo tale giurisprudenza, la questione giuridica costituisce il punto di congiunzione tra la soluzione del caso di specie e l’enunciazione di un principio di diritto applicabile successivamente a fattispecie analoghe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

33. Il Governo sostiene che i poteri relativi alla domanda n . 26049/14, ad eccezione di quello sottoscritto dal primo ricorrente, sig. S. Di Romano, non sono debitamente compilati e sottoscritti e non soddisfano i requisiti dell’art. 47 del Regolamento della Corte. Invita il Tribunale, nel caso in cui accerti la realtà dell’irregolarità denunciata, a prendere provvedimenti per regolarizzare le procure.

34. I ricorrenti sostengono di essersi conformati alle istruzioni pratiche fornite dalla Corte e disponibili al momento della presentazione del ricorso. Inoltre, sostengono che in fase di comunicazione del caso, hanno tutti firmato nuove procure a M es Formisani e Mascia. Chiedono alla Corte di respingere gli argomenti del governo

35. La Corte ribadisce che l’applicazione dell’articolo 47 del suo regolamento di procedura rientra nella sua competenza esclusiva per quanto riguarda l’amministrazione dei procedimenti dinanzi ad essa, non potendo gli Stati contraenti trovarvi motivi di irricevibilità per sollevarli sulla base di Articolo 35 della Convenzione (si veda, tra gli altri, Gozum c. Turchia , n° 4789/10, § 31, 20 gennaio 2015 Aydoğdu c. Turchia , n° 40448/06, § 53, 30 agosto 2016, e Müftüoğlu e altri c. Turchia , n°s 34520/10 e altri 2, § 42 28 febbraio 2017). In questo caso, si osserva che le ricorrenti, ai sensi dell’articolo 36, secondo comma, del Regolamento della Corte, sono validamente rappresentate dal sig es E. Formisani e A. Mascia.

36. Pertanto, la Corte ritiene che i poteri dei ricorrenti del ricorso n. o 26049/14 siano completati e firmati.

UNIONE DELLE APPLICAZIONI
37. Vista la somiglianza dell’oggetto dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
38. I ricorrenti hanno lamentato il rigetto dei loro ricorsi da parte della Corte di Cassazione, a causa di un’applicazione eccessivamente formalistica dei criteri per la redazione dei ricorsi in cassazione. Si basano sull’articolo 6 § 1 della Convenzione, che è così formulato :

“ 1. Ogni individuo ha diritto a che il proprio caso venga esaminato equamente (…) da un tribunale (…). “

Sull’ammissibilità
39. Rilevando che i ricorsi non sono manifestamente infondati o irricevibili per un altro motivo di cui all’articolo 35 della Convenzione, la Corte li dichiara ricevibili.

Sullo sfondo

I ricorrenti
Per) Richiesta n ° 55064/11

40. Il ricorrente sostiene che l’interpretazione eccessivamente formalistica adottata dalla Corte di Cassazione ha impedito l’esame del suo ricorso. Egli sostiene, in particolare, che il principio dell’autonomia del ricorso per cassazione ( principio d’autosufficienza ), quale applicato all’epoca dei fatti, non era sufficientemente prevedibile, chiaro e coerente.

41 . Egli sostiene che il Governo ha ammesso nelle sue osservazioni l’origine giurisprudenziale di tale principio (punto 69sopra). Secondo lui, la Corte di Cassazione doveva chiarire l’applicazione di tale principio attraverso le sentenze delle camere riunite, in particolare la sentenza n.8077 / 2012 (punto 31sopra). Questa stessa esigenza di chiarimento sarebbe all’origine del protocollo 2015 (paragrafo23sopra), la cui sottoscrizione da parte del CNF avrebbe cercato di arginare l’approccio eccessivamente formalista della Corte di Cassazione. In°gni caso, lo sviluppo qui descritto sarebbe successivo al rigetto del ricorso nel 2011.

42. Il ricorrente ritiene che il rigetto del suo ricorso sia sproporzionato (punto 7sopra). Sostiene che il principio di autonomia mira a consentire alla Corte di cassazione di comprendere il contesto della causa e le richieste degli interessati senza dover fare riferimento ad altre fonti scritte, e che il suo ricorso ha soddisfatto tali requisiti. Egli sostiene di aver indicato, per ciascuno dei motivi dedotti, la relativa causa di apertura prevista dall’articolo 360 del CPC (punto20sopra) e dei provvedimenti invocati, e di aver riprodotto i documenti citati, a volte in dettaglio, a volte in sintesi, accompagnati dall’indicazione della fase del procedimento in cui erano stati prodotti. Quanto ai documenti invocati a sostegno del ricorso, sostiene che il fascicolo di primo grado era in tutto e per tutto identico a quello del procedimento di ricorso.

43 . Quanto alle statistiche fornite dal Governo nelle sue osservazioni (par 67 infra), il ricorrente sostiene, da un lato, che tali elementi sono estranei ai fatti di causa e, dall’altro, che dimostrano che l’autorità giudiziaria ha sempre avuto il vero obiettivo di interpretare il principio di autonomia del ricorso quale strumento per limitare l’accesso alla Corte di Cassazione e ridurre il suo arretrato.

B) Richiesta n ° 37781/13

44. Il ricorrente lamenta, a suo avviso, l’approccio eccessivamente formalistico della Corte di Cassazione, che ha accolto due motivi di irricevibilità del ricorso.

45. Per quanto riguarda la ” domanda giusta ” ( quesito di diritto ), il ricorrente deduce i rapporti di Documentazione e Studi ( Ufficio del Massimario e del Ruolo n°S 25 e 89 del 2008) sulle diverse fermate delle camere congiunte della Corte Suprema ( cause n. bone 16002/2007, 3519/2008, 4309/2008, 6420/2008, 8897/2008, 4556/2009 e 21672/2013) e sulle critiche della dottrina e del CNF al formalismo della Corte di Cassazione. Egli lamenta in particolare l’obbligo imposto al ricorrente di dimostrare il nesso di pertinenza tra la questione in diritto e la presente causa, l’obbligo impostogli di indicare la norma giuridica che ritiene applicabile e l’obbligo, posto in essere da giurisprudenziale, per concludere i motivi che censurano una motivazione difettosa con un paragrafo sommario equivalente a una questione di diritto.

46. Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che la formulazione delle questioni di diritto era sintetica e che la Corte di Cassazione aveva tutti gli elementi per comprendere le sue doglianze. Al riguardo, afferma che la presente causa differisce da Trevisanato c. Italia (sentenza n.32610 / 07, 15 settembre 2016), dove la Corte aveva sancito l’assenza di questioni di diritto, e che, contrariamente al ricorso in esame nella causa Trevisanato , il suo ricorso era stato proposto appena nove mesi dopo la introduzione della nuova disposizione, in un momento in cui non esisteva dunque giurisprudenza su come formulare in diritto la questione, motivo per cui il suo legale non aveva potuto valutare preventivamente le possibilità di ammissibilità del suo ricorso. In°gni caso, sostiene che anche supponendo che nel dicembre 2006 fosse stato possibile prevedere il contenuto della questione in diritto richiesto dalla Corte di Cassazione, l’interpretazione censurata sarebbe comunque contraria alla Convenzione.

47 . Quanto al principio dell’autonomia del ricorso, il ricorrente sostiene anzitutto che gli esempi di giurisprudenza forniti dal Governo nelle sue osservazioni riguardano solo vizi di motivazione. Ritiene inoltre che il quadro di diritto comparato sulle procedure di screening esistenti predisposto dal Governo (comma 65infra) è irrilevante in quanto si tratta di sistemi utilizzati per verificare se il ricorso riguarda, alternativamente o cumulativamente, : a) una questione giuridica di interesse generale ; b) la tutela di un diritto fondamentale ; c) l’esistenza di un conflitto di giurisprudenza ; d) contenziosi di rilevante valore.

48 . Inoltre, il ricorrente sostiene che lo scopo perseguito dalla Corte di Cassazione consiste nell’utilizzare il principio di autonomia come strumento di filtraggio dei ricorsi in cassazione.

49 . Quanto al requisito di prevedibilità dei criteri redazionali derivante da tale principio, la ricorrente afferma che essi sono stati frequentemente applicati in due modi. La legittimità del giudice verrebbe talvolta interpretata in modo ” flessibile ” limitandosi a chiedere alla parte di presentare tutti gli elementi necessari per la comprensione delle sue allegazioni ( cause n. bone 24461/2005, 18661/2006 e 2560/2007) per indicare la fase di il processo in cui si è verificato il vizio (stop n° 4741/2005) o il rinvio dei documenti prodotti nei mezzi di supporto (stop n°ssa 317/2002 e 12239/2007). Ma le avrebbe dato in altre occasioni una ” lettura più rigorosa “, imponendo un ulteriore obbligo di trascrizione di ogni atto citato in appello a pena di inammissibilità, fermo restando il deposito degli atti del giudizio di merito (sentenze n. os 17424/2005, 20392/2007 e 21994/2008).

50 . La ricorrente sostiene che tale contraddittoria giurisprudenza ha indotto il legislatore ad intervenire, con la riforma del 2006, nel tentativo di precisare il contenuto del principio di autonomia e quindi di escludere l’obbligo di trascrizione. Invano secondo il ricorrente, nell’ambito della causa avrebbe continuato a richiedere la trascrizione degli atti citati (causa n. bone 1952/2009, 6397/2010, 10605/2010, 24548/2010 e 20028/2011), anche dopo lo stop n° 8077 al 2012 la Corte di Cassazione (vedi paragrafo 31 sopra) e il protocollo 2015 (paragrafo 23sopra) (causa n. ossa 15634/2013, 7362/2015 e 18316/2018). Di fronte a quel caso, gli avvocati hanno la tendenza a riprodurre integralmente gli atti, ma tale pratica si rivela contraria ai principi della sintesi dei fatti e dell’autonomia del ricorso ( cause n. bone 15180/2010, 11044/2012 e 8245/ 2018).

51. Quanto alle caratteristiche del suo ricorso, il ricorrente sostiene che esso conteneva un’esauriente sintesi dei fatti di causa, del procedimento di merito e, in particolare, della sentenza impugnata (punti 11sopra). I suoi primi quattro motivi avrebbero riguardato l’errata applicazione di articoli del codice civile correttamente citati e corredati da circostanziati riferimenti ai documenti citati. Al ricorso è stata inoltre allegata, oltre al fascicolo processuale, la sentenza impugnata. In tali circostanze, il rigetto del suo ricorso sarebbe stato sproporzionato, poiché l’obbligo di riprodurre il contenuto di un documento già inserito nel fascicolo allegato al ricorso e richiamato dal ricorrente non può ritenersi necessario per la corretta amministrazione della giustizia e certezza giuridica.

52. In conclusione, il ricorrente ritiene che la Corte di Cassazione abbia dimostrato un formalismo eccessivo e che sia stato vittima di una restrizione eccessiva e sproporzionata del suo diritto di accesso a un tribunale.

contro) Richiesta n ° 26049/14

53. I ricorrenti affermano che la restrizione contestata non era proporzionata.

54. Basandosi sui principi sviluppati da questa Corte, essi sostengono che per quanto riguarda le restrizioni legali all’accesso ai tribunali superiori, la Corte ha preso in considerazione, in varia misura, alcuni elementi come la prevedibilità della restrizione contestata e la questione se essa era viziata da ” eccessivo formalismo “.

55. Essi sostengono che la Corte di cassazione si è basata sulla giurisprudenza successiva alla presentazione del loro ricorso (punto 17 supra) e che, anche successivamente, è rimasta omessa la precisazione dei requisiti del principio di autonomia dal punto di vista del principio della sommaria esposizione dei fatti e dell’obbligo di trascrizione dei documenti citati nei mezzi.

56 . In tali circostanze, esse ritengono che la restrizione controversa fosse incerta e imprevedibile, e quindi contraria al principio dello Stato di diritto.

57 . Quanto alla legittimità dello scopo perseguito dalla restrizione, i ricorrenti affermano che essa mirava unicamente a limitare l’accesso al giudice superiore. Ritengono che il Governo lo abbia confermato indicando nelle sue osservazioni che il legislatore e la giurisprudenza della Corte di cassazione ” [avevano] rafforzato i meccanismi esistenti di limitazione processuale dell’accesso in cassazione “. Secondo i ricorrenti, l’obiettivo di garantire una durata ragionevole dei procedimenti civili non può comportare un°stacolo all’accesso al giudice e una limitazione del diritto a un processo equo.

58. In conclusione, i ricorrenti hanno sostenuto che la violazione del diritto di accesso alla Corte Suprema dal fatto che l’obbligo di predisporre una sintesi dei fatti – imposto dall’articolo 366, § 1, n° 3 CPC – costituisce un filtro e una barriera procedurale il cui contenuto è fissato da una giurisprudenza incerta, contraddittoria e formalistica.

Il governo
59. Il Governo richiama anzitutto i principi elaborati dalla Corte europea in materia di accesso alle giurisdizioni superiori, in particolare lo Zubac c. Croazia ([GC], n° 40160/12, 5 aprile 2018), Golder c. Regno Unito (21 febbraio 1975, serie A n° 18) Levages Services Services c. Francia (23 ottobre 1996, Rapporti di sentenze e decisioni 1996 – V) e Kemp e altri c. Lussemburgo ( n.17140 / 05, 24 aprile 2008), nonché la sentenza Valchev e altri c. Bulgaria , ((dec.), n° 47450/11, 21 gennaio 2014).

60. Il Governo ha affermato che le limitazioni procedurali applicate ai ricorsi dei ricorrenti rientravano nel margine di discrezionalità dello Stato ed erano compatibili con la Convenzione. A suo avviso, la chiara indicazione dei fatti processuali rilevanti, dei documenti citati e del nesso di causalità tra la decisione impugnata, i vizi lamentati e le disposizioni applicabili è un presupposto per consentire alla Corte di cassazione di adempiere alla sua missione.

61. In merito alla richiesta n . 55064/11, il Governo ha sostenuto che la Suprema Corte ha emesso il rigetto del ricorso del ricorrente in quanto non erano indicate le aperture di causa specificamente previste dall’art. 360 cpc e gli atti dedotti on a sostegno degli argomenti del ricorrente non sono stati ivi menzionati.

62. Per quanto riguarda la richiesta di n° 37781/13, egli sostiene che le domande giuste non sono stati adeguatamente formulati in violazione dell’articolo 366 bis del PCC, e che, a causa degli elementi mancanti nel ricorso, era impossibile, in primo luogo, per capire l’oggetto dell’impugnazione, in secondo luogo, di individuare il provvedimento o documento che avrebbe dovuto consentire al giudice di appello di pervenire ad una diversa conclusione e, in terzo luogo, di ritrovare nel fascicolo i documenti citati.

63. Riguardo al quesito n . 26049/14, il Governo ha sostenuto che la Suprema Corte ha osservato che l’esposizione si basava su 51 pagine, riproduceva per raggruppamento ( tecnica dell’assemblaggio ) gli atti processuali e che non conteneva alcuna l’indicazione delle fasi essenziali del procedimento attinenti ai motivi di ricorso. La Corte di Cassazione avrebbe altresì affermato che l’esposizione dei mezzi non consentiva di individuare i fatti rilevanti.

64 . Il Governo ha sostenuto che le limitazioni applicate ai ricorsi perseguono uno scopo legittimo. In particolare, l’applicazione del principio dell’autonomia dei ricorsi mirerebbe a garantire la corretta amministrazione della giustizia, il rispetto di termini ragionevoli, l’accelerazione e la semplificazione dell’esame delle cause pendenti, il consolidamento del principio di certezza del diritto, in tal modo consentendo all’Alta Corte di rafforzare il suo ruolo di garante dell’uniformità del diritto interno.

65 . Il Governo ha poi affermato che l’applicazione del principio di autonomia era all’epoca prevedibile, e che qualunque avvocato poteva conoscere i suoi obblighi in materia, eventualmente anche con l’ausilio dell’interpretazione giurisdizionale, che presentava una chiarezza e una sufficiente coerenza. Sostiene che, a differenza di altri paesi europei che limitano l’accesso alla Corte di Cassazione con disposizioni che lasciano un’ampia discrezionalità al giudice, l’Italia ha un codice di procedura civile che stabilisce criteri precisi applicati secondo una valutazione caso per caso.

66. Infine, sostiene che l’applicazione di tale principio ha mantenuto un ragionevole rapporto di proporzionalità senza scadere in eccessivi formalismi. Ricorda la funzione della High Court e lo svolgimento del procedimento, che è stato, in ogni caso, sottoposto a duplice esame nel merito, e sostiene che la Corte di Cassazione ha concluso, al termine di un ragionamento logico, completo e ben motivato, che nelle tre cause non erano state rispettate le condizioni poste dal codice di procedura civile.

67 . Più in generale, il Governo ricorda il ruolo della Corte di cassazione e la finalità del ricorso per cassazione e sottolinea che, nell’ordinamento italiano, l’accesso al giudice di legittimità è diretto. Sostiene che i dati ufficiali (per il periodo 2008-2018) mostrano che il numero di avvocati abilitati a patrocinare davanti ai tribunali superiori attualmente supera le 40.000 unità, mentre la Corte di Cassazione conta solo circa 300 giudici. che siedono nelle camere civili. Si precisa inoltre che la Corte di Cassazione riceve ogni anno circa 30.000 ricorsi ed emette in media tra le 220 e le 240 sentenze, mentre i provvedimenti di rigetto rappresentano in media il 14% di tutte le decisioni adottate annualmente. Infine, l’arretrato supererebbe i 100.000 casi.

68 . Secondo il Governo, è in questo contesto che il legislatore, in particolare nel 2006, e la giurisprudenza di legittimità hanno rafforzato i meccanismi procedurali esistenti al fine di limitare l’accesso alla Corte di Cassazione.

69 . Il principio di autonomia, il Governo accetta di essere giudicato (stop n° 5656/1986) e afferma che esso è stato ” codificato ” dal decreto legislativo n . 40 del 2006, che ha aggiunto all’articolo 366 cpc l’obbligo di indicare “ gli atti del procedimento, gli atti, i contratti o accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso ”. Egli sostiene che, per soddisfare i requisiti formali dell’impugnazione, è sufficiente che il motivo sia specifico e che i documenti citati siano indicati con precisione, con i relativi rinvii, al fine di facilitarne l’individuazione nel giudizio di merito.

70 . Richiamando un passaggio della Raccomandazione R (95) 5 del 7 febbraio 1995 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il Governo sostiene infine che a livello europeo la maggior parte delle Corti supreme hanno adottato o rafforzato, negli ultimi anni, un meccanismo di Appelli “ filtro ”. Sostiene che la preoccupazione di evitare che un numero eccessivo di ricorsi possa ostacolare l’attività istituzionale di un tribunale è condivisa dalle corti internazionali, e in particolare dalla Corte europea (cfr. articolo 47 del Regolamento della Corte. Corte e criteri di ammissibilità), il tribunale e la Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché la Corte interamericana dei diritti dell’uomo, che secondo lui hanno introdotto meccanismi per limitare l’accesso.

Valutazione della Corte

A) Principi generali

71 . La Corte ha richiamato i principi applicabili alle limitazioni del diritto di accesso a un tribunale superiore (si veda, tra le tante, Zubac , sopra citata, §§ 76-82), ricordando in particolare che il modo in cui si applica l’ articolo 6 § 1 nelle corti d’appello o di cassazione dipende dalle particolarità della procedura in questione. Quanto alle formalità da osservare per l’impugnazione in cassazione, la Corte si richiama, tra l’altro, alla sentenza Sturm c. Lussemburgo ( n.55291 / 15, §§ 39-42, 27 giugno 2017), Miessen c. Belgio ( n° 31517/12, §§ 64-66, 18 ottobre 2016), Trevisanato c. Italia ( n.32610 / 07, §§ 33-34, 15 settembre 2016), Papaioannou c. Grecia (n° 18880/15, §§ 46-51, 2 giugno 2016) e Běleš et al. Repubblica ceca ( n.47273 / 99, § 62, CEDU 2002 – IX).

72. Ricorda che in questo tipo di cause, il suo compito consiste nel verificare se il rigetto di un ricorso inammissibile per cassazione non abbia violato la sostanza stessa del “diritto” del ricorrente “a un giudice”. A tal fine, determinerà in primo luogo se le condizioni imposte per la redazione del ricorso per cassazione perseguissero uno scopo legittimo in questo caso, ed esaminerà poi la proporzionalità delle limitazioni imposte (Z ubac, sopra citata , §§ 96-99, Trevisanato , sopra citata, § 35, con la giurisprudenza citata).

B) Applicazione nel caso di specie

Lo scopo legittimo
73. La Corte ha rilevato che la valutazione della legittimità dello scopo perseguito dall’applicazione del principio di autonomia del ricorso per cassazione si presta ad un trattamento unitario per le tre cause.

74. Contestato dai ricorrenti (punti 43, 48 e 57 sopra), lo scopo perseguito mirerebbe, secondo il Governo (comma 64 sopra) e secondo quanto emerge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (punto 25sopra), per facilitare la comprensione della fattispecie e delle questioni sollevate in appello e per consentire alla Corte di cassazione di statuire senza dover ricorrere ad altri atti, in modo che possa preservare il suo ruolo e la sua funzione che consiste nel garantire in ultima risorsa l’applicazione uniforme e la corretta interpretazione del diritto interno ( nomofilachia ).

75 . Alla luce di questi elementi, la Corte ritiene che tale principio miri a semplificare l’attività della Corte di Cassazione e, nel contempo, a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia.

76. Quanto al ” problema intitolato ” coinvolto nel ricorso n° 37781/13, la Corte fa riferimento alla sentenza Trevisanato (citata, §§ 36-37), nella quale conclude che soddisfaceva pienamente sia alle esigenze di certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia.

77. Resta pertanto da stabilire se le conseguenze delle restrizioni all’accesso alla Corte di cassazione fossero proporzionate.

La proporzionalità della restrizione
78. La Corte ha rilevato che il principio di autonomia consente alla Corte di cassazione di determinare il contenuto delle censure formulate e l’ambito della valutazione ad essa richiesta alla sola lettura del ricorso, e che ne garantisce un uso appropriato e più efficiente. delle risorse disponibili.

79. La Corte ritiene che tale approccio sia dovuto alla natura stessa del ricorso per cassazione che tutela, da un lato, l’interesse del contendente a far accogliere le proprie critiche contro la decisione impugnata e, dall’altro, l’interesse generale .. alla cassazione di una decisione che rischierebbe di ledere la corretta interpretazione della legge. La Corte ammette quindi che le condizioni per l’ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose di quelle per un ricorso ( Levages Prestations Services , citata, § 45, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna , 19 dicembre 1997, § 37, Rapporti di sentenze e decisioni 1997 – VIII, e Kozlica c. Croazia , n° 29182/03, § 32, 2 novembre 2006 ; si veda anche Shamoyan c. Armenia , n° 18499/08, § 29, 7 luglio 2015) .

80. La Corte richiama anche le considerazioni formulate dal Governo (punto 67sopra) in merito al significativo arretrato e al notevole afflusso di ricorsi presentati ogni anno all’Alta Corte. Questo aspetto è anche uno dei motivi alla base del protocollo firmato tra la Corte di Cassazione e il CNF nel 2015 (par23 sopra).

81. Se il carico di lavoro della Corte di cassazione descritto dal Governo rischia di creare difficoltà nell’ordinario funzionamento del trattamento dei ricorsi, resta il fatto che le limitazioni all’accesso alle corti di cassazione non possono limitare, da un’interpretazione eccessivamente formalista , il diritto di accesso a un tribunale in modo o in misura tale da violare tale diritto nella sua stessa sostanza ( Zubac , sopra citata, § 98, Vermeersch c. Belgio , n° 49652/10, § 79, 16 febbraio 2021, Efstratiou e altri c. Grecia , n° 53221/14, § 43, 19 novembre 2020, Trevisanato , citata, § 38).

82 . In particolare, la Corte rileva che dalla giurisprudenza fornita dalle parti (paragrafi 41-49-50 e 56sopra) (vedi, per converso , Efstratiou e altri , sopra citato, § 26) che l’applicazione da parte della Corte Suprema del principio in questione, almeno fino a quando fermate n°s 5698 e 8077-2012 (punti30 e 31 sopra), rivela una tendenza della High Court a concentrarsi su aspetti formali che non sembrano soddisfare lo scopo legittimo individuato (punto 75 sopra), in particolare per quanto riguarda l’obbligo di trascrizione integrale dei documenti inclusi nei mezzi, e il requisito della prevedibilità del vincolo.

83. Inoltre, la Corte ritiene che la ragione di tale tendenza risieda, tra l’altro, nella natura del principio di autonomia, che prevede che la parte in causa debba presentare tutti gli elementi di fatto e di diritto per ciascun motivo affinché la Corte di giustizia la cassazione può pronunciarsi solo sulla base del ricorso. Per questo la Corte ritiene che l’analisi comparativa del Governo relativa ai “ sistemi di filtraggio ” istituiti in altri paesi europei (commi 65 e 70sopra) non può essere rilevante qui. Infatti, come giustamente osserva il ricorrente con ricorso n.37781 /13 (punto47sopra), l’ammissibilità del ricorso per cassazione dipende in tali ordinamenti dal fatto che il ricorso riguardi una questione giuridica di interesse generale o la tutela di un diritto fondamentale, se dia luogo a un conflitto di giurisprudenza o, infine, se la controversia ha un valore significativo. Agli occhi della Corte, i “ sistemi di filtraggio ” citati dal Governo sono più affini alle disposizioni previste dall’articolo 360 bis cpc (comma 20 sopra).

84. Neppure i criteri relativi alla redazione del ricorso sono comparabili, come vorrebbe il Governo (punto 70
sopra), il sistema di filtraggio e le condizioni di ammissibilità del ricorso innanzi alla Corte. Infatti, l’articolo 47 del Regolamento della Corte prevede che ogni istanza presentata ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione deve essere presentata nella forma prevista dalla cancelleria, nel rispetto di criteri formali chiari e prevedibili contenuti in documenti visionabili da qualsiasi richiedente . Quanto ai criteri di ammissibilità, la Corte ritiene che questi possano eventualmente essere in parte assimilabili al meccanismo previsto dall’art. 360 bis cpc già citato.

85. Ansiosa di esaminare i fatti delle presenti cause ispirandosi al principio di sussidiarietà e alla sua giurisprudenza sui meccanismi di filtraggio relativi ai ricorsi dinanzi alle supreme giurisdizioni ( Papaioannou , sopra citata, § 42), la Corte procederà alla valutazione dell’applicazione del principio di autonomia in°gni caso.

a) Richiesta n° 55064/11

86. La Corte osserva che il ricorso del ricorrente è stato in primo luogo respinto perché non rispettava l’obbligo di indicare, per ciascun motivo, le ipotesi di apertura in cassazione della sentenza della corte d’appello (punto 7
sopra). Tuttavia, secondo l’articolo 360, nn . Da 1 a 5 del CPC, le possibilità di richiedere cassazione della decisione sono limitate a cinque casi di apertura (punto20 sopra).

87. Nel caso di specie, ciascun motivo dell’impugnazione della ricorrente (punto 6sopra) denunciando o un errore in iudicando o un errore in procedendo , aperto con l’indicazione degli articoli o dei principi giuridici la cui violazione è stata contestata e richiamati ai numeri 3 o 4 dell’articolo 360 cpc, due dei casi di apertura di cassazione che può essere invocato dalle parti in causa.

88. Parimenti, nella sua critica alla sentenza della Corte d’appello per difetto di motivazione, il ricorrente ha fatto riferimento al caso di apertura previsto dal numero 5 dell’articolo 360 del CPC.

89. In queste condizioni, la Corte ritiene che l’obbligo di precisare il tipo di critica formulata con riferimento alle ipotesi legislativamente limitate delle ipotesi di apertura previste dall’articolo 360 cpc sia stato sufficientemente rispettato nel caso di specie. La Corte di Cassazione potrebbe, dalla lettura di ogni titolo, conoscere quale tipo di apertura di causa si è sviluppata nei mezzi e quali provvedimenti, se del caso, sono stati invocati.

90. In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha statuito che l’impugnazione del ricorrente non conteneva gli elementi necessari per identificare i documenti richiamati a sostegno delle critiche che egli aveva sviluppato nelle sue ragioni (punto 7 sopra).

91. Dalla lettura dei motivi del ricorso emerge, invece, che, quando ha richiamato i punti censurati nella sentenza della Corte d’appello, ha richiamato le ragioni della sentenza riprodotte in memoria di fatto, ove il pertinente passaggi sono stati ripetuti. Inoltre, nel richiamare documenti del procedimento di merito per sviluppare il proprio ragionamento, il ricorrente ha trascritto i relativi brevi passaggi e si è richiamato al documento originario, consentendo così di individuarlo tra gli atti depositati con il ricorso.

92. In tali circostanze, anche supponendo che la sentenza della Corte di Cassazione si riferisca correttamente al ricorso del ricorrente, nel ritenere non sufficienti le precisazioni fornite, la High Court ha mostrato un eccessivo formalismo non giustificabile rispetto alla specifica finalità di il principio dell’autonomia dei ricorsi in cassazione (comma 75 sopra) e quindi della finalità perseguita, ossia la garanzia della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia.

93. La Corte ritiene che la lettura del ricorso del ricorrente abbia consentito di comprendere l’oggetto e l’andamento della controversia dinanzi ai giudici di merito, nonché la portata dei mezzi, sia nella loro base giuridica (il tipo di critiche alla luce delle fattispecie previste dall’articolo 360 cpc) che nel loro contenuto, con l’ausilio di rinvii ai passaggi della sentenza della corte d’appello e ai relativi atti citati in appello.

94. In conclusione, la Corte ritiene che nel caso di specie il rigetto del ricorso del ricorrente abbia violato la sostanza del suo diritto a un tribunale.

95. Di conseguenza, c’è stata una violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione.

b) Richiesta n° 37781/13

96. La Corte rileva che l’appello del ricorrente è stato depositato nel dicembre 2006 (paragrafo 11sopra). All’epoca, le disposizioni applicabili prevedevano, oltre al rispetto del principio di autonomia del ricorso, l’obbligo o di concludere i motivi con una questione di diritto o di indicare chiaramente i fatti contestati per il motivo fondato sulla viziata dichiarazione di ragioni. (paragrafo20 sopra).

97. Quanto alle questioni di diritto, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della ricorrente in quanto generico e astratto. Quanto all’ultimo motivo, esso non ha indicato chiaramente il fatto contestato in relazione al difetto di motivazione invocato.

98. La Corte ricorda la sua sentenza Trevisanato (sopra citata, § 42), dove ha ritenuto che chiedendo al ricorrente di concludere la sua eccezione di cassazione con un paragrafo sommario che riassumesse il ragionamento seguito ed esplicasse il principio di diritto di cui si lamentava la violazione non avrebbe richiesto alcuno sforzo speciale successivo da parte sua.

99. Nel caso di specie, se è vero che la giurisprudenza citata nella sentenza della Corte di cassazione è successiva alla data di presentazione del ricorso del ricorrente (punto 46 sopra), resta il fatto che l’art. 366 bis cpc era entrato in vigore nove mesi prima della proposizione del ricorso e che il ricorrente era assistito da un avvocato esperto in procedimenti giudiziari e abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ( Trevisanato , sopra citata, §45 ). Inoltre, la Corte osserva che la legge di delega del 2005 (punto 18 sopra), con cui il legislatore ha stabilito i principi generali che disciplinano i poteri dell’esecutivo ai fini dell’elaborazione della riforma del codice di procedura civile del 2006, prevedendo, tra l’altro, che ogni mezzo debba concludersi con una questione di diritto e che la Corte di Cassazione doveva enunciare, sempre per ciascun motivo, un principio di diritto atto, per sua natura, a rispondere alle censure formulate nel caso di specie ma anche, in via generale, ad applicarsi ad altre fattispecie analoghe.

100. Quanto ai presupposti posti per la formulazione del motivo relativo al vizio di motivazione della sentenza impugnata, la Corte rileva che, infatti, come rilevato dalla Cour de Cassation, il ricorrente non ha chiaramente indicato il fatto contestato né le motivazioni perché le ragioni della sentenza erano, a suo avviso, insufficienti. Infatti, per mancanza di una chiara esposizione dei fatti che dovrebbero giustificare la sanzione del difetto di motivazione da parte della Corte di Cassazione, la sua censura si è limitata ad una critica alla valutazione dei fatti da parte della Corte d’Appello, che non poteva essere censurato dalla cassazione.

101. Quanto alla parte della decisione della High Court relativa alla violazione del principio di autonomia del ricorso per cassazione, la Cour de cassation ha indicato che il ricorrente si era limitato a citare, nelle sue ragioni, i documenti di il giudizio di merito senza presentare le parti rilevanti e senza indicare i riferimenti necessari per trovarle nel fascicolo allegato al ricorso (comma 12 sopra).

102. La Corte rinvia alle sue considerazioni formulate sopra (punto 82sopra) con riguardo all’obbligo di presentazione ( obbligo di riproduzione ) interpretato come obbligo di trascrizione di tutti i documenti. Ciò premesso, rileva che, nel caso di specie, l’impugnazione della ricorrente ha altresì omesso, a più riprese, di indicare i riferimenti delle fonti scritte invocate o dei passi della sentenza della Corte d’appello citata, a discapito della causa giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto (paragrafi28-29 sopra).

103. La Corte ricorda che secondo la non controversa giurisprudenza interna sul punto, i motivi di cassazione che fanno riferimento ad atti o documenti del procedimento di merito devono indicare sia le parti del testo criticate che la parte attrice ritiene rilevanti sia i rinvii ai documenti originali inseriti negli atti depositati, al fine di consentire al giudice di legittimità di verificarne rapidamente la portata e il contenuto conservando le risorse disponibili.

104. Di conseguenza, l’indicazione degli atti del giudizio nel merito era irregolare poiché, per ogni passaggio citato, mancava il rinvio agli atti originari richiesti dalla giurisprudenza interna ( Dos Santos Calado e altri c. Portogallo , n . 55997 / 14 e altri 3, § 115, 31 marzo 2020, Efstratiou , sopra citata, § 49).

105. Tenuto conto della particolarità del procedimento di cassazione, dell’insieme del processo svolto e del ruolo in esso svolto dalla Cour de cassation ( Zubac , sopra citata, 82), nonché del contenuto dell’obbligo specifico l’avvocato del ricorrente era tenuto a rispettare nella fattispecie (in particolare indicare, per ogni citazione da altra fonte scritta, il rinvio all’atto depositato con il ricorso), la Corte ritiene che la decisione di inammissibilità della Corte di cassazione nella specie non possa essere considerata un’interpretazione eccessivamente formalistica che avrebbe impedito l’esame del ricorso del ricorrente.

106. Di conseguenza, non c’è stata violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione.

c) Richiesta n° 26049/14

107. La Corte osserva che l’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso dei ricorrenti ha fornito una minuziosa ricostruzione del procedimento di merito e delle decisioni rese dal tribunale e dalla corte d’appello (punto 16 sopra).

108. Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha interpretato l’obbligo di esposizione dei fatti sulla base di due sentenze delle camere riunite (punto 17sopra) che ricordano che la presentazione dei fatti di causa comporta un’attività del Difensore, il quale è tenuto a selezionare i fatti rilevanti alla luce delle critiche che intende formulare successivamente nelle sue memorie. In pratica, il difensore deve consentire di individuare il thema decidendum rispetto a quanto chiede alla Corte di cassazione, compito che richiede necessariamente, secondo la giurisprudenza interna, uno sforzo di sintesi degli aspetti rilevanti del giudizio di merito (comma30 sopra).

109. Inoltre, tale esigenza di sintesi è espressa molto chiaramente anche nel codice di procedura amministrativa (punto 21sopra), che prevede che gli atti del giudice e quelli delle parti debbano essere redatti in modo chiaro e conciso. La Corte rileva in particolare che l’attuazione di tale disposizione ha comportato la fissazione di criteri redazionali ed anche limiti alla durata dei ricorsi amministrativi (comma22sopra). Nella stessa ottica, il governo ha recentemente menzionato, nel suo piano di risanamento e resilienza (paragrafo24 sopra), la necessità di riformare la procedura civile, e più in particolare quella seguita davanti alla Corte di Cassazione, sviluppando i principi di autonomia e sintesi degli atti del procedimento, compreso il ricorso.

110. La Corte ritiene che l’interpretazione data alla sintesi dei fatti sia peraltro compatibile con l’applicazione del principio di autonomia dell’impugnazione che, come già ricordato sopra (punto 75 supra), postula che la Corte di Cassazione, alla lettura globale del ricorso, possa comprendere l’oggetto della controversia nonché il contenuto delle critiche supposte per giustificare la cassazione della decisione impugnata e per potersi pronunciare.

111. La Corte osserva che, al momento della presentazione del ricorso dei ricorrenti, la giurisprudenza della Corte di cassazione prevedeva procedure chiare e definite (paragrafi 17 e 30sopra) per la redazione dell’esposizione dei fatti rilevanti ( Zubac , sopra citata, § 88).

112. La Corte ha rilevato che l’avvocato dei ricorrenti «si è limitato a trascrivere gran parte dell’esposizione dei fatti della sentenza della Corte d’appello, le conclusioni dei ricorrenti in appello, parte dell’appello della Corte d’appello». ‘ un convenuto, nonché la motivazione e il dispositivo della sentenza della corte d’appello (comma 16sopra) ( ibidem , §§ 90 e 121).

113. Al riguardo, la Corte rileva che il procedimento avanti la Corte di Cassazione prevede l’assistenza obbligatoria di un avvocato che deve essere iscritto in un apposito elenco, sulla base di determinate competenze richieste, garantendo la qualità del ricorso e la rispetto di tutte le condizioni formali e sostanziali richieste. L’avvocato dei ricorrenti era quindi in grado di conoscere i propri obblighi in materia, facendo affidamento sulla formulazione dell’articolo 366 del CPC e con l’aiuto dell’interpretazione della Corte di Cassazione, che ha presentato una chiarezza e coerenza sufficiente ( Trevisanato , sopra citata, § 45).

114. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la decisione emessa dalla Corte di Cassazione non abbia pregiudicato la sostanza del diritto dei ricorrenti a un tribunale.

115. Di conseguenza, non c’è stata violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione.

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

116. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :

” Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente consente solo la cancellazione imperfetta delle conseguenze di tale violazione, la Corte concede alla parte lesa, se del caso, solo soddisfazione. “

Domanda
117. Il ricorrente della domanda n . 55064/11 chiede 26.000 euro (EUR) per danno patrimoniale e una somma pari ad almeno un terzo di tale somma per il danno morale che sostiene di aver subito.

118. Il Governo ha ritenuto che tale richiesta fosse sproporzionata ed esorbitante e ha criticato i parametri adottati dal ricorrente, che hanno ritenuto arbitrari.

119. La Corte non distingue alcun nesso causale tra la violazione accertata e il presunto danno patrimoniale. Non spetta, infatti, alla Corte speculare sull’esito che sarebbe stato quello del procedimento in assenza della violazione accertata. Respinge pertanto la richiesta formulata al riguardo. D’altra parte, ha assegnato al ricorrente EUR 9.600 per danno morale, più qualsiasi imposta che potrebbe essere dovuta su tale somma.

Costi e spese
120. Il ricorrente ha chiesto EUR 20 per le spese di corrispondenza e ha lasciato alla Corte il compito di valutare gli altri costi e le spese sostenute dinanzi ad essa e dinanzi ai tribunali nazionali.

121. Il Governo contestò questa affermazione.

122. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso dei suoi costi e spese solo nella misura in cui sono state stabilite la loro realtà, la loro necessità e la ragionevolezza del loro tasso. Nel caso di specie, tenuto conto dell’assenza di documenti in suo possesso e dei suddetti criteri, il Tribunale rigetta la domanda di costi e spese presentata dal ricorrente.

Interessi di mora
123. La Corte ritiene opportuno modellare il tasso di interesse di mora sul tasso di interesse della linea di prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’ ,

Decide di aderire alle richieste;
dichiarare ammissibili le richieste;
Sostiene che c’è stata una violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione a riguardo della domanda n° 55064/11;
Sostiene che non vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda le domande nn. 37781/13 e 26049/14;

Decide:

a) che lo Stato convenuto deve pagare al ricorrente della domanda n.55064/11, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, 9.600 EUR (novemilaseicento euro ), maggiorato dell’eventuale importo dovuto su tale somma a titolo di imposta, per il danno morale;

b) che dalla scadenza di detto periodo e fino al pagamento, tale importo sarà maggiorato di interessi semplici ad un tasso pari a quello del rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile in tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;

Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.

Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 28 ottobre 2021, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Renata Degenere          Ksenija Turkovic
Impiegato                      Presidente

SI VEDA TESTO IN LINGUA ORIGINALE ED ALLEGATO

N.B.: il testo ufficiale è solo quello originale e non quello tradotto.

_______
[1] Articolo introdotto dalla Legge 18 giugno 2009, n° 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
[2] MF Di Dario è deceduto il 20 aprile 2014, dopo la presentazione della denuncia. I suoi eredi, gli altri ricorrenti della stessa domanda, informato la Corte della loro volontà di proseguire il procedimento dinanzi alla Corte.

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