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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Tutela dei consumatori Numero: | Data di udienza:

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI – Rapporto tra Poste e utenti – Codice delle comunicazioni elettroniche – Contrattualizzazione – Superamento della disciplina di cui al cd. codice postale – Danni provocati da disservizi – Applicazione delle norme di diritto comune – Danno esistenziale – Danno non patrimoniale – Risarcibilità – Presupposti – Perdita di chance – Nozione – Onere della prova – Fattispecie: tardivo recapito di un telegramma contenente la convocazione per una supplenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione: Campania
Città: Eboli
Data di pubblicazione: 11 Aprile 2013
Numero:
Data di udienza:
Presidente: Vingiani
Estensore:


Premassima

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI – Rapporto tra Poste e utenti – Codice delle comunicazioni elettroniche – Contrattualizzazione – Superamento della disciplina di cui al cd. codice postale – Danni provocati da disservizi – Applicazione delle norme di diritto comune – Danno esistenziale – Danno non patrimoniale – Risarcibilità – Presupposti – Perdita di chance – Nozione – Onere della prova – Fattispecie: tardivo recapito di un telegramma contenente la convocazione per una supplenza.



Massima

 

GIUDICE DI PACE DI EBOLI – 11 aprile 2013


TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI – Rapporto tra Poste e utenti – Codice delle comunicazioni elettroniche – Contrattualizzazione – Superamento della disciplina di cui al cd. codice postale – Danni provocati da disservizi – Applicazione delle norme di diritto comune.

Il “codice delle comunicazioni elettroniche”, emanato con Decreto Legislativo n. 269 del 01/08/2003, ha sancito  definitivamente la contrattualizzazione del rapporto tra poste ed utenti, ed ha reso definitivamente superata la disciplina di favore per l’ente, prevista dal “codice postale” (D.Lvo 261/99) e dagli altri regolamenti ed istituzioni interni che, seppur non esplicitamente abrogati, devono ormai ritenersi inapplicabili, in quanto relativi al periodo in cui il servizio postale veniva gestito dalla pubblica amministrazione.  Pertanto, posto che, secondo il “codice delle comunicazioni elettroniche”, tra gli utenti e le Poste vengono stipulati dei contratti a tutti gli effetti, tali rapporti dovranno essere sottoposti alla disciplina del diritto comune e, quindi, Poste Italiane, non più pubblica amministrazione, dovrà essere tenuta a risarcire i danni provocati da un disservizio avvenuto per propria responsabilità, come qualsiasi contraente inadempiente è tenuto a fare, secondo le disposizioni del codice civile.

G.d.P. Vingiani – G.A.F. (avv. Gallo) c. Poste Italiane SPA (avv. del Forno)


TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI – Danno esistenziale – Danno non patrimoniale – Risarcibilità – Presupposti.

Allo stato attuale dell’evoluzione giurisprudenziale, deve ritenersi che non “esiste” un (autonomo) danno esistenziale e che le varie definizioni (biologico, morale) hanno mera valenza descrittiva. Il danno è unitario: danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ.. Il danno esistenziale non più autonomo, ma rientrante nell’ambito del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. può essere risarcito solo allorché, alternativamente: a)  l’interesse che si assume leso e’ un diritto inviolabile della persona (oppure e’ riconducibile ad una espressa previsione di legge anche internazionale  che consente il ristoro ex art. 2059 cc); b) l’offesa arrecata al diritto e’ seria, oltre la soglia della tollerabilita’. In tal caso l’onere della prova  grava sul danneggiato e  la liquidazione, se il danno è provato nell’an, può essere fatta ex art.. 1226 C.C anche equitativamente  tramite presunzioni. 


G.d.P. Vingiani – G.A.F. (avv. Gallo) c. Poste Italiane SPA (avv. del Forno)

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI – Perdita di chance – Nozione – Onere della prova – Fattispecie: tardivo recapito di un telegramma contenente la convocazione per una supplenza.

La perdita di “chance” (Cfr. Sentenze Corte di Cassazione n. 16877 /2008 e n. 21544/2008), come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione; chi richiede i danni dalla perdita di chance ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta (fattispecie relativa al tardivo recapito da parte di Poste italiane di un telegramma contenente la convocazione per una supplenza presso un istituto scolastico)

G.d.P. Vingiani – G.A.F. (avv. Gallo) c. Poste Italiane SPA (avv. del Forno)


Allegato


Titolo Completo

GIUDICE DI PACE DI EBOLI – 11 aprile 2013

SENTENZA


GIUDICE DI PACE DI EBOLI – 11 aprile 2013

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
EBOLI

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente


SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1591-12 riservata all’udienza del 00/01/00


TRA

GRAMAGLIA ANGELO FORTUNATO, rapp.to e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di citazione dall’Avv. GALLO CARMINE presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA DEL DOPOLAVORO,107-ALTAVILLA SILENTINA;

ATTORE


E

Poste Italiane s.p.a. in persona legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’avv. ALDO DEL FORNO, presso il cui studio elettivamente domicilia in PRESSO UFFICIO POSTALE DI EBOLI

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparsa depositata.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione debitamente notificato in data , GRAMAGLIA ANGELO FORTUNATO conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di EBOLI,    Poste Italiane s.p.a., al fine di conseguire il risarcimento di tutti i danni riportati a seguito del tardivo recapito da parte di Poste Italiane (dopo oltre 22 giorni dall’invio) di un telegramma  contenente la convocazione per una supplenza di 18 ore settimanali preso l’I.T.I.S.  Pacinotti di Scafati dal 14.11.2011 al 31.1.2012.
All’udienza di prima comparizione parte convenuta , si costituiva in giudizio ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva e la mancanza di responsabilità.
 Assunta la prova testimoniale articolata da parte attrice, acquisita la documentazione prodotta,  previa la precisazione delle conclusioni e la discussione come in atti  la causa  all’udienza del  16.10.2012  veniva riservata a sentenza con termine per note.

MOTiVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile poiché l’attore ha rispettato il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 164 nonché 316, 318 e 319 c.p.c.-
 Dalla documentazione prodotta risultano altresì provate sia la legittimazione attiva dell’attore GRAMAGLIA ANGELO FORTUNATO che la legittimazione passiva della convenuta  Poste Italiane s.p.a..
Sempre in via preliminare si osserva che l’attrice ha iniziato il presente giudizio dopo  aver proposto  reclamo in via amministrativa in via conciliativa.
Orbene,  la norma citata art. 20 del D.P.R. n. 156 del 1973, è stata vagliata dalla Corte Costituzionale, con la decisione N. 15/91 che statuisce “La subordinazione prevista dall’art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dell’azione di risarcimento dei danni contro l’amministrazione delle poste alla condizione – di proponibilità – del previo reclamo in via amministrativa, rappresenta una grave compromissione del diritto di difesa dell’interessato, garantito dall’art. 24 Cost. e, più specificamente, della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione garantita dall’art. 113 Cost., ed assume così per la stessa amministrazione, il carattere di privilegio ingiustificato …. l’art. 20 del d.P.R. n. 156 del 1973 va dichiarato illegittimo nella parte in cui – salva la possibilità dell’esperimento preventivo del reclamo nel termine indicato – non prevede la immediata esperibilità dell’azione giudiziaria, a scelta dell’interessato, anche in mancanza di esso”.
Alla stregua di tali considerazioni va dichiarata la procedibilità della domanda.
Va esaminata altresì l’ipotesi di inammissibilità della domanda di risarcimento danni vietata dalla legislazione vigente ed in particolare dal codice postale.
Si osserva che la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Lecce) in casi analoghi,  ha però ritenuti infondati i rilievi mossi da Poste Italiane sulla base di tale normativa, emettendo sentenze di condanna nei confronti di Poste Italiane, prendendo spunto dalle norme contenute nel Decreto Ministeriale n. 564/87, nella “Carta della Qualità del Servizio Pubblico Postale” del 26/02/2004 e nel “codice delle comunicazioni elettroniche” emanato con Decreto Legislativo n. 269 del 01/08/2003.
Invero il “codice delle comunicazioni elettroniche” , ha sancito  definitivamente la contrattualizzazione del rapporto tra poste ed utenti, ed ha reso definitivamente superata la disciplina di favore per l’ente, prevista dal sopra citato “codice postale” (D.Lvo 261/99) e dagli altri regolamenti ed istituzioni interni che, seppur non esplicitamente abrogati, devono ormai ritenersi inapplicabili, in quanto relativi al periodo in cui il servizio postale veniva gestito dalla pubblica amministrazione.
Pertanto, posto che, secondo il “codice delle comunicazioni elettroniche”, tra gli utenti e le Poste vengono stipulati dei contratti a tutti gli effetti, tali rapporti dovranno essere sottoposti alla disciplina del diritto comune e, quindi, Poste Italiane, non più pubblica amministrazione, dovrà essere tenuta a risarcire i danni provocati da un disservizio avvenuto per propria responsabilità, come qualsiasi contraente inadempiente è tenuto a fare, secondo le disposizioni del codice civile.
E’ appena il caso di richiamare una decisione della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 4 del 1999, ha dichiarato, a proposito di ritardi nel recapito di vaglia telegrafici, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del D.P.R. 29.3.73 n. 156 T.U. Postale (che stabilisce la non responsabilità delle Poste per gravi ritardi nell’espletamento del servizio fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge), perchè nel contesto normativo attuale nel quale tale disposizione si colloca, è possibile una interpretazione della norma stessa, sospetta di illegittimità costituzionale, che sia in armonia con le altre norme del servizio postale che pretendono invece il rispetto di tempi e limiti, nei ritardi.
Se è vero che il giudice ,in ipotesi di dubbio sulla legittimità costituzionale della norma da applicare, deve verificare prima di tutto la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata, nella fattispecie in esame, non può che escludersi l’assenza di responsabilità delle Poste per gravi ritardi nell’espletamento del servizio. 
La domanda di risarcimento danni è quindi ammissibile.
Sulla carenza di legittimazione passiva e sulla responsabilità dell’ente convenuto
La convenuta sostiene che non sia sufficientemente chiaro se la parte attrice a fondamento della propria domanda abbia invocato la sussistenza di una ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale o alternativamente di entrambe a carico della convenuta.
In proposito si osserva che sono condivisibili le affermazioni riguardanti la natura contrattuale del rapporto tra autorità scolastica e Poste Italiane per cui l’attore (terzo e semplice destinatario) non ha alcun titolo per agire nei confronti della convenuta a titolo di responsabilità contrattuale.
Tuttavia, non vi è alcun dubbio che l’attore quale terzo e destinatario del telegramma sia legittimato a far valere (salvo la fondatezza della pretesa) la responsabilità extracontrattuale di Poste Italiane s.p.a. per l’evento lesivo dei propri diritti a seguito del tardivo ed ormai inutile recapito del telegramma speditogli dall’autorità scolastica a mezzo del servizio postale.
Correttamente ,quindi la responsabilità della convenuta deve essere valutata ai sensi dell’art.2043 c.c.-  
Del danno non patrimoniale.
Sul punto è recentemente intervenuta la ormai famosa sentenza   Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26975, che ha identificato il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. come quello determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, composto in categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie.
Danno tutelato in via risarcitoria, in assenza di reato ed al di fuori dei casi determinati dalla legge, solo quando si verifichi la lesione di specifici diritti inviolabili della persona, ossia la presenza di un’ingiustizia costituzionalmente qualificata. Tenendo, dunque, conto dell’interesse leso e non del mero pregiudizio sofferto o della lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante”.
In un  primo momento sembrava che tale decisione avesse finalmente chiarito la questione del danno non patrimoniale.
Si è poi visto che tale decisione non ha accontentato né i c.d. esistenzialisti né i c.d. negazionisti e vi sono state pronunce delle sezioni semplici e della giurisprudenza di merito che hanno per cosi dire “reinterpretato” la decisione delle sezioni unite e cercato di dare una diversa e più ampia qualificazione del danno non patrimoniale e dei criteri per la sua risarcibilità.
Il dibattito è ancora aperto e non si concluderà a breve.
Ritiene il Giudicante che allo stato si possa condividere quell’orientamento dottrinario secondo cui il danno ex art. 2059 cod. civ. – nella lettura data dalle SS.UU. dell’11 novembre 2008 (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975) – rappresenta una categoria unitaria di nocumento ove racchiusi tutti i pregiudizi cd. esistenziali, i quali si caratterizzano per l’assenza di risvolti reddituali, incidendo sulla persona in quanto tale.
Il giudice, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., è chiamato ad accertare, ai fini del risarcimento, quali siano gli interessi che la vittima del fatto illecito assume violati per verificarne la rilevanza costituzionale ovvero la riconducibilità ad una espressa previsione di Legge che ne legittima espressamente il ristoro non patrimoniale (oltre che patrimoniale ex art. 2043 cod. civ.).
 Il giudice deve, poi, anche valutare la gravità dell’offesa che si vuole sanzionare in via risarcitoria. La suddetta gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili.
Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.
In definitiva alla stregua delle suesposte considerazioni, allo stato attuale dell’evoluzione giurisprudenziale, deve ritenersi che Non “esiste” un (autonomo) danno esistenziale e che le varie definizioni (biologico, morale) hanno mera valenza descrittiva. Il danno è unitario: danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ..
Il danno esistenziale non più autonomo, ma rientrante nell’ambito del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. può essere risarcito solo allorché, alternativamente  :
a)  l’interesse che si assume leso e’ un diritto inviolabile della persona (oppure e’ riconducibile ad una espressa previsione di legge anche internazionale  che consente il ristoro ex art. 2059 cc);
b) l’offesa arrecata al diritto e’ seria, oltre la soglia della tollerabilita’.
In tal caso l’onere della prova  grava sul danneggiato e  la liquidazione, se il danno è provato nell’an, può essere fatta ex art.. 1226 C.C anche equitativamente  tramite presunzioni. 

*****

Nel merito ,si osserva che risulta pacifico e comunque risulta accertato che il telegramma inviato all’attore in data 9.11.2011 è stata recapitato soltanto in data 1.12.2011 e che invece la convocazione era per il 14.11.2011.
Dalla ritardata consegna l’attore deduce di aver subito dei danni, tra cui anche quello c.d. di “perdita di chance”.
In merito alla domanda da perdita di chance formulata dalla parte attrice per la mancata possibilità di partecipazione ad una selezione, l’istante ha depositato copiosa documentazione attestante i titoli in suo possesso e soprattutto certificazione attestante che in ipotesi di partecipazione alla convocazione avrebbe ricevuto l’incarico relativamente ad una supplenza sino al 31.1.2012 .
In proposito si osserva che come più volte ribadito dalla Suprema Corte: la perdita di “chance” – come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – e chi richiede i danni dalla perdita di chance ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta”. (Cfr. Sentenza n. 16877 /2008 e Sentenza n. 21544/2008).
Nel caso in esame  si ritiene che sussistano i presupposti di “perdita di chance” giacchè parte l’attrice non si è limitata a dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando e quindi di essere nelle condizioni di candidarsi, ma  ha dimostrato la reale possibilità di essere selezionata, ed aggiudicarsi la supplenza .
Nella prova testimoniale è stato riferito inoltre  che l’attore non ha svolto alcuna attività lavorativa.
In definitiva è stata provata  la perdita di chance e conseguentemente la domanda di risarcimento danni per perdita di chance va accolta .
Va quindi dichiarata la esclusiva responsabilità della  Poste Italiane s.p.a. nel verificarsi dei danni  per cui è causa , per la perdita di chance che in relazione allo stipendio lordo erogabile all’epoca (Euro 1727,96) della durata della supplenza (due mesi e mezzo), della mancata contribuzione previdenziale e di TFR e della mancata anzianità scolastica , si ritiene equo e congruo di liquidare in misura di Euro 5000,00 .
A detto importo  devono aggiungersi  gli interessi al tasso legale  diretti a coprire ed a compensare l’ulteriore pregiudizio costituito dal mancato godimento dei frutti di un bene. Tali interessi, dato questo loro fondamento, decorrono dalla domanda  e fino all’effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.140/12 tenuto conto della natura della causa e dell’attività espletata .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di EBOLI, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da GRAMAGLIA ANGELO FORTUNATO nei confronti di   Poste Italiane s.p.a.  con atto di citazione notificato , così provvede:
1. Dichiara la esclusiva responsabilità del Poste Italiane s.p.a. per il tardivo recapito del TELEGRAMMA di convocazione del 9.11.2011 recapitata in data 1.12.2011 ;
2. Condanna   Poste Italiane s.p.a., al risarcimento dei danni in favore di GRAMAGLIA ANGELO FORTUNATO per “perdita di chance” liquidato in Euro 5000,00  oltre gli interessi legali dalla domanda  fino al saldo;
3. Condanna  Poste Italiane s.p.a.  alla rifusione in favore di GRAMAGLIA ANGELO FORTUNATO delle spese processuali da quest’ultimo sostenute per il presente procedimento, che liquida in complessivi €.  1270,00 di cui Euro 120,00   per spese ed Euro 1150,00   per compenso professionale liquidato ai sensi del D.M. n.140/12 [euro 300,00 per la fase di studio; euro 150,00 per la fase introduttiva, euro 300,00 per la fase istruttoria euro 400,00 per la fase decisoria]  nonché oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili con attribuzione all’avv. GALLO CARMINE dichiaratosi antistatario

Così deciso in EBOLI lì  11.4.2013  

             
 Il Giudice di Pace
 Avv. Luigi Vingiani

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