RIFIUTI – Discariche abusive e la combustione di rifiuti pericolosi – Raccolta dei rifiuti in Italia e il fenomeno Terra dei Fuochi – Regione Campania – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – INQUINAMENTO SUOLO – INQUINAMENTO DELLE ACQUE – Sentenza “Terra dei Fuochi” – DANNO AMBIENTALE – Necessità di una piattaforma per le informazioni – Risarcimento anche del danno non patrimoniale – RISARCIMENTO DANNI – Obbligo di un veloce e adeguato risarcimento – Illecita gestione e lo smaltimento di circa un milione di tonnellate di entrambi pericolosi e rifiuti non pericolosi – Pericolo per la salute umana e per l’ambiente – Principio di precauzione – Diritto alla vita – Principio di sussidiarietà – Mancata trasparenza – Creazione di una piattaforma di informazioni e gestione del database.
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Gennaio 2025
Numero: nn. 51567/14, 339742/14, 51567/14, 74208/14
Data di udienza:
Presidente: Jelić
Estensore:
Premassima
RIFIUTI – Discariche abusive e la combustione di rifiuti pericolosi – Raccolta dei rifiuti in Italia e il fenomeno Terra dei Fuochi – Regione Campania – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – INQUINAMENTO SUOLO – INQUINAMENTO DELLE ACQUE – Sentenza “Terra dei Fuochi” – DANNO AMBIENTALE – Necessità di una piattaforma per le informazioni – Risarcimento anche del danno non patrimoniale – RISARCIMENTO DANNI – Obbligo di un veloce e adeguato risarcimento – Illecita gestione e lo smaltimento di circa un milione di tonnellate di entrambi pericolosi e rifiuti non pericolosi – Pericolo per la salute umana e per l’ambiente – Principio di precauzione – Diritto alla vita – Principio di sussidiarietà – Mancata trasparenza – Creazione di una piattaforma di informazioni e gestione del database.
Massima
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Sez.1^, 30 gennaio 2025, Sentenza n. 51567/14 e 339742/14, 51567/14, 74208/14
RIFIUTI – Discariche abusive e la combustione di rifiuti pericolosi – Raccolta dei rifiuti in Italia e il fenomeno Terra dei Fuochi – Regione Campania – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – INQUINAMENTO SUOLO – INQUINAMENTO DELLE ACQUE – Sentenza “Terra dei Fuochi” – DANNO AMBIENTALE – Necessità di una piattaforma per le informazioni – Risarcimento anche del danno non patrimoniale – RISARCIMENTO DANNI – Obbligo di un veloce e adeguato risarcimento – Illecita gestione e lo smaltimento di circa un milione di tonnellate di entrambi pericolosi e rifiuti non pericolosi – Pericolo per la salute umana e per l’ambiente – Principio di precauzione – Diritto alla vita – Principio di sussidiarietà – Mancata trasparenza – Creazione di una piattaforma di informazioni e gestione del database.
Le reiterate omissioni, il mancato esercizio dei poteri di controllo e intervento, nonché la cattiva gestione dei rifiuti da parte dell’Autorità italiana, evidenziano la mancata adozione di misure di tutela e prevenzione, caratterizzate da gravi ritardi e inadempienze. Di conseguenza, le autorità italiane non hanno affrontato il fenomeno noto come “Terra dei Fuochi” con la diligenza richiesta dalla gravità della situazione, non riuscendo a dimostrare che lo Stato abbia adottato tutte le misure necessarie e proporzionate per proteggere il diritto alla vita della popolazione e l’integrità dell’ambiente. In particolare, le autorità non hanno assolto in modo adeguato i propri obblighi di garantire ai cittadini residenti nelle aree interessate dall’inquinamento l’accesso alle informazioni essenziali per valutare i rischi per la salute, la vita e l’ambiente. A tal proposito, si rileva, altresì, l’assenza di una strategia di comunicazione completa e accessibile, finalizzata a informare la cittadinanza sui potenziali o effettivi rischi per la salute e sulle misure adottate o previste per la gestione di tali rischi. In questo contesto, lo Stato italiano doveva istituire un centro di informazione pubblica, dotato di una piattaforma accessibile a tutti, contenente un database strutturato con tutte le informazioni relative alla “Terra dei Fuochi”, ai problemi riscontrati e alle misure adottate o programmate, inclusi aggiornamenti periodici sullo stato di attuazione delle stesse.
Nel caso in esame, la Corte rileva, in primo luogo, che le violazioni accertate traggono origine da un fenomeno di inquinamento diffuso su larga scala, derivante non da un incidente isolato, bensì da attività illegali di smaltimento, interramento e/o abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e urbani, spesso associati a pratiche di incenerimento, perpetrate nel corso di decenni in modalità descritte come “sistematiche”. La Corte sottolinea, inoltre, la lentezza della risposta delle autorità statali nel reagire al problema, nonché i ritardi che hanno continuato a caratterizzare gli sforzi volti a contrastare tale fenomeno. Ciò denota un fallimento sistemico nell’adottare misure adeguate, sia in termini di tempestività che di efficacia, per porre sotto controllo il problema dell’inquinamento. In aggiunta, assume estrema gravità il fatto che lo smaltimento illegale di rifiuti non possa considerarsi cessato, almeno fino ad ora, e che in determinati siti sia stato segnalato il persistere di attività illegali di incenerimento dei rifiuti.
Pres. Jelić
Allegato
Titolo Completo
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Sez.1^, 30/01/2025, Sentenza n. 51567/14 e 339742/14, 51567/14, 74208/14SENTENZA
N.B.: questa versione è stata tradotta con l’ausilio di programmi, si consiglia sempre la lettura nel testo originale, di seguito sono attivi i link in lingua originale
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Sez.1^, 30/01/2025, Decisioni nn. 51567/14 e 339742/14, 51567/14, 74208/14
PRIMA SEZIONE
CASO DI CANNAVACCIUOLO E ALTRI c. ITALIA
(Domande nn. 51567/14 e altri 3 – vedi allegato elenco)
GIUDIZIO
Art 34 • Vittima • Locus standi • Sistematica, che dura da un decennio, diffuso su vasta scala fenomeno di inquinamento causato da scarichi illegali, interramento e/o di abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e di rifiuti urbani, spesso condotte criminali organizzati gruppi, in alcune aree della regione Campania (“ Terra dei Fuochi” ) • Il richiedente associazioni non direttamente colpite” da presunte violazioni derivanti da un pericolo per la salute dovuti all’esposizione al fenomeno di inquinamento • Mancanza di richiedente associazioni’ in piedi ad agire per conto dei loro membri • status di Vittima/ locus standi criteri stabiliti in Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri c. Svizzera [GC] non applicabile in quanto limitata al cambiamento climatico in contesto • Assenza di altre “considerazioni speciali” per concedere in piedi al richiedente associazioni prive di una specifica autorità per farlo • Mancanza di prove sufficienti del fatto che alcuni dei candidati o i loro parenti che vivevano nelle zone colpite dal fenomeno di inquinamento • Incompatibilità ratione personae
Art 2 (sostantivo) • gli obblighi Positivi • la Vita • l’Esistenza di una sufficientemente grave, originale, accertabili e imminente rischio dovuto al continuo fenomeno di inquinamento • Esistenza di un dazio protettivo non vanificato dalla mancanza di una certezza scientifica circa gli effetti precisi l’inquinamento potrebbe avere su un candidato salute • Art 2 applicabile • Autorità in fatto di approccio la Terra dei Fuoch ho un problema con la diligenza giustificato dalla situazione di serietà e di prendere tutte le misure necessarie per proteggere i candidati vita • la Mancanza di un sistematico, coordinato e strutturato risposta
Art 46 • Pilota giudizio • Dettagliate misure generali indicati dal Tribunale per essere attuate entro due anni dalla sentenza della finalità di indirizzo della Terra dei Fuochi problema • Necessità di una strategia globale di riunire esistenti o previste misure di un meccanismo di monitoraggio indipendente e un pubblico piattaforma di informazione • l’Aggiornamento di simili casi pendenti e non ancora notificato al Governo
Art 41 • Solo soddisfazione • danno Non patrimoniale • Riservati
Preparato dal Registro di sistema. Non è vincolante per la Corte.
STRASBURGO
30 gennaio 2025
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite nell’Articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può essere soggetta a revisione editoriale.
Il caso di Cannavacciuolo e Altri c. Italia,
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
Ivana Jelić , President ,
Alena Poláčková,
Georgios A. Serghides,
Tim Eicke,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc , giudici ,
and Ilse Freiwirth, Section Registrar,
Visto:
le applicazioni (nn. 39742/14 , 51567/14 , 74208/14 e 24215/15 ) contro la Repubblica italiana depositato presso il Tribunale ai sensi dell’Articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da parte di individui e organizzazioni elencate nell’allegata tabella, (“i ricorrenti”), sulle varie date indicate nell’allegata tabella;
la decisione di dare il preavviso per il Governo italiano (“il Governo”) le censure relative agli Articoli 2, 8, 10 e 13;
la decisione di dare la priorità alle applicazioni (Articolo 41 del regolamento della Corte);
le osservazioni presentate dal Governo convenuto e le osservazioni in risposta presentata dai ricorrenti;
terzi osservazioni presentate da ClientEarth; MacroCrimes; coordinato la presentazione del Forum per i Diritti Umani e la Giustizia Sociale dell’Università di Newcastle, Newcastle Ambientali Regolamento del Gruppo di Ricerca dell’Università di Newcastle, Let’s Do It! Italia e Legambiente; il Professor M. Carducci e il Signor V. Lorubbio (Centro di Ricerca Euro-Americano sulle Politiche Costituzionali – CEDEUAM); il Professor F. Bianchi (Pisa Istituto di Fisiologia Clinica); il Signor G. D’Alisa (Università di Coimbra) e il Professor M. Armiero (KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma), che sono state ammesse ad intervenire da un Presidente di Sezione;
Dopo avere deliberato in privato il 17 dicembre 2024,
Fornisce la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1 . Il problema principale nel caso di specie è se il governo non è riuscito a prendere adeguate e sufficienti misure per proteggere la vita dei richiedenti che vivono nelle zone della Campania interessate da un grande fenomeno di inquinamento derivanti da scarichi illegali, interramento e/o di abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e di rifiuti urbani, spesso associato con l’incenerimento. Il caso solleva questioni sensi degli Articoli 2 e 8 della Convenzione.
2 . I candidati e i loro rappresentanti sono elencati nell’Allegato I.
3 . Il Governo rappresentato dal suo Agente, il Signor L. D’Ascia, e da G. Palatiello e F. Fedeli, Procuratori dello Stato.
4. I fatti della causa, così come presentati dalle parti, possono essere riassunte come segue.
5 . L’espressione “ Terra dei Fuochi ”, che si traduce letteralmente come “Terra dei Fuochi”, apparso per la prima volta in un rapporto del 2003 dall’associazione Legambiente onlus (associazione non-profit per la protezione ambientale), in cui ha richiamato l’attenzione per le discariche abusive e la combustione di rifiuti pericolosi sul territorio dei comuni di Qualiano, Villaricca e Giugliano, in provincia di Napoli.
6 . Come definito dalla Campania Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (“l’ARPAC”), la Terra dei Fuochi area di riferimento per il territorio tra la provincia di Napoli e l’area sud-occidentale della provincia di Caserta. L’inquinamento del territorio in questione, denominato “Terra dei Fuochi fenomeno” (Sesta commissione parlamentare d’inchiesta, Report su Campania, 28 febbraio 2018, p. 195; si veda il paragrafo 9), deriva dal dumping illegale, interramento e/o di abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e di rifiuti urbani, spesso combinata con l’incenerimento.
7 . Inter-direttiva ministeriale del 23 dicembre 2013, inizialmente identificato cinquanta-sette comuni delle province di Napoli e Caserta colpite da questo fenomeno. Inter-direttive ministeriali del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015, in aggiunta, rispettivamente, un ulteriore trenta-uno e due comuni elenco (vedi Allegato II per un elenco completo dei comuni). Secondo un rapporto del 19 gennaio 2018 dal Senato della 12 Commissione (Igiene e Sanità), le direttive di cui sopra impostare un legale di delimitazione per quello che il comitato si riferisce a come la Terra dei Fuochi zona ( il territorio Terra dei Fuochi ), composto da novanta comuni interessati dallo smaltimento illegale di rifiuti (si veda pp. 49-50 del 12 ° Comitato 2018 report). Questi comuni sono sempre stati indicati come la Terra dei Fuochi comuni e la Terra dei Fuochi zona in una vasta gamma di documenti ufficiali e strumenti.
8 . La Terra dei Fuochi zona, come sopra definito, ha una popolazione di circa 2,900,000 abitanti, o il 52% della popolazione della regione Campania. L’ARPAC si riferisce agli abitanti di tali comuni, come la “popolazione esposta” per la Terra dei Fuochi fenomeno.
9 . Tra il 1995 e il 2018 diverse commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e le relative attività illegali (“le commissioni parlamentari d’inchiesta”), sono stati istituiti ai sensi della legislazione (delibera della Camera dei Deputati del 20 giugno 1995 – “la prima commissione parlamentare d’inchiesta”) e le Leggi n. 97 del 10 aprile 1997 (“la seconda commissione parlamentare d’inchiesta”), no. 399 del 31 ottobre 2001 (“la terza commissione parlamentare d’inchiesta”), no. 271 del 20 ottobre 2006 (“la quarta commissione parlamentare d’inchiesta”), no. 6 del 6 febbraio 2009 (“la quinta commissione parlamentare d’inchiesta”, n. 1 del 7 gennaio 2014 (“la sesta commissione parlamentare d’inchiesta”) e n. 100 del 7 agosto 2018 (“la settima commissione parlamentare d’inchiesta” ). Il mandato delle commissioni parlamentari d’inchiesta ha riguardato l’intero territorio italiano.
10 . La prima di queste commissioni parlamentari d’inchiesta ha iniziato la sua attività il 27 luglio 1995. Nella sua relazione dell ‘ 11 Marzo 1996, ha notato la presenza di diverse discariche abusive siti nelle province di Caserta e Napoli, in particolare nella campagna intorno a Aversa e la Domizio-costiera Flegrea, che sono stati controllati a livello locale da parte di gruppi criminali organizzati. Si segnala inoltre che nessun controllo o pulizia del piano era stato messo a posto, anche se le autorità erano a conoscenza del fenomeno delle discariche abusive e l’interramento di rifiuti pericolosi, almeno dal 1988, ed è stato in aumento in aree in cui le acque sotterranee approvvigionamento è stato spesso utilizzato per scopi irrigui (p. 44 della relazione).
La commissione ha indicato che, secondo un rapporto sulla salute di screening nel territorio supervisionato da Napoli azienda sanitaria locale n. 4 ( azienda sanitaria locale , “ASL”) e presentato in occasione di un seminario organizzato dall’ASL nel 1995, i tassi di mortalità da cancro hanno avuto un aumento del 100% in trenta-cinque comuni che rientrano nella sua sfera di competenza (p. 10 della relazione). Un numero significativo di questi comuni sono stati successivamente inclusi nella lista dei Terra dei Fuochi comuni (si veda il paragrafo 7). La commissione ha rilevato con preoccupazione che c’era stato un aumento di casi di linfoma, leucemia, tumori del fegato dell’area che comprende il Acerra, Marigliano e San Vitaliano comuni.
La commissione ha inoltre richiamato l’attenzione sul fatto che le prime indagini illegali sepoltura e scarico dei rifiuti pericolosi dal 1993 in poi, anche se il problema era noto sin dal 1988 (pp. 47 e 48 della relazione). Ha anche raccomandato che i delitti ambientali essere classificate come gravi reati ( delitti ), piuttosto che come reati minori ( contravvenzioni ) (pp. 29 e 44 della relazione).
Secondo la commissione, la diffusione del fenomeno di inquinamento è dovuto, tra le altre ragioni, per mancanza di un sufficiente rigore, combinato con un’inadeguata comprensione dei pericoli connessi in termini di tutela ambientale e sanitaria; una vasta rete di complicità, in particolare all’interno dell’amministrazione; e l’inadeguatezza delle sanzioni disponibile per fronteggiare questo fenomeno (p. 48 della relazione).
11 . La seconda commissione parlamentare d’inchiesta ha iniziato il suo lavoro nel mese di luglio 1997.
12 . Il 7 ottobre del 1997, C. S., un informatore ( collaboratore di giustizia ), è stato ascoltato dalla commissione e ha informato circa l’esistenza di un grande fenomeno sistematico di interramento di rifiuti pericolosi in zone della Campania. Le sue dichiarazioni sono state classificate come segreto di Stato e alla fine sono stati solo rilasciato al pubblico nel 2013 (si veda il paragrafo 40).
13 . Il 22 aprile 1998, la seconda commissione di inchiesta ha pubblicato un rapporto contenente proposte per l’introduzione dei reati ambientali nel quadro penale. Essa ha ritenuto che la legislazione ambientale emanate negli anni precedenti aveva portato irregolare e spesso mal coordinate, interpretazione e l’applicazione del quadro esistente, che non prevede per i reati gravi ( delitti ). Invece, è classificato ambientale reati come reati minori ( contravvenzioni ), che nel diritto italiano sono quasi sempre limitato e soggetto a meno severe sanzioni. Il deterrente e repressivo effetto di tale quadro è stato descritto dalla commissione come “praticamente inesistente”, soprattutto se le modeste sanzioni sono stati confrontati con i altamente redditizio la natura delle attività illecite relative alla gestione dei rifiuti. Ha inoltre sottolineato che l’esercizio e gli strumenti procedurali che sono stati forniti alla polizia e magistratura, in questo quadro sono stati limitati, la creazione di ostacoli per l’effettivo accertamento delle condotte in questione.
14 . Nella sua relazione sulla Campania, pubblicato in data 8 luglio 1998, la stessa commissione di inchiesta ha sottolineato che una eccezionale concentrazione di metalli pesanti era stato osservato in alcune aree, come il territorio di Villa Literno comune. Un aumento dei tumori in provincia di Caserta, è stato anche osservato. La commissione ha sottolineato che la ricerca epidemiologica essere effettuati per stabilire l’esistenza di un collegamento tra questo aumento e lo scarico illegale di rifiuti pericolosi sul territorio in questione (p. 40 della relazione). Ha osservato, in primo luogo, l’esistenza di ciò che è indicato come “persistente avvelenamento” del suolo nel territorio della Campania, e, in secondo luogo, che le autorità competenti non avevano ancora affrontato l’argomento di decontaminazione con la fermezza necessaria (pp. 26 e 27 del report). Diritto penale indagini finora aveva evidenziato che, in diverse aree in tutto il territorio della Campania, pozzi era stato scavato per lo smaltimento dei rifiuti, con la conseguente contaminazione delle acque sotterranee e danni al terreno circostante (pp. 30 e 31 della relazione). Queste indagini si sono diffusi su larga scala dei rifiuti tratta di pratiche che coinvolgono il trasporto di rifiuti pericolosi l’Italia da Nord a strutture di deposito dei rifiuti in provincia di Caserta , dove sono stati illegalmente riqualificato come rifiuti non pericolosi, e quindi smaltiti in discariche abusive (pp. 33-34 del rapporto). Tra il 1994 e il 1998, la Santa Maria Capua Vetere pubblico ministero aveva ordinato il sequestro di un migliaio di siti contaminati. Si afferma anche che, come risultato di dumping milioni di tonnellate di pericolosi e di rifiuti tossici, la regione Campania è stata utilizzata come “pattumiera d’Italia” (p. 32 della relazione).
La commissione ha inoltre rilevato che i giudici e i pubblici ministeri, che aveva fornito dichiarazioni aveva sottolineato in numerose occasioni che era impossibile di sicuro condanne per reati ambientali (p. 36 della relazione). Il consiglio ha ribadito il suo impegno a ri-esaminare la proporzionalità delle sanzioni disponibile, che legati per lo più a illeciti amministrativi (p. 38 del rapporto).
Considerato che è stato necessario introdurre, come una questione di priorità, ambientale, di decontaminazione del programma, in particolare nel Domizio ‑ costiera Flegrea e la campagna intorno a Aversa (p. 40 della relazione), e per garantire che le preventive verifiche amministrative sono stati più efficace (p. 38 del rapporto). Secondo la commissione, le istituzioni italiane già avuto a disposizione la tecnologia che permette loro di rilevare gli inquinanti nel suolo e per identificare le aree interessate dallo smaltimento illegale di rifiuti.
15. Nell’aprile del 2003, l’associazione ambientalista Legambiente ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla criminalità ambientale, dal titolo “ Ecomafie ”, in cui è riportato sulle pratiche illegali all’aria aperta di incenerimento dei rifiuti, che si verificano su una base quotidiana in diverse aree, in particolare in Giugliano, Qualiano e Villaricca comuni.
16 . Il 7 aprile 2004, la terza commissione parlamentare d’inchiesta ha preso le dichiarazioni di un Procuratore della repubblica presso il Santa Maria Capua Vetere Tribunale Distrettuale; il suo ufficio era stato coinvolto in indagini sul traffico illecito di rifiuti dall’inizio degli anni 1990.
Egli ha descritto le pratiche che riguardano l’interramento illegale e sistematico abbandono di rifiuti emersi dalle indagini. Il suo ufficio aveva raccolto prove dell’esistenza di circa 980 discariche abusive che era stato scoperto da ARPAC tra il 2000 e il 2002 in Napoli Caserta e Province. Le informazioni che erano state raccolte indicato che migliaia di tonnellate di rifiuti che erano stati illegalmente smaltiti in Campania. È stato osservato che quando i rifiuti abbandonati, è stato a volte mescolato con altre sostanze per essere utilizzato, ad esempio, materiale di costruzione, attività o compost per la concimazione di terreni.
Ha inoltre riferito di metodi specifici, individuati durante le indagini, per eludere i controlli esistenti e per scaricare i rifiuti o a trasformarli in materie prime.
Egli, inoltre, ha parlato del problema dell’incenerimento illegali in Caserta e Napoli, province, citando i risultati di un’indagine condotta dal suo ufficio in contaminazione da diossina. Diossina aveva provocato l’inquinamento di una zona considerevole, in particolare nei comuni di Marcianise e San Felice a Cancello, al confine con Acerra, da un lato, e di Casal di Principe e Castel Volturno, dall’altro. Gli inquirenti avevano accertato che, nella stragrande maggioranza dei casi, la diossina era stato rilasciato attraverso l’illecita combustione di rifiuti e la combustione illegale pratiche di alcune aziende in alluminio e ferro settori.
Per quanto riguarda le misure per ripulire le aree contaminate da lo smaltimento illegale dei rifiuti, ha citato l’esempio di una discarica che il suo ufficio aveva posto sotto sequestro nel 2000 per conto sepolto barili contenenti rifiuti tossici. Il suo ufficio ha contattato le autorità responsabili per la decontaminazione, che avevano risposto che non si sa dove smaltire tali rifiuti in Italia. Nulla era stato fatto.
Per quanto riguarda le possibili conseguenze di queste pratiche sull’ambiente e sulla salute pubblica, il pubblico ministero descritto le enormi difficoltà incontrate dal suo ufficio nell’ottenere informazioni in proposito, e l’assenza di studi epidemiologici in effetti per la salute delle pratiche illegali di cui trattasi. Il suo ufficio era stato in grado di recuperare solo alcuni dati, di nuovo con grande difficoltà, da parte delle autorità sanitarie.
17 . Nel suo rapporto di attività, rilasciato il 28 luglio 2004, la terza commissione parlamentare d’inchiesta riportato sulla persistenza e aumentare, al momento il rapporto è stato redatto, nel traffico di una grande quantità di spesso pericolose rifiuti dal nord al sud Italia. Una volta lì, i rifiuti sono stati smaltiti in vari modi. Un metodo per mezzo di dumping e di seppellire i rifiuti illegali suggerimenti, che sono stati spesso cave, corsi d’acqua (come in tratti di corsi d’acqua lungo i Domizio-costiera Flegrea), o le grandi fosse, che a volte erano scavate sul terreno agricolo e poi coperti con la terra che continua a essere utilizzato per l’agricoltura dopo. Un altro metodo di smaltimento dei rifiuti coinvolti miscelazione di rifiuti pericolosi con altri rifiuti e l’utilizzo nella produzione di compost per la concimazione fini (pp. 53 e 54 della relazione). La commissione di cui all’indagini, iniziata nel 1999, in relazione a una zona della provincia di Napoli; questi aveva divulgato la tratta di circa un milione di tonnellate di rifiuti. Questo tipo di rifiuti, fatto di materiali pericolosi, tra cui polveri da abbattimento fumi in ferro e dei metalli, residui di vernici e residui di contenente nonhalogenated solventi organici, minerali, olio di combustione, ceneri, fanghi, fanghi dall’acqua ‑ processi di trattamento e di acido fango.
La commissione ha sottolineato la proficuità di queste attività per le organizzazioni criminali e notato che hanno rappresentato un ottimo rapporto costo ‑ riduzione strategia per determinati settori (pp. 52 e 53 del rapporto).
La commissione, inoltre, ha riferito su quello che è stato definito come “diossina di emergenza” nella provincia di Caserta. La commissione ha osservato che la provincia e il Nord di Napoli campagna erano disseminato di discariche abusive ed era diventato “un ricettacolo di rifiuti di ogni genere”. Hanno notato che, oltre a illegale di seppellire i rifiuti è stata molto spesso sul fuoco in queste aree. Questa la combustione dei rifiuti, che comprendeva i rifiuti pericolosi generati alto, denso, nero, colonne di fumo e pubblicato, tra le altre sostanze, la presenza di diossine. In aggiunta a tali incendi, il comitato ha riferito su due episodi di illecita combustione “di vaste proporzioni” che si era verificato in auto ‑ pneumatici le aziende di smaltimento in Marcianise e Castelvolturno, descritto come “effettiva montagne di pneumatici andati in fumo” (p. 54 della relazione).
Infine, la commissione ha osservato che, oltre al traffico illecito e lo smaltimento dei rifiuti da parte di gruppi criminali organizzati, un aspetto del problema che non va sottovalutato è lo smaltimento illegale dei rifiuti da parte delle piccole imprese a livello locale e da “semplici cittadini” che hanno usato suolo pubblico, considerato da loro come res nullius , per smaltire i loro rifiuti. In quest’ultimo proposito, la commissione ha segnalato che gli individui spesso disposte in questo modo ingombranti, articoli per la casa, che costituiva un pericolo per la salute che spesso contenevano i Bifenili policlorurati (Pcb) (p. 52 della relazione).
18 . Nel settembre del 2004, uno studio pubblicato da The Lancet Oncology (un medical journal) ha riferito che il tasso di mortalità da cancro in Napoli azienda sanitaria locale n. 4 cresciuta costantemente negli esercizi 1970-1974 e il 1995 ‑ 2000. Inoltre, l’autorità sanitaria del registro dei tumori ha anche mostrato che, nel febbraio 2002, il tasso di mortalità per cancro del colon-retto, del fegato cancro, la leucemia e il linfoma è stata maggiore nel distretto n. 73 – che comprendeva le città di Nola, Marigliano e Acerra (adiacente il comune di Somma Vesuviana) – rispetto al resto del territorio che rientrano nell’ASL di competenza. I tassi di cancro al fegato, la leucemia e il linfoma sono stati molto elevati rispetto a quelli del resto d’Italia. Secondo uno degli autori dello studio, questi dati ha suggerito che c’era un nesso di causalità tra l’inquinamento derivante da inadeguata gestione dei rifiuti e l’esistenza di discariche illegali, da un lato, e la regione di alti tassi di mortalità per cancro, dall’altro. Entrambi gli autori hanno convenuto che il collegamento tra l’illegale smaltimento dei rifiuti pericolosi e la mortalità per cancro dovuto essere studiato come una questione di urgenza.
19 . Nel novembre 2004 un articolo pubblicato su Epidemiologia&Prevenzione (una rivista italiana di Epidemiologia Associazione), ha analizzato la mortalità per cause specifiche in un’area della Campania, caratterizzata dalla presenza di discariche abusive, in molti dei rifiuti che è stato anche inceneriti, e i siti interessati dall’interramento di rifiuti industriali. L’area di studio l’Giugliano in Campania, Qualiano e Villaricca comuni, che aveva una popolazione totale di circa 150.000 abitanti. Secondo le indagini da ARPAC e Legambiente , trenta-nove discariche illegali erano stati individuati nell’area di studio, di cui venti-sette presuntivamente interessate dalla presenza di rifiuti pericolosi. Nell’area di studio, la mortalità per cancro è stato trovato per avere aumentato significativamente, con particolare riguardo, tra l’altro , per i tumori del polmone, della pleura, della laringe, della vescica, del fegato e del cervello.
20 . Nel suo rapporto, inoltre, del 22 dicembre 2004, la terza commissione parlamentare d’inchiesta (vedi paragrafo 16) ha affrontato più in dettaglio l’introduzione dei reati ambientali nel quadro penale. La commissione ha fatto una dichiarazione generale per l’effetto che ci sono molteplici fattori che minato l’efficacia e l’effetto dissuasivo del quadro penale che disciplinano i delitti ambientali. In particolare, è stato evidenziato l’assenza di qualsiasi quadro di riferimento generale ( intervento-quadro ), che armoniosamente regolano i reati esistenti, che erano state introdotte nel corso del tempo e attraverso diversi strumenti. Inoltre, un gran numero di sanzioni penali applicabili per i reati esistenti riflette la natura regolamentare dei reati. Tra le altre cose, questo ha comportato brevi termini di prescrizione di legge. Natura regolamentare dei reati anche precluso l’utilizzo di alcuni strumenti di indagine, che sono stati riservati dal Codice di Procedura Penale, per reati penali, e anche limitato l’applicabilità di alcuni provvedimenti cautelari ( misure cautelari ).
La commissione ha sottolineato l’importanza dell’introduzione, nel Marzo del 2001, del reato di “attività organizzate per il traffico di rifiuti” (si veda il paragrafo 131 di seguito). Tuttavia, come è emerso dalle dichiarazioni rese alla commissione dal giudice istruttore investigativi e di polizia che l’onere probatorio in relazione a questo reato è stato a volte impossibile, data la natura specifica del comportamento che costituisce reato (ibid.). La commissione ha constatato che questo è un motivo di preoccupazione in termini di deterrenza.
21 . Nel gennaio 2005 i risultati della prima fase della ricerca ( Studio Pilota ), condotto come parte di uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) su richiesta della protezione Civile Nazionale del Dipartimento sono stati pubblicati. Lo studio si è concentrato sull’impatto sanitario dei rifiuti di Napoli e Caserta e province, e che era stata effettuata in collaborazione con l’istituto Superiore Istituto superiore di Sanità (“ISS”), italiano, Alto Consiglio per la Ricerca (“CNR”), Campania Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (“l’ARPAC”) e l’Osservatorio Epidemiologico Regionale (“l’offerta”). I risultati hanno mostrato che il rischio di mortalità associato con i tumori dello stomaco, del fegato, delle vie biliari, trachea, bronchi, polmoni, pleura e della vescica, e il rischio cardiovascolare, uro-genitale e malformazioni degli arti, sono stati superiori in un’area a cavallo tra le province di Napoli e Caserta che nel resto della Campania. Le conclusioni hanno evidenziato l’importanza di ulteriori approfondimenti sulla questione.
22 . Il 22 Marzo 2005, la Commissione delle Comunità Europee (che il 1 dicembre 2009 è diventato Europea Commissione; “la Commissione Europea”) ha proposto un ricorso per inadempimento contro l’Italia dinanzi alla Corte di Giustizia ai sensi dell’Articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (“trattato ce”) (Caso no. C-135/05). Criticare l’esistenza di un gran numero di illegale e incontrollato discariche in Italia, la Commissione ha dichiarato che le autorità italiane non era riuscito a onorare i loro obblighi ai sensi degli Articoli 4, 8 e 9 della Direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, l’Articolo 2 § 1, della Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e Articolo 14, lettere da a) a c), della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
23 . Su 13 giugno 2005, la regione Campania giunta Regionale ha approvato un primo regionale per la decontaminazione del piano (“PRB”).
24. 3 aprile 2006, il Governo italiano ha adottato il Decreto Legislativo n. 152 (Legge Quadro sull’Ambiente), l’Articolo 239 del che ha stabilito che, con l’eccezione dei siti di interesse nazionale (si veda il paragrafo 120 di seguito), la responsabilità per le operazioni di pulizia in zone contaminate laici con le regioni, che erano tenuti a introdurre regionale per la decontaminazione piani.
25 . Nel 2007 i risultati della seconda fase dello studio condotto dall’OMS, ISS, CNR, l’ARPAC e l’offerta (si veda il paragrafo 21) sono stati pubblicati. Essi hanno dimostrato che la zona con il più alto tasso di mortalità per cancro e malformazioni era quella che era stata la più colpita dallo smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi e la combustione incontrollata di rifiuti solidi urbani. Secondo lo stesso report, questa correlazione ha suggerito che l’esposizione al trattamento dei rifiuti ha avuto un impatto sul rischio di mortalità osservati in Campania, nonostante la prevalenza di alcune infezioni e virus e la diffusione dei prodotti del tabacco potrebbero aver influito sul tasso di mortalità. Tra le conclusioni dello studio, si possono evidenziare le seguenti:
Numerosi positivo e statisticamente significativo (e quindi non accidentale) associazioni sono state trovate fra salute e rifiuti pericolosi. (…). Nell’interpretazione dei risultati di alcune limitazioni … deve essere tenuto a mente. In ogni caso, l’osservato associazioni, la loro consistenza e la coerenza, suggeriscono che l’esposizione a sostanze rilasciate da pericolosi rifiuti non smaltiti correttamente, subito dalla popolazione negli ultimi decenni svolge un ruolo significativo come un fattore determinante per la salute di Napoli, Caserta e province. Mentre da un lato è necessario colmare numerose lacune per quanto riguarda gli effetti sulla salute, è urgente per implementare e rafforzare le misure volte a ridurre l’esposizione, grazie all’integrazione di politiche di gestione dei rifiuti.
26 . Il 26 aprile 2007 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in precedenza la Corte di Giustizia delle Comunità Europee; “Corte di Giustizia” o “CGUE”) si tramanda la sua sentenza nel procedimento avviato dalla Commissione il 22 Marzo 2005 ( Commissione / Italia , C ‑ 135/05 , EU:C:2007:250; si veda il paragrafo 167 di seguito). In questa sentenza, la CORTE di giustizia ha osservato “il generale non conformità dei consigli [con le pertinenti] disposizioni del diritto dell’unione europea, osservando, tra l’altro , che il Governo italiano “non contesta l’esistenza … in Italia di almeno 700 illegale consigli contenenti rifiuti pericolosi, che sono, pertanto, non è soggetto ad alcuna delle misure di controllo. Essa ha concluso che la Repubblica italiana era venuta meno ai suoi obblighi ai sensi delle disposizioni citate dalla Commissione, in quanto aveva omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza ricorso a processi o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, e non era riuscita a vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.
27 . Il 13 giugno 2007, la quarta commissione parlamentare d’inchiesta ha pubblicato un rapporto sulla Campania e in cui è rilevato che “la situazione per quanto riguarda il ciclo di gestione dei rifiuti mostra[ed] i segni di una pericolosa regressione, portando al collasso in [gestione dei rifiuti] servizio capacità operativa e che comportano gravi rischi per la salute pubblica”.
28 . Nel suo rapporto del 19 dicembre 2007, la quarta commissione parlamentare d’inchiesta osservato, in particolare, che “una buona parte del territorio [era] ancora contaminati dai cumuli di rifiuti abbandonati”, che “gli enti locali [erano] in meno e meno disposti ad aprire nuovi siti di smaltimento o di [consenti] la creazione di [rilevante] infrastrutture”, che “la fiducia nella capacità degli enti Statali per istigare il clean-up e programmi di sviluppo per le regioni che più colpiti dal degrado ambientale [era] addirittura praticamente inesistenti” e che “inoltre, e fatalmente, questo è stato accoppiato con l’inclusione di gruppi di criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti nel circuito di contrasto[ndr] con la gran parte inefficace la natura amministrativa di vigilanza”. Inoltre, aveva “la sensazione che la crisi [aveva] dato il via alla tragedia”.
29 . Il 3 luglio 2008 la Commissione Europea ha portato una nuova azione per inadempimento contro l’Italia ai sensi dell’Articolo 226 del trattato ce (Caso no. C-297/08).
30 . Nel Marzo 2009, la US Navy ha pubblicato un rapporto intitolato “Napoli per la Salute Pubblica di Valutazione (PHE) Sanità Pubblica – Riassunto – Volume II: Fase di Screening di Valutazione dei Rischi” , nel contesto di un’indagine dei potenziali rischi per la salute della Marina degli stati UNITI per il personale residente nella zona di Napoli, della Campania (identificato come una 395 miglia quadrate di territorio regionale) derivanti dallo smaltimento illegale di rifiuti, pratiche e carenze nella gestione dei rifiuti. Le parti pertinenti della relazione come segue:
“Per più di un decennio, la Campania è la regione d’Italia ha sperimentato numerosi problemi connessi con la raccolta dei rifiuti, incontrollata, combustione all’aperto di spazzatura non ritirata, e di un diffuso abbandono di rifiuti, compresi quelli chimici e di altri potenzialmente pericolose rifiuti. … In risposta a problemi di salute espressi dalla Marina degli Stati Uniti e il loro personale civile e le famiglie, il Comandante della Marina Regione Europa, Africa, Asia sud-occidentale contattato Marina Ufficio di presidenza di Medicina e Chirurgia e richiesto che il Navy e Marine Corps Centro di Salute Pubblica condotta una completa Salute Pubblica di Valutazione.
La prima fase di questo studio comporta Ambientale Supporto di Test di Valutazione, che comprende uno screening per la valutazione del rischio di aria, acqua, suolo, suolo e gas di dati. Questa relazione illustra i risultati di uno screening di valutazione del rischio (SRE). Lo scopo del SRE è quello di determinare se o non vi siano potenziali conseguenze sulla salute associati all’esposizione a superficie del suolo, dell’aria interna, acqua e ambiente (all’aperto) aria su USN personale (in servizio attivo, i civili e le loro famiglie), residenti nella zona di Napoli, in Campania. Questo SRE è stato condotto in conformità con la US Environmental Protection Agency (us epa) Guida alla Valutazione del Rischio. … I risultati di questa SRE saranno utilizzati per determinare:
Se l’esposizione alla superficie del suolo, dell’aria interna, acqua e aria ambiente costituisca un rischio inaccettabile per USN personale, basato su USEPA e USN orientamenti sulla valutazione del rischio;
Se ulteriori indagini sono necessarie per garantire la sicurezza e il benessere di USN personale residente in Campania;
…
31 . Il 4 Marzo 2010 la Corte di Giustizia ha pronunciato la sua sentenza Commissione / Italia (C-297/08, EU:C:2010:115). Pur rilevando che l’Italia ha preso misure nel 2008, per affrontare la “crisi dei rifiuti”, la CORTE di giustizia ha concluso che esisteva in Italia un “deficit strutturale in termini di installazioni necessarie per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in Campania, come dimostra la notevole quantità di rifiuti che [aveva] accumulate lungo le strade pubbliche della regione”.
Esso ha ritenuto che l’Italia aveva “non è riuscito a soddisfare il suo obbligo di stabilire una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento di abilitazione … a [garantire l’] smaltimento dei propri rifiuti e, di conseguenza, [aveva] non ha ottemperato ai propri obblighi ai sensi dell’Articolo 5 della Direttiva 2006/12 ”. Secondo la Corte di Giustizia, che il guasto non possa essere giustificato da circostanze tali come l’opposizione della popolazione locale a siti di smaltimento, la presenza di attività criminali nella regione o l’inadempimento di obblighi contrattuali con imprese incaricate della costruzione di alcune infrastrutture di smaltimento dei rifiuti. Essa ha spiegato che quest’ultimo fattore potrebbe non essere considerati cause di forza maggiore , perché “la nozione di forza maggiore richiedono[d] l’inadempimento dell’atto in questione sia attribuibile a circostanze al di fuori del controllo della parte che sostiene di forza maggiore , che [erano] anormali e imprevedibili, e le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante l’esercizio di tutti gli obblighi di diligenza”, e che un diligente autorità hanno preso le precauzioni necessarie per proteggersi contro le inadempienze contrattuali in questione o per garantire che, nonostante quei difetti, che la costruzione delle infrastrutture necessarie per lo smaltimento dei rifiuti potrebbe essere completato in tempo. La Corte di Giustizia ha anche osservato che “la Repubblica italiana non contesta che i rifiuti sporcare le strade pubbliche ammontano a 55.000 tonnellate, aggiungendo a 110.000 tonnellate a 120.000 tonnellate di rifiuti in attesa di trattamento presso i comuni siti di stoccaggio”. Riguardo i pericoli per l’ambiente, la Corte di Giustizia ha ribadito che, tenuto conto, in particolare, per la limitata capacità di ogni regione o di una località per rifiuti reception, l’accumulo di rifiuti costituito un pericolo per l’ambiente. Si è concluso che l’accumulo di grandi quantità di rifiuti lungo le strade pubbliche e in aree di stoccaggio temporaneo ha dato luogo a un “rischio per l’acqua, l’aria o del suolo, e per le piante o gli animali” ai sensi dell’Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2006/12 , aveva causato “un fastidio da rumori o odori” ai sensi dell’Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e probabilmente incidere “negativamente … campagna o in luoghi di particolare interesse” ai sensi dell’Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di tale Direttiva. Quanto al pericolo per la salute umana, la Corte di Giustizia ha osservato che “la preoccupante situazione di accumulo di rifiuti lungo le strade pubbliche [aveva] esposto la salute degli abitanti di certo pericolo, in violazione dell’Articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2006/12 ”.
32 . Nel Maggio 2011, la US Navy ha pubblicato un nuovo rapporto dal titolo “Napoli per la Salute Pubblica di Valutazione (PHE) Sanità Pubblica – Riassunto – Volume III” , che riassumeva la ricerca, che copre il periodo da gennaio 2008 a giugno 2011 nel contesto della valutazione dei rischi potenziali per la salute della Marina degli stati UNITI per il personale residente in zona Napoli (si veda il paragrafo 30). Un econdo di questa relazione non c’era:
“La limitata disponibilità di informazioni per l’ambiente italiano, le autorità di regolamentazione per determinare la natura e l’entità della contaminazione, dove USN personale risiedono … accesso Limitato alla nazione ospitante di sanità pubblica relazioni, studi, e funzionari della sanità pubblica … (p. P-5).
Dalla regione una prospettiva, cluster e distribuzioni casuali di Inaccettabile case [cioè residenze in prossimità di località Inaccettabile sotto della Marina criteri di rischio] sono stati trovati; pertanto, non è possibile prevedere percorsi di Accettabile residenze … (p. ES-8).
… si è diffusa la frequenza e la distribuzione di Inaccettabile case durante i nove aree di studio …
… da decenni (1980) storia dell’illegale di rifiuti pericolosi di dumping, come ampiamente documentato dal Governo italiano l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania … provincia di Caserta ha il più alto numero di aree in cui la discarica abusiva di rifiuti si è verificato: 851 siti che includono il Litorale Domizio-Flegreo e Agro-Aversano …. La maggior parte della USN nove aree di studio per SCAMBIATORE di calore a piastre si trovano all’interno dell’impronta di uno o più di questi “Siti di Interesse Nazionale” in Campania (vedi Figura 1-3).
…C’è documentata la mancanza di progressi da parte del Governo dell’Italia nella caratterizzazione e bonifica di questi siti, così come la mancanza di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento richiesto per compiere queste azioni. … (p. ES-9).
… Residence situato nel Nuovo contratto di Locazione Sospensione Zone (NLSZ) […] esposto significativi e diffusi superamenti e ha avuto il più alto e più spesso Inaccettabile concentrazioni di sostanze chimiche rilevate durante lo SCAMBIATORE di calore a piastre ….”
Inoltre, il blu Navy e Marine Corps Centro di Salute Pubblica (NMCPHC) raccomandato per il Comandante della Marina Regione Europa, Africa, Asia sud-occidentale (CNREURAFSWA), tra l’altro , che :
“Incoraggiare/educare i futuri residenti di locazione di edifici multi-piano e vivere al primo piano dal piano terra o superiore, che sarà attenuare le preoccupazioni associate con vapor intrusion dal suolo di gas …;
Mantenere indefinitamente il luglio 2008, Acqua in Bottiglia, Consulenza per il personale potabile, per la preparazione del cibo, cucinare, lavarsi i denti, fare il ghiaccio, e per gli animali domestici (p. ES ‑ 9)”.
La TEAM (Environmental Health Information Center), che si trova presso la US Naval Hospital di Napoli“, inoltre, rende immediata notifica di chiamate per i residenti le cui case sono state campionate e che possono avere i risultati che superano l’USN di gestione del rischio e criteri per la notifica e/o trasferimento”.
In una sezione dedicata alle sfide e i limiti incontrati nella conduzione della salute pubblica di valutazione, le considerazioni che seguono sono stati notati:
Come un ospite in una nazione ospite, la USN capacità di eseguire un rischio per la salute umana valutazione italiane-privati o USN-immobile locato, come si farebbe in USA, era estremamente limitato. Inoltre, la capacità di USN per condurre SCAMBIATORE di calore a piastre è stata influenzata dalle migliaia di rifiuti di cantiere, individuati e identificati, nella regione Campania, per la quale USN i dati riguardanti le sostanze chimiche o delle loro concentrazioni. Ulteriori indagini sono necessarie per l’ambiente italiano delle agenzie di regolamentazione per documentare la natura e l’entità della contaminazione ambientale.
Tra gli altri esempi di notevole difficoltà e incertezze, il rapporto elencati l’influenza dei gruppi di criminalità organizzata per lo smaltimento dei rifiuti industriali.
33 . Il 24 settembre 2012, un registro tumori per le province di Napoli e Caserta è stato creato con il Decreto n. 104 del Presidente del consiglio regionale della Campania (g iunta regionale ). Questo registro è stato inteso a istituire un sistema integrato di salute-sistema di monitoraggio ambientale al fine di valutare, senza ritardo, la necessità per la tutela della popolazione dai rischi ambientali .
34 . Con Decreto Ministeriale del 26 novembre 2012 il Ministro dell’Interno ha disposto la nomina di un Vice Prefetto di agire come coordinatore delle iniziative esistenti, per fornire supporto alle Prefetture ed enti locali nella regione, e di agire come mediatore tra le forze dell’ordine e i diversi soggetti coinvolti negli sforzi per combattere smaltimento illegale di rifiuti, pratiche. Il Vice Prefetto assumere questo ruolo sarebbe stato indicato come Delegato Ufficiale per il fenomeno di incenerimento dei rifiuti nella regione Campania ( l’incaricato per il fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania – “la Delega di Ufficiale”).
35 . Il 5 febbraio 2013, la quinta commissione parlamentare di inchiesta istituite ai sensi della Legge n. 6 del 6 febbraio 2009, ha pubblicato un rapporto in cui ha criticato il “disastro ambientale” allora in corso nella città di Napoli e parte della regione Campania, trovando che ammontano a un fenomeno con un impatto storico “paragonabile solo alla diffusione della peste del xvii secolo” (p. 792 del rapporto).
Con più specifico riguardo ai illegale di incenerimento dei rifiuti, la commissione d’inchiesta ha sottolineato le dichiarazioni fatte prima nel 2012 dal Presidente della Provincia di Caserta, per l’effetto che questo fenomeno ha avuto un duplice impatto: (i) una riduzione della qualità della vita; e (ii) un pericoloso aumento dei casi di cancro, una questione che non è stata ancora maggiore preoccupazione ed era evidente dai dati statistici (p. 144 del rapporto). La commissione di indagine ha sottolineato che solo il 20% dei pneumatici sono stati smaltiti in modo lecito (p. 144 del rapporto) e che, di conseguenza, la distruzione di il restante 80% (che sono stati bruciati illegalmente) ha portato, tra gli altri problemi, la dispersione di diossina in atmosfera, che costituiscono una grave minaccia per la salute. A titolo di esempio, la commissione di inchiesta notare che sul Calabricito sito (Acerra comune), il livello di diossina nel 2006 era 100.000 volte superiore a quello consentito dalla legge limite di relazione sulla regione Campania, approvato il 26 gennaio 2006, p. 53).
Nello stesso report 2013, la commissione d’inchiesta notato che il problema è nato in attività dal 1980 in poi da gruppi criminali organizzati. Citata un’indagine, avviata nel lontano 1992 con il Napoli accusa il servizio, che ha trovato la prova che, nel corso di un periodo di quattro anni, cinque centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti era stato illegalmente smaltiti. Vi si affermava che ambientale “massacro” ( scempio ) non aveva smesso in questi anni e che incalcolabile ed irreversibile danno era stato fatto, soprattutto in vista del trasferimento delle sostanze inquinanti l’ambiente e la catena alimentare, senza che sia possibile, alla data in cui il rapporto è stato redatto, per stabilire con certezza gli effetti sulla salute pubblica (p. 15 del 2013 report).
36 . Il 29 aprile 2013 l’ARPAC ha adottato una serie di “Linee guida per la rimozione di rifiuti abbandonati”. Essi contengono le istruzioni sull’identificazione, la classificazione e la rimozione di rifiuti su entrambe le proprietà pubbliche e private, nonché la procedura da adottare a seguito di rimozione, come interventi per dissuadere futuro di dumping (per esempio, la recinzione del terreno in questione, l’impostazione di telecamere a circuito chiuso, e pattugliamento del territorio da parte di corpi di polizia).
37 . Su 10 giugno 2013 il Presidente del Senato ha autorizzato l’avvio di una indagine svolta dal Senato della repubblica 12a Commissione (Igiene e Sanità) in materia di inquinamento atmosferico e il suo impatto sui tassi di cancro, fetale e neonatale malformazioni e l’epigenetica ( disco, inquinamento ambientale ed effetti sull”incidenza dei tumori, delle malformazioni feto ‑ neonatali ed epigenetica ) nell’area geografica della Campania Regione conosciuta come la Terra dei Fuochi (p. 3 di 12 th comitato 2018 report). Lo studio nasce dall’esigenza di tutelare la salute di una popolazione così vasta, che erano stati esposti a contaminanti ambientali illegalmente smaltiti nel corso di molti anni ed è stato previsto, tra gli altri obiettivi, di acquisire una comprensione dei vari e complessi aspetti della cosiddetta “ Terra dei Fuochi fenomeno”.
38 . L ‘ 11 luglio 2013 un Accordo per la Terra dei Fuochi ( Patto per la Terra dei Fuochi , è stato sottoscritto dalla Regione Campania, il Napoli Caserta e Province e le Prefetture, ottanta comuni interessati dai illegale di incenerimento dei rifiuti, l’ARPAC, asl e un certo numero di organizzazioni ambientaliste (tra cui Legambiente ). In virtù di questo accordo, la Regione Campania stanziati 5 milioni di euro (EUR) per il finanziamento di progetti volti a contrastare l’illecita combustione di rifiuti. La prefettura si è impegnata a sviluppare un piano per monitorare il territorio e i Comuni si sono impegnati per la rimozione di rifiuti abbandonati su strade ed aree pubbliche, in linea con le linee guida sviluppate dall’ARPAC (vedere paragrafo 36).
39 . Il 25 ottobre 2013 la regione Campania Autorità Esecutiva ha approvato un regionale per la decontaminazione del piano ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.
40 . Il 31 ottobre 2013 il Presidente della Camera dei Deputati declassificati le dichiarazioni rese da C. S. il 7 ottobre 1997 (si veda il paragrafo 12), nel quale aveva informato il Parlamento italiano circa l’esistenza di un grande fenomeno sistematico di sepoltura e l’abbandono di rifiuti pericolosi, che aveva avuto luogo almeno dal 1988. C. S. ha dichiarato che le prove di tali pratiche di traffico e l’interramento dei rifiuti era stata resa disponibile ai corpi di polizia, come del 1993. Egli ha inoltre descritto come gruppi di criminalità organizzata smaltiti rifiuti provenienti da una varietà di fonti, che vanno dai rifiuti domestici e da alcuni comuni della Campania, le cui discariche sono piene, i rifiuti industriali del Nord Italia e paesi esteri. Come un esempio di come i rifiuti sono stati smaltiti, C. S. descritto come, nel 1988, la costruzione di una strada tra Caserta e Domizio-costiera Flegrea, aveva fornito un’opportunità per riempire circa 240 ettari di terra scavata con rifiuti pericolosi da fonti diverse. Ha descritto come i buchi sono stati spesso scavata ad una profondità che raggiunge le falde acquifere. La quinta commissione parlamentare d’inchiesta notato che la declassificazione di C. S. dichiarazioni erano state ampiamente riportate dai media (p. 258 del rapporto del 28 febbraio 2018).
41 . Il 28 novembre 2013 la Regione Campania ha adottato una “Straordinaria piano di monitoraggio sulle derrate alimentari prodotte nella cosiddetta Terra dei Fuochi zona. Il piano prevedeva il prelievo di campioni di prodotti animali e vegetali, tra cui verdure, latte, uova, carne, foraggi e sementi prodotte in 120 comuni della regione Campania, e il collaudo di tali prodotti per i contaminanti.
42 . Il 9 dicembre 2013, il Consiglio Regionale della Campania ha adottato la Legge Regionale n. 20, intitolato “misure Straordinarie per prevenire e contrastare l’abbandono illegale e l’incenerimento dei rifiuti”. Tra le altre misure, la legge ha previsto che i comuni hanno a stabilire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i registri delle aree interessate da abbandono e l’incenerimento dei rifiuti. Tali registri dovevano essere aggiornato ogni sei mesi. La legge dispone inoltre che le aree individuate in tali registri non poteva essere utilizzato, tra l’altro , agricolo, turistico o per scopi commerciali, fino a tale momento potrebbe essere dimostrato, sulla base di analisi da parte di laboratori accreditati, che non c’erano per la salute o rischi per l’ambiente.
43. Il 10 dicembre 2013 il Decreto-Legge n. 136 , convertito in Legge n. 6 del 2014, (“Decreto-Legge n. 136 del 2013”), è stata emanata. Esso ha introdotto una serie di misure urgenti per affrontare quello che è definito nel preambolo, come un’emergenza ambientale nel territorio della Regione Campania. Questo strumento è spesso definito come la Terra dei Fuochi Decreto. Nei documenti ufficiali pubblicati dalla Camera dei Deputati italiana e sintesi delle sue disposizioni, lo strumento è descritto come avente introdotto disposizioni per l’indirizzo di “una grave emergenza ambientale” in parti di Napoli, Caserta e province, in un’area denominata “Terra dei Fuochi territorio. Il Decreto-Legge incaricato le autorità competenti per la mappa del terreno agricolo nella Regione Campania, al fine di rilevare l’eventuale presenza di contaminazione legati alle discariche abusive, sepoltura e la combustione di rifiuti. È inoltre stabilito che il reato di bruciare i rifiuti illegalmente ( combustione illecita di rifiuti ) e ha introdotto una serie di disposizioni relative al monitoraggio ambientale, di sicurezza e di misure di decontaminazione e le azioni da intraprendere nell’ambito della tutela della salute (vedere paragrafi 103-109 di seguito).
44 . Il 10 dicembre 2013 la Commissione Europea ha portato un ulteriore procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia, questa volta per non conformità ai sensi dell’Articolo 260 § 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) (Caso no. C‑653/13) a causa dei ritardi dell’Italia ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione / Italia (n. C‑297/08).
45 . Il 23 dicembre 2013 inter-direttiva ministeriale è stato emanato ai sensi del Decreto-Legge n. 136 del 2013. Conteneva le istruzioni su come effettuare la mappatura e le indagini tecniche previste nel sopra ‑ citato Decreto-Legge. È istituito un Gruppo di Lavoro per identificare terra che era stata contaminata dallo scarico e smaltimento illegale di rifiuti nella Regione Campania, per elaborare un modello scientifico per la classificazione delle aree controllate di terreni sulla base dei loro livelli di inquinamento e, infine, preparare report illustra i risultati delle loro indagini e proposte per l’adozione di misure (vedere paragrafo 111 di seguito). Inoltre, la direttiva denominata cinquanta-sette comuni delle province di Napoli e Caserta in cui queste indagini sono stati a prendere posto come una questione di priorità (vedi elenco di cui all’Allegato II).
46. Il 10 Marzo 2014 il Gruppo di Lavoro ha pubblicato un rapporto che ha classificato i terreni per i quali le indagini doveva essere condotta in cinque “presunto rischio” categorie (vedere paragrafo 112 di seguito).
47 . L ‘ 11 Marzo 2014, il Decreto interministeriale individuati i lotti di terreno in cinquantasette comuni elencati nel decreto interministeriale del 12 dicembre 2013 (si veda il paragrafo 45), che dovevano essere sottoposti a campionamento e di prova. La priorità doveva essere data a terreni classificati sotto la più alta “presunto rischio” categorie, vale a dire le categorie da 5 a 2b (vedere paragrafo 112 di seguito). In attesa del completamento delle analisi in relazione a ciascuna di queste trame, il decreto ha vietato la vendita dei prodotti da qualsiasi paese in queste ultime categorie.
48. Nel 2014 le diverse entità che formano il Gruppo di Lavoro, tra cui l’ARPAC, l’Università di Napoli e l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (“l’IZSM”), ha iniziato il campionamento e di altre attività tecniche nelle loro rispettive sfere di competenza. Le indagini avviate nelle aree individuate come nell’alto dei cieli “presunto rischio” categorie (vedere paragrafo 112 di seguito).
49 . Il 16 aprile 2014 inter-direttiva ministeriale denominato altri trenta ‑ uno dei comuni delle province di Napoli e Caserta in cui il diretto le indagini (per vedere l’elenco di cui all’Allegato II).
50. Il 12 Maggio 2014, l’ARPAC ha iniziato attività di campionamento previste per la Straordinaria piano di monitoraggio (si veda il paragrafo 42).
51 . Nel luglio 2014, i risultati di uno studio di biomonitoraggio dal titolo “Priorità persistente contaminanti nei residenti in aree critiche della Regione Campania, Italia” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Science of the Total Environment . Lo studio ha esaminato se vivono in un ambiente degradato zone di Caserta e Napoli province avuto un impatto sugli abitanti’ esposizione altamente tossici, contaminanti persistenti (tra cui poli-cloro-dibenzodiossine (Pcdd), polychlorodibenzofurans (Pcdf) e policlorobifenili (Pcb, pcb diossina-simili e non diossina-simili), arsenico (As), cadmio (Cd), mercurio (Hg), piombo (Pb). Questo è stato fatto da test di sangue siero di sangue e di latte umano per questi contaminanti in un certo numero di volontari sani. Anche se le concentrazioni dei contaminanti elencati nel sangue sono stati trovati per essere compatibile con gli attuali valori accettati nei paesi Europei e del resto d’Italia, i comuni sono stati contrassegnati – base relativamente più elevata di biomarker valori meritevoli di attenzione per la salute-oriented interventi: Brusciano e Caivano (As), Giugliano (Hg), Pianura (Pcdd e Pcdf), e Qualiano-Villaricca (As, Hg).
52 . Nel 2015 la Regione Campania ha avviato il “QR Code project”, una certificazione di sicurezza alimentare sistema accessibile ai consumatori. Le aziende che hanno scelto di iscriversi al progetto concordato con i loro prodotti in fase di test da parte dell’IZSM. Una volta che questo era stato fatto un codice QR è stato posto sull’etichetta del prodotto, e i consumatori possono effettuare la scansione del codice sul proprio smartphone per ottenere informazioni sul prodotto, inclusi i risultati delle analisi per rilevare la presenza di contaminanti.
53 . Il 10 febbraio 2015, Legambiente ha pubblicato un rapporto incentrato sullo stato dell’arte in relazione alla Terra dei Fuochi fenomeno (“ Terra dei Fuochi: a che punto siamo ?”).
Ha riferito che, un anno dopo l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 136 del 2013, i progressi compiuti nell’attuazione era stato lento; pochi di analisi del suolo e delle acque sotterranee è stato effettuato, e non decontaminazione attività si sono svolte nella Terra dei Fuochi comuni. Ha osservato che il fenomeno dell’incenerimento dei rifiuti è stato costante e ha riferito che altre pratiche illegali di smaltimento dei rifiuti persistente. Ha anche citato i risultati di studi epidemiologici per l’effetto che, tra l’altro , c’è stato un eccesso di mortalità e di ospedalizzazione per diversi tipi di cancro nella popolazione residente in oltre cinquanta ufficialmente identificato Terra dei Fuochi comuni. Essi hanno affermato che i rischi per la salute legati illegali pratiche di gestione dei rifiuti sono stati sempre più evidente e che l’azione doveva essere presa come una questione di urgenza.
Inoltre segnalato che, tra il 1991 e la data di redazione, ottanta ‑ due indagini penali, è stato lanciato nello smaltimento illegale di rifiuti nella Terra dei Fuochi area da gruppi criminali organizzati dal Napoli Caserta e province.
54 . Il 12 febbraio 2015 il decreto interministeriale specifici individuati appezzamenti di terreno nel trentuno comuni elencati nell’inter-direttiva ministeriale del 16 aprile 2014 (si veda il paragrafo 49), che dovevano essere sottoposti a campionamento e di prova. In attesa del completamento dell’analisi di ciascuna di queste trame, il decreto ha vietato la vendita dei prodotti da qualsiasi paese nelle rispettive categorie.
Il decreto elencati gli appezzamenti di terreno che, in base ai risultati del test nella prima serie di comuni (si veda il paragrafo 47), non poteva essere utilizzato per scopi agricoli, quelli che erano adatte per l’agricoltura, e di quelle che potrebbero essere utilizzati solo per determinati tipi di produzione agricola (vedere paragrafo 112 di seguito).
55 . Nel mese di giugno 2015 la Regione Campania ha avviato il “Trasparente Campania Integrato Programma di Monitoraggio”, guidata dal IZSM, finalizzato all’ottenimento di dati sull’esposizione umana agli inquinanti su scala regionale e la promozione di una “cultura della trasparenza” nei settori della sicurezza alimentare e l’ambiente. L’IZSM (in collaborazione con l’ARPAC, la Terra dei Fuochi task force interministeriale, i dipartimenti pertinenti nelle università della regione, il CNR e l’Agenzia per la Tecnologia, l’Energia e lo sviluppo Sostenibile) ha istituito un programma per rilevare l’inquinamento ambientale della regione, in via di campionamento di suolo, acqua, aria, alimenti di origine animale e vegetale, e la fauna selvatica.
56 . Il 16 luglio 2015, la Corte di Giustizia ha pronunciato la sua sentenza nel procedimento avviato dalla Commissione il 10 dicembre 2013 ( Commissione / Italia , C‑653/13, EU:C:2015:478; si veda il paragrafo 173 sotto). In questa sentenza la Corte di Giustizia ha osservato che l’obbligo di smaltire i rifiuti senza pericolo per la salute umana e senza danneggiare l’ambiente faceva parte dello scopo della politica dell’Unione in materia di ambiente, in virtù dell’Articolo 191 del TFUE. In particolare, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’Articolo 4 della Direttiva 2006/12 è probabile che, per la natura stessa di tali obblighi, di pericolo per la salute umana e di danneggiare l’ambiente e, quindi, essere considerati particolarmente gravi. Essa ha ritenuto che notevoli carenze in Campania, la capacità di smaltire i propri rifiuti, compresa la produzione di rifiuti urbani, è stata tale da compromettere gravemente la Repubblica italiana, la capacità di raggiungere l’obiettivo dell’autosufficienza nazionale (v. sentenza Commissione / Italia , n. C‑297/08, EU:C:2010:115, punto 70). Inoltre, il fatto che molti siti di smaltimento in quasi tutte le regioni italiane non erano ancora stati portati in linea con le disposizioni pertinenti in materia di gestione dei rifiuti.
57 . Nel mese di settembre 2015 l’Istituto superiore di Sanità ha pubblicato un altro studio , dal titolo “la Mortalità, ospedalizzazione, e l’incidenza di tumori nella Terra dei Fuochi e dei comuni in Campania” ( Mortalità, alcuna ospedalizzazione e incidenza tumorale nei Comuni della Terra dei Fuochi in Campania (relazione ai sensi della Legge 6/2014) ”, che era stata effettuata in applicazione dell’articolo 1 § 1 bis della Legge n. 6 del 2014. In questo studio dell’Istituto superiore di Sanità ha verificato il tasso di mortalità, tasso di cancro e il livello di morbidità in 55 comuni elencati nell’inter-Direttiva ministeriale del 23 dicembre 2013 (con l’eccezione della città di Napoli e Caserta; vedere Allegato II), sulla base di ricovero di dati relativi alla popolazione dell’esposizione a inquinanti contaminanti. Questa ricerca ha evidenziato l’eccessiva mortalità e tassi di ricovero per entrambi i sessi per patologie che potrebbero essere stati causati, tra l’altro , dall’esposizione al traffico illecito di rifiuti, discariche e l’illecita combustione di rifiuti.
Questo studio è parte di “ Sentieri” del progetto (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio di Inquinamento – Studio Epidemiologico Nazionale del Territorio e degli Insediamenti Esposti a Rischio il disco, inquinamento ), che è stato lanciato nel 2007, sotto il coordinamento dell’Istituto superiore di Sanità per valutare il profilo di salute delle popolazioni residenti in aree in “Siti di interesse Nazionale per la decontaminazione” (si veda il paragrafo 120 di seguito).
58 . Il 21 ottobre del 2015 la Delega di Ufficiale (si veda il paragrafo 34), ha dato evidenza alla quinta commissione parlamentare d’inchiesta. Nella sua dichiarazione, il Delegato Ufficiale evidenziato che l’illegale di incenerimento dei rifiuti in questione era complessa, multiforme fenomeno alimentato da una varietà di fattori. Egli ha sottolineato che i rifiuti sono stati illegalmente bruciato incluso, da un lato, di rifiuti urbani, e, dall’altro, di rifiuti speciali da attività industriali. La popolazione residente nelle zone colpite è stato sempre più preoccupati per i fumi maleodoranti rilasciato dall’incendio, che ha interessato un’area di circa 1.000 chilometri quadrati, che comprende diverse parti del Napoli Caserta e province.
Per quanto riguarda il primo tipo di rifiuti, egli ha osservato che le aree in questione sono state caratterizzate da carenze nella gestione dei rifiuti urbani ciclo di smaltimento. Comunque, anche in aree dove i rifiuti urbani ordinamento era aumentato e la capacità di disporne era migliorata, c’era ancora il problema di quelle persone che, per evitare sprechi-requisiti di ordinamento, ha scelto di abbandonare i sacchetti di rifiuti in aree remote, spesso lasciandoli nei comuni che non hanno introdotto tali requisiti.
Per quanto riguarda il secondo tipo di rifiuti, ha notato che nella zona in questione, c’erano tessile e conciario industries che spesso prodotti di merci contraffatte. Questo significava che le merci prodotte illegalmente e non poteva disporre dei loro scarti di produzione legalmente, e così si sono rivolti a mezzi illegali, come l’incenerimento. Egli ha osservato che l’area è stata caratterizzata anche da costruzione illegale ( abusivismo edilizio ), che ha comportato lo smaltimento illegale e la combustione di rifiuti da cantieri edili. Come per i rifiuti da attività agricole, ha fatto riferimento all’esistenza di mucchi di fogli di plastica e l’incenerimento dei contenitori.
Inoltre, il Delegato Ufficiale notato con preoccupazione che i rifiuti è stato ancora di essere memorizzati in quello che doveva essere temporanea siti di stoccaggio impostato per affrontare la crisi dei rifiuti. Ha citato come esempio 5 milioni di tonnellate di rifiuti balle conservati in Giugliano e Villa Literno, che temeva potesse diventare bersagli di incenerimento illegali attività. Tali siti da monitorare, in modo da prevenire conseguenze potenzialmente gravi.
59 . Nel mese di novembre e dicembre 2015, la Regione Campania ha adottato un programma per la rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti stoccati in balle in vari siti della Regione e cinque le province, ai sensi del Decreto legislativo n. 185 del 15 novembre 2015 (indicato anche come il “programma Straordinario per la rimozione dei rifiuti balle”). Secondo una descrizione del programma pubblicato dal Consiglio Regionale della Campania, la grande quantità di rifiuti stoccati in balle stava portando a condizioni inaccettabili in aree di stoccaggio, e ha reso necessario fornire per lo smaltimento di tali rifiuti senza indugio. La necessità di rimuovere questo tipo di rifiuti è stata considerata particolarmente urgente in quello che è stato indicato come la Terra dei Fuochi area, già interessata da smaltimento illegale di rifiuti e l’incenerimento pratiche, con gravi conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica. Il programma prevedeva una serie di azioni finalizzate al trasporto di parte dei rifiuti a strutture fuori regione, in Italia e in altri paesi dell’UE, e ha delineato le azioni per smaltirli, la parte rimanente all’interno della regione. In questo ultimo collegamento, il programma prevedeva l’adattamento delle strutture esistenti nonché di aumentare il loro numero per rispondere a queste il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei requisiti.
60 . Il 10 dicembre 2015 inter-direttiva ministeriale elencati altri due comuni delle province di Napoli e Caserta in cui indirizzare le indagini (per vedere l’elenco di cui all’Allegato II).
61 . Il 26 Maggio 2016 Legge Regionale sul ciclo dei rifiuti (Legge N. 14) è stato adottato (“ Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti al fine di regolamentare il ciclo di gestione dei rifiuti in conformità con le priorità definite dalle direttive dell’Unione Europea (tra cui la prevenzione attraverso la riduzione della produzione di rifiuti, il riutilizzo e il recupero di materiali e di prodotti nonché di smaltimento, come un residuo di sistema minimi per non trattabili rifiuti).
62 . Il 1 giugno 2016, il Commissario straordinario per l’attuazione di un deficit-riduzione del piano sanitario regionale in Campania ( Commissario ad Acta per l”attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano ) ha adottato il Decreto n. 38, che ha introdotto un programma di azione per l’attuazione della salute-relative disposizioni della Legge n. 6 del 2014 (si veda il paragrafo 107 di seguito). In una relazione presentata al Senato della repubblica 12a Commissione (Igiene e Sanità) nel mese di ottobre 2017, il Direttore tecnico-operativo dei servizi della Regione Campania e della Direzione di Sanità ha dichiarato che questo Decreto è stato necessario in quanto, quasi due anni dopo l’entrata in vigore della Legge n. 6 del 2014, le relative disposizioni non era ancora stato implementato.
Il Decreto approvato, tra le altre cose, un programma d’azione per rafforzare la oncologico di screening e programmi di prevenzione e attuazione della diagnostica e terapeutica di piani di trattamento per i malati di cancro nei novanta comuni colpiti dal dumping illegale e smaltimento di rifiuti, come individuate dall’inter-direttive ministeriali del 23 dicembre 2013, 16 aprile 2014 e il 10 dicembre 2015. Particolare enfasi è stata posta su una serie di “malattie prioritarie”, tra cui alcuni tipi di cancro, che era stato identificato come tale da parte dell’Istituto superiore di Sanità. Sotto la voce “assistenza Primaria e Terra dei Fuochi ”, il programma d’azione previsto un ruolo fondamentale per medici di medicina generale nel promuovere l’educazione alla salute e coinvolgere i pazienti nel cancro-programmi di screening nei comuni individuati nell’inter-direttive ministeriali. Il programma ha anche detto che un piano regionale per aumentare di apparecchiature mediche per la diagnosi di cancro e il trattamento era stato approvato. Il programma prevedeva, inoltre, campagne di comunicazione per informare la popolazione circa la prevenzione del cancro, la diagnosi e il trattamento, con l’obiettivo di aumentare la partecipazione in cancro-programmi di screening. Infine, il programma ha evidenziato l’importanza di rafforzare la sorveglianza epidemiologica nell’area in questione, in particolare per quanto riguarda i tumori e difetti di nascita.
63 . Nel giugno 2016, l’Istituto superiore di Sanità e il Nord di Napoli Prosecution Service ha firmato un ricerca accordo di collaborazione, finalizzato allo scambio di dati e di altre informazioni derivanti dal monitoraggio epidemiologico della popolazione nel Nord di Napoli ( Napoli Nord ), con un focus specifico sull’eccesso di mortalità, incidenza oncologica e ricoveri per condizioni mediche per le quali i fattori di rischio inclusi esposizione (sia provata o sospetta) di sostanze inquinanti.
64 . Il 3 agosto 2016 del comitato etico della Nazionale Istituto tumori (IRCCS), ha approvato uno studio epidemiologico, promosso dal IZSM in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli (“SPES – Esposizione di Studio su Persone Vulnerabili”), volto a indagare la relazione tra esposizione a inquinanti ambientali (tra cui gli Idrocarburi Policiclici Aromatici, diossine e metalli pesanti) e per la salute, Regione Campania. Lo studio è iniziato con una contestuale panoramica, al fine di identificare le fonti di contaminazione e per definire le aree geografiche di interesse come “cluster”, che sono state poi classificate in base a un ambiente “Indice di Pressione” (a basso impatto medio impatto e di grande impatto). Poi coinvolto il biomonitoraggio delle persone che vivono in questi cluster al fine di valutare la loro esposizione, da quantificare inquinanti nei campioni biologici e di indagare i loro effetti. La popolazione di studio era composto di 4.200 soggetti sani tra i 20 e i 49 anni, che aveva vissuto per almeno cinque anni consecutivi in un certo numero di identificati comuni. Medico e del personale di ricerca raccolto informazioni sulla loro storia medica e le abitudini di vita, e ha preso campioni biologici.
65 . Il 20 settembre 2016, il Commissario per l’attuazione di un deficit-riduzione del piano sanitario regionale in Campania ha adottato il Decreto n. 98, che ha istituito una Rete Oncologica Regionale.
66 . Il 10 ottobre del 2016 il Consiglio Regionale della Campania ha adottato un “Piano d’Azione per combattere il fenomeno delle discariche abusive e l’incenerimento dei rifiuti” (il “Piano d’Azione”), al fine di rafforzare le azioni per prevenire e porre fine al dumping illegale e l’incenerimento dei rifiuti e per contrastare le conseguenze dannose di tale condotta.
Il Piano d’Azione notato che, nonostante una riduzione delle segnalazioni di incendi (di 3.000 tra gennaio e agosto 2012, e a 1.300 allo stesso periodo nel 2013), l’enorme portata del fenomeno, accoppiato con il gran numero di discariche abusive siti (oltre 3.300 sono stati monitorati quando il rapporto è stato redatto), significava che ulteriori “azioni urgenti” sono stati necessari al fine di rafforzare gli sforzi esistenti, accoppiato con nuove iniziative per contrastare le pratiche illegali in maniera più efficace.
È stato notato con preoccupazione che i metodi illegali di smaltimento dei rifiuti sono stati considerati particolarmente diffuso nelle aree caratterizzate da “insufficiente vigilanza del territorio da parte di corpi di polizia, foster[ing] un generalizzato senso di impunità”. Di incenerimento di fuoco, in particolare i rifiuti derivati da processi industriali, era diventato un “normale epilogo di” atti di discariche abusive. E ‘ stato evidenziato che, ad un diffuso e complesso fenomeno necessaria una combinazione di misure strutturali in grado di garantire una transizione da una situazione di emergenza per la normale gestione dei rifiuti nella regione.
Cinque tasto “azioni” sono state previste dal Piano di Azione: (1) la creazione di cosiddetti “centri operativi” all’interno di alcuni comuni selezionati (vedi descrizione sotto); (2) il rilevamento abbandonati rifiuti; 3) estinzione di incendi; (4) la rimozione e il trasporto di rifiuti abbandonati; e (5) la creazione di rifiuti, di accoglienza e di cura strutture.
Per quanto riguarda i “centri operativi”, la loro creazione e la gestione sono stati affidati alla SMA Campania, un “in-house”, società pubblica di proprietà della Regione Campania. I centri dovevano essere affidato il compito di ricezione, verifica e convalida dei dati e le relazioni riguardanti lo smaltimento dei rifiuti e l’incenerimento presentati dai diversi attori locali (vigili del fuoco in team distribuiti specificamente per tali attività, compreso il personale delle forze armate e SMA Campania personale distribuito per il monitoraggio e la segnalazione, oltre che da privati cittadini). Tutti i dati sono stati registrati e trattati anche attraverso una piattaforma di informazione (chiamato “I. TER”), che potrebbe anche essere utilizzato per generare le mappe individuazione dei siti dove i rifiuti sono stati scaricati o bruciato. Report di lo smaltimento dei rifiuti, alimentati nelle informazioni di sistema per generare automaticamente avvisi e-mail; questi sono stati inviati al comune in questione, che è stato richiesto di procedere con la rimozione dei rifiuti. A seconda del tipo di incidente segnalato, il pertinente organismo di polizia stato allertato anche. SMA Campania anche sviluppato un’applicazione che può essere scaricata da parte di privati cittadini sui loro telefoni e di essere utilizzati per l’invio di report, con i dati che vengono inseriti direttamente nel sistema informativo.
Come per il rilevamento dei riuti (Azione 2), il piano prevedeva l’impostazione di telecamere di sorveglianza, la conduzione di monitoraggio aereo utilizzando droni e altri sistemi aerei a pilotaggio remoto, e anche il monitoraggio e la sorveglianza sul terreno da parte di vari attori (come corpi di polizia, esercito personale o SMA Campania personale), e lo sviluppo di servizi di sostegno per i cittadini che desiderano segnalare comportamenti illegali.
Per quanto riguarda l’estinzione di incendi (Azione 3), le “azioni” previste erano la distribuzione di risposta rapida antincendio unità e la gestione e lo smaltimento dei bruciato i rifiuti da “in-house”, le aziende, l’ARPAC e le società quotate di operatori ambientali registro, in conformità con le linee guida sviluppate dall’ARPAC.
Per quanto riguarda la rimozione e il trasporto di rifiuti abbandonati (Azione 4), le seguenti misure sono state previste: la conclusione di un Accordo Quadro tra la Regione, le province, i comuni, altri terriera enti e soggetti con responsabilità per la gestione delle strade pubbliche. Questo è stato considerato un passo fondamentale, in ordine all’attribuzione di responsabilità tra i diversi soggetti e per semplificare e velocizzare la rimozione dei rifiuti che era stato rallentato a causa di “ostacoli amministrativi”. Altre azioni ha comportato una prima vagliatura e imballaggio dei rifiuti “in loco”; il trasporto dalle discariche agli impianti di gestione dei rifiuti e la rimozione dei rifiuti dalle aree sotto la Regione di competenza e nelle pubbliche vie d’acqua.
Come per la creazione di spreco di accoglienza e di cura strutture (Azione 5), una revisione e di identificazione degli esistenti impianti di gestione dei rifiuti che potrebbe essere adatto per la ricezione di determinate categorie di rifiuti (pneumatici, rifiuti tessili, produzione agricola, rifiuti…) è stato selezionato come primo passo. Il secondo passo è stato quello di essere la creazione di nuove strutture o l’ampliamento di quelli esistenti.
67 . Il 16 dicembre 2016 il Consiglio Regionale della Campania ha approvato un aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e identificato una nuova serie di obiettivi da raggiungere entro il 2020, come ad esempio un aumento della percentuale di rifiuti domestici separati ( raccolta differenziata ) al 65%, da attuarsi mediante il porta a porta la raccolta di iniziative, un aumento del numero di separazione dei rifiuti, centri di sviluppo di incentivi per gli utenti del sistema, nonché di sensibilizzazione e di formazione per il secondo gruppo. Il piano, inoltre, ha previsto il finanziamento e la costruzione di impianti per il trattamento di rifiuti compostabili per gruppi di comuni.
68 . Il 15 Marzo 2017, l’IZSM pubblicato un Report di Attività sul “Trasparente Campania” programma di monitoraggio (si veda il paragrafo 55 di cui sopra). L’introduzione alla relazione riconosce la Terra dei Fuochi fenomeno, che è definito come “incontrollata e irresponsabile scarico di sostanze tossiche e rifiuti di ogni genere, spesso seguita da loro incenerimento”. Ha registrato che questo inquinante attività è stata svolta in un “sistematico” e stato reso possibile da una “catena di negligenza, omissioni e silenzi”, accoppiato con l’autorità di essere “tragicamente impreparati” per fermarlo. Questo ha portato, in vista dell’IZSM, per una “full ‑ vero e proprio disastro ambientale”.
La relazione ha poi proceduto a descrivere l’obiettivo del programma e la sua struttura organizzativa, la metodologia seguita e la sua concreta attuazione.
Come per il campionamento del suolo, il programma prevedeva l’assunzione di 3.300 campioni di terriccio per essere testato per i composti organici e inorganici. Una delle attività previste incluso il test per la presenza di metalli potenzialmente tossici e accertare la quantità di tali metalli che potrebbero essere assorbiti dalle piante. Un altro obiettivo era quello di creare un “geochimica” mappa della distribuzione e concentrazione di composti organici e inorganici. Il rapporto ha registrato un primo set di campioni di terriccio (circa 2.000) erano stati prelevati e analizzati per rilevare la presenza di contaminanti (tra cui cinquanta-tre metalli pesanti, Ipa e Pcb) e che un “geochimica mappa” è stato creato sulla base dei risultati dell’analisi sviluppata. Una seconda fase di attività per il prelievo di campioni di terreno in basso, al fine di valutare l’eventuale percolato nelle acque sotterranee, è stata prevista, anche se non sembra siano stati effettuati secondo il rapporto.
Come per il campionamento dell’acqua, 2500 campioni sono stati pianificati per essere prelevati da pozzi sul posto di 500 aziende di produzione agroalimentare della regione, per essere testato per diversi composti organici e inorganici. Gli obiettivi erano quelli di valutare l’inquinamento delle acque sotterranee e sviluppare un geodatabase. Il rapporto ha indicato che un primo gruppo di circa 200 campioni erano state scattate nel gennaio 2017 e che i risultati sono stati illustrati in una “mappa” che ha individuato le aree problematiche.
Come di monitoraggio della qualità dell’aria, il programma prevedeva l’installazione di 150 passivo campionatori d’aria e 50 deposimeters, al fine di individuare e classificare la presenza di potenzialmente tossici, inquinanti organici (Ipa, Pcb, metalli pesanti nonché di altre sostanze in questione). Quando il rapporto è stato redatto nel 2017 i risultati non erano ancora a disposizione; si è affermato che almeno un anno di campionamento continuo stato necessario raccogliere dati significativi.
Come per il biomonitoraggio umano, la relazione di cui alla SPES di studio (si veda il paragrafo 64).
69 . Il 20 giugno 2017 un Memorandum d’Intesa è stato stipulato tra la Regione Campania, l’assessorato regionale del bambino, registro tumori, i registri tumori di Caserta e Napoli, le autorità sanitarie locali, epidemiologica servizio di Caserta e Napoli 3 Sud asl, l’IZSM, l’ARPAC e la chiesa di S. Maria Capua Vetere ministero, per “l’adozione di strategie comuni per la valutazione dei possibili rischi per la salute connessi a problematiche ambientali nei comuni sotto la giurisdizione della chiesa di S. Maria Capua Vetere prosecuzione del servizio”.
Preambolo il Memorandum si riferisce alle indagini svolte dal pubblico ministero, che aveva divulgato una consolidata, lunga pratica di tratta di rifiuti pericolosi e di smaltimento illegale di rifiuti nelle aree della provincia di Caserta. Inoltre cita le indagini, che hanno confermato la diffusa pratica nelle stesse aree – non solo da gruppi criminali organizzati di illegale incenerimento dei rifiuti e lo smaltimento dei rifiuti urbani e industriali nei corsi d’acqua.
Esso indica inoltre che gli studi epidemiologici sulla popolazione che vive nella zona rivelato più alti tassi di mortalità di cancro rispetto ad altre zone della stessa regione, e che gli autori di tali studi hanno ipotizzato che i fattori ambientali potrebbe essere una concausa. Esso ha inoltre sottolineato che i primi studi sul tasso di nuovi casi di cancro era stato recentemente pubblicato da Caserta azienda sanitaria locale, e che tali dati possono essere considerati più affidabili, come “indicatori di rischio” di dati focalizzato solo sulla mortalità. Infine, considerato che gli studi disponibili sono state tutte di natura trasversale e non in grado di stabilire un rapporto causale diretto tra le fonti di rischio e il cancro. Questo ha creato la necessità di una cooperazione tra i firmatari, al fine di indagare il rischio di malattie croniche ‑ degenerative, le malattie e il cancro e i “reati ambientali” nell’area in questione.
70 . Il 2 ottobre 2017 un ulteriore protocollo d’Intesa è stato siglato tra la Regione Campania e Invitalia (l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo Aziendale”, una società in cui il Ministero dell’Economia era l’unico azionista), con il fine di accelerare l’attuazione delle misure di decontaminazione/pulizia e rendere sicure le aree di “particolare complessità”, identificato nel PRB (vedere paragrafo 23). Elencate le azioni comprese le azioni per rendere sicuro l’acquifero in “Area Vasta Lo Uttaro” di zona; classificazione ambientale di altre “Aree Vaste”, in vista della loro decontaminazione; la rimozione dei rifiuti restanti quattordici siti di stoccaggio temporaneo; e il collaudo dei sedimenti in tali aree.
71 . Il 9 ottobre 2017 il Direttore Tecnico-Operativo dei Servizi della Regione Campania e della Direzione di Sanità presentato un rapporto al Senato della repubblica 12a Commissione (Igiene e Sanità), che riguarda, tra l’altro , l’attuazione dello stato di salute-relative disposizioni della Legge n. 6 del 2014 a giugno 2016 (si veda il paragrafo 107 di seguito). Ha riferito di una Terra dei Fuochi Gruppo di Lavoro, coadiuvato da un team di scienziati, era stato istituito nel Marzo 2017 in vista della creazione di una rete interistituzionale, che riunisce tutti gli attori istituzionali trattare con la Terra dei Fuochi problema in varie capacità e il monitoraggio delle attività svolte da questi attori. Una tecnica sotto-gruppo, che riunisce i Capi dei Registri tumori di autorità sanitarie locali, i Capi di Epidemiologia dei Servizi e il Dipartimento di medicina Preventiva e Scienze presso l’Università di Napoli Federico II è stato creato, inter alia , per iniziare una georeferenziazione di studio, con l’obiettivo di innescare geografica o epidemiologici avvisi in cui una particolare concentrazione di casi di cancro è stato trovato in specifiche aree geografiche. Lo studio comporterebbe anche incrociando i dati resi disponibili dall’ARPAC, di dimissione ospedaliera, e dati di mortalità.
Ha sottolineato che le autorità sanitarie locali nei comuni colpiti dalla Terra dei Fuochi di un fenomeno che ha ricevuto un finanziamento specifico al fine di attuare le misure sanitarie previste nel Decreto n. 38 del Commissario straordinario (si veda il paragrafo 62).
Una piattaforma di informazione (SANIARP) a monitorare e gestire lo screening del cancro da parte di tutte le autorità sanitarie locali della regione. Il Regista ha anche fornito una panoramica delle misure previste per rafforzare lo screening del cancro.
72. Il 28 dicembre 2017, la Campania giunta Regionale Autorità ha pubblicato la delibera n. 831, che ha aggiornato il 2013 (secondo) Regionale per la Decontaminazione del Piano (si veda il paragrafo 39).
73 . Il 10 gennaio 2018 Senato della 12 ° Commissione Igiene e Sanità (“il Comitato del Senato”) ha pubblicato la sua relazione nel contesto dell’indagine conoscitiva in materia di inquinamento atmosferico e il suo impatto sui tassi di cancro, fetale e neonatale malformazioni e l’epigenetica ( disco, inquinamento ambientale ed effetti sull”incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica ), promossa dal Presidente del Senato il 10 giugno 2013 (si veda il paragrafo 37).
La Commissione del Senato ha osservato che l’IZSM descritto la situazione che colpisce la Terra dei Fuochi come un “irresponsabile” e “incontrollata” fenomeno che riguarda lo scarico e l’incenerimento di sostanze tossiche e di tutte le forme di spreco. Secondo l’IZSM, questo “criminale” e “sistematico” attività inquinanti è stato portato, da un lato, da una catena di negligenza, omissioni e silenzi, e, dall’altro, da una totale mancanza di preparazione, le autorità’ per evitare il fenomeno, e aveva portato a un vero e proprio disastro ambientale (p. 7 della relazione).
Il Comitato del Senato descritto, con riferimento, in particolare per l’area conosciuta come Domizio-costiera Flegrea e la campagna intorno a Aversa, come di tonnellate di rifiuti speciali era stato oggetto di dumping, nel corso di molti anni, illegale e suggerimenti in aree agricole, di alcuni corsi d’acqua e delle cave. Ha notato che i rifiuti in molti di questi illegale consigli di messa a fuoco, rilasciando enormi quantità di idrocarburi policiclici aromatici e diossine, che il comitato descritto come sostanze con i ben noti effetti dannosi sulla salute. Il comitato ha notato che questa situazione aveva indotto le autorità ad includere l’area nell’elenco dei “siti di interesse nazionale” (si veda il paragrafo 120 sotto) che richiedono urgenti per la decontaminazione (vedi p. 35 della relazione).
Inoltre si sottolinea la specificità della Terra dei Fuochi fenomeno, soprattutto alla luce dei seguenti aspetti (pp. 11-14 del rapporto):
– il problema non coinvolgere un numero limitato di facilmente identificabili fonti di inquinamento con caratteristiche note; al contrario, è stato particolarmente complesso fenomeno, data la molteplicità delle fonti di inquinamento, che si differenziano per:
– tipo: dumping, di scarico o di interramento e illecita combustione di rifiuti speciali pericolosi, la composizione chimica che varia notevolmente;
– scala: le discariche abusive sono state dislocate in aree che variava da meno di 1.000 m 2 di più di 10.000 m 2 ;
– luogo: i siti erano distribuiti in modo non uniforme sulle aree in questione.
– i vari siti differivano in diversi modi:
– la varietà di sostanze inquinanti, che spesso co-presenti in una singola zona;
– la varietà di elementi interessati da inquinamento (aria, suolo, acqua);
– i diversi modi in cui le sostanze inquinanti di diffusione e, di conseguenza, i diversi modi in cui le persone venute in contatto con loro;
– la difficoltà di identificare la popolazione a rischio.
Comitato del Senato, considerato che, tenuto conto di queste caratteristiche, l’indagine epidemiologica è stata significativamente più complesso rispetto ad altre aree inquinate, come la provincia di Taranto, in cui le fonti di inquinamento sono state conosciute e più in numero limitato e sono stati caratterizzati da specifiche proprietà chimico-fisiche e facilmente identificabili a ‑ popolazione a rischio.
Secondo il rapporto, l’elenco dei comuni individuati nella legislazione e decreti erano stati preparati sulla base di presunzioni; tuttavia, questo non significa che alcune zone che non erano state incluse in questa lista sono state influenzate da fenomeni di inquinamento (p. 51 della relazione).
La Commissione del Senato ha anche dichiarato che quando è stato istituito (nel 2013), e ad un certo punto anche quando la relazione è stata preparata nel 2018, l’autorità non aveva ancora raccolto dati sufficienti circa l’impatto dell’inquinamento sull’ambiente e sulla salute pubblica.
La Commissione ha inoltre rilevato la sua indagine ha mostrato che le autorità hanno iniziato solo di recente a valutare il punto critico della situazione, su cui erano ben informati, e per pianificare e svolgere un’azione preventiva, con notevole ritardo (p. 3 della relazione). La Commissione del Senato ha inoltre richiamato l’attenzione per il ritardo nel riconoscere la gravità del fenomeno, con particolare riguardo ai rischi per la salute e la necessità di adottare misure per la rilevazione del cancro tra i pertinenti gruppi di popolazione (p. 7 della relazione).
Il Comitato del Senato, inoltre, ha evidenziato che la Terra dei Fuochi fenomeno dimostrato l’importanza di sviluppare una rigorosa metodologia interdisciplinare, che doveva essere condiviso tra i vari attori istituzionali coinvolti nell’affrontare il problema, e le relative necessità di evitare la frammentazione, confinato analisi del fenomeno e le azioni per affrontare il problema (p. 8 della relazione).
Emerge dalla relazione che i dati statistici sulla illecita combustione di rifiuti sono stati raccolti a partire dal 2012. Secondo i dati, 3,984 antincendio operazioni sono state condotte nel 2012, per spegnere l’incendio causato dall’illecita combustione di rifiuti nelle province di Napoli e Caserta, rispetto a 2,835 nel 2013, 2,531 nel 2014, 2,026 nel 2015, 1,814 nel 2016, e 1,442 nel 2017.
Il Comitato, inoltre, ha richiamato l’attenzione sull’importante e meritorio ruolo svolto dalle Ong e associazioni di comunità che ha denunciato e ha sollevato la consapevolezza della condotta illecita in questione e i danni per l’ambiente e la salute umana.
74 . Il 28 febbraio 2018 la sesta commissione parlamentare d’inchiesta pubblicato una relazione incentrata sulla regione Campania. Il rapporto incluso un capitolo su ciò che è indicato come la nuova Terra dei Fuochi di emergenza. Essa ha spiegato che la scelta del termine “nuovo” riflette il fatto che l’informazione continua ad emergere circa il fenomeno di inquinamento in questione, che era in costante cambiamento. Per esempio, le informazioni ottenute dai risultati delle attività di test o indagini portato alla luce nuovi siti utilizzati per la sepoltura o la messa in discarica dei rifiuti, e per rinnovare l’ “emergenza”, il carattere del problema, che sembrava non dover finire mai. La commissione ha evidenziato la complessità del fenomeno, che era stata interessano aree della Campania per un lungo periodo di tempo. Ha sottolineato la difficoltà nel catturare la complessità unitaria e completa descrizione, contro uno sfondo di fonti diverse e frammentate e incomplete. Inoltre, la condotta illegale, dando luogo al fenomeno non poteva essere attribuita a una sola fonte. Come esempio, la commissione ha rilevato che le indagini, l’interramento di rifiuti rivelato il coinvolgimento di gruppi criminali organizzati, ma anche per cause non correlate.
Affrontare il problema comporterebbe diverse entità dell’apparato Statale e di una combinazione di tecniche, scientifiche, amministrative e giudiziarie competenze.
La Commissione ha ritenuto che l’adozione del Decreto-Legge n. 136 del 2013 e la Legge n. 6 del 2014, ha indicato un benvenuto “mobilitazione” le autorità”, che fa parte, con un focus specifico sulla Terra dei Fuochi problema e un tentativo di affrontare i diversi aspetti che compongono questo fenomeno.
Il lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro sulla mappatura e verifica per i contaminanti su terreni agricoli (vedere paragrafo 111) è stato lodato, che ha fornito un ufficiale snapshot delle aree interessate dal fenomeno di inquinamento in questione, e di individuare quelle aree che non erano adatti per la produzione agricola. Allo stesso tempo, la Commissione ha espresso preoccupazione per il fatto che il Gruppo di Lavoro era stato costretto, non per colpa propria, per condurre una concreta valutazione della contaminazione, con l’intento di classificare le aree controllate di terreni sulla base dei loro livelli di inquinamento), senza alcun regolamento che fissa i parametri e le procedure per i terreni agricoli. L’emanazione di tale strumento sono state infatti previste dalla legge, nel 2006 (si veda il paragrafo 123 di seguito) e ha ribadito ancora una volta nel 2014 (si veda il paragrafo 106 di seguito). Secondo la Commissione, questo potrebbe aver portato al rischio di essere sottovalutato, in alcuni casi e sopravvalutato in altri. Il rapporto ha anche osservato che il Gruppo di Lavoro non aveva ancora completato la sua attività, come l’individuazione di porzioni di territorio appartenenti al presunto rischio categoria 2d (terreno circostante di smaltimento dei rifiuti/impianti di trattamento, le discariche e le aree interessate dalla combustione di rifiuti) era ancora in corso. Un altro motivo di preoccupazione nell’affrontare il Terra dei Fuochi problema era la condizione di difficoltà finanziarie che interessano molti comuni del Napoli Caserta e province. Secondo la Commissione, questo rende difficile per alcuni comuni, per far rispettare il divieto di attività agricole imposte risultato del gruppo di lavoro dell’attività d’indagine.
In ordine per misure di prevenzione e protezione, per essere efficaci, gli sforzi di monitoraggio e gli impegni finanziari dovuto essere esteso a tutte le aree interessate da smaltimento illegale di rifiuti, e non concentrarsi solo su quelli identificati come terreno agricolo.
Per quanto riguarda i progressi nella decontaminazione delle attività della Regione Campania, la Commissione ha osservato che, nonostante una grande quantità di informazioni presentate da varie fonti, c’erano delle lacune concernenti gli aspetti fondamentali. Questo ha reso difficile per la Commissione per ottenere un obiettivo e un aggiornato quadro della situazione (p. 641 del rapporto). La Commissione ha sottolineato che l’informazione ricevuta è stata spesso frammentati e obsoleto, ed è stata presentata da soggetti differenti si sovrappongono, le cui sfere di azione, a volte non del tutto chiare.
La Commissione ha inoltre rilevato, per quanto riguarda la decontaminazione di siti identificati come “di interesse nazionale” (si veda il paragrafo 120 di seguito), il progresso è molto lento: più di quindici anni dopo l’identificazione di tali siti, e nonostante un accordo firmato nel 2007 e che avrebbe dovuto dare impulso all’attività di decontaminazione, la classificazione iniziale di lavoro non era ancora iniziata o, se decontaminazione progetti erano già stati definiti, certo non è stato attuato o non era stato completato. Secondo la Commissione, nonostante l’esistenza di situazioni gravissime che necessitano di una rapida, efficiente ed efficace azione, gli sforzi sono stati rallentati da contenziosi amministrativi e difficili rapporti tra i diversi soggetti responsabili per la decontaminazione.
Per quanto riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti, la Commissione ha constatato che non c’erano ancora insufficienti impianti di compostaggio nella regione. Pur evidenziando gli sviluppi positivi della raccolta differenziata dei rifiuti ( raccolta differenziata ), ha evidenziato una serie di carenze che interessano il 2016 Regionale piano di gestione dei rifiuti. In questo ultimo collegamento, di cui, tra gli altri aspetti, la sottovalutazione di smaltimento dei rifiuti e l’incenerimento, bisogni, esigenze che non potevano essere soddisfatte dagli impianti esistenti. La Commissione ha osservato che le misure di gestione dei rifiuti urbani ciclo, come previsto nella legge regionale non era ancora stato implementato. È inoltre rilevato il mancato rispetto della sentenza della CGUE, rilasciato nel 2015, che ha avuto un costo l’Italia, al momento della scrittura, pari a circa 130 milioni di euro a causa dell’imposizione di una sanzione giornaliera).
Materia di gestione dei rifiuti speciali, ha osservato che il problema riguardante i rifiuti di balle è emblematico della situazione di emergenza che interessano la regione, che rimane, a parere della Commissione, fino ad un 5,300,000 tonnellate di rifiuti confezionati in balle e memorizzati in diversi siti era stato rimosso in modo permanente. Mentre la Commissione ha sottolineato l’importanza dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 185 del 15 novembre 2015, che ha previsto l’adozione di “misure straordinarie” per la rimozione dei rifiuti balle (si veda il paragrafo 59 sopra) e riconosciuto alcuni sforzi fatti dalla Regione Campania, si è concluso che la situazione è rimasta critica e il numero di eco-balle che in realtà era stato rimosso (104,650 tonnellate) sembrava essere trascurabile rispetto al numero di essere memorizzati in diversi siti.
La Commissione ha evidenziato particolari difficoltà nel reperire informazioni aggiornate dalla regione Campania autorità, non solo per quanto riguarda la decontaminazione, ma anche in materia di gestione del ciclo dei rifiuti in sé. La Commissione ha aggiunto, come una generale considerazione, che l’frammentata e a volte incoerente la natura delle informazioni presentate, derivava, tra le altre fonti, dalla mancanza di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti e questo, a sua volta, derivava dall’assenza di un quadro giuridico e regolamentare l’assegnazione di specifiche responsabilità e competenze di diversi enti e regolano le loro interazioni (p. 642 del rapporto).
Girando per il quadro penale applicabile ai reati ambientali, la Commissione ha sottolineato che la complessità della costruzione di un caso ( accertamento ) materia di reati ambientali, insieme con i brevi termini di prescrizione di legge, sono stati elementi che ostacolato il successo di un procedimento penale in questo settore. Sarebbe necessario, a parere della Commissione, per verificare nel tempo se la recente introduzione di reati ambientali (si veda il paragrafo 133 di seguito) sarebbe più efficace. Ha sottolineato che il procedimento penale che erano in corso al momento dell’indagine erano basati su un quadro giuridico che anticipare i nuovi reati. La Commissione ha sottolineato l’importanza della responsabilità politica nell’affrontare il comportamento in questione, qualcosa che andava al di là dei risultati di una responsabilità penale.
La Commissione ha poi esaminato l’introduzione del reato di illecita combustione di rifiuti e considerato che, nonostante il legislatore ha intenzione di combattere un fenomeno serio, nella sua attuazione pratica aveva dimostrato meno utile del previsto. Questo è dovuto in parte a quello che la Commissione ha descritto come difetti nel modo in cui la disposizione è stata formulata. La Commissione ha sottolineato la difficoltà nell’individuare i responsabili del reato, una preoccupazione che era emerso in tutte le dichiarazioni da parte dei pubblici ministeri sentito dalla commissione. Il Napoli Ufficio del Pubblico Ministero ha sottolineato che l’analisi dei dati sulle voci del registro di reato rapporti fino al 31 dicembre 2016, ha mostrato che circa il 95 per cento dei casi gli autori di combustione di rifiuti è rimasto sconosciuto, e che i colpevoli sono stati identificati in poco più di 5 per cento dei casi (p. 211).
75 . Nel mese di agosto 2018 il Gruppo di Lavoro (si veda il paragrafo 111 di seguito), ha pubblicato un rapporto sullo stato di avanzamento la mappatura dei terreni agricoli, come previsto nel Decreto-Legge n. 136 del 2013. Si è concentrato su una parte del territorio della Regione Campania conosciuto come “Area Vasta Bortolotto-Sogeri”, che faceva parte del territorio che era stato identificato come appartenente all’2c “presunto rischio” di categoria (vedere paragrafo 112 di seguito). Secondo il rapporto, le indagini sono state condotte su una possibile correlazione tra l’inquinamento del suolo e la qualità dell’acqua utilizzata per l’irrigazione. Si riferiva alla constatazione che percolato da due discariche che erano state chiuse per anni, ma non era stato correttamente gestito, dopo la chiusura era pullulavano nelle acque sotterranee e nelle adiacenti aree agricole. I lavori preparatori necessari per il rendering dei siti di sicuro era in corso. Quando il rapporto è stato redatto, un Decreto interministeriale in corso di adozione, al fine di vietare l’agricoltura e il pascolo all’interno di un 20 metri di raggio dal canale di raccolta del percolato e di alcune determinate parti del paese. Secondo il rapporto, un simile Decreto è in corso di adozione in relazione con un’altra parte della regione conosciuta come “Area Vasta Lo Uttaro”.
76 . Nel mese di ottobre 2018 Invitalia ha pubblicato il suo “Piano Operativo” che definisce i termini della sua assistenza per la Regione Campania ad accelerare il processo di recupero sotto il PRB, come per l’accordo, concluso il 2 ottobre 2017 (si veda il paragrafo 70). Il Piano Operativo elenca una serie di ostacoli che la Regione Campania ha rilevato durante la fase di pianificazione (frammentazione del governo a livello regionale; difficoltà nell’assegnazione di responsabilità tra i vari enti nella determinazione del budget per le attività, le difficoltà relative aree specifiche e si sovrappone con altri soggetti coinvolti nel processo). Essa ha dichiarato che “la tecnica e la complessità amministrativa” in questione non consentono di prevedere la futura attività o consentire la pianificazione per il futuro. Le attività previste incluso un certo numero di progetti di bonifica di siti e garantire la loro sicurezza. La stragrande maggioranza di questi progetti, tuttavia, riguarda ciò che è stato indicato come la “classificazione” dei siti. Invitalia impegna a coadiuvare la Regione nella “pianificazione e programmazione delle attività necessarie per l’avvio dei bandi di gara”, pur riconoscendo che la complessità delle diverse attività, molte procedure di appalto pubblico avrebbe dovuto essere lanciato, con ripercussioni per i tempi di concreta attuazione di misure e il rischio di contenzioso, che potrebbe anche rallentare notevolmente il processo.
77 . Il 31 ottobre 2018 il Direttore Generale per il Ciclo dei Rifiuti della Regione Campania e il Direttore Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una relazione congiunta sull’Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (si veda il paragrafo 67), al Programma Straordinario per la rimozione delle eco-balle (vedi 59 di cui sopra).
La relazione ha fornito una panoramica della legislazione e di altri strumenti introdotti per affrontare le carenze nella gestione dei rifiuti nella regione a partire dal 2015. E ‘ stato anche evidenziato l’entrata in vigore del 2016 Legge Regionale sul ciclo dei rifiuti (si veda il paragrafo 61), il che colloca la Campania all’avanguardia degli sforzi nazionali per affrontare questo problema.
Il Programma Straordinario per la rimozione dei rifiuti balle è stato implementato ed è stata prevista per consentire la rimozione di 961,934 tonnellate di rifiuti. Per il restante 4,700,000 di tonnellate, il programma prevedeva, tra le altre cose, l’utilizzo di balle di rifiuti per la produzione di combustibile. È stato inoltre rilevato che nel mese di settembre 2016 60 milioni di euro stanziati per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle. Un ulteriore 294 milioni di euro sono stati stanziati nel dicembre 2016 in particolare per le azioni di che cosa si riferisce la relazione per i comuni rientranti nella Terra dei Fuochi . Pur riconoscendo i ritardi per l’attuazione del programma, la relazione ha sottolineato l’impegno della Regione ad esso.
Il rapporto ha anche fornito un aggiornamento sulla capacità di diverse discariche e la quantità di rifiuti da essi trattati. Essa ha attirato l’attenzione per la modernizzazione tecnologica sforzi riguardo a tre triturazione di rifiuti e impianti di confezionamento, che erano in corso, e che avrebbe portato ad una significativa riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica.
Come al compostaggio, sotto il piano Regionale di EUR 200 milioni era stato assegnato a un programma per la costruzione di nuovi impianti di compostaggio. La relazione esamina i progressi compiuti in questo ambito e ha osservato che la capacità di elaborazione per il compostaggio era aumentato considerevolmente a partire dal 2017. Inoltre, un nuovo impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani dovuto entrare in funzione nel 2017 nel comune di Giugliano. Il restante impianto disavanzo è stato affrontato, tra l’altro , l’assegnazione di finanziamenti per ulteriori impianti pubblici.
78 . Il 19 novembre 2018 un “Protocollo di Intesa per l’Attuazione Sperimentale del Piano d’Azione contro l’incenerimento dei rifiuti” è stato sottoscritto tra la Regione Campania e diversi ministri del Governo (il Primo Ministro, i Ministri dell’Ambiente, dell’Interno, dello Sviluppo Economico, della Difesa, della Salute e della Giustizia, con il Ministro per il Sud Italia).
Il preambolo del Protocollo stabilisce che la necessità di un nuovo accordo, a riunire i vari ministeri, piuttosto che le autorità a livello regionale, era emerso sullo sfondo di un significativo aumento di incendi nei mesi precedenti la sua stesura. Il testo citato un rapporto pubblicato il 17 gennaio 2018 dalla sesta commissione parlamentare d’inchiesta, che ha precisato che il problema dell’incenerimento dei rifiuti in questione non solo un numero di incidenti isolati, ma piuttosto, pari a un problema di interesse nazionale, data la sua correlazione con la debolezza del ciclo di gestione dei rifiuti. Da qui la necessità di un approccio innovativo e di un nuovo, coordinato, piano d’azione, la cui efficacia era quello di essere “testato” ( sperimentato ) sul territorio della Regione Campania. Al fine di affrontare il problema con successo, un primo passo sarebbe quello di creare una vasta rete di monitoraggio al fine di studiare le correlazioni tra i diversi tipi di illegale pratiche di gestione dei rifiuti. Inoltre, al fine di combattere il fenomeno, la ripartizione delle competenze per i diversi enti coinvolti dovevano essere individuate e coordinate.
Tre generali “aree” di intervento sono stati identificati: (1) le azioni per la tutela della salute; (2) le azioni per la tutela dell’ambiente; e (3) azioni di pattugliamento e monitoraggio del territorio per prevenire gli incendi.
Per quanto riguarda la (1) salute, il piano prevedeva la creazione di un unico, aggiornato il sistema informativo, contenente, da un lato, dati e statistiche sulle condizioni mediche (in particolare la mortalità e tassi di incidenza di tumori che colpiscono la popolazione che vive nelle zone interessate dalla combustione e scarico dei rifiuti e, d’altra parte, gli studi epidemiologici. Sub-obiettivi nell’ambito di questa voce incluso: creazione di una banca dati accessibile al pubblico, la pubblicazione di rapporti periodici volti ad informare la popolazione e le autorità sanitarie; valutare l’incidenza dei tumori; di iniziare gli studi sulle possibili cause di questi tumori; la creazione di mappe per valutare l’incidenza e la prevalenza dei tumori in diverse aree, e il lancio di prevenzione primaria e secondaria delle campagne.
Il Protocollo prevedeva, inoltre, aumentato il monitoraggio della qualità dell’aria, tramite l’acquisto di due sensori per valutare la qualità dell’aria, per essere utilizzati in caso di incendio. Il piano, inoltre, rafforzare la cooperazione con il Fuoco Corps ( Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ) per il rilevamento della radioattività.
Per quanto riguarda la (2) azioni per la tutela dell’ambiente, due aspetti chiave in questione incendi segnalati entro i cosiddetti “Siti di interesse nazionale” (si veda il paragrafo 120 di seguito). In caso di un incendio in tali aree, il Ministero dell’Ambiente e ISPRA sono stati per eseguire un danno ambientale di valutazione entro sette giorni e identificare le misure da adottare, il cui elenco da trasmettere al soggetto responsabile entro 45 giorni. Se il soggetto responsabile non è riuscito a rispettare o non può essere identificato, il Ministero dell’Ambiente e della SOGESID (Società di Gestione di Impianti Idrici – Stato-di proprietà della società che gestisce l’acqua-impianti di trattamento) sarebbe un passo in avanti. È simile ma non identica procedura anche applicato ai siti che non facevano parte del PECCATO.
Il Protocollo prevedeva, inoltre, la conclusione di un accordo Stato-regioni sul monitoraggio della qualità dell’aria nella Regione Campania.
Come per la rimozione di rifiuti abbandonati e bruciati i rifiuti, il protocollo ha ribadito che la Regione è stato richiesto di effettuare clean-up di attività, quando i singoli Comuni non hanno i mezzi per farlo.
La sezione di monitoraggio e di controllo (3) contiene il maggior numero di azioni. Prima di tutto, è previsto un aumento del numero di agenti di polizia e personale dell’esercito per pattugliare le finalità, accoppiato con un rafforzamento delle attività di monitoraggio da parte del Corpo dei pompieri e del loro coinvolgimento nel rischio ‑ valutazione operazioni. In particolare, il Corpo dei pompieri dovevano essere affidato il compito di sviluppare dinamico “mappe” di divampa, l’aggiornamento della ricognizione delle aree da indagare e di siti interessati da abbandono di rifiuti e la combustione, nonché degli esistenti impianti di trattamento di rifiuti, e anche con la creazione di un database delle strutture esistenti. Il piano prevedeva, inoltre, lo sviluppo di incendio-le linee guida di sicurezza nella raccolta dei rifiuti e di gestione di siti e linee guida per l’effettuazione dei controlli sulle procedure di autorizzazione per l’esercizio di tali impianti.
Il piano prevedeva, inoltre, l’instaurazione di un migliore monitoraggio della rete per mezzo di telecamere di sorveglianza, droni e altri dispositivi, nonché l’istituzione di un “permanenti ” centro di controllo”. L’aggiornamento del Corpo dei pompieri’ pubblica del portale, che contiene le informazioni sugli incendi e sulle attività svolte dai vigili del fuoco, è stata prevista, come è stato il miglioramento della “Relazione Fuoco” applicazione mobile sviluppata da SMA Campania.
Il Protocollo inoltre contenute le proposte in materia di informazione e campagne di sensibilizzazione mirate a imprese e cittadini. È descritta in dettaglio la proposta di campagne di lancio dei diversi Ministeri. Per esempio, il Ministero dell’Ambiente si impegna a lanciare campagne di sensibilizzazione per i cittadini sui passi da intraprendere se hanno visto bruciare i rifiuti, e che cosa si potrebbe fare per prevenire gli incendi.
Come previsto dal Protocollo, di una Unità di Coordinamento è stato istituito.
79 . Il 30 dicembre 2018 della Legge n. 145 (“il 2019 Legge di Bilancio”) è stata approvata. Questo previsto l’adozione di un piano Nazionale di Bonifica Programma dal Ministro dell’Ambiente. Come previsto, una task force composta da Ministero dell’Ambiente e ISPRA personale è stato istituito, poco dopo, ai fini della definizione standardizzata e applicabili a livello nazionale i criteri per la classificazione dei siti contaminati, in modo da privilegiare la decontaminazione attività.
80 . Il 31 dicembre 2018, il Direttore Generale della Regione Campania e della Direzione di Sanità presentato una relazione al Ministero della Salute sullo stato dei vari progetti e l’utilizzo dei fondi assegnati in connessione con la Terra dei Fuochi fenomeno. Il report è concentrata principalmente sui progressi realizzati nell’attuazione della salute-relative disposizioni della Legge n. 6 del 2014 a giugno 2016 (si veda il paragrafo 107).
Ha notato che una piattaforma informatica per monitorare e gestire lo screening del cancro da parte di tutte le autorità sanitarie locali, ed in.
Secondo il rapporto, si sono fatti notevoli progressi nel rafforzamento di screening dei tumori della regione. Un certo numero di autorità sanitarie locali aveva istituito il cancro-prevenzione cliniche e aperto nuovi centri di screening, compresi gli ambulatori e i laboratori. Alcune autorità hanno attuato itinerante iniziative per lo screening e altri avevano esteso i programmi per il fine settimana, al fine di aumentare la partecipazione. Il report fornito evidenza di altre misure concrete adottate da specifiche autorità sanitarie locali, con i finanziamenti ricevuti, tra cui l’assunzione di nuovo personale medico e tecnico e l’acquisto di diagnostica e di laboratorio. La relazione, inoltre, ha fornito una panoramica delle diverse attività di sensibilizzazione svolta nelle scuole, fabbriche, centri di comunità, farmacie e chiese in diversi comuni in relazione a screening per il cancro.
Con specifico riguardo a ciò che la relazione di cui all’come la Terra dei Fuochi comuni, ha osservato che le misure specifiche, è stato introdotto per garantire preferenziale e semplificato l’accesso ai programmi di screening dei tumori e che gli individui che partecipano a tali programmi sono esenti da tutte le spese che avrebbe applicato sotto il sistema sanitario nazionale. E ‘ stato ribadito che questi comuni hanno ricevuto un finanziamento specifico per l’attuazione di questi provvedimenti.
Inoltre, una misura che era stata introdotta per alcune altre priorità malattie, come le malattie respiratorie. In particolare, i nuovi ambulatori sono stati istituiti all’interno di alcune autorità sanitarie locali. Nella sfera della salute materna e infantile, il rapporto afferma che un Registro delle Malformazioni Congenite era diventata operativa a livello regionale. In un certo numero di comuni, di nuova diagnosi prenatale stati allestiti i centri e contenuti con l’attrezzatura necessaria per la misura di inquinanti nei fluidi corporei.
Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica misure, due nuovi studi che hanno indagato la salute e fattori ambientali, da diverse prospettive, era stato lanciato. Misure sono state adottate per rafforzare la sorveglianza epidemiologica attraverso tumore registri.
81 . Il 22 Marzo 2019 del Consiglio Regionale della Campania ha pubblicato la relazione sullo stato di attuazione Regionale per la Decontaminazione del Piano per il 2018. In particolare, la relazione afferma che nessun procedimento per realizzare ambientale, indagine era stato avviato nei confronti del 75% del 3,479 siti individuati nel 2013 PRB. Per il 13% dei siti, tale procedura era stata avviata, nel 4% il rischio-fase di valutazione aveva cominciato, e nel 3.5% dei siti di decontaminazione attività era iniziata, con la preparazione o l’esecuzione di un intervento di bonifica. Si segnala inoltre che altri siti sono stati inclusi nel piano, tra il 2013 e il 2018, portando a un totale di 4,692 siti registrati; secondo lo stesso rapporto, per il 77% di questi siti alcuna procedura ambientale di indagine o analisi di rischio, è stato lanciato. Il rapporto ha anche affermato che la bonifica era stato concluso nel rispetto del 3% dei siti.
82 . Il 28 Maggio 2019 con il Ministro della Salute ha emanato un Decreto che istituisce il “Centro di Riferimento Nazionale per l’analisi e lo studio delle correlazioni tra l’ambiente, gli animali e gli esseri umani” sotto l’egida dell’IZSM. Il mandato prevede l’allestimento di una rete di punti focali all’interno di diversi istituti zooprofilattici per le finalità di coordinare le attività in ambito di sicurezza alimentare; fornire assistenza tecnica e scientifica del ministero della Salute; organizzazione di corsi di formazione per il servizio sanitario nazionale e altri dipendenti di enti locali competenti; svolgimento di attività di progettazione, ricerca scientifica, valutazione del rischio, sorveglianza epidemiologica e di analisi, per indagare le interazioni tra i contaminanti e i prodotti tipici e lo sviluppo di azioni mirate.
83 . Nel giugno del 2019 l’Istituto superiore di Sanità ha pubblicato un aggiornamento per i “ Sentieri” del progetto (si veda il paragrafo 57 di cui sopra). Nella sezione riguardante la campagna intorno a Aversa e la Domizio-costiera Flegrea, in cui più discariche illegali erano stati rilevati e che comprendeva trenta-otto dei comuni elencati in inter-direttiva ministeriale del 23 dicembre 2013 (vedi Allegato II), lo studio ha evidenziato un eccesso generale il tasso di mortalità per entrambi i sessi per tutte le cause di morte, rispetto alla media regionale. Questa ricerca ha messo ulteriormente in luce, tra l’altro , un eccesso di mortalità per alcune malattie, in entrambi i sessi (cancro allo stomaco, cancro del colon-retto, tumore del fegato, malattie respiratorie), negli uomini (tumore del polmone, della vescica, cancro, asma) e nelle donne (cancro al seno). Le conclusioni della relazione ha sottolineato, tra l’altro , che:
“Per tutta l’area, un eccesso di patologie riscontrate nei precedenti periodi di osservazione in altri studi indipendenti è stato confermato; molte di queste malattie sono diversi fattori di rischio, tra cui la più recente letteratura internazionale identifica l’esposizione inadeguata di smaltimento urbani e di rifiuti pericolosi o contaminanti che sono presenti in alcune parti dell’area in esame.”
La sezione riguardante la Vesuviana Costiera ( Zona Litorale Vesuviana ), che comprende i comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, Terzigno, Torre Annunziata e Torre del Greco, ha osservato, tra l’altro , che:
“Eccessi nel fegato, il cancro e altre malattie epatiche in entrambi i sessi può essere in parte a causa dell’esposizione a sostanze rilasciate dal incontrollata e/o smaltimento illegale di rifiuti, siti presenti nella zona. L’esposizione a contaminanti atmosferici può aver giocato una causale o co-ruolo causale nel determinare gli eccessi osservati per quanto riguarda le malattie respiratorie, le malattie che sono multifattoriali e per le quali fumo, attivo e passivo, e il consumo di alcol sono fattori di rischio importanti. La mortalità per asma, come pure la mortalità per cancro al seno e il cancro cervicale richiedono una riflessione, non solo sul possibile ruolo dell’esposizione a inquinanti ambientali presenti nell’area, ma anche per quanto riguarda l’attuazione di diagnostica e misure terapeutiche. La raccolta dei dati sulla contaminazione delle diverse matrici ambientali, al fine di determinare la popolazione residente nel presente e nel passato esposizione, fornire elementi utili per l’interpretazione riportati i dati sanitari. Data la superficie dell’area di cui trattasi, è raccomandato che … i dati sono raccolti tramite studi epidemiologici concentrati su piccole aree. L’integrazione dell’ambiente e della salute dei dati può fornire utili indicazioni sul sub-aree in cui la priorità di decontaminazione sforzi e il sub ‑ i gruppi di popolazione per i quali priorità per la prevenzione e il trattamento.”
Le raccomandazioni sono state fatte per l’effetto che la decontaminazione attività doveva essere implementato come una questione di urgenza e di immediata sono le misure da prendere per fermare il traffico illegale di rifiuti-procedure di smaltimento.
84 . Su 14 giugno 2019 il Delegato Ufficiale pubblicato un report che comprende attività finalizzate ad affrontare l’incenerimento dei rifiuti, da gennaio a Maggio 2019.
È iniziato sottolineando che 1,511 operazioni antincendio era stata condotta nel 2018, per spegnere l’incendio causato dall’illecita combustione di rifiuti nelle province di Napoli e Caserta, che ha segnato una diminuzione rispetto all’anno precedente.
Durante il periodo di riferimento, le segnalazioni di incendi è aumentato del 24% rispetto al sei mesi precedenti. La maggior parte degli incendi in questione rifiuti solidi urbani (613 incendi). Nelle parole del Delegato Ufficiale , “questo è essenzialmente dovuto alle difficoltà incontrate da alcuni comuni nella gestione dei rifiuti urbani, in un contesto di carenze nel ciclo dei rifiuti che, nel corso dell’anno passato, sono stati particolarmente evidenti”.
Fuori segnalati incendi, 84 interessato materie plastiche, tessili, gomma, pelle e pneumatici. L’autore ha sottolineato molto l’abbandono e combustione di rifiuti continua a essere di origine aziende che smaltire i loro rifiuti industriali illegalmente. Uno sviluppo positivo è l’assenza di segnalazioni di incendi di stoccaggio dei rifiuti e impianti di trattamento.
La relazione descrive l’interazione tra le attività di monitoraggio svolte dall’Esercito, la polizia nazionale e locale, forze di polizia, tra le operazioni congiunte coordinate dal Delegato Ufficiale. Come risultato di tali operazioni congiunte, nel 2018, c’è stato un aumento del 40% delle azioni di contrasto (sequestro di aziende e di veicoli, presentazione di denunce penali, l’emissione di sanzioni amministrative), come pure un aumento del 37% in arresti (30 persone nel 2019). Nel periodo in questione 155 ufficiali dell’esercito era stato specificamente distribuito per il monitoraggio di stoccaggio dei rifiuti e impianti di smaltimento.
La relazione conteneva anche un aggiornamento sulle iniziative di lotta contro l’incenerimento di pneumatici e di attuazione del “Ecopneus” il progetto, avviato congiuntamente nel 2013 dal Ministero dell’Ambiente, il Delegato Ufficiale, il Napoli e Caserta prefetture, e di Ecopneus (un non ‑ for ‑ profit che riciclato pneumatici).
Dato che il rapporto è stato pubblicato poco prima i mesi estivi, il Delegato Ufficiale sollecitato i comuni ad aumentare i loro sforzi per rimuovere facilmente infiammabili abbandonati rifiuti che possono produrre fumi tossici se bruciati, “pur riconoscendo le difficoltà [comuni] in grado di ottenere un finanziamento” per tali scopi.
Il report ha elogiato il lavoro dell’autorità di polizia, e in particolare il locale (municipale) polizia, ma al tempo stesso evidenziato con preoccupazione che “la grave carenza di personale” sono stati ostacolano la polizia locale sforzi.
Nella sua conclusione, il Delegato Ufficiale ha dichiarato che, anche se i dati presentati nel report ha mostrato che certi tipi di comportamenti illeciti erano diminuite, “fenomeni che possono generare rischi ambientali” erano ancora presenti in quello che ha definito come la “Terra dei Fuochi zona.
Il problema di bruciare i rifiuti, in particolare, non potrebbero, in Delega di Ufficiale, di essere risolto in modo univoco mediante il monitoraggio, di indagine e di applicazione di misure. Era indispensabile che i provvedimenti in tema di rifiuti-gestione del ciclo di, carenze che sono stati identificati come una delle principali cause di incendi.
Il Delegato Ufficiale consiglia inoltre una riorganizzazione amministrativa, in modo che la rimozione di rifiuti abbandonati non era la sola responsabilità dei singoli comuni, ma sarebbe invece essere condivisa con altre entità amministrative.
85 . Il 4 aprile 2019 il Governo italiano informazioni presentate al Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri, in connessione con l’esecuzione della sentenza Di Sarno e Altri c. Italia (n. 30765/08 , 10 gennaio 2012), per l’esame del Comitato dei Ministri del 1348 th incontro nel giugno del 2019. Il documento esaminato il quadro legislativo introdotto per risolvere le carenze nella raccolta dei rifiuti, trattamento e smaltimento nella Regione Campania. Ha descritto gli obiettivi da raggiungere entro il 2020, come stabilito nel 2016 il piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani (si veda il paragrafo 67), con una vista a rispettare il 2015 sentenza della CGUE. Materia di gestione dei rifiuti speciali, il Governo di cui i risultati della sesta commissione parlamentare d’inchiesta nella sua 2018 relazione sulla Campania (vedere paragrafo 74 di cui sopra) e ha attirato l’attenzione per le azioni previste per affrontare il problema delle eco-balle. In una sezione intitolata “l’impatto delle misure adottate”, il Governo ha ulteriormente evidenziato che tra il 2009 e il 2017 la percentuale di differenziato dei rifiuti a livello domestico era passata dal 29% al 53%.
86 . Il 24 aprile 2019 il Consiglio Regionale della Campania ha adottato la delibera n. 180 del 2019, sul “monitoraggio Ambientale e di valutazione di salute della popolazione residente nelle aree a rischio”. Questo conteneva quello che è stato indicato come un “nuovo programma di attività” da svolgersi tra il 2019-2021 nel contesto dell’attuazione del 2018 Protocollo di Intesa per la “Sperimentale di Attuazione” del Piano d’Azione (vedere paragrafo 78 di cui sopra).
Quattro le principali aree di attività sono stati identificati: “ambiente”, “salute”, “ricerca applicata” e “comunicazione”.
Sotto l ‘ “ambiente” voce, la prima azione che comporta un “follow ‑ up” per la Campania Trasparente attività di monitoraggio (si veda il paragrafo 55 di cui sopra). Una prima fase comporterebbe uno studio dei risultati delle diverse attività di monitoraggio (l’IZSM con la Campania Trasparente programma, ARPAC di campionamento e di monitoraggio, e di altri studi sull’inquinamento ambientale della zona) in ordine al piano di mirati di campionamento e di analisi, essere effettuato non solo in contesti agricoli, ma anche in contesti urbani. Come per il campionamento dell’aria, il punto di partenza fu l’elaborazione di dati raccolti da 50 aria-stazioni di campionamento, sotto la Campania Trasparente programma e il 26 stazioni istituito dall’ARPAC. Come per il campionamento delle acque, di 1.000 acque sotterranee campioni prelevati ed esaminati in collaborazione con l’ARPAC, l’utilizzo di quest’ultimo 298 esistenti stazioni di campionamento delle acque sotterranee. Le attività di campionamento a contribuire alla definizione di aree di interesse (con un “elevato indice di pressione ambientale”) in termini di qualità di aria e acqua.
Un altro progetto ha previsto la istituzione di un unico Registro dei Servizi idrici ( Catasto unico delle Utenze Idriche ). Ciò è scaturita la necessità di registrare tutte le fonti di acqua nella regione, compresi i pozzi privati che non sono stati registrati e sono stati utilizzati senza autorizzazione ufficiale. Il piano, inoltre, ha comportato lo sviluppo di Linee guida per l’utilizzo e il monitoraggio delle acque sotterranee.
Sotto la “salute”, titolo del documento elencato i tre nuovi studi:
SPEM (“studio di Esposizione della popolazione affetti da patologie”), un programma di osservazione epidemiologica studio volto a indagare possibile correlazione tra inquinamento ambientale e particolari condizioni di salute (cancro della vescica, del colon-retto il cancro, le malattie cardiovascolari e il tipo 2 il diabete). Lo studio avrebbe indagare il rischio di contrarre tali malattie in relazione all’esposizione ad alcuni inquinanti ambientali, confrontando i livelli di tali sostanze inquinanti nei fluidi corporei di persone residenti in determinate aree con queste malattie e soggetti sani. Pertinenti contaminanti includono la presenza di diossine e composti diossina-simili, idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti.
SPEL (“Esposizione di studio per le malattie professionali”), uno studio che è stato quello di indagare l’esposizione di alcune categorie di lavoratori ad agenti chimici (es. vigili del fuoco, impianto di trattamento dei rifiuti dipendenti, conceria lavoratori…) attraverso l’analisi di biomarcatori, al fine di valutare i rischi a cui erano esposti.
GEMMA, uno studio volto a indagare come diversi fattori, tra cui quelli ambientali, potrebbero influenzare lo sviluppo di disturbi dello spettro autistico.
Un follow-up per la “SPES” di studio (si veda il paragrafo 64). Il suo obiettivo è stato quello di monitorare, nel tempo (20 anni), la salute degli individui che avevano partecipato alla SPES studio nel 2016-2017.
La “salute” componente del documento previsto anche l’avvio di uno studio per sviluppare modelli per la diagnosi precoce del cancro. E ‘ incluso anche un progetto, in collaborazione con i medici di medicina generale, volto a rafforzare la prevenzione primaria e secondaria del cancro e di diagnostica e percorsi di cura in relazione con il trattamento di malattie legate all’esposizione a sostanze inquinanti. Si prevedeva, inoltre, il rafforzamento dei programmi di screening oncologico e lo sviluppo di un “Atlante della mortalità per la Regione Campania”.
Le campagne di comunicazione sono state previste al fine di sensibilizzare la popolazione circa i rischi per la salute associati con l’età, professione, stile di vita, e l’esposizione all’inquinamento.
Sotto la “ricerca applicata” titolo del programma di ricerca previste procedure per la rimozione degli inquinanti da acque sotterranee.
87 . Il 1 ° giugno 2019, il Decreto Ministeriale N. 46 introdotto una normativa sulla bonifica, bonifica e misure di sicurezza riguardanti agricolo e a pascolo (“ Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d”emergenza, operativa e permanente, delle aree destinare alla produzione agricola e all’allevamento ”), come previsto dall’Articolo 241 del Decreto Legislativo N. 152 del 3 aprile 2006 (v. supra, punto 123). Il regolamento ha previsto, tra l’altro , per le procedure per la caratterizzazione ambientale di aree contaminate, procedure per l’esecuzione di valutazioni del rischio, e di individuare metodi e procedure per le operazioni di pulizia, e le misure da adottare per garantire la sicurezza alimentare.
88 . Il 7 agosto 2019, l’Unità di Coordinamento istituito ai sensi del Protocollo di Intesa per la “Attuazione Sperimentale” della Terra dei Fuochi Piano d’Azione (vedere paragrafo 78 di cui sopra) ha pubblicato un Report Periodico, che coprono i tre mesi prima della sua pubblicazione.
89. Uno specifico gruppo di lavoro era stato istituito presso l’Unità di Coordinamento per rivedere le attuali banche dati raccolti i dati sul fenomeno in questione e di esplorare le possibilità di integrazione. Il rapporto afferma che il progresso era stato fatto per garantire la compatibilità con la piattaforma di informazione, prevista nel 2016 Azione di Piano (si veda il paragrafo 66), con altri sistemi di informazione, in modo che possa ricevere i dati dall’ARPAC, il Corpo dei pompieri, e gli altri utenti. SMA Campania stava effettuando le indagini per identificare le aree interessate dalla illegale di combustione e scarico dei rifiuti nel 90 Terra dei Fuochi comuni e nutrire le informazioni in I. TER della piattaforma. SMA Campania ha ulteriormente completato la georeferenziazione dei siti interessati dall’illecita combustione di rifiuti ed aveva alimentato questa informazione nella I. TER della piattaforma.
90. Secondo il rapporto, tutti i registri tumorali in Campania aveva ricevuto l’accreditamento nazionale.
91. Come di monitoraggio della qualità dell’aria, i contratti per l’acquisto dell’aria sensori indicato nel Protocollo di Intesa (si veda il paragrafo 78 di cui sopra) sono stati conclusi. Una bozza di Accordo Stato-regioni sul monitoraggio della qualità dell’aria in Campania era stato inviato dalla Regione Campania, il Ministero dell’Ambiente, che aveva proposto emendamenti. La Regione Campania è stata nel processo di valutazione il testo modificato.
92. Per quanto riguarda la rimozione del illegalmente abbandonati e rifiuti inceneriti a livello di Comune, di attività di appalto in corso di esecuzione e i membri dell’unità di coordinamento, si erano incontrati con i rappresentanti della Regione Campania e il Ministero dell’Ambiente per sviluppare strategie a sostegno dei comuni in clean-up delle attività. L’Unità di Coordinamento è stato anche nel processo di valutazione del problema dei rifiuti, l’abbandono dello sviluppo di proposte volte a semplificare gli sforzi di rimozione da parte dei comuni.
Per il periodo in questione, che è stato indicato come la “Stagione Estiva”, c’era stato un incremento notevole il dispiegamento di forze di polizia, dei vigili del fuoco e personale dell’esercito per scopi di monitoraggio. Inoltre, emerge che il monitoraggio di specifici “sensibili” in siti individuati dalla regione Campania (discariche, rifiuti di balle di impianti di stoccaggio, stoccaggio dei rifiuti, servizi) era stato effettuato. Le attività di monitoraggio svolte dal personale delle forze armate, attraverso l’utilizzo di droni continuato. Come per l’acquisto di macchine ed attrezzature elencate nel piano (ulteriori droni e telecamere di sicurezza), gli appalti pubblici sono in corso di completamento. Le prefetture di Napoli e Caserta ha istituito un gruppo di lavoro per monitorare i rifiuti di stoccaggio e di trattamento siti individuati dalla Regione Campania. Viene stipulato un accordo con l’aeronautica militare italiana con la previsione dell’utilizzo di attrezzature militari e sulla sua esperienza per rafforzare la mappatura, la sorveglianza e il monitoraggio sforzi in connessione con le discariche abusive e l’incenerimento pratiche nel cosiddetto Terra dei fuochi area e tali sforzi è cominciato.
La relazione, inoltre, fornite le statistiche sul numero di incenerimento illegali episodi segnalati, che era leggermente aumentata nei primi cinque mesi del 2019, e il numero di interventi dei vigili del fuoco per estinguere loro. Il database delle segnalazioni di incendi che richiedono antincendio interventi, che aveva istituito il Corpo dei pompieri nel 2012, è costantemente aggiornato.
L’Unità di Coordinamento ha sottolineato che uno dei fattori che contribuisce al illegali incenerimento dei rifiuti potrebbe essere l’carenze che interessano il ciclo dei rifiuti. Anche se ha dichiarato di non avere competenze specifiche in materia, ha espresso la sua disponibilità a collaborare con gli enti locali coinvolti nella gestione dei rifiuti.
È stato posto l’accento sul ruolo della “industria della contraffazione”, contribuendo illegali pratiche di gestione dei rifiuti. Per risolvere questo problema, campagne di sensibilizzazione e attività di contraffazione sono state svolte.
93 . Su 19 settembre 2019 l’ISPRA ha presentato la relazione finale sui criteri per la classificazione dei siti contaminati in modo da privilegiare la decontaminazione di attività, con una vista dell’adozione di un piano Nazionale di Decontaminazione Programma. A seguito di un sopralluogo dei criteri impiegati a livello regionale in ambito regionale per la decontaminazione piani, il rapporto elencati alcuni dei fattori sui quali definire le priorità potrebbe essere fondata. Tra questi: la superficie interessata, la pericolosità dei contaminanti in questione, la quantità di contaminanti, la fonte di contaminanti, ciò che è stato contaminato, (che è, acqua o suolo), e la distanza dalle aree residenziali.
94 . Il 30 ottobre 2019 la Direzione Generale in materia di Rifiuti e di Inquinamento del Ministero dell’Ambiente ha emesso una relazione sulle misure adottate nel primo semestre del 2019 per quanto riguarda la Regione Campania al fine di rispettare il 2015 sentenza della CGUE. Ha notato che il compostaggio capacità era aumentato e procedure di appalto pubblico, è stato lanciato in vista della costruzione di nuove strutture. Progressi erano stati fatti sull’aumento della capacità di incenerimento e di un pubblico appalto era stato assegnato per la creazione di un nuovo impianto per smaltire i rifiuti balle mediante la produzione di solidi secondari di carburante. È stato osservato che il numero di balle di rifiuti smaltiti era aumentato dal confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, con i 170.000 tonnellate di balle di essere stato rimosso. La relazione ha evidenziato l’imminente riapertura di due settori di S. Arcangelo Trimonte discarica, il che aumenterebbe la capacità in termini di discariche, e il lancio di una valutazione di impatto ambientale di una discarica progetto minerario di San Tammaro comune.
95 . Il 15 dicembre 2019 i risultati di uno studio pilota dal titolo “lo screening del Sangue per i metalli pesanti e inquinanti organici in pazienti affetti da cancro esposti ai rifiuti tossici nel Sud Italia” sono stati pubblicati nel Giornale della Fisiologia Cellulare. Lo studio ha ribadito che la parte orientale della Regione Campania era stato caratterizzato da una documentazione discariche abusive e la combustione di rifiuti, e ha fornito una revisione di precedenti studi, suggerendo collegamenti tra l’esposizione a sostanze inquinanti e la salute della popolazione che vive nella zona. In particolare, gli studi hanno dimostrato che l’esposizione a rifiuti tossici è stata associata con un aumento sviluppo del cancro e la mortalità in questi settori, anche se di un nesso di causalità non è stata ancora definita. E ‘ stato anche sottolineato che un certo numero di agenti fisici e chimici erano stati individuati dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro come “sicuramente cancerogeno per l’uomo” e tra questi figurano le diossine, benzene, furani, inquinanti organici persistenti e metalli pesanti.
Nello studio pilota, gli autori hanno valutato i livelli di metalli pesanti tossici e inquinanti organici persistenti (POPs”) nel sangue di 95 pazienti con diversi tipi di cancro residenti in diversi comuni in provincia di Napoli e Caserta province e in 27 soggetti sani. Mentre loro non hanno trovato alcuna correlazione significativa tra i livelli ematici di Pop e la provenienza dei pazienti, hanno fatto osservare sanguigna alta concentrazione di metalli pesanti in alcuni comuni, tra Giugliano in Campania, dove molti smaltimento illegale di rifiuti, siti in precedenza era stato documentato. I risultati hanno mostrato che i pazienti con differenti tipi di cancro da Giugliano in Campania avevano elevati livelli ematici di metalli pesanti, di sano, di pazienti di controllo. Utilizzando l’esempio di Giugliano in Campania, gli autori hanno sottolineato che, nonostante le piccole dimensioni del campione, l’effetto osservato è stato sufficientemente alta per raggiungere la significatività statistica. Pur riconoscendo alcuni limiti dello studio esplorativo, gli autori’ osservazioni preliminari led per incoraggiare ulteriori ricerche per valutare l’associazione tra esposizione a rifiuti pericolosi e un aumentato rischio di cancro.
96 . Nel mese di gennaio 2020 il “Atlante della mortalità per la Regione Campania” (v. supra, punto 85) è stato pubblicato. L’Atlante mostra una panoramica di mortalità attraverso il confronto con i dati nazionali e con intra-regionali. Sia a livello globale e causa-specifica i dati di mortalità per il periodo 2006 ‑ 2014 di cui alle persone residenti in Regione Campania sono stati analizzati.
97 . Il 5 agosto 2020 è stato firmato un accordo tra il Ministero dell’Ambiente, il Delegato Ufficiale, e i comuni di Caivano e Giugliano in Campania. Il suo obiettivo era quello di fornire il supporto per i due comuni nell’affrontare il problema dell’abbandono dei rifiuti e incenerimento illegali, attraverso la prevenzione incendi, il rafforzamento della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero di attività, avanzata territoriali di vigilanza, di campagne di informazione e coinvolgimento delle comunità locali. Il programma ha cercato di testare un modello che, in caso di successo, potrebbe essere adottato in altri comuni della “ Terra dei Fuochi area”. Il Ministero, inoltre, si è impegnata a fornire telecamere di sorveglianza al fine di garantire un continuo monitoraggio di discariche che era stato ripulito.
98 . Nel dicembre 2020, il Gruppo di Lavoro istituito sotto il 2016 l’accordo tra l’Istituto superiore di Sanità e il Nord di Napoli Prosecution Service (vedere paragrafo 63) ha pubblicato la sua relazione finale.
I suoi autori hanno osservato che incontrollata e illegali pratiche di gestione dei rifiuti era stata che si verificano nell’area di studio dalla fine degli anni 1980 e la sostanziale assenza di clean-up e delle attività di recupero è stato effettuato dal momento che l’indagine è iniziata.
L’area di studio consisteva di trenta-otto comuni sotto la giurisdizione del Nord di Napoli ministero, con una superficie totale di 426 mq. km. Esso è caratterizzato dalla presenza di 2,767 individuati siti di smaltimento (legali e illegali), 653, di cui erano stati colpiti da illegale di incenerimento dei rifiuti. Nei comuni in esame, il 37% della popolazione risiedeva nel raggio di 100 metri di uno o più di questi siti. Secondo gli autori, questo ha portato in molti casi a sorgenti multiple di esposizione alle sostanze pericolose per la salute umana. I trenta-otto comuni sono stati classificati secondo una stima del rischio di esposizione a rifiuti (denominato “IRC” o di un indicatore di indicatore rischio da rifiuti comunale ). Tra i comuni analizzati nello studio, Giugliano in Campania e Caivano sono stati assegnati a più elevato rischio di esposizione IRC (4), e in entrambi i comuni sono stati caratterizzati da un grande numero di smaltimento illegale di rifiuti e siti segnalati incendi. Rispetto alla popolazione di riferimento, sia da parte dei comuni visualizzato, nel complesso, un eccesso di patologie. In tutta la zona, e individuato i comuni, lo studio ha rilevato un eccesso di particolari condizioni di salute nella popolazione adulta, per i quali l’esposizione a contaminanti emessa da scarti siti potrebbero, secondo gli autori dello studio, sono stati una causa o una concausa. I comuni con un alto IRC (4 e 5) sono stati trovati per avere una significativamente più alta incidenza di cancro al seno e ricoveri ospedalieri per asma. Per i comuni le categorie 3, 4, e 5, lo studio ha rilevato una maggiore incidenza di nascite pretermine, per quelli di categoria 4, è stato, nel complesso, una più significativa incidenza di bambini nati con malformazioni congenite.
In generale pediatrica-adolescenziale della popolazione, senza eccessi sono stati identificati rispetto alla popolazione di tutto il resto della regione, ma alcune cause di preoccupazione emersa nel rispetto di determinati comuni. Questa scoperta, secondo gli autori, è stato degno di un’attenzione specifica e richiesto un ulteriore approfondimento, non solo perché si trattava di un vulnerabili della popolazione, ma perché potrebbe rivelare quello che hanno definito come “eventi sentinella” legata a fattori ambientali.
I risultati dello studio hanno evidenziato che i siti di smaltimento, e in particolare i siti illegali contenenti rifiuti pericolosi e i prodotti della combustione, potrebbe avere avuto un impatto sulla salute della popolazione in studio, in termini di causalità o co-nesso di causalità ( in termini di causalità e/o con ‑ causalità ) la comparsa di malattie specifiche.
Dato i risultati dello studio, gli autori hanno ritenuto indispensabile che l’autorità di fermare qualsiasi attività illegali connesse allo smaltimento dei rifiuti, ha proceduto rapidamente la decontaminazione di siti caratterizzati dalla presenza di contaminanti e delle aree circostanti, impostare un permanente piano di sorveglianza epidemiologica della popolazione, e implementato pubblico-azioni di salute in termini di prevenzione-diagnosi-cura. È stato proposto di estendere lo studio a tutti i comuni di Napoli e Caserta province (esclusi i capitelli, di Napoli e di Caserta, in quanto le loro caratteristiche demografiche non sono stati considerati idonei per la metodologia di studio), in modo da avere un sufficiente numero di comuni non interessati da pratiche di dumping e la combustione di rifiuti con cui fare confronti.
99 . Il 4 gennaio 2021 la Delega di Ufficiale ha pubblicato un rapporto che copre il secondo semestre dell’anno 2020).
Nel Maggio 2020 il Delegato Ufficiale aveva iniziato a pianificare le attività che erano per essere ripreso dopo quello che è stato descritto come un lungo periodo di interruzione dovuta alla COVID-19 pandemia. Egli ha osservato che, mentre, come risultato di COVID ‑ relative misure di blocco, le discariche abusive e la combustione di rifiuti non è aumentato, c’era il timore che il sollevamento di confinamento misure comporterebbe un notevole balzo in tale condotta illecita. Le attività programmate incluso: rinforzato la distribuzione dell’applicazione della legge unità sul terreno, è aumentato l’uso di droni da parte di organi di polizia e di indagini aeree Doganale di Polizia ( Guardia di Finanza ), e un aumento del numero di mirati controlli su attività agricole, industriali e commerciali, le attività identificate come potenzialmente associati con smaltimento illegale di rifiuti, pratiche.
Ha inoltre esaminato le concrete misure intraprese in Maggio e giugno 2020 in termini di controlli sui pneumatici, negozi, concerie, impianti tessili, e le imprese di costruzione. 1,332 le operazioni di applicazione della legge unità (da esercito così come le forze di polizia) ha dato risultati positivi in termini di rapporti di attività illegali, sequestri, arresti e sanzioni amministrative. Egli ha concluso che tali operazioni ha avuto un positivo, anche se non decisivo, l’impatto sul numero di segnalazioni di incendio, quando il confronto dei dati per i mesi di giugno 2020 (166 incendi nelle province di Napoli e Caserta combinato) e giugno 2019 (192 incendi). Passa poi in rassegna le misure concrete adottate da luglio a dicembre 2020, che ha replicato la precedente serie di misure, con un’ulteriore messa a fuoco sullo smaltimento illegale dei rifiuti urbani, piuttosto che esclusivamente sui rifiuti da attività produttive. In linea con la Delega di Ufficiale di istruzioni per legge ‑ applicazione delle squadre a terra, pochi controlli che sono stati eseguiti su aziende e più “fisico ” pattuglie” del territorio è stato effettuato. Questo ha portato ad un esito positivo quando si confrontano i dati relativi ai mesi di dicembre 2020 (58 incendi nelle province di Napoli e Caserta combinato) e dicembre 2019 (133 incendi). Egli ha inoltre osservato che 400 telecamere di sorveglianza sono stati distribuiti ai comuni.
Ha inoltre riferito di un incontro convocato con i rappresentanti di tutti e la Terra dei Fuochi comuni per ottenere informazioni e, allo stesso tempo, per consentire gli scambi tra comuni. Egli ha sottolineato l’importanza del dialogo e della collaborazione con la società civile e riportati sul meeting che riunisce i rappresentanti di ambientali locali e le associazioni di cittadini, rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della locale prefettura.
Ha elogiato le autorità di polizia dispiegate sul territorio per il loro impegno e la loro efficienza, anche se hanno incontrato ostacoli nello svolgimento delle loro attività. In particolare, la Delega di Ufficiale di notare che le pattuglie a terra si è trovata in difficoltà nel catturare i colpevoli, mentre commettere attività illegali. Egli ha sottolineato che fissa le telecamere di sorveglianza avevano i loro limiti e che l’applicazione della legge droni utilizzati non sono stati particolarmente adatto per il compito ( una pista è stata necessaria per il decollo e non hanno avuto la visione notturna).
Ha sottolineato anche l’esistenza di ciò che egli chiama “sistemiche gravi preoccupazioni” (“ forti criticità di sistema ”) e ha dichiarato (enfasi nell’originale):
“Appare evidente che l’eccesso di rifiuti abbandonati nell’ambiente, può essere attribuito, da un lato, di un comportamento illecito da parte di persone fisiche che svolgono queste attività e a coloro che traggono profitto da loro; tuttavia, il punto di partenza per l’abbandono di rifiuti al di fuori del lecito, del ciclo dei rifiuti deriva da carenze nel ciclo dei rifiuti, ed in particolare l’assenza di strutture . Non è sorprendente che le zone con il maggior numero significativo di incendi (che sono l’epilogo di dumping) sono quelle che sono anche le meno dotate di [dettagli] strutture …. In questo contesto, gli enti preposti all’organizzazione dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti, quali le regioni, dovrebbe essere chiamato ad agire nell’esercizio di tali funzioni, con particolare riferimento all’individuazione e creazione di impianti di trattamento dei rifiuti, in assenza di una soluzione duratura al dumping, l’abbandono e la masterizzazione di [rifiuti] sarà impossibile. … Più permanente soluzioni per risolvere i problemi come il numero insufficiente di strutture per l’accoglienza e il trattamento dei rifiuti può essere attuata solo attraverso specifiche azioni di regolamentazione (amministrative o legislative).” (enfasi nell’originale).
Nel concludere la sua relazione, il Delegato Ufficiale notato con preoccupazione che la regione Campania autorità visualizzato un atteggiamento non cooperativo, a quanto pare esposte in dettaglio in un rapporto di servizio con il Comandante dell’Esercito, responsabile per le attività di monitoraggio nella Terra dei Fuochi area, allegato alla relazione, ma non presente nel caso di file. Egli ha osservato i numerosi tentativi di coinvolgere l’amministrazione regionale e la sua Società in house SMA Campania nella sua Terra de Fuochi comitato Direttivo ( cabina di regia ) e in altre attività, ma senza alcun risultato.
100 . Il 20 Marzo 2019 e 20 aprile 2021 l’ARPAC ha pubblicato due Rapporti di Avanzamento, sulla mappatura dei terreni agricoli e testare le sostanze contaminanti, in particolare il campionamento e l’analisi del suolo, delle acque a fini di irrigazione, e la vegetazione.
Secondo questi rapporti, diretti indagini erano state svolte sul terreno tra il 2014 e il 2020.
Di 240 ettari di terreni agricoli che sono stati esaminati e testati, 67.15% sono stati classificati come Categoria A (di cui il 2,29%, di Categoria A1), 12.49%, di Categoria D, e 20.36%, di Categoria B. e ‘ stato specificato che i terreni classificati in Categoria D richiede la decontaminazione e che il 31,2% di terra nei restanti categorie necessaria una qualche forma di recupero ambientale ( recupero ambientale ). Otto comuni, in particolare, sono stati trovati per avere la più grande superficie aree classificate come Categoria D: Villa Literno (CE), Caivano (NA), Acerra (NA), Succivo (NA), Santa Maria la Fossa (CE), Giugliano in Campania (NA), Saviano (NA) e San Gennaro Vesuviano (NA).
Il rapporto afferma che l’esame e la prova di appezzamenti di terreno identificati come appartenenti al presunto rischio (categorie 5, 4, 3 e 2 bis (vedere paragrafo 112 qui sotto) è stata completata.
L’ARPAC ha ribadito di aver completato l’esame e la prova di appezzamenti di terreno nella “ Area Vasta Bortolotto-Sogeri ” (si veda il paragrafo 75), e che il gruppo di lavoro ha emesso la propria relazione a tali attività, anche se è indicato il relativo decreto interministeriale di formalizzare risultati del Gruppo di Lavoro e le relative restrizioni su alcune attività agricole non era ancora stata emanata. Aveva anche concluso l’esame e la prova di alcuni appezzamenti di terreno nella “ Area Vasta Lo Uttaro ” e aveva iniziato a testare un altro gruppo di appezzamenti di terreno.
101 . Il 23 aprile 2021 il Gruppo di Lavoro ha pubblicato un rapporto sullo stato di avanzamento la mappatura dei terreni agricoli, come previsto dal Decreto-Legge n. 136 del 2013. Secondo il rapporto, il suolo di campionamento è stato effettuato in alcuni appezzamenti di terreno nella cosiddetta “ Area Vasta Lo Uttaro ”. Quello che è emerso è stata una “diffusa presenza di contaminanti”, tra cui l’arsenico, il cadmio, idrocarburi pesanti e idrocarburi policiclici aromatici. I dati sono stati trasmessi alle autorità di perseguimento penale del servizio, risultante in un’inchiesta, e il sequestro di terreni contaminati e pozzi. Il Gruppo di Lavoro ha osservato che, durante il suo mensile delle attività di monitoraggio classificato terra ha dimostrato che le sette appezzamenti di terreno sono stati utilizzati per la produzione di cibo, nonostante il divieto di farlo.
Quello che rimaneva ancora essere valutato è la terra che era stato identificato come appartenente al presunto rischio di categoria 2b (terreni per i quali non sono disponibili i dati sull’inquinamento del suolo, ma le ortofoto analisi ha rivelato i potenziali fattori di rischio). Un primo screening di appezzamenti di terreno che era in corso al fine di determinare quelli che dovevano essere considerati a maggior rischio.
Per quanto riguarda terreni identificati come appartenenti al 2d categoria di rischio, vale a dire le aree circostanti di smaltimento dei rifiuti/impianti di trattamento, le discariche e le aree interessate dalla combustione dei rifiuti (si veda il paragrafo 112 di seguito), l’identificazione degli appezzamenti essere progettato e studiato non era ancora cominciato quando il rapporto è stato completato.
Secondo il rapporto, nessuna attività di qualsiasi tipo è stato effettuato per quanto riguarda i due comuni (Ercolano e Calvi Risorta), che era stato aggiunto dal Decreto interministeriale del 10 dicembre 2015 (si veda il paragrafo 60 di cui sopra).
Il Gruppo di Lavoro ha evidenziato anche alcuni motivi di preoccupazione. Essa ha dichiarato che il 25 giugno 2019 il Gruppo di Lavoro aveva chiesto al Ministero dell’Ambiente di chiarire se, in vista dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 46 del 1 ° giugno 2019 l’introduzione di un regolamento sulla bonifica, bonifica e misure di sicurezza riguardanti agricolo e a pascolo (v. supra, punto 87), il Gruppo di Lavoro di classificazione dei terreni condotti fino ad oggi ha dovuto essere rivisto, e se il loro modello scientifico potrebbe ancora essere seguita per le indagini attualmente in corso, o se un nuovo metodo che riflette le procedure contenute nel decreto doveva essere seguita. Il Gruppo di Lavoro coordinatore del ha ribadito la richiesta nel mese di luglio 2020. Il Ministero dell’Ambiente ha risposto nel mese di settembre 2020. La relazione ha inoltre evidenziato l’assenza di decreti ministeriali, formalizzando le risultanze del Gruppo di Lavoro per quanto riguarda appezzamenti di terreno nella “ Area Vasta Bortolotto ‑ Sogeri ” e la prima parte del “ Area Vasta Lo Uttaro ” (si veda il paragrafo 100 di cui sopra), ha dichiarato, ha invitato il Ministero dell’Ambiente per procedere con la loro adozione.
102 . La Costituzione italiana è stata modificata dalla Legge n. 1 del 11 febbraio 2022 per includere la protezione dell’ambiente tra i fondamentali valori che ispirano l’esercizio delle funzioni pubbliche e di limitare le attività private. In particolare, l’Articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica deve tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle generazioni future. L’articolo 41, come modificato, stabilisce che l’iniziativa economica privata non può essere eseguita in un modo che potrebbe essere dannosa per la salute o per l’ambiente.
103 . Decreto-Legge n. 136 del 10 dicembre 2013, convertito in Legge n. 6 del 2014 (“Decreto Legislativo n. 136 del 2013”) ha introdotto misure urgenti per affrontare emergenze ambientali. Nel suo preambolo, il testo considerato, tra l’altro , la “criticità ambientali e per la salute della situazione” che interessano alcune aree della regione Campania e l’urgente necessità di una più incisiva lotta contro l’illegale di incenerimento dei rifiuti, e di fornire per la mappatura dei terreni agricoli e la loro bonifica, nell’interesse dei residenti di salute della popolazione, l’ambiente e la produzione alimentare.
104 . Sezione 1 § 1 incaricato le autorità competenti – il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione Agraria (“CRA”), l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (“ISPRA”), dell’Istituto superiore di Sanità e l’ARPAC – mappare i terreni agricoli della Regione Campania al fine di rilevare l’eventuale presenza di contaminazione legati alle discariche abusive, sepoltura e la combustione di rifiuti.
105 . Sezione 1, paragrafo 1 bis previsto per il rafforzamento della sorveglianza epidemiologica, insegnando l’Istituto superiore di Sanità di estendere la “ Sentieri ” del progetto (si veda il paragrafo 57 di cui sopra) per i comuni colpiti da smaltimento illegale di rifiuti pratiche, come identificata dal relativo inter-direttive ministeriali.
106 . Sezione 2 § 4 ter , a condizione che, in vista anche della bonifica azioni da intraprendere, il Ministro dell’Ambiente, con i Ministri della Salute, dello Sviluppo Economico, Agricoltura, adotta, entro novanta giorni dalla data della Legge, entrata in vigore un Regolamento sulla bonifica, bonifica ambientale e misure di sicurezza nel rispetto delle superfici destinate alla produzione agricola ( Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d”emergenza, operativa e permanente, delle aree destinare alla produzione agricola e all’allevamento ), come previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006.
107 . Sezione 2 § 4 quater , sexies , septies e octies incaricato la Regione Campania, con l’assistenza dell’Istituto superiore di Sanità, per definire la prova medica e screening necessari per monitorare lo stato di salute della popolazione residente nei comuni interessati dallo smaltimento illegale di rifiuti pratiche, come stabilito dalle relative inter-direttive ministeriali.
108. Sezione 3 § 1 ha istituito il reato di bruciare i rifiuti illegalmente.
109 . Sezione 3 § 2 permesso prefetti delle province della Regione Campania per la chiamata di aiuto da parte delle forze armate per il monitoraggio e le operazioni di sicurezza in connessione con, tra l’altro , dei reati ambientali, fino al 14 dicembre 2014.
110. Sezione 2- bis affidato il Prefetto della provincia di Napoli, con la responsabilità di coordinare le attività per prevenire le infiltrazioni di gruppi criminali organizzati nelle procedure di aggiudicazione e di esecuzione di contratti pubblici e in outsourcing di servizi pubblici, relativi al monitoraggio e la bonifica di aree inquinate.
111 . Inter-direttiva ministeriale del 23 dicembre 2013 ha istituito un gruppo di lavoro (“il Gruppo di Lavoro”) per identificare terra, che era stata contaminata da scarichi illegali-le procedure di smaltimento nella Regione Campania, per elaborare un modello scientifico per la classificazione delle aree controllate di terreni sulla base dei loro livelli di inquinamento e, infine, preparare report illustra i risultati delle loro indagini e le loro proposte per l’adozione di provvedimenti. Il Gruppo di Lavoro è stato costituito il CRA, ISPRA, l’Istituto superiore di Sanità, l’ARPAC Campania organismi regionali, l’IZSM, la “ Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ” (“l’IZSAM”) e l’Università Federico II di Napoli, e fu inizialmente coordinata dal “ Agenzia delle erogazioni in agricoltura ” (“l’AGEA”) e, successivamente, il capo della Forestale, Polizia ( Corpo forestale dello Stato ). La stessa direttiva elencati cinquanta-sette comuni in cui le indagini sono state svolte in. Inter-direttive ministeriali del 16 Aprile 2014 e il 10 dicembre 2015, in aggiunta, rispettivamente, un ulteriore trenta ‑ uno e due comuni elenco comuni e messo sotto inchiesta (vedi elenco di cui all’Allegato II).
112 . Le varie fasi sono state previste nell’ambito del suddetto modello scientifico. La prima fase consisteva nell’individuare i siti contaminati, attraverso la mappatura delle aree interessate da uso improprio o l’uso per fini impropri formalmente legali siti di smaltimento, attraverso l’interramento di rifiuti, e, infine, l’illecita combustione di rifiuti. La mappa è basata sui dati disponibili per i soggetti all’interno del Gruppo di Lavoro e di altri enti pubblici, sui rapporti raccolti da internet, sul AGEA del ortofoto serie (per il periodo 1997-2011) e, come parte del “ Monitoraggio delle aree potenzialmente inquinate” del progetto (il“MIAPI”), su dati ottenuti nel periodo 2010-2013 tramite aeree telerilevamento (che è, di varie procedure e tecniche per l’ottenimento di informazioni da una distanza di circa earthbound oggetti, utilizzando le proprietà delle onde elettromagnetiche emesse o riflesse da questi oggetti). La seconda fase comprende la preparazione, il Gruppo di Lavoro, di un indice di classificazione per livello di rischio, in primo luogo per quanto riguarda i prodotti agricoli e, più in generale, per la catena alimentare e, in secondo luogo, il livello di rischio poste da smaltimento rifiuti e gestione siti (con particolare riguardo al livello di pericolosità dei rifiuti, le quantità e l’area coperta dai siti). Su questa base cinque “presunto rischio” categorie sono stati sviluppati (Categoria 5 – molto alta (ulteriori prove); Categoria 4 – molto elevata; Categoria 3 – alta; Categoria 2 – medio; Categoria 1 – basso). Categoria 2 è stato suddiviso in quattro sub ‑ categorie: 2a (terreni per i quali i dati sull’inquinamento del suolo esiste ed è al di sotto di una certa soglia, ma per la quale nessuna ulteriore indicazione di rischio emersi dalla storica ortofoto analisi); 2b (terreni per i quali non sono disponibili i dati sull’inquinamento del suolo, ma le ortofoto analisi ha rivelato il potenziale di rischio); 2c (terra nelle cosiddette “ aree vaste ”); e 2d (terreno circostante di rifiuti ‑ smaltimento/impianti di trattamento, discariche, e le aree interessate dall’incenerimento dei rifiuti.
113 . Utilizzando questi indici, il Gruppo di Lavoro è stato in grado di classificare il territorio in base a cinque livelli di rischio, che sono stati poi associati con le misure che le autorità hanno l’obbligo di adottare.
114 . Nelle ultime fasi, il Gruppo di Lavoro indicato le misure da adottare in vista di un determinato livello di rischio e, infine, progettato uno specifico programma di monitoraggio per la sorveglianza, sia a breve che a lungo termine, e la decontaminazione dei programmi.
115. In pratica, il Gruppo di Lavoro, utilizzando questa metodologia, identificato 14,301 appezzamenti di terreno (per un totale di 7,359 ha), come a rischio; l’elenco di tali appezzamenti è stato pubblicato in decreti ministeriali dell ‘ 11 Marzo 2014 (per cinquanta-sette comuni) e del 12 febbraio 2015 (trentuno comuni). In attesa del completamento dell’analisi di ogni trama, i decreti ministeriali del 2014 e 2015 vietata la vendita dei prodotti da qualsiasi paese con il più alto livello di rischio.
116 . A seguito dell’analisi di queste trame, un indice di classificazione in quattro “finali” categorie a rischio si è sviluppata: Categoria A (la terra, che può essere utilizzato per l’agricoltura/ produzione di alimenti, con sub-categoria A1 che copre la terra, che può essere adatto per tali fini solo a seguito della rimozione dei rifiuti e l’analisi dei sedimenti); Categoria B (agricolo terreno su cui la produzione alimentare è consentito, a determinate condizioni, vale a dire che la frutta e la verdura possono essere coltivate, ma la certificazione deve essere prodotta attestante la loro conformità con le normative di sicurezza alimentare prima di essere messi sul mercato); Categoria C (colture possono essere coltivate, ma utilizzati per scopi diversi da produzione alimentare, che è, per la produzione di biocarburanti), e per la Categoria D (divieto di tutta l’agricoltura e le attività di pascolo).
- Il quadro normativo italiano sul trattamento dei rifiuti
117 . Il Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (il“Decreto Ronchi”) (di recepimento delle Direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE sui rifiuti, di rifiuti pericolosi, l’imballaggio e dei rifiuti di imballaggio, rispettivamente) aveva classificato la gestione dei rifiuti come di interesse pubblico, attività finalizzata a garantire un elevato livello di protezione ambientale e di vigilanza efficace. Ai sensi del presente testo, in vigore dal 1997 al 2006, i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza ricorso a processi o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. La gestione dei rifiuti deve rispettare i principi di responsabilizzazione e la cooperazione tra tutti gli attori coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui i rifiuti derivati, in conformità con i principi di livello nazionale e di UE sistemi giuridici.
118. Il Decreto Ronchi è stato abrogato dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (il“Decreto Legislativo n. 152 del 2006”). Tra gli altri punti, del presente decreto legislativo, vietato lo scarico illegale di rifiuti e lo scarico di rifiuti in impianti di acqua (Articolo 192) e smaltimento illegale di rifiuti, siti (Articolo 256 § 3). Come la legge non definisce i concetti di “dumping” e “smaltimento illegale di rifiuti, i siti”, la Corte di Cassazione ha specificato che il dumping (fly-ribaltamento) è stato caratterizzato da un occasionale natura del dumping (un one-off e improvvisata atto, senza preliminari o successive attività) e dalla quantità di rifiuti che è stato oggetto di dumping, mentre lo smaltimento illegale di rifiuti, sito implicita o più istanze di discariche o di un incidente, a condizione che quest’ultimo è stato caratterizzato dalla , de facto, la trasformazione della terra in un sito di smaltimento di rifiuti, tenendo conto, in particolare, la quantità dei rifiuti e l’area che copriva (Corte di Cassazione, sentenze nn. 42719 e 45145 del 2015 e nn. 18399 e 20862 del 2017).
119 . Articolo 239 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 ha stabilito che la responsabilità per le operazioni di pulizia in zone contaminate, con l’eccezione dei siti di interesse nazionale (SIN), laici con le regioni, che erano tenuti a introdurre regionale per la decontaminazione di piani (“PRB”). Tale disposizione, inoltre, esclusi volare-la mancia e di scarico dei rifiuti in acqua dal suo ambito di applicazione. Ai sensi dell’Articolo 192 del presente Decreto Legislativo, la responsabilità per la bonifica di terreni laici con le persone che aveva gettato i rifiuti e con i proprietari dei terreni e, in mancanza di questo, con i sindaci dei relativi comuni.
120 . Articolo 252 § 1 del medesimo Decreto Legislativo specificato che “Siti di interesse nazionale” per interventi di decontaminazione stati identificati sulla base delle caratteristiche specifiche dei siti, la quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, e la gravità dell’impatto, in termini di rischi per la salute e l’ambiente.
121. Dopo aver approvato un primo PRB nella delibera n. 711 del 13 giugno 2005, la regione Campania Autorità Esecutiva, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ha approvato un secondo PRB nel 2013. Questo piano è stato aggiornato con delibera n. 831 del 28 dicembre 2017, adottato dalla stessa entità. Ai sensi dell’Articolo 251 del citato Decreto Legislativo, il PRB è la programmazione e la pianificazione strumento mediante il quale l’autorità regionali identificare, sulla base di criteri stabiliti dall’ISPRA, le aree bonificate, l’ordine di priorità in vista del livello di rischio per l’ambiente e per la salute, e l’onere finanziario che la decontaminazione attività comporterebbe.
122. Ai sensi dell’Articolo 239 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, il PRB non riguardano le aree interessate da abbandono abusivo o da un problema di inquinamento diffuso. In questa stessa disposizione, queste aree dovevano essere regolate dall’autorità regionali tramite programmi specifici.
123 . Articolo 241 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, prevede l’adozione di un regolamento sulla bonifica, bonifica ambientale e misure di sicurezza ( messa in sicurezza ), riguardante i terreni utilizzati per la produzione agricola e zootecnica, che deve essere adottato con Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, il Ministro della salute e il Ministro dell’Agricoltura e delle foreste. Il regolamento è stato adottato con Decreto Ministeriale N. 46 del 1 ° giugno 2019 (v. supra, punto 87).
124. Articolo 39 del Codice Penale luoghi reati in due categorie: i reati gravi ( delitti ) e i reati minori ( contravvenzioni ).
125. La distinzione tra le due categorie dipende dal diverso tipo di sanzioni previste dall’Articolo 17 del Codice Penale: l’ergastolo (ergastolo), pena ( reclusione ) e una sanzione pecuniaria ( multa ) per reati gravi; minori-reato di detenzione ( arresto ) e minori-reato fine (ammenda) per i reati minori. Tra le altre differenze di legge, i reati minori sono puniti da accendisigari sanzioni: minor-reato reclusione non può superare la durata di tre anni e un minore-reato multa non può superare l’importo di EURO 10.000 abitanti. I reati minori anche brevi periodi di limitazione.
126 . Ai sensi dell’Articolo 434 del Codice Penale, una persona che commette atti che potrebbero causare il crollo di un edificio o di parte di esso, o un altro disastro è punito, se la sicurezza pubblica è messa in pericolo, con uno a cinque anni di reclusione. Se il crollo o il disastro si verifica effettivamente, la pena è di tre a dodici anni di reclusione.
127 . Le parti pertinenti dell’Articolo 439 del Codice Penale, che contempla il reato di avvelenamento di acque o alimenti (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari ) come segue:
“Chiunque avvelena acque o sostanze destinate al consumo umano prima del loro consumo ( attinte ) o la distribuzione per il consumo, è punito con non meno di quindici anni di reclusione;…”
128 . Le parti pertinenti dell’Articolo 440 del Codice Penale, che contempla il reato di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari ( adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari ) come segue:
“Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate al consumo umano… rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la tre a dieci anni di reclusione;…”
129 . Articolo 51 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, ha introdotto i reati minori ( contravvenzioni ) nella sfera del non autorizzata di gestione di rifiuti. Ai sensi dell’Articolo 51 § 1, qualsiasi persona che effettua la raccolta dei rifiuti, il trasporto, il recupero o lo smaltimento, senza la prescritta autorizzazione, è tenuto a punito con l’ arresto da tre mesi ad un anno o con la multa da cinque milioni di euro (circa 2,500) a cinquanta milioni di lire (pari a circa 25,000) nel caso di rifiuti non pericolosi, e da minori-reato di detenzione ( arresto ) da sei mesi a due anni e con la multa da cinque milioni a cinquanta milioni di lire nel caso di rifiuti pericolosi. Articolo 51 § 3 punisce con la stessa pena, il fatto di impostazione o di esercizio di una discarica non autorizzata. Con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da dieci milioni a cento milioni di lire, si applica se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
130 . Articolo 256 del Decreto Legislativo, entrato in vigore il 29 aprile 2006 e abrogato il Decreto Legislativo n. 22 del 1997, riproduce i medesimi reati. Ai sensi dell’Articolo 157 del Codice Penale, in vigore ratione temporis , questi reati sono stati sottoposti ad una prescrizione di tre anni. La legge n. 251 del 5 dicembre 2005 ha aumentato il periodo di quattro anni per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
131 . La legge n. 90 del 23 Marzo 2001 ha introdotto il grave reato ( delitto di “attività organizzate per il traffico di rifiuti”, come un nuovo Articolo 53 bis , Decreto Legislativo n. 22 del 1997. La norma punisce con la reclusione da un anno a sei anni di persone che, allo scopo di ottenere un ingiusto profitto, in più operazioni e attraverso organizzata, di un’attività continuativa, smaltire, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o, in qualche modo, gestire notevoli quantità di rifiuti. La pena è aumentata (da tre a otto anni di reclusione), dove residui altamente radioattivi è coinvolto. Questo reato è stato riprodotto identico Articolo 260 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Il Decreto legislativo n. 21 del 1 Marzo 2018 trasferito il reato per il Codice Penale con un nuovo Articolo 452 quaterdecies , nella sezione riguardante i reati ambientali.
132 . L’articolo 3 del Decreto-Legge n. 136 del 2013, che ha introdotto l’Articolo 256 bis nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ha istituito il grave reato ( delitto ) illegalmente, bruciare i rifiuti, punito con la reclusione da due a cinque anni e con un (minimo) termine di prescrizione di sei anni.
133 . Con la Legge n. 68 del 2015, il legislatore ha stabilito specifici reati gravi ( delitti ) per combattere il traffico e smaltimento illegale dei rifiuti: l’inquinamento ambientale, grave danno ecologico, di tratta o scarico di sostanze ad alta radioattivi livelli, ostruzione delle attività di vigilanza e di fallimento per decontaminare. Questi reati sono puniti con diversi termini della reclusione da due a quindici anni e con la multa da € 10.000 a 100.000. Il periodo di prescrizione di ogni reato coincide con il massimo della pena detentiva prevista da ciascuna disposizione, con un minimo di sei anni.
134. Articolo 2043 del Codice Civile prevede:
“Qualsiasi atto illecito che causa un danno ad un’altra renderà l’autore responsabile per i danni di diritto civile.”
135 . Articoli 309 e 310 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 prevede la possibilità di presentare reclami per il Ministro dell’Ambiente, nel rispetto del presunto danno ambientale o la minaccia di esso. Le parti pertinenti dell’Articolo 309 di stato come segue:
1. Regioni, province autonome ed enti locali … così come le persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che hanno un legittimo interesse a partecipare alla procedura per l’adozione di precauzione, di prevenzione o di misure di ripristino … possono presentare al Ministro dell’Ambiente…, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e la richiesta di un intervento dello Stato per proteggere l’ambiente in conformità con la parte sesta del presente decreto.
2. Organizzazioni Non governative che promuovono la protezione ambientale, di cui all’Articolo 13 della Legge N. 349 del 8 luglio 1986, deve essere riconosciuto l’interesse di cui al paragrafo 1.
3. Il Ministro dell’Ambiente dovrà valutare le richieste di intervento e le osservazioni ad esse collegati relative ai casi di danno o pericolo di danno per l’ambiente e ne informa il richiedente parti, senza indugio, le misure adottate in questo senso.
4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro dell’Ambiente provvede, in caso di estrema urgenza, di intervenire sui danni riportati anche prima di rispondere ai richiedenti in conformità del paragrafo 3.
136. Articolo 310 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 prevede, inter alia , che il ricorso può essere proposto dinanzi al giudice amministrativo in caso di inadempienza, da parte del Ministro dell’Ambiente, di rispondere ( silenzio inadempimento ) ad una richiesta presentata ai sensi dell’Articolo 309.
137 . Il Decreto legislativo n. 198 del 20 dicembre 2009 (intitolato “Attuazione dell’Articolo 4 della Legge N. 15 del 4 Marzo 2009, sui rimedi giuridici volti a promuovere l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi pubblici”) ha introdotto la possibilità di presentare una class action contro la pubblica amministrazione, le autorità del giudice amministrativo.
138 . Tra il 2016 e il 2018 la Roma Distretto Corte ha emesso una serie di sentenze in cui un risarcimento danni per i proprietari di agricoltura e allevamento di bestiame imprese le cui attività erano stati colpiti dall’inquinamento che interessano la Valle del Fiume Sacco area nel Lazio, dove avevano operato.
(a) la Sentenza n. 676 del 8 febbraio 2012 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
139 . L ‘ 11 febbraio 2011, l’associazione ambientalista Legambiente e una persona fisica, A. S., ha presentato una denuncia ai sensi dell’Articolo 309 del Decreto Legislativo 152 del 2006 (si veda il paragrafo 135 sopra). Si sono lamentati per la contaminazione delle acque sotterranee e il deterioramento della qualità dell’aria dovuto, secondo i denuncianti, illegali pratiche di gestione dei rifiuti che si verificano in una solidi urbani in discarica dei rifiuti situato nel comune di Terzigno in Campania. Hanno invitato il Ministero dell’Ambiente di intervenire e, tra le altre azioni, di ordinare che le persone responsabili per il comportamento censurato, cessano la loro attività, immediatamente, di ordinare la sospensione cautelare della discarica di operazione, e per rendere la discarica provvisoria. Il Ministero dell’Ambiente non ha risposto, in data 31 Maggio 2011, i ricorrenti avevano presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania. In una sentenza dell ‘ 8 febbraio 2012, la corte ha rilevato che il Ministero dell’Ambiente aveva mancato di esprimere la vista sul reclamo nonostante il fatto che quasi un anno era trascorso dalla sua introduzione. Si specifica che ai sensi dell’Articolo 309 del Decreto Legislativo n. 152/2006 il Ministero dell’Ambiente è stato l’obbligo di valutare i reclami e per l’emissione di motivate conclusioni dell’esistenza o meno di azione dello Stato è necessario. Il tribunale amministrativo regionale notato che questo non comporta l’obbligo, per il Ministero di adottare misure preventive o riparativa azione ( assunzione doverosa e vincolata di azioni di precauzione, prevenzione o ripristino ). Ha ordinato al Ministero dell’Ambiente per rispondere alle censure formulate dai ricorrenti, entro novanta giorni e ha disposto la nomina di un commissario straordinario (commissario ad acta ), che è stato quello di intervenire se, alla scadenza di tale termine, il Ministero non aveva risposto.
(b) la Sentenza n. 8154 del 26 e del 28 Marzo 2013 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
140 . Un gruppo di attori ha presentato una public class action contro il ministero dell’Interno ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2009 (si veda il paragrafo 137 sopra), lamentandosi del fatto che alcune autorità amministrative pubbliche avevano ripetutamente e sistematicamente non è riuscito a rispettare la legge di novanta giorni di tempo limite entro il quale le amministrazioni interessate erano tenuti a rilasciare il loro permesso di soggiorno. La corte ha accolto la richiesta, ritenendo che essa rientrava nell’ambito di applicazione del pubblico classe di azioni, come definito dal Decreto Legislativo n. 198 del 2009, che si trattava di una violazione delle scadenze previste per l’adozione di atti amministrativi. A questo proposito, la corte ha ribadito che un pubblico di azione di classe può essere presentata con una vista a richiedere il corretto svolgimento di una pubblica funzione o il rilascio di atti amministrativi, e non solo nell’ambito della fornitura di servizi pubblici. Ha ordinato il convenuto autorità amministrative per il rilascio dei documenti necessari entro un anno, entro i limiti delle loro risorse. Esso ha respinto il resto dell’applicazione.
(c) la Sentenza n. 2054 del 18 luglio 2013 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
141. Un gruppo di attori ha presentato una public class action contro il Salerno comune ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2009, lamentando che il comune aveva omesso di adottare, tra l’altro , un Servizio di Qualità Carta ( carta della qualità dei servizi ) come richiesto dalla normativa vigente. La ricerca in favore dei ricorrenti, la corte ha evidenziato che il pubblico di azione di classe può essere presentata dai singoli titolari di interessi identici a quelli di una classe più ampia di utenti o consumatori, o da associazioni che rappresentano gli interessi dei loro membri.
(d) la Sentenza n. 5190 del 5 novembre 2015 del tar del Lazio
142 . Un gruppo di attori ha presentato una public class action contro il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2009, lamentando, tra l’altro , circa la presunta inadempienza, da parte del citato Ministeri di adottare gli atti amministrativi che sono stati necessari per le autorità educative locali per pagare i querelanti alcuni di occupazione indennità a cui hanno diritto. Nella ricerca a favore dei ricorrenti, la corte ha ribadito il principio secondo cui un pubblico di azione di classe costituisce uno strumento per la tutela di interessi collettivi, in aggiunta a quelli già strumenti previsti dal Codice di Procedura Amministrativa.
(a) Sentenza del Tribunale di Napoli di Ricorso (IV Sezione Penale) N. 5052 del 14 novembre 2012 e relativi procedimenti ( Pellini e altri )
143 . Il 14 novembre 2008 il Nola Corte Distrettuale ha ritenuto un individuo (P. C.) colpevole, tra l’altro , del reato di costituzione di una discarica non autorizzata (Articolo 51 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, si veda il paragrafo 129 sopra) e del reato di generare emissioni di fumi nocivi (Articolo 674 del Codice Penale). Egli è stato condannato a tre anni di reclusione e una multa di EURO 15,000. La corte ha inoltre riconosciuto parti civili’ diritto al risarcimento e assegnato loro il provvisorio dei danni per un importo di EURO 50.000 ciascuno. Candidato n. 5 nel caso di specie (Mario Cannavacciuolo), si unirono a quelle di un procedimento come parte civile.
144. Il 29 settembre 2010 il Napoli Corte di Appello ha confermato la prima ‑ istanza di giudizio, ma ha ridotto la pena a due anni di reclusione, con la possibilità di beneficiare di una sospensione della pena e una multa di EURO 10,000.
145. P. C. presentato un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
146. La Corte di Cassazione si è concesso il ricorso e rinviato la causa alla corte d’appello.
147. Il 14 novembre 2012, il Napoli Corte di Appello ha dichiarato il perseguimento dei reati in prescrizione.
(b) la Sentenza del Tribunale di Napoli di Ricorso (IV Sezione Penale) N. 680/2015 del 23 aprile 2015 e la sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione I, N. 58023 del 7 Maggio 2017 ( Pellini e altri )
148 . Il procedimento scaturiva da un’indagine avviata nel 2006, concernente l’illecita gestione e lo smaltimento di circa un milione di tonnellate di entrambi pericolosi e rifiuti non pericolosi.
L’indagine ha rivelato che in alcune aziende di gestione dei rifiuti il contenuto reale di ricezione dei rifiuti (principalmente i rifiuti da attività di decontaminazione contenenti fanghi industriali, polveri di abbattimento fumi in ghisa e metalli industrie con alte concentrazioni di idrocarburi e metalli pesanti, e sfinito di oli minerali) è stato nascosto da falsificare documenti sulla sua classificazione. In particolare, i rifiuti sono stati presi dai produttori e trasferiti ai centri di stoccaggio o di altre aree di stoccaggio dove i documenti di accompagnamento dei rifiuti sono stati modificati e i rifiuti sono stati declassificati da pericolosi a non pericolosi, senza alcun trattamento effettuato.
L’indagine ha anche rivelato l’continua e ciò che è stato descritto come “sistematica” abbandono di rifiuti, come sopra descritto, contenenti sostanze cancerogene, quali oli minerali esausti contenenti policlorobifenili (Pcb) e amianto, su siti non autorizzati. I rifiuti liquidi è stato oggetto di dumping in alcuni corsi d’acqua e nella campagna intorno ad Aversa e Napoli. Rifiuti solidi, che comprendeva i rifiuti pericolosi è stato mescolato con altri materiali per rendere il compost o fu sepolto su terreni agricoli o in cave che erano state trasformate in discariche non autorizzate. Secondo i risultati dell’indagine, condotta in questione era stato realizzato a partire dal 2002, tra l’altro , in Giugliano, Qualiano, Bacoli, Villaricca, Acerra e Caivano comuni e era in corso quando sono state depositate accuse.
Ventotto persone sono state impegnate per prova prima il Napoli, Distretto corte di oneri, tra l’altro , di associazione per delinquere, “di emergenza” ai sensi dell’Articolo 434 del Codice Penale (si veda il paragrafo 126 sopra), attività organizzata per il traffico di rifiuti ai sensi dell’Articolo 53 bis del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 (si veda il paragrafo 131 sopra), la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell’Articolo 51, comma 1, del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (si veda il paragrafo 129 sopra), il funzionamento o la creazione di una discarica non autorizzata ai sensi dell’Articolo 51 § 3, del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (ibid.), e di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Per alcuni degli imputati, l’intenzione di aiutare e favorire un’organizzazione criminale è stata inclusa come circostanza aggravante sotto diversi reati. Tra i soggetti incaricati sono stati i proprietari o gestori di diverse aziende di gestione dei rifiuti e impianti di trattamento dei rifiuti, un membro del comando dei Carabinieri e delle forze di polizia e funzionari pubblici che lavorano per il Comune di Acerra.
149. Candidato n. 5 nel caso di specie (Mario Cannavacciuolo, hanno aderito al procedimento come parte civile.
150. Con una sentenza del 29 Marzo 2013 del Napoli, Distretto Corte, alcuni degli imputati sono stati condannati con l’accusa di associazione a delinquere ai sensi dell’Articolo 416 del Codice Penale; alcuni di loro sono stati completamente o parzialmente assolto altri oneri. La corte distrettuale ha ritenuto che il reato di disastro era diventato prescrizione per tutti gli imputati. La stessa conclusione per quanto riguarda il reato di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti senza autorizzazione. Per quanto riguarda il reato di attività organizzata per il traffico di rifiuti, la corte ha constatato che era diventata la prescrizione per tutti gli imputati. La corte ha respinto le parti civili’ richiesta per i danni, sulla base del fatto che le loro richieste incernierato sull’accertamento del danno ambientale e il relativo reato è stato dichiarato in prescrizione.
151 . Con sentenza del 23 aprile 2015 il Napoli Corte di Appello ha parzialmente accolto parzialmente riformato il primo grado di giudizio. In particolare, per quanto riguarda il reato di disastro si è riscontrato che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la condotta in questione era semplicemente costituito un pericolo per la sicurezza pubblica, piuttosto che avere effettivamente causato un disastro, che aveva portato la prima istanza del tribunale di dichiarare il reato in prescrizione. La corte d’appello ha ritenuto che, nella misura in cui la gestione dei rifiuti impianti di proprietà dei tre imputati (P. C., P. S. e P. G.), il tribunale nomina di esperti indipendenti ha scoperto che il suolo e l’acqua erano stati contaminati. La corte ha anche citato le prove che dimostrano lo scarico di grandi quantità di altamente pericolosi e di rifiuti speciali derivanti da tali strutture nei corsi d’acqua. Si puntava alle registrazioni video che era stato fatto dal corpo forestale polizia durante le indagini penali, che mostrano che il colore dell’idrovia aveva cambiato seguendo lo scarico di grandi quantità di percolato di discarica. Inoltre invocata la prova che il compost era stato prodotto utilizzando sostanze pericolose, e che era destinata ad essere utilizzata come fertilizzante in agricoltura impostazioni e le zone residenziali. Il composto era stato testato e ha rivelato un’alta concentrazione di idrocarburi e di pcb diossina, che contaminato il suolo e l’acqua, una volta diffuso su campi come fertilizzante. La corte ha ritenuto che la natura della contaminazione aveva assunto le proporzioni di tale durata, l’ampiezza e l’intensità che il danno all’ambiente è stato considerato “estremamente gravi”.
La corte ha pertanto concluso che un disastro si era effettivamente verificato e che il reato non era in prescrizione. È condannato P. C., P. S. e P. G. del reato di disastro e li ha condannati a sette anni di reclusione.
La corte ha ritenuto che il perseguimento del reato di traffico illecito di rifiuti è stata di prescrizione per tutti gli imputati.
La corte ha inoltre riconosciuto parti civili’ diritto al risarcimento, anche se ha incaricato di applicare al giudice civile per la quantificazione del premio, determinato a indeterminato natura del danno subito da loro e l’assenza di concreti e specifici elementi che avrebbero consentito la quantificazione.
152 . Condannato individui ricorso contro quest’ultima sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha respinto i ricorsi con sentenza del 7 Maggio 2017.
(c) Sentenza del Nord di Napoli Distretto di Corte (Seconda Sezione) n. 685/2018 del 21 Marzo 2018 ( Pezzella, Schiavone e altri )
153 . Nel 2011 a Santa Maria Capua Vetere procura della repubblica ha aperto un’indagine nei confronti di quattro persone, che sono tutti sospettati di aver commesso il reato di adulterazione e la contraffazione dei prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 440 del Codice Penale (si veda il paragrafo 128 sopra).
154. In una data imprecisata questi individui sono stati accusati di sopra reato e sono stati commessi per prova prima il Nord di Napoli Distretto di Corte. Secondo l’accusa, erano sospettati di aver scaricato, dalla metà degli anni 1980, di 130.000 metri cubi di rifiuti pericolosi nel comune di Casal di Principe comune, con conseguente contaminazione del suolo e dell’acqua nel sottostante falda acquifera, alla quale è stato testato durante le indagini penali e aveva rivelato che la quantità di alcuni metalli pesanti, idrocarburi pesanti e altri contaminanti che superano il legale dei limiti di sicurezza.
155 . In una sentenza del 5 aprile 2018, a Nord di Napoli, Distretto Corte di giustizia ha dichiarato la propria incompetenza a trattare il caso e di cui il caso di Santa Maria Capua Vetere Tribunale Distrettuale. La Corte ha ricevuto alcuna informazione circa l’esito del procedimento, una volta trasferiti.
(d) Sentenza del Napoli Assise Corte del 15 luglio 2016 e la sentenza di Napoli Corte di Assise di Appello (IV Sezione) N. 8 del 16 luglio 2019 (Alfani e altri)
156 . Il procedimento originato da una indagine che ha rivelato una grande scala di rifiuti, traffico di funzionamento. Dalla fine degli anni 1980, fronte via di società, e se la falsificazione di documenti, aveva facilitato l’illegale smaltimento di grandi quantità di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi, provenienti da fonti industriali e altri soggetti privati in altre parti d’Italia, in discarica nel comune di Giugliano (di cui il “Resit” complessi) e altre aree adiacenti al porto di Napoli e Caserta province
157. A seguito di indagini, trenta-otto persone sono state impegnate per prova prima il Napoli Assise del Tribunale con l’accusa di “disastro” ai sensi dell’Articolo 434 del Codice Penale (v. supra, punto 126) e l’avvelenamento dell’acqua ai sensi dell’Articolo 439 del Codice Penale (si veda il paragrafo 127 di cui sopra). Essi sono stati accusati di aver inquinato le aree di grandi dimensioni, per un periodo di venti anni, illegalmente seppellire 806,590 di tonnellate di rifiuti, che comprendeva circa 300.000 tonnellate di rifiuti pericolosi in discarica, che non erano attrezzati per lo scopo , e nelle aree circostanti la discarica, causando la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Diverse relazioni sono state presentate da nominato dal tribunale di esperti durante il corso del procedimento per valutare la contaminazione del suolo e dell’acqua in relazione con l’inquinamento in questione. Il report ha confermato che le discariche in cui i rifiuti venivano scaricati e/o sepolti erano strutturalmente inadeguata per memorizzare i rifiuti tossici. Sono inclusi i risultati dei test chimici attività che ha confermato quello che è stato definito “grave e irreversibile” contaminazione di tutte le componenti ambientali: suolo, acqua e aria.
La contaminazione del suolo è stato una diretta conseguenza del non autorizzato la sepoltura dei rifiuti in siti senza misure di protezione. Con riguardo all’inquinamento dell’acqua, uno degli esperti quantificato il percolato da discarica in questione 57,900 tonnellate, e stima che il dieci per cento di esso aveva penetrato in falda, con conseguente danno che ha etichettato come “di un irreparabile natura”, data l’estrema difficoltà di decontaminazione. In particolare, l’acqua campionata da pozzi all’interno della discarica in questione, e della falda sottostante l’area, sono stati trovati per essere contaminati con clorurati cancerogeni halites e non clorurati cancerogeni halites. L’esperto ha anche trovato dei solventi clorurati contaminazione di pozzi situati al di fuori dell’area Resit. Il parere dell’esperto, per quanto riguarda le discariche, situato nell’area Resit, l’infiltrazione di liquidi contenenti solventi clorurati in falda sarebbe stato esaurito, al più presto, a settantanove anni e, quindi, il progressivo inquinamento delle acque sotterranee sarebbe stato completato entro il 2064, dato che l’inizio di questa smaltimento dei rifiuti potrebbe essere fatta risalire alla metà degli anni 1980.
Contaminazione dell’aria è stato rilevato in forma di emissioni di gas provenienti dai rifiuti, siti di sepoltura o terreni adiacenti a causa della migrazione laterale.
Secondo l’esperto, questo contaminazione costituito una minaccia per la salute umana e animale, nonché per le colture su tali terreni.
158. In una sentenza pronunciata il 15 luglio 2016, la Corte d’Assise condanna, tra l’altro , quattro persone per i reati di “disastro” e l’avvelenamento dell’acqua. Gli altri imputati sono stati assolti e alcuni reati, come la falsificazione di documenti e di frode, sono stati dichiarati in prescrizione.
159 . Con sentenza del 17 gennaio 2019 (ragionamento depositata il 16 luglio 2019) Corte d’Assise di Appello riqualificato il reato di disastro, e lo ha dichiarato in prescrizione. Ha confermato le condanne di tre persone per il reato di avvelenamento di acque ai sensi dell’Articolo 439 del Codice Penale e la condanna a pene detentive comprese tra i 10 e i 18 anni.
(e) Sentenza del Tribunale di Napoli di Ricorso (VI Sezione Penale) N. 1843 del 9 Marzo 2015 e la sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, N. 19001 del 5 aprile 2016 ( Armenino e altri )
160 . Il procedimento scaturiva da un’indagine avviata nel 2002, concernente l’infiltrazione di un gruppo criminale organizzato ( Camorra ) nella gestione e smaltimento dei rifiuti in Marcianise comune. Le prove raccolte dalle autorità inquirenti hanno rivelato che un accordo era stato raggiunto tra il socio di maggioranza in una privata società di gestione dei rifiuti e una figura di spicco della Camorra, clan, al fine di consentire a questi ultimi di essere coinvolti, de facto , della società di gestione. Come descritto, la Corte di Cassazione, questa collaborazione ha portato ad una vasta gamma di attività illegali in connessione con la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. A seguito di indagini, quaranta-tre persone sono state impegnate per prova prima di Santa Maria Capua Vetere Tribunale Distrettuale di accuse, tra l’altro , attività organizzata per il traffico di rifiuti (si veda il paragrafo 131 sopra), la falsificazione dei documenti di identificazione dei tipi di rifiuti, e di estorsione di imprenditori che operano nel settore della gestione dei rifiuti. Alcuni dei gli imputati sono stati condannati a diversi oneri; alcuni sono stati completamente o parzialmente assolto.
161. Il 9 Marzo 2015, il Napoli Corte di Appello ha confermato la condanna di alcuni degli imputati per il reato di attività organizzata per il traffico di rifiuti; è rivalutato la condanna di un imputato, imponente diciannove anni di reclusione e una multa di EURO di 4.800.
162 . Alcuni degli imputati presentato ricorso, ma questi sono stati licenziati dalla Corte di Cassazione il 5 aprile 2016.
(f) Sentenza della Corte Distrettuale di Napoli (Sezione Penale) N. 9614/02 del 20 dicembre 2002 ( Cavagnoli )
163 . Il Napoli Corte Distrettuale ha ritenuto un individuo, B. C., colpevole di aver commesso, tra l’altro , una serie di reati minori ai sensi dell’Articolo 51 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, e cioè la raccolta di rifiuti speciali, compresi i rifiuti pericolosi senza autorizzazione, e il dumping illegale e smaltimento di rifiuti pericolosi (vedere paragrafo 129 sopra). B. C è il legale rappresentante di una società di archiviazione per i veicoli a motore e ‘ stato trovato che la corte ha accumulato rotto e arrugginito, parti di veicoli, tra cui auto, batterie e pneumatici. L’indagine ha anche rivelato la presenza di veicoli abbandonati. Olio motore era trapelato da alcuni di questo tipo di rifiuti su un terreno che non era stato reso impermeabile. B. C. è stato condannato a sei mesi di reclusione e ad una multa di EURO 140.
164. I punti 2, 6 e da 8 a 10 del Preambolo della Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, che è stato in vigore fino al 11 dicembre 2010, come segue:
“(2) L’obiettivo essenziale di tutte le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti dovrebbe essere la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi causati dalla raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio e il deposito di rifiuti.
…
(6) al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente, gli Stati membri dovrebbero, oltre a prendere un’azione responsabile, per assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, adottare misure volte a limitare la produzione di rifiuti, in particolare mediante la promozione di tecnologie pulite e di prodotti che possono essere riciclati e riutilizzati, prendendo in considerazione esistenti o potenziali opportunità di mercato per i rifiuti recuperati.
…
(8) è importante per il [Unione Europea] nel suo insieme, per diventare autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti e desiderabile per i singoli Stati membri di mirare a una tale auto ‑ sufficienza.
(9) per il raggiungimento di tali obiettivi, piani di gestione dei rifiuti deve essere redatto negli Stati membri.
(10) i Movimenti di rifiuti dovrebbe essere ridotto e gli Stati membri possono adottare le misure necessarie a tal fine, i loro piani di gestione.”
L’articolo 4 della Direttiva prevede quanto segue:
“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza ricorso a processi o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:
(a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria o il suolo, o di piante o di animali;
(b) senza causare un fastidio da rumori o odori;
(c) senza influire negativamente sulla campagna o in luoghi di particolare interesse.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.”
165. L’articolo 5 è formulato come segue:
“1. Gli Stati membri adottano le misure opportune, in collaborazione con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario o opportuno, per stabilire una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, tenendo conto della migliore tecnologia disponibile che non comportano costi eccessivi. La rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme, per diventare autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti e gli Stati membri a tendere verso questo obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.
2. La rete di cui al paragrafo 1 deve consentire lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti più vicini idonei, attraverso l’utilizzo di appropriati metodi e tecnologie per garantire un elevato livello di protezione per l’ambiente e la salute pubblica”.
166. L’articolo 7 prevede che:
“1. Per raggiungere gli obiettivi di cui agli Articoli 3, 4 e 5, l’autorità competente o le autorità di cui all’Articolo 6, sono tenuti a redigere il più presto possibile uno o più piani di gestione dei rifiuti. Tali piani devono riguardare in particolare:
(a) tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
(b) i requisiti tecnici generali;
(c) tutte le disposizioni speciali per particolari rifiuti;
(d) idonei siti di smaltimento o di impianti.
2. I piani di cui al paragrafo 1 possono, per esempio, di copertura:
…
(c) le misure appropriate per incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, cernita e trattamento dei rifiuti.
3. Gli Stati membri cooperano come appropriato con gli altri Stati membri e la Commissione a elaborare tali piani. Essi informano la Commissione delle loro.
…”.
- Le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in precedenza la Corte di Giustizia delle Comunità Europee; “Corte di Giustizia”)
167 . Il 22 Marzo 2005, la Commissione delle Comunità Europee (che il 1 dicembre 2009 è diventato Europea Commissione; “la Commissione”) ha proposto un ricorso per inadempimento contro l’Italia dinanzi alla Corte di Giustizia ai sensi dell’Articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (“trattato ce”) (ora Articolo 258) (causa C-135/05). Criticare l’esistenza di un numero di illegale e incontrollato discariche in Italia, la Commissione ha dichiarato che le autorità italiane non era riuscito a onorare i loro obblighi ai sensi degli Articoli 4, 8 e 9 della Direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, l’Articolo 2 § 1, della Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e Articolo 14, lettere da a) a c), della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
168. Nella sua sentenza del 26 aprile 2007 , Commissione / Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), la Corte di Giustizia ha osservato il generale non conformità dei consigli delle disposizioni applicabili, osservando, tra l’altro , che il Governo italiano di non contestare l’esistenza in Italia di almeno 700 discariche abusive contenenti rifiuti pericolosi, che sono stati, pertanto, non è soggetto ad alcuna delle misure di controllo .
169. Essa ha concluso che la Repubblica italiana era venuta meno ai suoi obblighi ai sensi delle disposizioni citate dalla Commissione, in quanto aveva omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza ricorso a processi o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, e non era riuscita a vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.
170. Il 3 luglio 2008 la Commissione ha proposto una nuova azione per la non ‑ compliance nei confronti dell’Italia ai sensi dell’Articolo 226 del TCE (causa C-297/08).
171. Nella sua sentenza del 4 Marzo 2010 , Commissione / Italia (C-297/08, EU:C:2010:115) la Corte di Giustizia, pur notando che le misure prese dall’Italia nel 2008 per affrontare la “crisi dei rifiuti”, di cui l’esistenza di un “deficit strutturale in termini di installazioni necessarie per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in Campania, come dimostra la notevole quantità di rifiuti che [aveva] accumulate lungo le strade pubbliche della regione”. Esso ha ritenuto che l’Italia aveva “non è riuscito a soddisfare il suo obbligo di stabilire una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento di abilitazione … a muoversi verso l’obiettivo di assicurare lo smaltimento dei propri rifiuti e, di conseguenza, [aveva] non ha ottemperato ai propri obblighi ai sensi dell’Articolo 5 della Direttiva 2006/12”. Secondo la Corte di Giustizia, che il guasto non possa essere giustificato da circostanze tali come l’opposizione della popolazione locale a siti di smaltimento, la presenza di attività criminali nella regione o la non ‑ adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte delle imprese affidate, con la costruzione di alcune infrastrutture di smaltimento dei rifiuti. Essa ha spiegato che quest’ultimo fattore non può essere considerata causa di forza maggiore, perché la nozione di forza maggiore richiesta l’inadempimento dell’atto in questione sia attribuibile a circostanze al di fuori del controllo della parte che sostiene di forza maggiore, che erano “anormali e imprevedibili, e le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante l’esercizio di tutti gli obblighi di diligenza”, e che un diligente autorità hanno preso le precauzioni necessarie per proteggersi contro le inadempienze contrattuali in questione o a garantirne, nonostante queste carenze, la costruzione delle infrastrutture necessarie per lo smaltimento dei rifiuti potrebbe essere completato in tempo. La Corte ha anche osservato che la Repubblica italiana non contesta che “i rifiuti di sporcare le strade pubbliche ammontano a circa 55.000 tonnellate, aggiungendo a 110.000 tonnellate di 120.000 tonnellate di rifiuti in attesa di trattamento presso i comuni siti di stoccaggio”. Riguardo la pericolosità per l’ambiente, la Corte di Giustizia ha ribadito che, tenuto conto, in particolare, per la limitata capacità di ogni regione o di una località per rifiuti reception, l’accumulo di rifiuti costituito un pericolo per l’ambiente. Si è concluso che l’accumulo di grandi quantità di rifiuti lungo le strade pubbliche e in aree di stoccaggio temporaneo ha dato luogo a un “rischio per l’acqua, l’aria o del suolo, e per le piante o gli animali” ai sensi dell’Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2006/12, aveva causato “un fastidio da rumori o odori” ai sensi dell’Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e probabilmente incidere “negativamente … campagna o in luoghi di particolare interesse” ai sensi dell’Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di tale Direttiva. Quanto al pericolo per la salute umana, la Corte di Giustizia ha osservato che “la preoccupante situazione di accumulo di rifiuti lungo le strade pubbliche [aveva] esposto la salute degli abitanti di certo pericolo, in violazione dell’Articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2006/12”.
172 . Il 10 dicembre 2010 la Commissione ha presentato un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia per inadempimento ai sensi dell’Articolo 260 § 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) (Caso C‑653/13) a causa dei ritardi dell’Italia ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione / Italia (causa C‑297/08, EU:C:2010:115).
173 . Nella sentenza del 16 luglio 2015 , Commissione / Italia (C-653/13, EU:C:2015:478), la Corte di Giustizia ha osservato che l’obbligo di smaltire i rifiuti senza pericolo per la salute umana e senza danneggiare l’ambiente faceva parte dello scopo della politica dell’Unione in materia di ambiente, in virtù dell’Articolo 191 del TFUE. In particolare, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’Articolo 4 della Direttiva 2006/12 è probabile che, per la natura stessa di tali obblighi, di pericolo per la salute umana e di danneggiare l’ambiente e, quindi, essere considerati particolarmente gravi.
Essa ha ritenuto che notevoli carenze in Campania, la capacità di smaltire i propri rifiuti, compresa la produzione di rifiuti urbani, che rappresentano oltre l ‘ 8% della produzione nazionale, è stata tale da compromettere gravemente la Repubblica italiana, la capacità di raggiungere l’obiettivo dell’autosufficienza nazionale. Inoltre, il fatto che molti siti di smaltimento in quasi tutte le regioni italiane non erano ancora stati portati in linea con le disposizioni pertinenti in materia di gestione dei rifiuti. Secondo la Corte di Giustizia, ciò andava contro la Repubblica italiana con l’affermazione che la mancanza di l’autosufficienza a livello regionale in Campania potrebbe essere compensata da inter ‑ regionale trasferimenti di rifiuti.
In conclusione, la Corte di Giustizia ha osservato che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione / Italia (caso no. C‑297/08, EU:C:2010:115), in cui aveva affermato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi che gli derivano ai sensi degli Articoli 4 e 5 della Direttiva 2006/12 , non era riuscito a soddisfare i suoi obblighi ai sensi dell’Articolo 260, paragrafo 1, del TFUE. Di conseguenza, la Repubblica italiana è stata condannata a pagare alla Commissione una sanzione di 120.000 euro (EUR) per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione / Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), dalla data di consegna della Corte di Giustizia del 16 luglio 2015 e fino alla piena esecuzione della sentenza, oltre a una somma forfettaria, a pena di EUR 20 milioni di euro.
174. Il 6 giugno del 2019, il Comitato dei Ministri ha esaminato l’esecuzione della sentenza della Corte Di Sarno e Altri c. Italia (citato sopra). Le parti pertinenti del documento preparato in questo collegamento (CM/Note/1348/H46-13, Note all’ordine del giorno, 6 giugno 2019) come segue:
(…)
Per quanto riguarda la raccolta e il trattamento delle fasi del ciclo dei rifiuti, le informazioni disponibili mostrano un consolidamento del trend positivo osservato in precedenza dalla Commissione, concernenti in particolare l’aumento della percentuale di differenziata che tra il 2014 e il 2017, è aumentato del 5%. A livello globale, dal 2009 al 2017 il livello di differenziata è andato dal 29% al 53%. Gli sforzi delle autorità finalizzato alla promozione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti e per il risultato raggiunto, deve essere osservato con interesse.
(…)
Per quanto riguarda la fase di smaltimento, deve essere una distinzione tra, da un lato, il funzionamento quotidiano del sistema di smaltimento dei rifiuti e, dall’altro, l’eliminazione dei cosiddetti “rifiuti storici” (o “eco-balle”) accumulate durante il periodo di emergenza fino al 2009.
In merito al primo punto, in assenza di informazioni dettagliate ed aggiornate, non è possibile valutare la situazione attuale e l’efficacia del sistema di smaltimento dei rifiuti. Il Comitato può, quindi, di invitare le autorità a fornire informazioni specifiche sull’attuale funzionamento quotidiano del sistema di smaltimento dei rifiuti, compresa la sua capacità sulla base degli esistenti impianti di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, e le strategie a lungo termine e delle soluzioni adottate e/o previste per garantire l’efficace funzionamento di questo importante segmento del ciclo di gestione dei rifiuti. Si fa notare in questo contesto che alcuni episodi di accumulo di rifiuti nelle strade sono stati recentemente registrati.
Come per lo smaltimento dei “rifiuti storici” accumulato in Campania, le informazioni disponibili mostrano che le misure adottate per affrontare questo problema, non hanno portato i risultati attesi. La situazione sembra essere di preoccupazione. Mentre l’eliminazione di circa il 38% dei rifiuti stoccati è stato offerto o appaltata a terzi, solo l ‘ 1,9% del rifiuto stoccato era stato rimosso il 15 febbraio 2018.
Appare pertanto essenziale che le autorità di adottare, senza indugio, tutte le misure necessarie per attuare il piano speciale di dicembre 2015 per rimuovere l’accumulo di “rifiuti storici” e di clean-up sedi in cui è attualmente fornito. Informazioni aggiornate sullo stato di esecuzione del piano nonché i tempi previsti per la sua attuazione è anche necessario.
(…)
Garantire un’efficace e coordinato di monitoraggio di tutte le fasi del processo di gestione dei rifiuti è un aspetto cruciale per la risposta alla complessa e multiforme problema al palo. Gli sforzi delle autorità italiane hanno portato alla creazione in anni recenti di vari meccanismi di controllo per sorvegliare il funzionamento del ciclo di gestione dei rifiuti e per evitare che lo smaltimento illegale di rifiuti.
Tuttavia, le informazioni disponibili non consentono di valutare da un lato il livello esistente di coordinamento tra tutti i meccanismi esistenti (compresi quelli portati all’attenzione del Comitato direttivo con il suo ultimo esame di questo caso) e, d’altra parte, come già richiesto dal Comitato, la loro capacità di formulare, ove necessario e, in caso affermativo, il follow-up a loro assegnato. Inoltre, sarebbe utile per ottenere ulteriori informazioni sul funzionamento pratico della istituiti meccanismi di monitoraggio compresa la loro capacità di individuare le situazioni in cui lo smaltimento dei rifiuti si svolge in un modo che incide negativamente sull’ambiente e gli interventi dell’autorità sono necessari.
175 . Il 6 giugno del 2019, a conclusione della 1348th incontro (4-6 giugno 2019), il Comitato dei Ministri ha adottato una decisione (CM/Del/Dec(2019)1348/H46-13) in materia di vigilanza dell’esecuzione di Di Sarno giudizio. Gli estratti rilevanti come segue:
I Deputati,
1.per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei rifiuti, ha osservato con interesse gli sforzi delle autorità italiane, finalizzato alla promozione di sistemi di raccolta separata e il consolidamento, negli ultimi anni, i risultati incoraggianti ottenuti in precedenza in termini di raccolta differenziata dei rifiuti;
2.per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, ha rilevato con preoccupazione che, almeno fino al 15 febbraio 2018, solo una minima parte dei cosiddetti “rifiuti storici” accumulato prima del 2009 era stato rimosso, e ha invitato le autorità ad attuare senza ulteriori indugi il piano per la rimozione di questo tipo di rifiuti; (…)
176 . Il 16 settembre 2021, a conclusione del suo 1411th riunione (14 ‑ 16 settembre 2021), il Comitato dei Ministri ha adottato una nuova decisione (CM/Del/Dec(2021)1411/H46-20), concernente il controllo dell’esecuzione di Di Sarno giudizio. Gli estratti rilevanti come segue:
“I Deputati, …
2. hanno ricordato i loro precedenti valutazioni conclusive che sono stati compiuti progressi sufficienti nell’affrontare le carenze sistemiche nella raccolta e trattamento dei rifiuti nella regione Campania;
3. notare, tuttavia, con profondo rammarico che, nonostante si sforzi intrapresi dalla Segreteria per il follow-up del Comitato precedente decisione del giugno 2019, con loro, le autorità non hanno fornito alcuna informazione su tutte le misure adottate per affrontare i restanti domande descritto nella decisione in relazione a: (i) l’attuale funzionamento quotidiano del sistema di smaltimento dei rifiuti; (ii) la rimozione dei cosiddetti “rifiuti storici” accumulato prima del 2009; (iii) il pratico funzionamento e il livello di coordinamento dei vari meccanismi di monitoraggio stabilite a livello nazionale e (iv) la mancanza di mezzi di ricorso efficaci;
4. notare, in questo contesto, con la preoccupazione che le disfunzioni continuano ad essere segnalati in relazione smaltimento dei rifiuti in Campania, nonostante i vari meccanismi nazionali di controllo istituito per supervisionare il funzionamento del ciclo di gestione dei rifiuti e per evitare che lo smaltimento illegale di rifiuti; …”
177 . Il 10 giugno 2022, a conclusione della 1436th incontro (08 ‑ 10 giugno 2022), il Comitato dei Ministri ha adottato una nuova decisione (CM/Del/Dec(2022)1436/H46-12), concernente il controllo dell’esecuzione di Di Sarno caso. Estratti rilevanti leggere così:
2. ha ricordato anche che, mentre sono stati compiuti progressi riguardanti le disfunzioni nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti, le domande rimangono in esecuzione del presente giudizio sui diversi aspetti della fase di smaltimento del ciclo di gestione dei rifiuti e l’assenza di un rimedio per ottenere un adeguato risarcimento a livello nazionale, in situazioni analoghe;
3. per quanto riguarda l’giornaliera di smaltimento dei rifiuti, ha preso nota delle informazioni fornite sull’attuale capacità regionale e la strategia per eliminare i rifiuti prodotti; rilevato, tuttavia, con una certa preoccupazione che nessun progresso significativo nel livello di raccolta differenziata, considerato cruciale dall’autorità di raggiungere l’autonomia regionale nella gestione dei rifiuti, è stata osservata nel periodo 2017 – 2020; invitato le autorità a intensificare i loro sforzi nei settori più interessati da questo problema e fornire loro valutazione complessiva, di affrontare anche le preoccupazioni espresse dalla società civile, dell’adeguatezza dell’attuale sistema, per evitare che simili violazioni;
4. per quanto riguarda l’eliminazione dei cosiddetti “rifiuti storici”, constata con soddisfazione che la strategia delineata dalle autorità, ha portato nel 2021 per la rimozione di quasi il 20% di questo tipo di rifiuti e il progresso è prevista per il 2022, attraverso il funzionamento di altri due impianti; invitato le autorità per garantire l’efficiente funzionamento di questi impianti e la completa eliminazione della quantità rimanente di questo tipo di rifiuti e a tenere il Comitato informati su ulteriori progressi realizzati;
5. preso atto delle informazioni fornite sulla stabilito meccanismi di monitoraggio, e la prossima entrata in vigore di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti; invitato le autorità italiane a fornire informazioni aggiornate sulla loro interazione e l’efficacia nel rilevare e risolvere eventuali problemi, chiarire, come richiesto in precedenza, se sono in grado di emettere vincolante delle raccomandazioni; (…)
178 . Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulle implicazioni per i diritti umani di una gestione rispettosa dell’ambiente e lo smaltimento di sostanze pericolose e rifiuti (indicato anche come Relatore Speciale dell’ONU per le sostanze Tossiche e i Diritti Umani), Marcos A. Orellana, hanno visitato l’Italia dal 30 novembre al 13 dicembre 2021. Il suo ultimo rapporto, pubblicato il 13 luglio 2022 (A/HRC/51/35/Aggiungere.2), contiene una sezione intitolata “Terra dei Fuochi . Gli estratti rilevanti come segue:
“37. La cosiddetta Terra dei Fuochi (Terra dei Fuochi), in Campania, è la patria di circa 3 milioni di persone e comprende circa 500 siti contaminati in 90 comuni, ordinati per distanze tra il nord ‑ ovest di Caserta e la parte nord-orientale di Napoli. Cinquantasei di questi comuni sono in provincia di Napoli e trenta-quattro, in provincia di Caserta, con una popolazione esposta di 2,418,440 e 621,153 abitanti rispettivamente. (…) Le stime il 2015 hanno indicato che più di 10 milioni di tonnellate di illegale immondizia sono stati oggetto di dumping nella zona negli ultimi 20 anni. (…)
38. Una parte dei rifiuti è stato trasportato in Campania dalle aree industrializzate del nord Italia dalla cosiddetta Ecomafia. Un’altra parte dei rifiuti è stata generata dalla regione le industrie locali. In passato, i rischi per smaltimento illegale di rifiuti, è stata relativamente bassa, poiché è stato trattato come un semplice contravvenzione con basso sanzioni. Questo ha incoraggiato molte industrie e le imprese del paese di associarsi con le reti criminali per abbassare il costo del loro smaltimento dei rifiuti. Solo nel 2013, smaltimento illegale di rifiuti e di rifiuti tossici generato un valore pari a 16 miliardi di euro per le organizzazioni criminali in Italia.
40. Le discariche abusive e la combustione di rifiuti pericolosi hanno generato livelli molto alti di aria, acqua e suolo e l’inquinamento in alcune aree. Di 400 ettari che sono stati analizzati dalle autorità, l’agricoltura è stato completamente messo al bando il 12 per cento e parzialmente vietato su un altro 20 per cento. Tuttavia, la portata della contaminazione non è completamente noto. Studi hanno documentato un aumento della morbilità e della mortalità delle persone che vivono in aree inquinate (…). Nonostante il Relatore Speciale dell’richieste, le autorità sanitarie regionali non hanno fornito dati dettagliati che potrebbe confutare questi risultati.
(…) La combustione di rifiuti continua ancora nella regione Campania, anche se a livelli inferiori rispetto a quelli dei primi anni 2000.
(…) Il Governo ha intrapreso diverse iniziative, anche a livello legislativo, nel 2014, per la valutazione e bonifica di siti contaminati. Tuttavia, di risorse sufficienti non sono stati assegnati per l’efficace applicazione della legge. Le attività di bonifica non è stata ancora attuata e maggiore sostegno del Governo centrale è obbligatorio”.
179. Nel Commento Generale N. 36 sul diritto alla vita (Articolo 6 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici), pubblicato il 3 settembre 2019, l’ONU Comitato per i Diritti Umani ha dichiarato quanto segue:
“3. Il diritto alla vita è un diritto che non deve essere interpretata restrittivamente. Riguarda il diritto degli individui di essere libero da atti e le omissioni che sono destinati o può essere previsto a causa di loro innaturale o morte prematura, oltre a godere di una vita con dignità.” …
180. In caso di Portillo Cáceres v. Paraguay [1] il Comitato per i Diritti Umani ha rilevato quanto segue:
“7.4 Il Comitato, inoltre, prende atto degli sviluppi in altri tribunali internazionali che hanno riconosciuto l’esistenza di un innegabile legame tra la tutela dell’ambiente e la realizzazione dei diritti umani e che hanno stabilito che il degrado ambientale può influenzare negativamente l’effettivo godimento del diritto alla vita. Così, grave degrado ambientale ha dato luogo a risultati di una violazione del diritto alla vita.
7.5 Nel caso di specie, il Comitato è del parere che pesantemente spruzzare la zona in questione tossici, prodotti chimici per l’agricoltura – un’azione che è stata ampiamente documentata – rappresenta un ragionevolmente prevedibili minaccia per gli autori la vita dato che tali grandi ‑ scala fumigazione ha inquinato i fiumi in cui gli autori di pesce, l’acqua che beviamo e gli alberi da frutto, colture e gli animali della fattoria che sono la loro fonte di cibo. (…) Di conseguenza, in vista dell’intossicazione acuta subiti dagli autori, come si riconosce nella amparo decisione del 2011 (par. 2.20 e 2.21), e della morte del Signor Portillo Cáceres, che non è mai stato spiegato dallo Stato parte, il Comitato conclude che le informazioni prima che svela una violazione dell’articolo 6 del Patto nei casi di Mr. Portillo Cáceres e gli autori del presente comunicazione.”
181. La Convenzione delle Nazioni Unite sull’Accesso alle Informazioni, Partecipazione del Pubblico ai processi decisionali e l’Accesso alla Giustizia in Materia Ambientale (“la Convenzione di Aarhus”) è stata adottata il 25 giugno 1998 ed entrato in vigore il 30 ottobre 2001. L’italia ha ratificato la Convenzione del 13 giugno 2001. Il Preambolo del testo riconosce che una adeguata protezione dell’ambiente è essenziale per il benessere umano e il godimento dei diritti umani fondamentali, compreso il diritto alla vita stessa.
182 . Articolo 5 § 1 (c) della Convenzione di Aarhus richiede che ciascuna Parte deve garantire che “in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l’ambiente, se sono causati da attività umane o dovuta a cause naturali, tutte le informazioni che potrebbero consentire al pubblico di prendere misure per prevenire o ridurre i danni derivanti da tale minaccia ed è tenuto da un’autorità pubblica si diffuse immediatamente e senza indugio i membri del pubblico che potrebbe essere interessato”.
183. In virtù del principio di precauzione, sancito dall’Articolo 191 del TFUE, una mancanza di certezza dei dati scientifici e tecnici disponibili non possono giustificare Stati ritardare l’adozione di efficaci e proporzionate misure per prevenire il rischio di gravi e irreversibili danni all’ambiente (vedere Di Sarno , sopra citata, § 75). Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, “dove c’è incertezza circa l’esistenza o alla portata di rischi per la salute umana, le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che la realtà e la gravità di tali rischi diventano completamente apparente” (Sentenza del 5 Maggio 1998, in Regno Unito / Commissione , C-180/96, EU:C:1998:192, paragrafo 99; e la sentenza del 5 Maggio 1998, in La Regina v Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’alimentazione e Commissioners of Customs & Excise, ex parte, National Farmers’ Union e Altri , C-157/96, EU:C:1998:191, comma 63).
184. Il 15 novembre 2017 Inter ‑ Americano Corte dei Diritti Umani ha espresso un Parere Consultivo dal titolo “L’Ambiente e i Diritti” [2] . La rilevante parte conclusiva del Parere Consultivo recita come segue:
“Conclusione …
242. Sulla base di quanto sopra, in risposta alla seconda e alla terza domanda dello Stato richiedente, è l’opinione della Corte che, al fine di rispettare e garantire i diritti alla vita e all’integrità personale:
un. Gli stati hanno l’obbligo di prevenire gravi danni all’ambiente all’interno o al di fuori del loro territorio, conformemente ai commi da 127 a 174 del presente Parere.
b. Per rispettare l’obbligo di prevenzione, gli Stati devono regolare, controllare e monitorare le attività di loro competenza che possono produrre gravi danni all’ambiente; effettuare valutazioni di impatto ambientale, quando c’è un rischio significativo di danno ambientale; preparare un piano di emergenza per stabilire le misure di sicurezza e le procedure per ridurre al minimo la possibilità di maggiori incidenti ambientali, e di limitare i gravi danni all’ambiente che può essere verificato, anche quando ha successo, nonostante il dello Stato, azioni preventive, ai sensi del comma 141 174 del presente Parere.
c. Gli stati devono agire in sintonia con il principio di precauzione al fine di tutelare i diritti alla vita e all’integrità personale in caso di potenziale di danno grave o irreversibile per l’ambiente, anche in assenza di certezza scientifica, in conformità con il paragrafo 180 del presente Parere.
185. Nel caso di La Oroya Popolazione v. Perù [3] , l’Inter ‑ Americano Corte dei Diritti dell’Uomo, tenutasi lo Stato, le autorità responsabili per la loro incapacità di proteggere gli abitanti della città di la Oroya che erano stati esposti a tossici, l’inquinamento da un complesso metallurgico. La parte rilevante della sentenza si legge come segue [] :
“207. (…) la Corte ricorda che gli Stati devono agire in conformità con il principio di precauzione al fine di prevenire la violazione dei diritti di persone fisiche nei casi in cui vi sono plausibili indicatori che un’attività può causare gravi e irreversibili danni all’ambiente, anche in assenza di certezza scientifica. Pertanto, anche in assenza di trattamenti individualizzati di certezza scientifica, ma dove ci sono elementi che consentono di presumere l’esistenza di un rischio significativo per la salute delle persone a causa di esposizione a livelli elevati di inquinamento ambientale, gli Stati devono adottare misure efficaci per prevenire l’esposizione a tale inquinamento. Per questo motivo, la Corte ritiene che l’assenza di certezza scientifica circa i particolari effetti che l’inquinamento ambientale può avere sulla salute delle persone non può essere una ragione per cui gli Stati a rimandare o evitare l’adozione di misure di prevenzione, né può essere invocata come giustificazione per la mancata adozione di misure per la protezione generale della popolazione.”
186. Visto il soggetto simile questione delle applicazioni, il Tribunale ritiene opportuno esaminare congiuntamente in un unico giudizio (Articolo 42 § 1 del regolamento della Corte).
187. La Corte osserva che l’Articolo 37 § 1 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, recita:
“1. La Corte può, in qualsiasi fase del procedimento, a decidere di cancellare un ricorso dal ruolo di casi in cui le circostanze portano a concludere che
(a) il richiedente non intende proseguire la sua applicazione; …
Tuttavia, la Corte prosegue l’esame della domanda, se il rispetto dei diritti umani, come definito nella Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede.”
188. Avendo comunicato la domanda al convenuto, al Governo e hanno ricevuto il loro osservazioni, il 7 ottobre 2019 la Corte ha invitato i candidati, tra cui le ricorrenti nel ricorso n. 39742/14 , far valere i loro diritti solo per la soddisfazione, prima del 18 novembre 2019. A seguito di una richiesta di proroga da parte dei richiedenti in applicazione no. 51567/14 , un nuovo termine per la presentazione di osservazioni e giusta soddisfazione è stata fissata per il 20 gennaio 2020. Le lettere sono state inviate ai candidati rappresentanti, utilizzando gli indirizzi che avevano indicato come i loro rispettivi indirizzi per la corrispondenza.
189. Come nessuna risposta è stata ricevuta dai candidati nella domanda. 39742/14 , l ‘ 11 febbraio 2020 la Corte consigliato ai loro rappresentante che la scadenza per la presentazione delle osservazioni e giusta soddisfazione pretese era scaduto, ma no osservazioni aveva raggiunto la Corte. Egli è stato informato che, ai sensi dell’Articolo 37 § 1 (a) della Convenzione, la mancata risposta potrebbe portare la Corte a concludere che i ricorrenti non erano più interessati a perseguire la loro applicazione e la Corte potrebbe quindi cancella la causa della sua lista di casi. La lettera è stata inviata ai candidati di rappresentanza attraverso il Tribunale del Servizio di Comunicazione Elettronica (edizioni ecomm). La lettera è stata scaricata da ricorrenti rappresentante il 13 luglio 2021. Tuttavia, nessuna risposta è stata ricevuta.
190. La Corte ritiene che, nelle circostanze di cui sopra, il richiedente nella domanda. 39742/14 (cioè ricorrenti nn. 1-4) può essere considerato più che intendono esercitare la loro applicazione, ai sensi dell’Articolo 37 § 1 (a) della Convenzione.
191. Prima di colpire un caso, la Corte deve tuttavia considerare che non vi siano circostanze per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, come definito nella Convenzione e dei suoi Protocolli che richiedono il continuo esame del caso (Articolo 37 § 1 , in fine ). A questo proposito, la Corte ritiene che la questione dell’applicazione in esame riguarda ciò che può essere considerato come un importante problema di interesse generale, in quanto si tratta di una grande scala fenomeno di inquinamento ambientale. Tuttavia, la Corte rileva che le altre applicazioni che hanno aderito al ricorso n. 39742/14 preoccupazione stesso contesto fattuale e aumentare analoghe questioni legali. Il Tribunale, pertanto, hanno l’opportunità di determinare questi problemi e di un esame nel merito della domanda, e di non portare alcun elemento di novità in questo senso. Di conseguenza, la Corte ritiene che il rispetto dei diritti umani non è necessaria per continuare l’esame del ricorso n. 39742/14 .
192. In vista di tali considerazioni, la Corte ritiene opportuno sciopero applicazione no. 39742/14 (presentata dai richiedenti, di cui ai nn. 1-4) al di fuori dell’elenco di casi.
193. Il Governo ha presentato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva pronunciato due sentenze (vedere paragrafi 31 e 56 di cui sopra) che, a loro avviso, coperto di un certo numero di questioni sollevate dai richiedenti. In queste circostanze, hanno sostenuto che la Corte dovrebbe essere impedito di esaminare il merito della causa e invitato a dichiarare le applicazioni inammissibile su questo terreno.
194. I candidati in applicazioni nn. 74208/14 e 21215/15 contestato tale argomento.
195. La Corte esaminerà la questione ai sensi dell’Articolo 35 § 2 (b) della Convenzione, che recita:
“… 2. La Corte non prende in considerazione tutte le domande presentate ai sensi dell’Articolo 34, che …
(b) è sostanzialmente la stessa di un argomento che è già stato esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento e non contiene fatti nuovi. …”
196. La Corte ricorda anzitutto che ciò che è in questione è la seconda parte dell’Articolo 35 § 2 (b) della Convenzione, che riflette il principio della litis pendens . Il suo scopo è quello di evitare una situazione in cui diversi organismi internazionali sono contemporaneamente trattare con le applicazioni che sono sostanzialmente la stessa; questo sarebbe incompatibile con lo spirito e la lettera della Convenzione, che cerca di evitare una pluralità di procedure internazionali in materia di casi (vedi Radomilja e Altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12 , § 119, 20 Marzo 2018).
197. Per quanto riguarda la prima parte di tale criterio, la Corte ribadisce che un’applicazione è considerato “sostanzialmente la stessa” quando i fatti, i partiti e le denunce sono identici (vedi Selahattin Demirtaş v. Turchia (n. 2) [GC], n. 14305/17 , § 181, 22 dicembre 2020).
198. Per quanto riguarda la seconda parte, che è, se una questione sollevata in una singola applicazione è già stata presentata a “un’altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento” all’interno del significato di tali termini, come stabilito dall’Articolo 35 § 2 (b), la Corte ribadisce che il suo esame non è limitato ad una verifica formale, ma si estende, ove opportuno, per accertare se la natura dell’organismo di vigilanza, la procedura e l’effetto delle sue decisioni sono tali che la competenza del Tribunale è esclusa da tale disposizione. In tale contesto, lo scopo principale della Corte esame è quello di determinare se la procedura prima che il corpo può essere trattata come simile, nei suoi aspetti procedurali e degli effetti potenziali, per il diritto dei singoli di applicazione di cui all’Articolo 34 della Convenzione (si veda Selahattin Demirtaş , sopra citata, § 182).
199. La Corte ha inoltre ribadisce che una delle sue funzioni nei rapporti con le domande presentate ai sensi dell’Articolo 34 è quello di rendere giustizia in singoli casi e, se necessario, per un’equa soddisfazione (vedi Bryan e Altri c. Russia , n. 22515/14 , § 38, 27 giugno 2023).
200. Girando per i fatti del caso di specie, la Corte rileva anzitutto che il procedimento dinanzi alla CORTE di giustizia invocata dal Governo era stato avviato dalla Commissione Europea ai sensi dell’Articolo 226 del trattato ce e dell’Articolo 260 § 2 TFUE, rispettivamente (vedere paragrafi 21, 22, 29 e 44 di cui sopra) e non derivano da una denuncia da parte di un privato (si veda, in contrasto, Karoussiotis v. Portogallo , no. 23205/08 , CEDU 2011 (estratto), in cui il ricorrente nel caso in esame la Corte aveva presentato gli stessi fatti e le denunce sia per la Corte e la Commissione Europea). La Corte osserva che, qualora la Commissione ritenga che uno Stato Membro ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del diritto dell’UE, può presentare un ricorso per inadempimento contro tale Stato Membro dinanzi alla CGUE ai sensi dell’Articolo 258 del TFUE (ex Articolo 226 del TCE). Come risultato, la CORTE può pronunciare una sentenza affermando che lo Stato Membro in questione ha violato il diritto dell’unione. Qualora lo Stato Membro non si conformi a tale giudizio, ai sensi dell’Articolo 260 § 2 TFUE (ex Articolo 228 § 2 CE) la Commissione può portare un ulteriore azione contro lo Stato Membro dinanzi alla CGUE per l’imposizione di sanzioni finanziarie. Se la CORTE dichiara che vi è una violazione, ai sensi dell’Articolo 260 § 3 TFUE si può imporre una somma forfettaria o di una penalità dello Stato Membro interessato.
201. La Corte ha già avuto occasione di notare che qualsiasi accertamento di un’infrazione da parte della CGUE semplicemente obbliga lo Stato Membro in questione per rispettare il diritto dell’unione e non servono a risolvere i singoli casi e non può portare a premi individuali di riparazione, anche se il procedimento è avviato dai singoli ricorrenti (vedi Karoussiotis , sopra citata, § 73 ‑ 74; vedi anche, mutatis mutandis , De Ciantis v. Italia (dec.), no. 39386/10 , § 32, 16 dicembre 2014).
202. Tenuto conto di quanto precede, la Corte ritiene che il procedimento dinanzi alla CORTE di giustizia invocata dal Governo non è simile, in entrambi i suoi aspetti procedurali o i suoi potenziali effetti, a destra della domanda individuale di cui all’Articolo 34 della Convenzione Europea sui Diritti Umani e, pertanto, non costituisce una “procedura internazionale di inchiesta o di regolamento”, all’interno del significato di Articolo 35 § 2 (b) della Convenzione.
203. Ne consegue che il Giudice non è in prescrizione, ai sensi della presente disposizione, l’esame nel merito di questo caso e l’obiezione sollevata dal Governo deve essere respinto.
204 . Visti gli Articoli 2 e 8 della Convenzione, i singoli ricorrenti lamentavano che le autorità italiane si sono a conoscenza dell’esistenza di un rischio per la loro vita e la salute o per la vita e la salute dei loro parenti defunti come risultato di smaltimento dei rifiuti in siti non autorizzati e l’interramento illegale e la combustione di rifiuti pericolosi, e che tali autorità non adottare adeguate misure di protezione. Tutti i singoli candidati si lamenta anche, alle stesse disposizioni, che non c’era alcun quadro giuridico adeguato, che avrebbe consentito alle autorità di perseguire i responsabili di inquinamento in un modo efficace.
205. Basandosi sugli stessi Articoli della Convenzione, il richiedente associazioni dichiarato che le autorità erano a conoscenza dell’esistenza di un rischio per la vita e la salute dei loro membri per conto dello smaltimento dei rifiuti in siti non autorizzati e l’interramento illegale e la combustione di rifiuti pericolosi, e che non ha preso le misure di protezione adeguate. Si lamenta anche, in virtù di tali disposizioni, che non c’era alcun quadro giuridico adeguato, che avrebbe consentito alle autorità di perseguire i responsabili di inquinamento in un modo efficace.
206 . Visti gli Articoli 8 e 10 della Convenzione, i singoli candidati presunta violazione da parte delle autorità a fornire informazioni circa i pericoli per la salute derivanti dall’inquinamento. Contando solo sull’Articolo 8 della Convenzione, il richiedente associazioni presunta violazione da parte delle autorità a fornire informazioni circa i pericoli per i loro membri per la salute derivanti dall’inquinamento.
207. La Corte, essere il padrone della caratterizzazione essere previsti dalla legge per i fatti del caso (vedi Radomilja e Altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12 , § 114, 20 Marzo 2018), ritiene che la seconda denuncia sulla presunta mancanza di informazioni, sollevata dai singoli candidati ai sensi degli Articoli 8 e 10, deve essere esaminati esclusivamente ai sensi dell’Articolo 8 della Convenzione.
208. Come conseguenza, le disposizioni rilevanti per le censure delle ricorrenti come segue:
Articolo 2
“1. A tutti il diritto alla vita deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza di un tribunale in seguito alla sua condanna per il reato per il quale tale sanzione è prevista dalla legge.
2. La privazione della vita non deve essere considerata inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
(a) in difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
(b) per effetto di un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
(c) in azione legalmente adottate allo scopo di reprimere una sommossa o un’insurrezione.”
Articolo 8
“1. Ognuno ha il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non ci sarà nessuna interferenza da parte di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale è in conformità con la legge e necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà degli altri”.
209. Il Governo ha sostenuto che, al fine di rispettare i requisiti di cui all’Articolo 34 della Convenzione, il richiedente associazioni (indicate con i numeri 15, 16, 17, 18 e 19 dell’Allegato I) deve essere in grado di dimostrare che essi erano stati colpiti direttamente dalla presunta violazione. Inoltre, basandosi sulla giurisprudenza della Corte in Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani v. Italia (n. 35972/97 , CEDU 2001 ‑ VIII), il Governo ha sostenuto che i diritti tutelati dagli Articoli 8, 9 e 10 possono essere invocate solo da membri dell’associazione e non dell’associazione in quanto tale. Basato su considerazioni che precedono, il Governo ha concluso che l’elenco richiedente associazioni non potevano essere considerati vittime, ai sensi dell’Articolo 34 della Convenzione. Essi hanno inoltre sostenuto che le associazioni a cui è stato impedito di agire come rappresentanti dei loro singoli membri non avevano la procura ad agire per loro conto.
210. Il candidato associazioni ricorrenti nn. 15, 16, 17, 18 e 19) ha osservato, in via preliminare, che il loro obiettivo principale coinvolto la protezione dell’ambiente nelle zone della Campania interessate dalla Terra dei Fuochi fenomeno. Inoltre, hanno evidenziato che i fondatori, amministratori e membri delle associazioni tutti risiedevano nei comuni colpiti dal fenomeno. Il candidato associazioni ulteriormente notato che non aveva costantemente e pubblicamente denunciato l’inquinamento che interessano il territorio e le autorità dello Stato’ incapacità di proteggere la vita dei propri soci e, più in generale, la vita della Regione Campania abitanti. Avevano anche sostenuto per le misure che le autorità, presentati reclami e partecipato a diverse serie di procedimenti penali come parti civili.
211. Il candidato associazioni riconosciute che la Convenzione non prevede l’introduzione di un’ actio popularis . Tuttavia, essi hanno affermato che l’interesse generale si è cercato di proteggere, soprattutto se visto contro la complessità della Terra dei Fuochi fenomeno e un sottofondo di disfunzioni strutturali, non può essere equiparato ad un’ actio popularis .
212. Infine, si sottolinea che in Centro per le Risorse Legali per conto di Valentin Câmpeanu v. Romania [GC] (n. 47848/08 , CEDU 2014), la Corte ha accertato che in circostanze eccezionali del caso e tenendo presente la gravità delle accuse in questione, un’associazione è stato permesso di agire come rappresentante del soggetto richiedente, fermo restando il fatto che non aveva la procura ad agire per suo conto.
213. Basato su considerazioni che precedono, il richiedente associazioni invitato la Corte a riconoscere il loro status di vittime di violazioni lamentato sensi degli Articoli 2 e 8.
214. Client Terra, ha sostenuto che, alla luce della complessità delle questioni ambientali e le competenze necessarie per affrontare le questioni ambientali, nazionale, comunitario e diritto internazionale riconosce lo status privilegiato e permanente delle associazioni ambientaliste e dei loro “cane da guardia” della funzione. Le associazioni sono essenziali per dare voce a persone colpite da inquinamento ambientale che non hanno necessariamente tecnica, finanziaria o legale capacità di proteggere i loro diritti.
215. I principi di rispetto per la vittima e, in particolare, lo status di vittima di associazioni, sono stati riassunti dalla Corte, in maniera dettagliata, in Yusufeli Ilçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varlıklarını Koruma Derneği v. Turchia (dec.), no. 37857/14 , §§ 36-41, 20 gennaio 2022.
216 . La Corte ritiene che, nel valutare se il richiedente associazioni possono essere considerati vittime di una presunta violazione della Convenzione, il peso deve essere allegata la natura della Convenzione il diritto al gioco e il modo in cui è stato invocato dalla ricorrente, le associazioni in questione (v., mutatis mutandis, per analogia , Yusufeli Ilçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varlıklarını Koruma Derneği , sopra citata, § 41). A questo proposito, rileva che i diritti in gioco sono gli Articoli 2 e 8, e che una violazione di questi diritti presumibilmente si pone, secondo il modo in cui le denunce sono state formulate, da un fallimento dello Stato di prendere misure per proteggere la vita e la salute delle associazioni membri. Per quanto riguarda l’Articolo 2, la Corte ha affermato che tale diritto è, per sua natura, non suscettibili di essere esercitato da un’associazione, ma solo dai suoi membri (vedi Yusufeli Ilçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varlıklarını Koruma Derneği , sopra citata, § 41, e il refences ivi citata). La Corte ha anche ritenuto che sarebbe inconcepibile che l’integrità fisica, suscettibile di essere apprezzato dagli esseri umani, potrebbe essere attribuito a una persona giuridica (vedi Identoba e Altri c. Georgia , no. 73235/12 , § 45, 12 Maggio 2015). La Corte ha inoltre sottolineato che un’associazione è in linea di principio nella posizione di poter contare su considerazioni di salute a contestare una violazione dell’Articolo 8 (vedi Greenpeace E. V. e Altri c. Germania (dec.), no. 18215/06 , 12 Maggio 2009). Ha anche trovato che un’associazione non poteva pretendere di avere status di vittima nei confronti di una censura sollevata ai sensi dell’Articolo 8 in cui la presunta violazione del diritto derivato da fastidi o problemi che possono essere rilevati solo da persone fisiche (vedi Asselbourg e Altri c. Lussemburgo (dec.), no. 29121/95 , CEDU 1999‑VI). La violazione presunta nel caso di specie ai sensi dell’Articolo 8, essenzialmente, si sovrappone a quello lamentato sensi dell’Articolo 2, e deriva da un pericolo per la salute sul conto di esposizione ad un fenomeno di inquinamento, che può interessare persone fisiche, la Corte ritiene che il ricorrente associazioni non può essere considerato come “direttamente colpite” da presunte violazioni.
217. Quanto alla censura relativa alla fornitura di informazioni da parte delle autorità, la Corte osserva anzitutto che il richiedente associazioni di denuncia non riguarda un presunto fallimento di concedere loro l’accesso alle informazioni esistenti, l’obbligo positivo che la Corte ha, in determinate condizioni, riconosciuto per esistere e per cui le associazioni sono state considerate come vittime in proprio (si veda, per esempio, e dal punto di vista dell’Articolo 10, l’Associazione Burestop 55 e Altri c. Francia , nn. 56176/18 e altri 5, § 83, 1 luglio 2021 e Magyar Helsinki Bizottság v. Ungheria [GC], n. 18030/11 , §§ 149-156, 8 novembre 2016). Piuttosto, la denuncia cerniere sul presunto fallimento delle autorità a fornire, motu proprio , le informazioni concernenti i rischi per i loro membri ” la salute in connessione con il fenomeno di inquinamento in questione. A questo proposito, la Corte ha riconosciuto, in un numero di casi in materia di attività pericolose, l’esistenza di un obbligo positivo per fornire informazioni come parte delle misure preventive sotto l’aspetto sostanziale di Articoli 2 e 8 (vedi Öneryıldız v. Turchia [GC], n. 48939/99 , §§ 89-90, CEDU 2004-XII; Tătar v. Romania , no. 67021/01 , § 88, 27 gennaio 2009); e, per implicazione, Guerra e Altri c. Italia , 19 febbraio 1998, §§ 57 ‑ 60, recueil des arrêts et décisions 1998-I). Ha fatto, tuttavia, con riferimento a persone fisiche che vivono in prossimità di attività pericolose, al fine di consentire a tali persone di valutare i rischi per la loro vita, la salute e l’integrità fisica derivanti dall’esposizione a tali attività, e fare scelte di conseguenza. In tale contesto, la Corte sarebbe, ancora una volta (vedere paragrafo 216 sopra), le associazioni di singoli membri, come persone fisiche, che sarebbe direttamente interessato dal contestato l’omissione di fornire informazioni lamentato (vedere, mutatis mutandis , Yusufeli Ilçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varlıklarını Koruma Derneği , sopra citata, § 43).
218 . La Corte riconosce il richiedente associazioni contributi per quanto riguarda il ruolo da esse svolto nel denunciare il fenomeno di inquinamento in questione prima di governi e autorità giudiziaria, e anche nel denunciare le autorità dello Stato’ incapacità di proteggere la vita dei loro membri e la Regione Campania popolazione. A questo proposito, la Corte riconosce la funzione vitale di associazioni pubbliche cani da guardia. Inoltre, nelle circostanze del caso di specie, essa non cerca di mettere in discussione il contributo che il richiedente associazioni di avere avuto nel generare consapevolezza e di denuncia di smaltimento illegale di rifiuti, pratiche che costituiscono la Terra dei Fuochi fenomeno. Infatti, il ruolo chiave svolto dalle associazioni è stato sottolineato dal Senato della repubblica il 12 th europeo (si veda il paragrafo 73 di cui sopra). Detto questo, se il richiedente associazione si basa esclusivamente sui diritti individuali dei suoi membri, e senza mostrare essa stessa sia stata notevolmente influenzata in alcun modo, non può più essere concessa status di vittima in un sostanziale disposizione della Convenzione.
219 . Per quanto riguarda infine la ricorrente delle associazioni in argomento per l’effetto che i loro soci, fondatori e amministratori che risiedono nei comuni indicati dall’autorità nazionali coinvolte, dalla Terra dei Fuochi fenomeno e sono stati direttamente colpiti dalla situazione di cui trattasi nella presente causa, la Corte non è convinta che tali individui sono stati esonerati dall’obbligo di presentare una domanda presso il Tribunale di sé. Infatti, un numero di persone fisiche residenti in tali comuni, ordinati per distanze fatto di presentare denuncia al Tribunale, in nome proprio, nel caso di specie. Inoltre, la Corte rileva che non è stato sostenuto che i singoli membri del richiedente associazioni soffriva di una vulnerabilità che ha impedito loro di presentazione della domanda al Tribunale in nome proprio o sono altrimenti in grado di farlo (vedi Yusufeli Ilçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varlıklarını Koruma Derneği , sopra citata, § 42).
220 . La Corte riconosce che in Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri c. Svizzera ([GC], n. 53600/20 , 9 aprile 2024) ha recentemente riconosciuto la possibilità per le associazioni per essere concesso in piedi, soggetto a una serie di condizioni molto particolari, per presentare una domanda ai sensi dell’Articolo 34 della Convenzione, in quanto rappresentanti degli individui i cui diritti sono o potranno presumibilmente essere colpiti. Tuttavia, la Corte ha anche chiarito che il riconoscimento della legittimazione di associazioni è stata giustificata da “considerazioni specifiche relative ai cambiamenti climatici” e “la particolarità del cambiamento climatico come una preoccupazione comune dell’umanità e la necessità di promuovere intergenerazionale di condivisione degli oneri, in questo contesto” e di “questo specifico contesto” (vedi Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri , sopra citata, §§ 498-99).
221 . Nel caso di specie, che è chiaramente non riguarda il problema del cambiamento climatico, il Giudice non può discernere le altre “considerazioni speciali” (vedi Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri, sopra citata, § 475) o di “circostanze eccezionali” (vedi il Centro per le Risorse Legali per conto di Valentin Câmpeanu v. Romania [GC], n. 47848/08 , § 112, CEDU 2014) che la porterà a concedere in piedi al richiedente associazioni ad agire per conto dei loro membri, le presunte vittime dirette, senza una specifica autorità per farlo.
222 . In considerazione di quanto sopra, ne consegue che le denunce presentate dal ricorrente associazioni ricorrenti nn. 15, 16, 17, 18, 19) a norma degli Articoli 2 e 8 sono incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione e deve essere respinta a norma dell’Articolo 35 §§ 3 e 4 della medesima.
223. Le obiezioni del Governo per quanto riguarda status di vittima dei singoli candidati è stata duplice.
224 . Sotto, la prima parte della loro opposizione, il Governo ha messo in dubbio l’esistenza di un comprovato nesso causale tra la presunta violazione della Convenzione e il danno lamentato dai ricorrenti.
225. Pur sostenendo che il caso deve essere esaminato ai sensi dell’Articolo 8 della Convenzione, il Governo sostiene che né tale disposizione, né di qualsiasi altra disposizione della Convenzione, in particolare, garantisce una generale protezione dell’ambiente in quanto tale. Secondo la giurisprudenza della Corte, un fattore cruciale nel determinare se, nelle circostanze del caso, il danno ambientale ha portato ad una violazione di uno dei diritti garantiti dall’Articolo 8 è l’esistenza di effetti dannosi per una persona privata o familiare di vita, e non semplicemente il generale deterioramento dell’ambiente (si riferivano ad Fadeyeva v. Russia , no. 55723/00 , § 88, CEDU 2005 ‑ IV, Di Sarno e Altri c. Ital y , no. 30765/08 , § 80, 10 gennaio 2012; Cordella e Altri v. Ital y , nn. 54414/13 e 54264/15 , § 100, 24 gennaio 2019).
226 . Nell’ottica del Governo, la Corte è stato chiesto di determinare l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività inquinanti denunciato e le ripercussioni negative sui candidati. Essi hanno inoltre sostenuto che il rapporto di causalità tra l’inquinamento ambientale e l’impatto negativo sulla vita delle persone, non può essere presunta esclusivamente sulla base delle affermazioni dei ricorrenti, ma che doveva essere accertato da chiare evidenze scientifiche. Nell’ottica del Governo, i ricorrenti non avevano fornito la prova di un scientificamente provato il nesso di causalità tra l’esposizione a siti contaminati e l’insorgenza di cancro. A questo proposito, il Governo ha sostenuto che, in caso di malattie multifattoriali, la decisiva influenza di altri fattori di rischio non può essere escluso, in modo che l’esistenza di una relazione causale non può essere stabilita con certezza.
227. Per la seconda parte dell’opposizione, il Governo ha osservato che per quanto riguarda alcuni candidati (di cui ai numeri 9, 14, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, e 34 dell’Allegato I), le presunte vittime dirette o defunti parenti delle presunte vittime indirette, già residenti nei comuni che non sono stati inclusi in quello che loro chiamano la Terra dei Fuochi area, il cui ambito di applicazione geografico era stata circoscritta da inter-direttive ministeriali (si veda il paragrafo 7). Nell’ottica del Governo, questo deve portare la Corte a concludere che l’elenco dei candidati non hanno status di vittima ai sensi dell’Articolo 34 della Convenzione.
‒ Applicazioni nn. 74208/14 e 21215/15
228. I richiedenti di cui al “ Sentieri ” del progetto (vedere paragrafi 57 e 83 di cui sopra), che ha registrato elevati tassi di mortalità per alcuni tipi di cancro e un’alta prevalenza di malformazioni congenite alla nascita in certi Terra dei Fuochi comuni. I candidati hanno sottolineato che, secondo i Sentieri studi, il più comune dei tumori sono stati quelli del fegato, dello stomaco e del polmone. Essi hanno inoltre sottolineato studio, ricerca, per un eccesso di ricoveri ospedalieri per tumori nei bambini nel primo anno di vita. I candidati notato gli studi conclusione l’effetto che i vari fattori di rischio che possono aver contribuito alla causa di tali malattie, inclusa l’esposizione a un insieme di inquinanti ambientali che possono essere rilasciati da illegale di rifiuti pericolosi ai siti di smaltimento e/o la combustione incontrollata di rifiuti pericolosi e di rifiuti solidi urbani.
229. Inoltre, i ricorrenti di cui al 2019 aggiornamento per i “ Sentieri ” di studio (vedere paragrafo 83 di cui sopra), che ha rivelato un eccesso di mortalità in entrambi i sessi, rispetto alla media regionale; un eccesso di cancro del fegato è stata osservata in entrambi i sessi, sia come causa di morte e la diagnosi di ricovero ospedaliero, un eccesso di cancro al seno, e un eccesso di ricoveri ospedalieri per linfoma non-Hodgkin nei bambini, e un eccesso di cancro dello stomaco e del colon-retto nell’area di studio (il Domizio-costiera Flegrea). I ricorrenti hanno evidenziato che, secondo gli autori dello studio, alcune di queste malattie possono essere associati all’esposizione a PBCs e diossina. Infine, hanno citato lo studio e la raccomandazione che la decontaminazione programmi doveva essere implementato come una questione di urgenza e di tutte smaltimento illegale di rifiuti, pratiche immediatamente arrestato.
230. Inoltre, i ricorrenti di cui alle conclusioni di un eccesso di mortalità nella Terra dei Fuochi area contenuta nel 2007 CHE studio (si veda il paragrafo 21)
231. Infine, i ricorrenti invocata conclusioni di uno studio pubblicato sul Journal of Cellular Physiology a dicembre 2019, in cui gli autori hanno valutato i livelli nel sangue di sostanze tossiche, metalli pesanti e inquinanti organici persistenti in pazienti con diversi tipi di cancro residenti in comuni diversi il Napoli Caserta e province, in confronto con individui sani, e osservato sanguigna alta concentrazione di metalli pesanti nel sangue di individui che vivono in alcuni comuni, tra cui il comune di Giugliano, dove smaltimento illegale di rifiuti, i siti erano stati documentati (vedere paragrafo 95 di cui sopra ) .
232. Dai ricorrenti prospettiva, le prove scientifiche contenute nel citato studi deve essere visto come una conferma di un legame tra illegali pratiche di gestione dei rifiuti e l’insorgenza di tumori nella Terra dei Fuochi zona. L’inquinamento a cui sono stati esposti così costituito una minaccia per la vita dei richiedenti. Aveva avuto conseguenze dannose per il benessere dei candidati e, dato che le misure appropriate non era stata presa, continua ad avere conseguenze.
233. Per quanto riguarda quelli di loro che non hanno sviluppato una malattia particolare, le ricorrenti hanno sostenuto che la vittima non poteva essere esclusa, a condizione che hanno dimostrato un aumentato rischio di sviluppare una vita ‑ condizione di pericolo. In questo senso, contando, tra l’altro , sulle sentenze della Corte in Budayeva e Altri , citata sopra) e Kolyadenko e Altri , citata sopra), le ricorrenti hanno sostenuto che l’Articolo 2 è applicabile non solo nei confronti di situazioni in cui determinate azioni o omissioni da parte dello Stato aveva portato alla morte, ma anche situazioni in cui, anche se un richiedente è sopravvissuto, è chiaro che esisteva una minaccia per la sua vita.
234. Per la seconda parte di le obiezioni del Governo, il fatto che i comuni interessati da discariche abusive e la combustione di rifiuti è stata ufficialmente identificata con l’inter-direttive ministeriali citati dal Governo non ha, nelle ricorrenti vista, significa che i confinanti non sono state interessate dallo stesso fenomeno. A sua volta, questo significa che lo status di vittima di candidati che vivono in comuni non compresi nelle direttive non devono essere esclusi.
235. I ricorrenti hanno sostenuto che gli elenchi dei comuni contenute nel decreto interministeriale direttiva non può essere considerato esaustivo. Inoltre, hanno sottolineato che i candidati che non è ufficialmente riconosciuto comuni, ordinati per distanze risieduto in quelli limitrofi, o un ponte o una strada da loro. I candidati sottolineato che alcuni comuni sono “enclavi”, nel senso che non erano sulla lista ufficiale, ma erano circondati su tutti i lati dai comuni che sono stati individuati in inter-direttive ministeriali. Hanno presentato una mappa a sostegno delle loro argomentazioni. Il fatto che tra il 2013 e il 2015, i comuni sono stati aggiunti all’elenco fornito, nel loro punto di vista, ulteriore prova che la Terra dei Fuochi non è stato statico. In conclusione, hanno sostenuto che non sarebbe logico escludere la possibilità che l’illecita combustione di rifiuti tossici non ha mai influenzato le comunità che vivono in “zone franche” sulla mappa. Essi hanno osservato che i ricorrenti nn. 27, 30, 31, 32 e 33 vissuto nei comuni delimitati dai comuni compresi nell’ufficiale Terra dei Fuochi perimetro.
236 . Inoltre, hanno sottolineato che il candidato non. 26 vissuto in un comune che si trova lungo la costa Vesuviana ( zona littorale vesuviana ), che comprendeva un certo numero di comuni, di cui solo tre erano stati formalmente incluso nella Terra dei Fuochi zona. Detto questo, l’undici di questi comuni erano stati aggiunti, a partire dal 2013, l’elenco dei “siti di interesse nazionale” (si veda il paragrafo 120 sopra) che necessitano di decontaminazione. Inoltre, le ricorrenti hanno sottolineato che la sezione di aggiornamento per il 2019 “ Sentieri ” studio incentrato sulla costa Vesuviana (vedere paragrafo 83 di cui sopra) comunicati eccesso di mortalità per tutte le cause principali di morte, per entrambi i sessi, rispetto alla media regionale. Basato su considerazioni che precedono, le ricorrenti hanno sostenuto che sarebbe artificiale per escludere candidato n. 26.
237. In generale, per quanto riguarda la contaminazione ambientale è stata interessata, hanno affermato che è difficile definire con precisione i confini. Come esempio, hanno sottolineato che i contaminanti nel suolo potrebbe trasferire all’acqua. Come per gli incendi, le ricorrenti hanno sostenuto che non si può escludere che i fumi tossici rilasciate dai illegale di incenerimento di rifiuti in un comune potrebbe raggiungere i comuni limitrofi. Inoltre, hanno sottolineato, senza ulteriore elaborazione, che gli individui che non hanno formalmente risiedono ufficiali Terra dei Fuochi i comuni possano trascorrere del tempo in tali aree, per esempio per il lavoro.
238. I candidati osservato che i ricorrenti nn. 7, 10, 11, 12, e 14 sono stati tutti colpiti da condizioni di salute che, sostenevano, potrebbe essere legato a un inquinamento diffuso nel contesto della Terra dei Fuochi fenomeno. Hanno specificato che il Signor Cannavacciuolo (candidato n. 5 in Allegato I) era stato trovato per essere contaminato da diossina nel 2007 e presentato la documentazione per questo effetto.
239. Non sono stati d’accordo con il Governo della dichiarazione di individui che non sono stati colpiti da una grave condizione di salute, non devono essere considerati vittime delle violazioni contestate. Sostenevano che la Terra dei Fuochi fenomeno esposti tutti gli individui che vivono in quelle aree ad un reale e immediato rischio per la loro salute, indipendentemente dal fatto che essi avevano sviluppato una malattia. Questi i candidati, come quelli in applicazioni nn. 74208/14 e 21215/15 , si è concentrata in particolare su uno studio pubblicato nel dicembre 2019 (vedere paragrafo 95 di cui sopra); nel loro punto di vista, i risultati rinforzato l’argomento che era stato e ancora di essere stati esposti all’inquinamento ambientale.
240. Per la seconda parte di le obiezioni del Governo, i ricorrenti hanno sottolineato che i candidati di cui ai nn. 9 e 14 aveva sempre vissuto in comuni che non sono stati parte delle formalmente identificato Terra dei Fuochi zona, ma sono stati circondati da tali comuni. I richiedenti di cui per il 2018 rapporto del Senato del 12 ° Comitato, che ha dichiarato che l’elenco dei comuni individuati dalla legislazione e decreti come parte integrante della Terra dei Fuochi è stato elaborato sulla base di presunzioni; questo non è essere preso come il che implica che alcune aree che non sono di quella lista sono stati influenzati da fenomeni di inquinamento (si veda il paragrafo 73 di cui sopra).
(ii) I terzi intervenienti contributi
241. Il Professor F. Bianchi ha fornito una panoramica della letteratura scientifica sulle possibili ripercussioni di illegale pratiche di gestione dei rifiuti in Campania e sulla salute umana. Ha evidenziato, tra le altre, una ricerca, uno studio di biomonitoraggio per il quale i risultati sono stati pubblicati nel 2014 (v. supra, punto 51) e ha sottolineato che la letteratura esistente sull’argomento ha rivelato le condizioni di salute che interessano gli individui che vivono in aree caratterizzate da illegali pratiche di gestione dei rifiuti, sia nei comuni che sono stati inclusi nella Terra dei Fuochi ufficiale perimetro, e di comuni limitrofi al di là ufficialmente definiti i confini. A questo proposito, egli sostiene che anche le persone che non soffrono di una malattia particolare devono essere considerati vulnerabili, così come sono stati esposti a inquinanti ambientali riconosciuti come pericolosi per la salute umana, e quindi avevano una maggiore probabilità di esiti negativi per la salute.
242. Mr D’Alisa e Professore Armiero, ha sostenuto che la Terra dei Fuochi fenomeno non si è limitato a un ben definito il perimetro ed è, al contrario, in espansione. Hanno presentato una mappa che mostra la Casavatore comune, è stato non è parte del funzionario Terra dei Fuochi elenco, ma era circondato su tutti i lati da ufficialmente riconosciuto comuni. Essi hanno affermato che sarebbe irrealistico per escludere la possibilità che l’illecita combustione di rifiuti non aveva interessato gli individui che vivono in comuni come il Casavatore. Essi hanno inoltre sostenuto che la contaminazione del suolo trasferito facilmente all’acqua, così che interessano potenzialmente molto più ampia.
243. Client Terra, ha sostenuto che, ai sensi ambientale-principi di diritto, l’applicabilità dell’Articolo 2, non devono essere esclusi per quanto riguarda gli individui che non aveva ancora sviluppato una malattia specifica, a condizione che siano stati in grado di dimostrare un aumento del rischio di sviluppare una condizione di pericolo di vita. A questo proposito, hanno evidenziato che la Corte aveva in precedenza dichiarato che l’Articolo 2 coperti non solo le situazioni in cui una certa azione o di una omissione da parte dello Stato, hanno portato ad una morte, ma anche le situazioni in cui, anche se un richiedente è sopravvissuto, è chiaro che esisteva un rischio per la sua vita, e che l’Articolo 2, potrebbe essere richiamato da persone sostenendo che la loro vita era a rischio, anche se non tale rischio si era ancora concretizzata, quando la Corte era convinto che ci fosse stata una seria minaccia per la loro vita. Si riferisce, in particolare, per Kolyadenko e Altri c. Russia (nn. 17423/05 e 5 gli altri, 28 febbraio 2012).
244. Nel loro punto di vista, gli individui che sono stati esposti a livelli significativi di inquinamento ambientale sono stati sottoposti a una minaccia per la loro vita, per i fini di cui all’Articolo 2, anche se la minaccia non era ancora materializzato. Essi hanno inoltre sostenuto che le persone dovrebbero essere in grado di invocare l’Articolo 2 quando l’inadempienza dello Stato per impedire, ridurre e controllare l’inquinamento ambientale aveva portato a un significativo rischio per la persona che lo sviluppo di una malattia grave, anche se c’era ancora incertezza scientifica se e quando tale rischio si è concretizzato.
245 . La Corte ritiene che la prima parte di l’obiezione sollevata dal Governo per quanto riguarda lo status di vittima di candidati che sono persone fisiche è strettamente legata alla sostanza, le censure delle ricorrenti. Pertanto , si unisce al problema di merito.
246 . Girando per la seconda parte dell’opposizione, la Corte in primo luogo ribadisce che tre inter-direttive ministeriali delimitato la cosiddetta Terra dei Fuochi zona, composto da 90 comuni di Napoli e Caserta province interessate da smaltimento illegale di rifiuti (si veda il paragrafo 7). La Corte rileva inoltre che il Governo si riferiscono, nelle loro osservazioni, per questi comuni, come la Terra dei Fuochi comuni, e gli individui che vivono in loro, come i residenti nella Terra dei Fuochi . La loro obiezione riguarda esclusivamente i candidati la cui residenza o di loro parenti defunti che cade al di fuori, descritta in precedenza Terra dei Fuochi comuni.
247. La Corte prende atto, in primo luogo, il Comitato del Senato dell’istruzione, invocata dai ricorrenti, per l’effetto, che l’elenco dei comuni individuati nei pertinenti atti legislativi, è stato redatto sulla base di presunzioni, che non significa che alcune aree che non sono stati inclusi in questo elenco sono state influenzate da fenomeni di inquinamento (si veda il paragrafo 73 di cui sopra). Pur non mettendo in dubbio la presuntiva fondazioni di delimitazione della zona geografica in questione, la Corte ritiene che le autorità nazionali sono stati, senza dubbio, in possesso di elementi di prova pertinenti e le informazioni che li condusse, per i comuni in questione, e non è per la Corte, di mettere in discussione tale valutazione, che le autorità erano in una posizione migliore per fare.
248 . La Corte osserva inoltre che l’argomento addotto da alcuni dei candidati e terzi intervenienti che l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento e di contaminanti rilasciati nei corsi d’acqua possono attraversare i confini tra i comuni. Rileva, altresì, contributi per l’effetto che alcuni comuni non compresi nell’elenco ufficiale adiacenti, e in alcuni casi sono circondato, da parte dei comuni inclusi nell’elenco, e che altri comuni non compresi nell’elenco, sono stati comunque inclusi tra i cosiddetti “siti di interesse nazionale” (si veda il paragrafo 120 sopra) che necessitano di decontaminazione. Pur riconoscendo tali argomentazioni, la Corte rileva che non hanno sufficienti prove a sua disposizione per consentire di concludere che i richiedenti interessati vissuto, o che i loro parenti avevano vissuto, nelle zone colpite dal fenomeno di inquinamento di cui trattasi nel caso di specie.
249 . Di conseguenza, la Corte ritiene che le denunce presentate dai candidati di cui ai nn. 9, 14, 26, 27, 28, 30, 31, 32, e 33, che non abbiano risieduto o i cui parenti non hanno risieduto nei comuni elencati nell’apposita inter-direttive ministeriali (si veda il paragrafo 7), sono incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione e deve essere respinta a norma dell’Articolo 35 §§ 3 e 4 della medesima.
250. Per quanto riguarda candidato n. 34, la Corte osserva che risiedeva in uno dei seguenti comuni, ordinati per distanze fino al 2002 (vedere Allegato I), ma aveva cessato di vivere da tempo ha presentato il suo ricorso al Tribunale. Per questo motivo, la Corte ritiene più opportuno esaminare se i sei mesi di tempo-limite è stato rispettato nel rispetto delle denunce presentate dal richiedente (vedere paragrafi 284-295 di seguito).
251. Il Governo sostiene che i ricorrenti non era riuscito a gas di scarico, un certo numero di rimedi interni che sono stati, a loro avviso, disponibile ed efficace al momento della presentazione delle domande.
252. Primo, i candidati potrebbero hanno presentato un ricorso per risarcimento danni ai sensi dell’Articolo 2043 del Codice Civile e dell’Articolo 185 del Codice Penale contro i responsabili per lo smaltimento illegale di rifiuti.
253. Nell’ottica del Governo a tutti i candidati potrebbero avere presentato un procedimento contro le autorità locali e centrali a lamentarsi contro le omissioni in relazione allo smaltimento dei rifiuti e l’inquinamento ambientale. Al fine di concretizzare il loro argomenti come l’efficacia di un tale rimedio, il Governo di cui all’quattro sentenze emesse dalla Roma, Distretto Corte (si veda il paragrafo 138 sopra).
254. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti avrebbero potuto unirsi procedimento penale, parte civile. Il Governo ha osservato che l’azione per il risarcimento è stato rilevante, in particolare per quanto riguarda uno dei candidati, il Signor Cannavacciuolo (candidato n. 5), come era entrato a far parte di un procedimento penale nei confronti di individui identificati come responsabili per lo smaltimento illegale di rifiuti nel comune di Acerra. Il fatto che un unico procedimento per il quale il Signor Cannavacciuolo è stato un partito sono stati sospesi perché la legge applicabile il termine di prescrizione era scaduto da non escludere la possibilità per le parti lese a presentare la loro domanda di risarcimento danni davanti al giudice civile. In questo contesto, il Governo ha attirato attenzione della Corte per una serie di procedimenti penali in cui il diritto delle parti civili, tra cui il Signor Cannavacciuolo (candidato n. 5), per i compensi sono stati rilevati (vedere paragrafi 148-151 sopra).
255. Il Governo ha ulteriormente sostenuto che i ricorrenti non si sono avvalsi della procedura di reclamo di cui agli Articoli 309 e 310 del Decreto Legislativo N. 152 del 3 aprile 2006 (si veda il paragrafo 135 sopra). Attraverso questo rimedio, accoppiato con il conseguente deposito, ove necessario, di un ricorso contro l’inerzia dalla competente autorità amministrativa, i ricorrenti si potrebbe avere ottenuto l’adozione, da parte del Ministero dell’Ambiente, delle misure necessarie per prevenire o mitigare i danni ambientali. A sostegno della loro contesa, il Governo citata sentenza n. 676 del 8 febbraio 2012, emessa dalla Campania Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (vedere paragrafo 139 sopra).
256. Infine, il Governo italiano ha sostenuto che i ricorrenti potuto avviare una “class action contro la pubblica amministrazione” ai sensi della Legge n. 15 del 4 Marzo 2009, come attuato dal Decreto Legislativo n. 198 del 20 dicembre 2009 (si veda il paragrafo 137 sopra). A questo proposito, il Governo citato la giurisprudenza di diversi tribunali amministrativi regionali, che aveva chiarito la portata dell’azione amministrativa in questione (vedere paragrafi 140 di 142 sopra). Il Governo ha ulteriormente fatto una dichiarazione generale per l’effetto che Viviani v. Italia (dec.) (n. 9713/13 , § 11, 25 Marzo 2015), la Corte aveva dichiarato un caso inammissibile per la mancata scarico il rimedio al problema.
257. In conclusione, e basandosi sulla giurisprudenza della Corte in De Ciantis (citato sopra), il Governo sostiene che l’esistenza di una mera dubbi dei candidati a far parte, come per le prospettive di successo di un particolare rimedio non era un motivo valido per non scarico che rimedio.
(α) Applicazioni nn. 74208/14 e 21215/15
258. I candidati ribadito che, secondo la consolidata giurisprudenza, il Giudice deve tener realistico conto non solo formale rimedi disponibili nel sistema giuridico interno, ma anche del generale contesto giuridico e politico in cui hanno operato.
259. Essi sostenevano che nessuno dei rimedi elencati dal Governo, avrebbe fornito una risposta adeguata alle violazioni contestate. Essi sostengono che essi non cercano finanziari riparazione e che i loro reclami fondati sull’autorità di’ lunga fallimento per proteggere la loro salute e l’ambiente, e di attenuare le conseguenze dell’inquinamento. Inoltre, hanno dichiarato che il fenomeno di inquinamento persistente. Essi hanno sottolineato, in particolare, le loro lamentele circa l’inadeguatezza delle misure adottate per decontaminare il territorio in questione.
260. Alla luce delle considerazioni che precedono, e notando l’assenza di giurisprudenza precedenti presentati dal Governo, le ricorrenti hanno sostenuto che non penali, civili o amministrative che avrebbero consentito di ottenere una decisione giudiziaria, fornendo una grande soluzione per l’inquinamento che interessano il territorio in cui vivevano. Essi invocata la Corte conclusioni Cordella (sopra citata, §§ 121-127).
261. Per quanto concerne specificamente il Governo contesa che i ricorrenti non potevano, hanno presentato un ricorso per risarcimento danni dinanzi al giudice civile, hanno notato che una sentenza favorevole non avrebbe portato alla rimozione di rifiuti o di decontaminazione delle aree interessate. Detto questo, i candidati considerato che il Governo aveva, in ogni caso, non è riuscito a dimostrare che tale rimedio avrebbe offerto loro una ragionevole possibilità di successo. Come per le sentenze della Roma, Distretto Corte presentati dal Governo, hanno osservato che queste non riguardano la Terra dei Fuochi in un’area di un procedimento finalizzato all’ottenimento di specifici compensi. Inoltre, i casi in questione riguardano una zona ben definita, la Valle del Fiume Sacco, rispetto alla quale lo stato di emergenza era stato dichiarato che non era il caso per la Terra dei Fuochi comuni. Pertanto, i candidati di vista, i casi citati dal Governo non erano rilevanti ai fini del caso di specie.
262. Amministrative, i rimedi, i ricorrenti, ha sottolineato che il Governo non avesse presentato la giurisprudenza, in cui i giudici interni hanno ordinato la decontaminazione delle aree in esame. Per quanto riguarda, in particolare, il meccanismo di reclamo previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (si veda il paragrafo 135 sopra), i candidati hanno sottolineato che, ai sensi di tale disposizione, gli individui possono semplicemente invitare il Ministro dell’Ambiente di intervenire. Hanno sottolineato che il Ministro dell’Ambiente non era tenuta a farlo. Basato su considerazioni che precedono, e contando su una simile conclusione cui è giunto il Tribunale Di Sarno (sopra citata, § 89), i ricorrenti hanno sostenuto che il rimedio in questione non costituisce un efficace ai fini dell’Articolo 35 della Convenzione.
263. Infine, per quanto riguarda il collettivo azione pubblica ai sensi della Legge n. 15 del 2009 e il Decreto Legislativo n. 189 del 2009, i ricorrenti, considerato che questo è stato di nessuna rilevanza per il caso di specie.
(β) Applicazione di n. 51567/14
264. I ricorrenti hanno sostenuto che non vi era stata alcuna efficace penale, civile, amministrativa o rimedi disponibili nel rispetto dei loro reclami. I candidati hanno sottolineato che le loro denunce incernierato sulla inadeguatezza delle misure di protezione adottate dall’autorità in risposta al problema di inquinamento, come ad esempio la decontaminazione delle aree inquinate.
265. Come per la tesi del Governo secondo cui i ricorrenti avrebbe potuto portare a un’azione di risarcimento danni davanti al giudice civile, hanno notato, in limine, che la Corte aveva già respinto una simile obiezione Di Sarno (sopra citata, § 87), in connessione con la cosiddetta crisi dei rifiuti in Campania. Mentre una tale azione potrebbe, teoricamente, hanno portato ad un risarcimento danni, non avrebbe adeguatamente affrontati su larga scala fenomeno di inquinamento al centro di ricorrenti lamentele. Anche supponendo che un pecuniarie premio avrebbe costituito un adeguato risarcimento, le ricorrenti hanno sostenuto che il Governo non era riuscito a dimostrare che un dato rimedio avrebbe offerto i candidati ragionevoli prospettive di successo. I candidati considerato che il Governo si erano limitati a fornire copie di decisioni in materia di azioni civili, presentata da alcuni proprietari di terreni agricoli nella regione Lazio. Non hanno, tuttavia, sottoporre qualsiasi decisione emessa da un tribunale civile, che riconosce i danni a persone residenti nelle zone colpite dal Terra dei Fuochi phenomenon.
266. Per quanto riguarda il meccanismo di reclamo previsto dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (si veda il paragrafo 135 sopra), i candidati hanno sottolineato che, ai sensi di tale disposizione, solo il Ministro dell’Ambiente, potrebbe chiedere un risarcimento per i danni ambientali e gli individui possono semplicemente invitare il Ministro ad avviare un procedimento giudiziario. Riferendosi a Di Sarno (sopra citata, § 89), i ricorrenti hanno sostenuto che il rimedio in questione potrebbe non costituire un rimedio efficace per i fini di cui all’Articolo 35 della Convenzione.
267. Infine, i ricorrenti non accettare che un collettivo di azione pubblica ai sensi della Legge n. 15 del 2009 e il Decreto Legislativo n. 189 del 2009 (si veda il paragrafo 137 sopra) è stato un rimedio per essere esaurito. Essi ritengono che un tale rimedio è stato finalizzato a garantire che le autorità pubbliche hanno rispettato i loro obblighi nei confronti dei consumatori e la questione giurisdizionale della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche. Essi hanno sostenuto che, in ogni caso, questo giuridica non avrebbero potuto decontaminazione di aree inquinate.
(b) I terzi intervenienti contributi
268. Macro Crimini invitato la Corte a essere consapevoli della complessità e della peculiarità della cosiddetta Terra dei Fuochi fenomeno quando si esamina il problema delle vie di ricorso interne. In intervenienti’ vista la complessità derivava da una serie di fattori: la sua durata nel corso di diversi decenni, la natura seriale di attività illegali, i diversi mezzi di smaltimento illegale di rifiuti, pratiche (abbandono, lo scarico, la sepoltura e la combustione di diversi tipi di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi o speciali, la composizione chimica di cui è altamente variabile), l’interazione tra i reati ambientali e corruzione, la sua natura diffusa, l’entità della contaminazione ambientale e, infine, la pluralità delle fonti di inquinamento presenti in gran parte della Regione Campania.
269. La Corte ribadisce che l’obbligo di scarico delle vie di ricorso interne richiede un richiedente di rendere normale utilizzo di rimedi che sono disponibili e sufficienti rispetto della sua Convenzione rimostranze. L’esistenza di rimedi in questione deve essere sufficientemente certo non solo in teoria ma in pratica, in caso contrario esse mancanza del requisito di accessibilità e l’efficacia (vedere Vučković e Altri c. Serbia [GC], n. 17153/11 , § 71, 25 Marzo 2014; e Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) v. Svizzera [GC], n. 21881/20 , §§ 138-143, 27 novembre 2023). Per essere efficace, un rimedio deve essere direttamente in grado di riequilibrare l’impugnata stato di cose e deve offrire ragionevoli prospettive di successo (vedi Balogh v. Ungheria , n. 47940/99 , § 30, 20 luglio 2004; e Sejdovic v. Italia [GC], n. 56581/00 , § 46, CEDU 2006 ‑ II).
270. C’è, tuttavia, alcun obbligo di ricorrere a rimedi che sono inadeguate o inefficaci (vedi Akdivar e Altri c. Turchia , 16 settembre 1996, § 67, Rapporti 1996-IV e Vučković e Altri , sopra citata, § 73).
271. La Corte ha inoltre ribadisce la sua costante giurisprudenza, secondo cui il ricorso a un’autorità superiore che non dare alla persona che effettua un diritto personale, per l’esercizio da parte dello Stato dei suoi poteri di vigilanza, non può essere considerato come un rimedio efficace per i fini di cui all’Articolo 35 della Convenzione (si veda Horvat v. Croazia , no. 51585/99 , § 47, CEDU 2001 ‑ VIII; Belevitskiy v. Russia , no. 72967/01 , § 59, 1 Marzo 2007; e, mutatis mutandis , Petrella v. Italia , no. 24340/07 , §§ 28-29, 18 Marzo 2021).
272. Per quanto riguarda l’onere della prova, la Corte ribadisce che spetta al Governo sostenendo di non esaurimento per soddisfare il Tribunale che un rimedio efficace, disponibile in teoria e in pratica al momento opportuno. Una volta che questo onere è stato soddisfatto, spetta al ricorrente dimostrare che il rimedio avanzata dal Governo è stata, infatti, esausto, o è stato, per qualche ragione, inadeguato e inefficace, nelle particolari circostanze del caso, o l’esistenza di circostanze particolari, l’assoluzione di lui o di lei da questo requisito (si veda, tra molte altre autorità, Akdivar e Altri , sopra citata, § 68; Demopoulos e Altri c. Turchia (dec.) [GC], nn. 46113/99 et al., § 69, CEDU 2010; McFarlane v. Irlanda [GC], n. 31333/06 , § 107, 10 settembre 2010; e Vučković e Altri , sopra citata, § 77).
273. La Corte ritiene, in primo luogo, che tali rimedi, il cui scopo è quello di concedere economico riparazione, come un’azione per danni ai sensi del Codice Civile, non può essere considerata adeguata nel rispetto delle censure delle ricorrenti. La Corte rileva che i ricorrenti lamentano una costante situazione di inquinamento diffuso e lo Stato di lunga data della mancata adozione di azione, non solo per prevenire questo tipo di inquinamento, ma anche per attenuare le sue conseguenze, come la decontaminazione di aree inquinate e la rimozione dei rifiuti. Ne consegue che tali rimedi non sarebbe in grado di affrontare direttamente gli aspetti importanti dei ricorrenti lamentele. Si rileva a tal proposito che l’esito del procedimento civile, di cui all’dal Governo è stato il premio di danni agli attori (vedere paragrafo 138 sopra).
274. Per quanto riguarda la possibilità di presentare una denuncia al Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’Articolo 309 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (si veda il paragrafo 135 sopra), la Corte rileva che questa strada non rappresenta più la presentazione di informazioni per un organo di vigilanza con un invito a fare uso dei suoi poteri, ma che la piena discrezionalità sull’uso di tali poteri rimane con il Ministero. Infatti, se le pertinenti autorità amministrativa rimane inattivo, l’ambito di applicazione dei tribunali amministrativi recensione è limitato alla verifica del Ministero dell’Ambiente rispettato l’obbligo di rispondere a un reclamo, con nessun impatto sul il Ministro ambito di discrezionalità se le misure richieste dal ricorrente sono garantiti. In considerazione di quanto precede, la Corte conclude che il meccanismo di reclamo citato dal Governo non dare alla persona un diritto personale, per l’esercizio da parte dello Stato dei suoi poteri di vigilanza e non può essere considerato come un rimedio efficace.
275. Anche supponendo che il rimedio al problema è stata efficace, la Corte sottolinea che il Governo ha omesso di fornire un esempio di una denuncia, in realtà essendo riuscito a ottenere misure di protezione ambientale, utilizzando la procedura in questione. Infatti, la Corte rileva che l’unica decisione che è prodotta dal Governo in connessione con questo meccanismo di reclamo si riferisce ad un inadempimento del Ministro dell’Ambiente, di rispondere in maniera tempestiva, per una denuncia presentata a norma delle pertinenti disposizioni. In tale decisione, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ha ordinato che il Ministero dell’Ambiente di fornire ai candidati una risposta entro un termine specifico (vedere paragrafo 139 sopra). In tal modo, ha sottolineato che il Ministero mantenuto la piena discrezionalità se agire in danno lamentato. Nessuna informazione circa l’esito concreto di questa decisione, che è stata consegnata nel 2012, è stato fornito dal Governo.
276. Per quanto riguarda la possibilità di presentazione di un pubblico di azione di classe ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2009 (si veda il paragrafo 137 sopra), il Governo ha fatto una generica dichiarazione che in Viviani , citata, la Corte ha dichiarato che il caso inammissibile per la mancata scarico il rimedio al problema. Tuttavia, la Corte rileva che, nella fattispecie, il Governo si sono limitati ad affermare che questo viale è esistita e ha evidenziato una serie di generale interpretativa principi sviluppati dal giudice amministrativo, per il suo ambito di applicazione (vedere paragrafi 140 142 sopra), senza, tuttavia, spiegando come questo rimedio sarebbe hanno operato in pratica e come sarebbe stato in grado di affrontare le censure delle ricorrenti. Inoltre, la Corte sottolinea che il caso nazionale-legge citato in proposito dal Governo riguarda la mancata adozione di specifici atti amministrativi relativi al pagamento di prestazioni sociali ai dipendenti pubblici nel settore dell’istruzione, l’adozione da parte di un comune di un servizio di qualità carta, e il rilascio di permessi di residenza (vedere paragrafi 140 142 di cui sopra). Non era spiegato come questi sono i casi di rilevanza per la situazione lamentato nel caso di specie. In considerazione di quanto sopra, il Governo non è riuscito a convincere il Giudice che il rimedio in questione era in grado di fornire il ricorso nel rispetto delle censure delle ricorrenti.
277 . Da quanto sopra consegue che le obiezioni del Governo deve essere respinto.
278. Il Governo sosteneva che i sei mesi di tempo-limite dovrebbe decorrere dalla data in cui i fatti o le misure lamentato della sorte, o dalla data in cui la ricorrente è stata o avrebbe dovuto essere a conoscenza di fatti o provvedimenti o i loro effetti. Hanno contato, tra le altre autorità, sulla Mole v. Italia , no. 24421/03 , § 31, 12 gennaio 2010.
279. La posizione del Governo è che il periodo di sei mesi ha iniziato a correre per tutti i candidati, dalla data di conoscenza dei potenziali rischi a cui erano esposti. Secondo il Governo, la Corte, nel suo Di Sarno giudizio sulla “crisi dei rifiuti” in Campania, datato questa crisi è del 2005 e il 2008. In alternativa, essi hanno affermato che il periodo di sei mesi ha iniziato a correre, al più tardi, dal verificarsi di effetti negativi, vale a dire l’insorgenza di un tumore nel caso di vittime dirette, o la morte di un parente stretto, come un risultato di un tumore provocato dalla situazione di contaminazione ambientale in caso di vittime indirette. Nell’ottica del Governo, tutte le lamentele erano quindi state presentate al di fuori sei mesi di tempo ‑ limite.
280 . I candidati in applicazione dei nn. 74208/14 e 21215/15 sostenuto che le loro denunce riflette una costante situazione. A sostegno della loro tesi, i candidati citato un aggiornamento di “ Sentieri ” studio pubblicato nel giugno del 2019, che ha rivelato un aumento di patologie associate all’esposizione a PBCs e diossina (vedere paragrafo 83 di cui sopra). Essi hanno inoltre citato un articolo di giornale pubblicato il 21 dicembre 2019 reporting dichiarazioni del Ministro dell’Ambiente, per l’effetto che, nell’estate dello stesso anno, le fiamme erano ancora “avvelenamento” la vita quotidiana di migliaia di cittadini.
281. I candidati nella domanda. 51567/14 fatto una dichiarazione generale per l’effetto che la situazione che si lamentava, che riflette una grande scala fenomeno di inquinamento, non può essere equiparato ad un atto istantaneo, ma, piuttosto, sono stati una costante situazione. Essi invocata la giurisprudenza della Corte ‑ legge che istituisce, in cui la presunta violazione costituisce una costante situazione, è solo quando la situazione si conclude che il periodo di sei mesi inizia a correre.
282. La Corte ribadisce che, come regola generale, il periodo di sei mesi decorre dalla data della decisione definitiva nel processo di esaurimento delle vie di ricorso interne. Dove è chiaro sin dall’inizio, tuttavia, che nessun rimedio efficace è disponibile al richiedente, il termine decorre dalla data di atti o provvedimenti denunciato, o dalla data di conoscenza dell’atto o il suo effetto o pregiudizio per il ricorrente (v. eminenza varnava e Altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90 , 16065/90 , 16066/90 , 16068/90 , 16069/90 , 16070/90 , 16071/90 , 16072/90 e 16073/90 , § 157, CEDU 2009). Si tratta quindi di una materia per la Corte, per determinare, dato ciò che è in gioco, quando un richiedente intenda presentare un reclamo prima che deve presentare il reclamo (ibid, § 169). In cui la presunta violazione costituisce una costante situazione contro la quale non rimedio interno è disponibile, il periodo di sei mesi decorre dalla fine del perdurare della situazione (vedi Ülke v. Turchia (dec.), no. 39437/98 , 1 giugno 2004). Fintanto che la situazione è in continua evoluzione, i sei mesi di regola non è applicabile (vedere Iordache v. Romania , no. 6817/02 , § 50, 14 ottobre 2008; e Svinarenko e Slyadnev v. Russia [GC], nn. 32541/08 e 43441/08 , § 86, CEDU 2014 (estratti)).
(ii) Applicazione al caso di specie
283. La Corte rileva che i ricorrenti nn. 5, 7, 10, 11, 12, 21, 24, 25, e 34 anni, che ha depositato ricorso al Tribunale come vittime dirette, non si lamentano un’istantanea atto, ma, piuttosto, riguardano la presunta violazione consistente in una costante situazione derivante da una larga scala di fenomeni di inquinamento e di una persistente incapacità dello Stato italiano di adottare misure adeguate per affrontare il problema. Nel caso di specie, dato che la situazione si lamentava di non essere considerato hanno cessato al momento della presentazione della applicazioni dinanzi alla Corte (v., ad esempio, commi 73 e 99 di cui sopra), la situazione deve essere vista come un processo continuo, una per i candidati residenti nella ufficialmente identificato Terra dei fuochi comuni (si veda il paragrafo 7). Ne consegue che le obiezioni del Governo deve essere respinto nella misura in cui i candidati di cui ai nn. 5, 7, 10, 12, 21, 24, e 25 sono interessati.
284 . La Corte rileva, invece, che i candidati di cui ai nn. 11 e 34 non risiedono in un determinato Terra dei fuochi comuni al momento della presentazione della domanda, come anche sottolineato dal Governo, ma risiedeva in tali comuni, ordinati per distanze solo fino a un certo punto nel tempo. In particolare, il candidato n. 34 smesso di vivere in uno di tali comuni, ordinati per distanze nel 2002 e candidato n. 11 trasferiti in un’altra regione in Italia nel 2011 (vedi Allegato II). Per questi candidati, e in assenza di elementi di prova sufficienti per la Corte a concludere che il comune in cui il richiedente non. 34 spostato stata interessata dal fenomeno di inquinamento in questione (si veda il paragrafo 248 sopra), la situazione si lamentava di essere considerato, come abbia cessato per loro quando hanno smesso di vivere nella ufficialmente identificato comuni.
285. La Corte rileva inoltre che i candidati di cui ai nn. 6, 8, 13, 20, 22, 23, e 29 depositato le loro applicazioni come vittime indirette, a nome dei membri della famiglia, morto prima della presentazione delle domande con la Corte. Per quanto riguarda questi candidati, si può affermare che la situazione si lamentava del cessato per i loro parenti il giorno della loro morte. La Corte osserva che, in casi di alcuni candidati, un considerevole periodo di tempo trascorso tra i loro parenti la morte e la presentazione della loro applicazione, in alcuni casi anche superiore a dieci anni (vedere Allegato I).
286. Dato che non c’erano rimedi efficaci per essere esaurito, il sei ‑ mesi, in questi casi, dovrebbe decorrere dal momento in cui i candidati sono diventata consapevole degli effetti della situazione lamentato su di loro o, nel caso di vittime indirette, sui loro parenti. Nelle circostanze del caso di specie, questo punto sarebbe quando erano diventati sufficientemente consapevoli del fatto che essi o i loro parenti erano stati esposti a un rischio per la loro vita e la salute come risultato di un fenomeno di inquinamento lamentato.
287. Girando per i fatti specifici che possono aiutare nella individuazione di un punto specifico nel tempo, la Corte formula le seguenti osservazioni.
288. Si rileva che nel mese di ottobre 2013 il Parlamento italiano declassificati le dichiarazioni rese nel mese di ottobre 1997 dal collaboratore di giustizia C. S. per il Parlamento italiano, rivelando l’esistenza di una vasta e sistematica del fenomeno dello smaltimento illegale di rifiuti pericolosi, risalente al tardo 1980 (si veda il paragrafo 40). Fino a che il declassamento di queste dichiarazioni era stato protetto come un segreto di Stato. La Corte constata che questo momento di particolare rilevanza, che la declassificazione delle suddette dichiarazioni attratto ampia attenzione dei media e ha generato la consapevolezza del pubblico circa la portata e la scala di un aspetto fondamentale del fenomeno, almeno per quanto riguarda le pratiche illegali di sepoltura e lo smaltimento di rifiuti pericolosi da parte di gruppi criminali organizzati.
289. La Corte rileva inoltre che il primo parlamentare di risposta che si è cercato di affrontare il fenomeno di inquinamento in questione era del Decreto-Legge n. 136 del 10 dicembre 2013 (si veda il paragrafo 103 di cui sopra). Lo strumento del titolo riflette, tra l’altro , la necessità di introdurre misure per affrontare le situazioni di “emergenza ambientale”. Nel suo preambolo, il decreto-legge di cui al estremamente gravi per la salute e la condizione ambientale che caratterizzano le aree della Regione Campania. La Corte ha inoltre ritiene importante sottolineare che, in documenti ufficiali pubblicati dal Parlamento italiano, il decreto è stato descritto come avente introdotto disposizioni per l’indirizzo di “una grave emergenza ambientale” in parti di Napoli, Caserta e province, nel territorio, conosciuta come la Terra dei Fuochi (si veda il paragrafo 43).
290. La Corte sottolinea che il decreto-legge prevede l’introduzione di “urgenti e straordinari” misure finalizzate alla tutela della salute e il risanamento dei siti contaminati in aree della Campania, che verranno successivamente definite per mezzo di un inter-direttiva ministeriale (si veda il paragrafo 291 sotto). Fu in questo strumento che le autorità hanno cominciato a parlare per la prima volta sulla mappatura sforzi per rilevare la presenza di contaminanti esplicitamente legato alla discarica abusiva, la sepoltura e l’incenerimento dei rifiuti, almeno in quanto i terreni agricoli è stato interessato. La Corte rileva l’entrata in vigore del presente decreto, particolarmente significativo che si tratti di una forma di riconoscimento ufficiale da parte dello Stato, di grandi dimensioni la natura del problema e l’urgenza di affrontare le discariche abusive, la sepoltura e l’incenerimento dei rifiuti, mentre allo stesso tempo rendendo esplicito che le relative misure di tutela della salute doveva essere introdotto come una questione di urgenza.
291 . Subito dopo l’emanazione del decreto, il 23 dicembre 2013, un inter ‑ direttiva ministeriale elencati cinquanta-sette comuni delle province di Napoli e Caserta che sono state poste sotto indagine (si veda il paragrafo 7). Secondo il Tribunale, il fatto di emissione della presente direttiva fatto il riconoscimento del fenomeno più concreti, cominciando a circoscrivere aree specifiche e di denominazione dei singoli comuni interessati dal fenomeno di inquinamento in questione, che ha richiesto un intervento urgente da parte delle autorità.
292. In vista di tali considerazioni, la Corte ritiene che la fine del 2013 dovrebbe essere visto come il momento in cui i candidati devono aver avuto una sufficiente consapevolezza che essi o i loro parenti erano stati esposti a un rischio per la loro vita e la salute come risultato della situazione lamentato. Pertanto, nelle particolari circostanze del caso, e tenendo presente che l’Articolo 35 della Convenzione , devono essere interpretati con una certa flessibilità, la Corte ritiene che la data del 31 dicembre 2013 deve essere utilizzato come punto di partenza per il calcolo dei sei mesi di tempo-limite in relazione a quei candidati i cui parenti defunti prima di tale data, nonché i candidati che avevano smesso di vivere in una delle identificati Terra dei fuochi comuni (vedi paragrafo 284 sopra).
293. Il Tribunale constata che i membri della famiglia di richiedenti nn. 6, 8, 13, 22, 23, e 29 morto prima del 31 dicembre 2013. Pertanto, la Corte ritiene che essi abbiano presentato la domanda al Tribunale entro sei mesi dall’ultima data, che, entro il 30 giugno 2014. La Corte rileva che i ricorrenti nn. 6, 8 e 13 depositato ricorso al Tribunale il 12 novembre 2014 e per i candidati di cui ai nn. 22, 23 e 29 presentato la domanda in data 27 ottobre 2014. Ne consegue che le obiezioni del Governo sulla base del mancato rispetto dei sei mesi di tempo-limite deve essere accolto in relazione a questi candidati.
294. Per quanto riguarda i candidati i cui parenti morti dopo il 31 dicembre 2013, la Corte ritiene che il termine di sei mesi di tempo-limite iniziato a correre dalla data di loro parenti morte. La Corte osserva che il parente del richiedente, non. 20 morì il 29 gennaio 2014 e la domanda è stata presentata il 27 October2014. Ne consegue che le obiezioni del Governo deve essere accolto nei confronti del richiedente, non. 20.
295 . Le obiezioni del Governo deve, inoltre, essere sostenuta nel rispetto dei ricorrenti nn. 11 e 34 anni, che ha cessato di vivere in una delle identificati Terra dei Fuochi comuni, ordinati per distanze entro il 31 dicembre 2013 ma presentata la domanda e la Corte il 12 novembre 2014 e il 15 aprile 2015.
296 . In considerazione di quanto sopra, la Corte dichiara che le denunce presentate ai sensi degli Articoli 2 e 8 della Convenzione da parte dei richiedenti di cui ai nn. 6, 8, 11, 13, 20, 22, 23, 29 e 34 inammissibile per mancato rispetto dei sei mesi di tempo-limite.
297. Nel rispetto dei restanti candidati (nn. 5, 7, 10, 12, 21, 24 e 25), un problema che rimane da determinare l’applicabilità della Convenzione le disposizioni invocate da loro. Mentre il Governo non hanno sollevato un’obiezione per quanto riguarda l’applicabilità dell’Articolo 2 della Convenzione, sostenendo invece che il caso deve essere esaminato soltanto dal punto di vista dell’Articolo 8, la Corte ritiene che essa deve affrontare il problema del proprio movimento (vedi Studio controllo e valuta zione e Altri c. Georgia , nn. 44920/09 e 8942/10 , § 32, 30 gennaio 2020). La Corte ribadisce che la questione dell’applicabilità è un problema di pertinenza del Tribunale competente ratione materiae , e per questo motivo, come regola generale, le relative analisi deve essere svolta al momento dell’esame di ammissibilità, a meno che non ci sia un motivo particolare per aderire a questa domanda meriti (vedi Denisov v. Ucraina [GC], n. 76639/11 , § 93, 25 settembre 2018). Nel caso di specie, la Corte ritiene che la questione dell’applicabilità è strettamente connessa con problemi sarà necessario prendere in considerazione quando si esaminano gli aspetti sostanziali di obblighi e responsabilità ai sensi della Convenzione (vedere, nel rispetto della denuncia ai sensi dell’Articolo 2, commi 384-392 di seguito), nonché quelle inerenti i candidati status di vittima, che hanno già aderito al merito (si veda il paragrafo 245 sopra). Di conseguenza, si ritiene opportuno esaminare la questione dell’applicabilità della relativa Convenzione disposizioni nel contesto della valutazione della fondatezza di tali disposizioni.
298. Il Tribunale constata che i reclami presentati dai richiedenti, di cui ai nn. 5, 7, 10, 12, 21, 24, e 25, a norma degli Articoli 2 e 8 della Convenzione non sono né manifestamente infondato, né inammissibile per altri motivi elencati nell’Articolo 35 della Convenzione. Devono, quindi, essere dichiarato ammissibile. Nel rispetto degli altri candidati a queste denunce sono state dichiarate inammissibili (vedi paragrafi 222, 249, e 296 di cui sopra).
(α) Applicazione di n. 74208/14
299. I ricorrenti lamentavano la loro esposizione a una perdurante situazione di inquinamento diffuso e lo Stato di lunga data della mancata adozione di azione, non solo per prevenire questo tipo di inquinamento, ma anche per attenuare le sue conseguenze, come la decontaminazione. Essi hanno sottolineato, a questo proposito, che le autorità non avevano adeguatamente protetto la loro vita e la salute. Hanno sottolineato che avevano contratto il cancro.
300. I candidati drew attenzione della Corte per la declassificazione, il 31 ottobre 2013, dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (“C. S.”), che aveva informato il Parlamento italiano, nel 1997, circa l’esistenza, almeno dal 1988, di grandi dimensioni, la pratica di seppellire i tossici, industriali, e in genere di rifiuti pericolosi. Secondo le ricorrenti, il documento divulgato tali pratiche in corso da anni nella zona in cui i candidati vissuto, che le autorità italiane era a conoscenza di questo, ma era rimasto inattivo e aveva anche mantenuto questa informazioni coperte dal segreto di Stato. I candidati, inoltre, sottolineato che le trascrizioni hanno mostrato che la nazionale e distrettuale Anti-mafia Direzioni fosse stata a conoscenza di pratiche illegali, almeno dal 1993, dato che la C. S. ha dichiarato che aveva fornito prove a loro e aveva inoltre collaborato con gli investigatori di polizia da li portano a siti in cui i rifiuti erano stati sepolti. I candidati citato un passaggio specifico del C. S. dichiarazioni all’effetto di rifiuti tossici era stato sepolto profondo come a 20 metri sotto terra e aveva raggiunto le falde acquifere.
301. I candidati in disaccordo con il Governo per l’invio che l’Italia ha adottato tutte le misure idonee e ha espresso riserve sul fatto che le misure indicate dal Governo, è stato introdotto in modo tempestivo, dato il tempo che aveva trascorso tra C. S. dichiarazioni nel 1997 e la promulgazione della cosiddetta Terra dei Fuochi decreto 10 dicembre 2013.
302. Generale argomento, i ricorrenti sostenevano che, per la maggior parte, le misure indicate dal Governo esisteva solo “sulla carta” o di preoccupazione per la semplice pianificazione delle attività, e che, in ogni caso, l’introduzione di misure erano state adottate una prematura modo. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che alcune iniziative, come il 2013 Accordo per la Terra dei Fuochi (vedere paragrafo 38) e il 2018 Memorandum d’Intesa (si veda il paragrafo 78 di cui sopra) erano puramente politica di documenti, contenenti misure che non erano stati messi in pratica.
303. I ricorrenti hanno sostenuto che, nonostante le autorità consapevolezza della situazione, come descritto sopra, la prima mappatura sforzi materia di terreni agricoli sono stati previsti solo nel 2013, con la Direttiva Ministeriale del 23 dicembre 2013, che è, più di vent’anni dopo, le autorità si sono prima informato circa la situazione. Questo strumento è stato seguito da altri due, nel 2014 e nel 2015. Tuttavia, i ricorrenti sostenevano che la mappatura delle aree definite dai relativi testi non era sufficiente, in quanto vi sono molti comuni che sono stati colpiti da gli stessi problemi, ma non sono stati inclusi nella gazzetta Terra dei Fuochi elenco.
304. I candidati ribadito alcuni risultati per il Senato della repubblica 12a Commissione nel 2018 (si veda il paragrafo 73 di cui sopra), che, quando il rapporto è stato redatto, aveva attirato l’attenzione insufficiente monitoraggio di aria, suolo e acqua.
305. I ricorrenti hanno prodotto articoli di giornale pubblicati tra agosto e novembre 2019, contenente i rapporti che, a loro avviso, ha confermato la persistenza della Terra dei Fuochi fenomeno.
306. I candidati ulteriormente commentato la relazione presentata dal Governo constatazione che in discarica, in Bortolotto-Sogeri area, perdite di percolato è stata rilevata da giacimenti che scorreva nel canale di drenaggio delle acque piovane (vedere paragrafo 75). I candidati notato con preoccupazione che nella stessa parte del loro osservazioni, il Governo aveva riferito che l’identificazione di alcune aree inquinate non era ancora iniziata nel 2018.
307. I candidati hanno espresso scetticismo circa l’efficacia di alcune misure per affrontare l’interramento illegale e l’incenerimento di rifiuti elencati dal Governo. Hanno citato, come esempio, le telecamere di sorveglianza, sostenendo che tali telecamere non erano stati installati in tutte le aree interessate e quelli che avevano non funzionare correttamente. Per avvalorare la loro tesi, hanno presentato i loro articoli di esporre le macchine fotografiche, circondati da mucchi di immondizia accumulata. Uno degli articoli presentati discusso le difficoltà incontrate dalle forze dell’ordine nella cattura di soggetti responsabili per l’impostazione di rifiuti in fiamme, come un ‘mordi e fuggi’ tattiche e spesso collocati falso targhe sui loro veicoli, in modo che anche se catturato su fotocamera potrebbero non essere rintracciato.
308. Inoltre, ha sostenuto che la cosiddetta Terra dei Fuochi fenomeno, una volta considerata un’emergenza, si era sviluppata in una situazione di normalità. Essi hanno affermato che i fuochi continua a bruciare e le discariche abusive e l’interramento dei rifiuti non era diminuita. Oltre un centinaio di fuochi erano stati segnalati dalla stampa nell’estate del 2019. I ricorrenti hanno prodotto articoli giornalistici che nel mese di gennaio 2020 una discarica illegale, descritto in un articolo come un “lago dei rifiuti tossici” era stato scoperto nel comune di San Felice a Cancello in provincia di Caserta. Per loro, In questo supportato il loro argomento è che il comportamento illecito in questione era ancora in corso, non si è fermato e ha rivelato l’incapacità del Governo di proteggere la popolazione esposta per oltre trent’anni.
309. Infine, essi hanno affermato che le autorità dello Stato non era riuscito a fornire loro informazioni riguardo ai pericoli per la salute derivanti dall’inquinamento.
(β) Applicazione di n. 51567/14
310. I ricorrenti hanno sostenuto che l’autorità fosse stata a conoscenza di un rischio reale ed immediato per la vita e la salute di individui che vivono in aree colpite dalla Terra dei Fuochi fenomeno, almeno dal 1988. A questo proposito, è stato citato diverse conclusioni del rapporto dell ‘ 11 Marzo 1996 dalla commissione di inchiesta istituita nel 1995; questi menzionato la presenza di diverse discariche abusive siti nelle province di Caserta e di Napoli, controllato da gruppi criminali organizzati a livello locale, e il fatto che nessun controllo o di terra pulita-il piano era stato messo a posto, anche se il fenomeno dell’abusivismo sepoltura e l’abbandono di rifiuti pericolosi datata almeno 1988 (vedi paragrafo 10).
311. I ricorrenti hanno sostenuto che le autorità italiane non avevano fatto tutto quello che poteva ragionevolmente prevedibile di loro a rispettare i loro obblighi positivi sensi degli Articoli 2 e 8, in quanto aveva omesso di adottare adeguate misure preventive e protettive.
312 . I ricorrenti hanno sostenuto che quelle del loro numero con gravi problemi di salute aveva malattie che potrebbero essere considerati correlati all’esposizione alla Terra dei Fuochi fenomeno. Hanno menzionato l’esistenza di diversi studi che indicano che i tassi di mortalità nei comuni in cui vivevano era aumentato costantemente nel corso degli anni, e che alcuni tipi di cancro, tra cui il linfoma e la leucemia, sono più comuni in tali comuni, ordinati per distanze rispetto al resto d’Italia. Hanno citato i risultati di la CHE di studio (si veda il paragrafo 25 di cui sopra) e altri studi sull’impatto sulla salute della Terra dei Fuochi fenomeno (vedere paragrafi 17, 95, e 51 di cui sopra). I candidati citato un numero della CGUE i principali risultati di, nelle sue sentenze del 26 aprile 2007, 4 Marzo 2010 e del 16 luglio 2015 (vedere paragrafi 26, 31 e 56 di cui sopra). La CORTE di giustizia aveva identificato una serie di violazioni del diritto dell’unione e ha ritenuto che anche l’accumulo di grandi quantità di rifiuti lungo le strade pubbliche e in aree di stoccaggio temporaneo esposto la salute degli abitanti locali a determinate situazioni di pericolo.
313 . Inoltre, i ricorrenti sostenevano che le autorità italiane non avevano fatto abbastanza per identificare e monitorare i terreni contaminati, e non aveva effettuato un’adeguata decontaminazione sforzi. Per quanto riguarda queste ultime misure, hanno inoltre sostenuto che le risorse stanziate per la loro attuazione non è stato ancora utilizzato in un modo efficace ed efficiente.
314. I candidati citata anche un’inchiesta giornalistica condotta nel 2019, i cui risultati sono stati trasmessi sulla televisione di Stato italiana (“RAI”), il 29 giugno 2019 con il titolo “Tra Napoli e Caserta: il paese dei ciechi”. Questo ha rivelato un aumento illegale di incenerimento di rifiuti e di materiale tossico al momento.
315. Per quanto riguarda il loro reclamo ai sensi dell’Articolo 8, i ricorrenti hanno riguardato soprattutto le loro osservazioni sull’Articolo 2. Essi sostengono che lo Stato italiano ha, nel loro punto di vista, non è riuscito a garantire un adeguato controllo e monitoraggio delle aree interessate dalla Terra dei Fuochi fenomeno. Queste presunte carenze, accoppiato con un errore di decontaminare le aree, aveva portato, nel richiedenti la visione di una violazione sostanziale dell’arto dell’Articolo 8.
316. I candidati, inoltre, sottolineato che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’Articolo 2 ha comportato un dovere per lo Stato di garantire, con tutti i mezzi a sua disposizione, un’adeguata risposta giudiziaria o altrimenti – in modo che il quadro legislativo e amministrativo per tutelare il diritto alla vita è stato correttamente attuato ed eventuali violazioni di tale diritto sono stati repressi e puniti. A questo proposito, le ricorrenti hanno sostenuto che lo Stato italiano non aveva rispettato tale obbligo. Essi hanno affermato che la questione di diritto penale disposizioni progressivamente introdotti nell’ordinamento italiano quadro sono inadeguate per affrontare la Terra dei Fuochi fenomeno. Nel loro punto di vista, indagini penali, in questa zona, non hanno portato all’identificazione e alla punizione dei responsabili, essenzialmente per i brevi termini di prescrizione di legge per i reati in questione.
317. Infine, la tesi delle ricorrenti secondo le autorità italiane non hanno adempiuto il loro positivo obbligo di informare, nel corso di diversi decenni, i rischi per la salute derivanti dall’inquinamento fenomeno in questione.
318. Il Governo ha fatto un globale di osservazione per l’effetto che gli interventi elencati nei loro atti e la documentazione di supporto deve portare la Corte a concludere che tutte le opportune misure sono state adottate per proteggere i diritti delle ricorrenti, ai sensi degli Articoli 2 e 8 della Convenzione. Detto questo, hanno invitato la Corte di esaminare i casi esclusivamente ai sensi dell’Articolo 8.
319 . Il Governo ha quindi proceduto ad elencare le misure adottate dalle autorità. Hanno cominciato da affrontare provvedimenti presi in connessione con l’accertamento zone interessate dal fenomeno di inquinamento e il grado di contaminazione. Hanno sintetizzato le norme e strumenti adottati in connessione con la Terra dei Fuochi fenomeno. In particolare, hanno fornito informazioni circa la legislazione che prevede la mappatura dei terreni agricoli della Regione Campania al fine di rilevare la presenza di contaminanti a causa di discariche abusive, lo smaltimento e l’incenerimento di rifiuti (Decreto-Legge n. 136/2013, convertito in Legge n. 6/2014; e le Direttive Ministeriali del 23 dicembre 2013, 16 aprile 2014 e il 10 dicembre 2015). Il Governo ha inoltre fornito i dettagli del mandato del Gruppo di Lavoro istituito ai sensi del Decreto-Legge n. 136/2013 e le diverse attività individuate come necessarie per svolgere tale mandato (vedere paragrafo 111 di cui sopra).
320. In termini di azioni concrete intraprese, il Governo ha precisato che, alla data in cui le osservazioni sono state redatte, indagini dirette consistente del suolo, della pianta e il campionamento delle acque di appezzamenti di terreni classificati in categorie di rischio 5, 4, 3 e 2 bis era stato condotto. Il Governo ha presentato diversi documenti che dettagliano i progressi fatti in questo collegamento (v., in particolare, i commi 100 e 101 di cui sopra).
321. Per quanto riguarda la creazione di un registro delle aree interessate da abbandono e l’incenerimento dei rifiuti, come previsto dall’articolo 3 della legge regionale n. 20 del 9 dicembre 2013 (v. supra, punto 42), il Governo ha dichiarato che questa è stata la responsabilità dei comuni, e che i sette comuni hanno istituito i registri dal momento che le osservazioni sono state redatte.
322 . Girando per le misure di esaminare l’impatto dell’inquinamento sulla salute e per affrontare i rischi connessi per la salute, il Governo ha fatto un generale riferimento a una nota diffusa dalla regione Campania, che hanno attaccato le loro osservazioni, insieme con quaranta-sette allegati, alcuni dei quali sono stati senza titolo, gli altri non datata, e altri contenuti dati senza un accompagnamento di analisi. Nel testo delle loro osservazioni, il Governo ha individuato nella “Trasparente Campania Integrato Programma di Monitoraggio”, lanciato dalla Regione Campania e condotto da IZSM, il cui scopo era quello di ottenere dati sull’esposizione umana agli inquinanti su scala regionale e a promuovere una “cultura della trasparenza” nei settori della sicurezza alimentare e l’ambiente (si veda il paragrafo 55 di cui sopra). Si riferivano ad alimentare le attività di monitoraggio condotte nell’ambito di questo programma, e in particolare il “QR code project” (si veda il paragrafo 52). Hanno dichiarato che in quest’ultimo progetto l’IZSM aveva provato a 30.000 campioni di prodotti alimentari prodotte da ditte che hanno operato in Terra dei Fuochi zona e si era offerto volontario per presentare al regime, e che solo sette i casi di non conformità è stata rilevata. Essi hanno inoltre osservato che un componente chiave del Trasparente Campania programma ha coinvolto il biomonitoraggio umano e, a questo proposito, di cui alla SPES di studio (si veda il paragrafo 52).
323. Il Governo elencati tre ulteriori studi di salute, vale a dire la “Esposizione di studio sulla popolazione affetta da patologie” (“la SPEM”), l ‘ “Esposizione di studio per le malattie professionali” (“la SPEL”) e la GEMMA di studio (v. supra, punto 85). Il Governo ha ulteriormente citato la creazione di una piattaforma informativa per la gestione e monitoraggio di screening per il cancro (vedi punto 80).
324. Il Governo ha sottolineato che il 10 ottobre del 2016 il Consiglio Regionale della Campania ha adottato un Piano d’Azione per combattere le discariche abusive e l’incenerimento dei rifiuti, e ha elencato i provvedimenti riguardanti la salute previsti dal piano (vedi punto 66).
325. Il Governo ha inoltre sottolineato che i registri tumori, era stato allestito all’interno di tutte le autorità sanitarie locali della Regione Campania. Senza specificare il numero o luoghi specifici, hanno dichiarato che l’infanzia registri del cancro e difetti di nascita registri erano stati creati. Hanno aggiunto che la Regione Campania aveva lanciato un’iniziativa per sviluppare un “Atlante di mortalità per la Regione Campania” (vedere paragrafi e 85 e 96 di cui sopra). Il Governo ha concluso che l’intera popolazione della Regione Campania è stata sotto sorveglianza cancro.
326. Il Governo citato, il Commissario del Decreto n. 38 del 1 giugno 2016, che ha previsto il rafforzamento dei programmi di screening oncologico e l’attuazione di diagnostici e terapeutici di piani di trattamento per i malati di cancro (vedere paragrafo 62).
327. Il Governo accennato l’esistenza di un Memorandum d’Intesa, firmato il 23 giugno 2017 tra la Regione Campania, l’assessorato regionale del bambino, registro tumori, i registri tumori di Caserta e Napoli, le autorità sanitarie locali, epidemiologica servizio di Caserta e Napoli 3 Sud asl, l’IZSM, l’ARPAC e la chiesa di S. Maria Capua Vetere Prosecution Service, in vista dell’adozione di strategie comuni per la valutazione dei possibili rischi per la salute connessi a problematiche ambientali in aree sotto la giurisdizione della chiesa di S. Maria Capua Vetere pubblico ministero (si veda il paragrafo 69 di cui sopra).
328. Il Governo poi ha fornito informazioni circa l’introduzione di misure per impedire lo scarico illegale e l’incenerimento dei rifiuti. Particolare riferimento è stato fatto al 2016 Azione di Piano (si veda il paragrafo 66), e per alcune misure, o “azioni” previste in questo piano. Il Governo ha osservato che EURO 4.500.000 abitanti erano stati assegnati, per l’impostazione dei cosiddetti centri operativi. La creazione di quattro di questi centri era stato previsto in quattro comuni. Secondo il Governo, di giugno 2019 tre di questi centri, che in realtà era stato istituito, e sono stati operativi per venti-quattro ore al giorno, sette giorni alla settimana (festivi compresi). Un quarto centro è stato istituito nell’ambito della SMA Campania sede. Secondo il Governo, due di questi centri è diventata operativa nel mese di ottobre 2017.
329. Il Governo ha sottolineato che EURO 8,700,000 era stato destinate all’attuazione di misure per la rilevazione degli abbandoni di rifiuti, nella sezione corrispondente del Piano d’Azione. In termini di azioni concrete, hanno specificato che la SMA Campania personale svolte regolari attività di pattugliamento. Queste attività sono state svolte in collaborazione con il personale delle forze armate e l’obiettivo era quello di segnalare incendi, discariche abusive e di altre situazioni di rischio. I fondi erano stati stanziati per l’acquisto di droni, per essere utilizzato da SMA Campania per il personale e per l’acquisto di attrezzature da parte dei Carabinieri (tra cui droni avionica laboratori e dispositivi mobili su cui installare le applicazioni di reporting).
330. Il Governo ha inoltre sottolineato che a un protocollo d’Intesa era stato firmato tra dei vigili del Fuoco e la Regione sulle misure per spegnere gli incendi; in virtù di questo accordo, ogni centro operativo sarà assegnato un team di cinque vigili del fuoco che erano pronti a intervenire in caso di incendi segnalati. I fondi erano stati stanziati nel 2019, con l’obiettivo di estendere la presenza di queste squadre antincendio per un anno. Nel 2019, ulteriori fondi stanziati per l’attuazione di questa “azione”, in parte per l’acquisto di apparati avionici dalla Polizia di Stato e alcuni per garantire il continuo funzionamento dei centri operativi.
331. Il Governo ha presentato EURO 1,150,000 era stata destinata nel 2019, per “l’immediata pulizia e rimozione dei rifiuti, ove esisteva una “alta probabilità che si sarebbe incendiato”.
332. Il Governo di cui al Protocollo di Intesa per la “Sperimentale di Attuazione” del Piano d’Azione firmato nel 2018 tra la Regione Campania e i diversi ministeri del Governo (si veda il paragrafo 78 di cui sopra). Hanno disegnato attenzione della Corte la sezione del Protocollo di delineare ulteriori azioni volte a impedire pratiche di incenerimento. In virtù del presente Protocollo, un gruppo di lavoro era stato istituito per le finalità di rendere l’I. TER sistema di informazione accessibile a una più ampia gamma di utenti, tra cui la Polizia di stato, il Corpo dei pompieri, e delle procure, e garantendo la compatibilità con altri sistemi informativi utilizzati per raccogliere ed elaborare i dati, compresi i dati raccolti da droni, sensori e telecamere di sorveglianza. Il Governo ha attirato attenzione della Corte per il Rapporto Periodico sul Piano d’Azione, datato 7 agosto 2019, rilasciato dall’Unità di Coordinamento del Piano di Azione (si veda il paragrafo 88 di cui sopra).
333. Il Governo ha ulteriormente citato Decreto Ministeriale del 26 novembre 2012, con il quale il Ministro dell’Interno ha disposto la nomina di un Vice-Prefetto come Delegato Ufficiale (si veda il paragrafo 34), e ha presentato un rapporto pubblicato dal Delegato Ufficiale il 14 giugno 2019 (vedere paragrafo 82 di cui sopra). Nelle loro osservazioni supplementari, del 26 Maggio 2021, il Governo ha presentato un nuovo rapporto pubblicato dal Delegato ufficiale il 4 gennaio 2021 (vedere paragrafo 99 di cui sopra) al fine di concretizzare i loro argomenti per l’effetto che le azioni erano state intraprese per combattere l’illegale di incenerimento dei rifiuti.
334. Il Governo ha ulteriormente affermato che l’Italia ha agito in modo rigoroso, tempestivo ed efficace in termini di reprimere le attività criminali, di avviare un procedimento giudiziario, di punire i responsabili, e la riparazione del danno ambientale causato da una condotta criminale. A sostegno di questa tesi, hanno citato sette serie di atti, come di seguito dettagliato, affermando che l’elenco dei casi in questione reati indicati nell’Articolo 260 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e degli Articoli 434 e 439 del Codice Penale italiano (vedere paragrafi 128 e 130 di cui sopra).
335 . Il Governo citato procedimento. 3313/12 confronti di D. B. e gli altri prima di Santa Maria Capua Vetere Tribunale Distrettuale. Essi hanno sostenuto che il procedimento in questione relative al traffico illegale di rifiuti in un complesso industriale in Aversa comune, dove i rifiuti pericolosi è stato mescolato con rifiuti non pericolosi, modificando il codice di identificazione per le diverse categorie di rifiuti. Il Governo ha dichiarato che in una sentenza del 17 dicembre 2015 Santa Maria Capua Vetere Tribunale Distrettuale aveva sospeso il giudizio sull’account di scadenza dei termini di prescrizione di legge. Essi hanno affermato, senza fornire la documentazione di supporto, che esperto di relazioni tecniche sono in corso di elaborazione, con una vista dell’inizio di un procedimento civile. Il Governo non presentare una copia della sentenza, oltre la parte operativa che dichiara il procedimento di tempo ‑ in prescrizione.
336 . Il Governo ha ulteriormente citato procedimento. 50653/04 , contro M. R. e altri, prima che il Napoli Tribunale del Distretto di Pozzuoli sezione. Questi procedimenti in questione, l’accusa di traffico illecito di rifiuti (Articolo 260 del Decreto Legislativo n. 152/2006, contro i proprietari di un numero di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti situati in diverse zone della Campania. Secondo il Governo, la società in questione era stata coinvolta nello smaltimento illegale di circa 1,071,637,648 chilogrammi di rifiuti da trenta ‑ cinque comuni situati nelle zone indicate, un processo che è stato reso possibile dalla modifica illegale di smaltimento dei rifiuti codici. Il 22 febbraio 2013 la Corte Distrettuale di Napoli, Pozzuoli Sezione, condannato nove persone a varie pene detentive e ordinò loro di pagare i danni al civile le parti, compreso il Ministero dell’Ambiente, tramite separato giudizio civile. Un appello era stato proposto nei confronti del distretto della sentenza della corte, ma al momento le osservazioni sono state redatte in settembre 2019, l’audizione non era ancora stata fissata. Il Governo non presentare una copia della sentenza del ragionamento, ma solo la parte operativa del Napoli Quartiere sentenza della Corte (Pozzuoli Sezione). Nessuna informazione è stata successivamente fornite sul progresso o dell’esito del ricorso.
337. Il Governo ulteriormente attirato attenzione della Corte di Napoli Corte di Appello, sentenza n. 680/2015 del 23 aprile 2015 e la sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione I, n. 58023 del 7 Maggio 2017 (vedere paragrafo 148 di cui sopra). La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di tre soggetti che sono stati condannati per traffico di grandi quantità di rifiuti, tra il 2001 e il 2005, nel comune di Acerra. In particolare, sono stati trovati responsabile per illeciti di gestione del compostaggio aziende, leader per il danno ambientale, come definita dall’Articolo 434 del Codice Penale. Senza fornire la documentazione di supporto, il Governo ha dichiarato che l’ISPRA ha valutato i danni causati all’ambiente in EUR 3,794,900. Allegato ordine era stato emesso dalla Corte Distrettuale di Napoli nei confronti di aziende, terreni, fabbricati, veicoli, aeromobili e i conti in banca di proprietà di C. P., G. P. e S. P., Secondo il Governo, l’ordine era stato imposto dal Napoli il Fatturato di Polizia il 14 febbraio 2017.
338. Il Governo menzionato procedimento penale n. 24961/10 , depositata il Napoli di Assise Tribunale contro la R. A. e altri, che si è concluso con sentenza n. 14/16 dell ‘ 11 gennaio 2017. Hanno inoltre parlato di una sentenza pronunciata il 17 gennaio 2019 dal Napoli Assise Corte di Appello, in relazione al medesimo procedimento, che si è interessato smaltimento illegale di rifiuti, l’attività di discarica in Giugliano in Campania comune. Queste attività avevano causato gravi danni all’ambiente e, in particolare, hanno portato alla contaminazione delle acque sotterranee dall’archivio, nel tempo, di grandi quantità di rifiuti speciali pericolosi. Il 17 gennaio 2019 il Napoli Assise Corte d’Appello ha condannato a un individuo di dieci anni di reclusione per la contaminazione dell’acqua ai sensi dell’Articolo 439 del Codice Penale e ordinato che egli pagare i danni al Ministero dell’Ambiente. Il Governo ha dichiarato che il Ministero dell’Ambiente ha inteso avviare un procedimento civile.
339. Il Governo citato procedimento penale n. 47098/13 , presentato nei confronti di N. P., W. S. e L. D. prima il Nord di Napoli Distretto di Corte, che si è concluso con sentenza n. 685/18 del 21 Marzo 2018. Il procedimento in questione riguardava l’inquinamento delle acque sotterranee attraverso lo scarico, dalla metà degli anni 1980, di circa 150.000 metri cubi di rifiuti in Casal di Principe comune e l’interramento di rifiuti di circa 10 metri sotto terra. Il 21 Marzo 2018, a Nord di Napoli, Distretto corte di giustizia ha dichiarato che non sono competente in materia e di cui al Santa Maria Capua Vetere Tribunale Distrettuale, prima che il procedimento in corso. Nessuna informazione circa l’ulteriore svolgimento di tali procedimenti è stato fornito.
340. Infine, il Governo citato procedimento penale n. 56063/09 , depositato presso il Santa Maria Capua Vetere Tribunale Distrettuale contro G. A. e altri, che si è concluso con sentenza 1951/18 del 28 Marzo 2014. Sono inoltre citate le sentenze del Napoli Corte di Appello e la Corte di Cassazione in relazione al medesimo procedimento. Al termine del procedimento, di un numero di individui erano stati ritenuti responsabili per il reato di traffico illecito di rifiuti e sono stati condannati a pagare i danni al Ministero dell’Ambiente, con l’importo da quantificare in separato giudizio civile. Il Governo ha dichiarato che l’ISPRA, su richiesta del Ministero dell’Ambiente, ha effettuato una valutazione del danno ambientale causato dalla condotta criminosa in questione, che ha comportato lo smaltimento illegale di terra e di alvei e di fanghi di depurazione, con la falsificazione di informazioni (quali smaltimento dei rifiuti codici), necessari per la gestione di tali rifiuti, tra il 2004 e il 2008, lo stabilimento di Marcianise comune. Secondo il Governo, l’ISPRA ha quantificato i danni di importo pari ad EURO 235,000,000, e nel mese di agosto 2018 il Fatturato di Polizia ( Guardia di finanza ) ha valutato il condannato individui’ la situazione finanziaria per assistere il Ministero dell’Ambiente, portando un procedimento civile. Nessuna informazione circa l’ulteriore svolgimento di tali procedimenti è stato fornito.
341 . Il Governo poi ha fornito informazioni circa le misure adottate per decontaminare le aree interessate. Hanno descritto per la prima volta le misure adottate a livello nazionale. A questo proposito, hanno sottolineato che “il 2019 Legge di Bilancio”, che ha previsto l’adozione di un piano Nazionale di Bonifica del Programma (vedi precedente punto 79) e aumentato i fondi assegnati per l’attuazione delle misure ambientali”, tra le altre, le aree contaminate in ciò che essi chiamano la Terra dei Fuochi .
342. Il Governo ha specificato che circa 20 milioni di euro all’anno erano stati stanziati per il periodo 2019-2024 per tali scopi. A questo proposito, il Ministero dell’Ambiente aveva identificato una serie di attività che ritiene necessarie per preparare il piano nazionale, tra cui, come priorità, l’individuazione di criteri standardizzati per la classifica dei siti contaminati, in modo da privilegiare la decontaminazione attività. Una task force era stata istituita nell’aprile del 2019 per sviluppare questi criteri. Uno della task force primo periodo di attività è stato un sondaggio con i criteri e gli indicatori utilizzati a livello regionale, per sviluppare le classifiche dei siti contaminati, per essere utilizzato come base su cui sviluppare a livello nazionale criteri applicabili. Secondo il Governo, la task force ha incontrato il 3 settembre 2019 e hanno convenuto di esaminare diversi casi di studio per l’avviamento di un’iniziale attività di sperimentazione. Questo permetterebbe di identificare esattamente quali informazioni necessarie per definire i criteri di priorità che verrà adottato in nazionale decontaminazione programma. Il Governo ha sottolineato l’importanza di questa fase di test, al fine di identificare criteri affidabili a livello nazionale. Il Governo ha specificato che l’elenco dei siti di prova era stato redatto e che si è previsto che entro la fine del 2019 il programma nazionale possa essere adottato.
343. Il Governo si voltò per le misure adottate a livello regionale. Hanno citato un Memorandum d’Intesa, firmato il 2 ottobre 2017 tra la Regione Campania e Invitalia (si veda il paragrafo 70), finalizzato alla messa in sicurezza e bonifica delle misure in aree definite a livello Regionale di Bonifica del Piano (si veda il paragrafo 39 di cui sopra). Il Governo riprodotta una tabella contenente una serie di attività e interventi elencati in connessione con sedici Terra dei Fuochi comuni. Queste attività includono il rendering di sicuro un numero di discariche abusive e la successiva bonifica dell’area in questione; la classificazione e la decontaminazione di terreni agricoli individuati ai sensi della Legge n. 6/2014 (vedere paragrafo 103 di cui sopra); la rimozione dei rifiuti da siti diversi, tra cui rifiuti solidi urbani temporanei e i siti di stoccaggio, nonché preliminare di analisi del terreno e la richiesta di sicurezza e di misure di decontaminazione. Il Governo ha dichiarato che i documenti di gara per l’assegnazione della classificazione ambientale e attività di decontaminazione è stato pubblicato.
344 . Infine, il Governo sostiene che la Regione Campania si era impegnata ad assumere la decontaminazione attività da parte di quei comuni che non hanno le risorse o le attrezzature necessarie per realizzarle. Senza fornire ulteriori spiegazioni o di dettaglio, il Governo ha dichiarato che altre misure di decontaminazione sono stati effettuati direttamente dai singoli comuni, utilizzando un finanziamento regionale.
345. Il Governo poi affrontato le misure adottate per fronteggiare le carenze nella gestione del ciclo dei rifiuti. Il Governo ha iniziato a sintesi alcuni aspetti chiave della procedura contro l’Italia dinanzi alla CORTE di giustizia in materia di gestione dei rifiuti in Campania.
346. Come per le misure concrete adottate, il Governo ha evidenziato che un nuovo “Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania” è stato adottato dal Consiglio Regionale nel 2016 (si veda il paragrafo 67 di cui sopra) e che il programma centrato sulla famiglia la separazione dei rifiuti ( raccolta differenziata ) e la costruzione del waste-to-energy plants. Il Governo ha osservato che la Regione Campania aveva lanciato un importo di 200 milioni di programma nel quadro di questo progetto per la costruzione di impianti di compostaggio. Senza fornire ulteriori dettagli, hanno dichiarato che i comuni hanno risposto positivamente al bando pubblico emesso a Maggio 2016 per quanto riguarda l’ultimo programma. Si segnala altresì l’introduzione di un “programma Straordinario per la rimozione dei rifiuti balle” e di cui alla relazione congiunta sull’Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, il Direttore Generale, per il Ciclo dei Rifiuti della Regione Campania e il Direttore Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente (v. supra, punto 77). Il Governo ha sottolineato che EUR 294 milioni di euro stanziati nel 2016 e nel 2017 per l’attuazione del programma nella ufficialmente designato Terra dei Fuochi comuni.
347. Il Governo ha anche richiamato attenzione della Corte per l’entrata in vigore della Legge n. 14 del 26 Maggio 2016 ( Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti ), indicata come “Legge Regionale sul ciclo dei rifiuti” (si veda il paragrafo 61).
348 . Per quanto riguarda la Regione Campania dei rifiuti della capacità di trattamento, il Governo ha sostenuto che i requisiti per costruire nuovi impianti, come indicato nella CORTE del 2015 giudizio, era basata su dati che non sono stati fino ad oggi e che ha preso in considerazione né i recenti sviluppi, né l’entrata in vigore del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti. Il Governo ha osservato che la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE aveva chiesto che la sanzione giornaliera essere ridotto di un terzo, dato che alcune misure sono già state introdotte.
(i) Il Forum per i Diritti Umani e la Giustizia Sociale (Università di Newcastle), il Newcastle Ambientali Regolamento del Gruppo di Ricerca (Università di Newcastle), Let’s Do It! Italia e Legambiente
349. I terzi intervenienti hanno fornito una panoramica di ciò che considerate importanti caratteristiche della Terra dei Fuochi fenomeno.
350. Hanno iniziato concentrandosi sul primo aspetto del fenomeno, vale a dire, il traffico illegale di rifiuti. Nel loro punto di vista, questo in parte derivava dalla limitata capacità delle strutture italiane di disporre di aree urbane, industriali e di rifiuti pericolosi. Si è osservato come la Camorra , a un’organizzazione criminale, aveva creato una joint-venture con aziende del Nord e del centro Italia, con l’obiettivo di trasformare la gestione dei rifiuti in un business illegale che, secondo le organizzazioni ambientaliste Legambiente , generato oltre 1200 miliardi di lire all’anno nel 1990. La stessa ONG stima che illegale di rifiuti gestito dalla Camorra, ha registrato un fatturato pari a 16,7 miliardi nel 2013.
351. Hanno citato un 2015 di Legambiente, rapporto che ha dichiarato che tra il 1991 e il 2015 ottanta-due indagini giudiziarie relative all’illegale di rifiuti che erano stati aperti in Campania (si veda il paragrafo 53 di cui sopra). Essi hanno sottolineato che la stessa relazione di stima che, nel corso di venti ‑ tre anni, 10 milioni di tonnellate di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi, era stato illegalmente smaltiti in Campania.
352. Quanto al secondo aspetto, l’illecita combustione di rifiuti, inoltre, ha sostenuto che le cause potrebbero essere identificati, tra l’altro , nelle carenze che interessano urbano ciclo dei rifiuti, che ha portato l’accumulo e l’abbandono di rifiuti solidi urbani, accoppiato con lo scarico illegale di rifiuti industriali, provenienti da locali, impianti siderurgici, impianti tessili e concerie. A sostegno di queste ultime affermazioni si riferivano alle dichiarazioni fatte dal Delegato Ufficiale di la quinta Commissione parlamentare di inchiesta sui 21 ottobre 2015 (si veda il paragrafo 58 di cui sopra).
353. Inoltre, ha sostenuto che la misura del problema di illecita combustione di rifiuti era chiaro dai dati disponibili presso il Ministero dell’Interno, che indica che 14,457 incendi è stato registrato tra il 2012 e il 2018 nei comuni di Napoli e Caserta e province. Questi incendi comuni interessati entro e fuori i confini del delimitata ufficialmente Terra dei Fuochi zona. Essi hanno inoltre sostenuto che l’illecita combustione di rifiuti, che ha contribuito al degrado ambientale della Campania e portò alla dispersione in atmosfera e successiva deposizione nel suolo di sostanze tossiche inquinanti come la diossina.
354. Inoltre, che cosa hanno etichettato un “disastro ambientale” in Campania era stata aggravata da due fattori principali, vale a dire, l’assenza di quello che hanno definito come un “approccio precauzionale” con il rispetto per l’indirizzamento e la rimozione di tutte le fonti di inquinamento ambientale nocivo per la salute umana, e la mancanza di un efficace quadro giuridico per affrontare reati ambientali.
355. Per quanto riguarda il primo fattore, che ha sostenuto che, nonostante il fatto che ambientali, le organizzazioni non governative, come Legambiente , era stata sollecitata dal 1997 che un quadro giuridico introdotto per contrastare i reati ambientali, il primo in materia di ambiente reato è stato creato solo nel 2001. Essi hanno esaminato l’introduzione di penale ‑ disposizioni di legge sulla lotta contro il danno ambientale in Italia e presentata in modo che, fino a poco tempo fa, la maggior parte dei crimini ambientali in Italia era stata i reati minori e che questo aveva avuto un impatto sull’effetto deterrente della legislazione. A questo proposito, hanno sottolineato, che i reati minori trasportati più brevi termini di prescrizione di legge.
356. Per quanto riguarda il secondo fattore, i terzi intervenienti hanno sostenuto che non c’era evidenza di gravi ritardi nella valutazione del rischio di siti contaminati posato per la salute umana, e la lentezza dei progressi nell’attività di decontaminazione di siti interessati in Campania. Ci si riferiva al Consiglio Regionale della Campania relazione periodica sullo stato di attuazione Regionale per la Decontaminazione del Piano per il 2018 (vedi punto 80). Dei siti individuati come richiedere un’indagine di inquinanti nocivi per la salute umana, le procedure formali per la conduzione di una analisi del rischio ha avuto inizio solo il 25% dei siti in questione, e solo il 3,5% di questi siti era stato ripulito.
357. Essi hanno inoltre notare che le informazioni sulla misura della illegale di rifiuti in Campania era stato coperto dal segreto di Stato fino al 2013. Hanno sottolineato, a questo proposito, che il Relatore Speciale delle nazioni UNITE sulle implicazioni per i diritti umani di una gestione rispettosa dell’ambiente e lo smaltimento di sostanze pericolose e di rifiuti, aveva sottolineato che la salute e la sicurezza informazioni sulle sostanze chimiche tossiche, non deve mai essere di natura confidenziale.
358. I terzi intervenienti inoltre sottoposto regionali per i diritti umani tribunali internazionali e dei diritti umani corpi sono stati sempre più affidamento sulle ambientale-norme di legge e principi di valutazione umana ‑ violazioni dei diritti. Si sono concentrati, in particolare, sul principio di prevenzione e il principio di precauzione, ribadendo che la mancanza di una certezza scientifica circa gli effetti potenziali o effettivi dell’attività non dovrebbe impedire agli Stati di adottare provvedimenti appropriati per evitare danni ambientali. Hanno citato Parere n. OC-23/18, emesso dalla Corte Inter-Americana dei Diritti Umani, in cui la corte ha ritenuto che il principio di precauzione, per essere rilevante nella determinazione di se uno Stato avesse rispettato i suoi obblighi in base alla Convenzione Americana sui Diritti Umani. Essi hanno inoltre osservato che, in Inter ‑ Americano Corte ritiene che gli Stati dovevano agire in conformità con il principio di precauzione, anche in assenza di certezza scientifica, e di adottare misure per prevenire gravi o irreversibili danni all’ambiente.
359. I terzi intervenienti ha inoltre sottolineato che il diritto ad un ambiente sano, si era guadagnato il riconoscimento costituzionale e tutela in più di un centinaio di Stati, tra cui l’Italia.
360. Terzo interveniente ha presentato che gli individui affetti da inquinamento ambientale affrontare una serie di sfide quando si cerca una rivalsa legale, come il rilevamento della sua esistenza, l’identificazione delle fonti (spesso più di uno), e la creazione di nessi causali tra l’inquinamento e l’impatto sulla salute.
361. La natura dell’inquinamento, insieme con le relative incertezze scientifiche, aveva affrontato lo sviluppo di concetti giuridici nell’ambito del diritto ambientale, che necessitano di legislatori e giudici di prendere un proattiva e approccio protettivo. In questo contesto, il principio di prevenzione sancito il dovere di prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento e danno ambientale. Esso è basato sulla consapevolezza che il danno causato dall’inquinamento atmosferico per la salute umana e l’ambiente è spesso irreversibile. Il principio di precauzione è stato uno strumento utilizzato per superare l’incertezza scientifica circa i rischi per la vita umana e la salute o per l’ambiente. E ‘ stato molto strettamente connesso con il principio di prevenzione. La sua importanza consiste nel garantire protezione in una fase precoce e abbassando lo standard probatorio di rischio.
362. Terzo interveniente ha affermato che i due principi sono stati riconosciuti in dichiarazioni ONU e il diritto internazionale consuetudinario, e sono stati anche sancito da numerose convenzioni internazionali a cui l’Italia era un partito, in materia di inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque e gestione dei rifiuti.
363. Basandosi su Tătar (citato sopra), ha sottolineato che la Corte aveva precedentemente identificato il principio di precauzione, come una fonte di rilevanti del diritto internazionale, e aveva fatto affidamento su di esso nel ragionamento giuridico nei casi di inquinamento ambientale.
364. Terzo interveniente ha sostenuto che, in virtù del principio di prevenzione, non appena un corpo di evidenze scientifiche emerse che indica l’esistenza di una minaccia per la vita umana e la salute, gli Stati sono stati costretti ad adottare misure efficaci per prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale. Inoltre, secondo il principio di precauzione, anche se l’esistenza o alla portata di rischi che non erano certo, questo non giustifica l’inazione, ma Stati necessari per sbagliare sul lato della cautela.
365. Client Terra ha sottolineato il lavoro dell’ONU Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani, tra cui il Relatore Speciale sui diritti umani e per l’ambiente e il Relatore Speciale sulle implicazioni per i diritti umani di una gestione rispettosa dell’ambiente e smaltimento delle sostanze pericolose e dei rifiuti.
366. Terzo interveniente ha affermato che la raccolta di informazioni in merito all’inquinamento ambientale è stato il primo, indispensabile, passo per proteggere la vita e la salute di una popolazione in modo efficace. Una volta che queste informazioni erano state raccolte, doveva essere messo a disposizione del pubblico. L’interveniente ha affermato che uno Stato ha l’obbligo di raccogliere e diffondere informazioni, applicata in modo continuo, e indipendentemente da una specifica procedura decisionale. Se dannose per l’ambiente, condotta è stato effettuato senza autorizzazione ufficiale, come nel caso di specie, uno Stato positivo, l’obbligo di monitorare la situazione e fornire alla popolazione informazioni relative alla tutela della loro salute acquisito un significato ancora maggiore. Essa ha attirato attenzione della Corte dell’Articolo 5 § 1 (c) della Convenzione di Aarhus (vedere paragrafo 182 sopra).
367. Terzo interveniente ulteriormente affermato che tale obbligo non solo necessario diffusione delle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ma anche necessario, le autorità di raccogliere informazioni in modo proattivo. Ha sottolineato che, secondo la Convenzione di Aarhus e la Guida di Implementazione, attiva la raccolta e la diffusione di informazioni implicite un senso di urgenza che alcuni tipi di informazioni che devono raggiungere il pubblico. Mentre l’obbligo fondamentale era quello di rendere l’informazione ambientale disponibile “progressivamente”, la Convenzione di Aarhus imposto un obbligo preciso di “diffondere immediatamente e senza ritardo” tutte le informazioni “che potrebbe consentire al pubblico di prendere misure per prevenire o ridurre i danni causati” da “qualsiasi minaccia imminente per la salute umana o per l’ambiente”, se è stato causato da attività umane o dovuta a cause naturali. Questa disposizione ha cercato di garantire che gli individui sono stati informati di eventuali rischi per la salute derivanti da attività inquinanti, in modo da poter prendere le precauzioni necessarie e/o di applicare per le autorità competenti per i provvedimenti urgenti.
368. Terzo interveniente ha affermato che le relazioni delle commissioni parlamentari d’inchiesta rilasciato dal 1995 (vedere paragrafi 10, 13, 28, 74 di cui sopra), nonché la relazione del Senato della repubblica 12 th Europeo (si veda il paragrafo 73 di cui sopra), contenuti precisi conti dell’inquinamento nell’area interessata dall’interramento illegale e la combustione di rifiuti, accoppiato con dati preoccupanti sulla statistica aumento dei tumori, che è stato confermato da numerosi studi epidemiologici. È quindi innegabile che lo Stato non ha solo a conoscenza del grave fenomeno preso in considerazione, ma è stato anche, su iniziativa delle proprie commissioni parlamentari, costantemente informato degli sviluppi.
369. Terzo interveniente presentati i dati epidemiologici disponibili, ottenuti da studi specificamente svolte nelle aree interessate dal fenomeno in esame, come i Sentieri di studio, aveva divulgato un aumento dell’incidenza di malattie letteratura scientifica internazionale legato alle sostanze rilasciate nell’ambiente di rifiuti pericolosi (vedere paragrafi 57 e 83 di cui sopra). Nel loro punto di vista, si tratta di prove dell’esistenza di un rischio che la popolazione esposta ad inquinamento generato dallo smaltimento illegale dei rifiuti avrebbe contratto potenzialmente mortali malattie.
(iv) G. D’Alisa (Università di Coimbra) e il Professor M. Amiero (KTH institute of Technology, Svezia)
370. I terzi intervenienti, ha sostenuto che le autorità dello Stato aveva conosciuto circa il coinvolgimento di gruppi di criminalità organizzata nel traffico di rifiuti tossici a partire almeno dalla metà degli anni 1990, ma aveva deciso di tenere segreta questa informazione, concentrandosi invece sulla cosiddetta “emergenza rifiuti”, legate a carenze nello smaltimento dei rifiuti urbani.
(v) il Professor F. Bianchi (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa, Italy)
371. Terzo interveniente presentati smaltimento illegale di rifiuti, pratiche da gruppi criminali organizzati, con conseguente dumping illegale e all’aria aperta che brucia urbani e di rifiuti pericolosi erano stati documentati sin dal 1980. Dalla fine del 1990, una parte delle diverse tipologie di rifiuti prodotti nella Regione Campania, e grandi quantità di rifiuti pericolosi portato alla Campania da altre regioni, erano stati smaltiti illegalmente inceneriti per circa due decenni.
372. Terzo interveniente ha attirato attenzione della Corte di pubblicazioni scientifiche, che, già nel 2004, aveva segnalato la presenza di un eccesso di mortalità, morbilità e anomalie congenite in quelle zone della Campania interessate da smaltimento illegale di rifiuti (si veda il paragrafo 18). Con particolare riguardo uno studio pubblicato alla fine del 2004, ha evidenziato, tra l’altro, che la mortalità per cancro era significativamente aumentato, in particolare per alcuni tipi di cancro, nell’area di studio (che è, Giugliano in Campania, Qualiano e Villaricca comuni). Egli ha osservato che l’area in questione è caratterizzata dalla documentata la presenza di discariche non autorizzate, dove i rifiuti è stato anche bruciato, e da siti in cui i rifiuti industriali era stato illegalmente sepolto (vedere paragrafo 19). Ha anche citato i risultati dello studio condotto dall’OMS, su richiesta della protezione Civile Nazionale Dipartimento tra il 2005 e il 2008 (vedere paragrafi 21 e 25 di cui sopra) e di altri articoli di carattere scientifico, che ha rafforzato l’ipotesi di un’associazione tra i residenti in aree interessate da smaltimento incontrollato dei rifiuti e vari effetti negativi sulla salute umana.
373. In terzo interveniente, la conoscenza raccolti tra il 2004 e il 2008 sull’associazione tra smaltimento illegale di rifiuti, di pratiche e di salute, anche se descrittiva e non punta a certe nessi causali, è stato comunque sufficiente a innescare un approccio precauzionale. Questo ha comportato la necessità per le autorità ad introdurre protettive misure di sanità pubblica.
374. Egli ha inoltre sottolineato che anche le persone che non soffrono di una particolare malattia, potrebbe essere considerata vulnerabile in termini di salute, a causa di una maggiore esposizione a fattori ambientali riconosciute come pericolose per la salute significava che avevano una maggiore probabilità o il rischio di esiti negativi per la salute.
375. La Corte ribadisce che l’Articolo 2 della Convenzione non riguardano esclusivamente i decessi provocati dall’uso della forza da parte di agenti dello Stato, ma anche, nella prima frase del primo comma, stabilisce un obbligo positivo per gli Stati a prendere tutte le misure appropriate per garantire la vita di coloro che all’interno della loro giurisdizione (v., tra le altre autorità L. C. B. v. Regno Unito , 9 giugno 1998, § 36, recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III; Öneryıldız v. Turchia [GC], n. 48939/99 , § 71, CEDU 2004 ‑ XII, e Budayeva e Altri , sopra citata, § 128). Inoltre, in questo Articolo, leggere come un tutto, copre non solo le situazioni in cui una determinata azione o di una omissione da parte dello Stato, hanno portato ad una morte denunciato, ma anche le situazioni in cui, anche se un richiedente è sopravvissuto, è chiaro che esisteva un rischio per la sua vita (vedere, mutatis mutandis , Makaratzis v. Grecia [GC], n. 50385/99 , §§ 49-55, CEDU 2004 ‑ XI, e Kolyadenko e Altri c. Russia , nn. 17423/05 e altri 5, § 151, 28 febbraio 2012).
376 . La Corte ha ritenuto che tale obbligo deve essere interpretato come applicare nel contesto di una qualsiasi attività, che sia pubblico o privato, in cui il diritto alla vita può essere a rischio (si veda, tra gli altri, Öneryıldız , sopra citata, § 71, e Brincat e Altri v. Malta , nn. 60908/11 e le altre 4, § 101, 24 luglio 2014). La Corte ha statuito che l’obbligo di prendere tutte le misure appropriate per la salvaguardia della vita si applica a maggior ragione nel contesto di attività che possono rappresentare un rischio per la vita umana a causa della loro intrinsecamente pericolosi natura. Questi hanno incluso il funzionamento dei rifiuti-raccolta di siti (vedi Öneryıldız , sopra citata, § 71), i test nucleari (vedi L. C. B. v. Regno Unito , sopra citata, § 36), e la gestione di un serbatoio d’acqua in una regione soggetta a forti piogge e tifoni (vedi Kolyadenko , sopra citata, § 164).
377 . Ha, inoltre, ritenuto che, in ordine all’Articolo 2 per applicare nel contesto di un’attività che è, per sua natura, in grado di mettere la vita di un individuo a rischio, ci deve essere un “reale e imminente” rischio per la vita. Potrebbe essere l’impossibilità di creare una regola generale su ciò che costituisce una “reale e imminente” rischio per la vita, che dipenderà dalla Corte di valutazione delle particolari circostanze del caso (vedere, mutatis mutandis , Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri c. Svizzera [GC], no. 53600/20 , §§ 511-12, 9 aprile 2024). Tuttavia, la giurisprudenza della Corte indica che il termine “reale rischio” corrisponde al requisito dell’esistenza di un grave, effettiva e sufficientemente verificabile minaccia per la vita (ibid., § 512, con ulteriori riferimenti). Il “imminenza” di tale rischio comporta un elemento di vicinanza fisica della minaccia e la sua vicinanza temporale (ibid., con ulteriori riferimenti).
378. Nello stabilire se le autorità erano sotto di un obbligo positivo di adottare tutte le misure per salvaguardare la vita, la Corte ha anche ritenuto che le autorità nazionali sapeva o avrebbe dovuto sapere che i ricorrenti erano stati esposti a una minaccia per la vita (vedere Öneryıldız , sopra citata, § 101; Brincat , sopra citata, § 105; e, mutatis mutandis , Vilnes e Altri c. Norvegia , (nn. 52806/09 e 22703/10 , §§ 222-23, 5 dicembre 2013).
379. Una volta che quest’ultimo è stato istituito il compito della Corte è quello di determinare se, date le circostanze del caso, lo Stato ha tutto ciò che può essere necessario per evitare che il richiedente vita, avoidably mettere a rischio (vedi L. C. B. v. Regno Unito , sopra citata, § 36).
380. La Corte ribadisce che l’obbligo positivo di adottare tutte le misure per salvaguardare la vita per le finalità di cui all’Articolo 2 comporta, in primo luogo, un dovere primario dello Stato di mettere in atto un quadro legislativo e amministrativo progettato per fornire un’efficace deterrenza contro le minacce per il diritto alla vita (vedi Öneryıldız , sopra citata, § 89, e Budayeva e Altri , sopra citata, § 129).
381. Come per la scelta di particolari misure operative finalizzate alla tutela dei cittadini, la cui vita potrebbe essere in pericolo di estinzione per l’intrinseca rischi derivanti da attività pericolose, la Corte ha costantemente affermato che dove lo Stato è tenuto a prendere misure positive, la scelta dei mezzi è in linea di principio, una materia che è di competenza dello Stato Contraente del margine di apprezzamento (vedi Öneryıldız , sopra citata, §§ 71 e 90). Ci sono diverse strade per garantire la Convenzione dei diritti, e anche se lo Stato non è riuscito ad applicare una particolare misura previste dal diritto interno, si può ancora svolgere la sua positiva dovere con altri mezzi. A questo proposito è impossibile o sproporzionato carico non deve essere imposto l’autorità, senza considerazione, in particolare, alle scelte operative che si deve fare in termini di priorità e di risorse; questo il risultato di un’ampia margine di apprezzamento gli Stati godono, come la Corte ha precedentemente ricoperto, in questa difficile tecnica e sociale sfere (vedi Budayeva e Altri, sopra citata, §§ 134-35, e le autorità ivi citata). La Corte ha anche osservato, in certi contesti, che, per misure siano efficaci, è compito delle autorità pubbliche di agire in tempo utile, in modo appropriato e coerente (vedi, ad esempio, nel contesto del cambiamento climatico, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri , sopra citata, § 548).
382 . La Corte ha inoltre stabilito che tra le misure preventive particolare enfasi dovrebbe essere posta sul diritto dei cittadini all’informazione (vedi Öneryıldız , sopra citata, §§ 89-90, e Budayeva e Altri , sopra citata, § 132). In relazione all’Articolo 8, la Corte ha affermato che non vi è un obbligo positivo su Stati di fornire l’accesso alle informazioni essenziali che consentano di valutare i rischi per la salute e la vita (vedi Guerra e Altri , sopra citata, §§ 57-60; López Ostra , sopra citata, § 55; McGinley e Egan v. Regno Unito , 9 giugno 1998, §§ 98-104, recueil des arrêts et décisions 1998-III; e Roche v. il Regno Unito [GC], n. 32555/96 , §§ 157-69, CEDU 2005-X ). La Corte ha riconosciuto che tale obbligo può, in determinate circostanze, comprendono, inoltre, il dovere di fornire tali informazioni (vedi Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri , sopra citata, § 538; Brincat e Altri , sopra citata, § 102; Vilnes un nd Altri , citata sopra, § 235, e L. C. B. v. Regno Unito , sopra citata, §§ 38-41; e Tătar , sopra citata, § 122). Ha anche riconosciuto che, nel contesto di attività pericolose, l’ambito di applicazione degli obblighi positivi sensi degli Articoli 2 e 8 della Convenzione, in gran parte si sovrappongono (vedi Brincat e Altri , sopra citata, § 102).
(ii) Applicazione al caso di specie
(α) Se le autorità hanno l’obbligo di proteggere la vita dei candidati (ndr cittadini)
383 . Alla luce dei principi di cui sopra, il compito della Corte è, in primo luogo, per determinare se le autorità hanno l’obbligo di adottare misure idonee a salvaguardare la vita dei richiedenti.
384 . La Corte riconosce, in limine, che il caso di specie si distingue da quelle ambientali casi che hanno riguardato un singolo, identificato, circoscritto fonte di inquinamento o l’attività provocando, e più o meno limitata area geografica (v., tra gli altri esempi, López Ostra v. Spagna , 9 dicembre 1994, Serie A n. 303; Fadeyeva v. Russia , no. 55723/00 , CEDU 2005 ‑ IV; Giacomelli v. Italia , no. 59909/00 , CEDU 2006 ‑ XII; Ledyayeva e Altri c. Russia , nn. 53157/99 e altri 3, 26 ottobre 2006; Tătar citata; Dubetska e Altri c. Ucraina , n. 30499/03 , 10 febbraio 2011; e Kotov e Altri c. Russia , nn. 6142/18 e 13 altri, 11 ottobre 2022) o l’esposizione ad una particolare sostanza che viene rilasciata da un chiaramente identificabile la fonte (vedi, per esempio, Brincat e Altri , sopra citata). Nel caso di specie, la C orte è di fronte a un particolarmente complessa e diffusa forma di inquinamento che si verificano principalmente, ma non esclusivamente, su un terreno privato. Come già evidenziato, le parole del Senato, il cosiddetto Terra dei Fuochi fenomeno è caratterizzato da una molteplicità di fonti di inquinamento che sono molto diversi come il loro tipo, la loro estensione geografica, le sostanze inquinanti rilasciate, i modi in cui gli individui sono venuti in contatto con loro, e il loro impatto ambientale (si veda il paragrafo 73 di cui sopra). Inoltre, la Corte sottolinea che il presente caso non riguarda attività pericolose, quali attività industriali, realizzato sullo sfondo di un quadro normativo esistente, come nella maggior parte dei casi che sono sotto il suo controllo. Al contrario, il caso di specie riguarda le attività svolte da soggetti privati, vale a dire i gruppi di criminalità organizzata, così come l’industria, le imprese e gli individui, oltre i limiti di qualsiasi forma di legalità o di regolamentazione giuridica. Il Giudice a sopportare queste considerazioni nella valutazione di se protettivi obblighi di cui all’Articolo 2 sono stati attivati nel presente caso. A questo proposito, si ribadisce che il suo approccio all’interpretazione dell’Articolo 2 è guidato dall’idea che l’oggetto e lo scopo della Convenzione come strumento per la tutela dei singoli esseri umani richiede sue disposizioni ad essere interpretato e applicato in modo da rendere le sue garanzie concrete ed efficaci (vedere, fra molte altre autorità, Öneryıldız , sopra citata, § 69).
385 . La svolta per la sua valutazione, la Corte in primo luogo ritiene che non ci può essere alcun dubbio che il illegali e quindi completamente non regolamentato dumping, spesso accompagnata da incenerimento, e l’interramento di rifiuti pericolosi in questione nel caso di specie sono intrinsecamente pericolose, attività che possono rappresentare un rischio per la vita umana. La gravità del danno potenziale per la salute umana derivanti da tali attività, che riguardano tutti gli elementi ambientali quali suolo, acqua e aria, sembra essere indiscusso tra le parti.
386. La Corte rileva, inoltre, che il Governo non sembra concorso che l’esposizione a sostanze tossiche, come quelli rilasciati nell’ambiente come conseguenza del fenomeno di inquinamento sotto controllo, e che comprendeva cancerogeni noti come le diossine e i metalli pesanti, il che comporta un rischio per la vita e la salute. Piuttosto, il Governo ha concentrato i loro argomenti sulla mancanza di un scientificamente provato il nesso di causalità tra l’esposizione all’inquinamento in questione e l’insorgenza di una malattia specifica rispetto ai singoli candidati o dei loro parenti defunti.
387 . La Corte ritiene che vi è ampia evidenza nel caso di file suggerendo che le autorità nazionali sapeva l’esistenza di una pericolosa attività sopra descritte, e in particolare le discariche abusive e l’interramento di rifiuti pericolosi, almeno per i primi anni 1990, se non prima. È chiaro, in diversi documenti, nel caso di file di indagini penali, come di prassi, è stato lanciato nel lontano 1990 (vedere paragrafi 10, 16 e 35). Inoltre, nel 1997, il collaboratore di giustizia C. S. ha confermato al Parlamento italiano l’esistenza di grandi e sistematico di pratiche illegalmente sepoltura e lo smaltimento di rifiuti pericolosi, in diverse zone della Campania, che aveva iniziato alla fine del 1980 (si veda il paragrafo 40). C. S., che aveva una conoscenza di prima mano di tali pratiche per il suo ruolo in una delle organizzazioni criminali autori di loro, confermato anche per il Parlamento che l’evidenza di queste pratiche erano stati messi a disposizione dalle autorità competenti sin dal 1993 (si veda il paragrafo 40 sopra). Nel 1996 e nel 1998, la prima commissione parlamentare d’inchiesta segnalato la presenza di diverse discariche abusive siti nelle province di Napoli e Caserta e con notato che il fenomeno di interramento e lo smaltimento di rifiuti pericolosi è stato in aumento in alcune zone (vedere paragrafi 10 e 13). Inoltre appare dai documenti su file, tra il 2000 e il 2002, circa 980 discariche abusive sono registrati in tutta la Napoli Caserta e province (vedi paragrafo 16). Per quanto riguarda la pratica della illegalmente all’incenerimento dei rifiuti, la Corte osserva che, secondo il materiale su file, illecita combustione dei rifiuti in aree della Campania, in particolare Napoli e Caserta province, era conosciuto per il Parlamento italiano, almeno dal 2004 (vedere paragrafi 16 e 17), anche se illegale di incenerimento pratiche in alcuni comuni, ordinati per distanze era già stato riferito dall’ONG ambientale di Legambiente nel 2003 (si veda il paragrafo 5 di cui sopra).
388 . Il Tribunale osserva che il Parlamento italiano è stata fatta a conoscenza già nel 1996 con la prima commissione d’inchiesta che c’erano in aumento, i tassi di cancro in alcune zone della Campania (vedi paragrafo 10). Nel 1998, dopo aver constatato un aumento dei tumori in provincia di Caserta, la stessa commissione di inchiesta aveva esortato i possibili collegamenti tra questo aumento e lo scarico illegale di rifiuti pericolosi in provincia di essere indagato (v. supra, punto 14). Nel 2004 e 2005 sono stati pubblicati diversi studi rivelare aumento di incidenza del cancro e la mortalità nelle aree della Campania che sono stati caratterizzati da smaltimento illegale di rifiuti, e l’esistenza di discariche abusive (vedere paragrafi 18, 19 e 21). Anche se questi studi iniziali non divulgare un preciso, diretta correlazione tra l’esposizione all’inquinamento generato dallo smaltimento illegale di rifiuti, le pratiche e l’insorgenza di alcune malattie, hanno sollevato credibile, prima facie, le preoccupazioni circa gravi, potenzialmente life ‑ threatening implicazioni per la salute per i cittadini interessati, singolarmente e collettivamente, in che ulteriore ricerca è stata sollecitata una questione di priorità.
389. La Corte non può non osservare, inoltre, che, nel 2011, la US Navy ha emesso le misure cautelari per il proprio personale di vita e di lavoro in alcune zone di Napoli, Caserta e province, nonostante la manifestata disponibilità limitata di informazioni da parte delle autorità italiane e la necessità di ulteriori indagini sulla natura e l’entità della contaminazione ambientale in quelle aree (si veda il paragrafo 32 di cui sopra).
390 . Sulla base degli elementi sopra citati e tenendo presente la particolare natura del fenomeno di inquinamento in questione e la condotta che la giustificano (vedere paragrafo 384 sopra), la Corte accetta l’esistenza di un “sufficientemente grave, originale e verificabile” rischio di vita per coinvolgere Articolo 2 della Convenzione e innescare un dovere di agire sul autorita’ di parte. La Corte, inoltre, accetta che il rischio può essere considerato “imminente”, nei termini stabiliti dalla giurisprudenza della Corte (si veda il paragrafo 377 sopra) dato richiedenti la residenza, un considerevole periodo di tempo, nei comuni individuati dall’autorità dello Stato come essere colpiti da un fenomeno di inquinamento in questione, che era stato in corso, onnipresente e inevitabile per decenni e non aveva cessato al momento della presentazione delle domande con la Corte. Essere soddisfatti che i ricorrenti sono stati esposti a un rischio così descritto, la Corte non ritiene necessario o opportuno richiedere che i candidati di dimostrare un nesso comprovato tra l’esposizione ad un identificabili tipo di inquinamento o addirittura dannosi sostanza e l’insorgenza di una specifica patologia a rischio di vita o di morte come conseguenza di esso (contrasto Brincat , § 83).
391. La Corte ha inoltre ritiene che, in linea con un approccio di precauzione (vedi Tătar , sopra citata, § 120), dato che i th e rischio generale era stato conosciuto per lungo tempo (vedi commi 387 e 388 sopra), il fatto che non vi era alcuna certezza scientifica circa gli effetti precisi l’inquinamento atmosferico può avere avuto sulla salute di un determinato richiedente non può negare l’esistenza di un dazio protettivo, in cui uno degli aspetti più importanti di questo dovere è la necessità di indagare, identificare e valutare la natura e il livello di rischio (vedere, mutatis mutandis , Kurt v. Austria [GC], n. 62903/15 , § 159, 15 giugno 2021; si veda anche il paragrafo 395 sotto). In caso contrario, per le specifiche circostanze del caso di specie, comporterebbe che le autorità dello Stato ha potuto contare su un inadempimento o il ritardo nell’esecuzione di un dovere, al fine di negare la sua esistenza, rendendo così la protezione dell’Articolo 2 inefficace.
392 . In considerazione di quanto sopra, la Corte conclude che l’Articolo 2 è applicabile nel caso di specie e che gli Stati’ positivo obblighi di cui a tale Articolo richiesto alle autorità nazionali di adottare tutte le misure per salvaguardare la vita dei richiedenti che risiedono in modo ‑ chiamato Terra dei Fuochi comuni delimitati da inter ‑ direttive ministeriali, che le stesse autorità sono stati identificati come essendo interessata dal fenomeno di inquinamento in questione (si veda il paragrafo 7).
393. La Corte sarà ora girare per determinare la portata degli obblighi che incombono alle autorità Statali e valutare se le autorità hanno rispettato tali obblighi.
(β) Se le autorità hanno adottato misure adeguate, secondo le circostanze,
394. La Corte ribadisce che la portata degli obblighi che le incombono le autorità dello Stato in un dato contesto dipende dall’origine della minaccia, il tipo di rischi in questione e la misura in cui l’uno o l’altro rischio è suscettibile di mitigazione (vedi Budayeva e Altri , sopra citata, §§ 136-37; Kolyadenko , sopra citata, § 161; e Smiljanić v. Croazia , no. 35983/14 , § 70, 25 Marzo 2021).
395 . Nel contesto della presente causa, la Corte ritiene che le autorità sono state, in primo luogo, l’obbligo di intraprendere una valutazione globale del fenomeno di inquinamento in questione, vale a dire, identificando le aree interessate e la natura e l’entità della contaminazione in questione, e quindi di intervenire per gestire il rischio rivelato. Essi sono stati ulteriormente previsto per studiare l’impatto di questo fenomeno di inquinamento sulla salute delle persone che vivono in aree colpite da essa. Allo stesso tempo, le autorità potevano ragionevolmente dovrebbe prendere provvedimenti per combattere la condotta che dà luogo al fenomeno di inquinamento, cioè le discariche abusive, sepoltura e l’incenerimento dei rifiuti. Le autorità sono state ulteriormente l’obbligo di fornire gli individui che vivono nelle zone colpite dal fenomeno di inquinamento puntuali informazioni che consentano loro di valutare i rischi per la salute e la vita.
396 . La Corte ha inoltre ribadisce che, nella loro scelta di specifiche misure concrete per adempiere ai loro obblighi, le autorità nazionali godono di un’ampia libertà, anche alla luce del complesso di scelte operative che si deve fare in termini di priorità e di risorse (vedere, mutatis mutandis , Budayeva e Altri, sopra citata, §§ 134-35). Questo è tanto più considerando che, come già rilevato più volte, che il fenomeno di inquinamento in esame è caratterizzato da un elevato grado di complessità (si veda il paragrafo 73 di cui sopra). Detto questo, è all’interno della Corte la competenza a valutare se l’autorità ha affrontato il problema con la necessaria diligenza, data la natura e la gravità della minaccia in questione. A questo riguardo, la Corte sottolinea che la tempestività delle autorita’ di risposta acquisisce importanza primordiale (vedi Verein KlimaSeniorinnen Schweiz , sopra citata, § 538). Si considera, inoltre, che la natura e la gravità della minaccia necessaria una sistematica, coordinata e completa risposta da parte delle autorità.
397 . In questo contesto, il Tribunale girare per valutare le misure adottate dalle autorità, come presentati dal Governo.
‒ Misure per identificare aree inquinate e verificare i livelli di aria, suolo e l’inquinamento delle acque
398 . La Corte ritiene, in limine, che l’identificazione delle aree interessate dall’inquinamento e di accertare l’entità del dato contaminazione ambientale è un requisito necessario sia per il significativo e valutazione dei rischi per la salute e per la definizione di misure per la gestione di tali rischi.
399. Come considerazione generale, la Corte osserva che, nelle loro osservazioni, il Governo si sono basati quasi esclusivamente su misure introdotte dall’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 136 nel dicembre del 2013, convertito in Legge n. 6 del 2014. Il Governo abbia posto l’accento sul fatto che per il 2013 il Decreto-Legge ha previsto per la mappatura dei terreni agricoli della Regione Campania al fine di rilevare la presenza di contaminazione legate alle discariche abusive, sepoltura e la combustione di rifiuti (si veda il paragrafo 104 di cui sopra). La Corte rileva inoltre che il Governo invii sull’importanza di questo strumento come un tentativo di accertare, in maniera sistematica, la natura del fenomeno di inquinamento in questione.
400. Per azione, anticipando il 2013, c’è qualche evidenza in caso di file sulle attività svolte dall’ARPAC per identificare discariche abusive e risalenti agli inizi del 2000, e test per identificare i contaminanti in tali suggerimenti (vedi paragrafo 16). Tuttavia, il Governo non ha fornito la Corte, con un quadro completo di queste attività. La Corte ha inoltre ribadisce che, nel 2011, il Dipartimento della Marina, nello svolgimento della propria salute pubblica di valutazione, preso atto della disponibilità limitata di informazioni con le autorità italiane per determinare la natura e l’entità della contaminazione in aree dove la US Navy personale risiedeva, e che ulteriori indagini è stato necessario da parte delle autorità italiane per documentare la natura e l’entità della contaminazione (vedi punto 32 supra).
401. La Corte è colpito da quello che sembra essere l’assenza di un approccio sistematico per identificare le aree interessate e le sostanze inquinanti rilasciate come risultato della Terra dei Fuochi fenomeno prima della promulgazione del 2013 strumento, nonostante le autorità’ la conoscenza di tutti gli aspetti significativi del problema per quasi due decenni (vedere paragrafi 10 e 14). In considerazione di quanto precede, la Corte non è convinta che, almeno fino al 2013, le autorità hanno adottato misure adeguate per identificare le aree interessate dal fenomeno di inquinamento e la natura e la misura della conseguente contaminazione.
402. Girando per le misure introdotte a partire dal 2013, la Corte riconosce l’importanza, come sottolineato dal Governo, del Decreto ‑ Legge n. 136 come misura di abilitazione inquinati di identificare le aree e gli elementi ambientali di essere testato per i contaminanti. Per quanto riguarda questo strumento concreto di attuazione, appare dal materiale presentato dal Governo, che l’attività di sperimentazione svolta tra il 2014 e il 2020 coperto 240 ettari di terreno che erano stati classificati con il massimo presunto categorie di rischio, e che questo test era stato completato e che il Gruppo di Lavoro ha classificato gli appezzamenti di terreno in questione sotto il loro finale categorie di rischio (vedere paragrafo 100 di cui sopra).
403 . Mentre la Corte accoglie con favore l’importante sforzi descritto nel paragrafo precedente, ed è consapevole che ambientali complesse attività di valutazione come quelli di cui trattasi può comportare processi lunghi, che non si può trascurare il fatto che, come osservato in precedenza, lo strumento che per tale valutazione è stato rilasciato in una prematura modo, ma anche che otto anni dopo la sua emanazione, di valutazione non era stata ancora condotta per determinati identificato appezzamenti di terreno e il progresso è stato lento sugli altri. Infatti, secondo il materiale presentato dal Governo, nel 2021, c’erano ancora le aree appartenenti a determinate categorie a rischio, per il quale la prova è in una fase preliminare e altri per i quali la classificazione e il test non era ancora cominciato (vedere paragrafo 101 sopra). Inoltre, alla stessa data nessuna azione sembra essere stata presa per quanto riguarda la terra nei due comuni, che sono stati inclusi nella Terra dei Fuochi con il Decreto interministeriale del 10 dicembre 2015. In questo senso, e in mancanza di argomenti o prove in caso di file riguardanti i motivi di tali ritardi nella sua attuazione, la Corte non può concludere che le autorità hanno agito con la diligenza richiesta di loro.
404 . La Corte osserva inoltre che, nel suo 2018 relazione sulla Campania, la sesta commissione parlamentare d’inchiesta ha preso atto dell’importanza del Gruppo di Lavoro le azioni di mappatura e verifica. Allo stesso tempo, ha espresso preoccupazione per il fatto che il Gruppo di Lavoro era stato costretto, non per colpa propria, per condurre la sua concreta valutazione della contaminazione e il rischio per la salute e l’ambiente, senza alcun regolamenti, i relativi parametri e le procedure per i terreni agricoli, anche se l’attuazione di tale strumento, previsto dalla legge a partire dal 2006 (si veda il paragrafo 74 di cui sopra). Secondo la commissione, questo potrebbe aver creato problemi in termini di sottostima del rischio, in alcuni casi e sovrastima in altri (ibid.). La Corte osserva che la Legge n. 6 del 2014, a condizione che il regolamento in questione doveva essere adottato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore (vedere paragrafo 106 di cui sopra), ma che anche così il regolamento è stato adottato solo nel 2019 (v. supra, punto 87). Ci è voluto circa un anno per il rilascio di una risposta al Gruppo di Lavoro richieste come l’adozione di tale regolamento avrebbe un impatto il suo lavoro (si veda il paragrafo 101 sopra). Anche essere consapevoli delle preoccupazioni espresse dalla commissione parlamentare, la Corte ancora una volta ha portato a rimettere in discussione la diligenza delle autorità.
405. Il Tribunale osserva che, come evidenziato anche dai ricorrenti, che il Decreto ‑ Legge n. 136 si concentra esclusivamente su terreni utilizzati per l’agricoltura e l’acqua utilizzata per l’irrigazione agricola scopi. Le indagini riguardanti, per esempio, l’inquinamento dell’aria, o l’individuazione delle aree interessate da inquinamento che non sono parte di terreno agricolo caduta al di fuori dello strumento di ambito. A questo proposito, la Corte rileva che, nella sua 2018 relazione sulla Campania, la sesta commissione parlamentare d’inchiesta raccomandato, tra l’altro, che le misure di monitoraggio in relazione con la Terra dei Fuochi fenomeno essere diretto a tutti i siti interessati da smaltimento illegale di rifiuti, pratiche e non solo quelli che si trovano all’interno di un terreno agricolo, il problema di inquinamento di cui trattasi, alla commissione, le parole “di un più ampio natura” (si veda il paragrafo 74 di cui sopra).
406. Per quanto riguarda le misure per l’accertamento del suolo e la contaminazione dell’acqua che cade al di fuori dell’ambito delle attività di monitoraggio previste dal Decreto-Legge n. 136, e la scala di inquinamento dell’aria in modo ‑ chiamato Terra dei Fuochi area, il Governo di cui al “Trasparente Campania” ha integrato il piano di monitoraggio adottato nel 2015 (si veda il paragrafo 55 di cui sopra). Un solo documento è stato presentato, concernente lo stato di attuazione del presente piano di monitoraggio. Essa mostra che una parte delle attività di monitoraggio previste dal piano è stato effettuato a Marzo 2017 (si veda il paragrafo 68 di cui sopra). Il Governo ha indicato che questo programma è stato lanciato nel 2015, anche se non è chiaro per quanto tempo è stato in luogo e se il test e attività di monitoraggio sono stati mai completati. Un documento contenente un programma di attività da svolgere nel 2019 ‑ 2021 dalla Regione Campania nell’ambito del “Piano d’Azione per combattere il fenomeno delle discariche abusive e l’incenerimento dei rifiuti” (si veda il paragrafo 66) indica che un “follow-up” per il Trasparente Campania programma è stato infatti previsto, e che ciò ha incluso il monitoraggio dell’aria e dell’acqua, non solo in aree agricole, ma anche in contesti urbani. Alla data di pubblicazione del documento in aprile 2019, le azioni previste sembrava essere a un preliminare fase, che coinvolge uno studio di monitoraggio esistenti sforzi al fine di pianificare in maniera più mirata attività in una fase successiva; attività di campionamento vorresti essere progettata in modo da definire le aree di interesse (ibid.).
407 . Il Governo ha anche detto, senza precisare la loro dichiarazione, che ARPAC ha effettuato l’attività di monitoraggio ambientale, compreso il monitoraggio della qualità dell’aria e delle analisi delle acque superficiali, delle acque sotterranee e delle acque di balneazione. Il Tribunale non è stato in grado di ottenere una chiara, completa di quadro di queste attività, o se e in che modo si riferiscono ad altre attività di monitoraggio.
408 . Basandosi sulle osservazioni e i documenti presentati dal Governo, la Corte non può non concludere che ciò che è stato fatto o è stato previsto in termini di accertamento di suolo, acqua e aria, contaminazione e al di sopra dell’attività descritta in connessione con il 2013 Decreto, che, come detto sopra, interessato solo terreni agricoli in ufficialmente designato Terra dei Fuochi comuni, – era un po ‘ frammentato.
409. Girando per gli sforzi per identificare le aree interessate da discariche abusive, sepoltura e di incenerimento di rifiuti al di fuori della portata del 2013 Decreto, la Corte prende atto di costituzione, nel 2016, di una piattaforma informativa per la registrazione la posizione di quei siti dove i rifiuti è stato oggetto di dumping e inceneriti, in linea con il “Piano d’Azione per combattere il fenomeno delle discariche abusive e l’incenerimento dei rifiuti” a livello regionale (si veda il paragrafo 66). Secondo le informazioni fornite dal Governo, la piattaforma è operativa entro il 2019. La Corte rileva inoltre che il Governo ha fatto un non-specifico riferimento all’ARPAC dopo aver raccolto dati su siti interessati da illegali di smaltimento e di incenerimento dei rifiuti. Non è chiaro alla Corte se e in che modo questi sforzi sono stati interconnessi o coordinato. Per quanto riguarda l’istituzione di un registro delle aree interessate da abbandono e l’incenerimento dei rifiuti ai sensi della Legge Regionale n. Il 20 dicembre 2013 (v. supra, punto 42), e in risposta ad un quesito della Corte in merito all’attuazione della presente disposizione, il Governo, nelle loro osservazioni, di settembre 2019 elencati solo sette comuni, dopo aver stabilito tali registri, evidenziando che era la responsabilità dei singoli comuni a farlo.
410 . In considerazione di quanto precede, la Corte ritiene che, per quanto riguarda le misure adottate per identificare le aree interessate dal fenomeno di inquinamento in questione e per accertare la natura e l’entità della contaminazione rientranti nel campo di applicazione del Decreto-Legge n. 136 del 2013, non c’è nessuna prova materiale inviato alla Corte di una sistematica, coordinata e completa risposta da parte delle autorità.
411. Infine, la Corte osserva che, secondo i documenti presentati dalle parti e di incontri dal 2018 al 2021, il fenomeno di inquinamento in questione non sembra essere finita, in quel smaltimento illegale di rifiuti, siti continuato a essere scoperto, e incenerimento illegali ha continuato a essere segnalati (vedere paragrafi 73, 84, 99). La Corte rileva che, sullo sfondo, le misure per garantire l’aggiornamento periodico della situazione nelle zone colpite sono particolarmente significativi. La Corte rileva che il Governo non ha una specifica presentazione su questo punto, nonostante un invito alla Corte di fornire informazioni in questo tipo di collegamento.
‒ Misure per la gestione dei rischi
412 . La Corte osserva che il Governo abbia posto l’accento sulle misure adottate per la gestione del rischio ai sensi del Decreto-Legge n. 136 del 2013 (si veda il paragrafo 104 di cui sopra). Hanno disegnato attenzione della Corte per il fatto che appezzamenti di terreno indagato nell’ambito di questo strumento erano stati classificati in categorie di rischio che comportano diversi gradi di restrizioni sulle attività agricole, per la protezione della salute (vedere paragrafo 116 di cui sopra). Il Governo ha ulteriormente citato l’inter-i decreti ministeriali dell ‘ 11 Marzo 2014 e il 12 febbraio 2015, che ha formalizzato la classificazione del territorio svolta dal Gruppo di Lavoro e le restrizioni sull’esecuzione di attività agricole. Detto questo, che emerge da alcuni documenti presentati dal Governo che c’era stato un certo ritardo nell’adozione di alcuni strumenti legislativi per la formalizzazione risultati del Gruppo di Lavoro e introducendo le relative restrizioni, in modo che comportano ritardi nell’attuazione di misure di protezione (vedere paragrafi 100 e 101 di cui sopra).
413. Girando per le analoghe misure di sicurezza al di fuori della portata del 2013 Decreto, che riguarda solo i terreni agricoli, il Tribunale rileva che la Legge Regionale n. Il 20 dicembre 2013 (si veda il paragrafo 42) di cui sopra, a condizione che i registri delle aree interessate da abbandono e l’incenerimento dei rifiuti e che le aree individuate in tali registri non può essere usato per l’agricoltura produttiva, edificio, turistico, attività commerciali in attesa di prove, tra l’altro , che i rischi per la salute potrebbe essere escluso. Ricordando ancora una volta che, secondo il Governo, solo sette i comuni hanno istituito registri come 2019, la Corte osserva che non vi è alcuna informazione in suo possesso, né per eventuali informazioni presentate dal Governo, per quanto riguarda azioni protettive adottate in conformità con tali disposizioni.
414. La Corte osserva che il Governo ha inoltre posto l’accento sugli sforzi effettuati con il rispetto per la decontaminazione dei terreni interessati dal fenomeno di inquinamento in questione. A questo proposito, hanno individuato il 2018 Nazionali di Decontaminazione Programma come uno strumento chiave per effettuare urgenti di bonifica e delle misure di sicurezza in quello che è stato definito come “contaminate” nella Terra dei Fuochi zona. Tuttavia, la Corte osserva che il materiale inviato rispetto a questo strumento riguarda solo le attività di preparazione necessario per lanciare il programma (v. supra, punto 93).
415. Come per la decontaminazione sforzi a livello regionale, secondo il rapporto sullo stato di avanzamento Regionale per la Decontaminazione Programma, pubblicato a Marzo 2019 del Consiglio Regionale della Campania, e invocata da terze ‑ parti intervenienti, per circa il 70% dei siti in tutta la Regione richiedono la decontaminazione in programma 2013, così come quelli aggiunti successivamente, nessun intervento era stato lanciato (vedere paragrafo 81 di cui sopra). Emerge dal rapporto stesso che al momento della stesura di decontaminazione attività concluse solo nel 3% dei siti (ibid.). Detto questo, la Corte rileva che tale relazione si riferisce non solo alla decontaminazione in relazione al fenomeno di inquinamento di cui trattasi nel caso di specie, ma per tutte le aree che necessitano di decontaminazione a livello regionale.
416 . Con specifico riferimento alla Terra dei Fuochi fenomeno, la Corte rileva la fiducia del Governo sulle misure adottate nel 2017 e 2018 per accelerare la messa in sicurezza e bonifica delle misure in aree individuate nel 2013 Regionale per la Decontaminazione Piano e successive integrazioni, gran parte delle quali riguardano ciò che i documenti si riferiscono a come la Terra dei Fuochi (vedere paragrafi 70 e 76 di cui sopra). Interventi che riguardano i comuni elencati nella ufficialmente designato Terra dei Fuochi comuni, come evidenziato dal Governo, incluso il rendering di sicuro un numero di discariche abusive e la successiva bonifica dell’area in questione; la classificazione e la decontaminazione di terreni agricoli individuati ai sensi della Legge n. 6 del 2014 (si veda il paragrafo 103 di cui sopra); la rimozione dei rifiuti da vari siti, tra cui rifiuti solidi urbani temporanei e i siti di stoccaggio, e la conduzione di suolo indagini preliminari e di prendere le misure di sicurezza e di misure di decontaminazione. Mentre gli sforzi per accelerare la decontaminazione attività sono certamente di essere riconosciuto, la Corte constata che alcune attività limita a prevedere una preliminare classificazione delle aree in questione. Inoltre, il documento presentato dal Governo identificato difficoltà incontrate nello sviluppo del piano e ha avvertito di possibili ulteriori ostacoli che potrebbero rallentare il processo (si veda il paragrafo 76 di cui sopra). Infine, la Corte osserva che, come di settembre 2019, in termini di concreta attuazione, il Governo si nota solo per la pubblicazione dei documenti di gara.
417 . Come per la decontaminazione delle misure svolte a livello comunale, nelle loro osservazioni, di settembre 2019 il Governo detto che alcuni di decontaminazione attività sono state svolte direttamente dai comuni con fondi regionali, e che la Regione Campania si impegnano ad aiutare quei comuni che non hanno la capacità di svolgere queste attività stesse. Tuttavia, ulteriori dettagli sono stati forniti. Mentre emerge dai documenti, nel caso di file che alcuni interventi sono stati previsti nel Piano di Azione e successive articolazioni (vedere paragrafi 66, 78 e 85), il Governo non ha elaborato su di loro. In somma, è difficile per il Giudice di valutare, in maniera sufficientemente dettagliata, in che misura gli sforzi sono stati pianificati o attuati a livello locale, e se e come le azioni previste dal Governo sono tra loro correlati.
418 . La Corte osserva che la sesta commissione parlamentare d’inchiesta, nella sua 2018 relazione sulla Campania, ha sottolineato il lento progresso generale nella regione di decontaminazione di siti come “siti di interesse nazionale” e che richiedono urgenti per la decontaminazione (vedere paragrafo 74 di cui sopra). Inoltre, di cui, tra l’altro, a una generalizzata difficoltà nell’pubblici-procedure di gara necessarie per la selezione dei fornitori, con un “stallo” della urgente necessità di decontaminazione attività (ibid.).
419. La Corte rileva inoltre che nel dicembre 2020 report, il Gruppo di Lavoro istituito dall’Istituto superiore di Sanità e il Nord di Napoli prosecution service (vedere paragrafo 63) ha riferito che non significativa clean-up e delle attività di recupero è stata effettuata per il momento l’indagine è iniziata nel 2016 nell’area di studio, che ha riguardato trenta ‑ otto comuni, di cui trenta-sette comuni individuati dai decreti come parte integrante della Terra dei Fuochi (vedere paragrafo 98 di cui sopra).
420. Il Tribunale, inoltre, prende atto delle preoccupazioni espresse dal Relatore Speciale dell’ONU per le sostanze Tossiche e i Diritti Umani per quanto riguarda la decontaminazione sforzi in connessione con la Terra dei Fuochi fenomeno, a seguito di un paese in visita in Italia nel 2021 (vedere paragrafo 178 sopra). Il Relatore Speciale ha evidenziato l’insufficiente finanziamento stanziato per questo scopo e considerato che più di supporto è stato richiesto dal Governo centrale.
421 . Nel complesso, sulla base delle informazioni presentate, che spesso si riferisce a tutta la Regione Campania, la Corte rileva, è difficile avere un chiaro senso di bonifica sforzi previsti nei comuni colpiti dalla Terra dei Fuochi fenomeno, in particolare per quanto riguarda l’inquinamento prodotto, e delle misure concrete adottate per la loro attuazione. Si evidenzia, a questo proposito, che la sesta commissione parlamentare d’inchiesta, nella sua 2018 relazione sulla Campania, ha dichiarato che aveva incontrato difficoltà nell’ottenere una ricostruzione affidabile di decontaminazione attività nella Regione Campania, anche se non solo in relazione alla Terra dei Fuochi , e che le informazioni presentate dalle autorità competenti per tali attività è stato spesso frammentati e obsoleti (vedere paragrafo 74 di cui sopra). Secondo il Tribunale, il fatto che una commissione di inchiesta istituita dallo Stato trovato che non era in grado di raccogliere un quadro completo, e potrebbe non ottenere aggiornato e sufficientemente ampia di dati è rivelatore, e svela un motivo di preoccupazione in sé e per sé.
422 . Quello che sembra dalle informazioni fornite alla Corte, in termini molto generali, è un lento progresso generale di decontaminazione sforzi, con molte delle azioni descritte dal Governo che riguardano solo i passi preliminari, come di recente, come nel 2017 e nel 2019. La decontaminazione sforzi, a vari livelli, anche sembrano essere caratterizzati da ritardi, nonostante le dichiarazioni sulla necessità urgente per la decontaminazione in certe zone colpite da illegali di rifiuti-procedure di smaltimento. Non è chiaro alla Corte se e in che modo le diverse iniziative previste a livello comunale, regionale e a livello nazionale sono stati correlati e/o coordinati. Per quanto riguarda quest’ultimo, la Corte fa riferimento alle preoccupazioni espresse dalla sesta commissione parlamentare d’inchiesta, nella sua 2018 relazione sulla Campania, su un problema generalizzato di coordinamento e di attribuzione delle responsabilità, la decontaminazione sfera, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti responsabili per la decontaminazione attività a vari livelli dell’apparato Statale (si veda il paragrafo 74 di cui sopra). La stessa Commissione aveva notato lento progresso, nonostante quello che ha descritto come una situazione molto grave che necessitano di una rapida, efficiente ed efficace azione (ibid.).
423 . Infine, la Corte è stata in grado di raccogliere un senso di come le aree che non sono ancora stati decontaminati o dove ostacoli alla decontaminazione esisteva dovevano essere ” reso sicuro’.
‒ Misure per indagare gli effetti sulla salute
424. Secondo il Governo, l’invio di un gran numero di azioni sono state intraprese per indagare l’impatto del fenomeno di inquinamento sulla salute, al fine di tutelare gli individui che risiedono in ciò che essi chiamano la Terra dei Fuochi zona.
425. Girando per il materiale fornito dal Governo a sostegno delle loro richieste, il Giudice non può, ma si nota subito che il Governo ha fatto un generale riferimento a una nota redatta dalla regione Campania (vedere paragrafo 322 sopra).
426. La Corte osserva, in quanto ha in connessione con le altre categorie di misure, che la maggior parte delle azioni indicate si riferiscono a misure introdotte dopo il 2013. Testimonianza di una precedente azione osservato dal Governo comprendere la commissione Nazionale di Difesa Civile Dipartimento per lo studio svolto in collaborazione con l’OMS (vedere paragrafi 21 e 25 di cui sopra). Ancora una volta, il Giudice non può escludere la possibilità che altre indagini, che non sono stati elencati dal Governo e non sono inclusi nel materiale inviato dalle parti, può essere eseguita. Allo stesso tempo, si osserva che il Senato della repubblica, attraverso il suo 12 ° Comitato, ha attirato l’attenzione per i ritardi nel riconoscere la gravità della Terra dei Fuochi fenomeno, con particolare riguardo ai rischi per la salute e la necessità di adottare misure per la rilevazione del cancro tra i pertinenti gruppi di popolazione (si veda il paragrafo 73 di cui sopra). Nella stessa relazione, il Senato italiano ha concluso che almeno fino al 2013, e in una certa misura anche al momento che la sua relazione è stata redatta nel 2018, le autorità non avevano raccolto dati sufficienti circa l’impatto di inquinamento legate alla Terra dei Fuochi fenomeno sull’ambiente e sulla salute pubblica (si veda il paragrafo 73 di cui sopra).
427 . Girando per le misure introdotte a partire dal 2013, e dopo un esame generale dei materiali presentati dal Governo, la Corte osserva che una delle azioni chiave menzionato nei documenti della Campania autorità sanitarie regionali è l’implementazione di salute-relative disposizioni introdotte dalla Legge n. 6 del 2014 (si veda il paragrafo 107). Tali disposizioni, inclusa l’introduzione di misure volte a definire la prova medica e screening necessari per monitorare lo stato di salute della popolazione residente nei comuni colpiti dal illegali di rifiuti-procedure di smaltimento, come stabilito dalle relative inter-direttive ministeriali. La Corte osserva inoltre che il Governo ha presentato la documentazione comprovante i progressi realizzati nell’attuazione di tali disposizioni. In particolare, si rileva che sono stati compiuti notevoli progressi nell’ambito dello screening del cancro e percorsi di cura in Campania, con l’assegnazione di finanziamenti speciali e iniziative specificamente destinati alla Terra dei Fuochi comuni, e l’attuazione di misure di prevenzione nei confronti di malattie potenzialmente connessi all’esposizione all’inquinamento derivanti dal commercio illegale di smaltimento delle pratiche in questi comuni. La Corte ha anche note misure adottate per rafforzare i registri tumori e di sorveglianza epidemiologica, con il risultato che entro il 2018 l’intera popolazione della Regione Campania è stata sotto la sorveglianza epidemiologica.
428 . Il Tribunale, inoltre, prende atto di un gran numero di indagini epidemiologiche svolte sotto l’egida delle autorità. Si osserva, in particolare, gli studi volti a monitorare l’esposizione umana a contaminanti ambientali e rischi per la salute della Regione Campania, come elencati dal Governo (vedere paragrafi 55 e 86 di cui sopra). La Corte rileva che, con l’eccezione della “SPES” di studio, che è stato lanciato nel 2015 (si veda il paragrafo 55 di cui sopra) e sembra che sia stato completato (dato che un follow ‑ up studio era previsto), non date o altre informazioni, sono stati previsti altri studi (si veda il paragrafo 86 di cui sopra). Il Governo ha sottolineato la collaborazione tra i servizi del pubblico ministero e gli enti coinvolti nella sorveglianza epidemiologica (vedere paragrafo 63 e 69 di cui sopra). A quest’ultimo riguardo, la Corte rileva lo studio è indagare le possibili conseguenze sulla salute dello smaltimento delle pratiche, sia legale che illegale, in trentotto comuni sotto la giurisdizione del Nord di Napoli ministero, che è stata condotta dal Gruppo di Lavoro istituito in virtù di un accordo tra l’Istituto superiore di Sanità e il Nord di Napoli Prosecuzione del Servizio; i risultati sono stati pubblicati nel 2020 (si veda il paragrafo 98 di cui sopra). La Corte rileva inoltre l’ “ Sentieri ” progetto e, in particolare, gli aggiornamenti agli studi condotti nel 2015 (si veda il paragrafo 57 di cui sopra) e 2019 (vedere paragrafo 83 di cui sopra).
429 . Su questo sfondo, e sulla base del materiale presentato, la Corte non è convinta che, almeno prima del 2013, le autorità hanno adottato misure adeguate per indagare le conseguenze per la salute connessi al fenomeno di inquinamento in questione. Il Tribunale rileva che nel lontano 1998, la seconda commissione parlamentare d’inchiesta, rilevando un aumento dei tumori in provincia di Caserta, ha invitato le autorità a indagare su eventuali collegamenti tra questo aumento e lo scarico illegale di rifiuti pericolosi sul territorio in questione (v. supra, punto 14). Mentre la Corte riconosce i progressi fatti nel periodo successivo, come descritto nei paragrafi precedenti, e in nessun modo sottovalutare l’importanza delle misure adottate, si trova sorprendente che il primo tentativo di una coordinata, sistematica e globale, per monitorare lo stato di salute e di garantire la sorveglianza epidemiologica della popolazione residente nell’area interessata dal fenomeno di inquinamento in questione è stato messo in avanti quasi due decenni più tardi, con l’emanazione della Legge n. 6 del 2014 (vedere paragrafi 105 e 107). La Corte non può non notare, inoltre, che gli sforzi per attuare ciò che sono indicati dal Governo come “salute-relative disposizioni” della Legge n. 6 del 2014, sembra aver preso forma tangibile solo a partire dal 2016. Infatti, emerge dal materiale presentato dal Governo, che è stata intrapresa alcuna azione per l’attuazione di tali disposizioni, fino al giugno 2016, e che, a causa di questa inerzia, si è rivelato necessario per un Commissario delegato ad adottare un decreto che delinea un programma di azione, al fine di garantire che le disposizioni in questione sono stati messi in atto (si veda il paragrafo 62).
430. In considerazione di quanto precede, la Corte non è convinta che le autorità hanno agito con la necessaria diligenza nella loro indagine della salute all’impatto del fenomeno di inquinamento in questione.
‒ Misure per combattere il dumping illegale, sepoltura e l’incenerimento dei rifiuti
431. La Corte ribadisce che il fenomeno di inquinamento originava dal dumping, la sepoltura e l’incenerimento dei rifiuti, da gruppi di criminalità organizzata così come l’industria, le imprese e gli individui che hanno operato al di fuori dei limiti di alcun legittimo condotta. Per quanto riguarda le misure volte a prevenire e scoraggiare tali comportamenti, il Governo incentrato sulla sorveglianza dei territori colpiti dai corpi di polizia e la repressione di tali comportamenti da criminale-sistema di diritto.
‒ Il monitoraggio del territorio da parte di corpi di polizia
432. Per la prima categoria di misure evidenziate dal Governo, la Corte ha attirato l’attenzione per la creazione della Delega di Ufficiale nel mese di novembre 2012, una figura istituzionale istituito per svolgere una funzione di collegamento tra la legge ‑ gli organismi di tutela e i diversi attori istituzionali coinvolti negli sforzi per combattere l’illegalità per lo smaltimento di rifiuti (si veda supra, punto 34). Le due relazioni del Delegato Ufficiale dal 2019 e il 2020, presentata dal Governo, divulgare ampio sforzo da parte di questo soggetto istituzionale, per mettere insieme queste diverse entità e per coordinare le attività di monitoraggio (vedere paragrafi 84 e 99 di cui sopra). Il report, inoltre, emerge un’ampia sforzi concreti in termini di monitoraggio del territorio da parte di diverse forze di entità (esercito, le varie forze di polizia), anche per il tramite di operazioni congiunte coordinate dal Delegato Ufficiale. Ciò che emerge anche un particolare importante passo è la raccolta di Delega di Ufficiale di statistiche, non solo il numero di incendi e smaltimento illegale dei siti segnalati o rilevati, ma anche su tutte le attività svolte da corpi di polizia. Per esempio, il mese di gennaio 2021 relazione, presentata dal Governo, elenca il numero di applicazione della legge unità schierate, il numero di controlli sulle imprese, persone e veicoli, il numero di sequestri di società e di veicoli, e il numero di sanzioni amministrative emesse nel secondo semestre del 2020 (si veda il paragrafo 99 di cui sopra). Detto questo, si deve rilevare che il Delegato Ufficiale indicò ostacoli incontrati nell’espletamento delle sue funzioni. In particolare, il 2021 relazione si riferisce, per esempio, alla mancanza di cooperazione da parte delle autorità regionali (ibid.). Preoccupazioni sono state sollevate anche con riferimento alla carenza di personale in legge ‑ gli organismi di tutela (v. supra, punto 84).
433. La Corte osserva che il Governo ha inoltre posto l’accento sulle misure per rafforzare le attività di monitoraggio nell’ambito del 2016 Piano d’Azione (vedere paragrafo 66). Secondo il Piano d’Azione del preambolo, questo è stato ritenuto necessario in considerazione del fatto che illegali di rifiuti ‑ smaltimento metodi sono stati particolarmente diffuso nelle aree con meno visibili per l’applicazione della legge di presenza, che ha contribuito a generare un senso di impunità. Oltre alla distribuzione di forze dell’ordine e il personale delle forze armate, il piano, inoltre, previsto il monitoraggio aereo e l’uso di telecamere di sorveglianza. Il Governo ha anche menzionato il 2018 revisione “Piano di Azione” che ha previsto un aumento del numero di agenti di polizia e personale dell’esercito per pattugliare le finalità e l’instaurazione di un migliore monitoraggio della rete per mezzo di telecamere di sorveglianza, droni e altri dispositivi (vedere paragrafo 78 di cui sopra).
434. Mentre la Corte riconosce senz’altro l’importanza della creazione di Delegati post Ufficiale nel 2012, al fine di assicurare un certo grado di coordinamento tra gli attori coinvolti nel contrasto illegali di rifiuti-smaltimento di pratiche, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo del territorio, fornendo dati concreti sulle azioni intraprese per contrastare tali comportamenti, si osserva che questo post è stato creato quando l’autorità aveva conosciuto circa il comportamento che dà luogo al fenomeno in questione, in tutte le sue componenti, per quasi un decennio, se non di più. Allo stesso modo, mentre la Corte accoglie con favore lo sforzo di razionalizzare gli sforzi di monitoraggio sotto il 2016 “Piano d’Azione”, ancora una volta, domande di attualità di questa azione, ancor di più se confrontati con la conseguente necessità di introdurre un nuovo piano d’azione nel 2018, che comprendeva fresco misure per intensificare tali sforzi (vedere paragrafo 78 di cui sopra).
‒ Indagini e procedimenti giudiziari
435 . La Corte prende atto che il Governo generali di contesa per l’effetto che le autorità hanno agito con rigore, puntualmente e in modo efficace per punire i responsabili di danni ambientali in ciò che essi chiamano la Terra dei Fuochi zona. A sostegno dei loro lavori, si sono basati su indagini penali smaltimento illegale di rifiuti, pratiche nell’area in questione e la conseguente procedimento penale, pur sottolineando che la legge significative misure sono state adottate, in il diritto penale della sfera.
436. Per quanto riguarda le misure legislative, la Corte osserva che, nel suo rapporto del 1996, la prima commissione parlamentare d’inchiesta ha sottolineato la necessità per i reati ambientali, per essere compresi nel quadro penale come reati gravi, piuttosto che solo quelli minori (vedi paragrafo 10). Nella sua relazione del 1998, la seconda commissione parlamentare d’inchiesta ha evidenziato le difficoltà segnalate dalla magistratura nell’assicurare la punizione per i reati ambientali, la maggior parte dei quali reati minori si veda il paragrafo 13). La Corte rileva che, così come presentati dai candidati e terzi intervenienti, il primo grave reato ( delitto di “attività organizzate per il traffico di rifiuti” è stata introdotta nel 2001 (si veda il paragrafo 131 sopra).
437. La Corte rileva inoltre che, nel 2004, la terza commissione parlamentare d’inchiesta ha espresso il parere che di tutela ambientale garantita mediante la cornice penale è stato poco efficace e ha avuto solo un modesto effetto deterrente (vedere paragrafo 20). Essa ha rilevato l’assenza di un unico, coordinato quadro giuridico per reati ambientali. Ha ribadito il fatto che la maggior parte dei reati di minor portata, un dato di fatto che la commissione ha ritenuto che, in sé, di sollevare una serie di preoccupazioni in termini di reale efficacia di tali disposizioni. In particolare, questo ha comportato brevi termini di prescrizione di legge, precluso l’utilizzo di alcuni strumenti di indagine, e anche limitato l’applicabilità di alcuni provvedimenti cautelari. La commissione ha inoltre osservato che, sebbene l’introduzione del reato di “attività organizzate per il traffico di rifiuti”, nel 2001, aveva segnato un importante piano di sviluppo, le autorità di polizia che erano stati intervistati espressi dubbi sulla sua efficacia, data la difficoltà nel dimostrare la condotta sottostante il reato.
438. La Corte riconosce l’introduzione del reato di illecita combustione di rifiuti nel 2013 (si veda il paragrafo 132 di cui sopra), che, nelle parole della sesta commissione parlamentare d’inchiesta, è stato un intervento legislativo volto ad affrontare un aspetto della natura specifica del fenomeno che si sta verificando nella cosiddetta Terra dei Fuochi (vedere paragrafo 74 di cui sopra). Lodando l’intenzione di affrontare un problema estremamente grave, tramite una specifica fattispecie di reato, la stessa commissione d’inchiesta, ha dichiarato, nel suo 2018 relazione sulla Campania, che il reato in questione non aveva dimostrato di essere uno strumento efficace nella lotta contro il fenomeno dell’abusivismo di incenerimento (vedere paragrafo vedere paragrafo 74 di cui sopra). In un precedente rapporto, pubblicato anche nel 2018, la commissione aveva descritto la limitata applicazione della disposizione in questione, rispetto alla frequenza del fenomeno è stato destinato al contatore.
439. La Corte osserva, come anche indicato dai candidati e terzi, che solo nel 2015, con l’entrata in vigore della Legge n. 68, che una serie di reati è stata introdotta per combattere il traffico e smaltimento illegale dei rifiuti (si veda il paragrafo 133 di cui sopra). Nel 2018 la sesta commissione parlamentare d’inchiesta, pur accogliendo l’adozione di queste ultime disposizioni, ritiene che sarebbe necessario verificare se, e in che misura i reati ambientali introdotti da questa legge sarebbe in grado di fornire strumenti più efficaci nella lotta contro i reati ambientali (si veda il paragrafo 74 di cui sopra).
440. Senza imbarcarsi su una valutazione in astratto di un tale quadro, la Corte rileva che, come descritto sopra, e sullo sfondo delle preoccupazioni espresse dalle commissioni parlamentari d’inchiesta, i dubbi emergono come l’efficacia della struttura legale nella prevenzione dei reati ambientali, compresi quelli derivanti dalla condotta di cui trattasi nel caso di specie, almeno fino all’entrata in vigore della Legge n. 68 nel 2015. Inoltre, fino al 2015, la risposta del legislatore sembra essere stato non solo non convincente in termini di efficacia, ma anche lento e frammentario, con i singoli reati gravi creato nel tempo, ma senza alcun tentativo di rivisitare, in modo olistico, le carenze nel diritto penale sistema identificato dal Parlamento italiano proprie commissioni.
441 . Girando per il Governo relative osservazioni riguardanti le indagini penali e i procedimenti penali scaturiti da loro, la Corte osserva che il caso del file indica che le indagini penali in dumping e l’interramento di rifiuti da parte di gruppi di criminalità organizzata, è stato lanciato nel lontano 1990 (vedere paragrafi 10, 16, 20 e 53 di cui sopra). Le informazioni in caso di file, tuttavia, non consentono alla Corte di acquisire una chiara o un quadro completo delle indagini penali condotte in relazione al dumping, seppellire, e l’incenerimento di rifiuti nella Terra dei Fuochi zona, e i risultati di queste indagini. Allo stesso modo, il Governo non ha fornito una panoramica di loro, ma invece concentrato su sette set di un procedimento penale.
442. Per quanto riguarda i due insiemi di procedimento descritto dal Governo nelle loro osservazioni (vedi commi 335 e 336 sopra), la Corte osserva che il solo documenti forniti a supporto sono operative le parti delle relative sentenze. Emerge da questi documenti che un procedimento è stato interrotto a causa della scadenza dei termini di prescrizione di legge e, nel secondo procedimento, diverse persone sono stati condannati in primo grado per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di taluni reati sono stati dichiarati in prescrizione. Tuttavia, i documenti presentati non fornire alcun dettaglio in merito ai fatti che hanno dato luogo a casi come questi erano legati alla Terra dei Fuochi fenomeno.
443. Un altro procedimento cui si riferisce il Governo si è concluso con una sentenza di condannare un individuo di reati minori che coinvolgono non autorizzata di stoccaggio di veicoli e parti di veicoli (vedere paragrafo 163 sopra).
444. Infine, un altro caso invocata dal Governo, riguardante la discarica abusiva di rifiuti pericolosi nel comune di Casal di Principe comune, è stato infine trasferito ad altro giudice di primo grado a causa di una questione di giurisdizione, e non sono state fornite informazioni circa gli sviluppi successivi (vedere paragrafi 153-155 sopra).
445. La Corte rileva che, in assenza di ulteriore elaborazione o di fondatezza, questo procedimento può a malapena essere considerato la prova dell’effettivo perseguimento di reati derivanti dalla condotta illecita di cui trattasi nel caso di specie e che riguardano il fenomeno di inquinamento in gioco, come il Governo sembra essere in discussione.
446 . La Corte rileva, tuttavia, che in tre casi, gli individui sono stati condannati per reati in connessione con lo smaltimento illegale di grandi quantità di rifiuti pericolosi nei comuni inclusi nella Terra dei Fuochi (vedere paragrafi 148-152 e 156-159 sopra). I reati in questione sono stati il reato di disastro in due casi, e l’avvelenamento dei corsi d’acqua nel terzo. In un altro caso le condanne sono state fissate per il reato di “attività organizzate per il traffico di rifiuti” (si veda il paragrafo 131 sopra) in connessione con l’infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione e smaltimento dei rifiuti in un comune compreso nella Terra dei Fuochi (vedere paragrafi 160-162 sopra). Anche se questi casi non forniscono evidenza di efficacia dell’azione giudiziaria, la Corte ritiene che il piccolo numero di procedimenti invocata dal Governo non sono tali da soddisfare il Tribunale che le prove di questi procedimenti giudiziari da solo – lo Stato ha adottato le misure necessarie per proteggere i residenti del Terra dei Fuochi area.
447 . La Corte rileva che il Governo non ha presentato alcuna prova di un procedimento essendo stato portato in connessione con il reato di illecita combustione di rifiuti o di qualsiasi procedimento in relazione ai nuovi reati ambientali nel 2015.
‒ Misure in connessione con la gestione del ciclo dei rifiuti
448. La Corte sottolinea che il caso di specie non riguardano direttamente la cosiddetta “crisi dei rifiuti” in Campania per sé , o il fallimento delle autorità italiane di garantire la raccolta dei rifiuti, trattamento e smaltimento nella regione, un problema che è stato affrontato, come tale, in altri casi decisi dalla Corte di giustizia (vedi Di Sarno , già citata, e Locascia e Altri c. Italia , no. 35648/10 , 19 ottobre 2023). Detto questo, nella misura in cui risulta da numerosi documenti, nel caso di file che un fattore che contribuisce per la Terra dei Fuochi fenomeno, che potrebbe essere identificato come carenze nella raccolta dei rifiuti, trattamento e smaltimento di sistema (vedere, per esempio, commi 58, 74, 78, 84 di cui sopra), e, dato che il Governo ha rilasciato dichiarazioni concernenti le misure adottate dalle autorità per affrontare queste lacune, come parte delle misure adottate per affrontare l’inquinamento da problema a problema, la Corte dovrà ora procedere con l’esame di questi provvedimenti.
449. La Corte rileva che il Governo di cui per un certo numero di rapporti, e, in particolare, una redatto dalla regione Campania autorità nel 2018 (v. supra, punto 77) e un altro dalla Direzione Generale in materia di Rifiuti e di Inquinamento del Ministero dell’Ambiente nel 2019 (vedere paragrafo 94 di cui sopra). Il Governo ha inoltre depositato una copia delle informazioni trasmesse al Comitato dei Ministri il 4 aprile 2019 in connessione con l’esecuzione del Tribunale Di Sarno giudizio, (citata; v. supra, punto 85). Questi documenti indicano che la legislazione e gli altri strumenti sono stati adottati per affrontare le carenze nella gestione dei rifiuti nella regione. Essi contengono le prove di progressi in diverse aree, come ad esempio la raccolta differenziata dei rifiuti domestici, e rivelare che la capacità di smaltimento dei rifiuti e trattamento nella regione è aumentata o è in procinto di essere aumentato.
450. La Corte sottolinea che la sesta commissione parlamentare d’inchiesta ha elogiato alcuni risultati dalle autorità in questo campo, pur sottolineando che un certo numero di preoccupazioni rimasta febbraio 2018 (vedere paragrafo 74 di cui sopra). La Corte rileva inoltre che, nel suo rapporto del gennaio 2021, il Delegato Ufficiale ha sottolineato l’esistenza di “gravi problematiche di carattere sistemico”, cioè le carenze che interessano il funzionamento del ciclo dei rifiuti e l’assenza di strutture, che hanno contribuito alla persistenza di incenerimento illegali pratiche (vedere paragrafo 99 di cui sopra).
451. Il Tribunale osserva che, almeno per quanto di settembre 2019, secondo il Governo, l’Italia era pagare la penalità inflitta dalla CORTE nelle sue 2015 sentenza (si veda il paragrafo 173 sopra).
452. Per quanto riguarda l’esecuzione del sopra citato Di Sarno sentenza, la Corte osserva che il Comitato dei Ministri per la decisione di giugno 2019, pur riconoscendo gli sforzi da parte delle autorità italiane finalizzato alla promozione di sistemi di raccolta differenziata e i risultati incoraggianti ottenuti, a questo proposito, ha notato con preoccupazione che, almeno fino al 15 febbraio 2018, solo una minima parte dei cosiddetti “rifiuti storici” accumulato prima del 2009 era stato rimosso (si veda il paragrafo 175 di cui sopra). Nel mese di settembre 2021, il Comitato dei Ministri ha rilevato con preoccupazione che le disfunzioni continuato a essere segnalati in relazione smaltimento dei rifiuti in Campania (vedere paragrafo 176 sopra). Tuttavia, la Corte sottolinea inoltre che, nel mese di settembre 2022, il Comitato dei Ministri prende atto con soddisfazione dei progressi compiuti verso l’eliminazione di “rifiuti storici” e l’ulteriore progresso previsto nello stesso anno, anche se ha notato con una certa preoccupazione che non fossero stati compiuti progressi significativi a livello di raccolta differenziato dei rifiuti.
453. Basato su considerazioni che precedono, la Corte si limita a concludere che per molti anni dopo lo stato di emergenza è stato dichiarato in Campania a metà degli anni 1990 in connessione con la cosiddetta “crisi dei rifiuti”, e almeno fino al 2019, le autorità italiane sembrano essere stati piuttosto lento a colmare le lacune che interessano la Regione Campania i rifiuti di raccolta, trattamento e smaltimento di sistema.
‒ Misure in connessione con la fornitura di informazioni
454 . La Corte ritiene, in limine, che, nella fattispecie, valutando se l’autorità rispettato l’obbligo di fornire agli individui, come i ricorrenti, che vivono nelle zone colpite dal fenomeno di inquinamento, con le informazioni che consentano loro di valutare i rischi per la loro vita e la salute delle sovrapposizioni in qualche misura con la domanda se prima non ha preso misure per identificare le aree interessate e per accertare la natura e l’entità della contaminazione. La Corte ha già osservato, l’assenza di un approccio sistematico a questo proposito prima del 2013, e mentre è riconosciuto un numero di passi compiuti dalle autorità, nel periodo successivo (vedere paragrafi 398 a 407 sopra) non è convinto che le autorita’ di risposta in termini di raccolta di informazioni sulla natura e la portata del fenomeno di inquinamento in questione è stato sufficientemente sistematico, completo e coordinato, in particolare per quanto riguarda gli sforzi di trascendere la valutazione dei terreni agricoli, ai sensi del Decreto-Legge n. 136 del 2013 (vedere paragrafi 408 e 410 di cui sopra). A parere del Tribunale, questo non può che riflettersi negativamente sulla capacità delle autorità di fornire gli individui che vivono nelle zone colpite dal fenomeno di inquinamento, con le necessarie informazioni disponibili, per consentire loro di valutare i rischi per la loro vita e la salute.
455. Girando per la diffusione delle informazioni che erano state raccolte ed era disponibile, la Corte osserva che, a parte la menzione pubblicazione sul sito ARPAC dei risultati del Gruppo di Lavoro istituito nell’ambito del 2013 Decreto (vedi commi da 111 a 116 di cui sopra), il Governo di non aver effettuato specifiche osservazioni circa la diffusione pubblica o di rilascio di informazioni relative al fenomeno di inquinamento in questione e/o i suoi effettivi o potenziali conseguenze sulla salute. Detto questo, la Corte rileva che numerosi studi epidemiologici condotti sotto l’egida dell’autorità dello Stato (vedere paragrafi 21, 25, 57, 64, 83, 98 di cui sopra) sono stati a disposizione del pubblico.
456 . La Corte ritiene che, nel valutare se le autorità hanno ottemperato al loro dovere di fornire informazioni, deve necessariamente prendere in considerazione la natura specifica del fenomeno di inquinamento in questione e le tipologie di rischio in questione. La Corte ha già osservato, su larga scala la natura della Terra dei Fuochi fenomeno e la sua ampia diffusione geografica. Si è anche notato che proveniva da varie forme di illecito e, quindi, completamente non regolamentato – condotta nel corso di molti anni, vale a dire il dumping e l’interramento di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, spesso associato con l’incenerimento. La Corte osserva inoltre che le sostanze inquinanti rilasciate nell’ambiente come conseguenza del fenomeno ha interessato tutte le componenti ambientali (aria, suolo, acqua); inoltre, come evidenziato dal Senato della repubblica 12a Commissione, il modo in cui questi inquinanti rilasciati nell’ambiente vario e, di conseguenza, ci sono stati diversi modi in cui la popolazione poteva venire in contatto con loro (si veda il paragrafo 73 di cui sopra).
457 . Contro tale contesto, pur riconoscendo che gli studi epidemiologici e altre informazioni, come i risultati del Gruppo di Lavoro citato dal Governo, sono stati resi disponibili al pubblico, su base individuale, la Corte non considera tali passaggi sufficienti nelle circostanze del caso di specie. Trova, piuttosto, che un fenomeno di inquinamento di tale entità, complessità e la serietà necessaria, come una risposta delle autorità di parte, completa e accessibile strategia di comunicazione, per informare il pubblico in modo proattivo sui potenziali o effettivi rischi per la salute e sulle misure adottate per gestire questi rischi.
458 . Infine, la Corte non può non notare che, nel presente caso, l’informazione che ci era stato fornito il Parlamento italiano, nel 1997, circa il sistematico di pratiche di sepoltura e l’abbandono di rifiuti pericolosi, di prassi, di cui erano le cose, almeno dal 1988 (si veda il paragrafo 12), era coperto dal segreto di Stato, e fu solo declassificati e resi disponibili al pubblico nel 2013, che è di quindici anni più tardi (si veda il paragrafo 40). Mentre la Corte non mette in dubbio che ci possa essere un forte interesse del pubblico per mantenere la segretezza di alcune informazioni (si veda, per esempio, nel contesto della lotta contro il terrorismo, Al-Hawsawi v. Lituania , no. 6383/17 , § 185, 16 gennaio 2024), è colpito dalla durata complessiva e onnicomprensiva natura del segreto di stato imposto nel caso di specie.
459. Senza voler ripetere le conclusioni in relazione alle specifiche serie di misure analizzate nei paragrafi precedenti, la Corte formula le seguenti osservazioni di carattere generale per quanto riguarda le autorità italiane di risposta per la Terra dei Fuochi fenomeno di inquinamento.
460 . La Corte non può non notare che il Governo nelle loro osservazioni sono basati quasi esclusivamente su misure introdotte dopo il 2013, anche se emerge dal materiale inviato alla Corte che una certa azione era già stata presa prima di tale data. Infatti, la Corte è colpito dal fatto che il primo strumento di carattere generale adottate, al fine di accertare l’entità del fenomeno di inquinamento in questione e affrontare le sue componenti, è stata emanata solo nel mese di dicembre 2013 (si veda il paragrafo 103 di cui sopra), nonostante le autorità conoscenza di almeno alcuni aspetti significativi del problema dall’inizio degli anni 1990, e circa il fenomeno nella sua interezza, almeno dai primi anni del 2000 (vedere paragrafi 16 – 18).
461 . Il Giudice non può escludere la possibilità che ulteriori misure isolate, che non sono stati elencati dal Governo e non sono inclusi nel materiale inviato dalle parti, possono essere state prese dalle autorità prima del 2013. Tuttavia, la Corte rileva che, nel 2018, il Senato del 12 ° Comitato ha dichiarato che le autorità hanno “iniziato” a valutare il punto critico della situazione nell’area della Campania conosciuta come Terra dei Fuochi , di cui erano ben informati e di intervenire, con notevole ritardo, e aveva cominciato a prendere misure concrete per affrontare il fenomeno solo nel 2013 (si veda il paragrafo 73 di cui sopra). Data la natura del problema di inquinamento in questione e il tipo di rischi in questione, la Corte rileva come un ritardo nell’adozione di misure inaccettabili. La Corte è anche portato a concludere, in base al materiale a sua disposizione, che prima del 2013 le misure per affrontare il fenomeno di inquinamento sono stati frammentati al meglio, e che non sforzi significativi per affrontare il problema in modo sistematico, completo e coordinato può essere rilevato.
462 . La Corte ha anche colpito il fatto che un “Piano di Azione” per combattere il fenomeno delle discariche abusive e l’incenerimento dei rifiuti a livello regionale è stato adottato solo nel 2016 (si veda il paragrafo 66). Inoltre, la Corte constata che entro il mese di novembre 2018 una nuova strategia di attuazione per il Piano di Azione è stato ritenuto necessario (vedere paragrafo 78 di cui sopra). Pur riconoscendo che la nuova strategia rappresenta un importante tentativo di approccio la Terra dei Fuochi problema in modo più strutturato e coordinato, la Corte fa alcune osservazioni. Innanzitutto, si osserva che la necessità di un più strutturato e coordinato preso la forma di una proposta concreta, solo alla fine del 2018, che è ben più di due decenni dopo che il problema per la prima volta all’attenzione delle autorità (si veda il paragrafo 78 di cui sopra). Inoltre, il Giudice è preoccupato per il fatto che il documento Preambolo sembra suggerire che, anche nel 2018, è stato comunque ritenuto necessario, in primo luogo l’identificazione, e, in secondo luogo, al fine di coordinare le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella lotta contro l’incenerimento pratiche (ibid.). La Corte osserva inoltre che il 2018 strategia sembra aver spostato il focus principale di un aspetto specifico del fenomeno in questione nel caso di specie, vale a dire, incenerimento illegali. Infine, sulla base della documentazione presentata, è difficile per il Giudice per ottenere un senso di se, e in che modo, le misure previste nel Piano d’Azione sono tra di loro o coordinato con gli altri sforzi che vengono svolte da altri soggetti istituzionali coinvolti nell’affrontare il Terra dei Fuochi problema.
463 . Inoltre, la Corte rileva che il Governo non hanno fornito informazioni sufficienti al rispetto dei diversi insiemi di misure elencate per consentire al Tribunale per ottenere un senso di come sono stati messi in pratica e quali progressi sono stati fatti (vedi, per esempio, 417, 421, 423, 428, e 441).
464 . Infine, la Corte non può non osservare che il materiale immesso indica che l’attuazione di alcune misure è stato caratterizzato da ritardi (vedi, per esempio, i paragrafi 403, 404, 412, 416, 418, 422 e 429 sopra).
465. Alla luce delle suesposte considerazioni di carattere generale, accoppiato con quelli fatti in connessione con determinate misure, la Corte ritiene che il Governo non hanno stabilito che le autorità italiane hanno affrontato la Terra dei Fuochi problema con la diligenza giustificata dalla gravità della situazione e considera che non sono riusciti a dimostrare che lo Stato italiano ha fatto tutto ciò che può essere necessario per proteggere i candidati vita.
466. In luce osservazioni del Tribunale, ai punti 384 392 sopra, le obiezioni del Governo per l’effetto che i ricorrenti non potevano essere considerati vittime della violazione lamentato dall’assenza di una comprovata nesso causale tra la presunta violazione della Convenzione e il danno subito dai ricorrenti deve essere respinto.
467. Da quanto sopra consegue che non vi è stata una violazione dell’Articolo 2 della Convenzione.
468. La Corte ritiene che, alla luce di quanto sopra, e in particolare il suo ragionamento punti 435 447 di cui sopra, la questione dell’esistenza di un adeguato quadro giuridico che permetta alle autorità di perseguire i responsabili dell’inquinamento non garantisce un esame separato.
469. Visti i suoi risultati ai sensi dell’Articolo 2, vale a dire che il Governo non è riuscita a dimostrare che lo Stato italiano ha fatto tutto ciò che può essere necessario per proteggere i candidati vita, e considerando che, nel rispetto dell’Articolo 8 i candidati si basava essenzialmente sugli stessi argomenti, come quelli realizzati nel rispetto della loro denuncia ai sensi dell’Articolo 2, la Corte ritiene che non è necessario esaminare se c’è anche stato un separato violazione dell’Articolo 8 sul conto di una presunta incapacità di proteggere i candidati per la salute e il benessere.
470. Come per la presunta violazione dell’Articolo 8 sul conto di un eventuale mancato conferimento il i richiedenti informazioni sui rischi per la salute, visto le conclusioni a norma dell’Articolo 2, e in particolare il suo ragionamento ai commi 454 456 di cui sopra, la Corte ritiene che non è necessario esaminare il reclamo separatamente.
471. Basandosi sull’Articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti dichiarato che non c’erano rimedi efficaci a disposizione per la sfida di presunte violazioni. Candidato n. 5 lamentato una violazione procedurale dell’arto dell’Articolo 2 della Convenzione.
472. Tuttavia, visto che i fatti del caso, le osservazioni delle parti e le sue conclusioni ai sensi dell’Articolo 2 della Convenzione, la Corte ritiene che essa ha esaminato le principali questioni giuridiche sollevate nella presente domanda e che non c’è bisogno di dare un separato provvedimento sulla ricevibilità e sul merito delle restanti censure.
473. Articolo 46 della Convenzione prevede:
“1. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione.
474. La Corte ribadisce che la sentenza in cui si trova una violazione della Convenzione impone al convenuto Stato un obbligo di legge non solo per pagare gli interessati le somme assegnato a titolo di equa soddisfazione, ma anche di scegliere, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure generali da adottare in suo ordinamento giuridico interno per mettere fine alla violazione rilevate dalla Corte e a rimediare, per quanto possibile, gli effetti. È principalmente per lo Stato interessato da scegliere, sottoposta alla vigilanza del Comitato dei Ministri, i mezzi da utilizzare nel suo ordinamento giuridico interno per l’adempimento della sua obbligazione ai sensi dell’Articolo 46 della Convenzione. Tuttavia, al fine di aiutare lo Stato responsabile per adempiere a tale obbligo, il Giudice può cercare di indicare il tipo di misure di carattere generale che potrebbero essere adottate per porre fine alla situazione che ha trovato di esistere (vedi Centro per le Risorse Legali per conto di Valentin Câmpeanu v. Romania [GC], n. 47848/08 , §§ 158-59, CEDU 2014; Stanev v. Bulgaria [GC], n. 36760/06 , §§ 254 ‑ 55, CEDU 2012; Scoppola v. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03 , § 148, 17 settembre 2009; e Broniowski v. Polonia [GC], n. 31443/96 , § 194, CEDU 2004-V).
475. Il Governo ha ritenuto necessaria la Corte di imbarcarsi su un pilota procedura di valutazione, dato che, a loro avviso, i fatti del caso in questione non aveva svelato l’esistenza di un problema strutturale.
476. Si precisa che, come già delineato nella loro presentazione sul merito della causa, lo Stato italiano ha preso tutte le misure appropriate per monitorare i terreni agricoli, a prevenire i rischi per la salute pubblica, scoraggiare le discariche abusive e l’incenerimento dei rifiuti e punire i responsabili, e attuare urgenti in materia di sicurezza e di misure di decontaminazione entro la così ‑ detta “Terra dei Fuochi zona.
477. Basandosi su Lakatos v. Ungheria (n. 21786/15 , §§ 88-91, 26 giugno 2018), il Governo ha sostenuto che, qualora uno Stato membro convenuto aveva già preso le misure necessarie per risolvere le censure delle ricorrenti, la Corte ha escluso l’applicazione del pilota-procedura di valutazione.
478. Inoltre, il Governo sostiene che la presenza di accesso e ricorsi interni effettivi i possibili candidati per ottenere il risarcimento di eventuali infrazioni simili a quelli lamentato dal presente candidati. Per questo motivo, il Governo ha sostenuto che il rischio di un gran numero di denunce simili sia stata presentata apparso remoto, rafforzando in tal modo la loro opinione che il pilota-procedura di valutazione non sarebbe giustificata.
(a) Applicazione di n. 51567/14
479. I candidati impugnata argomenti del Governo.
480. Essi hanno sostenuto che le violazioni si lamentava di derivava da una diffusa, di un problema strutturale che nasce dalla Stato italiano inosservanza dei propri obblighi, l’inefficacia del quadro legislativo di riferimento, e l’insufficienza o l’uso inefficiente delle risorse per la prevenzione, la gestione e la repressione dei comportamenti che hanno determinato la Terra dei Fuochi fenomeno e per la bonifica di aree inquinate. Come risultato di queste carenze, di circa tre milioni di persone avevano sofferto e continua a soffrire di una violazione dei loro diritti ai sensi della Convenzione.
481. A sostegno della loro tesi che il problema è diffuso, o di grandi dimensioni, la natura, le ricorrenti hanno affermato che il delimitata ufficialmente Terra dei Fuochi ha incluso circa il 52% del territorio della Regione Campania popolazione. Sono nuovo di cui al 2018 rapporto del Senato del 12 ° Comitato, che ha dichiarato che l’elenco dei comuni individuati dalla legge e decreti come parte integrante della Terra dei Fuochi è stato elaborato sulla base di presunzioni, e che questo non doveva essere preso come il che implica che alcune aree che non sono di quella lista sono stati influenzati da fenomeni di inquinamento (si veda il paragrafo 73 di cui sopra). Hanno anche citato la stessa commissione, in cui la Terra dei Fuochi fenomeno è stato descritto come un irresponsabile e incontrollato fenomeno che riguarda lo smaltimento e l’incenerimento di sostanze tossiche e di tutte le forme di rifiuti come una catastrofe ambientale (ibid.).
482. I ricorrenti hanno ribadito le loro argomentazioni riassunti nel paragrafo 312 sopra per quanto riguarda l’impatto della Terra dei Fuochi fenomeno sulla salute umana. Hanno anche sottolineato le carenze che interessano le autorità italiane di risposta in termini di identificazione e il monitoraggio di siti contaminati, e hanno ribadito la loro argomenti per l’effetto che la decontaminazione sforzi erano stati insufficienti, come indicato nel paragrafo 313 sopra.
483. I candidati sottolineato che simili denunce erano state sollevate in un gran numero di altre applicazioni pendente dinanzi al Tribunale, e che altre applicazioni sulle stesse questioni suscettibili di essere introdotti in futuro.
484. Sulla base delle considerazioni che precedono, i candidati sono invitati alla Corte di adottare un pilota-procedura di valutazione, al fine di indicare le misure adottate dallo Stato italiano, al fine di eliminare le disfunzioni strutturali al problema.
(b) Applicazione di n. 74208/14
485. I candidati in disaccordo con il Governo asserzione per l’effetto che tutte le necessarie misure sono state adottate per affrontare le dannose ripercussioni ambientali di inquinamento. Essi hanno inoltre contestato il Governo, istruzione, suggerendo che la probabilità di un gran numero di denunce simili di essere depositato presso il Tribunale era uno remoto. A questo proposito, hanno osservato che ci sono stati diversi casi simili pendente dinanzi alla Corte.
486. Hanno fatto, tuttavia, d’accordo con il Governo che un pilota procedura nel caso di specie non sarebbe necessario. A sostegno della loro conclusione, e con riferimento ai casi di Lakatos e Cordella , entrambe citate, hanno segnalato la complessità tecnica delle misure in questione, in particolare di quelli necessari per la decontaminazione delle aree interessate dall’inquinamento.
487. La Corte ribadisce che l’Articolo 46 della Convenzione, come interpretato alla luce dell’Articolo 1, impone al convenuto Membri un obbligo di legge per applicare, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, generali appropriate e/o le singole misure per proteggere i diritti del richiedente il quale la Corte si è trovata ad essere violati. Tali misure devono essere prese per quanto riguarda le altre persone nella situazione delle ricorrenti, in particolare risolvendo i problemi che hanno portato la Corte constatazioni di violazione (v., tra le altre autorità, Rutkowski e Altri c. Polonia, nn. 72287/10 e altri, § 200, 7 luglio 2015; Ališić e Altri c. Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Serbia, la Slovenia e l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia [GC], n. 60642/08, § 78, CEDU 2014; Torreggiani e Altri c. Italia , nn. 43517/09 , 46882/09 , 55400/09 , 57875/09 , 61535/09 , 35315/10 e 37818/10 , § 83, 8 gennaio 2013; e Broniowski v. Polonia [GC], n. 31443/96 , §§ 192-93, CEDU 2004 ‑ V, e la bibliografia ivi citata).
488. Al fine di agevolare l’effettiva attuazione delle sue decisioni, il Giudice può adottare un pilota-procedura di valutazione che permettono di individuare chiaramente i problemi strutturali sottostanti violazioni della Convenzione e di indicare le misure da adottare da parte del convenuto Stati per porvi rimedio (vedi Risoluzione Res(2004)3 su sentenze rivelando un problema sistemico di fondo, adottata dal Comitato dei Ministri il 12 Maggio 2004, e Broniowski , sopra citata, §§ 189-94). Questo adjudicative approccio, tuttavia, è proseguito con il dovuto rispetto per le istituzioni Convenzione rispettive funzioni: spetta al Comitato dei Ministri per valutare l’attuazione dei singoli e misure di carattere generale ai sensi dell’Articolo 46 § 2 della Convenzione (si veda Rutkowski e Altri , sopra citata, § 201, e la bibliografia ivi citata).
489 . La Corte ribadisce che il pilota-procedura di valutazione è stata concepita come una risposta alla crescita del Tribunale del lavoro, causato da una serie di casi dalla stessa derivanti, strutturale o sistemica disfunzione, e per garantire l’efficacia a lungo termine della Convenzione macchinari. Si ribadisce che, con il duplice scopo di pilota-procedura di valutazione è, da un lato, a ridurre la minaccia per l’efficace funzionamento del sistema della Convenzione e, dall’altro, per facilitare i più veloci e più efficaci per la risoluzione di una disfunzione che colpisce la protezione della Convenzione dei diritti in questione nell’ordinamento giuridico nazionale (vedi Burmych e Altri c. Ucraina (colpire) [GC], nn. 46852/13 et al., § 158 e 159, 12 ottobre 2017).
(a) Se la situazione nel caso di specie garantisce l’applicazione del pilota-procedura di valutazione
490 . La Corte rileva anzitutto che la violazione trovati nel presente caso trae origine da una diffusa su larga scala fenomeno di inquinamento derivante non da un incidente isolato, ma dal dumping illegale, interramento e/o di abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e di rifiuti urbani, spesso associato con l’incenerimento, effettuata nel corso di decenni, in modo spesso descritto come “sistematica” (vedere paragrafi 16, 68, 73, e l’articolo 148, di cui sopra). La Corte sottolinea, inoltre, che i suoi risultati, per la lentezza della risposta delle autorità dello Stato di reagire al problema (vedi commi 460, 461 e 462 sopra) così come i ritardi che ha continuato a caratterizzare gli sforzi per affrontare (vedere paragrafo 464 sopra). Questo denota, a parere del Tribunale, di un fallimento sistemico per rispondere in maniera adeguata, sia in termini di tempo e fatica, per il problema di inquinamento sotto controllo. Inoltre, la Corte rileva che la situazione si lamentava di non essere considerato come aver cessato, almeno finora, come evidenziato dai più recenti documenti presentati dalle parti, che sono datati tra il 2018 e il 2021 e divulgare smaltimento illegale di rifiuti, siti continuato a essere scoperto e incenerimento illegali di rifiuti, è stato segnalato (vedi, per esempio, commi 73, 83, 84, 99 di cui sopra).
491. Inoltre, il Giudice non può trascurare il fatto che, secondo il suo caso di gestione di database, settanta-due applicazioni sono state portate sollevando questioni simili, di cui trentasei applicazioni, con un totale di circa quattro mila sette cento candidati, sono pendenti nei confronti dell’Italia. Si può non notare che la Terra dei Fuochi zona, come definito dall’inter-direttive ministeriali, ha una popolazione di circa 2,963,000 abitanti (vedere i paragrafi 7 e 8). Come sottolineato dai ricorrenti, ammonta a circa la metà della popolazione della regione Campania.
492 . Tenendo conto della persistente natura del problema e sistemica delle carenze che hanno caratterizzato lo Stato della risposta, accoppiato con il gran numero di persone che ha interessato ed è in grado di influenzare, nonché l’urgente necessità di concedere loro la speedy e un adeguato risarcimento, il Tribunale ritiene opportuno applicare il pilota-procedura di valutazione nel caso di specie (vedi Burdov (n. 2) , sopra citata, § 130, e Dito v. Bulgaria , no. 37346/05 , § 128, 10 Maggio 2011).
(b) misure di carattere Generale
493. Dato che le sentenze della Corte sono essenzialmente di accertamento, il convenuto Stato rimane libero, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, di scegliere il mezzo con cui si scarica il suo obbligo ai sensi dell’Articolo 46 della Convenzione, a condizione che siano compatibili con le conclusioni raggiunte nella sentenza della Corte. Tuttavia, per assistere il convenuto Stato di adempiere ai propri obblighi, la Corte può, eccezionalmente, indicare il tipo di misure che potrebbero essere adottate per porre fine a un problema che ha identificato (vedi Varga e Altri , sopra citata, §§ 101-102, e Sukachov v. Ucraina , no. 14057/17 , § 144, 30 gennaio 2020). A questo proposito, la Corte trova s opportuno dare indicazioni più precise come le misure generali da adottare nei confronti del problema sistemico sopra individuati (si veda il paragrafo 490 sopra).
(i) strategia Globale che riunisce esistenti o di previste misure
494 . La Corte ribadisce all’inizio la sua ricerca per l’effetto che la natura della minaccia di cui trattasi nel caso di specie è, a suo avviso, necessario per tutto sistematico, coordinato e completa risposta da parte delle autorità (si veda il paragrafo 396 di cui sopra). Mentre la Corte riconosce che sono stati compiuti sforzi significativi – anche se tardivamente – per affrontare la Terra dei Fuochi problema in maniera più strutturata (v., in particolare, il comma 462 sopra), sollecita le autorità dello Stato di adottare ulteriori misure per assicurare la completezza e di coordinamento nel loro approccio, con una chiara delimitazione delle competenze in modo da evitare un’inutile frammentazione delle responsabilità tra i diversi livelli dell’apparato Statale (locale, regionale, e il governo centrale) e le diverse agenzie Statali e gli attori istituzionali coinvolti nell’affrontare il problema.
495. In questo contesto, le autorità dello Stato deve costruire sulle loro sforzi, con l’obiettivo di sviluppare, in un’attività di consultazione con le autorità locali, regionali, nazionali e/o delle parti interessate (compresi i rappresentanti della società civile e associazioni di categoria), una strategia globale di riunire tutte le misure previste, a tutti i livelli dell’apparato Statale, al fine di affrontare il fenomeno di inquinamento in questione. Questo include tutte le misure volte a individuare le aree interessate dallo smaltimento illegale di rifiuti, pratiche e valutare la natura e l’entità della loro contaminazione (suolo, acqua e aria), la gestione di qualsiasi rischio rivelato; indagare l’impatto sulla salute dell’inquinamento fenomeno in questione; e la lotta contro la condotta che dà luogo al fenomeno di inquinamento, che è il dumping illegale, sepoltura e l’incenerimento dei rifiuti (si veda il paragrafo 395 sopra). Tale strategia dovrebbe contenere i tempi di attuazione nel breve, medio e lungo termine e l’individuazione, in linea di principio, delle risorse necessarie e la loro ripartizione per il relativo Stato di attori.
496. Con particolare riguardo all’individuazione delle aree interessate dall’inquinamento di cui trattasi e di accertare la natura e l’entità di contaminazione ambientale, la Corte ricorda che ha trovato al di sopra di tali iniziative costituiscono un prerequisito necessario sia per il significativo e valutazione di potenziali o effettivi rischi per la salute e per la definizione delle misure necessarie per la gestione di tali rischi (vedere paragrafo 398 sopra). Le note dei notevoli sforzi compiuti dalle autorità in questo ambito a partire dal 2013, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, di prova e di classificazione delle misure riguardanti i terreni agricoli introdotto con il Decreto-Legge n. 136 nel dicembre del 2013, convertito in Legge n. 6 del 2014 (si veda il paragrafo 104), e con le autorità Statali devono completare la loro attuazione senza indugio. Lo Stato deve inoltre garantire, all’interno della loro strategia, che le misure relative alla valutazione dei siti colpiti, al di là di quelli che si trovano all’interno di terreni agricoli sono svolte in un approccio globale e coordinato.
497. La Corte osserva inoltre che il fenomeno di inquinamento in questione è stato descritto dalla sesta commissione parlamentare d’inchiesta “in evoluzione”, come le informazioni emerse dalle attività di test, o come le indagini portato alla luce nuovi rifiuti di sepoltura o discariche, e dato che i rapporti che si infiamma, anche se ridotto negli anni, erano ancora in fase di raccomandata (vedere paragrafo 74 di cui sopra). Le autorità dello Stato deve, quindi, provvedere, nell’ambito della loro strategia, per l’aggiornamento continuo delle aree interessate da smaltimento illegale di rifiuti, pratiche di cui trattasi nel caso di specie, e per la loro valutazione in termini di natura e l’estensione della contaminazione.
498 . La Corte considera, inoltre, che la decontaminazione di aree interessate da inquinamento ambientale in questione è di primaria e urgente importanza (vedere, mutatis mutandis , Cordella , sopra citata, § 182), come è la resa in sicurezza delle aree inquinate. La Corte si riferisce ai risultati della sesta commissione parlamentare d’inchiesta per l’effetto che i suoi membri non erano state in grado di ottenere un obiettivo, aggiornati ricostruzione della situazione di decontaminazione a causa frammentato e incompleto di dati, presentati da diversi soggetti con sovrapposizione di competenze, la cui sfera di azione, a volte non del tutto chiaro per la commissione (si veda il paragrafo 74 di cui sopra). In considerazione di quanto precede, la Corte sollecita le autorità dello Stato di prevedere, nell’ambito della loro strategia, per il regolare e reportistica di dettaglio bonifica con misure intraprese e/o completato e la loro efficacia, con l’obiettivo di migliorare il targeting per gli interventi futuri.
(ii) meccanismo di monitoraggio Indipendente
499 . La Corte ribadisce inoltre la sua risultanze relative al fallimento di rispondere prontamente ad un problema che era stato noto alle autorità per molti anni (vedere paragrafi 460-461 sopra), i ritardi che caratterizzano l’attuazione di determinate misure (vedere paragrafo 464 sopra), e l’assenza di informazioni circa la concreta attuazione di altri (vedere paragrafo 463 sopra). In questo contesto, e tenuto conto del principio di sussidiarietà, le autorità dello Stato dovrebbe istituire un meccanismo a livello nazionale per il monitoraggio dell’attuazione e dell’impatto delle misure introdotte, sotto qualsiasi strategia globale sulla Terra dei Fuochi problema e per valutare il rispetto delle scadenze ivi indicate (vedere paragrafi 494-498 sopra). Le autorità devono assicurare garanzie adeguate mettere in atto in modo da garantire l’indipendenza del meccanismo, comprese misure volte a garantire che la sua composizione include gli individui – come rappresentanti della società civile e associazioni di categoria – che sono privi di qualsiasi istituzione di appartenenza con l’autorità dello Stato. Con l’obiettivo di aumentare la trasparenza, il meccanismo dovrebbe presentare le sue scoperte pubblicamente disponibili (vedere paragrafo 500 di seguito).
(iii) una piattaforma di informazioni
500 . Infine, la Corte sottolinea la sua conclusione per l’effetto che le autorità non avevano adeguatamente assolto ai loro obbligo di fornire gli individui che vivono nelle zone colpite dal fenomeno di inquinamento con informazioni che consentano loro di valutare i rischi per la salute e la vita (vedere paragrafi 454-457 sopra). A questo proposito, ha sottolineato l’assenza di una completa e accessibile strategia di comunicazione mirata ad informare il pubblico di potenziali o effettivi rischi per la salute, e delle azioni adottate o previste per la gestione di tali rischi. In questo senso, lo Stato italiano dovrebbe istituire un singolo, informazioni per il pubblico piattaforma di disegno insieme, in modo accessibile e strutturato, tutte le informazioni pertinenti riguardanti la Terra dei Fuochi problema e le misure adottate o previste in indirizzo, con informazioni sul loro stato di attuazione (si veda il paragrafo 499 sopra), e che fanno accordi per il suo aggiornamento periodico.
501 . La Corte ha deciso di applicare il pilota-procedura di valutazione nel caso di specie, con riferimento, in particolare per la carenza di tutto il sistema che hanno caratterizzato lo Stato della risposta al problema in questione, come stabilito nella presente sentenza, il grande numero di persone colpite e l’urgenza di concedere loro un veloce e un adeguato risarcimento a livello nazionale (si veda il paragrafo 492 di cui sopra). Basato su considerazioni che precedono, la Corte ritiene che lo scopo del presente giudizio può essere raggiunto solo se le misure sono attuate senza indebito ritardo, al più tardi entro due anni dalla data in cui la presente sentenza diventa definitiva, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri.
(d) la Procedura da seguire in casi simili
502 . La Corte ha riconosciuto, in quanto inerenti il pilota ‑ procedura di valutazione che la Corte esamina le questioni in gioco anche dal punto di vista degli interessi delle altre persone potenzialmente interessate. Tale valutazione comprende necessariamente la procedura per simili casi – sia quelli attualmente in corso e quelli suscettibili di essere depositato presso il Tribunale in futuro ( e Wałęsa v. Polonia , n. 50849/21 , § 333, 23 novembre 2023). Dal momento che il Broniowski sentenza è stato il Giudice coerente pratica di includere nel sentenze pilota, oltre a decisioni in caso pilota, varie decisioni procedurali riguardanti il futuro trattamento di follow-up dei casi – a quanto comunicato al convenuto di Governo e di nuovi affari. Per esempio, la Corte ha spesso deciso di rinviare casi simili, in attesa dell’attuazione di misure di carattere generale da parte del convenuto di Stato (vedi Wałęsa , sopra citata, § 334, con ulteriori riferimenti). Tuttavia, l’aggiornamento è facoltativo e non obbligatorie, come dimostrato dalle parole “appropriato” in Regola 61 § 6 delle Regole di Corte e la varietà degli approcci precedenti casi pilota (vedi Ananyev e Altri , sopra citata, § 235, con ulteriori riferimenti).
503. Il Tribunale decide che, in attesa dell’adozione da parte delle autorità nazionali, sottoposta alla vigilanza del Comitato dei Ministri, le misure necessarie a livello nazionale, sarà di rinviare l’esame di tutte le applicazioni di cui il Governo non hanno ancora ricevuto un avviso, per un periodo di due anni dalla data in cui la sentenza diviene definitiva. Si sottolinea, peraltro, può comunque decidere in qualsiasi momento di dichiarare caso di inammissibilità o di sciopero in caso di un accordo amichevole tra le parti o la risoluzione della questione con altri mezzi, in conformità con gli Articoli 37 e 39 della Convenzione (vedere Torreggiani e Altri , sopra citata, § 101, e Rezmiveș e Altri c. Romania , nn. 61467/12 e altri 3, § 128, 25 aprile 2017).
- APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
504. L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente non permette solo una parziale riparazione, la Corte, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
505. I candidati fatto le seguenti affermazioni in materia di non ‑ danno patrimoniale:
a) i candidati di cui ai nn. 5 (Mario Cannavacciuolo), 7 (Maria José Ardizzone), 10 (Luciano Centonze), e 12 (Dario Letizia) ha affermato di 100.000 euro (EUR) ciascuna;
b) il richiedente non. 21 (Rosa Auriemma) ha affermato EURO a 30.000;
c) il richiedente non. 24 (Giuseppina Campolattano) ha affermato EUR 35,000;
d) richiedente no. 25 (Maria Lucia Capaldo) ha affermato EUR a 45.000.
506. Il Governo considera le loro pretese di essere eccessivo.
507. La Corte ritiene che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 della Convenzione non è matura per la decisione. Si deve di conseguenza essere riservati e l’ulteriore procedura fissi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 501.
508. In futuro la valutazione delle domande ai sensi dell’Articolo 41, l’approccio della Corte potrebbe dipendere dal Comitato dei Ministri di valutazione delle autorita’ di risposta alle carenze individuate e le misure correttive raccomandate ai sensi dell’Articolo 46 della presente sentenza (vedere paragrafi 494-499 sopra).
509. I ricorrenti hanno sostenuto i seguenti somme per i costi e le spese sostenute dinanzi alla Corte:
a) i candidati in applicazione no. 51567/14 (ricorrenti nn. 5, 7, 10 e 12) ha affermato EURO e 20.000 congiuntamente;
b) il richiedente nella domanda. 74208/14 (ricorrenti nn. 21, 24 e 25) ha affermato EUR 23,520.70 congiuntamente;
510. Essi hanno chiesto al Tribunale che qualsiasi premio per i costi e le spese saranno versati direttamente sul conto bancario dei loro rappresentanti legali.
511. Il Governo ha impugnato gli importi.
512. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui è stato dimostrato che questi sono stati effettivamente e necessariamente sostenute e sono ragionevoli per quantistica. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole premio candidati nella domanda. 51567/14 la somma di EURO 20.000 o congiuntamente, e che i ricorrenti nel ricorso n. 74208/14 la somma di EURO 20.000, per comune, per il procedimento davanti al Tribunale, più qualsiasi tassa che può essere addebitabile a loro. Tali importi devono essere versati direttamente nei conti bancari dei candidati rappresentanti (vedi Khlaifia e Altri c. Italia [GC], n. 16483/12 , § 288, 15 dicembre 2016).
- Decide , all’unanimità, di aderire applicazioni;
- Decide , all’unanimità, di sciopero applicazione no. 39742/14 , presentata dai richiedenti, di cui ai nn. 1-4, al di fuori della sua lista di casi;
- Respinge , all’unanimità, il Governo dell’eccezione preliminare relativa all’effetto che il Tribunale è stato impedito di esame delle domande, nel senso che sono sostanzialmente la stessa come una questione sottoposto ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento;
- Sostiene , con sei voti contro uno, le obiezioni del Governo per quanto riguarda lo status di vittima/ legittimazione attiva del ricorrente associazioni ricorrenti nn. 15, 16, 17, 18, 19) a norma degli Articoli 2 e 8 della Convenzione, e dichiara le loro denunce inammissibile;
- Si unisce , all’unanimità, per meriti le obiezioni del Governo per quanto riguarda lo status di vittima dei singoli candidati ai sensi degli Articoli 2 e 8 della Convenzione, e respinge di esso;
- Sostiene , all’unanimità, le obiezioni del Governo per quanto riguarda lo status di vittima ai sensi degli Articoli 2 e 8 della richiedenti che non abbiano risieduto o i cui parenti defunti che non hanno risieduto, nei comuni elencati nell’apposita inter-direttive ministeriali (ricorrenti nn. 9, 14, 26, 27, 28, 30, 31, 32, e 33) e dichiara le loro denunce inammissibile;
- Respinge , all’unanimità, le obiezioni del Governo per la non ‑ esaurimento delle vie di ricorso interne;
- Respinge , all’unanimità, le obiezioni del Governo in merito al rispetto della sei ‑ mesi di tempo ‑ limite, in quanto i richiedenti nn. 5, 7, 10, 12, 21, 24, e 25 sono interessati;
- Sostiene , all’unanimità, le obiezioni del Governo in merito al rispetto della sei ‑ mesi di tempo ‑ limite, in quanto i richiedenti nn. 6, 8, 11, 13, 20, 22, 23, 29 e 34 sono interessati, e dichiara le loro denunce inammissibile;
- Dichiara , all’unanimità, i reclami presentati dai richiedenti, di cui ai nn. 5, 7, 10, 12, 21, 24, e 25, a norma degli Articoli 2 e 8 della Convenzione ammissibile;
- Contiene , all’unanimità, che vi è stata una violazione dell’Articolo 2 della Convenzione;
- Detiene , con sei voti contro uno, che non c’è bisogno di esaminare separatamente le censure delle ricorrenti ai sensi dell’Articolo 8 della Convenzione;
- Detiene , con sei voti contro uno, che non c’è bisogno di esaminare la ricevibilità e sul merito dei candidati denuncia ai sensi dell’Articolo 13 della Convenzione;
- Detiene , con sei voti contro uno, che non c’è bisogno di esaminare la ricevibilità ed il merito della denuncia presentata dal richiedente, non. 5 sotto il procedurali arto dell’Articolo 2 della Convenzione;
- Contiene , all’unanimità, che il convenuto Stato necessario introdurre, senza ritardo e, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, entro e non oltre due anni dalla data in cui la presente sentenza diventa definitiva, in generale, le misure in grado di affrontare, in modo adeguato, il fenomeno di inquinamento in questione, in linea con le raccomandazioni contenute nei paragrafi 494-500 della presente sentenza;
- Decide , all’unanimità, di rinviare la seduta, in attesa dell’adozione delle misure necessarie a livello nazionale, tutte le applicazioni simili contro l’Italia, di cui il Governo non hanno ancora ricevuto l’avviso, per due anni dalla data in cui la presente sentenza diviene definitiva;
- Contiene , all’unanimità, che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 della Convenzione in materia di danno non patrimoniale è non pronto per la decisione; di conseguenza,
(a) si riserva il detto in questione nel suo complesso;
(b) riserva per l’ulteriore procedura e i delegati al Presidente della Camera il potere di fissare la stessa, se necessario, in non meno di due anni dalla data in cui la presente sentenza diviene definitiva;
- Contiene , all’unanimità,
(a) che il convenuto è Stato pagato, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’Articolo 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi:
(i) EUR di 20.000 (ventimila euro), congiuntamente, per i candidati di cui ai nn. 5, 7, 10, e 12, più qualsiasi tassa che può essere addebitabile, in riguardo di costi e spese, da versare direttamente in conti bancari dei loro rappresentanti e
(ii) EURO a 20.000 (ventimila euro), congiuntamente, per i candidati di cui ai nn. 21, 24 e 25, più qualsiasi tassa che può essere addebitabile, in riguardo di costi e spese, da versare direttamente in conti bancari dei loro rappresentanti;
(b) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino alla liquidazione semplici saranno corrisposti interessi su somme di cui sopra ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo di default maggiorato di tre punti percentuali;
- Respinge , con sei voti contro uno, il resto della domanda’ per i costi e le spese.
Fatto in inglese, e notificata in forma scritta il 30 gennaio 2025, a norma dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.
Ilse Freiwirth Ivana Jelić
Cancelliere Il Presidente
In conformità con l’Articolo 45 § 2 della Convenzione e Regola 74 § 2 del regolamento della Corte, separatamente i seguenti pareri sono allegati a questa sentenza:
(a) Accoglimento parere del Giudice Krenc;
(b) in Parte, consentendo, in parte opinione dissenziente del Giudice Serghides.
CONSENTENDO PARERE DEL GIUDICE KRENC
(Traduzione)
1. Ho concordato con tutte le disposizioni operative del presente giudizio, che è di massima importanza che si constata una violazione dell’Articolo 2 della Convenzione e indica una serie di misure da adottare da parte del convenuto di Stato in risposta al grave problema dell’inquinamento ivi definite dalla Corte.
Vorrei, tuttavia, per impostare separatamente le mie preoccupazioni per quanto riguarda un singolo punto, per quanto riguarda l’approccio della Corte per la legittimazione ad agire delle associazioni ambientali casi.
2. Nel caso di specie, rifiutando di riconoscere il richiedente, associazioni, avendo in piedi di fronte ad esso (punto 4 delle disposizioni operative), la Corte si basa sulla giurisprudenza tradizionale per l’effetto che un’associazione può avere solo in piedi davanti alla Corte di giustizia se si è in grado di dimostrare che è direttamente interessato dalla misura denunciato, in altre parole, che si era risentito (vedere paragrafi 215-22 della presente sentenza; vedere anche Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) e Altri c. Francia , nn. 48151/11 e 77769/13 , §§ 93-95, 18 gennaio 2018, e Čonka e Ligue des droits de l’homme. Belgio (dec.), no. 51564/99 , 13 Marzo 2001).
3. In Verein KlimaSeniorinnen Schweiz , la Corte si è indebolito questo caso-si legge in modo significativo, riconoscendo la possibilità per le associazioni, a determinate condizioni, per avere la legittimazione a proporre ricorso dinanzi su conto delle azioni o inazione dei Membri in materia di cambiamenti climatici (vedi Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri c. Svizzera [GC], n. 53600/20 , §§ 489-503 e 525-26, 9 aprile 2024).
4. La presente sentenza conferma, tuttavia, che questo allentamento della giurisprudenza è limitata a specifici contesto del cambiamento climatico e non può essere esteso ad altre forme di danno ambientale. Commi 220 e 221 della presente sentenza sono inequivocabili su questo punto.
5. Per molti, questa posizione è comprensibile. Anche se il cambiamento climatico è un fenomeno globale che riguarda tutta l’umanità e, inevitabilmente influenzare le future generazioni, si è sostenuto che il danno ambientale è, al contrario, tracciabile, e le sue vittime sono identificabili nel qui e ora.
6. Tuttavia, devo confessare un certo smarrimento.
Anche se il cambiamento climatico senza dubbio solleva specifici e senza precedenti domande, non è artificiale, a disegnare, ad una chiara e netta distinzione tra il clima questioni relative, da un lato, e l’ambiente, dall’altro?
In entrambi i casi, è il diritto a un ambiente sano, che è in gioco. A mio modesto di vista, tutte le forme di danno ambientale, siano essi locali, transnazionale e globale, meritano uguale attenzione al loro impatto sull’effettivo godimento dei diritti enunciati nella Convenzione per le persone interessate. Non dobbiamo perdere di vista il fatto che ciò che è in questione nel caso di specie è l’Articolo 2 della Convenzione, che sancisce il diritto alla vita, il rispetto che determina il godimento dei diritti della Convenzione.
Inoltre, i danni ambientali derivanti da ampia scala l’inquinamento ha effetti diffusi, e difficilmente si può affermare che esso è perfettamente circoscritta all’interno di un determinato perimetro e potrebbe non essere visualizzata in futuro. Come possono i confini del danno ambientale rintracciabile con certezza? Come possono le persone che saranno colpite da questo male essere determinato con precisione? Come è possibile essere così sicuri che questo danno non avrà alcun impatto sulle generazioni future, soprattutto in termini di salute? E ‘ ridicolo sostenere che l’onere di disinquinamento anche deformare eccessivamente le generazioni future, non solo per la sua portata, ma anche i costi?
In altre parole, e per dirla chiaramente, sono il clima e l’ambiente, in modo distinto e ermetica da giustificare fondamentalmente due approcci diversi per quanto riguarda la legittimazione ad agire delle associazioni?
7. Vorrei ricordare che nella Dichiarazione di Reykjavík (2023), i Capi di Stato e di Governo solennemente sottolineato “l’urgenza” di agire per contrastare non solo i cambiamenti climatici, l’inquinamento e la perdita di biodiversità. Tutti e tre i problemi fanno parte della “triplice crisi globale” che l’umanità si trova ad affrontare. Hanno anche affermato che un ambiente pulito, sano e sostenibile dell’ambiente è essenziale per il pieno godimento dei diritti umani da parte delle generazioni presenti e future.
8. Non ignoro la fonte di questa discrepanza. Esso deriva dal Verein KlimaSeniorinnen Schweiz il giudizio stesso. In essa, la Corte rilassato notevolmente il suo approccio alle associazioni’ locus standi (vedi Verein KlimaSeniorinnen Schweiz , §§ 489-503) e serrati in modo significativo le condizioni riguardanti lo status di vittima di singoli candidati (ibid., §§ 478-88). Più precisamente, la Corte rilassato notevolmente il suo approccio alle associazioni’ locus standi perché ha rafforzato in modo significativo le condizioni riguardanti lo status di vittima di singoli candidati [4] . Non c’è dubbio che aveva la Corte non ha aperto le sue porte alle associazioni, questo potrebbe aver causato una estremamente dannoso gap in termini di tutela giurisdizionale nel clima campo.
9. La fattispecie è diversa, nel senso che le persone interessate dal contestato l’inquinamento sono stati in grado di girare per la Corte e concesso status di vittima da esso. È anche degno di nota che questo stato è concesso a norma dell’Articolo 2 della Convenzione, le persone che vivono nei comuni interessati dall’inquinamento, con nessun requisito che dimostrano, a livello individuale, che si erano affetti da una malattia pericolosa per la vita, direttamente collegata alla loro esposizione all’inquinamento in questione (vedere paragrafi 390-392 della presente sentenza).
Così, ci può essere poco controversia che la soluzione adottata nel presente giudizio è coerente con la Corte costante giurisprudenza, che riconosce le associazioni di legittimazione attiva solo in “circostanze eccezionali” (vedi il Centro per le Risorse Legali per conto di Valentin Câmpeanu v. Romania [GC], n. 47848/08 , §§ 104-14, CEDU 2014, e l’Associazione Innocence en Danger e di Associazione Enfance et Partage v. Francia , nn. 15343/15 e 16806/15 , §§ 119-32, 4 giugno 2020), sia perché le vittime dirette sono morti senza eredi, o perché la loro estrema vulnerabilità impedisce loro di prendere azione. Tuttavia, tali circostanze non è stato indicato nel presente caso. Questo è il motivo per cui sono stato in grado di votare con i miei stimati colleghi, in linea con la giurisprudenza attuale.
10. Tuttavia, l’approccio della Corte sembra discutibile in un momento in cui la legislazione interna degli Stati contraenti è sempre più incline a concedere associazioni il diritto di intraprendere un’azione giudiziaria in materia ambientale.
Così, in concreto, risulta dalla giurisprudenza che, se un’associazione è stata fondata con lo scopo specifico di difendere i suoi membri, che sono stati colpiti dalle conseguenze di un ambiente di danno, sarà rifiutato la legittimazione a costituirsi dinanzi alla Corte, che non può pretendere di essere vittima di una violazione della Convenzione, e questo anche se ha rappresentato e rappresenta i suoi membri in tutto il procedimento interno. E ‘ solo per le persone fisiche colpite dal danno ambientale da applicare alla Corte singolarmente (vedi Yusufeli Ilçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varlıklarını Koruma Derneği v. Turchia (dec.), no. 37857/14 , § 42, 7 dicembre 2021), un approccio che la presente sentenza conferma in modo inequivocabile (vedere paragrafo 219) [5] .
Unica eccezione è il caso in cui l’associazione si lamenta del fatto che la nazionale procedimento giudiziario di cui è stato un partito sono ingiuste. In tale situazione, è incontestabile che l’associazione può pretendere di essere una vittima diretta di una violazione dell’Articolo 6 (vedi Collettivo nazionale d’information et d”opposition à l’usine Melox – Collectif interrompere Melox e Mox v. Francia (dec.), no. 75218/01 , 28 Marzo 2006) [6] .
11. A mio parere, ci sono forti argomenti a favore della concessione in piedi davanti al Giudice per le associazioni che hanno permesso di rappresentare i loro membri dinanzi ai giudici interni su temi ambientali.
Ci sono, in primo luogo, evidenti motivi legati all’efficacia dell’azione, la concentrazione di umano e di risorse logistiche e la condivisione dei costi. Un’associazione è un canale ideale per portare un gran numero di richieste di risarcimento da vittime di un danno ambientale. Nel caso di specie, la Corte ha espressamente riconosce il “ruolo chiave” svolto dal richiedente associazioni (vedere paragrafo 218).
Ci sono, in secondo luogo, le considerazioni relative alla corretta amministrazione della giustizia. Quando si è di fronte con una grande disastro ambientale, che interessano potenzialmente centinaia di migliaia di persone [7] , è davvero ragionevole richiedere al Tribunale una domanda da ciascuno dei soggetti interessati, i cui interessi sono stati validamente difeso da un’associazione a livello nazionale? È la Corte non si è già preso un approccio globale, che nel caso di specie, astenendosi dall’esame di ogni singola situazione, per quanto riguarda il contestato esposizione [8] ?
In terzo luogo, non la sussidiarietà, che è il cuore della Convenzione, non osta a che il Giudice ha rimesso in discussione la legittimazione ad agire concesso ad un’associazione di autorità nazionali, dato che, secondo le stesse autorità, è questa associazione azione che è più adatto a garantire una protezione efficace della Convenzione a livello nazionale, con l’intento di prevenire, di fine o di fornire un risarcimento per violazione? Infatti, la Corte ha già attaccato “notevole importanza” per la concessione di legittimazione attiva di un’associazione a livello nazionale al momento di decidere di riconoscere la sua condizione di portare un procedimento giudiziario ( Centro per le Risorse Legali per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania, § 110; vedi anche Associazione Innocence en Danger e di Associazione Enfance et Partage c. Francia , § 122).
Chiaramente, non ci può essere alcun dubbio che l’apertura incondizionata di accesso alla Corte di associazioni. Un’ actio popularis deve, naturalmente, rimane proibito. In realtà, siamo molto lontani da questo ultimo scenario, quando gli individui a decidere di riunirsi in gruppo e di ricorrere all’azione collettiva per esprimere le loro asserzioni ambientali in modo più efficace, a fronte di una Stato o di soggetti privati, che si sono particolarmente grandi risorse a loro disposizione [9] .
Infatti, questa è una materia di accesso alla giustizia ambientale, al fine di garantire che i diritti tutelati dalla Convenzione, in effetti, sono “pratici ed efficaci” per tutti coloro che sono colpiti.
12. Va notato a questo proposito che il riconoscimento dei piedi non deve essere confuso con la concessione di status di vittima (vedi Verein KlimaSeniorinnen Schweiz , § 464). In Verein KlimaSeniorinnen Schweiz , la Corte ha riconosciuto al richiedente associazione come avere legittimazione ad agire ai sensi dell’Articolo 8 della Convenzione (si veda Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, §§ 525 e 526; punto 4 delle disposizioni operative), mentre ha ritenuto che potrebbe essere considerato “vittima” ai sensi dell’Articolo 6 della Convenzione (si veda Verein KlimaSeniorinnen Schweiz , § 623; punto 9 delle disposizioni operative).
13. Nel caso di specie, anche se “la Corte riconosce la funzione vitale di associazioni pubbliche cani da guardia”, si applica la sua costante giurisprudenza, per l’effetto che “qualora il richiedente associazione si basa esclusivamente sui diritti individuali dei suoi membri, e senza mostrare essa stessa sia stata notevolmente influenzata in alcun modo, non può più essere concessa status di vittima in un sostanziale disposizione della Convenzione” (si veda il paragrafo 218). Inoltre, sottolineando che il caso di specie “è chiaramente non riguarda il problema dei cambiamenti climatici”, si rifiuta di riconoscere il richiedente, associazioni, avendo in piedi ad agire per conto dei loro membri (si veda il paragrafo 221). Così facendo, la Corte ha chiaramente intenzione di limitare la portata del Verein KlimaSeniorinnen Schweiz giudizio.
Con il dovuto rispetto, è difficile capire come un’associazione può essere considerato il corpo ideale per l’assunzione di un’azione giudiziaria in aspetti climatici, ma che questa stessa conclusione non si applica in materia ambientale, anche dove su larga scala di inquinamento che interessano una vasta area e un gran numero di persone è in questione.
Potrebbe essere legittimamente chiesto se l’approccio della Corte è “in contrasto con la realtà di oggi, la società civile, dove le associazioni svolgono un ruolo importante, tra l’altro , per la difesa delle cause specifiche dinanzi alle autorità nazionali o tribunali, in particolare in materia ambientale-protezione della sfera” (vedi Interrompere Melox (dec.), citato sopra).
14. A mio parere, la tutela dell’ambiente devono essere considerati come un tutto, a prescindere dal locale, transnazionale o di natura globale di minaccia. Ciò che conta è l’impatto di queste violazioni dei diritti umani degli individui interessati.
È altrettanto chiaro che l’efficacia del diritto ad un ambiente sano (per i quali la Convenzione per la protezione indiretta, ma indiscutibile) dipende dalla possibilità di avvalersi di tale diritto in un procedimento giudiziario dinanzi alle autorità’ per l’incapacità di agire.
15. Io sono del parere che il pragmatismo che domina l’attuale giurisprudenza in materia di accesso da parte di associazioni per la Corte che ha i suoi limiti. La Corte ha già permesso a se stesso di partire in varie occasioni dalla giurisprudenza che afferma che, al fine di avere in piedi davanti alla Corte, un’associazione deve essere stato colpito dal provvedimento di cui si lamenta. Diversi e significativi si muove in tal senso sono stati compiuti negli ultimi anni. Ora è importante stabilire norme chiare e coerenti linee guida, specificando le eccezioni in termini generali ed astratti, piuttosto che continuare ad autorizzare deroghe, di qua e di là, caso per caso, sulla base di “circostanze eccezionali” ( Centro per le Risorse Legali per conto di Valentin Câmpeanu, § 112) o “considerazioni speciali” ( Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, § 475).
IN PARTE, CONSENTENDO, IN PARTE OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE SERGHIDES
1. Il presente caso, che è molto sensibile e sfortunato caso, riguarda la presunta incapacità delle autorità italiane a prendere adeguate e sufficienti misure per proteggere i candidati vita, la salute e del loro diritto al rispetto della loro vita privata nelle zone della Campania interessate da un grande fenomeno di inquinamento derivanti da scarichi illegali, interramento e/o di abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e di rifiuti urbani, spesso associato con l’incenerimento. Questo non costituisce un problema semplice, ma un pericolo di vita di un fenomeno.
2. Ho votato a favore di tutti i punti delle disposizioni operative del giudizio, tranne per i punti 4, 12-14 e 19. In particolare:
(a) io sono in disaccordo con la decisione di sostenere le obiezioni del Governo per quanto riguarda la mancanza di status di vittima/ legittimazione attiva del ricorrente associazioni ricorrenti nn. 15, 16, 17, 18 e 19) a norma degli Articoli 2 e 8 della Convenzione, e a dichiarare la loro reclami inammissibile. La sentenza, nel caso di specie (vedere paragrafi 220-222) si distingue dal Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri c. Svizzera ([GC], n. 53600/20 , §§ 498-499, 9 aprile 2024) e conclude che, poiché non riguarda il cambiamento climatico, come in questo caso, ma piuttosto di inquinamento ambientale, non c’erano considerazioni specifiche di pesatura a favore del riconoscimento della possibilità per le associazioni che hanno in piedi davanti alla Corte. Nella mia umile sottomissione a questa conclusione è errata per quattro motivi. In primo luogo, tale distinzione è molto tecnico e non sostanziali; in secondo luogo, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e gli Altri è stato limitato dalla sua stessa i fatti, senza escludere l’esistenza di specifiche considerazioni in altri casi, come il presente, che garantisce l’applicazione del pilota-procedura di valutazione (vedere paragrafi 490-92 della sentenza); in terzo luogo, ci sono state circostanze specifiche nel caso di specie che richiedono la concessione della legittimazione del richiedente associazioni; e, infine, il termine “vittima” di cui all’Articolo 34 della Convenzione deve essere interpretato ed applicato in modo autonomo, in senso lato, in un processo evolutivo modo, secondo il principio di efficacia (vedere Gorraiz Lizarraga e Altri c. Spagna, n. 62543/00 , §§ 35 e 38, 27 aprile 2004), in modo da includere il candidato associazioni nel caso di specie.
Diversi fattori o considerazioni possono sostenere l’inviato argomento che il presente caso ha “caratteristiche speciali” che garantisce il recepimento del locus standi di prova per le Ong sviluppato in Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e gli Altri , e che contraddistinguono il presente caso da Yusufeli Ilçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varliklarini Koruma Derneği v. Turchia (dec.), no. 37857/14 , 7 dicembre 2021, che, probabilmente, ha riguardato una porzione piccola scala fonte di inquinamento chimico. In primo luogo, come si è visto dai fatti del caso, l’inquinamento dei rifiuti in Campania è su larga scala e la diffusione su un molto densamente popolata regione agricola; la conseguente sostanze tossiche sono stati trovati nel suolo, l’acqua e l’aria. Gli effetti di questo inquinamento sono diffuse e a lungo termine, dato che le sostanze inquinanti dalla amministrate rifiuti urbani sono noti per il bioaccumulo nella catena alimentare e latte materno, potenzialmente con conseguente multigenerazionale conseguenze [10] . In secondo luogo, come indicato in vari rapporti pubblicati, tra gli altri, il Programma ambientale delle Nazioni Unite e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, incontrollati di rifiuti non conosce confini, come viene effettuata da corsi d’acqua all’interno e tra i paesi [11] . Rifiuti smaltiti a terra, può provocare a lungo termine dell’inquinamento delle fonti d’acqua dolce da agenti patogeni, metalli pesanti, endocrine-disrupting chemicals e altri composti pericolosi [12] . Combustione all’aperto di rifiuti di rilasci Accidentali Inquinanti Organici Persistenti, i cosiddetti “prodotti chimici per sempre”, che può essere trasportato per lunghe distanze in aria, persistono nell’ambiente, biomagnify e il bioaccumulo negli ecosistemi [13] . Le emissioni da combustione e aprire l’abbandono di rifiuti sono depositati in ecosistemi terrestri e acquatici e in atmosfera [14] . Inquinamento da rifiuti è associato con una serie di effetti negativi per la salute e per gli effetti ambientali, molti dei quali durerà per generazioni [15] . È stato stimato che tra i 400.000 e 1 milione di persone muoiono ogni anno a causa di malattie legate alla amministrate rifiuti che includono diarrea, la malaria, le malattie cardiache e il cancro [16] . In terzo luogo, “[h]azardous o non sicure pratiche di gestione dei rifiuti, come la combustione all’aperto, può danneggiare rifiuti-lavoratori o residenti dei quartieri vicini [e] [v]ulnerable gruppi, tra cui donne e bambini e delle comunità emarginate, sono ad aumentato rischio di esiti negativi per la salute” [17] . In quarto luogo, i rifiuti è intrinsecamente connessa con la tripla crisi planetaria del cambiamento climatico, l’inquinamento e la perdita di biodiversità [18] . In particolare, “una cattiva gestione dei rifiuti genera una vasta gamma di emissioni che contribuiscono al cambiamento climatico, in modo più significativo di metano dalle discariche e dumpsites, e il nero di carbonio e una serie di altre sostanze dalla diffusa pratica della combustione all’aperto di rifiuti” [19] . In quinto luogo, la bonifica (clean-up) dei siti contaminati con accumulate eredità dei rifiuti e il ripristino di tali siti, riportando le aree interessate al loro stato iniziale stato ecologico) comporterà necessariamente complesso, lungo e costoso misure tecniche, richiede una notevole spesa da finanziamenti pubblici [20] . Miglioramento della gestione dei rifiuti può anche richiedere che il coinvolgimento del settore privato e una variazione sociali, abitudini di consumo [21] .
Alla luce di tutte queste considerazioni, è lecito concludere che la situazione nel caso di specie, non diversamente che nel caso di Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e gli Altri , solleva un problema generazionale, la condivisione degli oneri e degli impatti più pesantemente sui vari gruppi vulnerabili nella società, che ha bisogno di particolare attenzione e tutela da parte delle autorità [22] . Inoltre, le emissioni da smaltimento incontrollato dei rifiuti, analogamente a quelli di green-house emissioni di gas a produrre conseguenze dannose, come risultato di una complessa catena di effetti, e non hanno alcun riguardo per i confini nazionali [23] . Allo stesso modo, l’inquinamento dei rifiuti e la sua gestione influenzare e continueranno a influenzare intere popolazioni, anche se in modi diversi, a vari livelli e con diversa gravità e dell’imminenza di conseguenze [24] . Anche se le misure di mitigazione possono essere generalmente localizzato e limitato a specifici siti da cui gli effetti nocivi emanano, il già grande e ancora in crescita la scala del problema dei rifiuti rende mitigazione necessariamente una questione di completa politiche di regolamentazione e di cooperazione tra i vari enti pubblici, il settore privato e la società. In questo senso, l’inquinamento dei rifiuti, come il cambiamento climatico, è policentrica problema che richiede una completa e profonda trasformazione nei vari settori dell’economia, come il “complesso e articolato insieme coordinato di azioni, le politiche e gli investimenti che coinvolgono entrambi i settori pubblico e privato” [25] . Dato che una lotta efficace contro il problema dei rifiuti che richiedono una notevole riduzione della produzione di rifiuti, gli stessi cittadini saranno chiamati ad assumere una condivisione delle responsabilità e degli oneri nonché. Pertanto, le politiche per combattere l’inquinamento dei rifiuti, inevitabilmente, coinvolgono problemi di alloggio sociale e intergenerazionale, di ripartizione degli oneri, sia in relazione alle diverse generazioni di coloro che attualmente vivono e rispetto per le generazioni future [26] .
Il presente parere, può essere considerato un buon esempio di una dimostrazione che la scienza svolge un ruolo importante nell’affrontare le questioni legali, in particolare nei settori dei diritti umani e del diritto ambientale. Esaminare in che modo la presenza di cognitivamente autorevole conoscenza scientifica impatti le modalità di lavorazione e convincente (epistemically) legittimi giudizi, Sulyok conclude, tra l’altro , che:
“Se i giudici sono stati trascurare importanti differenze tra le modalità di lavorazione epistemically legittime giustificazioni per accettare o rifiutare la scienza-conoscenza di base di rivendicazioni, le loro decisioni sarebbe diventato impreciso e vulnerabili di legittimità sfide. Ciò nonostante, i giudici di rispettare le condizioni per epistemica legittimità, diventano in grado di sfruttare la cognitivi autorità della scienza per sostenere la convincente forza dei loro risultati.” [27]
(b) non sono d’accordo con i paragrafi 469-472 e i punti corrispondenti 12-14 delle sue disposizioni operative, vale a dire, che non c’è bisogno di esaminare separatamente le censure delle ricorrenti ai sensi degli Articoli 8 e 13 della Convenzione e la denuncia presentata dal richiedente, non 5 sotto il procedurali arto dell’Articolo 2. Dal momento che ho preso recentemente la stessa posizione nella mia, in parte, il proprio dissenso in Adamčo v Slovacchia (n. 2) (nn. 55792/20 e altri 2, 12 dicembre 2024 (non ancora definitiva)), dove ho accuratamente presentati tutti gli argomenti rilevanti per il problema a portata di mano, soprattutto il mio disaccordo, distinguendo tra “principale” e “secondaria” reclami, ho scelto di fare riferimento a tale parere, piuttosto che ribadire gli stessi argomenti qui.
(c) Avendo in disaccordo con punti 12-14 delle disposizioni operative del giudizio e corrispondenti paragrafi 469-472 del testo della sentenza, sono anche in disaccordo con il licenziamento del resto della domanda’ per costi e spese ai sensi del punto 19 delle disposizioni operative.
3. Mi rivolgo ora a parte la mia opinione che è concordanti. Sono pienamente d’accordo con il ragionamento della sentenza leader di una violazione dell’Articolo 2 della Convenzione. Tuttavia, voglio consultare alcune prospettive per chiarire ulteriormente il mio ragionamento e fornire ulteriori approfondimenti in materia, tra cui, umilmente, di fornire una spiegazione della base giuridica, il fondamento e la fonte di protezione ambientale ai sensi dell’Articolo 2 della Convenzione, nonché di elaborare su alcuni dei componenti di questa protezione.
4. In via di introduzione, ritengo utile fare riferimento al Comitato per i Diritti Umani commento sull’ambito di applicazione del diritto alla vita:
“Il diritto alla vita è un diritto che non deve essere interpretata restrittivamente. Riguarda il diritto degli individui di essere libero da atti e le omissioni che sono destinati o può essere previsto a causa di loro innaturale o morte prematura, oltre a godere di una vita con dignità.” [28]
A questo proposito, deve essere inoltre fatto riferimento ad una significativa osservazione fatta da Pikis, J., in un Cipriota caso, vale a dire, Comunità di Pyrga e Altri c. Repubblica di Cipro e di Altri , ((1991) 4 Cipro Rapporti di Legge 3498, pagg. 3507) dove ha profondamente ricordato che il diritto alla vita – in riferimento all’Articolo 7 § 1 della Cipro Costituzione, che si basa sull’Articolo 2 § 1 della Convenzione – “non è limitata alla tutela dell’esistenza, ma si estende anche a condizioni fondamentali necessarie per la sopravvivenza dell’uomo nell’ambiente in cui si vive”.
5. Detto quanto sopra, chiedo umilmente presentare che un aspetto del diritto alla vita, ai sensi dell’Articolo 2 della Convenzione – protezione contro l’inquinamento ambientale e altri pericoli – comprende il sub-diritto di essere liberi da inquinamento dell’ambiente o ad altri rischi ambientali che possono mettere in pericolo la vita umana [29] . Questo sub-destra è implicita nell’Articolo 2, come nell’Articolo 8 e varie altre disposizioni della Convenzione e non è diverso dal sub-diritto alla salute, pulite e sostenibili per l’ambiente ai sensi della Convenzione di cui mi sono occupato nel mio consentendo opinioni Pavlov e Altri c. Russia , n. 31612/09 , 11 ottobre 2022, e Kotov e Altri c. Russia , nn. 6142/18 e altri 13, 11 ottobre 2022, in cui ho anche sostenuto la necessità di un nuovo protocollo che fare con un sostanziale diritto di un sano, pulito, sicuro e sostenibile per l’ambiente.
6. Come ho sostenuto in questi casi, la fondazione per la protezione dell’ambiente della Convenzione è la norma di efficacia sancito nelle sue disposizioni. Si è detto che la norma di efficacia, come matrice fondamentale o sorgente che nutre, genera e sviluppa un diritto, nel presente caso, l’Articolo 2, tenendo conto dell’oggetto e scopo della Convenzione, in particolare l’Articolo 2, e che, inoltre, richiede e comporta un implicito diritto ad un ambiente sano, che è indispensabile per l’esercizio e il godimento del diritto al rispetto del diritto alla vita. Questo sub-destra dell’Articolo 2 è un’implicita o implicito diritto umano di carattere ambientale. È implicita nello stesso modo come il diritto di accesso a un tribunale è un implicita, accessorie o secondarie diritto in relazione al diritto ad un equo processo di cui all’Articolo 6 della Convenzione (si veda , Golder v. Regno Unito , 21 febbraio 1975, Serie A n. 18).
7. L’emergere del sub-diritto in questione ai sensi dell’Articolo 2, dalla norma di efficacia, può essere concretizzato attraverso un ampio, evolutiva e dinamica interpretazione data dalla Corte, aiutati dal vivo strumento dottrina (adeguamento della Convenzione alle condizioni attuali) e gli sviluppi del diritto internazionale e la dottrina di obblighi positivi che, secondo il quale gli Stati membri devono adottare le misure necessarie al fine di assicurare l’esercizio e il godimento del diritto alla vita libera da pericoli per l’ambiente. Queste due dottrine sono, a mio modo di vedere, le capacità o le funzioni o le dimensioni del principio di efficacia di una norma di diritto internazionale, investito come lo sono con una particolare missione di contribuire allo sviluppo della norma di efficacia e di garantire che la Convenzione dei diritti sono sempre pratico ed efficace. D’altra parte, il principio di efficacia come metodo di interpretazione in grado di assistere la norma di efficacia nella sua concreta applicazione, nelle particolari circostanze del caso. Senza l’espansione della norma di efficacia e lo sviluppo di questo sub-destra, un aspetto del diritto alla vita mancherebbe, completamente indifesi, e che sono in pericolo di rischi ambientali. Quindi, questo sub-destra o indiretta diritto derivante dalla norma di efficacia è estremamente importante per la protezione dell’ambiente. Come Kobylarz acutezza sostiene,
“Strasburgo sistema di protezione indiretta dell’ambiente in grado di garantire, da un lato, una più adeguata risposta ai diritti umani crediti della società di oggi e, dall’altro, un più significativo alla tutela dell’ambiente naturale”. [30]
8. La norma di efficacia, sottostante la protezione ambientale ai sensi dell’Articolo 2, non si trova solo all’interno del “diritto” alla vita stessa, ma anche nell’ambito della “vittima” di una presunta violazione ai sensi dell’Articolo 34 della Convenzione. Il termine “vittima” deve essere letta in combinato disposto con la parola “tutti” di cui all’Articolo 2 della Convenzione, al fine di includere, senza discriminazioni di ogni persona che è vittima di una violazione di carattere ambientale, come i ricorrenti nel caso di specie. È, nella mia presentazione, il principio di effettività come norma di diritto internazionale e l’interpretazione da parte della Corte che permettono di ampliare il campo di applicazione sia la “destra” e la “vittima”, in modo da proteggerli da qualsiasi inquinamento ambientale e rischi.
9. Vorrei sottolineare l’importanza di una due diligence come un elemento della norma di efficacia del diritto alla vita, all’Articolo 2, e in particolare la sua dimensione consistente nell’adempimento da parte degli Stati membri dei loro obblighi positivi per la salvaguardia di vite umane dall’inquinamento ambientale e altri pericoli. Nel contesto dei diritti umani e del diritto internazionale, due diligence, sottolinea la responsabilità degli Stati di adottare ragionevoli e misure proattive per prevenire i danni, di difendere il diritto alla vita così come gli altri diritti umani, e garantire la sicurezza. In altre parole, la due diligence richiede che i Membri di agire con cura e vigilanza nell’adempimento dei loro obblighi, tra cui la prevenzione dei danni, la garanzia della responsabilità, la conformità con le norme internazionali, come la regola di diritto e buona fede e appagante proattivo doveri.
10. Due diligence, come sancito dalla norma di efficacia del diritto alla vita, impone agli Stati membri non solo di riconoscere questo diritto, in teoria, ma anche per garantire la sua realizzazione pratica. È all’interno del Tribunale di giurisdizione o la competenza per valutare se sia Stato affrontato il problema con la necessaria diligenza, data la natura e la gravità della minaccia in questione (si veda il paragrafo 396 della sentenza) [31] . La due diligence standard è stato espresso attraverso un dovere di prendere “ragionevoli e adeguate misure” [32] . In contesto di due diligence e il principio di prevenzione ai sensi del diritto ad un ambiente sano, in quanto tale, il seguente passaggio della sentenza adottata dalla Corte Inter-Americana, il 4 luglio 2024 in Caso Pueblo Indígena U’wa y sus miembros vs Colombia è molto pertinente:
“293. … la Corte ha sottolineato che il principio di prevenzione del danno ambientale, fa parte del diritto internazionale consuetudinario, e comporta l’obbligo per gli Stati di adottare le misure necessarie ex ante il verificarsi di un danno ambientale, tenendo in considerazione che, a causa delle sue particolarità, spesso potrebbe non essere possibile, dopo il danno si è verificato, per ripristinare la situazione precedente. In virtù di questo principio, gli Stati sono obbligati ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per evitare attività sotto la loro giurisdizione di causare un danno significativo per l’ambiente. Questo obbligo deve essere adempiuto in linea con lo standard di diligenza, che devono essere adeguate e proporzionate al grado di rischio di danno ambientale, il che implica che in attività più rischiose, come l’uso di sostanze altamente inquinanti, l’obbligo ha un livello più alto. D’altra parte, la Corte ha sottolineato che, mentre non è possibile enumerare tutte le misure che possono essere adottate dagli Stati per conformarsi all’obbligo di prevenzione, pochi, relative alle attività potenzialmente pericolose, possono, tuttavia, essere identificati. [Quelli che sono gli obblighi a]: (i) regolare; (ii) la sorveglianza e il controllo; (iii) richiedere e approvare le valutazioni di impatto ambientale; (iv) stabilire dei piani di emergenza; e (v) mitigazione ambientale, quando il danno si è verificato.” [33]
Un’azione tempestiva, è un componente chiave di una due diligence, perché colpisce direttamente la capacità di prevenire i danni, proteggere il diritto in questione, e garantire la responsabilità.
Nel rispetto della “tempestività”, come parte integrante di una due diligence, una pertinente linea di principio, la giurisprudenza della Corte è che le misure devono essere applicate in modo tempestivo ed efficace [34] . A causa dell’obbligo internazionale per prevenire i danni ambientali e per ridurre al minimo i rischi ambientali, la prontezza delle autorita’ di risposta a una situazione di pericolo di inquinamento acquisisce importanza primordiale [35] , come giustamente sottolineato nel presente giudizio di cui al comma 396.
La norma di efficacia, sancito dall’Articolo 2 e di altre disposizioni della Convenzione che rafforza ulteriormente l’importanza della tempestività. I diritti non devono esistere solo in teoria, ma deve anche essere significativamente protetti in pratica. Prematura risposte, anche se, ben inteso, può non riuscire a proteggere le persone in modo adeguato, rendendo il diritto alla vita e i diritti umani ” non pratico ed efficace, ma teoriche e illusoria. La tempestività è fondamentale anche nell’indagare e affrontare le violazioni dei diritti. Gli Stati membri sono obbligati a condurre tempestiva e approfondita indagini su presunte violazioni di stabilire la responsabilità e fornire rimedi.
11. Insieme con la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia, un importante elemento procedurale di un implicito diritto ad un ambiente sano, che è indispensabile per l’esercizio e il godimento del diritto al rispetto del diritto alla vita è l’accesso alle informazioni ambientali. Kobylarz pertinente sostiene:
“Ai sensi dell’Articolo 2, la fornitura di informazioni essenziali per la vita-pericolo per le situazioni è parte dello Stato, l’obbligo di adottare misure preventive. Tali informazioni consentono ai cittadini di valutare i rischi per la loro vita o per la salute e per ridurre al minimo le conseguenze di esposizione. Applicabilità dell’Articolo 2, richiede, da parte del richiedente, l’incidenza di morte o di una situazione di pericolo di vita, tra cui una letale malattia, e, da parte dello Stato, che la minaccia era a conoscenza o avrebbe dovuto essere conosciuto.” [36]
Il presente sentenza, giustamente, discute l’importanza dell’accesso alle informazioni ambientali di cui al comma 382 (in termini di principi generali) e, giustamente, si conclude che questo diritto non è stato rispettato nel caso di specie (vedere paragrafi 454-458 in cui la Corte fa propria valutazione sull’applicazione dei principi generali, in particolare sotto il titolo “Se le autorità hanno adottato misure adeguate, secondo le circostanze” e sottotitolo “Misure in connessione con la fornitura di informazioni”. Vale la pena di fare riferimento a quello che la sentenza trova comma 457:
“… un fenomeno di inquinamento di tale entità, complessità e la serietà necessaria, come una risposta delle autorità di parte, completa e accessibile strategia di comunicazione, per informare il pubblico in modo proattivo sui potenziali o effettivi rischi per la salute e sulle misure adottate per gestire questi rischi.”
È da notare che l’accesso all’informazione ambientale, che può essere considerato come un sub-diritto di detto diritto implicito e parte della norma di efficacia, è stata riconosciuta esistono, oltre alle altre disposizioni della Convenzione, anche nell’ambito di applicazione dell’Articolo 2 [37] . Detto questo, chiedo umilmente sostengono che questo sub-destra dovrebbe essere goduto dal richiedente associazioni ricorrenti nn. 15, 16, 17, 18 e 19).
12. In vista di ciò che è detto nei paragrafi 383-464 della presente sentenza e, nel presente parere, concludo, come la sentenza comma 465, vale a dire, “che il Governo non hanno stabilito che le autorità italiane hanno affrontato la Terra dei Fuochi problema con la diligenza giustificata dalla gravità della situazione” e “che non sono riusciti a dimostrare che lo Stato italiano ha fatto tutto ciò che può essere necessario per proteggere i candidati vita”. Ho, pertanto, concludere, la sentenza comma 467, “che c’è stata una violazione dell’Articolo 2 della Convenzione”.
13. Infine, per quanto riguarda la presente sentenza sezione sull’applicazione dell’Articolo 46 della Convenzione con la quale sono pienamente d’accordo, vorrei fare con il mio consentendo parere in Georgiou v. Grecia (n. 57378/18 , 14 Marzo 2023), dove ho approfondito le basi giuridiche del Tribunale di potenza, per contribuire alla realizzazione dei propri giudizi e spiegato la differenza tra la realizzazione e l’esecuzione delle sue sentenze. Nell’ambito di tali basi giuridiche, ho incluso il principio di efficacia di una norma di diritto internazionale, al quale ho anche indicato nel presente parere in un contesto diverso.
ALLEGATO I
Municipality |
Province |
Ministerial Decree |
Acerra |
NA |
DM 2013 |
Afragola |
NA |
DM 2013 |
Aversa |
CE |
DM 2013 |
Caivano |
NA |
DM 2013 |
Calvizzano |
NA |
DM 2013 |
Carinaro |
CE |
DM 2013 |
Casal di Principe |
CE |
DM 2013 |
Casalnuovo di Napoli |
NA |
DM 2013 |
Casaluce |
CE |
DM 2013 |
Casamarciano |
NA |
DM 2013 |
Casandrino |
NA |
DM 2013 |
Casapesenna |
CE |
DM 2013 |
Caserta |
CE |
DM 2013 |
Casoria |
NA |
DM 2013 |
Castello di Cisterna |
NA |
DM 2013 |
Castelvolturno |
CE |
DM 2013 |
Cercola |
NA |
DM 2013 |
Cesa |
CE |
DM 2013 |
Crispano |
NA |
DM 2013 |
Frattamaggiore |
NA |
DM 2013 |
Frattaminore |
NA |
DM 2013 |
Frignano |
CE |
DM 2013 |
Giugliano in Campania |
NA |
DM 2013 |
Gricignano di Aversa |
CE |
DM 2013 |
Lusciano |
CE |
DM 2013 |
Maddaloni |
CE |
DM 2013 |
Marano di Napoli |
NA |
DM 2013 |
Marcianise |
CE |
DM 2013 |
Mariglianella |
NA |
DM 2013 |
Marigliano |
NA |
DM 2013 |
Melito di Napoli |
NA |
DM 2013 |
Mondragone |
CE |
DM 2013 |
Mugnano di Napoli |
NA |
DM 2013 |
Napoli |
NA |
DM 2013 |
Nola |
NA |
DM 2013 |
Orta di Atella |
CE |
DM 2013 |
Palma Campania |
NA |
DM 2013 |
Parete |
CE |
DM 2013 |
Pomigliano d’Arco |
NA |
DM 2013 |
Qualiano |
NA |
DM 2013 |
Roccarainola |
NA |
DM 2013 |
San Cipriano d’Aversa |
CE |
DM 2013 |
San Giuseppe Vesuviano |
NA |
DM 2013 |
San Marcellino |
CE |
DM 2013 |
Sant’Antimo |
NA |
DM 2013 |
Sant’Arpino |
CE |
DM 2013 |
Saviano |
NA |
DM 2013 |
Scisciano |
NA |
DM 2013 |
Somma Vesuviana |
NA |
DM 2013 |
Striano |
NA |
DM 2013 |
Succivo |
CE |
DM 2013 |
Terzigno |
NA |
DM 2013 |
Teverola |
CE |
DM 2013 |
Trentola-Ducenta |
CE |
DM 2013 |
Villa di Briano |
CE |
DM 2013 |
Villa Literno |
CE |
DM 2013 |
Villaricca |
NA |
DM 2013 |
Arzano |
NA |
DM 2014 |
Boscoreale |
NA |
DM 2014 |
Brusciano |
NA |
DM 2014 |
Camposano |
NA |
DM 2014 |
Capodrise |
CE |
DM 2014 |
Capua |
CE |
DM 2014 |
Carbonara di Nola |
NA |
DM 2014 |
Cardito |
NA |
DM 2014 |
Cicciano |
NA |
DM 2014 |
Cimitile |
NA |
DM 2014 |
Comiziano |
NA |
DM 2014 |
Grumo Nevano |
NA |
DM 2014 |
Liveri |
NA |
DM 2014 |
Massa di Somma |
NA |
DM 2014 |
Ottaviano |
NA |
DM 2014 |
Poggiomarino |
NA |
DM 2014 |
Pozzuoli |
NA |
DM 2014 |
Quarto |
NA |
DM 2014 |
Recale |
CE |
DM 2014 |
San Felice a Cancello |
CE |
DM 2014 |
San Gennaro Vesuviano |
NA |
DM 2014 |
San Marco Evangelista |
CE |
DM 2014 |
San Nicola la Strada |
CE |
DM 2014 |
San Paolo Belsito |
NA |
DM 2014 |
San Tammaro |
CE |
DM 2014 |
San Vitaliano |
NA |
DM 2014 |
Santa Maria Capua Vetere |
CE |
DM 2014 |
Santa Maria la Fossa |
CE |
DM 2014 |
Tufino |
NA |
DM 2014 |
Visciano |
NA |
DM 2014 |
Volla |
NA |
DM 2014 |
Calvi Risorta |
CE |
DM 2015 |
Ercolano |
NA |
DM 2015 |
[1] Portillo Cáceres v. Paraguay , la Comunicazione N. 2751/2016, CCPR/C/126/D/2751/2016, 20 settembre 2019.
[2] Corte Inter-Americana dei Diritti Umani, degli Obblighi dello Stato in relazione all’ambiente nel contesto della tutela e della garanzia dei diritti alla vita e all’integrità personale: Interpretazione e l’ambito di applicazione degli Articoli 4, paragrafo 1) e 5(1) in relazione agli Articoli 1, paragrafi 1 e 2 , Parere Consultivo OC-23/17 sull’ambiente e i diritti umani, 15 novembre 2017.
[3]in Caso di La Oroya Popolazione v. Perù , 27 novembre 2023 (Serie C N. 511).
[] Tradotta dal Giudice del Registro di sistema.
[4] Per queste persone, la soglia è, infatti, “particolarmente elevato” a rivolgersi al Tribunale. Gli individui devono mostrare un’alta intensità di esposizione agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e pressante la necessità di garantire la loro protezione individuale ( Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri c. Svizzera , sopra citata, §§ 487-88).
[5] A questo proposito, va notato che nel Gorraiz Lizarraga caso, il Giudice ha concesso status di vittima a persone che non sono parti del procedimento interno, in nome proprio, ma per il tramite dell’associazione che hanno avuto, con l’obiettivo di difendere i loro interessi (vedi Gorraiz Lizarraga e Altri c. Spagna , n. 62543/00 , § 38, CEDU 2004-III).
[6] Tuttavia, la questione se l’Articolo 6 è applicabile e, più in particolare, se l’associazione in questione può rivendicare un “diritto”, che è distinto dall’interesse generale, è un’altra questione. La Corte ha già accettato ( Collettivo nazionale d’information et d”opposition à l’usine Melox – Collectif interrompere Melox e Mox (dec.), sopra citata ; Associazione Burestop 55 e Altri c. Francia , nn. 56176/18 e altri 5, §§ 51-60, 1 luglio 2021; confrontare Tmmob e T ezcan Karakuş Canda v. Turchia (dec.), §§ 41-47, 11 giugno 2024 ).
[7] La “ Terra dei Fuochi zona”, come definito dall’inter-direttive ministeriali, ha una popolazione di circa 2,963,000 abitanti, pari a circa la metà della popolazione della regione Campania.
[8] si Veda anche la sentenza Cordella e Altri c. Italia (24 gennaio 2019, §§ 100-109), in cui la Corte ha concesso status di vittima di più di un centinaio di candidati che vivono in un’area identificata come essere colpiti da impugnata danno, senza realizzare una individualizzati esame della situazione di ciascuna di queste persone.
[9] V., sulla difficoltà delle persone nel difendere le loro case in modo efficace contro potenti attori privati, in Acciaio e Morris c. Regno Unito (n. 68416/01 , §§ 59-72, CEDU 2005–II).
[10] Vedi Programma ambientale delle Nazioni Unite in Relazione “al di Là di un’Età di Rifiuti Globale di Gestione dei Rifiuti Outlook 2024”, p. 28.
[11] Ibid., p. 9.
[12] Ibid., p. 12.
[13] Ibid., pp. 12 e 48.
[14] Ibid., pp. 9.
[15] Ibid., pp. 9, 12 e 46-48; e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, “Compendio di OMS e altre agenzie delle nazioni UNITE guida su salute e ambiente”, 2024 aggiornamento, capitolo 4, i rifiuti Solidi, p. 1.
[16] Programma ambientale delle Nazioni Unite in Relazione “al di Là di un’Età di Rifiuti Globale di Gestione dei Rifiuti Outlook 2024”, pp. 12 e 28.
[17] Organizzazione Mondiale della Sanità, Compendio di OMS e altre agenzie delle nazioni UNITE guida su salute e ambiente, 2024 aggiornamento, capitolo 4, i rifiuti Solidi, p. 1.
[18] Vedi Programma ambientale delle Nazioni Unite in Relazione “al di Là di un’Età di Rifiuti Globale di Gestione dei Rifiuti Outlook 2024”, pp. 9 e 12.
[19] Ibid., pp. 11, 27, 28 e 49.
[20] Ibid., pp. 11, 21-41 e 55-67; e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, “Compendio di OMS e altre agenzie delle nazioni UNITE guida su salute e ambiente”, 2024 aggiornamento, capitolo 4, i rifiuti Solidi.
[21] Programma ambientale delle Nazioni Unite in Relazione “al di Là di un’Età di Rifiuti Globale di Gestione dei Rifiuti Outlook 2024”, pp. 40-43, 53, e 68-75.
[22] Confrontare Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri c. Svizzera [GC], n. 53600/20 , § 410, 9 aprile 2024.
[23] Ibid., § 416.
[24] Ibid., § 417.
[25] Ibid., §§ 418 e 419.
[26] Ibid., § 419.
[27] Vedi Katalin Sulyok, “Scienza, epistemologia e di legittimità delle controversie in materia ambientale – Il epistemically legittimi giudiziari polemico spazio”, in Leiden, in Rivista di Diritto Internazionale (2024), 37, 139, pag. 165. Vedi anche, su un argomento simile, un precedente lavoro dello stesso autore, vale a dire, la Scienza e Giudiziaria Ragionamento – La legittimità internazionale ambientali di aggiudicazione (Cambridge University Press, 2021).
[28] Comitato per i Diritti Umani, Commento Generale n. 36 sul diritto alla vita (2018), § 3. Il Comitato per i Diritti Umani opinioni sono state adottate nella comunicazione Portillo Cáceres v. Paraguay , no. 2751/2016, § 5.6, 25 luglio 2019, in materia di inquinamento da agrofarmaci da fumigazione.
[29] Per una discussione sulla possibilità che la Convenzione riconosce il diritto all’aria pulita e salutare, vedere Irmina Kotiuk, Adam Weiss e Ugo Taddei, “la Convenzione Europea dei Diritti Umani di garantire un diritto umano all’aria sana e pulita? Controversie relative al nesso tra diritti umani e l’ambiente – i professionisti prospettiva”, in Rivista dei Diritti Umani e dell’Ambiente, vol. 13 numero speciale, settembre 2022, 122 e segg.
[30] Vedi Natalia Kobylarz, “il Bilanciamento tra la Strada di Forte Antropocentrismo: l’Integrazione delle “Ecologica Norme Minime” la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo “Giusto Equilibrio” Recensione”, in Rivista dei Diritti Umani e dell’Ambiente, vol. 13, numero speciale, settembre 2022, 16, pag. 23.
[31] si Veda anche Verein KlimaSeniorinnen Schweiz , sopra citata, § 538; Locascia e Altri c. Italia , no. 35648/10 , § 140, 19 ottobre 2023; Pavlov e Altri , sopra citata, § 90; Jugheli e Altri c. Georgia , no. 38342/05 , § 76, 13 luglio 2017; Mileva e Altri c. Bulgaria , nn. 43449/02 e 21475/04 , § 98, 25 novembre 2010; e Fadeyeva c. Russia , n. 55723/00 , § 128, 9 giugno 2005.
[32] V., inter alia, Cordella e Altri c. Italia , 158; Jugheli , sopra citata, § 64; López Ostra c. Spagna , n. 16798/90 , § 51, 9 dicembre 1994. Vedi anche il Comitato per i Diritti Umani, Commento Generale n. 36 articolo 6: diritto alla vita, CCPR/C/GC/36 , §§ 7 e 21, 3 settembre 2019.
[33] Questa è una traduzione non ufficiale dall’spagnolo, lingua ufficiale è l’inglese la traduzione non è ancora stata effettuata. Sul riconoscimento del fatto che “il principio di prevenzione del danno ambientale, fa parte del diritto internazionale consuetudinario”, si veda anche il paragrafo 129 della Corte Inter-Americana dei Diritti Umani Parere Consultivo, OC-23/17 del 15 ottobre 2017, richiesto dalla Repubblica di Colombia. Pertinenti a quanto indicato nel paragrafo 293 della sentenza della Corte Inter-Americana, vedere anche i paragrafi 130, 142 e 149 di OC-23/17.
[34] V., inter alia, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz , sopra citata, § 538; vedere anche Kotov e Altri, sopra citata, § 127; e Kapa e Altri c. Polonia , n. 75031/13 e altri 3, § 174, 14 ottobre 2021.
[35] V. , inter alia , della Corte Internazionale di Giustizia, Caso riguardante la Polpa di Mulini sul Fiume Uruguay (Argentina contro l’Uruguay) , sentenza del 20 aprile 2010, §§ 101 e 197; Inter-Americano Corte dei Diritti dell’Uomo, sentenza, nel caso di La Oroya Comunità v. Perù , §§ 157 168, 27 novembre 2023; Corte Suprema dei paesi Bassi, Lo Stato dei paesi Bassi (Ministero dell’economia e della Politica per il Clima) e Stichting Urgenda, no. 19/00135, sentenza del 20 dicembre 2019, §§ 5.3.2., 5.3.3. e 6.5.; Relazione della Commissione di Diritto Internazionale, la 53a Sessione, un Doc. A/56/10 (2001), p. 154; e la Commissione di Diritto Internazionale del Gruppo di Studio sulla due Diligence in Diritto Internazionale, la Prima Relazione, 7 Marzo 2014, p. 6.
[36] Vedi Natalia Kobylarz, “Un mondo di differenza: Superamento dei limiti normativi della convenzione quadro giuridicamente vincolante per il riconoscimento del diritto umano all’ambiente”, (2025) XX, Rivista di Diritto dell’ambiente , 1, pagg. 17.