PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PUBBLICO IMPIEGO – Personale docente – Rapporto organico con l’amministrazione – Controversie relative a illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dei docenti – Legittimazione passivo del Ministero della Pubblica Istruzione – Danno cagionato dall’alunno a se stesso – Responsabilità dell’istituto scolastico – Natura contrattuale– Presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante – Artt. 2048 e 1218 c.c. – Responsabilità per colpa presunta – Accertamento della condotta colposa a carico dell’insegnante – Necessità – Fattispecie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione: Campania
Città: Eboli
Data di pubblicazione: 10 Giugno 2013
Numero:
Data di udienza:
Presidente: Vingiani
Estensore:
Premassima
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PUBBLICO IMPIEGO – Personale docente – Rapporto organico con l’amministrazione – Controversie relative a illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dei docenti – Legittimazione passivo del Ministero della Pubblica Istruzione – Danno cagionato dall’alunno a se stesso – Responsabilità dell’istituto scolastico – Natura contrattuale– Presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante – Artt. 2048 e 1218 c.c. – Responsabilità per colpa presunta – Accertamento della condotta colposa a carico dell’insegnante – Necessità – Fattispecie.
Massima
GIUDICE DI PACE DI EBOLI – 10 giugno 2013
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PUBBLICO IMPIEGO – Personale docente – Rapporto organico con l’amministrazione – Controversie relative a illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dei docenti – Legittimazione passivo del Ministero della Pubblica Istruzione.
Il personale docente degli istituti statali di istruzione si trova in rapporto organico con l’amministrazione statale e non con il singolo istituto,con la conseguenza ,che, per effetto dell’art.61 l.11 luglio 1980n.312,sono riferibili direttamente al Ministero della Pubblica istruzione i comportamenti ,anche illeciti,posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente ,sicché sussiste la legittimazione passiva di detto Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando degli stessi docenti.( Cfr. Cass.Sez.III 29.4.2006 n.10042). In ordine, poi, alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l’art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo – contrattuale o extracontrattuale – dell’azione.
G.d.P. Vingiani – P.V. e altro (avv. Zottoli) c. Istituto comprensivo statale di Eboli e altro (Avv.Stato e Compagni assicuratrice U. (avv. Cerracchio )
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PUBBLICO IMPIEGO – Danno cagionato dall’alunno a se stesso – Responsabilità dell’istituto scolastico – Natura contrattuale.
In tema di responsabilità civile di cui all’art. 2048 cc, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, è di natura contrattuale (Cass., S.U. 27.6.2002 n. 9346, ribadita poi da S.U. 11.11.2008 n. 26972).
G.d.P. Vingiani – P.V. e altro (avv. Zottoli) c. Istituto comprensivo statale di Eboli e altro (Avv.Stato e Compagni assicuratrice U. (avv. Cerracchio )
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PUBBLICO IMPEGO – Presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante – Artt. 2048 e 1218 c.c. – Responsabilità per colpa presunta – Accertamento della condotta colposa a carico dell’insegnante – Necessità – Fattispecie.
Tanto la presunzione di responsabilità a carico dell’insegnate disciplinata dall’art.2048 cc quanto quella contrattuale a norma dell’art.1218 c.c. non configurano ipotesi di responsabilità oggettiva imputando invece all’insegnante una responsabilità per colpa presunta superabile con la prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo sugli alunni durante il tempo di affidamento degli stessi alla scuola. Si tratta dunque di presunzione di responsabilità che non ha carattere assoluto ma si configura come un‘ipotesi di responsabilità soggettiva aggravata,in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che grava il docente della prova liberatoria , ma che presuppone comunque la necessità di accertare in concreto una condotta colposa a carico dell’insegnante (fattispecie relativa all’evento dannoso – frattura del dito – subito da un’alunna,nel corso di una partita a pallavolo, durante la lezione di educazione fisica: secondo il Giudice, l’infortunio si è verificato in modo repentino, non poteva essere altrimenti impedito e si è posto come fatto del tutto imprevedibile, non imputabile a titolo di inadempimento dell’Istituto scolastico e dell’insegnante deputato alla sorveglianza)
G.d.P. Vingiani – P.V. e altro (avv. Zottoli) c. Istituto comprensivo statale di Eboli e altro (Avv.Stato e Compagni assicuratrice U. (avv. Cerracchio )
Allegato
Titolo Completo
GIUDICE DI PACE DI EBOLI – 10 giugno 2013SENTENZA
GIUDICE DI PACE DI EBOLI – 10 giugno 2013
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
EBOLI
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace Avv. Luigi Vingiani ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2283/11 riservata all’udienza del 0/1/00
TRA
Picarone Vincenzo e Bartilomo Teresa quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Picarone Angela, [ codici fiscali PRCVCN69M04D390T -BRTTRS70P63D390Z] rapp.ti e difesi, giusta mandato a margine dell’atto di citazione dall’Avv. ANTONIO ZOTTOLI presso il cui studio elettivamente domiciliano in VIA POPILIA,9 EBOLI;
ATTORI
E
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MATTEO RIPA di Eboli, di Battipaglia in persona del Dirigente scolastico quale suo legale rapp.te pro tempore ;
NONCHE’
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, [C.F.80255230585] in persona del Ministro pro tempore, entrambi rapp.ti e difesi dall’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno e dom.to ope legis in C. Vittorio Emanuele n. 58, Salerno
CONVENUTI
nonchè
Compagnia assicuratrice unipol in persona legale rapp.te p.t. elettivamente dom.ta in Salerno al corso garibaldi presso l’avv. alberto cerracchio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse depositata.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con citazione debitamente notificata in data 17/10/2011, Picarone Vincenzo e Bartilomo Teresa quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Picarone Angela convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di SALERNO, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MATTEO RIPA di Eboli, ed il MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni subiti dalla propria figlia minore alla propria persona a seguito del sinistro occorso il giorno 4.6.2010 in particolare a seguito dell’infortunio subito durante l’orario scolastico,nell’ora di educazione fisica, in palestra e durante una partita di pallavolo tra studenti.
Deducevano gli attori che la minore aveva riportato lesioni (frattura al pollice dx.) da cui era guarita con postumi permanenti e riducevano la domanda nei limiti di Euro 5200,00.
All’udienza di prima comparizione si costituivano, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno ,sia il ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MATTEO RIPA di Eboli, e sia il Ministero della Pubblica Istruzione che impugnavano la domanda chiedendone il rigetto.
In subordine chiedevano ed ottenevano l’autorizzazione a chiamare in causa il proprio responsabile civile La Compagnia assicuratrice Unipol che si costituiva in giudizio.
Dopo l’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, in cui veniva escusso l’insegnante , presente all’infortunio, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione la causa in data 22.11.12 veniva riservata a sentenza.
*****
1.- In via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile poiché l’attore ha rispettato il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 nonché 316, 318 e 319 c.p.c., ed ha adempiuto all’obbligo di costituzione in mora del ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MATTEO RIPA di Eboli, mediante raccomandate ricevute e depositate agli atti.
2.- Dalla documentazione prodotta risultano altresì provata la legittimazione attiva (certificazione medica) .
In ordine alla legittimazione passiva dei convenuti , la stessa non è contestata e comunque è circostanza pacifica che l’incidente si sia verificato in classe e durante lo svolgimento dell’orario scolastico .
Si premette che il personale docente degli istituti statali di istruzione si trova in rapporto organico con l’amministrazione statale e non con il singolo istituto,con la conseguenza ,che, per effetto dell’art.61 l.11 luglio 1980n.312,sono riferibili direttamente al Ministero della Pubblica istruzione i comportamenti ,anche illeciti,posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente ,sicché sussiste la legittimazione passiva di detto Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando degli stessi docenti.( Cfr. Cass.Sez.III 29.4.2006 n.10042).
In ordine, poi, alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali – come nella specie -, l’art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 – nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi – esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo – contrattuale o extracontrattuale – dell’azione.
3.- Nel merito la domanda non è fondata e va ,pertanto, disattesa.
Non è contestato il fatto storico dell’incidente e la sua dinamica.
Ritiene parte attorea che la responsabilità dell’evento dannoso, debba essere ascritta alla persona dell’ insegnante .Infatti, dalla dichiarazione resa dalla stessa insegnante è emerso che, l’alunna si infortunava durante l’orario scolastico.
La responsabilità dell’istituto scolastica e dell’insegnante, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, è di natura contrattuale.
Tra allievo ed istituto scolastico – con l’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola – si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.
Quanto al precettore, dipendente dell’istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale e non aquiliana), nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.
Invero, in tema di responsabilità civile di cui all’art. 2048 cc, è ormai principio pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di cassazione (S.U. 27.6.2002 n. 9346, ribadita poi da S.U. 11.11.2008 n. 26972) quello per cui la responsabilità dell’istituto scolastica e dell’insegnante, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, sia di natura contrattuale..
La ricorrenza di un’ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta poi – in ordine all’onere probatorio – che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, l’attore dovrà soltanto provare, ai sensi dell’art. 1218 cc, che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile.
In ordine, poi, alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali – come nella specie -, l’art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 – nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi – esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo – contrattuale o extracontrattuale – dell’azione.
La fattispecie in esame,sembra dunque, ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 2048, comma 2 c.c..
Risulta provato che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto scolastico ovvero mentre l’allievo fruiva della prestazione scolastica.
In specie durante l’ora di educazione fisica ,la vigilanza risultava effettuata dal docente della materia.
L’azione dannosa si è consumata durante una gara sportiva e precisamente una partita di pallavolo,
E’ pacifico che la pallavolo faccia parte del programma ministeriale e che trattasi di gioco che per le sue modalità di svolgimento non richiede alcuna specifica spiegazione da parte dell’insegnante comprendente le cautele per evitare l’incidente né alcuna congrua preparazione fisica di riscaldamento articolare o muscolare .La pallavolo a livello scolastico non è peraltro gioco che richiede un particolare equipaggiamento né un intenso riscaldamento. E’ uno sport che non comporta una intensa sollecitazione articolare o muscolare tant’è che viene diffusamente praticato dagli adolescenti anche in luoghi aperti non attrezzati come le aree verdi o le spiagge (cfr. Trib. Salerno 24.9.09).
Nel caso in esame dalle risultanze processuali l’evento dannoso patito dalla minore è stato determinato da causa non imputabile all’insegnante né alla scuola cui non risulta scrivibile alcuna culpa in vigilando per omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo ,trattandosi di fatto accidentale .
La prospettazione in fatto dell’attrice che ha riferito che la minore praticando dei tiri di pallavolo con i compagni durante la lezione di educazione fisica è stata colpita alla mano da una pallonata porta ad escludere l’applicazione del disposto dell’art.2048 comma 2 c.c. che prevede una presunzione di responsabilità a carico del’insegnante per i danni cagionati da fatto illecito degli allievi dovendosi più correttamente ricondurre la fattispecie al disposto generale dell’art.2043 c.c. (Cass. 9346/02).
Infatti appare evidente che la lesione non deriva dalla condotta illecita del compagno di classe ma da quella inesperta della stessa danneggiata.
Va precisato che tanto la presunzione di responsabilità a carico dell’insegnate disciplinata dall’art.2048 cc quanto quella contrattuale a norma dell’art.1218 c.c. non configurano ipotesi di responsabilità oggettiva imputando invece all’insegnante una responsabilità per colpa presunta superabile con la prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo sugli alunni durante il tempo di affidamento degli stessi alla scuola.
Si tratta dunque di presunzione di responsabilità che non ha carattere assoluto ma si configura come un ‘ipotesi di responsabilità soggettiva aggravata,in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che grava il docente della prova liberatoria , ma che presuppone comunque la necessità di accertare in concreto una condotta colposa a carico dell’insegnante.
L’attrice non ha indicato alcuna condotta colposa dell’insegnante che ha assistito all’incidente e che risulta essere intervenuto immediatamente per verificare lo stato di salute dell’alunna.
Per quanto l’onere probatorio gravi sul Ministero convenuto, a fronte delle anzidette risultanze istruttorie (pacifiche e non contestate ) era onere dell’attrice dimostrare la condotta colposa dell’insegnante .
Il fatto si è svolto durante lo svolgimento di un’attività sportiva che presenta un certo rischio che non è eliminabile neppure con l’adozione delle più rigorose norme di controllo e prudenza e che non può gravare sull’insegnante di educazione fisica che abbia rispettato le necessarie regole di prudenza.
Nel caso in esame la condotta del docente è esente da profili di colpa:la pallonata che ha colpito la mano dell’attrice ha avuto carattere accidentale e l’incidente che si è verificato costituisce il tipico rischio sportivo del gioco della pallavolo rischio accettato implicitamente con la partecipazione al gioco.
Il carattere repentino ed improvviso del tiro e della non corretta risposta del tiro da parte dell’allieva ha reso impossibile un intervento dell’insegnante idoneo ad evitare il sinistro.
L’unico modo per evitare il sinistro era quello di impedire agli alunni di praticare la pallavolo ma non vi era alcuna ragione per farlo trattandosi di sport previsto dai programmi scolastici. (Cfr. Tribunale Milano 21.6.08).
Peraltro si evidenzia che la Suprema Corte ( v. Cass.20743/2009 e Cass.16261 /2012) ha sancito che occorrono due requisiti: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idoene ad evitare il fatto.
In definitiva , l’infortunio si è verificato in modo repentino che non poteva essere altrimenti impedito e si pone come fatto del tutto imprevedibile e pertanto non imputabile a titolo di inadempimento dell’Istituto scolastico e dell’insegnante deputato alla sorveglianza. il sinistro.(V. Cassazione Sezioni unite n. 9346/2002).
Pertanto, va esclusa la responsabilità della Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MATTEO RIPA di Eboli, in persona del Dirigente Scolastico . pro-tempore, e quella, solidale, del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca , nel verificarsi del sinistro per cui è causa.
4.- La natura della causa ed il comportamento e la qualità delle parti giustificano la compensazione tra le stesse delle spese processuali
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Eboli, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MATTEO RIPA di Eboli;-
b) Rigetta la domanda nei confronti del MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE;-
b) Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Eboli lì 11/06/2013
Il Giudice di Pace
Avv. Luigi Vingiani